Dopo L’esdebitazione Da Incapiente Si Può Chiedere Un Nuovo Prestito?

Chi ha ottenuto l’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) di solito arriva al decreto stanco, dopo anni di solleciti, pignoramenti e telefonate. Ed è proprio in quel momento, quando finalmente si potrebbe ripartire, che cominciano a circolare le voci: “adesso non potrai più firmare un contratto di finanziamento”, “se ti danno un prestito lo devi girare ai vecchi creditori”, “basta non dirlo alla banca”, “tanto, se va male, rifai la procedura”. Sono frasi che si sentono in famiglia, nei forum, perfino allo sportello. Alcune contengono un pezzo di verità, altre sono semplicemente sbagliate. Tutte hanno un difetto comune: semplificano una norma che ha condizioni precise.

Il problema non è teorico. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi rinuncia a un finanziamento di cui avrebbe diritto perde un’occasione, ma chi firma un contratto pensando di poter “rifare tutto da capo” rischia di trovarsi con debiti nuovi e senza più la via d’uscita che ha già usato.

In questa guida mettiamo alla prova, uno per uno, i miti più diffusi sul credito dopo il decreto:

  1. “Dopo l’esdebitazione è vietato per legge chiedere un prestito.”
  2. “Il prestito ricevuto è un’utilità che va data ai vecchi creditori.”
  3. “Nessuno ti presterà più niente.”
  4. “Basta non dichiararlo.”
  5. “Se mi indebito di nuovo, chiedo una seconda esdebitazione.”
  6. “Il garante di famiglia è al sicuro.”
  7. “Se la banca mi presta senza controllare, il problema è solo mio.”

Perché ne parliamo noi? Perché l’esdebitazione dell’incapiente passa per l’Organismo di Composizione della Crisi e per la relazione del gestore, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si valuta la meritevolezza e come si svolge la vigilanza dei tre anni successivi al decreto. E poiché la seconda metà del problema riguarda banche e finanziarie, cioè il merito creditizio e la responsabilità di chi presta, entra in gioco anche il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario.

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Mito n. 1: “Dopo l’esdebitazione è vietato per legge chiedere un prestito”

Il mito

“Chi è stato esdebitato da incapiente non può più chiedere soldi in prestito: la legge glielo vieta.”

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci. Per anni, nel linguaggio comune, la parola “fallito” ha evocato un’incapacità quasi giuridica: il fallito che non poteva fare questo o quello, che “perdeva i diritti”. Molti trasferiscono quell’immagine sul sovraindebitato. In più, durante alcune procedure il debitore subisce davvero limiti: nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ad esempio, l’art. 70 c.4 CCII consente al giudice di vietare, su istanza del debitore, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione non autorizzati; nel concordato minore l’art. 78 c.5 rende inefficaci verso i creditori anteriori gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione. Il passaparola mescola queste regole, che valgono durante la procedura, con quello che accade dopo.

C’è poi un secondo fondo di verità: l’art. 283 CCII prevede che per tre anni l’OCC vigili sul debitore. “Vigilanza” suona come “divieto”, e da lì il salto è breve.

La realtà

In realtà la norma dice altro. Nel testo vigente dell’art. 283 CCII non esiste alcun divieto di contrarre nuovi finanziamenti dopo il decreto. Anzi, il comma 1, nel suo terzo periodo, stabilisce che non sono considerate utilità, ai fini della riapertura del debito, «i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati». Il legislatore, insomma, ha previsto espressamente l’ipotesi che dopo il decreto il debitore riceva un prestito, e ha deciso come trattarlo. Una norma che regola gli effetti dei finanziamenti successivi presuppone che quei finanziamenti siano possibili.

Che cosa comporta allora la vigilanza triennale? Secondo il comma 9, l’OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto, controlla che il debitore depositi la dichiarazione prevista dal comma 7 e verifica se sono sopravvenute utilità ulteriori rispetto alla soglia del comma 2. È un controllo sulle entrate e sul patrimonio, non un’autorizzazione preventiva agli atti di vita economica. Il debitore resta libero di firmare un contratto di credito al consumo, una dilazione, un leasing.

Va però precisato cosa il mito ha perso per strada. Libertà di chiedere non significa diritto di ottenere: la banca o la finanziaria decide in base al proprio esame del merito creditizio, come vedremo nei miti successivi. E libertà di chiedere non significa nemmeno indifferenza delle conseguenze: un nuovo debito non è coperto dall’esdebitazione già ottenuta, che riguarda i debiti esistenti al momento della domanda, e un nuovo sovraindebitamento incontra limiti di accesso precisi (mito n. 5).

La prova

Il testo letterale vigente dell’art. 283 c.1 CCII, dopo il D.Lgs. 136/2024, chiude la questione: il debitore persona fisica meritevole che non può offrire alcuna utilità «può accedere all’esdebitazione solo per una volta»; resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti del comma 9, se entro tre anni dal decreto sopravvengano utilità ulteriori; e «non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati». Nessuna parte della norma, né dei commi 7 e 9 che disciplinano dichiarazione annuale e vigilanza, impone divieti di indebitamento.

Le pronunce di merito pubblicate dai tribunali sui decreti ex art. 283 (ad esempio i decreti del Trib. Alessandria dell’11 febbraio 2026, R.G. 6/2025, e del Trib. Milano del 23 febbraio 2026) si concentrano sulla soglia di reddito, sulla meritevolezza e sulla dichiarazione annuale, non su divieti di credito: semplicemente perché quei divieti non esistono.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio più frequente è di rinunciare a soluzioni utili e legittime: un piccolo finanziamento per un’auto indispensabile al lavoro, una dilazione per una caldaia, un prestito per una cauzione d’affitto. Chi pensa che sia vietato tende a ricorrere a canali informali, a prestiti “tra privati” senza garanzie di trasparenza, o peggio a soggetti non autorizzati. Il paradosso è che il mito del divieto spinge proprio verso le forme di credito più pericolose, quelle in cui nessuno valuta la sostenibilità della rata e nessuna regola di trasparenza protegge il debitore.

C’è anche un rischio speculare: chi scopre che non c’è divieto può convincersi che “allora tutto è permesso”. Non è così. Il nuovo prestito va calibrato sul reddito reale, che per definizione, in chi è stato riconosciuto incapiente, è vicino alla soglia del minimo vitale. Un debito nuovo, contratto con leggerezza, è la strada più breve per tornare nella situazione da cui si è appena usciti, questa volta senza la stessa rete.

Mito n. 2: “Il prestito ricevuto è un’utilità che va data ai vecchi creditori”

Il mito

“Se dopo il decreto ti arriva un prestito, quei soldi sono un’utilità sopravvenuta: i vecchi creditori possono pretenderli.”

Perché ci credono in tanti

Qui il fondo di verità è robusto, ed è giusto riconoscerlo. L’esdebitazione dell’incapiente non è una cancellazione definitiva e immediata come qualcuno immagina: il comma 1 dell’art. 283 tiene in vita, per tre anni dal decreto, la possibilità che i creditori tornino a soddisfarsi se arrivano «utilità ulteriori». Un’eredità, una vincita, un aumento sensibile di stipendio, la vendita di un bene ricevuto in donazione: sono tutte entrate che, se superano la soglia del comma 2 e consentono l’utile soddisfacimento dei creditori, riaprono la partita. Il passaparola ragiona per analogia: “i soldi che entrano dopo il decreto vanno ai creditori; il prestito sono soldi che entrano; quindi il prestito va ai creditori”.

A questo si aggiunge il ricordo del testo previgente, che parlava di quattro anni e di una soglia minima del dieci per cento dei crediti. Molti siti divulgativi riportano ancora quella versione, e la confusione sulle regole numeriche alimenta anche la confusione sulle regole qualitative.

La realtà

Il terzo periodo dell’art. 283 c.1 CCII esclude espressamente dal concetto di utilità «i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati». La scelta è logica: un prestito non arricchisce il debitore, perché alla somma ricevuta corrisponde un debito di pari importo (più interessi) verso il nuovo finanziatore. Se i vecchi creditori potessero aggredire quelle somme, nessuno presterebbe più nulla a un esdebitato e la “seconda possibilità” resterebbe sulla carta.

“In qualsiasi forma erogati” significa che non conta la veste contrattuale: prestito personale, credito finalizzato, cessione del quinto, apertura di credito, finanziamento di un familiare documentato come tale. Ciò che conta è che si tratti di denaro ricevuto con obbligo di restituzione.

Il punto che il mito ignora, però, è la differenza tra il prestito e ciò che accade attorno al prestito. Tre precisazioni:

  • il comma 9 consente ai creditori, previa autorizzazione del giudice, di iniziare azioni esecutive e cautelari «sulle predette utilità», cioè sulle utilità ulteriori accertate dall’OCC: è ragionevole ritenere che un finanziamento, non essendo utilità, resti fuori da quel perimetro, ma la lettura va sempre verificata sul caso concreto;
  • se il “finanziamento” è in realtà una donazione mascherata (soldi di un parente che nessuno chiederà mai indietro), l’etichetta non basta: conta la sostanza dell’operazione, e una liberalità può essere un’utilità;
  • se con il prestito si acquista un bene che poi si rivende, il ricavato della vendita è un’entrata diversa dal finanziamento, da valutare per quello che è.

Soglia del dieci per cento: il testo vigente non la riporta più. Il correttivo del 2024 ha sostituito i «quattro anni» con «tre anni» e la formula «in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento» con il riferimento all’«utile soddisfacimento dei creditori». Chi ragiona ancora con il dieci per cento usa una regola abrogata; resta comunque buona prassi verificare la formula esatta sul testo ufficiale in Gazzetta o su Normattiva.

La prova

La prova è il testo stesso dell’art. 283 c.1 vigente, terzo periodo, già citato. Vale la pena ricordare anche come i tribunali leggevano la norma prima del correttivo: il decreto del Trib. Como del 28 ottobre 2025, ad esempio, utilizzava ancora la formula “quattro anni e dieci per cento” del testo previgente. È il segno che persino nei provvedimenti è circolata, per qualche tempo, la vecchia versione: un motivo in più per non fidarsi del passaparola e leggere sempre il proprio decreto.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede che il prestito vada consegnato ai vecchi creditori può commettere due errori opposti. Il primo è rinunciare a un finanziamento necessario per paura di “regalarlo” a chi lo ha già perseguitato. Il secondo, più insidioso, è usare il prestito per pagare spontaneamente i vecchi creditori esdebitati: un pagamento che la legge non richiede, che lascia il debitore con un debito nuovo e intatto verso il finanziatore e che, per giunta, non gli restituisce nulla in termini di affidabilità.

C’è poi chi, convinto del contrario, tratta come “finanziamento” ciò che finanziamento non è, ad esempio un’eredità incassata attraverso un conto di un familiare e poi “restituita” a rate fittizie. Qui il rischio diventa serio: l’OCC, nella vigilanza del comma 9, può riscontrare l’utilità e chiedere l’autorizzazione del giudice a informare i creditori; e la mancata dichiarazione può portare alla revoca del beneficio (comma 7).

Mito n. 3: “Nessuno ti presterà più niente”

Il mito

“Dopo l’esdebitazione sei segnato a vita: nessuna banca e nessuna finanziaria ti presterà più un euro.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito nasce dall’esperienza concreta. Chi arriva all’esdebitazione da incapiente ha alle spalle ritardi, rate non pagate, decadenze dal beneficio del termine. Tutti questi eventi lasciano tracce nei sistemi di informazioni creditizie (i cosiddetti SIC, gestiti da soggetti privati) e, per le esposizioni che superano certe soglie, nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Quando una banca riceve una richiesta, consulta queste banche dati e vede la storia. È naturale che il debitore concluda: “sono bruciato”.

C’è anche un altro fondo di verità: per accedere all’art. 283 il debitore deve dimostrare di non poter offrire alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, oppure di avere un reddito che, dedotte le spese di produzione e il mantenimento, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo (comma 2). Con il valore provvisorio 2026 dell’assegno sociale (546,24 € al mese, 7.101,12 € all’anno), quella soglia vale 10.651,68 € annui per una persona sola e 16.723,14 € per un nucleo di due persone. Chi vive con quei numeri ha, oggettivamente, poco spazio per una rata.

La realtà

Non esiste una “lista nera” legale che impedisca alle banche di prestare a chi è stato esdebitato: esiste una valutazione del merito creditizio che ogni finanziatore deve compiere caso per caso. Le segnalazioni nei SIC e nella Centrale dei Rischi hanno regole proprie su contenuto, durata della conservazione e cancellazione, che trattiamo negli articoli dedicati a quei sistemi: qui basta dire che sono strumenti informativi, non divieti. È il finanziatore a leggerli e a decidere.

La vera domanda, quindi, non è “mi presteranno?”, ma “che cosa valuterà chi mi presta?”. Il Testo unico bancario impone al finanziatore, prima di concludere un contratto di credito con un consumatore, di valutarne il merito creditizio sulla base di informazioni adeguate, ottenute dal consumatore e, se necessario, dalla consultazione delle banche dati pertinenti (art. 124-bis TUB; per i contratti di credito immobiliare ai consumatori opera una disciplina analoga nel capo dedicato). Il CCII riprende questo stesso criterio: secondo l’art. 68 c.3 e l’art. 283 c.5, l’OCC deve indicare se il finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, e la legge ritiene idonea, a questo fine, una quantificazione non inferiore a quella del comma 2.

Tradotto: un finanziamento ragionevole, con una rata sostenibile rispetto a un reddito che sia nel frattempo migliorato, è possibile. Un finanziamento che porterebbe il reddito residuo sotto la soglia del mantenimento dignitoso non dovrebbe essere concesso, e non per punire il debitore ma per proteggerlo. Spesso i primi canali di accesso sono quelli più strutturati: credito finalizzato all’acquisto di un bene, cessione del quinto per i lavoratori dipendenti e i pensionati, piccoli prestiti con garanzie reali o personali. Ogni prodotto ha la sua logica e il suo costo complessivo, da leggere sempre nel TAEG.

La prova

La prova, in questo caso, è doppia. Da un lato il testo del CCII, che parla di merito creditizio del finanziatore (artt. 68 c.3, 69 c.2 e 283 c.5) e non contiene alcuna interdizione per l’esdebitato. Dall’altro la giurisprudenza di vertice sui finanziamenti concessi senza adeguata valutazione: Cass. Sez. Un. n. 5841 del 5 marzo 2025, secondo la ricostruzione di un documento pubblicato dalla commissione Bancario e terzo settore dell’Ordine degli Avvocati di Milano, ha escluso che l’erogazione abusiva del credito renda di per sé nullo o illecito il contratto, lasciando aperta la tutela risarcitoria quando l’ente finanziatore abbia colpevolmente concorso nel dissesto. Il merito creditizio, insomma, è un dovere di condotta del finanziatore, non una barriera legale per il cliente.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si convince di essere “bruciato a vita” rischia di non ricostruire mai una storia creditizia regolare, che si forma anche con piccoli contratti onorati con puntualità. Rischia soprattutto di rivolgersi a canali opachi: intermediari non iscritti, “consulenti” che promettono la cancellazione delle segnalazioni a pagamento, prestiti tra privati senza contratto. Il mito dell’esclusione totale è il miglior alleato di chi specula sulla disperazione. Il percorso corretto è opposto: conoscere la propria posizione nelle banche dati (rinviamo, ancora, agli articoli dedicati a SIC e Centrale dei Rischi), attendere che il reddito si stabilizzi e chiedere solo ciò che si può restituire.

Mito n. 4: “Basta non dichiararlo”

Il mito

“Basta non dire niente: né alla banca dell’esdebitazione, né all’OCC del nuovo prestito o delle nuove entrate. Nessuno controlla.”

Perché ci credono in tanti

Il mito ha due facce. La prima riguarda il nuovo finanziatore: “se non scrivo nella domanda che ho avuto un’esdebitazione, la banca non lo saprà”. La seconda riguarda l’OCC: “se non dichiaro l’aumento di stipendio o la somma ricevuta, nessuno se ne accorgerà”. Entrambe si reggono su un’idea diffusa: che le procedure di sovraindebitamento, una volta chiuse, siano dimenticate.

Il fondo di verità c’è. Il comma 7 dell’art. 283, nel testo vigente, parla di una dichiarazione annuale dovuta «ove positiva», cioè quando ci sono utilità da segnalare: qualcuno ne deduce che, se non dichiara, è come se non ci fosse nulla. E i finanziamenti, come visto, non sono utilità: qualcuno ne deduce che non vanno mai menzionati a nessuno.

La realtà

Il silenzio non è una strategia: per l’OCC è un inadempimento sanzionato con la revoca, per il nuovo finanziatore è un’informazione inesatta che può rivoltarsi contro chi l’ha data.

Sul fronte dell’OCC: il comma 7 stabilisce che il decreto di esdebitazione indica il termine entro cui il debitore deve depositare, ogni anno, la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, «a pena di revoca». Il comma 9 affida all’OCC, per i tre anni successivi al deposito del decreto, il compito di vigilare sulla tempestività del deposito e di compiere «le verifiche necessarie» per accertare l’esistenza di utilità ulteriori. L’OCC non si limita ad aspettare: può verificare redditi, dichiarazioni fiscali, variazioni patrimoniali. Sulla formula «ove positiva» esistono due letture: secondo la lettera, la dichiarazione è dovuta solo se ci sono utilità; molti decreti, però (ad esempio quello del Trib. Alessandria dell’11 febbraio 2026), la chiedono comunque ogni anno. Il consiglio prudente è uno solo: depositarla sempre, anche quando è negativa, e allegare i documenti che lo dimostrano.

E il finanziamento? Non è utilità, quindi non riapre il debito. Ma indicarlo nella dichiarazione, con la documentazione del contratto, è il modo più semplice per evitare che un accredito sul conto venga scambiato per un’entrata non dichiarata.

Sul fronte del nuovo finanziatore: la valutazione del merito creditizio si basa anche su informazioni fornite dal consumatore. Chi omette o altera dati rilevanti (reddito, altri impegni, procedure in corso) non “frega la banca”: compromette la propria posizione. In una eventuale procedura futura, la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni (art. 68 c.2 lett. a per il piano del consumatore; art. 283 c.4 lett. a per l’incapiente); e l’art. 69 c.1 esclude il consumatore che abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Un debito ottenuto con dichiarazioni false è esattamente il tipo di condotta che chiude le porte future. Nei casi più gravi possono porsi anche questioni di rilievo penale, da valutare caso per caso.

La prova

La prova è nei commi 7 e 9 dell’art. 283 CCII, il cui testo vigente collega la dichiarazione annuale alla revoca e affida all’OCC verifiche attive per tre anni. Sul piano della meritevolezza, i giudici di merito leggono la colpa grave del consumatore tenendo conto anche del comportamento del finanziatore (Trib. Torino 31 maggio 2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 16 ottobre 2023, come riportati da EC News dell’8 aprile 2025): ma questo bilanciamento presuppone un debitore che abbia fornito informazioni corrette. Chi ha mentito non può invocare la negligenza di chi gli ha creduto.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia la revoca dell’esdebitazione, con il ritorno dei vecchi creditori secondo quanto stabilito dal giudice: un esito che, dopo anni di procedura, vanifica tutto. Rischia, se tace sulle utilità, che l’OCC le scopra comunque e che i creditori, autorizzati dal giudice, avviino azioni esecutive e cautelari su quelle somme (comma 9). E rischia, se mente al finanziatore, di avere un debito nuovo che nessuna procedura futura potrà facilmente sistemare, perché la colpa grave o la malafede nella sua formazione sono un ostacolo diretto all’accesso.

Mito n. 5: “Se mi indebito di nuovo, chiedo una seconda esdebitazione”

Il mito

“Tanto, se il nuovo prestito va male, rifaccio la procedura e cancello anche quello.”

Perché ci credono in tanti

Chi ha visto funzionare l’esdebitazione una volta tende a pensarla come un servizio ripetibile. Il passaparola ci mette del suo: “la legge sul sovraindebitamento è fatta per dare una seconda possibilità”, e se la possibilità è “seconda”, perché non anche “terza”? Inoltre il CCII prevede davvero più di una esdebitazione nella vita di una persona: l’art. 280, alle lettere d) ed e), parla di debitori che non abbiano beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti e che non ne abbiano beneficiato già due volte. Qualcuno legge “due volte” e conclude che c’è sempre una scorta.

La realtà

La realtà ha tre livelli, ed è bene tenerli distinti.

Primo livello: l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta. L’art. 283 c.1 è testuale: il debitore persona fisica meritevole «può accedere all’esdebitazione solo per una volta». Non c’è un secondo decreto ex art. 283, a nessuna distanza di tempo, per nessun importo.

Secondo livello: le altre procedure hanno limiti temporali e numerici. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è precluso a chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte (art. 69 c.1, secondo la sintesi del testo vigente). La liquidazione controllata porta all’esdebitazione solo se ricorrono le condizioni dell’art. 280, che includono proprio le lettere d) ed e) appena ricordate (richiamate dall’art. 282 c.2). Nella lettura più prudente, l’esdebitazione ottenuta da incapiente conta come “esdebitazione” anche ai fini di questi limiti. Inoltre la liquidazione controllata chiesta dal debitore persona fisica si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire (art. 268 c.3): chi è ancora incapiente difficilmente supera questo filtro.

Terzo livello: anche quando i limiti temporali sono superati, il nuovo debito viene esaminato. In ogni procedura l’OCC ricostruisce cause dell’indebitamento e diligenza del debitore, e la colpa grave, la malafede o la frode precludono l’accesso (art. 69 c.1) o l’esdebitazione (art. 282 c.2; art. 283 c.7). Chi si indebita di nuovo dopo essere stato liberato dai debiti, per giunta contando sulla possibilità di un’altra cancellazione, offre al giudice un argomento quasi decisivo per negare la meritevolezza.

La prova

Il testo dell’art. 283 c.1 («solo per una volta») e quello dell’art. 280 lett. d) («non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione») ed e) («non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte»), letto su Brocardi, sono la prova normativa. Sul versante giurisprudenziale, l’orientamento di merito sul piano del consumatore (Trib. Nola 8 maggio 2024 n. 41; App. Bologna decr. 9 febbraio 2024; Trib. Reggio Calabria decr. 25 gennaio 2024, secondo la rassegna di EC News dell’8 aprile 2025) limita il controllo del giudice alle cause ostative di colpa grave, malafede o frode: è proprio quello il punto su cui un nuovo indebitamento consapevole rischia di inciampare.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di trovarsi con un debito nuovo, pieno, esigibile, e senza la via d’uscita già consumata. Nel frattempo il nuovo creditore può agire con gli strumenti ordinari: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento dello stipendio o della pensione nei limiti di legge. La seconda possibilità esiste, ma è una possibilità sola: va spesa bene. Prima di firmare un nuovo contratto, chi è stato esdebitato dovrebbe chiedersi: “se questa rata salta, che cosa mi resta?”. Se la risposta è “un’altra procedura”, la risposta è sbagliata.

Mito n. 6: “Il garante di famiglia è al sicuro”

Il mito

“Se mia sorella, mio padre o mio marito firmano come garanti il nuovo prestito, non rischiano niente: io sono già stato esdebitato e il debito alla fine si cancella.”

Perché ci credono in tanti

Il mito si appoggia su due errori sovrapposti. Il primo è pensare che la garanzia sia una formalità (“la banca la chiede sempre, ma poi non la usa”). Il secondo è credere che l’esdebitazione, cancellando il debito del debitore principale, cancelli anche la garanzia, come se il garante seguisse sempre la sorte del garantito. In effetti nel diritto civile esiste un principio di accessorietà della fideiussione, e qualcuno ne deduce che, venuto meno il debito, cade la garanzia.

La realtà

L’esdebitazione libera il debitore, non chi ha garantito per lui. L’art. 278 c.6 CCII, tra le disposizioni generali sull’esdebitazione, stabilisce che restano salvi i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Una regola dello stesso tenore si trova, per il concordato minore, nell’art. 79 c.5. La logica è semplice: la garanzia serve proprio a proteggere il creditore dal rischio di insolvenza del debitore principale; se cadesse insieme a lui, non servirebbe a nulla.

Sull’applicabilità all’incapiente delle regole dell’art. 278, va detto con onestà che il tema è dibattuto per il comma 7 (i debiti esclusi): una parte della giurisprudenza (Trib. Rovereto decr. 15 dicembre 2025) applica all’incapiente le esclusioni, una parte della dottrina ritiene di no, e nessuna pronuncia risolve il punto. Per i garanti, però, il risultato pratico non cambia: il debito del garante è autonomo e nessuna norma dell’art. 283 lo estingue.

Ma il mito, nel nostro tema, è ancora più pericoloso, perché riguarda i debiti nuovi. Se dopo il decreto un familiare garantisce un nuovo prestito, quel prestito non è coperto da alcuna esdebitazione: è un debito fresco del debitore principale e un’obbligazione piena del garante. Se il debitore non paga, il finanziatore può rivolgersi al garante per l’intero residuo, nei limiti del contratto di garanzia. E il debitore, come visto nel mito n. 5, non potrà ripetere l’esdebitazione da incapiente.

Liberarsi dalla garanzia, poi, non è facile. L’art. 1955 c.c. consente la liberazione del fideiussore quando, per fatto del creditore, non può avvenire la surrogazione nei diritti del creditore: ma la Cassazione richiede la violazione di uno specifico dovere giuridico, legale o contrattuale, e non considera sufficiente la mera inerzia del creditore.

C’è però un’uscita da conoscere: il garante che a sua volta diventa sovraindebitato può accedere autonomamente alle procedure previste dal CCII, se ne ricorrono i presupposti.

La prova

Il testo dell’art. 278 c.6 CCII, nella sintesi del testo vigente; Cass. Sez. III ord. n. 4058/2023, sulla liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c., che esclude la liberazione per semplice inerzia del creditore (come riportata da LexCED); Trib. Napoli, Sez. VII, sent. n. 668/2025 del 30 aprile 2025, che ha omologato il piano del consumatore di una fideiussora per il debito garantito a favore del padre, ritenendo che la garanzia prestata a un familiare non sia di per sé indice di colpa grave e ammettendo la ripartizione pro quota della garanzia solidale tra più cofideiussori ai sensi dell’art. 1949 c.c. (come riferita da diritto.it).

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di trasferire il problema da una persona all’altra della stessa famiglia. Il garante, spesso con redditi modesti, si vede notificare un decreto ingiuntivo o un pignoramento per un debito che non ha mai sentito come proprio. Chi chiede a un familiare di garantire un nuovo prestito dopo l’esdebitazione deve sapere che, se la rata salta, il debito passa intero sulle sue spalle. E se la famiglia era già stata coinvolta nelle garanzie dei debiti anteriori, è facile che quei garanti siano ancora esposti: l’esdebitazione del debitore principale non li ha liberati.

Mito n. 7: “Se la banca mi presta senza controllare, il problema è solo mio”

Il mito

“Se la finanziaria mi concede un prestito che non posso sostenere, la colpa è mia che l’ho chiesto: chi presta non ha nessuna responsabilità.”

Perché ci credono in tanti

È una forma di onestà morale, e merita rispetto: chi firma un contratto si assume un impegno. In più, la giurisprudenza di vertice ha escluso che la concessione del credito senza adeguata valutazione renda nullo il contratto: il debito, quindi, resta da restituire. Da qui la conclusione: “la banca ha sempre ragione, io ho sempre torto”.

La realtà

Il finanziatore ha un dovere di valutare il merito creditizio, e la sua violazione ha conseguenze concrete, sia nelle procedure di sovraindebitamento sia sul piano risarcitorio. Vero, però, solo a metà: le conseguenze non arrivano fino a cancellare il contratto.

Nel CCII le conseguenze sono tre:

  1. nel piano del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 c.2); nel concordato minore vale una regola analoga (art. 80 c.4);
  2. la relazione dell’OCC deve indicare se il finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio, con il parametro del dignitoso tenore di vita (art. 68 c.3; art. 283 c.5): è una valutazione che resta agli atti e pesa sul giudizio;
  3. nella valutazione della colpa grave del debitore, i giudici di merito considerano anche il comportamento del finanziatore professionale: un’istruttoria omessa o negligente può attenuare la colpa del consumatore, se ha concorso in modo determinante al sovraindebitamento (Trib. Torino 31 maggio 2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 16 ottobre 2023).

Per chi è stato esdebitato da incapiente, questo significa una cosa precisa: un nuovo finanziatore che presta senza verificare il reddito disponibile, a una persona il cui reddito è vicino alla soglia del minimo vitale, si espone a vedere la propria condotta valutata in un’eventuale procedura futura (per esempio un piano del consumatore chiesto dopo il quinquennio). Non è uno scudo per il debitore che ha mentito (mito n. 4), ma è una tutela per chi ha detto la verità e si è visto concedere comunque un credito insostenibile.

Sul piano civilistico, il quadro va descritto con precisione. Cass. Sez. Un. n. 5841 del 5 marzo 2025 (nel contesto del finanziamento a imprese in crisi, secondo il documento dell’Ordine degli Avvocati di Milano) ha escluso la nullità del contratto, ma ha confermato la tutela risarcitoria in caso di colpevole concorso dell’ente finanziatore nel dissesto; già Cass. Sez. Un. n. 33719/2022, sul mutuo fondiario, aveva escluso che le patologie del merito creditizio incidano sulla validità del contratto. Nel merito, alcuni tribunali (Trib. Asti 8 gennaio 2024, Trib. Ferrara 3 maggio 2024, Trib. Piacenza 8 gennaio 2025, Trib. Lecce 29 gennaio 2026) hanno sostenuto la nullità del finanziamento abusivo, mentre altri (Trib. Milano 17 giugno 2025 n. 4937; Trib. Milano decr. 20 gennaio 2026 n. 437) seguono la Cassazione distinguendo regole di validità e regole di condotta.

Per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, affianca all’analisi della procedura quella dello staff multidisciplinare in diritto bancario: il merito creditizio si contesta con i documenti dell’istruttoria, non con le impressioni.

La prova

Gli artt. 68 c.3, 69 c.2 e 283 c.5 CCII nella sintesi del testo vigente; Cass. Sez. Un. n. 5841/2025; Trib. Torino 31 maggio 2023 e Trib. Santa Maria Capua Vetere 16 ottobre 2023.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa che il finanziatore non abbia mai responsabilità non raccoglie i documenti che contano: il modulo SECCI (le informazioni europee di base sul credito ai consumatori), la richiesta di finanziamento compilata, le buste paga consegnate, le eventuali verifiche nelle banche dati. Senza questi documenti, in una procedura futura sarà difficile dimostrare all’OCC e al giudice che la crisi è stata favorita anche da un’erogazione imprudente. E rischia di arrendersi a pressioni di recupero aggressive senza sapere che la condotta del finanziatore, in sede di sovraindebitamento, può limitare la sua possibilità di contestare la convenienza della proposta.

Il mito alla prova dei numeri

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sul testo vigente dell’art. 283 CCII e sui valori 2026 dell’assegno sociale: non sono casi reali. Servono a vedere che cosa succede davvero a chi agisce credendo a uno dei miti.

Simulazione 1 – Il prestito scambiato per utilità (mito n. 2).
Ipotesi: decreto di esdebitazione da incapiente depositato lunedì 14 aprile 2025; debiti anteriori esdebitati per 63.270 €; nucleo di due persone; il decreto fissa al 15 giugno di ogni anno il termine per la dichiarazione annuale. Il triennio di vigilanza si chiude venerdì 14 aprile 2028.
– Lunedì 21 settembre 2026 il debitore ottiene, dopo la valutazione del merito creditizio, un finanziamento finalizzato di 9.870 € per un’auto usata necessaria al lavoro. Convinto che sia un’utilità, valuta di versarne una parte ai vecchi creditori.
– Come stanno le cose: per il comma 1, terzo periodo, il finanziamento non è utilità. Non riapre il debito di 63.270 € e non va consegnato a nessuno. Il debitore lo indica comunque nella dichiarazione del 15 giugno 2027 (martedì), allegando contratto e piano di ammortamento, per evitare equivoci sull’accredito.
– Lunedì 8 novembre 2027 riceve un’eredità di 18.430 €. Questa sì è un’utilità ulteriore. Va dichiarata entro giovedì 15 giugno 2028: il termine annuale scade dopo la fine del triennio, ma l’evento è avvenuto dentro i tre anni, e la scelta prudente è dichiararlo subito, senza attendere la scadenza. L’OCC verifica e, previa autorizzazione del giudice, informa i creditori, che possono agire in via esecutiva e cautelare su quella somma.
– Esito: i creditori possono soddisfarsi sui 18.430 € (nei limiti del comma 9), non sui 9.870 € del finanziamento. Se il debitore avesse versato spontaneamente una parte del prestito, avrebbe pagato un debito non più esigibile restando con il debito nuovo intatto.

Simulazione 2 – Il silenzio come strategia (mito n. 4).
Ipotesi: stesso decreto, stesso nucleo di due persone, soglia annua del comma 2 con l’assegno sociale 2026 pari a 16.723,14 €. Nel 2026 il debitore cambia lavoro e il suo reddito, dedotte le spese di produzione, sale da 14.210 € a 21.960 €.
– Il debitore non deposita la dichiarazione del 15 giugno 2027, convinto che “ove positiva” lo autorizzi a tacere finché non è sicuro.
– Come stanno le cose: secondo una delle due letture del comma 2 (quella che compara alla soglia il reddito già depurato delle spese di mantenimento, come nel decreto del Trib. Alessandria dell’11 febbraio 2026), l’eccedenza teorica rispetto alla soglia è 21.960 – 16.723,14 = 5.236,86 € annui; secondo l’altra lettura, il calcolo cambia, ed è proprio per questo che la valutazione spetta all’OCC e al giudice e non al debitore. In ogni caso la dichiarazione è prevista dal comma 7 «a pena di revoca» e l’OCC, nelle verifiche del comma 9, può accertare il nuovo reddito attraverso la documentazione fiscale.
– Esito: chi tace rischia la revoca del beneficio. Chi dichiara, invece, si confronta su un dato documentato, potendo far valere le spese reali di mantenimento e la lettura del comma 2 più corretta per il suo caso.

Simulazione 3 – La seconda esdebitazione che non c’è e il garante esposto (miti n. 5 e 6).
Ipotesi: stesso debitore. Nel maggio 2028 ha nuovi debiti per 27.640 €: residuo del finanziamento auto 6.120 €, carta revolving 11.310 €, canoni di locazione arretrati 10.210 € (6.120 + 11.310 + 10.210 = 27.640 €). La sorella aveva firmato una fideiussione sul finanziamento auto.
– Il debitore pensa di chiedere una nuova esdebitazione da incapiente. Non è possibile: l’art. 283 c.1 la consente «solo per una volta».
– Piano del consumatore: l’art. 69 c.1 lo preclude a chi è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda. Calcolo: dal 14 aprile 2025 al 14 aprile 2030, che cade di domenica; la domanda, per stare fuori dal quinquennio, andrebbe depositata non prima di lunedì 15 aprile 2030. Fino ad allora, nessun piano.
– Liquidazione controllata su domanda del debitore: si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo (art. 268 c.3) e l’esdebitazione richiede le condizioni dell’art. 280, tra cui l’assenza di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione (lett. d).
– Nel frattempo la finanziaria, lunedì 22 maggio 2028, chiede alla sorella il pagamento dei 6.120 €: la garanzia è piena, l’esdebitazione del 2025 non c’entra nulla, e la sorella, se a sua volta sovraindebitata, dovrà valutare una propria procedura.
– Esito: 27.640 € di debiti nuovi, nessuna procedura disponibile per circa due anni, un familiare esposto. Il prezzo del mito è tutto qui.

Il fondo di verità

Ogni mito nasce da qualcosa di vero. Ricomporre quei frammenti nel quadro giusto è il modo migliore per non esserne vittime.

Vero: c’è una vigilanza di tre anni. Ma è una vigilanza sulle utilità sopravvenute e sulla dichiarazione annuale (art. 283 c.7 e c.9), non un divieto di compiere atti economici. Il triennio decorre dal decreto per la riapertura del debito (c.1) e dal deposito del decreto per la vigilanza dell’OCC (c.9): due riferimenti che di solito coincidono o quasi, ma che conviene annotare entrambi.

Vero: le entrate nuove possono tornare ai creditori. Ma solo se sono utilità ulteriori rispetto alla soglia del comma 2 e consentono l’utile soddisfacimento dei creditori. Il finanziamento ne è escluso per legge. E la vecchia soglia del dieci per cento non è più nel testo vigente: il correttivo l’ha sostituita con il riferimento all’utile soddisfacimento, la cui misura va verificata caso per caso.

Vero: le banche vedono la storia creditizia. Ma la vedono per valutare il merito creditizio, che è un dovere del finanziatore prima ancora che un diritto. Le regole sulle segnalazioni nei SIC e nella Centrale dei Rischi sono un capitolo a sé, trattato negli articoli dedicati: nessuna di esse equivale a un divieto di legge di prestare a chi è stato esdebitato.

Vero: la dichiarazione è dovuta «ove positiva». Ma è prevista «a pena di revoca» e molti decreti la richiedono ogni anno. Depositarla sempre costa poco e protegge molto.

Vero: il CCII ammette più di una esdebitazione nella vita. Ma quella dell’incapiente si ottiene una volta sola; le altre richiedono cinque anni di distanza e non più di due precedenti (artt. 69 c.1 e 280 lett. d ed e), oltre all’assenza di colpa grave, malafede o frode nella formazione dei nuovi debiti.

Vero: la fideiussione è accessoria. Ma la legge sull’esdebitazione fa salvi espressamente i diritti verso fideiussori e coobbligati (art. 278 c.6), e per i debiti nuovi la garanzia è piena.

Vero: un contratto concesso senza merito creditizio resta valido. È l’orientamento delle Sezioni Unite (n. 5841/2025 e n. 33719/2022). Ma la violazione del dovere di valutazione pesa nelle procedure di sovraindebitamento (art. 69 c.2) e può fondare una tutela risarcitoria.

Messe in fila, queste verità raccontano una storia diversa da quella del passaparola: dopo l’esdebitazione da incapiente si può chiedere un prestito, ma lo si deve chiedere con più attenzione di chiunque altro, perché la rete di sicurezza è già stata usata.

Mito e realtà, riga per riga

La tabella riassume i sette miti e la correzione essenziale di ciascuno. È pensata per essere consultata in un secondo momento, quando arriva una proposta di finanziamento o quando un parente chiede “ma sei sicuro di poterlo fare?”. Per ogni riga, il riferimento normativo indicato è quello da verificare sul proprio decreto e sul testo vigente.

Il mito Come stanno le cose
“Dopo l’esdebitazione è vietato per legge chiedere un prestito” Nessun divieto nell’art. 283 CCII; il c.1 regola espressamente i finanziamenti successivi al decreto
“Il prestito è un’utilità da dare ai creditori” Il c.1, terzo periodo, esclude dalle utilità «i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati»; le utilità vere (eredità, aumenti di reddito) restano aggredibili per tre anni
“Nessuno ti presterà più niente” Nessuna lista nera legale: il finanziatore valuta il merito creditizio (art. 124-bis TUB); per SIC e Centrale Rischi vedi gli articoli dedicati
“Basta non dichiararlo” La dichiarazione annuale è prevista a pena di revoca (c.7) e l’OCC verifica per tre anni (c.9); mentire al finanziatore compromette la meritevolezza futura
“Se mi indebito di nuovo, rifaccio l’esdebitazione” Quella da incapiente è concessa solo una volta; piano e liquidazione controllata hanno limiti di cinque anni e due esdebitazioni (artt. 69 e 280)
“Il garante di famiglia è al sicuro” Restano salvi i diritti verso fideiussori e coobbligati (art. 278 c.6); sui debiti nuovi la garanzia è piena
“Se la banca presta senza controllare, è solo colpa mia” Il contratto resta valido (Cass. SU 5841/2025), ma il finanziatore negligente perde la possibilità di contestare la convenienza (art. 69 c.2) e la sua condotta pesa sulla colpa del debitore

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso chiedere un prestito il giorno dopo il decreto?
Sì, nessuna norma lo vieta. L’art. 283 non subordina i nuovi contratti ad autorizzazioni dell’OCC o del giudice. La vera questione è la sostenibilità: chi è stato riconosciuto incapiente ha, per definizione, un reddito vicino alla soglia del comma 2, e un finanziatore corretto dovrà tenerne conto. Il consiglio è attendere che il reddito si sia stabilizzato e chiedere importi coerenti con il reddito residuo dopo le spese essenziali.

Quindi è vero che i vecchi creditori non possono toccare i soldi del prestito?
Sì, se si tratta davvero di un finanziamento. Il c.1 dell’art. 283 esclude i finanziamenti dalle utilità e il c.9 consente le azioni esecutive e cautelari solo sulle utilità accertate. Attenzione però alle operazioni che di finanziamento hanno solo il nome, come i “prestiti” familiari che nessuno restituirà: in quel caso conta la sostanza.

Quindi è vero che devo dire alla nuova banca che sono stato esdebitato?
Dipende da che cosa chiede la banca, ma non bisogna mai dare informazioni false. Se il modulo di richiesta domanda procedure concorsuali passate, debiti in essere o segnalazioni, la risposta va data in modo veritiero. La valutazione del merito creditizio si fonda anche sulle informazioni del consumatore, e un debito ottenuto con dichiarazioni inesatte pesa sulla meritevolezza in ogni procedura futura.

Quindi è vero che il finanziamento va indicato nella dichiarazione annuale all’OCC?
Non è un’utilità, ma è prudente indicarlo. Inserire il contratto nella dichiarazione, con il piano di ammortamento, evita che un accredito sul conto corrente venga letto come un’entrata non dichiarata e semplifica le verifiche del comma 9.

Quindi è vero che, se mio padre garantisce il nuovo prestito e io non pago, a lui non succede nulla?
No. Il garante risponde secondo il contratto di garanzia, e l’esdebitazione già ottenuta non copre i debiti nuovi. Se il debitore principale non paga, il finanziatore può agire contro il garante; liberarsi dalla fideiussione richiede presupposti precisi, che la semplice inerzia del creditore non integra.

Le sentenze che smontano i miti

Ecco i riferimenti giurisprudenziali citati nella guida, ciascuno collegato al mito che smonta o ridimensiona. I principi sono riformulati in parole nostre; per ciascuno è indicata la fonte attraverso cui è stato verificato.

  1. Cass. Sez. Un. n. 5841 del 5 marzo 2025 – Mito n. 3 e n. 7. L’erogazione abusiva del credito non rende di per sé nullo né illecito il contratto di finanziamento; resta la tutela risarcitoria quando il finanziatore abbia colpevolmente concorso nel dissesto del cliente. Rilevanza: il merito creditizio è un dovere di condotta del finanziatore, non un divieto di prestare né una via per cancellare il nuovo debito (fonte: documento della commissione Bancario e terzo settore dell’Ordine degli Avvocati di Milano).

  2. Cass. Sez. Un. n. 33719/2022 – Mito n. 7. Nel mutuo fondiario le patologie della valutazione del merito creditizio non incidono sulla validità del contratto e non configurano una nullità virtuale. Rilevanza: chi pensa di “annullare” il nuovo prestito solo perché la banca non ha controllato sbaglia; la tutela passa per altre strade (stessa fonte).

  3. Trib. Milano, decr. 20 gennaio 2026 n. 437 – Mito n. 7. Distinzione tra norme di validità e norme di condotta: le carenze nell’istruttoria sul merito creditizio non rendono nullo il contratto, salvo i casi previsti dalla legge. Rilevanza: conferma nel merito l’impostazione delle Sezioni Unite (stessa fonte).

  4. Trib. Asti 8 gennaio 2024; Trib. Ferrara 3 maggio 2024; Trib. Piacenza 8 gennaio 2025; Trib. Lecce 29 gennaio 2026 – Mito n. 7. Orientamento di merito, minoritario dopo le Sezioni Unite, che ha ritenuto nullo il finanziamento abusivo. Rilevanza: dimostra che il tema è vivo, ma non consente di contare su questa soluzione (stessa fonte, che vi contrappone anche Trib. Milano 17 giugno 2025 n. 4937).

  5. Trib. Torino 31 maggio 2023 – Mito n. 4 e n. 7. Nel valutare la colpa grave del consumatore va considerato il comportamento del finanziatore professionale: un’istruttoria omessa o negligente può ridurre la colpa del debitore se ha concorso in modo determinante al sovraindebitamento. Rilevanza: la responsabilità del nuovo finanziatore conta, ma presuppone un debitore che abbia detto la verità (fonte: EC News, 8 aprile 2025).

  6. Trib. Santa Maria Capua Vetere 16 ottobre 2023 – Mito n. 7. Stesso principio: la negligenza del finanziatore nella verifica del merito può attenuare la colpa del consumatore. Rilevanza: rafforza l’importanza di conservare i documenti dell’istruttoria del nuovo prestito (stessa fonte).

  7. Trib. Nola 8 maggio 2024 n. 41 – Mito n. 5. L’art. 69 c.1 CCII ha superato il vecchio requisito di meritevolezza della L. 3/2012 in favore di un modello di “seconda possibilità” con requisiti di accesso meno stringenti. Rilevanza: la seconda possibilità esiste, ma è costruita su cause ostative precise, tra cui i limiti di tempo e di numero delle esdebitazioni (stessa fonte).

  8. App. Bologna, decr. 9 febbraio 2024 – Mito n. 5. Il giudice dell’omologa verifica i requisiti negativi e nega il piano solo se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode. Rilevanza: un nuovo indebitamento consapevole dopo l’esdebitazione è proprio il terreno su cui la colpa grave viene valutata (stessa fonte).

  9. Trib. Reggio Calabria, decr. 25 gennaio 2024 – Mito n. 5. Controllo limitato alle cause ostative di colpa grave, malafede o frode. Rilevanza: conferma il perimetro del giudizio in una procedura futura (stessa fonte).

  10. Trib. Alessandria, decr. 11 febbraio 2026 (R.G. 6/2025) – Mito n. 1 e n. 4. Decreto di esdebitazione ex art. 283 che, nel riportare il testo vigente del comma 2, confronta con la soglia il reddito depurato delle spese di produzione e di mantenimento, e chiede la dichiarazione annuale. Rilevanza: mostra che il controllo successivo riguarda le entrate e la dichiarazione, non i nuovi contratti.

  11. Trib. Milano, decr. 23 febbraio 2026 – Mito n. 3. Decreto ex art. 283 che quantifica la soglia del comma 2 per un nucleo di quattro persone (25.840,95 €, con l’assegno sociale 2025). Rilevanza: i numeri della soglia spiegano perché il nuovo finanziatore deve calibrare la rata con attenzione.

  12. Trib. Como, decr. 28 ottobre 2025 – Mito n. 2. Decreto che utilizzava ancora la formula “quattro anni e dieci per cento” del testo previgente. Rilevanza: la vecchia soglia del dieci per cento, ancora diffusa nel passaparola, non è più nel testo vigente; occorre leggere il proprio decreto.

  13. Trib. Rovereto, decr. 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025) – Mito n. 6. Applica all’esdebitazione dell’incapiente le esclusioni dell’art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: segnala che le disposizioni generali dell’art. 278, compresa quella sui fideiussori del c.6, sono considerate da una parte dei giudici applicabili anche all’incapiente; il punto sulle esclusioni resta comunque aperto, anche alla luce di Trib. Milano decr. 27 ottobre 2025, che non indica eccezioni.

  14. Cass. Sez. I ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 e Cass. Sez. I ord. n. 13228 del 7 maggio 2026 – Mito n. 4. Due pronunce in contrasto sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti emessi in materia di esdebitazione, contrasto nato proprio sull’art. 283: la prima ha ritenuto non ricorribile un decreto di rigetto, la seconda si pone in senso diverso. Rilevanza: se il beneficio viene revocato per una dichiarazione omessa, gli spazi di impugnazione oltre il reclamo sono incerti; meglio non arrivarci.

  15. Cass. Sez. III ord. n. 4058/2023 – Mito n. 6. La liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. richiede la violazione di uno specifico dovere giuridico, legale o contrattuale, del creditore; l’inerzia o una condotta processuale poco diligente non bastano. Rilevanza: il garante familiare non si libera facilmente (fonte: LexCED, 19 aprile 2026).

  16. Trib. Napoli, Sez. VII, sent. n. 668/2025 del 30 aprile 2025 – Mito n. 6. Omologato il piano del consumatore di una fideiussora per il debito garantito a favore del padre: la garanzia prestata a un familiare non è di per sé colpa grave, ed è ammessa la ripartizione pro quota tra cofideiussori (art. 1949 c.c.). Rilevanza: il garante è esposto, ma se diventa sovraindebitato può accedere a una propria procedura (fonte: diritto.it, 6 maggio 2025).

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui documenti. Ecco, in concreto, che cosa fa lo Studio quando una persona esdebitata da incapiente vuole chiedere un nuovo finanziamento o si trova già con debiti nuovi.

  1. Leggiamo il tuo decreto riga per riga: individuiamo la data di deposito, il termine annuale per la dichiarazione, la decorrenza del triennio e le eventuali prescrizioni particolari, e ti consegniamo un calendario delle scadenze.
  2. Verifichiamo se il testo applicato è quello vigente: controlliamo se il decreto richiama ancora i “quattro anni” o il “dieci per cento” del testo previgente e ne valutiamo le conseguenze pratiche.
  3. Prepariamo la dichiarazione annuale all’OCC, anche quando è negativa, allegando buste paga, estratti conto e, se c’è, il contratto di finanziamento con il piano di ammortamento, così che il prestito non venga confuso con un’utilità.
  4. Distinguiamo finanziamenti e utilità: esaminiamo le somme ricevute da familiari o terzi e accertiamo se si tratta di veri prestiti o di liberalità, prima che lo faccia l’OCC nella vigilanza.
  5. Calcoliamo la sostenibilità del nuovo prestito confrontando la rata con il reddito disponibile e con il parametro del dignitoso tenore di vita che lo stesso CCII utilizza (artt. 68 c.3 e 283 c.2).
  6. Esaminiamo il contratto proposto: TAEG, garanzie richieste, clausole su decadenza dal beneficio del termine e polizze accessorie, con il supporto dello staff in diritto bancario.
  7. Valutiamo la posizione del garante familiare prima che firmi, spiegando per iscritto che cosa rischia e verificando la posizione dei garanti dei debiti anteriori.
  8. Conserviamo e analizziamo la documentazione dell’istruttoria bancaria (richiesta, SECCI, verifiche sul merito), utile se un giorno servisse far valere la responsabilità del finanziatore ai sensi dell’art. 69 c.2 o in sede risarcitoria.
  9. Se i debiti nuovi sono già arrivati, ricostruiamo le strade realmente disponibili: calcoliamo i limiti temporali degli artt. 69 e 280, verifichiamo i presupposti della liquidazione controllata, e intanto contestiamo nelle sedi opportune le azioni esecutive dei nuovi creditori quando ne ricorrono i motivi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: chi ha svolto dall’interno le funzioni dell’organismo conosce le verifiche del triennio, sa quali documenti l’OCC chiede e come legge le dichiarazioni annuali, e può quindi impostare fin dal primo giorno un comportamento che non dia occasione a contestazioni. La seconda leva è il coordinamento dello staff in diritto bancario, perché il nuovo prestito si valuta anche dalla parte del finanziatore.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue reclamo, opposizioni e impugnazioni, senza cambi di linea. E sullo stesso caso lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi sulle norme e sulle procedure, i secondi su redditi, dichiarazioni e sostenibilità finanziaria.

Chiusura

Il passaparola sul credito dopo l’esdebitazione oscilla tra due estremi sbagliati: “non potrai più chiedere niente” e “puoi fare quello che vuoi, tanto si cancella”. La legge sta nel mezzo. Il nuovo prestito è possibile, non è un’utilità da consegnare ai vecchi creditori, ma va chiesto con trasparenza, dichiarato con prudenza all’OCC, calibrato su un reddito reale e firmato sapendo che l’esdebitazione da incapiente non si ripete e che i garanti restano esposti. L’informazione corretta è la prima difesa: più di qualunque procedura successiva.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché la conosce da entrambi i lati: dal lato dell’OCC, grazie alla qualifica dell’Avv. Monardo di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi; e dal lato del finanziatore, grazie al coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario, che consente di leggere contratti, istruttorie e merito creditizio con gli strumenti giusti.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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