Impresa In Crisi Con Il Ricorso All’Arbitro Bancario Finanziario Da Presentare: Come Lo Imposta Uno Studio Legale?

Se guidi un’impresa in difficoltà e hai una contestazione aperta con la tua banca (un fido revocato senza preavviso, addebiti di interessi e commissioni che non tornano, una segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi che ti sta chiudendo le porte del credito, un bonifico non autorizzato sparito dal conto aziendale), stai valutando il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. È una scelta sensata: costa poco, si svolge per iscritto, ha tempi molto più brevi di una causa. Ma è anche una scelta che, fatta male, brucia mesi preziosi proprio quando la tua impresa non può permetterseli.

Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, con i termini giusti, i documenti giusti e il collegamento giusto con gli strumenti della crisi d’impresa che potresti dover attivare nello stesso periodo. Ti mostriamo come lo Studio Monardo imposta concretamente un ricorso all’ABF per un’impresa in crisi: da dove parte, cosa verifica prima di scrivere una riga, come scrive il reclamo, come costruisce la domanda, cosa fa dopo la decisione. Nessuna promessa di risultato: un metodo.

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché il ricorso all’ABF di un’impresa in crisi sta esattamente all’incrocio di due materie. Da un lato c’è il diritto bancario: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che leggono insieme contratti, estratti conto e flussi della Centrale dei Rischi. Dall’altro c’è la crisi d’impresa: l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno la composizione negoziata, le misure protettive e il dialogo con le banche che un’impresa in difficoltà deve gestire. Se poi la controversia deve proseguire davanti al giudice, l’Avvocato è cassazionista e può seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

Prima di cominciare, una precisazione che ritroverai in tutto il piano: il ricorso all’ABF è uno strumento stragiudiziale. Non è un processo civile, non è un procedimento del Codice della crisi. Questo ha conseguenze precise sui termini, compreso il mese di agosto, e le vedremo mossa per mossa.

📩 Il tempo della tua impresa è già contato: scrivici adesso, i recapiti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.

La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Il primo passo è capire dove ti trovi esattamente. Molte imprese arrivano allo Studio convinte di dover “fare ricorso all’ABF” quando in realtà non hanno ancora presentato il reclamo, oppure lo hanno presentato più di un anno fa e non sanno se sono ancora in tempo, oppure hanno già una causa in corso con la stessa banca e il ricorso non sarebbe nemmeno procedibile. Rispondi con onestà alle quattro domande che seguono: ti diranno da quale mossa partire.

Domanda 1: hai già presentato un reclamo scritto all’intermediario?

Il ricorso all’ABF presuppone un reclamo preventivo inviato all’intermediario (banca, società finanziaria, istituto di pagamento, istituto di moneta elettronica). Senza reclamo, il ricorso non è proponibile. Se hai solo telefonato al gestore, se hai parlato con il direttore di filiale, se hai mandato un messaggio informale, non hai presentato un reclamo. Verifica se esiste una comunicazione scritta, inviata all’ufficio reclami (o comunque all’intermediario con modalità tracciabile: raccomandata, PEC, consegna in filiale con ricevuta datata), che individui il rapporto, i fatti contestati e la richiesta.

Se la risposta è no, parti dalla mossa 1 e arriva al reclamo con la mossa 3. Se la risposta è sì, recupera la data esatta di invio e di ricezione: è la data da cui partono tutti i conteggi successivi.

Domanda 2: quanto tempo è passato dal reclamo?

Il ricorso all’ABF non è proponibile oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Allo stesso tempo, non puoi presentarlo subito dopo il reclamo: devi attendere la risposta dell’intermediario o lo scadere del termine che ha per rispondere. Per le operazioni e i servizi bancari e finanziari in generale (conti correnti, mutui, finanziamenti, aperture di credito) il termine è di 60 giorni dalla ricezione del reclamo; per i servizi di pagamento è di 15 giornate operative, con possibilità per l’intermediario di inviare una risposta interlocutoria e di dare la risposta definitiva entro un massimo di 35 giornate operative.

Se sei ancora dentro il termine di risposta, prepara il ricorso ma non depositarlo. Se il termine è scaduto o hai ricevuto una risposta insoddisfacente, sei nella finestra utile: parti dalla mossa 5, ma non saltare la verifica della mossa 1. Se mancano poche settimane alla scadenza dei 12 mesi, la tua priorità assoluta è depositare: il resto si recupera, il termine no.

Domanda 3: la controversia rientra nei confini dell’ABF?

L’ABF decide le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Restano fuori i servizi di investimento (titoli, gestioni patrimoniali, consulenza finanziaria), che spettano all’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob, e i rapporti assicurativi, per i quali dal 15 gennaio 2026 è operativo l’Arbitro Assicurativo. Ci sono poi limiti di valore e di tempo: se chiedi una somma di denaro, il limite è di 200.000 euro; se chiedi solo l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, non c’è limite di importo. Quanto ai fatti, per quelli successivi al 1° ottobre 2022 non devono risalire a più di sei anni prima del ricorso.

Se la tua contestazione supera il limite di valore, coinvolge prodotti di investimento o riguarda fatti troppo risalenti, devi ripensare lo strumento: è il cuore della mossa 1.

Domanda 4: la tua impresa è già dentro uno strumento della crisi, o sta per entrarci?

È la domanda che distingue il ricorso di un’impresa sana da quello di un’impresa in crisi. Se hai già presentato istanza di composizione negoziata, se hai chiesto misure protettive, se stai preparando un accordo di ristrutturazione o un concordato, il ricorso all’ABF non è un’iniziativa isolata: interferisce con le trattative con la stessa banca, può diventare una leva negoziale o un ostacolo, e deve essere coordinato con il piano. Se invece la tua impresa è già in liquidazione giudiziale, la legittimazione a far valere i crediti verso la banca passa di regola al curatore, e la strada cambia del tutto.

C’è poi un aspetto che le imprese in crisi dimenticano spesso: i soci e gli amministratori che hanno prestato fideiussioni. Quando la banca revoca i fidi e segnala l’impresa, nella maggior parte dei casi segnala anche i garanti, e spesso li escute. La posizione del garante è distinta da quella dell’impresa: se il garante è una persona fisica che non agisce per scopi imprenditoriali, può avere un proprio reclamo e un proprio ricorso, con proprie domande (ad esempio sulla segnalazione che lo riguarda). Lo Studio valuta se conviene presentare reclami paralleli, coordinati tra loro, oppure concentrare le contestazioni nel ricorso dell’impresa. La scelta dipende dalla natura delle contestazioni e dalla strategia complessiva della crisi, che per il garante persona fisica può includere anche gli strumenti del sovraindebitamento.

Verifica anche se esiste già una causa davanti al giudice con lo stesso intermediario sugli stessi fatti: in quel caso il ricorso all’ABF è improcedibile. Lo stesso accade se è in corso un tentativo di conciliazione o mediazione, o se è fallito da meno di 12 mesi.

La tabella di orientamento

Se la tua situazione è questa Parti dalla mossa Perché
Nessun reclamo scritto ancora inviato Mossa 1, poi 2 e 3 Senza reclamo il ricorso non è proponibile; prima va scelto lo strumento giusto
Reclamo inviato da meno di 60 giorni (o 15/35 giornate operative per i pagamenti) Mossa 2 e mossa 4 Usa l’attesa per raccogliere documenti e coordinare il ricorso con le trattative della crisi
Reclamo con risposta negativa o termine scaduto, e meno di 12 mesi trascorsi Mossa 5 Sei nella finestra utile per depositare
Mancano meno di 30 giorni ai 12 mesi dal reclamo Mossa 5 subito, poi recupera la 2 Il termine per il ricorso non si recupera
Importo richiesto oltre 200.000 euro Mossa 1 Va valutata la domanda di solo accertamento o un’altra strada
Contestazione su titoli, fondi, obbligazioni Mossa 1 È materia dell’ACF, non dell’ABF
Impresa in composizione negoziata o con misure protettive Mossa 4 Il ricorso va integrato nella strategia con le banche
Causa già pendente con la banca sugli stessi fatti Mossa 8 Il ricorso è improcedibile; la difesa si gioca in giudizio
Decisione ABF già ricevuta Mossa 7 o 8 Si tratta di farla eseguire o di proseguire oltre

Prima di procedere, assicurati di aver annotato tre date: data di invio del reclamo, data di ricezione da parte dell’intermediario, data di eventuale risposta. Senza queste tre date, nessun piano è affidabile.

Mossa 1: scegli lo strumento giusto e verifica che l’ABF sia davvero la strada

Obiettivo della mossa: stabilire, prima di scrivere qualsiasi atto, se la tua contestazione può essere decisa dall’ABF, in che misura, e se è la scelta migliore per un’impresa in crisi rispetto alla mediazione, al giudizio o a una trattativa dentro gli strumenti del Codice della crisi.

Quando va fatta

Subito, prima del reclamo. Se hai già presentato il reclamo, falla comunque adesso: è possibile che il reclamo sia stato scritto in modo da limitare il ricorso successivo, e prima te ne accorgi, prima puoi rimediare con un reclamo integrativo, purché tu sia ancora lontano dalla scadenza dei 12 mesi.

Come si esegue

Il primo passo è classificare la contestazione. Lo Studio la scompone in quattro voci, perché raramente un’impresa in crisi ha un solo problema con la banca:

  1. Contestazioni economiche sul rapporto: interessi ultralegali o non pattuiti per iscritto, capitalizzazione degli interessi, commissioni di massimo scoperto o commissioni sull’affidamento non conformi, spese non previste dal contratto, interessi di mora applicati in modo errato, superamento delle soglie d’usura.
  2. Contestazioni sulla gestione del rapporto: revoca o riduzione improvvisa degli affidamenti, mancato rispetto del preavviso contrattuale, rifiuto di consegnare documentazione, mancata applicazione di una moratoria o di una rinegoziazione concordata.
  3. Contestazioni sulle segnalazioni: segnalazione a sofferenza o a inadempienza in Centrale dei Rischi, segnalazione in sistemi di informazione creditizia, mancato preavviso, mancata cancellazione o aggiornamento.
  4. Contestazioni su operazioni di pagamento: bonifici non autorizzati, frodi informatiche sul conto aziendale, addebiti diretti non riconosciuti, malfunzionamenti dei servizi di home banking.

Per ciascuna voce si verifica: rientra nei servizi bancari e finanziari o è un servizio di investimento? Che importo comporta? Quando sono avvenuti i fatti? C’è già una lite o una mediazione aperta?

Poi si confrontano gli strumenti. Per un’impresa in crisi la scelta non è teorica. L’ABF ha un costo d’accesso minimo (contributo di 20 euro, rimborsato dall’intermediario se il ricorso viene accolto), procede per iscritto, non richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato, e conduce a una decisione in tempi molto più brevi di una causa. Di contro, la decisione non è vincolante come una sentenza: l’intermediario che non si adegua subisce conseguenze reputazionali, ma non c’è un titolo esecutivo. La mediazione obbligatoria è un’alternativa, e il ricorso all’ABF vale a soddisfare la condizione di procedibilità per i contratti bancari e finanziari. Il giudizio ordinario, infine, è l’unica sede in cui ottieni un titolo esecutivo, ma ha tempi e costi di giustizia incompatibili con l’urgenza di molte imprese in crisi.

Per un’impresa in difficoltà, l’ABF ha spesso un valore che va oltre la singola restituzione: una decisione favorevole in tempi brevi diventa un punto fermo da portare al tavolo con la banca, con l’esperto della composizione negoziata o con l’attestatore di un piano.

La base giuridica

Il fondamento è l’art. 128-bis del Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993), che obbliga banche e intermediari ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, e le Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, che disciplinano l’Arbitro Bancario Finanziario, i suoi Collegi e il procedimento. Per la condizione di procedibilità nelle controversie sui contratti bancari e finanziari rileva l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, che consente di assolverla anche con il procedimento davanti all’ABF.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico di questa mossa è scoprire che la contestazione supera i 200.000 euro. Non frazionare artificialmente la domanda in più ricorsi per stare sotto il limite: è un’operazione che espone il ricorso a contestazioni e indebolisce la tua credibilità davanti al Collegio. Valuta invece due strade: chiedere al Collegio il solo accertamento (ad esempio, l’accertamento della nullità di una clausola o dell’illegittimità di una segnalazione), che non ha limite di importo, e riservare la domanda di pagamento a una sede diversa; oppure scegliere direttamente la mediazione e poi, se necessario, il giudizio.

Il secondo imprevisto è scoprire che una parte della contestazione riguarda strumenti finanziari collocati dalla banca (ad esempio, obbligazioni o derivati collegati a un finanziamento). In quel caso la parte “investimento” va separata e portata davanti all’ACF, che gestisce le controversie sui servizi di investimento con un limite di 500.000 euro e un termine di un anno dal reclamo.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai:
– un elenco scritto delle contestazioni, ognuna con importo stimato e data dei fatti;
– la conferma che ciascuna contestazione rientra nella competenza dell’ABF, oppure l’indicazione dello strumento alternativo;
– la verifica che non esiste una causa o una mediazione pendente sugli stessi fatti.

Mossa 2: costruisci il fascicolo documentale come se dovessi vincere solo con le carte

Obiettivo della mossa: raccogliere tutti i documenti che provano i fatti contestati, perché il procedimento davanti all’ABF è interamente scritto e il Collegio decide sugli atti, senza testimoni e senza consulenze disposte d’ufficio.

Quando va fatta

In parallelo con la mossa 1 e, comunque, prima del reclamo. Se il reclamo è già partito, usa i giorni di attesa della risposta (60 giorni o 15/35 giornate operative) per completare il fascicolo. Non arrivare al deposito del ricorso con il fascicolo incompleto: le possibilità di integrare in corsa sono limitate.

Come si esegue

Lo Studio lavora con una lista di controllo che adatta alla contestazione. Per un’impresa in crisi, i documenti indispensabili sono questi:

  • contratti: contratto di conto corrente, contratti di apertura di credito, contratti di anticipo su fatture o di sconto, contratti di finanziamento chirografario o ipotecario, eventuali garanzie (fideiussioni dei soci, garanzie pubbliche), documenti di sintesi e fogli informativi;
  • estratti conto e scalari: per i conti correnti affidati servono gli estratti conto completi, compresi gli estratti scalari e i riepiloghi delle competenze, per tutto il periodo contestato;
  • comunicazioni della banca: lettere di revoca o riduzione dei fidi, diffide, comunicazioni di preavviso di segnalazione, lettere di messa in mora, proposte di rientro o di rinegoziazione, eventuali transazioni sottoscritte;
  • visure della Centrale dei Rischi: la visura aggiornata della tua impresa, che si richiede gratuitamente alla Banca d’Italia, e le visure storiche dei mesi rilevanti, per ricostruire quando e come è comparsa la segnalazione;
  • documenti di prova del danno: dinieghi di finanziamento ricevuti da altre banche, revoche di affidamenti da parte di altri intermediari, comunicazioni di fornitori che hanno ridotto i termini di pagamento, tutto ciò che collega nel tempo la condotta contestata alle conseguenze sull’impresa;
  • documenti societari: visura camerale, atto da cui risultano i poteri del legale rappresentante che firma il ricorso, eventuale procura.

Accanto ai documenti, per le contestazioni economiche serve quasi sempre una perizia di parte sui conti. Davanti all’ABF non c’è un consulente tecnico nominato dal Collegio: i numeri li porti tu. La perizia deve essere leggibile da chi non è un tecnico, con una sintesi iniziale degli importi contestati per voce, l’indicazione delle clausole contrattuali esaminate, la metodologia seguita e i prospetti di dettaglio in allegato. Lo staff dello Studio la imposta in modo che ogni cifra del ricorso rimandi a una tabella della perizia, e ogni tabella a un estratto conto. Una perizia costruita così regge anche le contestazioni della banca nelle controdeduzioni, perché la banca è costretta a confrontarsi con i singoli passaggi e non può limitarsi a contestarla in blocco.

Per un’impresa in crisi la perizia ha anche un secondo destinatario: il professionista che segue il percorso di risanamento. Gli stessi numeri che servono al Collegio servono all’esperto della composizione negoziata o all’attestatore di un piano per capire il vero saldo dei rapporti bancari. Per questo lo Studio la fa redigere una volta sola, con criteri utilizzabili in entrambe le sedi.

Se la banca non ti ha mai consegnato i contratti o gli estratti conto, chiedili subito per iscritto. Hai diritto a ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni, a tue spese, ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB. La richiesta va fatta per PEC e conservata: il rifiuto o il silenzio dell’intermediario è di per sé un fatto da far valere nel reclamo e nel ricorso.

La base giuridica

Nel procedimento davanti all’ABF valgono le regole generali sul riparto dell’onere della prova: chi chiede una restituzione deve provare i fatti su cui si fonda la domanda, chi eccepisce un fatto estintivo deve provarlo. In materia di conti correnti la Cassazione ha chiarito da tempo che, quando le clausole su interessi e capitalizzazione sono nulle, il saldo va ricostruito ripercorrendo l’intero andamento del rapporto dalla sua apertura, non partendo dal saldo finale; e che la mancata contestazione degli estratti conto non impedisce di contestare la validità delle pattuizioni sottostanti (Cass. civ., Sez. I, 19 settembre 2013, n. 21466). È una regola pensata per il giudizio, ma il ragionamento sul ricalcolo vale anche davanti all’ABF: senza estratti conto completi, il ricalcolo non si fa.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il documento irreperibile: la banca non risponde alla richiesta ex art. 119 TUB, oppure risponde consegnando solo una parte degli estratti conto. Non fermarti. Inserisci nel reclamo la contestazione della mancata consegna, allega la richiesta e la ricevuta PEC, e chiedi espressamente nel ricorso che il Collegio valuti la condotta dell’intermediario. Nel frattempo, ricostruisci ciò che puoi con la documentazione interna dell’impresa: contabilità, mastrini bancari, riconciliazioni del commercialista. Lo staff dello Studio lavora proprio su questo incrocio tra carte della banca e carte dell’impresa.

Un secondo imprevisto riguarda la Centrale dei Rischi: l’impresa scopre la segnalazione solo quando un’altra banca nega un finanziamento. In questo caso la visura storica è decisiva, perché ti permette di datare con precisione la segnalazione e di verificare se è stata preceduta dal preavviso.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai:
– tutti i contratti del rapporto contestato, oppure la prova di averli richiesti per iscritto;
– gli estratti conto del periodo contestato e la visura della Centrale dei Rischi aggiornata;
– almeno un documento che colleghi nel tempo la condotta della banca al danno lamentato, se chiedi un risarcimento.

Mossa 3: scrivi il reclamo come se fosse già la prima pagina del ricorso

Obiettivo della mossa: inviare all’intermediario un reclamo completo, tracciabile e coerente con la domanda che porterai all’ABF, perché il Collegio confronta il ricorso con il reclamo e non ammette domande nuove che non siano state sottoposte prima all’intermediario.

Quando va fatta

Appena chiusa la mossa 1 e impostata la mossa 2. Non esiste un termine minimo per inviare il reclamo, ma esistono due vincoli: i fatti, se successivi al 1° ottobre 2022, non devono essere più vecchi di sei anni al momento del ricorso, e ogni settimana di ritardo nel reclamo sposta in avanti la data in cui puoi depositare. Per un’impresa in crisi il reclamo va inviato il prima possibile, perché è la data del reclamo che apre la finestra temporale.

Attenzione al mese di agosto: il reclamo e il ricorso all’ABF non sono atti di un processo civile. La sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969 riguarda i termini processuali della giustizia ordinaria e amministrativa, e il procedimento davanti all’ABF è stragiudiziale. Considera quindi che i 60 giorni della banca per rispondere e i 12 mesi per il ricorso corrono anche in agosto: non contare su alcuna sospensione.

Come si esegue

Lo Studio redige il reclamo in forma scritta e lo invia per PEC all’indirizzo dell’ufficio reclami indicato nella documentazione di trasparenza dell’intermediario (in alternativa, raccomandata con avviso di ricevimento o consegna in filiale con ricevuta datata). Il reclamo contiene:

  1. identificazione dell’impresa e del rapporto: denominazione, codice fiscale, sede, numero del conto o del contratto, filiale;
  2. esposizione dei fatti, in ordine cronologico, con date e importi;
  3. contestazioni puntuali: per ciascuna, la norma o la clausola violata;
  4. richieste esplicite: restituzione di somme (con l’importo, anche stimato), rettifica o cancellazione della segnalazione, consegna di documenti, ripristino di un affidamento, risarcimento;
  5. richiesta di documentazione ex art. 119 TUB, se non già fatta;
  6. avvertenza che, in mancanza di risposta soddisfacente nei termini, l’impresa si rivolgerà all’Arbitro Bancario Finanziario.

Ogni richiesta che vorrai portare davanti all’ABF deve essere già nel reclamo, almeno nella sua sostanza. Se nel reclamo contesti solo gli interessi e nel ricorso chiedi anche il risarcimento per la segnalazione in Centrale dei Rischi, rischi che quella seconda domanda venga considerata nuova.

Sul piano della forma, lo Studio segue una regola semplice: un reclamo, un rapporto principale, domande numerate. Se l’impresa ha più rapporti con la stessa banca (conto corrente, anticipi, mutuo chirografario), il reclamo li elenca tutti e numera le contestazioni per rapporto, così che il ricorso possa riprenderle con la stessa numerazione e il Collegio possa verificare a colpo d’occhio la corrispondenza. Se l’impresa ha rapporti con più banche, servono reclami separati, uno per intermediario, ciascuno con i propri termini: la tabella delle scadenze va tenuta per singola banca. Le date di ricezione possono differire anche di molti giorni, ed è un errore frequente applicare a tutte la scadenza del primo reclamo.

Il reclamo va firmato dal legale rappresentante dell’impresa o dall’avvocato munito di procura, con allegata la procura stessa. Se il reclamo è firmato solo dall’avvocato senza procura allegata, la banca può contestarne la provenienza e ritardare la risposta: un dettaglio formale che, sommato ai termini stretti, può costare settimane.

Per un’impresa in crisi c’è una cautela in più: il reclamo è un atto che la banca leggerà anche con gli occhi dell’ufficio crediti problematici. Va scritto con fermezza ma senza toni che compromettano trattative in corso o che stai per avviare. Lo Studio calibra il testo in base alla strategia complessiva della crisi (lo vedremo nella mossa 4).

La base giuridica

L’obbligo di gestire i reclami e i termini di risposta discendono dalla disciplina di trasparenza della Banca d’Italia e dalle Disposizioni sull’ABF: l’intermediario deve rispondere entro 60 giorni dalla ricezione per le operazioni e i servizi bancari e finanziari, ed entro 15 giornate operative per i servizi di pagamento, con la possibilità di una risposta interlocutoria e di una risposta definitiva entro 35 giornate operative. Questi termini sono indicati anche nei documenti che ciascun intermediario pubblica sulla trattazione dei reclami.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la risposta “di cortesia”: la banca risponde nei termini con una lettera generica che non affronta le contestazioni, oppure propone un incontro. Non lasciarti fermare. Una risposta che non accoglie le richieste equivale, ai fini del ricorso, a una risposta insoddisfacente: puoi depositare. Se la banca propone un incontro, partecipa, ma annota che i 12 mesi corrono comunque.

Un secondo imprevisto è il reclamo inviato a un indirizzo sbagliato (ad esempio alla filiale per email ordinaria, senza prova di ricezione). Se c’è il dubbio che il reclamo non sia mai arrivato, invia subito un nuovo reclamo all’indirizzo corretto e ricalcola i termini dalla nuova data: perdere qualche settimana è meglio che vedersi dichiarare il ricorso inammissibile.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai:
– la ricevuta di consegna PEC (o l’avviso di ricevimento) del reclamo;
– il conteggio scritto della data di scadenza del termine di risposta e della data limite dei 12 mesi;
– la verifica che ogni domanda del futuro ricorso è già presente nel reclamo.

Mossa 4: coordina il ricorso con gli strumenti della crisi d’impresa

Obiettivo della mossa: evitare che il ricorso all’ABF entri in conflitto con la composizione negoziata, le misure protettive o un piano di ristrutturazione, e fare in modo che diventi invece un elemento utile della strategia di risanamento.

Quando va fatta

Durante l’attesa della risposta al reclamo e comunque prima di depositare il ricorso. Se la tua impresa sta valutando l’accesso alla composizione negoziata o a un altro strumento del Codice della crisi, questa mossa va fatta subito, perché alcune scelte (ad esempio, chiedere misure protettive) cambiano il rapporto con la banca.

Ricorda la differenza tra i termini: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza la sospensione feriale non si applica (art. 9, comma 1, CCII), quindi i termini di quei procedimenti corrono anche in agosto. Il ricorso all’ABF, come visto, è stragiudiziale e neppure lui beneficia della sospensione. Nel giudizio civile ordinario, tributario e amministrativo vale invece la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. Non confondere i tre piani.

Come si esegue

Lo Studio esegue quattro verifiche.

Prima verifica: lo stato dell’impresa. Se l’impresa è in uno stato di crisi o di insolvenza reversibile, la composizione negoziata è lo strumento pensato per affrontarla con l’aiuto di un esperto indipendente. In quella sede la banca è uno degli interlocutori principali. Avere già una contestazione formalizzata (reclamo e, se del caso, ricorso all’ABF) può riequilibrare il tavolo: dimostra che l’impresa non è solo debitrice, ma anche titolare di pretese documentate. Al contrario, un ricorso aggressivo depositato nel momento sbagliato può irrigidire l’intermediario proprio quando serve la sua adesione a una moratoria o a una rinegoziazione.

Seconda verifica: le tutele sui contratti bancari. Nella composizione negoziata l’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti concessi all’imprenditore. Se la banca revoca i fidi solo perché l’impresa ha avviato il percorso, quella condotta è contestabile. Inoltre, se l’impresa ottiene le misure protettive, l’art. 18 CCII prevede che i creditori interessati non possano, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Queste regole non sono materia dell’ABF in senso stretto, ma la condotta della banca che le viola può essere oggetto del reclamo e, nei limiti della competenza del Collegio, del ricorso, oltre che segnalata all’esperto e, se necessario, al giudice della composizione negoziata.

Terza verifica: gli effetti sulle procedure maggiori. Se l’impresa sta per depositare una domanda di accesso a un concordato o a un accordo di ristrutturazione, la pretesa verso la banca (ad esempio, una restituzione di interessi indebiti) va inserita nel piano come attivo potenziale, valutato con prudenza. Una decisione dell’ABF favorevole e già eseguita trasforma un attivo potenziale in un attivo certo. Se invece l’impresa entra in liquidazione giudiziale, la gestione dei crediti verso la banca passa al curatore, e l’iniziativa dell’impresa si arresta: è un motivo in più per non rimandare il ricorso quando la crisi è ancora reversibile.

Quarta verifica: la prescrizione. Il ricorso all’ABF serve a ottenere una decisione, non a mettere al sicuro il tuo diritto rispetto alla prescrizione. Per non correre rischi, lo Studio accompagna il reclamo, o lo integra, con un atto di costituzione in mora idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., formulato in modo autonomo e inequivoco. È una precauzione che costa una PEC e può valere l’intero credito.

Questo è il punto in cui il profilo dello Studio fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, legge la contestazione con la banca e il percorso di risanamento come un unico dossier.

