Sull’esdebitazione che segue una liquidazione giudiziale circolano più leggende che informazioni. Il motivo è comprensibile: la materia è cambiata più volte in pochi anni. Fino al 15 luglio 2022 si parlava di “fallimento” e di art. 142 della legge fallimentare; poi è arrivato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), con gli artt. 278-281; poi il correttivo del D.Lgs. 136/2024 ha riscritto il procedimento; nel 2025 e nel 2026 la Cassazione e la Corte costituzionale sono intervenute su punti decisivi. Chi ha letto un articolo di qualche anno fa, o ha ascoltato il racconto di un collega che “è passato dal fallimento”, rischia di ragionare con regole che non valgono più, o che non sono mai valse nel modo in cui gli sono state raccontate.
Il prezzo di una convinzione sbagliata, qui, è alto. C’è chi rinuncia a chiedere la liberazione dai debiti perché pensa di non averne diritto; c’è chi la dà per scontata e scopre troppo tardi che andava chiesta con un’istanza; c’è chi confonde la propria posizione con quella della società di cui era socio, o applica il codice nuovo a una procedura aperta con la legge vecchia. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si perdono passaggi, si preparano domande inutili, si lasciano senza risposta le osservazioni dei creditori.
In questa guida mettiamo alla prova otto convinzioni molto diffuse:
- “L’imprenditore che finisce in liquidazione giudiziale si porta dietro i debiti per sempre”.
- “Una società non può essere esdebitata: il beneficio è solo per le persone fisiche”.
- “Il socio coinvolto nella liquidazione della società è liberato in automatico, oppure non lo è mai”.
- “Se l’imprenditore muore, gli eredi chiedono l’esdebitazione al posto suo”.
- “Chi è fallito prima del 2022 ora può usare le regole del nuovo codice”.
- “L’esdebitazione si ottiene una sola volta nella vita”.
- “Per essere liberati bisogna aver pagato almeno una percentuale ai creditori”.
- “L’esdebitazione arriva da sola, d’ufficio, con la chiusura della procedura”.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché l’esdebitazione è il punto in cui crisi d’impresa e sovraindebitamento si toccano. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, competenza che riguarda direttamente le imprese in difficoltà e i loro soci, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, cioè lavora ogni giorno sulle procedure liquidatorie e sui requisiti per la liberazione dai debiti. A questo si aggiunge la qualifica di cassazionista, utile quando il decreto sull’esdebitazione va reclamato o portato davanti alla Suprema Corte.
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Mito n. 1: “L’imprenditore che finisce in liquidazione giudiziale si porta dietro i debiti per sempre”
Il mito
“La liberazione dai debiti è roba da consumatori: se avevi una ditta e il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale, i debiti residui ti seguono finché campi.”
Perché ci credono in tanti
Il mito ha radici storiche reali. Per decenni il fallimento è stato vissuto come una condanna economica e sociale: perdita dei beni, incapacità, iscrizione nel registro dei falliti, debiti che sopravvivevano alla chiusura. L’esdebitazione del fallito è arrivata relativamente tardi, e per lungo tempo il dibattito pubblico sulla “seconda possibilità” si è concentrato sui consumatori sovraindebitati, con la legge 3/2012 e poi con la liquidazione controllata. Così si è diffusa l’idea che la liberazione dai debiti fosse un beneficio pensato per la famiglia indebitata, non per chi aveva un’impresa.
C’è anche un secondo fondo di verità: per l’imprenditore la strada non è automatica e passa dal vaglio di condizioni soggettive piuttosto severe. Chi ha sentito parlare di dinieghi per bancarotta o per mancata collaborazione con il curatore ne ha dedotto, sbagliando, che il beneficio non spetti proprio.
La realtà
In realtà la norma dice esattamente il contrario. L’art. 278, comma 1, CCII definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti, che comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti “nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”. La liquidazione giudiziale, cioè la procedura che ha preso il posto del fallimento per l’imprenditore commerciale non minore, è quindi espressamente nominata. Lo stesso comma aggiunge che con l’esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale.
Il comma 3 chiude ogni dubbio: possono accedere all’esdebitazione “tutti i debitori di cui all’articolo 1, comma 1” del codice. L’imprenditore individuale persona fisica che ha subito la liquidazione giudiziale è il primo destinatario della norma, non un escluso.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è che il beneficio ha condizioni precise. L’art. 280 ne elenca cinque, tutte di natura soggettiva: niente condanne definitive per bancarotta fraudolenta o per i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o connessi all’attività d’impresa (salvo riabilitazione); niente distrazioni dell’attivo, passività inesistenti, aggravamento del dissesto tale da rendere gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio, ricorso abusivo al credito; nessun ostacolo alla procedura e piena collaborazione informativa con i suoi organi; nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti; non più di due esdebitazioni già ottenute.
Ci sono poi due limiti che il mito, nella sua versione “ottimista” opposta, tende a ignorare. Il primo: l’esdebitazione non libera i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 278, comma 6). Il secondo: restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7).
La prova
Il testo dell’art. 278, commi 1 e 3, CCII, vigente nella versione aggiornata ad agosto 2026, nomina espressamente la liquidazione giudiziale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74 del 2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026), ha ricostruito la funzione dell’istituto come strumento di “fresh start” per il debitore meritevole, in linea con la direttiva (UE) 2019/1023, proprio con riguardo all’esdebitazione nella liquidazione giudiziale disciplinata dall’art. 281.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto di non avere diritto al beneficio semplicemente non lo chiede. E siccome, come vedremo, nella liquidazione giudiziale l’esdebitazione si ottiene su istanza del debitore, la rinuncia per ignoranza ha effetti concreti: i creditori rimasti insoddisfatti conservano la possibilità di agire, l’ex imprenditore resta esposto a pignoramenti futuri su redditi e beni sopravvenuti, e le cause di ineleggibilità e decadenza collegate alla procedura non vengono meno. Il paradosso è che spesso proprio chi ha collaborato lealmente con il curatore, e avrebbe le carte in regola, è quello che si autoesclude.
Mito n. 2: “Una società non può essere esdebitata: il beneficio è solo per le persone fisiche”
Il mito
“L’esdebitazione serve a ridare una vita alle persone. Una società in liquidazione giudiziale si chiude e basta: non ha senso parlare di liberazione dai debiti.”
Perché ci credono in tanti
È un mito con un fondo di logica. Il “fresh start” evoca l’immagine di una persona che ricomincia; una società di capitali che ha liquidato tutto il patrimonio e viene cancellata sembra non avere nulla da “ricominciare”. Inoltre, nella legge fallimentare, il dibattito sull’esdebitazione delle società era molto più limitato, e molti operatori hanno continuato a ragionare con quello schema. Infine, la comunicazione divulgativa parla quasi sempre di “debitore” al singolare, con esempi di famiglie e lavoratori: la società scompare dal racconto.
La realtà
Vero, ma solo a metà. Il CCII prevede espressamente l’esdebitazione della società o dell’ente. L’art. 278, comma 3, la apre a tutti i debitori dell’art. 1, comma 1, e il comma 4 disciplina in modo specifico il caso: “Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell’articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti”.
Questo significa due cose. La prima: la società può essere esdebitata. La seconda, che il mito trascura del tutto: per la società le condizioni di meritevolezza non si verificano sull’ente in astratto, ma sulle persone che lo hanno guidato o che ne rispondono personalmente, cioè i soci illimitatamente responsabili (i soci di una SNC, gli accomandatari di una SAS) e i legali rappresentanti. Se l’amministratore ha distratto l’attivo, se ha ostacolato il curatore, se è stato condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta senza riabilitazione, la società non supera il vaglio dell’art. 280.
Il comma 5 aggiunge l’effetto che rende la questione rilevantissima per le società di persone: “L’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”. Per una SNC o una SAS, dunque, ottenere l’esdebitazione della società non è un dettaglio formale: si riflette direttamente sulla posizione di chi risponde dei debiti sociali con il proprio patrimonio.
Dove sta invece il fondo di verità? Nelle società di capitali, i soci non rispondono personalmente dei debiti sociali, e la società liquidata viene di norma cancellata: l’utilità pratica dell’esdebitazione è quindi diversa e va valutata caso per caso. Ma “diversa” non vuol dire “esclusa”. E in ogni caso, anche per la società, resta fermo il comma 6: i fideiussori, ad esempio l’amministratore che ha firmato una garanzia personale per il fido bancario, non sono liberati dall’esdebitazione della società.
La prova
La prova è il testo dell’art. 278, commi 3, 4 e 5, CCII. La nota di Brocardi alla norma segnala che il comma 4 è stato modificato dal D.Lgs. 147/2020 e che il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024) non ha toccato l’art. 278: la regola sui soci illimitatamente responsabili e sui legali rappresentanti è quindi stabile. Non risultano, nelle fonti verificate per questa guida, pronunce di legittimità che abbiano già interpretato i commi 4 e 5 in regime CCII: è un terreno in cui la lettura del testo è, al momento, l’unico punto fermo sicuro.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio maggiore lo corrono i soci di società di persone. Chi pensa che “la società non si esdebita” non presenta l’istanza per l’ente e rinuncia così a un effetto che la legge estende ai soci illimitatamente responsabili. C’è poi un rischio speculare: il legale rappresentante che non sa di essere il “metro” della meritevolezza della società può sottovalutare il peso della propria condotta durante la procedura. Mancare un appuntamento con il curatore, non consegnare documenti, ritardare le risposte: sono comportamenti che, ai sensi dell’art. 280, lettera c), possono compromettere l’esdebitazione dell’intera società e, di riflesso, dei soci.
Mito n. 3: “Il socio coinvolto nella liquidazione della società è liberato in automatico, oppure non lo è mai”
Il mito
“Se la SNC finisce in liquidazione giudiziale e ci finisco anch’io come socio, quando la società viene esdebitata sono a posto automaticamente”, e la versione opposta: “il socio è un debitore di serie B, l’esdebitazione non lo riguarda”.
Perché ci credono in tanti
Il meccanismo dell’estensione è poco intuitivo. L’art. 256 CCII stabilisce che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale di una società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice, e le altre società regolate dai capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile) “produce l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci” illimitatamente responsabili, anche se non sono persone fisiche. Molti soci vivono questa situazione come un’unica vicenda e pensano che tutto ciò che riguarda la società valga anche per loro, nel bene e nel male. Altri, all’opposto, sentono dire che il socio “subisce” la procedura della società e ne deducono che non abbia diritti propri.
La realtà
La realtà è più articolata di entrambe le versioni. Partiamo da ciò che la norma dice con certezza.
Primo: il socio illimitatamente responsabile è a sua volta sottoposto a una procedura di liquidazione giudiziale, per effetto dell’art. 256, comma 1. L’estensione ha limiti temporali: non può essere disposta trascorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, se sono state rispettate le formalità di pubblicità, e solo per l’insolvenza relativa a debiti esistenti alla data della cessazione (comma 2). Il tribunale, prima di decidere, convoca i soci (comma 3), e la procedura può essere estesa anche ai soci illimitatamente responsabili scoperti dopo l’apertura (comma 4) o quando emerge che l’impresa individuale era in realtà riferibile a una società di cui l’imprenditore è socio (comma 5).
Secondo: l’art. 278, comma 5, stabilisce che l’esdebitazione della società “ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”. Questo effetto riflesso è previsto dalla legge e non richiede un secondo accertamento della meritevolezza del socio, per una ragione semplice: le condizioni dell’art. 280 sono già state verificate, per ottenere l’esdebitazione della società, proprio sui soci illimitatamente responsabili e sui legali rappresentanti (comma 4).
Terzo, ed è il punto che il mito “automatico” ignora: l’effetto sul socio presuppone che la società sia stata esdebitata, e cioè che qualcuno abbia presentato l’istanza e che il tribunale l’abbia accolta. Nulla accade “da sé”. E resta aperto un tema che le fonti verificate non hanno ancora sciolto in regime CCII: se il socio, che ha una propria procedura in estensione con un proprio patrimonio e propri creditori personali, debba o possa presentare un’istanza autonoma riferita alla sua liquidazione. Per prudenza, quando il socio è sottoposto a liquidazione in estensione, è ragionevole valutare con il curatore e con il tribunale una richiesta che riguardi espressamente anche la sua posizione, così da non lasciare zone grigie.
Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, nella liquidazione di una società di persone la posizione della società e quella dei soci vanno lette insieme, ma chieste e documentate con precisione, una per una.
La prova
Sul fronte dell’estensione, la Cassazione ha chiarito di recente due aspetti utili. Con l’ordinanza n. 28650 del 7 novembre 2024 (Sez. I), richiamata da Brocardi sotto l’art. 256, la Corte ha ritenuto che l’estensione si applichi anche ai soci di una società irregolare, anche in accomandita semplice, perché in mancanza di iscrizione la responsabilità illimitata e solidale non può essere limitata da patti sociali non pubblicizzati. Con l’ordinanza n. 24247 del 2025 (Sez. I) ha affermato che, se il fallimento della società è stato dichiarato con la legge fallimentare, anche la domanda di estensione ai soci proposta dopo l’entrata in vigore del codice resta regolata dalla legge fallimentare.
Sull’esdebitazione del socio, le pronunce verificate riguardano il regime della legge fallimentare. Cass. 31 maggio 2023, n. 15359, letta in una riproduzione web dell’ordinanza, ha trattato il caso del socio di SNC fallito in estensione affermando che le cause ostative sono tassative, che nel fallimento del socio tra i creditori concorsuali rientrano anche quelli della società e che il requisito del soddisfacimento parziale va letto in chiave di favore per il debitore. Cass. Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27562 ha cassato il diniego dell’esdebitazione a un socio, nonostante una percentuale di soddisfacimento dello 0,15%, osservando che non era irrisoria e che in parte proveniva dall’attivo del socio stesso. Sono decisioni utili, per il CCII, come argomenti di continuità e di analogia: confermano che il socio è un debitore con una posizione propria, non un comprimario.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede all’automatismo rischia di aspettare un effetto che non arriverà mai, perché nessuno ha chiesto l’esdebitazione della società, oppure perché il tribunale l’ha negata a causa della condotta di un legale rappresentante. Chi crede di essere “di serie B” rischia invece di non far valere argomenti a proprio favore, ad esempio il contributo dato al riparto con il proprio patrimonio personale. In entrambi i casi il socio resta esposto ai creditori sociali e ai propri creditori personali con un patrimonio che, dopo la procedura, continua a essere aggredibile.
Mito n. 4: “Se l’imprenditore muore, gli eredi chiedono l’esdebitazione al posto suo”
Il mito
“Mio padre era in liquidazione giudiziale ed è morto: adesso tocca a noi figli chiudere la procedura e chiedere l’esdebitazione, così i debiti si cancellano anche per noi.”
Perché ci credono in tanti
Il mito nasce da un dato vero e da una deduzione affrettata. Il dato vero è che la procedura non si estingue con la morte del debitore: l’art. 35 CCII, intitolato “Morte del debitore”, stabilisce che se il debitore muore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata, la procedura “prosegue nei confronti degli eredi”, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario. Se gli eredi sono più d’uno, la procedura prosegue nei confronti di quello designato come rappresentante; in mancanza di accordo, la designazione la fa il giudice delegato entro quindici giorni dalla morte. Da qui la deduzione: se la procedura prosegue con gli eredi, allora gli eredi “ereditano” anche la possibilità di chiudere i conti con l’esdebitazione.
La realtà
Qui bisogna essere onesti, perché è il punto in cui la disinformazione è più facile. La norma verificata dice che la procedura prosegue nei confronti degli eredi; non dice, né nel testo né nelle note consultate, che gli eredi possano ottenere l’esdebitazione al posto del defunto. Né la pagina di Brocardi sull’art. 35, aggiornata ad agosto 2026, né le altre fonti lette per questa guida contengono pronunce su questo specifico problema.
Ci sono poi ragioni di sistema che invitano alla massima cautela. L’esdebitazione, come ha ricordato la Corte costituzionale nella sentenza n. 74 del 2026, è costruita come beneficio per il debitore “meritevole”, e le condizioni dell’art. 280 sono tutte legate alla condotta personale del debitore: le condanne, le distrazioni, la collaborazione con gli organi della procedura, le esdebitazioni precedenti. Sono condizioni che si verificano sulla persona dell’imprenditore. Se e come possano essere “trasferite” agli eredi è una questione interpretativa aperta, che non va data per risolta in nessuna delle due direzioni.
Il fondo di verità, che il mito distorce, è un altro: per gli eredi il problema principale non è l’esdebitazione, ma il modo in cui hanno accettato (o non accettato) l’eredità, e il fatto che la procedura prosegua sul patrimonio del defunto. È su questo terreno, successorio prima ancora che concorsuale, che si giocano le tutele concrete degli eredi, ed è un terreno da esaminare con documenti alla mano, non con il sentito dire.
La prova
La prova, in questo caso, è un’assenza documentata. Il testo dell’art. 35 CCII parla di prosecuzione della procedura e di rappresentanza degli eredi, e nient’altro. Gli artt. 278-281 parlano sempre del “debitore” e delle condizioni da verificare su di lui. Nessuna pronuncia con estremi certi, tra quelle verificate, ha riconosciuto o negato l’esdebitazione degli eredi dell’imprenditore in liquidazione giudiziale. Chi afferma con sicurezza il contrario, in un senso o nell’altro, dovrebbe essere in grado di indicare la fonte.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede che “tanto poi si chiede l’esdebitazione” rischia di trascurare le scelte che contano davvero e che hanno tempi propri: la valutazione dell’eredità, la designazione del rappresentante nella procedura, il rapporto con il curatore. E rischia di presentare istanze costruite su un presupposto non verificato, con perdita di tempo e possibili costi di procedura. Il consiglio, qui, non è una regola ma un metodo: prima si ricostruisce la posizione successoria, poi si valuta, con il curatore e con il tribunale, che cosa la procedura può ancora offrire.
Mito n. 5: “Chi è fallito prima del 2022 ora può usare le regole del nuovo codice”
Il mito
“Sono fallito nel 2018, ma adesso c’è il Codice della crisi, che è più favorevole: presento la domanda di esdebitazione con l’art. 280 e non devo più dimostrare che i creditori hanno preso qualcosa.”
Perché ci credono in tanti
È uno dei miti più comprensibili. Il CCII è entrato in vigore il 15 luglio 2022 e ha eliminato, come vedremo nel mito n. 7, il requisito del pagamento almeno parziale dei creditori. Molti hanno letto in questo una “riforma di favore” applicabile a tutti, anche a chi era già fallito, magari perché la domanda di esdebitazione viene presentata dopo il 15 luglio 2022. A rafforzare il mito c’è un’idea diffusa e sbagliata: che quando arriva una legge più favorevole, valga automaticamente per tutti, come accade nel diritto penale.
C’è poi chi, fallito con la legge vecchia e senza aver mai ottenuto l’esdebitazione, prova la strada dell’esdebitazione dell’incapiente prevista dall’art. 283 CCII, pensando di “ripartire da zero” con lo strumento nuovo.
La realtà
La Cassazione ha chiuso la questione. Per chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022, l’istanza di esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare, anche se presentata dopo quella data. La ragione è tecnica: la norma transitoria del codice, l’art. 390 CCII, non menziona le procedure di esdebitazione, e gli artt. 278 e seguenti presuppongono una liquidazione giudiziale o una liquidazione controllata, cioè una procedura del nuovo codice. Lo stesso principio vale per chi era in liquidazione del patrimonio ai sensi della legge 3/2012.
Quanto alla strada alternativa dell’incapiente, la Cassazione l’ha sbarrata, almeno per i debiti già coinvolti nel fallimento: il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto per qualsiasi ragione l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., non può invocare in seguito l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII se l’esposizione debitoria è quella della procedura fallimentare. La Corte ha espressamente lasciato aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento.
Questo non significa che la legge fallimentare sia sempre peggiore per il debitore. Anzi: come vedremo nel mito n. 7, la Cassazione ha interpretato il requisito oggettivo dell’art. 142, comma 2, l.fall. in modo molto favorevole, escludendo il beneficio solo in caso di creditori totalmente insoddisfatti o pagati in misura irrisoria. Ma bisogna costruire la domanda con le regole giuste.
La prova
Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835, nota attraverso la massima pubblicata da Brocardi e i passaggi riportati testualmente nella successiva ordinanza n. 30108/2025: l’istanza presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta disciplinata dalla legge fallimentare, perché l’art. 390 CCII non menziona l’esdebitazione; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012.
Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108, con principio di diritto enunciato nell’interesse della legge (art. 363 c.p.c.): il fallito che non ha fruito dell’esdebitazione dell’art. 142 l.fall. non può chiedere quella dell’incapiente ex art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria. La Corte ha anche dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro il decreto di diniego emesso senza contraddittorio con i creditori, perché non è definitivo e la domanda può essere riproposta.
Un’analoga logica di “ultrattività” della legge fallimentare si ritrova in Cass. Sez. I, ord. n. 24247 del 2025, sull’estensione del fallimento ai soci.
Cosa rischia chi ci crede
Chi presenta un’istanza invocando l’art. 280 CCII per un fallimento del 2018 imposta la domanda su presupposti sbagliati: rischia un rigetto, una perdita di tempo e, soprattutto, di non sviluppare gli argomenti che nella legge fallimentare contano davvero, come la dimostrazione che il riparto non è stato irrisorio. Chi tenta la via dell’art. 283 per gli stessi debiti va incontro al principio affermato dalla Cassazione nel novembre 2025. In entrambi i casi, il rischio è di trasformare una posizione potenzialmente favorevole in una domanda fragile.
Mito n. 6: “L’esdebitazione si ottiene una sola volta nella vita”
Il mito
“Ho già avuto l’esdebitazione qualche anno fa: non posso più chiederla, è un bonus che si usa una volta sola.”
Perché ci credono in tanti
Il mito ha un fondamento morale e uno normativo. Quello morale è intuitivo: la seconda possibilità non può diventare un’abitudine, altrimenti il sistema incentiverebbe i comportamenti spregiudicati. Quello normativo è che il codice prevede effettivamente dei limiti alla ripetizione del beneficio. Il passaparola ha semplificato questi limiti in una regola secca, “una volta sola”, che però non è quella scritta.
La realtà
L’art. 280, comma 1, CCII contiene due condizioni distinte, alle lettere d) ed e). La lettera d) richiede che il debitore “non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione”. La lettera e) richiede che “non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte”.
Quindi l’esdebitazione non è un beneficio “una tantum”: la legge consente di ottenerla fino a due volte, e la terza è sempre esclusa; tra un’esdebitazione e l’altra devono però passare almeno cinque anni, calcolati a ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione e non dalla data della domanda.
Qual è la “scadenza del termine per l’esdebitazione”? Il riferimento naturale è l’art. 279, comma 1, CCII: il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura, se antecedente. Il calcolo concreto dipende dunque dall’andamento della procedura, e può spostare l’esito di una domanda da un lato all’altro della linea dei cinque anni. È un calcolo da fare con le date reali dei provvedimenti.
Due precisazioni completano il quadro. La prima: le lettere d) ed e) parlano di “altra esdebitazione” e di esdebitazione “per due volte” senza distinguere tra liquidazione giudiziale, liquidazione controllata o istituti precedenti; il testo, letto alla lettera, non distingue, e ogni lettura restrittiva andrebbe argomentata con una fonte che, ad oggi, non risulta tra quelle verificate. La seconda: nel caso di una società, le condizioni dell’art. 280, comprese le lettere d) ed e), vanno verificate sui soci illimitatamente responsabili e sui legali rappresentanti (art. 278, comma 4). Un legale rappresentante che ha già beneficiato due volte dell’esdebitazione personale può quindi pesare sulla posizione della società che amministra.
La prova
Il testo dell’art. 280, comma 1, lettere d) ed e), CCII, nella versione vigente (la nota Brocardi segnala che il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha modificato solo la lettera a). Il termine di riferimento è quello dell’art. 279, comma 1, come modificato dallo stesso correttivo. Non risultano, tra le fonti verificate, pronunce di legittimità sull’applicazione delle lettere d) ed e).
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa di aver “consumato” il beneficio rinuncia a una seconda esdebitazione che la legge gli consente, purché sia trascorso il quinquennio. Chi, all’opposto, non conosce la regola dei cinque anni rischia di presentare una domanda prematura destinata al rigetto. E il legale rappresentante di una società che ignora il comma 4 dell’art. 278 può non accorgersi che la propria storia personale incide sull’esito della domanda dell’ente.
Mito n. 7: “Per essere liberati bisogna aver pagato almeno una percentuale ai creditori”
Il mito
“Se la liquidazione non ha dato niente o quasi niente ai creditori, l’esdebitazione te la scordi: il giudice vuole vedere che almeno una parte dei debiti è stata pagata.”
Perché ci credono in tanti
Questo è forse il mito con il fondo di verità più solido, perché fino al 2022 era una regola scritta. L’art. 142, comma 2, della legge fallimentare subordinava l’esdebitazione al soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali: il cosiddetto requisito oggettivo. Per anni tribunali e corti d’appello hanno respinto domande con percentuali basse, e la notizia di quei rigetti è circolata più di quella delle domande accolte. Chi oggi chiede informazioni a un conoscente che è “passato dal fallimento” si sente ripetere quella regola come se fosse ancora vigente per tutti.
La realtà
Nel Codice della crisi la regola non c’è più. L’art. 280 CCII elenca cinque condizioni, tutte soggettive, e nessuna riguarda la percentuale pagata ai creditori. Per una liquidazione giudiziale aperta con il codice, il fatto che il riparto sia stato modesto, o addirittura nullo, non impedisce di per sé l’esdebitazione. Ciò che conta è la condotta del debitore: assenza di condanne ostative, di distrazioni, di aggravamento doloso del dissesto, di ricorso abusivo al credito; collaborazione piena con il curatore; rispetto dei limiti delle lettere d) ed e).
Attenzione però a non trasformare la correzione in un nuovo mito. La scarsa consistenza del patrimonio non è un problema in sé, ma lo diventa se è il risultato di condotte che l’art. 280 sanziona, ad esempio la distrazione dell’attivo prima dell’apertura della procedura. Il tribunale non guarda la percentuale, ma può guardare il perché di quella percentuale.
E per chi è soggetto alla legge fallimentare (mito n. 5)? Lì il requisito oggettivo esiste ancora, ma la Cassazione lo legge in modo molto favorevole al debitore: è soddisfatto anche se alcuni creditori non hanno ricevuto nulla, purché una parte dei debiti sia stata pagata con i riparti; il beneficio va di regola concesso, salvo che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o abbiano ricevuto una percentuale del tutto irrisoria. Percentuali del 4,09% e perfino dello 0,15% sono state ritenute non irrisorie nei casi concreti decisi dalla Corte.
Infine, una distinzione da non perdere: nella liquidazione controllata, l’art. 282, comma 2, aggiunge alle condizioni dell’art. 280 l’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e la necessità che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Sono requisiti che non valgono, in quei termini, per la liquidazione giudiziale.
La prova
Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima riportata da Brocardi sotto l’art. 280): in un caso ancora regolato dalla legge fallimentare, la Corte ha affermato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e ha rilevato che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo.
Per la legge fallimentare: Cass. Sez. I, ord. 9 ottobre 2024, n. 26303 (percentuale del 4,09% non irrisoria; la Corte ha cassato e concesso direttamente l’esdebitazione); Cass. Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27562 (0,15% non irrisorio, in parte proveniente dall’attivo del socio); Cass. Sez. I, 6 novembre 2024, n. 28506 (requisito integrato anche se alcuni creditori, ad esempio i chirografari, non sono stati pagati affatto); Cass. Sez. I, 3 ottobre 2024, n. 25946 (i crediti prededucibili sono di regola irrilevanti nella valutazione).
Sul diverso terreno della liquidazione controllata, Cass. Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 ha chiarito che negligenza e imprudenza del debitore non impediscono l’apertura della procedura, ma vengono in rilievo nella successiva fase di esdebitazione, secondo gli artt. 280 e 282, comma 2.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che senza una percentuale “non ci sia niente da fare” non presenta l’istanza, oppure la presenta concentrandosi su un falso problema, cercando affannosamente di dimostrare pagamenti invece di documentare la propria collaborazione con il curatore. Il rischio opposto riguarda chi, soggetto alla legge fallimentare, crede che la percentuale non conti più: per lui conta ancora, e va argomentata con la giurisprudenza sull’irrisorietà.
Mito n. 8: “L’esdebitazione arriva da sola, d’ufficio, con la chiusura della procedura”
Il mito
“Quando il curatore chiude la liquidazione giudiziale, il tribunale dichiara automaticamente l’esdebitazione: non devi fare niente, è un effetto della chiusura.”
Perché ci credono in tanti
Anche questo mito ha una genesi documentabile. Nella prima formulazione del codice e in molti commenti successivi si leggeva che il tribunale provvedeva “d’ufficio”. Alcuni testi di consultazione molto diffusi, come la “Spiegazione” che Brocardi affianca all’art. 281, continuano a parlare di pronuncia d’ufficio. Chi si informa online trova quindi un’affermazione apparentemente autorevole che, però, non corrisponde più al testo vigente. A complicare il quadro c’è la liquidazione controllata, dove l’esdebitazione “opera” alla chiusura o dopo tre anni e può essere dichiarata anche su segnalazione del liquidatore: chi confonde le due procedure trasferisce alla liquidazione giudiziale una regola che non le appartiene.
La realtà
Il testo vigente dell’art. 281, comma 1, CCII, modificato dal D.Lgs. 136/2024, è chiaro: il tribunale provvede “su istanza del debitore”, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni degli artt. 278, 279 e 280, e dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Senza istanza del debitore, nella liquidazione giudiziale, non c’è esdebitazione: la spiegazione che parla di pronuncia d’ufficio è superata dal testo in vigore.
Il procedimento, dopo il correttivo, si sviluppa così:
- l’istanza del debitore è comunicata dal curatore ai creditori ammessi al passivo, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni;
- il curatore, nel rapporto riepilogativo dell’art. 235, comma 1, dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio (comma 3);
- il tribunale provvede allo stesso modo quando sono decorsi almeno tre anni dall’apertura, anche se la procedura è ancora aperta (comma 2);
- se è in corso un procedimento penale per uno dei reati della lettera a) dell’art. 280, o vi è stata applicazione di misure di prevenzione, il tribunale rinvia la decisione all’esito di quel procedimento;
- il decreto è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi non integralmente soddisfatti, che possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 entro trenta giorni, ed è iscritto nel registro delle imprese (comma 4);
- l’esdebitazione non incide sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche posteriori alla chiusura disposta ai sensi dell’art. 234; se da questi deriva un maggior riparto, il beneficio vale solo per la parte definitivamente non soddisfatta (commi 5 e 6).
C’è un secondo mito collegato, di segno opposto: “se l’istanza non è depositata nello stesso giorno del decreto di chiusura, il diritto è perso”. Anche questo va ridimensionato. Il Tribunale di Arezzo aveva dubitato della legittimità costituzionale proprio dell’inciso “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura”. La Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata, ma “nei sensi di cui in motivazione”: la contestualità va intesa come contestualità logica, non strettamente cronologica. Se l’istanza è presentata subito dopo la chiusura, il tribunale può pronunciarsi con un successivo decreto, in un sub-procedimento interno alla liquidazione, purché l’istanza arrivi prima che il decreto di chiusura diventi efficace o nel periodo in cui gli organi della procedura restano in funzione. La Corte ha aggiunto che spetta al legislatore un eventuale riassetto con un termine più definito: oggi, quindi, il margine esiste ma è stretto, e non va sprecato.
La prova
Il testo dell’art. 281 CCII vigente (commi 1-4 modificati dall’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 136/2024) e Corte cost., sentenza n. 74 del 2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026), su questione sollevata dal Tribunale di Arezzo, sezione procedure concorsuali, con ordinanza del 26 giugno 2025.
Sul ruolo dei creditori nel giudizio di esdebitazione è utile anche Corte cost., ordinanza n. 104 del 2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026): pur riguardando l’art. 278, comma 2, nella liquidazione controllata, la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e di Milano perché le ordinanze di rimessione non erano state notificate ai creditori, che sono parti del giudizio di esdebitazione. Il messaggio è chiaro: i creditori ammessi non sono spettatori.
Cosa rischia chi ci crede
Chi aspetta un’esdebitazione “d’ufficio” può vedere la procedura chiudersi senza alcuna pronuncia sul beneficio, e trovarsi poi a inseguire un sub-procedimento in tempi incerti. Chi non sa che i creditori hanno quindici giorni per le osservazioni non prepara le risposte sui fatti che il curatore riporterà nel rapporto riepilogativo. E chi non conosce il termine di trenta giorni per il reclamo rischia di lasciare definitivo un decreto sfavorevole, o di non difendersi dal reclamo di un creditore contro un decreto favorevole.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia, per mostrare come cambia l’esito quando si agisce sulla base di una convinzione sbagliata. Non sono casi reali.
Simulazione 1: la SNC che “tanto non si esdebita” (miti 2, 3 e 8). Ipotesi: società in nome collettivo con due soci, liquidazione giudiziale aperta l’11 settembre 2023, estesa ai due soci ai sensi dell’art. 256. Passivo accertato 412.730 €, riparti complessivi 31.486 € (circa il 7,63%). I tre anni dall’apertura sono maturati l’11 settembre 2026, a procedura ancora aperta.
- Se i soci credono al mito n. 2, nessuno presenta l’istanza: la società non viene esdebitata e l’effetto dell’art. 278, comma 5, sui soci illimitatamente responsabili non si produce. Il residuo di circa 381.244 € resta esigibile verso i soci.
- Se invece il debitore deposita l’istanza lunedì 19 ottobre 2026 ai sensi dell’art. 281, comma 2, e il curatore la comunica ai creditori mercoledì 21 ottobre, le osservazioni vanno presentate entro giovedì 5 novembre 2026. Il tribunale verifica le condizioni dell’art. 280 sui due soci e sul legale rappresentante; la percentuale del 7,63% non è un requisito. Se il decreto viene comunicato lunedì 23 novembre 2026, il reclamo dei creditori va proposto entro mercoledì 23 dicembre 2026.
- Variante: se uno dei due soci, che è anche legale rappresentante, non ha consegnato al curatore documenti richiesti, il rischio di diniego per l’art. 280, lettera c), riguarda l’intera società e, di riflesso, anche il socio che ha collaborato.
Simulazione 2: il fallito del 2019 che applica il codice nuovo (miti 5 e 7). Ipotesi: imprenditore individuale dichiarato fallito il 14 maggio 2019, procedura chiusa il 18 aprile 2023. Passivo 238.415 €, riparto 2.145,74 € (circa lo 0,9%).
- Se crede al mito n. 5, imposta l’istanza sull’art. 280 CCII sostenendo che la percentuale è irrilevante. Ma la sua domanda è regolata dalla legge fallimentare (Cass. 14835/2025), e il requisito del soddisfacimento parziale dell’art. 142, comma 2, l.fall. va affrontato.
- Se invece imposta correttamente la domanda, può argomentare con la giurisprudenza che 0,9% non è una percentuale “affatto irrisoria”, richiamando i casi in cui la Cassazione ha ritenuto sufficienti il 4,09% (n. 26303/2024) e lo 0,15% (n. 27562/2024), e che eventuali crediti prededucibili restano di regola fuori dal calcolo (n. 25946/2024).
- Se infine, per evitare il problema, chiede l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per gli stessi debiti, la strada è chiusa dal principio affermato da Cass. 30108/2025.
Simulazione 3: la seconda esdebitazione e la linea dei cinque anni (mito 6). Ipotesi: debitore che ha ottenuto una prima esdebitazione con decreto del 14 giugno 2023; nuova liquidazione giudiziale aperta il 2 febbraio 2026.
- Se la procedura si chiude prima dei tre anni, ad esempio il 10 marzo 2028, e si assume come scadenza del termine per l’esdebitazione la data di chiusura (art. 279, comma 1), i cinque anni precedenti partono dal 10 marzo 2023: la prima esdebitazione del 14 giugno 2023 cade dentro la finestra e la lettera d) dell’art. 280 è d’ostacolo.
- Se invece la scadenza del termine coincide con i tre anni dall’apertura, cioè il 2 febbraio 2029, la finestra parte dal 2 febbraio 2024 e la prima esdebitazione ne resta fuori.
- In entrambi i casi, la lettera e) non è d’ostacolo, perché si tratta della seconda esdebitazione. La differenza di esito dipende interamente dalle date: chi crede al mito “una volta sola” non presenta la domanda; chi ignora il quinquennio può presentarla in un momento in cui è destinata al rigetto. La lettura del termine va verificata sul caso concreto.
Il fondo di verità
Nessuno di questi miti è nato dal nulla. Ognuno conserva un frammento di verità che, isolato dal contesto, è diventato una regola sbagliata. Rimettere insieme i frammenti aiuta a capire il quadro corretto.
È vero che l’esdebitazione non è un diritto incondizionato: l’art. 280 pone condizioni soggettive serie, e una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta senza riabilitazione, una distrazione dell’attivo o un comportamento ostruzionistico verso il curatore la escludono. Ma questo non significa che l’imprenditore sia escluso in quanto tale: significa che deve essere meritevole.
È vero che la società di capitali, una volta liquidata e cancellata, ha un interesse pratico diverso da quello di una persona fisica. Ma l’art. 278, commi 3-5, prevede espressamente l’esdebitazione della società o dell’ente, con condizioni verificate sui soci illimitatamente responsabili e sui legali rappresentanti, e con effetti estesi ai soci illimitatamente responsabili: per le società di persone è uno strumento di grande rilievo.
È vero che il socio subisce la procedura della società per effetto dell’art. 256. Ma subirla non vuol dire essere privo di tutela: l’esdebitazione della società gli si estende, e la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha riconosciuto al socio una posizione propria, valorizzando anche il contributo del suo patrimonio al riparto.
È vero che la procedura prosegue nei confronti degli eredi (art. 35). Ma da questo dato non si può ricavare, senza una fonte, che gli eredi possano ottenere l’esdebitazione al posto del defunto.
È vero che il codice nuovo è più favorevole sul requisito oggettivo. Ma per chi è fallito prima del 15 luglio 2022 resta applicabile la legge fallimentare, e la via dell’incapiente non può essere usata per gli stessi debiti. Anche in quel regime, però, la Cassazione ha letto il requisito oggettivo con ampia apertura verso il debitore.
È vero che il beneficio non è ripetibile all’infinito. Ma il limite è di due esdebitazioni, con un intervallo di cinque anni, non di una sola.
È vero, infine, che la chiusura della procedura è il momento naturale della decisione. Ma serve l’istanza del debitore, e la contestualità con il decreto di chiusura va intesa in senso logico, secondo la lettura della Corte costituzionale.
Un ultimo frammento di verità riguarda i creditori che non hanno partecipato al concorso. L’art. 278, comma 2, stabilisce che nei loro confronti l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. La regola è stata contestata davanti alla Corte costituzionale dai Tribunali di Verona e di Milano, ma con l’ordinanza n. 104 del 2026 la Corte ha restituito gli atti senza decidere nel merito, per un vizio del contraddittorio. La regola resta vigente; le ordinanze sono state ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2026 e la questione è di nuovo in attesa di decisione.
Mito contro realtà: il quadro in una tabella
La tabella che segue riassume, mito per mito, come stanno davvero le cose. È un promemoria, non un sostituto dell’analisi del caso concreto: in ogni riga ci sono condizioni e date che vanno verificate sui documenti della procedura. In particolare, la colonna di destra distingue, dove serve, tra liquidazioni giudiziali aperte con il codice e fallimenti dichiarati con la legge fallimentare, perché è la distinzione che più spesso il passaparola cancella. Dove una questione non è ancora stata decisa con pronunce verificate, la tabella lo dice espressamente.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| L’imprenditore in liquidazione giudiziale resta con i debiti per sempre | L’art. 278, cc. 1 e 3, CCII ammette tutti i debitori dell’art. 1, c. 1; servono le condizioni soggettive dell’art. 280 |
| La società non può essere esdebitata | Può esserlo: le condizioni si verificano su soci illimitatamente responsabili e legali rappresentanti (art. 278, c. 4); l’effetto si estende ai soci illimitatamente responsabili (c. 5) |
| Il socio in estensione è liberato in automatico, o mai | Il socio è in liquidazione ex art. 256; beneficia dell’esdebitazione della società se questa è chiesta e concessa; la posizione autonoma del socio nel CCII non è ancora chiarita da pronunce verificate |
| Gli eredi chiedono l’esdebitazione al posto del defunto | L’art. 35 dice solo che la procedura prosegue nei confronti degli eredi; nessuna fonte verificata riconosce loro il beneficio |
| Il fallito ante 15/7/2022 usa il CCII | Si applica la legge fallimentare (Cass. 14835/2025); niente art. 283 per gli stessi debiti (Cass. 30108/2025) |
| L’esdebitazione si ottiene una sola volta | Fino a due volte, con almeno cinque anni di intervallo (art. 280, lett. d ed e) |
| Serve aver pagato una percentuale | Non nel CCII (Cass. 28505/2024); nella legge fallimentare basta un pagamento non irrisorio (Cass. 26303/2024, 27562/2024) |
| L’esdebitazione arriva d’ufficio | Serve l’istanza del debitore (art. 281, c. 1); contestualità logica con la chiusura (Corte cost. 74/2026) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che un ex imprenditore individuale può essere liberato dai debiti anche se la liquidazione non ha pagato quasi nulla?
Sì, se la procedura è una liquidazione giudiziale del codice e ricorrono le condizioni soggettive dell’art. 280: la percentuale non è più un requisito, come ha rilevato la Cassazione con l’ordinanza n. 28505/2024. Resta però rilevante il motivo della scarsità dell’attivo, se legato a distrazioni o condotte ostruzionistiche. Restano esclusi in ogni caso i debiti indicati nell’art. 278, comma 7.
Quindi è vero che, se la SNC viene esdebitata, anche io come socio sono liberato?
Sì, con una precisazione. L’art. 278, comma 5, estende l’efficacia dell’esdebitazione della società ai soci illimitatamente responsabili. Ma la società deve aver superato il vaglio dell’art. 280, verificato anche su di te e sul legale rappresentante. E restano fuori gli impegni personali come le fideiussioni, perché l’art. 278, comma 6, salva i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori.
Quindi è vero che, se sono fallito nel 2020, posso scegliere il regime più favorevole?
No. Per la Cassazione (ord. n. 14835/2025) la tua istanza resta regolata dalla legge fallimentare, anche se la presenti dopo il 15 luglio 2022. Non puoi nemmeno ricorrere all’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti (ord. n. 30108/2025). Puoi però far valere la giurisprudenza favorevole sull’irrisorietà della percentuale.
Quindi è vero che, se ho già ottenuto l’esdebitazione, non posso averne un’altra?
Dipende. Puoi ottenerne una seconda se non l’hai già ottenuta due volte e se non hai beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione (art. 280, lettere d ed e). Il calcolo va fatto sulle date reali della tua procedura.
Quindi è vero che posso aspettare la chiusura e poi presentare l’istanza con calma?
No, non con calma. La Corte costituzionale (sent. n. 74/2026) ha ammesso un’istanza presentata subito dopo la chiusura, ma entro margini stretti: prima che il decreto di chiusura diventi efficace o mentre gli organi della procedura sono ancora in funzione. In alternativa, decorsi tre anni dall’apertura, l’istanza può essere presentata anche a procedura aperta (art. 281, comma 2).
Le sentenze che smontano i miti
Raccogliamo qui le pronunce citate, ciascuna con il mito che smentisce o ridimensiona. Per ognuna indichiamo gli estremi come risultano dalle fonti consultate e riformuliamo il principio con parole nostre.
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Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026). Principio: la questione sull’inciso “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura” dell’art. 281, comma 1, CCII è non fondata nei sensi della motivazione; la contestualità è logica, e l’istanza presentata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo, entro i limiti dell’efficacia del decreto di chiusura o dell’ultrattività degli organi. Rilevanza: smonta il mito n. 8 nelle sue due versioni, “arriva d’ufficio” e “chi non deposita lo stesso giorno perde tutto”; conferma la funzione di fresh start (mito n. 1).
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Corte costituzionale, ordinanza n. 104 del 2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026). Principio: restituzione degli atti ai Tribunali di Verona e di Milano, che avevano sollevato questioni sull’art. 278, comma 2, perché i creditori, parti del giudizio di esdebitazione, non erano stati raggiunti dalla notifica delle ordinanze di rimessione. Rilevanza: chiarisce che i creditori ammessi sono parti del procedimento (mito n. 8) e che la regola sui creditori non concorsuali resta, per ora, vigente.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. Principio: l’istanza di esdebitazione del fallito dichiarato prima del 15 luglio 2022 resta disciplinata dalla legge fallimentare anche se depositata dopo, perché la norma transitoria non menziona l’esdebitazione; lo stesso per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: smentisce il mito n. 5.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Principio, enunciato nell’interesse della legge: chi è stato dichiarato fallito e non ha fruito dell’esdebitazione dell’art. 142 l.fall. non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria; il diniego emesso senza contraddittorio non è ricorribile in Cassazione perché la domanda è riproponibile. Rilevanza: chiude la “scorciatoia” collegata al mito n. 5; resta aperto il caso dei debiti successivi al fallimento.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505. Principio: un patrimonio modesto non preclude l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non contiene più il requisito oggettivo. Rilevanza: è la smentita principale del mito n. 7.
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Cass. civ., Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27562. Principio: nella legge fallimentare il requisito oggettivo è integrato anche se alcuni creditori non sono stati pagati, purché una parte dei debiti sia stata soddisfatta con i riparti; il beneficio va negato solo se i creditori sono rimasti del tutto insoddisfatti o hanno ricevuto una percentuale irrisoria; nel caso, lo 0,15%, in parte derivante dall’attivo del socio, non è stato ritenuto irrisorio. Rilevanza: miti n. 3 e n. 7.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 9 ottobre 2024, n. 26303. Principio: se ricorrono i requisiti soggettivi dell’art. 142 l.fall., l’esdebitazione va concessa salvo creditori totalmente insoddisfatti o pagati in misura del tutto irrisoria; il 4,09% non lo è, e la Corte ha deciso nel merito concedendo il beneficio. Rilevanza: mito n. 7, per i falliti soggetti alla legge fallimentare.
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Cass. civ., Sez. I, 6 novembre 2024, n. 28506. Principio: il requisito del soddisfacimento parziale può dirsi integrato anche quando una categoria di creditori, come i chirografari, non abbia ricevuto nulla. Rilevanza: mito n. 7.
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Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2024, n. 25946. Principio: nella valutazione del soddisfacimento dei creditori i crediti prededucibili sono di regola irrilevanti, salvo particolari ipotesi legate a procedure precedenti collegate al fallimento. Rilevanza: aiuta a impostare correttamente il calcolo nel regime della legge fallimentare (mito n. 7).
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Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. Principio: nella liquidazione controllata l’apertura non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza del debitore si valutano nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: segna il confine tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale, utile a non confondere i requisiti (miti n. 7 e n. 8).
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Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359 (la sezione non è indicata nella fonte consultata). Principio: per il socio di SNC fallito in estensione le cause ostative all’esdebitazione sono tassative; tra i creditori concorsuali del socio rientrano anche quelli della società; il requisito del soddisfacimento parziale va letto in chiave favorevole al debitore. Rilevanza: mito n. 3, come argomento di continuità con il regime precedente.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 7 novembre 2024, n. 28650. Principio: l’estensione della procedura ai soci opera anche per la società irregolare, anche in accomandita semplice, perché senza iscrizione la responsabilità illimitata e solidale non può essere limitata da patti non pubblicizzati. Rilevanza: mito n. 3, per capire chi è “socio illimitatamente responsabile” ai fini dell’art. 278, commi 4 e 5.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24247 del 2025. Principio: se il fallimento della società è stato dichiarato con la legge fallimentare, anche la domanda di estensione ai soci proposta dopo l’entrata in vigore del codice resta regolata dalla legge fallimentare. Rilevanza: miti n. 3 e n. 5, sulla continuità del vecchio regime per le procedure già aperte.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro metodo, su questo tema, è uno solo: separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui documenti. In concreto:
- Accertiamo il regime applicabile: verifichiamo la data della sentenza di apertura o della dichiarazione di fallimento e stabiliamo se la tua istanza segue il CCII o la legge fallimentare, alla luce di Cass. 14835/2025.
- Verifichiamo la legittimazione: ricostruiamo se il debitore è un imprenditore individuale, una società o un ente, un socio in estensione ex art. 256, e quali effetti produce l’art. 278, commi 4 e 5.
- Controlliamo le cinque condizioni dell’art. 280 sul debitore, oppure sui soci illimitatamente responsabili e sui legali rappresentanti, esaminando casellario, procedimenti penali pendenti e rapporti del curatore.
- Calcoliamo le date: tre anni dall’apertura, chiusura, finestra dei cinque anni della lettera d), numero di esdebitazioni già ottenute.
- Redigiamo e depositiamo l’istanza ai sensi dell’art. 281, nel momento giusto rispetto al decreto di chiusura, secondo la lettura della Corte costituzionale (sent. 74/2026), o decorsi i tre anni dall’apertura.
- Esaminiamo il rapporto riepilogativo del curatore e prepariamo le risposte ai fatti rilevanti indicati ai sensi dell’art. 281, comma 3.
- Replichiamo alle osservazioni dei creditori presentate nei quindici giorni, con documentazione sulla collaborazione prestata agli organi della procedura.
- Argomentiamo la percentuale nei casi soggetti alla legge fallimentare, con la giurisprudenza sull’irrisorietà (Cass. 26303/2024, 27562/2024, 28506/2024, 25946/2024).
- Proponiamo o contrastiamo il reclamo ex art. 124 entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto e, se necessario, proseguiamo fino in Cassazione.
- Individuiamo i debiti che restano fuori (art. 278, commi 6 e 7: garanzie, mantenimento, illecito extracontrattuale, sanzioni non accessorie) e impostiamo la strategia per la fase successiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi conosce dall’interno la crisi dell’impresa e il rapporto con i creditori sa leggere la storia della procedura con gli occhi del tribunale e del curatore, e sa individuare per tempo i fatti che possono compromettere la meritevolezza. Accanto a questa, l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC permette di confrontare le regole della liquidazione giudiziale con quelle della liquidazione controllata, evitando di mescolarle.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza dispersioni tra professionisti diversi. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono riparti, percentuali, crediti prededucibili e movimenti contabili; gli avvocati traducono quei dati in argomenti giuridici per l’istanza, le repliche e l’eventuale reclamo.
Chiusura
Sull’esdebitazione dopo la liquidazione giudiziale, la differenza tra chi ottiene la liberazione dai debiti e chi la perde passa spesso da un’informazione sbagliata: la convinzione di non averne diritto, di averla in automatico, di poter usare il codice nuovo per un fallimento vecchio, di dover dimostrare una percentuale che la legge non chiede più. L’informazione corretta è la prima difesa, e su questo tema va verificata sul testo vigente e sulle pronunce più recenti, non sul racconto di chi ci è passato anni fa.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente dove l’Avvocato ha le sue competenze certificate: la crisi dell’impresa, con la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e le procedure liquidatorie con esdebitazione, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. La qualifica di cassazionista garantisce che la stessa linea possa essere sostenuta fino all’ultimo grado, se il decreto viene reclamato.
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