Impresa In Crisi Con La Contestazione Dei Compensi Pagati Agli Amministratori: Come La Tutela Uno Studio Legale?

Quando un’impresa entra in difficoltà, i compensi che ha pagato ai propri amministratori smettono di essere una voce tranquilla del conto economico e diventano uno dei primi punti su cui qualcuno punta il dito. Può essere l’Agenzia delle Entrate, che li dichiara indeducibili. Può essere un socio di minoranza, che li ritiene eccessivi o mai approvati. Può essere l’esperto della composizione negoziata o il commissario giudiziale del concordato, che li legge come un segnale di gestione poco trasparente. Può essere il curatore della liquidazione giudiziale, che ne chiede la restituzione. Può essere, nei casi più gravi, la Procura, che ipotizza una bancarotta.

Il principio da cui partire è questo: non esiste una sola risposta alla contestazione dei compensi degli amministratori, perché la tutela cambia completamente a seconda di chi contesta e in quale fase della crisi si trova l’impresa. Lo stesso bonifico di 4.870 euro mensili a favore dell’amministratore unico può essere, contemporaneamente, un costo indeducibile per il Fisco, un atto annullabile per il socio, un pagamento revocabile per il curatore e un’ipotesi di bancarotta preferenziale per il pubblico ministero. Le regole, i termini e le difese sono diversi in ciascuno di questi scenari.

Per questo la guida è organizzata per profili. Troverai, nell’ordine:

  1. l’impresa che riceve la contestazione dal Fisco;
  2. la società in cui la contestazione arriva da un socio;
  3. l’impresa in composizione negoziata o in concordato preventivo;
  4. la società ormai in liquidazione giudiziale, con l’amministratore chiamato dal curatore;
  5. la società familiare o a socio unico, dove il rischio diventa penale.

Lo Studio Monardo segue proprio questo tipo di contenzioso perché sta all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno come l’esperto valuta la gestione e i pagamenti agli organi sociali durante le trattative; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, necessario quando la contestazione è fiscale; è avvocato cassazionista, e può quindi seguire il contenzioso sui compensi fino all’ultimo grado di giudizio con la stessa linea difensiva.

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Le regole che valgono per ogni impresa, qualunque sia il contestatore

Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola le regole comuni. Ogni sezione successiva rinvierà a questa base.

Chi decide il compenso

Nelle società di capitali il compenso degli amministratori non lo decidono gli amministratori. L’art. 2389 c.c. stabilisce che i compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono determinati all’atto della nomina o dall’assemblea. L’art. 2364, n. 3, c.c. inserisce espressamente la determinazione del compenso tra le competenze dell’assemblea ordinaria, distinta dall’approvazione del bilancio (che sta al n. 1 della stessa norma). Per gli amministratori investiti di particolari cariche, come l’amministratore delegato, il terzo comma dell’art. 2389 c.c. consente che la remunerazione sia stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se lo statuto lo prevede, ma sempre entro il quadro fissato dai soci. Nelle società a responsabilità limitata il principio è analogo: la decisione spetta ai soci, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo.

La regola che regge tutto l’edificio è che l’amministratore non può autodeterminarsi il compenso. La giurisprudenza ha qualificato l’art. 2389 c.c. come norma imperativa, la cui violazione rende nulli gli atti con cui l’amministratore si attribuisce da solo le somme. Su questa base la Cassazione, con la sentenza n. 21953/2015, ha ritenuto invalida la delibera di approvazione del bilancio nella parte in cui pretende di ratificare un compenso non deliberato prima, e ha precisato che quel vizio non è sanabile.

La delibera non si può “nascondere” nel bilancio

Uno degli errori più diffusi nelle piccole società è ritenere che, approvando il bilancio dove figura la voce “compensi amministratori”, i soci abbiano implicitamente approvato anche il compenso. Non è così. Con l’ordinanza n. 5763 del 3 marzo 2021 la Cassazione ha ribadito che, se il compenso non è fissato nell’atto di nomina, serve una specifica decisione dei soci, che non può essere ricavata dall’approvazione del bilancio, e che una ratifica successiva non rimedia alla violazione delle competenze dell’assemblea. È un orientamento che risale alle Sezioni Unite (sentenza n. 21933/2008), richiamate come precedente stabile sia dall’Agenzia delle Entrate sia dalla stessa Cassazione negli anni successivi.

Il diritto al compenso esiste comunque

Attenzione, però: il fatto che manchi la delibera non significa che l’amministratore abbia lavorato gratis. La Cassazione penale, con la sentenza n. 29582 del 7 luglio 2023, ha chiarito che la delibera prevista dall’art. 2389 c.c. non è un elemento costitutivo del diritto al compenso, ma la fonte del suo accertamento e della sua liquidazione. L’incarico di amministratore si presume oneroso. Questa distinzione è decisiva in tutti i profili: la mancanza della delibera rende contestabile il modo in cui il compenso è stato preso, ma non cancella il fatto che un’attività di gestione sia stata svolta e possa essere remunerata in misura congrua.

La natura del rapporto

L’amministratore non è un lavoratore dipendente della società. La Cassazione, con la sentenza n. 4406 del 21 febbraio 2017, ha escluso che il credito per il compenso dell’amministratore delegato con funzioni di gestione goda del privilegio generale previsto dall’art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le prestazioni d’opera intellettuale, perché l’attività di gestione coincide con l’attività d’impresa e non è un’opera determinata in anticipo. Ai fini fiscali, invece, i compensi degli amministratori rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, TUIR), con le conseguenti ritenute a carico della società come sostituto d’imposta.

Le regole fiscali di base

Per la società, i compensi degli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, secondo il criterio di cassa previsto dall’art. 95, comma 5, TUIR. Ma, prima ancora del momento del pagamento, il costo deve essere certo e determinabile secondo l’art. 109 TUIR. Ed è qui che la mancanza di una delibera valida produce l’effetto fiscale: un compenso non deliberato correttamente non è un costo certo.

I termini: due mondi da non confondere

Qui c’è un punto che cambia la strategia: la sospensione feriale dei termini non vale allo stesso modo ovunque. Nel processo civile ordinario (impugnazione di delibere già in giudizio, azioni di responsabilità), nel processo tributario e in quello amministrativo vale la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024), invece, l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale: i termini corrono anche in agosto. Un reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, un’opposizione allo stato passivo, un termine fissato dal tribunale nel concordato non si fermano d’estate.

Gli strumenti della crisi che entrano in gioco

Infine, il quadro della crisi d’impresa. Nella composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) l’imprenditore conserva la gestione, ma deve informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative (art. 21 CCII). Nel concordato preventivo, dopo il deposito della domanda, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII) e, dopo l’apertura, del giudice delegato (art. 94 CCII); gli atti di frode possono portare alla revoca della procedura (art. 106 CCII). Nella liquidazione giudiziale il curatore può agire in revocatoria (artt. 163-166 CCII) e in responsabilità contro gli amministratori (art. 255 CCII). Sono questi gli spazi in cui i compensi vengono contestati, e sono questi gli spazi in cui vanno difesi.

I doveri di chi gestisce un’impresa che sta entrando in crisi

C’è un ultimo elemento comune che spesso resta sullo sfondo e che invece colora ogni contestazione: i compensi non vengono giudicati da soli, ma dentro il modo complessivo in cui l’impresa è stata gestita. L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi senza indugio per uno degli strumenti previsti dalla legge. L’art. 3 CCII declina lo stesso dovere in chiave di prevenzione della crisi, indicando i segnali che gli assetti devono consentire di cogliere. L’art. 25-octies CCII, a sua volta, impone all’organo di controllo societario di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata.

Che cosa significa, in concreto, per il tema dei compensi? Significa che un compenso pagato quando gli assetti avrebbero già dovuto far emergere la crisi verrà letto in modo più severo da chiunque lo esamini: dall’esperto, dal commissario, dal curatore, perfino dal giudice tributario quando valuta la coerenza del costo con la situazione dell’impresa. E significa che il sindaco o il revisore che non ha segnalato prelievi anomali può essere chiamato a risponderne insieme all’amministratore, come mostra la vicenda decisa dalla Cassazione penale con la sentenza n. 29582/2023, in cui era contestata proprio l’omessa segnalazione di prelievi a titolo di compenso non autorizzati dai soci.

Quanto al tempo di cui dispone chi contesta, le azioni di responsabilità contro gli amministratori si prescrivono, di regola, in cinque anni (art. 2949 c.c.); per l’azione dei creditori sociali il termine decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale diventa oggettivamente percepibile, ed è per questo che i curatori riescono spesso a contestare compensi pagati molti anni prima dell’apertura della procedura. Il calcolo della prescrizione, in questo campo, è una delle prime verifiche difensive da fare.

Profilo 1 – L’impresa che riceve la contestazione dal Fisco

La tua situazione

Se sei il legale rappresentante di una società che ha ricevuto un invito al contraddittorio, un processo verbale di constatazione o un avviso di accertamento in cui l’Agenzia delle Entrate riprende a tassazione i compensi pagati agli amministratori, sei nel profilo più frequente. Di solito l’impresa è già in tensione finanziaria: magari ha debiti tributari rateizzati, magari sta valutando una composizione negoziata, e la ripresa fiscale arriva come un’ulteriore voce di debito, con imposte, interessi e sanzioni. La contestazione tipica è sempre la stessa: “i compensi non sono stati deliberati dall’assemblea prima della loro erogazione, quindi il costo non è certo e non è deducibile”.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per il Fisco non conta se l’amministratore ha lavorato, ma se il costo è stato deciso dall’organo competente in modo certo e in anticipo. La regola più importante per il tuo profilo è che il compenso non deliberato prima dell’erogazione è, secondo l’orientamento della Cassazione, un costo indeducibile, e la ratifica successiva in sede di bilancio non lo salva. Lo hanno affermato le Sezioni Unite (n. 21933/2008) e lo ha confermato l’ordinanza n. 5763 del 3 marzo 2021, che ha collegato l’indeducibilità al difetto di certezza e determinabilità richiesto dall’art. 109 TUIR, precisando peraltro che l’indeducibilità non genera una doppia imposizione.

Esiste però un margine difensivo che spesso viene trascurato. La sentenza n. 21953/2015, pur confermando la nullità della ratifica, ha precisato che l’indeducibilità non è automatica in ogni caso: se alla chiusura dell’esercizio l’importo non è ancora determinabile, la deduzione può essere spostata all’esercizio in cui il costo viene definito con certezza. In altre parole, una delibera adottata correttamente, anche se tardiva rispetto ai primi pagamenti, può avere un peso fiscale sugli esercizi successivi.

Sul piano procedurale, la contestazione segue le regole dell’accertamento. Prima dell’avviso, lo Statuto del contribuente (art. 6-bis L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023) prevede, per la generalità degli atti impugnabili, il contraddittorio preventivo: è la prima sede in cui portare documenti, verbali e statuto. Ricevuto l’avviso, il termine per il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è di 60 giorni dalla notifica, soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. La presentazione di un’istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) sospende il termine per ricorrere per 90 giorni.

I numeri

Facciamo un esempio di calcolo. Una S.r.l. ha pagato all’amministratore unico 58.440 euro nel 2023, senza decisione dei soci. La ripresa a tassazione IRES al 24% vale 14.025,60 euro di maggiore imposta. A questa si aggiungono gli interessi e la sanzione per infedele dichiarazione, la cui misura è stata ridotta dalla revisione del sistema sanzionatorio operata dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024: per le annualità anteriori, come il 2023 dell’esempio, occorre verificare quale regime si applica. Su un’impresa con liquidità già compressa, un debito aggiuntivo di questa entità può essere la differenza tra una crisi gestibile e un’insolvenza.

I rischi specifici

Il rischio principale per il tuo profilo è sottovalutare la ripresa perché “tanto i compensi sono stati pagati davvero”: la prova del pagamento effettivo non basta, perché il Fisco contesta la certezza giuridica del costo, non la sua esistenza materiale. Un secondo rischio riguarda le ritenute: se la società non ha versato le ritenute sui compensi, alla ripresa IRES può sommarsi una contestazione da sostituto d’imposta, con un effetto moltiplicatore. Un terzo rischio è temporale: la scadenza del ricorso si calcola con la sospensione di agosto, ma la mancata impugnazione rende l’avviso definitivo e lo trasforma in un debito iscrivibile a ruolo, che poi peserà nel piano di risanamento.

Il fronte delle ritenute e del debito che ne deriva

Per chi è nella tua posizione c’è un secondo fronte fiscale che va controllato insieme alla deducibilità: quello delle ritenute. Poiché i compensi degli amministratori sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la società, come sostituto d’imposta, deve operare e versare le ritenute e rilasciare la certificazione. Nelle imprese in tensione di cassa capita che i compensi vengano pagati “al netto” ma che le ritenute non vengano versate, oppure che vengano pagati senza alcuna ritenuta perché registrati come semplici prelievi. In entrambi i casi l’esposizione cresce: al recupero dell’imposta si aggiungono sanzioni specifiche per il sostituto e, oltre una soglia annua (fissata dall’art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000 in 150.000 euro per periodo d’imposta), una possibile rilevanza penale per l’omesso versamento.

Il debito che nasce dall’accertamento, una volta definitivo, entra nel circuito della riscossione e si somma ai debiti tributari già esistenti. Per un’impresa in crisi, questo è il momento in cui il problema dei compensi smette di essere un contenzioso isolato e diventa una voce del piano di risanamento. La transazione fiscale, negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, consente di proporre un pagamento parziale o dilazionato anche dei tributi e delle sanzioni, con le regole e i limiti previsti dal Codice; nella composizione negoziata, il debito tributario rientra comunque nel quadro delle trattative. È per questo che la difesa sull’avviso e la strategia sulla crisi non vanno mai impostate separatamente: ridurre la ripresa in sede di contraddittorio o di giudizio significa ridurre il peso dei debiti da trattare nel piano.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci la catena documentale. Statuto, atto di nomina, verbali delle decisioni dei soci, libro delle decisioni: spesso il compenso era previsto nell’atto di nomina o in una delibera dimenticata, e questo chiude la questione a monte.
  2. Usa il contraddittorio preventivo. È la sede in cui la contestazione può ancora essere ridimensionata senza contenzioso, ad esempio dimostrando che il compenso era determinato o determinabile.
  3. Valuta l’adesione o il ricorso con i termini giusti. Il calcolo dei 60 giorni con la sospensione feriale e l’eventuale proroga di 90 giorni per l’adesione va fatto per iscritto, giorno per giorno.
  4. Regolarizza per il futuro. Una decisione dei soci adottata ora, con importi espliciti, non sana il passato ma mette in sicurezza gli esercizi successivi e, secondo la sentenza n. 21953/2015, può incidere sull’esercizio in cui il costo diventa certo.
  5. Collega il debito fiscale agli strumenti della crisi. Se l’impresa è in difficoltà, il debito che nasce dall’accertamento può essere trattato nella transazione fiscale prevista dall’art. 63 CCII negli accordi di ristrutturazione o dall’art. 88 CCII nel concordato preventivo.

Giurisprudenza dedicata

Per il tuo profilo i riferimenti centrali sono tre: Cass. SU n. 21933/2008, Cass. n. 21953/2015 e Cass. ord. n. 5763 del 3 marzo 2021. Insieme disegnano un orientamento stabile: decisione dei soci preventiva e specifica, nessuna sanatoria tramite bilancio, indeducibilità per difetto di certezza, con l’apertura sul differimento della deduzione quando il costo diventa determinabile in un esercizio successivo.

Profilo 2 – La società in cui è un socio a contestare i compensi

La tua situazione

Se sei amministratore, o socio di maggioranza, di una società in cui un socio di minoranza ha sollevato la questione dei compensi, sei in questo profilo. Il copione è ricorrente: la società comincia a perdere, i dividendi spariscono, il socio che non partecipa alla gestione guarda il bilancio e scopre che l’amministratore continua a ricevere un compenso importante. Arriva una lettera dell’avvocato del socio, poi l’impugnazione della delibera, a volte la richiesta di consultare i libri sociali, a volte un’azione di responsabilità.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la contestazione ha due binari distinti, e conviene capire subito su quale si muove il socio.