La base giuridica

Artt. 12 e seguenti CCII sulla composizione negoziata, in particolare l’art. 16, comma 5, sugli affidamenti bancari e l’art. 18 sugli effetti delle misure protettive; art. 9, comma 1, CCII sull’esclusione della sospensione feriale nei procedimenti del Codice; art. 2943 c.c. sull’interruzione della prescrizione; art. 128-bis TUB e Disposizioni Banca d’Italia sull’ABF per il procedimento stragiudiziale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la banca che accelera: mentre aspetti la risposta al reclamo, l’intermediario revoca il fido, intima il rientro immediato e minaccia il decreto ingiuntivo. Qui il ricorso all’ABF non basta, perché non sospende nulla. Il piano B è valutare subito l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive, che incidono sulle azioni esecutive e cautelari dei creditori, e contestare la revoca nel reclamo. Se la banca deposita un ricorso per decreto ingiuntivo e il decreto viene notificato, il termine per l’opposizione (40 giorni dalla notifica) è un termine del giudizio civile ordinario di cognizione e beneficia della sospensione dal 1° al 31 agosto; ma la difesa si sposta davanti al giudice, e lì l’ABF diventa improcedibile sugli stessi fatti.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai:
– una decisione scritta su se e quando accedere alla composizione negoziata o ad altro strumento della crisi, coordinata con la data del ricorso;
– inviato un atto interruttivo della prescrizione per le pretese restitutorie e risarcitorie;
– verificato che nessuna causa sia stata avviata dalla banca sugli stessi fatti.

Mossa 5: imposta e deposita il ricorso

Obiettivo della mossa: depositare entro la finestra utile un ricorso completo, chiaro nelle domande e corredato dei documenti, davanti al Collegio territorialmente competente.

Quando va fatta

Dopo che è scaduto il termine di risposta dell’intermediario (60 giorni dalla ricezione del reclamo, oppure 15/35 giornate operative per i servizi di pagamento) o dopo aver ricevuto una risposta insoddisfacente, e comunque entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Non ci sono sospensioni estive: il termine corre anche dal 1° al 31 agosto.

Come si esegue

Il ricorso si presenta tramite il portale dell’Arbitro Bancario Finanziario, compilando il modulo e caricando i documenti. Può essere presentato direttamente dal legale rappresentante dell’impresa, oppure tramite un rappresentante munito di procura, come un avvocato. Lo Studio segue questi passaggi:

  1. individuazione del Collegio competente: il Collegio si determina in base al domicilio del ricorrente, quindi per un’impresa in base alla sua sede;
  2. compilazione delle parti: dati dell’impresa, dati del legale rappresentante, procura allo Studio, dati dell’intermediario;
  3. esposizione dei fatti: sintetica e cronologica, coerente con il reclamo, con rimando puntuale ai documenti numerati;
  4. formulazione delle domande: qui si gioca gran parte del ricorso. Le domande vanno distinte per voce: restituzione di somme con importo determinato e criterio di calcolo; accertamento dell’illegittimità di una segnalazione e richiesta di cancellazione o rettifica; consegna di documentazione; risarcimento del danno con indicazione degli elementi presuntivi. Se l’importo complessivo supera 200.000 euro, la domanda di pagamento va contenuta o si chiede il solo accertamento;
  5. allegati: reclamo, prova della ricezione, risposta della banca (se c’è), contratti, estratti conto, visure, documenti sul danno, eventuale perizia econometrica di parte sui conti;
  6. contributo di 20 euro: va versato con le modalità indicate dal portale; è rimborsato dall’intermediario se il ricorso è accolto anche solo in parte, secondo le regole dell’ABF;
  7. invio della copia del ricorso all’intermediario: il ricorrente invia copia del ricorso all’intermediario per raccomandata o PEC; se non lo fa, vi provvede la segreteria tecnica dell’ABF. Lo Studio la invia comunque, per avere certezza della data.

Il ricorso migliore non è il più lungo: è quello in cui il Collegio trova, per ogni domanda, il fatto, la norma e il documento che lo prova, senza doverli cercare.

Come lo Studio formula le domande: la logica, voce per voce

Il modulo del portale ti chiede di indicare cosa vuoi ottenere. È la parte che le imprese sottovalutano di più, perché sembra un dettaglio burocratico. In realtà il Collegio decide nei limiti di ciò che chiedi: una domanda scritta in modo vago produce una decisione vaga, o un rigetto.

Per le restituzioni lo Studio indica l’importo, il periodo, il rapporto e il criterio di calcolo. Non basta scrivere “restituzione degli interessi non dovuti”: si scrive quale clausola si contesta, per quale ragione (mancata pattuizione scritta, indeterminatezza, superamento della soglia), quale tasso andrebbe applicato in sostituzione e quale importo risulta dal ricalcolo, rinviando alla perizia allegata. Se la perizia contiene più ipotesi di calcolo, si indica quella principale e quella subordinata, così il Collegio può accogliere almeno la seconda se non condivide la prima.

Per le segnalazioni si chiede l’accertamento dell’illegittimità e l’ordine di rettifica o cancellazione, indicando con precisione il mese di decorrenza della segnalazione, la categoria (sofferenza, inadempienza probabile, sconfinamento), l’importo segnalato e le ragioni dell’illegittimità: mancanza del preavviso, assenza di una situazione di difficoltà non transitoria, importo errato, mancato aggiornamento dopo i pagamenti.

Per il risarcimento si indica l’importo richiesto e, soprattutto, gli elementi da cui il Collegio può desumere il danno: i dinieghi di credito ricevuti, le revoche di altri intermediari, i costi sostenuti per finanziarsi a condizioni peggiori, la perdita di commesse documentata. Senza questi elementi, la domanda risarcitoria è destinata a essere considerata generica o fondata su un danno solo potenziale.

Per la documentazione si chiede l’ordine di consegna dei documenti specificamente indicati, allegando la richiesta inviata ai sensi dell’art. 119 TUB e la prova del mancato riscontro.

Infine, lo Studio verifica che la somma delle domande di pagamento non superi il limite di 200.000 euro e che ogni domanda trovi un aggancio nel reclamo. Se la verifica dà esito negativo su una voce, quella voce si toglie dal ricorso e si porta altrove: meglio un ricorso più stretto ma pienamente ricevibile.

La base giuridica

Art. 128-bis TUB; Disposizioni Banca d’Italia sull’ABF, che fissano i presupposti di ricevibilità (reclamo preventivo, termine di 12 mesi, limite di 200.000 euro per le domande di pagamento, limite temporale dei fatti) e le cause di improcedibilità (lite pendente davanti all’autorità giudiziaria, conciliazione o mediazione in corso o fallita da meno di 12 mesi).

Per le domande risarcitorie legate alla Centrale dei Rischi è utile costruire il ricorso sulla giurisprudenza di legittimità: il danno da segnalazione illegittima non è automatico, deve essere allegato e provato, ma può essere provato anche con presunzioni. Per l’imprenditore il danno può consistere nel peggioramento dell’affidabilità commerciale, con effetti sull’accesso al credito; un intervallo breve tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti da parte di altre banche può far presumere il nesso causale; e gli indizi vanno valutati nel loro insieme (Cass. civ., Sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252, che richiama tra le altre Cass. 9 luglio 2014, n. 15609 e Cass. 25 settembre 2023, n. 27262).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il termine quasi scaduto: l’impresa arriva allo Studio a pochi giorni dalla scadenza dei 12 mesi con il fascicolo incompleto. In questo caso lo Studio deposita un ricorso essenziale ma completo nelle domande, con i documenti disponibili, e indica quelli che la banca non ha consegnato. Una domanda depositata in tempo con qualche documento in meno è recuperabile; una domanda perfetta depositata il giorno dopo la scadenza non lo è.

Altro imprevisto: la sede dell’impresa è stata trasferita da poco. Verifica la sede risultante dalla visura camerale alla data del ricorso e indica il Collegio corrispondente; in caso di dubbio, il portale indirizza il ricorso, ma conviene verificare.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai:
– la ricevuta di presentazione del ricorso dal portale;
– la prova del versamento del contributo;
– la prova dell’invio della copia del ricorso all’intermediario.

Mossa 6: gestisci le controdeduzioni dell’intermediario e le repliche

Obiettivo della mossa: rispondere alle difese della banca nei tempi consentiti, chiudendo i varchi aperti dalle sue eccezioni senza introdurre domande nuove.

Quando va fatta

Dopo il deposito, quando l’intermediario trasmette le proprie controdeduzioni. Il procedimento prevede termini brevi per le controdeduzioni dell’intermediario e per le eventuali repliche delle parti: verifica sul portale le scadenze indicate per il tuo fascicolo e annotale subito. Anche questi termini non sono sospesi in agosto.

Come si esegue

Lo Studio esamina le controdeduzioni con una griglia di quattro eccezioni ricorrenti:

  1. eccezioni di irricevibilità o improcedibilità: la banca sostiene che il reclamo non c’è, che è tardivo, che la domanda è nuova, che c’è una lite pendente, che il valore supera il limite. La replica si costruisce sui documenti già depositati: prova di ricezione del reclamo, confronto tra reclamo e ricorso, attestazione che non esistono giudizi pendenti;
  2. eccezioni di merito sui conti: la banca produce i propri conteggi, contesta la perizia, sostiene che le clausole erano validamente pattuite. La replica richiede il confronto analitico tra i conteggi, ed è qui che lavorano insieme avvocati e commercialisti dello staff;
  3. eccezioni sulla segnalazione: la banca sostiene che la segnalazione era dovuta, perché l’impresa era in una situazione di difficoltà non transitoria, o che il preavviso è stato inviato. La replica verifica la documentazione del preavviso e la reale situazione finanziaria dell’impresa al momento della segnalazione;
  4. eccezioni di prescrizione: la banca eccepisce che le rimesse sono prescritte. La replica distingue tra rimesse ripristinatorie e solutorie, verifica gli atti interruttivi e la natura del rapporto.

