Quando un creditore pignora insieme il conto dell’impresa e quello del coniuge, il titolare si fa subito una domanda sola: possono davvero prendere anche i soldi di mia moglie, o di mio marito? Il codice civile e il codice di procedura civile danno una risposta di massima. Ma chi decide davvero, conto per conto ed euro per euro, è il giudice dell’esecuzione. E lo fa applicando principi che la legge non scrive per esteso e che si sono formati nelle sentenze: quanta parte di un conto cointestato appartiene al debitore, chi deve provare cosa, cosa succede alle somme già bloccate dalla banca quando l’impresa chiede le misure protettive della crisi, se la protezione può arrivare anche al coniuge che ha firmato una fideiussione o che è socio.
Su questo tema, insomma, la lettera della legge è solo il punto di partenza. In questa analisi trovi le decisioni che contano, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche: cosa puoi fare, entro quando, con quali prove, e cosa invece non ti conviene tentare. Le pronunce sono di Cassazione (2025-2026) e di tribunali di merito, citate con gli estremi riportati dalle fonti consultate.
Il tema sta esattamente nel punto in cui si incontrano due mestieri: la difesa nell’esecuzione forzata e la gestione della crisi d’impresa. Lo Studio Monardo lavora su questo confine per ragioni precise. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, quindi segue le opposizioni al pignoramento fino all’ultimo grado di giudizio. È Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno la composizione negoziata e le misure protettive che possono fermare le azioni esecutive. Ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento, cioè la figura che serve quando la crisi dell’impresa diventa la crisi della famiglia.
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Le norme su cui i giudici si sono pronunciati
Prima di vedere cosa hanno deciso i giudici, serve una mappa essenziale delle norme. Ci limitiamo a quello che serve per capire le pronunce.
Il patrimonio dell’imprenditore. L’art. 2740 c.c. stabilisce che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri. Per l’imprenditore individuale questo significa che il “conto aziendale” non è un patrimonio separato. È un conto suo, solo dedicato all’attività. Il fornitore o la banca che vantano un credito verso la ditta possono quindi pignorare indifferentemente il conto aziendale e i conti personali del titolare. Diverso il caso della società di capitali (S.r.l., S.p.A.): il conto è della società, e i creditori sociali non possono toccare i conti personali dei soci o dei loro coniugi, salvo che abbiano firmato garanzie. Nelle società di persone (S.n.c., e per gli accomandatari della S.a.s.) i soci rispondono illimitatamente, ma di regola con il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.).
Il conto del coniuge. Il coniuge non è debitore per il solo fatto di essere sposato con l’imprenditore. Un conto intestato solo al coniuge non può essere pignorato da un creditore dell’impresa, a meno che il coniuge sia a sua volta obbligato: perché ha firmato una fideiussione, perché è socio illimitatamente responsabile, perché è coobbligato nel contratto. Il problema vero nasce con il conto cointestato. Nei rapporti con la banca, l’art. 1854 c.c. rende i cointestatari creditori e debitori in solido. Nei rapporti interni tra i cointestatari vale invece l’art. 1298 c.c., secondo cui le quote si presumono uguali se non risulta diversamente.
Il pignoramento del conto. Il creditore pignora il saldo con il pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.). La banca è il “terzo”: dalla notifica deve custodire le somme (art. 546 c.p.c.) nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, e poi rendere la dichiarazione (art. 547 c.p.c.). Se il conto è cointestato, il creditore deve avvisare anche gli altri contitolari (art. 599 c.p.c., applicato ai beni indivisi). Sui conti dove arrivano stipendi o pensioni valgono i limiti dell’art. 545 c.p.c.: le somme già accreditate al momento del pignoramento si possono pignorare solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale; quelle che arrivano dopo, nei limiti del quinto.
I rimedi del debitore e del terzo. Il debitore contesta il diritto del creditore a procedere con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e i vizi formali degli atti con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), entro 20 giorni. Il coniuge non debitore che sostiene che le somme sono sue usa l’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.), da proporre prima dell’assegnazione. Attenzione al calendario: la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto, L. 742/1969) non si applica al processo esecutivo né, di regola, alle opposizioni esecutive. Si applica invece al giudizio ordinario di cognizione, per esempio all’opposizione a decreto ingiuntivo, e al processo tributario.
Gli strumenti della crisi. Se il pignoramento è il sintomo di una crisi più ampia, entrano in gioco le misure protettive. Nella composizione negoziata, l’art. 18 CCII permette all’imprenditore di chiedere che, dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio e sui beni con cui esercita l’attività. Restano esclusi i crediti dei lavoratori e la norma precisa che “non sono inibiti i pagamenti”. Il tribunale deve poi confermare le misure (art. 19 CCII). Nei procedimenti per l’accesso al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione opera l’art. 54 CCII. Per l’impresa minore e per la famiglia sovraindebitata ci sono il concordato minore (art. 78 c.2 lett. d CCII, divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive su istanza del debitore), il piano del consumatore (art. 70 c.4) e le procedure familiari (art. 66). Per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9 c.1 CCII: i termini corrono anche in agosto.
Ultimo tassello, decisivo per il coniuge: le misure protettive e gli strumenti della crisi dell’impresa, di regola, proteggono il patrimonio dell’impresa, non quello dei garanti. Il concordato minore, per esempio, non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori, salvo diversa previsione (art. 79 c.5 CCII), e l’esdebitazione lascia salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori (art. 278 c.6 CCII). È qui che la giurisprudenza di merito ha aperto spazi importanti, come vedremo.
L’orientamento consolidato: il conto cointestato si presume a metà, ma la presunzione si può vincere
Il primo principio è anche il più importante per chi ha un conto con il coniuge. Si è formato in molti anni ed è stato ribadito di recente dalla Cassazione. Lo seguiamo attraverso le pronunce chiave.
Il punto di partenza: il creditore prende solo la quota del suo debitore
La vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Roma, sentenza del 17 ottobre 2016, commentata su EC News, è utile perché mostra i numeri. Un creditore aveva pignorato due conti intestati al proprio debitore e ad altri tre fratelli, con un saldo complessivo di circa 87.681 euro. La banca aveva accantonato un quarto del saldo, circa 21.920 euro. Il creditore sosteneva che, siccome nei confronti della banca i cointestatari sono solidali (art. 1854 c.c.), il pignoramento doveva colpire tutto il saldo. La Corte ha respinto questa lettura.
Il principio affermato: l’art. 1854 c.c. regola solo il rapporto tra i correntisti e la banca; tra i cointestatari vale l’art. 1298 c.c., e il creditore personale di uno di loro può soddisfarsi solo sulla quota del proprio debitore.
La traduzione pratica, per l’imprenditore: se il creditore della tua ditta pignora il conto che hai cointestato con tuo marito o tua moglie, il saldo viene bloccato, ma alla fine il creditore può ottenere solo la tua parte. In assenza di altre prove, la tua parte è la metà.
La presunzione non è una regola assoluta
Il secondo passaggio riguarda la prova contraria. La Suprema Corte ha chiarito, con la sentenza n. 5009 del 5 marzo 2026 (fonte: dirittobancario.it, sezione non indicata), che nei rapporti interni la cointestazione fa presumere la contitolarità paritaria del saldo, ma che si tratta di una presunzione superabile.
Il principio: la presunzione dell’art. 1298 c.c. cede davanti a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti che dimostrino che le somme appartenevano a uno solo dei cointestatari; non basta però provare che i versamenti siano stati fatti materialmente da uno solo.
Il principio, calato nella pratica, significa che il coniuge non debitore non vince semplicemente mostrando di aver fatto lui i depositi. Deve ricostruire l’origine del denaro: il suo stipendio, la sua pensione, una sua eredità, la vendita di un suo bene, bonifici ricevuti da terzi a suo nome. E deve dimostrare che il conto era cointestato per comodità, non per mettere in comune quei soldi.
La provvista che viene da un solo reddito
Nella stessa direzione va la Cassazione n. 22904/2025 (fonte: dirittobancario.it, sezione e data non indicate). La vicenda riguardava coniugi in separazione dei beni con un conto cointestato. L’orientamento si è consolidato nel senso che la presunzione di contitolarità può essere superata provando che la provvista deriva esclusivamente dal reddito di uno dei coniugi e che la cointestazione era solo una comodità di gestione. In quel caso la Corte ne ha tratto anche una conseguenza sui rapporti interni: il cointestatario che non è titolare effettivo non può disporre delle somme oltre la propria quota.
La ricaduta concreta è duplice. Da un lato è uno strumento di difesa per il coniuge, che può sottrarre all’esecuzione la parte del saldo che dimostra essere sua. Dall’altro è un avvertimento per l’imprenditore. Se il conto cointestato è alimentato soprattutto dagli incassi della ditta, la stessa logica può portare il giudice a ritenere che il saldo sia in prevalenza del debitore. Il criterio dell’origine dei fondi, in altre parole, taglia in entrambe le direzioni.
Il ruolo della banca e del giudice dell’esecuzione
Resta da capire chi accerta queste circostanze. La banca non decide di chi sono i soldi: dichiara l’esistenza del rapporto e il saldo, come ricordato anche dal contributo di dirittobancario.it. L’accertamento è del giudice. Due ordinanze del 2025 della Terza Sezione, segnalate dall’Osservatorio sull’esecuzione forzata civile pubblicato su Quotidiano Legale, ne precisano la cornice.
Con la Cass. Sez. III, ord. 14 maggio 2025, n. 12934, la Corte ha affermato che nell’opposizione relativa al pignoramento presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario: se il giudizio si svolge senza di lui è nullo, e il vizio è rilevabile anche d’ufficio. Con la Cass. Sez. III, ord. n. 13131/2025 ha chiarito che il subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo serve solo a stabilire se il terzo possa pagare il creditore procedente al posto del debitore.
Tradotto: quando si contesta un pignoramento sul conto, la banca va chiamata in causa. Se ci si dimentica di farlo, il giudizio rischia di essere travolto anche dopo mesi. Inoltre la contestazione su chi sia il vero titolare delle somme non si risolve nel “dialogo” con la banca: va portata davanti al giudice dell’esecuzione con gli strumenti propri, primo fra tutti l’opposizione di terzo. Chi difende il coniuge deve impostare l’azione giusta, nel momento giusto e con tutte le parti necessarie: è il primo controllo che va fatto sul fascicolo.
Prima questione aperta: il coniuge può fermare il pignoramento, e con quale strumento?
La questione
La domanda che il coniuge pone è semplice: “Sul conto cointestato ci sono soprattutto i miei soldi. Il debito è di mio marito, della sua ditta. Posso farmeli restituire? Devo aspettare che il giudice decida, o posso intervenire subito? E se nel frattempo i soldi vengono assegnati al creditore?” A questa si aggiunge una domanda più ampia, tipica delle famiglie in comunione legale: “Se siamo in comunione dei beni, i creditori dell’impresa possono prendere anche ciò che è comune?”
Cosa hanno deciso i giudici
Il primo punto fermo riguarda il momento in cui agire. La Cass. Sez. III, ord. 3 aprile 2025, n. 8888, segnalata dall’Osservatorio sull’esecuzione forzata, ha affermato che non c’è un nesso di pregiudizialità tra la lite sulla titolarità del bene pignorato e la distribuzione del ricavato: il terzo che vince la causa sulla proprietà può agire sulla somma non ancora distribuita o chiederne la restituzione ai creditori. Il principio è stato espresso nel quadro generale dell’esecuzione, ma la sua logica si applica bene alle somme di un conto: il terzo che fa valere il proprio diritto non perde ogni tutela se la procedura va avanti, ma deve poi recuperare ciò che è stato pagato.
Il secondo punto riguarda la comunione legale. La Cass. Sez. III, n. 11481/2025 (fonte: Osservatorio sull’esecuzione forzata) ha affermato che, quando il creditore di un solo coniuge pignora beni in comunione legale con un atto strutturato come pignoramento, il coniuge non debitore diventa a sua volta esecutato, e questo legittima anche l’intervento dei suoi creditori personali sulla sua quota del ricavato. Per la famiglia dell’imprenditore questa è una conseguenza da non sottovalutare: il coniuge entra nella procedura come parte, con i diritti di difesa che ne derivano, ma anche con l’esposizione ai propri creditori.
Il terzo punto riguarda il fondo patrimoniale, che molte famiglie di imprenditori hanno costituito proprio per proteggere la casa. La Cass. Sez. I, ord. 30 maggio 2025, n. 14463, sempre dall’Osservatorio, ha ribadito che nell’opposizione all’esecuzione sui beni del fondo spetta a chi si oppone provare che i debiti non erano contratti per i bisogni della famiglia e che il creditore ne era consapevole. È un onere pesante, perché per i debiti d’impresa la tesi del creditore sarà sempre che l’attività serviva a mantenere la famiglia.
Se c’è contrasto
Sul conto cointestato non c’è un vero contrasto di principio: la presunzione dell’art. 1298 c.c. e la possibilità di superarla sono pacifiche. Il terreno incerto è la prova. Le pronunce 5009/2026 e 22904/2025 ammettono la prova per presunzioni, ma escludono che basti dimostrare chi ha materialmente versato. Più difficile il caso del conto alimentato da entrambi in misura confusa. Qui il giudice tende a tornare alla metà. L’assunzione prudenziale è questa: il coniuge deve presentarsi con una ricostruzione documentale completa dei flussi (estratti conto, buste paga, contabili dei bonifici), altrimenti la presunzione della metà resta in piedi.
Cosa significa per te
Se sei il coniuge non debitore, il rimedio tipico è l’opposizione di terzo dell’art. 619 c.p.c., con ricorso al giudice dell’esecuzione prima che sia disposta l’assegnazione delle somme. Non c’è un termine di 20 giorni, come per l’opposizione agli atti, ma c’è un limite temporale preciso: l’ordinanza di assegnazione. Dopo, come insegna la Cass. 8888/2025, si può ancora agire per recuperare, ma la strada è più lunga e più incerta.
Se sei l’imprenditore, devi sapere che la quota del coniuge non è un tuo “scudo”. Spostare denaro dell’impresa sul conto del coniuge quando i debiti sono già scaduti espone a un’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) e, se l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, alle regole sull’inefficacia degli atti a titolo gratuito previste dal Codice della crisi. E se siete in comunione legale, il pignoramento di un bene comune trasforma tuo marito o tua moglie in parte dell’esecuzione (Cass. 11481/2025). La tutela del coniuge passa dalla prova di ciò che è suo, non dal trasferimento dei soldi sul suo conto: è la regola che i giudici applicano con più costanza.
Seconda questione aperta: le misure protettive sbloccano il conto aziendale già pignorato?
La questione
L’imprenditore che ha ricevuto il pignoramento del conto aziendale, e che sa di non poter pagare tutti, chiede: “Se avvio la composizione negoziata e chiedo le misure protettive, la banca mi restituisce i soldi bloccati? Posso tornare a usare il conto per pagare fornitori e dipendenti? E se il creditore ha già ottenuto l’udienza per l’assegnazione?”
Cosa hanno deciso i giudici
Su questo i tribunali di merito hanno dato risposte molto precise, raccolte in un contributo di diritto.it dedicato proprio all’incidenza delle misure degli artt. 18 e 19 CCII sui pignoramenti presso terzi.
Il Tribunale di Milano, 26 gennaio 2022 ha affermato che con le misure protettive il pignoramento presso terzi viene sospeso, ma il vincolo resta: la sospensione opera automaticamente, non ha effetto retroattivo, e le somme restano indisponibili presso il terzo, sia quelle già presenti sia quelle che affluiscono dopo, fino alla cessazione della misura.
Il Tribunale di Padova, 20 luglio 2022 ha aggiunto che la misura protettiva non libera le somme già vincolate: gli obblighi di custodia della banca restano, e l’esperto della composizione negoziata non può disporre di quelle somme, perché non è equiparabile a un commissario giudiziale o a un curatore.
Il Tribunale di Arezzo, 9 agosto 2024 ha descritto la condizione della procedura esecutiva durante le misure come uno stato di “quiescenza”: l’esecuzione resta pendente in attesa dell’esito della ristrutturazione, non si estingue.
Infine il Tribunale di Padova, 9 dicembre 2024 ha ammesso misure cautelari ai sensi dell’art. 19 CCII anche dopo la scadenza delle misure protettive, per preservare gli effetti ottenuti e impedire che la ripresa delle esecuzioni vanifichi le trattative.
Se c’è contrasto
Le pronunce lette non sono in contrasto tra loro: descrivono lo stesso fenomeno da angolazioni diverse. Il punto da tenere a mente è uno solo. L’orientamento prevalente, per quanto risulta dalle pronunce esaminate, è che le misure protettive “congelano” il pignoramento ma non restituiscono il saldo bloccato all’impresa. Un’eventuale liberazione delle somme passa da un accordo con il creditore procedente nella trattativa o da specifiche misure cautelari, non dalla sola pubblicazione dell’istanza. La destinazione finale delle somme accantonate, assegnazione al creditore o restituzione, dipende dall’esito delle trattative. Secondo l’autrice del contributo, quelle somme andrebbero messe sul tavolo del negoziato con il creditore procedente: è un’opinione, non una regola, ma è un’indicazione operativa sensata.
Cosa significa per te
Due conseguenze molto concrete. La prima: la tempestività è tutto. Le misure protettive impediscono di iniziare nuove azioni esecutive dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese (art. 18 CCII). Se la chiedi prima che il creditore notifichi il pignoramento alla banca, il conto resta operativo. Se la chiedi dopo, il pignoramento già notificato resta in piedi, sospeso, con le somme congelate. Tra le due situazioni passa la differenza tra un’impresa che continua a pagare e una che resta senza liquidità.
La seconda: gli accrediti successivi. Secondo il Tribunale di Milano del 2022, anche le somme che affluiscono dopo restano vincolate fino alla cessazione della misura, nei limiti dell’importo pignorato. Per l’impresa che riceve incassi su quel conto, questo significa spesso aprire un rapporto nuovo, con le cautele del caso, e informare l’esperto. Nella composizione negoziata il conto già pignorato non torna libero: va gestito come una partita della trattativa, insieme alla banca e al creditore procedente.
Ricorda poi due limiti dell’art. 18 CCII che pesano sul conto aziendale. I crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive, quindi un dipendente con decreto ingiuntivo può ancora pignorare. E i termini dei procedimenti del Codice non conoscono pausa estiva (art. 9 c.1 CCII): un ricorso per la conferma delle misure da depositare in agosto va depositato in agosto.
Terza questione aperta: la protezione può arrivare al coniuge garante o socio?
La questione
È la domanda decisiva per la famiglia. L’impresa avvia la composizione negoziata e ottiene le misure protettive. Ma la banca ha in mano la fideiussione firmata dalla moglie del titolare, oppure il marito è socio illimitatamente responsabile della S.n.c. o accomandatario della S.a.s. Il creditore, bloccato sull’impresa, si rivolge al conto personale del coniuge. Questo pignoramento è coperto dalle misure dell’impresa? Si può chiedere al tribunale di estenderle?
Cosa hanno deciso i giudici
Qui la giurisprudenza di merito è divisa, e conviene dirlo con chiarezza.
A favore dell’estensione ai garanti si è pronunciato il Tribunale di Brescia, 17 aprile 2025 (commentato su Iusletter, numero non indicato). Una società aveva chiesto la conferma delle misure protettive e, insieme, la loro estensione al patrimonio dei fideiussori. Il Tribunale ha accolto. Il principio: le azioni esecutive dei creditori possono colpire contemporaneamente il debitore principale e i garanti, con effetti negativi sul risanamento; le misure sono funzionali alla manovra e la loro mancata estensione ne vanificherebbe lo scopo. Ha pesato il parere favorevole dell’esperto sul progetto di piano.
In senso contrario il Tribunale di Brindisi, 3 marzo 2025, citato nello stesso commento: le misure protettive non si estendono al mero fideiussore, perché servono a tutelare durante le trattative il patrimonio dell’impresa, non quello di terzi.
Una rassegna di EC News ricostruisce altri precedenti. Il Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023 ha ritenuto legittimo, in composizione negoziata, estendere misure protettive e cautelari a garanti e soci illimitatamente responsabili, anche sui beni altrui con cui il debitore esercita l’attività. Il Tribunale di Torino, 22 dicembre 2023 ha ammesso il divieto di azioni esecutive e cautelari anche contro il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, escludendo però che si potesse inibire l’apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti. Il Tribunale di Torino, 1° febbraio 2024 ha esteso le misure dell’art. 54 CCII agli ex soci illimitatamente responsabili che si erano impegnati ad apportare al concordato risorse pari al valore dei propri immobili, perché il loro patrimonio era strumentale al piano.
Due pronunce più recenti spostano l’attenzione sulla natura della misura. Il Tribunale di Vicenza, 19 giugno 2025 ha ammesso il divieto anche sul patrimonio del socio accomandatario, persino per debiti personali, quando il socio contribuisce in modo significativo con finanza esterna: non è una misura protettiva in senso stretto, ma una misura cautelare atipica. Il Tribunale di Bologna, 22 settembre 2025 ha qualificato come cautelare, non protettiva, la misura che estende la protezione al patrimonio del socio illimitatamente responsabile, precisando che l’esperto deve vigilare che i proventi delle vendite dei beni del socio servano davvero al risanamento, anche con un deposito vincolato.
Se c’è contrasto
Il contrasto c’è, soprattutto sul mero fideiussore (Brescia contro Brindisi). Sul socio illimitatamente responsabile la tendenza delle pronunce lette è più favorevole, perché il suo patrimonio è legato per legge ai debiti sociali. Il filo comune delle decisioni favorevoli è uno: la protezione del terzo viene concessa quando il suo patrimonio entra nel piano di risanamento, non come favore personale. L’assunzione prudenziale è che l’estensione al coniuge garante non è automatica e va chiesta espressamente, dimostrando che il suo patrimonio, o la sua finanza, è funzionale al risanamento dell’impresa. Senza questo collegamento, il rischio di un rigetto è concreto.
Cosa significa per te
Se tuo marito o tua moglie ha firmato garanzie per l’impresa, la richiesta di misure protettive va costruita fin dall’inizio anche per lui o per lei. Serve un piano che spieghi perché il suo patrimonio conta per il risanamento: un apporto di liquidità, la messa a disposizione di un immobile, la rinuncia a crediti verso la società. E serve un esperto che si esprima favorevolmente.
“Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo imposta la domanda di protezione pensando a tutta la famiglia esposta: impresa, soci e garanti vengono valutati insieme, perché un pignoramento sul conto del coniuge può far saltare la trattativa quanto uno sul conto aziendale.”
Se la protezione non viene estesa, restano gli strumenti ordinari. Il coniuge socio di S.n.c. può far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.) con l’opposizione all’esecuzione, salvo che abbia rinunciato o firmato anche una fideiussione personale. Il coniuge fideiussore può verificare la validità della garanzia. Sulle fideiussioni conformi allo schema ABI, le Sezioni Unite si sono pronunciate nel 2026 (Cass. SU n. 24825/2026), escludendo la nullità automatica per la sola riproduzione delle clausole. E se la crisi travolge anche la famiglia, il Codice consente procedure familiari con un unico progetto (art. 66 CCII). Ricorda però che il concordato minore e l’esdebitazione dell’impresa non liberano, di regola, coobbligati e fideiussori (artt. 79 c.5 e 278 c.6 CCII): la posizione del coniuge garante va sempre trattata come un capitolo a sé.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. n. 5009 del 5 marzo 2026
Il contesto
Tra le decisioni esaminate, quella che incide più direttamente sul problema del titolo è la sentenza della Cassazione n. 5009 del 5 marzo 2026, segnalata da dirittobancario.it (la fonte non indica la sezione). Il tema è la titolarità del saldo di un conto cointestato nei rapporti interni tra i cointestatari. Non è una pronuncia resa in un processo esecutivo, ma il suo principio è esattamente quello che il giudice dell’esecuzione applica quando il coniuge sostiene che le somme sul conto comune sono sue.
La motivazione in linguaggio piano
La Corte parte dalla distinzione classica. Nei confronti della banca, i cointestatari sono solidali (art. 1854 c.c.): ciascuno può operare, ciascuno può essere chiamato a rispondere. Tra loro, invece, vale l’art. 1298 c.c.: il saldo si presume diviso in parti uguali. Fin qui nulla di nuovo.
La parte interessante è quella sulla prova contraria. La Cassazione afferma che la presunzione di parità non è assoluta. Si può superare con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, che dimostrino che le somme appartenevano soltanto a uno dei cointestatari. Ma la Corte aggiunge un limite che pesa molto nella pratica: non basta dimostrare che i versamenti sono stati fatti da uno solo dei due. Il fatto materiale del versamento, da solo, non dice di chi sia il denaro, perché chi versa potrebbe voler mettere in comune quelle somme.
Il principio si legge bene accanto alla Cass. n. 22904/2025, che ha ritenuto superabile la presunzione quando la provvista deriva esclusivamente dal reddito di un coniuge e la cointestazione era una comodità gestionale. Le due pronunce, insieme, indicano cosa serve: non il “chi ha versato”, ma il “da dove vengono i soldi” e il “perché il conto era cointestato”.
Cosa cambia rispetto a prima
Per il coniuge dell’imprenditore la sentenza 5009/2026 cambia il modo di preparare la difesa. Non basta più produrre l’elenco dei versamenti fatti a proprio nome. Occorre un fascicolo di prova che leghi ogni somma a una fonte propria: il contratto di lavoro e le buste paga, il cedolino della pensione, l’atto di successione, il rogito di vendita di un immobile personale, e insieme elementi che mostrino l’uso del conto (per esempio, il fatto che il titolare dell’impresa non lo usasse per l’attività).
Per l’imprenditore la sentenza è un avvertimento speculare. Se gli incassi della ditta finiscono sul conto cointestato, il coniuge avrà molte difficoltà a sostenere che quel saldo è suo. La regola pratica che si ricava dalla Cass. 5009/2026 è tenere separati, fin da prima della crisi, i flussi dell’impresa e quelli personali del coniuge: è la prova migliore che si possa offrire domani al giudice.
Infine, la sentenza conferma che la sede per far valere questi argomenti, quando c’è un pignoramento, è il giudice dell’esecuzione, con l’opposizione di terzo prima dell’assegnazione. La banca, come ricorda il commento, si limita a dichiarare l’esistenza del rapporto e il saldo.
I principi applicati ai casi reali
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati di fantasia per mostrare come si applicano gli orientamenti visti. Non sono casi seguiti dallo Studio.
Ipotesi 1 – Ditta individuale, conto aziendale e conto cointestato con la moglie
Dati: un fornitore ha un decreto ingiuntivo esecutivo di 38.740,60 euro contro il titolare di una ditta individuale. Il pignoramento presso terzi viene notificato alla banca martedì 13 ottobre 2026 e colpisce il conto aziendale (saldo 9.312,55 euro) e il conto cointestato con la moglie, in separazione dei beni (saldo 14.870,20 euro). Il vincolo massimo è il credito precettato aumentato della metà (art. 546 c.p.c.), cioè 58.110,90 euro: la banca blocca entrambi i saldi per intero.
Sviluppo: senza prova contraria, sul conto cointestato vale la metà (art. 1298 c.c.): 7.435,10 euro sono assegnabili al creditore. Il totale a rischio è quindi 9.312,55 + 7.435,10 = 16.747,65 euro. La moglie dimostra che 11.240,00 euro sul conto cointestato derivano dai suoi stipendi accreditati negli ultimi mesi, con buste paga e contabili, e che il marito usava quel conto solo per spese domestiche. Alla luce delle Cass. 5009/2026 e 22904/2025, propone opposizione di terzo prima dell’udienza fissata per l’assegnazione, lunedì 16 novembre 2026. Se il giudice accoglie la ricostruzione, la parte riferibile al marito scende a 3.630,20 euro (14.870,20 – 11.240,00), e il totale assegnabile a 12.942,75 euro.
Esito e termini: un eventuale vizio formale del pignoramento va fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni, cioè entro lunedì 2 novembre 2026. Nessuna sospensione feriale si applica a questi termini esecutivi. Se il debito è solo una parte di una crisi più ampia, il titolare valuta la composizione negoziata: le misure protettive, però, non libereranno i saldi già bloccati (Trib. Milano 26/1/2022; Trib. Padova 20/7/2022).
Ipotesi 2 – S.n.c. tra coniugi, moglie anche fideiussore della banca
Dati: una S.n.c. con due soci, marito e moglie, ha un’esposizione verso la banca di 126.480,00 euro. La moglie ha firmato anche una fideiussione personale. Lunedì 19 ottobre 2026 la banca notifica due pignoramenti presso terzi: sul conto della società (saldo 21.904,33 euro) e sul conto personale della moglie in un altro istituto (saldo 8.611,47 euro). Venerdì 23 ottobre 2026 viene pubblicata nel registro delle imprese l’istanza di composizione negoziata della società con richiesta di misure protettive, e con richiesta di estensione ai soci e ai garanti.
Sviluppo: il pignoramento sul conto della società era già notificato prima della pubblicazione. Per i Tribunali di Milano (2022) e Padova (2022) resta in quiescenza: la procedura non prosegue, ma i 21.904,33 euro restano bloccati presso la banca. Il pignoramento sul conto della moglie è un’azione contro un terzo garante: non è coperto automaticamente. L’estensione va chiesta e motivata (Trib. Brescia 17/4/2025, favorevole; Trib. Brindisi 3/3/2025, contrario). La domanda ha più chance se la moglie, come socia illimitatamente responsabile, si impegna ad apportare finanza al piano (Trib. Vicenza 19/6/2025; Trib. Torino 22/12/2023), e se l’esperto esprime parere favorevole.
Esito e termini: in parallelo, sul piano esecutivo, l’eventuale opposizione agli atti contro il pignoramento del conto della moglie scade 20 giorni dopo la notifica, cioè domenica 8 novembre 2026, che slitta a lunedì 9 novembre 2026. Il beneficio di escussione dell’art. 2304 c.c. non aiuta, perché la banca agisce anche in forza della fideiussione personale. I termini del procedimento di conferma delle misure protettive corrono senza pause, anche in agosto (art. 9 c.1 CCII).
Ipotesi 3 – Agenzia delle Entrate-Riscossione sul conto aziendale, stipendio della moglie su un conto suo
Dati: un artigiano in ditta individuale ha carichi affidati alla riscossione per 52.317,84 euro. Giovedì 29 ottobre 2026 l’agente della riscossione notifica alla banca l’ordine di pagamento diretto previsto dall’art. 72-bis D.P.R. 602/1973 sul conto aziendale (saldo 6.208,19 euro). Sul conto personale della moglie, intestato solo a lei, arriva il suo stipendio.
Sviluppo: il conto della moglie non può essere aggredito per i debiti del marito, perché lei non è debitrice né coobbligata. Il conto aziendale, invece, è a tutti gli effetti un conto del titolare. Nella procedura dell’art. 72-bis la banca paga direttamente l’agente della riscossione entro il termine di legge (60 giorni dalla notifica, quindi entro lunedì 28 dicembre 2026), senza un’udienza davanti al giudice. Le difese vanno quindi preparate subito. Se l’artigiano contesta di non aver mai ricevuto le cartelle, il giudice competente dipende dalla natura del credito: per i contributi, la Sezione lavoro ha qualificato l’opposizione fondata sull’omessa notifica della cartella come opposizione all’esecuzione (Cass. lav. ord. 21/5/2025, n. 13572, conforme Cass. Sez. III ord. 23/5/2025, n. 13834). L’estratto di ruolo, da solo, non è impugnabile (Cass. Sez. II, 4/4/2025, n. 8969).
Esito: se l’esposizione fiscale è il cuore della crisi, la mossa si sposta sugli strumenti che consentono di trattare anche i debiti tributari e contributivi (accordi di ristrutturazione e concordato con transazione fiscale, concordato minore per l’impresa sotto soglia). Se la contestazione riguarda tributi e va davanti al giudice tributario, lì la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica; nelle opposizioni esecutive no.
La giurisprudenza in tabella
La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate in questa analisi. Per ciascuna indichiamo gli estremi come riportati dalle fonti consultate, la questione decisa, il principio in una riga e il motivo per cui conta per l’imprenditore e il coniuge. Dove la fonte non riporta sezione, numero o data, li abbiamo omessi. Per le pronunce di merito senza numero è indicato il giudice estensore quando la fonte lo riporta. Le pronunce sono note da rassegne e commenti (dirittobancario.it, Osservatorio sull’esecuzione forzata su Quotidiano Legale, EC News, Iusletter, diritto.it), non dalla lettura integrale dei provvedimenti.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. n. 5009 del 5/3/2026 | Titolarità del saldo cointestato | Presunzione di parti uguali superabile con presunzioni gravi, precise e concordanti; non basta chi ha versato | Il coniuge deve provare l’origine dei fondi |
| Cass. n. 22904/2025 | Conto cointestato tra coniugi in separazione | Presunzione vinta se la provvista viene solo dal reddito di uno e la cointestazione è di comodo | Buste paga e accrediti come prova |
| App. Roma, sent. 17/10/2016 | Pignoramento di conto cointestato | Il creditore di un cointestatario prende solo la quota del suo debitore (art. 1298 c.c.) | Il saldo si blocca tutto, si assegna la quota |
| Cass. Sez. III ord. 14/5/2025 n. 12934 | Opposizione nel pignoramento presso terzi | Il terzo pignorato è litisconsorte necessario; giudizio senza di lui nullo | La banca va sempre chiamata in causa |
| Cass. Sez. III ord. n. 13131/2025 | Accertamento dell’obbligo del terzo | Serve solo a stabilire se il terzo possa pagare il creditore | La titolarità si contesta con gli strumenti propri |
| Cass. Sez. III ord. 3/4/2025 n. 8888 | Lite sulla titolarità e distribuzione | Nessuna pregiudizialità; il terzo vittorioso agisce sulla somma non distribuita o in restituzione | Meglio agire prima dell’assegnazione |
| Cass. Sez. III n. 11481/2025 | Beni in comunione legale | Il coniuge non debitore diventa esecutato | In comunione legale il coniuge entra nella procedura |
| Cass. Sez. I ord. 30/5/2025 n. 14463 | Fondo patrimoniale | L’opponente prova estraneità del debito ai bisogni della famiglia e consapevolezza del creditore | Il fondo non è uno scudo automatico |
| Trib. Milano 26/1/2022 | Misure protettive e pignoramento presso terzi | Esecuzione sospesa, vincolo fermo, anche sulle somme successive | Il conto non torna libero |
| Trib. Padova 20/7/2022 | Somme già vincolate | Le misure non liberano le somme; l’esperto non ne dispone | Il saldo bloccato va negoziato |
| Trib. Arezzo 9/8/2024 | Effetti delle misure sull’esecuzione | Esecuzione in “quiescenza”, non estinta | L’esecuzione riparte se la trattativa fallisce |
| Trib. Padova 9/12/2024 | Cautelari dopo le protettive | Misure ex art. 19 CCII anche dopo la scadenza delle protettive | Si può evitare la ripresa delle esecuzioni |
| Trib. Brescia 17/4/2025 | Estensione ai fideiussori | Estensione ammessa se funzionale al risanamento | Spazio per proteggere il coniuge garante |
| Trib. Brindisi 3/3/2025 | Estensione ai fideiussori | Non estendibili al mero fideiussore | Orientamento contrario: domanda da motivare |
| Trib. Venezia 6/2/2023 | Garanti e soci | Estensione legittima a garanti e soci illimitatamente responsabili | Precedente favorevole |
| Trib. Torino 22/12/2023 | Socio di società di persone | Divieto di esecuzioni anche contro il socio, non della liquidazione giudiziale | Tutela del coniuge socio |
| Trib. Torino 1/2/2024 | Ex soci nel concordato (art. 54 CCII) | Estensione se il patrimonio dei soci è strumentale al piano | Apporto dei soci come chiave |
| Trib. Vicenza 19/6/2025 | Socio accomandatario | Cautelare atipica anche per debiti personali, se apporta finanza | Finanza esterna del socio |
| Trib. Bologna 22/9/2025 | Socio illimitatamente responsabile | Misura cautelare; vigilanza dell’esperto, deposito vincolato | Vincoli sull’uso dei beni del socio |
| Cass. lav. ord. 21/5/2025 n. 13572 e Cass. Sez. III ord. 23/5/2025 n. 13834 | Omessa notifica della cartella | Opposizione all’esecuzione, non agli atti | Qualificare bene l’azione contro la riscossione |
| Cass. Sez. II 4/4/2025 n. 8969 | Estratto di ruolo | Non impugnabile da solo | Agire su atti esecutivi, ipoteca o fermo |
| Cass. SU n. 24825/2026 | Fideiussioni schema ABI | Nessuna nullità automatica per la sola riproduzione delle clausole | Verifica mirata della garanzia del coniuge |
La sintesi operativa
Dalle pronunce esaminate si ricavano alcuni principi pratici, utili sia all’imprenditore sia al coniuge.
- Il conto aziendale della ditta individuale è un conto del titolare: i creditori dell’impresa possono pignorarlo come qualunque altro suo conto. Solo nelle società di capitali il conto è di un soggetto diverso.
- Il conto intestato solo al coniuge non è pignorabile per i debiti dell’impresa, a meno che il coniuge sia fideiussore, socio illimitatamente responsabile o coobbligato. Verificare queste posizioni è il primo passo.
- Sul conto cointestato la banca blocca tutto, ma il creditore può ottenere solo la quota del debitore, presunta pari alla metà (art. 1298 c.c.; App. Roma 2016).
- La presunzione della metà si vince provando l’origine dei fondi, non chi ha fatto i versamenti (Cass. 5009/2026; Cass. 22904/2025).
- Il coniuge non debitore agisce con l’opposizione di terzo prima dell’assegnazione; dopo può solo tentare di recuperare (Cass. 8888/2025).
- La banca è parte necessaria in ogni opposizione sul pignoramento presso terzi (Cass. 12934/2025).
- In comunione legale il pignoramento di un bene comune rende il coniuge esecutato (Cass. 11481/2025); sul fondo patrimoniale l’onere della prova è di chi si oppone (Cass. 14463/2025).
- Le misure protettive della composizione negoziata fermano le nuove esecuzioni dalla pubblicazione dell’istanza, ma non liberano i saldi già pignorati (Trib. Milano 2022; Trib. Padova 2022; Trib. Arezzo 2024).
- La protezione del coniuge garante o socio non è automatica: va chiesta e legata al piano di risanamento, con orientamenti di merito divisi (Brescia e Brindisi 2025).
- Termini: le opposizioni esecutive non godono della sospensione feriale; i procedimenti del Codice della crisi nemmeno (art. 9 c.1 CCII). La sospensione dal 1° al 31 agosto vale per il giudizio ordinario di cognizione e per il processo tributario.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Mia moglie non ha firmato nulla, ma abbiamo un conto cointestato: rischia anche lei?
Rischia il blocco temporaneo, non la perdita delle sue somme, se riesce a provarne la provenienza. La banca blocca l’intero saldo nei limiti del vincolo; il creditore può però ottenere solo la quota del debitore, presunta alla metà. Per andare oltre la metà la moglie deve dimostrare, come chiede la Cass. 5009/2026, che il denaro viene da fonti sue e che la cointestazione non serviva a metterlo in comune. Va fatto con l’opposizione di terzo prima dell’assegnazione.
Se chiedo la composizione negoziata, la banca mi sblocca il conto?
Di regola no. Secondo i Tribunali di Milano (2022) e Padova (2022), il pignoramento già notificato resta in piedi, sospeso, e le somme restano vincolate. Le misure servono a impedire nuovi pignoramenti e a “congelare” quelli in corso. Le somme bloccate diventano un tema della trattativa con il creditore procedente.
Le misure protettive dell’impresa coprono anche mio marito, che è fideiussore?
Non automaticamente. Occorre chiederne espressamente l’estensione e dimostrare che il patrimonio del garante è funzionale al risanamento. Il Tribunale di Brescia (17/4/2025) l’ha concessa, quello di Brindisi (3/3/2025) l’ha negata. Per il socio illimitatamente responsabile che apporta finanza le pronunce lette sono più favorevoli (Vicenza 19/6/2025; Bologna 22/9/2025).
Posso spostare i soldi dell’impresa sul conto di mia moglie per salvarli?
È una scelta da evitare. Il trasferimento di somme al coniuge mentre i debiti sono già scaduti espone all’azione revocatoria e, in caso di liquidazione giudiziale, alle regole sull’inefficacia degli atti gratuiti. E, alla luce della Cass. 5009/2026, rende più difficile anche la difesa del coniuge sul conto cointestato, perché mescola i flussi.
Ad agosto i termini per oppormi si fermano?
Per le opposizioni esecutive no, e nemmeno per i procedimenti del Codice della crisi (art. 9 c.1 CCII). La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica invece, per esempio, all’opposizione a decreto ingiuntivo e al processo tributario. Confondere i due piani è uno degli errori più costosi.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Gli orientamenti che hai letto non restano sulla carta: lo Studio li applica al tuo fascicolo, partendo dai due pignoramenti e allargando lo sguardo alla crisi dell’impresa solo se serve. Ecco cosa facciamo, in concreto.
- Ricostruiamo la mappa dei debiti e delle garanzie: individuiamo chi è debitore e chi no, controllando contratti, fideiussioni, patti sociali e regime patrimoniale della famiglia (comunione, separazione, fondo patrimoniale).
- Verifichiamo gli atti di pignoramento: controlliamo titolo esecutivo, precetto, notifiche, avviso ai cointestatari e importo del vincolo, per individuare vizi da far valere con l’opposizione agli atti nei 20 giorni.
- Costruiamo il fascicolo di prova del coniuge: raccogliamo estratti conto, buste paga, cedolini, contabili e atti di provenienza per superare la presunzione della metà, secondo i criteri delle Cass. 5009/2026 e 22904/2025.
- Proponiamo l’opposizione di terzo per il coniuge prima dell’udienza di assegnazione, chiamando in causa la banca come litisconsorte necessario.
- Eccepiamo il beneficio di escussione per il coniuge socio di società di persone, quando i presupposti ci sono, e verifichiamo la validità delle fideiussioni, anche alla luce delle Sezioni Unite 2026.
- Valutiamo i limiti di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c. sui conti dove arrivano stipendi o pensioni.
- Valutiamo con te la composizione negoziata: prepariamo l’istanza e la richiesta di misure protettive, scegliendo i tempi in modo che arrivino prima dei nuovi pignoramenti.
- Chiediamo l’estensione delle misure al coniuge garante o socio, costruendo il collegamento tra il suo patrimonio e il piano di risanamento richiesto dalle pronunce favorevoli.
- Trattiamo con il creditore procedente le somme già bloccate e, se la crisi riguarda anche i debiti fiscali, valutiamo gli strumenti che permettono di trattarli.
- Se la crisi coinvolge la famiglia, valutiamo concordato minore, piano del consumatore e procedure familiari dell’art. 66 CCII, con l’OCC competente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista conta qui in modo particolare: gli orientamenti che abbiamo visto, dalla titolarità del conto cointestato all’estensione delle misure protettive, si difendono dall’opposizione davanti al giudice dell’esecuzione fino alla Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia. Non c’è un cambio di mano a ogni grado e la linea difensiva impostata all’inizio resta coerente fino alla fine.
Accanto all’Avvocato lavora uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i primi impostano opposizioni e domande al tribunale, i secondi ricostruiscono flussi bancari, situazione contabile e piano di risanamento. È la combinazione che serve quando il pignoramento del conto è solo il sintomo di una crisi più ampia. Lo Studio non promette esiti: si impegna a verificare ogni passaggio, a eccepire ciò che va eccepito e a costruire la strategia più solida per l’impresa e per la famiglia.
Per chiudere
Il pignoramento contemporaneo del conto aziendale e di quello del coniuge mette insieme due problemi diversi. Il primo è di diritto dell’esecuzione: di chi sono i soldi, chi deve provarlo, entro quando. Il secondo è di crisi d’impresa: se l’attività può essere salvata e come proteggerla, insieme a chi l’ha garantita. Le pronunce lette mostrano che entrambe le partite si giocano sulle prove e sui tempi.
Lo Studio Monardo segue entrambe per competenze certificate, non per formula: la difesa nelle opposizioni fino in Cassazione, grazie alla qualifica di cassazionista; la composizione negoziata e le misure protettive, grazie al ruolo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa; e, quando la crisi arriva alla famiglia, gli strumenti del sovraindebitamento, grazie al ruolo di Gestore della crisi e fiduciario OCC.
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