Il 27 del mese il datore di lavoro bonifica lo stipendio. Il 27 del mese, alle otto del mattino, il saldo del conto è ancora negativo. Nessuno ha pignorato nulla, nessun ufficiale giudiziario ha bussato alla porta, eppure i 1.900 euro attesi non si vedono: sono finiti a ripianare lo scoperto che la stessa banca vanta verso il correntista. È la scena da cui partono molte famiglie che hanno appena deciso di chiedere la ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dagli artt. 67 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). La domanda che arriva allo Studio è sempre la stessa, ed è quella del titolo: la banca può continuare a trattenere lo stipendio accreditato sul conto mentre il piano è in corso?
La risposta onesta è che dipende dal punto della cronologia in cui ci si trova. Prima che la procedura parta, la banca si muove dentro le regole del contratto di conto corrente e dell’art. 1853 del codice civile. Dopo il deposito della domanda, ma prima che il giudice si pronunci, si apre una zona grigia in cui nessuna protezione scatta da sola. Con il decreto che dichiara ammissibile la domanda il giudice può, su istanza del debitore, adottare misure che proteggono il patrimonio. Con la sentenza di omologa il credito della banca diventa un credito da pagare secondo il piano, non secondo l’estratto conto. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: sullo stipendio accreditato, questo principio vale letteralmente euro per euro.
La timeline che ricostruiamo in questo articolo ha otto tappe: gli accrediti prima della domanda; il conferimento dell’incarico all’Organismo di composizione della crisi (OCC); le comunicazioni dei primi sette giorni; il deposito del ricorso; il decreto di ammissibilità con le misure protettive; i trenta e i venti giorni in cui la banca riceve il piano e può osservare; la relazione finale dell’OCC e la sentenza di omologa; gli anni di esecuzione del piano. Per ciascuna diciamo cosa può fare la banca, cosa può fare il debitore e quale errore costa di più.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio tra due competenze certificate dell’Avvocato: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che serve a leggere il contratto di conto, le clausole di compensazione e gli estratti; e la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, che serve a costruire il piano e le istanze al giudice nei tempi giusti.
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La mappa temporale: dal primo stipendio trattenuto alla sentenza di omologa
Il calendario di una ristrutturazione dei debiti del consumatore non è scandito da un unico termine, ma da una serie di finestre che si aprono e si chiudono in sequenza. Alcune sono fissate dalla legge in giorni precisi (sette, quindici, trenta, venti, dieci); altre dipendono dai tempi dell’OCC e del tribunale, che variano molto da un circondario all’altro. Per la banca che ha in mano lo stipendio del debitore, il punto decisivo non è un giorno del calendario, ma il momento in cui interviene un provvedimento del giudice che le impone qualcosa. Fino a quel momento, la banca tende a comportarsi come ha sempre fatto.
Il quadro generale della procedura è noto e lo riassumiamo in un solo paragrafo: il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, propone ai creditori un piano a contenuto libero, che può prevedere il pagamento anche parziale e differenziato dei crediti (art. 67 c.1 CCII); il giudice, se la domanda è ammissibile, dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori, che possono presentare osservazioni; l’OCC riferisce; il giudice omologa con sentenza se il piano è ammissibile e fattibile (art. 70 CCII). Non serve il voto dei creditori. Tutto il resto di questo articolo riguarda una sola cosa: che fine fa lo stipendio che arriva sul conto della banca creditrice lungo questo percorso.
Un avvertimento sul calendario estivo. I termini dei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi non si sospendono nel periodo feriale: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione dal 1° al 31 agosto, quindi i termini corrono anche in agosto. Chi deposita la domanda a luglio deve sapere che osservazioni dei creditori, relazione dell’OCC e reclami seguono il loro corso.
| Tappa | Quando | Norma | Cosa rischia lo stipendio sul conto | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1. Accrediti prima della domanda | Da subito, a ogni accredito | Contratto di conto, art. 1853 c.c. | La banca ripiana lo scoperto o compensa con altri rapporti | Prima del giorno 0 |
| 2. Incarico all’OCC | Giorno 0 | Art. 68 c.1 CCII | Nessuna protezione: serve spostare l’accredito | Giorno 0 |
| 3. Comunicazioni dell’OCC | Entro 7 giorni (Fisco: risposta entro 15) | Art. 68 c.4 CCII | Nessuna protezione | Entro 7 giorni |
| 4. Deposito del ricorso | Giorno del deposito | Art. 68 c.5 CCII | Sospensione degli interessi ai soli fini del concorso, nessun blocco automatico | Il giorno del deposito |
| 5. Decreto di ammissibilità | Tempi del tribunale | Art. 70 c.1, 4 e 5 CCII | Misure protettive su istanza, revocabili | Il decreto |
| 6. Comunicazione e osservazioni | 30 giorni + 20 giorni | Art. 70 c.1, 2, 3 CCII | La banca può contestare e chiedere la revoca delle misure | Entro 30 e poi 20 giorni |
| 7. Relazione e omologa | 10 giorni + tempi del giudice | Art. 70 c.6, 7, 8 CCII | Fine della fase protetta, inizio della fase vincolata | Entro 10 giorni e fino all’omologa |
| 8. Esecuzione del piano | Per tutta la durata | Art. 71 CCII | Pagamenti fuori piano esposti a inefficacia | Dopo l’omologa |
La tabella va letta da sinistra a destra come un cronoprogramma: la quarta colonna dice quanto è esposto lo stipendio in ciascuna fase. Si nota subito un dato che sorprende molti debitori: nelle prime quattro tappe la legge non offre alcuna protezione automatica allo stipendio accreditato presso la banca creditrice. La protezione, se arriva, arriva con il decreto del giudice, e solo se è stata chiesta.
Per seguire la timeline senza perdere pezzi, conviene preparare fin dal primo giorno un fascicolo con cinque gruppi di documenti, che serviranno a tappe diverse: il contratto di conto corrente con i documenti di sintesi e le eventuali clausole sulla compensazione; gli estratti conto degli ultimi anni, con evidenza di ogni accredito dello stipendio e di come è stato assorbito; i contratti di fido, prestito, carta revolving, mutuo e cessione del quinto conclusi con la stessa banca o con società del suo gruppo; le buste paga e la certificazione dei redditi, che documentano data e importo degli accrediti; la prova delle comunicazioni inviate al datore di lavoro per il cambio dell’IBAN. Ciascun gruppo entra in gioco in un momento preciso: il primo e il terzo alla ricognizione dell’OCC, il secondo e il quarto nell’istanza di misure protettive e nelle repliche alle osservazioni, il quinto quando occorre dimostrare che il debitore ha agito con diligenza. Un fascicolo ordinato in questo modo riduce i tempi della fase preparatoria, che è quella in cui la banca continua a ricevere lo stipendio senza alcun limite.
Prima del giorno 0: lo stipendio entra sul conto in rosso e la banca lo incamera
Cosa succede
Siamo nei mesi che precedono la decisione di rivolgersi a un OCC. Il debitore ha un conto corrente presso la Banca A, con un affidamento (fido) di 5.000 euro ormai sforato, oppure un saldo negativo non autorizzato. Sullo stesso conto vengono addebitate le rate di un prestito personale o di un mutuo concessi dalla stessa banca. Il datore di lavoro accredita lo stipendio, ogni mese, su quell’IBAN. Ogni accredito riduce lo scoperto: il debitore lo vede come una “trattenuta”, la banca lo registra come una rimessa che riporta il saldo verso lo zero.
Questo è il meccanismo più frequente e va chiamato con il suo nome. Quando c’è un solo conto, con saldo debitore, l’accredito dello stipendio non viene “pignorato” né “compensato” in senso tecnico: entra in un rapporto in cui il correntista è debitore e ne riduce il debito. Il secondo meccanismo, meno visibile ma altrettanto incisivo, è quello in cui il conto su cui arriva lo stipendio è in attivo, ma il debitore ha verso la stessa banca un altro rapporto in passivo: un secondo conto, una carta di credito revolving, un mutuo con rate insolute. Qui entra in gioco la compensazione tra saldi.
La norma
L’art. 1853 del codice civile stabilisce che, se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario. La Cassazione negli ultimi anni ha dato a questa regola una portata ampia. Con l’ordinanza n. 34424 dell’11 dicembre 2023 (Sez. I) ha ritenuto che la compensazione operi tra il saldo di un conto corrente e il saldo di un diverso rapporto, come un mutuo, purché i conti non siano chiusi e i crediti siano esigibili. Con l’ordinanza n. 30766/2025 (Sez. I) ha confermato che la compensazione si applica anche tra il saldo di conto e quello di un mutuo, se i crediti contrapposti sono scaduti, e che la chiusura del conto è irrilevante.
Ci sono però dei limiti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5368 del 29 febbraio 2024 (Sez. I), ha ribadito che la compensazione dell’art. 1853 non si applica d’ufficio: qualcuno deve eccepirla. E con l’ordinanza n. 10024 del 14 aprile 2023 (Sez. I) ha stabilito che, se il conto è cointestato, la compensazione con il debito separato di uno solo dei cointestatari è limitata alla quota di saldo che spetta a quel cointestatario, salvo diverso accordo. Per una coppia in cui solo uno dei due è debitore della banca, questo dato cambia molto il calcolo.
C’è poi il tema dei crediti impignorabili. Lo stipendio è protetto dall’art. 545 c.p.c. Il comma 8, nel testo vigente letto su Brocardi (aggiornamento al 20/2/2026), prevede che le somme dovute a titolo di stipendio o pensione accreditate su un conto intestato al debitore possano essere pignorate, se l’accredito è anteriore al pignoramento, solo per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale; se l’accredito avviene alla data del pignoramento o dopo, valgono i limiti dei commi 3, 4, 5 e 7. Con l’assegno sociale 2026, fissato in via provvisoria in 546,24 euro mensili (circolare INPS n. 153 del 19/12/2025), il triplo è pari a 1.638,72 euro. Queste regole però sono scritte per il pignoramento, cioè per l’azione di un creditore davanti al giudice dell’esecuzione. La banca che ripiana lo scoperto con l’accredito non pignora. Resta aperta la questione se i limiti di impignorabilità valgano anche contro la compensazione bancaria. Un segnale nel senso della tutela viene dalla Cassazione, Sez. Lavoro, n. 357 del 5 gennaio 2024, che, in un caso di trattamento di fine rapporto, ha ritenuto la compensazione con il credito di una banca soggetta al limite dell’art. 545. In senso diverso, Cass. Sez. III ord. n. 10540 del 18 aprile 2024 ha ritenuto che una pensione accreditata sul conto e pignorata prima della riforma del 2015 fosse diventata denaro fungibile, senza i limiti specifici delle pensioni. Il dibattito è aperto e va affrontato caso per caso, con il contratto e gli estratti in mano.
I termini che si attivano
In questa fase non c’è alcun termine processuale: c’è solo il calendario degli accrediti. Ogni giorno di paga che passa sul conto della banca creditrice è una finestra che si chiude. Se lo stipendio arriva il 27, il termine “pratico” per cambiare l’IBAN è quello comunicato dall’ufficio paghe del datore di lavoro, che spesso chiude le variazioni intorno al 10-15 del mese.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva più importante di tutta la timeline si apre qui, prima ancora di parlare con l’OCC: aprire un conto presso un istituto con cui non si hanno debiti e chiedere al datore di lavoro, o all’ente pensionistico, di accreditare lì lo stipendio. Non è una manovra elusiva: lo stipendio è il reddito con cui la famiglia vive e con cui dovrà essere pagato il piano. La legge stessa, all’art. 67 c.2 lett. e) CCII, chiede di indicare stipendi, pensioni ed entrate del nucleo e quanto occorre al mantenimento: tenere quelle somme fuori dalla portata di un singolo creditore è coerente con la logica della procedura.
Insieme a questo passo, conviene: verificare se nel contratto di conto c’è una clausola di compensazione o se è stato pattuito il contrario (l’art. 1853 fa salvo il “patto contrario”); controllare se il conto è cointestato e chi è il debitore del rapporto passivo; revocare eventuali ordini permanenti di giroconto dal conto stipendio al conto in rosso; chiedere alla banca gli estratti degli ultimi dieci anni, che serviranno anche all’OCC. Ciò che è precluso è prelevare in contanti tutto e subito o spostare somme a familiari: le operazioni straordinarie dei cinque anni precedenti finiscono nella domanda (art. 67 c.2 lett. c) e possono essere lette come condotte che pesano sulla meritevolezza (art. 69 c.1).
L’errore tipico di questa fase
L’errore più comune è pensare che “tanto ora chiedo il piano e la banca si ferma”. Non è così. Finché il debitore non deposita la domanda e il giudice non adotta misure, la banca non ha alcun ordine di fermarsi. Il secondo errore è chiudere il conto in rosso pensando di “liberarsi” del rapporto: la chiusura non estingue il debito e, come ha ricordato la Cassazione con la n. 30766/2025, non impedisce la compensazione tra saldi esigibili.
Quanto dura realmente
Questa fase dura quanto il debitore impiega a decidersi. Nella pratica, tra il primo stipendio “sparito” e il primo colloquio con un professionista passano spesso diversi mesi. Ogni mese, in un’ipotesi di stipendio netto di 1.912 euro, sono 1.912 euro sottratti al bilancio familiare e al futuro piano. Il tempo tecnico per aprire un nuovo conto è di pochi giorni; quello per far arrivare lì lo stipendio dipende dal ciclo paghe del datore, di norma uno o due mesi.
Giorno 0: l’incarico all’OCC e la scelta del conto su cui far arrivare lo stipendio
Cosa succede
Il calendario ora corre. Il debitore conferisce l’incarico a un OCC costituito nel circondario del tribunale competente. Da questo momento comincia la raccolta dei documenti: elenco dei creditori con le somme dovute e le cause di prelazione, patrimonio, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, stipendi ed entrate del nucleo (art. 67 c.2 CCII). La banca che trattiene lo stipendio diventa, nella mappa dell’OCC, un creditore come gli altri, con un credito da quantificare con esattezza.
La norma
L’art. 68 c.1 CCII prevede che la domanda sia presentata al giudice tramite un OCC del circondario; se non c’è, le funzioni sono svolte da un professionista o da una società tra professionisti nominati dal tribunale, scelti ove possibile tra gli iscritti nell’elenco dei gestori della crisi. Non è obbligatoria l’assistenza di un difensore. Alla domanda va allegata la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento, diligenza del debitore, ragioni dell’incapacità di adempiere, completezza dei documenti e costi presunti della procedura (art. 68 c.2).
Per la banca c’è un passaggio specifico: l’art. 68 c.3 chiede all’OCC di indicare se il soggetto finanziatore, nel concedere il finanziamento, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore in relazione al suo reddito disponibile, dedotto quanto serve a un dignitoso tenore di vita, quantificato in misura non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Il fido sul conto e i prestiti concessi dalla stessa banca che ora incamera lo stipendio vengono quindi esaminati anche da questo punto di vista.
I termini che si attivano
Il conferimento dell’incarico non fa decorrere termini perentori a carico del debitore. Fa però decorrere il termine di sette giorni entro cui l’OCC deve dare notizia dell’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali (art. 68 c.4), di cui diciamo nella prossima tappa. Per lo stipendio, il “termine” resta pratico: la data del prossimo accredito.
Cosa può fare il debitore ora
Il giorno 0 è il momento giusto per decidere, insieme all’OCC e al legale, su quale conto far transitare lo stipendio per tutta la durata della procedura e del piano. Il conto deve essere “pulito” (senza debiti verso quella banca), intestato al debitore e capace di ricevere l’accredito e di eseguire i pagamenti previsti dal piano. È anche il momento di chiedere alla Banca A, con richiesta scritta, la documentazione completa: contratti, estratti, documenti di sintesi, eventuali clausole di compensazione, il conteggio del saldo debitore. Il credito della banca andrà indicato nell’elenco dei creditori; se il conto presenta addebiti di interessi o commissioni contestabili, il momento per verificarli è adesso, prima che la cifra entri nel piano.
Va valutata anche la posizione dei familiari. Se il conto su cui arriva lo stipendio è cointestato con il coniuge, la regola della quota (Cass. 10024/2023) può limitare la compensazione; ma se entrambi i coniugi sono debitori della banca, è utile valutare la procedura familiare dell’art. 66 CCII, che consente una gestione unitaria delle posizioni dei componenti della famiglia.
Ciò che è precluso: contrarre nuovi debiti per coprire il buco lasciato dallo stipendio trattenuto. Un nuovo prestito chiesto in questa fase entra nell’elenco dei creditori e rischia di essere letto come aggravamento consapevole dell’indebitamento.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è lasciare lo stipendio sulla Banca A “per non insospettirla”. La banca non ha bisogno di sospettare: vede ogni mese l’accredito e lo usa. Un altro errore frequente è non dire all’OCC che lo stipendio è stato incamerato negli ultimi mesi: quei dati servono a spiegare le cause della crisi e la reale capacità di pagamento.
Quanto dura realmente
Tra il conferimento dell’incarico e il deposito della domanda passano, nella pratica, alcune settimane o alcuni mesi: dipende dalla rapidità con cui il debitore porta i documenti, dalle risposte delle banche e degli enti, dal carico di lavoro dell’OCC. Non esiste un termine di legge. È proprio per questo che la scelta del conto va fatta il giorno 0 e non il giorno del deposito: nel frattempo gli stipendi continuano ad arrivare.
Entro 7 giorni: le comunicazioni dell’OCC e la ricognizione dei rapporti bancari
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase, quella della ricognizione. L’OCC informa dell’incarico l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche degli enti locali; contemporaneamente lavora sulla posizione della banca. È la fase in cui il credito della Banca A viene quantificato e in cui si capisce se la banca è anche titolare di garanzie: un’ipoteca sulla casa, una fideiussione dei genitori, un pegno su titoli.
La norma
L’art. 68 c.4 CCII stabilisce che entro sette giorni dal conferimento dell’incarico l’OCC ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, che entro quindici giorni comunicano il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. Per la banca la legge non prevede una comunicazione analoga in questa fase, ma l’OCC deve comunque raccogliere l’elenco completo dei creditori con le somme dovute (art. 67 c.2 lett. a).
La presenza di garanzie cambia il trattamento del credito bancario nel piano. Se la banca ha un’ipoteca, il suo credito può essere soddisfatto non integralmente, ma in misura non inferiore a quanto otterrebbe dalla liquidazione, come attestato dall’OCC, con una possibile moratoria fino a due anni dall’omologazione (art. 67 c.4). La Cassazione, con l’ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026 (Sez. I), ha chiarito che la moratoria non riduce il credito privilegiato o ipotecario ma ne sospende il pagamento, che gli interessi continuano a maturare nel biennio e che il rimborso deve iniziare alla scadenza della moratoria. Se poi la banca vanta il mutuo sulla prima casa e il debitore è in regola con le rate, il piano può prevedere il rimborso alle scadenze convenute (art. 67 c.5): in questo caso la banca continuerà legittimamente ad addebitare la rata del mutuo, e il debitore deve tenerne conto nella scelta del conto.
I termini che si attivano
Sette giorni dal conferimento dell’incarico per la comunicazione dell’OCC agli uffici fiscali e all’agente della riscossione; quindici giorni per la loro risposta (art. 68 c.4). Sono termini a carico dell’OCC e degli enti, non del debitore, ma ne scandiscono il lavoro: senza la fotografia completa dei debiti la domanda non si deposita.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase il debitore deve fornire all’OCC la mappa completa dei rapporti con la banca che trattiene lo stipendio: conti, fidi, carte, prestiti, mutui, garanzie prestate da terzi. Una cessione del quinto dello stipendio in corso con una finanziaria del gruppo bancario va segnalata subito: l’art. 67 c.3 consente di falcidiare e ristrutturare anche i debiti da cessione del quinto. È utile ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 65/2022, nel regime della L. 3/2012, aveva già riconosciuto che l’omologa del piano del consumatore può incidere anche sui debiti il cui pagamento è affidato a un’assegnazione giudiziale di quota dello stipendio, perché l’assegnazione non estingue il debito originario.
È il momento anche per decidere come trattare nel piano il debito da scoperto di conto: di regola è un credito chirografario, da pagare in percentuale insieme agli altri chirografari. Se la banca nei mesi precedenti ha incamerato molti stipendi, il saldo si è ridotto e il credito da inserire nel piano è più basso; ma la famiglia ha meno risorse. Questo squilibrio va spiegato all’OCC, perché incide sulla fattibilità.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è dimenticare un rapporto: la carta revolving collegata al conto, il prestito “a saldo” con la finanziaria della stessa banca. Un creditore omesso non è vincolato come gli altri e può complicare la procedura. Il secondo errore è firmare, su invito della filiale, un “piano di rientro” stragiudiziale che preveda il mantenimento della canalizzazione dello stipendio: l’impegno può restringere le scelte successive.
Quanto dura realmente
Le risposte degli uffici fiscali arrivano spesso oltre i quindici giorni previsti. Le banche, quando ricevono richieste di documentazione, impiegano a loro volta settimane. Mettere in conto uno o due mesi per questa ricognizione è prudente; nel frattempo vale quanto detto alla tappa precedente: lo stipendio non deve continuare a cadere sul conto in rosso.
Il giorno del deposito: cosa cambia (e cosa no) per la banca
Cosa succede
Da questo momento in poi esiste un procedimento pendente davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 67 c.6). La domanda è depositata con la relazione dell’OCC, il piano e i documenti. Il debitore spesso si aspetta che, con il deposito, il conto torni magicamente disponibile. Non succede.
La norma
Il deposito produce un effetto preciso, previsto dall’art. 68 c.5 CCII: sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Per lo scoperto di conto, che è di regola chirografario, gli interessi debitori smettono di correre ai fini del calcolo del credito da pagare nel piano. È un effetto utile, ma non blocca la banca.
Negli artt. 67-73 CCII non c’è una norma espressa sulla compensazione nella ristrutturazione dei debiti del consumatore. Nella liquidazione giudiziale l’art. 155 CCII regola la compensazione dei crediti verso il debitore con i debiti verso di lui, riprendendo la logica dell’art. 56 della vecchia legge fallimentare; nel concordato preventivo la Cassazione ha ragionato a lungo sui rapporti bancari. Con l’ordinanza n. 2556/2023, ad esempio, la Cassazione ha distinto, per le anticipazioni su ricevute bancarie concesse prima dell’ammissione al concordato, il caso in cui la convenzione contenga un patto di compensazione (che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse) da quello del semplice mandato all’incasso. Questi principi non si trasferiscono automaticamente nel piano del consumatore, ma mostrano che la “trattenuta” della banca non è mai un fatto neutro: dipende dal titolo contrattuale e dal momento in cui nascono i crediti contrapposti.
I termini che si attivano
Il deposito non fa partire termini perentori a carico del debitore, salvo quelli che il giudice assegnerà con il decreto (fino a quindici giorni per integrazioni, art. 70 c.1). Ma il giorno del deposito è il momento in cui l’istanza di misure protettive deve essere già pronta: il giudice la esamina con il decreto di ammissibilità e, se non c’è, non può concederle d’ufficio, perché l’art. 70 c.4 le subordina all’istanza del debitore.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva del deposito è la richiesta di misure protettive: va chiesta nel ricorso, con una motivazione specifica sullo stipendio accreditato e sulla banca che lo trattiene. L’art. 70 c.4 consente al giudice di sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, di vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e di adottare “altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio” fino alla conclusione del procedimento. La compensazione bancaria e l’incameramento delle rimesse non sono, tecnicamente, azioni esecutive: per questo è prudente chiedere, oltre al divieto generale, una misura mirata, ad esempio l’ordine alla banca di non trattenere o compensare gli accrediti successivi al deposito con crediti anteriori, o di rendere disponibili le somme accreditate. Non risultano, nelle fonti esaminate per questo articolo, pronunce edite che abbiano risolto in modo uniforme se una misura del genere rientri nelle “altre misure idonee”: è una strada da argomentare, non un automatismo.
Il debitore che nel frattempo ha già spostato lo stipendio su un conto “pulito” è in una posizione molto più solida: la misura serve a coprire eventuali accrediti residui (rimborsi, arretrati, tredicesima) che dovessero ancora arrivare sul vecchio conto.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è depositare il ricorso senza istanza di misure protettive, oppure con una formula generica copiata da un modello, senza alcun riferimento alla banca e allo stipendio. Il giudice non può immaginare ciò che non gli viene detto. Un altro errore è smettere di pagare la rata del mutuo sulla prima casa pensando che il deposito sospenda tutto: se il piano vuole conservare l’abitazione con il rimborso alle scadenze convenute, l’art. 67 c.5 richiede che il debitore sia in regola alla data della domanda o che il giudice lo autorizzi a pagare il debito scaduto.
Quanto dura realmente
Il deposito è un atto istantaneo. Il tempo che conta è quello che separa il deposito dal decreto del giudice: può essere di qualche settimana o di diversi mesi, secondo il carico del tribunale. È la fase di massima esposizione, perché la procedura è pendente ma la protezione non c’è ancora.
Il decreto di ammissibilità: le misure protettive e l’ordine alla banca
Cosa succede
Il giudice esamina la domanda. Se la ritiene ammissibile, con decreto dispone la pubblicazione della proposta e del piano nell’area dedicata del sito del tribunale o del Ministero della giustizia e incarica l’OCC di comunicarli ai creditori. Con lo stesso decreto, su istanza del debitore, decide sulle misure protettive. È la prima volta che un provvedimento del giudice parla direttamente alla banca.
La norma
L’art. 70 c.1 CCII regola il decreto: pubblicazione, comunicazione ai creditori a cura dell’OCC entro trenta giorni, possibilità di concedere al debitore fino a quindici giorni per integrazioni. Se il giudice dichiara la domanda inammissibile, il decreto è reclamabile entro trenta giorni dalla comunicazione e in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati. Sul giudice competente per il reclamo, la Cassazione con l’ordinanza n. 21731 del 28 luglio 2025 (Sez. I) ha indicato il tribunale in composizione collegiale, non la Corte d’appello, perché il provvedimento sull’accesso segue il modello camerale.
L’art. 70 c.4 regola le misure protettive, come visto alla tappa precedente. L’art. 70 c.5 prevede che siano revocabili, su istanza dei creditori o d’ufficio, in caso di atti in frode; il giudice decide con decreto, sentite le parti anche per iscritto. La banca, dunque, se ritiene che il debitore abbia compiuto atti in frode, può chiedere la revoca.
I termini che si attivano
Trenta giorni dalla comunicazione per reclamare contro il decreto di inammissibilità (art. 70 c.1), termine che corre anche in agosto per l’art. 9 c.1 CCII. Se il giudice concede un termine per integrazioni, fino a quindici giorni: va rispettato con precisione. Dal decreto decorre anche il termine di trenta giorni entro cui l’OCC comunica piano e proposta ai creditori.
Cosa può fare il debitore ora
Se il decreto concede le misure, il primo passo concreto è farle conoscere alla banca in modo formale e verificabile: l’OCC comunica il decreto ai creditori, ma è utile che il legale invii alla filiale e all’ufficio legale della banca una comunicazione via PEC che richiami espressamente la misura relativa agli accrediti, chiedendo lo sblocco delle somme incamerate dopo la data indicata nel decreto. Da questo momento ogni trattenuta della banca contraria al decreto va documentata con data, importo e causale e segnalata al giudice tramite l’OCC.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, conosce il lavoro dell’Organismo dall’interno: per questo lo Studio prepara l’istanza di misure e la successiva segnalazione al giudice con il linguaggio e i documenti che l’OCC e il tribunale si aspettano.
Se il decreto non concede la misura mirata sugli accrediti, il debitore ha due strade non alternative: tenere lo stipendio lontano dalla banca creditrice (se non lo ha già fatto) e valutare un’istanza successiva, motivata con fatti nuovi, ad esempio la documentazione delle trattenute che mettono a rischio la fattibilità del piano. Se il decreto dichiara la domanda inammissibile, si apre la finestra del reclamo di trenta giorni; in alternativa, se il vizio è rimediabile, si può valutare una nuova domanda.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è credere che la comunicazione dell’OCC basti a fermare l’operatività della filiale. Le banche hanno uffici diversi: il decreto può arrivare all’ufficio legale mentre la procedura informatica di ripianamento dello scoperto continua a girare. Serve un presidio attivo, con la verifica degli estratti nei giorni successivi a ogni accredito.
Quanto dura realmente
I tempi tra deposito e decreto variano molto: in alcuni tribunali pochi giorni o settimane, in altri mesi. Il decreto esplica i suoi effetti di protezione fino alla conclusione del procedimento, cioè fino alla sentenza che decide sull’omologa, salvo revoca.
Entro 30 giorni e poi 20: la banca riceve il piano e può contestare
Cosa succede
Il calendario ora corre per i creditori. L’OCC comunica piano e proposta; la banca, come ogni creditore, indica un indirizzo PEC e ha venti giorni per presentare osservazioni. È il momento in cui la banca può sostenere che il piano non è fattibile, che il suo credito è stato quantificato male, che il debitore ha agito con colpa grave, o che il piano non le garantisce quanto otterrebbe dalla liquidazione.
La norma
L’art. 70 c.1 CCII fissa in trenta giorni il termine per la comunicazione dell’OCC ai creditori; l’art. 70 c.2 prevede che il creditore indichi un indirizzo di posta elettronica certificata; l’art. 70 c.3 assegna a ogni creditore venti giorni dalla comunicazione per presentare osservazioni all’OCC via PEC.
C’è un limite importante per la banca che ha concesso credito con leggerezza. L’art. 69 c.2 stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis del Testo unico bancario sulla verifica del merito creditizio, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. La Cassazione (Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025) ha chiarito la portata del divieto: quel creditore può comunque contestare i requisiti di legittimità della proposta, mentre gli è preclusa la sola contestazione della convenienza. Per la banca che ha concesso un fido e prestiti a un reddito che non poteva sostenerli, e che poi ha incamerato lo stipendio, la valutazione dell’OCC sull’art. 68 c.3 diventa quindi decisiva.
I termini che si attivano
Venti giorni dalla comunicazione per le osservazioni dei creditori (art. 70 c.3). Se la scadenza cade di sabato o di domenica, il termine slitta al primo giorno non festivo successivo. I termini corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII).
Cosa può fare il debitore ora
In questi venti giorni il debitore, con il suo legale, deve prepararsi a rispondere alle osservazioni della banca prima ancora che arrivino. Concretamente: tenere pronta la ricostruzione delle somme incamerate dalla banca dopo il deposito, la prova della comunicazione del decreto, l’analisi del merito creditizio al momento della concessione del fido e dei prestiti. Se la banca deposita osservazioni che contestano la fattibilità del piano proprio perché lo stipendio “non è più disponibile”, il debitore può dimostrare che l’indisponibilità dipende dalla condotta della banca stessa.
È anche il momento in cui la banca, se ritiene che il debitore abbia compiuto atti in frode, può chiedere la revoca delle misure protettive ai sensi dell’art. 70 c.5. Il debitore va sentito, anche per iscritto: deve rispondere con documenti, non con dichiarazioni generiche.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è non leggere le osservazioni della banca o leggerle tardi. L’OCC le riceve e ne tiene conto nella relazione: se il debitore non fornisce elementi di replica, l’OCC può proporre modifiche al piano che il debitore non aveva previsto. Altro errore: negoziare direttamente con la filiale un accordo separato per “far ritirare le osservazioni”, pagando la banca fuori dal piano. Un pagamento preferenziale a un creditore crea un problema di parità di trattamento e, dopo l’omologa, di conformità al piano.
Quanto dura realmente
Sommando i trenta giorni massimi per la comunicazione e i venti per le osservazioni, la fase dura al massimo cinquanta giorni dal decreto, salvo ritardi nella comunicazione. Nella pratica è uno dei pochi segmenti della procedura che rispetta il calendario, perché è scandito da termini precisi.
Entro 10 giorni e fino all’omologa: relazione dell’OCC e sentenza
Cosa succede
A questo punto la procedura entra nella fase decisoria. L’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. Il giudice verifica ammissibilità e fattibilità, risolve le contestazioni e decide sull’omologa con sentenza.
La norma
L’art. 70 c.6 CCII prevede che entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni l’OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche necessarie. L’art. 70 c.7 stabilisce che il giudice, verificate ammissibilità e fattibilità e risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e dichiara chiusa la procedura; se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. L’art. 70 c.8 prevede la comunicazione della sentenza ai creditori e la pubblicazione entro due giorni, con impugnazione ai sensi dell’art. 51. La Cassazione, con l’ordinanza n. 8875 del 9 aprile 2026 (Sez. I), ha chiarito che il provvedimento sull’omologazione, sia di accoglimento sia di rigetto, deve avere forma di sentenza ed è reclamabile davanti alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51. In caso di diniego, l’art. 70 c.10 impone al giudice di dichiarare l’inefficacia delle misure protettive.
Per la banca, la prova della convenienza si gioca sul confronto con la liquidazione. Nella liquidazione controllata, lo stipendio non entra integralmente nell’attivo: l’art. 268 c.4 lett. b) esclude stipendi, pensioni e salari nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia. È un argomento che il debitore può usare: la banca che pretende tutto lo stipendio non otterrebbe di più in una liquidazione.
I termini che si attivano
Dieci giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni per la relazione dell’OCC (art. 70 c.6); pubblicazione della sentenza entro due giorni (art. 70 c.8). Dalla comunicazione della sentenza decorre il termine per il reclamo davanti alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51, che va verificato sulla comunicazione ricevuta e che corre anche in agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Prima della relazione, il debitore deve essere sentito dall’OCC: è l’ultima occasione per accettare o discutere le modifiche al piano che tengano conto della posizione della banca. Se la banca ha continuato a trattenere accrediti nonostante il decreto, è il momento di chiedere che il giudice ne tenga conto nella sentenza, ad esempio imputando le somme incamerate dopo il deposito al pagamento previsto dal piano o disponendone lo svincolo. Se il giudice nega l’omologa, il debitore ha la finestra del reclamo alla Corte d’appello; può inoltre valutare il binario della liquidazione controllata, di cui parliamo più avanti.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è non partecipare attivamente al confronto con l’OCC sulle modifiche, lasciando che la relazione venga scritta solo sulla base delle osservazioni della banca. Un altro errore è dare per scontata l’omologa e riportare lo stipendio sul vecchio conto: fino alla sentenza le misure restano provvisorie e, in caso di diniego, diventano inefficaci.
Quanto dura realmente
Dopo la relazione dell’OCC, il giudice può decidere in poche settimane o in qualche mese. Nel complesso, dal deposito all’omologa, la ristrutturazione dei debiti del consumatore richiede di norma diversi mesi; i tempi effettivi dipendono dal tribunale e dalla presenza di contestazioni. Le statistiche ufficiali sulla durata media non sono pubblicate in modo uniforme, e per questo è prudente costruire il bilancio familiare su un orizzonte di sei-dodici mesi senza contare sulla disponibilità di somme che la banca trattiene.
Dopo l’omologa, per tutta la durata del piano: lo stipendio torna del debitore
Cosa succede
Sono passati mesi dal primo colloquio. Il piano è omologato. Il credito della banca da scoperto di conto, come ogni credito anteriore, va pagato nei modi e nei tempi del piano: ad esempio il 30% in sessanta rate mensili, con una quota dello stipendio versata ogni mese su un conto dedicato e ripartita dall’OCC o direttamente dal debitore secondo il programma. Lo stipendio, per la parte che il piano lascia al mantenimento della famiglia, torna a essere del debitore. La banca non può pretendere di più di quanto il piano le attribuisce.
La norma
L’art. 71 c.1 CCII affida al debitore il compimento di ogni atto necessario all’esecuzione del piano e all’OCC la vigilanza sull’esatto adempimento; ogni sei mesi l’OCC riferisce per iscritto al giudice. L’art. 71 c.2 consente al giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto al piano, di autorizzare lo svincolo delle somme e di ordinare la cancellazione di iscrizioni, trascrizioni di pignoramenti, sequestri e ogni altro vincolo. L’art. 71 c.3 dispone che i pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento della pubblicità del decreto di ammissibilità.
Il punto, per il nostro titolo, è questo: se dopo l’omologa la banca continua a incamerare lo stipendio per estinguere lo scoperto anteriore, ottiene un pagamento che il piano non prevede. È un argomento forte per sostenere che quell’incameramento non è opponibile alla procedura e che le somme vanno restituite o imputate al piano, e per chiedere al giudice, tramite l’OCC, i provvedimenti di svincolo dell’art. 71 c.2. Già nel regime della L. 3/2012 la giurisprudenza di merito aveva ritenuto che, dopo l’omologa del piano del consumatore, il creditore anteriore non potesse più agire contro il debitore per il credito ristrutturato: il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 497/2021, ha revocato un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per mutui inclusi in un piano omologato, condannando la banca per lite temeraria e precisando che gli effetti dell’omologa non si estendono al fideiussore.
Resta fermo che il piano può prevedere che alcune somme continuino a essere addebitate dalla banca: tipicamente la rata del mutuo sulla prima casa da rimborsare alle scadenze convenute (art. 67 c.5) o le rate del credito ipotecario dopo la moratoria. In quei casi l’addebito è legittimo perché conforme al piano.
I termini che si attivano
Per tutta la durata del piano: relazioni semestrali dell’OCC al giudice (art. 71 c.1); al termine, relazione finale dell’OCC (art. 71 c.4). La domanda di revoca dell’omologazione non può essere proposta decorsi sei mesi dal deposito della relazione finale (art. 72 c.4). Se il piano non è stato integralmente eseguito, il giudice indica gli atti necessari e un termine per compierli (art. 71 c.5).
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva della fase esecutiva è il controllo mensile degli estratti: ogni addebito non previsto dal piano va contestato subito, per iscritto, e segnalato all’OCC. Se la banca ha incamerato somme dopo l’omologa per il credito anteriore, il debitore chiede la restituzione e, se la banca non provvede, l’OCC sottopone la questione al giudice, che può adottare i provvedimenti dell’art. 71 c.2. Se la banca ha segnalato il debitore in Centrale dei rischi come insolvente per un credito che il piano ha ristrutturato, va verificata la correttezza della segnalazione alla luce dell’omologa.
Il debitore non deve invece sospendere i pagamenti del piano per “compensare” le somme che la banca ha trattenuto: l’inadempimento del piano espone alla revoca dell’omologa (art. 72 c.2). La strada corretta è chiedere la restituzione, non farsi giustizia da sé.
In concreto, per ogni anomalia conviene costruire una piccola scheda: data dell’accredito, importo dello stipendio, importo addebitato dalla banca, causale riportata nell’estratto, voce del piano a cui l’addebito dovrebbe corrispondere (se corrisponde a una voce). Questa scheda, allegata alla contestazione scritta, permette all’OCC di inserire il dato nella relazione semestrale e al giudice di valutare subito la conformità dell’operazione al piano. Se l’addebito riguarda la rata del mutuo sulla prima casa prevista dal piano, è legittimo; se riguarda il vecchio scoperto o il prestito personale ristrutturato, non lo è, perché quei crediti vanno pagati solo nella misura e alle scadenze del piano. La distinzione va fatta voce per voce, perché la stessa banca può avere nel piano crediti con trattamenti diversi: uno pagato regolarmente, un altro falcidiato, un terzo sottoposto a moratoria. Tenere separati questi flussi è anche il modo migliore per arrivare alla relazione finale dell’OCC (art. 71 c.4) con un’esecuzione documentata e senza contestazioni aperte.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è riportare lo stipendio sul conto della banca creditrice “perché ormai c’è il piano”. Il rischio non è solo giuridico ma operativo: le procedure automatiche di ripianamento dello scoperto possono riattivarsi, e recuperare le somme richiede tempo. Un altro errore è firmare con la banca nuovi contratti di fido per far fronte a spese impreviste: il nuovo debito è posteriore e non rientra nel piano.
Quanto dura realmente
La fase esecutiva dura quanto il piano: spesso cinque anni o più, secondo il programma omologato. È la fase più lunga della timeline e, per lo stipendio, quella più delicata, perché gli accrediti si ripetono ogni mese per tutto il periodo.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali dello Studio. Stessi dati di partenza, stesse norme; cambia solo il momento in cui il debitore agisce. Le date sono state verificate sul calendario: nessuna scadenza cade di sabato o domenica, salvo dove indicato con lo slittamento al lunedì.
Dati comuni. Lavoratore dipendente, stipendio netto 1.912 euro, accreditato intorno al 27 di ogni mese su un conto presso la Banca A; tredicesima di 1.728 euro accreditata con lo stipendio di dicembre. Saldo debitore del conto, con fido di 5.000 euro revocato: 7.840,35 euro. Altri debiti: prestito personale con la Banca A per 11.276,80 euro; due finanziamenti con finanziarie per complessivi 18.413,22 euro; carta revolving per 3.902,47 euro. Nucleo di tre persone. Il piano, ipotizzato, prevede il pagamento dei chirografari al 32% in sessanta mesi, con una quota mensile di 590 euro.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste.
- Lunedì 26 ottobre 2026. Primo colloquio con il legale. Si decide subito di aprire un conto presso la Banca B, con cui non ci sono debiti.
- Martedì 27 ottobre 2026. Lo stipendio di ottobre arriva ancora sulla Banca A e riduce lo scoperto a 5.928,35 euro. Il debitore consegna all’ufficio paghe il nuovo IBAN.
- Martedì 3 novembre 2026. Conferimento dell’incarico all’OCC (giorno 0).
- Martedì 10 novembre 2026. Ultimo giorno dei sette per la comunicazione dell’OCC agli uffici fiscali e all’agente della riscossione (art. 68 c.4).
- Venerdì 27 novembre 2026. Lo stipendio di novembre arriva sulla Banca B. Nessuna trattenuta.
- Lunedì 14 dicembre 2026. Deposito del ricorso con istanza di misure protettive, compresa la richiesta mirata sugli eventuali accrediti residui sulla Banca A.
- Mercoledì 23 dicembre 2026. Stipendio e tredicesima (3.640 euro) sulla Banca B.
- Martedì 12 gennaio 2027. Decreto di ammissibilità con misure protettive.
- Lunedì 25 gennaio 2027. Comunicazione dell’OCC ai creditori (entro il termine di trenta giorni, che scadeva l’11 febbraio).
- Domenica 14 febbraio 2027, slittamento a lunedì 15 febbraio 2027. Scadenza dei venti giorni per le osservazioni. La Banca A osserva che il credito da scoperto è di 5.928,35 euro più interessi; l’OCC rileva che gli interessi sono sospesi ai fini del concorso dal deposito (art. 68 c.5).
- Giovedì 25 febbraio 2027. Scadenza dei dieci giorni per la relazione dell’OCC.
- Giovedì 8 aprile 2027. Ipotesi di sentenza di omologa.
Esito: tra novembre 2026 e marzo 2027 la famiglia dispone di cinque mensilità, una delle quali con la tredicesima, pari a 11.288 euro (1.912 × 4 + 3.640). Il credito della Banca A da inserire nel piano resta di 5.928,35 euro, da pagare al 32% come gli altri chirografari: 1.897,07 euro in sessanta mesi.
Calendario B: il debitore che lascia correre.
- Lunedì 26 ottobre 2026. Primo colloquio, ma il debitore decide di “non cambiare nulla con la banca”.
- Martedì 27 ottobre 2026. Stipendio sulla Banca A: scoperto a 5.928,35 euro.
- Martedì 3 novembre 2026. Conferimento dell’incarico all’OCC.
- Venerdì 27 novembre 2026. Stipendio sulla Banca A: scoperto a 4.016,35 euro. La famiglia paga le bollette con un anticipo chiesto a un parente.
- Lunedì 14 dicembre 2026. Deposito del ricorso, con istanza di misure protettive generica, senza alcun riferimento agli accrediti.
- Mercoledì 23 dicembre 2026. Stipendio e tredicesima (3.640 euro) sulla Banca A: lo scoperto scende a 376,35 euro. Il conto non ha disponibilità.
- Martedì 12 gennaio 2027. Decreto di ammissibilità con divieto di azioni esecutive e cautelari, nessuna misura specifica sugli accrediti.
- Mercoledì 27 gennaio 2027. Stipendio sulla Banca A: lo scoperto si azzera e il conto torna in attivo di 1.535,65 euro. Dei 7.464 euro accreditati nei tre mesi successivi al colloquio (1.912 + 3.640 + 1.912), la banca ne ha assorbiti 5.928,35 per azzerare lo scoperto, di cui 4.016,35 dopo il deposito del ricorso (3.640 a dicembre e 376,35 a gennaio).
- Lunedì 15 febbraio 2027. Le finanziarie osservano che il piano non è fattibile perché il debitore, senza disponibilità nei mesi precedenti, ha contratto un nuovo debito con il parente e ha arretrati di utenze. La Banca A non osserva nulla: il suo credito da scoperto è stato in gran parte soddisfatto fuori dal piano.
- Giovedì 25 febbraio 2027. Relazione dell’OCC con proposta di modifiche al piano: la quota mensile va ricalcolata.
Esito: il piano deve essere rivisto, i tempi si allungano, la Banca A ha ottenuto un pagamento quasi integrale mentre gli altri chirografari riceveranno il 32%. Il debitore potrà sostenere che le somme incamerate dopo il deposito vanno imputate al piano o restituite, ma dovrà farlo con istanze ulteriori, senza la certezza dell’esito. La differenza tra i due calendari non dipende da un cavillo: dipende da un IBAN cambiato in tempo e da un’istanza scritta bene.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un altro rimedio
Il calendario della ristrutturazione non è l’unico possibile. In tre situazioni il debitore può, o deve, spostarsi su un binario diverso, e la posizione della banca che trattiene lo stipendio cambia.
Primo binario: il pignoramento presso il datore di lavoro. Se un creditore, anche diverso dalla banca, ha già pignorato lo stipendio presso il datore di lavoro, il problema non è più l’accredito sul conto ma la trattenuta alla fonte. Il pignoramento presso terzi segue i limiti dell’art. 545 c.p.c. (di regola un quinto, con il limite complessivo della metà quando concorrono più cause, commi 4 e 5). Qui la misura protettiva rilevante è la sospensione delle procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70 c.4). Con l’omologa, il debito del creditore procedente è ristrutturato come gli altri; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 65/2022, nel regime precedente, aveva ritenuto falcidiabile anche il debito il cui pagamento era affidato a un’ordinanza di assegnazione. Il calendario del debitore si arricchisce di un passaggio: depositare nel processo esecutivo il decreto di sospensione e, dopo l’omologa, chiedere i provvedimenti conseguenti. Nel processo esecutivo la sospensione feriale non si applica: i termini corrono anche in agosto.
Secondo binario: la cessione del quinto con una finanziaria del gruppo bancario. La cessione del quinto è un’operazione diversa: il datore di lavoro versa direttamente alla finanziaria la quota ceduta. L’art. 67 c.3 CCII consente di falcidiare e ristrutturare anche questi debiti nel piano del consumatore. Il calendario cambia così: la cessione continua a operare fino a quando un provvedimento del giudice non dispone diversamente; per questo, nell’istanza di misure protettive, va chiesta una misura specifica che riguardi anche il datore di lavoro, terzo ceduto. Nel binario della liquidazione controllata, il Tribunale di Milano con la sentenza n. 31/2025 ha ritenuto la cessione del quinto non opponibile alla procedura, con cessazione delle trattenute e versamento delle somme sul conto della procedura (fonte unica sul punto, da usare con cautela).
Terzo binario: la liquidazione controllata. Se il piano non è fattibile, ad esempio perché la banca ha già assorbito troppe risorse o perché l’omologa viene negata, il debitore può chiedere la liquidazione controllata (art. 268 CCII); in caso di diniego dell’omologa, il giudice dichiara inefficaci le misure protettive (art. 70 c.10), e se l’omologa viene poi revocata, il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore, può procedere all’apertura della liquidazione (art. 73). In questo binario lo stipendio entra nella procedura solo per la parte eccedente quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento del debitore e della famiglia (art. 268 c.4 lett. b). Il deposito della domanda sospende gli interessi ai soli fini del concorso (art. 268 c.5). L’art. 270 c.5 rinvia, per gli effetti sui creditori, agli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII: il rinvio non menziona espressamente l’art. 155 sulla compensazione, e la sua applicabilità alla liquidazione controllata è un tema da valutare nel caso concreto. Se la banca vanta un mutuo fondiario, va considerato che la Cassazione, con la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024, resa su rinvio pregiudiziale, ha ritenuto applicabile anche nella liquidazione controllata il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB). La liquidazione chiude il calendario in modo diverso: dopo tre anni dall’apertura, o alla chiusura se anteriore, si apre la strada dell’esdebitazione (art. 282 CCII).
C’è infine una via stragiudiziale che il debitore deve conoscere per evitarla quando è dannosa: l’accordo diretto con la banca per un “rientro” che preveda la canalizzazione dello stipendio. Se l’accordo è sostenibile e la banca è l’unico creditore, può avere senso; se ci sono altri creditori, rischia di consegnare alla banca un vantaggio che il piano dovrebbe neutralizzare e di togliere al debitore le risorse per la procedura.
Le 5 finestre critiche
- La settimana in cui l’ufficio paghe chiude le variazioni del mese. È il momento in cui l’IBAN dello stipendio si cambia davvero. Se si perde, si perde un intero stipendio.
- Il giorno 0, quando si conferisce l’incarico all’OCC. È il momento di mappare tutti i rapporti con la banca, comprese le clausole di compensazione e i conti cointestati, e di raccogliere gli estratti.
- Il giorno del deposito del ricorso. L’istanza di misure protettive deve esserci e deve parlare dello stipendio e della banca, con una richiesta mirata sugli accrediti: senza istanza, il giudice non può concedere le misure (art. 70 c.4).
- I venti giorni delle osservazioni. La banca può contestare e chiedere la revoca delle misure; il debitore deve avere pronta la ricostruzione delle somme incamerate e l’analisi del merito creditizio (artt. 68 c.3 e 69 c.2).
- Il primo accredito dopo l’omologa, e ogni accredito successivo. Ogni addebito non previsto dal piano va contestato subito e segnalato all’OCC, per ottenere lo svincolo dal giudice (art. 71 c.2) senza mai sospendere i pagamenti del piano.
Perché proprio queste cinque? Perché sono gli unici momenti della cronologia in cui una scelta del debitore sposta in modo misurabile la quantità di stipendio che resta alla famiglia. La prima finestra vale, da sola, uno stipendio intero per ogni mese di ritardo: nell’ipotesi della simulazione, 1.912 euro, che a dicembre diventano 3.640. La seconda finestra non ha un valore immediato in euro, ma determina la qualità di tutto ciò che viene dopo: un rapporto dimenticato, una carta revolving non dichiarata, un conto cointestato non segnalato sono errori che emergono quando le osservazioni della banca sono già sul tavolo dell’OCC. La terza finestra è quella che i debitori tendono a sottovalutare di più, perché la redazione dell’istanza sembra un dettaglio tecnico: in realtà è la sola occasione per chiedere al giudice di parlare direttamente alla banca, e il giudice non può concedere una misura che nessuno gli ha chiesto. La quarta finestra è breve, venti giorni, e non si riapre: le osservazioni non contestate in quel momento orientano la relazione dell’OCC. La quinta è la più lunga, perché dura quanto il piano, ma è fatta di scadenze mensili: ogni accredito è un piccolo termine da controllare.
C’è un filo che lega le cinque finestre: in nessuna di esse la protezione è automatica. Lo stipendio è protetto dalla legge quando un creditore lo pignora, ma quando è la banca stessa a riceverlo sul conto la tutela dipende dalle scelte del debitore, dalla qualità delle istanze e dalla tempestività dei controlli. Chi presidia queste cinque date conserva lo stipendio; chi le lascia passare lo ritrova, se lo ritrova, solo dopo un’istanza al giudice.
Le domande sul tempo
Ho già depositato la domanda da un mese e la banca continua a trattenere lo stipendio: posso ancora fare qualcosa? Sì. Se il giudice non ha ancora emesso il decreto, si può integrare l’istanza di misure protettive con la documentazione delle trattenute. Se il decreto è già stato emesso senza misure specifiche, si può presentare un’istanza motivata da fatti nuovi. In ogni caso conviene spostare subito l’accredito su un conto presso un altro istituto: è l’unica protezione che non dipende dai tempi del tribunale.
Le somme trattenute dalla banca prima del deposito si possono recuperare? In linea generale la ristrutturazione dei debiti del consumatore non contiene una disciplina delle restituzioni per le rimesse anteriori al deposito; la loro contestazione dipende dal contratto, dalla correttezza dei conteggi e da eventuali profili di illegittimità degli addebiti. Le somme incamerate dopo il deposito o dopo il decreto, invece, sono il terreno su cui si concentrano le istanze al giudice.
Quanto tempo passa dal deposito alla protezione dello stipendio? Dipende dal tribunale: la protezione arriva con il decreto di ammissibilità, se è stata chiesta. Possono passare settimane o mesi. Per questo il cambio dell’IBAN va fatto prima del deposito.
La banca può trattenere lo stipendio ad agosto, quando il tribunale è “chiuso”? La banca non si ferma ad agosto, e nemmeno i termini della procedura: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini nei procedimenti disciplinati dal Codice. Le osservazioni, la relazione dell’OCC e i reclami corrono anche dal 1° al 31 agosto.
Sono passati tre mesi dall’omologa e la banca ha appena trattenuto lo stipendio per il vecchio scoperto: è troppo tardi per reagire? No. La fase esecutiva dura quanto il piano e l’OCC vigila per tutto il periodo, con relazioni semestrali al giudice (art. 71 c.1). L’addebito va contestato per iscritto alla banca, documentato con l’estratto e segnalato all’OCC, che può sottoporre la questione al giudice per i provvedimenti dell’art. 71 c.2. Più passa il tempo, più difficile diventa ricostruire le singole operazioni: conviene agire entro pochi giorni dall’accredito, non alla relazione semestrale.
Quanto dura in tutto, per la banca, il “vincolo” del piano? Per tutta la durata del piano omologato. La revoca dell’omologa non può più essere chiesta decorsi sei mesi dal deposito della relazione finale dell’OCC (art. 72 c.4).
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuna indichiamo gli estremi come riportati dalla fonte consultata, il principio in parole nostre e il motivo per cui conta per lo stipendio trattenuto dalla banca.
Tappa 1 – Gli accrediti prima della domanda
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34424 dell’11 dicembre 2023. Principio: la compensazione dell’art. 1853 c.c. opera tra il saldo di conto corrente e un diverso rapporto, come un mutuo, se i conti non sono chiusi e i crediti sono esigibili. Rilevanza: spiega perché la banca può “trattenere” lo stipendio accreditato su un conto in attivo per coprire rate insolute di un altro rapporto.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30766/2025. Principio: la compensazione tra saldi vale anche tra conto e mutuo con crediti scaduti, e la chiusura del conto è irrilevante. Rilevanza: chiudere il conto non basta a sottrarsi alla compensazione.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5368 del 29 febbraio 2024. Principio: la compensazione ex art. 1853 non si applica d’ufficio e richiede l’eccezione di parte. Rilevanza: nelle contestazioni giudiziali sulla trattenuta conta chi la eccepisce e quando.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10024 del 14 aprile 2023. Principio: sul conto cointestato la compensazione con il debito separato di un cointestatario è limitata alla quota di saldo che gli spetta, salvo diverso accordo. Rilevanza: protegge in parte lo stipendio del coniuge non debitore accreditato sul conto comune.
- Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 357 del 5 gennaio 2024. Principio: il trattamento di fine rapporto conserva la natura di credito di lavoro e la compensazione con il credito di una banca è soggetta al limite dell’art. 545 c.p.c. Rilevanza: argomento a favore dell’applicazione dei limiti di impignorabilità anche alla compensazione bancaria su crediti da lavoro.
- Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10540 del 18 aprile 2024. Principio: una pensione accreditata sul conto e pignorata prima della modifica del 2015 era diventata denaro fungibile, senza i limiti propri delle pensioni. Rilevanza: mostra che la tutela delle somme accreditate dipende dal testo vigente al momento del pignoramento (oggi l’art. 545 c.8).
- Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 26580 dell’11 ottobre 2024. Principio: l’INPS può recuperare indebiti pensionistici mediante compensazione entro il limite del quinto; i limiti dell’art. 545 riguardano il pignoramento da parte di soggetti diversi dall’ente erogatore. Rilevanza: la compensazione con le somme di natura retributiva o previdenziale incontra limiti, anche se diversi da quelli del pignoramento.
Tappa 3 – La ricognizione dei rapporti bancari
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. Principio: la moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati e ipotecari sospende il pagamento senza ridurre il credito; gli interessi maturano e il rimborso deve iniziare alla scadenza. Rilevanza: se la banca che trattiene lo stipendio è anche creditrice ipotecaria, il piano deve programmare quando riprenderanno gli addebiti legittimi.
- Corte cost., sent. n. 65/2022. Principio: nel regime della L. 3/2012 l’omologa del piano del consumatore può ristrutturare anche il debito il cui pagamento è affidato a un’assegnazione giudiziale di quota dello stipendio, perché l’assegnazione non estingue il debito. Rilevanza: chiarisce che le trattenute “a monte” sullo stipendio non sono intangibili per il piano.
Tappa 4 – Il deposito e il confronto con le altre procedure
- Cass. civ., ord. n. 2556/2023 (sezione e data non indicate nella fonte consultata). Principio: per le anticipazioni bancarie anteriori all’ammissione al concordato preventivo, la banca può trattenere le somme riscosse dopo l’ammissione solo se la convenzione contiene un patto di compensazione, non in base al semplice mandato all’incasso. Rilevanza: la legittimità della trattenuta dipende dal titolo contrattuale; argomento utile, per analogia, anche nel piano del consumatore.
Tappa 5 – Il decreto di ammissibilità
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21731 del 28 luglio 2025. Principio: contro il decreto di inammissibilità della domanda di ristrutturazione è competente il tribunale in composizione collegiale, non la Corte d’appello. Rilevanza: indica dove e come reagire se la domanda, con la relativa istanza di misure sullo stipendio, viene dichiarata inammissibile.
Tappa 6 – Le osservazioni della banca
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025. Principio: il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento, o violato l’art. 124-bis TUB, non può contestare la convenienza, ma può contestare i requisiti di legittimità della proposta. Rilevanza: delimita le armi della banca che ha concesso fido e prestiti senza un’adeguata verifica del merito creditizio.
Tappa 7 – L’omologa
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026. Principio: il provvedimento sull’omologazione ha forma di sentenza ed è reclamabile davanti alla Corte d’appello ex art. 51 CCII. Rilevanza: fissa il canale di impugnazione della decisione che rende vincolante il trattamento del credito della banca.
Tappa 8 – Dopo l’omologa e binari paralleli
- Trib. Ascoli Piceno, sent. n. 497/2021. Principio: nel regime della L. 3/2012, dopo l’omologa del piano del consumatore il creditore anteriore non può più agire contro il debitore per il credito ristrutturato; gli effetti non si estendono al fideiussore. Rilevanza: precedente utile per sostenere che la banca non può recuperare fuori dal piano il credito anteriore.
- Trib. Milano, sent. n. 31/2025. Principio: nella liquidazione controllata la cessione del quinto non è opponibile alla procedura; le trattenute cessano e le somme confluiscono sul conto della procedura. Rilevanza: binario alternativo quando le trattenute sullo stipendio rendono il piano non fattibile (fonte unica).
- Cass. civ., sent. n. 22914 del 19 agosto 2024. Principio: il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: se il binario diventa quello liquidatorio e la banca ha un mutuo fondiario, la sua posizione resta rafforzata.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei prima del giorno 0, lavoriamo sugli accrediti; se hai già depositato, lavoriamo sul decreto; se il piano è omologato, lavoriamo sugli estratti. Questi sono gli strumenti, in ordine di calendario:
- Analisi del contratto di conto e dei rapporti collegati. Leggiamo il contratto, i documenti di sintesi e gli estratti per individuare clausole di compensazione, patti contrari, cointestazioni e addebiti contestabili, prima che il credito della banca entri nel piano.
- Piano operativo sull’accredito dello stipendio. Indichiamo al cliente, con date precise, come e quando spostare l’accredito su un conto presso un istituto con cui non ci sono debiti, tenendo conto del ciclo paghe del datore di lavoro o dell’ente pensionistico.
- Ricostruzione delle somme incamerate. Ricostruiamo mese per mese gli accrediti assorbiti dallo scoperto o compensati con altri rapporti, distinguendo quelli anteriori e posteriori al deposito e al decreto.
- Coordinamento con l’OCC. Prepariamo la documentazione che l’OCC chiede (elenco dei creditori, atti dei cinque anni, redditi, entrate del nucleo) e segnaliamo gli elementi sul merito creditizio utili alla valutazione dell’art. 68 c.3.
- Istanza di misure protettive mirata. Redigiamo l’istanza ex art. 70 c.4 con la richiesta specifica sugli accrediti e, se c’è, sulla cessione del quinto o sul pignoramento presso il datore di lavoro.
- Notifica formale alla banca. Inviamo alla banca, via PEC, la comunicazione del decreto con richiesta di sblocco delle somme e monitoriamo gli estratti successivi.
- Replica alle osservazioni e alle istanze di revoca. Prepariamo le repliche alle osservazioni della banca e difendiamo le misure in caso di istanza di revoca ex art. 70 c.5.
- Reclami. Curiamo il reclamo contro il decreto di inammissibilità davanti al tribunale collegiale o contro la sentenza sull’omologa davanti alla Corte d’appello, con la stessa linea seguita dall’inizio.
- Presidio della fase esecutiva. Verifichiamo gli addebiti non conformi al piano, chiediamo la restituzione e, tramite l’OCC, i provvedimenti di svincolo ex art. 71 c.2.
- Valutazione dei binari alternativi. Se il piano non regge, verifichiamo con il cliente i presupposti della liquidazione controllata e il successivo percorso di esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC: significa conoscere i passaggi della procedura dal lato dell’Organismo, i documenti che servono, i tempi delle comunicazioni e il modo in cui la relazione dell’OCC valuta il comportamento della banca finanziatrice. Accanto a questa, il coordinamento dello staff in diritto bancario consente di leggere il rapporto di conto con gli strumenti tecnici necessari.
La continuità di strategia è garantita dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: chi imposta l’istanza sullo stipendio è lo stesso che difende le misure, cura i reclami e, se necessario, porta la questione all’ultimo grado. Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sulle istanze e sui rapporti con la banca, i secondi sui conteggi del piano, sul bilancio familiare e sulla sostenibilità della quota mensile. Non promettiamo risultati: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia sulla base dei documenti.
Chiusura
Torniamo alla scena iniziale: lo stipendio che arriva il 27 e sparisce nello scoperto. Abbiamo visto che prima della domanda la banca si muove dentro il contratto e l’art. 1853 c.c.; che il deposito sospende gli interessi ai fini del concorso ma non ferma la banca; che la protezione arriva con il decreto, se è stata chiesta bene; che dopo l’omologa il credito della banca si paga secondo il piano. In ognuna di queste fasi c’è un momento giusto per agire e un momento in cui è troppo tardi. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: sullo stipendio accreditato, ogni mese perso è un accredito che non torna.
Lo Studio Monardo affronta questa domanda con le competenze certificate che la materia richiede: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, per costruire il piano e le istanze nei tempi della procedura, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, per leggere il rapporto di conto e le trattenute della banca con precisione tecnica.
📩 Non lasciare che il prossimo stipendio finisca nello scoperto: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
