Cosa Succede Se L’imprenditore Minore Non Collabora Con L’esperto?

Hai chiesto la composizione negoziata della crisi alla Camera di commercio, ti è stato nominato un esperto e adesso ti arrivano convocazioni, richieste di documenti, solleciti via PEC. Forse hai già saltato un incontro. Forse hai mandato una situazione contabile incompleta perché “tanto è una formalità”. Forse stai trattando da solo con la banca, senza dire niente all’esperto. Questo testo nasce per te, e non è un articolo da leggere e poi dimenticare: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per non trasformare la composizione negoziata da occasione di salvezza a fascicolo che lavora contro di te.

La domanda del titolo ha una risposta precisa, che trovi sviluppata nelle prossime pagine. Se non collabori con l’esperto rischi tre cose: paghi comunque il compenso dell’esperto, anche quando non ti presenti; perdi le misure protettive, perché l’esperto può segnalare al giudice che non servono più a far andare bene le trattative; e ti chiudi la strada del concordato semplificato, perché per accedervi serve una relazione finale che dichiari che hai trattato con correttezza e buona fede. Ognuna di queste conseguenze si può prevenire, e in parte anche riparare, se agisci presto e nell’ordine giusto.

Perché te lo spiega lo Studio Monardo? Perché la composizione negoziata dell’imprenditore minore sta esattamente al confine tra due mestieri che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo esercita con abilitazione certificata. Da un lato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno che cosa l’esperto chiede, che cosa deve scrivere nella relazione finale e quali comportamenti è tenuto a segnalare. Dall’altro è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: e l’impresa minore, quando la composizione negoziata non riesce, finisce proprio nelle procedure da sovraindebitamento, cioè concordato minore e liquidazione controllata. Chi conosce entrambi i lati sa dove la mancata collaborazione fa più danni e come limitarli.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente a che punto sei. La composizione negoziata non è un’unica scadenza: è un percorso di massimo 180 giorni dall’accettazione dell’esperto (prorogabili fino a un massimo di altri 180 giorni nei casi previsti dall’art. 17, comma 7, CCII), con passaggi che si chiudono uno dopo l’altro. La mossa da cui partire dipende da quanto hai già compromesso.

Rispondi con sincerità a queste quattro domande.

Domanda 1: sei davvero un’impresa minore? L’art. 2, comma 1, lett. d) CCII definisce impresa minore quella che, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se dura da meno), ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Se sei sotto queste soglie, la tua istanza segue l’art. 25-quater CCII: la presenti al segretario generale della Camera di commercio della tua sede legale, è lui a nominare l’esperto ed è sempre lui a liquidarne il compenso. Se invece hai usato il canale “sotto soglia” pur essendo sopra soglia, il problema è a monte: il Tribunale di Verona (25 novembre 2022) ha ritenuto legittima la revoca immediata delle misure protettive chieste da un’impresa che, pur essendo oggettivamente sopra soglia, aveva chiesto la nomina dell’esperto al segretario della Camera di commercio invece che alla commissione. Verifica questo punto prima di ogni altra cosa.

Domanda 2: ti sei presentato alla prima convocazione? L’art. 17, comma 5, CCII stabilisce che l’esperto, accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare se esiste una concreta prospettiva di risanamento, e che l’imprenditore partecipa personalmente, potendo farsi assistere da consulenti. Se non ti sei presentato, sei nella situazione più delicata dal punto di vista del compenso e delle misure.

Domanda 3: hai consegnato tutto ciò che l’esperto ti ha chiesto, nei tempi che ti ha dato? L’art. 4, comma 2, CCII ti impone di illustrare la tua situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie. Una richiesta inevasa non è un dettaglio: è il presupposto tipico della segnalazione al giudice.

Domanda 4: hai chiesto le misure protettive, e sono state confermate dal tribunale? Se sì, la tua collaborazione è sotto un doppio controllo: quello dell’esperto e quello del giudice, che può revocarle su segnalazione dell’esperto (art. 19, comma 6, CCII).

C’è anche una quinta domanda, che serve per capire quanto tempo ti resta: quando l’esperto ha accettato l’incarico? Da quella data decorrono i 180 giorni dell’art. 17, comma 7. Se sei vicino alla fine, la relazione finale è alle porte e la tua priorità diventa ciò che vi sarà scritto.

Non passare oltre finché non hai annotato su un foglio: data dell’istanza, data di accettazione dell’esperto, date delle convocazioni ricevute e delle risposte date, eventuale numero di ruolo del procedimento sulle misure protettive, data dell’udienza. Senza questa cronologia ogni mossa successiva è al buio.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è questa Parti dalla mossa Perché
Hai appena ricevuto la prima convocazione Mossa 1 Il primo incontro decide compenso, prospettive e clima delle trattative
Ti sei presentato ma non hai mandato i documenti richiesti Mossa 2 La documentazione incompleta è la causa più frequente della segnalazione
Rispondi in ritardo o solo a voce Mossa 3 Senza traccia scritta non puoi dimostrare di aver collaborato
Hai misure protettive confermate e l’esperto ti ha già sollecitato Mossa 4 Il rischio immediato è la revoca su segnalazione dell’esperto
Stai pagando alcuni creditori e non altri, o non paghi i debiti correnti Mossa 5 La gestione dell’impresa è parte della collaborazione
Non ti fidi dell’esperto o non condividi le sue richieste Mossa 6 Il dissenso va espresso nelle forme previste, non con il silenzio
Mancano poche settimane alla scadenza dell’incarico Mossa 7 La relazione finale decide l’accesso al concordato semplificato
La collaborazione è già saltata (assenze, segnalazione, revoca) Mossa 8 Serve un piano di rimedio e di uscita verso le procedure minori

Se ti riconosci in più righe, parti sempre dalla più bassa in tabella che ti riguarda e poi risali: chi ha già subito la revoca delle misure deve prima mettere in sicurezza le alternative (mossa 8) e solo dopo ricostruire il rapporto con l’esperto.

Un’ultima avvertenza prima di cominciare. La composizione negoziata è volontaria, ma una volta che l’hai chiesta i doveri di correttezza diventano obblighi giuridici, non buone maniere. L’art. 4, comma 1, CCII impone a debitore e creditori di comportarsi secondo buona fede e correttezza nella composizione negoziata e nelle trattative. Il Tribunale di Milano (10 febbraio 2025) ha precisato che questo dovere riguarda tutti i soggetti coinvolti nella regolazione della crisi, compresi soci e garanti, e non è rispettato quando il loro impegno a sostenere il risanamento si traduce in condotte che non vanno in quella direzione. Tu sei il primo destinatario di questa regola.

Mossa 1 — Presentati alla convocazione e partecipa di persona

Obiettivo della mossa: evitare la conseguenza più immediata della mancata collaborazione, cioè un’istanza che si chiude senza trattative e un compenso dell’esperto che ti viene comunque addebitato.

Quando va fatta

Subito. L’art. 17, comma 5, CCII vuole che l’esperto ti convochi “senza indugio” dopo aver accettato l’incarico. In pratica la convocazione arriva pochi giorni dopo l’accettazione, tramite la piattaforma telematica o la PEC dell’impresa. Da quel momento hai anche un’altra finestra brevissima: entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione puoi presentare al segretario generale osservazioni sull’indipendenza dell’esperto (art. 17, comma 6). Se hai un motivo serio per dubitarne, è quello il momento di dirlo, non dopo aver disertato gli incontri.

Come si esegue

Il primo passo è leggere la convocazione per intero e annotare data, ora e modalità (in presenza o in videoconferenza). Rispondi per iscritto confermando la partecipazione. Se la data è davvero impossibile, chiedi subito un rinvio motivato e proponi due date alternative vicine: un rinvio chiesto prima è collaborazione, un’assenza non comunicata è il contrario.

Presentati di persona. L’art. 17, comma 5, è chiaro: l’imprenditore partecipa personalmente. Puoi farti assistere da un avvocato o da un commercialista, ma non puoi mandare solo loro. Se sei titolare di una ditta individuale, ci vai tu; se sei una piccola società, ci va il legale rappresentante, che deve conoscere i numeri.

Porta con te, anche se non te li hanno ancora chiesti: gli ultimi bilanci o dichiarazioni fiscali, una situazione contabile aggiornata, l’elenco dei creditori con gli importi, l’elenco delle azioni esecutive in corso, gli estratti conto recenti. Durante l’incontro l’esperto valuta se esiste una concreta prospettiva di risanamento: tu devi metterlo in condizione di vederla, se c’è.

Al termine, chiedi un breve verbale o un riepilogo scritto delle richieste e delle scadenze. Se l’esperto non lo prevede, mandalo tu via PEC il giorno stesso: “Come concordato nell’incontro di oggi, trasmetterò entro il giorno X i seguenti documenti…”.

La base giuridica

Due norme lavorano insieme. L’art. 17, comma 5, CCII, applicabile all’impresa minore per espresso richiamo dell’art. 25-quater, comma 5, disciplina la convocazione: se l’esperto ravvisa concrete prospettive di risanamento incontra le altre parti interessate e fissa incontri periodici ravvicinati; se non le ravvisa, ne dà notizia a te e al segretario generale della Camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza entro cinque giorni lavorativi.

Una precisazione importante, perché circola molta confusione: il testo dell’art. 17, comma 5, non prevede espressamente l’archiviazione “perché l’imprenditore non si è presentato”. Prevede l’archiviazione quando l’esperto non ravvisa prospettive di risanamento. Ma è evidente che, se non compari, l’esperto non ha alcun elemento per vederle, e il risultato pratico è lo stesso. La conseguenza specifica della tua assenza la trovi in un’altra norma, quella sul compenso.

L’art. 25-ter, comma 8, CCII stabilisce che, in deroga al minimo di 4.000 euro previsto dal comma 3, il compenso dell’esperto è determinato tra 500 e 5.000 euro quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto oppure quando l’esperto non procede ai sensi del terzo periodo dell’art. 17, comma 5 (secondo la lettura più diffusa, il caso in cui non avvia gli incontri con le altre parti perché non vede prospettive). La misura concreta dipende dalle dimensioni dell’impresa e dalla complessità della documentazione esaminata. Per l’impresa minore il compenso è liquidato dal segretario generale della Camera di commercio che ha nominato l’esperto (art. 25-quater, comma 7).

Che cosa significa per te? Che non presentarti non ti libera da nessun costo: paghi un compenso ridotto per una procedura che non ti ha dato nulla. E il provvedimento che liquida il compenso, in mancanza di accordo, vale come prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo e come titolo per la provvisoria esecuzione (art. 25-ter, comma 11). Il compenso è inoltre prededucibile (art. 25-ter, comma 12): se poi finisci in una procedura concorsuale, viene pagato prima degli altri creditori.

Per capire che cosa rischi davvero, metti a confronto le due ipotesi. Se ti presenti e la composizione negoziata va avanti, il compenso si calcola sulla media dell’attivo degli ultimi tre bilanci (art. 25-ter, comma 9) applicando gli scaglioni del comma 1: per un’impresa minore, con un attivo che non supera i 300.000 euro, contano in pratica solo i primi due scaglioni, dal 4% al 6% fino a 100.000 euro e dall’1% all’1,5% per la parte successiva fino a 500.000 euro. Il totale non può scendere sotto i 4.000 euro (comma 3). Il comma 4 prevede poi correttivi legati al numero dei creditori: una riduzione del 40% se i creditori sono fino a cinque, aumenti del 25% e del 35% quando sono più di venti o più di cinquanta. Se invece non ti presenti, il comma 8 apre la fascia ridotta tra 500 e 5.000 euro. A questi importi si aggiunge il rimborso delle spese documentate dell’esperto (comma 10), e dopo almeno sessanta giorni dall’accettazione l’esperto può chiedere un acconto fino a un terzo del compenso presumibile (comma 13).

Il messaggio pratico è che l’assenza non è mai una scelta “economica”. Il risparmio sul compenso è modesto rispetto a ciò che perdi: le trattative, le misure, la relazione. E se ti presenti una volta e poi smetti di collaborare, rischi di pagare il compenso ordinario senza aver ottenuto nulla, come vedrai nelle simulazioni.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il malinteso sulla convocazione: la PEC finita nello spam, la notifica sulla piattaforma non letta, il commercialista che non ti ha avvisato. Se ti accorgi di aver saltato l’incontro, non aspettare: scrivi all’esperto entro le ventiquattro ore, spiega che cosa è successo, allega se puoi la prova (per esempio la ricevuta della PEC aperta in ritardo), chiedi una nuova data e conferma la tua disponibilità a partecipare di persona. Finché l’esperto non ha comunicato al segretario generale l’assenza di prospettive, un’assenza giustificata e subito recuperata pesa molto meno di un silenzio.

Se invece l’archiviazione è già stata disposta, sappi che il Tribunale di Roma (8 agosto 2025) ha ritenuto non sindacabile dal giudice ordinario il provvedimento di archiviazione del segretario generale, perché espressione di una funzione amministrativa. Non contare su un ricorso al tribunale per “riaprire” la pratica: passa direttamente alla mossa 8.

Check di completamento

Prima della mossa successiva verifica che: (1) hai partecipato personalmente al primo incontro, o hai ottenuto per iscritto un rinvio a data certa; (2) hai in mano un elenco scritto delle richieste dell’esperto con le relative scadenze; (3) hai deciso, entro i tre giorni dell’art. 17, comma 6, se hai osservazioni sull’indipendenza dell’esperto oppure no.

Mossa 2 — Consegna all’esperto un fascicolo completo e veritiero

Obiettivo della mossa: dare all’esperto tutte le informazioni necessarie per valutare la tua situazione, in modo che nessuna lacuna possa essere letta come mancata trasparenza.

Quando va fatta

Entro le scadenze che l’esperto ti ha indicato nella convocazione o nel primo incontro. La legge non fissa un termine unico per ogni documento, ma il tempo complessivo dell’incarico è di 180 giorni dall’accettazione: ogni settimana persa nella raccolta dei documenti è una settimana tolta alle trattative con i creditori. Considera un orizzonte di due o tre settimane per completare il fascicolo base.

Come si esegue

Parti da ciò che hai già allegato all’istanza. L’art. 25-quater, comma 2, CCII prevede che l’impresa minore presenti l’istanza con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h): manca la lettera b), quindi all’imprenditore minore non è richiesto, in partenza, il progetto di piano di risanamento. Non confondere però ciò che serve per presentare l’istanza con ciò che serve per far funzionare le trattative: l’esperto ti chiederà comunque dati aggiornati e, se l’impresa è risanabile, una proposta concreta.

Organizza il fascicolo in cartelle con nomi chiari, e consegnalo tramite la piattaforma o per PEC, mai solo su chiavetta o a voce:

  1. Situazione patrimoniale e contabile aggiornata, firmata, con la data di riferimento.
  2. Elenco completo dei creditori, con importi, natura del credito (fornitori, banche, Erario, enti previdenziali, dipendenti), eventuali garanzie e azioni in corso.
  3. Estratti conto di tutti i conti dell’impresa degli ultimi mesi, compresi quelli che non usi più.
  4. Debiti fiscali e contributivi: estratti di ruolo, cartelle, avvisi, certificati dei carichi pendenti, situazione debitoria INPS.
  5. Contratti rilevanti in corso: locazione, leasing, finanziamenti, forniture continuative.
  6. Atti di straordinaria amministrazione recenti: vendite di beni, ipoteche concesse, pagamenti fuori dall’ordinario.
  7. Una nota scritta di tuo pugno (o del tuo consulente) che spieghi le cause della crisi e che cosa pensi di poter fare.

Il punto 6 è quello che più spesso viene omesso per imbarazzo. Non farlo. Se l’esperto lo scopre da un creditore, la tua credibilità si azzera.

La base giuridica

L’art. 4, comma 2, lett. a), CCII ti impone di illustrare la tua situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate per le trattative. La lettera b) aggiunge il dovere di attivarti tempestivamente per individuare le soluzioni. Questi doveri valgono “nella composizione negoziata” per espressa previsione del comma 1, e quindi anche per te.

Il collegamento tra documentazione e misure protettive è stato messo nero su bianco dal Tribunale di Brescia (30 settembre 2024): vanno revocate, perché non funzionali al buon esito delle trattative, le misure protettive chieste da un imprenditore che, venendo meno ai doveri di buona fede, correttezza e leale collaborazione con l’esperto previsti dagli artt. 4 e 16 CCII, non avvia alcuna concreta trattativa con i creditori e non trasmette all’esperto la documentazione richiesta per valutare se il risanamento è ragionevolmente perseguibile. È la fotografia esatta della mancata collaborazione, e della sua conseguenza.

Ricorda anche che l’esperto non è un avversario da tenere a distanza. Il Tribunale di Milano (19 giugno 2025), decidendo su una richiesta di misure cautelari, ha ribadito che durante il percorso l’imprenditore deve comportarsi secondo buona fede e correttezza, principi che impongono il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali in corso. Trasparenza documentale e correttezza nella gestione vanno insieme: ne parliamo nella mossa 5.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il documento che non trovi: la contabilità tenuta da un vecchio commercialista che non risponde, l’estratto conto di un conto chiuso, la situazione dei ruoli non aggiornata. La regola è semplice: un documento mancante dichiarato è un problema gestibile; un documento mancante taciuto è una violazione del dovere di trasparenza. Comunica per iscritto all’esperto che cosa manca, perché manca, che cosa hai fatto per ottenerlo (allega la PEC di richiesta alla banca, all’Agenzia delle entrate-Riscossione, al vecchio consulente) e quando prevedi di averlo. Nel frattempo, fornisci la migliore ricostruzione possibile, dichiarandola come tale.

Se ti accorgi di aver mandato un dato sbagliato, correggilo tu, prima che lo scopra l’esperto. Una rettifica spontanea è la prova più forte della tua buona fede.

Check di completamento

Prima della mossa successiva verifica che: (1) ogni documento richiesto è stato consegnato oppure è accompagnato da una nota scritta che spiega il ritardo; (2) l’elenco dei creditori coincide con ciò che risulta dagli estratti conto e dai ruoli; (3) non esiste un atto di straordinaria amministrazione degli ultimi anni che l’esperto non conosce.

Mossa 3 — Rispondi nei tempi e costruisci la traccia scritta della tua collaborazione

Obiettivo della mossa: rendere dimostrabile, carte alla mano, che hai collaborato, così che la relazione finale e un eventuale giudice trovino prove e non impressioni.

Quando va fatta

Per tutta la durata dell’incarico, cioè fino alla relazione finale. Datti una regola interna: ogni richiesta dell’esperto riceve una risposta scritta entro due giorni lavorativi, anche solo per dire “ricevuto, invio entro il giorno X”. Ogni incontro periodico (l’art. 17, comma 5, parla di incontri “periodici ravvicinati” con le parti) è preceduto da una tua nota di aggiornamento e seguito da un riepilogo.

Come si esegue

Il primo passo è scegliere un unico canale e un’unica persona. Usa la piattaforma telematica o la PEC dell’impresa, mai WhatsApp o telefonate come unica traccia. Indica all’esperto chi è il tuo referente (tu, il tuo avvocato o il tuo commercialista) e mettilo sempre in copia.

Tieni un registro della collaborazione, anche un semplice foglio di calcolo, con quattro colonne: data della richiesta dell’esperto, contenuto, data della tua risposta, documento allegato. È lo strumento che ti salverà se qualcuno, più avanti, sosterrà che non hai collaborato.

Riferisci all’esperto anche ciò che accade fuori dagli incontri. L’art. 17, comma 5, CCII prevede che l’imprenditore riferisca sulle trattative condotte in assenza dell’esperto. Se la banca ti chiama per proporti un piano di rientro, se un fornitore ti offre uno stralcio, se un creditore ti minaccia un’azione, l’esperto deve saperlo da te.

Su questo punto la logica della legge è netta. L’esperto non è un ospite che si informa ogni tanto: è il facilitatore delle trattative, e la composizione negoziata funziona solo se passa da lui. Se tratti in privato con alcuni creditori e lo tieni all’oscuro, svuoti il suo ruolo e gli dai un motivo concreto per ritenere che tu non stia collaborando. Il dovere di riferire previsto dall’art. 17, comma 5, esiste proprio per impedire che le trattative vere si svolgano altrove.

La base giuridica

Oltre all’art. 4, comma 2, già visto, conta l’art. 17, comma 8, CCII: al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale secondo il modello del decreto dirigenziale previsto dall’art. 13, comma 2, la inserisce nella piattaforma e la comunica a te e alle parti che hanno partecipato alle trattative. La relazione racconta come sono andate le cose. Se nel corso dei mesi hai lasciato solo silenzi, la relazione non potrà che registrarli.

La Corte di cassazione (Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025), pronunciandosi sul concordato semplificato, ha spiegato che la relazione finale deve contenere un resoconto documentato dell’attività svolta e dei risultati, dare conto del comportamento delle parti nelle trattative e delle proposte formulate, ed essere coerente e intelligibile. In altre parole: il tuo comportamento finisce nero su bianco nella relazione. La traccia scritta che costruisci oggi è il materiale con cui l’esperto scriverà domani.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è lo scontro di tempi: l’esperto ti chiede un documento in cinque giorni e il tuo commercialista ne chiede quindici. Non lasciare scadere il termine in silenzio. Prima della scadenza, scrivi all’esperto: spiega che il documento richiede una lavorazione, indica una data realistica, offri nel frattempo un’anticipazione parziale. Un ritardo annunciato e motivato è collaborazione; un ritardo scoperto è inerzia.

Se l’esperto ti scrive lamentando la mancanza di risposte, rispondi lo stesso giorno, punto per punto, con l’elenco di ciò che hai già inviato (il registro ti serve a questo) e di ciò che invierai, con date.

Check di completamento

Prima della mossa successiva verifica che: (1) ogni richiesta dell’esperto ha una risposta scritta datata; (2) l’esperto è informato di tutti i contatti che hai avuto con i creditori fuori dagli incontri; (3) il registro della collaborazione è aggiornato e conservato con i relativi allegati.

Mossa 4 — Metti al sicuro le misure protettive: non dare all’esperto motivi per segnalarti

Obiettivo della mossa: conservare lo scudo contro le azioni esecutive dei creditori per tutto il tempo delle trattative, evitando la revoca su segnalazione dell’esperto prevista dall’art. 19, comma 6, CCII.

Quando va fatta

Dal giorno in cui chiedi le misure fino alla conclusione delle trattative. Le scadenze iniziali sono strettissime e, se le manchi, la mancata collaborazione non c’entra nemmeno: le misure cadono per un vizio di procedura. Secondo l’art. 19, comma 1, CCII l’imprenditore che ha chiesto le misure protettive deve depositare, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, il ricorso al tribunale per chiederne la conferma o la modifica; entro venti giorni dalla pubblicazione deve chiedere l’iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese. Il ritardato o omesso deposito del ricorso rende inefficaci le misure. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito (comma 3) e, sentite le parti e l’esperto, stabilisce con ordinanza la durata delle misure, tra un minimo di 30 e un massimo di 120 giorni (comma 4). Le proroghe non possono portare la durata complessiva oltre i 240 giorni (comma 5).

Per l’impresa minore gli artt. 18 e 19 si applicano “in quanto compatibili” (art. 25-quater, comma 5). Tieni presente una cautela: l’art. 19, comma 2, chiede di depositare con il ricorso anche un piano di risanamento e un piano finanziario per i successivi sei mesi, documenti che l’impresa minore non è obbligata ad allegare all’istanza. Se chiedi le misure, preparali comunque: arrivare all’udienza senza un piano credibile è il modo più rapido per non vedersele confermare.

Come si esegue

Il primo passo è capire che, una volta confermate le misure, il giudice resta “agganciato” alla tua composizione negoziata e l’esperto diventa il suo principale informatore. Comportati di conseguenza.

  1. Rispetta alla lettera i limiti dell’ordinanza. Se le misure sono state limitate a determinati creditori o iniziative (l’art. 19, comma 4, lo consente), non comportarti come se fossero generali.
  2. Aggiorna l’esperto sull’andamento della cassa almeno una volta al mese, confrontando i dati reali con il piano finanziario semestrale depositato. Gli scostamenti vanno spiegati prima che qualcuno li noti.
  3. Coltiva davvero le trattative. Le misure servono a far andare a buon fine le trattative: se le trattative non partono, le misure perdono la loro ragione. Proponi ai creditori, tramite l’esperto, ipotesi concrete di soluzione: dilazioni, stralci, accordi di continuità.
  4. Non chiedere proroghe se non puoi dimostrare progressi. Il Tribunale di Milano (14 luglio 2022) ha indicato, tra le condizioni per la proroga delle misure, il parere favorevole dell’esperto, l’adesione della generalità dei creditori (o un loro diniego immotivato) e la buona fede del debitore nella conduzione delle trattative. Senza collaborazione, la proroga è fuori portata.

La base giuridica

L’art. 19, comma 6, CCII consente al giudice, in qualunque momento e sentite le parti, di revocare le misure o di abbreviarne la durata quando non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. L’iniziativa può venire da te, da uno o più creditori o da una segnalazione dell’esperto. Il testo non prevede invece una revoca d’ufficio: serve sempre un’istanza o una segnalazione. Il comma 6 collega la revoca anche all’archiviazione dell’istanza ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 8. Il procedimento segue le regole dei procedimenti cautelari (artt. 669-bis e seguenti c.p.c.) e contro l’ordinanza è ammesso il reclamo (art. 19, comma 7). Revocate o cessate le misure, viene meno anche il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati con te (art. 19, comma 8).

Il Tribunale di Pistoia (18 maggio 2022) ha spiegato bene il meccanismo: al momento della conferma il giudice non deve valutare nel merito il piano, ancora abbozzato; saranno l’esperto, alla luce dell’andamento delle trattative e del piano che l’imprenditore dovrà dettagliare, e i creditori a poter chiedere l’archiviazione o la revoca delle misure che si rivelino sproporzionate, inutili o lesive. È per questo che la tua collaborazione conta più dopo la conferma che prima.

Le misure, inoltre, sono costruite come strumentali alla composizione negoziata e non sopravvivono alla sua fine. Il Tribunale di Larino (20 maggio 2024) ha ricordato che, poiché l’art. 18, comma 4, CCII le fa durare fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, i loro effetti non possono protrarsi oltre la durata dell’incarico dell’esperto. E quando l’esperto chiude con la relazione finale, l’art. 17, comma 8, prevede che la comunichi anche al giudice, che dichiara cessati gli effetti delle misure.

Qui serve il legale. Il procedimento sulle misure protettive è un procedimento giudiziario, con udienza, contraddittorio e reclamo. Se ti arriva il decreto che fissa l’udienza su una segnalazione dell’esperto o su un’istanza di revoca di un creditore, non presentarti da solo.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la segnalazione dell’esperto al giudice dopo una serie di solleciti senza risposta. Se ricevi la comunicazione dell’udienza, hai ancora margine per dimostrare che la collaborazione è ripresa: deposita i documenti mancanti, allega il registro della collaborazione, mostra le proposte inviate ai creditori. Il giudice decide se le misure servono ancora al buon esito delle trattative: se dimostri che le trattative sono vive e che la tua condotta è cambiata, hai argomenti per chiedere di non revocarle o, almeno, di limitarle invece di eliminarle.

Non contare sul tempo. La Corte di cassazione (Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025), in un caso di istruttoria prefallimentare, ha escluso che il debitore abbia un diritto pieno al rinvio anche quando lo chiede per coltivare procedure alternative o il reclamo contro la revoca delle misure. E con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026 la stessa Sezione ha ribadito che il debitore non ha diritto a un rinvio. Sono pronunce nate nel vecchio regime fallimentare, che non riguarda l’impresa minore, ma il messaggio è utile: i tempi della crisi non si allungano a richiesta.

Check di completamento

Prima della mossa successiva verifica che: (1) il ricorso per la conferma è stato depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione e il numero di ruolo è stato iscritto entro venti giorni; (2) l’esperto riceve un aggiornamento periodico scritto sulla cassa e sulle trattative; (3) nessuna segnalazione dell’esperto è rimasta senza una tua risposta documentata.

Mossa 5 — Gestisci l’impresa nell’interesse dei creditori e paga il corrente

Obiettivo della mossa: dimostrare con i fatti, non solo con i documenti, che durante le trattative non stai peggiorando la posizione dei creditori.

Quando va fatta

Ogni giorno dell’incarico. La collaborazione non è solo rispondere alle email dell’esperto: è anche il modo in cui conduci l’impresa mentre la composizione negoziata è aperta.

Come si esegue

Il primo passo è separare il passato dal presente. I debiti anteriori all’istanza sono l’oggetto delle trattative; i debiti che maturano dopo (fornitori correnti, stipendi, contributi, canoni, imposte del periodo) vanno pagati regolarmente. Prepara un calendario dei pagamenti correnti e rispettalo.

Poi applica tre regole pratiche:

  1. Niente pagamenti preferenziali. Non saldare il debito pregresso del fornitore “amico” lasciando fuori tutti gli altri. Se un pagamento di un debito anteriore è indispensabile per la continuità, parlane prima con l’esperto.
  2. Niente atti straordinari a sorpresa. Vendite di beni, concessione di garanzie, cessioni di crediti, nuovi finanziamenti: informa l’esperto per iscritto prima di compierli. L’esperto può esprimere un dissenso e, nei casi previsti, iscriverlo nel registro delle imprese; per gli atti che richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 22 CCII, richiamato per l’impresa minore dall’art. 25-quater, comma 5) la strada è il ricorso al giudice, non il fatto compiuto.
  3. Niente sottrazioni o confusioni patrimoniali. Non spostare liquidità su conti personali o di familiari, non intestare beni a terzi, non usare la cassa dell’impresa per spese private.

La base giuridica

L’art. 4, comma 2, lett. c), CCII ti impone di gestire il patrimonio o l’impresa durante la composizione negoziata nell’interesse prioritario dei creditori, fermi restando gli artt. 16, comma 4, e 21. L’art. 21 regola la gestione dell’impresa in pendenza delle trattative ed è richiamato per l’impresa minore dall’art. 25-quater, comma 5.

Il Tribunale di Milano (19 giugno 2025) ha negato una misura cautelare che avrebbe impedito ad alcuni creditori di reagire al mancato pagamento di quanto maturato nel corso delle trattative, osservando che una simile misura avrebbe permesso all’imprenditore di non adempiere alle obbligazioni correnti, alterando l’equilibrio dei contratti in corso: la buona fede e la correttezza impongono invece il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali in corso. Il messaggio è chiaro: la composizione negoziata non è un permesso di non pagare il presente.

La collaborazione riguarda anche chi ti sta intorno. Il Tribunale di Milano (10 febbraio 2025) ha esteso il dovere di correttezza e buona fede dell’art. 4 CCII a soci e garanti. E il Tribunale di Bologna (22 settembre 2025), in tema di misure cautelari sul patrimonio di soci garanti, ha parlato di un obbligo di vigilanza dell’esperto e di un dovere di trasparenza e buona fede dei soci, tenuti a segnalare al tribunale le circostanze che richiedono la revoca o la modifica delle misure. Se sei una piccola società, assicurati che anche i tuoi soci e i tuoi garanti sappiano che cosa possono e non possono fare.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il mese di cassa negativa: un incasso salta e non riesci a pagare tutti i fornitori correnti. Non scegliere tu in silenzio chi pagare. Avvisa subito l’esperto, mostra il prospetto aggiornato e proponi una soluzione: un pagamento differito di pochi giorni concordato con il fornitore, un’anticipazione su fatture, una riduzione temporanea dei costi. L’esperto ha il compito di facilitare anche questi passaggi; se lo scopre da un creditore che non hai pagato, lo leggerà come una gestione opaca.

Se hai già compiuto un atto che avresti dovuto segnalare, comunicalo tu all’esperto con una nota che spieghi le ragioni, i valori e l’effetto sui creditori. Un atto spiegato può essere discusso; un atto nascosto è la prova che stai gestendo l’impresa nell’interesse sbagliato.

Check di completamento

Prima della mossa successiva verifica che: (1) i debiti correnti sono pagati alle scadenze o sono oggetto di accordi scritti con i creditori interessati; (2) nessun atto straordinario è stato compiuto senza informare prima l’esperto; (3) soci e garanti sono informati dei loro doveri di correttezza.

Mossa 6 — Se non sei d’accordo con l’esperto, contestalo nelle forme previste: non sparire

Obiettivo della mossa: trasformare il disaccordo con l’esperto in uno strumento previsto dalla legge, invece di lasciarlo diventare una mancata collaborazione che si ritorce contro di te.

Quando va fatta

Nel momento stesso in cui nasce il disaccordo, e comunque nei termini previsti. Per i dubbi sull’indipendenza dell’esperto il termine è di tre giorni dalla comunicazione della convocazione (art. 17, comma 6). Per il dissenso su una singola richiesta, rispondi entro i tempi che l’esperto ti ha dato.

Come si esegue

Il primo passo è distinguere il tipo di disaccordo.

Se dubiti dell’indipendenza dell’esperto (rapporti professionali con un tuo creditore, conflitti di interesse), presenta osservazioni scritte e motivate al segretario generale della Camera di commercio entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione. Il segretario riferisce e l’esperto può essere sostituito entro cinque giorni lavorativi (art. 17, comma 6). Per l’impresa minore la nomina compete al segretario generale (art. 25-quater, comma 2): rivolgiti a lui.

Se contesti l’operato dell’esperto nel corso delle trattative, l’art. 17, comma 6, prevede la stessa procedura quando l’imprenditore e almeno due parti interessate contestano l’operato dell’esperto. Da solo non basta: ti serve il sostegno di almeno due parti coinvolte. Se non lo hai, la tua contestazione resta un’opinione, e l’unica strada è il confronto diretto e documentato con l’esperto.

Se non condividi una richiesta specifica (per esempio ti sembra eccessivo un documento o non vuoi coinvolgere un certo creditore), rispondi per iscritto spiegando le ragioni e proponendo un’alternativa. La Corte d’appello di Venezia (Sez. I, 28 marzo 2024) ha ritenuto compatibile con la buona fede il mancato coinvolgimento nelle trattative dei creditori che non sarebbero stati toccati dal piano perché destinati al pagamento integrale: il punto non è coinvolgere sempre tutti, è avere una ragione corretta e trasparente per le proprie scelte.

Mai, in nessuno di questi casi, smettere di rispondere. Il silenzio è l’unica forma di dissenso che la legge non tutela.

La base giuridica

L’art. 17, comma 6, CCII disciplina sia le osservazioni sull’indipendenza sia la contestazione dell’operato dell’esperto. L’art. 4, comma 4, CCII ricorda che anche i creditori e le altre parti interessate devono collaborare lealmente con il debitore e con l’esperto, nel rispetto della riservatezza. La collaborazione è un dovere reciproco: se è un creditore a non collaborare, la tua posizione si rafforza, purché tu documenti la sua inerzia. Il Tribunale di Napoli Nord (4 giugno 2024) ha riconosciuto che le banche devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato, con risposte tempestive e motivate, e che di fronte a un’inerzia radicale dei creditori la proroga delle misure protettive può servire da spinta indiretta a trattare. Ma per invocare l’inerzia altrui devi essere impeccabile tu.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, conosce il lavoro dell’esperto dall’interno: per questo sa distinguere una richiesta che va semplicemente eseguita da una che merita una contestazione motivata nelle forme dell’art. 17, comma 6.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il rapporto personale che si guasta: toni accesi in un incontro, email risentite, la sensazione che l’esperto “stia dalla parte delle banche”. È il momento più pericoloso, perché è lì che molti imprenditori smettono di presentarsi. Fermati. Affida la comunicazione al tuo legale, che riprende il dialogo con un tono tecnico, rimette in fila le richieste pendenti e propone un calendario. Se ci sono i presupposti, valuta con lui la contestazione formale; se non ci sono, l’unica strategia razionale è eseguire e documentare.

Check di completamento

Prima della mossa successiva verifica che: (1) ogni disaccordo è stato espresso per iscritto, con motivazioni e proposte alternative; (2) se avevi dubbi sull’indipendenza, li hai presentati entro tre giorni dalla convocazione oppure hai consapevolmente deciso di non farlo; (3) non esiste una richiesta dell’esperto rimasta senza risposta per effetto del disaccordo.

Mossa 7 — Prepara la relazione finale: è la chiave del concordato semplificato

Obiettivo della mossa: arrivare alla chiusura dell’incarico con una relazione finale che possa attestare che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede, così da conservare l’accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio se l’accordo non si trova.

Quando va fatta

Nelle ultime settimane prima della scadenza dei 180 giorni dall’accettazione dell’esperto (art. 17, comma 7), o comunque appena è chiaro che le trattative non porteranno a un accordo. Poi, dal giorno in cui ti viene comunicata la relazione finale, hai sessanta giorni per presentare la proposta di concordato semplificato (art. 25-sexies, comma 1, CCII).

Come si esegue

Il primo passo è chiedere all’esperto, con anticipo, un incontro di bilancio delle trattative: quali proposte sono state fatte, quali creditori hanno risposto, perché non si è arrivati a un accordo. È l’occasione per verificare che nella sua ricostruzione non manchi nulla di ciò che hai fatto.

Consegna all’esperto un tuo riepilogo finale scritto: cronologia degli incontri, documenti forniti, proposte inviate, risposte ricevute. Allega il registro della collaborazione (mossa 3). Non è un tentativo di scrivere la relazione al posto suo: è il modo di metterlo in condizione di attestare ciò che è avvenuto.

Contemporaneamente, prepara le alternative. Per l’impresa minore l’art. 25-quater, comma 4, CCII elenca gli sbocchi possibili oltre ai contratti e agli accordi del comma 3: la domanda di concordato minore (art. 74), la liquidazione controllata dei beni (art. 268), la proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) e, per la sola impresa agricola, l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Ognuna ha requisiti e documenti propri: lavora con il tuo legale per arrivare alla relazione finale con almeno due strade pronte.

La base giuridica

L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente di presentare la proposta di concordato per cessione dei beni solo quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate non sono praticabili. La proposta va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione, con il piano di liquidazione e i documenti dell’art. 39. Il tribunale verifica poi la regolarità del contraddittorio, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano, l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto alla liquidazione e un’utilità per ciascun creditore (comma 5). I creditori non votano. L’art. 25-sexies si applica all’impresa minore per richiamo dell’art. 25-quater, commi 4 e 5.

È qui che la mancata collaborazione presenta il conto più alto. La Corte d’appello di Salerno (6 aprile 2023) ha qualificato la dichiarazione dell’esperto sulla correttezza e buona fede delle trattative, sul loro esito negativo e sull’impossibilità di una soluzione negoziata come requisito imprescindibile di legittimazione dell’imprenditore alla proposta, e ha confermato l’inammissibilità di un concordato semplificato in cui la dichiarazione non dava conto dell’effettivo svolgimento di trattative con i creditori. La Corte di cassazione (Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025) ha aggiunto che l’attestazione di buona fede non può essere acritica, ma deve fondarsi su presupposti verificabili, e che il controllo del tribunale in fase di accesso non è meramente formale: se la relazione è incompleta o le attestazioni non sono attendibili, la procedura si arresta subito.

Se non hai collaborato, l’esperto non potrà attestare la tua correttezza e buona fede, e senza quella attestazione il concordato semplificato ti è precluso. Non è una sanzione discrezionale: è il presupposto stesso dell’istituto. La Corte d’appello di Venezia (28 marzo 2024) lo ha detto con chiarezza: il requisito della buona fede serve a evitare condotte abusive, riservando il concordato semplificato ai casi in cui la regolarità delle trattative garantisce che non esiste davvero un’alternativa alla liquidazione.

Tieni presente anche come si svolge il procedimento, perché ogni fase presuppone un fascicolo in ordine. Depositata la proposta, il tribunale nomina un ausiliario e può concedere fino a quindici giorni per integrazioni (art. 25-sexies, comma 3); l’udienza di omologazione è fissata ad almeno quarantacinque giorni e i creditori possono opporsi fino a dieci giorni prima (comma 4). Il decreto di omologazione è reclamabile in corte d’appello e poi ricorribile in Cassazione (commi 6 e 7). In ogni passaggio il tribunale, l’ausiliario e i creditori leggeranno la relazione finale dell’esperto: è il primo documento del fascicolo e quello che nessuno potrà più modificare.

Il concordato semplificato è anche residuale. Il Tribunale di Bergamo (23 settembre 2022) ha escluso l’accesso quando dalla composizione negoziata emerge praticabile un accordo di ristrutturazione: la relazione deve dire che le soluzioni negoziate non sono praticabili, non che l’imprenditore non le ha volute.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la relazione finale che arriva e dice ciò che temevi: trattative non svolte o non svolte correttamente. A quel punto non puoi chiedere al tribunale di riscriverla. Il Tribunale di Roma (8 agosto 2025) ha ritenuto insindacabile dal giudice ordinario l’archiviazione disposta dopo la relazione finale, e il Tribunale di Napoli Nord (4 gennaio 2024) ha precisato che la decisione di archiviazione esprime una valutazione complessiva sullo stato delle trattative che il tribunale non può sindacare nel reclamo sulle misure protettive. La strada, allora, è quella della mossa 8: valutare le procedure da sovraindebitamento, che non richiedono la dichiarazione di buona fede dell’esperto.

Se invece la relazione è positiva, il tempo diventa il nemico: sessanta giorni passano in fretta, e la proposta di concordato semplificato richiede un piano di liquidazione e la documentazione dell’art. 39. Il primo passo è fissare con il tuo legale la data di deposito entro le prime due settimane.

Check di completamento

Prima della mossa successiva verifica che: (1) l’esperto ha ricevuto il tuo riepilogo finale con il registro della collaborazione; (2) conosci la data esatta di comunicazione della relazione finale e hai calcolato il sessantesimo giorno; (3) hai almeno una seconda strada (concordato minore o liquidazione controllata) già istruita con il legale.

Mossa 8 — Se la collaborazione è già saltata: limita i danni e costruisci l’uscita

Obiettivo della mossa: rimediare a ciò che si può ancora rimediare dentro la composizione negoziata e, se la porta si è chiusa, portare l’impresa minore verso la procedura da sovraindebitamento più adatta prima che siano i creditori a scegliere per te.

Quando va fatta

Appena ti accorgi che il rapporto con l’esperto si è rotto: dopo un’assenza non giustificata, dopo una segnalazione al giudice, dopo la revoca delle misure o dopo una relazione finale negativa. Ogni giorno di attesa, a misure revocate o cessate, è un giorno in cui i creditori possono riprendere o avviare le azioni esecutive e iscrivere prelazioni (art. 19, comma 8, CCII).

Come si esegue

Il primo passo è capire in quale delle tre situazioni ti trovi, perché i rimedi sono diversi.

Situazione A: la composizione è ancora aperta, ma hai collaborato male. È il caso più recuperabile. Scrivi all’esperto una lettera di ripresa: riconosci i ritardi senza giustificazioni generiche, consegna tutto ciò che mancava, indica il nuovo referente (se hai cambiato consulente, dillo), proponi un calendario di incontri e una prima ipotesi concreta per i creditori. Poi rispetta quel calendario alla lettera. L’esperto deve poter scrivere, nella relazione finale, che dopo una fase iniziale critica le trattative si sono svolte correttamente: è questo che serve per non perdere il concordato semplificato.

Situazione B: le misure protettive sono state revocate, ma la composizione è ancora aperta. Valuta subito con il legale il reclamo contro l’ordinanza di revoca: l’art. 19, comma 7, CCII ammette il reclamo secondo l’art. 669-terdecies c.p.c., che ha termini brevi. Il reclamo ha senso solo se puoi dimostrare che la collaborazione è ripresa e che le misure servono davvero alle trattative; altrimenti è tempo e denaro spesi male. In parallelo, continua le trattative anche senza misure: i creditori possono agire, ma un accordo resta possibile, e una ripresa effettiva della collaborazione ti tiene aperta la strada della relazione finale positiva.

Situazione C: l’istanza è stata archiviata o la relazione finale è negativa. La composizione negoziata è finita e non puoi farla riaprire dal giudice: lo hanno chiarito il Tribunale di Roma (8 agosto 2025) e il Tribunale di Napoli Nord (4 gennaio 2024). Il concordato semplificato, senza la dichiarazione di correttezza e buona fede, non è disponibile. Restano però gli altri sbocchi che l’art. 25-quater, comma 4, CCII riconosce all’impresa minore, e che non richiedono l’attestazione dell’esperto:

  • il concordato minore (art. 74 CCII), se la proposta consente di proseguire l’attività oppure, fuori da questo caso, se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile. Si presenta con l’assistenza dell’OCC, i creditori votano e il giudice omologa; se l’omologa viene negata, su tua istanza si apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5);
  • la liquidazione controllata (art. 268 CCII), che puoi chiedere tu prima che la chieda un creditore. La Corte di cassazione (ord. n. 22074/2025) ha escluso che per l’apertura serva la meritevolezza del debitore, mentre con l’ord. n. 28576/2025 ha qualificato la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità della domanda: la qualità del lavoro con l’OCC conta;
  • per la sola impresa agricola, l’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII).

La base giuridica

Oltre alle norme già viste (artt. 17, 19, 25-quater e 25-sexies CCII), la tua uscita dipende dalle regole delle procedure minori. Qui la lezione della composizione negoziata fallita va applicata subito: la trasparenza che non hai dato all’esperto devi darla all’OCC. Le norme sul concordato minore prevedono la revoca dell’omologazione quando il debitore, con dolo o colpa grave, ha aumentato o diminuito il passivo, sottratto o dissimulato parte dell’attivo o compiuto altri atti in frode ai creditori; e l’esdebitazione, al termine della liquidazione controllata, è esclusa quando il sovraindebitamento è stato determinato con colpa grave, malafede o frode. La Corte d’appello di Ancona (27 marzo 2024) ha negato l’omologazione di un concordato semplificato che esponeva dati incompleti e non riportati fedelmente: in qualunque procedura, i dati inesatti si pagano.

Sul compenso dell’esperto, metti in conto di doverlo pagare anche se la composizione è finita male. Se non ti sei presentato, la misura è tra 500 e 5.000 euro (art. 25-ter, comma 8); se ti sei presentato, si applicano gli scaglioni del comma 1 con il minimo di 4.000 euro del comma 3, salvo le riduzioni previste. Il compenso è prededucibile (comma 12): nel concordato minore o nella liquidazione controllata sarà tra i primi crediti da soddisfare. Puoi accordarti con l’esperto sull’importo: l’accordo è nullo se concluso prima di 120 giorni dalla convocazione, salvo che le trattative si chiudano prima (comma 11). In mancanza di accordo, per l’impresa minore liquida il segretario generale della Camera di commercio (art. 25-quater, comma 7).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il creditore più rapido di te: un pignoramento presso la banca o presso i tuoi clienti il giorno dopo la revoca delle misure, o un ricorso per liquidazione controllata depositato da un fornitore. Non reagire con un’altra istanza di composizione negoziata “per guadagnare tempo”: l’art. 25-quinquies CCII, richiamato dall’art. 25-quater, comma 5, limita la presentazione dell’istanza quando sono pendenti altri strumenti, e il Tribunale di Napoli Nord (4 gennaio 2024) ha parlato di una generale incompatibilità tra composizione negoziata e concordato preventivo. La risposta corretta è costruire in fretta la domanda di concordato minore o di liquidazione controllata con l’OCC, e chiedere in quella sede le misure previste per quella procedura.

Check di completamento

Hai finito la mossa quando: (1) sai con certezza in quale delle tre situazioni sei; (2) hai inviato all’esperto la lettera di ripresa (situazione A), oppure hai deciso con il legale se proporre reclamo (situazione B), oppure hai incaricato l’OCC per la procedura minore più adatta (situazione C); (3) hai una stima del compenso dell’esperto da pagare e sai chi lo liquiderà.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione e cambiano solo per il comportamento dell’imprenditore. I calcoli del compenso applicano la lettura più lineare dell’art. 25-ter CCII: l’ordine tra scaglioni, minimi, maggiorazioni e riduzioni non è chiarito in modo univoco dalla norma, quindi gli importi vanno presi come ordine di grandezza.

Situazione di partenza comune. Ditta individuale nel commercio al dettaglio, impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Media dell’attivo degli ultimi tre bilanci 163.700 euro, ricavi lordi 187.300 euro, debiti complessivi 412.600 euro verso 14 creditori (banca, leasing, fornitori, Erario, INPS). Istanza presentata al segretario generale della Camera di commercio lunedì 5 ottobre 2026 con richiesta di misure protettive. L’esperto accetta giovedì 8 ottobre 2026. Istanza e accettazione sono pubblicate nel registro delle imprese martedì 13 ottobre 2026. I 180 giorni dell’incarico scadono martedì 6 aprile 2027.

Per tutte le simulazioni: il ricorso per la conferma delle misure va depositato entro mercoledì 14 ottobre 2026 (giorno successivo alla pubblicazione) e il numero di ruolo va iscritto entro lunedì 2 novembre 2026 (venti giorni). Il compenso “pieno” teorico, con 14 creditori (nessuna maggiorazione per numero di creditori, nessuna riduzione del 40% che opera fino a cinque creditori), è: 100.000 euro × 4%-6% = 4.000-6.000 euro, più 63.700 euro × 1%-1,5% = 637-955,50 euro, cioè tra 4.637 e 6.955,50 euro, comunque non sotto il minimo di 4.000 euro.

Simulazione 1 — Chi collabora dalla mossa 1. L’imprenditore deposita il ricorso il 14 ottobre, partecipa di persona al primo incontro di giovedì 22 ottobre 2026, consegna il fascicolo completo entro giovedì 5 novembre. Le misure vengono confermate. Le trattative con banca e fornitori vanno avanti, ma non si raggiunge un accordo sufficiente. L’esperto comunica una relazione finale che attesta correttezza e buona fede e l’impraticabilità delle soluzioni negoziate venerdì 4 dicembre 2026. Il termine di sessanta giorni per proporre il concordato semplificato scade martedì 2 febbraio 2027. Risultato: l’imprenditore ha davanti tutte le strade dell’art. 25-quater, comma 4, compreso il concordato semplificato, e paga un compenso nella fascia 4.637-6.955,50 euro, prededucibile.

Simulazione 2 — Chi non si presenta. L’imprenditore non compare all’incontro del 22 ottobre né a quello riconvocato per giovedì 29 ottobre 2026. L’esperto comunica venerdì 30 ottobre che non ravvisa prospettive di risanamento; il segretario generale archivia entro cinque giorni lavorativi, cioè entro venerdì 6 novembre 2026. Le misure protettive, ammesso che il ricorso fosse stato depositato, perdono la loro funzione e cessano. Un fornitore notifica un atto di pignoramento presso terzi la settimana successiva. Risultato: compenso tra 500 e 5.000 euro ai sensi dell’art. 25-ter, comma 8, liquidato dal segretario generale; nessun concordato semplificato; restano concordato minore e liquidazione controllata, ma da avviare sotto la pressione delle azioni esecutive.

Simulazione 3 — Chi si presenta ma non collabora. L’imprenditore partecipa all’incontro del 22 ottobre, ma non consegna i documenti richiesti entro il 5 novembre, ignora il sollecito di giovedì 12 novembre e la scadenza di giovedì 19 novembre 2026, e intanto tratta da solo con la banca. Giovedì 26 novembre l’esperto segnala al giudice che le misure non servono più al buon esito delle trattative (art. 19, comma 6). Il giudice, sentite le parti, revoca le misure, come nel caso deciso dal Tribunale di Brescia il 30 settembre 2024. L’esperto chiude con una relazione finale che non può attestare la correttezza delle trattative, comunicata lunedì 7 dicembre 2026. Anche se l’imprenditore depositasse una proposta di concordato semplificato entro venerdì 5 febbraio 2027, mancherebbe il requisito di legittimazione. Risultato: misure revocate, concordato semplificato precluso e un compenso dell’esperto calcolato sugli scaglioni ordinari, con il minimo di 4.000 euro, quindi potenzialmente più alto che nella simulazione 2. Presentarsi e poi non collaborare è la combinazione peggiore: costa di più e chiude le stesse porte.

Simulazione 4 — Chi si ravvede in tempo. Stessa partenza della simulazione 3, ma dopo il sollecito del 12 novembre l’imprenditore cambia consulente, consegna tutto entro giovedì 19 novembre con una nota che spiega i ritardi, informa l’esperto dei contatti avuti con la banca e propone un piano di dilazione. L’esperto non segnala al giudice e le misure restano in vigore. Le trattative non portano all’accordo, ma la relazione finale, comunicata lunedì 15 febbraio 2027, dà atto di una fase iniziale critica superata e di trattative proseguite con correttezza. Il termine per il concordato semplificato scade venerdì 16 aprile 2027. Risultato: le porte restano aperte; la differenza con la simulazione 3 l’hanno fatta sette giorni di reazione.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina, stampa questa. La mancata collaborazione con l’esperto produce effetti su tre fronti: il compenso, le misure protettive e le procedure successive. Il piano li affronta in ordine.

Presentati di persona al primo incontro e decidi entro tre giorni se hai obiezioni sull’indipendenza dell’esperto. Consegna un fascicolo completo e veritiero, dichiarando per iscritto ciò che manca. Rispondi a ogni richiesta per iscritto e tieni un registro della collaborazione. Se hai chiesto le misure protettive, rispetta i termini del ricorso e aggiorna l’esperto sulla cassa e sulle trattative. Paga il corrente e non compiere atti straordinari senza informare l’esperto. Se non sei d’accordo, contesta nelle forme dell’art. 17, comma 6, senza mai smettere di rispondere. Prepara la relazione finale con un tuo riepilogo e tieni pronte le alternative. Se la collaborazione è già saltata, ravvediti subito oppure porta l’impresa verso il concordato minore o la liquidazione controllata con l’OCC.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se la salti
1. Presentati alla convocazione Avviare le trattative Data della convocazione; 3 giorni per le osservazioni sull’indipendenza Archiviazione; compenso tra 500 e 5.000 euro comunque dovuto
2. Fascicolo completo Trasparenza ex art. 4 CCII Scadenze fissate dall’esperto Segnalazione al giudice; revoca delle misure
3. Traccia scritta Prova della collaborazione Risposta entro 2 giorni lavorativi (regola interna) Relazione finale che registra silenzi
4. Misure protettive Conservare lo scudo Ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione; numero di ruolo entro 20 giorni; durata 30-120 giorni, massimo 240 Inefficacia o revoca delle misure (art. 19)
5. Gestione corretta Non peggiorare i creditori Per tutto l’incarico Revoca delle misure; condotte rilevanti nelle procedure successive
6. Dissenso nelle forme Tutelare le tue ragioni 3 giorni dalla convocazione per l’indipendenza Silenzio letto come mancata collaborazione
7. Relazione finale Accesso al concordato semplificato 180 giorni di incarico; 60 giorni dalla comunicazione della relazione Concordato semplificato precluso
8. Rimedio e uscita Limitare i danni Subito dopo la rottura Iniziative dei creditori; liquidazione controllata chiesta da altri

Gli scenari di deviazione

Anche il piano migliore incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.

Scenario 1: il creditore accelera mentre tu stai rimediando

Hai mandato la lettera di ripresa all’esperto, ma la banca ha già chiesto la revoca delle misure, oppure un fornitore, sfruttando la revoca, ha pignorato il conto dell’impresa. Il piano B si muove su due binari. Nel procedimento sulle misure, presentati all’udienza con la prova documentale della collaborazione ripresa: documenti consegnati, proposte inviate, registro aggiornato. Il giudice valuta se le misure servono ancora al buon esito delle trattative, e il tuo cambio di passo è un fatto, non un’opinione. Sul fronte esecutivo, se le misure sono cadute, valuta con il legale i rimedi propri della singola esecuzione e soprattutto la tempistica di una domanda di concordato minore o di liquidazione controllata, che hanno proprie forme di protezione. Non contare su rinvii ottenuti per prendere tempo: la Cassazione, con l’ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha escluso un diritto pieno al rinvio anche quando il debitore invoca procedure alternative.

Scenario 2: un termine è già scaduto

Il termine scaduto più grave è quello del ricorso per la conferma delle misure: se non lo hai depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione, o non hai iscritto il numero di ruolo entro venti giorni, le misure sono inefficaci (art. 19, commi 1 e 3). Il comma 3 prevede che in questi casi la domanda possa essere riproposta: parlane subito con il legale, perché riproporla senza aver risolto le cause del ritardo serve a poco. Il secondo termine critico è quello dei sessanta giorni per il concordato semplificato: se è passato, quella strada è chiusa anche con una relazione positiva. Il piano B, in entrambi i casi, è lo stesso della mossa 8: concordato minore o liquidazione controllata. Ricorda che i termini della composizione negoziata si contano in giorni di calendario e che l’art. 9, comma 1, del Codice della crisi esclude la sospensione feriale per i procedimenti che disciplina: anche un termine giudiziale che cade in agosto va rispettato.

Scenario 3: il documento che l’esperto chiede non esiste più

Contabilità persa, server guasto, commercialista cessato che non restituisce le scritture. Il piano B è la ricostruzione dichiarata. Scrivi all’esperto che cosa manca e perché; allega le richieste formali inviate per recuperarlo (alla banca per gli estratti conto, all’Agenzia delle entrate per il cassetto fiscale, all’Agenzia delle entrate-Riscossione per l’estratto di ruolo, al vecchio consulente con diffida); produci una ricostruzione con le fonti disponibili, indicandone i limiti. Ciò che l’art. 4, comma 2, CCII ti chiede è un’informazione completa, veritiera e trasparente: un documento ricostruito e dichiarato come tale soddisfa la trasparenza meglio di un documento perfetto ma inventato. E se la tua crisi comprende debiti fiscali per i quali pensi a una transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII, richiamato per l’impresa minore dall’art. 25-quater, comma 5), sappi che servono relazioni sulla completezza e veridicità dei dati: senza contabilità affidabile quella strada è impraticabile. Il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026 secondo le fonti consultate, ha esteso questa transazione anche ai tributi degli enti territoriali; il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale va controllato caso per caso.

Le domande di chi sta eseguendo

Posso saltare la mossa 1 e mandare solo il mio commercialista agli incontri?
No. L’art. 17, comma 5, CCII prevede che l’imprenditore partecipi personalmente; il commercialista o l’avvocato possono assisterti, non sostituirti. Se mandi solo loro, rischi che l’assenza venga trattata come mancata comparizione, con il compenso ridotto dell’art. 25-ter, comma 8, e l’archiviazione per mancanza di prospettive.

Se non mi presento, almeno risparmio sul compenso dell’esperto?
Risparmi rispetto a una composizione negoziata completa, ma paghi comunque tra 500 e 5.000 euro senza ottenere nulla: niente trattative, misure che cadono, nessuna relazione utile al concordato semplificato. È un costo senza contropartita, per di più prededucibile se poi entri in una procedura minore.

Posso fare la mossa 7 prima della mossa 2, cioè preparare il concordato semplificato senza aver mai consegnato i documenti?
No. Il concordato semplificato presuppone una relazione finale che attesti trattative condotte con correttezza e buona fede: senza documenti e senza trattative l’esperto non può scriverlo. La Cassazione (ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025) ha precisato che quell’attestazione deve fondarsi su presupposti verificabili.

L’esperto può revocarmi le misure protettive da solo?
No. L’esperto segnala; decide il giudice, sentite le parti (art. 19, comma 6, CCII). Hai quindi la possibilità di difenderti in udienza: usala portando prove documentali della tua collaborazione, non promesse.

Se la composizione negoziata è stata archiviata per colpa mia, posso ancora chiedere il concordato minore?
Sì. L’art. 25-quater, comma 4, CCII elenca il concordato minore tra gli sbocchi a disposizione dell’impresa minore e non lo subordina alla dichiarazione di buona fede dell’esperto. Ma dovrai lavorare con l’OCC con una trasparenza totale, perché la tua condotta nella crisi resta sotto osservazione anche nella nuova procedura.

Quanto posso pagare i miei consulenti per la composizione negoziata?
Il Tribunale di Parma (26 settembre 2023) ha ritenuto che i compensi pattuiti con i consulenti dell’impresa per la composizione negoziata non possano superare quello dell’esperto, perché sul debitore grava un dovere di tutela degli interessi dei creditori. Tienilo presente quando organizzi l’assistenza.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Raccogliamo qui le pronunce citate nelle mosse, ordinate secondo la mossa che ciascuna sostiene. Per ognuna trovi gli estremi come risultano dalle fonti consultate, il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui conta per l’imprenditore minore che rischia di essere giudicato poco collaborativo. Una premessa di metodo: non abbiamo trovato pronunce che riguardino specificamente la composizione negoziata delle imprese sotto soglia dell’art. 25-quater CCII; le decisioni che seguono riguardano la composizione negoziata in generale e le norme che l’art. 25-quater, comma 5, richiama “in quanto compatibili”. Le pronunce di merito sono tratte dal massimario della composizione negoziata della Camera di commercio di Pistoia-Prato (edizione maggio 2026), che non ne riporta il numero: sono quindi citate con autorità e data, e chi intende usarle in giudizio deve recuperarne il testo integrale. Alcune decisioni del 2022 applicano il D.L. 118/2021, poi confluito negli artt. 12 e seguenti del CCII.

Diagnosi e mossa 1: la porta d’ingresso e l’archiviazione

Trib. Verona, 25 novembre 2022. Principio: se l’impresa avvia la composizione negoziata con il canale sbagliato rispetto ai propri requisiti dimensionali (nel caso, un’impresa sopra soglia che si era rivolta direttamente al segretario della Camera di commercio come se fosse sotto soglia), è legittima la revoca immediata delle misure protettive. Rilevanza: prima ancora della collaborazione, conta la correttezza dell’accesso; verifica di essere davvero un’impresa minore.

Trib. Roma, 8 agosto 2025. Principio: il provvedimento con cui il segretario generale della Camera di commercio archivia la composizione negoziata dopo la relazione finale esprime una funzione amministrativa e non è sindacabile dal giudice ordinario, il cui intervento è limitato ai casi previsti (misure protettive, autorizzazioni). Rilevanza: se l’istanza viene archiviata perché non ti sei presentato o non hai collaborato, non c’è un giudice a cui chiedere di riaprirla.

Mossa 2: completezza dei documenti e revoca delle misure

Trib. Brescia, 30 settembre 2024. Principio: vanno revocate le misure protettive dell’imprenditore che, violando i doveri di buona fede, correttezza e leale collaborazione con l’esperto previsti dagli artt. 4 e 16 CCII, non avvia trattative concrete con i creditori e non trasmette all’esperto la documentazione richiesta per valutare la perseguibilità del risanamento. Rilevanza: è la pronuncia che descrive con più precisione la mancata collaborazione e il suo effetto sulle misure.

Trib. Milano, 19 giugno 2025. Principio: non si può concedere una misura cautelare che, impedendo ai creditori di reagire al mancato pagamento dei debiti maturati durante le trattative, autorizzerebbe l’imprenditore a non adempiere le obbligazioni correnti; la buona fede impone il puntuale adempimento dei contratti in corso. