L’accordo Raggiunto Nella Composizione Negoziata Deve Essere Omologato Dal Tribunale?

Chi ha chiuso le trattative con banche, fornitori e Fisco grazie all’esperto si pone quasi sempre la stessa domanda, il giorno dopo la firma: quell’accordo vale già, oppure serve un passaggio davanti al giudice per renderlo efficace? La risposta breve è che dipende dallo sbocco scelto. La risposta utile, quella che evita errori costosi, sta in buona parte nelle decisioni dei tribunali e della Corte di cassazione degli ultimi tre anni, perché la legge elenca le possibili uscite dalla composizione negoziata ma non dice in modo esplicito, per ciascuna, che cosa il giudice controlla, quanto a fondo e con quali conseguenze se il controllo va male.

Su questo tema, infatti, la lettera dell’art. 23 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) è solo il punto di partenza. È la giurisprudenza ad aver chiarito che il contratto con i creditori non passa dal tribunale, che l’accordo con l’Agenzia delle Entrate richiede un decreto ma non un’omologa vera e propria, e che invece l’accordo di ristrutturazione e il concordato semplificato vivono o muoiono in un giudizio di omologazione dove il giudice verifica anche la serietà delle trattative svolte prima. In questo articolo trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per chi ha appena firmato o sta per firmare un accordo nella composizione negoziata.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo passaggio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno come si conducono le trattative, come si redige la relazione finale e quali sbocchi reggono al vaglio del tribunale. A questo si aggiungono la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che contano quando l’impresa è “minore” e gli sbocchi passano per il concordato minore o la liquidazione controllata, e quella di avvocato cassazionista, perché i decreti di omologa si reclamano in corte d’appello e, nei casi previsti, si portano in Cassazione.

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Il quadro normativo in breve: le uscite dell’art. 23 e quali passano dal giudice

La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale e riservato: l’imprenditore chiede la nomina di un esperto tramite la piattaforma della Camera di commercio, l’esperto facilita le trattative con i creditori e le altre parti interessate e, alla fine, si individua (o non si individua) una soluzione. Non serve ripercorrere qui l’intera procedura: ciò che conta, per la domanda del titolo, è l’art. 23 CCII, intitolato “Conclusione delle trattative”, nel testo vigente a ottobre 2026 (sostituito dal D.Lgs. 83/2022, modificato dal D.Lgs. 136/2024 e, per il comma 2-bis, dal D.Lgs. 147/2026).

Il comma 1 prevede tre esiti contrattuali, che le parti possono scegliere in alternativa quando trovano una soluzione idonea al superamento della situazione di difficoltà:

  • lett. a) un contratto con uno o più creditori o con altre parti interessate al risanamento, che produce gli effetti dell’art. 25-bis, comma 1, se secondo la relazione dell’esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni;
  • lett. b) una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62;
  • lett. c) un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dalle altre parti interessate e dall’esperto, con gli effetti degli artt. 166, comma 3, lett. d) (esenzione dalla revocatoria) e 324; con la firma l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi.

Il comma 2 elenca invece gli strumenti, anche giudiziali, a cui l’imprenditore può accedere: lett. a) il piano attestato di risanamento (art. 56); lett. b) la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61), con la percentuale dell’art. 61, comma 2, lett. c) ridotta al 60% nei casi previsti; lett. c) il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies); lett. d) uno degli altri strumenti del Codice o le procedure di amministrazione straordinaria.

Il comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024 e ritoccato dal D.Lgs. 147/2026 (decreto del 7 agosto 2026, pubblicato nella G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, che secondo le fonti consultate estende la transazione anche ai tributi degli enti territoriali), consente di proporre durante le trattative alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e agli enti territoriali un accordo transattivo sui tributi e relativi accessori, esclusi quelli che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Servono un’attestazione di convenienza e una relazione sulla veridicità dei dati; l’accordo produce effetti con il deposito in tribunale, e il giudice, verificata la documentazione, ne autorizza l’esecuzione con decreto. Il comma 2-ter, infine, chiarisce che tutte queste soluzioni possono essere raggiunte durante le trattative o alla loro conclusione, e che la firma dell’esperto, dove prevista, può arrivare anche dopo.

Per le imprese sotto soglia (art. 25-quater CCII) lo schema è analogo ma con sbocchi diversi: contratto, accordo con contenuto di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto (con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5) oppure, in alternativa, concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato e, per la sola impresa agricola, accordo di ristrutturazione.

Già da questo quadro emerge la risposta di fondo, che la giurisprudenza ha poi precisato: gli esiti del comma 1 sono atti negoziali che non richiedono omologa; l’accordo fiscale del comma 2-bis richiede un decreto di autorizzazione; gli strumenti del comma 2, lett. b), c) e d) passano invece per un vero giudizio di omologazione.

Esito (art. 23 CCII) Serve il tribunale? Che cosa fa il giudice Chi resta vincolato
Contratto con creditori (c.1 lett. a) No Nessun controllo, salvo atti che richiedano autorizzazione ex art. 22 Solo chi firma
Convenzione di moratoria (c.1 lett. b, art. 62) No omologa Interviene solo se i non aderenti si oppongono Firmatari e, alle condizioni dell’art. 62, i non aderenti della stessa categoria
Accordo firmato anche dall’esperto (c.1 lett. c) No Nessun controllo preventivo Solo chi firma; effetti protettivi verso terzi previsti dalla legge
Piano attestato (c.2 lett. a) No Nessuno Nessun vincolo per i non aderenti
Accordo con il Fisco (c.2-bis) Sì, deposito e decreto Regolarità della documentazione e serietà delle attestazioni, non la convenienza Fisco e imprenditore
Accordo di ristrutturazione (c.2 lett. b) Sì, omologa Giudizio di omologazione con opposizioni Aderenti e, se a efficacia estesa, anche non aderenti
Concordato semplificato (c.2 lett. c) Sì, omologa Ammissibilità, buona fede delle trattative, fattibilità, utilità per ciascun creditore Tutti i creditori anteriori

L’orientamento consolidato: il giudice entra in gioco solo quando l’accordo deve vincolare chi non ha firmato

La Suprema Corte e i tribunali di merito, pur pronunciandosi su casi diversi, convergono su un principio che risolve gran parte dei dubbi: il controllo giudiziale nella fase finale della composizione negoziata non è un timbro generalizzato su tutto ciò che si conclude, ma uno strumento riservato ai casi in cui l’accordo incide su soggetti che non lo hanno sottoscritto o su interessi pubblici. Dove le parti firmano liberamente e vincolano solo se stesse, il tribunale non ha nulla da omologare. Dove invece si chiede di imporre una falcidia, di superare un dissenso o di far valere un’autorizzazione, il controllo esiste ed è sostanziale.

Il controllo sul concordato semplificato non è formale: Cass. Sez. I n. 31641/2025

La vicenda riguarda un’impresa che, chiusa la composizione negoziata senza accordo, aveva proposto il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. La questione era fino a che punto il tribunale, chiamato a omologare una procedura senza voto dei creditori, potesse spingersi nella verifica dei presupposti. La Cassazione ha chiarito che il controllo del giudice si estende alla legalità sostanziale della proposta e alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’art. 25-sexies, comprese quelle legate alla documentazione dell’art. 39 CCII (secondo la sintesi pubblicata da EC News il 30 settembre 2026, che non riporta giorno e mese della pronuncia).

Il principio, calato nella pratica, significa che quando l’esito della composizione negoziata è uno strumento omologabile, l’imprenditore non può contare su un passaggio automatico: la documentazione che si porta in tribunale deve essere completa e coerente quanto quella di un concordato preventivo, perché il giudice la esamina davvero.

L’accesso al concordato semplificato è eccezionale e si verifica subito: Cass. Sez. I, ord. n. 623 del 12/1/2026

Qui il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato semplificato perché mancavano elementi sufficienti sulla serietà del percorso negoziale svolto in composizione; la corte d’appello aveva confermato. La Cassazione ha ribadito che il concordato semplificato è un istituto eccezionale, accessibile solo dopo un esito negativo della composizione negoziata, e che il vaglio di ammissibilità è sostanziale: il tribunale verifica i presupposti dell’art. 12 CCII anche attraverso la relazione finale dell’esperto, che deve attestare trattative svolte con correttezza e buona fede. Ha inoltre affermato che il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione, né ai sensi degli artt. 25-sexies, comma 7, e 247 CCII, né con il ricorso straordinario dell’art. 111, comma 7, Cost., perché privo di carattere decisorio (sintesi Edotto del 13 gennaio 2026).

In altre parole, se ti trovi a dover scegliere lo sbocco del concordato semplificato, il “processo” alle trattative si fa prima ancora dell’udienza di omologa: una relazione finale generica dell’esperto può chiudere la strada già in limine, e contro quella chiusura le possibilità di impugnazione sono ridotte.

L’omologa richiede un’utilità concreta per ogni creditore: Cass. Sez. I, sent. n. 624 del 12/1/2026

La proposta esaminata attribuiva utilità soltanto ai creditori prededucibili e privilegiati; ai chirografari offriva unicamente la maggiore rapidità rispetto alla liquidazione giudiziale. Il tribunale l’aveva omologata, la corte d’appello aveva revocato l’omologa in sede di reclamo. La Cassazione ha affermato che l’utilità richiesta dall’art. 25-sexies, comma 5, non deve essere necessariamente economica, ma deve consistere in un vantaggio concreto e apprezzabile, che non può ridursi alla semplice risoluzione della crisi nel minor tempo possibile.

Tradotto: l’omologa non è la ratifica di ciò che l’imprenditore ritiene ragionevole, ma una verifica che ciascun creditore riceva qualcosa di reale. Chi imposta un concordato semplificato offrendo zero ai chirografari si espone a un rigetto o, come in questo caso, a una revoca dell’omologa già ottenuta.

L’accordo con il Fisco si autorizza, non si omologa: Trib. Milano, Sez. specializzata imprese, decreto del 21/5/2025

Una società in composizione negoziata aveva chiuso accordi con diversi creditori commerciali e, poi, una transazione con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il tribunale era chiamato ad autorizzarne l’esecuzione ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis. Il decreto ha stabilito che il giudice verifica la completezza e la coerenza della documentazione (attestazione di convenienza, relazione sulla veridicità dei dati, eventuale attestazione di fattibilità) e la consistenza reale delle attestazioni, ma non la convenienza economica dell’accordo, che è valutazione riservata all’Amministrazione finanziaria (sintesi Iusletter del 24 giugno 2026). L’autorizzazione va negata solo se le attestazioni sono apparenti, prive di argomentazione o tali da non rendere comprensibile il percorso valutativo; inoltre, devono sussistere concrete possibilità di risanamento.

L’orientamento si è consolidato nel senso che il decreto del comma 2-bis è un controllo di garanzia procedimentale, non un’omologa: il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell’Agenzia e non ci sono creditori opponenti da ascoltare. Ma non si tratta nemmeno di una formalità: senza attestazioni serie, l’accordo con il Fisco non produce effetti.

Messi insieme, questi quattro provvedimenti disegnano una linea chiara. Il contratto privato vincola chi lo firma e non ha bisogno del giudice; l’accordo che coinvolge l’Erario richiede un decreto che controlla la regolarità; lo strumento che vincola anche i dissenzienti richiede un’omologa piena, con un controllo che arriva fino alla qualità delle trattative svolte davanti all’esperto.

Prima questione aperta: il decreto sull’accordo con il Fisco è un’omologa “travestita”?

La questione

Il lettore che ha firmato una transazione con l’Agenzia delle Entrate durante la composizione negoziata si chiede: se devo depositare l’accordo in tribunale e aspettare un decreto, che differenza c’è con un’omologa? E soprattutto: quanto a fondo può entrare il giudice? Può bocciare un accordo che il Fisco ha già accettato?

Cosa hanno deciso i giudici

Oltre al decreto milanese del 21 maggio 2025, di cui si è detto, è significativo il decreto del Tribunale di Monza del 31/12/2025 (commentato da EC News il 17 febbraio 2026, che non riporta il numero di ruolo). La società aveva depositato l’istanza di composizione il 2 novembre 2024 e condotto le trattative fino al 2 novembre 2025; durante le trattative aveva concluso con l’Agenzia delle Entrate un accordo sul debito IVA che prevedeva il pagamento del 58% del capitale in dieci anni, con interessi al 2% e stralcio di sanzioni e interessi, per una soddisfazione complessiva stimata intorno al 66,5%. Il professionista indipendente aveva attestato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Il tribunale ha autorizzato l’esecuzione dell’accordo, precisando che il controllo non è una “mera spunta” formale: il giudice verifica la regolarità della documentazione, la falcidiabilità dei crediti erariali e la presenza del parere dell’autorità competente, e controlla che il consenso dell’Agenzia sia stato informato, cioè fondato su un’attestazione completa e ragionevole. Un’attestazione incoerente, apodittica o tautologica, secondo il decreto, va considerata come inesistente.

Il tribunale ha richiamato anche la sentenza della Corte di giustizia UE del 7/4/2016, causa C-546/14, per affermare che l’IVA non costituisce risorsa propria dell’Unione e può quindi essere oggetto di falcidia, a condizione che il trattamento non sia peggiore di quello ottenibile nell’alternativa liquidatoria. È un punto pratico importante, perché l’esclusione prevista dal comma 2-bis riguarda i tributi che sono risorse proprie UE (come i dazi doganali), non l’IVA in quanto tale.

Se c’è contrasto

Tra Milano e Monza non c’è un vero contrasto, ma una diversa accentuazione. Milano insiste sul limite esterno (il giudice non valuta la convenienza); Monza sul contenuto minimo del controllo (il giudice deve verificare che le attestazioni reggano e che il consenso dell’Agenzia sia informato). Le due letture sono compatibili e l’orientamento prevalente si può riassumere così: controllo di legittimità sostanziale sulla documentazione, nessun controllo di merito sulla convenienza. Resta aperto un aspetto che nessuna delle due pronunce affronta direttamente: la reclamabilità del decreto che nega l’autorizzazione. L’assunzione prudenziale è la seguente: trattare il deposito dell’accordo fiscale come un vero passaggio giudiziale, preparando attestazioni motivate in modo analitico, perché un diniego può far cadere l’intero piano di risanamento costruito attorno alla transazione.

Un’ulteriore incognita riguarda il D.Lgs. 147/2026, entrato in vigore il 12 agosto 2026, che ha esteso la transazione fiscale ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni e, secondo le fonti consultate, non prevede un regime transitorio. Al momento non risultano pronunce sull’applicazione della nuova disciplina agli enti territoriali nella composizione negoziata, né è stato possibile leggere il testo pubblicato in Gazzetta: chi vuole includere IMU o tributi locali nell’accordo deve verificare con attenzione la versione aggiornata del comma 2-bis.

Cosa significa per te

In pratica, la differenza tra decreto di autorizzazione e omologa si vede su tre piani. Primo: non ci sono creditori che si oppongono, perché l’accordo riguarda soltanto l’Erario e l’imprenditore. Secondo: il giudice non entra nella convenienza, che l’Agenzia ha già valutato. Terzo: gli effetti decorrono dal deposito, ma restano condizionati all’autorizzazione, e l’accordo si risolve di diritto se si apre la liquidazione giudiziale o controllata, se viene accertata l’insolvenza o se i pagamenti non sono integrali entro sessanta giorni dalle scadenze. La frase da ricordare è questa: l’accordo con il Fisco non va “omologato”, ma senza un decreto favorevole non serve a nulla.

Nell’accordo di Monza, inoltre, compaiono clausole che è bene aspettarsi: divieto di compensare crediti d’imposta, prima rata dovuta a una data fissa indipendentemente dall’autorizzazione, penale per il deposito tardivo, pagamento integrale di eventuali maggiori somme IVA emerse da liquidazioni periodiche o dichiarazioni, riserva di azione in caso di aumento doloso del passivo. Sono clausole negoziate, che il tribunale non riscrive: chi firma deve valutarle prima, perché dopo il deposito il loro rispetto condiziona la sopravvivenza dell’accordo.

Seconda questione aperta: quando le trattative non portano a un accordo, il concordato semplificato e il peso del giudizio dell’esperto

La questione

Se le trattative non si chiudono con un contratto o con un accordo di ristrutturazione, l’imprenditore può proporre, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che si omologa senza voto dei creditori. Il dubbio è: basta che l’esperto scriva che le trattative si sono svolte in buona fede, o il tribunale può rimettere in discussione quel giudizio? E quali creditori devono essere stati davvero coinvolti?

Cosa hanno deciso i giudici

Il Tribunale di Ancona, con provvedimento del 1/4/2025 (riportato da EC News del 30 settembre 2026, che lo trae da Dirittodellacrisi.it), ha affermato che il tribunale non può limitarsi a recepire la dichiarazione dell’esperto sulla buona fede delle trattative, ma deve verificarla in modo autonomo. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 23/9/2025 (stessa fonte), ha negato l’omologa senza voto perché era mancata un’effettiva interlocuzione con i creditori, fondata su informazioni complete e tempi congrui. Sul versante opposto, la Corte d’appello di Venezia, con provvedimento del 28/3/2024 (stessa fonte), ha precisato che non occorre aver coinvolto l’intero ceto creditorio, ma i creditori chiamati a subire una falcidia o una modifica del proprio credito.

Si aggiunge la Corte d’appello di Roma n. 4154/2024, che ha ribadito come nel concordato semplificato non sia previsto il voto dei creditori: ne consegue che la loro tutela passa per l’opposizione e per il controllo del giudice in sede di omologa. Infine, la Cassazione, Sez. I, sent. n. 620 del 12/1/2026, ha chiarito che anche nel concordato semplificato vale la nozione di risorse esterne dell’art. 84, comma 4, CCII: la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati durante la composizione negoziata non è “nuova finanza”, perché non aumenta l’attivo e incide soltanto sull’ordine di soddisfazione (sintesi Edotto del 13 gennaio 2026).

Se c’è contrasto

Il contrasto apparente tra Bologna e Venezia si ricompone facilmente: entrambe chiedono un’interlocuzione effettiva, ma Venezia ne delimita il perimetro ai creditori incisi. L’orientamento prevalente, rafforzato dalla Cassazione n. 623/2026, è che la relazione finale dell’esperto è necessaria ma non sufficiente: il giudice la legge criticamente e può discostarsene. L’assunzione prudenziale per chi pensa di arrivare al concordato semplificato è: documentare ogni passaggio delle trattative (convocazioni, proposte, risposte, dati trasmessi ai creditori) come se dovesse essere esaminato da un giudice, perché è esattamente ciò che accadrà.

Cosa significa per te

Per l’imprenditore la ricaduta è doppia. Se l’accordo c’è, la mancanza di omologa (negli esiti del comma 1) è un vantaggio: tempi brevi, riservatezza, nessun rischio di rigetto. Se l’accordo non c’è e si sceglie il concordato semplificato, l’omologa diventa il momento in cui si giudica l’intero percorso negoziale: creditori non convocati, informazioni lacunose o proposte presentate a ridosso della scadenza possono compromettere lo sbocco. Il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale corre anche ad agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti regolati dal Codice. Dopo il deposito, il tribunale può concedere fino a quindici giorni per integrazioni, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e fissa l’udienza di omologa almeno quarantacinque giorni dopo la scadenza del termine assegnato all’ausiliario; i creditori possono opporsi costituendosi fino a dieci giorni prima dell’udienza. Il decreto è reclamabile davanti alla corte d’appello entro trenta giorni (art. 247 CCII) e, nei limiti visti, ricorribile in Cassazione.

Terza questione aperta: gli atti compiuti durante le trattative reggono anche senza omologa?

La questione

Spesso l’accordo finale si regge su atti compiuti durante la composizione: una cessione di ramo d’azienda, un finanziamento prededucibile, un affitto d’azienda. Il lettore si chiede: se l’esito finale è un semplice contratto, non omologato, quegli atti sono al sicuro? E se poi interviene un’altra procedura?

Cosa hanno deciso i giudici

L’art. 22 CCII prevede che il tribunale, su richiesta dell’imprenditore, autorizzi determinati atti (finanziamenti prededucibili, cessione dell’azienda o di rami) durante le trattative. Si tratta di un controllo puntuale su singoli atti, non di un’omologa dell’accordo. Il massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia riporta il provvedimento del Tribunale di Lanciano del 17/10/2025, secondo cui le misure cautelari possono estendersi oltre i 240 giorni, entro il limite di dodici mesi complessivi, per proteggere la liquidità derivante da una cessione di ramo d’azienda autorizzata ai sensi dell’art. 22. È un esempio di come il giudice intervenga a sostegno di singoli passaggi, senza che ciò trasformi l’esito finale in un atto da omologare.

Sul versante dei limiti, la Cassazione, Sez. I, n. 31856/2025 (sintesi EC News del 27 gennaio 2026), in una vicenda ancora regolata dal D.L. 118/2021, ha ritenuto inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre era pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato, riconoscendo al tribunale il potere di verificarlo. Il principio conta anche per la domanda del titolo: se il percorso di composizione è viziato all’origine, nessun accordo concluso al suo interno può contare sugli effetti che la legge collega alla composizione.

Per quanto riguarda i costi della procedura, il Tribunale di Milano con il provvedimento n. 9567 del 5/11/2024 (massima riportata nei massimari camerali) ha chiarito che il compenso dell’esperto si determina secondo i criteri di legge, con prevalenza dell’eventuale accordo tra le parti, e che la liquidazione vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) e titolo per la provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.). Il dato è rilevante perché, secondo l’art. 25-ter, comma 6, CCII, il compenso dell’esperto è aumentato del 100% quando si concludono gli accordi dell’art. 23, comma 1, o l’accordo di ristrutturazione del comma 2, lett. b), e di un ulteriore 10% se l’esperto sottoscrive l’accordo del comma 1, lett. c): un costo della procedura che va previsto nel piano.

Se c’è contrasto

Non risultano contrasti diretti sul punto, ma una cautela si impone. Per le imprese sotto soglia, l’art. 25-quater, comma 6, stabilisce che gli atti autorizzati ai sensi dell’art. 22 conservano i loro effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o un concordato semplificato omologato. La norma, letta testualmente, menziona gli esiti omologati e la liquidazione: l’assunzione prudenziale è che la “tenuta” degli atti autorizzati sia garantita dalla legge soprattutto quando l’esito finale passa da un tribunale, mentre nei semplici contratti la stabilità degli atti dipende dalle clausole concordate e dagli effetti di esenzione dalla revocatoria che la legge riconosce all’accordo firmato anche dall’esperto.

Cosa significa per te

Se il tuo accordo è un semplice contratto (comma 1, lett. a), non hai bisogno di omologa, ma hai bisogno di un contratto scritto bene: deve disciplinare cosa accade se un pagamento salta, se interviene un’altra procedura, se un creditore non firmatario agisce. Se l’accordo è firmato anche dall’esperto (lett. c), ottieni un’esenzione dalla revocatoria per gli atti esecutivi, ma solo per ciò che l’accordo prevede; per i profili penali collegati al richiamo dell’art. 324 la portata va verificata con il difensore penale. Come sottolinea l’Avv. Monardo, “il contratto che chiude la composizione negoziata non passa dal giudice, ma deve essere scritto come se un giudice dovesse leggerlo domani: è lì che si vede se il risanamento regge”.

La pronuncia più recente e rilevante: Cass. Sez. I, sent. n. 624 del 12/1/2026

Tra le decisioni esaminate, quella che più cambia il modo di impostare l’uscita dalla composizione negoziata è la sentenza n. 624 depositata dalla Prima Sezione civile il 12 gennaio 2026, insieme alla sentenza n. 620 e all’ordinanza n. 623 dello stesso giorno. Le tre pronunce, lette insieme, costituiscono il primo intervento organico della Cassazione sul concordato semplificato, cioè sull’unico esito della composizione negoziata che conduce a un’omologa senza voto dei creditori.

Il contesto. Un’impresa, chiusa la composizione senza accordo, aveva presentato una proposta di concordato semplificato che soddisfaceva i creditori prededucibili e privilegiati, ma non offriva nulla ai chirografari, ai quali veniva prospettato soltanto il vantaggio di una definizione più rapida rispetto alla liquidazione giudiziale. Il tribunale aveva omologato. La corte d’appello, investita del reclamo, aveva revocato l’omologa. L’impresa ha proposto ricorso in Cassazione.

La motivazione in linguaggio piano. La Corte parte dall’art. 25-sexies, comma 5, CCII, che subordina l’omologa a più condizioni: regolarità del contraddittorio e del procedimento, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, fattibilità del piano, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore. Proprio perché i creditori non votano, quest’ultima condizione è la loro principale garanzia. La Corte chiarisce che l’utilità può non essere monetaria (si pensi alla prosecuzione di un rapporto commerciale con l’acquirente dell’azienda), ma deve essere concreta e apprezzabile. La pura velocità della procedura non lo è: anche la liquidazione giudiziale, prima o poi, si chiude, e un creditore che non riceve nulla non trae vantaggio dal riceverlo prima.

Cosa cambia rispetto a prima. Fino a questa sentenza, una parte della prassi aveva letto l’utilità in modo molto elastico, ritenendo sufficiente che la proposta non peggiorasse la posizione dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. La Cassazione separa invece i due requisiti: l’assenza di pregiudizio e l’utilità sono condizioni distinte, ed entrambe vanno dimostrate. Per chi chiude la composizione negoziata senza accordo e valuta il concordato semplificato, ciò significa che il piano deve riservare ai chirografari qualcosa di reale, anche modesto, oppure dimostrare un’utilità non economica individuabile per ciascuno di loro.

Le due pronunce gemelle completano il quadro. Con la sentenza n. 620/2026, la Corte ha escluso che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati durante le trattative possa contare come risorsa esterna, perché non porta nuova ricchezza. Con l’ordinanza n. 623/2026, ha confermato che il controllo sull’accesso è anticipato e sostanziale e che il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è impugnabile in Cassazione.

Il riflesso sulla domanda del titolo. Queste decisioni confermano, per contrasto, perché gli esiti del comma 1 dell’art. 23 non richiedono omologa: lì ogni creditore decide da sé se l’accordo gli conviene e lo firma. Quando invece l’accordo deve imporsi anche a chi non ha firmato, il legislatore affida al giudice il compito di proteggere gli assenti, e la Cassazione pretende che questo compito sia svolto sul serio. Chi sceglie lo sbocco giudiziale deve quindi costruire il piano tenendo conto di un controllo che, dopo gennaio 2026, è più esigente di quanto molti operatori si aspettassero.

I principi applicati ai casi reali

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili, che applicano gli orientamenti visti a situazioni tipo. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Ipotesi 1 – Srl con contratto bancario e accordo firmato dall’esperto: nessuna omologa

Dati di partenza: Srl di lavorazioni meccaniche, debiti complessivi di 1.284.600 €, di cui 612.300 € verso due banche e 438.900 € verso fornitori. Durante la composizione negoziata l’impresa conclude con le due banche un contratto di riscadenzamento in sette anni (art. 23, comma 1, lett. a) e, con nove fornitori su quattordici, un accordo di stralcio del 35% sottoscritto anche dall’esperto (lett. c). L’esperto, nella relazione, ritiene il contratto idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni.

Sviluppo: nessuno dei due accordi va depositato in tribunale per l’omologa. Il contratto con le banche vincola solo le banche firmatarie; l’accordo con i fornitori vincola i nove aderenti e, per effetto del richiamo agli artt. 166, comma 3, lett. d) e 324, gli atti e i pagamenti compiuti in sua esecuzione godono dell’esenzione dalla revocatoria prevista dalla legge. I cinque fornitori non aderenti, per 96.240 €, restano liberi di agire: il piano deve prevederne il pagamento integrale alle scadenze o una riserva di liquidità. Esito: l’impresa evita tempi e incertezze del giudizio di omologazione, ma il rischio si sposta sulla tenuta del contratto e sulla gestione dei non aderenti. Sul piano dei costi della procedura, l’art. 25-ter, comma 6, porta al raddoppio il compenso dell’esperto per la conclusione di questi accordi, con un ulteriore 10% per la firma dell’accordo della lett. c).

Ipotesi 2 – Transazione IVA con l’Agenzia delle Entrate: deposito e decreto

Dati di partenza: la stessa Srl ha un debito IVA di 187.430 € (capitale 141.870 €, il resto sanzioni e interessi). Lunedì 14 settembre 2026 firma con l’Agenzia delle Entrate un accordo ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis: pagamento del 60% del capitale in otto anni, rate semestrali, prima rata al 31 marzo 2027. Il professionista indipendente attesta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale; un revisore legale attesta la completezza e la veridicità dei dati.

Sviluppo: l’accordo non si omologa, ma si deposita in tribunale, che verifica con decreto la regolarità della documentazione. Alla luce di Trib. Milano 21/5/2025 e Trib. Monza 31/12/2025, il giudice non discute la percentuale del 60%, ma controlla che l’attestazione spieghi in modo analitico perché il Fisco riceverebbe meno nella liquidazione (valore di realizzo dei beni, costi della procedura, grado di privilegio dell’IVA). Se l’attestazione si limitasse a formule generiche, l’autorizzazione potrebbe essere negata. Dopo il decreto favorevole, ogni rata va pagata integralmente: se la rata del 31 marzo 2027 non fosse saldata entro sessanta giorni, cioè entro il 30 maggio 2027, che cade di domenica e quindi slitta a lunedì 31 maggio 2027, l’accordo si risolverebbe di diritto. Per prudenza, conviene programmare ogni pagamento ben prima della scadenza tollerata.

Ipotesi 3 – Trattative fallite e concordato semplificato: omologa piena

Dati di partenza: Snc commerciale con attivo realizzabile stimato in 318.750 € e debiti per 742.180 € (di cui 211.400 € privilegiati e 486.200 € chirografari). Le trattative non portano a un accordo; l’esperto comunica la relazione finale venerdì 2 ottobre 2026, dichiarando trattative corrette e in buona fede e soluzioni dell’art. 23 non praticabili.

Sviluppo: il termine di sessanta giorni per proporre il concordato semplificato scade martedì 1° dicembre 2026 e non è sospeso da alcun periodo feriale (art. 9, comma 1, CCII). La proposta iniziale dell’imprenditore prevedeva il pagamento integrale dei privilegiati e il 0% ai chirografari. Alla luce di Cass. n. 624/2026, questa impostazione è a forte rischio: la sola rapidità non costituisce utilità. Una proposta riformulata che destini ai chirografari almeno una parte del ricavato (ad esempio 41.300 €, pari a circa l’8,5% dei loro crediti, ottenuti grazie a un apporto di un terzo che sia davvero nuova finanza e non una rinuncia a prededuzioni, secondo Cass. n. 620/2026) rende la proposta coerente con l’orientamento di legittimità. In più, alla luce di Trib. Ancona 1/4/2025 e Trib. Bologna 23/9/2025, il fascicolo deve dimostrare che i creditori chirografari incisi hanno ricevuto informazioni complete e hanno avuto tempo per valutarle. Esito: qui l’omologa è indispensabile e il giudice la concede solo se tutti i requisiti dell’art. 25-sexies, comma 5, sono dimostrati.

Un’ultima variante: se nella stessa ipotesi l’impresa avesse ottenuto l’adesione di creditori titolari del 62,4% dei crediti di una categoria omogenea, avrebbe potuto chiedere l’omologa di un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, sfruttando la riduzione al 60% della soglia dell’art. 61, comma 2, lett. c), prevista dall’art. 23, comma 2, lett. b) quando l’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto (o, secondo la lettura riportata da Iusletter, quando la domanda è proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione). Anche questa strada, però, passa da un giudizio di omologazione.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue riepiloga tutte le pronunce richiamate nell’articolo, con la questione decisa, il principio ridotto a una riga e la ricaduta pratica per chi ha concluso o sta per concludere un accordo nella composizione negoziata. Le pronunce di merito sono indicate con la data riportata dalle fonti consultate; dove la fonte non indica il numero, il numero è omesso. Per le pronunce di Cassazione senza data nella fonte, si indica solo numero e anno. È bene ricordare che la giurisprudenza sulla composizione negoziata è ancora giovane: molte decisioni sono di merito, alcune sono note solo attraverso massime o commenti, e il quadro potrà evolvere, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 147/2026 sulla transazione fiscale. Per questo, prima di impostare la strategia su un singolo precedente, è sempre opportuno verificarne il testo integrale e controllare se esistano pronunce più recenti nello stesso tribunale competente.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Cass. Sez. I n. 31641/2025 Ampiezza del controllo sul concordato semplificato Il giudice verifica legalità sostanziale e ammissibilità, anche sulla documentazione dell’art. 39 Il fascicolo per l’omologa va curato come un concordato preventivo
Cass. Sez. I, ord. n. 623 del 12/1/2026 Accesso al concordato semplificato e impugnazioni Istituto eccezionale; vaglio anticipato e sostanziale; decreto d’appello sull’inammissibilità non ricorribile La relazione finale dell’esperto deve essere solida fin dall’inizio
Cass. Sez. I, sent. n. 624 del 12/1/2026 Utilità per ciascun creditore La sola rapidità non è utilità per i chirografari Serve un vantaggio concreto per ogni creditore
Cass. Sez. I, sent. n. 620 del 12/1/2026 Risorse esterne nel concordato semplificato La rinuncia dei soci alla prededuzione non è nuova finanza Gli apporti devono aumentare davvero l’attivo
Cass. Sez. I n. 31856/2025 Ammissibilità dell’istanza di composizione Inammissibile con concordato preventivo pendente, anche se rinunciato Un percorso viziato all’origine travolge gli accordi
Trib. Milano, Sez. imprese, decr. 21/5/2025 Accordo fiscale ex art. 23 c.2-bis Controllo su documentazione e attestazioni, non sulla convenienza Il decreto non è un’omologa, ma non è una formalità
Trib. Monza, decr. 31/12/2025 Autorizzazione della transazione IVA Controllo di legittimità sostanziale; attestazione apodittica come inesistente Attestazioni analitiche e consenso informato dell’Agenzia
Corte giust. UE 7/4/2016, C-546/14 Falcidiabilità dell’IVA L’IVA può essere ridotta se il trattamento non è peggiore dell’alternativa liquidatoria L’IVA può entrare nella transazione
Trib. Ancona 1/4/2025 Buona fede delle trattative Il giudice verifica autonomamente la dichiarazione dell’esperto La relazione finale non vincola il tribunale
Trib. Bologna 23/9/2025 Omologa senza voto Negata senza interlocuzione effettiva con i creditori Documentare convocazioni e informazioni fornite
App. Venezia 28/3/2024 Creditori da coinvolgere Bastano i creditori falcidiati o incisi Il perimetro delle trattative va scelto con cura
App. Roma n. 4154/2024 Voto nel concordato semplificato Nel concordato semplificato i creditori non votano I creditori si difendono con l’opposizione
Trib. Lanciano 17/10/2025 Atti autorizzati ex art. 22 Misure cautelari oltre 240 giorni, entro 12 mesi, per tutelare il ricavato di una cessione autorizzata Il giudice interviene su singoli atti, non sull’accordo
Trib. Milano n. 9567 del 5/11/2024 Compenso dell’esperto Criteri di legge, prevalenza dell’accordo, liquidazione come prova scritta Prevedere nel piano i costi della procedura

La sintesi operativa

Dalle pronunce esaminate si ricavano alcuni principi pratici che valgono come bussola per chi chiude la composizione negoziata:

  • Il contratto con uno o più creditori (art. 23, comma 1, lett. a) non si omologa: vincola solo chi lo firma e la sua forza dipende da come è scritto.
  • L’accordo sottoscritto anche dall’esperto (lett. c) non si omologa, ma offre l’esenzione dalla revocatoria per gli atti esecutivi: va redatto descrivendo con precisione quegli atti.
  • La convenzione di moratoria non richiede omologa; il giudice interviene solo se i creditori non aderenti la contestano nei modi previsti dall’art. 62.
  • L’accordo transattivo con il Fisco produce effetti dal deposito, ma serve il decreto di autorizzazione: il tribunale controlla documentazione e attestazioni, non la convenienza (Trib. Milano 21/5/2025; Trib. Monza 31/12/2025).
  • Un’attestazione di convenienza generica equivale a un’attestazione mancante: senza un ragionamento ricostruibile, l’autorizzazione può essere negata.
  • Dopo l’autorizzazione, l’accordo fiscale si risolve di diritto se un pagamento non è completato entro sessanta giorni dalla scadenza o se si apre una procedura liquidatoria.
  • L’accordo di ristrutturazione dei debiti (comma 2, lett. b) richiede sempre l’omologa; il vantaggio della composizione negoziata è la soglia ridotta al 60% per l’efficacia estesa.
  • Il concordato semplificato richiede un’omologa piena e il giudice verifica autonomamente la buona fede delle trattative (Trib. Ancona 1/4/2025; Cass. ord. 623/2026).
  • Ogni creditore deve ricevere un’utilità concreta: la sola rapidità non basta (Cass. 624/2026).
  • Solo la nuova finanza conta come risorsa esterna: la rinuncia alla prededuzione no (Cass. 620/2026).
  • I termini dei procedimenti del CCII, compresi i sessanta giorni per il concordato semplificato e i trenta giorni per il reclamo, corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
  • Per l’impresa sotto soglia gli sbocchi giudiziali sono diversi (concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato; accordo di ristrutturazione solo per l’impresa agricola) e tutti passano dal tribunale.

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Ho firmato con la banca un contratto di riscadenzamento durante la composizione: devo portarlo in tribunale?
No. Il contratto dell’art. 23, comma 1, lett. a) non richiede omologa e vincola le parti firmatarie dal momento della sottoscrizione. Il tribunale entra in gioco solo se il contratto presuppone atti per cui l’art. 22 richiede un’autorizzazione (ad esempio un finanziamento prededucibile o la cessione di un ramo d’azienda). Il vero controllo, qui, è quello dell’esperto, che nella relazione valuta se il contratto assicura la continuità per almeno due anni.

Il Fisco ha accettato la mia proposta: perché il giudice può ancora bloccarla?
Perché l’art. 23, comma 2-bis, subordina l’efficacia dell’accordo al deposito e all’autorizzazione del tribunale. Come hanno chiarito il Tribunale di Milano (21/5/2025) e il Tribunale di Monza (31/12/2025), il giudice non rivaluta la convenienza, ma controlla che le attestazioni siano serie e che il consenso dell’Agenzia si basi su dati completi. Un accordo sostenuto da attestazioni deboli rischia il diniego.

Le trattative sono fallite: posso andare in tribunale con un concordato senza far votare i creditori?
Sì, con il concordato semplificato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale e solo se l’esperto ha dichiarato che le trattative si sono svolte in buona fede. Ma il tribunale verifica autonomamente quella dichiarazione (Trib. Ancona 1/4/2025), pretende un’interlocuzione effettiva con i creditori incisi (Trib. Bologna 23/9/2025; App. Venezia 28/3/2024) e un’utilità concreta per ciascuno (Cass. 624/2026).

Se ho chiuso un accordo con il 62% dei creditori, gli altri sono vincolati?
Non automaticamente. Per vincolare i non aderenti di una categoria serve un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, che va omologato: la composizione negoziata consente di farlo con una soglia del 60% anziché del 75%, alle condizioni dell’art. 23, comma 2, lett. b). Senza omologa, l’accordo vale solo per chi lo ha firmato.

Se la corte d’appello conferma l’inammissibilità del mio concordato semplificato, posso ricorrere in Cassazione?
Secondo l’ordinanza n. 623/2026, no: il decreto che conferma l’inammissibilità è privo di carattere decisorio e non è ricorribile né ai sensi degli artt. 25-sexies e 247 CCII né con il ricorso straordinario. Diverso è il caso del decreto che decide sul reclamo contro l’omologa, che l’art. 25-sexies consente di impugnare in Cassazione entro trenta giorni.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo accordo

Applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo, partendo dall’esito che hai raggiunto o che stai per raggiungere. Ecco, concretamente, che cosa facciamo.

  1. Qualifichiamo l’esito delle trattative. Leggiamo l’accordo firmato o la bozza in discussione e stabiliamo se rientra nel comma 1 dell’art. 23 (contratto, moratoria, accordo con l’esperto), nel comma 2-bis (transazione fiscale) o nel comma 2 (strumenti omologabili), indicandoti per iscritto se serve il tribunale e quale passaggio.
  2. Redigiamo o rivediamo il contratto con i creditori. Inseriamo clausole su inadempimento, sopravvenienza di altre procedure, gestione dei non aderenti e coordinamento con il piano, perché un contratto non omologato regge solo se è scritto bene.
  3. Descriviamo con precisione gli atti esecutivi dell’accordo firmato dall’esperto, in modo che l’esenzione dalla revocatoria prevista dalla legge copra davvero i pagamenti e le garanzie che ti servono.
  4. Prepariamo il deposito dell’accordo fiscale. Verifichiamo con i commercialisti dello staff l’attestazione di convenienza e la relazione sulla veridicità dei dati alla luce di Trib. Milano 21/5/2025 e Trib. Monza 31/12/2025, controlliamo la falcidiabilità dei singoli tributi e i riflessi del D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali.
  5. Calcoliamo le scadenze dell’accordo fiscale e il margine dei sessanta giorni, con un calendario dei pagamenti che tiene conto dei giorni festivi, per evitare la risoluzione di diritto.
  6. Costruiamo la domanda di omologa dell’accordo di ristrutturazione, verificando la formazione delle categorie, il raggiungimento della soglia del 60% e il rispetto dei termini collegati alla relazione finale dell’esperto.
  7. Impostiamo il concordato semplificato secondo la Cassazione 2026: verifichiamo che la proposta offra un’utilità concreta a ciascun creditore, che le risorse esterne siano davvero nuova finanza e che il fascicolo documenti trattative effettive.
  8. Raccogliamo e ordiniamo la prova delle trattative: convocazioni, proposte, risposte, dati trasmessi ai creditori, per resistere al controllo autonomo del tribunale sulla buona fede.
  9. Presentiamo istanze di autorizzazione ex art. 22 e richieste di misure quando l’accordo si regge su una cessione, un affitto d’azienda o un finanziamento, coordinandole con l’esito finale.
  10. Gestiamo opposizioni, reclami e ricorsi: difendiamo l’omologa davanti al tribunale, proponiamo o resistiamo al reclamo in corte d’appello entro trenta giorni e, dove ammesso, portiamo la questione in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo pesano due di queste qualifiche. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di leggere l’accordo e la relazione finale con gli occhi di chi conduce le trattative e sa che cosa il tribunale cercherà nel fascicolo. La qualifica di cassazionista consente di difendere gli orientamenti visti fino all’ultimo grado: le questioni su omologa, utilità per i creditori e risorse esterne sono state decise proprio in Cassazione, e affrontarle con lo stesso difensore e la stessa strategia dall’analisi iniziale fino al ricorso evita che la linea cambi a metà strada.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi curano contratti, ricorsi e udienze, i secondi verificano piani, attestazioni, dati contabili e posizione fiscale. Ci impegniamo sui mezzi, con analisi e strategia, senza promettere risultati che dipendono dal tribunale e dai creditori.

Chiusura

Alla domanda del titolo la giurisprudenza risponde con precisione: l’accordo raggiunto nella composizione negoziata non si omologa quando vincola solo chi lo firma, si autorizza con decreto quando coinvolge il Fisco, si omologa con un controllo pieno quando deve imporsi anche ai creditori che non hanno aderito. Ogni sbocco ha i suoi tempi, i suoi documenti e i suoi rischi, e scegliere quello sbagliato può costare mesi di lavoro o l’intero piano di risanamento.

Lo Studio Monardo segue proprio questo passaggio perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e conosce le trattative dall’interno; perché, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, segue anche gli sbocchi riservati alle imprese minori; e perché, da avvocato cassazionista, può difendere l’omologa e i decreti fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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