Nelle repliche non si allargano le domande: si rafforzano quelle che ci sono. Ogni argomento nuovo deve essere una risposta a un’eccezione della banca, non una pretesa aggiuntiva.

Come si costruisce una replica che il Collegio legge davvero

Lo Studio scrive le repliche con la stessa numerazione delle controdeduzioni: eccezione 1, replica 1; eccezione 2, replica 2. Per ogni replica si indica il documento già depositato che smentisce l’eccezione, con il numero dell’allegato e, se si tratta di un estratto conto, la pagina e la riga. Se la banca produce documenti nuovi (ad esempio, una lettera di preavviso di segnalazione che l’impresa non ricorda di aver ricevuto), la replica verifica la prova dell’invio e della ricezione: un preavviso che risulta solo dall’archivio della banca, senza ricevuta, non equivale a un preavviso comunicato.

Se la banca contesta i conteggi della perizia, la replica non si limita a riaffermarli: individua la differenza di metodo tra i due calcoli (ad esempio, il tasso sostitutivo applicato o il trattamento delle commissioni) e spiega perché il metodo dell’impresa è quello corretto alla luce del contratto. Se la differenza è solo aritmetica, lo staff corregge l’errore, anche quando è a sfavore dell’impresa: un ricorso che ammette un errore minore guadagna credibilità sul resto.

Un’ultima attenzione per l’impresa in crisi: le controdeduzioni della banca sono spesso il primo documento in cui l’intermediario mette per iscritto la propria valutazione della situazione finanziaria dell’impresa. Leggile anche con questo occhio, perché quello che la banca scrive qui può tornare nelle trattative della composizione negoziata o nelle osservazioni a un piano.

La base giuridica

Disposizioni Banca d’Italia sull’ABF in materia di svolgimento del procedimento; principi generali sull’onere della prova (art. 2697 c.c.). Sul tema delle segnalazioni, le decisioni dei Collegi offrono indicazioni utili per anticipare le difese della banca: ad esempio, il Collegio di Palermo ha ritenuto legittima una segnalazione a sofferenza quando l’intermediario aveva dimostrato il mancato rispetto di un piano di rientro e l’assenza di versamenti a riduzione dell’esposizione, ritenendo che un versamento eseguito poco prima della segnalazione, in risposta alle richieste della banca, non dimostrasse la solvibilità del cliente (ABF Palermo, 29 luglio 2025, n. 7385). È un precedente che un’impresa in crisi deve conoscere: se hai concordato un piano di rientro e non lo hai rispettato, la contestazione della segnalazione richiede argomenti diversi dal semplice pagamento parziale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la banca che, nelle controdeduzioni, propone una soluzione transattiva (ad esempio, la cancellazione della segnalazione in cambio della rinuncia alle restituzioni). Valuta la proposta con il quadro completo della crisi: se l’impresa è in composizione negoziata, la proposta va discussa anche con l’esperto, perché può incidere sul piano. Non accettare nulla senza aver verificato le conseguenze sulla Centrale dei Rischi: secondo il Collegio di Milano, in caso di definizione transattiva a saldo e stralcio la quota stralciata resta segnalata come sofferenza passata a perdita per 36 mesi e non esiste un diritto alla cancellazione anticipata (ABF Milano, n. 647/2025). La transazione, quindi, non equivale automaticamente a “pulire” la posizione.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai:
– letto e annotato ogni eccezione della banca con la relativa replica;
– depositato le repliche nei termini indicati dal portale;
– valutato per iscritto eventuali proposte transattive alla luce del piano di risanamento.

Mossa 7: ricevi la decisione e ottienine l’esecuzione

Obiettivo della mossa: trasformare la decisione del Collegio in un risultato concreto per l’impresa (somme restituite, segnalazione rettificata, documenti consegnati) e, se la banca non si adegua, usare gli strumenti che l’ordinamento collega all’inadempimento.

Quando va fatta

Appena la decisione viene comunicata. Il Collegio decide sulla base degli atti, in tempi che, a fascicolo completo, sono di regola misurabili in mesi e non in anni. Una volta ricevuta la decisione, annota subito la data: da quel momento decorre il termine entro cui l’intermediario deve adeguarsi, e da quel momento puoi organizzare i passi successivi.

Cosa fare mentre attendi la decisione

Il periodo tra il deposito delle repliche e la decisione non è tempo morto. Lo Studio lo usa per tre attività. La prima è il monitoraggio della Centrale dei Rischi: una visura mensile permette di verificare se la banca modifica la segnalazione nel corso del procedimento, ad esempio per chiudere la contestazione prima della decisione, e se altri intermediari reagiscono alla segnalazione con revoche o riduzioni. La seconda è l’aggiornamento della documentazione sul danno: se nel frattempo arriva un nuovo diniego di credito, va conservato con la data, perché potrà servire nel giudizio successivo o in una trattativa. La terza è il coordinamento con il percorso della crisi: se l’impresa è in composizione negoziata, l’esperto va informato dello stato del procedimento, perché la trattativa con la banca può arrivare a un punto di accordo prima della decisione, e in quel caso conviene valutare se e come chiudere il ricorso.

Se in questo periodo la banca propone di chiudere la controversia, ogni intesa deve essere scritta e deve prevedere espressamente cosa accade al ricorso, alla segnalazione e alle garanzie dei soci. Una rinuncia al ricorso senza contropartite scritte è un errore che non si corregge.

Come si esegue

Lo Studio esamina la decisione con tre domande.

La decisione accoglie, accoglie in parte o respinge? Se accoglie, si verifica che il dispositivo sia chiaro nell’importo, nei criteri di calcolo e negli adempimenti richiesti alla banca (ad esempio, la rettifica della segnalazione in Centrale dei Rischi). Se accoglie in parte, si valuta se la parte respinta meriti di essere portata in un’altra sede. Se respinge, si leggono le motivazioni: spesso indicano con precisione quale documento o quale prova è mancata, e questo orienta la scelta tra rinunciare e proseguire in giudizio.

La banca si adegua? Lo Studio monitora gli accrediti sul conto, la visura della Centrale dei Rischi nei mesi successivi, la consegna dei documenti. Se la banca adempie, si verifica che l’importo accreditato corrisponda a quello deciso, compresi gli interessi se riconosciuti, e che sia stato restituito il contributo di 20 euro.

Se la banca non si adegua, cosa succede? La decisione dell’ABF non è una sentenza e non costituisce titolo esecutivo: non puoi pignorare la banca sulla base della sola decisione. Tuttavia l’inadempimento dell’intermediario alle decisioni dell’ABF è reso pubblico, con un effetto reputazionale che, nella pratica, induce la grande maggioranza degli intermediari ad adeguarsi. Se la banca resta inerte, la decisione favorevole diventa il punto di partenza per l’azione in giudizio, nella quale potrà essere prodotta e valutata dal giudice come elemento di convincimento.

Per un’impresa in crisi la decisione favorevole ha un secondo uso, spesso decisivo: entra nel dossier della crisi. Se sei in composizione negoziata, la condividi con l’esperto e la usi nella trattativa con la banca e con gli altri creditori. Se stai predisponendo un piano di ristrutturazione o un concordato, la decisione aiuta l’attestatore a valutare l’attivo derivante dalla pretesa verso la banca. Se la segnalazione in Centrale dei Rischi viene rettificata, l’impresa recupera margini di accesso al credito che nessun piano può ignorare.

La base giuridica

Art. 128-bis TUB e Disposizioni Banca d’Italia sull’ABF, che disciplinano gli effetti della decisione, l’obbligo di adeguamento e la pubblicità degli inadempimenti; per la Centrale dei Rischi, la disciplina della Banca d’Italia sulle segnalazioni, alla luce della quale va verificata la rettifica. Per le definizioni transattive successive alla decisione, ricorda il principio applicato dal Collegio di Milano richiamando il Collegio di Coordinamento n. 1317/2023: in caso di rinegoziazione va segnalato l’intero finanziamento, con riduzione periodica in base ai pagamenti concordati (ABF Milano, n. 647/2025). Se tratti con la banca dopo la decisione, sappi che una nuova intesa non cancella da sola la storia della segnalazione.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’adempimento parziale: la banca accredita una somma inferiore, oppure rettifica la segnalazione solo per il futuro, lasciando inalterati i mesi pregressi. Lo Studio invia una diffida formale con richiamo puntuale al dispositivo della decisione e, se necessario, verifica con il Collegio le modalità di segnalazione dell’inadempimento. Se la banca non risponde, la strada è il giudizio, nel quale la decisione dell’ABF e la diffida documentano la condotta dell’intermediario.

Un secondo imprevisto è la decisione di rigetto per ragioni procedurali (ad esempio, perché una domanda è stata ritenuta nuova rispetto al reclamo). In questo caso, se i termini lo consentono, si può valutare un nuovo reclamo e un nuovo ricorso sulla parte non esaminata nel merito, purché i fatti non superino il limite temporale e non vi sia nel frattempo una lite pendente.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai:
– verificato l’accredito o la rettifica disposti dalla decisione, con visura aggiornata della Centrale dei Rischi;
– inviato una diffida scritta in caso di adempimento mancato o parziale;
– condiviso la decisione con l’esperto, l’attestatore o il commercialista dell’impresa, se è in corso un percorso di risanamento.

Mossa 8: decidi cosa fare dopo l’ABF, in giudizio o al tavolo della crisi

Obiettivo della mossa: scegliere con lucidità se proseguire in giudizio, chiudere con una transazione o integrare il risultato ottenuto nella strategia di risanamento, rispettando i termini del processo civile, che sono diversi da quelli dell’ABF.

Quando va fatta

Dopo la decisione dell’ABF o dopo l’inerzia della banca. Questa mossa è anche il punto di arrivo per chi ha già una causa in corso con la banca sugli stessi fatti: in quel caso l’ABF non è percorribile e la difesa si gioca solo davanti al giudice.

Qui cambiano le regole sui termini. Nel giudizio civile ordinario di cognizione, i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno (L. 742/1969): vale, ad esempio, per il termine di opposizione a un decreto ingiuntivo chiesto dalla banca, per i termini di impugnazione, per i termini di deposito degli atti. Non vale, invece, nel processo esecutivo né, di regola, nelle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi. E non vale nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, in base all’art. 9, comma 1, CCII.

Come si esegue

Lo Studio valuta tre strade.

Strada A, il giudizio. Se la banca non si è adeguata, o se la decisione è stata sfavorevole ma ci sono argomenti solidi (spesso perché davanti al giudice si può chiedere una consulenza tecnica contabile che l’ABF non dispone), si valuta l’azione giudiziale. Il procedimento davanti all’ABF ha già soddisfatto la condizione di procedibilità per i contratti bancari e finanziari prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, quindi non serve un ulteriore tentativo di mediazione. In giudizio, per le domande risarcitorie legate alla segnalazione in Centrale dei Rischi, ricorda che il danno non è in re ipsa: va allegato e provato, anche con presunzioni (Cass. civ., Sez. VI-3, 28 marzo 2018, n. 7594, richiamata da Cass. n. 29252/2024). Se il giudizio arriva in Cassazione, l’Avvocato, cassazionista, può seguirlo senza cambiare difensore né linea.

Strada B, la transazione. Con una decisione favorevole in mano, la posizione negoziale dell’impresa cambia. Lo Studio predispone una proposta che tenga conto non solo delle somme, ma anche degli effetti sulla Centrale dei Rischi, delle garanzie prestate dai soci e del piano di risanamento. Ogni clausola va scritta in modo che non contrasti con gli impegni presi nella composizione negoziata o nel piano.

Strada C, l’integrazione nella crisi. Se l’impresa è in composizione negoziata, il credito riconosciuto verso la banca può essere compensato con l’esposizione, utilizzato come parte di una moratoria, o valorizzato nel piano. Se l’impresa accede a un accordo di ristrutturazione o a un concordato, la pretesa entra nell’attivo e il suo valore va attestato. Se l’impresa, nonostante tutto, finisce in liquidazione giudiziale, il dossier ABF costruito con ordine diventa uno strumento a disposizione del curatore.

Davanti a un’impresa in crisi, la scelta tra giudizio, transazione e piano non si fa sulla singola pretesa, ma su ciò che serve all’impresa per restare in piedi.

Per scegliere, lo Studio mette sul tavolo quattro elementi, per ciascuna strada: il tempo stimato per arrivare a un risultato, i costi di giustizia previsti dalla legge (contributo unificato, eventuale consulenza tecnica, spese di notifica), l’effetto sulla Centrale dei Rischi e l’effetto sul piano di risanamento. Un giudizio che porterà un titolo esecutivo fra qualche anno può valere meno, per un’impresa che deve rinegoziare l’esposizione nei prossimi mesi, di una transazione immediata che rettifica la segnalazione e libera la capacità di credito. Al contrario, se l’impresa ha superato la fase più acuta della crisi e la pretesa è consistente, il giudizio può essere la scelta più razionale. Il confronto viene messo per iscritto e condiviso con l’imprenditore e, se presente, con il commercialista dell’impresa, perché la decisione finale spetta a chi guida l’azienda.

La base giuridica

Art. 5 D.Lgs. 28/2010 sulla condizione di procedibilità; L. 742/1969 sulla sospensione feriale dei termini processuali nella giurisdizione ordinaria e amministrativa (1-31 agosto); art. 9, comma 1, CCII sull’esclusione della sospensione feriale nei procedimenti del Codice; art. 2043 c.c. e principi sulla prova presuntiva per il danno da segnalazione illegittima, come ricostruiti da Cass. n. 29252/2024, che richiama anche Cass. 21 ottobre 2022, n. 31137, sul valore presuntivo della vicinanza temporale tra segnalazione e revoca degli affidamenti.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la banca che, dopo una decisione sfavorevole, sceglie l’attacco: chiede un decreto ingiuntivo per il saldo del conto o per il finanziamento. Il decreto va opposto nel termine di 40 giorni dalla notifica, che si sospende dal 1° al 31 agosto. Nel giudizio di opposizione, la banca, che ha chiesto il decreto, è attore in senso sostanziale e deve provare il proprio credito con la documentazione contabile; la mancata contestazione degli estratti conto non impedisce di far valere la nullità delle pattuizioni (Cass. n. 21466/2013). Le contestazioni già sviluppate nel ricorso all’ABF diventano le difese dell’opposizione.

Un secondo imprevisto è il cambio di scenario della crisi: mentre valuti il giudizio, l’impresa deve chiedere misure protettive o accedere a uno strumento di regolazione. In questo caso la scelta tra giudizio e transazione va rivista con l’esperto o con il professionista che segue il piano.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai:
– scelto per iscritto una delle tre strade, con le ragioni;
– calcolato i termini processuali applicabili, distinguendo quelli sospesi in agosto da quelli che non lo sono;
– verificato la coerenza della scelta con il piano di risanamento, se esiste.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati ipotetici. Non sono casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrarti come la tempestività cambi l’esito a parità di situazione di partenza. Le date sono state controllate: nessuna scadenza indicata cade di sabato o di domenica.

Simulazione 1: revoca del fido e segnalazione a sofferenza, impresa che agisce subito

Ipotesi: società a responsabilità limitata con conto corrente affidato per 85.000 euro, utilizzato per 81.640 euro. La banca revoca il fido senza rispettare il preavviso contrattuale e, nei mesi successivi, segnala l’impresa a sofferenza in Centrale dei Rischi. Un’altra banca, poche settimane dopo, nega un finanziamento di 40.000 euro citando la segnalazione. L’analisi dei conti, nel frattempo, evidenzia addebiti contestabili per 17.385 euro tra interessi e commissioni.

Sequenza: reclamo inviato per PEC lunedì 12 ottobre 2026, con richiesta di restituzione dei 17.385 euro, di rettifica della segnalazione e di risarcimento, e con autonomo atto di costituzione in mora. Il termine di 60 giorni per la risposta scade venerdì 11 dicembre 2026. La banca non risponde. Ricorso depositato lunedì 11 gennaio 2027, ben dentro il limite dei 12 mesi (che scadrebbe martedì 12 ottobre 2027). Il valore complessivo delle domande di pagamento resta sotto i 200.000 euro.

Esito possibile: il Collegio valuta i conti sugli estratti conto completi e la segnalazione sulla documentazione del preavviso. Il diniego di finanziamento dell’altra banca, arrivato a breve distanza dalla segnalazione, è l’elemento presuntivo su cui si costruisce la domanda risarcitoria. Qualunque sia la decisione, l’impresa la ottiene in tempi compatibili con la sua crisi e può usarla nel percorso di risanamento.

Simulazione 2: stessa situazione, impresa che aspetta

Ipotesi identica, ma l’impresa invia il reclamo solo lunedì 15 giugno 2026 e poi si ferma, convinta di poter riprendere in mano la pratica dopo l’estate e di poter contare sulla sospensione di agosto. Il termine di 12 mesi per il ricorso scade martedì 15 giugno 2027. L’impresa si presenta il 16 giugno 2027.

Esito: il ricorso non è più proponibile su quel reclamo. La sospensione feriale non viene in soccorso, perché il procedimento ABF è stragiudiziale. Per riattivare la strada occorre un nuovo reclamo, con il rischio che una parte dei fatti esca dal limite temporale dei sei anni e, soprattutto, con la perdita di un anno intero. Se nel frattempo l’impresa è entrata in liquidazione giudiziale, l’iniziativa passa al curatore.

Simulazione 3: frode sul conto aziendale, servizi di pagamento

Ipotesi: un bonifico di 18.740 euro viene disposto dal conto aziendale tramite home banking senza autorizzazione, dopo una sostituzione fraudolenta delle credenziali. L’impresa disconosce subito l’operazione e invia il reclamo per PEC lunedì 12 ottobre 2026.

Sequenza: trattandosi di un servizio di pagamento, la banca ha 15 giornate operative per rispondere, cioè fino a lunedì 2 novembre 2026. Se invia una risposta interlocutoria, la risposta definitiva deve arrivare entro 35 giornate operative, cioè entro lunedì 30 novembre 2026. Se la risposta definitiva nega il rimborso, l’impresa può depositare il ricorso già a dicembre 2026.

Esito: rispetto a un conto corrente, la finestra di attesa è molto più breve. Per un’impresa con margini di liquidità ridotti, recuperare 18.740 euro in pochi mesi può fare la differenza tra pagare gli stipendi e chiedere misure protettive.

Simulazione 4: contestazione oltre il limite di valore

Ipotesi: la perizia sui rapporti di un’impresa manifatturiera stima addebiti indebiti per 214.380 euro su più conti e finanziamenti.

Sequenza: un ricorso con domanda di pagamento per l’intero importo supererebbe il limite di 200.000 euro. Le alternative: (a) ricorso all’ABF per il solo accertamento della nullità delle clausole contestate, senza limite di importo, e successiva trattativa o azione per il pagamento; (b) mediazione e poi giudizio per l’intero importo. Se il reclamo viene inviato venerdì 4 dicembre 2026, il termine di 60 giorni scade martedì 2 febbraio 2027, e il ricorso per accertamento può essere depositato subito dopo.

Esito: scegliendo la strada (a), l’impresa ottiene in tempi brevi una decisione sull’invalidità delle clausole, da usare nella trattativa con la banca e nel piano. Scegliendo la strada (b), punta a un titolo esecutivo per l’intero importo, ma con tempi e costi di giustizia (contributo unificato, eventuale consulenza tecnica) più elevati.

Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Riassume il piano mossa per mossa, con il termine che governa ciascuna e il rischio che corri se la salti.

Il primo passo è sempre la scelta dello strumento: l’ABF va bene per i servizi bancari e finanziari, entro 200.000 euro per le domande di pagamento, senza limite per il solo accertamento, per fatti non più vecchi di sei anni se successivi al 1° ottobre 2022, in assenza di liti o mediazioni pendenti. Poi costruisci il fascicolo e scrivi il reclamo, che deve contenere già tutte le domande. Usa l’attesa della risposta per coordinare il ricorso con la crisi, valutando composizione negoziata e misure protettive, e invia un atto interruttivo della prescrizione. Deposita il ricorso dopo la risposta o lo scadere del termine, e comunque entro 12 mesi dal reclamo. Rispondi alle controdeduzioni senza allargare le domande. Pretendi l’esecuzione della decisione e usala nel dossier della crisi. Infine scegli tra giudizio, transazione e integrazione nel piano, tenendo conto che i termini del giudizio civile sono sospesi dal 1° al 31 agosto, mentre quelli dell’ABF e dei procedimenti del Codice della crisi no.

Mossa Obiettivo Termine che la governa Rischio se la salti
1. Scelta dello strumento Verificare competenza e limiti dell’ABF Prima del reclamo Ricorso irricevibile o strumento sbagliato
2. Fascicolo documentale Provare i fatti per iscritto Prima del reclamo o durante l’attesa Domande respinte per difetto di prova
3. Reclamo Aprire la finestra del ricorso Risposta in 60 giorni (15/35 giornate operative per i pagamenti) Ricorso non proponibile; domande nuove inammissibili
4. Coordinamento con la crisi Integrare il ricorso nel risanamento Prima del deposito; nel CCII nessuna sospensione feriale (art. 9 c.1) Conflitto con le trattative; prescrizione non interrotta
5. Deposito del ricorso Portare la controversia al Collegio Entro 12 mesi dal reclamo, anche in agosto Perdita della via ABF su quel reclamo
6. Controdeduzioni e repliche Neutralizzare le eccezioni della banca Scadenze indicate nel fascicolo Eccezioni non contestate, rigetto
7. Decisione ed esecuzione Ottenere il risultato concreto Dalla comunicazione della decisione Decisione favorevole rimasta sulla carta
8. Dopo l’ABF Giudizio, transazione o piano Termini processuali sospesi 1-31 agosto (L. 742/1969) Scelta incoerente con la crisi; termini processuali persi

Gli scenari di deviazione

Anche il piano migliore incontra imprevisti. Questi sono i tre più frequenti per un’impresa in crisi che sta impostando il ricorso all’ABF, con il piano B per ciascuno.

Deviazione 1: la banca accelera mentre il piano è in corso

Hai inviato il reclamo e sei in attesa della risposta, ma la banca revoca gli affidamenti residui, intima il rientro entro pochi giorni e, poco dopo, notifica un decreto ingiuntivo. Il ricorso all’ABF non ha alcun effetto sospensivo sulle iniziative della banca, e se la banca porta la controversia davanti al giudice sugli stessi fatti, il ricorso diventa improcedibile.

Piano B: prima di tutto, verifica i termini dell’opposizione al decreto ingiuntivo, 40 giorni dalla notifica, sospesi dal 1° al 31 agosto perché si tratta di un giudizio ordinario di cognizione. Poi valuta con lo Studio se l’impresa ha i presupposti per accedere alla composizione negoziata e chiedere misure protettive, che incidono sulle azioni esecutive e cautelari dei creditori e, ai sensi dell’art. 18 CCII, limitano le iniziative unilaterali sui contratti pendenti fondate sul solo mancato pagamento di crediti anteriori. Ricorda che nei procedimenti del Codice i termini non si sospendono in agosto (art. 9, comma 1, CCII). Le contestazioni già scritte nel reclamo diventano la base delle difese in opposizione. La strada ABF si chiude, ma il lavoro fatto non va perso.

Deviazione 2: il termine è scaduto

Ti accorgi che sono passati più di 12 mesi dal reclamo e il ricorso non è stato presentato. Il ricorso su quel reclamo non è più proponibile, e l’idea di una sospensione estiva non ti aiuta: il termine dell’ABF non è un termine processuale.

Piano B: verifica se puoi presentare un nuovo reclamo sugli stessi fatti e su fatti successivi, controllando con attenzione il limite dei sei anni per i fatti successivi al 1° ottobre 2022. Se una parte dei fatti è ormai fuori dal perimetro dell’ABF, valuta la mediazione e il giudizio, verificando la prescrizione delle singole pretese e gli atti interruttivi inviati. Se l’impresa è già in un percorso di crisi, porta comunque la pretesa nel dossier: anche se la via ABF è chiusa, il credito verso la banca può avere un valore nel piano o nella trattativa.

Deviazione 3: il documento decisivo è irreperibile

La banca non consegna i contratti di apertura di credito, oppure consegna estratti conto incompleti, e l’impresa non li ha conservati. Senza contratto è difficile contestare le condizioni applicate; senza estratti conto è impossibile ricostruire il saldo.

Piano B: invia (o reitera) la richiesta ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB per PEC, e inserisci il rifiuto o il silenzio nel reclamo e nel ricorso come condotta da valutare. Ricostruisci ciò che puoi con la contabilità dell’impresa: mastrini, riconciliazioni, documenti del commercialista. Se la mancanza riguarda la forma scritta dei contratti, la stessa assenza del documento può diventare un argomento: spetta a chi invoca una pattuizione dimostrare che è stata stipulata nella forma richiesta. Se il fascicolo resta troppo debole per l’ABF, valuta un giudizio in cui chiedere l’ordine di esibizione dei documenti.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso presentare il ricorso all’ABF senza avvocato?

Sì. Il ricorso può essere presentato direttamente dal legale rappresentante dell’impresa. Per un’impresa in crisi, però, il ricorso non è mai solo una pratica: va scritto in coerenza con il reclamo, con la strategia verso la banca e con gli strumenti della crisi eventualmente attivati. È per questo che conviene farsi assistere: non per obbligo, ma per coordinamento.

Posso fare la mossa 5 prima della 4?

Puoi, ma è rischioso. Depositare il ricorso senza aver valutato l’impatto sulla trattativa con la banca e senza aver interrotto la prescrizione significa giocare una carta senza sapere a quale tavolo stai sedendo. L’unica eccezione è il termine in scadenza: se mancano pochi giorni ai 12 mesi, deposita subito e recupera la mossa 4 subito dopo.

Il mese di agosto sospende i 12 mesi per il ricorso?

No. Il ricorso all’ABF è stragiudiziale, e la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969 riguarda la giustizia ordinaria e amministrativa. I 12 mesi e i termini di risposta della banca corrono anche in agosto. Se poi la tua impresa è in un procedimento del Codice della crisi, anche lì non c’è sospensione feriale (art. 9, comma 1, CCII).

Se la mia impresa è in composizione negoziata, posso ancora fare ricorso all’ABF?

La composizione negoziata non impedisce in sé di presentare un reclamo o un ricorso. Ma il ricorso va coordinato con l’esperto e con la trattativa in corso con la stessa banca. In alcuni casi conviene depositarlo per avere una base negoziale solida; in altri, conviene attendere l’esito di una trattativa che può risolvere la contestazione in modo più ampio.

La decisione dell’ABF obbliga la banca a pagare?

Non come una sentenza. La decisione non è un titolo esecutivo, ma l’inadempimento della banca è reso pubblico e la decisione costituisce un elemento rilevante in un eventuale giudizio successivo. Nella pratica, l’effetto reputazionale induce la gran parte degli intermediari ad adeguarsi.

Posso chiedere all’ABF la cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi?

Sì, la contestazione della legittimità di una segnalazione rientra tra le controversie che l’ABF può esaminare, insieme alla richiesta di risarcimento del danno. Ricorda però che il danno non si presume: va allegato e provato, anche con elementi presuntivi come il diniego di credito da parte di altre banche a breve distanza dalla segnalazione.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono state verificate in fonti consultate per questo articolo. Il principio è riformulato in parole nostre. Sono organizzate in base alla mossa del piano che sostengono. Le decisioni dei Collegi ABF non sono precedenti vincolanti, ma indicano come i Collegi ragionano su temi ricorrenti per le imprese in crisi.

A sostegno della mossa 2 (fascicolo documentale) e della mossa 8 (giudizio)

1. Cass. civ., Sez. I, 19 settembre 2013, n. 21466. Principio: se le clausole su interessi ultralegali e capitalizzazione sono nulle, il saldo del conto va ricostruito dall’apertura del rapporto; la banca che agisce con decreto ingiuntivo deve provare il credito con la documentazione contabile; la mancata contestazione degli estratti conto non preclude la contestazione delle pattuizioni sottostanti. Rilevanza: spiega perché gli estratti conto completi sono il cuore del fascicolo e perché, in caso di decreto ingiuntivo della banca, le contestazioni del reclamo diventano difese. Fonte: massima consultata.

A sostegno della mossa 5 (domande risarcitorie) e della mossa 8

2. Cass. civ., Sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252. Principio: il danno da illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi è un danno conseguenza che va allegato e provato secondo le regole dell’illecito aquiliano, ma la prova può essere data con presunzioni; per l’imprenditore il danno può consistere nel peggioramento dell’affidabilità commerciale; la Corte ha cassato la sentenza di merito anche per non aver considerato documenti di banche che avevano rifiutato finanziamenti dopo la segnalazione. Rilevanza: è la guida per costruire la domanda risarcitoria nel ricorso. Fonte: sintesi consultata.

3. Cass. civ., Sez. VI-3, 28 marzo 2018, n. 7594. Principio: il danno all’immagine da segnalazione illegittima non è in re ipsa e deve essere dimostrato da chi ne chiede il risarcimento. Rilevanza: impone di allegare elementi concreti nel ricorso, non solo la segnalazione. Fonte: richiamata nella sintesi di Cass. n. 29252/2024.

4. Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609. Principio: per l’imprenditore il danno patrimoniale da segnalazione illegittima può consistere nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, con riflessi sull’accesso ai finanziamenti e sulla posizione concorrenziale. Rilevanza: è il fondamento della specificità del danno dell’impresa. Fonte: richiamata nella sintesi di Cass. n. 29252/2024.

5. Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2020, n. 3133. Principio: per i soggetti diversi dall’imprenditore il danno può consistere nella maggiore difficoltà di accesso al credito. Rilevanza: utile quando il ricorso coinvolge anche i soci garanti persone fisiche, segnalati per la loro posizione di garanzia. Fonte: richiamata nella sintesi di Cass. n. 29252/2024.

6. Cass. civ., Sez. III, 21 ottobre 2022, n. 31137. Principio: un breve intervallo tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti può far presumere il nesso causale. Rilevanza: orienta la raccolta dei documenti sulla sequenza temporale degli eventi. Fonte: richiamata nella sintesi di Cass. n. 29252/2024.

7. Cass. civ., Sez. III, 25 settembre 2023, n. 27262. Principio: conferma il valore della vicinanza temporale tra segnalazione e revoca degli affidamenti come elemento presuntivo del nesso causale. Rilevanza: rafforza la costruzione presuntiva del danno nel ricorso e nell’eventuale giudizio. Fonte: richiamata nella sintesi di Cass. n. 29252/2024.

8. Cass. civ., 20 giugno 2019, n. 16581. Principio: gli indizi devono essere valutati nel loro complesso e non uno per uno in modo isolato. Rilevanza: nel ricorso gli elementi presuntivi vanno presentati come un quadro unitario. Fonte: richiamata nella sintesi di Cass. n. 29252/2024.

A sostegno della mossa 6 (controdeduzioni) e della mossa 7 (esecuzione e transazioni)

9. ABF Palermo, 29 luglio 2025, n. 7385. Principio: la segnalazione a sofferenza è legittima se l’intermediario dimostra il mancato rispetto di un piano di rientro e l’assenza di versamenti a riduzione dell’esposizione; un versamento eseguito poco prima della segnalazione, in risposta alle richieste della banca, non prova la solvibilità. Rilevanza: anticipa la principale difesa della banca contro la contestazione della segnalazione di un’impresa in crisi. Fonte: sintesi consultata.

10. ABF Milano, n. 647/2025. Principio: se il credito è assistito da una garanzia di un ente terzo che deve approvare la proposta, il ritardo nella definizione di una transazione a saldo e stralcio non è inadempimento dell’intermediario; in caso di rinegoziazione si segnala l’intero finanziamento, con riduzione periodica, e la quota stralciata resta segnalata come sofferenza passata a perdita per 36 mesi; non esiste un diritto alla cancellazione anticipata; la pretesa risarcitoria basata su un danno solo potenziale è infondata. Rilevanza: decisiva per valutare le proposte transattive e per costruire domande risarcitorie concrete. Fonte: sintesi consultata.

11. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 1317/2023. Principio: richiamato dal Collegio di Milano per la correttezza delle segnalazioni in Centrale dei Rischi in caso di rinegoziazione, che devono riguardare l’intero finanziamento con riduzione periodica degli importi in base ai pagamenti concordati. Rilevanza: chiarisce che una rinegoziazione non fa sparire la segnalazione. Fonte: richiamo contenuto nella sintesi di ABF Milano n. 647/2025.

Un riferimento sul tempo dei fatti nel procedimento

12. ABF, Collegio di Coordinamento, 13 settembre 2024, n. 9747. Principio: nella fattispecie dell’art. 125-quinquies, comma 1, TUB, il diritto del consumatore al recupero delle rate pagate è precluso se il finanziamento è stato integralmente rimborsato, anche quando il rimborso è avvenuto dopo la presentazione del reclamo. Rilevanza: la norma riguarda i consumatori e non si applica all’impresa, ma la decisione mostra che il Collegio valuta anche fatti successivi al reclamo: ciò che accade al rapporto durante il procedimento (rimborsi, estinzioni, transazioni) può incidere sull’esito. Fonte: sintesi consultata.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, cosa fa lo Studio quando un’impresa in crisi deve presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Sono impegni di mezzi, non promesse di risultato.

  1. Classifichiamo le contestazioni con la banca in voci distinte (condizioni economiche, gestione del rapporto, segnalazioni, operazioni di pagamento) e verifichiamo per ciascuna se rientra nella competenza dell’ABF, nei limiti di valore e di tempo.
  2. Scegliamo lo strumento più adatto tra ABF, ACF, Arbitro Assicurativo, mediazione e giudizio, motivando la scelta per iscritto.
  3. Richiediamo per PEC alla banca i contratti e gli estratti conto ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, e ricostruiamo il fascicolo incrociando le carte della banca con la contabilità dell’impresa.
  4. Facciamo analizzare i conti dai commercialisti dello staff, con ricalcolo di interessi e commissioni e verifica delle soglie d’usura.
  5. Scriviamo e inviamo il reclamo per PEC, con tutte le domande che porteremo all’ABF, e inviamo un autonomo atto interruttivo della prescrizione.
  6. Coordiniamo il ricorso con gli strumenti della crisi: valutiamo la composizione negoziata, le misure protettive, gli effetti su un piano di ristrutturazione o su un concordato.
  7. Depositiamo il ricorso sul portale dell’ABF, con domande distinte, documenti numerati e copia all’intermediario.
  8. Replichiamo alle controdeduzioni della banca, voce per voce, senza allargare le domande.
  9. Monitoriamo l’esecuzione della decisione: accrediti, rettifiche in Centrale dei Rischi, consegna di documenti; inviamo diffide se l’adempimento manca o è parziale.
  10. Portiamo la controversia in giudizio, se serve, con la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, oppure negoziamo una transazione coerente con il piano di risanamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata, il ruolo delle banche nelle trattative e il modo in cui una pretesa verso l’intermediario può diventare una leva del risanamento. A questa si affianca il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario, perché il ricorso all’ABF si vince o si perde sui conti e sui contratti. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, e se la controversia deve proseguire davanti al giudice, la qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano.

Chiusura

Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è uno strumento semplice nell’accesso e severo nei termini. Per un’impresa in crisi, la sua forza sta nella rapidità e nel valore negoziale di una decisione; la sua debolezza, nel fatto che non sospende nulla e non concede proroghe. Il reclamo apre la finestra, i 12 mesi la chiudono, agosto non fa eccezione. E accanto al ricorso corrono i tempi della crisi, che nei procedimenti del Codice non si fermano nemmeno d’estate.

Ogni mossa fatta nei termini è un diritto che resta in mano all’impresa; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude, spesso proprio quando ne avresti più bisogno.

Lo Studio Monardo è specializzato in questo incrocio per ragioni verificabili: l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che legge contratti, conti e segnalazioni; è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi inserisce il ricorso nella strategia di risanamento; è cassazionista, e può seguire la stessa linea fino all’ultimo grado se la banca non si adegua.

📩 Hai un reclamo da scrivere o un ricorso da depositare? Contatta lo Studio oggi stesso: tutti i riferimenti sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO