Un Aumento Di Stipendio Dopo L’esdebitazione Dell’incapiente Obbliga A Pagare I Debiti?

Chi ha ottenuto l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ha visto cancellare i propri debiti senza pagare nulla. La liberazione, però, non è definitiva fin dal primo giorno. Per tre anni dal decreto la legge tiene aperta una finestra: se arrivano “utilità ulteriori”, i debiti tornano esigibili. Un aumento di stipendio è il caso più frequente in cui il debitore si chiede se quella finestra si sia aperta.

La risposta non è automatica. Uno scatto di anzianità di poche decine di euro, un rinnovo del contratto collettivo che recupera l’inflazione, una promozione, il passaggio dal part-time al tempo pieno: sono fatti diversi, con pesi diversi. Conta il confronto, anno per anno, con la soglia del comma 2 dell’art. 283 del Codice della crisi, che si aggiorna con l’assegno sociale. Il rischio principale non è l’aumento in sé, ma l’aumento taciuto: la dichiarazione annuale mancata o incompleta può portare alla revoca dell’intero beneficio.

Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno della procedura. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi il lavoro di vigilanza che l’OCC svolge nel triennio, le verifiche sulle dichiarazioni e il passaggio dall’OCC al giudice prima che i creditori possano agire. Da qui nasce la capacità di leggere un aumento di stipendio con gli stessi criteri che userà chi lo controlla.

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Il dato normativo: cosa sono le “utilità ulteriori” dell’art. 283

Sul piano normativo, l’istituto è disciplinato dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo-ter). Il comma 1 consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all’esdebitazione una sola volta.

Il secondo periodo dello stesso comma contiene la regola che interessa chi riceve un aumento. Il testo vigente, nella versione riportata da Brocardi, recita: «Resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.»

Da questa frase si ricavano tre elementi.

  1. Il tempo: tre anni dal decreto. Fuori da quel periodo le sopravvenienze non riaprono nulla.
  2. La misura: l’utilità deve essere “ulteriore rispetto a quanto indicato nel comma 2”. Non basta che il reddito aumenti; deve superare il livello che il comma 2 considera compatibile con l’incapienza.
  3. L’effetto: l’utilità deve consentire l'”utile soddisfacimento” dei creditori. È un requisito qualitativo, non una percentuale.

In sintesi: un aumento di stipendio rileva solo se porta il reddito oltre la soglia del comma 2 e se l’eccedenza è tale da dare ai creditori un soddisfacimento utile.

Il comma 2 fissa il parametro. Il presupposto dell’incapienza ricorre anche quando il debitore ha un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013) corrispondente al numero dei componenti del nucleo.

Va precisato che il testo previgente era diverso su due punti decisivi. Nella versione in vigore fino al correttivo, il comma 1 prevedeva un periodo di osservazione di quattro anni e richiedeva che le utilità sopravvenute consentissero il soddisfacimento dei creditori «in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento». Il riferimento al dieci per cento non compare più nel testo vigente: oggi la norma parla di “utile soddisfacimento”. Molte fonti divulgative, e anche alcuni decreti successivi al correttivo, continuano a usare la formula vecchia. Chi deve valutare un aumento deve partire dal testo attuale.

La ratio della regola

La disciplina prevede un equilibrio. Da un lato il debitore senza prospettive ottiene una liberazione rapida, senza liquidazione e senza piano. Dall’altro i creditori, che non hanno ricevuto nulla, conservano per un periodo limitato la possibilità di recuperare qualcosa se la situazione del debitore cambia davvero. Il comma 2 serve a evitare che ogni miglioramento minimo riapra il debito: fino alla soglia, il reddito è considerato destinato a vivere.

Distinzione da istituti affini

L’esdebitazione dell’incapiente va tenuta distinta dall’esdebitazione che segue la liquidazione controllata (art. 282 CCII). Nella liquidazione controllata il debitore mette a disposizione i beni e la parte di reddito eccedente quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento (art. 268 c.4 lett. b); la procedura resta aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272 c.3). L’aumento di stipendio, in quel caso, entra di regola nella massa durante la procedura. Nell’incapiente, invece, non c’è massa: l’aumento non viene acquisito da nessuno finché l’OCC non lo verifica e il giudice non autorizza la comunicazione ai creditori.

Esempio concreto. Un lavoratore in liquidazione controllata, con limite di mantenimento fissato dal giudice in 1.300 euro mensili, che passa da 1.450 a 1.620 euro netti, vede crescere la quota mensile destinata alla procedura da 150 a 320 euro: l’effetto è immediato e non richiede alcuna autorizzazione. Lo stesso aumento, per un esdebitato incapiente, non produce alcun versamento automatico: va dichiarato, verificato e confrontato con la soglia annua.

Requisiti e termini: quando l’aumento diventa rilevante

In termini operativi, perché un aumento di stipendio faccia tornare esigibili i debiti devono ricorrere insieme le condizioni seguenti.

a) Sopravvenienza nel triennio. L’utilità deve sopravvenire entro tre anni dal decreto del giudice (c.1). La vigilanza dell’OCC dura tre anni dal deposito del decreto (c.9). Un aumento deliberato e pagato dopo la scadenza non rileva.

b) Carattere “ulteriore”. L’aumento deve portare il reddito oltre quanto indicato nel comma 2. Questo comporta un confronto annuo, non mensile: il comma 2 ragiona “su base annua”. Un mese con molti straordinari non basta di per sé; conta il totale dell’anno.

c) Confronto con la soglia aggiornata. La soglia è legata all’assegno sociale, che l’INPS aggiorna ogni anno. Per il 2025 l’assegno sociale definitivo è di 538,69 euro mensili, pari a 7.002,97 euro annui; per il 2026 l’importo provvisorio è di 546,24 euro mensili, pari a 7.101,12 euro annui (circolare INPS n. 153 del 19/12/2025). L’aumento di stipendio va quindi confrontato con la soglia dell’anno in cui viene percepito, non con quella dell’anno del decreto.

d) Utile soddisfacimento. L’eccedenza deve essere idonea a soddisfare utilmente i creditori. Il testo non fissa una percentuale. La valutazione resta affidata all’OCC e, in ultima istanza, al giudice che autorizza la comunicazione.

e) Natura non finanziaria. I finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono utilità. Un prestito personale o una nuova cessione del quinto non aumentano il reddito ai fini della norma.

Le soglie annue verificate

Applicando la formula del comma 2 (assegno sociale × 1,5 × parametro della scala di equivalenza), con i parametri dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 159/2013 (1 componente 1,00; 2 componenti 1,57; 3 componenti 2,04; 4 componenti 2,46; 5 componenti 2,85), si ottengono questi valori.

Componenti del nucleo Parametro Soglia annua 2025 Soglia annua 2026 (provvisoria) Differenza
1 1,00 10.504,46 € 10.651,68 € +147,22 €
2 1,57 16.491,99 € 16.723,14 € +231,15 €
3 2,04 21.429,09 € 21.729,43 € +300,34 €
4 2,46 25.840,96 € 26.203,13 € +362,17 €
5 2,85 — 30.357,29 € —

Il Tribunale di Milano, nel decreto del 23/2/2026, ha indicato per un nucleo di quattro persone una soglia di 25.840,95 euro, che coincide con il valore 2025 salvo l’arrotondamento. La differenza tra un anno e l’altro, pur modesta, assorbe una parte degli aumenti contrattuali. Le maggiorazioni della scala ISEE (figli, disabilità, genitore solo) esistono nel D.P.C.M., ma nessun decreto letto chiarisce se entrino nel calcolo del comma 2: è una questione aperta da segnalare all’OCC.

Le due letture del comma 2

Va precisato che il comma 2 si presta a due letture, e la differenza pesa molto sugli aumenti.

  • Prima lettura (letterale). Dal reddito si tolgono le spese di produzione e le spese reali di mantenimento; il residuo si confronta con la soglia. È la lettura che emerge dalla citazione del testo vigente nel decreto del Tribunale di Alessandria dell’11/2/2026. Con questa impostazione la soglia funziona come una franchigia sul residuo: un aumento diventa “ulteriore” solo quando il reddito, già detratte le spese di vita, supera la soglia.
  • Seconda lettura (soglia come misura del mantenimento). La soglia rappresenta essa stessa quanto occorre per vivere: dal reddito si tolgono le spese di produzione e la soglia; ciò che avanza è disponibile. Era l’impostazione del testo previgente secondo la nota ODCEC Brescia del 2023, e resta la più prudente.

Finché la giurisprudenza non si consolida, conviene calcolare l’aumento con entrambe le letture e dichiarare comunque ogni variazione.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Periodo di rilevanza delle utilità ulteriori: 3 anni Dal decreto del giudice (c.1) Fissato dalla legge Dopo la scadenza gli aumenti non fanno rivivere i debiti
Vigilanza dell’OCC: 3 anni Dal deposito del decreto (c.9) Fissato dalla legge Cessato il periodo, l’OCC non compie più verifiche
Dichiarazione annuale sulle utilità Data indicata nel decreto (c.7) A pena di revoca Revoca dell’esdebitazione
Dichiarazione anticipata Appena emerge un’utilità sicuramente rilevante Prescritta da alcuni decreti (Alessandria, Venezia) Rischio di contestazione per omissione
Reclamo contro il decreto di concessione 30 giorni dalla comunicazione (c.8) Perentorio, forme dell’art. 124 Il decreto si consolida
Aggiornamento dell’assegno sociale Circolare INPS di fine anno Dato amministrativo La soglia dell’anno cambia: il confronto va rifatto

Sul piano dei termini, va ricordato che l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa previsione. Il mese di agosto, quindi, non sposta né il termine di reclamo né la scadenza della dichiarazione.

Diagnosi dell’aumento: dal fatto alla dichiarazione, passo per passo

La procedura che segue descrive come si valuta un aumento di stipendio nel triennio, chi interviene e con quale atto. Non esiste un modulo di legge: le regole operative sono quelle scritte nel decreto di esdebitazione, che va riletto per primo.

Passo 1. Rileggere il decreto

Il decreto indica il termine annuale della dichiarazione e spesso i documenti da allegare. Le prescrizioni variano molto da tribunale a tribunale.

  • Il Tribunale di Alessandria (decreto 11/2/2026) chiede la dichiarazione entro maggio di ogni anno, con l’estratto del conto bancario o postale usato per entrate e spese e, subito dopo la scadenza fiscale, la dichiarazione dei redditi o l’attestazione della mancata presentazione.
  • Il Tribunale di Venezia (decreto del 25/2/2026, R.G. 2/2025) fissa il termine a settembre, sempre con estratto conto e indicazione di eventuali cambi del conto.
  • Il Tribunale di Milano (decreti del 27/10/2025 e del 23/2/2026) fissa tre scadenze puntuali, una per ogni anno del triennio, alla data anniversaria del decreto.
  • Il Tribunale di Rovereto (decreto 15/12/2025) indica il 15 dicembre di ciascun anno, dal 2026 al 2028.
  • Il Tribunale di Lagonegro (proc. n. 2/2025) indica il 15 gennaio di ogni anno.

Passo 2. Classificare l’aumento

Non tutti gli aumenti sono uguali. In termini operativi conviene distinguerli in quattro gruppi.

  1. Aumenti strutturali e prevedibili: scatti di anzianità previsti dal contratto collettivo. Erano spesso già prevedibili alla data del decreto. Il giudice valuta l’incapienza “anche in prospettiva futura”: se lo scatto era noto e non ha impedito l’esdebitazione, è difficile considerarlo di per sé un’utilità sopravvenuta, salvo che porti il reddito oltre la soglia.
  2. Aumenti strutturali generali: il rinnovo del contratto collettivo nazionale (CCNL). In genere recupera, in tutto o in parte, l’inflazione, cioè lo stesso fenomeno che fa crescere l’assegno sociale e quindi la soglia. L’effetto netto va misurato confrontando l’aumento con la crescita della soglia.
  3. Aumenti strutturali individuali: promozione, passaggio di livello, passaggio da part-time a tempo pieno. Sono i più pesanti, perché cambiano il reddito per tutto il periodo residuo.
  4. Aumenti occasionali: straordinari, premio di risultato, una tantum, arretrati contrattuali. Vanno sommati nell’anno in cui sono percepiti, perché il comma 2 ragiona su base annua; non si proiettano sugli anni successivi.

Passo 3. Calcolare il reddito annuo netto

Si parte dal netto annuo effettivamente percepito: retribuzioni mensili, tredicesima, eventuale quattordicesima, premi e arretrati. Tredicesima e quattordicesima non sono utilità ulteriori: fanno parte del reddito annuo che il comma 2 già considera. Il decreto del Tribunale di Milano del 27/10/2025, ad esempio, ha esaminato insieme le retribuzioni mensili, la tredicesima e la quattordicesima.

Va considerato anche il netto, non il lordo. Lo stesso decreto milanese ha preso atto della nota del gestore secondo cui dal 2026 le ritenute IRPEF sarebbero aumentate per effetto del cumulo tra lavoro dipendente e pensione di reversibilità: un aumento lordo può tradursi in un aumento netto molto più contenuto.

Passo 4. Dedurre le spese di produzione e, secondo la lettura scelta, le spese di mantenimento

Le spese di produzione del reddito sono quelle necessarie per lavorare: tipicamente il trasporto casa-lavoro. Un passaggio a tempo pieno, o un trasferimento conseguente a una promozione, può farle crescere. Anche questo riduce l’effetto dell’aumento.

Passo 5. Confrontare con la soglia dell’anno

Il confronto si fa con la soglia aggiornata dell’anno di percezione. Se nel corso del triennio il nucleo cambia (nascita di un figlio, uscita di un componente, ingresso di un convivente nella famiglia anagrafica), cambia anche il parametro. Il nucleo si determina secondo l’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013: è la famiglia anagrafica; il coniuge con residenza diversa resta nel nucleo salvo separazione legale e casi tassativi; il figlio maggiorenne fuori casa vi rientra se a carico ai fini IRPEF, non coniugato e senza figli.

Passo 6. Redigere e depositare la dichiarazione (c.7)

Il comma 7 prevede che il decreto indichi il termine entro cui il debitore deposita ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca. Secondo il testo, la dichiarazione è dovuta “ove positiva”; molti decreti, però, la chiedono in ogni caso, anche quando non ci sono novità. La scelta prudente è depositarla sempre, anche se negativa, e anticiparla quando l’aumento è certo e rilevante.

Una dichiarazione utile contiene:

  • il reddito netto annuo percepito, voce per voce;
  • la descrizione dell’aumento (data, causa, importo mensile netto, carattere permanente o occasionale);
  • le buste paga e la certificazione unica, o la dichiarazione dei redditi quando disponibile;
  • l’estratto del conto corrente, se il decreto lo richiede;
  • le variazioni del nucleo familiare e delle spese di produzione;
  • il confronto con la soglia dell’anno, con l’indicazione della lettura del comma 2 utilizzata.

Passo 7. La verifica dell’OCC e l’autorizzazione del giudice (c.9)

L’OCC vigila per tre anni sulla tempestività del deposito e compie le verifiche necessarie per accertare l’esistenza di utilità ulteriori. Se le riscontra, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori, che possono iniziare azioni esecutive e cautelari “sulle predette utilità”. Il testo non disciplina in modo espresso il contraddittorio con il debitore prima dell’autorizzazione: è opportuno depositare una memoria che spieghi il calcolo, così che il giudice decida con tutti gli elementi.

Passo 8. Cosa può fare, e cosa non può fare, il creditore

Il creditore non può agire da solo. Prima dell’autorizzazione del giudice e della comunicazione dell’OCC, il debito resta inesigibile: un pignoramento avviato senza questi passaggi è contestabile con l’opposizione all’esecuzione. Dopo la comunicazione, il creditore può agire, ma il comma 9 limita le azioni alle “predette utilità”: il debito rivive “nei limiti e alle condizioni” del comma 9. La lettura più coerente è che l’azione possa colpire la parte di reddito che costituisce utilità ulteriore, non l’intero patrimonio del debitore. Restano comunque i limiti ordinari di pignorabilità delle retribuzioni previsti dall’art. 545 c.p.c.

L’errore più grave in questa fase è ignorare la comunicazione dell’OCC: chi non interviene subito rischia che il giudice autorizzi i creditori senza conoscere le spese reali sostenute.

Un secondo errore frequente è confondere la revoca con il ritorno di esigibilità. La revoca, legata alla mancata dichiarazione, travolge il beneficio. Il ritorno di esigibilità per utilità ulteriori, invece, opera nei limiti del comma 9 e riguarda le utilità accertate.

Esempi di calcolo sull’aumento di stipendio

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati ipotetici. Non descrivono casi reali. Le soglie sono quelle della tabella; per gli anni successivi al 2026 si usa, solo a fini di esempio, la soglia 2026, perché l’importo futuro dell’assegno sociale non è ancora noto.

Esempio 1. Passaggio dal part-time al tempo pieno (nucleo di una persona)

Dati di partenza:

  • decreto di esdebitazione del 14/3/2025 (venerdì); triennio fino al 14/3/2028 (martedì);
  • dichiarazione annuale fissata dal decreto al 14 marzo: nel 2026 il 14 marzo cade di sabato e nel 2027 di domenica, quindi le scadenze utili diventano lunedì 16/3/2026 e lunedì 15/3/2027; nel 2028 martedì 14/3/2028;
  • reddito 2025 da part-time: 843,26 € netti × 13 mensilità = 10.962,38 €;
  • spese di produzione 2025: 612,00 €; spese reali di mantenimento: 10.380,00 € annui;
  • debiti esdebitati: 48.317,60 €.

Verifica all’anno del decreto (soglia 2025: 10.504,46 €):

  • seconda lettura: 10.962,38 − 612,00 = 10.350,38 € ≤ 10.504,46 € → incapiente;
  • prima lettura: 10.962,38 − 612,00 − 10.380,00 = −29,62 € → incapiente.

Dal 1/2/2026 il rapporto passa a tempo pieno, con netto mensile di 1.512,40 €. Reddito 2026:

  • gennaio part-time: 843,26 €;
  • febbraio-dicembre: 1.512,40 € × 11 = 16.636,40 €;
  • tredicesima pro quota: (843,26 + 16.636,40) / 12 = 1.456,64 €;
  • totale netto 2026: 18.936,30 €;
  • spese di produzione salite a 744,00 € (più giorni di trasferta); spese reali di mantenimento 11.220,00 €.

Confronto con la soglia 2026 (10.651,68 €):

  • seconda lettura: 18.936,30 − 744,00 = 18.192,30 €; eccedenza 18.192,30 − 10.651,68 = 7.540,62 €, pari a circa il 15,6% dei debiti esdebitati;
  • prima lettura: 18.192,30 − 11.220,00 = 6.972,30 € ≤ 10.651,68 € → nessuna utilità ulteriore.

Proiezione 2027 a reddito invariato (1.512,40 × 13 = 19.661,20 €; netto delle spese di produzione 18.917,20 €): eccedenza di 8.265,52 € con la seconda lettura; residuo di 7.697,20 €, ancora sotto soglia, con la prima.

Esito: la stessa promozione a tempo pieno è un’utilità ulteriore rilevante con la seconda lettura e non lo è con la prima. In entrambi i casi la dichiarazione va depositata entro il 16/3/2026 per il primo periodo e, data la portata dell’aumento, conviene anticiparla. Spetterà all’OCC verificare e al giudice decidere se autorizzare la comunicazione ai creditori.

Esempio 2. Rinnovo del CCNL, arretrati e scatto di anzianità (nucleo di tre persone)

Dati di partenza:

  • decreto del 18/6/2025 (mercoledì); dichiarazioni al 18/6/2026 (giovedì), al 18/6/2027 (venerdì) e al 18/6/2028, che cade di domenica e slitta a lunedì 19/6/2028;
  • reddito 2025: 1.584,70 € netti × 13 = 20.601,10 €; spese di produzione 480,00 €;
  • soglia 2025 per tre componenti: 21.429,09 €; 20.601,10 − 480,00 = 20.121,10 € → incapiente con la seconda lettura (e a maggior ragione con la prima).

Nel 2026 intervengono tre fatti:

  • rinnovo del CCNL con aumento netto di 62,40 € mensili da marzo;
  • arretrati una tantum per il 2025, netti 311,80 €, pagati con la busta di marzo;
  • scatto di anzianità di 21,35 € netti mensili da settembre.

Calcolo 2026:

  • mensilità: 2 × 1.584,70 + 6 × 1.647,10 + 4 × 1.668,45 = 19.725,80 €;
  • tredicesima calcolata sulla media delle mensilità: 1.643,82 €;
  • arretrati: 311,80 €;
  • totale netto: 21.681,42 €; dedotte le spese di produzione: 21.201,42 €.

Confronto con la soglia 2026 per tre componenti (21.729,43 €): 21.201,42 − 21.729,43 = −528,01 €. Nessuna eccedenza.

Proiezione 2027, a regime (1.668,45 × 13 = 21.689,85 €; netto delle spese di produzione 21.209,85 €): ancora 519,58 € sotto la soglia 2026.

Esito: tre aumenti nello stesso anno non producono un’utilità ulteriore. Pesa anche la crescita della soglia tra 2025 e 2026 (+300,34 €), che assorbe una parte del rinnovo. La dichiarazione va comunque depositata, perché il decreto la richiede e perché l’OCC deve poter ricostruire il calcolo.

Esempio 3. Straordinari e premio di risultato in un solo anno (nucleo di una persona)

Dati: reddito base 2026 di 10.110,40 € netti; straordinari per 1.236,50 € netti; premio di risultato una tantum di 900,00 € netti; spese di produzione 360,00 €; debiti esdebitati 31.780,45 €.

  • Totale 2026: 12.246,90 €; dedotte le spese di produzione: 11.886,90 €.
  • Seconda lettura: eccedenza sulla soglia 2026 di 1.235,22 €, pari al 3,89% dei debiti.
  • Prima lettura, con spese reali di mantenimento di 9.480,00 €: residuo 2.406,90 €, sotto soglia.
  • Nel 2027, senza straordinari né premio: 10.110,40 − 360,00 = 9.750,40 €, cioè 901,28 € sotto la soglia 2026.

Esito: un’eccedenza occasionale e modesta pone il problema dell'”utile soddisfacimento”. Con il testo previgente, che richiedeva almeno il dieci per cento, l’eccedenza sarebbe stata irrilevante; con il testo vigente la valutazione è qualitativa e resta aperta. È il caso tipico in cui la dichiarazione deve essere completa e accompagnata da un calcolo ragionato, perché la decisione spetta all’OCC e al giudice.

Situazioni fuori dalla regola generale

Aumento già prevedibile alla data del decreto

Lo scatto di anzianità o la progressione automatica erano spesso noti già al momento della domanda. Il comma 1 richiede che il debitore non possa offrire utilità “nemmeno in prospettiva futura”: il giudice, quindi, valuta anche il futuro prevedibile. Il Tribunale di Rovereto, nel decreto del 15/12/2025, ha esaminato un reddito da lavoro dipendente a tempo pieno di 20.864,66 euro annui, ritenuto appena sufficiente al mantenimento del debitore e al contributo per un figlio minore, e ha escluso come improbabile un aumento significativo. Se poi l’aumento arriva comunque, va dichiarato; ma il fatto che fosse prevedibile e compatibile con il decreto è un argomento da spendere nella dichiarazione. Diverso è il caso in cui un aumento certo e rilevante sia stato taciuto nella domanda: lì il problema non è l’utilità sopravvenuta, ma la completezza della documentazione.

Aumento modesto che sostituisce un reddito più basso

Il Tribunale di Alessandria (decreto 11/2/2026) ha ritenuto che una futura pensione fino a 600 euro mensili, destinata a sostituire un reddito di circa 300 euro, non modificasse l’incapienza prospettica. Il principio è utile anche per gli aumenti di stipendio: il raddoppio di un reddito molto basso può restare lontano dalla soglia.

Stipendio già pignorato al momento della domanda

La Cassazione, con l’ordinanza n. 13228 del 7/5/2026 (Sez. I), secondo il commento di Iusletter del 27/5/2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un debitore il cui stipendio era già pignorato e versato al creditore in forza di ordinanza di assegnazione. Il tribunale aveva revocato l’esdebitazione perché il pignoramento produceva un’utilità concreta per il creditore. Ecnews (4/9/2026) descrive la stessa pronuncia soprattutto sotto il profilo della ricorribilità del decreto. Per chi riceve un aumento, il messaggio è chiaro: quando una parte dello stipendio arriva davvero ai creditori, l’incapienza è in discussione.

Cambio del nucleo familiare nello stesso anno dell’aumento

Se l’aumento coincide con la nascita di un figlio, il parametro della scala passa ad esempio da 1,57 a 2,04 e la soglia 2026 sale da 16.723,14 a 21.729,43 euro: oltre cinquemila euro di margine in più. Al contrario, l’uscita di un componente dal nucleo abbassa la soglia proprio mentre il reddito cresce. La dichiarazione deve riportare entrambi i fatti.

Arretrati pagati dopo la fine del triennio

Un rinnovo contrattuale firmato nel terzo anno con arretrati pagati dopo la scadenza del triennio pone un problema di data: conta la sopravvenienza entro tre anni dal decreto. Il testo non chiarisce se rilevi la firma dell’accordo o il pagamento. La prudenza suggerisce di dichiarare l’accordo nell’ultima dichiarazione utile, segnalando la data di pagamento.

Anticipo del TFR, welfare aziendale, nuovi prestiti

I finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono utilità (c.1): una nuova cessione del quinto non riapre i debiti. Per l’anticipo del TFR e per i benefit di welfare aziendale non si sono trovate pronunce: il TFR è retribuzione differita e non un finanziamento in senso stretto, quindi il punto resta da valutare caso per caso con l’OCC.

Promozione con trasferimento o nuove spese di lavoro

Una promozione comporta talvolta un cambio di sede, più chilometri, un secondo mezzo di trasporto o spese di alloggio durante la settimana. Il comma 2 consente di dedurre le spese di produzione del reddito: un aumento netto di 180 euro mensili accompagnato da 95 euro mensili di spese di trasferta in più vale, ai fini del confronto, 85 euro al mese, cioè 1.020 euro l’anno su dodici mesi. Queste spese vanno documentate (abbonamenti, ricevute, rimborsi chilometrici non coperti dal datore di lavoro) e indicate nella dichiarazione, altrimenti l’OCC non può considerarle.

Aumento che viene meno nel corso del triennio

Un incarico temporaneo con indennità di funzione, un superminimo assorbibile, un periodo di tempo pieno seguito dal ritorno al part-time: in questi casi l’aumento esiste solo per una parte del triennio. Il confronto annuo coglie bene il fenomeno, perché misura ciò che è stato effettivamente percepito in ciascun anno. Nella dichiarazione conviene indicare sia la data di inizio sia la data di cessazione, con la documentazione relativa (lettera del datore di lavoro, nuova busta paga), così che l’OCC non proietti sugli anni successivi un reddito che non c’è più.

Aumento compensato da maggiori spese di mantenimento

Con la prima lettura del comma 2, le spese reali di mantenimento si deducono prima del confronto con la soglia. Un aumento che coincide con spese sanitarie documentate, con l’avvio degli studi universitari di un figlio o con un nuovo canone di locazione più alto, può quindi essere neutralizzato in tutto o in parte. Con la seconda lettura, invece, queste spese non si sommano alla soglia, salvo valutazioni del giudice sul caso concreto. Anche per questo il calcolo va sempre presentato in entrambe le versioni.

Aumento del coniuge o di un altro familiare

Il comma 2 parla del reddito “del debitore”, ma lo collega al mantenimento “suo e della sua famiglia” e al parametro del nucleo. Se l’aumento riguarda il coniuge convivente, il reddito del debitore resta invariato; cambia però la capacità complessiva della famiglia di sostenere le spese comuni, e quindi la quota delle spese di mantenimento ragionevolmente a carico del debitore. Sul punto non si sono trovate pronunce: è prudente indicare nella dichiarazione anche le variazioni di reddito dei familiari, come del resto prevede la documentazione richiesta dal comma 3 per la domanda.

“Un aumento di stipendio, nel triennio, non si giudica a sensazione: si misura sulla soglia dell’anno, con il decreto in mano e con la dichiarazione già impostata” — è il metodo che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, applica a ogni verifica.

Le domande che arrivano più spesso

Ho avuto un aumento di 40 euro al mese: devo pagare i debiti?

Non automaticamente. L’aumento rileva solo se porta il reddito annuo oltre la soglia del comma 2 e se l’eccedenza consente un utile soddisfacimento dei creditori. Un aumento di 40 euro mensili vale circa 520 euro l’anno su tredici mensilità; per un nucleo di una persona la soglia è cresciuta di 147,22 euro tra 2025 e 2026. Bisogna fare il calcolo con i propri numeri. In ogni caso l’aumento va indicato nella dichiarazione annuale: è la dichiarazione mancata, non l’aumento, a comportare la revoca.

Se non dichiaro l’aumento, cosa rischio?

Il comma 7 lega la dichiarazione annuale alla revoca del beneficio. Tutti i decreti esaminati, da Milano a Venezia, da Alessandria a Rovereto, ripetono la formula “a pena di revoca”. L’OCC, inoltre, nei tre anni compie verifiche autonome: buste paga, dichiarazioni dei redditi, estratti conto. Un aumento taciuto e poi scoperto espone al rischio peggiore, cioè la perdita dell’esdebitazione, e non solo al ritorno di esigibilità nei limiti del comma 9.

Il creditore può pignorarmi lo stipendio appena sa della promozione?

No, non da solo. Il comma 9 richiede tre passaggi: verifica dell’OCC, autorizzazione del giudice, comunicazione ai creditori. Solo dopo il creditore può iniziare azioni esecutive e cautelari, e solo “sulle predette utilità”. Un pignoramento avviato senza questi passaggi riguarda un credito ancora inesigibile ed è contestabile. Anche dopo l’autorizzazione restano i limiti di pignorabilità delle retribuzioni dell’art. 545 c.p.c.

Esiste ancora la regola del dieci per cento?

Nel testo vigente dell’art. 283, dopo il D.Lgs. 136/2024, no. Il comma 1 parla di utilità che consentano “l’utile soddisfacimento dei creditori”. Il dieci per cento era previsto dal testo previgente, insieme al periodo di quattro anni. Alcuni decreti successivi, come quello del Tribunale di Como del 28/10/2025 e quello del Tribunale di Lagonegro nel proc. n. 2/2025, usano ancora la vecchia formula. Se il proprio decreto la riporta, conviene chiedere un parere sul suo valore pratico.

La tredicesima conta come aumento?

No. La tredicesima e la quattordicesima fanno parte del reddito annuo considerato dal comma 2 fin dall’inizio. Rilevano solo se cresce la retribuzione su cui si calcolano. Il confronto con la soglia va sempre fatto sul totale annuo, comprese le mensilità aggiuntive.

Caso limite: mi hanno promosso a 34 mesi dal decreto. Cambia qualcosa?

L’aumento sopravviene ancora nel triennio, quindi va dichiarato. Va però considerato che il comma 2 ragiona su base annua e che nei due mesi residui l’eccedenza effettiva può essere minima. La dichiarazione dovrebbe indicare l’importo percepito entro la scadenza del triennio, distinguendolo da quello successivo, che non rileva più. La valutazione dell’utile soddisfacimento, su importi così limitati, resta affidata all’OCC e al giudice.

Giurisprudenza utile per valutare l’aumento

La giurisprudenza sull’esdebitazione dell’incapiente dopo il correttivo è in gran parte di merito e consiste in decreti pubblicati sui siti dei tribunali. Le pronunce di legittimità riguardano soprattutto la ricorribilità dei provvedimenti. Di seguito il quadro ragionato.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026. Secondo Iusletter (27/5/2026), la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la revoca, in sede di reclamo, dell’esdebitazione di un debitore il cui stipendio era già pignorato e assegnato al creditore: il tribunale aveva ritenuto che il pignoramento producesse un’utilità concreta. Ecnews (4/9/2026) la richiama come precedente sulla ricorribilità dei decreti. Rilevanza: quando una parte della retribuzione arriva ai creditori, l’incapienza è in discussione.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025. Secondo diritto.it, la Corte ha ritenuto non ricorribile il decreto di rigetto dell’esdebitazione ex art. 283 perché privo di carattere decisorio e ha enunciato, nell’interesse della legge, il principio per cui il fallito non può usare l’art. 283 per aggirare i limiti dell’esdebitazione fallimentare. Rilevanza: su ricorribilità dei decreti esiste un contrasto con la n. 13228/2026, da tenere presente se si intende impugnare.

3. Cass. n. 13220/2026. Segnalata da Unijuris e letta solo in sintesi: il reclamo ex art. 283 c.8 andrebbe proposto al tribunale in composizione collegiale e non alla Corte d’appello. Rilevanza: individua il giudice del reclamo; il dato va verificato sul testo integrale.

4. Trib. Rovereto, decr. 15/12/2025 (R.G. 1/2025). Reddito da lavoro a tempo pieno ritenuto appena sufficiente al mantenimento; aumento significativo futuro ritenuto improbabile; dichiarazioni fissate per tre anni al 15 dicembre; esclusi dall’esdebitazione i debiti da responsabilità extracontrattuale e da sanzioni. Rilevanza: mostra come il giudice valuti la prospettiva di aumenti già al momento del decreto.

5. Trib. Alessandria, decr. 11/2/2026 (R.G. 6/2025). Riporta il testo vigente del comma 2 e del comma 1; ritiene irrilevante un futuro reddito fino a 600 euro in sostituzione di 300; prescrive dichiarazione entro maggio con estratto conto e anticipazione in caso di utilità emerse. Rilevanza: è il modello più dettagliato di dichiarazione e sostiene la lettura letterale del comma 2.

6. Trib. Milano, decr. 27/10/2025 (R.G. 15/2025). Esamina insieme retribuzioni, tredicesima e quattordicesima e prende atto dell’aumento delle ritenute IRPEF previsto dal 2026; fissa tre dichiarazioni annuali e chiede all’OCC di descrivere le verifiche sulle sopravvenienze “ulteriori” rispetto al comma 2. Rilevanza: conferma che il confronto si fa sul netto annuo.

7. Trib. Milano, decr. 23/2/2026 (R.G. 32/2025). Indica la soglia di 25.840,95 euro per un nucleo di quattro persone; fissa le dichiarazioni alla data anniversaria; limita l’esdebitazione alle passività anteriori al ricorso. Rilevanza: dà un riscontro numerico al calcolo della soglia.

8. Trib. Venezia, decr. del 25/2/2026 (R.G. 2/2025, rep. n. 35/2026). Un margine di circa 100 euro mensili tra reddito da lavoro e spese di sostentamento stimate su dati Istat è stato ritenuto non satisfattivo per i creditori; dichiarazione entro settembre con estratto conto, anticipata per sopravvenienze sicuramente rilevanti. Rilevanza: un piccolo residuo non è di per sé utilità.

9. Trib. Lagonegro, proc. n. 2/2025 (decreto del 2025). Utilità valutate su base annua dedotte le spese di produzione e di mantenimento; il decreto richiama ancora la soglia del dieci per cento; dichiarazione entro il 15 gennaio. Rilevanza: esempio di decreto che usa la formula previgente.

10. Trib. Como, decr. 28/10/2025. Usa ancora la formula “quattro anni e dieci per cento” del testo previgente. Rilevanza: chi ha un decreto simile deve chiedersi quale regola applicherà l’OCC.

11. Trib. Taranto, Sez. II, 28/2/2024, citato dal Tribunale di Alessandria: richiede un vaglio rigoroso dei presupposti, data la natura eccezionale dell’istituto. Rilevanza: lo stesso rigore si riflette nelle verifiche del triennio.

12. Trib. Avellino, 9/1/2025, e Trib. Milano, 23/12/2024, citati dal Tribunale di Alessandria: la meritevolezza si valuta sulle circostanze concrete, anche in presenza di debito fiscale rilevante, se l’indebitamento deriva da eventi gravi e imprevedibili. In senso opposto, sempre secondo lo stesso decreto, Trib. Verona 7/9/2023 e Trib. Ivrea 1/8/2023. Rilevanza: la meritevolezza è requisito dell’incapiente (c.1 e c.7) e una dichiarazione omessa può riaprire proprio quel giudizio.

Nessuna delle pronunce esaminate decide espressamente se un singolo aumento di stipendio, successivo al decreto, sia un’utilità ulteriore. Il quadro offre però tre punti fermi: il confronto è annuo e sul netto; un residuo modesto non è di per sé utilità; la dichiarazione è un obbligo autonomo, sanzionato con la revoca.

Cosa può fare lo Studio Monardo dopo un aumento di stipendio

Lo Studio lavora sull’aumento di stipendio con un metodo che parte dal decreto e arriva, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio. Questi gli strumenti concreti.

  1. Rileggiamo il decreto di esdebitazione e individuiamo termine della dichiarazione, documenti richiesti e obblighi di anticipazione.
  2. Classifichiamo l’aumento (scatto, rinnovo del CCNL, promozione, part-time/tempo pieno, straordinari, premio, arretrati) e ne ricostruiamo data e carattere permanente o occasionale.
  3. Ricostruiamo il reddito netto annuo dalle buste paga e dalla certificazione unica, comprese tredicesima e quattordicesima.
  4. Calcoliamo la soglia del comma 2 dell’anno di riferimento, con l’assegno sociale aggiornato e il parametro ISEE del nucleo effettivo.
  5. Sviluppiamo il calcolo con entrambe le letture del comma 2 e indichiamo con chiarezza dove le due conclusioni divergono.
  6. Redigiamo la dichiarazione annuale ex art. 283 c.7, completa di allegati, anche quando è negativa.
  7. Predisponiamo la memoria per l’OCC e per il giudice quando si profila la comunicazione ai creditori ai sensi del comma 9.
  8. Verifichiamo ogni atto del creditore: se il pignoramento arriva senza autorizzazione o oltre le “predette utilità”, predisponiamo l’opposizione all’esecuzione.
  9. Controlliamo i limiti di pignorabilità della retribuzione e la quantificazione dell’importo aggredibile.
  10. Seguiamo i rimedi contro i provvedimenti del giudice, dal reclamo nei termini di legge fino all’eventuale ricorso per cassazione, valutando il contrasto giurisprudenziale sulla ricorribilità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema dell’aumento di stipendio pesano in particolare due di queste competenze. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno la vigilanza del triennio: sa quali documenti l’organismo chiede, come ricostruisce il reddito e come imposta la relazione al giudice. Come cassazionista, garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa linea difensiva, con lo stesso difensore, dalla dichiarazione annuale all’eventuale impugnazione, che in questa materia è resa delicata dal contrasto tra Cass. n. 30108/2025 e n. 13228/2026.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono il netto annuo, le ritenute e le spese di produzione; gli avvocati traducono il calcolo nella dichiarazione, nella memoria e, se serve, nell’opposizione. Lo Studio non promette esiti: si impegna ad analizzare i numeri, verificare gli atti e costruire la strategia più solida sul caso concreto.

In sintesi operativa

Un aumento di stipendio nel triennio successivo all’esdebitazione dell’incapiente non obbliga di per sé a pagare i debiti. Li rende di nuovo esigibili solo se porta il reddito annuo oltre la soglia del comma 2, aggiornata ogni anno, e se l’eccedenza consente un utile soddisfacimento dei creditori. Anche in quel caso il creditore può agire solo dopo la verifica dell’OCC e l’autorizzazione del giudice, e solo sulle utilità accertate. L’obbligo che non ammette eccezioni è la dichiarazione annuale: va depositata nei termini del decreto, completa, e anticipata quando l’aumento è certo e rilevante.

Lo Studio Monardo affronta questi casi con le competenze certificate che la materia richiede: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC consentono di leggere l’aumento con gli stessi criteri dell’organismo che vigila; la qualifica di cassazionista assicura che la stessa strategia possa proseguire fino all’ultimo grado.

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