Chi ha dato in comodato una casa al figlio e poi si trova sommerso dai debiti tende a porsi la domanda dal lato sbagliato: “il giudice mi obbligherà a venderla?”. La domanda giusta è un’altra: che cosa farà il creditore con quella casa, e in quale momento? Perché nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la legge non impone la vendita di nessun bene: il piano ha contenuto libero (art. 67 c.1 CCII). A decidere se la casa del figlio resterà in famiglia saranno i numeri e le mosse della controparte: le osservazioni all’OCC, la contestazione della convenienza, il reclamo, l’eventuale richiesta di liquidazione controllata. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle.
In questa guida ricostruiamo la partita dal punto di vista del creditore, mossa per mossa. Per ogni mossa vediamo cosa gli conviene, cosa la legge gli vieta e quale contromossa puoi giocare per tenere la casa dove sta, cioè sotto i piedi di tuo figlio.
Lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi dall’interno il lavoro dell’Organismo che dovrà attestare quanto vale la casa del figlio nell’alternativa liquidatoria, e quel numero è il centro di tutta la partita. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti che legge il caso anche sul piano economico. Per il creditore la casa del figlio è prima di tutto un numero, e quel numero va costruito con lo stesso rigore con cui lo costruirà lui.
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Chi hai di fronte: chi siede dall’altra parte quando la casa del figlio entra nel piano
Prima di parlare di mosse, guardiamo chi le farà. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore con una casa data in comodato al figlio, la controparte di solito ha uno di questi volti.
La banca o la finanziaria chirografaria. Ha concesso prestiti personali, carte revolving, scoperti di conto. Non ha garanzie sulla casa. Per lei la casa del figlio è l’unico bene “aggredibile” di valore. Il suo ragionamento è freddo: se il piano offre il 20% e la vendita della casa le darebbe il 45%, contesterà. Se invece il piano offre di più di quanto otterrebbe con un’asta lunga, costosa e dall’esito incerto, aderirà o resterà in silenzio. Non le interessa chi abita la casa. Le interessa quanto incassa e quando.
Il creditore ipotecario. Se sulla casa grava un mutuo (magari acceso anni fa, prima di darla al figlio), la banca mutuante ha una posizione diversa. È garantita dall’ipoteca e, se si tratta di credito fondiario, conserva vantaggi processuali che, secondo la Cassazione, operano anche nella liquidazione controllata. Il suo interesse è recuperare capitale e interessi con il minor costo possibile. Spesso preferisce un piano che continui a pagarla a una vendita all’asta a prezzo ribassato.
L’agente della riscossione e gli enti fiscali. Hanno numeri meno flessibili e procedure interne rigide. Non “trattano” come una banca, ma nel giudizio di convenienza contano come gli altri. L’OCC deve comunque informarli entro 7 giorni dall’incarico (art. 68 c.4 CCII).
Il cessionario del credito. Sempre più spesso il credito originario è stato ceduto a un fondo o a una società di gestione di crediti deteriorati. Ha comprato il credito a una frazione del suo valore nominale. Per lui anche una percentuale modesta, pagata in tempi certi, può essere un ottimo affare, e questo cambia molto lo spazio per la trattativa.
Il creditore razionale ha in testa un unico confronto: quanto prendo con il tuo piano e quanto prenderei se il patrimonio venisse liquidato. È esattamente il confronto che la legge mette al centro dell’omologa (art. 70 c.7 CCII). La casa del figlio entra in quel confronto come un bene vendibile, e il fatto che sia occupata dal figlio non gli toglie valore agli occhi della procedura. Vedremo infatti che il comodato, nella prospettiva dei creditori, è un titolo debole: il comodante può chiedere la restituzione quando manca un termine (art. 1810 c.c.), e la Cassazione ha già detto che, se fallisce il comodante, il comodatario deve restituire subito il bene al curatore (Cass. Sez. I ord. n. 27939 del 31/10/2018).
Dal suo punto di vista, quindi, conviene una cosa precisa. Non deve per forza far vendere la casa. Gli basta dimostrare che la vendita gli darebbe più del piano. Se ci riesce, il giudice non omologa nonostante la sua contestazione (art. 70 c.7) e il debitore si trova davanti a un bivio: alzare l’offerta o vedere la procedura fallire e, magari, aprirsi la liquidazione controllata.
C’è poi un secondo livello. Il creditore si chiede sempre se il comodato sia “vero”. Un comodato stipulato quando i debiti erano già scaduti, senza data certa, a favore di un figlio che magari non vive nemmeno nella casa, gli fa sospettare un tentativo di sottrarre il bene. Su questo sospetto costruirà le mosse più aggressive: osservazioni, richiesta di revoca delle misure protettive, contestazione della meritevolezza.
Infine il tempo. Il creditore sa che un’asta immobiliare richiede anni, che i ribassi erodono il prezzo e che la liberazione di un immobile occupato da un familiare può complicarsi. Questi costi sono la tua leva: tutto ciò che rende la liquidazione più lenta e meno redditizia per lui rende il tuo piano più convincente. La partita si gioca sui numeri dell’alternativa liquidatoria, e chi li costruisce meglio la vince.
Prima mossa: il pignoramento della casa del figlio prima che tu depositi la domanda
La mossa
La prima cosa che il creditore farà, se ha un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, contratto di mutuo, sentenza), è pignorare l’immobile. Notifica il precetto, poi l’atto di pignoramento, che viene trascritto nei registri immobiliari. Da quel momento la casa del figlio è vincolata: ogni atto di disposizione successivo è inefficace verso il creditore procedente. Se il titolo manca, il creditore può prima chiedere un decreto ingiuntivo e iscrivere ipoteca giudiziale sulla casa: non è ancora un pignoramento, ma gli garantisce una prelazione.
Il pignoramento non si ferma davanti al comodato. Il figlio non è proprietario: è un semplice utilizzatore a titolo gratuito. Quando arriverà il custode per l’accesso, la sua presenza non bloccherà la procedura. La Cassazione ha chiarito che, quando un immobile concesso in comodato è oggetto di un ordine di rilascio, gli atti esecutivi già compiuti restano validi anche verso il terzo che occupa l’immobile, sia che il creditore ignorasse la sua presenza, sia che l’occupazione sia sopravvenuta (Cass. Sez. III n. 20053 del 2/9/2013).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il pignoramento serve al creditore per tre ragioni. Primo, blocca il bene e impedisce che tu lo trasferisca al figlio con una donazione o una vendita “di comodo”. Secondo, gli dà una posizione di forza nella trattativa: chi ha un’asta fissata parla da una posizione diversa. Terzo, gli permette di arrivare all’eventuale procedura di sovraindebitamento con la casa già “in mano”.
Ma il pignoramento costa. Il creditore deve anticipare le spese di trascrizione, il fondo spese per l’esperto stimatore e per il custode, la pubblicità delle vendite. Se la casa vale poco, è gravata da un’ipoteca di primo grado di un’altra banca o è occupata da un figlio con la sua famiglia, il chirografario sa che rischia di spendere molto per incassare poco. Per questo il creditore chirografario pignora volentieri solo quando il valore libero della casa supera di molto le ipoteche che lo precedono. In caso contrario preferisce aspettare e vedere cosa offrirai.
I suoi limiti
Il creditore deve rispettare i termini del processo esecutivo: il precetto perde efficacia se il pignoramento non segue entro 90 giorni (art. 481 c.p.c.); il pignoramento diventa inefficace se l’istanza di vendita non è depositata nei termini di legge. Sono vizi che si fanno valere con l’opposizione agli atti esecutivi, e qui vale una precisazione importante: i termini delle opposizioni esecutive non si sospendono in agosto, perché la sospensione feriale non si applica al processo esecutivo né, di regola, alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.).
Soprattutto, il creditore incontra un limite che non dipende da lui: con il decreto di apertura della ristrutturazione, su tua istanza, il giudice può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio (art. 70 c.4 CCII). Se la vendita della casa del figlio renderebbe impossibile il piano, l’esecuzione si ferma fino alla conclusione del procedimento. Il deposito della domanda sospende inoltre, ai soli effetti del concorso, gli interessi sui crediti chirografari (art. 68 c.5 CCII).
La tua contromossa
La contromossa è giocare d’anticipo sul calendario. Il momento giusto per depositare la domanda è prima che l’asta sia fissata, non dopo che il primo esperimento è andato deserto. Più l’esecuzione è avanzata, più il creditore ha speso e più si sentirà legittimato a contestare.
Concretamente:
- raccogli subito l’atto di comodato (o, se è verbale, le prove della sua esistenza: utenze intestate al figlio, residenza anagrafica, spese di manutenzione pagate da lui);
- fai stimare la casa da un tecnico prima che lo faccia l’esperto dell’esecuzione, così l’OCC avrà un riferimento attendibile;
- chiedi con la domanda la sospensione dell’esecuzione immobiliare pendente e il divieto di nuove azioni, motivando perché la vendita pregiudicherebbe il piano.
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo anche con il figlio: se è disposto a contribuire al piano con risorse proprie (un finanziamento, risparmi, un aiuto dei suoceri), quell’impegno va formalizzato prima del deposito. Una finanza esterna documentata è l’argomento più forte per dimostrare che tenere la casa non danneggia nessuno.
Le pronunce che ti proteggono
La Cass. Sez. III n. 20053/2013 è, in apparenza, una pronuncia “contro” il comodatario: gli atti esecutivi valgono anche verso chi occupa. Ma ti dice una cosa utile: il comodato non è uno scudo, e costruire la difesa su di esso è un errore. La difesa va costruita sul piano. Il Tribunale di Reggio Emilia (sent. n. 105 del 21/11/2024) ha omologato un piano del consumatore in cui l’esecuzione immobiliare sulla casa familiare era stata sospesa con l’apertura della procedura, e la casa restava alla debitrice grazie al pagamento del creditore ipotecario con finanza di terzi e a una quota mensile del reddito. Il giudice ha ritenuto il piano più conveniente della vendita all’asta, considerando il ricavo atteso al netto dei costi. È lo schema che, con gli adattamenti del caso, si può replicare per la casa del figlio.
Seconda mossa: le osservazioni all’OCC e la caccia all’attivo “parcheggiato” presso il figlio
La mossa
Se la domanda è ammissibile, il giudice dispone con decreto la pubblicazione della proposta e del piano, e l’OCC entro 30 giorni ne dà comunicazione a tutti i creditori (art. 70 c.1 CCII). Ricevuta la comunicazione, ogni creditore indica un indirizzo PEC (art. 70 c.2) e entro 20 giorni può presentare osservazioni all’OCC (art. 70 c.3).
È qui che il creditore attento gioca la sua prima vera carta contro la casa del figlio. Le osservazioni tipiche sono tre:
- “La casa è sottostimata”: il valore indicato nel piano o nella relazione dell’OCC è inferiore a quello di mercato;
- “Il comodato è un’operazione per sottrarre il bene”: è stato stipulato quando il debitore era già in difficoltà, non ha data certa, il figlio non vi abita stabilmente;
- “Il piano non mette a disposizione la casa e quindi è meno conveniente della liquidazione”.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Le osservazioni costano pochissimo al creditore: una PEC ben scritta, magari con una perizia di parte o con una ricerca sui valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare. In cambio gli danno molto. Primo, costringono l’OCC a riesaminare la stima e, entro 10 giorni dalla scadenza del termine, a riferire al giudice proponendo le modifiche al piano che ritiene necessarie (art. 70 c.6). Secondo, e qui sta la sottigliezza, le osservazioni gli aprono la porta del reclamo. La sentenza di omologazione è impugnabile ai sensi dell’art. 51 CCII (art. 70 c.8), e il creditore che ha presentato osservazioni ha preso parte al procedimento: è quindi nella posizione più solida per reclamare se l’omologa lo vede soccombente.
Quando preferisce non farle? Quando il piano gli offre già più di quanto otterrebbe con la vendita, o quando il suo credito è piccolo rispetto al totale e il costo di una perizia non vale la candela. Molti creditori di importo modesto, in pratica, non osservano nulla.
I suoi limiti
Il creditore deve muoversi entro 20 giorni dalla comunicazione dell’OCC. È un termine che corre anche in agosto: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9 c.1 CCII). Questo vale per lui, ma anche per te quando dovrai replicare.
Le osservazioni non sono un veto. Non bloccano la procedura e non obbligano il giudice a dare ragione al creditore. Sono un contributo al contraddittorio: è l’OCC che, sentito il debitore, valuta se proporre modifiche. Il creditore non può imporre la vendita della casa: può solo dimostrare che il piano gli dà meno dell’alternativa liquidatoria. È un onere che deve sostenere con dati, non con sospetti.
Un ulteriore limite riguarda chi ha concesso credito con leggerezza. Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato il sovraindebitamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB sulla verifica del merito creditizio, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 c.2 CCII). La relazione dell’OCC deve indicare se il finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio, considerando il reddito disponibile al netto di quanto serve per un dignitoso tenore di vita (art. 68 c.3). Quando la finanziaria ha erogato l’ennesimo prestito a chi aveva già rate pari a metà dello stipendio, questo limite può togliere di mezzo proprio il creditore più aggressivo.
La tua contromossa
La contromossa chiave è disinnescare le osservazioni prima che arrivino, mettendo nella domanda tutto ciò che il creditore cercherebbe.
La domanda di ristrutturazione deve essere corredata dalla consistenza e composizione del patrimonio e dagli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni precedenti (art. 67 c.2 lett. b e c CCII). Se si possa qualificare come atto di straordinaria amministrazione un comodato è discutibile, ma la prudenza impone di non porsi il problema: la casa va indicata con la precisazione che è in comodato al figlio, con data, durata, causa e condizioni del comodato. Un’omissione oggi è il miglior argomento del creditore domani, e può costare la revoca dell’omologazione se viene letta come occultamento di una parte dell’attivo (art. 72 c.1).
Poi la stima. La relazione dell’OCC deve valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione (art. 68 c.2 lett. c). Fornire all’OCC una perizia asseverata, con comparabili di zona e lo stato manutentivo reale, riduce lo spazio per contestare. Se la casa ha difetti (impianti da rifare, abusi da sanare, accesso difficile), vanno documentati: abbassano il valore di realizzo e quindi l’asticella del piano.
Infine, il racconto. La relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore (art. 68 c.2 lett. a). Se il comodato al figlio risale a molto prima dei debiti, ad esempio quando si è sposato, va detto e provato: è la risposta preventiva all’accusa di aver “parcheggiato” la casa.
Le pronunce che ti proteggono
Le osservazioni dell’art. 70 c.3 non sono una formalità: è la norma stessa a imporre all’OCC di riferirne al giudice (art. 70 c.6). E l’art. 70 c.7 chiede al giudice dell’omologa di verificare ammissibilità e fattibilità del piano, risolvere ogni contestazione e, se un creditore contesta la convenienza, controllare che il suo credito sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria: il giudice non può limitarsi a prendere atto della relazione dell’OCC, ma deve fare i conti con i numeri della liquidazione. Un piano molto lungo, sostenuto da un reddito esiguo, accanto a un immobile di valore vendibile in tempi brevi, è esattamente il caso in cui quel confronto diventa difficile. La lezione per chi vuole tenere la casa del figlio è chiara: se l’immobile vale molto ed è vendibile in fretta, il piano deve offrire ai creditori un equivalente credibile, in tempi ragionevoli.
Il Tribunale di Forlì (sent. n. 6 del 15/1/2024) offre invece la prospettiva opposta: in un piano del consumatore omologato, la quota di un immobile era stata esclusa dalla proposta e il tribunale ha precisato che la ristrutturazione non richiede di mettere a disposizione tutto il patrimonio, per cui l’esclusione non rendeva la domanda inammissibile. In assenza di contestazioni, la convenienza non è stata sindacata d’ufficio. Nessuna norma obbliga a vendere la casa del figlio: il rischio nasce solo se un creditore contesta e dimostra di perderci.
Terza mossa: l’attacco al comodato, tra sospetto di frode, colpa grave e revoca delle misure protettive
La mossa
Se il creditore ritiene che il comodato sia stato costruito per sottrargli la casa, può alzare il livello dello scontro su tre fronti.
Primo fronte: la revoca delle misure protettive. Le misure concesse con il decreto di apertura (sospensione delle esecuzioni, divieto di nuove azioni) sono revocabili su istanza dei creditori o d’ufficio in caso di atti in frode (art. 70 c.5 CCII). Il creditore può sostenere che il comodato, magari stipulato pochi mesi prima della domanda, sia un atto in frode e chiedere che l’esecuzione sulla casa riprenda.
Secondo fronte: la meritevolezza. Il consumatore non può accedere alla ristrutturazione se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 c.1 CCII). Il creditore proverà a leggere il comodato come parte di un disegno: indebitarsi, svuotare il patrimonio a favore dei figli, poi chiedere la falcidia.
Terzo fronte: le azioni ordinarie sul bene. Fuori dalla procedura, il creditore può valutare un’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) o un’azione di simulazione se ritiene che dietro il comodato si nasconda un trasferimento. Nella pratica, contro un semplice comodato queste azioni hanno poco senso: il comodato non sposta la proprietà, e la casa resta comunque nel tuo patrimonio. Il creditore lo sa, ed è per questo che il vero attacco si concentra sui primi due fronti.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
L’attacco al comodato serve al creditore per spostare il piano di gioco: da una discussione sui numeri (dove potrebbe perdere) a una discussione sulla correttezza del debitore (dove un sospetto ben argomentato pesa molto). Se riesce a far revocare le misure protettive, l’esecuzione sulla casa riprende e la tua forza contrattuale crolla. Se riesce a far dichiarare inammissibile la domanda per colpa grave o malafede, tutto il percorso si chiude.
Preferisce non farlo, però, quando il comodato è antico e documentato. Accusare di frode un genitore che ha dato la casa al figlio dieci anni prima di indebitarsi è un’iniziativa che rischia di screditare il creditore davanti al giudice, oltre a costargli tempo e spese legali. Il creditore razionale attacca il comodato solo quando i tempi sono sospetti.
I suoi limiti
Il comodato, di per sé, non è un atto in frode: non sottrae il bene ai creditori, perché la proprietà resta al debitore e la casa resta aggredibile. È questa la debolezza strutturale dell’attacco del creditore. Un comodato non diminuisce l’attivo: al massimo, nella sua prospettiva, ne rende più complicata la liberazione.
Sulla tenuta del comodato verso i creditori incide poi la sua natura. Se il comodato non ha un termine né un uso determinato, il comodatario è tenuto a restituire la cosa appena il comodante la richiede (art. 1810 c.c.): è il cosiddetto comodato precario, che non crea alcun ostacolo serio. Se invece il comodato è stato concesso per le esigenze abitative della famiglia del figlio, le Sezioni Unite hanno chiarito che la durata è legata a quella destinazione e il comodante può chiedere la restituzione anticipata solo per un bisogno urgente e imprevisto, che può consistere anche in un peggioramento sopravvenuto delle sue condizioni economiche (Cass. S.U. n. 20448 del 29/9/2014). Più recentemente la Cassazione ha ribadito che il comodato familiare senza limiti di durata dura finché permangono le esigenze abitative della famiglia, in particolare dei figli minori (Cass. Sez. I ord. n. 17095 del 25/6/2025). Ma la destinazione familiare deve essere provata: in mancanza, prevale la soluzione favorevole alla cessazione del comodato (Cass. Sez. VI n. 24838 del 21/11/2014).
Attenzione però a non trasformare questo in un’arma a tuo favore che non funziona: la tutela del comodato familiare protegge il figlio nei confronti del comodante, non necessariamente nei confronti della procedura e dei creditori. In un caso di fallimento del comodante, la Cassazione ha enunciato, nell’interesse della legge, che il comodatario di un immobile abitativo dato in comodato a tempo determinato deve restituirlo subito al curatore, perché il curatore deve liquidare l’immobile libero (Cass. Sez. I ord. n. 27939 del 31/10/2018). È un principio dettato per il fallimento, ma il creditore lo userà per sostenere che, nella liquidazione controllata, il comodato non resisterebbe.
La tua contromossa
La contromossa non è difendere il comodato come se fosse un diritto intoccabile. È dimostrare che il comodato è genuino, anteriore ai debiti e irrilevante per i creditori, perché il piano li soddisfa almeno quanto la vendita.
Documenta:
- la data del comodato (contratto registrato, o in mancanza residenza anagrafica del figlio, utenze, corrispondenza);
- la causa familiare (matrimonio del figlio, nascita dei nipoti, trasferimento per lavoro);
- l’anteriorità rispetto ai debiti, confrontando la data con quella dei finanziamenti e delle prime rate insolute;
- il fatto che il figlio sostiene le spese ordinarie dell’immobile.
“Nella ristrutturazione del consumatore la casa del figlio non si difende nascondendola, ma mettendola sul tavolo con il suo valore vero e dimostrando che tenerla conviene anche ai creditori”, osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. È esattamente la logica con cui l’OCC attesta la convenienza: trasparenza sul bene, numeri sull’alternativa.
Se il comodato è recente, la strategia cambia: va spiegato perché è stato fatto (il figlio si è trovato senza casa, si è separato, ha perso il lavoro) e conviene valutare se rinunciarvi formalmente in vista del piano, concordando con il figlio un contributo economico che renda la proposta più forte. Un comodato recente difeso a oltranza può costare la meritevolezza; un comodato recente spiegato e neutralizzato con i numeri raramente la mette in discussione.
Infine, ricordati che dopo il decreto di apertura il giudice può vietarti di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione (art. 70 c.4). Nessuna nuova donazione, nessuna vendita al figlio, nessun nuovo comodato durante la procedura: sarebbe il regalo più grande che puoi fare al creditore.
Le pronunce che ti proteggono
Le Sezioni Unite n. 20448/2014 e la Cass. n. 17095/2025 ti servono per spiegare al giudice che il comodato al figlio ha una sua logica familiare e una durata legata a esigenze reali, quindi non è un artificio. La Cass. n. 24838/2014 ti ricorda che quella destinazione va provata. La Cass. Sez. VI ord. n. 17332 del 3/7/2018 aggiunge che il bisogno urgente del comodante può derivare dall’età e dalle spese mediche, e che spetta al comodatario provare che la destinazione familiare persista: un elemento da tenere presente se, nel piano, decidi di far rientrare la casa nel tuo patrimonio libero per venderla o per abitarci. La Cass. n. 27939/2018, infine, è la pronuncia che il creditore citerà: conoscerla prima significa costruire un piano che non abbia bisogno di contare sulla resistenza del comodato.
Quarta mossa: la contestazione della convenienza al momento dell’omologa
La mossa
Questa è la mossa decisiva. Terminata la fase delle osservazioni, il giudice verifica ammissibilità e fattibilità del piano e risolve le contestazioni. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa solo se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70 c.7 CCII).
Il creditore, a questo punto, presenta il suo conto. Somma il valore di realizzo della casa del figlio, la quota di reddito che in una liquidazione controllata andrebbe ai creditori per il periodo della procedura, eventuali altri beni (un’auto, un conto, una quota di eredità), toglie i costi della procedura e le prelazioni che lo precedono e confronta il risultato con quanto il piano gli offre. Se il primo numero è più alto del secondo, chiede il rigetto dell’omologa.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Al creditore conviene contestare quando la differenza è evidente e facile da dimostrare. Una casa in buona posizione, libera da ipoteche, con un valore che da solo coprirebbe metà dei debiti, mentre il piano offre il 12% in otto anni: in un caso così la contestazione ha ottime probabilità di successo, e il creditore lo sa. Se invece la casa è piccola, in una zona dove le aste vanno deserte, gravata da un mutuo, e il piano offre una percentuale vicina a quella che l’asta darebbe al netto dei costi, la contestazione è un investimento rischioso: il creditore rischia di perdere e di trovarsi comunque vincolato al piano omologato.
C’è poi una variabile spesso trascurata: il tempo dell’alternativa liquidatoria. Il creditore deve ragionare su quando incasserebbe. Una vendita all’asta di un immobile occupato da un familiare, con possibili ribassi, può richiedere anni. Un piano che paga subito una somma significativa, magari grazie al figlio, vale di più di un’asta futura, anche a parità di importo nominale.
I suoi limiti
Il creditore che contesta deve dimostrare che l’alternativa liquidatoria gli darebbe di più: non basta dire che “la casa vale”. Il confronto è con ciò che lui, nel suo grado di prelazione, otterrebbe davvero. Se sulla casa c’è un’ipoteca di primo grado di un’altra banca, il chirografario prende solo l’eventuale residuo dopo il pagamento dell’ipotecario e dei costi.
Un altro limite opera a monte: come abbiamo visto, non può contestare la convenienza il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento o ha violato l’art. 124-bis TUB (art. 69 c.2 CCII). Nel caso del consumatore che ha ottenuto prestiti oltre la propria capacità di rimborso, questo può escludere proprio la finanziaria più insistente.
Infine, per i crediti con privilegio, pegno o ipoteca il piano non deve pagarli per intero, ma in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC, con la possibilità di una moratoria fino a due anni dall’omologazione (art. 67 c.4 CCII). La Cassazione ha precisato che la moratoria non riduce questi crediti ma ne sospende il pagamento, che durante il biennio gli interessi continuano a maturare e che il rimborso, anche rateale, deve iniziare alla scadenza della moratoria (Cass. Sez. I ord. n. 11676 del 29/4/2026).
Una precisazione importante per chi ha un mutuo sulla casa del figlio: la norma che consente di continuare a pagare le rate del mutuo alla scadenza convenuta riguarda il mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale (art. 67 c.5 CCII). Secondo la lettura più naturale della norma, l’abitazione principale è quella del debitore: la casa in cui vive il figlio, di regola, non lo è. Il mutuo su quella casa va quindi trattato con la regola generale del comma 4, non con la “corsia preferenziale” del comma 5. È un punto da verificare caso per caso con l’OCC, ma è prudente costruire il piano senza contare sulla deroga.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire per primo il conto dell’alternativa liquidatoria e mettere sul tavolo un’offerta che lo superi, anche di poco, con prove documentali.
Il conto deve includere, con dati realistici:
- il valore di mercato della casa secondo una perizia attendibile;
- il prezzo verosimile di aggiudicazione, tenendo conto dei ribassi tipici delle aste nella zona;
- i costi della procedura liquidatoria (compenso del liquidatore secondo il D.M. 202/2014, spese di pubblicità e vendita, imposte) (art. 275 c.3 CCII);
- i tempi verosimili di realizzo e il loro effetto sul valore attuale per il creditore;
- le prelazioni che precedono i chirografari;
- la quota di reddito che andrebbe ai creditori nel periodo della liquidazione, al netto di quanto il giudice lascerebbe per il mantenimento tuo e della famiglia (art. 268 c.4 lett. b CCII).
Poi l’offerta. Per superare il conto, le strade sono tre, combinabili:
- finanza esterna del figlio: il figlio, che ha tutto l’interesse a restare nella casa, versa una somma che equivale (o supera) al valore netto di realizzo, magari ottenendo lui un mutuo;
- quota di reddito più alta o più lunga: un piano che destina una parte maggiore dello stipendio, per più anni, rispettando il mantenimento dignitoso;
- vendita di altri beni al posto della casa del figlio (una seconda auto, un terreno, una quota ereditaria).
Se invece il piano prevede la vendita della casa, magari allo stesso figlio, ricorda che le vendite previste dal piano sono effettuate dal debitore con procedure competitive, sotto il controllo dell’OCC, sulla base di stime condivise e con adeguata pubblicità (art. 71 c.1 CCII). Il figlio può partecipare, ma non può comprare “fuori mercato”.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Reggio Emilia (sent. n. 105/2024) è l’esempio di un piano che ha superato il confronto con la liquidazione proprio grazie alla finanza di terzi: il creditore ipotecario veniva pagato con risorse esterne, gli altri creditori con una quota mensile della retribuzione, e il giudice ha considerato che nella liquidazione il ricavato d’asta, al netto dei costi, avrebbe dato meno all’ipotecario, mentre le somme destinate ai creditori sarebbero state assorbite dal costo di un affitto. Il rovescio della medaglia discende dallo stesso art. 70 c.7: un immobile di valore, vendibile in tempi brevi, e un piano lunghissimo con reddito esiguo difficilmente reggono il confronto. La Cass. n. 11676/2026 ti dice come trattare l’eventuale mutuo ipotecario: moratoria sì, ma con interessi e pagamento che riprende alla scadenza.
Quinta mossa: il reclamo contro la sentenza di omologa
La mossa
Se il giudice omologa nonostante le sue contestazioni, il creditore può impugnare la sentenza. La sentenza di omologazione è comunicata ai creditori, pubblicata entro due giorni ed è impugnabile ai sensi dell’art. 51 CCII (art. 70 c.8). Il reclamo si propone alla Corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII).
Nel reclamo il creditore ripropone le stesse ragioni: la casa del figlio vale più di quanto stimato, il piano è troppo lungo, l’alternativa liquidatoria gli darebbe di più. Può aggiungere critiche alla motivazione della sentenza, ad esempio se il giudice ha recepito la relazione dell’OCC senza verificarla.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il reclamo è una mossa costosa: richiede un difensore, tempo, e il rischio di una condanna alle spese. Il creditore lo propone quando la posta è alta, cioè quando la casa del figlio vale molto rispetto al suo credito, oppure quando ha una politica interna di impugnare sistematicamente i piani che giudica troppo favorevoli al debitore. Lo propone soprattutto quando ha già presentato osservazioni, perché quella partecipazione al procedimento rafforza la sua posizione nel reclamo (art. 70 c.3 e c.8 CCII).
Preferisce non farlo quando la differenza tra piano e liquidazione è minima, quando il credito è stato ceduto e il cessionario preferisce incassare subito, o quando il piano è già in esecuzione e i primi pagamenti stanno arrivando regolarmente.
I suoi limiti
Il reclamo ha termini perentori: decorsi i trenta giorni, la sentenza di omologa non è più impugnabile con questo mezzo. E poiché nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale non si applica (art. 9 c.1 CCII), una sentenza comunicata a fine luglio non dà al creditore un mese in più.
Il creditore che non ha partecipato al contraddittorio, cioè non ha presentato osservazioni né contestazioni, ha una posizione più debole nel reclamo, perché non ha portato davanti al giudice dell’omologa le contestazioni che ora vorrebbe far valere. Inoltre, dopo il reclamo, l’eventuale ricorso per cassazione è un giudizio di legittimità: una motivazione adeguata del giudice di merito sulla convenienza non viene riesaminata nei fatti.
La tua contromossa
La contromossa è costruire, già nel giudizio di omologa, una motivazione a prova di reclamo. Significa chiedere al giudice di pronunciarsi espressamente su ogni contestazione, depositare la perizia, il conto dell’alternativa liquidatoria, le prove della finanza esterna. Una sentenza che motiva con numeri precisi perché il creditore riceve almeno quanto riceverebbe con la vendita della casa è molto difficile da ribaltare.
Se il reclamo arriva, la difesa davanti alla Corte d’appello si gioca sugli stessi numeri, aggiornati. Se nel frattempo il figlio ha già versato la sua parte o i primi pagamenti sono stati eseguiti, quei fatti rafforzano la tesi della fattibilità.
Ricorda anche che, se il reclamo viene accolto, l’esito non è automaticamente la vendita della casa: in caso di diniego dell’omologazione le misure protettive perdono efficacia (art. 70 c.10 CCII) e i creditori possono riprendere le azioni. È lì che il pericolo diventa concreto, ed è per questo che conviene valutare, fin dall’inizio, un margine di sicurezza nell’offerta.
Le norme che ti proteggono
Su questa mossa il riferimento è la legge. L’art. 70 c.7 impone al giudice di risolvere ogni contestazione prima di omologare, e l’art. 70 c.8 rinvia all’art. 51 per l’impugnazione: il reclamo si combatte quindi sulla motivazione della sentenza e sui numeri che la sostengono, e il creditore rimasto in silenzio nella fase delle osservazioni parte in salita. Una sentenza di omologa ben motivata, che fa i conti con il valore della casa del figlio, è la tua migliore assicurazione contro il reclamo.
Sesta mossa: la revoca dell’omologa e la liquidazione controllata come ultima carta
La mossa
Anche dopo l’omologa il creditore conserva due carte.
La revoca dell’omologazione. Il giudice revoca l’omologa, d’ufficio o su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi interessato, se il debitore con dolo o colpa grave ha aumentato o diminuito il passivo, sottratto, occultato o dissimulato una parte rilevante dell’attivo, o commesso altri atti diretti a frodare i creditori (art. 72 c.1 CCII). Provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi del piano o se il piano è diventato inattuabile e non è possibile modificarlo (art. 72 c.2). La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dal deposito della relazione finale (art. 72 c.4).
La liquidazione controllata. Revocata l’omologazione, il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore, se ricorrono le condizioni, apre la liquidazione controllata (art. 73 CCII). E il creditore può chiedere la liquidazione controllata anche fuori da questo scenario, se il debitore è insolvente e i debiti scaduti e non pagati sono almeno pari a 50.000 euro (art. 268 c.2 CCII).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il creditore usa queste carte quando scopre qualcosa che non sapeva (ad esempio che il figlio ha ricevuto in dono la casa poco prima, o che il debitore ha altri beni non dichiarati), oppure quando il piano non viene pagato. Nella liquidazione controllata il quadro cambia radicalmente: il liquidatore amministra il patrimonio, e la casa del figlio diventa un bene da vendere. La Cassazione, nel fallimento, ha già affermato che il comodatario deve restituire subito il bene al curatore perché possa liquidarlo libero (Cass. n. 27939/2018): il creditore sosterrà che lo stesso principio vale per il liquidatore. Inoltre, se sulla casa grava un mutuo fondiario, la banca conserva il privilegio processuale dell’art. 41 TUB anche nella liquidazione controllata (Cass. n. 22914 del 19/8/2024).
Preferisce non farlo quando il piano viene pagato regolarmente: una liquidazione controllata costa, richiede tempo e, se il debitore è persona fisica, il creditore non riesce ad aprirla se l’OCC attesta che non c’è attivo da distribuire (art. 268 c.3 CCII). Nel caso della casa del figlio, però, l’attivo c’è, ed è proprio la casa.
I suoi limiti
La revoca non si ottiene con un semplice ritardo: per l’inadempimento la legge parla di obblighi derivanti dal piano non adempiuti, e se il piano non è integralmente eseguito il giudice deve prima indicare gli atti necessari e un termine per compierli, anche prorogabile; solo se le prescrizioni restano inadempiute revoca l’omologazione (art. 71 c.5 CCII). Per la revoca “per frode” serve il dolo o la colpa grave e una parte rilevante dell’attivo occultata o sottratta: un comodato dichiarato nella domanda non è occultamento.
La revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 72 c.6). E i pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 71 c.3): una regola che vale contro il creditore che pretendesse pagamenti fuori piano, ma anche contro il debitore che, a piano omologato, provasse a donare la casa al figlio.
Per la liquidazione controllata su istanza del creditore, valgono la soglia dei 50.000 euro di debiti scaduti e non pagati e la necessità dello stato di insolvenza (art. 268 c.2). Per aprirla non serve un giudizio di meritevolezza sul debitore (Cass. Sez. I ord. n. 22074 del 31/7/2025), ma la meritevolezza tornerà in gioco al momento dell’esdebitazione.
La tua contromossa
La contromossa è eseguire il piano in modo impeccabile e documentato, perché il piano omologato è la vera protezione della casa del figlio. L’OCC vigila sull’esatto adempimento e ogni sei mesi riferisce per iscritto al giudice sullo stato dell’esecuzione (art. 71 c.1): ogni pagamento deve risultare tracciato, ogni versamento del figlio deve essere documentato.
Se sopravviene una difficoltà (perdita del lavoro, malattia, spese impreviste), non aspettare che sia il creditore a segnalarla: va affrontata con l’OCC prima che diventi inadempimento. Il CCII non contiene una norma espressa sulla modifica del piano dopo l’omologa, ma l’art. 72 c.2 parla di piano “inattuabile” che “non è possibile modificare”: il che lascia intendere che, se una modifica è possibile e proposta tempestivamente, la revoca non è la strada obbligata.
Se il figlio può intervenire con un apporto straordinario per coprire una rata saltata, è spesso la soluzione più rapida e meno rischiosa. Una casa difesa dal piano si perde solo quando il piano viene abbandonato.
Le pronunce che ti proteggono
La Cass. n. 22074/2025 ti ricorda che il terreno della meritevolezza resta aperto anche nella liquidazione controllata, al momento dell’esdebitazione: chi ha agito con trasparenza sulla casa del figlio arriva a quel momento con le carte in regola. La Cass. n. 22914/2024 ti serve, al contrario, per misurare il rischio: se la casa è ipotecata con mutuo fondiario, in caso di liquidazione la banca avrebbe una corsia preferenziale, e questo pesa nel calcolo della convenienza fin dall’inizio. La Cass. n. 27939/2018 ti dice che, se si arriva alla liquidazione, il comodato non va considerato una barriera.
La partita giocata: tre simulazioni con la casa del figlio sul tavolo
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi verosimili per mostrare come ragiona il creditore e come si costruisce la contromossa. Non sono casi reali. I ribassi d’asta e i costi della liquidazione sono stimati in modo prudente e vanno sempre verificati sul caso concreto con l’OCC.
Simulazione 1: la casa vale più dei debiti
Ipotesi: consumatore di 61 anni, dipendente, vive da solo in affitto (canone di 520 € al mese). Ha dato in comodato al figlio, sposato con un bambino, un appartamento di sua proprietà libero da ipoteche, con valore di mercato stimato in 138.600 €. Debiti chirografari: 27.900 € verso una banca (prestito personale), 19.300 € verso una finanziaria (carta revolving), 14.200 € verso un cessionario di crediti. Totale 61.400 €. Reddito netto 1.780 € al mese; spese di mantenimento documentate 1.290 € (affitto compreso). Disponibilità mensile: 490 €.
Il conto del creditore. In una liquidazione controllata la casa verrebbe venduta. Ipotizzando un’aggiudicazione al secondo esperimento con un ribasso del 25%, il prezzo sarebbe di circa 103.950 €. Tolti costi di procedura e di vendita stimati in 13.700 €, il ricavato netto sarebbe di circa 90.250 €: più che sufficiente a pagare per intero tutti i chirografari.
La conseguenza è netta: un piano che offrisse ai chirografari il 30% verrebbe contestato e, con ogni probabilità, non omologato, perché ogni creditore otterrebbe di più con la vendita. La falcidia, in questo scenario, non è realistica.
La contromossa: tenere la casa pagando sostanzialmente il 100%, ma con tempi e modalità sostenibili. Piano: 490 € al mese per 60 mesi (29.400 €) più un apporto del figlio di 33.000 €, ottenuto con un mutuo a suo nome e versato entro 60 giorni dall’omologa. Totale 62.400 €, sufficiente a coprire i 61.400 € di debiti e una parte dei costi della procedura. Il vantaggio rispetto al pagamento integrale “fuori procedura” sta nella sospensione degli interessi dal deposito (art. 68 c.5 CCII) e nello stop alle esecuzioni. Per il creditore il piano è conveniente: incassa oltre metà del credito in due mesi, il resto in cinque anni, senza anticipare spese d’asta.
La lettura strategica: quando la casa del figlio vale più dei debiti, la vera alternativa al piano è spesso un accordo stragiudiziale, in cui il figlio finanzia un saldo e stralcio. Il creditore, sapendo che in una procedura otterrebbe il 100% ma solo dopo anni, può accettare uno sconto in cambio di un pagamento immediato.
Simulazione 2: la casa ipotecata e i chirografari in fila
Ipotesi: consumatrice di 54 anni, impiegata, vive in affitto con il coniuge. La casa data al figlio vale 87.300 € ed è gravata da un mutuo fondiario con debito residuo di 39.800 €. Chirografari: 72.600 € (due finanziarie e un istituto di credito). Reddito netto 1.650 € al mese; quota del mantenimento indicata dal giudice 1.250 €. Disponibilità: 400 € al mese.
Il conto del creditore chirografario. Aggiudicazione verosimile della casa con un ribasso del 25%: circa 65.500 €. Costi della procedura e della vendita: circa 11.900 €. Netto: 53.600 €. La banca fondiaria, privilegiata, prende i suoi 39.800 €. Ai chirografari restano 13.800 €. A questi si aggiunge la quota di reddito che in liquidazione andrebbe ai creditori per tre anni: 400 € × 36 = 14.400 €. Totale per i chirografari: circa 28.200 €, pari al 38,8%.
Il conto della banca ipotecaria. Nella liquidazione verrebbe soddisfatta per intero, ma solo dopo la vendita. Nel piano deve ricevere almeno quanto otterrebbe con la liquidazione (art. 67 c.4 CCII), cioè, qui, l’intero credito. Non potendo contare sulla prosecuzione delle rate prevista per l’abitazione principale (art. 67 c.5), che di regola non è la casa del figlio, si sfrutta la moratoria: pagamento a partire dal 24° mese dall’omologa, con interessi legali che continuano a maturare nel biennio (Cass. n. 11676/2026).
La contromossa: il figlio si impegna a versare 39.800 € oltre agli interessi alla scadenza della moratoria, con un mutuo a suo nome già deliberato in via preliminare. La debitrice destina 440 € al mese per 60 mesi ai chirografari (26.400 €), riducendo di 40 € la spesa per il mantenimento, e il figlio aggiunge un apporto di 6.000 € il primo anno. Ai chirografari arrivano 32.400 €, pari al 44,6%, contro il 38,8% della liquidazione.
Il punto delicato: il tempo. Nella liquidazione i chirografari incasserebbero nel giro di qualche anno; nel piano in cinque anni. La differenza di circa sei punti percentuali deve compensare l’attesa. Per questo conviene concentrare l’apporto del figlio all’inizio del piano: un euro pagato nel primo anno pesa nel confronto di convenienza più di un euro pagato nel quinto. Lo stesso confronto dell’art. 70 c.7 dice che un piano molto lungo, con reddito esiguo e un immobile vendibile, rischia di non convincere.
Simulazione 3: il calendario della partita, con un pignoramento già in corso
Ipotesi: la banca creditrice di 46.300 € ha notificato il pignoramento immobiliare sulla casa data al figlio il 14 settembre 2026. Il debitore si muove senza aspettare la fissazione dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita.
- 2 novembre 2026 (lunedì): deposito della domanda di ristrutturazione tramite l’OCC, con la relazione e l’istanza di sospensione dell’esecuzione immobiliare e di divieto di nuove azioni (art. 70 c.4 CCII).
- 23 novembre 2026 (lunedì): decreto di ammissibilità, pubblicazione del piano e sospensione dell’esecuzione sulla casa.
- 1 dicembre 2026 (martedì): l’OCC comunica piano e decreto a tutti i creditori (entro i 30 giorni dell’art. 70 c.1).
- 21 dicembre 2026 (lunedì): scade il termine di 20 giorni per le osservazioni (art. 70 c.3). La banca deposita il 18 dicembre osservazioni con una perizia di parte che stima la casa 22.000 € più dell’OCC.
- 31 dicembre 2026 (giovedì): scade il termine di 10 giorni entro cui l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone eventuali modifiche (art. 70 c.6). L’OCC ritiene parzialmente fondata la perizia e suggerisce di aumentare l’apporto del figlio di 7.500 €.
- 10 febbraio 2027 (mercoledì): sentenza di omologa che dà conto, numeri alla mano, della convenienza rispetto alla liquidazione anche con la stima più alta.
- 12 marzo 2027 (venerdì): ultimo giorno utile, a partire dalla comunicazione del 10 febbraio, per il reclamo della banca (art. 51 CCII). Se la banca non reclama, l’omologa si consolida.
Per la banca, a questo punto, la convenienza di proseguire cambia: ha osservato e ottenuto un miglioramento dell’offerta, il reclamo le costerebbe un difensore e il rischio di spese, e la sentenza è motivata sui suoi stessi numeri. Il creditore razionale incassa il miglioramento e chiude la partita. Il debitore, dal canto suo, ha speso 7.500 € in più del previsto, ma ha tenuto la casa del figlio fuori dall’asta.
Quando al creditore conviene lasciarti la casa del figlio
Il creditore non è affezionato alle aste. Le subisce quando non ha alternative migliori. Ci sono momenti precisi della partita in cui il suo interesse si sposta verso l’accordo, e riconoscerli fa la differenza.
Prima del pignoramento. Il chirografario che non ha ancora un titolo esecutivo deve prima ottenerlo, poi pignorare, poi affrontare la custodia e la stima. Sa che passeranno anni. Un’offerta di saldo e stralcio finanziata dal figlio, in questo momento, gli fa risparmiare tutto questo. È la fase in cui il creditore è più disposto a ragionare, soprattutto se il credito è stato ceduto e il cessionario lo ha acquistato a una frazione del valore nominale.
Dopo il primo esperimento d’asta deserto. Se la casa del figlio è già all’asta e il primo esperimento va deserto, il prezzo base scende. Il creditore vede il suo ricavo assottigliarsi a ogni ribasso. È uno dei momenti in cui un’offerta del figlio, anche inferiore al valore di stima, può diventare più interessante della prosecuzione dell’esecuzione. Ma attenzione: è anche il momento in cui altri acquirenti fiutano l’affare.
Dopo il deposito della domanda e la sospensione dell’esecuzione. Quando il giudice sospende l’esecuzione con il decreto di apertura, il creditore perde la sua leva principale. Può osservare e contestare, ma sa che, se il piano è ben costruito, il giudice omologherà anche contro il suo parere. In questa fase un dialogo diretto, magari con un piccolo miglioramento dell’offerta, può trasformare un creditore ostile in uno silente.
Dopo le osservazioni e la relazione dell’OCC. Se l’OCC, sentito il debitore, propone modifiche che accolgono in parte le critiche del creditore, quest’ultimo ha ottenuto un risultato senza dover affrontare il giudizio di omologa con una contestazione formale. Molti creditori si fermano qui.
Quando il creditore rischia di non poter contestare. Se la relazione dell’OCC evidenzia che il finanziatore non ha valutato il merito creditizio, il creditore sa che potrebbe perdere il diritto di contestare la convenienza (art. 69 c.2 CCII). Il suo interesse diventa allora chiudere un accordo prima che il giudice lo dichiari.
Quando la liquidazione controllata non gli conviene. Se sulla casa grava un mutuo fondiario consistente, il chirografario sa che in liquidazione prenderà poco: la banca ipotecaria passa davanti a tutti (e, con il fondiario, con un privilegio processuale anche nella controllata, secondo la Cass. n. 22914/2024). A quel punto il piano che gli offre una percentuale certa, anche modesta, diventa preferibile.
La lettura strategica che quasi nessuno offre è questa: il creditore non decide in base a quanto vale la casa, ma in base a quanto gli resta in tasca dopo costi, tempi e prelazioni. Chi sa calcolare quel residuo meglio di lui sa anche quanto offrire, quando offrirlo e a chi.
Due cautele finali. Il saldo e stralcio fuori procedura non libera dai debiti verso i creditori che non vi partecipano: se i creditori sono molti, il piano del consumatore resta lo strumento più sicuro, perché vincola tutti una volta omologato. E qualunque somma il figlio versi, va documentata la sua provenienza: il denaro del figlio è finanza esterna solo se è davvero suo, non se è il ricavato di beni che il genitore gli ha trasferito di recente.
La partita in tabella
La tabella riassume le sei mosse del creditore quando nella ristrutturazione dei debiti del consumatore c’è una casa data in comodato al figlio. Per ogni mossa indica il vincolo che la legge impone al creditore, la contromossa del debitore e il momento utile per giocarla. I termini indicati sono quelli del CCII: nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale non si applica (art. 9 c.1), quindi corrono anche ad agosto.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Pignoramento della casa data al figlio | Termini del processo esecutivo; possibile sospensione con il decreto di apertura (art. 70 c.4 CCII) | Deposito della domanda con istanza di sospensione e di divieto di nuove azioni | Prima della fissazione della vendita |
| Osservazioni all’OCC sul valore della casa e sul comodato | Entro 20 giorni dalla comunicazione dell’OCC (art. 70 c.3) | Perizia attendibile, comodato documentato e dichiarato nella domanda (art. 67 c.2) | Già nella domanda, poi nel confronto con l’OCC entro 10 giorni (art. 70 c.6) |
| Attacco al comodato: frode, colpa grave, revoca delle misure | Revoca solo per atti in frode (art. 70 c.5); preclusione solo per colpa grave, malafede o frode (art. 69 c.1) | Prova di data, causa familiare e anteriorità del comodato; nessun atto straordinario durante la procedura | Dal deposito della domanda fino all’omologa |
| Contestazione della convenienza in omologa | Deve dimostrare di ricevere meno che nella liquidazione (art. 70 c.7); escluso se ha violato il merito creditizio (art. 69 c.2) | Conto dell’alternativa liquidatoria e offerta superiore, anche con finanza del figlio | Prima dell’udienza di omologa |
| Reclamo contro l’omologa | Entro 30 giorni (art. 51 CCII); posizione più solida per chi ha presentato osservazioni (art. 70 c.3 e c.8) | Sentenza motivata sui numeri; prova dei pagamenti già eseguiti | Dalla pubblicazione della sentenza |
| Revoca dell’omologa e liquidazione controllata | Dolo o colpa grave, inadempimento o inattuabilità (art. 72 c.1-2); non oltre sei mesi dalla relazione finale (art. 72 c.4); soglia di 50.000 € per la domanda del creditore (art. 268 c.2) | Esecuzione tracciata del piano; gestione anticipata delle difficoltà con l’OCC (art. 71 c.5) | Per tutta la durata del piano |
Le domande di chi ha dato la casa al figlio
“Il giudice può obbligarmi a vendere la casa di mio figlio?”
No, non direttamente. Il piano del consumatore ha contenuto libero (art. 67 c.1 CCII) e non deve mettere a disposizione tutto il patrimonio (Trib. Forlì, sent. n. 6/2024). Ma se un creditore contesta la convenienza e dimostra che con la vendita otterrebbe di più, il giudice non omologa (art. 70 c.7). In pratica la casa si tiene solo se il piano offre ai creditori almeno quanto ne ricaverebbero vendendola.
“Il comodato a mio figlio protegge la casa dai creditori?”
No. Il comodato non toglie la proprietà al genitore e non impedisce il pignoramento: gli atti esecutivi restano validi anche verso il terzo che occupa l’immobile (Cass. n. 20053/2013). In caso di fallimento del comodante, il comodatario deve restituire il bene al curatore (Cass. n. 27939/2018). La tutela del comodato familiare (Cass. S.U. n. 20448/2014) riguarda il rapporto tra genitore e figlio, non quello con i creditori.
“Devo dichiarare il comodato nella domanda?”
Sì, sempre. La domanda deve indicare la consistenza del patrimonio e gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (art. 67 c.2 CCII). Omettere il comodato espone al rischio di revoca dell’omologa per occultamento dell’attivo (art. 72 c.1).
“Mio figlio può comprare la casa nell’ambito del piano?”
Sì, ma alle condizioni di mercato. Le vendite previste dal piano si fanno con procedure competitive, sotto il controllo dell’OCC e sulla base di stime condivise (art. 71 c.1 CCII). Spesso è più semplice che il figlio intervenga come finanziatore esterno, versando una somma senza acquistare.
“Sulla casa c’è un mutuo: posso continuare a pagare le rate come prima?”
Probabilmente no. La prosecuzione delle rate è prevista per il mutuo sull’abitazione principale (art. 67 c.5 CCII) e la casa del figlio, di regola, non è la tua abitazione principale. Il credito ipotecario va soddisfatto almeno nella misura realizzabile con la liquidazione, con una moratoria fino a due anni (art. 67 c.4), durante la quale gli interessi continuano a maturare (Cass. n. 11676/2026).
“Se il piano salta, la casa è persa?”
Il rischio diventa concreto. In caso di revoca dell’omologa può aprirsi la liquidazione controllata (art. 73 CCII), in cui il liquidatore vende i beni. Ma la revoca per inadempimento non è automatica: il giudice prima indica gli atti necessari e un termine, anche prorogabile, per compierli (art. 71 c.5).
I paletti fissati dai giudici
Le pronunce seguenti sono organizzate in base alla mossa del creditore che limitano o, al contrario, rafforzano. Quando una pronuncia è nota solo da una sintesi o da una massima, lo indichiamo.
Sul pignoramento e sulla tenuta del comodato verso i creditori
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 20053 del 2/9/2013 (massima Brocardi). Quando è disposto il rilascio di un immobile concesso in comodato, gli atti esecutivi già compiuti restano validi ed efficaci anche verso il terzo che lo occupa, sia se il creditore ignorava l’occupazione, sia se questa è sopravvenuta. Rilevanza: il comodato al figlio non blocca l’esecuzione; la difesa va costruita sul piano, non sul titolo di godimento.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27939 del 31/10/2018 (massima Brocardi). Se il comodante fallisce dopo aver concesso in comodato a tempo determinato un immobile abitativo, il comodatario deve restituirlo subito al curatore, che deve liquidarlo libero; principio enunciato nell’interesse della legge. Rilevanza: è l’argomento che il creditore userà per sostenere che, in una liquidazione controllata, il comodato al figlio cederebbe.
Sulla natura del comodato familiare e sulla sua prova
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 20448 del 29/9/2014 (sintesi ecnews). Chi oppone la destinazione a casa familiare deve provare la pattuizione; il comodante può chiedere la restituzione anticipata per un bisogno urgente e imprevisto, anche economico. Rilevanza: spiega la logica del comodato al figlio con famiglia e dimostra che non è un artificio; il peggioramento economico del genitore è un bisogno che può giustificare la restituzione.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17095 del 25/6/2025 (sintesi diritto.it). Il comodato familiare senza limiti di durata dura finché permangono le esigenze abitative della famiglia, in particolare dei figli minori; la crisi coniugale non lo fa cessare di per sé. Rilevanza: utile per documentare la causa familiare e la genuinità del comodato, per esempio quando in casa vivono i nipoti.
Cass. civ., Sez. VI, n. 24838 del 21/11/2014 (sintesi ecnews). La destinazione a residenza familiare deve essere accertata in positivo; in mancanza, prevale la soluzione favorevole alla cessazione del comodato. Rilevanza: senza prove, il comodato al figlio è un comodato precario, che il creditore descriverà come irrilevante.
Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 17332 del 3/7/2018 (sintesi ecnews). Il bisogno urgente e imprevisto del comodante sussiste quando i proprietari sono anziani e devono sostenere spese mediche; spetta al comodatario provare che la destinazione familiare persista. Rilevanza: se il piano prevede di far rientrare la casa nella disponibilità del genitore, la restituzione al comodante può essere giustificata dalle sue condizioni.
Sulle osservazioni, sulla convenienza e sul reclamo
Trib. Forlì, sent. n. 6 del 15/1/2024 (testo letto). Il piano del consumatore non deve mettere a disposizione dei creditori tutto il patrimonio: l’esclusione di un bene non rende inammissibile la domanda; in assenza di contestazioni la convenienza non è sindacata d’ufficio. Rilevanza: conferma che la casa del figlio può restare fuori dal piano, se nessun creditore dimostra di perderci.
Trib. Reggio Emilia, sent. n. 105 del 21/11/2024 (testo letto). Omologato un piano che conservava la casa familiare: esecuzione immobiliare sospesa all’apertura, creditore ipotecario pagato con finanza di terzi, altri creditori con una quota mensile del reddito; il piano è risultato più conveniente della vendita all’asta al netto dei costi. Rilevanza: è il modello di piano con finanza esterna che si può adattare alla casa del figlio.
Sui crediti ipotecari e sulla liquidazione controllata
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676 del 29/4/2026 (sintesi ItaliaOggi 18/7/2026). La moratoria fino a due anni dell’art. 67 c.4 CCII non riduce i crediti privilegiati o ipotecari, ma ne sospende il pagamento; gli interessi continuano a maturare e il rimborso deve iniziare alla scadenza. Rilevanza: decisiva quando sulla casa del figlio grava un mutuo che non può beneficiare della regola sull’abitazione principale.
Cass. civ., n. 22914 del 19/8/2024 (rinvio pregiudiziale del Trib. Brescia). Il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: aumenta il peso dell’ipotecario nel confronto di convenienza e riduce ciò che resterebbe ai chirografari in caso di vendita.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; la condotta del debitore conta nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: se il piano fallisce, il creditore può ottenere la liquidazione senza dover provare la tua colpa, ma la trasparenza sul comodato peserà quando chiederai l’esdebitazione.
Cosa fa lo Studio Monardo quando la casa del figlio entra nel piano
Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dal creditore, intercettiamo i punti deboli dei suoi atti, presidiamo le scadenze che deve rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la sua convenienza si sposta. Ecco come, concretamente.
- Ricostruiamo la storia del comodato: raccogliamo contratto, data certa, residenza del figlio, utenze e spese di manutenzione, per dimostrare che il comodato è genuino e anteriore ai debiti.
- Costruiamo il conto dell’alternativa liquidatoria prima del creditore: con lo staff di commercialisti stimiamo valore di realizzo, ribassi d’asta, costi della procedura, prelazioni e tempi, cioè lo stesso numero su cui il creditore fonderà la contestazione.
- Coordiniamo la perizia sulla casa con un tecnico indipendente, documentando i difetti che ne riducono il valore di vendita.
- Strutturiamo la finanza esterna del figlio: verifichiamo la provenienza delle somme, l’eventuale mutuo a suo nome e il calendario dei versamenti, concentrando gli apporti all’inizio del piano.
- Verifichiamo il merito creditizio di ogni finanziamento, per segnalare all’OCC i creditori che potrebbero perdere il diritto di contestare la convenienza (art. 69 c.2 CCII).
- Depositiamo la domanda con l’istanza di sospensione dell’esecuzione sulla casa e di divieto di nuove azioni, scegliendo il momento giusto rispetto al calendario dell’asta.
- Rispondiamo alle osservazioni dei creditori nel confronto con l’OCC, con dati e documenti, proponendo, se serve, modifiche mirate dell’offerta.
- Difendiamo l’omologa e l’eventuale reclamo, chiedendo al giudice una motivazione puntuale sulla convenienza che resista anche in Corte d’appello e in Cassazione.
- Presidiamo l’esecuzione del piano: controlliamo pagamenti, relazioni semestrali e difficoltà sopravvenute, per affrontarle con l’OCC prima che diventino causa di revoca.
- Valutiamo le alternative: saldo e stralcio finanziato dal figlio, accordo stragiudiziale, o altra procedura, quando i numeri dicono che il piano non è la strada migliore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita come questa pesano soprattutto due competenze. La prima è quella di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: conoscere dall’interno come l’Organismo costruisce la relazione e attesta la convenienza permette di presentare la casa del figlio, il comodato e la finanza esterna nella forma che l’OCC e il giudice devono poter verificare. La seconda è quella di avvocato cassazionista: se il creditore reclama e la questione arriva fino alla Corte di cassazione, la strategia resta la stessa, con lo stesso difensore e la stessa linea, dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, perché la convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato.
Chiusura: la casa del figlio si tiene con i numeri, non con il comodato
La risposta alla domanda del titolo è quindi questa: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la casa data in comodato al figlio non va venduta per legge, ma si tiene solo se il piano offre ai creditori almeno quanto otterrebbero vendendola. Il comodato non è uno scudo; la vera protezione è un piano trasparente, con la casa dichiarata, una stima attendibile, un conto dell’alternativa liquidatoria più preciso di quello del creditore e, quando serve, l’apporto del figlio. Nella procedura non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce i criteri con cui l’Organismo attesta la convenienza, cioè il terreno su cui il creditore attaccherà la casa del figlio. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la difesa resti la stessa fino all’ultimo grado.
📩 Prima che il creditore faccia la sua prossima mossa sulla casa di tuo figlio, scrivici: i recapiti dello Studio Monardo sono riportati in fondo a questa pagina.
