Una società attraversa una fase di difficoltà. Negli anni passati i soci hanno versato denaro a titolo di finanziamento, non di capitale. Ora alcuni di loro chiedono indietro quelle somme: con una lettera, con una diffida, a volte con un decreto ingiuntivo. Gli amministratori si trovano davanti a una scelta solo apparentemente semplice: pagare chi ha sostenuto l’azienda oppure rifiutare.
Sul piano normativo la risposta non dipende dalla buona volontà delle parti. L’art. 2467 del codice civile stabilisce che il rimborso dei finanziamenti concessi dai soci in una situazione di squilibrio è postergato, cioè viene dopo la soddisfazione di tutti gli altri creditori. Il rischio principale è questo: un rimborso eseguito oggi, mentre la crisi è in corso, può essere dichiarato inefficace se entro un anno si apre la liquidazione giudiziale, e può esporre gli amministratori ad azioni di responsabilità e a profili penali. Il socio rimborsato rischia di dover restituire tutto; l’amministratore che ha pagato rischia di risponderne con il proprio patrimonio.
Lo Studio Monardo affronta questo tema con un taglio specifico. Il conflitto tra soci finanziatori e società in crisi si decide quasi sempre dentro gli strumenti del Codice della crisi d’impresa: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno la procedura in cui il trattamento dei crediti dei soci viene più spesso negoziato. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, necessario per misurare lo squilibrio patrimoniale sui bilanci; ed è avvocato cassazionista, quindi può seguire il contenzioso con i soci fino all’ultimo grado.
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Il finanziamento soci postergato: definizione e base normativa
La norma di riferimento
L’art. 2467 c.c., dettato per la società a responsabilità limitata, si compone di due commi. Il primo fissa la regola: il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Il secondo individua quali finanziamenti sono interessati: quelli, in qualsiasi forma effettuati, concessi in un momento in cui, anche considerando il tipo di attività esercitata, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
In termini essenziali: il finanziamento soci postergato è un prestito che il socio ha fatto alla società quando questa avrebbe avuto bisogno di capitale di rischio, e che per questo la legge tratta, nei confronti dei creditori esterni, in modo simile al capitale.
Va precisato che con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024) la regola sulla restituzione dei rimborsi ricevuti nell’anno anteriore all’apertura della procedura è stata collocata nell’art. 164, comma 2, CCII. La norma dichiara privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore, richiamando espressamente l’art. 2467, secondo comma, c.c. Il comma 3 estende la regola ai rimborsi dei finanziamenti fatti da chi esercita attività di direzione e coordinamento o da altre società del gruppo.
La ratio
La disciplina contrasta la cosiddetta sottocapitalizzazione nominale. I soci di una società chiusa sono in grado di scegliere come finanziarla. Se, invece di aumentare il capitale, prestano denaro, possono poi presentarsi come creditori in concorso con banche, fornitori e dipendenti. La legge impedisce questo spostamento del rischio d’impresa: chi conosce la situazione e decide di sostenere la società con un debito, quando sarebbe servito capitale, non può pretendere di essere pagato prima o insieme ai creditori estranei.
La Cassazione ha ribadito di recente questa ratio. Con l’ordinanza n. 18680 dell’8 luglio 2025 (Sez. I) ha confermato che la norma serve a impedire che i soci si sottraggano al rischio d’impresa finanziando la società con strumenti formalmente di debito ma sostanzialmente assimilabili al capitale.
Natura della postergazione: opera anche durante la vita della società
Per lungo tempo si è discusso se la postergazione operasse solo nel fallimento (oggi liquidazione giudiziale) o anche prima. La giurisprudenza di legittimità ha scelto la tesi sostanziale. La Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15196 del 30 maggio 2024 ha affermato che la postergazione determina una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio al rimborso, che dura finché la crisi economico-finanziaria non è superata. La linea era già stata indicata da Cass. n. 12994/2019.
La conseguenza pratica è decisiva per l’azienda in crisi: il socio non ha diritto di ottenere il rimborso finché la situazione di squilibrio persiste, anche se nessuna procedura concorsuale è stata aperta.
Distinzione da istituti affini
Il finanziamento soci va distinto da tre figure vicine.
- Versamento in conto capitale (o a fondo perduto). Non genera alcun diritto alla restituzione durante la vita della società. Confluisce in una riserva del patrimonio netto. Il socio potrà recuperarlo solo come residuo attivo di liquidazione, dopo tutti i creditori.
- Versamento in conto futuro aumento di capitale. È vincolato a un aumento di capitale programmato. Se l’aumento non si realizza, si discute della restituzione; fino a quel momento va iscritto tra le riserve.
