Chi non ha beni, ha un reddito che basta appena per vivere e debiti che non potrà mai pagare può chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Prima però serve un passaggio obbligato: la relazione dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). Senza quella relazione la domanda non arriva davanti al giudice. Ed è proprio qui che molte persone si fermano. Si rivolgono all’OCC, consegnano qualche documento e poi aspettano mesi senza sapere a che punto è la pratica.
La legge non fissa un termine per la relazione. La durata dipende dall’organismo, dal gestore nominato e, soprattutto, dalla velocità con cui il debitore consegna i documenti. Il rischio principale è che, mentre la relazione non è pronta, pignoramenti, trattenute sullo stipendio e azioni dei creditori continuino a correre senza alcun freno, perché la sola istanza all’OCC non blocca nulla.
In questo articolo indichiamo i tempi reali ricavati da decreti pubblicati dai tribunali, le fasi che allungano la pratica e le scadenze che, invece, la legge fissa davvero. Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come lavora un organismo, che cosa chiede il gestore e dove la pratica tende a bloccarsi. Questa esperienza serve a preparare il fascicolo prima che arrivi sul tavolo del gestore, così da ridurre i tempi morti.
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Che cos’è la relazione dell’OCC nell’esdebitazione dell’incapiente
Sul piano normativo, l’esdebitazione dell’incapiente è la liberazione dai debiti concessa una sola volta alla persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura (art. 283 c.1 CCII). Non c’è una liquidazione dei beni né un piano di pagamento: il giudice, se ricorrono i presupposti, dichiara inesigibili i debiti con decreto. Resta però l’obbligo di pagare se, entro tre anni dal decreto, sopravvengono utilità che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. Questo è l’unico paragrafo di inquadramento generale: il resto dell’articolo riguarda la relazione e i suoi tempi.
La relazione dell’OCC è il documento con cui un soggetto terzo e indipendente verifica e certifica al giudice la situazione del debitore: senza di essa la domanda non è completa. L’art. 283 c.4 CCII ne fissa il contenuto. La relazione deve indicare:
- le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- le ragioni dell’incapacità di adempiere;
- gli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata.
Il comma 5 aggiunge un quinto contenuto: l’OCC deve indicare se il finanziatore, nel concedere il credito, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore. La quantificazione ritenuta idonea non può essere inferiore a quella del comma 2, cioè l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE.
La domanda vera e propria, invece, è disciplinata dal comma 3. Va presentata tramite l’OCC al giudice competente con: l’elenco dei creditori, con importi e indirizzi PEC; gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l’indicazione di stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e del nucleo familiare.
Va precisato che la relazione non è un modulo da compilare. Il gestore deve ricostruire la storia dei debiti: quando sono nati, a che cosa sono serviti, se il debitore poteva prevedere di non riuscire a pagarli. Deve poi verificare i redditi e le spese del nucleo e controllare che non ci siano beni nascosti o atti dispositivi sospetti. Il giudice si basa su questa ricostruzione per valutare la meritevolezza: l’art. 283 c.7 gli impone di escludere il beneficio in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.
La ratio è chiara. Il debitore incapiente non offre nulla ai creditori, che quindi non hanno un interesse economico a controllare la pratica. Il controllo lo fa l’OCC al posto loro. Per questo la legge chiede una relazione particolareggiata e non una semplice attestazione.
Distinzione da istituti affini. La relazione dell’art. 283 non va confusa con l’attestazione dell’art. 268 c.3 CCII. Quest’ultima serve quando un creditore chiede la liquidazione controllata di una persona fisica: in quel caso la liquidazione non si apre se l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, nemmeno con azioni giudiziarie. Esempio concreto: un pensionato con 640 € al mese e nessun immobile riceve il ricorso di una finanziaria per l’apertura della liquidazione controllata. Lui può chiedere all’OCC l’attestazione di incapienza e opporla entro la prima udienza, con i documenti dell’art. 283 c.3. Se poi vuole liberarsi dei debiti deve presentare la propria domanda di esdebitazione, con la relazione completa del comma 4. Sono due documenti diversi, con scopi e tempi diversi, anche se la base documentale è in gran parte la stessa.
Nemmeno va confusa con la relazione dell’art. 68 c.2, prevista per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il contenuto è simile (cause, diligenza, ragioni dell’incapacità, completezza dei documenti), ma lì la relazione deve anche indicare i costi presunti della procedura e accompagna un piano di pagamento. Nell’incapiente non c’è nessun piano da valutare, e questo dovrebbe rendere la relazione più rapida.
Quali termini esistono davvero: requisiti e scadenze
In termini operativi, la prima informazione da avere chiara è questa: nessuna norma del CCII obbliga l’OCC a depositare la relazione dell’art. 283 entro un certo numero di giorni. I termini veri sono altri. Alcuni li fissa la legge, altri i regolamenti interni degli organismi, altri ancora il giudice dopo il deposito.
Requisiti che il gestore deve verificare
Il gestore non può chiudere la relazione finché non ha verificato ciascuno dei presupposti. Ognuno richiede tempo e documenti.
- Persona fisica. Società ed enti sono esclusi. Il controllo è immediato.
- Incapienza attuale e prospettica. Il debitore non deve poter offrire alcuna utilità, nemmeno in futuro (c.1). Il Tribunale di Alessandria, nel decreto dell’11/2/2026 (R.G. 6/2025), ha precisato che l’incapienza va valutata sia all’attualità sia in via prognostica e non deve dipendere dalla volontà del debitore. Per questo il gestore guarda anche le prospettive: una pensione in arrivo, un contratto a termine, un’eredità.
- Soglia di reddito del comma 2. L’incapienza ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e il mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo. Serve quindi la composizione esatta del nucleo e la prova delle spese.
- Meritevolezza. Niente frode, dolo o colpa grave nella formazione dei debiti (c.7). È la parte più lunga, perché il gestore deve ricostruire l’origine di ogni debito.
- Prima volta. L’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta (c.1). Va verificato se il debitore ha già avuto benefici simili, anche con la vecchia legge fallimentare o con la L. 3/2012.
- Assenza di atti impugnati. Il gestore deve indicare se i creditori hanno contestato atti del debitore, per esempio con azioni revocatorie (c.4 lett. c).
Le scadenze fissate dalla legge e dai regolamenti
Sospensione feriale. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice. Quindi i termini dell’esdebitazione dell’incapiente corrono anche dal 1° al 31 agosto. Lo dimostra un caso concreto: nel procedimento definito dal Tribunale di Milano con decreto del 27/10/2025 (R.G. 15/2025), il ricorso era stato depositato il 25/7/2025 e il giudice ha assegnato per le integrazioni un termine al 22/9/2025, che ha attraversato tutto il mese di agosto.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Accettazione dell’incarico da parte del gestore: 3 giorni (regolamenti OCC esaminati) | Dalla comunicazione della nomina | Interno all’organismo | Sostituzione del gestore, con ritardo per il debitore |
| Consegna dei documenti richiesti dal gestore: fino a 30 giorni, prorogabili di altri 30 (disciplinare OCC della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, art. 5) | Dalla richiesta del gestore | Assegnato al debitore | L’inerzia equivale a rinuncia: la pratica è archiviata |
| Redazione della relazione: “di norma entro 90 giorni” (disciplinare OCC della Camera di commercio Irpinia Sannio, punto 4.c) | Dall’accettazione dell’incarico | Ordinatorio, interno | Nessuna sanzione processuale; possibile reclamo al referente dell’OCC |
| Attestazione di incapienza contro la liquidazione chiesta dal creditore: il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni (art. 268 c.3) | Dalla prima udienza, se l’attestazione non è ancora redatta | Giudiziale, fissato dal giudice | Se manca, la liquidazione controllata può essere aperta |
| Integrazioni chieste dal giudice dopo il deposito | Dal provvedimento del giudice | Giudiziale | Possibile rigetto o declaratoria di inammissibilità |
| Reclamo contro il decreto: 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 283 c.8) | Dalla comunicazione del decreto | Perentorio | Il decreto diventa stabile |
| Dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute | Termine indicato nel decreto (c.7) | Fissato dal giudice | Revoca del beneficio |
| Vigilanza dell’OCC: tre anni | Dal deposito del decreto (c.9) | Legale | Al termine, l’esposizione per utilità sopravvenute cessa |
Il termine più critico, in pratica, è quello dei 60 giorni dell’art. 268 c.3: è l’unico caso in cui la legge mette una scadenza stretta su un documento dell’OCC, e lo fa quando il creditore ha già chiesto la liquidazione controllata. Se il debitore arriva alla prima udienza senza aver eccepito l’incapienza, perde lo strumento difensivo.
Va precisato anche un punto sul termine di 90 giorni: è una regola organizzativa di un singolo organismo, non una norma di legge. Altri organismi non indicano un termine e chiedono solo che il gestore lavori “tempestivamente”. Il disciplinare della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, approvato il 18/6/2025, non fissa alcun termine per le relazioni degli artt. 68, 76, 269 e 283 CCII. Prima di presentare l’istanza conviene quindi leggere il regolamento del proprio OCC.