Il primo binario è l’impugnazione della decisione che ha fissato o ratificato il compenso. Nella S.r.l. l’art. 2479-ter c.c. consente ai soci che non vi hanno consentito di impugnare le decisioni non conformi alla legge o all’atto costitutivo entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci; le decisioni con oggetto impossibile o illecito, o prese in assenza assoluta di informazione, sono impugnabili entro tre anni. Nella S.p.A. l’annullabilità segue l’art. 2377 c.c. (novanta giorni) e la nullità l’art. 2379 c.c. (tre anni). Una ratifica dei compensi inserita nel bilancio, alla luce della sentenza n. 21953/2015, è esposta a una contestazione di nullità, che dura più a lungo.

Il secondo binario è l’azione di responsabilità contro l’amministratore. Nella S.r.l. l’art. 2476 c.c. riconosce a ciascun socio la legittimazione ad agire. La regola più importante per il tuo profilo è che l’amministratore che si preleva un compenso non approvato dai soci, quando lo statuto richiede la loro decisione, deve risarcire la società. Lo ha affermato la Cassazione civile, Sez. I, con l’ordinanza n. 17125 del 25 giugno 2025, che ha ricondotto la condotta alla responsabilità prevista dall’art. 2476 c.c. per violazione delle disposizioni statutarie.

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma più di quanto tema chi riceve la lettera del socio: l’importo da restituire non è necessariamente tutto il prelevato. Il danno della società va accertato, e il fatto che l’amministratore abbia comunque diritto a un compenso congruo per l’attività svolta (principio richiamato dalla Cassazione penale nella sentenza n. 29582/2023) può essere fatto valere per ridurre l’esposizione.

Nella S.r.l. il socio ha inoltre il diritto di controllo previsto dall’art. 2476 c.c.: può avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri e i documenti relativi all’amministrazione. Rifiutare l’accesso è quasi sempre un errore, perché sposta il conflitto su un terreno in cui l’amministratore appare in torto prima ancora di discutere dei compensi.

Se la tua società è una S.p.A., le regole sono diverse e, per l’amministratore, in parte più protettive. L’azione sociale di responsabilità è deliberata dall’assemblea (art. 2393 c.c.); il singolo socio non può agire da solo, ma i soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale, o la diversa misura prevista dallo statuto, possono esercitare l’azione sociale di minoranza prevista dall’art. 2393-bis c.c. Questo significa che, nella S.p.A., il socio isolato con una piccola partecipazione tende a muoversi sul terreno dell’impugnazione delle delibere più che su quello della responsabilità. Ma attenzione a un effetto collaterale: se l’assemblea delibera l’azione di responsabilità con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale, l’amministratore è revocato di diritto dall’ufficio. In un’impresa in crisi, la revoca dell’amministratore che sta conducendo le trattative con le banche o con l’esperto è un evento che può compromettere l’intero percorso di risanamento.

Un secondo aspetto riguarda il momento in cui il socio solleva la contestazione. Se lo fa mentre l’impresa sta preparando l’accesso a uno strumento della crisi, la lite non resta interna: il piano dovrà dare conto del contenzioso pendente, e gli eventuali importi che l’amministratore fosse condannato a restituire diventerebbero un attivo della società, da destinare ai creditori. Per l’amministratore, questo è un argomento in più per cercare una soluzione concordata e rapida, che dia certezza al piano.

I numeri

Ipotesi di calcolo: amministratore unico di una S.r.l. con tre soci (60%, 25%, 15%), compenso prelevato di 3.920 euro al mese per 26 mesi, senza decisione dei soci. Il totale prelevato è 101.920 euro. Il socio al 15% agisce per conto della società. Se il giudice accerta che per l’attività effettivamente svolta, in una società di quelle dimensioni, sarebbe stato congruo un compenso di 2.100 euro mensili, l’esposizione si riduce in astratto alla differenza: (3.920 − 2.100) × 26 = 47.320 euro. È un esempio dimostrativo: l’esito dipende dalle prove sull’attività svolta e da come il giudice valuta la congruità, ma mostra perché la difesa non deve limitarsi a negare.

I rischi specifici

Il rischio principale è che la lite tra soci, in un’impresa già in crisi, diventi la causa scatenante dell’insolvenza o il primo capitolo del fascicolo del curatore. Una causa di responsabilità pendente, con una contestazione documentata sui compensi, è un materiale che un curatore troverà già pronto. C’è poi un rischio di paralisi: se il socio di minoranza ha poteri di veto statutari, lo scontro sui compensi può bloccare decisioni urgenti come una ricapitalizzazione o l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi.

Le mosse giuste

  1. Verifica la data e la forma della decisione contestata. Il primo controllo è sul termine: l’impugnazione è tempestiva? Si parla di annullabilità (90 giorni) o di nullità (tre anni)?
  2. Apri i libri. Consentire il controllo del socio in modo ordinato e documentato riduce il rischio di misure cautelari e mostra buona fede.
  3. Costruisci la prova dell’attività svolta. Ore dedicate, contratti negoziati, rapporti con banche e fornitori: è il materiale che serve per sostenere la congruità del compenso.
  4. Valuta una decisione dei soci regolarizzatrice per il futuro e una transazione per il passato. Una restituzione parziale concordata, con rinuncia all’azione, può costare meno di anni di causa.
  5. Coordina la lite con la gestione della crisi. Se l’impresa sta valutando la composizione negoziata, la lite tra soci va gestita in modo da non compromettere le trattative con i creditori.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17125 del 25 giugno 2025 sulla responsabilità dell’amministratore di S.r.l. che si preleva compensi non approvati; Cass. n. 21953/2015 sulla nullità della ratifica nel bilancio; Cass. ord. n. 5763/2021 sull’impossibilità di ricavare la decisione dall’approvazione del bilancio.

Profilo 3 – L’impresa in composizione negoziata o in concordato preventivo

La tua situazione

Se la tua impresa ha già chiesto la nomina di un esperto per la composizione negoziata, oppure ha depositato una domanda di concordato preventivo, anche “con riserva”, sei in questo profilo. Qui i compensi degli amministratori non sono contestati in un’aula di tribunale, almeno all’inizio: sono osservati. L’esperto, il commissario giudiziale, i creditori che leggono il piano guardano i pagamenti agli organi sociali come il termometro della serietà del risanamento. Un compenso pieno mentre si chiede ai fornitori uno stralcio del 60% è difficile da spiegare.

Cosa cambia per te

La regola più importante per il tuo profilo è che, durante la procedura, il compenso non è più una scelta interna della società: è un pagamento che deve essere coerente con le trattative o con il piano, e che può essere letto come atto in pregiudizio dei creditori.

Nella composizione negoziata, l’art. 21 CCII stabilisce che l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma deve gestirla in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Deve informare preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo; se l’atto viene compiuto ugualmente, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, e l’iscrizione diventa obbligatoria quando l’atto pregiudica gli interessi dei creditori. Un pagamento di questo tipo, se le misure protettive sono in corso (artt. 18 e 19 CCII), è anche uno degli elementi su cui il tribunale può fondarne la revoca. Un aumento del compenso, un premio straordinario, un pagamento arretrato all’amministratore rientrano tipicamente in questa zona.

Nel concordato preventivo il controllo è più stringente. Dopo il deposito della domanda e fino al decreto di apertura, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII); dopo l’apertura, l’art. 94 CCII rimette al giudice delegato l’autorizzazione degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il pagamento di compensi arretrati agli amministratori, cioè di crediti anteriori, è particolarmente delicato, perché tocca la parità di trattamento tra creditori. L’art. 106 CCII, infine, prevede che il commissario giudiziale che accerta atti di frode o atti non autorizzati riferisca al tribunale, che può revocare il concordato.

Qui, però, le regole ti proteggono più di quanto pensi. La Cassazione, con la sentenza n. 16808 del 21 giugno 2019 (pronunciata sulla legge fallimentare, ma con un principio che si presta a essere utilizzato anche per l’art. 106 CCII), ha affermato che i pagamenti o gli atti non autorizzati non portano in modo automatico alla revoca: l’imprenditore può evitarla dimostrando che non hanno pregiudicato i creditori perché ispirati alla loro migliore soddisfazione o comunque non diretti a frodarne le ragioni. Un compenso ordinario, congruo, deliberato correttamente e necessario per tenere al proprio posto chi sta gestendo il risanamento è una situazione molto diversa da un prelievo straordinario alla vigilia del deposito.

Se la tua impresa è piccola o usa un altro strumento

Il discorso non cambia nella sostanza se l’impresa, invece della composizione negoziata o del concordato, ha scelto un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: anche in questi strumenti i creditori e il tribunale leggono i compensi degli amministratori come un indice della serietà del piano, e i pagamenti eseguiti in esecuzione del piano omologato godono di una protezione dalla revocatoria che i pagamenti estranei al piano non hanno. Ecco perché conviene che il trattamento dei compensi, compresi gli arretrati, sia scritto nel piano in modo esplicito, invece di essere lasciato alla gestione corrente.

Se l’impresa è un’impresa minore, cioè sotto le soglie dimensionali previste dal Codice, gli strumenti disponibili sono quelli del sovraindebitamento: il concordato minore e, se il risanamento non è praticabile, la liquidazione controllata. Anche lì il compenso dell’amministratore entra nella valutazione dell’Organismo di composizione della crisi, che deve esprimersi sulla diligenza del debitore e sulla completezza della documentazione. Un piano che continua a prevedere un compenso pieno per l’amministratore-socio, mentre ai creditori si offre una percentuale ridotta, va motivato con cura: il compenso può essere necessario per far proseguire l’attività, ma deve risultare proporzionato e spiegato.

I numeri

Ipotesi: S.p.A. con fatturato di 8,7 milioni, in composizione negoziata da aprile 2026, con debiti chirografari per 3.412.000 euro. Il piano propone ai fornitori il pagamento del 38%. L’amministratore delegato percepisce 9.640 euro lordi mensili deliberati nel 2024. Il consiglio propone di riconoscergli un premio di 41.000 euro per il lavoro sul piano. L’esperto, informato come prevede l’art. 21 CCII, segnala che il premio equivale a circa l’1,2% della massa chirografaria offerta in pagamento ai fornitori ed è incoerente con il sacrificio chiesto. Se il premio viene pagato ugualmente, il dissenso iscritto nel registro delle imprese diventa pubblico e la revoca delle misure protettive diventa un rischio concreto. Se invece il premio viene subordinato all’omologazione degli accordi o al raggiungimento di obiettivi del piano, la stessa somma può diventare un incentivo coerente con il risanamento.

I rischi specifici

Il rischio principale per il tuo profilo è perdere le misure protettive o vedersi revocare il concordato per un pagamento che, isolato, sembrava una questione interna. Il secondo rischio è temporale: in questa fase sei nei procedimenti del Codice, quindi i termini fissati dal tribunale o dalla legge corrono anche ad agosto (art. 9, comma 1, CCII). Un’udienza di conferma delle misure protettive a fine luglio, con termini per note in agosto, non concede pause.

Le mosse giuste

  1. Fotografa i compensi prima di entrare nella procedura. Delibere, importi, pagamenti degli ultimi due anni: l’esperto e il commissario li chiederanno, ed è meglio presentarli con una spiegazione che farli scoprire.
  2. Informa sempre l’esperto per iscritto prima di qualsiasi pagamento all’amministratore che non sia il compenso ordinario già deliberato.
  3. Rivedi la struttura dei compensi. Una riduzione volontaria, o la trasformazione di parte del fisso in una componente legata al successo del piano, rafforza la credibilità del risanamento.
  4. Non pagare arretrati senza autorizzazione nel concordato: sono crediti anteriori, e il loro pagamento è uno dei casi classici in cui si discute di atti in frode.
  5. Prepara la prova dell’assenza di pregiudizio, nel solco della sentenza n. 16808/2019, per ogni pagamento già effettuato che possa essere contestato.

“Nei compensi degli amministratori di un’impresa in crisi la forma è sostanza: una decisione dei soci mancante o un pagamento non comunicato all’esperto possono trasformare un credito legittimo nel motivo per cui il risanamento si ferma.” – Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa

Giurisprudenza dedicata

Cass., Sez. I civ., n. 16808 del 21 giugno 2019 sugli atti non autorizzati nel concordato e la prova dell’assenza di pregiudizio; Cass. pen., Sez. V, n. 81 del 3 gennaio 2020, utile per il collegamento tra pagamento finalizzato a salvare l’attività e assenza del dolo di bancarotta preferenziale.

Profilo 4 – La società in liquidazione giudiziale e l’amministratore chiamato dal curatore

La tua situazione

Se la società che amministravi è stata dichiarata in liquidazione giudiziale, oppure se c’è un ricorso pendente e temi che lo sia a breve, sei in questo profilo. La società, a questo punto, non è più nelle tue mani: la rappresenta il curatore. La contestazione dei compensi cambia natura, perché non è più un dissenso interno o un rilievo fiscale, ma un’azione di recupero promossa nell’interesse di tutti i creditori. Le lettere che ricevi sono richieste di restituzione, atti di citazione per revocatoria, azioni di responsabilità. E, spesso nello stesso momento, sei tu a voler essere pagato: hai mesi di compenso arretrato e vuoi insinuarti al passivo.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che il curatore ha a disposizione più strumenti, che si possono sommare.

Il primo è la revocatoria dei pagamenti ricevuti. L’art. 166, comma 2, CCII consente di revocare i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei sei mesi anteriori al deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, se il curatore prova che chi ha ricevuto il pagamento conosceva lo stato di insolvenza. Per un amministratore, quella prova è di solito agevole: chi gestisce la società conosce i suoi conti. Il primo comma della stessa norma colpisce gli atti anormali compiuti nell’anno anteriore, con un regime probatorio più favorevole al curatore. L’art. 164 CCII rende inefficaci, a certe condizioni, i pagamenti di crediti che scadono nel giorno dell’apertura o dopo, eseguiti nei due anni anteriori: è il caso dei compensi pagati in anticipo.

La regola più importante per il tuo profilo è che i compensi dell’amministratore non godono dell’esenzione dalla revocatoria riconosciuta ai corrispettivi per prestazioni di lavoro di dipendenti e collaboratori. La Cassazione, con l’ordinanza n. 26422 del 28 settembre 2021, ha escluso che i compensi del liquidatore potessero rientrare sia nell’esenzione per i pagamenti di beni e servizi nell’esercizio dell’attività d’impresa, sia in quella per le retribuzioni dei lavoratori e collaboratori: quest’ultima protegge chi non ha voce nelle decisioni della società sulle priorità di pagamento, mentre amministratori e liquidatori sono proprio coloro che quelle decisioni le prendono. La pronuncia riguarda la legge fallimentare (art. 67, comma 3, lett. a ed f), ma le esenzioni sono state riprodotte nell’art. 166, comma 3, CCII, e la ragione su cui si fonda il principio vale in modo identico.

Il secondo strumento è l’azione di responsabilità. L’art. 255 CCII attribuisce al curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, l’esercizio delle azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci e direttori generali, sia quella sociale sia quella dei creditori. In una S.r.l., il prelievo di compensi non deliberati viene inquadrato nella responsabilità prevista dall’art. 2476 c.c. (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17125 del 25 giugno 2025). Se, inoltre, i compensi sono stati pagati dopo che si era verificata una causa di scioglimento, ad esempio la perdita del capitale sociale, il curatore li inserirà nella contestazione per gestione non conservativa ex art. 2486 c.c.

Il terzo profilo riguarda il tuo credito. Se vanti compensi arretrati, devi presentare domanda di ammissione al passivo nei termini dell’art. 201 CCII. Il credito dell’amministratore non è privilegiato come quello dei professionisti: la Cassazione, con la sentenza n. 4406 del 21 febbraio 2017, ha escluso il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. per l’amministratore delegato con funzioni di gestione. Il credito, quindi, si colloca tra i chirografari, e il curatore può opporre in compensazione o in via di eccezione i danni contestati nell’azione di responsabilità. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo si propone opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (art. 206 e seguenti CCII), termine che, essendo un procedimento del Codice, non è sospeso ad agosto.

I numeri

Ipotesi: domanda di apertura della liquidazione giudiziale depositata lunedì 16 marzo 2026, apertura dichiarata nel maggio 2026. Il periodo di sospetto di sei mesi per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili va dal 16 settembre 2025 al 16 marzo 2026; quello di un anno per gli atti anormali parte dal 16 marzo 2025. L’amministratore ha ricevuto in quel semestre sei mensilità da 4.215 euro (25.290 euro) e, il 2 febbraio 2026, un pagamento di 18.700 euro a saldo di compensi arretrati del 2024. Il curatore può chiedere la revoca di tutto: 43.990 euro. Se l’amministratore insinua al passivo un ulteriore credito di 12.645 euro per tre mensilità non pagate, quel credito è chirografario e, in una liquidazione con un riparto stimato al 9% per i chirografari, gli renderebbe circa 1.138 euro. La sproporzione tra ciò che può essere chiesto indietro e ciò che può essere incassato è la ragione per cui, in questo profilo, la difesa va impostata prima di presentare la domanda di ammissione.

I rischi specifici

Il rischio principale è che l’azione revocatoria sia solo l’inizio, e che i compensi diventino la porta d’ingresso per un’azione di responsabilità molto più ampia sull’intera gestione. Il curatore che esamina i pagamenti agli amministratori esamina inevitabilmente anche i bilanci, le cause di scioglimento, la continuazione dell’attività: i compensi sono un indice di gestione. Un secondo rischio è la segnalazione al pubblico ministero: la relazione del curatore (art. 130 CCII) descrive anche le responsabilità degli organi sociali, e un prelievo anomalo può essere riportato con rilevanza penale (vedi il profilo 5). Un terzo rischio riguarda i termini: dal momento dell’apertura sei dentro un procedimento del Codice, e i termini per reagire agli atti della procedura, come l’opposizione allo stato passivo o il reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, corrono senza pause estive per effetto dell’art. 9, comma 1, CCII. Chi rinvia a settembre la lettura della comunicazione del curatore ricevuta a fine luglio può trovarsi con il termine già scaduto.

Le mosse giuste

  1. Non presentare la domanda di ammissione al passivo “in automatico”. Prima valuta se il tuo credito, e soprattutto le tue difese, si collocano meglio in un’eccezione nella causa del curatore o in una domanda autonoma.
  2. Ricostruisci la base giuridica di ogni pagamento ricevuto: delibera, data, importo, coerenza con l’atto di nomina. Un compenso deliberato regolarmente e pagato alla scadenza è difendibile in modo diverso da un arretrato saldato alla vigilia della crisi.
  3. Calcola i periodi di sospetto a partire dalla data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura (art. 170 CCII), non dalla sentenza.
  4. Prepara la prova della congruità e dell’attività svolta, per contenere l’eventuale danno nell’azione di responsabilità.
  5. Valuta una transazione con il curatore, che richiede l’autorizzazione degli organi della procedura e può chiudere insieme revocatoria, responsabilità e credito.

Giurisprudenza dedicata

Cass. ord. n. 26422 del 28 settembre 2021 sulla revocabilità dei compensi di liquidatori e amministratori; Cass. Sez. I n. 4406 del 21 febbraio 2017 sull’esclusione del privilegio; Cass. civ. Sez. I ord. n. 17125/2025 sulla responsabilità per prelievi non approvati.

Profilo 5 – La società familiare o a socio unico, dove il rischio diventa penale

La tua situazione

Se sei amministratore unico, e magari anche socio unico o socio insieme ai tuoi familiari, di una piccola S.r.l. in cui nessuno ha mai pensato di verbalizzare il compenso, sei nel profilo più esposto. In queste società la distinzione tra il patrimonio della società e quello della famiglia è spesso stata vissuta in modo elastico: prelievi mensili dal conto corrente sociale, chiamati “compenso”, senza decisione, senza busta paga, talvolta senza ritenute. Finché l’impresa va bene, nessuno contesta. Quando l’impresa entra in liquidazione giudiziale, quei prelievi vengono letti da un pubblico ministero.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: non c’è un socio di minoranza che si lamenti e il Fisco può non essersene accorto, ma tu sei la persona che ha deciso e incassato insieme. Nella liquidazione giudiziale, questo pesa due volte.

Il Codice della crisi prevede i reati di bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII) e li estende agli amministratori di società (art. 329 CCII). La bancarotta per distrazione riguarda la sottrazione di beni al patrimonio sociale; la bancarotta preferenziale, punita in modo meno grave dal terzo comma dell’art. 322, riguarda il pagamento di alcuni creditori a danno degli altri, per favorirli. Il punto, per te, è capire in quale delle due ipotesi cade il prelievo del compenso.

La regola più importante per il tuo profilo è che il prelievo di un compenso congruo per l’attività effettivamente svolta, anche senza delibera, tende a essere qualificato come bancarotta preferenziale e non come distrazione, perché il compenso era comunque dovuto. È il principio affermato dalla Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza n. 29582 del 7 luglio 2023: la delibera non è costitutiva del diritto, il compenso è dovuto, e il suo prelievo in misura congrua non diminuisce il patrimonio sociale ma altera la parità tra creditori. La stessa sentenza, però, avverte che il prelievo di somme qualificate come compenso in modo solo generico dallo statuto e senza delibera può integrare la distrazione: decide la valutazione dei fatti, non l’etichetta.

Sulla qualificazione come preferenziale dell’autoliquidazione del compenso da parte dell’amministratore, l’orientamento è risalente e consolidato: lo richiamano, tra le altre, Cass. pen., Sez. V, n. 54465/2018 e n. 16983/2014, mentre altre pronunce, come Cass. pen., Sez. V, n. 47616/2014, hanno ricondotto condotte analoghe alla distrazione. E la Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza n. 81 del 3 gennaio 2020, ha precisato che per la bancarotta preferenziale serve il dolo specifico di avvantaggiare il creditore soddisfatto, che manca quando il pagamento mira in via esclusiva o prevalente a salvaguardare l’attività e l’obiettivo di evitare l’insolvenza appare ragionevolmente perseguibile.

I numeri

Ipotesi di confronto sulla stessa società: S.r.l. a socio unico, ricavi annui 640.000 euro, amministratore unico che lavora a tempo pieno nell’impresa. Negli ultimi 18 mesi prima della domanda di liquidazione giudiziale ha prelevato 2.950 euro al mese (53.100 euro in totale), senza decisione formale. Nello stesso periodo, in tre occasioni, ha prelevato anche 22.400 euro complessivi per spese personali registrate come “anticipi su compensi”.

Nel primo blocco, 53.100 euro per un’attività a tempo pieno in una società di quelle dimensioni, la linea difensiva della congruità ha basi solide: si discuterà, semmai, di preferenza. Nel secondo blocco, 22.400 euro senza alcuna corrispondenza con un’attività, l’etichetta “compenso” non basta, e il rischio è quello della distrazione. La differenza di pena edittale tra le due figure (da tre a dieci anni per la bancarotta fraudolenta per distrazione, da uno a cinque anni per la preferenziale, secondo l’art. 322 CCII) mostra quanto conti separare correttamente le somme.

I rischi specifici

Il rischio principale per il tuo profilo è che la confusione contabile trasformi l’intero flusso di prelievi in distrazione, perché diventa impossibile dimostrare quale parte corrisponda a un compenso congruo. Senza buste paga, senza certificazioni, senza ritenute versate, la difesa perde l’appiglio documentale. Si aggiunge il rischio civile, che corre parallelo: lo stesso fatto fonda l’azione di responsabilità del curatore (profilo 4), la revocatoria e, se le ritenute non sono state versate, una contestazione fiscale da sostituto d’imposta (profilo 1).