- Finanziamento soci non postergato. È il prestito concesso quando la società era in equilibrio. Resta un credito ordinario, chirografario o privilegiato secondo le regole generali.
Un esempio concreto chiarisce la distinzione. Una S.r.l. con patrimonio netto di 48.300 € e debiti bancari per 910.000 € riceve dal socio 75.000 € registrati in bilancio come “debiti verso soci per finanziamenti”. Se il versamento fosse stato registrato come “riserva in conto capitale”, il socio non avrebbe alcun credito da far valere. Registrato come finanziamento, il socio ha un credito, ma postergato, perché lo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto era evidente al momento dell’erogazione. Il Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza n. 2780 del 22 agosto 2025 ha qualificato come finanziamenti alcuni versamenti valorizzando proprio l’assenza di una delibera di aumento del capitale e la loro contabilizzazione come debito, non come riserva.
Ambito soggettivo: non solo S.r.l.
La norma nasce per la S.r.l. Tuttavia la Cassazione ne ha ammesso l’estensione ad altre società di capitali. La Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16291 del 20 giugno 2018 ha ritenuto applicabile la postergazione al socio di una S.p.A. quando, per l’assetto della società o per la posizione concretamente ricoperta, egli conosce le condizioni della società in modo paragonabile al socio di S.r.l. Per il socio che è anche amministratore la conoscenza è presunta in modo assoluto. Per le compagini ristrette la presunzione è relativa.
Nei gruppi, l’art. 2497-quinquies c.c. estende la regola ai finanziamenti erogati dalla capogruppo o da altre società sottoposte alla stessa direzione e coordinamento.
Ambito oggettivo: cosa si intende per “finanziamento”
La nozione è ampia. La Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30054 del 30 ottobre 2023 ha chiarito che ai fini dell’art. 2467 c.c. il finanziamento non coincide con il solo contratto di credito: possono rilevare anche le garanzie prestate dal socio e le forniture eseguite senza corrispettivo. Questo amplia il perimetro dei crediti dei soci da esaminare quando l’azienda è in crisi.
Requisiti di applicabilità e termini da rispettare
I requisiti uno per uno
La postergazione non è automatica per ogni somma versata da un socio. Occorrono condizioni precise, che vanno verificate una per una.
1. Qualità di socio del finanziatore. Il finanziamento deve provenire da un socio, o da un soggetto equiparato nel contesto di gruppo (art. 2497-quinquies c.c.). Nelle S.p.A. serve inoltre la posizione informativa paragonabile a quella del socio di S.r.l., secondo l’indirizzo della Cass. 16291/2018.
2. Natura di finanziamento. Il versamento deve essere qualificabile come prestito con obbligo di restituzione. La qualificazione dipende dalla volontà delle parti, ricavata da delibere, contabilizzazione, scritture e comportamenti. Come ha ricordato la Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7919 del 20 aprile 2020, l’erogazione del socio può configurare un mutuo, con obbligo di restituzione per la società; occorre però indagare la concreta volontà delle parti.
3. Squilibrio al momento dell’erogazione. Il secondo comma dell’art. 2467 c.c. richiede che, al momento della concessione, risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. È una valutazione tecnica, condotta sui bilanci, sui flussi di cassa e sul settore di attività.
4. Persistenza della crisi al momento della richiesta di rimborso. La Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18680 dell’8 luglio 2025 ha affermato la necessità di un doppio accertamento: la situazione della società va valutata sia quando il finanziamento è erogato, sia quando il socio ne chiede la restituzione. Se la crisi è superata, il diritto al rimborso torna esigibile. Se persiste, la postergazione si applica.
5. Conoscenza della situazione. Per il socio di S.r.l. e per il socio-amministratore la conoscibilità è di regola presunta. Per i soci di S.p.A. va dimostrata secondo i criteri indicati dalla Cassazione.
I termini che contano
In una vicenda di questo tipo i termini sono numerosi e appartengono a sedi diverse. Il primo errore da evitare è confonderli.
Il periodo sospetto di un anno (art. 164, comma 2, CCII). Si calcola a ritroso dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale. I rimborsi eseguiti in quel periodo, o dopo il deposito, sono privi di effetto rispetto ai creditori. Non serve dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza: la Cass. 15196/2024 la qualifica come presunta in modo assoluto e inquadra l’azione del curatore come revocatoria di carattere speciale.
I termini per le azioni del curatore. Le azioni di inefficacia e revocatorie della liquidazione giudiziale sono soggette a un termine di decadenza (art. 170 CCII): di regola tre anni dall’apertura della procedura e comunque non oltre cinque anni dal compimento dell’atto.
