Un prestito acceso con una banca tedesca negli anni in cui si lavorava a Monaco. Una carta di credito revolving emessa in Spagna. L’affitto non pagato a Lione, un contratto telefonico chiuso male in Belgio, una multa austriaca mai saldata. Poi il rientro in Italia, un lavoro nuovo, qualche debito anche qui, e la domanda che arriva puntuale quando si comincia a parlare di sovraindebitamento: quei debiti esteri entrano nella procedura italiana, oppure restano lì, intatti, pronti a riemergere alla prima occasione?
La risposta breve è che sì, i debiti contratti in un altro Stato membro possono essere travolti dall’esdebitazione pronunciata da un tribunale italiano. Ma la risposta breve è anche quella che fa più danni, perché quel “sì” dipende da una catena di condizioni che si giocano tutte sul calendario: dove si trova il centro degli interessi del debitore nei mesi che precedono la domanda, quale procedura si sceglie, se i creditori stranieri sono stati inseriti nell’elenco e informati, se hanno avuto modo di insinuarsi, che natura hanno i loro crediti, se esistono garanzie su beni situati all’estero. Ogni anello ha una data. Saltarne uno significa ritrovarsi, dopo tre anni di procedura, con un decreto di esdebitazione che il creditore straniero contesta o che non lo riguarda del tutto.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questo articolo ricostruisce la procedura come una cronologia: si parte da sei mesi prima del deposito, quando si fissa il centro degli interessi principali; si passa all’inventario dei debiti esteri e al conferimento dell’incarico all’OCC; si arriva alla sentenza di apertura e ai novanta giorni in cui i creditori di tutta l’Unione possono presentare le loro domande; si attraversano i mesi della liquidazione, con i beni all’estero e le garanzie reali che seguono regole proprie; si arriva al terzo anno, quando l’esdebitazione può essere dichiarata; e si chiude con il “dopo”, cioè con il momento in cui il decreto italiano deve essere fatto valere davanti a un giudice o a un creditore di un altro Paese.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo incrocio. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro dell’organismo che deve censire i creditori, anche quelli stranieri, e attestarne i crediti. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando i debiti esteri sono contratti bancari regolati da un’altra legge o debiti fiscali di un’amministrazione straniera.
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La mappa temporale: dalla residenza al riconoscimento all’estero
Prima di entrare nelle singole tappe serve un inquadramento in poche righe. Le procedure di sovraindebitamento del Codice della crisi (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) servono a regolare tutti i debiti di chi non è soggetto alla liquidazione giudiziale; l’esdebitazione è il traguardo, cioè la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti (art. 278 CCII). Questo è tutto ciò che serve ricordare della procedura in generale: il resto di questa guida riguarda solo ciò che cambia quando una parte dei creditori sta in un altro Stato membro.
Ciò che cambia è che sopra il Codice della crisi si colloca il Regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza. È il regolamento a stabilire quale giudice può aprire la procedura “principale” (quella che riguarda tutti i beni e tutti i creditori, ovunque si trovino), quale legge ne regola gli effetti e come la decisione circola negli altri Stati membri. E le procedure italiane di sovraindebitamento sono espressamente incluse: l’allegato A del regolamento, nella versione modificata dal Regolamento (UE) 2021/2260 del 15 dicembre 2021 (GU L 455 del 20/12/2021), elenca per l’Italia, dal 16 maggio 2022, la “Ristrutturazione dei debiti del consumatore”, il “Concordato minore” e la “Liquidazione controllata del sovraindebitato”, e nell’allegato B indica come amministratori l'”Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” e il “Liquidatore”.
La tabella che segue riassume la sequenza. Ogni riga rimanda a una sezione di dettaglio.
| Tappa | Quando | Cosa si decide | Norma di riferimento | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Da 6 mesi prima del deposito | Dove si trova il centro degli interessi principali (COMI) | Art. 3 par. 1 Reg. UE 2015/848; artt. 11, 26, 27 CCII | Sei mesi prima |
| 2 | Settimane 1-6 prima del deposito | Inventario dei debiti esteri, documenti, incarico all’OCC | Artt. 68, 268-269 CCII | Settimane 1-6 |
| 3 | Giorno del deposito | Scelta della procedura e suo inserimento nell’allegato A | Art. 1 e allegato A Reg. UE 2015/848; artt. 67, 74, 268 CCII | Giorno 0 |
| 4 | Dalla sentenza di apertura a 90 giorni | Informazione ai creditori stranieri e domande di ammissione | Art. 270 c.2 lett. d CCII; artt. 53-55 Reg. | Giorni 1-90 |
| 5 | Mesi 4-6 | Stato passivo: osservazioni 15 giorni, reclamo 8 giorni | Art. 273 CCII | Mesi 4-6 |
| 6 | Mesi 4-36 | Liquidazione, beni all’estero, garanzie reali, azioni dei creditori stranieri | Art. 8 Reg.; art. 272 CCII | Mesi 4-36 |
| 7 | Al terzo anno dall’apertura | Esdebitazione: istanza, osservazioni 15 giorni, decreto, reclamo 30 giorni | Artt. 278-282 CCII | Terzo anno |
| 8 | Dopo il decreto | Far valere l’esdebitazione all’estero; creditori non insinuati | Art. 7 par. 2 lett. j-k Reg.; art. 278 c.2 CCII | Dopo il decreto |
Un’avvertenza vale per tutto il calendario: i termini dei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi corrono anche dal 1° al 31 agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale. La sospensione dei termini prevista dalla L. 742/1969 resta invece applicabile ai giudizi civili ordinari di cognizione, al processo tributario e a quello amministrativo; non si applica alle esecuzioni né, di regola, alle opposizioni esecutive. Chi ha un creditore straniero che agisce in Italia con un decreto ingiuntivo, quindi, deve tenere due calendari diversi.
Sei mesi prima del deposito: dove vivi conta più di dove hai firmato
Siamo all’inizio, molto prima che qualcuno depositi un ricorso. È la tappa che quasi nessuno considera, ed è quella che decide tutto il resto: se il giudice italiano può aprire una procedura principale, capace di coinvolgere il creditore tedesco o spagnolo, o soltanto una procedura che a quei creditori non interessa.
Cosa succede
Non succede nulla di formale, ed è proprio questo il punto. In questa fase il debitore vive, lavora, paga l’affitto, apre un conto, iscrive i figli a scuola. Sono questi fatti, e non il luogo in cui ha firmato i contratti di finanziamento, a determinare dove si trova il suo centro degli interessi principali, il COMI. Il prestito della banca di Francoforte può essere regolato dalla legge tedesca e prevedere il foro di Francoforte: per la procedura di insolvenza conta poco. Conta dove il debitore gestisce abitualmente i propri interessi, in modo riconoscibile dai terzi.
La norma
L’art. 3 par. 1 del Regolamento (UE) 2015/848 attribuisce la competenza ad aprire la procedura principale ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore. Per le persone fisiche il regolamento costruisce due presunzioni, entrambe superabili con prova contraria:
- per chi esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, il COMI si presume nella sede principale di attività, ma la presunzione non opera se la sede è stata spostata in un altro Stato membro nei tre mesi precedenti la domanda;
- per ogni altra persona fisica (il consumatore, il lavoratore dipendente, il pensionato), il COMI si presume nella residenza abituale, ma la presunzione non opera se la residenza è stata spostata nei sei mesi precedenti la domanda.
Il considerando 30 del regolamento spiega quando la presunzione può cadere per una persona fisica che non esercita attività indipendente: se la maggior parte dei suoi beni si trova fuori dallo Stato di residenza abituale, oppure se lo spostamento della residenza è stato motivato principalmente dall’intento di aprire una procedura nel nuovo Stato e l’apertura pregiudicherebbe gravemente i creditori che avevano rapporti con il debitore prima del trasferimento. È la clausola contro il cosiddetto “turismo dell’insolvenza”.
Sul versante interno, l’art. 11 CCII afferma che, fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea, la giurisdizione italiana sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza; il comma 2 consente a chiunque vi abbia interesse di impugnare per difetto di giurisdizione il provvedimento di accesso, con il procedimento dell’art. 51 e con ricorso per cassazione sempre ammesso. L’art. 26 c.2 CCII aggiunge che il trasferimento del COMI all’estero non esclude la giurisdizione italiana se è avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda; ma anche questa regola è fatta salva dal comma 3 per la normativa dell’Unione, quindi nei rapporti tra Stati membri prevalgono le presunzioni e i periodi del regolamento. Per la competenza territoriale interna l’art. 27 CCII guarda, per la persona fisica non imprenditrice, alla residenza o al domicilio e, in mancanza, all’ultima dimora nota o al luogo di nascita; se nemmeno questo è in Italia, è competente il Tribunale di Roma.
I termini che si attivano
Qui il termine non è processuale ma sostanziale: è il periodo di osservazione. Per il consumatore che rientra in Italia da un altro Stato membro, la presunzione di competenza del giudice italiano opera pienamente solo se la residenza abituale è in Italia da più di sei mesi al momento della domanda. Per il professionista o l’imprenditore il periodo è di tre mesi. Non è un divieto assoluto di presentare la domanda prima: è il periodo durante il quale la presunzione non aiuta e il debitore deve dimostrare con fatti concreti che il suo centro degli interessi è davvero in Italia.
Il calcolo è semplice: si parte dalla data dell’effettivo trasferimento (non necessariamente quella dell’iscrizione anagrafica, che però è un indizio forte) e si contano sei mesi. Chi si è stabilito a Bologna il 2 marzo 2026 supera la soglia il 2 settembre 2026; chi è rientrato il 7 settembre 2026 dovrà attendere almeno l’8 marzo 2027 per presentarsi davanti al tribunale con la presunzione dalla sua parte.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la prima finestra difensiva, e si apre prima ancora di parlare con un professionista della procedura: costruire e conservare la prova del proprio centro degli interessi in Italia. In concreto: contratto di locazione o atto di acquisto della casa, iscrizione anagrafica e cancellazione dall’anagrafe estera, contratto di lavoro e buste paga italiane, conto corrente su cui transitano reddito e spese, iscrizione al servizio sanitario, iscrizione scolastica dei figli, utenze. Servono anche gli indizi “negativi”: la chiusura dell’appartamento all’estero, la disdetta dei contratti stranieri, la comunicazione del nuovo indirizzo alle banche straniere.
Quest’ultimo punto è più importante di quanto sembri. La Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I n. 31727 del 4 dicembre 2025 (commentata su EC News il 28 aprile 2026), ha ricordato che le presunzioni sul COMI sono superabili, ma solo se si prova sia che il debitore gestisce altrove i propri interessi, sia che questa collocazione è riconoscibile dai terzi. La riconoscibilità per i creditori è un requisito che la giurisprudenza europea richiama dal caso Eurofood (Corte di giustizia, 2 maggio 2006). Tradotto: se il debitore non ha mai comunicato alla banca tedesca di essersi trasferito, e la banca continua a scrivergli all’indirizzo di Monaco, sarà più difficile sostenere che il suo centro degli interessi era riconoscibilmente in Italia.
Sono invece preclusi, in questa fase, gli espedienti. Spostare la residenza in Italia solo sulla carta, mantenendo all’estero lavoro, casa e famiglia, espone al rischio che il tribunale italiano neghi la propria giurisdizione o che un creditore la contesti.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pensare che il problema non esista perché “sono italiano”. La cittadinanza non è un criterio di competenza. Un cittadino italiano che vive e lavora a Vienna ha il suo centro degli interessi in Austria, e il tribunale italiano non può aprire per lui una procedura principale di sovraindebitamento. Il secondo errore, speculare, è rientrare in Italia e depositare la domanda dopo poche settimane, con i debiti esteri come unica preoccupazione: è il quadro tipico che il considerando 30 descrive come trasferimento motivato dall’intento di aprire la procedura.
Quanto dura realmente
Il periodo legale è di sei mesi per il consumatore e di tre per il professionista. Nella pratica, il tempo necessario a raccogliere una prova solida del COMI coincide con il tempo necessario a preparare la domanda: raramente un fascicolo di sovraindebitamento con creditori esteri è pronto in meno di due o tre mesi, perché i documenti stranieri vanno chiesti, ricevuti e spesso tradotti. Chi si muove per tempo, quindi, non perde nulla aspettando la scadenza del semestre.
Settimane 1-6 prima del deposito: l’inventario dei debiti esteri e l’incarico all’OCC
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il debitore ha deciso di procedere e conferisce l’incarico all’Organismo di composizione della crisi. Da questo momento il calendario non è più solo suo: l’OCC ha compiti e scadenze propri.
Cosa succede
L’OCC deve ricostruire l’intera situazione debitoria, e per i debiti esteri questa ricostruzione è più faticosa. Il debitore deve consegnare per ciascun creditore straniero: il contratto o il titolo da cui nasce il debito; l’ultimo estratto conto o l’ultima comunicazione ricevuta; le eventuali diffide, ingiunzioni, sentenze o titoli esecutivi stranieri; il nome esatto del creditore attuale (molti crediti esteri vengono ceduti a società di recupero, anche di un terzo Paese); l’indirizzo, l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata o equivalente e la sede legale. Per i debiti fiscali o contributivi stranieri, gli avvisi dell’amministrazione competente.
La ricostruzione serve a tre scopi: compilare l’elenco dei creditori con le somme dovute e le cause di prelazione, che la legge richiede per ogni procedura (per la ristrutturazione del consumatore l’art. 67 c.2 lett. a CCII; per l’incapiente l’art. 283 c.3 lett. a, che chiede anche gli indirizzi PEC); permettere all’OCC di redigere la relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore; e, soprattutto, mettere ciascun creditore straniero nella condizione di essere informato e di partecipare.
La norma
L’art. 68 c.2 CCII chiede all’OCC una relazione con le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere e la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione; il comma 3 aggiunge la valutazione sul merito creditizio considerato dal finanziatore. Per la liquidazione controllata la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità sottoposto al controllo sostanziale del giudice: lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza della Sez. I n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it del 20 maggio 2026), confermando che per aprire la procedura non serve la meritevolezza, ma che la condotta del debitore sarà valutata al momento dell’esdebitazione.
C’è poi una norma che mostra bene il limite “nazionale” degli strumenti del Codice: l’art. 68 c.4 CCII impone all’OCC di dare notizia dell’incarico, entro 7 giorni, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, che entro 15 giorni comunicano il debito tributario accertato. La norma riguarda il fisco italiano. Per l’amministrazione fiscale di un altro Stato membro non esiste un meccanismo automatico di interrogazione: il debito va ricostruito dai documenti in possesso del debitore e, se necessario, chiedendo direttamente un estratto all’ente straniero.
I termini che si attivano
In questa fase i termini sono quelli dell’OCC: 7 giorni per la comunicazione al fisco italiano, 15 giorni per la risposta degli enti italiani. Per i creditori esteri non ci sono termini di legge, ma ci sono tempi tecnici che vanno messi in conto. Una banca straniera può impiegare settimane per rispondere a una richiesta di saldo; una traduzione di un contratto di venti pagine richiede il suo tempo; un titolo esecutivo straniero può richiedere una copia conforme.
Un dettaglio di calcolo che sembra banale: i debiti in una valuta diversa dall’euro (all’interno dell’Unione esistono ancora Stati membri con moneta propria) vanno indicati nel loro controvalore. Il criterio di conversione e la data di riferimento vanno dichiarati e concordati con l’OCC, per evitare che il creditore contesti l’importo in sede di stato passivo.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa fase è la completezza dell’elenco dei creditori: ogni creditore straniero omesso è un creditore che potrebbe non partecipare al concorso, con conseguenze che si vedranno solo alla fine. Il debitore deve consegnare tutto, anche i debiti che considera prescritti, contestati o dimenticati, lasciando all’OCC e al difensore la valutazione. Un debito estero prescritto secondo la legge che lo regola può essere indicato come contestato; un debito omesso non può essere “recuperato” senza conseguenze.
È anche il momento di verificare la posizione dei garanti. Se il prestito tedesco è stato firmato anche dal coniuge o garantito da un genitore, l’esdebitazione del debitore non libererà quei soggetti: l’art. 278 c.6 CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La famiglia va informata e, se serve, va valutata una procedura per il garante (anche familiare, art. 66 CCII).
Nella costruzione del fascicolo con creditori stranieri si vede il valore di un professionista che conosce l’OCC dall’interno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, sa quali documenti l’organismo chiederà sui crediti esteri e come devono essere presentati perché la relazione regga davanti al giudice.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è consegnare all’OCC solo i debiti italiani “perché quelli esteri tanto non possono farmi niente qui”. È falso due volte: i creditori di un altro Stato membro possono far valere in Italia le sentenze ottenute nel loro Paese, e soprattutto, se restano fuori dalla procedura, l’esdebitazione nei loro confronti può operare in misura limitata (lo vedremo all’ottava tappa). Il secondo errore è indicare il creditore originario anziché il cessionario attuale: la comunicazione arriva al soggetto sbagliato, e il vero titolare del credito potrà sostenere di non aver mai saputo nulla.
Quanto dura realmente
Questa fase dura, nella pratica, da un mese a tre mesi. La variabile principale è la risposta dei creditori stranieri e delle loro società di recupero. Un consiglio operativo: le richieste di estratto vanno inviate per iscritto e con prova della ricezione, perché anche il silenzio del creditore, documentato, è utile all’OCC per attestare di aver fatto il possibile.
Giorno 0, il deposito: perché la procedura scelta decide il raggio d’azione
Il calendario ora corre. Il ricorso viene depositato al tribunale competente, tramite l’OCC per le procedure che lo richiedono. La scelta della procedura, fatta in questo giorno, non incide solo sulla convenienza per i creditori: incide su quanto lontano arriveranno gli effetti della decisione italiana.
Cosa succede
Il debitore persona fisica sovraindebitato ha davanti, in sostanza, quattro strade: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), il concordato minore per il professionista o l’imprenditore minore (artt. 74-83), la liquidazione controllata del patrimonio (artt. 268-277) con la successiva esdebitazione (art. 282), e l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), riservata a chi non può offrire ai creditori alcuna utilità.
La norma
Le prime tre sono procedure elencate nell’allegato A del Regolamento (UE) 2015/848, nel testo modificato dal Regolamento (UE) 2021/2260: “Ristrutturazione dei debiti del consumatore”, “Concordato minore”, “Liquidazione controllata del sovraindebitato”, tutte dal 16 maggio 2022. L’art. 1 par. 1 del regolamento ne definisce l’ambito: procedure concorsuali pubbliche, anche provvisorie, fondate su leggi in materia di insolvenza, con finalità di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione, in cui il debitore è spossessato in tutto o in parte con nomina di un amministratore, oppure i suoi beni sono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice, oppure le azioni esecutive individuali sono sospese. Il considerando 10 ricorda che rientrano anche le procedure di remissione o adeguamento del debito per consumatori e lavoratori autonomi.
L’esdebitazione dopo la liquidazione controllata non è una procedura autonoma: è un effetto della liquidazione controllata, che è una procedura dell’allegato A. L’art. 7 par. 2 del regolamento, del resto, affida alla legge dello Stato di apertura le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura (lett. j) e i diritti dei creditori dopo la chiusura (lett. k). È questo il ponte che porta l’esdebitazione italiana fino al creditore tedesco: la legge italiana, che prevede l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti, è la legge che governa i diritti di tutti i creditori dopo la chiusura.
Diverso è il caso dell’esdebitazione dell’incapiente. Nell’elenco italiano dell’allegato A, nella versione letta, non compare una voce specifica per il procedimento dell’art. 283 CCII, che si svolge senza liquidazione e senza nomina di un liquidatore. Chi ha creditori in un altro Stato membro e pensa di chiedere l’esdebitazione da incapiente deve sapere che la circolazione europea di quel decreto, secondo le regole del regolamento sull’insolvenza, non è garantita dall’elenco dell’allegato A e andrà valutata caso per caso (è anche possibile che l’allegato sia stato nel frattempo aggiornato: va controllata la versione consolidata vigente al momento della domanda).
I termini che si attivano
Il deposito fa scattare effetti immediati sul piano interno: nella liquidazione controllata il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi fino alla chiusura, salvo i crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 268 c.5 CCII); una regola analoga vale per il piano del consumatore (art. 68 c.5). Sul piano europeo, il giudice italiano deve verificare d’ufficio la propria competenza internazionale e indicare nella decisione di apertura se si fonda sull’art. 3 par. 1 (procedura principale) o par. 2 (procedura territoriale) del regolamento (art. 4 par. 1 Reg.); l’art. 26 c.4 CCII ripete che il tribunale che apre una procedura transfrontaliera dichiara se è principale, secondaria o territoriale.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva del giorno 0 è la motivazione sulla giurisdizione: il ricorso deve dedicare un paragrafo esplicito al centro degli interessi principali, con i documenti raccolti nella prima tappa, e chiedere al tribunale di dichiarare la procedura come principale ai sensi dell’art. 3 par. 1 del regolamento. Il considerando 32 suggerisce al giudice, se ha dubbi, di chiedere al debitore ulteriori prove e, se la legge lo consente, di sentire i creditori: meglio anticipare quei dubbi che subirli.
Allo stesso tempo, il debitore deve scegliere la procedura tenendo conto della composizione dei creditori stranieri. Un piano del consumatore ha bisogno del consenso di nessuno, ma i creditori possono fare osservazioni e contestare la convenienza; un concordato minore richiede il voto della maggioranza dei crediti e il creditore straniero che non risponde nel termine si considera consenziente (art. 79 c.3 CCII); la liquidazione controllata porta all’esdebitazione dopo tre anni ma comporta la liquidazione del patrimonio, inclusi i beni all’estero.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è scegliere l’esdebitazione dell’incapiente per la sua rapidità, quando la parte più pesante dei debiti è all’estero. Il decreto potrà essere pienamente efficace in Italia, ma il creditore straniero potrebbe sostenere nel proprio Paese che quel provvedimento non è una decisione di apertura di una procedura riconosciuta dal regolamento. Il secondo errore è un ricorso che tace sulla giurisdizione, lasciando al tribunale il compito di ricostruire la residenza del debitore dai documenti sparsi nel fascicolo.
Quanto dura realmente
Tra il deposito e la decisione sull’apertura passano, nella prassi dei tribunali, da alcune settimane a qualche mese, a seconda del carico dell’ufficio e delle integrazioni richieste. Il giudice può concedere al debitore fino a 15 giorni per integrare la documentazione nel piano del consumatore (art. 70 c.1) e nel concordato minore (art. 78 c.1). Con creditori esteri, le integrazioni riguardano quasi sempre i documenti stranieri non tradotti o i saldi non aggiornati.
Dalla sentenza di apertura al giorno 90: i creditori di tutta l’Unione entrano nel concorso
Siamo al giorno 1 della procedura vera e propria. Prendiamo la strada della liquidazione controllata, che è quella che porta all’esdebitazione degli artt. 278-282. Il tribunale ha aperto la procedura con sentenza, ha nominato il liquidatore (se la domanda è del debitore, confermando l’OCC, art. 270 c.2 lett. b CCII) e ha fissato il termine per le domande dei creditori.
Cosa succede
Il liquidatore deve informare i creditori dell’apertura e del termine entro cui presentare la domanda di ammissione al passivo. Per i creditori italiani lo strumento è la posta elettronica certificata. Per i creditori stranieri entra in gioco il regolamento: è qui che si decide se il creditore tedesco o spagnolo sarà parte della procedura o ne resterà fuori.
La norma
L’art. 270 c.2 lett. d CCII prevede che la sentenza di apertura assegni ai creditori un termine non superiore a 90 giorni per la presentazione delle domande. Il regolamento europeo, dal canto suo, definisce “creditore straniero” quello che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso da quello di apertura, comprese le autorità fiscali e gli enti di previdenza sociale degli Stati membri (art. 2 punto 12). Il capo IV del regolamento (artt. 53-55) disciplina il diritto dei creditori stranieri di insinuarsi con qualsiasi mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura, l’obbligo dell’amministratore di informarli senza indugio e l’uso di moduli standard, adottati con il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1105. La legge dello Stato di apertura regola l’insinuazione, la verifica e l’ammissione dei crediti (art. 7 par. 2 lett. h Reg.).
In sintesi: il termine per la domanda lo fissa il tribunale italiano secondo il Codice della crisi; ma l’informazione al creditore straniero deve rispettare le forme del regolamento, e il creditore straniero può usare il modulo standard europeo. L’art. 55 del regolamento contiene inoltre una garanzia di termine minimo a favore dei creditori stranieri, che va coordinata con il termine fissato in sentenza (il testo dell’articolo va controllato al momento dell’apertura).
I termini che si attivano
Il termine per le domande di ammissione al passivo, fissato in sentenza entro il limite di 90 giorni, è il termine che separa il creditore che partecipa al concorso da quello che ne resta fuori. Corre anche in agosto (art. 9 c.1 CCII). Se l’ultimo giorno cade di sabato o di domenica, si sposta al primo giorno non festivo successivo: una sentenza del 21 dicembre 2026 che fissi 90 giorni porta la scadenza al 21 marzo 2027, una domenica, e quindi al lunedì 22 marzo 2027.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra del debitore, in questi novanta giorni, è collaborare attivamente con il liquidatore perché ogni creditore straniero riceva l’informazione nelle forme corrette e all’indirizzo corretto. Il debitore non è più il gestore del proprio patrimonio, ma è l’unico a conoscere i suoi creditori: deve verificare che l’elenco usato per le comunicazioni sia quello completo, segnalare cessioni di credito sopravvenute, indicare indirizzi aggiornati. Se un creditore straniero risponde chiedendo chiarimenti, il debitore deve fornire al liquidatore i documenti per rispondere.
Il debitore non può, invece, pagare uno dei creditori esteri per “chiudere la partita” fuori dalla procedura: i pagamenti e gli atti dispositivi in violazione delle regole della liquidazione sono inefficaci verso la massa, e un comportamento di questo genere peserebbe sulla valutazione della meritevolezza al momento dell’esdebitazione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è dare per scontato che il creditore straniero, avendo ricevuto una mail in italiano, abbia compreso di dover presentare una domanda entro un termine. Il regolamento esiste proprio per evitare questo malinteso. Una comunicazione inadeguata espone il debitore a una contestazione futura: il creditore potrà sostenere di non essere stato messo in condizione di partecipare. Il secondo errore è lasciare che il creditore straniero si insinui per un importo gonfiato da interessi e spese maturati dopo il deposito: gli interessi sono sospesi ai fini del concorso dal deposito della domanda (art. 268 c.5), salvo i crediti con prelazione.
Quanto dura realmente
La fase dura quanto il termine fissato in sentenza, quindi fino a tre mesi. Nella prassi, con creditori stranieri, i tribunali tendono a non comprimere il termine, proprio per dare tempo alle comunicazioni internazionali. Le domande dei creditori esteri arrivano spesso negli ultimi giorni, e talvolta in lingua straniera: il liquidatore dovrà valutarle e, se serve, chiedere integrazioni.
Mesi 4-6: lo stato passivo e le contestazioni sui crediti esteri
Sono passati circa tre mesi dalla sentenza. Il termine per le domande è scaduto. Da questo momento in poi la procedura si sposta sulla verifica: chi è creditore, per quanto, con quale grado.
Cosa succede
Il liquidatore esamina le domande pervenute e predispone il progetto di stato passivo. Per i crediti esteri, la verifica è spesso più complessa: il contratto è regolato da una legge straniera, gli interessi sono calcolati con criteri diversi, le spese di recupero addebitate dalle società di riscossione possono includere voci non previste in Italia. Il liquidatore deve valutare la domanda secondo la legge che regola il credito, ma secondo le regole italiane della procedura.
La norma
L’art. 273 CCII disciplina la formazione del passivo nella liquidazione controllata: il liquidatore predispone il progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati, che hanno 15 giorni per presentare osservazioni; contro lo stato passivo è ammesso il reclamo ai sensi dell’art. 133 CCII entro 8 giorni, e poi il ricorso per cassazione entro 30 giorni. Il regolamento europeo affida alla legge dello Stato di apertura la verifica e l’ammissione dei crediti (art. 7 par. 2 lett. h) e la ripartizione del ricavato e il grado dei crediti (lett. i).
I termini che si attivano
Il termine di 15 giorni per le osservazioni al progetto di stato passivo e quello di 8 giorni per il reclamo sono termini brevi, che corrono anche in agosto e che non ammettono distrazioni. Un esempio: progetto comunicato il 6 aprile 2027, osservazioni entro il 21 aprile 2027 (mercoledì); stato passivo reso esecutivo il 6 maggio 2027, reclamo entro il 14 maggio 2027 (venerdì).
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore, attraverso il proprio difensore, ha interesse a verificare che il credito estero sia ammesso per l’importo corretto. È in questa fase che si contestano interessi moratori fuori misura, spese di recupero non dovute, capitalizzazioni non consentite dalla legge del contratto e crediti già prescritti secondo quella legge. Sono contestazioni che incidono poco sull’esdebitazione (che riguarda comunque tutto ciò che resta insoddisfatto), ma molto sulla ripartizione dell’attivo tra i creditori, e quindi sull’equilibrio della procedura e sui rapporti con gli altri creditori.
C’è poi un aspetto delicato per chi ha garanti: l’importo ammesso al passivo diventa un riferimento anche nel rapporto con il fideiussore, che resta obbligato (art. 278 c.6 CCII). Un credito estero ammesso per un importo eccessivo è un problema per la famiglia del debitore.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è disinteressarsi dello stato passivo “tanto alla fine mi esdebito”. Ma lo stato passivo è anche il documento che, a distanza di anni, consentirà di dimostrare al giudice straniero che quel creditore era stato coinvolto nella procedura, aveva presentato la domanda ed era stato ammesso. È la prova della partecipazione al concorso.
Quanto dura realmente
Tra la scadenza del termine per le domande e lo stato passivo definitivo passano in genere da uno a tre mesi, di più se ci sono reclami. La presenza di crediti esteri allunga i tempi soprattutto quando servono traduzioni o chiarimenti sulla legge straniera applicabile al contratto.
Mesi 4-36: beni all’estero, garanzie reali e creditori che tentano la strada di casa
A questo punto la procedura entra nella sua fase più lunga. Il liquidatore liquida i beni, incassa la quota di reddito eccedente quanto necessario al mantenimento, distribuisce l’attivo. Ma i creditori stranieri possono essere tentati di agire nel proprio Paese, e alcuni di loro hanno strumenti che la procedura italiana non tocca.
Cosa succede
Tre situazioni ricorrono quando il debitore ha avuto una vita all’estero. La prima: un bene si trova ancora in un altro Stato membro (un piccolo appartamento in Spagna, un’auto immatricolata in Germania, un conto corrente rimasto aperto in Belgio). La seconda: su quel bene grava una garanzia reale, ad esempio un’ipoteca a favore della banca spagnola. La terza: un creditore straniero chirografario, ignorando la procedura italiana, prova a pignorare lo stipendio del debitore che lavora ancora in parte per un’azienda estera, o un conto rimasto oltre confine.
La norma
Per la procedura principale aperta in Italia, il regolamento prevede il riconoscimento negli altri Stati membri: la decisione di apertura produce in ciascuno di essi gli effetti che le attribuisce la legge italiana. È il principio che consente al liquidatore italiano di operare anche sui beni situati all’estero e che rende la procedura opponibile al creditore straniero che volesse aggredire individualmente il patrimonio (gli articoli del regolamento sul riconoscimento, sui poteri dell’amministratore e sugli effetti vanno letti nel testo vigente al momento dell’azione).
C’è però un’eccezione decisiva, scritta all’art. 8 del regolamento: l’apertura della procedura non pregiudica il diritto reale di un creditore o di un terzo sui beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, che al momento dell’apertura si trovano nel territorio di un altro Stato membro. Il diritto reale comprende in particolare il diritto di liquidare il bene e di essere soddisfatti sul ricavato, e i diritti iscritti in un pubblico registro e opponibili ai terzi. La banca spagnola che ha un’ipoteca sull’appartamento di Valencia conserva il diritto di farlo vendere e di soddisfarsi sul ricavato, nonostante la procedura italiana.
Sul fronte interno, l’art. 272 c.2 CCII consente al liquidatore, richiamando l’art. 213 in quanto compatibile, di rinunciare a liquidare un bene la cui liquidazione sia manifestamente non conveniente: i creditori possono allora agire in via esecutiva su quel bene. È una scelta frequente per beni esteri di scarso valore, il cui recupero costerebbe più di quanto renderebbe.
I termini che si attivano
La procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272 c.3 CCII). In questo periodo, tutto ciò che il debitore acquisisce (eredità, donazioni, vincite, la quota di reddito eccedente il mantenimento fissato dal giudice) entra nella procedura, anche se acquisito all’estero. Non c’è un termine perentorio da rispettare per il debitore, ma ci sono obblighi continui di informazione verso il liquidatore.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa fase è la trasparenza: il debitore deve dichiarare al liquidatore ogni bene e ogni conto all’estero, anche quelli dormienti, e ogni azione intentata dai creditori stranieri nel loro Paese. Se un creditore straniero chirografario avvia un’esecuzione in un altro Stato membro dopo l’apertura, il liquidatore e il difensore del debitore devono far valere davanti all’autorità straniera la procedura italiana, producendo la sentenza di apertura e, se richiesto, una sua traduzione.
Il debitore deve anche evitare qualunque operazione sui beni esteri senza il liquidatore. Vendere da solo l’auto rimasta in Germania o svuotare il vecchio conto belga è una condotta che l’art. 280 lett. b e c CCII sanziona con la perdita dell’esdebitazione: distrarre l’attivo, ostacolare o rallentare la procedura, non fornire le informazioni utili.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pensare che la procedura italiana “cancelli” anche l’ipoteca sulla casa all’estero. Non è così: il creditore ipotecario straniero può far vendere il bene secondo la propria legge. L’esdebitazione riguarderà semmai la parte del suo credito non soddisfatta dalla vendita. Il secondo errore è non segnalare un conto estero perché “c’erano solo poche centinaia di euro”: la mancata collaborazione è un ostacolo all’esdebitazione indipendentemente dall’importo.
Quanto dura realmente
Il traguardo legale per l’esdebitazione anticipata è di tre anni dall’apertura. La liquidazione dei beni esteri può durare di più, perché le vendite immobiliari in un altro Stato membro seguono tempi locali; ma l’esdebitazione non deve attenderle: l’art. 282 c.2-bis CCII stabilisce che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni di liquidazione, che quindi proseguono.
Al terzo anno dall’apertura: l’esdebitazione e il suo perimetro sui debiti esteri
Sono passati tre anni dalla sentenza di apertura. Per una liquidazione aperta il 21 dicembre 2026, la data è il 21 dicembre 2029, un venerdì. È il momento in cui il debitore può ottenere la dichiarazione di esdebitazione anche se la procedura non è ancora chiusa.
Cosa succede
Il debitore presenta l’istanza, oppure il liquidatore effettua la segnalazione. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo, compresi quelli stranieri. Il tribunale verifica le condizioni e decide con decreto motivato.
La norma
L’art. 282 c.1 CCII stabilisce che, nella liquidazione controllata, l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore; il decreto che riguarda il consumatore o il professionista è pubblicato in un’apposita area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia; i creditori ammessi possono presentare osservazioni entro 15 giorni dalla comunicazione dell’istanza. Il comma 2 richiede le condizioni dell’art. 280, l’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento. Il comma 3 consente ai creditori ammessi e al debitore di proporre reclamo nelle forme dell’art. 124 entro 30 giorni.
L’art. 280 CCII elenca cinque condizioni: nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o connessi all’attività d’impresa, salvo riabilitazione; nessuna distrazione dell’attivo o esposizione di passività insussistenti, nessun aggravamento del dissesto che renda gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio, nessun ricorso abusivo al credito; nessun ostacolo o rallentamento della procedura e piena collaborazione informativa; nessuna altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine; non aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
Poi c’è il perimetro, che per i debiti esteri è la parte più concreta. L’art. 278 c.1 CCII definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti, con inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione. Non distingue tra creditori italiani e stranieri: il creditore tedesco ammesso al passivo e soddisfatto al 4% vede il restante 96% diventare inesigibile, esattamente come la finanziaria italiana. Ma il comma 7 esclude dall’esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
I termini che si attivano
Dalla comunicazione dell’istanza ai creditori ammessi decorrono 15 giorni per le osservazioni; dalla comunicazione del decreto decorrono 30 giorni per il reclamo. Entrambi corrono anche in agosto. Con creditori esteri, la comunicazione deve raggiungerli all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione: è per questo che conta l’indirizzo dichiarato nel modulo di insinuazione.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra del terzo anno è presentare l’istanza appena maturato il triennio, con una relazione che documenti la collaborazione prestata, anche sui beni e sui creditori esteri. Se il liquidatore deve ancora vendere l’appartamento spagnolo, non importa: l’esdebitazione non incide sulle operazioni di liquidazione in corso (art. 282 c.2-bis).
Il debitore deve poi fare i conti con il perimetro dei debiti esclusi, che per chi ha vissuto all’estero ha volti molto precisi. L’assegno di mantenimento per il figlio fissato da un giudice tedesco resta dovuto per intero. La multa per eccesso di velocità in Austria o la sanzione amministrativa francese per un’infrazione stradale restano dovute, perché sono sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a un debito estinto. Il risarcimento per un incidente causato in Belgio resta dovuto, perché nasce da un fatto illecito extracontrattuale. Diverso è il caso della sanzione che accompagna un debito estinto: il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (noto da una sintesi Eutekne del 25 aprile 2026), ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Il principio, affermato per un debito fiscale italiano, può essere invocato per analogia per le sanzioni accessorie di un debito fiscale straniero, ma non ci sono pronunce specifiche.
C’è infine un nodo che riguarda chi ha già ottenuto in passato un beneficio analogo in un altro Paese: l’art. 280 lett. d) ed e) parla di “altra esdebitazione” nei cinque anni e del limite delle due volte, senza specificare se conti anche una liberazione dai debiti ottenuta all’estero. Nessuna pronuncia letta risolve il punto; la lettura prudente è dichiarare sempre al tribunale le procedure estere pregresse, lasciando che sia il giudice a valutarle.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è credere che il decreto di esdebitazione copra “tutto quello che c’era all’estero”. Il secondo errore è attendere la chiusura formale della procedura, che con beni esteri può slittare di anni, invece di chiedere l’esdebitazione allo scadere del triennio. Il terzo è sottovalutare la meritevolezza: la Cassazione (Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025) ha chiarito che negligenza e imprudenza non impediscono l’apertura della liquidazione controllata ma pesano proprio in questa fase, e il Tribunale di Treviso, con decreto del 31 marzo 2026 (noto da una sintesi Unijuris), ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente. Un debitore che all’estero ha accumulato debiti fiscali per anni senza mai versare nulla deve prepararsi a spiegare perché.
Quanto dura realmente
Tra l’istanza e il decreto passano normalmente alcuni mesi: 15 giorni per le osservazioni, poi i tempi di decisione del tribunale. Il reclamo aggiunge un ulteriore grado. Nel complesso, dalla sentenza di apertura al decreto definitivo di esdebitazione, chi si muove alle finestre giuste può contare su un orizzonte di poco superiore ai tre anni.
Dopo il decreto: far valere l’esdebitazione davanti al creditore e al giudice stranieri
Da questo momento in poi la procedura italiana ha fatto il suo lavoro. Ma il creditore straniero non sempre lo sa, o non vuole saperlo. È la tappa in cui il debitore deve essere pronto a difendere il proprio decreto oltre confine.
Cosa succede
Mesi o anni dopo il decreto, una società di recupero austriaca scrive per sollecitare il pagamento del vecchio debito. Oppure una banca tedesca chiede a un giudice del suo Paese un’ingiunzione. Oppure il creditore, che aveva ottenuto un titolo all’estero prima della procedura, chiede di eseguirlo in Italia o in un terzo Stato membro dove il debitore ha un conto.
La norma
L’art. 7 par. 2 del regolamento affida alla legge dello Stato di apertura le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura (lett. j) e i diritti dei creditori dopo la chiusura (lett. k). Per una procedura principale aperta in Italia, quindi, è la legge italiana, e in particolare l’art. 278 CCII, a dire cosa resta esigibile e cosa no. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura della procedura principale circolano negli altri Stati membri secondo le regole di riconoscimento del regolamento, con il limite dell’ordine pubblico dello Stato richiesto (le norme sul riconoscimento e sull’esecutività vanno lette nella versione vigente al momento in cui il decreto deve essere fatto valere).
Il punto più delicato riguarda il creditore straniero che non ha partecipato al concorso. L’art. 278 c.2 CCII stabilisce che nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Il creditore tedesco che non si è insinuato non perde tutto: può pretendere la stessa percentuale riconosciuta ai chirografari ammessi. Se i chirografari hanno ricevuto il 6%, il creditore non insinuato con un credito di 14.380 € potrà chiedere 862,80 €; il resto è inesigibile.
La regola è vigente, ma è sotto esame. I Tribunali di Verona e di Milano hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 278 c.2, anche in relazione alla direttiva (UE) 2019/1023, chiedendo che l’esdebitazione operi pienamente anche verso i creditori anteriori non insinuati. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104/2026, ha restituito gli atti ai due tribunali per un vizio di notifica ai creditori ammessi, senza esaminare il merito; le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23 settembre 2026, quindi la questione è di nuovo pendente davanti alla Corte.
I termini che si attivano
Qui i termini sono quelli del processo in cui il creditore straniero agisce. Se il creditore notifica in Italia un decreto ingiuntivo, l’opposizione segue il calendario del giudizio civile ordinario di cognizione, con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). Se il creditore avvia un pignoramento in Italia sulla base di un titolo straniero, l’opposizione all’esecuzione segue i tempi del processo esecutivo, e la sospensione feriale non si applica. Se il creditore agisce nel proprio Paese, i termini sono quelli della legge straniera, spesso brevi e non coincidenti con i nostri.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa tappa è reagire subito a ogni richiesta di pagamento di un creditore straniero, opponendo il decreto di esdebitazione con la documentazione che prova la partecipazione del creditore alla procedura o, in mancanza, la percentuale massima che può pretendere. Il fascicolo da tenere pronto contiene: sentenza di apertura con la dichiarazione di procedura principale; prova delle comunicazioni inviate al creditore; domanda di ammissione e stato passivo; decreto di esdebitazione e attestazione della sua definitività; eventuale prospetto dei riparti con la percentuale riconosciuta ai chirografari. Per l’uso all’estero, servirà una traduzione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è ignorare la lettera del creditore straniero “perché ormai sono esdebitato”. Davanti a un giudice estero, il silenzio può portare a un titolo esecutivo ottenuto in contumacia, da contestare poi con più fatica. Il secondo errore è pagare, per paura, un debito inesigibile: un pagamento spontaneo di un’obbligazione esdebitata potrebbe essere difficile da recuperare.
Quanto dura realmente
Questa tappa non ha una fine predeterminata: dura quanto la vita dei crediti esteri. Per questo il fascicolo della procedura va conservato in ordine, insieme alle traduzioni, per molti anni dopo il decreto.
Lo stesso debito tedesco, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi seguiti dallo Studio. Partono dalla stessa situazione e divergono per le scelte compiute alle finestre giuste o sbagliate.
Situazione comune. Consumatore, lavoratore dipendente, ha vissuto e lavorato in Germania dal 2019 all’inizio del 2026 e oggi lavora in Italia. Debiti: prestito personale con una banca tedesca, 14.380 €; carta di credito tedesca, 3.912 €; finanziaria italiana, 11.260 €; carichi affidati all’Agente della riscossione, 4.870 €; sanzione amministrativa francese per infrazione stradale, 375 €. Totale 34.797 €. Patrimonio: un’auto di modesto valore e una quota di reddito eccedente il mantenimento. Nessun garante.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste
- 2 marzo 2026 (lunedì): trasferimento effettivo in Italia, contratto di locazione, iscrizione anagrafica, comunicazione scritta del nuovo indirizzo alle due banche tedesche.
- 2 settembre 2026 (mercoledì): scade il semestre dell’art. 3 par. 1 del regolamento. La presunzione di residenza abituale opera.
- 9 novembre 2026 (lunedì): incarico all’OCC con elenco completo di cinque creditori, inclusi i due tedeschi e quello francese, con indirizzi e saldi aggiornati.
- 16 novembre 2026 (lunedì): entro i 7 giorni dell’art. 68 c.4 l’OCC informa l’Agente della riscossione e gli uffici fiscali italiani.
- 2 dicembre 2026 (mercoledì): deposito del ricorso per liquidazione controllata, con un paragrafo sulla giurisdizione e la richiesta di dichiarare la procedura principale.
- 21 dicembre 2026 (lunedì): sentenza di apertura; termine di 90 giorni per le domande; il liquidatore informa i creditori stranieri con le forme del regolamento.
- 22 marzo 2027 (lunedì): scadenza del termine per le domande (il novantesimo giorno, 21 marzo, è domenica). Entrambe le banche tedesche si sono insinuate.
- 6 aprile 2027 (martedì): progetto di stato passivo; osservazioni entro il 21 aprile 2027 (mercoledì). Il difensore contesta 1.140 € di spese di recupero sulla carta tedesca; il liquidatore le esclude.
- 21 dicembre 2029 (venerdì): scade il triennio; istanza di esdebitazione depositata lunedì 7 gennaio 2030.
- Esito: i chirografari, comprese le banche tedesche, sono stati soddisfatti nella misura dei riparti; il residuo è inesigibile. Resta dovuta la sanzione francese di 375 € (art. 278 c.7 lett. b).
Calendario B: il debitore che lascia correre
- 7 settembre 2026 (lunedì): rientro in Italia. Nessuna comunicazione alle banche tedesche, che continuano a scrivere a Monaco.
- 18 novembre 2026 (mercoledì): deposito del ricorso dopo poco più di due mesi, con un elenco che omette la carta di credito tedesca (“me ne ero dimenticato”) e non dice nulla sulla giurisdizione.
- Primo rischio: il semestre scade solo il 7 marzo 2027. La presunzione non opera, il tribunale chiede prove, e la banca tedesca, che conosceva solo l’indirizzo di Monaco, può contestare la competenza (art. 5 del regolamento). Ipotizziamo che il tribunale apra comunque la procedura, ritenendo provato il COMI in Italia.
- Secondo rischio: la carta tedesca, mai informata, non si insinua. Al momento dell’esdebitazione, l’emittente conserva il diritto alla percentuale dei chirografari (art. 278 c.2): con un riparto ipotetico del 6%, 234,72 € su 3.912 €. Se la Corte costituzionale accogliesse la questione pendente, quella percentuale potrebbe venire meno; se la respingesse, la regola resterebbe com’è.
- Terzo rischio: l’omissione di un creditore nell’elenco è un elemento che il tribunale può valutare ai sensi dell’art. 280 lett. c (informazioni utili agli organi della procedura). Nel calendario B l’esdebitazione, che nel calendario A è lineare, diventa una partita aperta.
La differenza tra i due calendari non è nei debiti: è nei sei mesi di attesa, in un elenco completo e in un paragrafo sulla giurisdizione.
I binari paralleli: piano del consumatore, concordato minore e incapiente
La timeline descritta fin qui è quella della liquidazione controllata. Ma il debitore con creditori esteri può imboccare altri binari, e ognuno ha un calendario diverso.
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. È anch’esso nell’allegato A, quindi la sentenza di omologazione proviene da una procedura principale riconosciuta. Il calendario è più rapido: se la domanda è ammissibile, il giudice dispone la pubblicazione e l’OCC comunica proposta e piano ai creditori entro 30 giorni (art. 70 c.1 CCII); i creditori hanno 20 giorni dalla comunicazione per presentare osservazioni (c.3); l’OCC riferisce al giudice entro 10 giorni dalla scadenza di quel termine (c.6); il giudice omologa con sentenza, impugnabile ai sensi dell’art. 51 entro 30 giorni (c.8). Per i creditori stranieri, il punto critico è la comunicazione dell’OCC: 20 giorni sono pochi per una banca estera che riceve un documento in italiano. Il vantaggio è che non serve il voto: il giudice omologa se il piano è ammissibile e fattibile e, se un creditore contesta la convenienza, se il suo credito è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (c.7). Il debitore conserva il patrimonio e paga secondo il piano. Ma attenzione: anche qui i garanti restano obbligati, secondo la lettura sistematica che si ricava dall’art. 65 c.2 CCII in mancanza di una norma espressa, e il creditore straniero che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento non può contestare la convenienza (art. 69 c.2).
Il concordato minore. Riguarda il professionista o l’imprenditore minore: ad esempio l’artigiano che ha lavorato per alcuni anni in Austria e ha lasciato debiti con fornitori austriaci. È nell’allegato A. Il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per far pervenire all’OCC l’adesione o il dissenso (art. 78 c.2 lett. c); chi non risponde si considera consenziente (art. 79 c.3). Per il debitore il silenzio-assenso è un vantaggio, ma per la stabilità del risultato è decisivo che il creditore straniero sia stato informato correttamente: un consenso “tacito” di chi non ha mai ricevuto la comunicazione è un consenso facile da contestare. Il concordato minore non pregiudica i diritti verso coobbligati e fideiussori (art. 79 c.5). Per il professionista, il periodo di osservazione del regolamento è di tre mesi e non sei.
L’esdebitazione dell’incapiente. È il binario più rapido sul piano interno: domanda tramite OCC, decreto del giudice, reclamo entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 283 c.8), vigilanza triennale sulle utilità sopravvenute (c.9). Ma, come visto al giorno 0, nell’elenco italiano dell’allegato A letto per questo articolo non compare una voce dedicata. Per chi ha debiti prevalentemente all’estero, il rischio è ottenere un decreto efficace in Italia ma discusso nel Paese del creditore. Si aggiunga che per l’incapiente l’applicabilità delle esclusioni dell’art. 278 c.7 è una questione aperta: il Tribunale di Rovereto, con decreto del 15 dicembre 2025, le ha applicate, mentre parte della dottrina e alcuni decreti di merito ritengono che non operino. La lettura prudente è considerare a rischio i debiti di mantenimento, da illecito e le sanzioni.
La conversione. Se il piano del consumatore omologato viene revocato, il tribunale può aprire la liquidazione controllata su istanza del debitore o di un creditore (art. 73 CCII); lo stesso avviene per il concordato minore non omologato o revocato (artt. 80 c.5 e 83). La conversione riporta il debitore sul binario principale di questa guida, ma con un calendario ripartito da zero: il triennio per l’esdebitazione decorre dalla nuova apertura.
Il binario del creditore straniero. C’è infine il binario che non sceglie il debitore. Se nel frattempo un creditore ha chiesto l’apertura di una procedura in un altro Stato membro, perché ritiene che il COMI sia lì, si apre un conflitto di giurisdizione che il regolamento risolve a favore del giudice dello Stato in cui si trova davvero il centro degli interessi. Una procedura territoriale o secondaria in un altro Stato è possibile solo se lì il debitore ha una dipendenza (art. 3 par. 2), cioè un luogo di operazioni in cui esercita in modo non transitorio un’attività economica con mezzi umani e beni (art. 2 punto 10): ipotesi rara per il consumatore, più plausibile per il professionista che ha mantenuto uno studio all’estero.
Le 5 finestre critiche
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Il semestre di residenza in Italia prima della domanda (tre mesi per il professionista). È la finestra che fonda la competenza del giudice italiano sulla presunzione del regolamento. Depositare prima non è vietato, ma obbliga a provare il COMI senza l’aiuto della presunzione.
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La consegna all’OCC dell’elenco completo dei creditori stranieri, con il titolare attuale del credito e un indirizzo valido. È la finestra che decide se il creditore estero parteciperà al concorso o resterà nella zona grigia dell’art. 278 c.2.
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Il ricorso con un paragrafo esplicito sulla giurisdizione e la richiesta di qualificare la procedura come principale. È la finestra che rende la decisione italiana spendibile negli altri Stati membri e previene le contestazioni dei creditori stranieri.
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I 90 giorni per le domande di ammissione e i 15 giorni per le osservazioni allo stato passivo. È la finestra in cui si costruisce la prova della partecipazione del creditore straniero e si contestano gli importi gonfiati.
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Lo scadere del triennio dall’apertura, con l’istanza di esdebitazione depositata subito. È la finestra che porta il decreto e chiude il conto con i creditori esteri, senza attendere vendite all’estero che possono durare anni.
Le domande sul tempo
Sono rientrato in Italia da quattro mesi: posso già presentare la domanda?
Puoi, ma senza la presunzione dell’art. 3 par. 1 del regolamento, che per il consumatore richiede che la residenza abituale non sia stata spostata nei sei mesi precedenti. Dovrai dimostrare con documenti che il tuo centro degli interessi è già in Italia e che il trasferimento non è motivato dall’intento di aprire la procedura. In molti casi conviene usare i due mesi mancanti per preparare il fascicolo.
Ho dimenticato un creditore estero e la procedura è aperta da un anno: è troppo tardi?
Il termine per le domande fissato in sentenza può essere scaduto, ma la segnalazione al liquidatore va fatta subito. Se il creditore non partecipa, l’esdebitazione nei suoi confronti opera per la parte eccedente la percentuale riconosciuta ai creditori di pari grado (art. 278 c.2), con la questione di costituzionalità di nuovo pendente. Il silenzio, invece, è un rischio per la valutazione della collaborazione ai sensi dell’art. 280 lett. c.
Quanto tempo deve passare perché i debiti esteri diventino inesigibili?
Nella liquidazione controllata, tre anni dalla sentenza di apertura oppure la chiusura della procedura, se anteriore (artt. 279 e 282 CCII), più i tempi del decreto: 15 giorni per le osservazioni dei creditori e 30 giorni per l’eventuale reclamo.
Il creditore tedesco può ancora agire dopo il decreto?
Per la parte esdebitata no: l’inesigibilità è regolata dalla legge italiana, che è la legge dei diritti dei creditori dopo la chiusura (art. 7 par. 2 lett. k del regolamento). Può agire per i debiti esclusi (mantenimento, illecito, sanzioni non accessorie), contro i garanti e sui beni all’estero su cui ha un diritto reale (art. 8).
I termini si fermano ad agosto?
Nella procedura di sovraindebitamento no: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice, quindi termini per le domande, osservazioni allo stato passivo, reclami ed esdebitazione corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione vale invece se il creditore straniero promuove contro di te in Italia un giudizio ordinario di cognizione, come l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce seguenti sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi così come riportati dalla fonte, il principio in parole nostre e il motivo per cui conta per chi ha debiti in un altro Stato membro. Nessuna di esse riguarda specificamente un sovraindebitato con creditori esteri: su questo incrocio la giurisprudenza edita è ancora scarsa, e lo diciamo apertamente.
Tappa 1 – Il centro degli interessi principali
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Corte di giustizia UE, 2 maggio 2006, caso Eurofood. Il centro degli interessi principali deve essere individuato secondo criteri obiettivi e riconoscibili dai terzi, in particolare dai creditori. Rilevanza: il debitore che rientra in Italia deve rendere visibile il trasferimento ai creditori stranieri, non solo all’anagrafe.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31727 del 4 dicembre 2025 (commento EC News 28/4/2026). Le presunzioni sul COMI dell’art. 27 CCII sono relative, ma per superarle occorre provare sia che il debitore gestisce altrove i propri interessi, sia che questa collocazione è riconoscibile dai terzi. Rilevanza: è la regola che il giudice italiano applicherà quando un creditore estero contesterà che il centro degli interessi sia in Italia.
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Cass. n. 21865/2025 (citata nello stesso commento, senza data né sezione). Se la coincidenza tra COMI e dato formale fosse assoluta, la nozione di centro degli interessi perderebbe senso: le presunzioni sono quindi relative. Rilevanza: conferma che la residenza anagrafica, da sola, non basta né a fondare né a escludere la giurisdizione.
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Cass., Sez. Unite, n. 27686/2018 (citata nello stesso commento). Elenca indici che rivelano la natura solo formale di una sede: cittadinanza dei gestori, assenza di collegamenti con l’ordinamento estero, localizzazione dei beni. Rilevanza: pronuncia sulle società, utile per analogia nel costruire la prova dei collegamenti reali del debitore persona fisica.
Tappa 2 e 3 – Incarico all’OCC e apertura
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it 20/5/2026). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: una relazione che ignora i debiti esteri o li descrive in modo approssimativo mette a rischio l’apertura stessa.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza contano solo nella fase di esdebitazione. Rilevanza: chi ha accumulato debiti all’estero con leggerezza può accedere alla procedura, ma deve prepararsi alla valutazione del terzo anno.
Tappa 3 – La legge applicabile e il regime temporale
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 (massima Brocardi). L’istanza di esdebitazione di chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta regolata dalla legge fallimentare; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012; gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: chi ha già avuto una procedura in Italia prima del Codice deve verificare quale regime governa i debiti, anche esteri, che vi erano compresi.
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Cass. civ., Sez. I, n. 1469 del 22 gennaio 2026 (sintesi Unijuris). Per i falliti resta applicabile la legge fallimentare; il termine annuale dell’art. 143 l.fall. è compatibile con il diritto dell’Unione solo a determinate condizioni. Rilevanza: mostra che il diritto europeo dell’insolvenza è un parametro concreto di lettura delle norme italiane sull’esdebitazione.
Tappa 7 – L’esdebitazione
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024 (massima Brocardi). La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non contiene un requisito oggettivo di soddisfazione minima. Rilevanza: il debitore può essere liberato dai debiti esteri anche se i creditori stranieri ricevono percentuali minime.
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Cass. civ., ord. n. 15359 del 31 maggio 2023 (riproduzione web dell’ordinanza). Le cause ostative all’esdebitazione sono tassative, anche alla luce della direttiva (UE) 2019/1023; il requisito del soddisfacimento parziale va letto in chiave favorevole al debitore. Rilevanza: pronuncia in regime di legge fallimentare, utile come argomento sul ruolo della direttiva europea nell’interpretazione dell’esdebitazione.
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Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne 25/4/2026, numero non disponibile). La sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione dopo la liquidazione controllata, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: delimita il confine tra sanzioni esdebitabili e non, utile anche per sanzioni accessorie a debiti fiscali stranieri, per analogia.
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Trib. Treviso, decreto 31 marzo 2026 (sintesi Unijuris). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e impedisce l’esdebitazione per difetto di meritevolezza. Rilevanza: il debitore con debiti fiscali accumulati all’estero deve documentare le ragioni dell’inadempimento.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 (testo integrale). Il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere quella dell’incapiente per la stessa esposizione; il decreto di diniego emesso senza contraddittorio non è ricorribile per cassazione, perché la domanda può essere riproposta. La Corte osserva anche che l’art. 278 presuppone una liquidazione. Rilevanza: conferma che l’incapienza dell’art. 283 è un binario distinto, con regole e limiti propri, da valutare con cautela quando i creditori sono esteri. Sulla ricorribilità dei decreti in materia esiste un contrasto con Cass. Sez. I ord. n. 13228 del 7 maggio 2026.
Tappa 8 – Dopo il decreto
- Corte costituzionale, ord. n. 104/2026 e ripubblicazione delle ordinanze di rimessione nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23 settembre 2026. La Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano, che avevano dubitato della legittimità dell’art. 278 c.2 CCII (esdebitazione limitata verso i creditori non insinuati), per un vizio di notifica; le ordinanze sono state ripubblicate e la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: è la norma che decide la sorte del creditore straniero rimasto fuori dal concorso.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei ancora all’estero o appena rientrato, lavoriamo sulla prova del centro degli interessi; se la procedura è già aperta, ci concentriamo sui creditori stranieri e sullo stato passivo; se il decreto è già arrivato, lo difendiamo davanti al creditore che bussa di nuovo.
- Ricostruiamo il centro degli interessi principali: raccogliamo i documenti su casa, lavoro, conti, famiglia e comunicazioni ai creditori, e calcoliamo la data da cui opera la presunzione dell’art. 3 del regolamento.
- Censiamo i debiti esteri: esaminiamo contratti, estratti e titoli stranieri, individuiamo il titolare attuale di ogni credito ceduto e chiediamo per iscritto i saldi, con prova della ricezione.
- Verifichiamo la natura di ogni debito: separiamo i crediti esdebitabili da quelli esclusi dall’art. 278 c.7 (mantenimento, illecito, sanzioni non accessorie) e da quelli assistiti da garanzie reali su beni all’estero.
- Scegliamo la procedura con il calendario più adatto: confrontiamo piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente anche in base alla loro inclusione nell’allegato A.
- Redigiamo il ricorso con il paragrafo sulla giurisdizione e chiediamo al tribunale di qualificare la procedura come principale.
- Affianchiamo l’OCC e il liquidatore nelle comunicazioni ai creditori stranieri, verificando indirizzi, forme e moduli.
- Controlliamo lo stato passivo: contestiamo nei 15 giorni interessi, spese e capitalizzazioni non dovuti sui crediti esteri e, se serve, proponiamo reclamo nei termini.
- Depositiamo l’istanza di esdebitazione allo scadere del triennio e prepariamo la documentazione sulla collaborazione e sulla meritevolezza.
- Difendiamo il decreto in Italia: ci opponiamo a decreti ingiuntivi e pignoramenti fondati su debiti esdebitati, con il calendario corretto per ciascun giudizio.
- Prepariamo il fascicolo per l’estero: decreto, stato passivo, prova delle comunicazioni e prospetto dei riparti, pronti per la traduzione e per l’uso davanti al creditore o al giudice straniero.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: la riuscita dell’esdebitazione verso i creditori esteri si decide nella relazione dell’organismo e nell’elenco dei creditori, cioè proprio nel lavoro che l’Avvocato conosce dall’interno. Quando i debiti esteri sono contratti bancari o debiti fiscali, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo per ricostruirne importi e natura. E se un creditore impugna l’apertura, lo stato passivo o il decreto, la continuità della strategia fino in Cassazione è assicurata dallo stesso difensore, con la stessa linea dall’analisi iniziale all’ultimo grado.
Chiusura: il tempo dei creditori lontani
I debiti contratti in un altro Paese dell’Unione possono essere cancellati dall’esdebitazione italiana: lo consentono il Regolamento (UE) 2015/848, che include le procedure italiane di sovraindebitamento nell’allegato A, e l’art. 278 CCII, che rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti senza distinguere tra creditori italiani e stranieri. Ma il risultato non arriva da solo. Si costruisce nei sei mesi che precedono la domanda, nell’elenco consegnato all’OCC, nel paragrafo sulla giurisdizione, nei novanta giorni delle insinuazioni e nel triennio della liquidazione. E incontra limiti precisi: le garanzie reali su beni all’estero, i debiti esclusi, i garanti, i creditori rimasti fuori dal concorso.
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata, e lo è ancora di più quando i creditori parlano un’altra lingua e scrivono a un indirizzo che non è più il tuo.
Lo Studio Monardo segue questi fascicoli perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce il lavoro dell’organismo che censisce i creditori, anche stranieri, e attesta la situazione del debitore. Con lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, verifica i contratti esteri e i debiti fiscali che li accompagnano.
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