La Composizione Negoziata È Adatta Anche All’impresa Già Insolvente?

Quando un’impresa minore già insolvente entra nella composizione negoziata, quasi mai la domanda la sbarra in partenza: a farla fallire è di solito una valutazione sbagliata dell’imprenditore, fatta prima di presentare l’istanza o nelle prime settimane di trattative. Il piccolo imprenditore che non paga più fornitori, rate e contributi da mesi vede la composizione negoziata come un rifugio: un esperto nominato dalla Camera di commercio, creditori fermi per qualche mese, il tempo di riorganizzarsi. A volte è davvero la strada giusta. Altre volte è una scelta che brucia mesi preziosi, aumenta i debiti e lascia l’impresa più debole di prima davanti al concordato minore o alla liquidazione controllata.

La domanda del titolo non ha una risposta di una riga. Per le imprese sotto soglia (art. 25-quater del Codice della crisi) la legge usa parole diverse da quelle della disciplina generale (art. 12), e su questa differenza non c’è ancora una lettura consolidata. In questa guida presentiamo la questione per quello che è, cioè aperta, e ci concentriamo sugli errori di valutazione che vediamo ripetersi più spesso:

  1. Dare per scontato che l’impresa minore insolvente possa (o non possa) accedere, senza leggere l’art. 25-quater.
  2. Usare la composizione negoziata solo per guadagnare tempo.
  3. Nascondere o ridimensionare l’insolvenza davanti all’esperto.
  4. Scambiare un’insolvenza irreversibile per una crisi ancora recuperabile.
  5. Continuare a gestire l’impresa come prima, senza cambiare criterio e senza pagare i debiti correnti.
  6. Non valutare fin dall’inizio il concordato minore o la liquidazione controllata.

Perché lo Studio Monardo segue proprio questi casi? Perché il tema sta esattamente sul confine tra due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce: sa quali informazioni l’esperto deve avere, come valuta la perseguibilità del risanamento e cosa scrive nella relazione finale. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC conosce gli strumenti verso cui l’impresa minore insolvente approda quando la composizione non basta: concordato minore e liquidazione controllata. Valutare un’impresa minore già insolvente vuol dire tenere insieme proprio queste due prospettive.

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Errore n. 1 – Dare per scontato che l’impresa minore insolvente possa (o non possa) accedere

L’errore

Un artigiano con una ditta individuale ha 214.000 euro di debiti, due decreti ingiuntivi notificati e l’INPS non pagata da otto mesi. Un collega gli dice che “la composizione negoziata è per tutti, anche per chi è già insolvente”. Un altro consulente gli risponde il contrario: “se sei insolvente non puoi entrarci”. Lui sceglie la versione che gli piace di più e deposita l’istanza senza chiedersi cosa dica la norma scritta proprio per le imprese come la sua.

Perché è un errore

L’impresa minore non segue in tutto le regole generali. Per lei c’è una norma apposita, l’art. 25-quater CCII (imprese sotto soglia). Impresa minore, secondo l’art. 2, comma 1, lettera d), è quella che nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se dura da meno) presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.

Ecco il punto. L’art. 12, comma 1, nel testo vigente (Brocardi, aggiornato al 12 agosto 2026, modificato dal D.Lgs. 136/2024), consente all’imprenditore commerciale e agricolo di chiedere la nomina dell’esperto quando si trova nelle condizioni dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b), cioè in crisi o in insolvenza, oppure anche solo in uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile.

L’art. 25-quater, comma 1, invece, dice testualmente che l’imprenditore sotto soglia “che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”. Il richiamo esplicito alla crisi e all’insolvenza già in atto, che c’è nell’art. 12, nell’art. 25-quater non compare.

Su questo silenzio esistono due letture, ed è corretto presentarle entrambe.

Prima lettura (restrittiva). L’art. 25-quater è una norma speciale e descrive da sé il presupposto oggettivo per l’impresa minore. Se il legislatore avesse voluto aprire la porta anche all’impresa minore già insolvente l’avrebbe scritto, come ha fatto nell’art. 12. Chi segue questa tesi fa notare anche che il D.Lgs. 136/2024 ha modificato il comma 1 dell’art. 12 ma non il comma 1 dell’art. 25-quater, toccando invece i commi 3, 4, 5, 6 e 7: le due formule sono rimaste diverse anche dopo il correttivo. Per l’impresa minore, quindi, lo spazio naturale della composizione negoziata sarebbe la fase dello squilibrio, prima che la crisi diventi attuale.

Seconda lettura (estensiva). L’art. 25-quater, comma 5, richiama per quanto non previsto, “in quanto compatibili”, proprio l’art. 12 e l’art. 21. E l’art. 21, comma 1, disciplina espressamente la gestione dell’impresa che “risulta insolvente” ma ha “concrete prospettive di risanamento”: la gestione va allora condotta nel prevalente interesse dei creditori. Inoltre lo stesso art. 25-quater, al comma 3, fa dire all’esperto che il piano appare coerente “con la regolazione della crisi o dell’insolvenza”, e al comma 4 apre la strada al concordato minore e alla liquidazione controllata, che presuppongono il sovraindebitamento, cioè per definizione (art. 2, comma 1, lettera c) la crisi o l’insolvenza. Secondo questa tesi lo squilibrio è la soglia minima per entrare, non un limite massimo, e il vero filtro, sia nell’art. 12 sia nell’art. 25-quater, è la ragionevole perseguibilità del risanamento.

Ad oggi non abbiamo trovato pronunce che decidano il punto per le imprese sotto soglia. Le decisioni sull’insolvenza nella composizione negoziata riguardano imprese sopra soglia, alle quali l’art. 12 si applica direttamente.

Le conseguenze

Chi parte da una certezza che non c’è rischia due danni opposti. Se dà per scontato di poter entrare e la sua insolvenza è conclamata, deposita un’istanza che l’esperto può ritenere priva di prospettive già al primo incontro, con l’archiviazione e il tempo perso. Se invece dà per scontato di non poter entrare, rinuncia a uno strumento che, letto in chiave estensiva e con un risanamento davvero perseguibile, gli avrebbe permesso di trattare con i creditori senza la pubblicità e le rigidità di una procedura giudiziale. Il danno più grave è il primo: mesi spesi in trattative senza esito mentre i debiti correnti continuano a crescere.

Cosa fare invece

Prima di depositare l’istanza bisogna fare una diagnosi onesta, per iscritto, che risponda a tre domande. L’impresa rientra davvero nelle soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d), per tutti e tre gli esercizi? Lo squilibrio è ancora prospettico o l’impresa è già incapace di pagare regolarmente? E, soprattutto, il risanamento è ragionevolmente perseguibile con numeri verificabili? Se l’insolvenza è già in atto, l’istanza va costruita mostrando fin dalla prima pagina perché è reversibile e quali flussi la renderanno superabile, così che regga sia nella lettura restrittiva (perché dimostra che la situazione è ancora governabile) sia in quella estensiva (perché offre all’esperto le “concrete prospettive” richieste dall’art. 21).

In pratica, l’istanza di un’impresa minore già insolvente dovrebbe contenere almeno quattro elementi che la legge non elenca come obbligatori ma che l’esperto cercherà comunque. Il primo è una descrizione sincera delle cause dello squilibrio: un cliente perso, un investimento sbagliato, un credito non incassato, un aumento dei costi. Il secondo è la distinzione tra la parte sana dell’attività e quella che genera perdite, perché il risanamento passa quasi sempre dal separare l’una dall’altra. Il terzo è l’indicazione delle risorse su cui si conta, con la loro provenienza e la loro certezza: un contratto firmato vale più di una trattativa, un apporto deliberato dai soci più di una promessa. Il quarto è l’elenco dei creditori decisivi, cioè quelli senza la cui adesione nessun accordo è possibile, con una prima idea di cosa proporre a ciascuno. Va anche messo in conto il fattore tempo: secondo l’art. 17, comma 7, l’incarico dell’esperto dura centottanta giorni, con una possibilità di proroga, ed è un arco che un’impresa insolvente deve saper usare fin dalla prima settimana. Un’istanza così costruita non elimina l’incertezza sulla norma, ma sposta l’attenzione su ciò che conta davvero in entrambe le letture: la concreta possibilità di superare la situazione.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’istanza dell’impresa minore non va alla commissione regionale, come per le imprese sopra soglia, ma al segretario generale della Camera di commercio della sede legale, che nomina l’esperto (art. 25-quater, comma 2). E i documenti sono quelli dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h): manca la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento richiesto alle imprese ordinarie. Proprio questa semplificazione inganna molti: non dover allegare un piano non significa non doverlo avere. Un’impresa già insolvente che si presenta senza un’idea concreta di risanamento offre all’esperto pochissimi elementi per ritenere “ragionevolmente perseguibile” il superamento della situazione. Inoltre la dichiarazione dell’art. 17, comma 3, lettera d), per l’impresa minore riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non aver depositato ricorso per concordato minore (art. 74): un elemento che chi ha già tentato altre strade deve verificare con attenzione prima di firmare.

Errore n. 2 – Usare la composizione negoziata solo per guadagnare tempo

L’errore

Una piccola società di distribuzione ha un pignoramento presso terzi sul conto corrente e un’esecuzione immobiliare sul magazzino. Il titolare non ha un piano, ma ha sentito dire che con la composizione negoziata “si bloccano i creditori per quattro mesi”. Deposita l’istanza, chiede subito le misure protettive e intanto spera che qualcosa cambi: un cliente che paga, un parente che presta, un’offerta d’acquisto.

Perché è un errore

La composizione negoziata ha uno scopo preciso: permettere all’esperto di agevolare trattative per superare lo squilibrio o la crisi (art. 12, comma 2). Le misure protettive degli artt. 18 e 19, che l’art. 25-quater, comma 5, richiama per l’impresa minore “in quanto compatibili”, sono strumentali a quelle trattative, non un fine. Non scattano da sole: vanno chieste e poi confermate dal tribunale, che valuta se servono davvero ad assicurare il buon esito delle trattative.

La giurisprudenza di merito raccolta nel massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia è netta su questo punto. Il Tribunale di Viterbo (14 febbraio 2022) ha negato le misure davanti a un marcato squilibrio economico-finanziario, sottolineando che la procedura non deve avere una funzione dilatoria. Il Tribunale di Bergamo (24 febbraio 2022) ha affermato che la reversibilità della crisi o dell’insolvenza è condizione necessaria per la conferma. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (7 novembre 2024) ha richiesto, per confermare le misure, che il debitore abbia effettivamente avviato un confronto con i creditori, precisando che il controllo del giudice non si riduce a una verifica dei documenti.

Le conseguenze

Chi usa la composizione come scudo ottiene, nel migliore dei casi, qualche settimana. Nel frattempo le misure possono essere negate, revocate o non confermate; l’esperto, se non vede prospettive concrete, chiude l’incarico; e il compenso dell’esperto, prededucibile secondo l’art. 25-ter, comma 12, pesa sull’attivo che resterà ai creditori. La conseguenza più seria è però un’altra: un percorso iniziato senza un vero progetto lascia tracce nella relazione finale dell’esperto, e quella relazione condiziona le strade successive, a cominciare dal concordato semplificato dell’art. 25-sexies, che presuppone trattative svolte con correttezza e buona fede.

Va ricordato anche che, per espressa previsione dell’art. 18, comma 1, le misure protettive non toccano i diritti di credito dei lavoratori, e che durante le trattative “non sono inibiti i pagamenti” (art. 18, comma 3). Lo scudo, dunque, è meno ampio di quanto molti immaginano.

Cosa fare invece

Il tempo va chiesto solo quando si sa come usarlo. Prima di chiedere le misure protettive bisogna avere un calendario credibile di ciò che accadrà nelle trattative: quali creditori convocare, con quale proposta, con quali risorse, in quanto tempo. Se il tempo serve solo a sperare, la composizione negoziata non è lo strumento giusto: conviene valutare subito il concordato minore, che prevede un proprio divieto di azioni esecutive e cautelari disposto dal giudice su istanza del debitore (art. 78, comma 2, lettera d), oppure prepararsi a una liquidazione controllata ordinata.

Il dettaglio che pochi conoscono

Per l’impresa minore l’applicazione delle misure protettive passa da un filtro in più: il rinvio “in quanto compatibili” dell’art. 25-quater, comma 5. Alcuni commentatori hanno segnalato possibili problemi di compatibilità tra la disciplina generale delle misure, pensata per imprese che depositano un progetto di piano e documenti finanziari più ricchi, e un’istanza che per legge non contiene il progetto di piano. È una cautela, non una regola: ma suggerisce di non costruire tutta la strategia sulla certezza di ottenere e mantenere le misure. Chi è già insolvente, peraltro, deve aspettarsi un esame più attento proprio sul punto della reversibilità.

Errore n. 3 – Nascondere o ridimensionare l’insolvenza davanti all’esperto

L’errore

Il titolare di un’impresa edile individuale presenta l’istanza e, al primo incontro con l’esperto, descrive “qualche ritardo con i fornitori”. Non menziona l’avviso di accertamento da 61.800 euro, non dice che due banche hanno revocato gli affidamenti e che l’unico cliente importante paga a 180 giorni. Pensa che, se l’esperto vedesse il quadro intero, chiuderebbe subito.

Perché è un errore

La composizione negoziata si regge sulla trasparenza. L’esperto ha il compito di valutare se il risanamento è perseguibile e di agevolare le trattative; per farlo ha bisogno di dati veri. L’art. 21, comma 2, impone all’imprenditore di informare preventivamente e per iscritto l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. L’art. 21, comma 1, aggiunge che quando l’impresa risulta insolvente ma ci sono concrete prospettive di risanamento, la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori: una regola che l’esperto non può far rispettare se non sa che l’impresa è insolvente.

C’è poi un dato di sistema: i documenti allegati all’istanza (art. 17, comma 3, richiamato dall’art. 25-quater, comma 2) servono proprio a dare all’esperto un quadro attendibile della situazione debitoria, compresa, nella disciplina generale, quella verso il fisco, gli enti previdenziali e il sistema bancario. Il quadro emerge comunque: tacerlo serve solo a farlo emergere nel momento peggiore.

Le conseguenze

L’esperto che scopre a trattative avviate un debito taciuto non può far finta di niente. Se l’imprenditore compie atti che pregiudicano i creditori, l’esperto lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo (art. 21, comma 3); se l’atto viene compiuto comunque, entro dieci giorni può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, ed è obbligato a farlo se l’atto pregiudica gli interessi dei creditori (art. 21, comma 4); quando sono in corso misure protettive o cautelari, procede alla segnalazione al tribunale prevista dall’art. 19, comma 6 (art. 21, comma 5). L’effetto più grave è la perdita di credibilità: un’impresa che ha nascosto la propria insolvenza difficilmente otterrà fiducia dai creditori, e la relazione finale dell’esperto ne darà conto.

La giurisprudenza valorizza la correttezza di tutti i protagonisti. Il Tribunale di Milano (10 febbraio 2025), nel massimario Prato-Pistoia, ha affermato che anche soci e garanti devono tenere condotte corrette e trasparenti, e che non lo fanno quando il loro sostegno alla ristrutturazione non risponde davvero al risanamento. Il Tribunale di Roma, sez. XIV (sentenza 27 maggio 2026), ha chiarito che il giudice non è vincolato dalle valutazioni dell’esperto e può discostarsene se non sono coerenti con i documenti: in quel caso i giudizi favorevoli espressi durante la composizione sono stati ritenuti incompatibili con il peggioramento della situazione finanziaria. Un quadro addolcito può quindi ingannare l’esperto per qualche settimana, ma non il tribunale che poi esaminerà le carte.

Cosa fare invece

La regola è dire tutto, subito e per iscritto. Conviene preparare per l’esperto un prospetto dei debiti diviso per categoria (fornitori, banche, fisco, enti previdenziali, lavoratori, finanziamenti dei soci o dei familiari), con le scadenze, le azioni già avviate dai creditori e le garanzie personali prestate. Va dichiarata espressamente la situazione di insolvenza, se c’è, spiegando perché la si ritiene reversibile. È anche il modo per mettere l’esperto nelle condizioni di aiutare: un esperto che conosce l’intero quadro può proporre ai creditori soluzioni realistiche.

Il dettaglio che pochi conoscono

Molti imprenditori temono che dichiarare l’insolvenza all’esperto equivalga ad “autodenunciarsi”. Non è così. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale che si apre con l’accertamento dell’insolvenza: è un percorso stragiudiziale. Lo stesso legislatore, nell’art. 21, ha previsto la gestione dell’impresa insolvente durante le trattative, il che dimostra che l’insolvenza, da sola, non è un segreto da custodire ma una condizione da gestire con regole precise. Il rischio vero non è dichiarare l’insolvenza: è comportarsi come se non ci fosse, pagando creditori scelti a caso o compiendo atti che riducono il patrimonio. Va anche ricordato che, per l’impresa minore, l’art. 25-quater, comma 5, richiama dell’art. 24 solo i commi 3 e 4: chi conta su protezioni più ampie per gli atti compiuti durante le trattative dovrebbe prima farsi spiegare, sul testo, cosa resta fuori.

Errore n. 4 – Scambiare un’insolvenza irreversibile per una crisi ancora recuperabile

L’errore

Un piccolo negozio di arredamento ha chiuso gli ultimi due esercizi in perdita, ha perso il fornitore principale e ha un affitto che non riesce più a pagare. Il titolare è convinto che “basta un po’ di respiro”: con la composizione negoziata conta di vendere le giacenze, chiudere il punto vendita e pagare i creditori con il ricavato. Lo chiama “risanamento”.

Perché è un errore

Tanto l’art. 12 quanto l’art. 25-quater chiedono che il risanamento dell’impresa risulti “ragionevolmente perseguibile”. E la giurisprudenza che si è formata sulla composizione negoziata, pur riguardando quasi sempre imprese sopra soglia, offre un criterio molto chiaro per distinguere: conta non tanto l’etichetta (crisi o insolvenza), quanto la reversibilità della situazione.

Il Tribunale di Lecco (2 gennaio 2023) ha affermato che lo stato di insolvenza non preclude di per sé l’accesso alla composizione negoziata; lo preclude invece la mancanza di ragionevoli prospettive di risanamento, che rende l’insolvenza irreversibile. Il Tribunale di Avellino (16 maggio 2022) ha ritenuto sufficiente uno stato di crisi o di insolvenza, anche prospettico, purché reversibile e tale da rendere ancora perseguibile il risanamento. Il Tribunale di Salerno (13 febbraio 2023) ha invece negato le misure davanti a un’insolvenza irreversibile, con flussi di cassa inadeguati e un piano di risanamento solo embrionale.

Quanto alla liquidazione “travestita” da risanamento, la linea prevalente nel massimario è restrittiva. Per il Tribunale di Bergamo (15 marzo 2022) la prospettiva di soddisfare i creditori solo attraverso la liquidazione esclude la conferma delle misure; per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (10 gennaio 2025) un piano meramente liquidatorio, con cessione o chiusura della società, non consente le misure protettive; il Tribunale di Verona (10 giugno 2025) e il Tribunale di Como (10 luglio 2025) hanno escluso la conferma anche quando il piano liquidatorio era più vantaggioso per i creditori della liquidazione giudiziale. C’è però una voce diversa: il Tribunale di Perugia (15 luglio 2024) ha ritenuto che l’accesso non sia precluso alla società in liquidazione volontaria né a chi presenta un piano liquidatorio, purché sia ragionevolmente perseguibile un risanamento, anche attraverso la soddisfazione dei creditori con i proventi della liquidazione. Il quadro, dunque, non è uniforme: ma chi punta solo a chiudere e vendere si espone a un rischio concreto di diniego.

Le conseguenze

L’insolvenza irreversibile portata nella composizione negoziata produce un effetto a catena. Le misure protettive possono essere negate o non confermate; le trattative non partono o si chiudono presto; l’esperto conclude che non ci sono prospettive. E se l’imprenditore prova poi la strada del concordato semplificato, rischia di sentirsi dire che i presupposti mancavano dall’inizio. È proprio quello che ha stabilito il Tribunale di Roma, sez. XIV, con la sentenza del 27 maggio 2026 (commentata su Iusletter l’8 luglio 2026): il controllo del giudice sul concordato semplificato si estende alla fase iniziale della composizione e, se il debitore vi era entrato quando l’insolvenza era già irreversibile, il concordato semplificato è inammissibile. In altre parole, un ingresso sbagliato nella composizione può chiudere anche l’uscita che l’imprenditore contava di usare.

Cosa fare invece

Serve una verifica di reversibilità fatta sui numeri, non sulle speranze. Le domande sono concrete: l’attività, depurata dai debiti pregressi, genera o può generare un margine positivo? Esiste un mercato per ciò che l’impresa vende? Ci sono risorse (nuovi contratti, apporti di soci o familiari, un acquirente dell’azienda) che possono cambiare la traiettoria? Il test pratico previsto per la composizione negoziata, che il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026 ha aggiornato prevedendo, secondo le fonti che ne hanno dato notizia, anche una versione semplificata per l’impresa minore, è un primo strumento utile per misurare il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi disponibili. Non sostituisce un’analisi professionale, ma aiuta a capire se si parla di una crisi o di una fine.

Proprio in questa fase l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, mette a confronto le due prospettive: quella dell’esperto che dovrà giudicare la perseguibilità del risanamento e quella del gestore che valuterebbe la stessa impresa in un concordato minore o in una liquidazione controllata. Se il risanamento non regge, è meglio saperlo prima di depositare l’istanza che dopo sei mesi di trattative.

Il dettaglio che pochi conoscono

La reversibilità non si misura sulla sola impresa, ma sull’impresa insieme ai suoi creditori più “pesanti”. Nel caso deciso dal Tribunale di Roma il piano poggiava sui flussi di nuovi contratti, già esposti alle azioni esecutive dei lavoratori: poiché le misure protettive non operano per i crediti di lavoro (art. 18, comma 1), il blocco della liquidità era prevedibile fin dall’inizio. Per un’impresa minore con dipendenti il ragionamento è lo stesso: se una parte rilevante del debito è verso lavoratori che possono agire comunque, la composizione negoziata da sola difficilmente mette al riparo i flussi su cui si regge il piano. Ci sono anche indici di insolvenza che l’imprenditore tende a sottovalutare: la Cassazione (Sez. I, ord. n. 10581 del 23 aprile 2025) ha ribadito che lo stato di insolvenza non dipende dal numero dei creditori e che anche un solo inadempimento può esserne un indice, e che un credito vantato dal debitore conta solo se diventa liquidità realmente utilizzabile per pagare con regolarità.

Errore n. 5 – Continuare a gestire l’impresa come prima

L’errore

Avviata la composizione, la titolare di una piccola società di servizi continua a fare quello che ha sempre fatto: paga per primo il fornitore con cui ha un rapporto personale, rimborsa il prestito del fratello “perché è una questione di famiglia”, lascia accumulare i contributi e l’IVA del periodo. Pensa che, essendo tutto “congelato”, i debiti nuovi possano aspettare.

Perché è un errore

L’art. 21, comma 1, stabilisce che durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma con un criterio che cambia a seconda della situazione: se è in crisi deve gestirla in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria; se risulta insolvente e ci sono concrete prospettive di risanamento, deve gestirla nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le sue responsabilità. Non è una formula di stile: significa che le scelte di pagamento, gli investimenti e gli atti dispositivi vanno misurati sull’interesse della massa dei creditori, non su quello dell’imprenditore o di qualche creditore preferito.

A questo si aggiunge l’obbligo di informare preventivamente e per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento (art. 21, comma 2). Il rimborso del finanziamento del familiare, in una impresa insolvente, è il tipico pagamento da comunicare prima, non da spiegare dopo.

Le conseguenze

Il primo effetto è il dissenso dell’esperto, che può essere iscritto nel registro delle imprese ed è obbligatorio quando l’atto pregiudica i creditori (art. 21, comma 4). Il secondo riguarda le misure protettive, se concesse: l’esperto procede alla segnalazione al tribunale prevista dall’art. 19, comma 6 (art. 21, comma 5). Sul mancato pagamento dei debiti correnti il Tribunale di Milano (19 giugno 2025), nel massimario Prato-Pistoia, ha affermato che non pagare i debiti che maturano durante le trattative contrasta con la buona fede e la correttezza, e non giustifica misure cautelari che inibiscano i rimedi contrattuali delle controparti. Il rischio più grave, per l’impresa già insolvente, è vedersi attribuire la responsabilità di aver aggravato il dissesto proprio mentre diceva di volerlo risolvere.

C’è poi un aspetto patrimoniale che riguarda soprattutto il titolare della ditta individuale e il socio illimitatamente responsabile: ogni debito nuovo non pagato durante le trattative è un debito che resterà sulle sue spalle se la composizione fallisce, e che entrerà nel passivo dell’eventuale concordato minore o della liquidazione controllata.

Cosa fare invece

Dal giorno dell’istanza bisogna gestire con un budget di cassa settimanale e una regola semplice: i debiti nuovi si pagano, i debiti vecchi si trattano. Ogni pagamento di debiti pregressi va valutato con l’esperto prima di essere fatto; i pagamenti a soci, familiari e parti correlate vanno sospesi o comunicati per iscritto. Se l’impresa non riesce a pagare nemmeno i debiti correnti, il segnale è chiaro: l’attività consuma risorse e la composizione negoziata rischia di diventare il periodo in cui il dissesto si allarga. È il momento di rivedere la scelta dello strumento.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’art. 18, comma 3, precisa che durante le misure protettive “non sono inibiti i pagamenti”. Molti lo leggono come un via libera a pagare chiunque. Non è così: la norma chiarisce che le misure non impediscono di pagare, ma il criterio di scelta resta quello dell’art. 21. In un’impresa insolvente, pagare un creditore anteriore non strategico mentre se ne lasciano altri senza nulla è proprio il tipo di atto che l’esperto deve conoscere prima. E per l’impresa minore il rinvio dell’art. 25-quater, comma 5, all’art. 24 è limitato ai commi 3 e 4: prima di compiere atti rilevanti conviene verificare sul testo quali tutele si applicano davvero e quali no.

Errore n. 6 – Non valutare fin dall’inizio il concordato minore o la liquidazione controllata

L’errore

Il titolare di una piccola officina meccanica ha 198.000 euro di debiti, due dipendenti e un cliente storico che garantisce lavoro. Sceglie la composizione negoziata “perché è stragiudiziale e nessuno lo sa”, senza chiedersi cosa farebbe se le trattative non andassero in porto. Dopo sette mesi l’esperto chiude l’incarico, il cliente storico ha nel frattempo cambiato fornitore e l’officina affronta il concordato minore con meno lavoro e più debiti.

Perché è un errore

Per l’impresa minore la composizione negoziata non è un binario unico ma un bivio con più uscite. L’art. 25-quater, comma 4, prevede che, oltre ai contratti e agli accordi del comma 3, l’imprenditore possa alternativamente proporre la domanda di concordato minore (art. 74), chiedere la liquidazione controllata dei beni (art. 268), proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) e, per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. L’impresa minore in crisi o insolvente è, per definizione, in stato di sovraindebitamento (art. 2, comma 1, lettera c), e per lei esistono strumenti costruiti apposta.

Il concordato minore (art. 74, comma 1) è disponibile quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale; fuori da questo caso, è ammesso solo con l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile (comma 2). La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti e la suddivisione in classi (comma 3); con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva (art. 78, comma 2, lettera d). La liquidazione controllata (art. 268) consente invece di chiudere in modo ordinato, con un liquidatore, e per la persona fisica apre la strada all’esdebitazione, che secondo l’art. 282 opera di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura.

Le conseguenze

Chi non valuta le alternative fin dall’inizio paga in due modi. Il primo è il tempo: mesi di composizione negoziata senza esito sono mesi in cui l’impresa perde clienti, flussi e credibilità, cioè proprio gli elementi che servirebbero per un concordato minore in continuità. Il secondo è giuridico: alcune scelte fatte nel frattempo possono chiudere strade. La conseguenza più grave è arrivare al concordato minore quando l’attività non c’è più, e scoprire che senza continuità serve un apporto esterno che l’imprenditore non ha.

Due pronunce della Cassazione, segnalate dalle fonti specialistiche, mostrano quanto contino le scelte di sequenza. Secondo Cass. Sez. I n. 20141 del 16 giugno 2026 (Iusletter), è inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato: chi chiude la ditta prima di aver valutato lo strumento rischia di perderlo. Secondo Cass. Sez. I n. 31856/2025 (EC News, 27 gennaio 2026), in un caso regolato dal D.L. 118/2021 e dalla legge fallimentare, era inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Il principio pratico che se ne ricava è semplice: le procedure non si sovrappongono a piacimento, e l’ordine in cui le si attiva conta.

Cosa fare invece

Prima dell’istanza va scritto un piano a tre uscite: cosa si fa se le trattative riescono, cosa si fa se falliscono con l’attività ancora viva, cosa si fa se l’attività non è più sostenibile. Per ciascuna uscita bisogna sapere quali documenti servono, quanto tempo richiede e quali effetti produce sul patrimonio personale. In molti casi di impresa minore già insolvente l’analisi porta a una conclusione diversa da quella di partenza: il concordato minore, con l’ausilio dell’OCC, offre tutele giudiziali più solide e un voto dei creditori con il meccanismo del silenzio-assenso (art. 79, comma 3); la liquidazione controllata offre una chiusura ordinata e la prospettiva dell’esdebitazione. Non sempre la composizione negoziata è il primo passo giusto.

Il dettaglio che pochi conoscono

Due elementi spesso ignorati. Primo: per l’impresa minore gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 durante la composizione conservano i propri effetti anche se poi intervengono un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato omologato (art. 25-quater, comma 6). Una composizione ben gestita, quindi, può preparare il terreno anche quando non si conclude con un accordo: un finanziamento autorizzato o una cessione autorizzata restano fermi. Secondo: per entrare in liquidazione controllata non serve dimostrare la meritevolezza, come ha precisato Cass. Sez. I ord. n. 22074/2025; la meritevolezza torna in gioco nella fase dell’esdebitazione (art. 282, comma 2), dove contano l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella formazione del sovraindebitamento. Chi teme la liquidazione controllata perché “non è stato bravo” spesso la scarta per un motivo che non è un requisito di accesso.

Gli errori in cifre: tre ipotesi dimostrative

Le simulazioni che seguono sono esercizi di calcolo, non casi reali. Usano numeri plausibili per un’impresa minore e semplificano volutamente alcuni aspetti, in particolare l’ordine delle cause di prelazione, che in una procedura vera cambierebbe la ripartizione tra i creditori. Servono a mostrare l’ordine di grandezza del costo di un errore di valutazione.

Ipotesi 1 – La composizione usata per guadagnare tempo

Dati di partenza: impresa minore con debiti per 287.400 €, attivo contabile medio degli ultimi tre bilanci di 168.300 €, 14 creditori, valore di realizzo stimato dell’attivo 118.400 €. L’attività ha un margine operativo negativo di circa 3.900 € al mese. L’insolvenza, alla luce dei numeri, è irreversibile.

  • Strada A – liquidazione controllata chiesta subito. Ipotizziamo costi della procedura (compenso dell’OCC e del liquidatore, spese) pari a 14.200 €. Restano da distribuire 104.200 €, cioè circa il 36% dei debiti.
  • Strada B – composizione negoziata di cinque mesi, poi liquidazione controllata. In cinque mesi la perdita operativa consuma 19.500 € di attivo (realizzo che scende a 98.900 €) e si accumulano 23.600 € di debiti correnti non pagati (passivo che sale a 311.000 €). Si aggiunge il compenso dell’esperto, prededucibile (art. 25-ter, comma 12). Con l’attivo medio di 168.300 €, gli scaglioni dell’art. 25-ter, comma 1, danno dal 4% al 6% sui primi 100.000 € (da 4.000 a 6.000 €) e dall’1% all’1,5% sui successivi 68.300 € (da 683 a 1.024,50 €): in tutto tra 4.683 € e 7.024,50 €, sopra il minimo di 4.000 € del comma 3. Prendendo il valore più basso, restano da distribuire 98.900 − 14.200 − 4.683 = 80.017 €, cioè circa il 26% dei debiti.

Esito: lo stesso patrimonio, con una scelta sbagliata di strumento, passa da circa il 36% a circa il 26% di soddisfazione dei creditori, e il titolare si ritrova con 23.600 € di debiti in più. A questo vanno sommati i diritti di segreteria della Camera di commercio per l’istanza.

Ipotesi 2 – Il debito fiscale taciuto all’esperto

Dati di partenza: impresa individuale che dichiara debiti per 225.600 €, di cui 38.000 € privilegiati e 187.600 € chirografari. I flussi liberi disponibili per i creditori sono stimati in 2.100 € al mese per 48 mesi, cioè 100.800 €.

  • Quadro dichiarato. Pagati integralmente i privilegiati (38.000 €), restano 62.800 € per i chirografari: circa il 33,5%. Una proposta che può aprire una trattativa.
  • Quadro reale. C’è un avviso di accertamento da 61.800 € che il titolare non ha comunicato. Se lo si considera tutto privilegiato (semplificazione), i privilegiati salgono a 99.800 €: i flussi ne coprono quasi l’intero importo e ai chirografari resterebbero 1.000 €, circa lo 0,5%.

Esito: la proposta costruita sul quadro dichiarato è carta straccia nel momento in cui il debito emerge, e con essa la fiducia dei creditori. Se il debito fosse stato dichiarato subito, si sarebbe potuto lavorare su strumenti adatti: per esempio, nel concordato minore, il pagamento non integrale dei privilegiati purché non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione (art. 75, comma 2), o un confronto sulla transazione fiscale nelle forme previste.

Ipotesi 3 – Il concordato minore valutato troppo tardi

Dati di partenza: officina con 198.000 € di debiti, 9 creditori, attivo medio di 92.600 €, flussi liberi di 1.650 € al mese grazie a un cliente storico.

  • Strada A – concordato minore in continuità proposto subito. Con un piano di 60 mesi i flussi valgono 99.000 €: circa il 50% dei debiti, ripartito secondo le prelazioni.
  • Strada B – sette mesi di composizione senza esito, poi concordato minore. Nel frattempo il cliente storico se ne va e i flussi scendono a 1.050 € al mese (63.000 € in 60 mesi). I debiti salgono a 209.400 € per 11.400 € di nuovi debiti non pagati. Il compenso dell’esperto, calcolato sul 4%-6% di 92.600 € (da 3.704 a 5.556 €), sale al minimo di legge di 4.000 €. Restano 59.000 € per i creditori: circa il 28%.

Esito: la stessa impresa, con la stessa volontà di pagare, offre ai creditori quasi la metà in meno solo per aver scelto lo strumento nell’ordine sbagliato. È esattamente il tipo di danno che una valutazione iniziale delle alternative serve a evitare.

La mappa degli errori

Gli errori descritti non sono tutti uguali. Alcuni si commettono prima di presentare l’istanza e si possono evitare con una diagnosi seria; altri maturano durante le trattative e si possono ancora correggere se ci si accorge in tempo; altri ancora producono effetti che, una volta consolidati, non si cancellano più, come la perdita di un cliente o una relazione finale sfavorevole dell’esperto. La tabella li mette in fila con il momento in cui si commettono, la conseguenza tipica e la possibilità di rimediare. “Parziale” significa che qualcosa si può recuperare, ma non tutto: il tempo perso e le risorse consumate, per esempio, non tornano indietro.

Errore Quando si commette Conseguenza tipica Rimedio possibile
Dare per scontato l’accesso (o l’esclusione) dell’impresa minore insolvente Prima dell’istanza Istanza senza prospettive o rinuncia a uno strumento utile Sì, se ci si ferma prima del deposito
Usare la composizione per guadagnare tempo All’istanza e alla richiesta delle misure Misure negate o non confermate, archiviazione, compenso dell’esperto da pagare Parziale
Nascondere o ridimensionare l’insolvenza Al primo incontro con l’esperto e nelle trattative Dissenso iscritto, segnalazione al tribunale, perdita di credibilità Parziale, con una disclosure immediata e completa
Scambiare un’insolvenza irreversibile per una crisi Nella diagnosi iniziale Diniego delle misure; rischio di inammissibilità del concordato semplificato Parziale: restano concordato minore (con i suoi requisiti) e liquidazione controllata
Gestire come prima, senza pagare i debiti correnti Durante le trattative Aggravamento del passivo, dissenso dell’esperto, responsabilità Parziale
Non valutare concordato minore e liquidazione controllata Prima dell’istanza e durante Perdita della continuità, strade chiuse (per esempio con la cancellazione della ditta) Sì finché l’attività è viva; no dopo alcune scelte irreversibili

La checklist preventiva

Prima di depositare l’istanza di composizione negoziata per un’impresa minore che non riesce più a pagare con regolarità, verifica che:

  • [ ] hai controllato, bilanci alla mano, che nei tre esercizi precedenti attivo, ricavi e debiti rientrino nei limiti dell’art. 2, comma 1, lettera d) (300.000 €, 200.000 €, 500.000 €);
  • [ ] hai scritto in una pagina se l’impresa è in squilibrio, in crisi o già insolvente, e perché;
  • [ ] hai letto con un professionista l’art. 25-quater, comma 1, e sai quale delle due letture sull’impresa insolvente stai assumendo e quale rischio corri;
  • [ ] hai un prospetto completo dei debiti per categoria (fornitori, banche, fisco, enti previdenziali, lavoratori, soci e familiari), con le azioni già avviate dai creditori;
  • [ ] hai stimato i flussi di cassa dei prossimi sei mesi al netto dei debiti pregressi, e il risultato è positivo o può diventarlo con misure concrete;
  • [ ] hai compilato il test pratico per la composizione negoziata e ne hai letto il risultato senza “aggiustarlo”;
  • [ ] sai quanta parte del debito è verso lavoratori, che le misure protettive non coprono;
  • [ ] hai individuato i creditori decisivi per un accordo e hai un’idea di cosa proporre a ciascuno;
  • [ ] hai deciso, per iscritto, che dal giorno dell’istanza i debiti correnti si pagano regolarmente;
  • [ ] hai sospeso o sei pronto a comunicare all’esperto ogni pagamento a soci, familiari e parti correlate;
  • [ ] hai confrontato la composizione con il concordato minore e con la liquidazione controllata, sapendo per ciascuno documenti, tempi ed effetti;
  • [ ] non hai cancellato la ditta, non hai procedure già pendenti incompatibili e puoi rendere con verità la dichiarazione su liquidazione controllata e concordato minore richiesta dall’art. 25-quater, comma 2.

Se anche una sola di queste verifiche dà esito negativo, non significa che la composizione sia esclusa: significa che va affrontato quel punto prima di depositare.

E se l’errore l’ho già fatto?

L’esperienza insegna che quasi nessun errore di valutazione è, da solo, definitivo. Molti si possono correggere; alcuni lasciano un costo che non si recupera, ma non chiudono tutte le porte. Conviene distinguere secondo la fase in cui ci si trova.

Se la composizione è in corso e hai taciuto o ridimensionato qualcosa, la via d’uscita è una comunicazione scritta, completa e immediata all’esperto. È l’unico modo per riportare le trattative su basi credibili. Un esperto che riceve spontaneamente un quadro corretto può ancora lavorarci; un esperto che lo scopre da un creditore no. Insieme alla comunicazione conviene ripresentare un prospetto dei flussi aggiornato e, se l’impresa è insolvente, dichiararlo espressamente, indicando come la gestione rispetterà il prevalente interesse dei creditori richiesto dall’art. 21, comma 1.

Se la composizione è in corso ma ti accorgi che il risanamento non regge, la via d’uscita è cambiare strumento prima che l’attivo si consumi. L’art. 25-quater, comma 4, consente all’impresa minore di proporre il concordato minore o di chiedere la liquidazione controllata. Più presto si decide, più valore resta per i creditori e più possibilità ha il titolare di arrivare a un’esdebitazione. Non si tratta di una sconfitta: è una scelta di gestione responsabile.

Se la composizione si è già chiusa senza accordo, le strade restano aperte, ma con condizioni da verificare. Il concordato minore richiede la prosecuzione dell’attività o, in mancanza, un apporto apprezzabile di risorse esterne (art. 74). La liquidazione controllata può essere chiesta dal debitore in stato di sovraindebitamento (art. 268, comma 1), senza che serva la meritevolezza per accedervi (Cass. ord. 22074/2025). Il concordato semplificato dell’art. 25-sexies è possibile solo se l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni non sono praticabili, e va proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione; e, come mostra il Tribunale di Roma nella sentenza del 27 maggio 2026, il giudice può verificare anche se i presupposti di accesso alla composizione c’erano davvero.

Quando invece la preclusione è definitiva? Ci sono effetti che non si cancellano: la perdita di un cliente o di un contratto, le risorse consumate durante trattative inutili, una relazione finale sfavorevole che resta agli atti. E ci sono scelte giuridiche che chiudono una strada specifica, come la cancellazione della ditta individuale prima di proporre il concordato minore (Cass. 20141/2026). In questi casi il lavoro si sposta su ciò che resta possibile: una liquidazione ordinata, la difesa del patrimonio personale nei limiti di legge, l’esdebitazione.

Infine, un aspetto spesso trascurato: anche quando lo strumento è stato sbagliato, il titolare persona fisica conserva la prospettiva della liberazione dai debiti residui. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera alle condizioni dell’art. 282, a seguito del decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, purché non ricorrano le cause ostative previste, tra cui l’aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Per questo ogni scelta successiva all’errore va fatta pensando anche a quel traguardo.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho presentato l’istanza sapendo di essere già insolvente: rischio qualcosa?”
Presentare l’istanza in stato di insolvenza non è, di per sé, un illecito: l’art. 21 disciplina proprio la gestione dell’impresa insolvente durante le trattative. Per l’impresa minore resta aperta la questione dell’accesso, per il diverso testo dell’art. 25-quater, comma 1. Il punto decisivo è se il risanamento era ed è ragionevolmente perseguibile e se hai detto la verità all’esperto. Se sì, la posizione è difendibile; se no, conviene correggere subito.

“L’esperto non sa del debito con l’Agenzia delle Entrate: è troppo tardi per dirlo?”
No, ma ogni giorno conta. Una comunicazione scritta spontanea è molto diversa da una scoperta fatta da altri. Comunica l’importo, l’origine, lo stato (avviso, cartella, rateizzazione) e l’effetto sui flussi del piano.

“Ho chiesto le misure protettive ma il tribunale non le ha confermate: la composizione è finita?”
Non necessariamente: le trattative possono proseguire anche senza misure. Ma il diniego è un segnale da leggere. Se il tribunale ha dubitato della reversibilità della situazione, chiediti con onestà se la composizione sia ancora lo strumento giusto o se non convenga passare al concordato minore.

“Durante le trattative non ho pagato i fornitori nuovi: posso rimediare?”
In parte sì: rimettere in regola i debiti correnti e adottare un budget di cassa dimostra all’esperto e ai creditori un cambio di rotta. Se però l’impresa non riesce a pagare nemmeno quelli, il problema non è più il comportamento ma la sostenibilità dell’attività.

“Ho già chiuso la ditta individuale: posso ancora fare il concordato minore?”
Secondo Cass. 20141/2026, come riportata da Iusletter, il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato è inammissibile. Restano da valutare altri strumenti, a partire dalla liquidazione controllata, e la posizione personale dell’ex imprenditore, che va esaminata caso per caso.

“La composizione si è chiusa male: perdo la possibilità di liberarmi dai debiti?”
No. Se sei una persona fisica, la liquidazione controllata ti offre la prospettiva dell’esdebitazione alle condizioni dell’art. 282. Contano la correttezza della tua condotta nella formazione dei debiti e l’assenza delle cause ostative, non l’esito della composizione.

Gli errori davanti ai giudici

Il punto che sfugge quasi sempre è che molte delle regole viste finora non nascono da opinioni ma da decisioni concrete su imprese che hanno commesso proprio quegli errori. Le pronunce di merito sulla composizione negoziata provengono in gran parte dal massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia e sono riportate senza numero, come avviene per molti provvedimenti cautelari e camerali: le citiamo con tribunale e data. Quasi tutte riguardano imprese sopra soglia, per le quali l’art. 12 si applica direttamente; per l’art. 25-quater non abbiamo trovato decisioni specifiche. Per ciascuna indichiamo cosa è successo a chi ha commesso l’errore, il principio in parole nostre e perché conta per l’impresa minore già insolvente.

1. Trib. Lecco, 2 gennaio 2023 – chi è insolvente ma ha prospettive concrete.
Principio: lo stato di insolvenza non chiude da solo l’accesso alla composizione negoziata; lo chiude la mancanza di ragionevoli prospettive di risanamento, che rende l’insolvenza irreversibile.
Rilevanza: è il fondamento della lettura estensiva. Per l’impresa minore va però coordinato con il testo dell’art. 25-quater, comma 1, che non richiama espressamente l’insolvenza.

2. Trib. Avellino, 16 maggio 2022 – crisi e insolvenza, purché reversibili.
Principio: per il fumus delle misure basta una crisi o un’insolvenza, anche solo prospettica, a condizione che sia reversibile e lasci ancora spazio al risanamento.
Rilevanza: conferma che il criterio decisivo è la reversibilità, non l’etichetta. L’errore n. 4 nasce proprio dal non misurarla.

3. Trib. Bergamo, 24 febbraio 2022 – senza reversibilità niente conferma delle misure.
Principio: la conferma delle misure protettive presuppone che la crisi o l’insolvenza siano reversibili; la composizione è pensata per situazioni di pre-crisi o comunque recuperabili.
Rilevanza: chi chiede le misure solo per bloccare i creditori (errore n. 2) deve aspettarsi questo esame.

4. Trib. Salerno, 13 febbraio 2023 – l’insolvenza irreversibile con un piano solo abbozzato.
Principio: le misure vanno negate quando l’insolvenza è irreversibile, i flussi di cassa sono inadeguati e il piano di risanamento è appena embrionale.
Rilevanza: per l’impresa minore, che non deve allegare il progetto di piano, è un monito: l’assenza dell’obbligo formale non elimina la necessità di un piano credibile.

5. Trib. Viterbo, 14 febbraio 2022 – la funzione dilatoria.
Principio: davanti a un marcato squilibrio economico-finanziario le misure vengono negate, perché la procedura non può servire solo a prendere tempo.
Rilevanza: è la conseguenza diretta dell’errore n. 2, documentata da un giudice.

6. Trib. Bergamo, 15 marzo 2022 – la sola liquidazione come prospettiva.
Principio: se l’unica via di soddisfazione dei creditori è la liquidazione, la conferma delle misure va esclusa.
Rilevanza: riguarda chi presenta come risanamento la semplice chiusura dell’attività (errore n. 4).

7. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025 – il piano meramente liquidatorio.
Principio: un piano che prevede soltanto la cessione o la chiusura dell’impresa non consente le misure protettive.
Rilevanza: orientamento recente, che conferma la linea restrittiva sul piano liquidatorio.

8. Trib. Verona, 10 giugno 2025, e Trib. Como, 10 luglio 2025 – anche se conviene ai creditori.
Principio: il piano liquidatorio non giustifica la conferma delle misure neppure quando promette ai creditori più della liquidazione giudiziale.
Rilevanza: chi pensa che basti “pagare di più che in un fallimento” per ottenere protezione rischia un diniego. Per l’impresa minore, la sede per una liquidazione conveniente sono semmai la liquidazione controllata o il concordato semplificato.

9. Trib. Perugia, 15 luglio 2024 – la voce diversa sul piano liquidatorio.
Principio: l’accesso non è precluso alla società in liquidazione volontaria né a chi propone un piano liquidatorio, se il risanamento resta ragionevolmente perseguibile anche attraverso la soddisfazione dei creditori con i proventi della liquidazione.
Rilevanza: dimostra che sul punto la giurisprudenza non è compatta. Una ragione in più per non dare nulla per scontato (errore n. 1).

10. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024 – trattare davvero.
Principio: per confermare le misure il debitore deve aver avviato un confronto effettivo con i creditori; il controllo del giudice va oltre la verifica dei documenti.
Rilevanza: chi deposita l’istanza e poi resta fermo in attesa (errore n. 2) non supera questo controllo.

11. Trib. Milano, 19 giugno 2025 – i debiti correnti non pagati.
Principio: non pagare i debiti che maturano durante le trattative è contrario a buona fede e correttezza e non giustifica misure cautelari che impediscano alle controparti di usare i rimedi contrattuali.
Rilevanza: è la conseguenza dell’errore n. 5, cioè della gestione “come prima”.

12. Trib. Milano, 10 febbraio 2025 – la trasparenza di soci e garanti.
Principio: anche soci e garanti devono comportarsi in modo corretto e trasparente; non lo fanno quando il loro sostegno non è realmente finalizzato al risanamento.
Rilevanza: nell’impresa minore soci, familiari e garanti coincidono spesso con l’imprenditore stesso. La loro condotta pesa sulla credibilità dell’intero percorso (errore n. 3).

13. Trib. Roma, sez. XIV, sentenza 27 maggio 2026 – l’ingresso sbagliato chiude anche l’uscita.
Principio: nel concordato semplificato il giudice controlla anche se c’erano i presupposti di accesso alla composizione; se il debitore vi era entrato con un’insolvenza già irreversibile, il concordato semplificato è inammissibile. Le valutazioni dell’esperto non vincolano il giudice, che può discostarsene se non sono coerenti con i documenti (commento su Iusletter dell’8 luglio 2026).
Rilevanza: è la pronuncia più vicina al tema del titolo. Mostra che l’errore di valutazione iniziale (errori n. 1 e n. 4) produce effetti anche a distanza di mesi.

14. Cass. Sez. I, ord. n. 10581 del 23 aprile 2025 – quanto basta per essere insolventi.
Principio: l’insolvenza non dipende dal numero dei creditori e anche un solo inadempimento può esserne indice; un credito del debitore conta solo se diventa liquidità effettivamente utilizzabile (commento su DB del 2 settembre 2025).
Rilevanza: la pronuncia riguarda una dichiarazione di fallimento, ma chiarisce un concetto che l’imprenditore minore tende a sottovalutare quando si autodefinisce “solo in ritardo”.

15. Cass. Sez. I n. 31856/2025 – le procedure non si sovrappongono.
Principio: è inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre è ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato; il tribunale può verificarlo (EC News, 27 gennaio 2026, caso regolato dal D.L. 118/2021).
Rilevanza: per l’impresa minore il parallelo è la dichiarazione dell’art. 25-quater, comma 2, sulla pendenza della liquidazione controllata e sul ricorso per concordato minore.

16. Cass. Sez. I n. 20141 del 16 giugno 2026 – la ditta cancellata troppo presto.
Principio: il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato è inammissibile (Iusletter).
Rilevanza: documenta il costo dell’errore n. 6. Chiudere la ditta prima di aver valutato le alternative può far perdere lo strumento più adatto.

17. Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025 – la liquidazione controllata non è un premio.
Principio: per accedere alla liquidazione controllata non serve la meritevolezza del debitore.
Rilevanza: smonta il timore di chi scarta la liquidazione controllata ritenendola riservata a chi “non ha colpe”, e la rende un’alternativa da considerare fin dall’inizio.

Cosa può fare lo Studio Monardo

È qui che molti compromettono la propria posizione: affidandosi a una diagnosi sommaria nel momento in cui servirebbe la più accurata. Il lavoro dello Studio Monardo su un’impresa minore già insolvente ha due direzioni: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare cosa si può ancora recuperare.

  1. Verifichiamo i requisiti di impresa minore, ricalcolando sui bilanci dei tre esercizi attivo, ricavi e debiti secondo l’art. 2, comma 1, lettera d).
  2. Redigiamo una diagnosi scritta dello stato dell’impresa (squilibrio, crisi, insolvenza) e della sua reversibilità, con i flussi di cassa dei mesi successivi.
  3. Valutiamo la questione aperta dell’art. 25-quater, comma 1, indicando il rischio concreto che corre l’impresa insolvente in ciascuna delle due letture e costruendo l’istanza in modo che regga in entrambe.
  4. Prepariamo il prospetto completo dei debiti da consegnare all’esperto, per categoria, con azioni dei creditori, garanzie e scadenze, così che nulla emerga in un secondo momento.
  5. Mettiamo a confronto la composizione negoziata con il concordato minore e la liquidazione controllata, con documenti, tempi ed effetti di ciascuna strada, prima che l’istanza venga depositata.
  6. Impostiamo il budget di cassa delle trattative e le regole di gestione richieste dall’art. 21, distinguendo i pagamenti da comunicare preventivamente all’esperto.
  7. Quando le misure protettive sono a rischio, verifichiamo se il diniego o la revoca dipendono da un difetto correggibile o da un’insolvenza ormai irreversibile, e ne traiamo le conseguenze sulla scelta dello strumento.
  8. Quando la composizione si è chiusa senza accordo, analizziamo la relazione finale dell’esperto e i termini per il concordato semplificato, il concordato minore o la liquidazione controllata.
  9. Quando l’errore è già stato fatto, ricostruiamo quali strade restano aperte (per esempio dopo la cancellazione della ditta) e quale percorso tutela meglio il titolare persona fisica in vista dell’esdebitazione.
  10. Seguiamo il contenzioso che ne deriva nei gradi successivi: reclami, impugnazioni e, se necessario, il ricorso in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore: conoscere la composizione negoziata dal lato di chi la conduce permette di anticipare le domande che l’esperto porrà e le valutazioni che scriverà nella relazione finale. Altrettanto importante è la qualifica di cassazionista, perché gli errori di valutazione dell’impresa insolvente producono spesso contenzioso (dinieghi di misure, inammissibilità, reclami): lo stesso difensore può seguire la vicenda dalla diagnosi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, con una linea di strategia unica e coerente.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di tenere uniti i numeri dell’impresa e le regole del Codice della crisi: la diagnosi di reversibilità si fa sui bilanci e sui flussi, ma si decide sulle norme. L’impegno è di mezzi, non di risultato: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia più adatta alla situazione reale dell’impresa.

Chiusura

Torniamo alla domanda del titolo. La composizione negoziata può essere adatta anche all’impresa già insolvente, ma per l’impresa minore il testo dell’art. 25-quater lascia una questione aperta, e in ogni caso lo strumento funziona solo se l’insolvenza è reversibile, se l’esperto conosce il quadro completo e se la gestione cambia dal primo giorno. Quando queste condizioni mancano, la scelta più protettiva per l’imprenditore e per i creditori è spesso un’altra: il concordato minore finché l’attività è viva, la liquidazione controllata quando non lo è più.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo confine perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è insieme Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno la composizione negoziata, e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, cioè conosce gli strumenti dell’impresa minore che la composizione non riesce a salvare. Valutare un’impresa minore insolvente richiede entrambe le competenze nello stesso momento.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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