Comunicazioni agli uffici fiscali. L’art. 68 c.4 CCII, scritto per il piano del consumatore, obbliga l’OCC a dare notizia dell’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali entro 7 giorni; questi devono rispondere entro 15 giorni con il debito tributario accertato. L’art. 283 non riproduce questa regola. Nella pratica, però, il gestore che vuole un elenco completo dei creditori interroga comunque l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’Agenzia delle Entrate e i tributi locali. Il tempo di risposta di questi enti pesa sulla durata complessiva.
Procedura passo-passo: dove si perdono i mesi
La disciplina prevede una sequenza che, sulla carta, è lineare. In pratica i ritardi si accumulano in punti precisi. Di seguito ogni passaggio, con chi fa che cosa, davanti a quale organo e quanto tempo richiede di solito.
1. Scelta dell’OCC competente
La domanda si presenta tramite un OCC e va al giudice competente. Il riferimento per la competenza è l’art. 27 c.2 CCII, richiamato in materia di sovraindebitamento: conta il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che per una persona fisica coincide di regola con la residenza. Gli OCC sono costituiti presso camere di commercio, ordini professionali e comuni. Il debitore sceglie l’organismo tra quelli del circondario del tribunale competente.
Errore frequente: presentare l’istanza a un OCC fuori circondario perché più vicino al luogo di lavoro. Si perde tempo e spesso si deve ricominciare.
2. Istanza all’organismo e nomina del gestore
Il debitore deposita un’istanza all’OCC, di solito su modulo dell’organismo, con un primo elenco di debiti e redditi. Molti regolamenti chiedono un acconto iniziale. Il regolamento dell’OCC Irpinia Sannio prevede un acconto forfettario di 300 € oltre IVA all’inizio della procedura; il disciplinare della Maremma e del Tirreno dichiara inammissibile l’istanza se l’acconto iniziale non è pagato. Il referente dell’organismo nomina il gestore. Il gestore accetta entro 3 giorni (secondo i due regolamenti esaminati) e firma la dichiarazione di indipendenza.
Tempo realistico: da una a tre settimane, a seconda del carico dell’organismo.
3. Primo incontro e preventivo
Il gestore incontra il debitore, raccoglie la storia dei debiti e consegna la lista dei documenti. Presenta anche un preventivo dei compensi dell’OCC. Per l’incapiente, l’art. 283 c.6 CCII riduce i compensi dell’OCC della metà. I regolamenti indicano importi minimi: almeno 1.000 € oltre oneri nel regolamento dell’OCC Irpinia Sannio; almeno 1.439,48 € comprensivi di IVA e oneri, salva diversa liquidazione del giudice, nel disciplinare della Maremma e del Tirreno. Sono costi della procedura, che vanno messi in conto fin dall’inizio.
Errore frequente: non approvare subito il preventivo. Il disciplinare della Maremma e del Tirreno prevede che la mancata accettazione del preventivo senza giustificato motivo comporti l’interruzione e l’archiviazione della pratica.
4. Raccolta documentale
È la fase che decide la durata. Il gestore chiede, di regola:
- carta d’identità, codice fiscale, certificato di residenza e stato di famiglia;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazioni uniche);
- buste paga o cedolini pensione degli ultimi mesi;
- estratti conto bancari e postali, di solito degli ultimi anni;
- contratti di finanziamento, piani di ammortamento, cessioni del quinto, deleghe di pagamento;
- estratto di ruolo o situazione debitoria presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- visure catastali e al Pubblico registro automobilistico;
- documentazione sulle spese del nucleo (affitto, utenze, spese mediche, scuola, trasporti);
- atti di pignoramento, decreti ingiuntivi, precetti ricevuti;
- documenti sugli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (vendite, donazioni, rinunce all’eredità).
Il disciplinare della Maremma e del Tirreno consente al gestore di assegnare al debitore termini fino a 30 giorni, prorogabili di 30. Il regolamento Irpinia Sannio considera rinuncia l’inerzia del debitore che non risponde dopo la notifica dell’organismo. L’archiviazione per inerzia è il rischio più concreto: si perde il lavoro fatto, si deve pagare il lavoro già svolto dal gestore e si ricomincia da capo.
Tempo realistico: da uno a tre mesi, se il debitore è ordinato. Molto di più se mancano le dichiarazioni dei redditi, se ci sono debiti ceduti a società di recupero difficili da identificare, o se il debitore ha avuto un’attività d’impresa.
5. Verifiche del gestore
Il gestore confronta quanto dichiarato con quanto risulta da fonti esterne. Interroga i creditori, chiede i saldi aggiornati, verifica l’elenco con gli enti della riscossione. Il regolamento Irpinia Sannio ricorda che l’accesso alle banche dati pubbliche è possibile solo previa autorizzazione del giudice: se il gestore ne ha bisogno, i tempi si allungano.
Nei casi con un’attività d’impresa cessata, il gestore deve anche verificare che il debitore non sia soggetto a liquidazione giudiziale. Nel procedimento definito dal Tribunale di Milano con decreto del 23/2/2026, la relazione ha escluso la liquidazione giudiziale per un’attività individuale cessata dopo pochi mesi, senza beni registrati e con ricavi non rilevanti. Nel procedimento collegato, separato dallo stesso giudice, è stata chiesta documentazione per qualificare come impresa minore una società di persone inattiva da anni.
6. Calcolo della soglia e del mantenimento
Il gestore ricostruisce reddito e spese del nucleo e applica il comma 2. Nei decreti milanesi del 23/2/2026 il gestore ha calcolato una soglia di 25.840,95 € annui per un nucleo di quattro persone, usando l’assegno sociale 2025. Nel decreto del 27/10/2025 il gestore ha verificato la congruità di spese di mantenimento per 2.617 € al mese. Questa fase richiede pochi giorni se i documenti sulle spese sono già nel fascicolo.
7. Redazione della relazione
Il gestore scrive la relazione con i cinque contenuti dei commi 4 e 5. Se il fascicolo è completo, la stesura richiede in genere alcune settimane. Il riferimento organizzativo di 90 giorni dall’accettazione, previsto da un organismo, comprende tutte le fasi precedenti.
8. Deposito del ricorso
Il ricorso, con la relazione e gli allegati, è depositato telematicamente al tribunale. Il debitore non ha l’obbligo di farsi assistere da un difensore: lo prevede l’art. 68 c.1 per il piano del consumatore e, secondo una sintesi di Unijuris, il Tribunale di Verona (12/1/2026) ha ritenuto che l’incapiente possa presentare la domanda personalmente, purché sia garantito il contraddittorio con i creditori.
Avvertenza decisiva: il fascicolo telematico va costruito con ordine. Nel procedimento milanese definito il 23/2/2026, tre giorni dopo il deposito il giudice ha invitato a regolarizzare il fascicolo e a depositare separatamente gli allegati della relazione. Sono giorni che si sommano.
9. Fase davanti al giudice
Il giudice può chiedere integrazioni, chiedere all’OCC osservazioni, fissare un’udienza, acquisire il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Poi decide con decreto. Il decreto indica il termine entro cui il debitore deve presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute (c.7) ed è comunicato a debitore e creditori, che possono proporre reclamo entro 30 giorni (c.8).
Quanto è durato davvero: tre casi pubblicati
| Procedimento | Incarico OCC | Deposito ricorso | Tempo pre-deposito | Decreto | Tempo davanti al giudice |
|---|---|---|---|---|---|
| Trib. Milano, R.G. 15/2025 | 7/8/2024 | 25/7/2025 | 352 giorni | 27/10/2025 | 94 giorni |
| Trib. Milano, decr. 23/2/2026 | 19/7/2023 | 8/12/2025 | 873 giorni | 23/2/2026 | 77 giorni |
| Trib. Alessandria, R.G. 6/2025 | non indicato | 18/11/2025 | non indicato | 11/2/2026 | 85 giorni |
I decreti non spiegano perché la fase davanti all’OCC sia durata così tanto. Nel caso del decreto milanese del 23/2/2026 il decreto dice che il gestore era stato nominato per valutare i presupposti di accesso alla procedura, quindi è possibile che inizialmente si stesse valutando un’altra strada; non si può affermarlo con certezza. Il dato utile è un altro: la fase davanti al giudice ha richiesto tra 77 e 94 giorni, mentre la fase davanti all’OCC ha richiesto da circa un anno a oltre due anni e mezzo. Il collo di bottiglia, nella pratica, è prima del deposito.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le due ipotesi seguenti sono esempi di applicazione costruiti a scopo dimostrativo. Non riguardano casi reali.
Esempio 1: pratica ordinata, nessuna urgenza
Dati di partenza. Lavoratrice dipendente part-time, separata, con un figlio minorenne convivente. Reddito netto annuo 13.874,20 €. Debiti per 47.316,85 €: due prestiti personali, una carta revolving, un residuo di cartelle per 6.902,40 €. Nessun immobile, un’auto del 2009.
Sequenza.
– Istanza all’OCC lunedì 26/10/2026.
– Nomina del gestore giovedì 29/10/2026.
– Accettazione entro tre giorni lavorativi: martedì 3/11/2026.
– Il gestore chiede i documenti assegnando 30 giorni: scadenza giovedì 3/12/2026.
– Se l’organismo applica il riferimento dei 90 giorni dall’accettazione, la relazione dovrebbe essere pronta entro lunedì 1/2/2027 (data verificata come giorno feriale).
Calcolo della soglia del comma 2. Nucleo di due persone, parametro 1,57. Con l’assegno sociale 2026 (546,24 € al mese, 7.101,12 € all’anno, importo provvisorio della circolare INPS n. 153 del 19/12/2025), la soglia è 7.101,12 × 1,5 × 1,57 = 16.723,14 € annui.
- Prima lettura (la soglia misura il mantenimento): il reddito di 13.874,20 € è inferiore a 16.723,14 €. Presupposto soddisfatto con ampio margine.
- Seconda lettura (si deducono prima le spese reali di mantenimento e il residuo si confronta con la soglia): se le spese documentate del nucleo sono 1.142,60 € al mese, cioè 13.711,20 € all’anno, il residuo è di 163,00 €, molto al di sotto della soglia. Presupposto soddisfatto anche qui.
Esito. Se la documentazione arriva entro il 3/12/2026, la relazione può essere depositata nei primi mesi del 2027. Considerando i tempi osservati nei decreti pubblicati (77-94 giorni davanti al giudice), un decreto a primavera 2027 è uno scenario realistico, non garantito. Il ritardo di un solo mese nella consegna degli estratti conto sposta tutta la sequenza di almeno un mese.
Esempio 2: il creditore chiede la liquidazione controllata
Dati di partenza. Pensionato che vive solo, pensione netta 8.437,90 € all’anno. Debiti scaduti per 61.218,33 €, di cui 52.880,10 € verso una società cessionaria di crediti bancari. La società deposita ricorso per la liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268 c.2 (debiti scaduti oltre 50.000 €). Prima udienza fissata martedì 17/11/2026.
Sequenza.
– Il debitore non ha ancora l’attestazione dell’OCC. Entro la prima udienza deve eccepire l’incapienza con i documenti dell’art. 283 c.3.
– Il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni. Sessanta giorni dal 17/11/2026 portano a sabato 16/1/2027; il termine utile slitta a lunedì 18/1/2027. Il giudice può comunque fissare un termine più breve.
– In parallelo il debitore presenta all’OCC l’istanza per l’esdebitazione: la base documentale è la stessa.
Calcolo. Nucleo di una persona, parametro 1,00. Soglia 2026: 7.101,12 × 1,5 = 10.651,68 €. La pensione di 8.437,90 € è sotto la soglia anche senza dedurre le spese.
Esito. Qui il tempo dell’OCC non è più una variabile libera: l’attestazione deve arrivare entro il termine del giudice, e i 60 giorni sono il massimo. Chi riceve un ricorso per liquidazione controllata deve contattare l’OCC il giorno stesso, non dopo la prima udienza. Se l’attestazione arriva in tempo, la liquidazione non si apre; la successiva relazione completa ex art. 283 c.4 potrà essere depositata con un fascicolo già pronto per buona parte.
Casi particolari
Il debitore che ha avuto un’attività d’impresa
Chi è stato imprenditore, anche per pochi mesi, allunga la relazione. Il gestore deve escludere che il debitore sia ancora soggetto a liquidazione giudiziale e ricostruire i debiti dell’attività. Nel decreto milanese del 23/2/2026 la relazione ha ricondotto circa 26.347 € dei 41.804 € complessivi all’attività cessata. Nel procedimento collegato definito lo stesso giorno, i debiti erano pari a 68.886,05 €, di cui 29.260,16 € verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e il giudice ha chiesto documenti per qualificare la società come impresa minore. In questi casi, oltre ai documenti personali, servono visure storiche, chiusura della partita IVA, ultime dichiarazioni dell’attività.
C’è anche un limite insuperabile. Secondo la Cassazione (Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025), il debitore incapiente già dichiarato fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere quella dell’art. 283 per gli stessi debiti del fallimento. Se l’OCC lo scopre tardi, mesi di lavoro vanno persi: va verificato al primo incontro.
Il nucleo familiare con più debitori
Quando marito e moglie sono entrambi indebitati, viene spontaneo pensare a un’unica domanda. Il Tribunale di Milano, nel decreto del 23/2/2026, ha separato i procedimenti perché l’art. 66 CCII sulle procedure familiari non si applica all’esdebitazione dell’incapiente. Ogni debitore ha quindi la sua domanda e la sua relazione, anche se il gestore può essere lo stesso. I documenti del nucleo servono a entrambi, ma i tempi di deposito e di decisione corrono separati. Un’organizzazione che prevede fin dall’inizio due fascicoli distinti evita la regolarizzazione dopo il deposito.
Debiti fiscali rilevanti e meritevolezza
Quando la maggior parte del debito è verso il Fisco, il gestore deve spiegare perché le imposte non sono state pagate. Secondo una sintesi di Unijuris, il Tribunale di Treviso (31/3/2026) ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, e ha rigettato la domanda per mancanza di meritevolezza. Il Tribunale di Alessandria (11/2/2026) ha invece riconosciuto la meritevolezza a un debitore con circa 43.000 € di debiti verso la riscossione su un totale di circa 56.000 €, valorizzando l’invalidità, l’importo non ingente del debito fiscale e il tentativo di rateizzazione. Per il gestore questo significa una ricostruzione più accurata, e quindi più tempo: conviene portare subito le domande di rateizzazione, le comunicazioni con l’ente e la documentazione sanitaria o lavorativa.
Debiti per mantenimento, risarcimenti e sanzioni
Se tra i debiti ci sono assegni di mantenimento arretrati, risarcimenti da fatto illecito o sanzioni pecuniarie, il gestore deve segnalarli. La questione è aperta. Secondo una lettura, l’art. 278 c.7 (che esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da illecito extracontrattuale e le sanzioni non accessorie a debiti estinti) si applica anche all’incapiente, perché sta nelle disposizioni generali: in questo senso il Tribunale di Rovereto (decr. 15/12/2025, R.G. 1/2025). Secondo un’altra lettura non si applica, perché l’art. 278 c.1 parla dei crediti rimasti insoddisfatti in una liquidazione. Nessuna pronuncia di legittimità risolve il punto. Prudenza vuole che questi debiti si considerino a rischio. Va ricordato poi che i decreti milanesi dichiarano inesigibili solo i debiti maturati prima della presentazione del ricorso: le sanzioni amministrative sorte dopo il ricorso restano dovute.
Rinuncia all’eredità e atti degli ultimi cinque anni
Una rinuncia all’eredità, una donazione o una vendita a un familiare negli ultimi cinque anni non impediscono l’accesso, ma il gestore deve verificarle. Nel decreto del 27/10/2025 il Tribunale di Milano ha controllato la registrazione della rinuncia all’eredità presso l’Agenzia delle Entrate, indicata dal gestore. Se l’atto non è documentato, il gestore deve chiedere copia agli uffici, con tempi che non dipendono dal debitore.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, la relazione si chiude in fretta quando il gestore riceve un fascicolo completo dal primo giorno: il tempo che si perde, quasi sempre, è quello in cui l’organismo aspetta un documento.
Domande frequenti
Esiste un termine di legge entro cui l’OCC deve consegnare la relazione?
No. L’art. 283 CCII stabilisce che cosa la relazione deve contenere, non entro quando va redatta. Alcuni organismi si danno un termine interno: per esempio il disciplinare della Camera di commercio Irpinia Sannio indica “di norma” 90 giorni dall’accettazione dell’incarico. Altri organismi non fissano nulla. L’unica scadenza stretta prevista dalla legge per un documento dell’OCC riguarda l’attestazione dell’art. 268 c.3, quando un creditore ha chiesto la liquidazione controllata: in quel caso il giudice concede al massimo 60 giorni.
In media quanto tempo passa dall’incarico all’OCC al decreto del giudice?
Non esistono statistiche ufficiali sulle durate. Dai decreti pubblicati che abbiamo esaminato, la fase davanti all’OCC è durata da circa un anno (352 giorni) a quasi due anni e mezzo (873 giorni). La fase davanti al giudice, invece, è durata tra 77 e 94 giorni. Con un fascicolo completo e un organismo che rispetta un termine interno di 90 giorni, un percorso complessivo inferiore a sei mesi è possibile, ma non garantito: dipende dal tribunale e dalle integrazioni richieste.
Durante l’attesa della relazione si possono bloccare i pignoramenti?
L’art. 283 CCII non prevede misure protettive, a differenza del piano del consumatore (art. 70 c.4) e del concordato minore (art. 78). La sola istanza all’OCC non sospende pignoramenti né trattenute. Per questo la durata della relazione conta: ogni mese di attesa può significare un’altra trattenuta sullo stipendio o sulla pensione. Il decreto di esdebitazione, una volta emesso, fa cessare vincoli, pignoramenti e trattenute, come dispone il Tribunale di Alessandria nel decreto dell’11/2/2026.
Ad agosto la pratica si ferma?
I termini no. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice, quindi i termini fissati dal giudice e quelli per il reclamo corrono anche dal 1° al 31 agosto. Possono rallentare, semmai, l’attività degli uffici e la disponibilità di creditori e banche a fornire documenti. Un termine per integrazioni assegnato a fine luglio scade comunque alla data indicata dal giudice, anche se cade a settembre dopo un agosto di ferie.
Il gestore è lento: posso cambiarlo?
Il gestore è nominato dall’organismo, non scelto liberamente dal debitore. Se la pratica è ferma senza motivo, il debitore può scrivere al referente dell’OCC, chiedere un aggiornamento scritto e, se il regolamento lo prevede, la sostituzione. Prima di farlo conviene verificare che il ritardo non dipenda da documenti mancanti. Cambiare organismo significa, di regola, ricominciare l’istruttoria e sostenere di nuovo i costi iniziali, quindi è una scelta da valutare con attenzione.
Se dopo la relazione trovo un lavoro migliore, cambia qualcosa? (caso limite)
Dipende dal momento. Se il nuovo reddito arriva prima del decreto, il gestore deve tenerne conto: l’incapienza è valutata anche in prospettiva e il presupposto può venire meno. Se arriva dopo il decreto, per tre anni il debitore deve dichiararlo nella dichiarazione annuale (c.7) e l’OCC verifica se si tratta di utilità che consentono l’utile soddisfacimento dei creditori (c.9). Il testo vigente non contiene più la soglia del 10% prevista dalla versione precedente al D.Lgs. 136/2024. I finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono considerati utilità.
Il quadro giurisprudenziale sulla relazione e sui tempi dell’incapiente
Le pronunce che seguono sono state esaminate nel testo o in massima o sintesi, come indicato. Nessuna fissa un termine per la relazione dell’OCC, perché la legge non lo prevede; insieme, però, mostrano quanto pesa la relazione sulla decisione e quali passaggi allungano i tempi.
1. Trib. Milano, sez. II civ., decreto 27/10/2025, R.G. 15/2025 (testo letto). Esdebitazione concessa a un debitore con 563.880,58 € di debiti, derivanti da fideiussioni per una società fallita e dal residuo di un mutuo. Rilevanza: documenta un incarico OCC del 7/8/2024, un ricorso del 25/7/2025, un termine per integrazioni al 22/9/2025 e il decreto dopo 94 giorni. Fissa le dichiarazioni annuali al 30 ottobre di ogni anno per tre anni.
2. Trib. Milano, sez. II civ., decreto 23/2/2026 (testo letto). Esdebitazione concessa con meritevolezza riconosciuta per un debito derivato da un insuccesso imprenditoriale e da esigenze familiari ordinarie. Rilevanza: incarico all’OCC del 19/7/2023 e ricorso dell’8/12/2025; dopo il deposito, regolarizzazione del fascicolo, separazione dei procedimenti familiari, osservazioni dell’OCC e udienza; soglia del comma 2 calcolata in 25.840,95 € per quattro persone. Lo stesso giorno lo stesso tribunale ha definito il procedimento collegato del coniuge, con richiesta di documenti sulla qualificazione di una società come impresa minore.
3. Trib. Alessandria, decreto 11/2/2026, R.G. 6/2025 (testo letto). L’incapienza va valutata sia all’attualità sia in prospettiva e non deve dipendere dalla volontà del debitore; un forte debito fiscale non esclude da solo la meritevolezza. Rilevanza: precisa che cosa la relazione deve dimostrare e impone una dichiarazione annuale entro maggio, con estratti conto e dichiarazione dei redditi.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025. Il debitore incapiente già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere quella dell’art. 283 per i debiti del fallimento; contro il decreto di diniego emesso senza contraddittorio il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, perché la domanda può essere riproposta. Rilevanza: la verifica dei precedenti concorsuali va fatta subito nella relazione.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026. È in contrasto con la precedente sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti emessi in materia di esdebitazione dell’incapiente; le fonti che la riportano (iusletter ed ecnews) ne descrivono il caso in modo diverso. Rilevanza: chi riceve un rigetto deve valutare con attenzione la strada impugnatoria, perché il quadro non è stabile.
6. Cass. n. 13220/2026 (segnalata da Unijuris, nota solo in sintesi). Il reclamo previsto dall’art. 283 c.8 va proposto al tribunale in composizione collegiale e non alla corte d’appello. Rilevanza: individua il giudice del reclamo da proporre entro 30 giorni; va citata con cautela.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 (massima). L’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15/7/2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: il gestore deve accertare la data delle procedure precedenti, perché da essa dipende la normativa applicabile.
8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it). Nella liquidazione controllata la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità e il giudice ne controlla la sostanza. Rilevanza, per analogia: una relazione generica non basta; il giudice la legge nel merito, e una relazione lacunosa produce richieste di integrazione e ritardi.
9. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025 (massima). Anche questa pronuncia qualifica la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità nella liquidazione controllata. Rilevanza: conferma che la qualità della relazione condiziona l’esito, non solo i tempi.
10. Trib. Verona, 12/1/2026 (sintesi Unijuris, numero non indicato). L’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Rilevanza: l’elenco dei creditori con indirizzi PEC (art. 283 c.3 lett. a) deve essere completo, altrimenti il contraddittorio non si instaura e la pratica si allunga.
11. Trib. Rovereto, decreto 15/12/2025, R.G. 1/2025. Applica all’esdebitazione dell’incapiente le esclusioni dell’art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: la relazione deve indicare separatamente risarcimenti e sanzioni, perché potrebbero restare dovuti.
12. Trib. Treviso, 31/3/2026 (sintesi Unijuris, numero non indicato). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e porta al rigetto. Rilevanza: quando il debito è soprattutto fiscale, la relazione deve spiegarne le cause in modo documentato.
13. Trib. Como, decreto 28/10/2025. Applicava ancora la formula “quattro anni e 10%” del testo previgente. Rilevanza: dimostra che anche i provvedimenti possono richiamare regole superate; il testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024 prevede tre anni e non indica più il 10%.
14. Trib. Reggio Calabria, n. 12/2025. L’incapienza va eccepita dal debitore contro la domanda di liquidazione del creditore. Rilevanza: collega i tempi dell’OCC alla scadenza della prima udienza e al termine massimo di 60 giorni dell’art. 268 c.3.
Il quadro, nel complesso, è coerente: i tribunali leggono la relazione nel merito, chiedono integrazioni quando è incompleta e decidono in tempi relativamente contenuti dopo il deposito. Il tempo lungo è quasi sempre quello che precede il deposito.
Cosa può fare lo Studio Monardo per accorciare i tempi della relazione
Lo Studio non sostituisce l’OCC e non redige la relazione al posto del gestore, che resta un soggetto indipendente. Lavora a fianco del debitore perché la relazione possa essere scritta senza attese. In concreto:
- Verifichiamo i presupposti prima dell’istanza: persona fisica, assenza di precedenti esdebitazioni, eventuali fallimenti o liquidazioni del patrimonio anteriori, attività d’impresa cessate. Così si evita di aprire una pratica destinata a fermarsi.
- Calcoliamo la soglia del comma 2 sul nucleo familiare reale, con l’assegno sociale dell’anno e il parametro ISEE, presentando entrambe le letture della norma.
- Predisponiamo il fascicolo documentale completo secondo la lista tipica dei gestori: redditi, estratti conto, contratti di finanziamento, situazione presso la riscossione, visure, spese del nucleo.
- Ricostruiamo l’elenco dei creditori con importi aggiornati e indirizzi PEC, compresi i cessionari dei crediti bancari, che spesso sono i più difficili da individuare.
- Ricostruiamo la storia di ogni debito con una nota scritta per il gestore: quando è nato, a che cosa è servito, perché non è stato pagato. È la base della valutazione di meritevolezza.
- Raccogliamo la documentazione sul merito creditizio, utile al gestore per la parte del comma 5 sulla condotta dei finanziatori.
- Rispondiamo nei termini alle richieste del gestore, tenendo un calendario dei termini assegnati per evitare l’archiviazione per inerzia.
- Interveniamo con urgenza se un creditore chiede la liquidazione controllata: prepariamo l’eccezione di incapienza per la prima udienza e coordiniamo con l’OCC l’attestazione dell’art. 268 c.3 entro il termine del giudice.
- Curiamo il fascicolo telematico per il deposito, con allegati separati e ordinati, e seguiamo le integrazioni richieste dal giudice.
- Valutiamo il reclamo in caso di rigetto, entro i 30 giorni dell’art. 283 c.8, e la successiva strada impugnatoria.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesano soprattutto due di queste qualifiche: la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC. Chi conosce dall’interno il lavoro del gestore sa quali documenti chiede, in che forma li vuole e quali lacune lo costringono a fermarsi. Questa conoscenza permette di consegnare all’organismo un fascicolo che il gestore può usare subito.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, dichiarazioni e posizione presso la riscossione; gli avvocati curano la parte giuridica, i rapporti con i creditori e le eventuali opposizioni. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore: un elemento che conta, dato il contrasto aperto sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione dell’incapiente.
In sintesi
La relazione dell’OCC per l’esdebitazione dell’incapiente non ha un termine di legge. I regolamenti di alcuni organismi indicano un riferimento interno, come i 90 giorni dall’accettazione dell’incarico. Nei decreti pubblicati, però, la fase davanti all’OCC è durata da circa un anno a oltre due anni, mentre il giudice ha deciso in meno di cento giorni dal deposito. Il tempo dipende soprattutto dalla completezza del fascicolo e dalla rapidità con cui il debitore risponde alle richieste del gestore. L’unica scadenza stretta è quella dell’art. 268 c.3, quando un creditore ha già chiesto la liquidazione controllata.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi il procedimento dal lato dell’organismo e da quello del debitore. Questa doppia prospettiva serve a preparare in anticipo ciò che il gestore chiederà, in modo che la relazione non resti ferma in attesa di documenti.
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