Sì: l’ingegnere e il geometra che lavorano con partita IVA possono usare il concordato minore, e la legge lo dice espressamente. L’art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) mette il “professionista” tra i debitori in sovraindebitamento, accanto all’imprenditore minore e all’imprenditore agricolo. L’art. 74, comma 1, CCII consente a questi debitori, consumatori esclusi, di proporre ai creditori un concordato minore quando la proposta permette di “proseguire l’attività imprenditoriale o professionale”. Sulla carta la risposta è quindi breve. Nella pratica, però, la domanda vera è un’altra: cosa faranno l’Agenzia delle Entrate, la cassa di previdenza e la banca quando il tecnico deposita la proposta, e come si anticipano le loro mosse.
È questo il punto che decide quasi tutte le partite. Il concordato minore di un ingegnere o di un geometra non è un modulo da compilare. È un negoziato a regole fisse, in cui ogni creditore valuta la propria convenienza e muove di conseguenza. Il Fisco sa di pesare spesso più della metà del debito. Inarcassa (che gestisce la previdenza di ingegneri e architetti) e la Cassa dei geometri sanno che i loro contributi sono assistiti da un privilegio forte. La banca sa di poter chiedere tutto al coniuge che ha firmato la fideiussione. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: questo articolo serve a mostrare quelle mosse una per una, con le norme che le limitano e le contromosse che il professionista ha a disposizione.
Lo Studio Monardo segue proprio questa materia per una ragione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il lavoro dell’Organismo di composizione della crisi, che nel concordato minore scrive la relazione, comunica la proposta, raccoglie i voti e riferisce al giudice. In più coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè proprio nelle due aree da cui arriva la gran parte del debito di un tecnico libero professionista: imposte, IVA, contributi alla cassa e affidamenti bancari.
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Chi siede dall’altra parte del tavolo: Fisco, cassa di categoria e banca
Basta un paragrafo per inquadrare la procedura, perché sul sito trovi già guide generali. Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è una proposta che il debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale formula ai creditori tramite l’OCC. Ha contenuto libero, può prevedere il pagamento parziale dei crediti e la divisione dei creditori in classi (art. 74, comma 3). Se è ammissibile, il giudice apre la procedura e assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per votare (art. 78, comma 2, lett. c). Passa con la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79). Il giudice poi la omologa con sentenza, dopo aver verificato ammissibilità, fattibilità e maggioranza (art. 80). Tutto il resto di questo articolo riguarda il caso specifico del tecnico libero professionista.
Per capire le mosse dei creditori bisogna partire dalla composizione tipica del debito di un ingegnere o di un geometra. Le voci quasi sempre sono queste:
- debiti tributari: IRPEF, addizionali, IVA dichiarata e non versata, spesso già affidati all’agente della riscossione con cartelle e avvisi;
- debiti contributivi verso la cassa: Inarcassa per ingegneri e architetti, la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri (CIPAG) per i geometri; contributo soggettivo, contributo integrativo, sanzioni e interessi;
- debiti bancari: scoperto di conto, fido, prestiti chirografari, a volte un mutuo ipotecario sullo studio o sulla casa;
- debiti di gestione: collaboratori, software tecnici, strumentazione, affitto dello studio;
- eventuali richieste risarcitorie di committenti per errori di progettazione o direzione lavori, spesso contestate e coperte solo in parte dall’assicurazione professionale.
Ciascuno di questi creditori ragiona in modo diverso, e la sua convenienza è la chiave di lettura di tutta la partita.
L’amministrazione finanziaria è, nella maggior parte dei casi, il creditore più grande. Dal suo punto di vista, conviene incassare il più possibile nel minor tempo, ma non ha la libertà di trattare di una banca: vota sulla base di valutazioni interne e regole di prassi. Il suo comportamento tipico è il voto contrario o il silenzio. Proprio per questo l’art. 80, comma 3, CCII prevede il cosiddetto cram down fiscale e contributivo: il giudice omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando quell’adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
La cassa di previdenza ha una posizione particolare. È un ente privatizzato, ma gestisce una previdenza obbligatoria per gli iscritti. La Cassazione, con l’ordinanza Sez. VI-1 n. 33787 del 16/11/2022 (nota da massima), ha riconosciuto che i crediti di Inarcassa per contributi integrativi non versati sono assistiti dal privilegio degli artt. 2753 e 2754 c.c., proprio perché l’ente opera come gestore di una forma di previdenza sociale obbligatoria. Questo privilegio, secondo l’impostazione riportata da Brocardi, si colloca al n. 1 dell’art. 2778 c.c.: davanti ai privilegi tributari dello Stato. La cassa lo sa, e lo userà. C’è poi un secondo strumento di pressione che non passa dal tribunale: la regolarità contributiva. Molti committenti pubblici e privati la chiedono, e il tecnico che non è in regola con la cassa rischia di non poter partecipare a gare o di non ottenere certificazioni che gli servono per lavorare.
La banca ragiona in termini di recupero e di garanzie. Se ha un’ipoteca sullo studio o sulla casa, valuta il valore di realizzo del bene. Se ha una fideiussione del coniuge o di un genitore, sa che l’art. 79, comma 5, CCII conserva i suoi diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso: può quindi accettare il concordato del tecnico e chiedere comunque al garante la differenza. Se non ha garanzie, la banca è spesso il creditore più pragmatico: un chirografario sa che nella liquidazione controllata prenderebbe pochissimo, e tende a non opporsi a una proposta credibile.
I fornitori e i collaboratori sono di solito piccoli creditori chirografari. Raramente votano, e il loro silenzio vale consenso (art. 79, comma 3). Ma possono fare una mossa insidiosa prima della domanda: un decreto ingiuntivo e un pignoramento presso i committenti del tecnico.
Dal punto di vista dei creditori, quindi, il concordato minore di un professionista è una partita sulla convenienza: ciascuno confronta quanto riceverebbe dalla proposta con quanto otterrebbe dalla liquidazione controllata dei beni e di una parte dei redditi. La forza del tecnico sta nel fatto che, nella liquidazione, il suo valore principale scompare: un ingegnere o un geometra non ha quasi mai un patrimonio aziendale rilevante. Ha un computer, qualche strumento, un’auto, a volte una quota di casa. Il suo valore è la capacità di produrre reddito con la professione nei prossimi anni, e quella capacità si trasforma in denaro per i creditori solo se il professionista continua a lavorare. È qui che si gioca la partita.
Prima mossa: aggredire i compensi prima che tu depositi la domanda
La mossa
La prima cosa che il creditore farà, quando capisce che il tecnico è in difficoltà, è colpire il punto dove passa il denaro: i compensi che i committenti devono al professionista. L’agente della riscossione può pignorare i crediti verso terzi con l’ordine di pagamento diretto previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. In pratica il committente, che deve pagare la fattura del progetto o della direzione lavori, riceve l’ordine di versare la somma all’agente della riscossione invece che al tecnico. Un creditore privato con un decreto ingiuntivo esecutivo fa lo stesso con il pignoramento presso terzi del codice di procedura civile, notificato all’impresa di costruzioni o al condominio per cui il geometra sta seguendo i lavori.
In parallelo, la cassa di previdenza può avviare il recupero dei contributi tramite i propri canali (diffide, decreti ingiuntivi, iscrizioni a ruolo dove previste dal suo ordinamento) e, soprattutto, può negare il certificato di regolarità contributiva.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene muoversi prima che il debitore entri in una procedura concorsuale. Finché non c’è un decreto di apertura con misure protettive, ogni creditore può aggredire individualmente. Il primo che arriva sui compensi del tecnico incassa; gli altri restano indietro. È una corsa, e il creditore razionale lo sa.
Il creditore preferisce invece non spingere troppo quando il pignoramento rischia di uccidere la fonte di reddito. Se i committenti, ricevuto l’atto di pignoramento, smettono di affidare incarichi al tecnico, il creditore incassa una volta e poi non ha più nulla da prendere. Una banca esperta lo valuta. L’agente della riscossione, che agisce in modo più automatico, molto meno.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe. Una volta aperto il concordato minore, su istanza del debitore il giudice può vietare di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire prelazioni fino all’omologazione definitiva (art. 78, comma 2, lett. d, CCII). Lo stesso decreto sospende le prescrizioni e impedisce le decadenze, e vieta di pronunciare la liquidazione controllata su domanda dei creditori. Le misure non scattano da sole: il debitore deve chiederle, e le ottiene con il decreto di apertura, non con il semplice deposito.
C’è poi un limite che riguarda la cassa e la regolarità contributiva: il diniego del certificato non è una misura esecutiva, quindi non è coperto in modo automatico dal divieto dell’art. 78. È un tema da gestire sul piano delle trattative e della prova della pendenza della procedura, non con la sola istanza al giudice.
Infine, il creditore che ha già pignorato non ha “vinto” per sempre: se il pignoramento non si è concluso con l’assegnazione prima dell’apertura, il divieto di proseguire lo blocca. Le somme che restano vincolate andranno trattate nel piano.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è preparare la domanda prima che i pignoramenti arrivino sui committenti principali, e depositarla con l’istanza di misure protettive già motivata. Concretamente:
- si individuano i tre o quattro committenti che generano la maggior parte del fatturato dei prossimi 12-24 mesi;
- si verifica quali creditori hanno già un titolo esecutivo e possono quindi pignorare subito;
- si coinvolge l’OCC il prima possibile, perché la relazione dell’Organismo è un allegato indispensabile e richiede tempo;
- si deposita la domanda con un’istanza che spieghi perché il pignoramento dei compensi renderebbe impossibile il piano: senza incassi la continuità professionale si ferma, e con lei la fonte dei pagamenti ai creditori.
Attenzione a un errore frequente: il tecnico non deve chiudere la partita IVA o cancellarsi dall’albo per “proteggersi”. Il concordato minore in continuità presuppone che l’attività prosegua. Chiudere l’attività prima della domanda sposta il caso nel secondo comma dell’art. 74, dove servono risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile l’attivo. In più, la Cassazione (Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026) ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese: la pronuncia riguarda l’imprenditore, non il professionista, ma è un segnale che i creditori useranno per analogia contro chi ha chiuso la posizione prima di depositare.
Durante la preparazione, poi, il tecnico deve evitare atti che il creditore potrebbe qualificare come diretti a frodarlo: vendere l’auto al fratello, intestare la quota di casa al coniuge, prelevare contanti dal conto. Sono esattamente gli argomenti che il creditore porterà nella seconda mossa.
Le pronunce che ti proteggono
Sul piano della continuità, il Tribunale di Napoli, sez. VII, con la sentenza di omologa del 14/1/2026 (riportata da diritto.it, senza numero), ha omologato il concordato minore in continuità di una professionista con partita IVA nel settore della consulenza amministrativa e fiscale. Il debito era di 161.297,06 € e la proposta di 52.844,52 €, finanziata in gran parte dal plusvalore della prosecuzione dell’attività e in parte da apporti di familiari, con un piano di 60 mesi. Il tribunale ha distinto il valore di liquidazione dal valore generato dalla continuità: è la stessa logica che vale per un ingegnere o un geometra. La sentenza ricorda anche che, fino all’omologa definitiva, opera il divieto di azioni esecutive individuali.
Seconda mossa: contestare che tu possa entrare nel concordato minore
La mossa
Se il tecnico deposita la domanda, la mossa successiva del creditore è attaccarne l’ammissibilità. I fronti possibili sono quattro.
Primo fronte: la qualifica del debitore. Il creditore può sostenere che il tecnico, per una parte dei debiti, è in realtà un consumatore: il mutuo per la casa, il prestito per l’auto di famiglia, la carta revolving per le spese personali. Il concordato minore è riservato ai debitori diversi dai consumatori (art. 74, comma 1). Un ingegnere che è anche dipendente part-time e svolge una libera professione marginale si presta a questa contestazione.
Secondo fronte: i requisiti dimensionali. L’art. 77 CCII, che elenca le cause di inammissibilità, richiama tra l’altro il superamento dei limiti dell’art. 2, comma 1, lett. d), cioè i parametri dell’impresa minore (attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 € e ricavi annui non superiori a 200.000 € nei tre esercizi precedenti, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 €). La norma è scritta pensando all’imprenditore, e la sua applicazione al professionista intellettuale è discussa. Ma un creditore che vede un debito complessivo vicino o superiore a 500.000 €, o un grande studio tecnico con ricavi importanti, la solleverà.
Terzo fronte: la documentazione. L’art. 75 CCII chiede di allegare le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti, una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, l’elenco dei creditori con le cause di prelazione e il domicilio digitale, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni e la documentazione delle entrate proprie e della famiglia. Il professionista non redige un bilancio come una società, e il tecnico in regime forfettario tiene una contabilità molto snella. Il creditore dirà che la documentazione è incompleta.
Quarto fronte: le cause dell’indebitamento e gli atti in frode. Qui il creditore lavora sulle informazioni. Dirà che il tecnico ha nascosto entrate, che ha incassato in nero, che ha ceduto beni ai familiari, che ha raccontato in modo non veritiero perché si è indebitato.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, l’inammissibilità è la vittoria più economica. Se la domanda viene dichiarata inammissibile, il creditore non deve votare, non deve confrontarsi con la convenienza, e torna libero di pignorare. Inoltre la Cassazione ha chiarito che il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato minore non ha natura decisoria e non è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. n. 17481/2025, nota da massima Brocardi): resta solo il reclamo al tribunale entro 30 giorni (art. 78, comma 1).
Il creditore preferisce non usare questa mossa quando la domanda è ben documentata e la relazione dell’OCC è solida: un’eccezione respinta gli fa perdere credibilità davanti al giudice nella fase successiva, quando si discuterà della convenienza.
I suoi limiti
Le cause di inammissibilità dell’art. 77 sono tassative, e il creditore non può inventarne di nuove. Sulla meritevolezza, poi, la Cassazione ha fissato un punto fermo: con l’ordinanza Sez. I n. 14800 del 18/5/2026 (massima Brocardi) ha affermato che nel concordato minore non esiste un autonomo requisito di “meritevolezza” come per il consumatore. Il creditore non può chiedere l’inammissibilità solo perché il tecnico si è indebitato per imprudenza. Lo stesso provvedimento, però, ha chiarito che l’accesso e la permanenza nella procedura richiedono un adempimento corretto e veritiero degli oneri informativi degli artt. 75, 76 e 77: una rappresentazione non attendibile delle cause dell’indebitamento incide sull’ammissibilità e sull’omologazione. Il limite del creditore è dunque questo: deve dimostrare un’informazione falsa o incompleta, non una semplice condotta imprudente.
Sulla qualifica di consumatore, lo studio del CNDCEC e della Fondazione nazionale dei commercialisti del 29/4/2026 segnala due pronunce della Cassazione (n. 18834 del 10/7/2025 e n. 1483 del 22/1/2026) che danno rilievo al profilo funzionale, cioè allo scopo per cui il debito è stato contratto. Dopo il D.Lgs. 136/2024, inoltre, l’art. 2, comma 1, lett. e) CCII definisce consumatore la persona fisica che accede agli strumenti di regolazione per i debiti contratti in quella qualità. Questo significa che la presenza di alcuni debiti personali non trasforma automaticamente il tecnico in consumatore: conta da dove viene il sovraindebitamento.
La tua contromossa
La contromossa è costruire la domanda come se il creditore avesse già sollevato tutte e quattro le eccezioni.
- Qualifica: si ricostruisce l’origine di ogni debito e si dimostra che il sovraindebitamento nasce dall’attività professionale (imposte e contributi sul reddito professionale, fido per anticipare le spese dello studio, fornitori). I debiti personali si indicano, si spiegano e si trattano nel piano.
- Soglie: si calcolano attivo, ricavi e debiti dei tre anni precedenti e si mette il dato nella relazione. Se i valori sono sotto i limiti, il problema non nasce. Se un valore li supera, si valuta con l’OCC la strada più sicura prima di depositare.
- Documenti: per il professionista in contabilità semplificata o forfettaria si allegano i registri tenuti, le dichiarazioni, gli estratti conto, le fatture emesse e ricevute, il cassetto fiscale e l’estratto della cassa. La relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria supplisce all’assenza di un bilancio.
- Trasparenza: si dichiarano tutti gli incassi, anche quelli in contanti, e tutti gli atti degli ultimi cinque anni. Un’omissione scoperta dal creditore vale più di qualunque debito, perché sposta il discorso dalla convenienza all’attendibilità.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre alla Cass. 14800/2026, che esclude un requisito autonomo di meritevolezza, è utile ricordare che la Cassazione considera tassative le ipotesi dell’art. 77, pur ammettendo che la violazione dell’ordine dei privilegi sia una causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. I, sent. n. 28574 del 28/10/2025). Per il tecnico questo significa due cose: il creditore non può inventarsi ostacoli, ma la proposta deve rispettare le prelazioni fin dall’inizio, perché il giudice le controlla anche senza eccezione di parte.
Terza mossa: il voto contrario (o il silenzio calcolato) di Fisco e cassa
La mossa
Aperta la procedura, l’OCC comunica proposta e decreto ai creditori, che entro il termine fissato dal giudice (non superiore a 30 giorni) inviano via PEC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione (art. 78, comma 2, lett. c). Qui arriva la mossa più prevedibile: l’amministrazione finanziaria e la cassa di previdenza votano contro.
Nel concordato minore di un tecnico questa mossa è particolarmente pesante, perché Fisco e cassa insieme rappresentano spesso il 60-80% del debito. Se il Fisco da solo supera il 50%, entra in gioco una regola specifica: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi (art. 79, comma 1).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista dell’Agenzia delle Entrate, il voto contrario è spesso una scelta di cautela: accettare una falcidia significa rinunciare a una parte del credito pubblico e motivare la scelta. Il silenzio, invece, è un’arma a doppio taglio: nel concordato minore vale come consenso alla proposta nei termini in cui è stata trasmessa (art. 79, comma 3). Un ufficio che non risponde, quindi, sta di fatto votando a favore.
Dal punto di vista della cassa, il voto contrario ha anche una ragione istituzionale. Il contributo integrativo è addebitato ai committenti in fattura: la cassa considera quella somma come denaro raccolto per suo conto e non versato. Inoltre la cassa deve tutelare l’equilibrio previdenziale della categoria. Per questo è raro che aderisca a una falcidia senza una motivazione molto forte.
La cassa preferisce invece non opporsi quando la proposta le riconosce un trattamento migliore di quello che otterrebbe in liquidazione e le garantisce la regolarità dei contributi correnti. Una cassa che vede il professionista tornare a pagare ogni anno i contributi sul reddito prodotto ha un interesse concreto alla continuità: in liquidazione perderebbe un iscritto che versa.
I suoi limiti
Il voto contrario del Fisco non è un veto. L’art. 80, comma 3, CCII consente al giudice di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, a due condizioni: l’adesione deve essere determinante per raggiungere la maggioranza dell’art. 79, comma 1, e la proposta deve essere conveniente per quei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione dell’OCC.
La cassa professionale rientra tra gli “enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie”? Il testo non nomina le casse privatizzate. Un argomento forte a favore viene dalla stessa Cassazione: l’ord. 33787/2022 ha riconosciuto il privilegio a Inarcassa proprio perché gestisce una previdenza sociale obbligatoria. Per contrasto, la Cassazione (Sez. VI-1, ord. n. 3878 dell’8/2/2019, massima Brocardi) ha negato il privilegio ai contributi dovuti a un ente privato per forme integrative fondate sulla contrattazione collettiva e non sulla legge. Per Inarcassa e CIPAG, che gestiscono la previdenza obbligatoria della categoria, l’argomento della natura obbligatoria regge. Non risultano però, tra le fonti lette, pronunce che applichino in modo espresso il cram down a una cassa professionale: va presentato al giudice come lettura del testo, non come principio acquisito.
C’è poi un secondo limite, che vale per il Fisco: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo in quanto compatibile e l’art. 88 CCII non si applica automaticamente (Cass. n. 14555/2026, nota dalla sintesi di Fiscal Focus del 20/5/2026). Il Fisco non può quindi sostenere che la proposta è inammissibile solo perché manca una transazione fiscale in senso tecnico.
Terzo limite: il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento non può contestare la convenienza della proposta, anche se dissenziente (art. 80, comma 4). È un argomento che si usa soprattutto con le banche che hanno concesso credito senza verificare la sostenibilità.
La tua contromossa
La contromossa si prepara prima del voto, non dopo.
- Si fa la conta dei voti in anticipo: crediti di ciascun creditore, quota sul totale, chi detiene da solo la maggioranza, chi probabilmente tacerà.
- Si scrive la proposta pensando al cram down: per il Fisco e per la cassa la proposta deve dare più dell’alternativa liquidatoria, con numeri che l’OCC possa attestare nella relazione.
- Si cura la notifica: l’OCC trasmette la proposta via PEC agli indirizzi corretti; per l’amministrazione finanziaria e per la cassa conviene verificare in anticipo i recapiti digitali degli uffici competenti, perché il silenzio-assenso funziona solo se la comunicazione è regolare.
- Si offre alla cassa la continuità contributiva: il piano indica come il tecnico pagherà i contributi correnti, separati da quelli pregressi. È l’argomento che più spesso sposta la posizione dell’ente.
“Per un ingegnere o un geometra iscritto a una cassa privata, la partita del concordato minore si decide quasi sempre prima del voto: chi presenta al giudice una conta delle maggioranze già fatta e un confronto con la liquidazione già numerato toglie al Fisco e alla cassa la possibilità di bloccare tutto con un no”, osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC lavora proprio su questa fase della procedura.
Le pronunce che ti proteggono
Il precedente più vicino al tecnico è il Tribunale di Roma, sez. XIV, sentenza n. 753 del 22/9/2025 (NT+ Diritto). Un avvocato con circa 189.500 € di debiti, soprattutto fiscali e previdenziali, ha proposto un concordato minore in continuità con 88 rate mensili da 300 € e un apporto esterno, per risorse complessive di circa 41.700 €. L’Agenzia delle Entrate e la Cassa forense hanno votato contro; gli altri creditori sono rimasti in silenzio. Il tribunale ha applicato il cram down sull’Agenzia delle Entrate, confrontando la proposta con la liquidazione controllata, e con l’adesione così sostituita e il silenzio-assenso degli altri creditori la maggioranza è stata raggiunta nonostante il no della Cassa forense. È un caso di professionista intellettuale iscritto a una cassa privata: lo schema si trasferisce quasi identico all’ingegnere con Inarcassa e al geometra con la CIPAG.
Quarta mossa: l’opposizione all’omologa sulla convenienza e sulle prelazioni
La mossa
Se la maggioranza è raggiunta, il creditore dissenziente ha ancora una carta: contestare la convenienza della proposta in sede di omologazione (art. 80, comma 3, primo periodo). La sua tesi sarà semplice: “in liquidazione controllata prenderei di più”. In alternativa o in aggiunta, contesterà il rispetto dell’ordine delle prelazioni: “la proposta paga i chirografari prima di me, che sono privilegiato”.
Nel caso del tecnico, il creditore che più spesso gioca questa mossa è la cassa di previdenza. Il motivo è aritmetico: con il privilegio al n. 1 dell’art. 2778 c.c., in una liquidazione la cassa viene pagata prima del Fisco e prima dei chirografari. Se l’attivo liquidabile è modesto, la cassa può prendere quasi tutto da sola. Una proposta che le dà meno di quella cifra è vulnerabile.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, l’opposizione sulla convenienza è una mossa a costo basso e con un esito binario: se il giudice accoglie, il concordato non si omologa; se respinge, il creditore riceve comunque quanto previsto. La fa quando ha in mano numeri che dimostrano un esito migliore in liquidazione: un immobile sottostimato, un’auto non indicata, un credito verso committenti non valorizzato.
La preferisce evitare quando la relazione dell’OCC contiene una stima prudente e documentata dell’alternativa liquidatoria. Contestare un numero attestato da un organismo terzo, senza perizie proprie, raramente funziona.
I suoi limiti
Il giudice omologa nonostante l’opposizione se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3). Il confronto non è con un’astratta idea di “giustizia”, ma con un numero: quanto quel creditore prenderebbe in una liquidazione controllata concreta, al netto dei costi della procedura e considerando che, nella liquidazione, restano fuori i redditi necessari al mantenimento del debitore e della famiglia nei limiti fissati dal giudice (art. 268, comma 4, lett. b).
Sulle prelazioni, la Cassazione ha chiarito il quadro con la sentenza Sez. I n. 28574 del 28/10/2025: la proposta deve rispettare l’ordine dei privilegi e la violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio. Ma rispettare l’ordine non significa pagare tutto al primo e niente agli altri. I crediti privilegiati possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC (art. 75, comma 2). E il valore aggiuntivo prodotto dalla continuità professionale può essere distribuito con la regola della priorità relativa: è quanto hanno affermato il Tribunale di Roma (n. 753/2025) e il Tribunale di Napoli (14/1/2026), purché ai creditori di grado superiore spetti un trattamento migliore di quelli di grado inferiore.
La tua contromossa
La contromossa si gioca sui numeri dell’alternativa liquidatoria. Per un tecnico vanno stimati con precisione:
- il valore di realizzo degli strumenti (computer, plotter, stazioni totali, ricevitori GNSS, droni, software con licenza trasferibile), che sul mercato dell’usato vale spesso una frazione del prezzo d’acquisto;
- l’auto e gli eventuali immobili, con perizia aggiornata;
- i crediti verso i committenti, distinguendo quelli realmente esigibili da quelli contestati o inesigibili;
- la quota di reddito che, in una liquidazione controllata, il giudice lascerebbe al tecnico per il mantenimento e quella che andrebbe alla procedura;
- i costi della liquidazione, compreso il compenso del liquidatore.
La contromossa chiave è dare a ciascun creditore privilegiato, e in particolare alla cassa, almeno quanto riceverebbe in liquidazione, e distribuire il plusvalore della continuità rispettando la priorità relativa. Nella proposta va spiegato in modo leggibile da dove arriva ciascun euro: quanto dalla liquidazione dei beni, quanto dai redditi futuri, quanto da eventuali apporti di familiari.
Un dettaglio che il creditore ipotecario conosce bene: il compenso del gestore è prededucibile, ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati (Cass. Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025, iusletter). Se lo studio o la casa sono ipotecati, nel confronto con la liquidazione le spese dell’OCC non possono essere fatte gravare sulla quota della banca.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre a Cass. 28574/2025, Trib. Roma 753/2025 e Trib. Napoli 14/1/2026, conta il principio scritto nell’art. 80, comma 3: la convenienza si giudica creditore per creditore, confrontando la proposta con l’alternativa liquidatoria. Il Tribunale di Napoli ha aggiunto che, in assenza di contestazioni specifiche, la valutazione della convenienza spetta ai creditori e la relazione dell’OCC ha un peso centrale. Per il tecnico questo significa che l’opposizione generica (“la proposta è troppo bassa”) non basta: il creditore deve indicare un numero diverso e dimostrarlo.
Quinta mossa: la banca garantita passa ai fideiussori e ai beni dello studio
La mossa
La banca che ha garanzie gioca una partita parallela. Se il fido o il prestito del tecnico sono garantiti dalla fideiussione del coniuge, di un genitore o di un socio dello studio associato, la banca può scegliere di non opporsi al concordato e, nello stesso tempo, chiedere al garante tutto ciò che non riceve dal debitore principale. Se invece ha un’ipoteca sullo studio professionale o sull’abitazione, valuta se convenga attendere il concordato o avviare (o proseguire) l’esecuzione immobiliare prima che arrivino le misure protettive.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché la legge glielo consente: il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 79, comma 5, CCII). Per la banca il concordato del tecnico non è quindi una perdita definitiva: è una riduzione del debito del solo debitore principale. Il resto può cercarlo altrove.
La banca preferisce non aggredire il garante quando il garante è a sua volta in difficoltà (un pensionato con un reddito minimo, un coniuge con stipendio già impegnato) e il recupero costerebbe più di quanto renderebbe. Preferisce non spingere l’esecuzione sull’immobile quando il mutuo è regolarmente pagato e la garanzia copre il debito: in quel caso la sua posizione è già solida.
I suoi limiti
Il primo limite riguarda la struttura della proposta: quando ci sono creditori titolari di garanzie prestate da terzi, la formazione delle classi è obbligatoria (art. 74, comma 3). La banca garantita dal coniuge del geometra va quindi collocata in una classe separata, con un trattamento motivato. Questo è anche un vantaggio per il debitore: la classe consente di dare a quel creditore un trattamento diverso, e di aprire una trattativa che coinvolga anche la posizione del garante.
Il secondo limite riguarda i beni. Per il mutuo ipotecario sull’abitazione principale, l’art. 75, comma 2-bis, consente al debitore persona fisica in regola con i pagamenti (o autorizzato a pagare capitale e interessi scaduti) di proseguire con il rimborso delle rate alle scadenze convenute, se l’OCC attesta che il credito sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso non lede gli altri creditori. Per il tecnico che continua l’attività c’è una regola in più: la proposta può prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate di un mutuo garantito da beni strumentali (art. 75, comma 3), alle stesse condizioni. Lo studio professionale ipotecato è il caso tipico.
Il terzo limite riguarda i tempi: con il decreto di apertura, su istanza del debitore, scatta il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive (art. 78, comma 2, lett. d). L’esecuzione immobiliare sullo studio non può andare avanti fino all’omologa definitiva. E gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione dopo il decreto sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78, comma 5): una regola che tutela anche la banca, ma che vincola il debitore a non cedere lo studio o l’auto senza passare dal giudice.
La tua contromossa
La contromossa è pensare insieme alla posizione del tecnico e a quella del garante. La contromossa chiave è trattare la fideiussione dentro la strategia, non dopo l’omologa. Le strade sono tre:
- Procedura familiare (art. 66 CCII): se il garante è il coniuge, un parente entro il quarto grado, un affine entro il secondo, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto, e i debiti hanno un’origine comune, si può presentare un’unica domanda. Le masse attive e passive restano distinte, ma il giudice coordina le procedure. Se il coniuge garante è un consumatore e il tecnico è un professionista, alla domanda unica non si applicano le norme del piano del consumatore (art. 66, comma 1, secondo periodo), salvo la regola del mutuo sull’abitazione.
- Classe dedicata con trattamento migliorativo: si offre alla banca garantita, nella sua classe, una percentuale più alta in cambio di un accordo sulla liberazione o sulla riduzione dell’obbligo del garante. Il concordato da solo non libera il fideiussore; un accordo con la banca sì.
- Procedura autonoma del garante: se il fideiussore ha un proprio sovraindebitamento, valuta con l’OCC una procedura propria (piano del consumatore o liquidazione controllata).
Per lo studio ipotecato, la contromossa è dimostrare che si tratta di un bene strumentale indispensabile alla prosecuzione dell’attività e che il pagamento regolare delle rate non danneggia gli altri creditori. L’OCC deve attestarlo, quindi la stima del valore di mercato va fatta presto.
Le pronunce che ti proteggono
Lo studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026 segnala alcune pronunce di merito che hanno ammesso patti con il creditore ipotecario sul mutuo quando non ledono gli altri creditori. In materia di prededuzioni e beni ipotecati, resta il principio di Cass. 6865/2025: le spese del gestore non si scaricano sul ricavato del bene ipotecato. Sull’ordine delle cause di prelazione, che la banca ipotecaria invocherà sempre, il riferimento è Cass. 28574/2025. Non risultano invece, tra le fonti lette, pronunce di legittimità con estremi certi sugli effetti dell’omologa del concordato minore verso i fideiussori: la regola resta quella scritta nell’art. 79, comma 5.
Sesta mossa: aspettare il primo inadempimento per chiedere la revoca
La mossa
L’omologa non chiude la partita. La mossa successiva del creditore, spesso del Fisco o della cassa che hanno subito il cram down, è attendere. Il piano di un tecnico dura in genere quattro o sei anni, e il reddito di un libero professionista non è lineare: un anno con pochi incarichi, un committente che non paga, una malattia. Il creditore che ha votato contro sorveglia i pagamenti e, al primo ritardo serio, chiede la revoca dell’omologazione.
C’è anche una mossa più sottile, che riguarda i debiti nuovi. Durante l’esecuzione del piano il tecnico continua a produrre reddito e quindi a maturare imposte e contributi correnti. Se non li paga, nascono nuovi crediti, non coperti dal concordato, e i creditori nuovi possono agire normalmente. La cassa, in particolare, può tornare a negare la regolarità contributiva.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché la revoca riapre i giochi. L’art. 82 CCII disciplina la revoca dell’omologazione del concordato minore, con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 51 (comma 5); l’art. 83 prevede, dopo la revoca, la conversione in liquidazione controllata. Per il creditore che non ha mai creduto nel piano, la revoca è il modo per arrivare alla liquidazione con un debitore ormai privo della protezione del concordato.
Il creditore preferisce non chiederla quando il piano, pur con qualche ritardo, sta funzionando e la liquidazione gli renderebbe meno di quanto sta incassando. Una cassa che riceve regolarmente sia le rate del pregresso sia i contributi correnti non ha alcun interesse a far chiudere l’attività dell’iscritto.
I suoi limiti
La revoca non è automatica e non scatta per ogni ritardo: è una decisione del tribunale, con sentenza reclamabile, che presuppone le condizioni di legge. Inoltre l’esecuzione del piano avviene sotto la vigilanza dell’OCC, che riferisce al giudice e può segnalare difficoltà prima che diventino inadempimenti. Il creditore deve dimostrare l’inadempimento, non limitarsi a lamentare un ritardo già sanato.
Un limite riguarda anche i debiti nuovi: i crediti sorti dopo il decreto di apertura non votano e non subiscono la falcidia, ma non possono essere usati per sostenere che il piano omologato sia stato violato, se il piano è stato pagato. Sono due partite diverse, e vanno tenute separate.
La tua contromossa
La contromossa è costruire il piano con un margine. La contromossa chiave è non promettere ai creditori l’intero reddito disponibile, ma una quota sostenibile anche in un anno debole, con un fondo di riserva per gli scostamenti. In pratica:
- le rate del piano si calcolano sul reddito medio degli ultimi tre anni, non sull’anno migliore;
- si prevedono nel piano i contributi correnti e le imposte correnti, come uscite prioritarie;
- si concorda con l’OCC un monitoraggio periodico, così che un calo di fatturato venga segnalato subito e gestito prima che diventi un inadempimento;
- si conservano le prove degli incassi e dei pagamenti in un conto dedicato.
Se il calo di reddito è strutturale, conviene affrontarlo con l’OCC e con il giudice prima che lo faccia il creditore con un’istanza di revoca. Il quadro normativo del concordato minore non contiene una regola generale sulla modifica del piano dopo l’omologa, quindi la strada va valutata caso per caso, con la massima trasparenza.
Le pronunce che ti proteggono
La sentenza del Tribunale di Napoli del 14/1/2026 mostra un piano di 60 mesi costruito su flussi documentati della continuità e su apporti esterni dimostrati: la finanza esterna, ricorda il tribunale, non fa parte del patrimonio del debitore e va provata nella sua effettiva disponibilità. È la stessa prova che servirà a difendersi da un’istanza di revoca: il piano regge se le sue fonti sono reali. Sulle informazioni rese durante la procedura vale ancora Cass. 14800/2026: la correttezza informativa conta per l’accesso e anche per la permanenza nella procedura.
La partita giocata: tre simulazioni su un ingegnere e due geometri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Simulazione 1 – L’ingegnere e il Fisco che pesa più della metà
Situazione di partenza. Ingegnere strutturista con partita IVA, iscritto a Inarcassa. Debiti totali 187.640 €:
- amministrazione finanziaria (IRPEF e IVA, in parte affidate all’agente della riscossione): 96.300 €;
- Inarcassa (contributi soggettivi e integrativi, sanzioni): 41.870 €;
- banca, fido chirografario: 23.150 €;
- finanziaria, prestito chirografario: 9.480 €;
- quattro fornitori e collaboratori: 16.840 € complessivi.
Il Fisco detiene il 51,3% dei crediti: da solo ha la maggioranza, quindi serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi (art. 79, comma 1).
La proposta. Rate mensili di 1.140 € per 60 mesi (68.400 €) e un apporto del padre di 7.250 €, per un totale di 75.650 €. In questa ipotesi le spese di procedura stimate dall’OCC sono 6.900 €, quindi ai creditori restano 68.750 €.
L’alternativa liquidatoria stimata dall’OCC. Beni (auto, strumenti, saldo del conto): 11.600 €. Quota di reddito acquisibile in tre anni di liquidazione, oltre quanto lasciato per il mantenimento: 14.400 €. Costi della liquidazione: 5.200 €. Netto distribuibile: 20.800 €. Con il privilegio al n. 1 dell’art. 2778 c.c., Inarcassa prenderebbe tutti i 20.800 € (49,7% del suo credito). Il Fisco e i chirografari prenderebbero zero.
Prima bozza, e la mossa della cassa. La prima bozza offriva a Inarcassa il 45% (18.841 €), al Fisco il 38% e ai chirografari il 27%. Inarcassa avrebbe potuto contestare la convenienza in omologa: in liquidazione prenderebbe 20.800 €, più dei 18.841 € offerti. La bozza era vulnerabile.
Proposta corretta. Inarcassa 52% (21.772 €), Fisco 34% (32.742 €), chirografari 28,8% (14.236 € complessivi). L’ordine è rispettato (52% > 34% > 28,8%), la cassa riceve più che in liquidazione, il Fisco riceve 32.742 € contro zero.
Il calendario. Domanda depositata mercoledì 4/11/2026; decreto di apertura con misure protettive lunedì 16/11/2026; comunicazione dell’OCC giovedì 19/11/2026; termine di 30 giorni assegnato dal giudice, che cade sabato 19/12/2026 e slitta a lunedì 21/12/2026.
Il voto. Fisco e Inarcassa votano contro. Banca e finanziaria tacciono (silenzio-assenso). I quattro fornitori aderiscono. Favorevoli: 49.470 € su 187.640 €, cioè il 26,4%. Senza correttivi il concordato non passa.
La contromossa. L’adesione del Fisco è determinante: sommandola, i favorevoli salgono a 145.770 € (77,7%), e per teste i favorevoli sono 7 su 8. La proposta è conveniente per il Fisco rispetto alla liquidazione (32.742 € contro zero). Ricorrono quindi le condizioni dell’art. 80, comma 3, secondo periodo. A quel punto, per la cassa, opporsi in omologa sulla convenienza non ha senso: riceve più che in liquidazione.
Simulazione 2 – Il geometra con lo studio ipotecato e la moglie fideiussore
Situazione di partenza. Geometra iscritto alla CIPAG, attività di pratiche catastali, direzione lavori e sicurezza nei cantieri. Debiti:
- CIPAG: 38.460 €;
- amministrazione finanziaria: 51.270 €;
- mutuo ipotecario sullo studio, regolarmente pagato: residuo 29.800 €;
- fido bancario garantito dalla fideiussione della moglie: 17.600 €;
- fornitore di software e collaboratore: 13.385 €.
La proposta. Il mutuo sullo studio prosegue alle scadenze convenute (art. 75, comma 3), con attestazione dell’OCC che il credito sarebbe integralmente soddisfatto dalla vendita a valore di mercato e che il pagamento non lede gli altri creditori. Per gli altri: 820 € al mese per 60 mesi (49.200 €). CIPAG 50% (19.230 €), Fisco 33% (16.919 €), classe della banca garantita da terzi 30% (5.280 €), fornitore e collaboratore 25% (3.346 €). Restano 4.425 € per le spese di procedura.
La mossa della banca. Non si oppone, ma comunica alla moglie che, omologato il concordato, le chiederà la differenza: 17.600 − 5.280 = 12.320 €. È una mossa legittima (art. 79, comma 5).
La contromossa. Si apre la trattativa con la banca prima del voto: la classe della banca sale al 40% (7.040 €) e la moglie versa 3.900 € a saldo, contro la liberazione dalla fideiussione. Per la banca: 10.940 € incassati in tempi certi contro 5.280 € dal concordato più un recupero incerto di 12.320 € da una dipendente con stipendio già impegnato. I 1.760 € in più alla classe si recuperano riducendo il fondo di riserva e allungando di due mesi il piano.
Il calendario, con agosto. Decreto di apertura martedì 20/7/2027; comunicazione dell’OCC giovedì 22/7/2027; il termine di 30 giorni scade sabato 21/8/2027 e slitta a lunedì 23/8/2027. I termini corrono anche in agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. Un creditore che conta di “rinviare tutto a settembre” sbaglia i conti, e chi tace entro il 23/8/2027 ha prestato consenso.
Simulazione 3 – Il geometra che vuole smettere
Situazione di partenza. Geometra di 63 anni, debiti per 84.730 €, attivo stimato 9.300 €, intenzione di chiudere l’attività entro un anno. Senza prosecuzione, il concordato minore si può proporre solo se c’è un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile l’attivo (art. 74, comma 2).
La proposta. Il figlio offre 18.000 €: l’attivo passa da 9.300 € a 27.300 €, quasi tre volte tanto. Lo studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026 segnala pronunce di merito (Trib. Campobasso 14/1/2025, Trib. Terni 17/9/2025, Trib. Bolzano 12/11/2025) che ammettono il concordato minore liquidatorio sostenuto da finanza esterna, purché ogni creditore riceva almeno qualcosa.
La mossa del creditore e la contromossa. Il Fisco sostiene che il geometra ha già chiuso la partita IVA e che, come l’imprenditore cancellato (Cass. 20141/2026), non può più accedere. La contromossa è nei tempi: la domanda va depositata prima di chiudere la posizione, e con l’apporto del figlio già documentato con un impegno scritto e la prova della disponibilità delle somme. Se l’apporto non c’è, la strada alternativa è la liquidazione controllata (art. 268), per la quale la Cassazione non richiede un giudizio di meritevolezza all’apertura (Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026, sintesi diritto.it), mentre la condotta del debitore conta in sede di esdebitazione.
I momenti in cui Fisco, cassa e banca preferiscono trattare
Ogni creditore ha una finestra in cui l’accordo gli conviene più della battaglia. Riconoscerla è la lettura strategica che cambia la partita.
Prima del deposito, per i creditori senza titolo. Il fornitore o il collaboratore che non ha ancora un decreto ingiuntivo sa che, una volta aperta la procedura, il divieto di azioni esecutive lo bloccherà. In quel momento accetta volentieri un piano di rientro stragiudiziale o un saldo e stralcio, se il tecnico ha la liquidità per farlo. Attenzione però: pagare un creditore e non gli altri, poco prima della domanda, è un atto che l’OCC dovrà indicare e che gli altri creditori potrebbero contestare. Si fa solo dopo averlo valutato.
Tra il decreto di apertura e la scadenza del voto, per la banca. È il momento in cui la banca vede i numeri della proposta e quelli dell’alternativa liquidatoria. Se è chirografaria, sa che in liquidazione prenderebbe pochissimo; se ha un garante, sa che può ancora cercare un accordo globale. In questa finestra la banca tratta su due leve: la percentuale della sua classe e la sorte della fideiussione.
Dopo la relazione dell’OCC, per la cassa. La cassa decide quando vede che la proposta le riconosce un trattamento almeno pari alla liquidazione e che il professionista tornerà in regola con i contributi correnti. Una cassa che teme il cram down ha più interesse ad aderire, ottenendo condizioni migliori nella proposta, che a votare contro e subire la decisione del giudice. È qui che si negozia, ad esempio, una percentuale più alta sul contributo integrativo o un calendario di pagamento più rapido per la sua quota.
Prima dell’udienza di omologa, per l’opponente. Il creditore che ha annunciato una contestazione sulla convenienza può preferire ritirarla se la proposta viene migliorata leggermente per lui, senza alterare l’ordine delle prelazioni. Per il tecnico è spesso più conveniente concedere qualche centinaio di euro in più a quel creditore che rischiare il diniego.
Durante l’esecuzione, per tutti. Se il piano rallenta, il creditore preferisce un accordo su un piccolo slittamento a una revoca che lo porterebbe in liquidazione con un debitore ormai privo di attivo e di prospettive. Il tecnico che segnala per tempo la difficoltà, documentandola, ha un potere negoziale che perde del tutto se aspetta l’istanza di revoca.
Al contrario, ci sono momenti in cui il creditore non tratta: il Fisco prima che la proposta sia depositata (la falcidia passa dal concordato, non da una trattativa informale), la cassa quando il tecnico non ha ancora regolarizzato la propria posizione dichiarativa, e qualunque creditore quando scopre un’omissione nella documentazione.
La partita in tabella
La tabella riassume le mosse descritte, i vincoli che la legge impone al creditore e la finestra utile per la contromossa del tecnico.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del tecnico | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Pignoramento dei compensi presso i committenti (art. 72-bis D.P.R. 602/1973 o pignoramento ordinario) | Divieto di iniziare o proseguire esecuzioni, su istanza del debitore, dal decreto di apertura (art. 78 c.2 lett. d CCII) | Deposito anticipato della domanda con istanza di misure protettive motivata sulla continuità | Prima che i pignoramenti colpiscano i committenti principali |
| Eccezione di inammissibilità (qualifica, soglie, documenti, informazioni) | Cause tassative dell’art. 77; niente meritevolezza autonoma (Cass. 14800/2026) | Ricostruzione dell’origine dei debiti, calcolo delle soglie, dossier completo, trasparenza totale | Prima del deposito; reclamo entro 30 giorni dal decreto di inammissibilità (art. 78 c.1) |
| Voto contrario o silenzio di Fisco e cassa | Silenzio-assenso (art. 79 c.3); cram down se l’adesione è determinante e la proposta è conveniente (art. 80 c.3) | Conta preventiva delle maggioranze, confronto numerico con la liquidazione, continuità contributiva | Termine fissato dal giudice, non oltre 30 giorni (art. 78 c.2 lett. c); corre anche in agosto (art. 9 c.1) |
| Opposizione sulla convenienza o sulle prelazioni | Omologa se l’opponente riceve almeno quanto in liquidazione (art. 80 c.3); ordine dei privilegi (Cass. 28574/2025); il creditore colpevole non può contestare la convenienza (art. 80 c.4) | Privilegiati pagati almeno come in liquidazione; plusvalore distribuito con priorità relativa | Prima dell’udienza di omologa |
| Azione contro il fideiussore; esecuzione sullo studio ipotecato | Diritti verso i garanti salvi (art. 79 c.5); classi obbligatorie (art. 74 c.3); mutuo su beni strumentali (art. 75 c.3) | Procedura familiare (art. 66), classe dedicata con accordo sul garante, prosecuzione delle rate del mutuo | Prima del voto |
| Istanza di revoca dell’omologa | Revoca con sentenza reclamabile (art. 82 c.5); conversione solo dopo la revoca (art. 83) | Piano con margine, contributi correnti pagati, monitoraggio con l’OCC | Per tutta la durata del piano |
Le domande dei tecnici sotto pressione
“Sono ingegnere con partita IVA e anche dipendente part-time: posso usare il concordato minore?”
Sì, se il sovraindebitamento nasce dall’attività professionale. Conta l’origine dei debiti: imposte, IVA e contributi sul reddito professionale, fido per lo studio, fornitori. Se i debiti sono quasi tutti personali, la strada giusta può essere il piano del consumatore.
“La cassa può impedirmi il concordato votando contro?”
No, non da sola. Il voto contrario pesa sulla maggioranza, ma il giudice può superare il dissenso degli enti previdenziali obbligatori con il cram down dell’art. 80, comma 3, se la loro adesione è determinante e la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione. Che la cassa privata rientri in questa categoria è una lettura sostenuta dalla natura obbligatoria della sua previdenza (Cass. 33787/2022), non un principio già affermato espressamente dalla giurisprudenza.
“Devo pagare per intero i contributi alla cassa?”
Non necessariamente. Il credito della cassa è privilegiato e può essere soddisfatto anche in parte, purché in misura non inferiore a quanto otterrebbe in liquidazione (art. 75, comma 2). I contributi correnti, maturati dopo, vanno invece pagati regolarmente.
“Posso continuare a lavorare durante la procedura?”
Sì, anzi è il presupposto del concordato in continuità. Gli atti di ordinaria amministrazione (incarichi, fatture, spese correnti) proseguono. Quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione, come vendere lo studio o l’auto, richiedono l’autorizzazione del giudice, altrimenti sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78, comma 5).
“Quanto dura la procedura fino all’omologa?”
Indicativamente qualche mese. Nel caso del Tribunale di Napoli la domanda è stata depositata il 21/7/2025, la procedura aperta il 28/7/2025 e il concordato omologato con la sentenza del 14/1/2026. I tempi dipendono dal tribunale e dalla completezza della domanda; i termini del procedimento corrono anche in agosto (art. 9, comma 1).
“Mia moglie ha firmato la fideiussione: il concordato la libera?”
No. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati (art. 79, comma 5). Va valutata una procedura familiare (art. 66) o un accordo con la banca dentro la strategia del concordato.
I paletti fissati dai giudici per chi vuole bloccare il concordato del professionista
Le pronunce che seguono sono ordinate per mossa del creditore. Per ciascuna sono indicati gli estremi come riportati dalla fonte, il principio in parole nostre e la sua utilità per l’ingegnere o il geometra. Dove la fonte riporta solo una massima o una sintesi, è indicato.
Contro l’aggressione dei compensi e a favore della continuità
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Trib. Napoli, sez. VII, sentenza del 14/1/2026 (numero non indicato nella fonte; sintesi diritto.it). Omologato il concordato minore in continuità di una professionista con partita IVA: il plusvalore della prosecuzione dell’attività si distingue dal valore di liquidazione e può essere distribuito con la regola della priorità relativa; la finanza esterna va provata; fino all’omologa definitiva opera il divieto di azioni esecutive. Rilevanza: è il modello più vicino al tecnico che vuole continuare a lavorare.
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Cass. Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026 (segnalata da iusletter). Inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: riguarda l’imprenditore, ma i creditori la useranno per analogia contro il professionista che chiude la partita IVA prima di depositare. Il consiglio pratico è non chiudere la posizione prima della domanda.
Contro le eccezioni di inammissibilità
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Cass. Sez. I, ord. n. 14800 del 18/5/2026 (massima Brocardi; sintesi Fiscal Focus 27/5/2026). Nel concordato minore non esiste un autonomo requisito di meritevolezza, ma accesso e permanenza nella procedura richiedono informazioni corrette e veritiere; una rappresentazione inattendibile delle cause dell’indebitamento incide su ammissibilità e omologa; l’assistenza dell’OCC non supplisce alle omissioni. Rilevanza: il creditore non può bloccare il tecnico per semplice imprudenza, ma può farlo se trova un’omissione.
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Cass. n. 17481/2025 (massima Brocardi). Il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato minore non è decisorio e non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost.; sono invece ricorribili i provvedimenti resi sul reclamo contro l’omologa o il diniego. Rilevanza: contro l’inammissibilità c’è solo il reclamo; la domanda va quindi preparata bene la prima volta.
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Cass. n. 18834 del 10/7/2025 e Cass. n. 1483 del 22/1/2026 (segnalate dallo studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026). Per qualificare il consumatore conta il profilo funzionale, cioè lo scopo per cui il debito è stato contratto. Rilevanza: aiuta a respingere l’eccezione del creditore che vuole qualificare come consumatore il tecnico con debiti anche personali.
Contro il voto contrario di Fisco e cassa
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Trib. Roma, sez. XIV, sentenza n. 753 del 22/9/2025 (NT+ Diritto). Concordato minore in continuità di un avvocato con debiti per lo più fiscali e previdenziali: applicato il cram down sull’Agenzia delle Entrate, raggiunta la maggioranza nonostante il voto contrario della Cassa forense, ammessa la regola della priorità relativa; professionista e impresa sono equiparati in quanto entrambi produttivi di reddito. Rilevanza: è il precedente più vicino alla situazione dell’ingegnere e del geometra iscritti a una cassa privata.
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Cass. n. 14555/2026 (sintesi Fiscal Focus 20/5/2026). Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale; il rinvio alle norme del concordato preventivo opera nei limiti della compatibilità e l’art. 88 CCII non si applica automaticamente. Rilevanza: il Fisco non può eccepire la mancanza di una transazione fiscale in senso tecnico.
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Cass. Sez. VI-1, ord. n. 33787 del 16/11/2022 (massima Brocardi, art. 2753 c.c.). I crediti di Inarcassa per contributi integrativi non versati sono privilegiati ai sensi degli artt. 2753 e 2754 c.c., perché l’ente gestisce una previdenza sociale obbligatoria. Rilevanza: da un lato spiega la forza della cassa nel confronto con la liquidazione; dall’altro sostiene la lettura secondo cui la cassa rientra tra gli enti previdenziali obbligatori del cram down dell’art. 80, comma 3.
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Cass. Sez. VI-1, ord. n. 3878 dell’8/2/2019 (massima Brocardi, art. 2753 c.c.). Negato il privilegio ai contributi dovuti a un ente privato per forme integrative fondate sulla contrattazione collettiva e non sulla legge. Rilevanza: per contrasto, conferma che il criterio decisivo è la natura obbligatoria e legale della previdenza; per la CIPAG, sulla quale non sono state lette massime specifiche, il criterio va applicato al suo ordinamento.
Contro l’opposizione sulla convenienza e sulle prelazioni
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Cass. Sez. I, sentenza n. 28574 del 28/10/2025 (massima Brocardi, art. 77). La proposta di concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio e prima dell’omologa, senza contrasto con la tassatività dell’art. 77. Rilevanza: cassa, Fisco e banca invocheranno l’ordine dei privilegi; la proposta deve rispettarlo, anche se può distribuire il plusvalore della continuità con la priorità relativa.
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Cass. Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025 (iusletter). Il compenso del gestore è prededucibile ma non può gravare sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: nel confronto con la liquidazione, se lo studio o la casa sono ipotecati, le spese dell’OCC non si scaricano sulla quota della banca.
Quando la continuità non c’è
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Trib. Campobasso 14/1/2025, Trib. Terni 17/9/2025, Trib. Bolzano 12/11/2025 (segnalate dallo studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026, senza numero). Ammesso il concordato minore liquidatorio sostenuto da finanza esterna, purché ogni creditore riceva almeno in parte. Rilevanza: è la via del geometra o dell’ingegnere che vuole chiudere l’attività ma ha un familiare disposto ad apportare risorse.
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Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it 20/5/2026). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità; la condotta del debitore conta in sede di esdebitazione. Rilevanza: è l’alternativa quando né la continuità né le risorse esterne bastano, e il parametro con cui i creditori confronteranno la proposta.
Cosa fa lo Studio Monardo quando l’altra parte muove
Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta. In concreto, per un ingegnere o un geometra libero professionista:
- Ricostruiamo il debito per creditore e per grado: estratti di ruolo, cassetto fiscale, estratto contributivo della cassa, centrale dei rischi e contratti bancari, distinguendo debiti professionali e personali.
- Verifichiamo i titoli dei creditori: cartelle, avvisi, decreti ingiuntivi, atti di pignoramento presso i committenti, con controllo di notifiche, prescrizioni e importi.
- Facciamo la conta dei voti prima del deposito: quota di ciascun creditore, creditore che detiene da solo la maggioranza, effetto del silenzio-assenso, condizioni per il cram down di Fisco e cassa.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il confronto con la liquidazione controllata, creditore per creditore, con la stima degli strumenti, dei crediti verso i committenti e della quota di reddito acquisibile.
- Scriviamo la proposta rispettando l’ordine delle prelazioni e distribuendo il plusvalore della continuità con la priorità relativa, in modo che nessun privilegiato riceva meno che in liquidazione.
- Prepariamo il dossier documentale dell’art. 75 anche per chi è in contabilità semplificata o forfettaria, e lavoriamo con l’OCC sulla relazione.
- Depositiamo l’istanza di misure protettive motivata sulla necessità di non interrompere gli incassi dai committenti.
- Gestiamo la posizione dei garanti: valutiamo la procedura familiare dell’art. 66 o una classe dedicata con trattativa sulla fideiussione.
- Presidiamo il voto, l’udienza di omologa e le eventuali opposizioni, rispondendo alle contestazioni sulla convenienza con numeri attestati.
- Seguiamo l’esecuzione del piano con un monitoraggio dei flussi, dei contributi correnti e delle imposte correnti, per prevenire le istanze di revoca.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per la partita del concordato minore di un tecnico pesano soprattutto due di queste abilitazioni. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo: sa quali documenti servono perché la relazione regga, come si attesta il confronto con la liquidazione e come si gestisce la comunicazione con i creditori. Come cassazionista, assicura continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore e stessa linea dal reclamo contro l’inammissibilità fino all’impugnazione dell’omologa. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, perché la convenienza di Fisco, cassa e banca è materia da commercialista quanto da avvocato.
L’ultima mossa spetta a te
L’ingegnere e il geometra libero professionista possono usare il concordato minore: la legge li nomina, e la prosecuzione dell’attività professionale è proprio il presupposto della procedura. Ma il risultato dipende da come si giocano le mosse dei creditori: i pignoramenti sui compensi prima della domanda, le eccezioni di inammissibilità, il voto contrario di Fisco e cassa, l’opposizione sulla convenienza, l’azione verso i garanti, l’attesa del primo inadempimento. Nella procedura non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti, ricordando che i termini corrono anche in agosto.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario: le stesse aree in cui nascono i debiti del tecnico e in cui si decide la convenienza dei suoi creditori.
📩 Prima che i creditori facciano la loro prossima mossa, fai tu la tua: contatta lo Studio Monardo usando i recapiti che trovi al termine di questo articolo.
