L’assegno Di Mantenimento Che Verso All’ex Coniuge Riduce La Rata Del Piano Del Consumatore?

Chi è separato o divorziato e ha accumulato debiti che non riesce più a pagare si pone quasi sempre la stessa domanda: l’assegno che verso ogni mese all’ex coniuge, o per i figli, viene tolto dal reddito prima di calcolare quanto devo dare ai creditori? La risposta breve è sì, a condizioni precise. Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore la rata non si calcola sullo stipendio lordo, ma su ciò che resta dopo aver garantito il mantenimento del debitore e della sua famiglia. L’assegno disposto dal giudice della separazione o del divorzio rientra di regola in questa parte protetta. Va precisato però che la deduzione non è automatica. L’Organismo di composizione della crisi (OCC) e il tribunale controllano che l’assegno esista davvero, che sia pagato con regolarità e che il suo importo sia coerente con il provvedimento del giudice della famiglia. Il rischio principale è presentare un piano che conta su un assegno non documentato, gonfiato o non pagato: in quel caso la rata viene ricalcolata verso l’alto oppure il piano viene dichiarato inammissibile o non omologato. C’è poi un secondo nodo, spesso trascurato: gli arretrati dell’assegno non versati non sono una spesa, sono un debito, e seguono regole diverse.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui l’Organismo ricostruisce il bilancio familiare e verifica le spese di mantenimento. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti che legge insieme sentenza di separazione, buste paga e dichiarazioni dei redditi.

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Sul piano normativo: dove si colloca l’assegno nel piano del consumatore

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinata dagli artt. 67-73 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), come modificati dal D.Lgs. 136/2024. In sintesi: il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, propone ai creditori un piano a contenuto libero che indica tempi e modalità per superare la crisi, anche con pagamento parziale; il giudice, senza voto dei creditori, lo omologa se è ammissibile e fattibile. Su questa cornice generale il sito contiene già molte guide; qui interessa solo il punto specifico dell’assegno.

La norma di partenza è l’art. 67 c.2 lett. e) CCII. Secondo questa disposizione, la domanda deve essere corredata dall’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. È questa la base giuridica della deduzione: il legislatore chiede al debitore di dichiarare non solo ciò che guadagna, ma anche ciò che gli serve per vivere, e il piano destina ai creditori solo la differenza.

La definizione essenziale è questa: l’assegno di mantenimento disposto dal giudice è una spesa necessaria del debitore, non un debito da ristrutturare, e per questo si sottrae dal reddito prima di determinare la rata. L’obbligo di versarlo continua a esistere durante il piano e dopo il piano: il beneficiario non è un creditore concorsuale per le mensilità future, e il debitore deve continuare a pagarlo per intero.

La seconda norma da considerare è l’art. 68 c.3 CCII. La relazione dell’OCC deve indicare se il finanziatore ha valutato il merito creditizio del debitore in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Per questo calcolo la legge considera idonea una somma non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013) corrispondente al numero dei componenti del nucleo. Questo parametro serve a giudicare la condotta della banca o della finanziaria, non a fissare la rata del piano; nella prassi, però, l’OCC lo usa spesso come soglia minima di riferimento anche per il bilancio familiare.

La ratio è chiara. Il piano del consumatore non può lasciare il debitore senza i mezzi per vivere, né scaricare sui figli o sull’ex coniuge il peso dei debiti contratti dal genitore obbligato. Il diritto di famiglia e il diritto della crisi convivono: il primo stabilisce quanto il debitore deve versare, il secondo prende atto di quella somma e la tratta come incomprimibile, entro i limiti della congruità.

Va distinto l’assegno corrente dagli istituti affini con cui viene spesso confuso.

Voce Natura nel piano Effetto sulla rata
Assegno mensile futuro (ex coniuge e/o figli) disposto dal giudice Spesa di mantenimento (art. 67 c.2 lett. e) Si deduce dal reddito e riduce la quota per i creditori
Quota delle spese straordinarie dei figli (es. 50%) Spesa di mantenimento, da stimare in media mensile Si deduce se documentata e ragionevole
Arretrati dell’assegno non pagati prima della domanda Debito anteriore: l’ex coniuge è un creditore Non riduce la rata: va inserito nel piano e pagato
Somme versate spontaneamente oltre il dovuto Liberalità o spesa voluttuaria Di regola non si deduce
Rata del mutuo sulla ex casa coniugale pagata “in luogo” dell’assegno Dipende dal titolo: spesa di mantenimento indiretta o debito verso la banca Va qualificata caso per caso

Un esempio concreto chiarisce la differenza. Un impiegato versa 420 € al mese per il figlio. Se è in regola, quei 420 € si sottraggono dal reddito mese per mese durante tutto il piano. Se invece ha saltato sette mensilità prima di rivolgersi all’OCC, i 2.940 € non pagati non si sottraggono da nulla: sono un debito verso l’ex coniuge, che entra nell’elenco dei creditori dell’art. 67 c.2 lett. a) e deve essere soddisfatto secondo il piano. Confondere i due piani è l’errore più frequente.

Infine, un raccordo con l’esdebitazione. L’art. 278 c.7 lett. a) CCII esclude dalla liberazione dai debiti gli obblighi di mantenimento e alimentari. La norma sta nella disciplina dell’esdebitazione che segue la liquidazione giudiziale o controllata, ma segnala un principio che il tribunale tiene presente anche nel piano del consumatore: il debito verso il familiare beneficiario ha una protezione particolare. Ne parliamo nei casi particolari.

Requisiti e termini: quando l’assegno viene davvero dedotto

Perché l’assegno abbassi la rata devono ricorrere alcune condizioni, che l’OCC verifica una per una prima di firmare la relazione e che il giudice controlla in sede di ammissibilità e di omologazione.

1. Un titolo che fissi l’assegno. Serve un provvedimento o un accordo con efficacia giuridica: sentenza di separazione o di divorzio, provvedimenti provvisori del giudice, accordo di separazione consensuale omologato, accordo di negoziazione assistita, provvedimento sui figli nati fuori dal matrimonio. Un accordo verbale con l’ex coniuge non basta: l’OCC non può attestare una spesa che non risulta da un atto.

2. Il pagamento effettivo e regolare. Il titolo da solo non è sufficiente. Bisogna dimostrare che l’assegno viene versato: bonifici degli ultimi mesi, estratti conto, eventuale trattenuta diretta in busta paga disposta dal giudice. Se l’assegno risulta non pagato da mesi, l’OCC non può considerarlo una spesa che il debitore sostiene davvero, e in più emergono arretrati da trattare come debito.

3. La coerenza con il bilancio complessivo. L’assegno si somma alle altre spese del debitore: affitto, utenze, vitto, trasporti, salute. Il totale deve restare plausibile rispetto al reddito e ai parametri di riferimento (spesa media ISTAT, soglia di povertà, parametro dell’art. 68 c.3). Nei provvedimenti di merito letti per questa guida il giudice ha valutato le spese familiari comprensive dell’assegno nel loro insieme, giudicandole congrue o adeguandole.

4. L’aggiornamento dell’importo. Gli assegni sono di solito rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, se il titolo lo prevede. Un piano di cinque o sei anni deve tenerne conto, altrimenti dopo due anni il debitore si trova a pagare un assegno più alto con la stessa rata ai creditori.

5. L’assenza di condotte che il giudice possa leggere come frode o colpa grave. L’art. 69 c.1 CCII esclude dalla procedura il consumatore che ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, oppure che è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte. Un aumento concordato dell’assegno a ridosso della domanda, senza ragioni oggettive, può essere letto come un modo per sottrarre reddito ai creditori.

Sui termini, il punto da fissare subito è questo: nei procedimenti disciplinati dal CCII la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9 c.1 CCII), quindi tutti i termini della procedura del consumatore corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale continua invece a valere nel giudizio civile di cognizione, compreso il procedimento di separazione o divorzio e quello di revisione dell’assegno, secondo la L. 742/1969; non vale per le esecuzioni né per le opposizioni esecutive, che l’ex coniuge creditore potrebbe aver avviato per gli arretrati.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
7 giorni per avvisare agente della riscossione e uffici fiscali (art. 68 c.4) Dal conferimento dell’incarico all’OCC Termine a carico dell’OCC Ritardo nella ricostruzione dei debiti fiscali
15 giorni per le risposte degli uffici fiscali (art. 68 c.4) Dalla comunicazione dell’OCC Termine per gli enti L’OCC procede con i dati disponibili
Fino a 15 giorni per integrazioni (art. 70 c.1) Dal provvedimento del giudice Assegnato dal giudice Senza integrazione (es. prova dei bonifici dell’assegno) la domanda rischia l’inammissibilità
30 giorni per il reclamo contro l’inammissibilità (art. 70 c.1) Dalla comunicazione del decreto Perentorio Il decreto diventa definitivo; nel reclamo il piano non si modifica
30 giorni per la comunicazione ai creditori (art. 70 c.1) Dal decreto di apertura A carico dell’OCC Ritardo della procedura
20 giorni per le osservazioni dei creditori, ex coniuge compreso (art. 70 c.3) Dalla comunicazione dell’OCC Termine per i creditori Le osservazioni tardive non vincolano l’OCC
10 giorni per la relazione dell’OCC con proposte di modifica (art. 70 c.6) Dalla scadenza dei 20 giorni A carico dell’OCC Ritardo dell’omologa
Relazione semestrale dell’OCC sull’esecuzione (art. 71 c.1) Ogni sei mesi dall’omologa Periodico Il giudice può intervenire su inadempimenti
6 mesi per chiedere la revoca (art. 72 c.4) Dal deposito della relazione finale Limite massimo Dopo, la revoca non può più essere proposta

Il termine più delicato, per chi versa un assegno, è quello per le integrazioni. Molte domande arrivano con una dichiarazione generica (“verso l’assegno all’ex moglie”) e senza i bonifici: è il momento in cui il giudice chiede di completare la documentazione, e il termine assegnato è breve.

In termini operativi: la procedura passo per passo per chi versa l’assegno

1. Raccolta del titolo dell’assegno. Il debitore recupera la sentenza o il verbale di separazione, la sentenza di divorzio, eventuali provvedimenti successivi di modifica. Va letta la parte che fissa l’importo, la rivalutazione, la ripartizione delle spese straordinarie, l’eventuale assegnazione della casa coniugale, l’eventuale obbligo di pagare il mutuo. Chi lo fa: il debitore con il proprio legale.

2. Prova dei pagamenti. Si estraggono dai conti i bonifici degli ultimi dodici mesi almeno, meglio ventiquattro. Se una parte è stata pagata in contanti, servono ricevute firmate dall’ex coniuge. Se l’assegno è trattenuto direttamente dal datore di lavoro su ordine del giudice, basta la busta paga.

3. Ricostruzione degli arretrati. Si confronta quanto dovuto con quanto pagato, mese per mese, compresa la quota delle spese straordinarie. Se emerge una differenza, è un debito da inserire nell’elenco dei creditori: l’ex coniuge va indicato con importo e titolo. Nascondere gli arretrati è un errore grave: l’ex coniuge riceverà comunque notizia della procedura se il debito risulta altrove, e un passivo dichiarato in modo incompleto è uno dei presupposti di revoca dell’omologazione (art. 72 c.1).

4. Conferimento dell’incarico all’OCC. La domanda si presenta tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente (art. 68 c.1 CCII); non è obbligatoria l’assistenza di un difensore, ma nelle situazioni familiari complesse è consigliabile. L’OCC entro sette giorni avvisa l’agente della riscossione e gli uffici fiscali.

5. Costruzione del bilancio familiare. È il cuore della questione. Si elencano le entrate nette (stipendio per tutte le mensilità, tredicesima ed eventuale quattordicesima, altre entrate) e le uscite: canone di locazione della nuova abitazione, utenze, vitto, trasporti, spese sanitarie, assegno all’ex coniuge e ai figli, quota delle spese straordinarie. Se il debitore vive con un nuovo partner, va indicato anche il reddito di quest’ultimo: non è aggredibile dai creditori, ma pesa sulla ricostruzione del tenore di vita. Il bilancio va costruito sulle spese reali e documentate, non su stime di comodo: l’OCC deve attestare la completezza e l’attendibilità della documentazione (art. 68 c.2 lett. c), e il giudice confronta le cifre con parametri oggettivi.

6. Determinazione della quota disponibile. Entrate meno uscite: il risultato è la somma che il debitore può destinare ogni mese ai creditori. Su questa base si fissano rata e durata. La legge non prevede una durata massima del piano del consumatore; la Cassazione ha ritenuto ammissibili anche dilazioni lunghe, purché i creditori possano interloquire e il giudice valuti la convenienza (Cass. n. 576/2024, secondo la sintesi letta). Nella prassi dei tribunali i piani vanno di solito da quattro a sei anni.

7. Redazione della proposta e del piano. Il piano indica il trattamento di ciascun creditore, compreso l’ex coniuge per gli eventuali arretrati, la rata, la durata, la modalità di pagamento. È opportuno prevedere che la rata venga trattenuta dallo stipendio e versata su un conto dedicato, come hanno suggerito alcuni tribunali. È opportuno anche indicare come si gestirà la rivalutazione annuale dell’assegno.

8. Deposito e relazione dell’OCC. La domanda si deposita al tribunale in composizione monocratica (art. 67 c.6). Alla domanda si allega la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento, diligenza del debitore, ragioni dell’incapacità di adempiere, attendibilità della documentazione, costi presunti della procedura (art. 68 c.2), oltre alla valutazione sul merito creditizio (art. 68 c.3).

9. Decreto di apertura e misure protettive. Se la domanda è ammissibile, il giudice dispone la pubblicazione e, su istanza del debitore, può sospendere le esecuzioni che pregiudicano la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari (art. 70 c.4). È rilevante se l’ex coniuge ha già pignorato lo stipendio per gli arretrati. La Cassazione ha precisato che il giudice del sovraindebitamento non estingue direttamente le esecuzioni pendenti ma può vietarne l’inizio o la prosecuzione (Cass. ord. n. 26300/2024, secondo la sintesi letta).

10. Osservazioni, relazione finale dell’OCC e omologa. I creditori, ex coniuge compreso, hanno venti giorni per le osservazioni; l’OCC riferisce entro dieci giorni e propone eventuali modifiche; il giudice omologa con sentenza se il piano è ammissibile e fattibile. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa se ritiene che quel credito sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa della liquidazione (art. 70 c.7).

11. Esecuzione. Il debitore paga la rata e continua a versare l’assegno corrente. L’OCC vigila e ogni sei mesi riferisce al giudice (art. 71 c.1). Se il debitore smette di pagare le rate, o se il piano diventa inattuabile e non si può modificare, il giudice revoca l’omologazione (art. 72 c.2), con possibile apertura della liquidazione controllata (art. 73).

I documenti che riguardano specificamente l’assegno, da preparare prima di incontrare l’OCC, sono questi: copia integrale della sentenza o del verbale di separazione e di divorzio, con eventuali decreti di modifica; estratti conto con i bonifici dell’assegno degli ultimi dodici o ventiquattro mesi; ricevute delle spese straordinarie rimborsate o sostenute direttamente; buste paga con eventuali trattenute disposte dal giudice; eventuali atti di pignoramento dell’ex coniuge; certificato di stato di famiglia del nucleo attuale; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art. 67 c.2 lett. d), dove l’assegno al coniuge può risultare tra gli oneri dichiarati. Questi documenti permettono all’OCC di attestare la spesa senza margini di dubbio.

I punti dove più spesso si sbaglia sono tre: dedurre l’assegno senza prova dei pagamenti; dimenticare gli arretrati o la quota delle spese straordinarie; non prevedere la rivalutazione. Un’avvertenza decisiva: se durante il piano il debitore smette di pagare l’assegno per pagare la rata, crea un nuovo debito verso l’ex coniuge non coperto dal piano, che può essere riscosso con un’esecuzione ordinaria. Il piano protegge dai debiti anteriori, non da quelli che nascono dopo.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi reali.

Esempio di calcolo n. 1 – Impiegato con assegno per il figlio.

Dati: stipendio netto 1.847 € per 13 mensilità, cioè 24.011 € annui, pari a una media di 2.000,92 € al mese. Assegno per il figlio fissato dalla sentenza di separazione: 420 € al mese, più il 50% delle spese straordinarie, stimate in una media di 64 € al mese sulla base delle ricevute dell’ultimo anno. Altre spese documentate: canone di locazione 530 €, utenze 118 €, vitto e spese personali 486 €, trasporti 137 €. Debiti chirografari (finanziamenti e carte revolving): 38.760 €. Compenso presunto dell’OCC, prededucibile: 2.950 €.

Calcolo senza considerare l’assegno: spese 1.271 €, quota disponibile 2.000,92 – 1.271 = 729,92 € al mese.

Calcolo corretto, con l’assegno e la quota delle spese straordinarie: spese 1.271 + 420 + 64 = 1.755 €, quota disponibile 2.000,92 – 1.755 = 245,92 € al mese.

La differenza è di 484 € al mese: è esattamente l’importo che l’assegno e le spese straordinarie sottraggono alla rata. Il debitore propone 240 € al mese per 60 mesi, tenendo un piccolo margine per la rivalutazione ISTAT dell’assegno: 14.400 € complessivi. Pagato il compenso dell’OCC (2.950 €), restano 11.450 € per i chirografari, pari al 29,54% di 38.760 €. Senza l’assegno, il tribunale avrebbe potuto chiedersi perché il debitore non offre una rata tre volte più alta; con l’assegno documentato, la rata di 240 € è coerente con il bilancio.

Esempio di calcolo n. 2 – Debitore con arretrati verso l’ex coniuge.

Dati: quota disponibile, già dedotto l’assegno corrente, 310 € al mese per 60 mesi, cioè 18.600 €. Compenso presunto dell’OCC: 3.120 €. Restano 15.480 €. Debiti verso banche e finanziarie: 52.418 €. Arretrati verso l’ex coniuge: 3.270 € (sette mensilità da 420 € non pagate, più 330 € di spese straordinarie non rimborsate).

Ipotesi A, arretrati pagati per intero: si destinano ai 3.270 € le prime rate (circa 10,5 mesi). Ai creditori chirografari restano 12.210 €, pari al 23,29%.

Ipotesi B, arretrati trattati come gli altri chirografari: la massa diventa 55.688 € e la percentuale sale al 27,80%; all’ex coniuge andrebbero circa 909 € su 3.270 €.

La scelta non è solo aritmetica. L’ipotesi B dà qualche punto in più alle banche, ma espone il piano a un’opposizione dell’ex coniuge, a una discussione sull’eventuale privilegio dei crediti alimentari (art. 2751 n. 4 c.c.) e soprattutto alla tutela particolare che il sistema riconosce agli obblighi di mantenimento (art. 278 c.7 lett. a CCII per l’esdebitazione). L’ipotesi A è più prudente: il tribunale vede che il debitore mette al primo posto i figli, e le banche non subiscono un pregiudizio rispetto alla liquidazione, nella quale gli arretrati verrebbero comunque considerati.

Cronologia ipotetica coerente con i termini: deposito della domanda giovedì 12 novembre 2026; decreto di apertura giovedì 19 novembre 2026; l’OCC ha trenta giorni per comunicare ai creditori, scadenza che cadrebbe sabato 19 dicembre e slitta a lunedì 21 dicembre 2026. Se la comunicazione avviene quel giorno, i venti giorni per le osservazioni dell’ex coniuge e delle banche scadono domenica 10 gennaio 2027 e slittano a lunedì 11 gennaio 2027; la relazione dell’OCC va depositata entro giovedì 21 gennaio 2027. Nessuno di questi termini si sospende in agosto, ma qui il calendario non attraversa il periodo feriale.

Casi particolari

L’assegno divorzile all’ex coniuge senza figli. L’assegno divorzile (art. 5 L. 898/1970) e l’assegno di mantenimento al coniuge separato sono obblighi giuridici come quello verso i figli. Il fatto che il beneficiario sia un adulto non cambia la regola: se l’assegno è fissato da un provvedimento e viene pagato, rientra in ciò che serve al mantenimento della famiglia in senso lato e si deduce. L’OCC tende però a guardarlo con più attenzione, perché l’importo è più spesso frutto di un accordo tra le parti. Se l’accordo è recente e l’importo alto rispetto al reddito, l’OCC verifica le ragioni.

L’assegno “in natura”: il mutuo della ex casa coniugale. Capita che il provvedimento di separazione disponga che il debitore continui a pagare la rata del mutuo sulla casa assegnata all’ex coniuge con i figli, al posto di parte dell’assegno. Qui occorre distinguere due rapporti: verso la banca il debitore resta obbligato come mutuatario; verso l’ex coniuge quel pagamento ha funzione di mantenimento. Nel piano il mutuo può essere gestito secondo l’art. 67 c.5 CCII (rimborso alle scadenze convenute delle rate del mutuo sull’abitazione principale, se il debitore è in regola o è autorizzato a pagare il pregresso), ma la casa assegnata all’ex coniuge potrebbe non essere più l’abitazione principale del debitore. La qualificazione va fatta prima del deposito, perché cambia sia la rata sia il trattamento della banca.

Il debitore che ha una nuova famiglia. Chi si è risposato o convive e ha altri figli deve mantenere due nuclei. Il nucleo familiare rilevante, anche ai fini del parametro dell’art. 68 c.3, è quello anagrafico: l’ex coniuge e i figli che vivono con lui non ne fanno parte, ma l’assegno versato a loro si aggiunge alle spese del nuovo nucleo. Con l’assegno sociale 2026 (546,24 € al mese, 7.101,12 € annui, importo provvisorio secondo la circolare INPS n. 153 del 19/12/2025) il parametro minimo dell’art. 68 c.3 è di 7.101,12 € annui per un componente, 11.148,76 € per due (scala 1,57), 14.486,28 € per tre (scala 2,04). L’assegno ai figli del primo matrimonio si somma a queste cifre; non è assorbito da esse.

La riduzione dell’assegno chiesta al giudice della famiglia. Se il reddito è calato, il debitore può chiedere la revisione dell’assegno nel procedimento previsto dal codice di procedura civile per la famiglia (oggi art. 473-bis.29 c.p.c.). Il giudice della crisi non può modificare l’assegno: lo prende come è. Se una riduzione è in arrivo, conviene valutare i tempi: depositare il piano con il vecchio importo e chiedere poi una modifica, oppure attendere il nuovo provvedimento. Va ricordato che il procedimento di revisione è un giudizio di cognizione e lì la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica, a differenza della procedura del consumatore.

La procedura familiare con l’ex coniuge. L’art. 66 CCII consente una procedura unitaria per i membri della stessa famiglia conviventi o con debiti di origine comune. Due ex coniugi che hanno contratto insieme un mutuo o dei finanziamenti durante il matrimonio possono trovarsi a valutarla; ma se non convivono più e hanno interessi contrapposti sull’assegno, la procedura unica è spesso sconsigliabile.

Lo stipendio già pignorato dall’ex coniuge. Se l’ex coniuge ha pignorato lo stipendio per gli arretrati o ha ottenuto il pagamento diretto dal datore di lavoro, nel bilancio occorre tenere distinte la parte che copre l’assegno corrente, che resta dovuta, e la parte che copre gli arretrati, che entra nel piano. La sospensione chiesta ex art. 70 c.4 riguarda le esecuzioni che pregiudicano la fattibilità del piano: non serve a smettere di pagare l’assegno corrente.

L’accordo informale con l’ex coniuge per pagare meno. Succede spesso che, di fronte alle difficoltà, gli ex coniugi si accordino a voce per un assegno più basso di quello fissato dal giudice. Ai fini del piano questa situazione crea due problemi. Il primo: l’OCC può dedurre solo ciò che il debitore paga davvero, quindi la deduzione si ferma all’importo ridotto. Il secondo: la differenza tra l’importo del titolo e quello pagato resta, in astratto, un debito esigibile, perché l’accordo verbale non modifica il provvedimento del giudice. In questi casi è opportuno formalizzare la riduzione con un accordo in negoziazione assistita o con un ricorso congiunto di revisione, oppure ottenere dall’ex coniuge una dichiarazione scritta di rinuncia agli arretrati, da allegare alla domanda. Senza questa chiarezza, il piano poggia su un passivo incerto.

Il debitore che riceve l’assegno, non che lo versa. È il caso speculare. Se il debitore sovraindebitato è il beneficiario dell’assegno, la somma ricevuta è un’entrata che va dichiarata tra le entrate del nucleo (art. 67 c.2 lett. e). Non è automaticamente destinata ai creditori: se serve al mantenimento dei figli conviventi, l’OCC la colloca tra le risorse familiari necessarie. Ma non può essere taciuta, perché inciderebbe sull’attendibilità della documentazione.

L’assegno una tantum. Quando il divorzio ha previsto la corresponsione in un’unica soluzione, non esiste un assegno periodico da dedurre. Se il pagamento è avvenuto nei cinque anni precedenti con il trasferimento di un immobile o di somme rilevanti, va indicato tra gli atti di straordinaria amministrazione (art. 67 c.2 lett. c). Non è di per sé un atto in frode, perché adempie un obbligo fissato dal giudice, ma l’OCC deve poterne verificare il titolo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, segue questi casi leggendo insieme il titolo dell’assegno e il bilancio familiare, perché è lì che si decide la rata.

Domande frequenti

Il giudice può obbligarmi a pagare meno di mantenimento per dare di più ai creditori?
No. Il giudice della procedura di sovraindebitamento non ha il potere di modificare l’assegno fissato dal giudice della separazione o del divorzio. Può solo valutare se il bilancio familiare complessivo è congruo e se l’assegno è effettivamente pagato. Se ritiene eccessive altre spese, può chiedere di ridurle o di aumentare la rata. Per ridurre l’assegno bisogna rivolgersi al giudice della famiglia con un ricorso di revisione, che segue regole e tempi propri, compresa la sospensione feriale di agosto.

Pago l’assegno in contanti senza ricevute: posso dedurlo lo stesso?
È molto difficile. L’OCC deve attestare che la documentazione è completa e attendibile, e un pagamento in contanti senza traccia non è verificabile. La soluzione è ottenere dall’ex coniuge una dichiarazione firmata che confermi i pagamenti ricevuti, con importi e periodi, e passare da subito al bonifico. In mancanza di prova, l’OCC potrebbe considerare l’assegno non pagato e chiedere di trattare le mensilità come arretrati.

Gli arretrati dell’assegno possono essere pagati in percentuale come i debiti con la banca?
In teoria il piano ha contenuto libero e può prevedere pagamenti parziali. In pratica è una scelta rischiosa: gli obblighi di mantenimento sono esclusi dall’esdebitazione nella liquidazione (art. 278 c.7 lett. a CCII), i crediti per alimenti degli ultimi tre mesi godono di privilegio (art. 2751 n. 4 c.c.), e l’ex coniuge può contestare la convenienza del piano. La soluzione più prudente è prevedere il pagamento integrale degli arretrati, anche dilazionato nei primi mesi.

Se nasce un figlio durante il piano o l’assegno aumenta, cosa succede alla rata?
Il CCII non contiene una norma espressa sulla modifica del piano dopo l’omologa. L’art. 72 c.2 consente la revoca se il piano diventa inattuabile e non è possibile modificarlo: dal testo si ricava che una modifica è immaginabile. In concreto il debitore informa subito l’OCC, che vigila sull’esecuzione e può sottoporre le difficoltà al giudice (art. 71 c.1). Per questo è utile costruire il piano con un piccolo margine.

L’assegno ai figli maggiorenni conta ancora?
Conta se il provvedimento del giudice lo prevede ancora e se viene pagato. L’obbligo verso il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente può continuare; se però è venuto meno per legge o per un nuovo provvedimento, l’OCC non può considerarlo una spesa. Nel dubbio, è meglio chiarire prima la situazione con il giudice della famiglia, perché un assegno dedotto e non più dovuto sottrae reddito ai creditori.

Se il tribunale non omologa il piano, posso passare alla liquidazione controllata e l’assegno resta protetto?
Nella liquidazione controllata non entrano gli stipendi nei limiti di quanto il giudice indica come necessario al mantenimento del debitore e della famiglia (art. 268 c.4 lett. b CCII), e anche lì il giudice tiene conto dell’assegno. Ma le regole sono diverse: c’è un liquidatore, la procedura dura almeno tre anni per l’acquisizione dei beni sopravvenuti, e gli obblighi di mantenimento non si cancellano con l’esdebitazione.

Il quadro giurisprudenziale

Sul tema specifico dell’assegno di mantenimento nel piano del consumatore la Cassazione, per quanto risulta dalle fonti lette, non si è ancora pronunciata in modo diretto. Esiste però una prassi dei tribunali di merito, visibile nei provvedimenti pubblicati, che va nella stessa direzione: l’assegno documentato è trattato come spesa familiare e la rata è calcolata sul residuo. Accanto a questi, alcune pronunce di legittimità sui poteri del giudice e sulla struttura del piano completano il quadro. I provvedimenti sono citati senza alcun riferimento ai debitori.

1. Trib. Spoleto, sent. n. 15/2024 del 28/2/2024 (R.G. 85-1/2023), omologa di un piano del consumatore. Il debitore versava 500 € al mese per i due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. L’assegno è stato trattato come spesa familiare e dedotto dal reddito prima di determinare la quota per i creditori, con rivalutazione ISTAT. Le spese dichiarate sono state riallineate a 1.500 € mensili complessivi, comprensivi di mantenimento e rimborso di un mutuo, rispetto a un reddito medio di circa 2.000 €; il piano prevede 500 € al mese per 72 mesi, con i chirografari al 35,09%. Rilevanza: è un esempio diretto di deduzione dell’assegno dal reddito disponibile. (Testo letto.)

2. Trib. Reggio Emilia, sent. n. 51/2025, decisa il 17/4/2025 e pubblicata il 29/4/2025 (R.G. 60/2025), omologa di un piano del consumatore. La debitrice versava all’ex coniuge 300 € al mese per il mantenimento dei due figli; il tribunale ha giudicato “allo stato congrue” spese familiari di circa 1.200 € comprensive dell’assegno, su uno stipendio netto medio di circa 1.400 €. Rata: 200 € al mese per quattro anni. Rilevanza: mostra il controllo di congruità del bilancio nel suo complesso, assegno compreso. (Testo letto.)

3. Trib. Bologna, decreto del 5/5/2025 (R.G. 168-1/2025), piano del consumatore. Il debitore indicava spese di sostentamento per 2.161 € al mese “compreso l’assegno di mantenimento alla figlia minorenne”; il decreto annota che le spese, pur in linea con la media ISTAT secondo il ricorso, sono superiori alla soglia di povertà, e suggerisce la trattenuta dalla retribuzione con versamento su un conto dedicato gestito dall’OCC. Piano: 8.000 € iniziali da anticipo TFR e 229 € al mese per quattro anni. Rilevanza: il giudice guarda all’assegno come parte delle spese e confronta il totale con parametri esterni. (Testo letto.)

4. Trib. Genova, decreto del giudice delegato del 4/11/2024 (R.G. 48/2024), liquidazione controllata. Il giudice si è discostato dalla quota incomprimibile proposta dall’OCC (1.620 €) e l’ha fissata in 1.300 € al mese, considerando il reddito del coniuge convivente ai fini del tenore di vita familiare, pur non acquisibile alla procedura, e acquisendo tredicesima e quattordicesima nel limite del 50%. Rilevanza: anche se riguarda la liquidazione, dimostra che la quota per il mantenimento è oggetto di un controllo concreto del giudice, che può ridurre le stime dell’OCC. (Testo letto.)

5. Trib. Ivrea, sent. n. 34/2026 pubblicata il 24/3/2026 (R.G. 47-1/2025), piano familiare ex art. 66 CCII. Omologa di un’unica procedura per due coniugi conviventi, con sospensione del pignoramento del quinto dello stipendio e della delega di pagamento; spese familiari stimate in circa 2.500 € mensili. Rilevanza: utile come riferimento sulla procedura familiare e sulla sospensione delle trattenute sullo stipendio, situazione frequente anche per chi ha pignoramenti dell’ex coniuge. (Testo letto.)

6. Cass. n. 576/2024. Le dilazioni anche lunghe sono ammissibili se i creditori possono presentare osservazioni e il giudice valuta la convenienza rispetto alla liquidazione. Rilevanza: chi versa un assegno ha spesso una quota disponibile bassa e ha bisogno di un piano più lungo. (Nota da sintesi, diritto.it, senza data della pronuncia.)

7. Cass. ord. n. 26300/2024. Il giudice del sovraindebitamento e il giudice dell’esecuzione sono equiordinati: il primo non sospende o estingue direttamente le esecuzioni pendenti ma può vietarne l’inizio o la prosecuzione. Rilevanza: riguarda il pignoramento dello stipendio promosso dall’ex coniuge o dalle banche. (Nota da sintesi, diritto.it.)

8. Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29/4/2026. La moratoria fino a due anni dell’art. 67 c.4 non riduce i crediti privilegiati o ipotecari ma ne sospende il pagamento; gli interessi continuano a maturare e il rimborso deve iniziare alla scadenza. Rilevanza: interessa chi deve gestire nel piano il mutuo della ex casa coniugale o crediti privilegiati, compresi eventuali arretrati assistiti da privilegio. (Nota da sintesi.)

9. Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025. L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; la condotta del debitore conta nella fase di esdebitazione. Rilevanza: è l’alternativa per chi non riesce a sostenere un piano a causa del peso dell’assegno. (Massima letta.)

10. Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026. Per la liquidazione controllata la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità e il giudice ne fa un controllo sostanziale. Rilevanza: anche nel passaggio alla liquidazione la ricostruzione del bilancio familiare dell’OCC resta centrale. (Nota da sintesi, diritto.it.)

11. Trib. Rovereto, decreto del 15/12/2025 (R.G. 1/2025). Ha applicato all’esdebitazione del debitore incapiente le esclusioni dell’art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: segnala che l’elenco dei debiti esclusi, che alla lett. a) comprende gli obblighi di mantenimento, può essere esteso dai tribunali anche fuori dalla liquidazione; il punto resta discusso in dottrina, dove si sostiene anche la tesi opposta. Per gli arretrati dell’assegno questo consiglia prudenza. (Nota da sintesi.)

Il quadro che ne emerge è coerente. I tribunali non mettono in discussione che l’assegno vada pagato e che sia sottratto alla quota per i creditori; discutono, semmai, la congruità del bilancio familiare nel suo insieme. Nessuna delle pronunce lette affronta in modo esplicito la falcidia degli arretrati verso l’ex coniuge nel piano del consumatore: su questo punto il consiglio prudente resta il pagamento integrale.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora su questi casi con un metodo preciso, che parte dal titolo dell’assegno e arriva alla rata.

  1. Esaminiamo il provvedimento di separazione o divorzio e ogni modifica successiva, per individuare importo, rivalutazione, spese straordinarie, obblighi sul mutuo e sulla casa.
  2. Ricostruiamo mese per mese i pagamenti dell’assegno sugli estratti conto e calcoliamo gli eventuali arretrati, comprese le spese straordinarie non rimborsate.
  3. Costruiamo il bilancio familiare con le spese reali e documentate, confrontandolo con il parametro dell’art. 68 c.3 e con i riferimenti ISTAT usati dai tribunali.
  4. Calcoliamo la quota disponibile e simuliamo più ipotesi di rata e durata, inclusa la rivalutazione annuale dell’assegno.
  5. Valutiamo il trattamento degli arretrati verso l’ex coniuge (integrale, dilazionato, con eventuale privilegio) e il loro impatto sulle percentuali degli altri creditori.
  6. Predisponiamo la proposta e il piano e li coordiniamo con l’OCC, curando che la documentazione sull’assegno sia completa già al deposito.
  7. Chiediamo le misure protettive dell’art. 70 c.4 quando un pignoramento dello stipendio rischia di compromettere il piano.
  8. Verifichiamo con il commercialista dello staff redditi, mensilità aggiuntive, trattenute e dichiarazioni degli ultimi tre anni.
  9. Valutiamo se conviene prima un ricorso di revisione dell’assegno davanti al giudice della famiglia, e con quali tempi.
  10. Seguiamo l’esecuzione del piano e i rapporti con l’OCC quando cambiano reddito o assegno, e valutiamo le alternative (liquidazione controllata) se il piano non è sostenibile.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi versa un assegno e deve presentare un piano del consumatore, la competenza più pertinente è quella di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: significa conoscere i criteri con cui l’Organismo ricostruisce le spese di mantenimento e attesta l’attendibilità dei documenti, e preparare la domanda in modo che regga a quel controllo. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia, dal deposito del piano all’eventuale reclamo contro l’inammissibilità e fino all’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: l’avvocato sulla sentenza di separazione e sul piano, il commercialista sui redditi e sul bilancio familiare.

Chiusura

In sintesi: l’assegno di mantenimento disposto dal giudice e regolarmente pagato riduce la rata del piano del consumatore, perché rientra in ciò che occorre al mantenimento del debitore e della famiglia (art. 67 c.2 lett. e CCII). La deduzione richiede però un titolo, la prova dei pagamenti e un bilancio familiare congruo nel suo complesso. Gli arretrati non pagati sono un debito verso l’ex coniuge e conviene, di regola, pagarli per intero. Durante il piano l’assegno corrente va versato puntualmente, perché i nuovi arretrati non sono coperti.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio tra diritto di famiglia e sovraindebitamento perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce il modo in cui l’Organismo valuta le spese di mantenimento e lo traduce in una domanda documentata. La qualifica di cassazionista e lo staff di avvocati e commercialisti completano il lavoro dal primo calcolo fino all’ultimo grado di giudizio.

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