Le mosse giuste

  1. Se l’impresa è ancora in bonis, regolarizza subito. Una decisione del socio unico, trascritta nel libro delle decisioni, con un compenso fisso e ragionevole, ritenute regolarmente operate e certificate: è la prima difesa futura.
  2. Separa i flussi. Ogni prelievo che non è un compenso va ricondotto alla sua vera natura (rimborso spese documentato, restituzione di finanziamento soci, che però l’art. 2467 c.c. postergherebbe) o restituito.
  3. Valuta presto uno strumento di regolazione della crisi. Un’impresa che entra in composizione negoziata o in un concordato con una gestione trasparente dei compensi riduce il rischio che i pagamenti successivi siano letti come preferenziali; e la sentenza n. 81/2020 dà rilievo proprio al pagamento finalizzato a salvare l’attività.
  4. Se la liquidazione giudiziale è già aperta, prepara la difesa civile e quella penale insieme. Le dichiarazioni rese al curatore finiscono nella sua relazione; vanno preparate con un difensore.
  5. Ricostruisci l’attività svolta con prove oggettive: email, contratti firmati, presenze, rapporti con clienti e fornitori. È il materiale che sostiene la tesi della congruità.

Giurisprudenza dedicata

Cass. pen., Sez. V, n. 29582 del 7 luglio 2023; Cass. pen., Sez. V, n. 81 del 3 gennaio 2020; Cass. pen., Sez. V, n. 54465/2018 e n. 16983/2014 (autoliquidazione come preferenziale); Cass. pen., Sez. V, n. 47616/2014 (orientamento che qualifica la condotta come distrattiva).

Tre compensi contestati, tre esiti: i conti fatti su tre imprese

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come lo stesso problema, un compenso all’amministratore pagato senza decisione dei soci, produca conseguenze diverse a seconda del profilo. Non riproducono casi reali.

Simulazione A – S.r.l. che riceve l’avviso di accertamento

Dati di partenza: S.r.l. di servizi, amministratore unico non socio, compenso pagato nel 2022 per 47.380 euro senza decisione dei soci. Avviso di accertamento notificato giovedì 9 luglio 2026, con ripresa IRES al 24% pari a 11.371,20 euro, oltre sanzioni e interessi.

Sviluppo: il termine di 60 giorni per il ricorso decorre dal 10 luglio. Restano 22 giorni di luglio (dal 10 al 31); dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso; riprende il 1° settembre e i 38 giorni residui si esauriscono giovedì 8 ottobre 2026. Se entro quella data la società presenta istanza di accertamento con adesione, il termine per ricorrere si allunga di 90 giorni. Nel frattempo, la verifica dei libri fa emergere che l’atto di nomina del 2021 indicava un compenso annuo di 42.000 euro.

Esito: la contestazione si riduce alla sola eccedenza di 5.380 euro, per la quale la ripresa IRES vale 1.291,20 euro. È la dimostrazione di quanto pesi la ricostruzione documentale: la stessa contestazione cambia di quasi nove volte.

Simulazione B – S.p.A. in composizione negoziata

Dati di partenza: S.p.A. industriale in composizione negoziata, misure protettive confermate a fine giugno 2026. Il consiglio di amministrazione intende pagare il 5 agosto 2026 all’amministratore delegato un arretrato di 27.860 euro relativo al 2025, regolarmente deliberato ma mai corrisposto.

Sviluppo: il pagamento di un credito anteriore a un amministratore, mentre ai fornitori si chiede di attendere, non è coerente con le trattative. L’impresa deve informarne per iscritto l’esperto (art. 21 CCII). L’esperto segnala il possibile pregiudizio; se il pagamento viene comunque eseguito, il dissenso viene iscritto nel registro delle imprese. Siamo in un procedimento del Codice: la sospensione feriale non opera (art. 9, comma 1, CCII), e qualunque iniziativa del tribunale sulle misure protettive può svolgersi in agosto.

Esito: la strada più prudente è inserire l’arretrato nel piano, trattandolo come gli altri crediti anteriori o subordinandone il pagamento all’esito delle trattative. Rinunciare a 27.860 euro oggi può evitare la perdita delle misure protettive su un’esposizione complessiva di milioni.

Simulazione C – S.r.l. familiare in liquidazione giudiziale

Dati di partenza: S.r.l. a socio unico, domanda di apertura della liquidazione giudiziale depositata il 16 marzo 2026, apertura dichiarata il 12 maggio 2026. Nei sei mesi anteriori al deposito l’amministratore ha prelevato 17.700 euro come compenso (sei mensilità da 2.950 euro) e 22.400 euro come “anticipi”.

Sviluppo: il curatore agisce in revocatoria ex art. 166, comma 2, CCII per 17.700 euro (debiti liquidi ed esigibili pagati nei sei mesi, conoscenza dell’insolvenza presunta in fatto dal ruolo di amministratore) e in responsabilità ex art. 255 CCII per i 22.400 euro, che non trovano giustificazione. Nella relazione al giudice delegato il curatore segnala entrambe le voci. Sul piano penale, la difesa può sostenere per i 17.700 euro la congruità del compenso, sulla scia di Cass. pen. n. 29582/2023, mentre per i 22.400 euro la qualificazione come distrazione è un rischio concreto.

Esito: l’esposizione civile è di 40.100 euro più interessi; l’esposizione penale dipende dalla capacità di separare le due componenti con documenti. Una transazione con il curatore sulla parte civile, con restituzione delle somme non giustificate, è un elemento che la difesa penale potrà valorizzare.

Quando appartieni a più profili insieme: i casi misti

Nella realtà, i profili raramente si presentano isolati. Ecco come si combinano le regole nelle situazioni più frequenti.

L’amministratore-socio di minoranza in una società che entra in concordato

Sei amministratore e socio al 30% di una S.r.l. che ha depositato domanda di concordato preventivo. L’altro socio, al 70%, contesta i tuoi compensi degli ultimi tre anni. Qui il profilo 2 (socio che contesta) e il profilo 3 (procedura in corso) si sommano. La lite tra soci non si ferma per il concordato, ma ogni sua evoluzione sarà valutata dal commissario giudiziale. Se una transazione tra soci prevede la restituzione di somme alla società, quella somma diventa attivo del concordato e va concordata con gli organi della procedura. Se invece il socio di maggioranza vuole ottenere la tua revoca, la questione si intreccia con la governance prevista dal piano. La regola di coordinamento è semplice: nessun accordo sui compensi va firmato senza verificarne gli effetti sulla procedura.

La società che riceve l’avviso fiscale e poi entra in liquidazione giudiziale

È lo scenario dei profili 1 e 4 in sequenza. L’avviso sui compensi indeducibili è stato impugnato; nel frattempo l’impresa è stata dichiarata in liquidazione giudiziale. Il processo tributario prosegue con il curatore come parte; il debito fiscale, se confermato, si insinua al passivo. Ma la stessa contestazione, “compensi senza delibera”, fornisce al curatore un argomento per la revocatoria o per l’azione di responsabilità contro l’amministratore. Per l’amministratore, la difesa nel processo tributario non è più una questione della sola società: ciò che si sostiene lì sul fondamento dei compensi verrà letto anche dal curatore. Qui i termini sono doppi: 1°-31 agosto sospesi nel processo tributario, nessuna sospensione per i termini della procedura (art. 9, comma 1, CCII).

Il socio unico che si fa pagare in una composizione negoziata

Profili 3 e 5 insieme. La società è in composizione negoziata e tu sei amministratore e socio unico. Ogni pagamento a tuo favore è un pagamento a te stesso, e l’esperto lo valuterà con particolare attenzione. Se le trattative falliscono e si arriva alla liquidazione giudiziale, quei pagamenti saranno riesaminati con la lente penale. La strategia che protegge in entrambe le direzioni è la stessa: compenso deliberato, ragionevole, comunicato all’esperto, coerente con il piano; e, se possibile, ridotto in proporzione al sacrificio chiesto ai creditori. È il terreno su cui la sentenza n. 81/2020 dà rilievo al pagamento orientato a salvare l’impresa.

L’amministratore che è anche fideiussore della società

È una combinazione frequentissima nelle piccole e medie imprese: l’amministratore ha firmato garanzie personali a favore delle banche che finanziano la società. Quando l’impresa entra in crisi, la stessa persona si trova contemporaneamente nella posizione di chi ha ricevuto compensi contestati (profili 2, 4 o 5), di creditore della società per i compensi arretrati e di debitore della banca per la garanzia. Le tre posizioni interagiscono. Se la banca escute la fideiussione e l’amministratore paga, acquista un credito di regresso verso la società, che nella liquidazione giudiziale si insinua come chirografario, come il credito per compensi. Se intanto il curatore chiede la restituzione dei compensi, l’amministratore rischia di dover pagare due volte e di incassare poco o nulla.

Per chi è nella tua posizione la regola di coordinamento è guardare al patrimonio personale nel suo insieme, e non contestazione per contestazione. Se le esposizioni personali superano la capacità di farvi fronte, l’amministratore persona fisica può accedere a sua volta agli strumenti del sovraindebitamento, con la valutazione di un Organismo di composizione della crisi: è uno scenario in cui la difesa sui compensi e la gestione dei debiti di garanzia devono essere progettate insieme, perché ogni somma restituita al curatore riduce ciò che resta per la banca e viceversa.

L’amministratore delegato di S.p.A. con remunerazione fissata dal consiglio

Se sei investito di particolari cariche e la tua remunerazione è stata stabilita dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2389, comma 3, c.c., la prima verifica riguarda la regolarità di quel procedimento: previsione statutaria, parere del collegio sindacale, rispetto dell’eventuale importo complessivo fissato dall’assemblea. Se il procedimento è regolare, la contestazione si sposta sulla congruità e sulla coerenza con la situazione dell’impresa; se non lo è, si ricade nei profili 1, 2 e 4 a seconda di chi contesta.

Il confronto tra i profili

La tabella che segue mette a confronto i cinque profili sugli aspetti che contano di più. Serve come mappa: ogni casella rinvia alle sezioni precedenti, dove le regole sono spiegate. La differenza più evidente riguarda i termini, che non vanno mai calcolati con lo stesso criterio: un errore sulla sospensione feriale in una procedura del Codice può costare la perdita di un’impugnazione, mentre nel processo tributario la sospensione di agosto allunga legittimamente il tempo per difendersi. La seconda differenza riguarda la posta in gioco: nei profili 1 e 2 si discute di somme e di imposte, nei profili 3 e 4 della sopravvivenza della procedura e dell’esposizione personale dell’amministratore, nel profilo 5 anche della libertà personale.

Aspetto 1. Fisco 2. Socio 3. Composizione negoziata / concordato 4. Liquidazione giudiziale 5. Socio unico / familiare
Chi contesta Agenzia delle Entrate Socio di minoranza Esperto, commissario, creditori Curatore Curatore e pubblico ministero
Norme centrali Artt. 95 e 109 TUIR; art. 2389 c.c. Artt. 2389, 2476, 2479-ter, 2377-2379 c.c. Artt. 21, 46, 94, 106 CCII Artt. 164, 166, 170, 201, 255 CCII Artt. 322 e 329 CCII
Effetto della mancata delibera Costo indeducibile Decisione impugnabile, responsabilità Indice di gestione non trasparente Revocatoria e responsabilità Rischio di distrazione se il prelievo non è congruo
Sospensione feriale Sì, 1-31 agosto Sì, per i termini processuali No (art. 9, c. 1, CCII) No (art. 9, c. 1, CCII) Regole del processo penale
Rischio principale Debito fiscale aggiuntivo Lite che accelera la crisi Revoca misure protettive o concordato Azione estesa a tutta la gestione Qualificazione come distrazione
Prima difesa Prova della delibera o della determinabilità Prova della congruità Comunicazione preventiva all’esperto Calcolo dei periodi di sospetto Separazione documentata dei prelievi

Le domande che valgono per tutti i profili

Se manca la delibera, l’amministratore deve restituire tutto?

Non necessariamente. La mancanza della decisione dei soci rende contestabile il prelievo, e nella S.r.l. fonda la responsabilità dell’amministratore (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17125/2025). Ma il diritto al compenso non nasce dalla delibera, che ne è solo la fonte di accertamento (Cass. pen. n. 29582/2023): nella quantificazione del danno, la congruità dell’attività svolta è un argomento difensivo serio. Diverso è il caso della revocatoria nella liquidazione giudiziale, dove si discute del pagamento in sé e della conoscenza dello stato di insolvenza, non della sua giustizia.

Una delibera presa adesso può sanare il passato?

Sul piano civilistico, la Cassazione ha escluso che la ratifica nel bilancio possa sanare compensi non deliberati (n. 21953/2015), e sul piano fiscale l’ordinanza n. 5763/2021 ha escluso che una ratifica successiva renda deducibili i costi già sostenuti. Una decisione adottata ora resta utilissima per il futuro e, secondo la sentenza n. 21953/2015, può incidere sull’esercizio in cui il costo diventa certo; non è invece uno strumento per cancellare le contestazioni già sorte.

Cosa succede se l’impresa entra in una procedura mentre la contestazione è in corso?

La contestazione prosegue, ma cambia interlocutore. Nella composizione negoziata e nel concordato l’impresa conserva la gestione, e quindi continua a difendersi, sotto il controllo dell’esperto o del commissario; nella liquidazione giudiziale la società è rappresentata dal curatore, e l’amministratore diventa una parte distinta. Dal momento in cui si entra nella procedura, i termini dei procedimenti del Codice non conoscono sospensione feriale (art. 9, comma 1, CCII).

Rinunciare al compenso arretrato serve a qualcosa?

In una fase di crisi, spesso sì. La rinuncia o la postergazione di un credito dell’amministratore è un segnale che l’esperto e i creditori leggono favorevolmente e riduce il rischio che pagamenti successivi siano qualificati come preferenziali. Va però valutata con attenzione sul piano fiscale, perché la rinuncia a crediti da parte dei soci e degli amministratori ha conseguenze specifiche per la società e per chi rinuncia, che vanno verificate con il commercialista.

Quanto tempo ha chi contesta?

Dipende dal contestatore. Il Fisco è vincolato ai termini di decadenza dell’accertamento previsti per le imposte sui redditi; il socio deve rispettare i termini di impugnazione delle decisioni (novanta giorni per l’annullabilità, tre anni per la nullità) mentre l’azione di responsabilità si prescrive di regola in cinque anni (art. 2949 c.c.); il curatore deve rispettare i limiti temporali previsti dal Codice per le azioni revocatorie, che decorrono dalla data di apertura della procedura e dalla data dell’atto, e i termini di prescrizione delle azioni di responsabilità. Verificare questi termini è sempre il primo controllo difensivo: una contestazione tardiva si chiude prima ancora di entrare nel merito.

L’amministratore senza quote rischia meno di quello socio?

Sul piano delle regole, no: l’art. 2389 c.c. e le norme sulla responsabilità si applicano a qualunque amministratore, socio o non socio. Cambia invece la lettura dei fatti. L’amministratore estraneo alla compagine sociale ha di solito un incarico più formalizzato, con un compenso indicato nell’atto di nomina, e questo semplifica la difesa sia nel profilo fiscale sia in quello societario. L’amministratore che è anche socio di maggioranza, invece, viene percepito come colui che ha deciso per sé stesso, e ogni pagamento ricevuto viene esaminato con maggiore severità, soprattutto nei profili 4 e 5.

Se l’amministratore ha già restituito le somme, il rischio penale si azzera?

No. La restituzione successiva non elimina un reato già consumato con l’apertura della liquidazione giudiziale, ma è un elemento che la difesa può far valere sulla valutazione complessiva della condotta e sulle conseguenze sanzionatorie. Prima del dissesto, invece, restituire e regolarizzare può evitare che il problema si ponga.

La giurisprudenza profilo per profilo

Di seguito i riferimenti utilizzati nella guida, ordinati per il profilo cui si applicano. Per ciascuno: estremi, principio riformulato, rilevanza.

Profilo 1 – Il Fisco

  1. Cass., Sezioni Unite, n. 21933/2008. Principio: quando i compensi sono stati deliberati in modo invalido in sede di approvazione del bilancio, la spesa non è deducibile per mancanza di certezza e oggettiva determinabilità del costo. Rilevanza: è il fondamento dell’orientamento che l’Agenzia delle Entrate richiama nelle riprese a tassazione dei compensi.
  2. Cass. n. 21953/2015. Principio: la delibera di approvazione del bilancio che ratifica un compenso non deliberato in precedenza è viziata in modo insanabile; l’indeducibilità non è però automatica, e la deduzione può essere differita all’esercizio in cui il costo diventa definito. Rilevanza: apre uno spazio difensivo sugli esercizi successivi alla regolarizzazione.
  3. Cass. ord. n. 5763 del 3 marzo 2021. Principio: in assenza di previsione nell’atto di nomina occorre una delibera specifica, non implicita nell’approvazione del bilancio; la ratifica successiva non sana; il costo è indeducibile, senza che ciò integri doppia imposizione. Rilevanza: conferma recente e completa del quadro fiscale.

Profilo 2 – Il socio

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17125 del 25 giugno 2025. Principio: l’amministratore di S.r.l. che si versa un compenso che l’assemblea, chiamata dallo statuto a decidere, non ha approvato viola lo statuto ed è tenuto al risarcimento verso la società ai sensi dell’art. 2476 c.c. Rilevanza: è il riferimento più recente per le azioni dei soci e del curatore sui compensi non approvati.
  2. Cass. n. 21953/2015 (già citata al n. 2), per la nullità della ratifica nel bilancio, rilevante per il termine triennale di impugnazione.

Profilo 3 – Composizione negoziata e concordato

  1. Cass., Sez. I civ., n. 16808 del 21 giugno 2019. Principio: nel giudizio di revoca dell’ammissione al concordato, i pagamenti e gli atti compiuti senza autorizzazione non portano automaticamente alla revoca, se l’imprenditore prova che non hanno pregiudicato i creditori perché orientati alla loro migliore soddisfazione o comunque non diretti a frodarli. Rilevanza: è la base per difendere i compensi pagati durante la procedura; la pronuncia è resa sulla legge fallimentare e va adattata all’art. 106 CCII.
  2. Cass. pen., Sez. V, n. 81 del 3 gennaio 2020. Principio: la bancarotta preferenziale richiede il dolo specifico di favorire il creditore soddisfatto; esso manca quando il pagamento mira in via esclusiva o prevalente a salvaguardare l’attività e l’obiettivo di evitare l’insolvenza è ragionevolmente perseguibile. Rilevanza: valorizza i pagamenti inseriti in un percorso di risanamento serio.

Profilo 4 – Liquidazione giudiziale

  1. Cass. ord. n. 26422 del 28 settembre 2021. Principio: i compensi del liquidatore non rientrano né nell’esenzione dalla revocatoria per i pagamenti di beni e servizi nell’esercizio dell’impresa, né in quella per i corrispettivi di dipendenti e collaboratori, perché chi decide le priorità di pagamento non è nella posizione che quell’esenzione tutela. Rilevanza: il ragionamento si applica agli amministratori ed è trasferibile all’art. 166, comma 3, CCII.
  2. Cass., Sez. I, n. 4406 del 21 febbraio 2017. Principio: l’amministratore delegato con funzioni di gestione non è un lavoratore subordinato né un prestatore d’opera intellettuale, e il suo credito per compensi non gode del privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. Rilevanza: determina il rango chirografario del credito dell’amministratore nello stato passivo.

Profilo 5 – Socio unico e rischio penale

  1. Cass. pen., Sez. V, n. 29582 del 7 luglio 2023. Principio: la delibera ex art. 2389 c.c. non è costitutiva del diritto al compenso; il prelievo congruo rispetto al lavoro svolto può integrare bancarotta preferenziale ma non distrazione, mentre prelievi non sorretti da delibera e previsti solo genericamente dallo statuto possono essere distrattivi, secondo gli indici di fatto. Rilevanza: è la pronuncia chiave per separare preferenza e distrazione.
  2. Cass. pen., Sez. V, n. 54465/2018 e n. 16983/2014. Principio: l’amministratore che si autoliquida somme a titolo di compenso in danno della parità tra creditori risponde di bancarotta preferenziale. Rilevanza: confermano l’inquadramento più favorevole quando il compenso è effettivamente dovuto.
  3. Cass. pen., Sez. V, n. 47616/2014. Principio: secondo un diverso orientamento, condotte di prelievo di compensi da parte dell’amministratore sono state ricondotte alla bancarotta per distrazione. Rilevanza: mostra perché la prova della congruità e della corrispondenza con un’attività reale sia decisiva.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene sulla contestazione dei compensi con un metodo che parte dal profilo dell’impresa e dal contestatore, e coordina in un’unica strategia il fronte societario, quello fiscale, quello della crisi e, se serve, quello penale. Concretamente:

  1. Ricostruiamo la catena documentale dei compensi: statuto, atti di nomina, libri delle decisioni, verbali del consiglio, pagamenti e ritenute, per stabilire se e quando il compenso era determinato.
  2. Per le imprese che ricevono una contestazione fiscale, verifichiamo la tenuta della ripresa alla luce dell’orientamento di legittimità e prepariamo il contraddittorio preventivo, l’adesione o il ricorso, calcolando per iscritto i termini con la sospensione feriale.
  3. Per le società in lite tra soci, esaminiamo i termini di impugnazione delle decisioni e costruiamo la prova della congruità dell’attività svolta dall’amministratore.
  4. Per le imprese in composizione negoziata, predisponiamo le comunicazioni all’esperto previste dall’art. 21 CCII per ogni pagamento agli organi sociali e rivediamo la struttura dei compensi in coerenza con il piano.
  5. Per le imprese in concordato, valutiamo con gli organi della procedura il trattamento dei compensi arretrati e prepariamo la prova dell’assenza di pregiudizio per i pagamenti già eseguiti.
  6. Per gli amministratori di società in liquidazione giudiziale, calcoliamo i periodi di sospetto dalla data di deposito della domanda e analizziamo ogni pagamento ricevuto rispetto agli artt. 164 e 166 CCII.
  7. Valutiamo se e come insinuare al passivo il credito per compensi, coordinandolo con le difese nelle azioni del curatore e curiamo l’eventuale opposizione allo stato passivo nei termini, che corrono anche in agosto.
  8. Negoziamo con il curatore soluzioni transattive che chiudano insieme revocatoria, responsabilità e credito, da sottoporre all’autorizzazione degli organi della procedura.
  9. Per le società familiari, separiamo documentalmente i prelievi tra compensi congrui e somme da regolarizzare, e prepariamo il materiale utile alla difesa penale in collaborazione con il difensore.
  10. Seguiamo il contenzioso in ogni grado, dal primo giudizio fino alla Cassazione, con la stessa linea difensiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per gli imprenditori, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto nella composizione negoziata significa sapere come vengono valutati i pagamenti agli amministratori durante le trattative e come presentarli in modo coerente con il risanamento. Accanto a questa, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la parte fiscale dei compensi (deducibilità, ritenute, rinunce) e quella societaria e concorsuale vengono esaminate insieme, perché ciò che si sostiene in un giudizio verrà letto anche negli altri.

Prima di tutto, capire chi sta contestando

Il primo passo è capire in quale profilo si trova la tua impresa; il secondo è agire secondo le regole di quel profilo, con i suoi termini e le sue difese. Una contestazione del Fisco si affronta con la prova della determinazione del compenso e con i termini del processo tributario; quella di un socio con la verifica delle impugnazioni e la prova della congruità; quella che nasce in una composizione negoziata o in un concordato con la trasparenza verso l’esperto e il commissario; quella del curatore con il calcolo dei periodi di sospetto e la difesa sull’intera gestione; quella penale con la separazione rigorosa dei prelievi.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché i compensi contestati di un’impresa in crisi stanno esattamente dove si incontrano le competenze certificate dell’Avvocato: l’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per gli strumenti di risanamento, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per la dimensione fiscale, la qualifica di cassazionista per seguire il contenzioso fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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