Un’impresa in difficoltà che vuole chiedere il concordato minore deve superare un primo esame prima ancora che si parli di piano, percentuali o voto dei creditori: deve dimostrare di essere “piccola” secondo la legge. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) fissa tre limiti numerici, riferiti all’attivo patrimoniale, ai ricavi e ai debiti: i primi due si considerano nell’arco di tre esercizi, il terzo no. Basta sforarne uno, perché la porta del concordato minore si chiuda e si apra quella, molto più pesante, degli strumenti riservati alle imprese “sopra soglia”, fino alla liquidazione giudiziale in caso di insolvenza.
Il punto critico è che la verifica non è un’autocertificazione. L’onere di provare di essere sotto soglia grava sull’imprenditore, e una domanda presentata da un’impresa che in realtà eccede i limiti è inammissibile: si perdono mesi, si perdono le misure protettive e, se l’impresa è insolvente, si resta esposti all’iniziativa dei creditori per la liquidazione giudiziale. Inoltre nei procedimenti del CCII i termini non si fermano in agosto.
Lo Studio Monardo segue in modo specifico questa fase preliminare perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro di verifica che l’Organismo di composizione della crisi compie sui bilanci e sulle posizioni debitorie prima di depositare la relazione. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che serve proprio quando l’esito del calcolo indica che l’impresa è sopra soglia e occorre cambiare strumento senza perdere tempo.
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Il perimetro normativo: chi accede al concordato minore e dove si trovano le soglie
In una riga di inquadramento: il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è lo strumento con cui il debitore sovraindebitato diverso dal consumatore propone ai creditori un accordo, votato a maggioranza e omologato dal tribunale, di regola per proseguire l’attività. Su questo sito esistono già guide dedicate alla procedura nel suo complesso; qui ci si concentra solo sulla verifica dimensionale.
Sul piano normativo, la domanda “la mia impresa rientra nelle soglie?” coinvolge quattro disposizioni che vanno lette insieme.
L’art. 74 c.1 CCII individua i soggetti legittimati: i debitori indicati dall’art. 2 c.1 lett. c) che si trovano in stato di sovraindebitamento, esclusi i consumatori. Il concordato minore è quindi uno strumento “di risulta”: è aperto a chi non può accedere agli strumenti maggiori.
L’art. 2 c.1 lett. c) CCII definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza di un elenco di soggetti: consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative (D.L. 179/2012) e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali.
L’art. 2 c.1 lett. d) CCII definisce l’impresa minore. Secondo il testo vigente consultato su Brocardi (aggiornato al 12 agosto 2026), è minore l’impresa che presenta congiuntamente questi tre requisiti:
- attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
- ricavi annui non superiori a 200.000 euro, con lo stesso riferimento ai tre esercizi;
- debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro, senza alcun riferimento al triennio.
La stessa lettera d) prevede che gli importi possano essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’art. 348 CCII. La pagina consultata non riporta alcun decreto di aggiornamento: prima di ogni deposito conviene comunque controllare che i valori non siano stati modificati.
L’art. 121 CCII chiude il cerchio dal lato opposto: le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti della lettera d) e che siano in stato di insolvenza. È questa la norma che colloca sull’imprenditore il peso della prova.
Infine l’art. 77 CCII traduce tutto in una regola processuale: la domanda di concordato minore è inammissibile, tra l’altro, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti dell’art. 2 c.1 lett. d), numeri 1), 2) e 3).
La definizione essenziale, quindi, è questa: rientra nelle soglie l’imprenditore commerciale che, in ciascuno dei tre esercizi rilevanti, resta entro i limiti di attivo e ricavi e che, in più, ha debiti complessivi (anche non scaduti) entro il limite di legge; chi non è imprenditore commerciale (professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa) accede al concordato minore per un’altra via, senza bisogno di misurarsi con le soglie.
La ratio è intuitiva. Il legislatore ha voluto riservare le procedure più complesse e costose (concordato preventivo, liquidazione giudiziale) alle imprese che, per dimensione, possono sostenerne il peso e che hanno un impatto significativo sul mercato. Per le realtà più piccole ha previsto strumenti con un OCC al posto del commissario, documentazione semplificata e tempi più contenuti. Le soglie del CCII riprendono quelle che, nella legge fallimentare, servivano a individuare l’imprenditore “non fallibile” (art. 1 c.2 l.fall.): per questo la giurisprudenza formata sulle “soglie di fallibilità” resta un riferimento utile, con le cautele del caso.
Va precisato che la verifica dimensionale si distingue da quella sulla qualifica di consumatore. Esempio concreto: un idraulico titolare di ditta individuale che ha debiti verso fornitori, INPS e banca per l’attività, e in più un finanziamento personale per l’auto di famiglia, non può usare il piano del consumatore per i debiti d’impresa. La lettera e) dell’art. 2, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, riferisce la qualifica di consumatore a chi accede agli strumenti per debiti contratti in tale qualità. Per i debiti della ditta la strada è il concordato minore (o la liquidazione controllata), e qui entra in gioco la verifica delle soglie, perché la ditta è un’impresa commerciale.
Requisiti da verificare e termini che corrono
In termini operativi, l’esame di ammissibilità sotto il profilo dimensionale si scompone in sei passaggi, ciascuno con un suo rischio.
1. Natura dell’attività. Prima di contare qualcosa occorre stabilire se l’impresa è commerciale. Se il debitore è un professionista (avvocato, commercialista, medico, ingegnere), un imprenditore agricolo o una start-up innovativa, la legge lo colloca nel sovraindebitamento a prescindere dalle soglie. Se invece l’attività è commerciale (commercio, servizi, produzione, artigianato, edilizia, ristorazione), le soglie sono decisive. Società di persone e società di capitali possono essere imprese minori: lo dimostrano, ad esempio, le liquidazioni controllate aperte per due S.r.l. dal Tribunale di Como (sent. n. 54/2025) e dal Tribunale di Terni (sent. n. 4/2026).
2. Individuazione dei tre esercizi. La lettera d) richiama i tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza, o il periodo dall’inizio dell’attività se più breve. Per una domanda depositata nell’autunno 2026 da un’impresa con esercizio coincidente con l’anno solare, gli esercizi di riferimento sono di regola il 2023, il 2024 e il 2025. L’esercizio 2026, ancora in corso, non è “antecedente”. Una situazione contabile aggiornata va però allegata comunque, perché la relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria è richiesta dall’art. 75 c.1 lett. b).
3. Attivo patrimoniale. Il limite di 300.000 euro va verificato per ciascun esercizio. La prassi fa riferimento al totale dell’attivo dello stato patrimoniale secondo lo schema dell’art. 2424 c.c. (EC News, 19/2/2025). Il dato non coincide con il patrimonio netto: un’impresa con molti debiti può avere un attivo alto e un netto negativo.
4. Ricavi. Il limite di 200.000 euro riguarda i ricavi annui di ciascun esercizio. Nella giurisprudenza formata sull’art. 1 l.fall. si è affermato che il superamento anche in un solo anno della soglia di attivo o di ricavi fa venir meno la qualifica di impresa “piccola” (così la ricostruzione di EC News, 13/7/2021, riferita alla legge fallimentare): è la lettura più prudente anche sotto il CCII, perché la legge richiede il possesso dei requisiti di attivo e ricavi nei tre esercizi.
5. Debiti. Il limite di 500.000 euro comprende i debiti anche non scaduti: le rate future dei mutui (per capitale residuo), i debiti tributari rateizzati, il TFR maturato, i debiti verso fornitori con scadenza differita. Per la legge fallimentare la Cassazione ha valutato l’indebitamento alla data della decisione, tenendo conto anche di debiti anteriori accertati dopo (Cass. ord. 29472/2022). La lettera d) del CCII aggancia ai tre esercizi solo attivo e ricavi: per i debiti non indica alcun periodo di riferimento. La condotta prudente è verificare il dato alla data della domanda, controllando anche l’andamento alle ultime chiusure di esercizio.
6. Prova documentale. L’art. 75 c.1 lett. a) impone di allegare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti. Sono gli stessi documenti che servono a dimostrare il rispetto delle soglie. Se mancano, la domanda è inammissibile due volte: per carenza documentale e per mancata prova dei requisiti (art. 77).
Sul fronte dei termini, la disciplina prevede pochi passaggi a scadenza fissa, ma tutti incidono sulla verifica dimensionale. Un’avvertenza vale per tutti: ai sensi dell’art. 9 c.1 CCII la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice, quindi i termini del concordato minore corrono anche dal 1° al 31 agosto.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Tre esercizi di riferimento per le soglie | A ritroso dal deposito della domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve) | Requisito sostanziale | Se anche un solo limite è superato, domanda inammissibile (art. 77) |
| Integrazioni chieste dal giudice | Dal decreto che le dispone; massimo 15 giorni (art. 78 c.1) | Termine assegnato dal giudice | Senza integrazione, la prova delle soglie resta incompleta e la domanda rischia l’inammissibilità |
| Reclamo contro il decreto di inammissibilità | 30 giorni dalla comunicazione (art. 78 c.1) | Perentorio | Il decreto diventa definitivo; nel reclamo piano e proposta non si modificano |
| Dichiarazioni di voto dei creditori | Termine fissato nel decreto di apertura, non superiore a 30 giorni (art. 78 c.2 lett. c) | Assegnato dal giudice | Silenzio-assenso: chi non risponde si considera aderente (art. 79 c.3) |
| Sospensione feriale | 1-31 agosto | Esclusa per i procedimenti CCII (art. 9 c.1) | I termini continuano a correre anche in agosto |
Il termine più critico è quello del reclamo: chi riceve un decreto di inammissibilità per superamento delle soglie ha trenta giorni per contestarlo davanti al tribunale in camera di consiglio, senza poter cambiare la proposta. Per questo il lavoro sui numeri va fatto prima del deposito, non dopo.
La verifica passo per passo
La sequenza che segue descrive chi fa cosa, con quali documenti e davanti a quale organo. Non è una formalità: è il modo in cui si costruisce la prova richiesta dall’art. 121 CCII.
Passo 1 – Qualificazione dell’attività (imprenditore, prima del contatto con l’OCC). Si parte dalla visura camerale e dall’oggetto sociale effettivamente esercitato. Si verifica se l’attività è commerciale, agricola, professionale o di start-up innovativa iscritta nella sezione speciale. Un errore frequente è fermarsi al codice ATECO: conta l’attività svolta in concreto. Un agriturismo che ha trasformato la ristorazione nell’attività principale, ad esempio, può perdere i caratteri dell’impresa agricola e diventare a tutti gli effetti un’impresa commerciale soggetta alle soglie.
Passo 2 – Raccolta dei dati dei tre esercizi (imprenditore e consulente contabile). Si raccolgono bilanci depositati, bilanci approvati ma non depositati, bilanci di verifica, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, registri IVA, libro giornale e libro inventari, se tenuti. Per le ditte individuali in contabilità semplificata, che non redigono un bilancio, occorre ricostruire attivo e debiti da registri, inventari, estratti conto e documenti di terzi. La Cassazione ammette che la prova del mancato superamento delle soglie possa venire da qualsiasi fonte documentale idonea a rappresentare i fatti (Cass. Sez. I ord. n. 7642/2025, richiamata da Trib. Como sent. n. 54/2025).
Passo 3 – Ricostruzione dei debiti, anche non scaduti (imprenditore, consulente, poi OCC). È il passaggio dove più spesso si sbaglia. I debiti non risultano solo dal bilancio: vanno incrociati con l’estratto di ruolo dell’agente della riscossione, il cassetto fiscale, l’estratto contributivo INPS, la Centrale Rischi della Banca d’Italia, le banche dati creditizie private (il Tribunale di Terni, nella sent. n. 4/2026, dà atto che l’OCC ha consultato Centrale Rischi e archivi CRIF), le comunicazioni dei fornitori, i decreti ingiuntivi e gli atti di precetto ricevuti. Vanno inclusi i debiti garantiti, i finanziamenti dei soci se non postergati per contratto (con una valutazione caso per caso), le rate future dei mutui e dei leasing, il TFR.
Passo 4 – Pulizia del dato: debiti prescritti e contestati. Non tutto ciò che compare negli estratti è un debito da conteggiare. La Cassazione, in tema di soglie di fallibilità, ha ritenuto che i debiti prescritti possano essere esclusi dal computo, con verifica anche d’ufficio da parte del giudice (Cass. ord. n. 29008/2024). Un debito contestato in giudizio non è escluso di per sé, ma il giudice può accertarne incidentalmente esistenza e misura ai soli fini della soglia (Cass. ord. n. 20671/2024). Escludere un debito dal conteggio senza un fondamento documentato (sentenza, atto di sgravio, prova della prescrizione) è l’errore più rischioso: se il tribunale lo reintegra e la soglia salta, la domanda cade.
Passo 5 – Calcolo esercizio per esercizio. Si compila un prospetto con tre colonne (gli esercizi) e tre righe (attivo, ricavi, debiti), più una colonna con i debiti alla data della domanda. Il confronto si fa sui valori di ciascun anno, non sulla media. Se un valore si avvicina al limite, occorre un margine di sicurezza: le rettifiche dell’OCC o del giudice (crediti inesigibili, debiti non contabilizzati) spostano facilmente qualche migliaio di euro.
Passo 6 – Conferimento dell’incarico all’OCC. La domanda di concordato minore si presenta tramite l’OCC del circondario del tribunale competente. Il gestore nominato verifica completezza e attendibilità della documentazione e predispone la relazione particolareggiata dell’art. 76 CCII. Nella pratica, anche quando la relazione non contiene un capitolo dedicato alle soglie, il gestore attesta di aver verificato i documenti dai quali le soglie si ricavano: nel decreto del Tribunale di Cremona del 23/2/2026 (R.G. 18/2026) il giudice ha escluso le cause di inammissibilità, tra cui il superamento dei requisiti dimensionali, sulla base della domanda completa e della relazione del gestore.
Passo 7 – Redazione della domanda. Il ricorso deve contenere, oltre al piano e alla proposta, un’esposizione esplicita della qualifica soggettiva: perché il debitore non è consumatore, perché è impresa minore (o professionista, o agricolo), con il prospetto delle soglie e il rinvio ai documenti allegati. Una domanda che dà per scontata la qualifica costringe il giudice a ricostruirla da solo, e a chiedere integrazioni.
Passo 8 – Deposito e controllo del giudice. Il tribunale competente, in composizione monocratica, esamina l’ammissibilità. Se la documentazione è incompleta può concedere fino a 15 giorni per integrare (art. 78 c.1). Se ritiene superate le soglie, dichiara la domanda inammissibile con decreto reclamabile entro 30 giorni. Se la ritiene ammissibile, apre la procedura con decreto non soggetto a reclamo, dispone la pubblicità (per l’imprenditore anche nel registro delle imprese) e assegna ai creditori il termine per votare.
Passo 9 – Eventuali contestazioni dei creditori. I creditori possono sollevare contestazioni nel termine assegnato. Un creditore che ritiene l’impresa sopra soglia può contestare l’ammissibilità e, se l’impresa è insolvente, valutare l’iniziativa per la liquidazione giudiziale. Con il decreto di apertura, su istanza del debitore, il giudice può vietare la pronuncia della liquidazione controllata (art. 78 c.2 lett. d), ma la questione della qualifica dimensionale resta aperta finché non è accertata.
Avvertenza decisiva: la verifica delle soglie va completata prima di chiedere le misure protettive. Se il giudice, a procedura aperta, accerta che l’impresa supera i limiti, le misure cadono e i creditori riprendono le azioni, con un’esposizione spesso peggiore di quella di partenza.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
I due esempi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici: non riproducono casi seguiti dallo Studio.
Esempio di calcolo A – S.r.l. di servizi che sfora l’attivo in un solo anno.
Dati di partenza (valori di bilancio al 31 dicembre):
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Totale attivo | 287.430 € | 312.615 € | 271.980 € | 300.000 € |
| Ricavi | 176.240 € | 193.870 € | 158.315 € | 200.000 € |
| Debiti (anche non scaduti) | 341.720 € | 389.405 € | 402.160 € | 500.000 € |
Sviluppo. Ricavi e debiti restano sotto i limiti in tutti e tre gli anni. L’attivo del 2024, però, è di 312.615 €: supera di 12.615 € il limite di 300.000 €. La causa, nell’ipotesi, è un credito verso un cliente di 41.300 € iscritto in bilancio e poi rivelatosi inesigibile nel 2025. Domanda prevista: 12 novembre 2026 (giovedì). Esercizi rilevanti: 2023, 2024, 2025.
Esito. Con i valori di bilancio la società non ha il possesso congiunto dei requisiti in uno dei tre esercizi, quindi la domanda di concordato minore è esposta all’inammissibilità ex art. 77. Due strade vanno valutate prima del deposito. La prima è verificare se il bilancio 2024 rappresentava correttamente i fatti: la Cassazione considera i bilanci una presunzione semplice di veridicità, che il giudice valuta insieme agli altri elementi (Cass. Sez. I ord. n. 11218/2021, richiamata da Trib. Como sent. n. 54/2025). Se il credito era già inesigibile alla chiusura del 2024, documenti dell’epoca (diffide, contestazioni, istanze di fallimento del cliente) possono sostenere una rettifica. Se invece il valore era corretto alla data, la rettifica non è sostenibile e lo strumento va cambiato: composizione negoziata ordinaria, accordi di ristrutturazione o concordato preventivo, con i loro presupposti. Nell’ipotesi la società è insolvente, quindi il tempo conta: un creditore può chiedere la liquidazione giudiziale.
Variante sul termine. Se la domanda fosse stata depositata comunque e il decreto di inammissibilità fosse comunicato il 7 agosto 2026 (venerdì), il reclamo di 30 giorni scadrebbe il 6 settembre 2026, che è domenica: la scadenza slitta a lunedì 7 settembre 2026. Il mese di agosto non sospende nulla (art. 9 c.1 CCII).
Esempio di calcolo B – Ditta individuale edile vicina al limite dei debiti.
Dati di partenza:
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Alla domanda |
|---|---|---|---|---|
| Attivo (ricostruito: attrezzature, automezzi, crediti, liquidità) | 118.640 € | 104.275 € | 97.930 € | 92.410 € |
| Ricavi | 187.355 € | 164.920 € | 141.785 € | — |
| Debiti contabilizzati | 412.380 € | 458.910 € | 476.205 € | 476.205 € |
| Debiti emersi dagli estratti (non contabilizzati) | — | — | — | 31.870 € |
| Totale debiti | — | — | — | 508.075 € |
Sviluppo. La ditta tiene la contabilità semplificata: l’attivo è ricostruito da libro cespiti, estratti conto, fatture emesse e non incassate. Ricavi e attivo sono sotto soglia in tutti gli anni. Sui debiti, l’incrocio con l’estratto di ruolo e con il cassetto fiscale fa emergere 31.870 € non contabilizzati: 22.258 € di cartelle e 9.612 € di una cartella del 2014 per tributi locali, mai seguita da atti interruttivi documentati. Totale alla data della domanda: 508.075 €, sopra il limite di 500.000 €.
Analisi. Se la cartella da 9.612 € risulta prescritta, perché non ci sono atti interruttivi notificati e la prescrizione è ricostruita sui documenti, il totale scende a 498.463 €, sotto soglia di 1.537 €. Il margine però è minimo. La prescrizione non va semplicemente dichiarata nella domanda: va documentata (estratto di ruolo, verifica delle notifiche, eventuale accesso agli atti) e, se possibile, fatta accertare. Cass. ord. n. 29008/2024 consente l’esclusione dei debiti prescritti dal computo, ma con un controllo del giudice anche d’ufficio. Va valutato anche il debito alle chiusure di esercizio: al 31/12/2025 i debiti contabilizzati erano 476.205 €, ma i 22.258 € di cartelle erano già esistenti, quindi il dato reale a fine 2025 era 498.463 € anche senza la cartella prescritta.
Esito e calendario. La domanda è sostenibile se la prescrizione è ben documentata, ma il margine di 1.537 € impone una relazione molto accurata. Ipotesi di calendario: deposito il 12 novembre 2026 (giovedì); il 27 novembre 2026 (venerdì) il giudice concede 15 giorni per integrare la prova sulla cartella prescritta; il termine cade sabato 12 dicembre 2026 e slitta a lunedì 14 dicembre 2026. Con l’apertura e la comunicazione ai creditori il 13 gennaio 2027 (mercoledì), un termine di voto fissato nel massimo di 30 giorni scadrebbe il 12 febbraio 2027 (venerdì).
Casi particolari
La regola generale (impresa commerciale entro le soglie di attivo e ricavi per tre esercizi e con debiti entro il limite) conosce diverse situazioni che richiedono un ragionamento a parte.
Il professionista. Avvocati, commercialisti, medici e ingegneri non sono imprenditori commerciali e non sono soggetti alla liquidazione giudiziale: l’art. 2 c.1 lett. c) li elenca autonomamente tra i soggetti in sovraindebitamento. Per loro le soglie della lettera d) non sono, in senso stretto, un requisito di accesso. Nella prassi, però, i decreti di apertura possono comunque dare atto che il debitore non supera i limiti dimensionali, come nel decreto del Tribunale di Cremona del 23/2/2026 relativo a una professionista con un passivo di 473.715,01 €. Conviene quindi allegare comunque i dati, chiarendo nella domanda che la qualifica di professionista basta da sola a escludere la liquidazione giudiziale.
L’imprenditore agricolo. L’art. 2 c.1 lett. c) menziona l’imprenditore agricolo come soggetto in sovraindebitamento accanto all’imprenditore minore, senza richiamare le soglie. Il punto critico qui è un altro: dimostrare che l’attività è davvero agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. Se le attività connesse (vendita, trasformazione, ospitalità) prevalgono, l’impresa può essere qualificata come commerciale e le soglie tornano decisive. La prova va costruita su fatturato per tipo di attività, superfici, produzione propria e acquistata.
La start-up innovativa. Anche la start-up innovativa (D.L. 179/2012) è indicata tra i soggetti in sovraindebitamento. Occorre però verificare che l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e i requisiti siano attuali alla data della domanda: se la società ha perso la qualifica, torna a essere un’impresa commerciale ordinaria e va misurata con le soglie.
L’impresa con meno di tre esercizi. La lettera d) prevede che, se l’attività dura da meno di tre esercizi, si considera il periodo dall’inizio dell’attività. Un’impresa avviata a metà 2024 si misura sugli esercizi 2024 (anche se infrannuale) e 2025. Non c’è un meccanismo di “ragguaglio ad anno”: i ricavi di un esercizio di sei mesi vanno confrontati con il limite così come sono, ma un’impostazione prudente valuta anche l’andamento annualizzato, per non trovarsi sopra soglia appena chiuso l’esercizio successivo.
L’impresa cessata o cancellata. Chi ha chiuso l’attività deve fare attenzione alla qualifica soggettiva prima ancora che ai numeri. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale già cancellato (Cass. Sez. I n. 20141 del 16/6/2026, nota da sintesi iusletter), perché manca un’attività da proseguire. In questi casi va valutata la liquidazione controllata o, se ne ricorrono i presupposti dell’art. 74 c.2, un concordato con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo, sempre partendo da una qualifica soggettiva corretta.
La società in liquidazione volontaria. Una S.r.l. in liquidazione può essere impresa minore: il Tribunale di Terni (sent. n. 4/2026) ha aperto la liquidazione controllata di una S.r.l. in liquidazione volontaria dopo aver esaminato bilanci, registri IVA e dichiarazioni fiscali dei tre esercizi. Per il concordato minore, però, la società in liquidazione deve anche rientrare nell’art. 74: senza prosecuzione dell’attività servono risorse esterne.
La società di persone e i soci. Per le società di persone la verifica delle soglie riguarda la società; il concordato minore della società, salvo patto contrario, produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili (art. 79 c.4). La posizione personale di ciascun socio (debiti propri, garanzie prestate) va esaminata separatamente, perché il socio può avere bisogno di una propria procedura.
I bilanci non depositati. Un’impresa che non ha depositato i bilanci non è per questo automaticamente sopra soglia. Il Tribunale di Como (sent. n. 54/2025) ha ritenuto attendibili bilanci 2022-2024 non approvati né depositati, perché non sono emerse anomalie concrete e i dati erano coerenti con il resto della documentazione (capitale esiguo, nessun dipendente, certificazione fiscale). La strada però è stretta: bisogna supplire con documenti di riscontro.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: “La soglia non si verifica sul bilancio che il cliente porta in studio, ma su quello che il giudice ricostruirà incrociando cartelle, Centrale Rischi e scritture: è lì che si decide se il concordato minore è una strada percorribile”.
Domande frequenti
La mia ditta ha fatturato 205.000 euro in un solo anno su tre: posso chiedere il concordato minore?
In linea di principio no. La legge richiede il possesso dei requisiti di attivo e ricavi nei tre esercizi antecedenti la domanda (oltre al limite dei debiti), e la lettura prevalente, formata sotto la legge fallimentare, considera sufficiente il superamento di un limite anche in un solo esercizio per perdere la qualifica di impresa minore. Prima di rinunciare, però, conviene verificare che il dato sia corretto: ricavi di competenza di altri esercizi, errori di contabilizzazione o fatture stornate possono cambiare il risultato. Se il superamento è reale, va scelto un altro strumento.
Le soglie si calcolano sulla media dei tre anni?
No. Il confronto si fa esercizio per esercizio: attivo e ricavi di ciascun anno devono restare entro i limiti di 300.000 e 200.000 euro. Un anno molto basso non compensa un anno sopra soglia. Per i debiti (limite di 500.000 euro, compresi quelli non ancora scaduti) la verifica prudente riguarda sia le chiusure di esercizio sia la data della domanda, perché i debiti tributari e contributivi emergono spesso dopo. La media può servire solo come indicatore di tendenza.
Chi deve dimostrare che l’impresa è sotto soglia?
L’imprenditore. L’art. 121 CCII applica la liquidazione giudiziale all’imprenditore commerciale insolvente che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti, e la Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha sempre posto la prova a carico del debitore (Cass. nn. 8965/2019 e 24721/2015, richiamate da Cass. ord. 29008/2024). Il giudice conserva poteri di indagine d’ufficio sui fatti allegati, ma non si sostituisce a chi non porta documenti. Nella domanda di concordato minore la prova passa attraverso i documenti dell’art. 75 e la relazione dell’OCC.
Se ho una cartella vecchia di dieci anni, la conto tra i debiti?
Dipende dalla prescrizione. Secondo Cass. ord. 29008/2024 i debiti prescritti possono essere esclusi dal calcolo della soglia, ma il giudice verifica anche d’ufficio se la prescrizione è davvero maturata. Servono quindi documenti: estratto di ruolo, verifica delle notifiche di cartelle, intimazioni e pignoramenti, eventuale pronuncia del giudice. Se non c’è prova, il debito va conteggiato. Escluderlo “a occhio” per restare sotto i 500.000 euro espone la domanda all’inammissibilità.
Sono un commercialista con debiti per 480.000 euro: devo preoccuparmi delle soglie?
Il professionista non è imprenditore commerciale e non è soggetto alla liquidazione giudiziale: l’art. 2 c.1 lett. c) lo indica autonomamente tra i debitori in sovraindebitamento. Le soglie, quindi, non condizionano in senso stretto l’accesso al concordato minore. Resta il requisito dell’art. 74 c.1: la proposta deve consentire di proseguire l’attività professionale, oppure (c.2) deve prevedere risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo. Allegare comunque i dati dimensionali evita richieste di integrazione.
Caso limite: se a procedura aperta un creditore dimostra che ero sopra soglia, cosa succede?
Il decreto di apertura non chiude la questione. Se emerge che l’impresa eccedeva i limiti, il concordato minore non può essere omologato perché manca un requisito di ammissibilità, e le misure protettive perdono efficacia. Se l’impresa è insolvente, il creditore può chiedere la liquidazione giudiziale, e l’imprenditore dovrà a quel punto dimostrare di essere impresa minore con un onere della prova pieno. La Cassazione ha ribadito che gli oneri informativi degli artt. 75-77 condizionano l’accesso e la permanenza nella procedura (Cass. Sez. I ord. n. 14800 del 18/5/2026).
Il quadro giurisprudenziale sulle soglie dimensionali
Le pronunce che seguono sono raggruppate per tema. Gran parte della giurisprudenza di legittimità sulle soglie è nata sotto l’art. 1 l.fall., che conteneva gli stessi tre limiti oggi trasfusi nell’art. 2 c.1 lett. d) CCII: i principi si applicano per coerenza sistematica, ma restano pronunce rese sul vecchio regime. Per ciascuna è indicata la fonte consultata.
Onere della prova e poteri del giudice
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Cass. nn. 8965/2019 e 24721/2015 (richiamate da Cass. ord. 29008/2024, sintesi EC News 19/2/2025). Il debitore deve dimostrare di non aver superato congiuntamente le soglie; tribunale e giudice del reclamo conservano un potere di indagine d’ufficio sui fatti allegati. Rilevanza: è la logica che l’art. 121 CCII ha codificato e che si riflette sull’ammissibilità del concordato minore.
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Cass. Sez. I ord. n. 7642/2025 (richiamata dal Trib. Como sent. n. 54/2025, testo letto). Ai fini dell’esenzione dalla procedura maggiore conta la rappresentazione storica dei fatti, ricavabile da qualsiasi fonte documentale. Rilevanza: consente alle imprese senza bilanci regolari, come le ditte in contabilità semplificata, di provare le soglie con documenti diversi.
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Cass. Sez. I ord. n. 11218/2021 (richiamata dal Trib. Como sent. n. 54/2025). I bilanci costituiscono una presunzione semplice di veridicità; il giudice non può ritenerli inattendibili solo perché mancano le scritture, ma deve indicare anomalie concrete. Rilevanza: è il fondamento per difendere, o per contestare con elementi precisi, i dati di bilancio usati per le soglie.
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Cass. n. 16683/2018 (sintesi EC News 13/7/2021). Un’incertezza sulla soglia che non si possa risolvere con gli atti dell’istruttoria impedisce la pronuncia della procedura maggiore; il principio riguarda la soglia minima di debiti scaduti della legge fallimentare. Rilevanza: mostra come il giudice debba fondare la decisione sugli atti, e quanto conti produrre documenti completi.
Il calcolo dei debiti
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Cass. ord. n. 29008/2024 (sintesi EC News 19/2/2025). Dal computo della soglia dei debiti possono essere esclusi i debiti prescritti; il giudice verifica la fondatezza della prescrizione anche d’ufficio, eventualmente chiedendo informazioni all’ente creditore. Rilevanza: decisiva per le imprese con vecchie cartelle, che possono restare sotto i 500.000 euro solo escludendo i debiti estinti.
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Cass. ord. n. 20671/2024 (sintesi EC News 19/2/2025). Il debito contestato non è escluso automaticamente: il giudice può accertarne in via incidentale esistenza e misura, senza pregiudicare la causa di merito, e deve verificare se si sia ridotto. Rilevanza: un contenzioso pendente con un fornitore o con il Fisco non basta, da solo, a togliere il debito dal conteggio.
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Cass. ord. n. 29472/2022 (sintesi EC News 19/2/2025, che richiama anche Cass. n. 3158/2018). L’indebitamento si valuta alla data della decisione, ma la prova può derivare da fatti anteriori emersi dopo; contano anche i debiti sorti prima e accertati successivamente. Rilevanza: spiega perché i debiti non contabilizzati, scoperti dall’OCC negli estratti, possono far saltare la soglia.
Il controllo di ammissibilità nel concordato minore
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Cass. Sez. I ord. n. 14800 del 18/5/2026 (massima Brocardi, art. 77). Nel concordato minore non c’è un autonomo requisito di meritevolezza, ma accesso e permanenza nella procedura presuppongono l’adempimento corretto, completo e veritiero degli oneri informativi degli artt. 75-77; una rappresentazione non attendibile della situazione patrimoniale è un vizio rilevante, e le valutazioni dell’OCC non sostituiscono la trasparenza del debitore. Rilevanza: i dati sulle soglie fanno parte di quegli oneri informativi.
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Cass. Sez. I sent. n. 28574 del 28/10/2025 (massima Brocardi, art. 77). La proposta di concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione, richiamato attraverso l’art. 74 c.4; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, e la tassatività delle ipotesi dell’art. 77 non lo impedisce. Rilevanza: conferma che il controllo di ammissibilità del giudice è pieno e non si ferma alla dichiarazione del debitore.
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Cass. Sez. I ord. n. 17481/2025 (massima Brocardi, art. 77). Il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato minore non ha natura decisoria e non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.; sono ricorribili invece i provvedimenti resi in sede di reclamo sull’omologazione o sul diniego. Rilevanza: contro un’inammissibilità per superamento delle soglie lo strumento è il reclamo di 30 giorni dell’art. 78 c.1, da preparare con cura.
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Cass. Sez. I n. 20141 del 16/6/2026 (sintesi iusletter). È inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale già cancellato. Rilevanza: prima delle soglie va verificata la qualifica soggettiva attuale, soprattutto per chi ha chiuso la partita IVA.
La prassi dei tribunali di merito
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Trib. Como, sent. n. 54/2025 pubblicata il 20/5/2025 (testo letto). Su domanda di un creditore, il tribunale ha qualificato come impresa minore una S.r.l. sulla base di bilanci 2022-2024 non approvati né depositati, ritenuti attendibili in assenza di anomalie concrete, e di visura e certificazione fiscale; ha poi aperto la liquidazione controllata chiesta in subordine. Rilevanza: mostra come si costruisce la prova delle soglie quando i bilanci non sono regolari, e come il creditore possa chiedere in via principale la liquidazione giudiziale.
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Trib. Terni, sent. n. 4/2026 pubblicata il 20/2/2026 (testo letto). Per una S.r.l. in liquidazione volontaria, il possesso congiunto dei requisiti è stato ricavato da bilanci, registri IVA e dichiarazioni dei tre esercizi, con verifica dell’OCC su Centrale Rischi e archivi CRIF. Rilevanza: indica il pacchetto documentale che i tribunali si aspettano.
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Trib. Cremona, decreto del 23/2/2026, R.G. 18/2026 (testo letto). Nell’aprire un concordato minore di una professionista, il giudice ha escluso tutte le cause di inammissibilità dell’art. 77, compreso il superamento dei requisiti dimensionali, sulla base della domanda completa e della relazione del gestore, e ha assegnato ai creditori 30 giorni per il voto. Rilevanza: anche quando le soglie non sono il punto controverso, il giudice le richiama nel decreto.
Il quadro che ne esce è coerente: la verifica è documentale, il peso della prova è sul debitore, il giudice controlla d’ufficio, e gli errori sui debiti (non contabilizzati, prescritti, contestati) sono la causa più frequente di sorprese. Non risultano, nelle fonti consultate, pronunce di legittimità rese specificamente sull’art. 2 c.1 lett. d) CCII in sede di concordato minore: i principi vengono dalla legge fallimentare e dalla prassi dei tribunali.
Cosa può fare lo Studio Monardo nella verifica delle soglie
La verifica dimensionale è un lavoro di avvocati e commercialisti insieme. Lo Studio la imposta come un’istruttoria preventiva, con questi strumenti.
- Qualifichiamo l’attività prima di contare i numeri: esaminiamo visura, oggetto sociale, fatturato per tipologia di attività e iscrizioni speciali per stabilire se il debitore è imprenditore commerciale, professionista, agricolo o start-up innovativa.
- Individuiamo i tre esercizi rilevanti in base alla data in cui la domanda potrà realisticamente essere depositata, tenendo conto dei tempi di approvazione dei bilanci e di quelli dell’OCC.
- Ricostruiamo attivo e ricavi esercizio per esercizio dai bilanci o, per le ditte in contabilità semplificata, da registri, inventari, estratti conto e fatture, con un prospetto unico che il gestore e il giudice possono controllare.
- Incrociamo i debiti con tutte le banche dati disponibili: estratto di ruolo, cassetto fiscale, estratto contributivo, Centrale Rischi, comunicazioni dei creditori, atti giudiziari ricevuti, per far emergere prima noi ciò che altrimenti emergerebbe dopo.
- Verifichiamo prescrizioni e contestazioni dei singoli debiti, raccogliendo le prove delle notifiche e, quando serve, impugnando le cartelle o gli atti prescritti, così che l’esclusione dal conteggio abbia un fondamento documentato.
- Valutiamo il margine di sicurezza rispetto a ciascun limite e segnaliamo con chiarezza quando il margine è troppo stretto per rischiare il deposito.
- Predisponiamo la domanda di concordato minore con un capitolo dedicato alla qualifica soggettiva e al prospetto delle soglie, coordinandoci con l’OCC per la relazione particolareggiata.
- Impugniamo il decreto di inammissibilità con reclamo entro 30 giorni quando la valutazione del giudice sulle soglie è contestabile, ricordando che nel reclamo la proposta non si può modificare.
- Costruiamo l’alternativa se l’impresa è sopra soglia: composizione negoziata ordinaria, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, oppure strumenti per i singoli soci e garanti.
- Difendiamo l’impresa contro l’istanza di liquidazione giudiziale di un creditore, portando la prova del possesso congiunto dei requisiti richiesta dall’art. 121 CCII.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: la verifica delle soglie è esattamente il tipo di controllo documentale che l’Organismo compie prima di firmare la relazione, e conoscerlo dall’interno consente di preparare un fascicolo che regge l’esame del gestore e del giudice. La qualifica di Esperto Negoziatore diventa decisiva quando il calcolo porta sopra soglia e la composizione negoziata è la via da percorrere. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono bilanci e debiti, gli avvocati valutano prescrizioni, contestazioni e strumento da scegliere.
In sintesi
Per sapere se un’impresa rientra nelle soglie del concordato minore servono quattro operazioni: stabilire se l’attività è commerciale, individuare i tre esercizi antecedenti la domanda, confrontare ciascun anno con i limiti di 300.000 euro di attivo e 200.000 euro di ricavi, verificare che i debiti anche non scaduti non superino 500.000 euro, e documentare ogni dato in modo che l’OCC e il giudice possano verificarlo. Il punto debole è quasi sempre il conteggio dei debiti. Se un solo limite è superato, la domanda è inammissibile e bisogna cambiare strumento in fretta, perché per l’impresa insolvente sopra soglia il rischio è la liquidazione giudiziale. I termini corrono anche in agosto.
Lo Studio Monardo affronta questa verifica con le competenze che il tema richiede: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di impostare il fascicolo come lo esaminerà l’Organismo; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di passare subito alla composizione negoziata quando i numeri dicono che l’impresa è sopra soglia.
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