L’opposizione al decreto ingiuntivo del socio. Se il socio ottiene un decreto ingiuntivo contro la società, l’opposizione va proposta entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). È un giudizio civile ordinario di cognizione: si applica la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969.
I termini nelle procedure del Codice della crisi. La disciplina prevede, all’art. 9, comma 1, CCII, che la sospensione feriale non si applichi ai procedimenti regolati dal Codice. Nella composizione negoziata, nella richiesta di misure protettive, nel concordato e nella liquidazione giudiziale i termini corrono anche in agosto.
La prescrizione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori. L’azione dei creditori sociali e quella della curatela si prescrivono in cinque anni (art. 2949 c.c.), con decorrenza legata al momento in cui l’insufficienza patrimoniale diventa oggettivamente percepibile. La Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 1729 del 15 ottobre 2024, ha esaminato una vicenda in cui l’azione contro l’amministratore che aveva rimborsato i soci era stata ritenuta prescritta già in primo grado: il dato conferma che il tempo gioca contro chi agisce tardi.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Periodo sospetto di 1 anno sui rimborsi ai soci (art. 164 c.2 CCII) | A ritroso dal deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale | Presupposto legale di inefficacia | Il rimborso è privo di effetto verso i creditori: il socio deve restituire |
| Decadenza azioni del curatore (art. 170 CCII) | 3 anni dall’apertura; massimo 5 anni dall’atto | Perentorio (decadenza) | L’azione di inefficacia non è più esercitabile |
| Opposizione a decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.) | Notifica del decreto | Perentorio | Il decreto diventa definitivo ed esecutivo |
| Sospensione feriale (L. 742/1969) | 1-31 agosto | Si applica al giudizio ordinario | Il termine di opposizione si allunga di 31 giorni |
| Sospensione feriale nelle procedure CCII | Esclusa dall’art. 9 c.1 CCII | Nessuna sospensione | I termini delle procedure corrono anche in agosto |
| Prescrizione azione di responsabilità (art. 2949 c.c.) | Percepibilità dell’insufficienza patrimoniale | Prescrizione | Gli amministratori non possono più essere chiamati a rispondere |
La procedura passo-passo: dalla richiesta del socio alla soluzione
In termini operativi, la tutela della società segue una sequenza precisa. Ogni passaggio produce un documento o un atto che serve a quello successivo.
1. Ricezione della richiesta del socio e prima risposta
La richiesta può arrivare in forme diverse: lettera ordinaria, PEC, diffida di un legale, delibera assembleare proposta dai soci, ricorso per decreto ingiuntivo. Chi riceve la richiesta è l’organo amministrativo. La prima risposta va data per iscritto, entro tempi brevi, senza riconoscere il debito come immediatamente esigibile.
Va precisato che una risposta impropria (ad esempio un riconoscimento incondizionato del debito con piano di rientro) può complicare la difesa successiva. L’amministratore non deve pagare, nemmeno in parte, prima che sia stata verificata la natura del credito e la situazione patrimoniale della società.
2. Ricostruzione documentale dei versamenti
Si raccolgono: verbali assembleari, libri sociali, contratti di finanziamento, estratti conto con causali dei bonifici, bilanci degli esercizi in cui i versamenti sono stati effettuati, note integrative, relazioni del sindaco o del revisore. Per ogni versamento si stabilisce data, importo, causale e iscrizione contabile.
L’obiettivo è qualificare ciascuna somma: finanziamento, versamento in conto capitale, versamento in conto futuro aumento, garanzia, fornitura senza corrispettivo. Somme diverse dello stesso socio possono avere qualificazioni diverse.
3. Verifica dello squilibrio al momento di ogni erogazione
È il passaggio tecnico centrale. Si misura, alla data di ciascun versamento, il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto, la situazione di liquidità, l’andamento del settore. I commercialisti dello staff ricostruiscono gli indici. Il risultato è una relazione che indica, per ogni erogazione, se ricorrevano le condizioni del secondo comma dell’art. 2467 c.c.
4. Verifica della situazione attuale
Secondo la Cass. 18680/2025, occorre valutare anche la situazione al momento della richiesta di restituzione. Si esaminano la situazione patrimoniale aggiornata, il piano di tesoreria a sei mesi, i debiti scaduti verso fisco, enti previdenziali, banche e fornitori. Se l’azienda è in crisi o in squilibrio, il credito del socio resta inesigibile. In parallelo, l’amministratore deve valutare se ricorrono i presupposti per accedere a uno strumento del Codice della crisi: l’art. 3 CCII impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti adeguati per rilevare tempestivamente la crisi.
5. Risposta motivata al socio
Sulla base delle verifiche, la società comunica al socio una risposta motivata: il credito è riconosciuto nel suo ammontare ma è postergato e, allo stato, inesigibile; il rimborso potrà avvenire solo al superamento della crisi o secondo il trattamento previsto da un eventuale piano. La risposta tutela gli amministratori, perché documenta la ragione del mancato pagamento.
6. Difesa giudiziale se il socio agisce
Se il socio deposita ricorso per decreto ingiuntivo e il decreto viene notificato, la società propone opposizione entro 40 giorni davanti al giudice che ha emesso il decreto. L’atto di citazione in opposizione deve contenere: l’eccezione di postergazione con l’indicazione puntuale dei presupposti; la prova documentale dello squilibrio al momento dell’erogazione e della persistenza della crisi; la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, se concessa. Quanto alla competenza, nelle controversie che coinvolgono rapporti societari va verificata la competenza della sezione specializzata in materia di impresa (D.Lgs. 168/2003). Il Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, con la sent. n. 2780/2025 ha deciso proprio una controversia sui rimborsi di finanziamenti soci.
Uno dei punti dove più spesso si sbaglia: limitarsi a contestare genericamente il credito. L’eccezione di postergazione va costruita con dati di bilancio e perizie, non con affermazioni: chi la solleva deve dimostrarne i presupposti.
7. Inserimento del credito dei soci in uno strumento della crisi
Se la crisi è conclamata, la tutela più efficace non è il contenzioso, ma la regolazione complessiva dei debiti. Qui il credito postergato dei soci trova una collocazione definita.
Composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII). L’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma telematica presso la Camera di commercio; viene nominato un esperto indipendente. Le trattative coinvolgono tutti i creditori, soci compresi. I soci possono essere chiamati a convertire il credito in capitale, a rinunciarvi in parte o a sostenere la continuità con nuova finanza. Con le misure protettive (artt. 18-19 CCII) i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa: questo vale anche per il socio che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo.
Accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII e seguenti). Il credito postergato del socio può essere oggetto di accordo specifico, ad esempio con impegno a non chiedere il rimborso fino all’integrale esecuzione dell’accordo.
Concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII). Nel piano i soci postergati sono collocati dopo i chirografari. La giurisprudenza ha ammesso la loro collocazione in una classe autonoma: la Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16348 del 21 giugno 2018 ha riconosciuto la possibilità di inserirli in una classe di chirografari separata, a determinate condizioni.
Nuova finanza dei soci. L’art. 102 CCII prevede che, in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., la prededuzione si applichi ai finanziamenti dei soci erogati in esecuzione o in funzione di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione fino all’80% del loro ammontare, e per l’intero se il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dello strumento. È lo spazio per trasformare il socio da creditore in attesa a finanziatore del risanamento.
8. Gestione dei rimborsi già eseguiti
Se l’amministrazione ha già rimborsato i soci durante la crisi, la situazione va affrontata subito. Si quantifica quanto è stato pagato e quando; si valuta se il socio debba restituire spontaneamente; si stima l’esposizione degli amministratori. Un rimborso eseguito nell’anno anteriore alla domanda di liquidazione giudiziale sarà oggetto dell’azione del curatore ex art. 164 c.2 CCII. Prima si ricostruisce la situazione, più margini restano per una soluzione concordata con i soci, anche in sede di composizione negoziata.
9. Profili penali
Il rimborso preferenziale ai soci in una società poi assoggettata a liquidazione giudiziale può avere rilievo penale. Su questi aspetti lo Studio rinvia sempre a un difensore penale per una valutazione specifica: l’articolo non tratta tali profili.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati realistici. Non descrivono casi reali seguiti dallo Studio.
Esempio di applicazione n. 1: il rimborso eseguito nel periodo sospetto
Ipotesi. Una S.r.l. di lavorazioni meccaniche presenta, al 31 dicembre 2024, patrimonio netto di 61.870 € e debiti finanziari per 1.243.900 €. Il rapporto tra indebitamento finanziario e patrimonio netto è di circa 20 a 1. Nel corso del 2024 due soci hanno versato complessivamente 187.450 € registrati come “finanziamenti soci infruttiferi”.
Sviluppo.
– Il 22 settembre 2025 la società rimborsa al socio A 18.600 €.
– Il 14 novembre 2025 rimborsa al socio B 42.300 €.
– Il 9 ottobre 2026 un creditore deposita domanda di apertura della liquidazione giudiziale, poi accolta.
Calcolo del periodo sospetto. L’anno anteriore al deposito va dal 9 ottobre 2025 al 9 ottobre 2026.
– Rimborso al socio B (14 novembre 2025): rientra nel periodo. È privo di effetto verso i creditori ai sensi dell’art. 164 c.2 CCII. Il curatore può ottenere la restituzione di 42.300 €. Non deve provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del socio.
– Rimborso al socio A (22 settembre 2025): fuori dal periodo di 17 giorni. Non è aggredibile con l’azione speciale dell’art. 164 c.2. Resta però la possibilità di agire contro gli amministratori per la violazione della postergazione, che secondo la Cass. 15196/2024 opera già durante la vita della società.
Esito. Il socio B restituisce 42.300 € e potrà insinuare al passivo il proprio credito, con rango postergato. Gli amministratori sono esposti per l’intero importo rimborsato in violazione della postergazione (60.900 €), salvo che dimostrino che, al momento dei pagamenti, la crisi era stata superata. Il curatore può agire nel termine di decadenza dell’art. 170 CCII.
Lezione operativa. Se nel 2025 la società si fosse rivolta a un professionista prima di pagare, i rimborsi sarebbero stati sospesi e la crisi avrebbe potuto essere affrontata con la composizione negoziata, coinvolgendo i soci nelle trattative.
Esempio di applicazione n. 2: il decreto ingiuntivo del socio e la composizione negoziata
Ipotesi. Una S.r.l. della distribuzione alimentare ha debiti scaduti per 734.180 €. Il socio C, che nel 2023 aveva finanziato la società con 96.750 € quando il patrimonio netto era già negativo per 23.410 €, ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l’intero importo. Il decreto viene notificato il 3 luglio 2026.
Calcolo del termine di opposizione (giudizio ordinario, sospensione feriale applicabile).
– Dal 4 al 31 luglio 2026 decorrono 28 giorni.
– Dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso (L. 742/1969).
– Dal 1° settembre riprendono i 12 giorni residui: il quarantesimo giorno cade sabato 12 settembre 2026.
– Il termine slitta al primo giorno non festivo: lunedì 14 settembre 2026.
Sviluppo parallelo. Il 6 luglio 2026 la società presenta istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive. Questi termini non sono sospesi in agosto (art. 9 c.1 CCII): gli adempimenti per la conferma delle misure davanti al tribunale vanno curati anche nel mese feriale. Una volta confermate, le misure impediscono al socio di procedere esecutivamente sul conto corrente o sui beni della società.
Esito. La società propone opposizione entro il 14 settembre 2026, eccependo la postergazione: squilibrio al momento dell’erogazione (patrimonio netto negativo) e crisi persistente al momento della richiesta, secondo il doppio accertamento indicato dalla Cass. 18680/2025. Nelle trattative con l’esperto, il socio C viene coinvolto: rinuncia a 31.200 € e converte i restanti 65.550 € in versamento in conto capitale, a fronte del piano di risanamento. Il giudizio di opposizione si estingue per rinuncia a seguito dell’accordo.
Lezione operativa. Il contenzioso e la composizione negoziata si muovono su binari diversi, con regole diverse sui termini. Vanno gestiti insieme, con un unico calendario.
Casi particolari fuori dalla regola generale
Il socio che è anche amministratore
È la situazione più frequente nelle piccole S.r.l. Il socio che amministra la società conosce la situazione finanziaria per definizione. La Cass. 16291/2018 ha ricavato da questa posizione una presunzione assoluta di conoscenza. Il socio-amministratore che rimborsa a sé stesso il finanziamento durante la crisi si trova esposto due volte: come socio, perché deve restituire quanto ricevuto se si apre la liquidazione giudiziale entro l’anno; come amministratore, perché risponde verso la società e i creditori per la violazione della postergazione. La Cass. 15196/2024 ha affermato che gli amministratori che abbiano restituito ai soci somme in violazione della postergazione rispondono di tale condotta. In questa posizione la prudenza deve essere massima: nessun rimborso senza una verifica documentata della situazione.
Il socio che vuole compensare il proprio credito
Accade spesso che il socio sia anche debitore della società, ad esempio per forniture o per un’altra posizione. Il socio può tentare di compensare il debito con il credito da finanziamento. Sul piano normativo la compensazione nel concorso è regolata dall’art. 155 CCII (in precedenza art. 56 l. fall.). La Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1865 del 27 gennaio 2025 ha escluso che il credito postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. possa essere utilizzato in compensazione nel fallimento. Il principio impedisce che, attraverso la compensazione, il socio ottenga di fatto un rimborso integrale che la postergazione vieta. La società in crisi, pertanto, può pretendere dal socio l’intero pagamento del suo debito, senza subire la compensazione con il finanziamento.
Il credito ceduto a un terzo
Un socio può cedere il proprio credito da finanziamento a un terzo, ad esempio a una società collegata. Va verificato se il pagamento effettuato dal cessionario sia un rimborso mascherato o il corrispettivo della cessione. Il Tribunale di Firenze, sent. n. 2780/2025, ha distinto i due profili: la parte di credito ceduta a una società terza, che l’aveva compensata con un proprio debito verso la società, non è stata qualificata come rimborso; la parte rimborsata direttamente alle socie in violazione della postergazione ha dato luogo a responsabilità. In termini operativi, ogni operazione sul credito del socio richiede un’analisi della sostanza economica, non della sola forma.
La società che ha superato la crisi
Il doppio accertamento indicato dalla Cass. 18680/2025 apre anche lo scenario opposto. Se l’azienda ha superato la crisi, ad esempio per effetto di un accordo di ristrutturazione eseguito o di un aumento di capitale, la condizione di inesigibilità viene meno. Il socio può chiedere il rimborso e la società può pagarlo. Anche in questo caso, però, è opportuno documentare con una situazione patrimoniale aggiornata e un piano finanziario che la crisi è superata: la documentazione protegge gli amministratori da contestazioni future.
La società in liquidazione volontaria
Quando la società è già stata posta in liquidazione volontaria, la richiesta dei soci di riavere i finanziamenti si presenta spesso come naturale: l’attività è cessata e si attende la chiusura. Sul piano normativo il liquidatore deve però pagare prima i creditori sociali e solo dopo restituire ai soci quanto loro spetta. Se il patrimonio non basta a soddisfare tutti i creditori esterni, il finanziamento postergato resta in coda. La vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Firenze con la sent. n. 1729/2024 riguardava proprio la posizione di un liquidatore e di un amministratore in relazione a rimborsi ai soci. In termini operativi, il liquidatore che riceve richieste di rimborso deve predisporre un piano di riparto che rispetti l’ordine dei creditori e, se emerge l’insolvenza, valutare l’accesso agli strumenti del Codice della crisi anziché proseguire la liquidazione ordinaria.
I finanziamenti di gruppo
Quando il finanziamento proviene dalla capogruppo o da una società sorella, si applica l’art. 2497-quinquies c.c. e, nella liquidazione giudiziale, l’art. 164 c.3 CCII. La Cass. 15196/2024 ha chiarito anche un profilo processuale: la società eterodiretta non può agire direttamente contro la società che esercita direzione e coordinamento, e il curatore può esercitare soltanto l’azione che spettava ai creditori sociali.
Il socio che ha prestato garanzie
Se il socio ha garantito un debito bancario della società e la banca escute la garanzia, il socio diventa creditore della società in via di regresso. Secondo l’ampia nozione di finanziamento accolta dalla Cass. 30054/2023, anche questa posizione può essere attratta nella postergazione quando la garanzia è stata prestata in condizione di squilibrio.
“Quando i soci chiedono indietro il finanziamento a un’azienda in crisi, il primo dovere dell’amministratore è fermarsi e misurare la situazione: la postergazione si dimostra con i bilanci, e la soluzione più solida è quasi sempre coinvolgere i soci nel percorso di risanamento previsto dal Codice della crisi” — Avv. Giuseppe Angelo Monardo.
Domande frequenti
Il socio ha diritto a riavere subito il prestito fatto alla società?
Dipende dalla situazione della società in due momenti: quando il prestito è stato concesso e quando viene chiesto il rimborso. Se in entrambi i momenti c’era uno squilibrio tra debiti e patrimonio netto, o una crisi finanziaria, il credito è postergato e temporaneamente inesigibile. Questo vale anche se non è aperta alcuna procedura. Se invece la crisi è stata superata, il rimborso può essere chiesto e pagato. La valutazione richiede l’esame dei bilanci e una situazione patrimoniale aggiornata.
Cosa rischia l’amministratore che rimborsa i soci durante la crisi?
Rischia un’azione di responsabilità della società, dei creditori o del curatore, per la violazione della postergazione, che la Cassazione considera operante già durante la vita della società. Deve rispondere del danno con il proprio patrimonio. Se entro un anno dal rimborso viene depositata la domanda di liquidazione giudiziale poi accolta, il rimborso è anche inefficace e il socio deve restituirlo. Possono esservi inoltre profili penali, da valutare con un difensore penale.
Il socio mi ha notificato un decreto ingiuntivo: cosa devo fare?
Occorre proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica, tenendo conto che nel giudizio civile ordinario la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto allunga il termine. Nell’opposizione si eccepisce la postergazione, provando lo squilibrio con dati di bilancio e, se serve, con una consulenza tecnica. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, si chiede la sospensione dell’esecutività. Se la società è in crisi, va valutato in parallelo l’accesso alla composizione negoziata con misure protettive.
La sospensione feriale vale anche nella composizione negoziata?
No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi. I termini della composizione negoziata, delle misure protettive, del concordato e della liquidazione giudiziale corrono anche in agosto. La sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969 vale invece per il processo civile ordinario di cognizione, come l’opposizione al decreto ingiuntivo, e per il processo tributario e amministrativo.
Se i soci hanno versato soldi “in conto capitale”, possono chiederli indietro?
In linea generale no. Il versamento in conto capitale, o a fondo perduto, confluisce in una riserva del patrimonio netto e non genera un credito alla restituzione durante la vita della società. Il socio potrà recuperare quelle somme solo come residuo di liquidazione, dopo che tutti i creditori sono stati pagati. Diverso è il caso del finanziamento, che genera un credito. La qualificazione dipende dalle delibere, dalla contabilizzazione e dalla volontà delle parti.
Caso limite: il socio ha ricevuto il rimborso 13 mesi prima della liquidazione giudiziale. Deve restituirlo?
L’azione speciale dell’art. 164, comma 2, CCII non opera, perché il rimborso cade fuori dall’anno anteriore al deposito della domanda. Il rimborso, però, è stato eseguito in violazione della postergazione se la crisi era già presente. Restano quindi aperte l’azione di responsabilità contro gli amministratori che lo hanno disposto e, se ne ricorrono i presupposti, le azioni revocatorie ordinarie. La valutazione va fatta sul singolo pagamento.
Il quadro giurisprudenziale di riferimento
La giurisprudenza degli ultimi anni ha consolidato alcuni punti fermi. Di seguito le pronunce rilevanti, con il principio riformulato e la rilevanza per l’azienda in crisi che riceve richieste di rimborso dai soci.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18680 dell’8 luglio 2025. Principio: per la postergazione serve un doppio accertamento, sulla situazione della società al momento dell’erogazione e al momento della richiesta di rimborso. Rilevanza: è il criterio con cui la società verifica oggi se il socio può essere pagato. Fonte: commento pubblicato su dirittobancario.it.
2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1865 del 27 gennaio 2025. Principio: il credito postergato del socio non può essere compensato nel fallimento. Rilevanza: impedisce al socio debitore di ottenere un rimborso indiretto tramite la compensazione. Fonte: massima.
3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15196 del 30 maggio 2024. Principio: la postergazione ha natura sostanziale e rende il credito del socio legalmente e temporaneamente inesigibile per tutta la durata della crisi; l’azione del curatore sul rimborso dell’anno anteriore è una revocatoria speciale con conoscenza dello stato di crisi presunta in modo assoluto; gli amministratori che rimborsano in violazione della postergazione ne rispondono. Rilevanza: è la pronuncia cardine per chi deve decidere se pagare. Fonte: massime.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30054 del 30 ottobre 2023. Principio: la nozione di finanziamento ai fini dell’art. 2467 c.c. comprende anche garanzie e forniture senza corrispettivo. Rilevanza: estende la verifica a tutte le posizioni creditorie dei soci. Fonte: massima.
5. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7919 del 20 aprile 2020. Principio: l’erogazione del socio può configurare un mutuo con obbligo di restituzione, secondo la volontà delle parti. Rilevanza: guida la qualificazione dei versamenti. Fonte: massima parziale.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20649 del 31 luglio 2019. Principio: nel fallimento il credito da finanziamento del socio soggetto all’art. 2467 c.c. è ammesso al passivo con rango postergato. Rilevanza: chiarisce la sorte del credito del socio nella liquidazione giudiziale. Fonte: massima.
7. Cass. n. 12994/2019. Principio: la postergazione opera durante la vita della società, non solo nel concorso. Rilevanza: anticipa la linea poi confermata nel 2024. Fonte: richiamo in un commento su ecnews.it (data non riportata dalla fonte).
8. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16291 del 20 giugno 2018. Principio: la postergazione si estende al socio di S.p.A. con posizione informativa paragonabile a quella del socio di S.r.l.; per il socio-amministratore la conoscenza è presunta. Rilevanza: amplia il campo oltre le S.r.l. Fonte: commento su ecnews.it.
9. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16348 del 21 giugno 2018. Principio: i soci finanziatori postergati possono essere collocati in una classe autonoma nel concordato preventivo, a determinate condizioni. Rilevanza: consente di costruire un piano con un trattamento dedicato ai soci. Fonte: massima.
10. App. Firenze, Sez. II, sent. n. 1729 del 15 ottobre 2024. Principio: il rimborso di un credito postergato è pagamento di un debito esistente, sebbene temporaneamente inesigibile, e non può essere recuperato come indebito (art. 1185 c.c.); il rimedio è l’azione revocatoria speciale nel concorso o l’azione di responsabilità. Rilevanza: indica quali strumenti scegliere per recuperare un rimborso già eseguito. Fonte: commento su ecnews.it.
11. Trib. Firenze, Sez. specializzata impresa, sent. n. 2780 del 22 agosto 2025. Principio: versamenti contabilizzati come debito e privi di delibera di aumento del capitale sono finanziamenti; se concessi in squilibrio, il loro rimborso viola la postergazione e fonda la responsabilità; la cessione del credito a terzi va valutata nella sua sostanza. Rilevanza: applicazione concreta di tutti i passaggi della verifica. Fonte: commento su iusletter.
Dal quadro emerge una linea coerente. La postergazione è una regola di condotta per gli amministratori già durante la vita della società. Il controllo va fatto due volte, all’erogazione e alla richiesta. I rimborsi irregolari si recuperano con strumenti specifici, non con la ripetizione dell’indebito. E il credito postergato trova la sua collocazione naturale nei piani di regolazione della crisi.
Cosa può fare lo Studio Monardo per l’azienda e i suoi amministratori
Lo Studio interviene con un metodo di lavoro definito. Ecco gli strumenti concreti.
- Ricostruiamo la storia dei versamenti dei soci: esaminiamo delibere, bonifici, contratti e bilanci per qualificare ogni somma come finanziamento, versamento in conto capitale, garanzia o altro.
- Misuriamo lo squilibrio patrimoniale alle date di erogazione: con i commercialisti dello staff calcoliamo gli indici di indebitamento e di liquidità richiesti dall’art. 2467, secondo comma, c.c.
- Verifichiamo la situazione attuale della società: predisponiamo con l’organo amministrativo una situazione patrimoniale aggiornata e un piano di tesoreria, per applicare il doppio accertamento indicato dalla Cassazione.
- Redigiamo la risposta motivata ai soci: un atto scritto che riconosce il credito, ne spiega la postergazione e documenta perché, allo stato, non può essere pagato.
- Proponiamo opposizione ai decreti ingiuntivi dei soci: costruiamo l’eccezione di postergazione con prove documentali e chiediamo la sospensione della provvisoria esecuzione quando concessa.
- Valutiamo l’accesso alla composizione negoziata: prepariamo la documentazione per l’istanza e la richiesta di misure protettive, curando i termini che corrono anche in agosto.
- Negoziamo con i soci il trattamento del loro credito: rinunce, conversioni in capitale, impegni di non chiedere il rimborso, nuova finanza prededucibile nei limiti dell’art. 102 CCII.
- Strutturiamo la classe dei soci postergati nel piano di concordato o negli accordi di ristrutturazione, quando lo strumento lo consente.
- Analizziamo i rimborsi già eseguiti: quantifichiamo l’esposizione dei soci e degli amministratori e indichiamo le soluzioni per ridurla, anche in via concordata.
- Difendiamo gli amministratori nelle azioni di responsabilità promosse dalla società, dai creditori o dal curatore, fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo pesano due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di impostare il percorso di composizione negoziata conoscendone la logica dall’interno, inclusa la gestione dei soci come interlocutori delle trattative. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’eventuale appello e il ricorso di legittimità, con una linea unica. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la parte giuridica e la parte contabile della postergazione non vengono mai separate.
Chiusura
La sintesi operativa è questa. Se i soci chiedono il rimborso di un finanziamento mentre l’azienda è in crisi, gli amministratori non devono pagare prima di aver verificato la natura dei versamenti e lo squilibrio, sia al momento dell’erogazione sia oggi. Se la crisi persiste, il credito è postergato e inesigibile, e un rimborso eseguito nell’anno anteriore alla domanda di liquidazione giudiziale è privo di effetto. La strada più solida è inserire i crediti dei soci in uno strumento del Codice della crisi, tenendo distinti i termini del giudizio ordinario, sospesi dal 1° al 31 agosto, da quelli delle procedure concorsuali, che corrono anche in agosto.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo intreccio. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 permette di trattare il credito dei soci dentro la composizione negoziata; lo staff di avvocati e commercialisti misura lo squilibrio sui bilanci; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione assicura una difesa continua in caso di contenzioso con i soci o con il curatore.
📩 Prima di autorizzare qualsiasi rimborso ai soci, scrivici: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono riportati in fondo a questa pagina.