Le Banche Devono Partecipare Alle Trattative Nella Composizione Negoziata?

Chi apre una composizione negoziata della crisi scopre presto che il vero interlocutore, nella maggior parte dei casi, non è il fornitore storico o il dipendente, ma la banca. È la banca che ha concesso il fido di cassa, che anticipa le fatture, che ha erogato il mutuo chirografario assistito dalla garanzia pubblica, che segnala la posizione alla Centrale dei Rischi. Ed è la banca che, appena riceve la comunicazione dell’esperto, deve decidere se sedersi al tavolo, restare in silenzio o chiudere i rubinetti. La domanda del titolo, quindi, non è accademica: dalla risposta dipende spesso la sopravvivenza dell’impresa nei mesi delle trattative.

Su questo tema la lettera della legge, da sola, dice poco. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) impone alle banche un dovere di partecipazione «attiva e informata», ma non dice che cosa accade se la banca non partecipa, né se la partecipazione obbliga ad accettare la proposta. A riempire questi vuoti sono stati i tribunali, con decisioni sulle revoche dei fidi, sui contratti pendenti, sulle misure protettive e cautelari rivolte proprio contro gli istituti di credito. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche: che cosa puoi pretendere dalla tua banca, che cosa non puoi pretendere e quali strumenti usare se la banca si sottrae.

Lo Studio Monardo segue questa materia da una posizione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quindi le trattative della composizione negoziata dall’interno, dal lato di chi convoca le banche e ne riceve le risposte. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere i contratti di fido, le segnalazioni e le comunicazioni di revoca con gli strumenti del diritto bancario, e non solo con quelli della crisi d’impresa.

📩 Hai ricevuto dalla banca una revoca, una sospensione del fido o semplicemente nessuna risposta alla tua proposta? Scrivici adesso: tutti i recapiti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.

Il quadro normativo in breve: tre norme da tenere insieme

Per capire su che cosa si sono pronunciati i giudici bisogna partire da tre disposizioni del CCII, tutte toccate dal correttivo del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il testo è quello consultato su Brocardi, aggiornato al 12 agosto 2026.

L’art. 4: il dovere generale di buona fede. Il comma 1 stabilisce che il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e nei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Il comma 4 specifica i doveri dei creditori e di tutti i soggetti interessati: collaborare lealmente con il debitore, con l’esperto e con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria e amministrativa, e rispettare la riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da lui assunte e sulle informazioni acquisite. Lo stesso comma 4 fa espressamente salvi i commi 5 e 6 dell’art. 16. L’art. 4 non nomina le banche: parla di creditori e di soggetti interessati in generale. Le banche vi rientrano senza alcun dubbio, ma la disciplina specifica sta altrove.

L’art. 16, commi 5 e 6: la norma dedicata alle banche. Il comma 5, riscritto dal D.Lgs. 136/2024, si rivolge espressamente a banche, intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti. Contiene quattro regole:
– questi soggetti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato;
– l’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, causa di sospensione o revoca degli affidamenti concessi all’imprenditore, né causa di una diversa classificazione del credito;
– se la sospensione o la revoca discendono dalla disciplina di vigilanza prudenziale, la decisione va comunicata dando conto delle ragioni specifiche (secondo il commento di diritto.it del 15 ottobre 2024, la comunicazione va indirizzata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa);
– la prosecuzione del rapporto non comporta, di per sé, responsabilità della banca.

Il comma 6 completa il quadro per tutte le parti delle trattative: collaborazione leale e sollecita con l’imprenditore e con l’esperto, riservatezza, e soprattutto l’obbligo di dare riscontro alle proposte e alle richieste con una risposta tempestiva e motivata.

L’art. 18, comma 5 e comma 5-bis: i contratti pendenti. Quando l’imprenditore ha chiesto le misure protettive, i creditori interessati non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Il comma 5-bis, introdotto dal correttivo, aggiunge che dopo la conferma delle misure la banca non può mantenere la sospensione delle linee di credito, salvo che dimostri che essa discende dalla disciplina di vigilanza prudenziale.

Intorno a queste tre norme ruota il procedimento dell’art. 19: ricorso al tribunale, udienza, ordinanza che fissa le misure tra 30 e 120 giorni (con possibilità di limitarle a determinati creditori o categorie), proroghe fino a un massimo complessivo di 240 giorni, revoca anticipata se le misure non servono più al buon esito delle trattative o sono sproporzionate, reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. È lo stesso procedimento attraverso il quale l’imprenditore può chiedere misure cautelari mirate contro una singola banca.

Un’ultima premessa: il dovere di partecipare non coincide con un dovere di accettare. Nessuna delle norme citate obbliga la banca a sottoscrivere l’accordo proposto. Il CCII le chiede di esserci, di informarsi, di rispondere con motivazioni e di non usare l’apertura della procedura come pretesto. È su questo confine che la giurisprudenza ha lavorato.

L’orientamento consolidato: la banca deve stare al tavolo, ma resta libera di dire no

Le pronunce di merito raccolte nel Massimario della composizione negoziata della Camera di commercio di Prato-Pistoia (edizione 2026) delineano un principio ormai stabile, che si può riassumere così: la banca non può sottrarsi alle trattative né reagire all’apertura della procedura con misure punitive non giustificate, ma conserva la propria autonomia contrattuale sul merito della proposta. Va detto con chiarezza che non abbiamo individuato pronunce della Corte di cassazione sul contenuto del dovere previsto dall’art. 16, comma 5: la giurisprudenza è tutta di merito e quasi sempre priva del numero del provvedimento, che quindi non indichiamo.

Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024: la revoca del fido richiede un giustificato motivo scritto

La vicenda nasce dalla classica reazione bancaria all’apertura della composizione negoziata: l’istituto revoca o sospende le linee di credito in corso. Il Tribunale di Verona, chiamato a pronunciarsi nel procedimento sulle misure, ha letto l’art. 16, comma 5, come un vero limite al potere di recesso della banca. La banca può revocare o sospendere gli affidamenti soltanto in presenza di un giustificato motivo, che va comunicato per iscritto al debitore; se manca, l’iniziativa è illegittima e il giudice può ordinare l’esecuzione dei contratti pendenti, accompagnando l’ordine con una somma da pagare per ogni giorno di ritardo.

Il principio, calato nella pratica, significa che una lettera di revoca generica, che si limita a richiamare l’avvio della composizione negoziata o un generico «peggioramento del merito creditizio», è attaccabile. La banca deve spiegare perché revoca, e la spiegazione deve reggere a un controllo del giudice. Se ti trovi in questa situazione, la prima cosa da fare è conservare la comunicazione ricevuta e verificare che cosa vi è scritto davvero: è su quel testo che si costruisce l’istanza al tribunale.

Tribunale di Ivrea, 17 febbraio 2023, e Tribunale di Modena, 26 dicembre 2022: il perimetro dell’art. 18, comma 5

Due decisioni anteriori al correttivo, ma ancora utili, hanno precisato il funzionamento del divieto di reazioni unilaterali sui contratti pendenti. Il Tribunale di Ivrea ha ribadito che, una volta chieste le misure protettive, i creditori non possono rifiutare di adempiere i contratti in corso né risolverli invocando il solo mancato pagamento dei debiti anteriori. Il Tribunale di Modena ha aggiunto una precisazione decisiva: la tutela riguarda i rapporti ancora pendenti, che proseguono fino alla loro naturale scadenza, e non quelli già cessati prima della domanda.

La traduzione pratica è immediata. Se il fido è ancora in essere quando chiedi le misure protettive, la banca non può farlo cadere solo perché sei in ritardo con le rate del mutuo. Se invece il rapporto era già scaduto o era stato legittimamente chiuso prima, l’art. 18, comma 5, non lo resuscita. La tempistica della domanda di misure protettive, rispetto alle mosse della banca, è quindi un elemento che si pianifica, non un dettaglio.

Tribunale di Milano, 10 febbraio 2025: la buona fede dell’art. 4 vale per tutti i protagonisti

Questa decisione non riguarda una banca, ma è importante perché chiarisce la portata dell’art. 4. Il Tribunale di Milano ha affermato che il dovere di correttezza e buona fede grava anche su soci e garanti, che lo violano quando il sostegno offerto alla ristrutturazione non è coerente con il risanamento. La buona fede, in altre parole, non è una formula di stile: è un parametro con cui il giudice valuta i comportamenti concreti di chi partecipa alle trattative.

Per la banca la conseguenza è speculare. Se il dovere vale per i soci e i garanti, a maggior ragione vale per il creditore professionale al quale l’art. 16, comma 5, chiede un comportamento «attivo e informato». Una banca che non chiede i documenti, non legge il piano, non risponde all’esperto, si espone allo stesso tipo di valutazione.

Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023: il rifiuto dei creditori pesa, ma contro il debitore

C’è un aspetto dell’orientamento consolidato che molti imprenditori trascurano. Nel caso deciso dal Tribunale di Salerno, la conferma delle misure protettive è stata negata per un insieme di ragioni: l’insolvenza ritenuta irreversibile, un piano ancora embrionale e, tra gli altri elementi, l’indisponibilità manifestata da alcuni creditori a trattare.

Il principio va letto con attenzione: la chiusura dei creditori, banche comprese, non si traduce automaticamente in una sanzione per loro, ma può diventare un indizio del fatto che le trattative non hanno prospettive. In altre parole, se la tua banca principale dichiara subito che non aderirà a nessuna proposta, il giudice può trarne la conclusione che le misure protettive non servono. Il rifiuto della banca, quindi, si combatte prima di tutto con un piano credibile e documentato, non con la sola invocazione del dovere di trattare.

Il punto fermo

Messe insieme, queste decisioni descrivono un equilibrio: la banca ha il dovere di partecipare e di motivare, non può punire l’impresa per il solo accesso alla procedura e non può sciogliere i contratti pendenti per i debiti anteriori; ma conserva la libertà di dire no alla proposta, e un no motivato può addirittura indebolire la posizione del debitore davanti al tribunale. Il dovere della banca è un dovere di comportamento, non un obbligo di risultato.

Prima questione aperta: che cosa succede se la banca rifiuta di trattare o non risponde?

La questione

L’imprenditore la pone così: «Ho mandato la proposta tramite l’esperto, la banca non risponde da settimane, oppure risponde con due righe che non spiegano nulla. Posso costringerla a trattare? Può essere chiamata a rispondere dei danni?»

Che cosa hanno deciso i giudici

Sul punto specifico, cioè sulle conseguenze giuridiche del semplice rifiuto di trattare, le fonti consultate non riportano pronunce che abbiano condannato una banca al risarcimento per violazione dell’art. 16, comma 5, o dell’art. 4. Lo diciamo esplicitamente perché in rete circolano affermazioni non supportate da provvedimenti verificabili.

Le decisioni disponibili permettono però di ricostruire le conseguenze indirette del rifiuto:
– il Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024, ha collegato il dovere dell’art. 16, comma 5, a un onere di motivazione scritta delle iniziative della banca, sanzionando con l’ordine di esecuzione dei contratti la revoca immotivata;
– il Tribunale di Milano, 10 febbraio 2025, ha trattato l’art. 4 come un criterio di valutazione dei comportamenti delle parti, non come una semplice esortazione;
– il Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023, ha mostrato il rovescio della medaglia: l’indisponibilità dei creditori può far cadere la tutela del debitore.

La dottrina segue una linea coerente. Il contributo di Carmine Di Palo pubblicato su diritto.it il 15 ottobre 2024 osserva che l’acquiescenza passiva della banca o il rifiuto preconcetto delle proposte del debitore violano il dovere rafforzato di buona fede, ma non individua sanzioni specifiche, né afferma un obbligo di accettare la proposta.

Se c’è contrasto

Non c’è un vero contrasto tra pronunce, perché manca una giurisprudenza diretta sul risarcimento. Esiste invece una divergenza di letture: da un lato chi valorizza la violazione della buona fede come fonte di responsabilità precontrattuale o da inadempimento di un obbligo legale; dall’altro chi ritiene che, mancando un obbligo di contrarre, il rifiuto della banca resti nell’area della libertà negoziale. L’assunzione prudenziale è che il rifiuto motivato della banca sia legittimo, mentre il silenzio prolungato, la risposta di puro stile o il rifiuto senza esame del piano siano comportamenti contestabili, la cui sanzione più concreta passa oggi attraverso il procedimento sulle misure e la relazione dell’esperto, più che attraverso una causa di danni.

Che cosa significa per te

In concreto, il dovere di trattare si fa valere costruendo una traccia documentale. Ogni proposta va trasmessa per iscritto, tramite l’esperto, con un termine ragionevole per la risposta e l’indicazione dei documenti messi a disposizione. Ogni sollecito resta agli atti. Se la banca tace, il silenzio diventa un fatto che l’esperto può riferire e che il tribunale può valutare quando si discute della conferma o della proroga delle misure, o di misure cautelari specifiche contro quell’istituto.

La frase da ricordare: la banca non è obbligata a dire sì, ma è obbligata a rispondere nel merito e per tempo; il suo silenzio, se documentato, è uno strumento nelle mani dell’impresa.

Non bisogna però sopravvalutare questo strumento. Un’eventuale azione di responsabilità contro la banca sarebbe un giudizio ordinario, lungo, con un onere probatorio pesante sul nesso tra il comportamento della banca e il danno. Nei mesi delle trattative, l’obiettivo pratico è ottenere una risposta, non una sentenza.

Seconda questione aperta: la banca può revocare i fidi, segnalare in Centrale Rischi o compensare?

La questione

È la domanda che arriva più spesso: «Il giorno dopo la nomina dell’esperto la banca mi ha ridotto il fido e ha trattenuto gli incassi delle fatture anticipate. È legittimo? E può segnalarmi a sofferenza?»

Che cosa hanno deciso i giudici

Sulla revoca e sulla sospensione degli affidamenti la risposta della giurisprudenza è netta. Il Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024, ha ritenuto illegittima la revoca priva di giustificato motivo comunicato per iscritto. Il correttivo del 2024 ha poi rafforzato questa linea: oggi l’art. 16, comma 5, esclude che l’accesso alla composizione negoziata sia di per sé causa di revoca, sospensione o diversa classificazione del credito, e l’art. 18, comma 5-bis, impedisce di mantenere la sospensione delle linee dopo la conferma delle misure, salvo che la banca provi che essa discende dalla vigilanza prudenziale.

Sui contratti pendenti, il Tribunale di Ivrea, 17 febbraio 2023, e il Tribunale di Modena, 26 dicembre 2022, hanno confermato il divieto di risoluzione o rifiuto di adempimento per i debiti anteriori, limitandolo ai rapporti ancora in corso.

Più delicato è il tema dei rapporti autoliquidanti (anticipo fatture, salvo buon fine, cessioni di crediti) e della cosiddetta compensazione tra il saldo passivo e gli incassi. Il Massimario di Prato-Pistoia 2026 dedica a questo profilo una specifica massima («applicazione del divieto previsto dall’art. 18, comma 5, CCII ai contratti bancari autoliquidanti»), ma nella parte del documento che abbiamo potuto consultare il testo non era leggibile: non riportiamo quindi né il tribunale né il principio, che vanno verificati sul massimario integrale.

Sulla Centrale dei Rischi, infine, la giurisprudenza di merito discute se il giudice possa vietare alla banca, durante la composizione negoziata, la segnalazione a sofferenza; non abbiamo però individuato precedenti con estremi completi e verificabili da indicarti. Resta il dato normativo: la nuova formulazione dell’art. 16, comma 5, vieta che il solo accesso alla procedura determini una diversa classificazione del credito.

Quanto all’Arbitro Bancario Finanziario, nelle fonti consultate non abbiamo trovato decisioni ABF verificate, con estremi completi, che riguardino specificamente la condotta della banca nella composizione negoziata. Il ricorso all’ABF resta astrattamente possibile per contestare una segnalazione in Centrale Rischi, ma non abbiamo precedenti da indicarti su questo specifico intreccio.

Se c’è contrasto

Sulla revoca immotivata non c’è contrasto. Il contrasto, o almeno l’incertezza, riguarda due punti: se il divieto dell’art. 18, comma 5, impedisca alla banca di trattenere gli incassi dei crediti anticipati, e se il giudice possa vietare la segnalazione in Centrale Rischi. La posizione prudenziale è considerare sicuramente tutelato il mantenimento delle linee in essere contro la revoca immotivata, e trattare invece la sorte degli autoliquidanti e delle segnalazioni come materia da chiedere espressamente al tribunale con un’istanza specifica e motivata, senza dare per scontato che le misure protettive generali bastino.

Che cosa significa per te

Quando la banca reagisce all’apertura della procedura, occorre distinguere tre situazioni:
1. revoca o sospensione con la sola motivazione dell’accesso alla procedura: è contraria all’art. 16, comma 5, e va contestata subito, chiedendo per iscritto le ragioni specifiche e portando la questione al tribunale nel procedimento sulle misure;
2. revoca motivata con ragioni di vigilanza prudenziale: è ammessa dalla legge, ma la motivazione deve essere specifica e, dopo la conferma delle misure, la banca deve provarla per mantenere la sospensione;
3. trattenimento degli incassi su rapporti autoliquidanti: è la zona grigia, da valutare contratto per contratto, leggendo le clausole del mandato all’incasso e del patto di compensazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario, esamina queste comunicazioni con il doppio sguardo del negoziatore e del bancarista: la stessa lettera di revoca si legge in modo diverso se si conoscono sia le regole della vigilanza sia quelle del CCII.

La frase chiave: non accettare passivamente una revoca motivata soltanto con l’apertura della composizione negoziata; è proprio il caso che la legge esclude in modo espresso.

Terza questione aperta: quali misure si possono chiedere al giudice contro la banca?

La questione

«Se la banca non collabora, posso chiedere al tribunale di ordinarle qualcosa? Posso bloccare l’escussione delle garanzie o la chiusura del conto?» Su questo terreno la disciplina delle misure protettive e cautelari è oggetto di un approfondimento dedicato; qui ci limitiamo ai profili che riguardano le banche.

Che cosa hanno deciso i giudici

Le decisioni raccolte nel Massimario di Prato-Pistoia mostrano un quadro articolato, con aperture e limiti.

Sul versante delle aperture:
– il Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025, ha ammesso misure atipiche di sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escutere le garanzie, compresa quella del Fondo di garanzia per le PMI (Mediocredito Centrale);
– il Tribunale di Milano, 17 gennaio 2022, ha ritenuto confermabili misure mirate a sospendere le azioni esecutive che avevano colpito i conti correnti dell’impresa, quando bloccano l’operatività aziendale;
– il Tribunale di Imperia, 20 febbraio 2024, citato nel saggio di Montanari pubblicato su Judicium nell’aprile 2026, ha ammesso in linea di principio una misura cautelare selettiva verso creditori specifici, previa verifica di proporzionalità, anche dopo lo scadere del termine massimo delle misure protettive.

Sul versante dei limiti:
– il Tribunale di Milano, 4 luglio 2025, ha respinto la richiesta di ordinare ai terzi pignorati, tipicamente le banche, di liberare i conti e ripristinare le somme già vincolate: la sospensione delle esecuzioni opera solo per il futuro e un ordine di restituzione sarebbe incompatibile con la natura provvisoria della tutela;
– il Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025, ha respinto le richieste cautelari che incidevano sui contratti pendenti, come la sospensione delle rate dei finanziamenti o il divieto del loro scioglimento, ritenendole incompatibili con la natura negoziale della composizione.

Sul piano processuale, la Cassazione ha precisato due aspetti utili. Con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026 (Sez. I) ha chiarito che il debitore al quale è stata negata la conferma delle misure protettive resta libero di proporre reclamo, ma non ha diritto a ottenere un rinvio del procedimento parallelo per attendere l’esito. Con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 (Sez. I) ha affermato che il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’udienza o della decisione, neppure per accedere a procedure alternative o per impugnare la revoca delle misure, se non indica un pregiudizio concreto al diritto di difesa. Entrambe le decisioni riguardano il regime previgente del fallimento, ma esprimono un principio di tempestività che vale anche oggi.

Infine, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 3 dicembre 2024, aveva sollevato rinvio pregiudiziale alla Cassazione sulla sospensione degli effetti di cambiali e assegni postdatati nella composizione negoziata: secondo il saggio di Montanari, la Suprema Corte ha dichiarato il rinvio inammissibile per difetto di rilevanza, senza pronunciarsi nel merito. La questione, che tocca da vicino i rapporti con le banche, resta quindi aperta.

Se c’è contrasto

Il contrasto esiste ed è evidente confrontando Verona 2024, che ha ordinato l’esecuzione dei contratti bancari pendenti, con Verona 2025, che ha negato misure cautelari incidenti sui finanziamenti in corso. Le due decisioni non sono necessariamente incompatibili: la prima reagisce a una revoca illegittima della banca, applicando una norma di legge (l’art. 16, comma 5, e il divieto dell’art. 18, comma 5); la seconda rifiuta di usare la tutela cautelare per modificare il contenuto dei contratti, ad esempio sospendendo le rate. L’assunzione prudenziale è che il giudice sia disposto a impedire alla banca di reagire in modo illegittimo, ma molto meno a imporle sacrifici economici che solo l’accordo può produrre.

Che cosa significa per te

Un’istanza cautelare contro la banca ha buone possibilità solo se è mirata, proporzionata e collegata a un piano. Chiedere di «bloccare tutto» espone al rigetto; chiedere di vietare per un periodo definito l’escussione di una specifica garanzia, o di mantenere un fido revocato senza motivo, è una domanda che i tribunali hanno mostrato di poter accogliere. La regola operativa: si chiede al giudice di proteggere le trattative, non di sostituirsi alla banca nella decisione sul credito.

Quarta questione aperta: le stesse regole valgono per l’impresa minore?

La questione

Il piccolo imprenditore, la ditta individuale, la società sotto soglia si chiedono: «Io non ho i numeri di una media impresa. Se accedo alla composizione negoziata, la mia banca ha gli stessi doveri?»

Che cosa dice la norma

L’impresa minore è quella che, secondo l’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, nei tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore) presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Per queste imprese la composizione negoziata è regolata dall’art. 25-quater, che al comma 5 rinvia alla disciplina ordinaria con un elenco preciso: per quanto non specificamente previsto si applicano gli articoli 12, 13 (commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9), 14, 15, 16, 17 (con l’esclusione di alcuni commi), 18, 19, 20, 21, 22, 23 (comma 2-bis), 24 (commi 3 e 4), 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies, sempre «in quanto compatibili».

Ne derivano due conclusioni.

La prima: l’art. 16 è richiamato per intero, quindi anche i commi 5 e 6. La banca che finanzia un’impresa minore è tenuta a partecipare in modo attivo e informato, non può revocare i fidi per il solo accesso alla procedura e deve dare risposte tempestive e motivate, esattamente come nella composizione ordinaria. Sono richiamati anche gli artt. 18 e 19, e quindi il divieto di reazioni unilaterali sui contratti pendenti e il procedimento per le misure protettive e cautelari, con la clausola di compatibilità. Un possibile problema di compatibilità riguarda la documentazione richiesta dall’art. 19, comma 2, per le misure (tra cui il progetto di risanamento e il piano finanziario semestrale), dato che l’istanza dell’impresa minore, ai sensi dell’art. 25-quater, comma 2, non richiama la lettera b) dell’art. 17, comma 3: è un profilo da verificare caso per caso.

La seconda: l’art. 4 non compare nell’elenco del comma 5, ma non ne ha bisogno. È una norma del Titolo I, tra i principi generali, e il suo stesso comma 1 si riferisce alla composizione negoziata senza distinguere tra imprese sopra e sotto soglia. I doveri di buona fede, correttezza e collaborazione leale valgono quindi anche nelle trattative dell’impresa minore, per effetto diretto della norma.

Che cosa hanno deciso i giudici

Nelle fonti consultate non abbiamo trovato pronunce che riguardino specificamente i doveri delle banche nella composizione negoziata dell’impresa sotto soglia. Le decisioni esaminate nelle sezioni precedenti riguardano tutte imprese che hanno seguito il percorso ordinario. In mancanza di precedenti dedicati, il principio di compatibilità porta a ritenere applicabili anche all’impresa minore gli orientamenti su revoca dei fidi, contratti pendenti e misure contro la banca.

Che cosa significa per te

Per l’impresa minore il tavolo con la banca ha un peso ancora maggiore, perché spesso la banca è il primo o il secondo creditore. Il comma 3 dell’art. 25-quater indica gli sbocchi delle trattative: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità, un accordo con il contenuto dell’art. 62 (convenzione di moratoria), oppure un accordo sottoscritto anche dall’esperto con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5. Il comma 4 aggiunge le alternative: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato e, per la sola impresa agricola, accordo di ristrutturazione. Se la banca dice no, l’impresa minore non resta senza strade: ma deve sapere in anticipo quale strada percorrere, perché il rifiuto motivato della banca è legittimo.

La pronuncia più recente e rilevante: Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025

Il contesto

La decisione più recente tra quelle verificate sul rapporto con le banche è del Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025, riportata nel Massimario di Prato-Pistoia 2026. Un’impresa in composizione negoziata aveva chiesto misure cautelari che incidessero sui contratti di finanziamento in corso: in particolare, la sospensione del rimborso delle rate e l’inibizione dello scioglimento dei contratti da parte dei finanziatori. È una richiesta frequente: durante le trattative l’impresa ha bisogno di liquidità e le rate dei mutui sono la prima voce di uscita.

La motivazione in linguaggio piano

Il Tribunale ha respinto le richieste. Il ragionamento, come riassunto nel massimario, poggia sulla natura della composizione negoziata: è un percorso fondato sulla trattativa e sul consenso, nel quale il giudice interviene per proteggere le negoziazioni, non per modificare d’autorità il contenuto dei contratti. Sospendere le rate di un finanziamento con un provvedimento cautelare significherebbe imporre al finanziatore una moratoria che, nella composizione negoziata, può nascere solo da un accordo.

Questa decisione va letta insieme a quella dello stesso Tribunale del 22 gennaio 2024. Lì il giudice aveva ordinato l’esecuzione dei contratti bancari pendenti, perché la banca aveva revocato gli affidamenti senza un giustificato motivo scritto: l’ordine ripristinava la legalità violata dalla banca. Qui, al contrario, nessuna violazione della banca era alla base della domanda: era l’impresa a chiedere un sacrificio economico non concordato.

Che cosa cambia rispetto a prima

La sequenza veronese chiarisce un confine che nella prassi era confuso. Prima, molte istanze cautelari mettevano nello stesso calderone la revoca del fido e la sospensione delle rate. Dopo, risulta chiaro che:
– contro la reazione illegittima della banca (revoca o sospensione immotivata, risoluzione per debiti anteriori) il giudice può intervenire, perché la legge la vieta;
– per ottenere un sacrificio della banca (moratoria, riduzione, stralcio) serve l’accordo, e il dovere di partecipazione attiva non si trasforma in un obbligo di concederlo.

La decisione si collega, sul piano della coerenza, a quella del Tribunale di Milano del 4 luglio 2025, che ha negato l’ordine ai terzi pignorati di restituire le somme già vincolate: anche lì il giudice ha rifiutato di usare la tutela provvisoria per produrre effetti che vanno oltre la protezione delle trattative. L’orientamento del 2025, in sintesi, rafforza la tutela contro gli abusi della banca e la restringe quando la tutela diventa un modo per ottenere senza accordo ciò che solo l’accordo può dare.

Per chi tratta con la banca, la ricaduta è chiara: la proposta di moratoria va negoziata sul serio, con numeri e garanzie, perché non sarà il giudice a imporla.

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per applicare i principi visti: non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione 1: revoca del fido dopo la nomina dell’esperto

Dati di partenza. Una s.r.l. del settore metalmeccanico, sopra soglia, ha un fido di cassa di 85.000 euro (utilizzato per 71.430 euro), una linea di anticipo fatture di 140.000 euro e un mutuo chirografario con debito residuo di 212.600 euro, con due rate scadute e non pagate per complessivi 18.940 euro.

Sequenza. L’istanza di composizione negoziata è presentata lunedì 5 ottobre 2026; l’esperto accetta mercoledì 7 ottobre. L’istanza di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese giovedì 8 ottobre e il ricorso al tribunale per la conferma è depositato venerdì 9 ottobre, entro il giorno successivo alla pubblicazione come richiede l’art. 19, comma 1. Mercoledì 14 ottobre la banca comunica via PEC la revoca del fido di cassa, motivandola con «l’avvio della procedura di composizione negoziata e il conseguente deterioramento del merito creditizio».

Applicazione dei principi. Alla luce dell’art. 16, comma 5, e del Tribunale di Verona del 22 gennaio 2024, la motivazione è inadeguata: richiama proprio l’accesso alla procedura, che la legge esclude come causa di revoca, e non indica ragioni specifiche di vigilanza prudenziale. L’impresa chiede per iscritto, tramite l’esperto, le ragioni specifiche e, all’udienza fissata per mercoledì 4 novembre 2026, domanda al giudice di ordinare la prosecuzione del fido. L’art. 18, comma 5, impedisce inoltre alla banca di risolvere il mutuo per le sole rate scadute di 18.940 euro, perché si tratta di debito anteriore e il rapporto è ancora pendente.

Esito ipotetico. Se l’ordinanza conferma le misure per 120 giorni, fino a giovedì 4 marzo 2027, la banca, per mantenere la sospensione del fido, dovrà dimostrare che essa discende dalla vigilanza prudenziale (art. 18, comma 5-bis). Diversamente, la linea va ripristinata. Resta invece da negoziare la sorte delle rate future: chiedere al giudice di sospenderle, alla luce di Verona 11 dicembre 2025, avrebbe scarse probabilità.

Simulazione 2: impresa minore e banca che non risponde

Dati di partenza. Una ditta individuale di commercio al dettaglio ha attivo di 268.300 euro, ricavi di 184.700 euro e debiti per 412.350 euro: rientra nell’impresa minore. Il creditore principale è una banca, con un mutuo chirografario assistito da garanzia pubblica (residuo 96.720 euro) e uno scoperto di conto di 23.480 euro.

Sequenza. L’istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio. Tramite l’esperto, l’imprenditore invia lunedì 19 ottobre 2026 una proposta di moratoria di dodici mesi sulle rate del mutuo e di rientro dello scoperto in 36 rate, chiedendo riscontro entro trenta giorni, cioè entro mercoledì 18 novembre 2026. La banca non risponde. L’esperto sollecita lunedì 23 novembre; la banca risponde martedì 1° dicembre con una formula generica: «la proposta non è in linea con le policy dell’istituto».

Applicazione dei principi. L’art. 25-quater, comma 5, richiama l’art. 16 per intero: la banca era tenuta a una risposta tempestiva e motivata (comma 6) e a una partecipazione informata (comma 5). Una risposta che non entra nel merito del piano e non indica quali condizioni sarebbero accettabili è difficilmente compatibile con questi doveri e con la buona fede dell’art. 4, che si applica direttamente anche all’impresa minore. Il silenzio di oltre un mese e la risposta di stile sono documentati negli atti dell’esperto.

Esito ipotetico. La banca non può essere obbligata ad accettare. L’imprenditore ha però due leve: chiedere un riscontro motivato sulle condizioni minime, mantenendo aperta la trattativa; e preparare l’alternativa prevista dall’art. 25-quater, comma 4, ad esempio il concordato minore, nel quale la posizione della banca sarà valutata secondo regole diverse. La condotta tenuta dalla banca nelle trattative resta un fatto documentato, utile in qualunque sede successiva.

Simulazione 3: rifiuto motivato e garanzia pubblica

Dati di partenza. Una s.r.l. di servizi propone alle tre banche finanziatrici uno stralcio del 35% sui crediti chirografari complessivi di 527.900 euro. Una banca, titolare di un credito di 183.400 euro garantito per l’80% dal Fondo di garanzia per le PMI, risponde entro venti giorni con una motivazione articolata: il piano non dimostra flussi sufficienti, manca l’impegno dei soci a nuova finanza, la proposta non tiene conto della garanzia pubblica.

Applicazione dei principi. Questo rifiuto è conforme all’art. 16, comma 6: tempestivo e motivato. Pretendere il risarcimento o un ordine giudiziale di adesione sarebbe infondato. Se nel frattempo la banca preannuncia l’escussione della garanzia, l’impresa può chiedere una misura cautelare mirata: il Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025, ha ammesso il divieto temporaneo di escutere le garanzie, compresa quella del Fondo. Ma, come insegna il Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023, se il rifiuto motivato dei principali creditori rende la trattativa priva di prospettive, la tutela rischia di cadere.

Esito ipotetico. La strada più solida è rispondere alle obiezioni della banca: rivedere i flussi, ottenere l’impegno dei soci, riformulare la proposta. Un rifiuto motivato non chiude la trattativa: indica le condizioni per riaprirla.

La giurisprudenza in tabella

La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate nell’analisi. Alcune avvertenze di metodo sono essenziali. Le decisioni di merito sono tratte dal Massimario della composizione negoziata della Camera di commercio di Prato-Pistoia (edizione 2026) e dal saggio di Montanari pubblicato su Judicium nell’aprile 2026; le due pronunce della Cassazione sono tratte dalle massime pubblicate su Brocardi in calce all’art. 19 CCII. Per le pronunce di merito le fonti non riportano il numero del provvedimento, che quindi non indichiamo. Alcune decisioni sono anteriori al correttivo del 2024 o riguardano il regime previgente: il principio va sempre riletto alla luce del testo oggi vigente. Non sono state inserite le decisioni prive di estremi sufficientemente verificabili.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Trib. Verona, 22 gennaio 2024 Revoca o sospensione dei fidi (art. 16, c. 5) Senza giustificato motivo scritto la revoca è illegittima e il giudice può ordinare l’esecuzione dei contratti Contestare le revoche generiche
Trib. Verona, 11 dicembre 2025 Cautelari su finanziamenti pendenti No alla sospensione delle rate o al divieto di scioglimento: contrastano con la natura negoziale La moratoria si negozia, non si impone
Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023 Contratti pendenti (art. 18, c. 5) I creditori non possono rifiutare l’adempimento o risolvere per debiti anteriori Il fido in essere va protetto con la domanda di misure
Trib. Modena, 26 dicembre 2022 Ambito dell’art. 18, c. 5 La tutela riguarda i rapporti pendenti fino a naturale scadenza, non quelli cessati Pianificare i tempi della domanda
Trib. Milano, 10 febbraio 2025 Buona fede (art. 4) Anche soci e garanti violano la correttezza se il loro sostegno non è coerente con il risanamento La buona fede è un parametro concreto di valutazione
Trib. Salerno, 13 febbraio 2023 Diniego di conferma delle misure L’indisponibilità dei creditori a trattare concorre al diniego Il rifiuto della banca si supera con un piano credibile
Trib. Vicenza, 23 luglio 2025 Garanzie e liquidità Ammessi la sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escutere le garanzie, anche del Fondo MCC Istanza mirata contro l’escussione
Trib. Milano, 17 gennaio 2022 Pignoramenti sui conti correnti Confermabili misure che sospendono le esecuzioni sui conti quando bloccano l’operatività Tutela dell’operatività bancaria quotidiana
Trib. Milano, 4 luglio 2025 Ordine ai terzi pignorati Non si può ordinare di liberare somme già vincolate: la sospensione vale per il futuro Agire prima dei vincoli, non dopo
Trib. Imperia, 20 febbraio 2024 Cautelari selettive Ammessa in linea di principio la misura verso creditori specifici, previa proporzionalità Possibile tutela mirata su una sola banca
Trib. Brindisi, ord. 3 dicembre 2024 Cambiali e assegni postdatati Rinvio pregiudiziale dichiarato inammissibile dalla Cassazione per difetto di rilevanza Questione ancora aperta
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026 Diniego delle misure e reclamo Il debitore può reclamare, ma senza diritto a un rinvio del procedimento parallelo Rispettare con rigore i termini di reclamo
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 Rinvio dell’udienza Nessun diritto pieno al rinvio senza indicare un pregiudizio concreto alla difesa Preparare le difese senza contare su rinvii

La sintesi operativa

Dalle norme e dalle pronunce esaminate si ricavano questi principi pratici:

  • La banca deve partecipare alle trattative in modo attivo e informato (art. 16, comma 5), ma non è obbligata ad accettare la proposta.
  • Ogni proposta e ogni richiesta alla banca devono ricevere una risposta tempestiva e motivata (art. 16, comma 6): il silenzio e la risposta di stile sono comportamenti contestabili.
  • L’accesso alla composizione negoziata non è, da solo, causa di revoca o sospensione dei fidi, né di una diversa classificazione del credito.
  • La revoca per ragioni di vigilanza prudenziale è ammessa, ma va motivata in modo specifico; dopo la conferma delle misure la banca deve provarne il fondamento per mantenere la sospensione (art. 18, comma 5-bis).
  • Una revoca senza giustificato motivo scritto può portare a un ordine giudiziale di esecuzione dei contratti, anche con una somma per ogni giorno di ritardo (Trib. Verona, 22 gennaio 2024).
  • Con le misure protettive la banca non può risolvere o rifiutare di eseguire i contratti in corso per i soli debiti anteriori, ma la tutela non riguarda i rapporti già cessati.
  • Il giudice protegge le trattative ma non impone sacrifici economici: niente sospensione cautelare delle rate dei finanziamenti (Trib. Verona, 11 dicembre 2025).
  • Sono possibili misure mirate contro una singola banca, come il divieto temporaneo di escutere una garanzia, se proporzionate e collegate al piano.
  • Il rifiuto dei creditori può far cadere le misure protettive: il primo strumento contro il no della banca è un piano credibile.
  • Per l’impresa minore valgono gli stessi doveri: l’art. 25-quater, comma 5, richiama gli artt. 16, 18 e 19, e l’art. 4 si applica direttamente come principio generale.
  • Non risultano pronunce verificate che abbiano condannato una banca al risarcimento per il solo rifiuto di trattare: la responsabilità resta una possibilità da valutare con prudenza.

Le domande sul «quindi, in pratica?»

La mia banca può rifiutarsi di partecipare all’incontro convocato dall’esperto?
No, se intende rispettare l’art. 16, comma 5: il dovere di partecipazione attiva e informata è espresso. Ma partecipare non significa aderire. La banca può presentarsi, esaminare il piano e respingerlo con una motivazione. Ciò che la legge esclude è l’assenza, il disinteresse, la risposta che non entra nel merito.

Se la banca non risponde, posso farle causa per i danni?
In astratto la violazione della buona fede può essere fonte di responsabilità, ma nelle fonti consultate non abbiamo trovato condanne di banche per il solo rifiuto di trattare. In pratica, il silenzio documentato è più utile nel procedimento sulle misure protettive e cautelari, dove il giudice valuta il comportamento delle parti, come mostrano le decisioni di Verona e Milano.

La banca mi ha revocato il fido due giorni dopo la nomina dell’esperto. Che cosa faccio?
Leggi la motivazione. Se richiama solo l’apertura della procedura, è contraria all’art. 16, comma 5, e il Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024, ha ritenuto illegittima la revoca priva di giustificato motivo scritto. Chiedi subito le ragioni specifiche e porta la questione al tribunale nel procedimento delle misure.

Posso chiedere al giudice di sospendere le rate del mutuo durante le trattative?
Le probabilità sono basse: il Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025, ha respinto proprio una richiesta di questo tipo. È più efficace negoziare con la banca una moratoria, eventualmente con un accordo del tipo previsto dall’art. 62, richiamato per l’impresa minore dall’art. 25-quater, comma 3.

Sono un’impresa sotto soglia: le regole sulle banche si applicano anche a me?
Sì. L’art. 25-quater, comma 5, richiama l’art. 16 e gli artt. 18 e 19, in quanto compatibili; l’art. 4 si applica direttamente. Non abbiamo però trovato pronunce specifiche sulle imprese minori: gli orientamenti illustrati vanno applicati per analogia, con attenzione ai profili di compatibilità.

Come applichiamo questi orientamenti alla tua posizione bancaria

Gli orientamenti esaminati diventano utili solo se calati sui contratti, sulle comunicazioni e sui numeri della tua impresa. Ecco che cosa fa concretamente lo Studio Monardo:

  1. Analizziamo i contratti bancari in essere, distinguendo fidi di cassa, linee autoliquidanti, mutui e garanzie, per stabilire quali rapporti sono pendenti e quindi tutelabili ai sensi dell’art. 18, comma 5.
  2. Esaminiamo le comunicazioni di revoca o sospensione ricevute, verificando se la motivazione richiama solo l’accesso alla procedura o indica ragioni specifiche di vigilanza prudenziale, come richiede l’art. 16, comma 5.
  3. Redigiamo le richieste scritte alla banca, da trasmettere tramite l’esperto, con termini di risposta definiti, in modo da costruire la traccia documentale della partecipazione o del silenzio dell’istituto.
  4. Prepariamo il ricorso per la conferma delle misure protettive, rispettando i termini dell’art. 19 e indicando le linee di credito da preservare.
  5. Costruiamo istanze cautelari mirate, limitate alla singola banca o alla singola garanzia, proporzionate e collegate al piano, evitando le richieste generiche che i tribunali respingono.
  6. Verifichiamo la classificazione del credito e le segnalazioni in Centrale dei Rischi, contestandole se derivano dal solo accesso alla composizione negoziata.
  7. Impostiamo la proposta alla banca con lo staff di commercialisti: flussi di cassa, trattamento della garanzia pubblica, impegni dei soci, perché la proposta possa reggere a un esame «informato».
  8. Per l’impresa minore, verifichiamo i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d), e prepariamo fin dall’inizio l’alternativa dell’art. 25-quater, comma 4, se la banca rifiuta.
  9. Valutiamo con prudenza i profili di responsabilità della banca, sulla base dei documenti raccolti, senza promettere esiti.
  10. Seguiamo i reclami contro le ordinanze sulle misure e l’eventuale contenzioso successivo, rispettando i termini che la Cassazione richiede di osservare con rigore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista ha qui un peso particolare: le questioni aperte su autoliquidanti, segnalazioni e cautelari contro le banche sono destinate ad arrivare in Cassazione, e lo Studio può sostenerle con lo stesso difensore e la stessa strategia dalla prima istanza al giudizio di legittimità. A questo si aggiunge l’esperienza dell’Esperto Negoziatore, che conosce le trattative dal lato dell’esperto, e il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, indispensabile quando la controparte è una banca che valuta numeri, rating e garanzie.

In chiusura

La risposta alla domanda del titolo è quindi duplice: sì, le banche devono partecipare alle trattative, in modo attivo e informato, rispondendo per tempo e con motivazioni; no, non sono obbligate ad accettare, e il giudice non si sostituisce a loro nella decisione sul credito. Tra questi due poli si gioca la partita: contestare le reazioni illegittime, documentare i silenzi, chiedere misure mirate e, soprattutto, presentare una proposta che una banca informata possa prendere sul serio.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché combina le due competenze che essa richiede. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo conosce il funzionamento delle trattative con le banche dall’interno; come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, può leggere fidi, garanzie e segnalazioni con gli strumenti del diritto bancario. E come avvocato cassazionista può seguire le questioni ancora aperte fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Prima che la banca chiuda le linee o che scadano i termini delle misure protettive, contatta lo Studio: trovi telefono, email e modulo di contatto al termine di questo articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO