Un Medico Libero Professionista Può Presentare Il Concordato Minore?

Un medico che lavora in libera professione può trovarsi schiacciato da debiti che arrivano da più direzioni: i contributi non versati all’ENPAM, le cartelle per IRPEF e IRAP, il fido e i prestiti bancari, il leasing dell’ecografo o del riunito odontoiatrico. Il dubbio più frequente è se il Codice della crisi offra una via d’uscita anche a chi non è un’impresa ma un professionista iscritto all’Albo. La risposta è sì: il medico rientra tra i soggetti che possono accedere al concordato minore. L’accesso, però, dipende da una diagnosi corretta della situazione. Si deve capire quale parte dei debiti nasce dall’attività e quale dalla vita privata. Si deve stabilire se l’attività può proseguire. Si deve calcolare quanto i creditori incasserebbero in caso di liquidazione. Il rischio principale è attendere: nel frattempo un creditore può pignorare i compensi che l’ASL versa al medico convenzionato o i conti dello studio, e ogni mese perso riduce le risorse con cui costruire una proposta credibile.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa si colloca esattamente nel perimetro delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè dell’organismo attraverso il quale la domanda di concordato minore deve essere presentata. Inoltre coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: è il profilo che serve per leggere insieme i rapporti con le banche, con il Fisco e con la cassa previdenziale del medico.

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Il medico nel sistema del sovraindebitamento: definizioni e confini

Sul piano normativo il punto di partenza è l’art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, nel testo successivo al correttivo D.Lgs. 136/2024). La norma definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali.

Il professionista è quindi nominato in modo espresso. Il medico che esercita in forma individuale, con partita IVA, non è un imprenditore commerciale e non è soggetto alla liquidazione giudiziale. Rientra pertanto nell’area del sovraindebitamento. Va precisato che per il professionista non valgono le soglie dimensionali previste per l’impresa minore dalla lett. d) dello stesso articolo (attivo fino a 300.000 euro, ricavi fino a 200.000 euro, debiti fino a 500.000 euro). Quei limiti servono a distinguere l’imprenditore minore da quello soggetto alla liquidazione giudiziale. Il medico libero professionista accede agli strumenti del sovraindebitamento in quanto professionista, a prescindere dal volume dei compensi o dall’entità dei debiti.

La seconda norma decisiva è l’art. 74 CCII. Secondo il comma 1, i debitori indicati dall’art. 2, comma 1, lett. c), in stato di sovraindebitamento, esclusi i consumatori, possono proporre ai creditori un concordato minore quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Il comma 2 aggiunge che, fuori da questa ipotesi, il concordato minore può essere proposto solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. Il comma 3 stabilisce che la proposta ha contenuto libero, indica tempi e modalità per superare la crisi, può prevedere il pagamento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma e la suddivisione dei creditori in classi. Il comma 4 rinvia, per quanto non previsto e in quanto compatibili, alle norme sul concordato preventivo.

La definizione essenziale è questa: il concordato minore del medico è un accordo con i creditori, approvato a maggioranza e omologato dal tribunale, che consente di pagare i debiti in misura ridotta o dilazionata continuando a esercitare la professione.

La ratio è evidente. Lo studio medico produce reddito solo se resta aperto. Liquidare le attrezzature di uno studio odontoiatrico o di un ambulatorio specialistico rende pochissimo, mentre la prosecuzione dell’attività consente di destinare ai creditori, per alcuni anni, una parte stabile dei compensi. Il legislatore privilegia quindi la soluzione che conserva la fonte del reddito.

La distinzione dagli istituti affini

Il concordato minore va distinto da due strumenti vicini.

Il primo è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), il cosiddetto piano del consumatore. Non richiede il voto dei creditori: il giudice omologa il piano se è ammissibile e fattibile e, in caso di contestazione sulla convenienza, se il creditore opponente riceve almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione. È riservato però al consumatore. Dopo il correttivo, l’art. 2, comma 1, lett. e) qualifica consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale eventualmente svolta e che accede agli strumenti di regolazione della crisi per debiti contratti in tale qualità.

Il secondo è la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). È una procedura liquidatoria: un liquidatore nominato dal tribunale acquisisce i beni e la parte di reddito eccedente il mantenimento, li ripartisce tra i creditori e, decorsi tre anni dall’apertura, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione di diritto (art. 282 CCII).

Un esempio concreto chiarisce la differenza. Un medico di medicina generale ha 9.400 euro di debito residuo su un prestito personale per l’auto di famiglia e 61.000 euro di debiti verso banca e Fisco legati allo studio. Per il prestito dell’auto agisce come consumatore. Per gli altri debiti agisce come professionista. Se i debiti professionali prevalgono, il piano del consumatore è in salita e lo strumento naturale diventa il concordato minore. Se il medico decidesse invece di chiudere lo studio senza apporti esterni, l’unica strada potrebbe essere la liquidazione controllata.

Requisiti di accesso e termini da rispettare

La disciplina prevede condizioni che vanno verificate una per una prima di depositare la domanda. In termini operativi, l’esame va condotto nell’ordine seguente.

1. Qualità di professionista non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Il medico che esercita da solo, anche se convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, soddisfa il requisito. Il caso è diverso quando l’attività è svolta tramite una società: una società tra professionisti costituita in forma di s.r.l., ad esempio, va esaminata secondo le regole proprie delle società. È un profilo trattato tra i casi particolari.

2. Stato di sovraindebitamento. Occorre uno stato di crisi o di insolvenza. In pratica: le entrate prevedibili non bastano a pagare le obbligazioni alle scadenze, oppure il medico ha già smesso di pagare con regolarità. Il segnale tipico sono le rate ENPAM arretrate che si sommano alle cartelle e alla revoca del fido.

3. Prosecuzione dell’attività professionale o, in alternativa, apporto di risorse esterne. È il requisito che distingue il concordato minore dalla liquidazione. Se il medico continua a esercitare, il comma 1 dell’art. 74 è soddisfatto. Se cessa, serve il comma 2: risorse esterne (ad esempio il denaro di un familiare o il ricavato di un bene di terzi) che aumentino in misura apprezzabile l’attivo. La giurisprudenza di merito richiamata dallo studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026 sul concordato minore riferisce un orientamento che ammette il concordato liquidatorio con sola finanza esterna, purché ogni creditore, anche chirografario, riceva almeno una parte (Trib. Campobasso 14 gennaio 2025; Trib. Terni 17 settembre 2025; Trib. Bolzano 12 novembre 2025), accanto a decisioni più restrittive.

4. Assenza di cause di inammissibilità legate a condotte fraudolente. La proposta non deve fondarsi su atti in frode ai creditori. La Cassazione ha precisato che la frode consiste nell’occultare circostanze rilevanti o nell’esporle in modo inadeguato, alterando la conoscenza che i creditori devono avere della situazione (Cass. civ. 17 luglio 2025, n. 19844, come riportata dallo studio CNDCEC-FNC).

5. Documentazione completa. L’art. 75, comma 1, CCII impone di allegare alla domanda: il piano con le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre anni; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l’elenco dei creditori con cause di prelazione, importi e domicilio digitale; gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; la documentazione sulle entrate del medico e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento.

6. Convenienza rispetto alla liquidazione per i creditori privilegiati. L’art. 75, comma 2, consente di pagare i crediti con privilegio, pegno o ipoteca non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, con riferimento al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC.

I termini della procedura

Dopo il deposito, la procedura è scandita da termini fissati dagli artt. 78 e 80 CCII. Alcuni sono assegnati dal giudice entro un limite massimo, altri decorrono dalla comunicazione di un provvedimento.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Fino a 15 giorni per integrare proposta e documenti (art. 78, c. 1) Dal provvedimento del giudice che rileva le lacune Assegnato dal giudice La domanda può essere dichiarata inammissibile
30 giorni per il reclamo contro il decreto di inammissibilità (art. 78, c. 1) Dalla comunicazione del decreto Perentorio Il decreto diventa definitivo; nel reclamo non si possono modificare piano e proposta
Non oltre 30 giorni per l’adesione o il dissenso dei creditori, via PEC all’OCC (art. 78, c. 2, lett. c) Dal decreto di apertura, nel termine fissato dal giudice Perentorio per il voto Il silenzio vale come consenso alla proposta (art. 79, c. 3)
Misure protettive (art. 78, c. 2, lett. d) Dal decreto di apertura, su istanza del debitore Durano fino all’omologazione definitiva Senza istanza, i creditori possono iniziare o proseguire le esecuzioni
Reclamo contro il diniego di omologazione (art. 80, c. 7) Dalla comunicazione del decreto Secondo l’art. 50 CCII Perdita della possibilità di riesame; su istanza del debitore si apre la liquidazione controllata

Il termine più critico per il medico è quello di voto dei creditori: entro quella finestra si decide il destino della proposta, e un creditore bancario dissenziente che detiene da solo una quota rilevante dei crediti può spostare l’esito. Per questo la proposta va costruita sapendo in anticipo chi voterà e con quale peso.

Va precisato un punto sui periodi feriali. Se un termine cade a cavallo di agosto, la sospensione feriale, ove applicabile alla singola fase, riguarda soltanto il periodo dal 1° al 31 agosto. L’applicabilità alle procedure del Codice della crisi va verificata fase per fase prima di contare i giorni: in un reclamo, un errore di conteggio non è rimediabile.

Come si costruisce e si deposita la domanda: la sequenza

La procedura si sviluppa in fasi successive. In termini operativi, la sequenza è la seguente.

Fase 1 – Mappatura dei debiti e dei crediti del medico. Prima di qualsiasi scelta, si ricostruisce l’intero passivo, debito per debito, distinguendo:

  • i contributi verso l’ENPAM (Quota A, dovuta da tutti gli iscritti all’Albo, e Quota B sul reddito libero-professionale; per il medico convenzionato, la posizione relativa ai fondi alimentati dai compensi convenzionali va verificata con l’estratto contributivo);
  • i debiti fiscali: IRPEF, eventuale IRAP, addizionali, eventuali cartelle già affidate all’agente della riscossione;
  • i debiti bancari: scoperto di conto, fido, prestiti chirografari, eventuali mutui;
  • i contratti di leasing delle attrezzature (ecografi, elettrocardiografi, riuniti odontoiatrici, radiografici, laser);
  • i debiti verso fornitori, collaboratori, locatori dello studio;
  • i debiti personali e familiari: mutuo della casa, prestiti al consumo, carte revolving.

Contemporaneamente si censiscono le entrate: compensi dall’ASL per il medico di base, il pediatra di libera scelta o lo specialista ambulatoriale convenzionato; compensi da pazienti privati; eventuali redditi da attività in strutture accreditate.

Fase 2 – Diagnosi e scelta dello strumento. Sulla base della mappa si decide tra concordato minore, piano del consumatore e liquidazione controllata. È la fase più delicata e viene esaminata nel dettaglio più avanti.

Fase 3 – Incarico all’OCC. La domanda di concordato minore si presenta tramite un Organismo di composizione della crisi costituito nel circondario del tribunale competente. L’OCC (o il gestore da esso nominato) verifica la documentazione, redige la relazione e attesta, tra l’altro, il valore di mercato dei beni ai fini del confronto con l’alternativa liquidatoria.

Fase 4 – Individuazione del giudice competente. È competente il tribunale individuato secondo l’art. 27, comma 2, CCII, che fa riferimento al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Per il medico persona fisica, di regola, coincide con il luogo in cui esercita stabilmente l’attività professionale; in caso di dubbio, ad esempio quando studio e residenza si trovano in circondari diversi, il punto va verificato prima del deposito, perché un errore di competenza fa perdere tempo prezioso.

Fase 5 – Redazione della proposta e del piano. Il contenuto necessario comprende:

  • la descrizione delle cause della crisi;
  • la quantificazione delle risorse destinate ai creditori, mese per mese, per la durata del piano;
  • le spese incomprimibili dello studio (locazione, personale, assicurazione professionale, materiali, eventuali canoni di leasing proseguiti);
  • il fabbisogno della famiglia;
  • il trattamento di ciascun creditore o di ciascuna classe, con percentuali e tempi;
  • il confronto con l’alternativa liquidatoria;
  • la documentazione richiesta dall’art. 75, comma 1.

Fase 6 – Deposito e decreto di apertura. Se la domanda è ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone che l’OCC comunichi proposta e decreto ai creditori (art. 78, comma 1). Con lo stesso decreto: dispone la pubblicità nell’area web del tribunale o del Ministero; ordina la trascrizione se il piano prevede cessioni di immobili o mobili registrati; assegna ai creditori il termine, non superiore a 30 giorni, per comunicare all’OCC via PEC l’adesione o il dissenso; su istanza del debitore, dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire prelazioni, la sospensione delle prescrizioni e il divieto di pronunciare la liquidazione controllata fino all’omologazione definitiva (art. 78, comma 2).

Avvertenza decisiva: le misure protettive non scattano da sole. Vanno chieste espressamente nella domanda, motivando perché le esecuzioni in corso, ad esempio il pignoramento dei compensi presso l’ASL, pregiudicano la fattibilità del piano.

Fase 7 – Voto. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79, comma 1). Se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, occorre anche la maggioranza per teste dei voti espressi. In presenza di classi, la maggioranza va raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori privilegiati soddisfatti solo in parte votano per la parte degradata a chirografo. Non votano coniuge, convivente, parenti e affini fino al quarto grado, né i cessionari di crediti acquistati nell’anno anteriore alla domanda (art. 79, comma 2). Il creditore che non risponde nel termine si considera consenziente (art. 79, comma 3).

Fase 8 – Omologazione. Verificate ammissibilità, fattibilità e maggioranza, in assenza di contestazioni il giudice omologa con sentenza (art. 80, comma 1). Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa se il credito dell’opponente è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. L’art. 80, comma 3, consente inoltre l’omologazione anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di previdenza obbligatoria, quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione. È il cosiddetto cram down fiscale e contributivo: per il medico vale sia verso il Fisco sia verso l’ENPAM, che gestisce forme di previdenza obbligatoria.

Fase 9 – Esecuzione. Il medico esegue il piano versando le somme alle scadenze. L’OCC vigila. In caso di diniego dell’omologa, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5).

Dove si sbaglia più spesso

Gli errori ricorrenti nei fascicoli dei professionisti sanitari sono quattro.

Il primo è sottostimare le spese di produzione. Un piano che destina ai creditori una quota irrealistica dei compensi, dimenticando l’assicurazione per la responsabilità professionale, il rinnovo delle attrezzature o la sostituzione del personale, non supera il vaglio di fattibilità.

Il secondo è trascurare i debiti ENPAM non ancora iscritti a ruolo. Sanzioni e interessi maturati sulle quote arretrate vanno quantificati con l’estratto aggiornato della Fondazione.

Il terzo è dimenticare l’ordine delle prelazioni. La Cassazione ha chiarito che il trattamento dei creditori per classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione, principio applicato anche al concordato minore (Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574). Non si può quindi offrire alle banche chirografarie una percentuale che sottrae risorse ai privilegiati senza rispettare la gerarchia.

Il quarto è non decidere per tempo la sorte del leasing. Il leasing di un’attrezzatura indispensabile va trattato in modo esplicito nel piano: se il canone non è previsto tra le spese di prosecuzione, la società di leasing può reagire risolvendo il contratto e riprendendosi il bene, e con il bene se ne va la capacità produttiva su cui il piano si regge. Il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle norme del concordato preventivo in quanto compatibili porta con sé, ad esempio, la disciplina dei contratti pendenti (art. 97 CCII), che consente in determinati casi di chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti in corso: la compatibilità con il concordato minore e le modalità vanno verificate sul testo vigente e sulla prassi del tribunale competente.

Diagnosi applicata: due esempi di calcolo

Le ipotesi che seguono sono esempi di calcolo dimostrativi, costruiti con dati verosimili. Non descrivono casi reali.

Esempio di applicazione n. 1 – Medico di medicina generale convenzionato, concordato in continuità

Dati di partenza:

  • debito ENPAM per quote arretrate, sanzioni comprese: 18.730 euro (trattato come privilegiato);
  • debito fiscale affidato all’agente della riscossione: 41.385 euro, di cui 29.410 euro di imposte trattate come privilegiate e 11.975 euro di sanzioni e interessi trattati come chirografari;
  • Banca A, scoperto e fido revocato: 27.640 euro (chirografo);
  • Banca B, prestito chirografario per la ristrutturazione dello studio: 33.912 euro (chirografo);
  • leasing dell’ecografo: residuo 21.458 euro, canone 612 euro al mese, proseguito regolarmente e inserito tra le spese di studio;
  • compensi netti medi dall’ASL e dai privati: 6.240 euro al mese;
  • spese di studio, compreso il canone di leasing: 1.680 euro al mese;
  • fabbisogno familiare: 3.180 euro al mese.

Calcolo delle risorse. Disponibile mensile: 6.240 − 1.680 − 3.180 = 1.380 euro. Su 60 mesi: 82.800 euro. Spese stimate di procedura e compenso dell’OCC: 7.950 euro. Risorse nette per i creditori: 74.850 euro.

Ripartizione. Privilegiati (ENPAM 18.730 + imposte 29.410) = 48.140 euro, pagati integralmente. Ai chirografari (11.975 + 27.640 + 33.912 = 73.527 euro) restano 74.850 − 48.140 = 26.710 euro, pari al 36,3%.

Confronto con la liquidazione controllata. Beni realizzabili: auto 6.300 euro, attrezzature di proprietà 4.100 euro. Reddito acquisibile per tre anni, nei limiti del mantenimento: 1.380 × 36 = 49.680 euro. Spese di liquidazione stimate: 9.870 euro. Attivo netto: 50.210 euro. Pagati i privilegiati per 48.140 euro, ai chirografari restano 2.070 euro, pari al 2,8%. La proposta di concordato è quindi nettamente più conveniente.

Voto. Votano i chirografari per 73.527 euro: Banca A pesa il 37,6%, Banca B il 46,1%, il Fisco (per la parte chirografaria) il 16,3%. Nessun creditore detiene da solo la maggioranza: non serve la maggioranza per teste. Ipotesi di sequenza: decreto di apertura comunicato lunedì 9 novembre 2026; termine di 30 giorni per il voto in scadenza mercoledì 9 dicembre 2026. Banca A vota contro; Banca B non risponde; l’agente della riscossione vota contro. Banca B si considera consenziente (46,1%): la maggioranza non è raggiunta. Il voto del Fisco è determinante, perché con esso si arriverebbe al 62,4%. La proposta gli riconosce il 36,3% della parte chirografaria contro il 2,8% della liquidazione: ricorrono le condizioni per chiedere al giudice l’omologazione forzosa ai sensi dell’art. 80, comma 3.

Esempio di applicazione n. 2 – Odontoiatra con debiti misti, scelta dello strumento

Dati di partenza:

  • debiti personali: mutuo sulla prima casa, residuo 96.400 euro, rate pagate regolarmente; prestito per l’auto 14.870 euro; carte revolving 6.215 euro. Totale: 117.485 euro;
  • debiti professionali: leasing del riunito 38.260 euro; fornitori di materiale dentale 9.730 euro; ENPAM Quota B 7.940 euro; IRPEF 12.115 euro. Totale: 68.045 euro.

Totale passivo: 185.530 euro. I debiti personali rappresentano il 63,3%.

Prima lettura. Una parte della giurisprudenza di merito ammette il piano del consumatore anche con debiti misti, purché quelli personali siano prevalenti sotto il profilo quantitativo ed economico (Trib. Napoli, sez. VII, 5 maggio 2025, n. 78). Su questa base l’odontoiatra potrebbe tentare la ristrutturazione del consumatore.

Seconda lettura. L’orientamento non è unanime: la stessa sentenza dà conto di un indirizzo contrario. Inoltre il riunito in leasing è il cuore dell’attività. Se l’odontoiatra vuole proseguire, il concordato minore consente di prevedere in modo trasparente la prosecuzione del leasing e di formare classi (ad esempio fornitori, banche, Fisco ed ENPAM). Per il mutuo sulla prima casa l’art. 75, comma 2-bis, permette di continuare a pagare le rate alle scadenze convenute se il medico è in regola alla data della domanda e l’OCC attesta che la banca sarebbe pagata per intero con la vendita dell’immobile a valore di mercato e che il rimborso non lede gli altri creditori.

Ipotesi di sequenza processuale. L’odontoiatra deposita il piano del consumatore; il giudice lo dichiara inammissibile ritenendo non dimostrata la prevalenza dei debiti personali e il decreto è comunicato giovedì 14 gennaio 2027. Il reclamo va proposto entro 30 giorni: il trentesimo giorno cade sabato 13 febbraio 2027 e il termine slitta a lunedì 15 febbraio 2027. Nel reclamo il piano non può essere modificato (art. 70, comma 1). Proprio per questo la scelta va fatta prima: se il dubbio sulla prevalenza è serio, è più prudente impostare da subito un concordato minore in continuità.

Situazioni che escono dalla regola generale

La regola è lineare: il medico professionista individuale accede al concordato minore se prosegue l’attività. Esistono però situazioni che richiedono un’analisi diversa.

Il medico convenzionato e i compensi pignorati presso l’ASL

Il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e lo specialista ambulatoriale convenzionato ricevono dall’ASL compensi periodici sulla base degli accordi collettivi. Quando un creditore pignora questi compensi presso l’ASL, si pone il problema dei limiti di pignorabilità.

Le Sezioni Unite hanno affermato che i crediti derivanti dai rapporti indicati dall’art. 409, n. 3, c.p.c., cioè le collaborazioni coordinate e continuative, sono pignorabili entro il limite di un quinto previsto dall’art. 545, comma 4, c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., 20 gennaio 2017, n. 1545). Nella stessa pronuncia hanno escluso da questo regime i compensi dell’amministratore di s.p.a., il cui rapporto è societario. Secondo un’impostazione diffusa, il rapporto del medico convenzionato con il SSN rientra nella parasubordinazione, il che porterebbe ad applicare il limite del quinto. Va però segnalato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 580 del 1989, aveva respinto le questioni di legittimità sull’art. 545 c.p.c. osservando, nella motivazione, che i medici convenzionati restano lavoratori autonomi liberi di svolgere altra attività. Il tema va dunque argomentato con cura davanti al giudice dell’esecuzione.

Ai fini della procedura di sovraindebitamento, ciò che conta è che il pignoramento in corso sottrae ogni mese una quota dei compensi su cui il piano si regge. Con la domanda di concordato minore il medico può chiedere il divieto di proseguire le azioni esecutive fino all’omologazione definitiva (art. 78, comma 2, lett. d): senza questa istanza il pignoramento presso l’ASL continua.

Il medico che ha chiuso lo studio o è andato in pensione

Il comma 1 dell’art. 74 richiede la prosecuzione dell’attività. Il medico che ha cessato l’attività, ad esempio per pensionamento, non può fondare la proposta sulla continuità. Restano due strade: il concordato minore con apporto di risorse esterne (art. 74, comma 2) oppure la liquidazione controllata. Per l’imprenditore individuale cancellato la Cassazione ha ritenuto inammissibile il concordato minore (Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141); lo studio CNDCEC-FNC riferisce peraltro decisioni di merito che, nella stessa situazione, ammettono il concordato liquidatorio con apporto esterno e limitano l’inammissibilità alla sola ipotesi in continuità (App. Napoli 14 luglio 2025; Trib. Ivrea 10 febbraio 2026). Queste decisioni riguardano l’imprenditore: l’estensione al medico che ha chiuso la partita IVA è un ragionamento per analogia, da verificare caso per caso.

Lo studio organizzato in forma societaria o associata

Se l’odontoiatra o il gruppo di specialisti esercita tramite una società tra professionisti in forma di società di capitali, il debitore è la società e non il singolo medico. La società va valutata secondo i requisiti dimensionali e la forma giuridica, per capire se sia soggetta alla liquidazione giudiziale o rientri nel sovraindebitamento. Il medico socio che ha prestato fideiussioni per i debiti della società ha una posizione distinta: per i debiti di garanzia, la qualifica di consumatore dipende dallo scopo della garanzia. La Cassazione ha valorizzato il profilo funzionale nella qualificazione del consumatore (Cass. civ. 10 luglio 2025, n. 18834; Cass. civ. 22 gennaio 2026, n. 1483, come riportate dallo studio CNDCEC-FNC). Nello studio associato senza personalità giuridica, invece, si deve esaminare chi ha contratto ciascun debito.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta la diagnosi del medico partendo proprio da questi snodi: forma dell’esercizio, natura di ciascun debito, prosecuzione o cessazione dell’attività.

Il medico dipendente con attività intramuraria

Il medico ospedaliero dipendente che esercita in regime di intramoenia percepisce redditi in gran parte assimilati al lavoro dipendente. Se i suoi debiti sono essenzialmente personali, lo strumento naturale è il piano del consumatore, che consente anche la falcidia dei finanziamenti con cessione del quinto (art. 67, comma 3). Se invece ha anche uno studio privato extramoenia con debiti propri, la situazione diventa mista e torna il problema della prevalenza.

Le domande dei medici sul concordato minore

Sono un medico di base convenzionato: posso fare il concordato minore anche se lavoro per l’ASL?
Sì. Il rapporto convenzionale con il SSN non trasforma il medico in dipendente pubblico ai fini del Codice della crisi. Il medico di medicina generale esercita una professione intellettuale e rientra tra i professionisti indicati dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Può quindi proporre il concordato minore se è sovraindebitato e se il piano consente di proseguire l’attività. I compensi dall’ASL costituiscono di regola la principale risorsa del piano: per questo vanno documentati con precisione, insieme alle trattenute e alle spese dello studio.

I debiti con l’ENPAM si possono ridurre?
Sì, nei limiti della legge. I contributi previdenziali obbligatori sono assistiti da privilegio e possono essere pagati non integralmente solo se il piano garantisce almeno quanto l’ENPAM otterrebbe dalla liquidazione, come attestato dall’OCC (art. 75, comma 2). La parte non soddisfatta degrada a chirografo e vota come tale. Se il voto dell’ENPAM è determinante per la maggioranza e la proposta è conveniente, il giudice può omologare anche senza la sua adesione (art. 80, comma 3).

Il Fisco può bloccare il mio concordato votando contro?
Non necessariamente. Il cram down dell’art. 80, comma 3, consente l’omologa anche contro il dissenso dell’amministrazione finanziaria, se il suo voto è determinante e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione. La Cassazione ha inoltre chiarito che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità (Cass. n. 14555/2026).

Se presento il concordato minore, la società di leasing può riprendersi l’ecografo?
Dipende da come il piano tratta il contratto. Se il canone è pagato regolarmente come spesa di prosecuzione, il contratto continua. Se il medico è già in mora, la società di leasing può avere titolo per risolvere: il piano deve allora prevedere il pagamento dell’arretrato o un accordo, e va valutata l’istanza di misure protettive. Ogni soluzione va costruita sul singolo contratto.

Ho debiti per la casa e debiti dello studio: devo per forza fare il concordato minore?
Non per forza. Se i debiti personali prevalgono in modo netto, una parte della giurisprudenza ammette il piano del consumatore (Trib. Napoli n. 78/2025). Il vantaggio è l’assenza del voto. Il rischio è un decreto di inammissibilità, contro cui il reclamo non consente di modificare il piano. Se la prevalenza è incerta, il concordato minore è più solido.

Caso limite: ho 68 anni, sto chiudendo lo studio e un figlio è pronto a versare 25.000 euro. Posso proporre il concordato minore?
È l’ipotesi del concordato con apporto di risorse esterne (art. 74, comma 2). La somma deve aumentare in misura apprezzabile l’attivo disponibile; la legge non fissa una percentuale. Parte della giurisprudenza di merito richiede che ogni creditore, anche chirografario, riceva almeno qualcosa. Se il medico ha già cessato l’attività, il quadro giurisprudenziale sull’attività cessata impone una valutazione attenta prima del deposito.

Il quadro giurisprudenziale

La raccolta che segue riordina i riferimenti utili per il medico che valuta il concordato minore. I principi sono riformulati; gli estremi sono quelli riportati dalle fonti consultate.

1. Cass. civ., Sez. Un., 20 gennaio 2017, n. 1545. Principio: i crediti nascenti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, n. 3, c.p.c.) si pignorano entro il limite del quinto dell’art. 545, comma 4, c.p.c.; i compensi dell’amministratore di s.p.a. ne restano fuori, perché il rapporto è societario. Rilevanza: è il riferimento principale per discutere i limiti del pignoramento dei compensi convenzionali che l’ASL versa al medico.

2. Corte costituzionale, sentenza 13 dicembre 1989, n. 580. Principio: respinte le questioni di legittimità dell’art. 545 c.p.c.; nella motivazione i medici convenzionati con il SSN sono considerati lavoratori autonomi liberi di svolgere altra attività. Rilevanza: va conosciuta perché è l’argomento che un creditore può opporre a chi invoca il limite del quinto sui compensi ASL.

3. Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: la suddivisione in classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione, regola valida anche nel concordato minore. Rilevanza: il medico non può migliorare la posizione delle banche chirografarie a scapito di ENPAM e Fisco privilegiati.

4. Cass. n. 14555/2026. Principio: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non presuppone necessariamente la transazione fiscale; l’art. 88 CCII non si applica in automatico, perché il rinvio al concordato preventivo vale nei limiti della compatibilità. Rilevanza: semplifica il trattamento delle cartelle IRPEF e IRAP del professionista.

5. Trib. Roma, sez. XIV, 22 settembre 2025, n. 753. Principio: omologato il concordato minore di un avvocato, con applicazione del cram down nei confronti del Fisco e della regola della priorità relativa. Rilevanza: conferma l’accesso del professionista intellettuale al concordato minore e l’operatività dell’omologa forzosa verso l’erario.

6. Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. Principio: inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: segnala il rischio, per analogia, nel caso del medico che abbia già cessato l’attività prima di presentare la domanda.

7. App. Napoli 14 luglio 2025 e Trib. Ivrea 10 febbraio 2026 (riportate dallo studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026). Principio: per il debitore cancellato l’inammissibilità riguarda il concordato in continuità, mentre resta possibile quello liquidatorio sostenuto da apporto esterno. Rilevanza: apre una via al medico che chiude lo studio ma dispone di risorse di terzi.

8. Trib. Campobasso 14 gennaio 2025; Trib. Terni 17 settembre 2025; Trib. Bolzano 12 novembre 2025 (riportate dallo stesso studio). Principio: è ammissibile il concordato minore liquidatorio sostenuto da sola finanza esterna, purché ogni creditore, anche chirografario, riceva una parte. Rilevanza: indica il requisito minimo per la proposta del medico in cessazione.

9. Trib. Napoli, sez. VII, 5 maggio 2025, n. 78. Principio: la ristrutturazione dei debiti del consumatore è ammissibile anche con debiti misti, se quelli personali prevalgono sul piano quantitativo ed economico. Rilevanza: è il criterio da applicare al medico che ha soprattutto debiti familiari e una componente professionale minoritaria.

10. Cass. civ. 10 luglio 2025, n. 18834, e Cass. civ. 22 gennaio 2026, n. 1483 (riportate dallo studio CNDCEC-FNC). Principio: nella qualifica di consumatore conta il profilo funzionale, cioè lo scopo per cui il debito è stato contratto. Rilevanza: serve a classificare le fideiussioni del medico socio di una struttura e i finanziamenti a uso promiscuo.

11. Cass. n. 1869/2016. Principio: già sotto la legge n. 3/2012, la qualità di consumatore non era esclusa per chi svolge un’attività professionale; decisiva era la natura dei debiti rimasti insoddisfatti. Rilevanza: radice storica della distinzione, oggi codificata dall’art. 2, comma 1, lett. e), tra debiti personali e debiti dello studio.

12. Cass. civ. 17 luglio 2025, n. 19844. Principio: la frode che impedisce l’accesso consiste nell’occultare circostanze rilevanti o nel rappresentarle in modo inadeguato, alterando la conoscenza dei creditori. Rilevanza: impone al medico la massima trasparenza su incassi privati, conti e atti dispositivi degli ultimi cinque anni.

13. Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2025, n. 6865. Principio: il compenso del gestore della crisi è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: incide sul calcolo delle risorse destinate ai creditori quando il medico possiede un immobile gravato da ipoteca.

14. Cass. civ., sez. I, 29 aprile 2026, n. 11676. Principio: nel piano del consumatore la moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati non ne riduce l’importo ma ne sospende il pagamento, con interessi che continuano a maturare; il rimborso deve iniziare alla scadenza della moratoria. Rilevanza: serve a confrontare il piano del consumatore con il concordato minore quando il medico ha debiti privilegiati rilevanti.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il medico sovraindebitato

Lo Studio lavora sul fascicolo del medico con una sequenza di attività concrete.

  1. Ricostruiamo il passivo debito per debito, acquisendo l’estratto contributivo ENPAM, la situazione dei carichi presso l’agente della riscossione, la Centrale dei rischi e i contratti di leasing.
  2. Classifichiamo ogni debito come personale o professionale, documentando lo scopo per cui è stato contratto, così da stabilire se esiste la prevalenza necessaria per il piano del consumatore.
  3. Verifichiamo i pignoramenti in corso presso l’ASL e sui conti dello studio, controllando il rispetto dei limiti di pignorabilità e predisponendo le eventuali opposizioni.
  4. Calcoliamo il disponibile mensile del piano, separando compensi convenzionali, incassi privati, spese incomprimibili dello studio e fabbisogno della famiglia.
  5. Costruiamo il confronto con l’alternativa liquidatoria, bene per bene e anno per anno, perché è il parametro su cui si giocano la convenienza e il cram down.
  6. Esaminiamo i contratti bancari e di leasing, con lo staff dedicato al diritto bancario, per individuare eventuali anomalie e decidere quali contratti proseguire.
  7. Analizziamo i debiti tributari, con i commercialisti dello staff, distinguendo imposte, sanzioni e interessi e la rispettiva collocazione privilegiata o chirografaria.
  8. Predisponiamo proposta, piano e istanza di misure protettive in raccordo con l’OCC competente, curando l’elenco dei creditori con i domicili digitali.
  9. Seguiamo la fase del voto, verificando le maggioranze e, se ne ricorrono le condizioni, sostenendo la richiesta di omologa forzosa verso Fisco ed ENPAM.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli, dal reclamo contro l’inammissibilità ai gradi successivi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il medico, l’abilitazione più rilevante è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento: chi conosce dall’interno il lavoro dell’OCC sa quali documenti servono, come si redige un’attestazione di convenienza e dove una domanda rischia di arenarsi. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea in ogni grado. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, perché nel caso del medico i profili previdenziali, fiscali e bancari sono inseparabili.

In sintesi

Il medico libero professionista può presentare il concordato minore: l’art. 2, comma 1, lett. c), CCII lo include espressamente tra i soggetti sovraindebitati e l’art. 74 gli consente di proporre ai creditori un accordo che salvi l’attività. La scelta dello strumento dipende dalla diagnosi. Se i debiti sono soprattutto professionali e lo studio prosegue, il concordato minore è la via naturale. Se prevalgono i debiti personali, il piano del consumatore evita il voto dei creditori. Se l’attività è cessata e non ci sono apporti esterni, resta la liquidazione controllata con l’esdebitazione dopo tre anni. In ogni caso i compensi dall’ASL, i contributi ENPAM e il leasing delle attrezzature vanno trattati in modo esplicito nel piano.

Lo Studio Monardo affronta questi casi perché il sovraindebitamento del professionista è la materia della qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e dell’incarico di fiduciario di un OCC ricoperti dall’Avv. Monardo. Il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario consente poi di affrontare insieme le banche, il Fisco e la cassa previdenziale, cioè i tre fronti che si ritrovano quasi sempre nel fascicolo di un medico.

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