La risposta breve sta in due numeri: 72 rate mensili, che diventano 120 quando l’imprenditore dimostra una comprovata e grave situazione di difficoltà. Li prevede l’art. 25-bis, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Ma chi si ferma ai due numeri rischia di non ottenere nessuna delle due dilazioni. La rateazione speciale non nasce con il deposito dell’istanza. Nasce solo dopo la pubblicazione nel registro delle imprese di un certo tipo di accordo. Riguarda solo alcune imposte. E soprattutto vale solo per le somme non ancora iscritte a ruolo. Una cartella arrivata nel momento sbagliato può spostare un debito IVA da un binario a 72 o 120 rate a un binario diverso, con regole e numeri diversi.
Per questo l’articolo segue il tempo, tappa per tappa, dal giorno in cui si fotografano i debiti fiscali fino all’ultima rata. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Nel caso dei debiti tributari, il calendario decide quante rate si ottengono, su quali somme, con quali sanzioni e con quali interessi.
La sequenza, in sintesi, è questa:
– prima dell’istanza: separare i debiti già a ruolo da quelli ancora in mano all’Agenzia delle Entrate;
– giorno 0: istanza sulla piattaforma telematica della Camera di commercio;
– accettazione dell’esperto: da qui gli interessi tributari scendono alla misura legale;
– primi mesi: misure protettive, trattative, eventuale proposta di transazione fiscale;
– chiusura: contratto o accordo pubblicato nel registro delle imprese;
– subito dopo: istanza di rateazione fino a 72 o 120 rate;
– sei o dieci anni: pagamento delle rate, con decadenza anche per una sola rata non pagata.
Lo Studio Monardo segue proprio questo incrocio tra crisi d’impresa e debito fiscale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la composizione negoziata dal lato di chi conduce le trattative. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: avvocati e commercialisti che leggono insieme estratti di ruolo, avvisi bonari e dichiarazioni prima di decidere quale debito portare al tavolo e con quale strumento.
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La mappa temporale: dove si guadagnano (e dove si perdono) le rate
Un solo paragrafo di inquadramento, perché sul sito trovi già le guide generali. La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale e riservato. L’imprenditore in difficoltà chiede alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente. L’esperto lo aiuta a trattare con creditori e parti interessate per arrivare al risanamento. La disciplina sta negli artt. 12-25-undecies CCII, riscritti dal D.Lgs. 136/2024. Per l’impresa sotto soglia vale l’art. 25-quater, che richiama le norme generali «in quanto compatibili».
Detto questo, la domanda del titolo ha una risposta che dipende dal tempo. La tabella mette in fila le tappe che ricostruiremo una per una. Le durate «reali» sono indicative: dipendono dal tribunale, dalla Direzione provinciale dell’Agenzia e dalla complessità dei debiti.
| Tappa | Cosa succede ai debiti fiscali | Norma | Termine o durata | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| Prima dell’istanza | Si separano debiti a ruolo (cartelle) e non a ruolo (avvisi bonari, omessi versamenti non ancora affidati) | art. 25-bis c.4 CCII; art. 19 D.P.R. 602/1973 | 2-4 settimane di lavoro preparatorio | Tappa 1 |
| Giorno 0 | Istanza sulla piattaforma telematica nazionale | art. 17 CCII (art. 25-quater c.2 per l’impresa minore) | Nessun termine di legge per il debitore | Tappa 2 |
| Accettazione dell’esperto | Interessi tributari ridotti alla misura legale | art. 25-bis c.1 | Fino alla conclusione delle trattative | Tappa 3 |
| Primi giorni e settimane | Misure protettive verso i creditori, compreso l’agente della riscossione | artt. 18-19 e art. 8 CCII | Durata complessiva non oltre 240 giorni | Tappa 4 |
| Trattative | Sanzioni ridotte al minimo sugli avvisi che scadono dopo l’istanza; eventuale transazione fiscale | art. 25-bis c.2; art. 23 c.2-bis | Incarico dell’esperto 180 giorni, prorogabile fino a 180 | Tappa 5 |
| Chiusura | Contratto (art. 23 c.1 lett. a) o accordo (lett. c) pubblicato nel registro delle imprese | art. 23; art. 25-bis c.4 | Data della pubblicazione | Tappa 6 |
| Dopo la pubblicazione | Istanza di rateazione delle imposte non a ruolo | art. 25-bis c.4 | Fino a 72 rate mensili, 120 con grave difficoltà | Tappa 7 |
| Esecuzione | Pagamento delle rate; decadenza per una sola rata non pagata | art. 25-bis c.4 e c.6 | 6 anni (72 rate) o 10 anni (120 rate) | Tappa 8 |
Due avvertenze prima di partire. La prima: i termini della composizione negoziata corrono anche in agosto. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. La sospensione dal 1° al 31 agosto continua invece a valere nel processo tributario (L. 742/1969): se in parallelo impugni un avviso di accertamento, quel termine si comporta diversamente. La seconda: le cartelle già notificate non entrano nelle 72 o 120 rate dell’art. 25-bis. Per loro valgono altri binari, che vedremo nella sezione dedicata.
Tappa 1 – Trenta giorni prima dell’istanza: la fotografia dei debiti fiscali
Cosa succede
Siamo a un mese dal deposito. Non c’è ancora nessun esperto, nessuna misura protettiva, nessun numero di pratica. Eppure è qui che si decide buona parte della risposta alla domanda del titolo. L’imprenditore, con il commercialista e il legale, deve costruire una mappa di tutti i debiti tributari. E deve dividerla in due colonne.
Nella prima colonna vanno le somme già iscritte a ruolo: cartelle di pagamento notificate, avvisi di addebito, intimazioni, carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nella seconda colonna vanno le somme dovute e non versate ma non ancora iscritte a ruolo: IVA liquidata e non pagata, ritenute operate come sostituto d’imposta e non versate, saldi IRES, IRPEF o IRAP dichiarati e non pagati, avvisi bonari ricevuti dopo il controllo automatizzato e non ancora trasformati in cartella.
La norma
L’art. 25-bis, comma 4, CCII (testo aggiornato da Brocardi al 12/8/2026, modificato dal D.Lgs. 136/2024) consente una rateazione fino a 72 rate mensili delle somme dovute a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo, con i relativi accessori. La soglia sale a 120 rate in caso di comprovata e grave difficoltà, possibilità aggiunta dall’art. 38 del D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023.
L’elenco è chiuso. Non vi rientrano i contributi INPS, che non sono tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate. Non vi rientrano, stando alla lettera della norma, i tributi locali come IMU o TARI, né le imposte indirette diverse dall’IVA. E non vi rientrano le somme già affidate all’agente della riscossione.
I termini che si attivano
In questa fase non scatta alcun termine processuale. Ma corrono termini sostanziali che il debitore deve conoscere. L’avviso bonario ha un proprio termine per il pagamento con sanzione ridotta. Superato quel termine, la somma viene iscritta a ruolo e si arriva alla cartella. Ogni settimana che passa può spostare un debito dalla seconda colonna alla prima, e quindi fuori dalle 72 o 120 rate.
C’è un punto che la norma non chiarisce in modo espresso: in quale momento il debito non deve essere ancora iscritto a ruolo. Al deposito dell’istanza di composizione negoziata? Alla pubblicazione dell’accordo? Alla presentazione dell’istanza di rateazione? Il testo parla di somme «non ancora iscritte a ruolo» nel contesto della rateazione che si chiede dopo la pubblicazione. La lettura prudente è che il requisito vada verificato quando si presenta l’istanza di rateazione. Per questo conviene ragionare come se ogni iscrizione a ruolo intervenuta nel frattempo fosse una perdita.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa tappa è la più ampia e la più trascurata. Il debitore può:
– chiedere l’estratto di ruolo e la situazione debitoria all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per sapere con certezza cosa è già a ruolo;
– consultare il cassetto fiscale e le comunicazioni degli esiti dei controlli, per individuare gli avvisi bonari ancora pendenti;
– ricostruire le liquidazioni IVA periodiche e i modelli F24 delle ritenute non versate;
– decidere la data del deposito dell’istanza tenendo conto delle scadenze degli avvisi bonari, perché la riduzione delle sanzioni al minimo dell’art. 25-bis c.2 opera solo se il termine di pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza.
Quello che il debitore non può fare è «scegliere» di riportare indietro un debito già a ruolo. Una cartella notificata resta una cartella. Potrà essere rateizzata con l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 o trattata con la transazione fiscale, ma non con il comma 4 dell’art. 25-bis.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è il ritardo per prudenza. L’imprenditore aspetta di vedere se il trimestre migliora, lascia scadere l’avviso bonario, riceve la cartella. A quel punto il debito IVA più grosso non è più rateizzabile con il comma 4. Un secondo errore frequente è non distinguere le ritenute «operate» da quelle non operate: la norma parla di ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta. Se lo stipendio è stato pagato al netto e la ritenuta non è stata versata, la somma è nel perimetro. Il tema ha anche risvolti penali, sui quali va sentito il difensore penale prima di qualunque dichiarazione scritta.
Quanto dura realmente
Il lavoro preparatorio richiede in media due-quattro settimane. Più tempo se la contabilità non è aggiornata o se le dichiarazioni non sono state presentate. Il test pratico di autodiagnosi previsto dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23/4/2026 (Bollettino Ufficiale n. 10 del 31/5/2026, secondo le fonti di settore) ha una versione semplificata per l’impresa minore. Conviene compilarlo in questa fase: il risultato del test anticipa se il risanamento appare «ragionevolmente perseguibile», presupposto dell’accesso.
Tappa 2 – Giorno 0: l’istanza sulla piattaforma e la data che fa da spartiacque
Cosa succede
Siamo al giorno 0. L’imprenditore deposita l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio. Per l’impresa sopra soglia l’istanza va alla commissione regionale prevista dall’art. 13. Per l’impresa minore, secondo l’art. 25-quater c.2 CCII, va al segretario generale della Camera di commercio della sede legale, che nomina l’esperto.
Dal punto di vista fiscale questa data fa da spartiacque. I debiti tributari sorti prima sono «debiti anteriori all’istanza», quelli a cui si applicano la riduzione a metà di sanzioni e interessi dell’art. 25-bis c.3 (nei casi dell’art. 23 c.2) e, secondo la prassi illustrata in bozza dall’Agenzia, anche la transazione fiscale. I debiti successivi devono essere pagati regolarmente.
La norma
L’art. 17 CCII disciplina l’istanza e i documenti. Per l’impresa minore l’art. 25-quater c.2 richiama i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h). La lettera b), il progetto di piano di risanamento, non è richiamata. Tra i documenti richiesti c’è il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva verso l’agente della riscossione e il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi: il dettaglio esatto dei documenti va verificato sul testo vigente dell’art. 17 c.3 al momento del deposito.
Dal giorno 0 decorre anche l’effetto dell’art. 25-bis c.2: le sanzioni tributarie per le quali la legge prevede una riduzione in caso di pagamento entro un certo termine dalla comunicazione dell’ufficio si applicano nella misura minima se il termine scade dopo la presentazione dell’istanza.
I termini che si attivano
Il deposito non fa partire un termine a carico del debitore. Fa partire invece il lavoro della Camera di commercio, che procede alla nomina dell’esperto con i tempi previsti dall’art. 13 e dall’art. 17. Se il debitore chiede le misure protettive con l’istanza, si apre un secondo calendario, quello del tribunale (tappa 4). Ricorda che, per l’art. 9 c.1 CCII, questi termini non si sospendono dal 1° al 31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Con l’istanza il debitore decide se chiedere subito le misure protettive. Se ha cartelle a rischio di esecuzione, fermi amministrativi annunciati o pignoramenti presso terzi già notificati dall’agente della riscossione, la richiesta è quasi obbligata. Se invece i debiti fiscali sono tutti allo stadio di avviso bonario, la scelta va calibrata: le misure hanno costi di trasparenza (la pubblicazione nel registro delle imprese) e la loro conferma richiede un ricorso al tribunale.
Altre mosse utili al giorno 0:
– allegare una situazione debitoria fiscale già divisa tra ruolo e non ruolo, così l’esperto vede subito quale parte potrà accedere al comma 4;
– indicare nel piano finanziario per i sei mesi successivi la capacità di pagare le imposte correnti: chi accumula nuovo debito IVA durante le trattative perde credibilità al tavolo;
– per l’impresa minore, dichiarare in modo esatto, come richiede l’art. 25-quater c.2, che non pende una liquidazione controllata e che non è stato depositato un ricorso per concordato minore.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più grave è depositare l’istanza mentre è pendente un’altra procedura concorsuale. La Cassazione (Sez. I, n. 31856/2025, segnalata da EC News del 27/1/2026) ha ritenuto inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata quando era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Il caso era nel regime del D.L. 118/2021, ma il principio di fondo resta: la composizione negoziata non è un rifugio da aprire in sovrapposizione ad altri strumenti.
Un secondo errore è sbagliare l’organo destinatario. Il Tribunale di Verona (25/11/2022, massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026) ha revocato le misure protettive di un’impresa sopra soglia che aveva presentato l’istanza al segretario generale della Camera di commercio invece che alla commissione. È il percorso inverso a quello previsto per l’impresa minore: l’errore sull’organo può costare lo scudo.
Quanto dura realmente
Il deposito in sé richiede un giorno, se i documenti sono pronti. La nomina dell’esperto, nella prassi delle Camere di commercio, arriva di solito nel giro di pochi giorni o di alcune settimane, a seconda del carico della commissione o del segretario generale. Per i debiti fiscali conta soprattutto il giorno esatto del deposito, perché lì si fissa il confine tra «anteriore» e «successivo».
Tappa 3 – Il giorno dell’accettazione: gli interessi tributari scendono alla misura legale
Cosa succede
Sono passati alcuni giorni dal deposito. L’esperto nominato accetta l’incarico. Dal punto di vista fiscale è il primo beneficio concreto: da questo momento gli interessi che maturano sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale. Il beneficio dura fino alla conclusione delle trattative con uno degli esiti previsti dall’art. 23.
Nella stessa fase l’esperto convoca l’imprenditore, verifica la documentazione e valuta se il risanamento è ragionevolmente perseguibile. Se non lo è, la pratica si archivia. È il primo filtro: chi non supera questo esame non arriverà mai alle 72 rate.
La norma
L’art. 25-bis c.1 CCII stabilisce che dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto fino alla conclusione delle trattative (art. 23, commi 1 e 2, lett. b) gli interessi sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 (parte I, sintesi FiscoeTasse), ha confermato che questa agevolazione opera per legge, pur ritenendo opportuna una richiesta espressa all’ufficio.
L’art. 17 c.7 CCII fissa la durata dell’incarico dell’esperto: 180 giorni, con una proroga possibile fino a ulteriori 180 giorni.
I termini che si attivano
Il termine di 180 giorni decorre dall’accettazione. Facciamo un calcolo. Accettazione lunedì 9 novembre 2026: il 180° giorno cade sabato 8 maggio 2027. Non è un termine a pena di decadenza per il debitore. È la durata dell’incarico, che l’esperto può far prorogare se le trattative sono in corso. Ma è il riferimento su cui calibrare i passaggi con l’Agenzia delle Entrate: la trattativa fiscale, con le relazioni da allegare, richiede tempo.
Il beneficio sugli interessi cessa se la procedura sfocia in una liquidazione. L’art. 25-bis c.6 prevede che, in caso di successiva liquidazione giudiziale, liquidazione controllata o accertamento dello stato di insolvenza, interessi e sanzioni siano dovuti senza le riduzioni dei commi 1 e 2. Secondo la sintesi della circolare 5/E, la riduzione alla metà già acquisita non viene meno: è un punto da verificare sul testo integrale della circolare.
Cosa può fare il debitore ora
È il momento di mettere per iscritto la richiesta delle agevolazioni. Anche se operano per legge, una comunicazione all’ufficio con il numero della pratica e la data di accettazione evita che gli avvisi successivi siano calcolati con gli interessi pieni.
Il debitore, in questa fase, può anche:
– consegnare all’esperto la mappa ruolo/non ruolo della tappa 1, con l’indicazione delle scadenze degli avvisi bonari;
– concordare con l’esperto la strategia verso l’Agenzia: semplice rateazione dopo l’accordo con gli altri creditori, oppure proposta di transazione fiscale durante le trattative;
– continuare a pagare le imposte correnti: l’art. 18 c.3 CCII chiarisce che con le misure protettive «non sono inibiti i pagamenti».
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è credere che la riduzione degli interessi sia uno «sconto» definitivo. Non lo è: se le trattative falliscono e si apre una liquidazione, l’art. 25-bis c.6 fa riemergere gli interessi pieni. Un secondo errore è non presentarsi alla convocazione dell’esperto o presentarsi senza documenti. L’art. 17 c.5 non fissa conseguenze scritte per la mancata comparizione, ma l’esperto che non vede prospettive di risanamento chiude la pratica, e con essa il calendario delle agevolazioni.
Quanto dura realmente
Il primo incontro con l’esperto avviene di regola entro pochi giorni dall’accettazione. Il beneficio sugli interessi accompagna tutto il periodo delle trattative, che nella pratica dura spesso tra quattro e otto mesi, anche oltre se l’incarico viene prorogato.
Tappa 4 – Dalle prime settimane al giorno 240: le misure protettive e l’agente della riscossione
Cosa succede
Il calendario ora corre su due binari. Accanto alle trattative c’è il procedimento davanti al tribunale per la conferma delle misure protettive. Se l’imprenditore le ha chieste con l’istanza, dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori, compreso l’agente della riscossione, non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’impresa. Il tribunale, con un procedimento rapido, conferma, modifica o revoca le misure e ne fissa la durata.
Per i debiti fiscali già a ruolo è il passaggio decisivo: il pignoramento del conto corrente da parte dell’agente della riscossione, il pignoramento dei crediti verso clienti, l’ipoteca su un immobile restano bloccati mentre si tratta.
La norma
Gli artt. 18 e 19 CCII disciplinano richiesta, effetti, conferma e durata. L’art. 18 c.1 esclude dalle misure i diritti di credito dei lavoratori. L’art. 18 c.3 precisa che i pagamenti non sono inibiti. L’art. 18 c.5 vieta ai creditori interessati dalle misure, comprese banche e intermediari, di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o anticiparne la scadenza solo per il mancato pagamento di crediti anteriori. La durata complessiva delle misure, tra durata iniziale e proroghe, non può superare 240 giorni (art. 8 CCII, richiamato anche dalla giurisprudenza di merito).
Le misure cautelari sono una cosa diversa. Il Tribunale di Lanciano (17/10/2025, massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026) ha ritenuto che possano estendersi oltre i 240 giorni delle misure protettive, fino a dodici mesi complessivi, se non pregiudicano i creditori più dell’alternativa liquidatoria.
I termini che si attivano
Qui i termini contano davvero. Il ricorso per la conferma va depositato nei tempi stretti dell’art. 19, pena l’inefficacia delle misure: va verificata la scadenza sul testo vigente il giorno stesso della pubblicazione. I termini della conferma delle misure sono perentori e non conoscono pause estive. Due tribunali lo hanno affermato già nel 2022: il Tribunale di Brescia (5/8/2022) ha escluso che la sospensione feriale si applichi alla durata delle misure, per l’urgenza del procedimento; il Tribunale di Torino (22/8/2022) ha precisato che il periodo feriale non va scomputato, perché le misure incidono sui diritti dei creditori. Oggi la regola è scritta nell’art. 9 c.1 CCII.
Il Tribunale di Reggio Emilia (7/10/2025, stesso massimario) ha chiarito un aspetto collegato: il divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale previsto dall’art. 18 c.4 dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, senza un termine fisso stabilito dal giudice.
Cosa può fare il debitore ora
Le misure protettive non sospendono i debiti fiscali: bloccano le azioni per riscuoterli. È una differenza che molti imprenditori scoprono tardi. Il Tribunale di Catania (14/6/2022, massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026) ha escluso che la sospensione dei pagamenti dei debiti iscritti a ruolo o oggetto di avviso bonario verso Agenzia delle Entrate e INPS sia una misura protettiva. Al più può essere chiesta come misura cautelare atipica, per un periodo determinato.
Il debitore, in questa fase, può:
– chiedere misure cautelari mirate, se servono a non perdere la continuità: il Tribunale di Ivrea (24/12/2025) ha escluso che si possa ordinare all’ente previdenziale il rilascio del DURC, ma ha ammesso un accertamento interinale dei presupposti, legato a un piano non manifestamente implausibile di pagamento integrale, anche rateale, del credito previdenziale;
– far valere le misure verso le pubbliche amministrazioni debitrici dell’impresa: il Tribunale di La Spezia (23/2/2023) ha ritenuto che, durante il divieto di azioni esecutive, non operi il blocco dei pagamenti della PA previsto dall’art. 48-bis per i beneficiari inadempienti verso il Fisco;
– usare il tempo delle misure per preparare l’istanza di rateazione e, se serve, la proposta di transazione fiscale.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è trattare le misure come una moratoria fiscale. Chi smette di versare IVA e ritenute correnti durante le misure accumula nuovo debito, che non è «anteriore all’istanza», non beneficia della riduzione a metà e rende più difficile ottenere il consenso dell’Agenzia. Un altro errore è chiedere misure troppo ampie: il tribunale può revocarle o ridurle se appaiono sproporzionate rispetto all’obiettivo delle trattative.
Quanto dura realmente
La conferma delle misure, nella prassi dei tribunali, richiede alcune settimane dal deposito del ricorso. La durata iniziale la fissa il giudice, con proroghe possibili su istanza, fino al tetto di 240 giorni complessivi. Per il debito fiscale questo significa una finestra di circa otto mesi al massimo in cui l’agente della riscossione non può agire. È la finestra in cui deve arrivare l’accordo.
Tappa 5 – Dal secondo al sesto mese: la trattativa con l’Agenzia delle Entrate
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. L’esperto ha sentito i creditori principali, le banche hanno ricevuto il piano finanziario, i fornitori strategici sono al tavolo. Il Fisco, però, non tratta come un fornitore. L’Agenzia delle Entrate non firma sconti per cortesia. Ci sono solo due modi per ottenere qualcosa sul debito tributario dentro la composizione negoziata:
– aspettare la chiusura con un contratto o un accordo pubblicato e poi chiedere la rateazione del comma 4 dell’art. 25-bis, senza riduzione del capitale;
– proporre durante le trattative una transazione fiscale ai sensi dell’art. 23 c.2-bis, con pagamento parziale o dilazionato dei tributi e degli accessori.
Le due strade non si escludono. Si può rateizzare a 72 o 120 rate ciò che non è a ruolo e transigere ciò che lo è, oppure transigere tutto. La scelta va fatta qui, nei mesi centrali delle trattative.
La norma
L’art. 23 c.2-bis CCII (testo Brocardi aggiornato al 12/8/2026) consente all’imprenditore di proporre alle agenzie fiscali e all’agente della riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Il D.Lgs. 147/2026 (decreto del 7/8/2026, G.U. n. 185 dell’11/8/2026, in vigore dal 12/8/2026 secondo FiscoeTasse) ha esteso la possibilità ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni; il testo in Gazzetta va controllato per i dettagli. Alla proposta vanno allegate la relazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali. L’accordo produce effetti dal deposito presso il tribunale, che ne verifica con decreto la regolarità.
Per l’impresa minore l’art. 25-quater c.5 richiama l’art. 23 c.2-bis «in quanto compatibili».
I termini che si attivano
La transazione fiscale non ha un numero massimo di rate scritto nel testo letto. Il limite è quello che l’Agenzia accetta e che il professionista indipendente attesta come conveniente. Il Tribunale di Monza (decreto del 31/12/2025, commentato da EC News il 17/2/2026) ha autorizzato un accordo con pagamento del 58% del capitale IVA, interessi al 2%, stralcio di sanzioni e interessi pregressi e 120 rate mensili, con prima rata entro il 30/3/2026.
Una volta firmato e depositato, l’accordo si risolve di diritto se si apre la liquidazione giudiziale o controllata, se viene accertato lo stato di insolvenza o se i pagamenti non sono integralmente eseguiti entro 60 giorni dalle scadenze previste. È un termine sostanziale che non si sospende in agosto.
Cosa può fare il debitore ora
«Nella composizione negoziata il numero di rate non si chiede alla fine: si costruisce dal primo giorno, scegliendo quali debiti portare al tavolo e con quale esito chiudere le trattative», osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In concreto, in questa fase il debitore può:
– chiedere all’esperto di aprire un canale formale con la Direzione provinciale o regionale competente, presentando la mappa dei debiti e il piano;
– decidere se puntare alla sola rateazione del comma 4 (nessuno stralcio, ma iter più semplice) o alla transazione fiscale (possibile stralcio, ma due relazioni professionali e il parere della Direzione regionale);
– incaricare il professionista indipendente per la relazione sulla convenienza, se sceglie la transazione;
– verificare i crediti d’imposta compensabili: nell’accordo di Monza la compensazione con crediti d’imposta era vietata, una clausola che incide sulla liquidità.
Sulla transazione fiscale nella composizione negoziata, il Tribunale di Milano (decreto del 21/5/2025, segnalato da iusletter) ha precisato che il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza. Il Tribunale di Monza, nel decreto citato, ha aggiunto che il controllo non è una semplice spunta: il giudice verifica la falcidiabilità dei crediti erariali, il consenso consapevole dell’Agenzia e la coerenza logica della relazione del professionista. Un’attestazione apodittica equivale a un’attestazione mancante.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è proporre all’Agenzia uno stralcio senza un’alternativa liquidatoria credibile. Se la relazione non dimostra che il Fisco incasserebbe meno in caso di liquidazione giudiziale, l’ufficio non firma e il tribunale non autorizza. Un secondo errore è dimenticare i contributi: la transazione dell’art. 23 c.2-bis riguarda i tributi. Il debito INPS va affrontato con strumenti propri, e secondo EC News la bozza di circolare dell’Agenzia sulla transazione nella composizione negoziata considera solo i debiti sorti fino all’istanza.
Quanto dura realmente
Una trattativa fiscale con relazioni allegate richiede, nella prassi segnalata dalle riviste di settore, da due a quattro mesi tra la proposta e la firma. Il parere conforme della Direzione regionale allunga i tempi. Chi apre il dialogo al quinto mese di incarico rischia di arrivare alla scadenza dei 180 giorni senza firma e di dipendere dalla proroga.
Tappa 6 – Tra il sesto e il dodicesimo mese: la chiusura e la pubblicazione che apre le rate
Cosa succede
Il calendario ora arriva al suo snodo. Le trattative si chiudono. L’art. 23 CCII elenca gli esiti possibili, e non tutti aprono la strada alle 72 o 120 rate. Secondo il testo dell’art. 25-bis c.4 (sintesi Brocardi aggiornata al 12/8/2026), la rateazione speciale si può chiedere dopo la pubblicazione nel registro delle imprese:
– del contratto concluso con uno o più creditori, idoneo ad assicurare la continuità aziendale secondo la relazione dell’esperto (art. 23 c.1 lett. a);
– dell’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto (art. 23 c.1 lett. c).
Restano fuori la convenzione di moratoria (art. 23 c.1 lett. b) e gli strumenti dell’art. 23 c.2, come gli accordi di ristrutturazione dei debiti, che hanno regole fiscali proprie. Per l’impresa minore l’art. 25-quater c.3 elenca esiti paralleli: contratto idoneo ad assicurare la continuità (lett. a), accordo con il contenuto dell’art. 62 (lett. b), accordo sottoscritto anche dall’esperto (lett. c).
La norma
Oltre all’art. 25-bis c.4, rileva il comma 3 dello stesso articolo: sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’art. 23 c.2. La circolare 5/E del 2026, nella sintesi letta, collega la riduzione all’accordo che prevede il trattamento dei crediti tributari.
Per l’impresa minore c’è una questione aperta. L’art. 25-quater c.5 richiama l’art. 25-bis, ma non l’art. 23 c.2. Ne segue un dubbio: la riduzione a metà del comma 3, legata agli esiti dell’art. 23 c.2, si applica all’impresa sotto soglia? Il testo non lo dice. Non risultano pronunce sul punto: va trattato come rischio, non come beneficio acquisito.
I termini che si attivano
La pubblicazione nel registro delle imprese è il giorno che conta. Dal punto di vista pratico:
– se il contratto è firmato giovedì 15 aprile 2027 e pubblicato martedì 20 aprile 2027, da quel giorno si può presentare l’istanza di rateazione;
– la riduzione degli interessi alla misura legale del comma 1 copre il periodo fino alla conclusione delle trattative;
– la durata dell’incarico dell’esperto (180 giorni più proroga) non deve essere superata senza esito.
Il contratto dell’art. 23 c.1 lett. a deve essere davvero idoneo ad assicurare la continuità aziendale secondo l’esperto. Senza quella valutazione non c’è il presupposto della pubblicazione utile al comma 4.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore sceglie qui, con l’esperto, l’esito che apre le rate fiscali. In pratica:
– se l’obiettivo principale è dilazionare IVA, ritenute e IRAP non a ruolo, l’esito da perseguire è il contratto della lett. a o l’accordo della lett. c;
– se l’obiettivo è ottenere anche uno stralcio, si affianca la transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis o si valuta un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale (con le sue regole e i suoi tempi);
– se nessun accordo è raggiungibile, si prepara il binario alternativo (concordato semplificato, concordato minore per l’impresa sotto soglia, liquidazione controllata), di cui parleremo nei binari paralleli.
Conviene anche verificare che il contratto contenga una clausola di coordinamento con il piano fiscale: se il contratto con le banche presuppone un certo flusso di cassa, quel flusso deve tenere conto delle rate all’Erario.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è firmare una convenzione di moratoria con le banche credendo che apra anche le 72 rate. La moratoria è utile, ma secondo il testo del comma 4 non è tra gli esiti che danno accesso alla rateazione speciale. Un altro errore è non curare la pubblicazione: finché il contratto non è nel registro delle imprese, l’istanza di rateazione è prematura.
Quanto dura realmente
Tra la firma e la pubblicazione passano di solito pochi giorni lavorativi, il tempo del deposito telematico al registro delle imprese. La chiusura delle trattative, contando dall’accettazione dell’esperto, arriva spesso tra il quinto e il decimo mese. Le proroghe dell’incarico sono frequenti proprio quando c’è una trattativa con il Fisco in corso: il parere della Direzione regionale e le due relazioni allegate alla transazione allungano i tempi rispetto a un semplice contratto con le banche.
Tappa 7 – Nelle settimane dopo la pubblicazione: l’istanza per le 72 o le 120 rate
Cosa succede
Siamo al giorno della domanda vera e propria. Il contratto o l’accordo è nel registro delle imprese. L’imprenditore presenta all’Agenzia delle Entrate l’istanza di rateazione delle imposte non ancora iscritte a ruolo. Secondo la ricostruzione pubblicata da Quotidiano Più il 2/10/2023, che riprende la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 443 del 2/10/2023, l’istanza è dell’imprenditore ed è sottoscritta anche dall’esperto. La firma dell’esperto è la garanzia che la rateazione si inserisce in un percorso di risanamento già verificato.
L’ufficio esamina la domanda e, se i presupposti ci sono, concede il piano. Fino a 72 rate, secondo il commento pubblicato da Eutekne il 19/8/2026, il potere dell’ufficio è vincolato: verificati i requisiti, la rateazione spetta. Oltre le 72 e fino a 120 rate, serve dimostrare una comprovata e grave situazione di difficoltà.
La norma
L’art. 25-bis c.4 CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede:
– la rateazione fino a 72 rate mensili delle somme dovute per imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate come sostituto d’imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo, con i relativi accessori;
– fino a 120 rate in caso di comprovata e grave difficoltà (la ricostruzione del 2023 la collega a ragioni estranee alla responsabilità del debitore e alla congiuntura economica: la formula esatta va letta sul testo ufficiale);
– l’applicazione, in quanto compatibili, delle regole dell’art. 19 D.P.R. 602/1973;
– la decadenza dal beneficio in caso di nuova domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (art. 40), di apertura della liquidazione giudiziale o controllata, di accertamento dello stato di insolvenza o di mancato pagamento anche di una sola rata.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 (parte I, dedicata ai nuovi istituti) riassume la disciplina negli stessi termini: 72 rate mensili, estendibili a 120 in caso di grave e comprovata difficoltà, per imposte sui redditi, ritenute, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo.
Con la risposta n. 443 del 2/10/2023 l’Agenzia ha ammesso, nel caso di una società con omessi versamenti IVA, un piano a rate variabili di importo crescente per anno, richiamando la regola allora contenuta nell’art. 19 c.1-ter D.P.R. 602/1973. L’art. 19 è stato riscritto dal D.Lgs. 110/2024: se la possibilità delle rate crescenti sia rimasta identica va verificato sul testo vigente prima di chiederla.
I termini che si attivano
Riprendiamo l’esempio. Pubblicazione martedì 20 aprile 2027. Istanza di rateazione martedì 27 aprile 2027. Ipotizziamo che l’ufficio fissi la prima rata per lunedì 31 maggio 2027. Con 72 rate mensili, l’ultima cade nell’aprile 2033: il 30 aprile 2033 è un sabato, quindi il pagamento slitta a lunedì 2 maggio 2033. Con 120 rate, l’ultima cade nell’aprile 2037: il 30 aprile 2037 è un giovedì.
Dal giorno della prima rata, ogni scadenza è un termine che non perdona. Il comma 4 collega la decadenza al mancato pagamento anche di una sola rata. Non c’è la tolleranza di più rate prevista per le cartelle dall’art. 19 D.P.R. 602/1973: chi è abituato a quel regime deve cambiare mentalità.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa tappa è la scelta tra 72 e 120 rate, e va motivata con i documenti. Il debitore può:
– chiedere 72 rate se il piano di cassa le regge, perché la domanda è più semplice e l’ufficio non ha margini di valutazione;
– chiedere 120 rate se il flusso di cassa del piano non regge 72 rate, documentando la grave difficoltà: indici di liquidità, calo di fatturato, eventi esterni come la perdita di un cliente principale o l’aumento dei costi energetici;
– chiedere rate crescenti, se il testo vigente lo consente, quando il piano prevede un miglioramento progressivo dei margini;
– coordinare la data della prima rata con i flussi del contratto con le banche, per non sovrapporre i picchi di uscita.
Facciamo i conti. Debito non a ruolo di 87.789 € tra capitale e accessori (IVA 48.730 €, ritenute 21.415 €, IRAP 6.380 €, accessori 11.264 €). Con 72 rate, la rata base è di circa 1.219,29 € al mese. Con 120 rate scende a circa 731,58 €. A queste quote vanno aggiunti gli interessi di dilazione che l’ufficio calcola nel piano. La differenza mensile, quasi 490 €, può decidere la tenuta del piano di risanamento.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è inserire nell’istanza somme già a ruolo. La domanda viene accolta solo per la parte ammissibile, oppure rigettata, e intanto il calendario corre. Un secondo errore è chiedere 120 rate senza documenti: la grave difficoltà va comprovata, non dichiarata. Un terzo errore è dimenticare le imposte sorte dopo l’istanza di composizione negoziata: non sono «anteriori», vanno pagate alle scadenze ordinarie e il loro mancato pagamento compromette il percorso.
Quanto dura realmente
I tempi di risposta dell’ufficio variano tra le Direzioni provinciali. Nella prassi descritta dalle riviste professionali, con una domanda completa e firmata dall’esperto la risposta arriva in alcune settimane. Il consiglio pratico è presentare l’istanza entro pochi giorni dalla pubblicazione, per evitare che nel frattempo l’ufficio, che non conosce l’accordo, avvii la procedura di iscrizione a ruolo per le somme da avvisi bonari scaduti.
Tappa 8 – Dalla prima all’ultima rata: sei o dieci anni sotto osservazione
Cosa succede
Da questo momento in poi l’impresa vive con un piano di rate fiscali che può durare fino al 2033 o al 2037. L’esperto ha concluso il suo incarico. Non c’è un OCC che vigila, non c’è un giudice che controlla l’esecuzione. C’è solo il calendario delle rate e il rischio della decadenza.
Nello stesso periodo l’impresa deve eseguire il contratto con le banche o l’accordo con i creditori, pagare le imposte correnti, e, se ha fatto una transazione fiscale per i debiti a ruolo, rispettare anche quel piano.
La norma
La decadenza dalla rateazione è disciplinata dall’art. 25-bis c.4 CCII: nuova domanda ex art. 40, apertura della liquidazione giudiziale o controllata, accertamento dello stato di insolvenza, mancato pagamento anche di una sola rata. L’art. 25-bis c.6 aggiunge che in caso di successiva liquidazione giudiziale o controllata, o di accertamento dello stato di insolvenza, interessi e sanzioni sono dovuti senza le riduzioni dei commi 1 e 2.
Per l’eventuale transazione fiscale vale la risoluzione di diritto dell’art. 23 c.2-bis: liquidazione, insolvenza, oppure pagamenti non integralmente eseguiti entro 60 giorni dalle scadenze.
I termini che si attivano
Ogni mese c’è una scadenza. Se cade di sabato o di domenica, il pagamento si sposta al primo giorno lavorativo successivo, come accade per i versamenti tributari. Il termine di ogni rata è sostanziale e non conosce sospensioni estive: la sospensione feriale riguarda i termini processuali, non le scadenze di pagamento.
Le conseguenze della decadenza sono pesanti. Il debito residuo diventa esigibile in un’unica soluzione, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo e l’agente della riscossione può agire. A quel punto il debito, ormai a ruolo, potrà essere rateizzato solo con le regole dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, se ne ricorrono i presupposti, o affrontato con un nuovo strumento della crisi.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore che vede arrivare una difficoltà deve muoversi prima della scadenza, non dopo. Durante l’esecuzione può:
– organizzare un fondo di riserva pari ad almeno una o due rate, alimentato dai primi mesi di esecuzione del piano;
– impostare addebiti automatici e un controllo mensile dei pagamenti, per escludere errori materiali;
– se il piano diventa insostenibile, valutare con il legale un nuovo strumento (accordo di ristrutturazione, concordato minore per l’impresa sotto soglia) prima che scatti la decadenza, sapendo che la nuova domanda ex art. 40 fa comunque decadere la rateazione;
– tenere sotto controllo la regolarità fiscale per i certificati e i pagamenti della pubblica amministrazione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è saltare una rata «per poi recuperarla». Nel regime delle cartelle questo margine esiste entro certi limiti. Nel comma 4 dell’art. 25-bis no: la decadenza è collegata anche a una sola rata non pagata. Un altro errore è non comunicare all’ufficio una variazione societaria (fusione, conferimento, cessione d’azienda) che incide sul soggetto obbligato: conviene verificarne gli effetti prima.
Quanto dura realmente
Sei anni per 72 rate, dieci anni per 120. In questo periodo l’impresa attraversa almeno due cicli di bilancio completi con le verifiche della banca e un numero elevato di scadenze fiscali correnti. La tenuta del piano dipende più dalla gestione della cassa che dalla norma.
Il fascicolo della domanda: cosa serve per 72 rate e cosa in più per 120
Prima di chiudere la cronologia, conviene mettere in fila i documenti che accompagnano le due domande. Il testo dell’art. 25-bis c.4 non contiene un elenco: quello che segue è il fascicolo che, nella pratica, permette all’ufficio di decidere rapidamente e all’imprenditore di dimostrare quello che afferma. Le voci della colonna «120 rate» servono a comprovare la grave difficoltà, che il testo richiede senza fissare parametri numerici.
| Documento | 72 rate | 120 rate | Perché serve |
|---|---|---|---|
| Istanza firmata dall’imprenditore e dall’esperto | Sì | Sì | È la forma descritta dalla prassi (risposta n. 443/2023) |
| Estremi della pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o dell’accordo | Sì | Sì | È il presupposto temporale del comma 4 |
| Prospetto delle somme non iscritte a ruolo, per tributo e anno | Sì | Sì | Delimita il perimetro: imposte sui redditi, ritenute operate, IVA, IRAP |
| Estratto di ruolo aggiornato | Consigliato | Consigliato | Dimostra che le somme indicate non sono già a ruolo |
| Piano finanziario del risanamento con le rate fiscali inserite | Consigliato | Sì | Mostra che la rata è sostenibile, o che non lo è a 72 |
| Bilanci e situazione patrimoniale aggiornata | Consigliato | Sì | Permette di calcolare indici di liquidità e indebitamento |
| Documenti sugli eventi esterni (perdita di clienti, crisi di settore, costi energetici) | No | Sì | La ricostruzione del 2023 lega la grave difficoltà a ragioni estranee all’imprenditore |
| Relazione o parere dell’esperto sul piano | Consigliato | Sì | Collega la dilazione al percorso di risanamento verificato |
La grave difficoltà va provata con numeri, non con aggettivi. Una dichiarazione generica dell’imprenditore non basta. Serve un raffronto tra il flusso di cassa disponibile e la rata a 72 mesi: se la rata a 72 mesi assorbe una quota del margine operativo che rende il piano non sostenibile, e se la causa è esterna, la domanda a 120 rate ha una base solida.
C’è infine un tema di coordinamento con le imposte correnti. Durante i sei o dieci anni del piano l’impresa continua a liquidare IVA, a operare ritenute, a versare acconti. Il piano delle rate tiene solo se le imposte correnti vengono pagate alle scadenze. Chi rateizza il passato e accumula nuovo debito presente si ritrova, dopo due o tre anni, con cartelle nuove su cui il comma 4 non può più intervenire, e con un esperto che non c’è più a firmare una nuova domanda.
Il calendario dell’impresa minore: cosa cambia sotto soglia
Per l’impresa che rispetta congiuntamente i limiti dell’art. 2 c.1 lett. d CCII (secondo il testo letto su Brocardi: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 €, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 €), la cronologia è simile ma non identica. Le differenze rilevanti per i debiti fiscali sono cinque.
- L’istanza va al segretario generale della Camera di commercio della sede legale, che nomina l’esperto (art. 25-quater c.2). Non serve il progetto di piano di risanamento, perché la lettera b) dell’art. 17 c.3 non è richiamata.
- Gli esiti che aprono le rate sono quelli dell’art. 25-quater c.3: contratto idoneo ad assicurare la continuità (lett. a) e accordo sottoscritto anche dall’esperto (lett. c). Il rinvio all’art. 25-bis opera «in quanto compatibile» (art. 25-quater c.5).
- La riduzione a metà di sanzioni e interessi del comma 3 è incerta, perché l’art. 25-quater c.5 non richiama l’art. 23 c.2. Nel piano di cassa conviene non contarci.
- La transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis è richiamata, sempre «in quanto compatibile». Richiede comunque le relazioni professionali e la firma dell’Agenzia.
- Le alternative cambiano: al posto della liquidazione giudiziale ci sono il concordato minore e la liquidazione controllata (art. 25-quater c.4), con regole proprie sulla falcidia dei tributi.
Anche il compenso dell’esperto, per l’impresa minore, è liquidato dal segretario generale della Camera di commercio (art. 25-quater c.7), secondo i criteri dell’art. 25-ter: è un costo della procedura da inserire nel piano finanziario insieme alle rate fiscali. Non risultano, nelle fonti consultate, pronunce specifiche sulla rateazione fiscale dell’impresa sotto soglia: le regole vanno quindi applicate con prudenza, verificando la compatibilità caso per caso con l’ufficio.
La stessa impresa, due calendari: le simulazioni
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali dello Studio. Stessa impresa, stessi debiti, stesse persone: cambia solo il momento in cui si agisce.
Situazione di partenza comune. Società a responsabilità limitata con attività di distribuzione, impresa sopra le soglie dell’impresa minore. Al 30 settembre 2026 ha questi debiti fiscali:
– IVA dell’anno d’imposta 2025 dichiarata e non versata: 48.730 €; il controllo automatizzato genera un avviso bonario che l’impresa riceve a ottobre 2026;
– ritenute operate e non versate: 21.415 €, non ancora oggetto di comunicazione;
– IRAP a saldo non versata: 6.380 €;
– accessori (sanzioni e interessi stimati): 11.264 €;
– cartelle già notificate dall’agente della riscossione: 37.912 €.
Calendario A – L’impresa che agisce alle finestre giuste
- Lunedì 2 novembre 2026 (giorno 0). Istanza sulla piattaforma con richiesta di misure protettive. L’avviso bonario IVA ha un termine di pagamento che scade dopo questa data: per l’art. 25-bis c.2 la sanzione si applica nella misura minima.
- Lunedì 9 novembre 2026. L’esperto accetta. Da qui gli interessi tributari scendono alla misura legale (art. 25-bis c.1). Il 180° giorno dell’incarico cadrà sabato 8 maggio 2027.
- Lunedì 16 novembre 2026. Deposito del ricorso per la conferma delle misure, nei termini dell’art. 19. L’agente della riscossione non può pignorare il conto per le cartelle da 37.912 €.
- Lunedì 14 dicembre 2026. Primo incontro con la Direzione provinciale: si presenta la mappa ruolo/non ruolo e si annuncia la richiesta di rateazione dopo l’accordo.
- Lunedì 1° marzo 2027. L’impresa decide di non transigere le cartelle: le rateizzerà con l’art. 19 D.P.R. 602/1973.
- Giovedì 15 aprile 2027. Firma del contratto con le due banche e il fornitore principale (art. 23 c.1 lett. a), idoneo ad assicurare la continuità secondo l’esperto.
- Martedì 20 aprile 2027. Pubblicazione nel registro delle imprese.
- Martedì 27 aprile 2027. Istanza di rateazione a 72 rate, firmata dall’imprenditore e dall’esperto, per 87.789 €: circa 1.219,29 € al mese più interessi di dilazione. In alternativa, con documentazione della grave difficoltà, 120 rate da circa 731,58 €.
- Lunedì 31 maggio 2027. Prima rata (ipotesi). Ultima rata a 72: lunedì 2 maggio 2033 (il 30 aprile è sabato).
- Cartelle da 37.912 €. Domanda all’agente della riscossione nel 2027: secondo l’art. 19 D.P.R. 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024, per le richieste presentate nel 2027-2028 il massimo con semplice dichiarazione di difficoltà è di 96 rate (circa 394,92 € al mese); con difficoltà documentata fino a 120 rate (circa 315,93 €). Se la domanda fosse stata presentata entro il 2026, il massimo sarebbe stato di 84 rate (circa 451,33 €).
Calendario B – L’impresa che lascia correre
- Ottobre-dicembre 2026. Nessuna istanza. L’avviso bonario IVA scade senza pagamento.
- Venerdì 15 gennaio 2027. Arriva la cartella per l’IVA 2025: 48.730 € più accessori, circa 58.607 € in tutto. Il debito IVA è ormai iscritto a ruolo.
- Lunedì 8 marzo 2027 (giorno 0). Istanza di composizione negoziata, dopo un pignoramento presso terzi annunciato su un cliente.
- Lunedì 15 marzo 2027. Accettazione dell’esperto.
- Lunedì 12 luglio 2027. Firma del contratto con le banche; pubblicazione a seguire.
- Rateazione speciale. Solo ritenute e IRAP (27.795 € di capitale più accessori stimati per 3.902 €, totale 31.697 €) possono andare nelle 72 rate dell’art. 25-bis c.4: circa 440,24 € al mese, 264,14 € con 120 rate.
- Debiti a ruolo. Cartelle complessive per 96.519 € (37.912 € originari più la nuova cartella IVA di 58.607 €). Con l’art. 19 D.P.R. 602/1973, richiesta nel 2027 e importo sotto 120.000 €: massimo 96 rate (circa 1.005,41 € al mese) con semplice dichiarazione, 120 rate (circa 804,33 €) se la difficoltà è documentata.
Il confronto
Nel calendario A la parte più grande del debito fiscale (87.789 €) passa nella rateazione speciale, con interessi ridotti durante le trattative, sanzione minima sull’avviso bonario e una sola regola da rispettare: pagare ogni rata. Nel calendario B quasi due terzi del debito sono finiti a ruolo. La rata mensile complessiva, a parità di durata, è simile, ma il debito IVA ha perso la riduzione della sanzione legata all’avviso bonario, è entrato nel regime della riscossione coattiva e ha subito le azioni esecutive prima della composizione. La differenza tra i due calendari non è il numero di rate: è quanta parte del debito resta nel perimetro del comma 4.
C’è poi una differenza di rischio. Nel calendario A il debito a ruolo è limitato alle cartelle originarie da 37.912 €, che l’impresa ha potuto rateizzare con calma mentre le misure protettive tenevano fermo l’agente della riscossione. Nel calendario B il pignoramento presso terzi annunciato su un cliente è arrivato prima dell’istanza: anche se le misure lo bloccano dopo la pubblicazione, nel frattempo il cliente è stato informato del debito fiscale e la relazione commerciale ne ha risentito. Infine, nel calendario B le trattative partono quattro mesi più tardi, e l’ultima rata a 72 mesi slitta di conseguenza: la chiusura del debito fiscale arriva più tardi, con una parte più ampia sottoposta alle regole più rigide della riscossione coattiva.
Una nota sui testi unici. Il testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) è applicabile dal 1° gennaio 2027, per effetto del rinvio disposto dal D.L. 200/2025 convertito dalla L. 26/2026. Le richieste di rateazione delle cartelle presentate nel 2027 vanno quindi verificate anche alla luce del nuovo testo, che dovrebbe riprodurre la disciplina dell’art. 19: il controllo va fatto al momento della domanda.
I binari paralleli: come cambia il numero di rate se si cambia strada
Il calendario della composizione negoziata non è l’unico possibile. In qualunque tappa l’imprenditore può affiancare o sostituire la rateazione speciale con un altro strumento. Ognuno porta con sé un numero di rate diverso, o nessun limite fisso.
Binario 1 – La rateazione ordinaria delle cartelle (art. 19 D.P.R. 602/1973)
Corre in parallelo per tutti i debiti già a ruolo. Secondo la ricostruzione di EC News sulle regole in vigore dal 1° gennaio 2025, con il D.Lgs. 110/2024:
– debiti fino a 120.000 €, con semplice dichiarazione di temporanea difficoltà: fino a 84 rate per le richieste del 2025-2026, 96 per quelle del 2027-2028, 108 dal 2029;
– debiti fino a 120.000 € con difficoltà documentata: fino a 120 rate;
– debiti oltre 120.000 €: fino a 120 rate su richiesta documentata.
Per le imprese la difficoltà si valuta con l’indice di liquidità e il rapporto tra debito e valore della produzione, secondo il D.M. 27/12/2024. È un binario che non richiede la composizione negoziata, ma che con le misure protettive diventa più sicuro, perché l’agente della riscossione non può agire mentre si prepara la domanda. Le regole sulla decadenza e sugli effetti della domanda su fermi e ipoteche vanno lette sul testo vigente dell’art. 19 al momento della richiesta.
Binario 2 – La transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23 c.2-bis)
Il binario serve quando la dilazione non basta e serve uno stralcio. Riguarda anche le somme a ruolo, perché coinvolge l’agente della riscossione. Non ha un numero massimo di rate scritto nel testo letto: il caso di Monza (120 rate con il 58% del capitale IVA) mostra che si può arrivare a dieci anni con riduzione del debito. Richiede però due relazioni professionali, il parere conforme della Direzione regionale per l’Agenzia delle Entrate e il controllo del tribunale sulla regolarità. Non c’è cram down: se l’Agenzia non firma, l’accordo non c’è.
Binario 3 – L’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale
È uno degli esiti dell’art. 23 c.2. Ha regole proprie sulla transazione fiscale, modificate anche dal D.Lgs. 147/2026 (art. 63, secondo la sintesi FiscoeTasse: il testo in Gazzetta va controllato). Non dà accesso alle 72 rate del comma 4, ma può dare accesso alla riduzione a metà di sanzioni e interessi del comma 3. È un binario per imprese sopra soglia con creditori bancari importanti.
Binario 4 – Per l’impresa minore: il concordato minore
L’art. 25-quater c.4 consente all’impresa sotto soglia, in alternativa agli accordi, di proporre il concordato minore (art. 74). Qui il debito fiscale può essere falcidiato: la Cassazione (n. 14555/2026, segnalata da Fiscal Focus il 20/5/2026) ha affermato che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità. L’art. 80 c.3 CCII consente al giudice di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Il Tribunale di Roma (sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025, NT+ Diritto) ha applicato il cram down sul Fisco nel concordato minore di un professionista. Il numero di rate, in questo binario, lo stabilisce il piano: non c’è il tetto delle 72 o 120.
Binario 5 – Il concordato semplificato
Se l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede ma che le soluzioni non sono praticabili, l’imprenditore può presentare entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione una proposta di concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies c.1). È un binario liquidatorio: il Fisco viene pagato con il ricavato dei beni, nel rispetto delle prelazioni, senza voto dei creditori. Qui non si parla più di rate, ma di riparti.
Binario 6 – La liquidazione controllata
Per l’impresa minore è l’uscita estrema prevista dall’art. 25-quater c.4 lett. b. Fa decadere la rateazione (art. 25-bis c.4) e fa riemergere sanzioni e interessi pieni (art. 25-bis c.6). È un binario da considerare solo quando nessuna delle strade precedenti è sostenibile, con la prospettiva dell’esdebitazione per l’imprenditore persona fisica.
Le 5 finestre critiche
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Prima che l’avviso bonario diventi cartella. È la finestra che decide il perimetro del comma 4. Un debito IVA ancora allo stadio di avviso bonario può arrivare a 72 o 120 rate dopo l’accordo; lo stesso debito, a ruolo, ne resta fuori.
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Il giorno del deposito dell’istanza, rispetto alle scadenze degli avvisi. Se il termine di pagamento dell’avviso scade dopo l’istanza, la sanzione si applica nella misura minima (art. 25-bis c.2). Depositare una settimana prima o una settimana dopo può cambiare l’importo.
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I giorni successivi alla pubblicazione delle misure protettive. Il ricorso per la conferma va depositato nei tempi stretti dell’art. 19. Senza conferma, lo scudo verso l’agente della riscossione cade. E i termini corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII).
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La scelta dell’esito delle trattative. Solo il contratto dell’art. 23 c.1 lett. a e l’accordo della lett. c, pubblicati nel registro delle imprese, aprono la rateazione speciale. Una moratoria o un accordo di ristrutturazione seguono altre regole fiscali.
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La prima rata e ogni rata successiva. La decadenza scatta anche per una sola rata non pagata. Nella transazione fiscale la risoluzione scatta se i pagamenti non sono eseguiti entro 60 giorni dalle scadenze. Chi prevede una difficoltà deve muoversi prima della scadenza.
Le domande sul tempo
Ho ricevuto la cartella ieri: posso ancora far entrare quel debito nelle 72 rate?
No, secondo il testo dell’art. 25-bis c.4, che riguarda solo le somme non ancora iscritte a ruolo. Quel debito può essere rateizzato con l’art. 19 D.P.R. 602/1973 (nel 2026 fino a 84 rate se sotto 120.000 €, fino a 120 con difficoltà documentata) o inserito in una transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis. Le altre imposte non ancora a ruolo restano invece nel perimetro: conviene non aspettare oltre.
Quanto tempo passa, in media, tra l’istanza e la prima rata?
Nella simulazione del calendario A passano circa sette mesi: istanza a novembre 2026, contratto pubblicato ad aprile 2027, prima rata a fine maggio 2027. Nella pratica si va da quattro-cinque mesi, per un accordo semplice con poche banche, a oltre un anno, se c’è una transazione fiscale con relazioni e proroga dell’incarico.
Posso chiedere le 120 rate anche dopo aver ottenuto le 72?
Il testo letto non prevede espressamente una conversione successiva da 72 a 120 rate. La scelta va fatta al momento della domanda, documentando la grave difficoltà. Se dopo qualche anno il piano diventa insostenibile, la strada non è un’istanza di «allungamento», ma una valutazione con il legale degli strumenti della crisi, ricordando che una nuova domanda ex art. 40 fa decadere la rateazione.
Le trattative sono a cavallo di agosto: i termini si fermano?
No. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini nei procedimenti disciplinati dal Codice. Il Tribunale di Brescia (5/8/2022) e il Tribunale di Torino (22/8/2022) lo avevano già detto per la durata delle misure protettive. La sospensione dal 1° al 31 agosto vale invece nel processo tributario: se in parallelo devi impugnare un avviso di accertamento, quel termine si sospende.
Le trattative sono già aperte da quattro mesi e non ho ancora parlato con il Fisco: è tardi?
Non è tardi, ma il margine si è ridotto. Con l’incarico dell’esperto di 180 giorni, a quattro mesi dall’accettazione restano circa sessanta giorni prima della scadenza ordinaria. Se l’obiettivo è solo la rateazione a 72 o 120 rate, basta chiudere il contratto con gli altri creditori e presentare l’istanza dopo la pubblicazione. Se invece serve una transazione fiscale, con le due relazioni e il parere della Direzione regionale, sarà quasi certamente necessaria la proroga dell’incarico fino a ulteriori 180 giorni.
Quanto dura in tutto, dalla prima carta all’ultima rata?
Sommando le tappe: un mese di preparazione, da cinque a dieci mesi di trattative, poche settimane per l’istanza di rateazione, poi sei anni (72 rate) o dieci anni (120 rate) di pagamenti. Nel calendario A l’ultima rata a 72 cade il 2 maggio 2033: sei anni e mezzo dopo il deposito dell’istanza.
Le pronunce e i documenti che scandiscono la procedura
Le pronunce sono ordinate per tappa della timeline. Quasi tutte quelle di merito sulla composizione negoziata sono pubblicate senza numero, nei massimari delle Camere di commercio o nelle riviste: lo indichiamo caso per caso. Non risultano, nelle fonti consultate, pronunce che si occupino direttamente della rateazione a 72 o 120 rate dell’art. 25-bis c.4.
Tappa 2 – Istanza
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Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 (EC News, 27/1/2026). Principio: è inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre è ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato; il tribunale può verificarlo. Rilevanza: prima di chiedere le rate fiscali bisogna essere certi che l’accesso sia ammissibile. Riguarda il regime del D.L. 118/2021.
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Trib. Verona, 25/11/2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026, senza numero). Principio: revocate de plano le misure protettive di un’impresa sopra soglia che aveva presentato l’istanza al segretario generale della Camera di commercio invece che alla commissione. Rilevanza: l’organo sbagliato fa perdere lo scudo verso l’agente della riscossione.
Tappa 4 – Misure protettive e cautelari
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Trib. Catania, 14/6/2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026, senza numero). Principio: la sospensione dei pagamenti di debiti a ruolo o da avviso bonario verso Agenzia delle Entrate e INPS non è una misura protettiva; al più è una misura cautelare atipica e temporanea. Rilevanza: lo scudo blocca le azioni, non sospende i debiti fiscali.
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Trib. Brescia, 5/8/2022 (stesso massimario, senza numero). Principio: la sospensione feriale non si applica alla durata delle misure protettive, per l’urgenza del procedimento. Rilevanza: i termini corrono anche in agosto.
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Trib. Torino, 22/8/2022 (stesso massimario, senza numero). Principio: il periodo feriale non va scomputato dalla durata delle misure, che incidono sui diritti dei creditori. Rilevanza: conferma la regola oggi scritta nell’art. 9 c.1 CCII.
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Trib. La Spezia, 23/2/2023 (stesso massimario, senza numero). Principio: durante il divieto di azioni esecutive non opera il blocco dei pagamenti della pubblica amministrazione previsto dall’art. 48-bis per i beneficiari inadempienti verso il Fisco. Rilevanza: l’impresa con debiti fiscali continua a incassare dalla PA durante le misure.
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Trib. Reggio Emilia, 7/10/2025 (stesso massimario, senza numero). Principio: il divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale dell’art. 18 c.4 dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, senza un termine fisso del giudice. Rilevanza: protegge l’impresa fino all’accordo che apre le rate.
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Trib. Lanciano, 17/10/2025 (stesso massimario, senza numero). Principio: le misure cautelari possono durare oltre i 240 giorni delle protettive, fino a dodici mesi complessivi, se non pregiudicano i creditori più dell’alternativa liquidatoria. Rilevanza: utile quando la trattativa fiscale si allunga.
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Trib. Ivrea, 24/12/2025 (stesso massimario, senza numero). Principio: non si può ordinare all’ente previdenziale di rilasciare il DURC, ma è ammissibile una misura atipica di accertamento interinale dei presupposti, legata a un piano non implausibile di pagamento integrale, anche rateale, del credito previdenziale. Rilevanza: i contributi, esclusi dalle 72 rate, richiedono soluzioni proprie.
Tappa 5 – Transazione fiscale
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Trib. Milano, decreto 21/5/2025 (iusletter, 24/6/2026). Principio: sull’accordo transattivo con il Fisco nella composizione negoziata il giudice verifica la regolarità della procedura e della documentazione, non la convenienza. Rilevanza: la convenienza la valuta l’Agenzia, sulla base delle relazioni.
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Trib. Monza, decreto 31/12/2025 (EC News, 17/2/2026, senza numero). Principio: il controllo del giudice sull’accordo dell’art. 23 c.2-bis non è una semplice spunta; riguarda regolarità, falcidiabilità dei crediti erariali, consenso consapevole dell’Agenzia e coerenza della relazione del professionista. Nel caso: 58% del capitale IVA in 120 rate mensili. Rilevanza: mostra che con la transazione si arriva a 120 rate anche con stralcio.
Tappa 7 – Rateazione
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Agenzia delle Entrate, risposta n. 443 del 2/10/2023 (Quotidiano Più, 2/10/2023). Documento di prassi, non pronuncia. Principio: nella composizione negoziata si possono chiedere rate variabili di importo crescente per i debiti non a ruolo, applicando in quanto compatibile l’art. 19 D.P.R. 602/1973. Rilevanza: la rata non deve essere per forza costante; va verificato il testo dell’art. 19 dopo il D.Lgs. 110/2024.
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Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E del 16/7/2026, parte I (sintesi FiscoeTasse). Documento di prassi. Principio: le riduzioni di interessi e sanzioni dell’art. 25-bis operano per legge, anche se è opportuna una richiesta all’ufficio; la rateazione arriva a 72 rate, 120 con grave e comprovata difficoltà, per imposte sui redditi, ritenute, IVA e IRAP non a ruolo. Rilevanza: è la posizione ufficiale dell’Amministrazione a ottobre 2026.
Binari paralleli – Impresa minore
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Cass. n. 14555/2026 (Fiscal Focus, 20/5/2026). Principio: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale; il rinvio al concordato preventivo vale solo se compatibile. Rilevanza: per l’impresa sotto soglia il concordato minore è l’alternativa alle 72 rate quando serve uno stralcio.
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Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 (NT+ Diritto). Principio: nel concordato minore di un avvocato il giudice ha omologato con cram down sul Fisco, applicando la regola della priorità relativa. Rilevanza: mostra il binario in cui il numero di rate lo decide il piano, non la legge.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Interveniamo alla tappa in cui sei. Se sei prima dell’istanza, lavoriamo sul perimetro del debito. Se sei già nelle trattative, lavoriamo sull’esito. Se sei nelle rate, lavoriamo sulla tenuta del piano. Ecco cosa facciamo, in concreto.
- Ricostruiamo la mappa ruolo/non ruolo. Leggiamo estratti di ruolo, cassetto fiscale, comunicazioni degli esiti dei controlli e modelli F24, e separiamo le somme che possono entrare nelle 72 o 120 rate da quelle già a ruolo.
- Calcoliamo la data utile per il deposito. Confrontiamo le scadenze degli avvisi bonari con la data dell’istanza, per non perdere la riduzione delle sanzioni al minimo dell’art. 25-bis c.2.
- Prepariamo l’istanza sulla piattaforma. Raccogliamo i documenti dell’art. 17 c.3 (o dell’art. 25-quater c.2 per l’impresa minore) e verifichiamo l’organo competente, commissione o segretario generale.
- Depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive nei termini dell’art. 19 e, se serve, chiediamo misure cautelari mirate verso l’agente della riscossione o gli enti previdenziali.
- Apriamo il dialogo con l’Agenzia delle Entrate. Presentiamo la mappa dei debiti, chiediamo per iscritto l’applicazione delle riduzioni dell’art. 25-bis e coordiniamo con l’esperto la strategia fiscale.
- Valutiamo la transazione fiscale. Con i commercialisti dello staff confrontiamo la rateazione semplice con lo stralcio dell’art. 23 c.2-bis, e coordiniamo il lavoro dei professionisti indipendenti che redigono le relazioni.
- Scegliamo l’esito che apre le rate. Verifichiamo che il contratto o l’accordo rientri nell’art. 23 c.1 lett. a o c (o nell’art. 25-quater c.3 per l’impresa minore) e ne curiamo la pubblicazione nel registro delle imprese.
- Redigiamo l’istanza di rateazione. Prepariamo la domanda a 72 rate o, quando i numeri lo giustificano, la documentazione della grave difficoltà per arrivare a 120, valutando le rate crescenti.
- Rateizziamo le cartelle sul binario parallelo. Prepariamo la domanda all’agente della riscossione secondo l’art. 19 D.P.R. 602/1973 (e, dal 2027, secondo il testo unico applicabile), coordinandola con le rate del comma 4.
- Seguiamo l’esecuzione e le alternative. Monitoriamo le scadenze e, se il piano vacilla, valutiamo prima della decadenza concordato minore, accordo di ristrutturazione o concordato semplificato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema. Significa conoscere dall’interno come l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, quando firma l’istanza di rateazione e che cosa serve perché un contratto sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale. La qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC diventa decisiva quando l’impresa minore deve passare al concordato minore o alla liquidazione controllata.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: avvocati e commercialisti leggono insieme i numeri del piano e le regole della riscossione. E la strategia resta la stessa dall’istanza alla Cassazione: se un decreto sulle misure, una revoca o una pronuncia sull’omologa vanno impugnati, la linea difensiva è quella costruita fin dal primo giorno, con lo stesso difensore abilitato fino all’ultimo grado.
Chiusura: il tempo come unica vera agevolazione fiscale
Quante rate si possono ottenere? Settantadue, che diventano centoventi con una grave difficoltà provata. Ma la domanda giusta è un’altra: su quanta parte del debito. La risposta la dà il calendario. Ogni avviso bonario che diventa cartella esce dal perimetro. Ogni settimana di ritardo nel deposito può costare la riduzione delle sanzioni. Ogni esito delle trattative scelto senza pensare al Fisco può chiudere la porta della rateazione speciale. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata.
Lo Studio Monardo affronta questo tema perché sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: la composizione negoziata, che conosce come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e il debito tributario, che segue con lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario da lui coordinato. Per l’impresa minore, la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC copre anche i binari del concordato minore e della liquidazione controllata. Non promettiamo un numero di rate: verifichiamo quale parte del tuo debito può ancora entrare nel percorso migliore, e costruiamo il calendario per arrivarci.
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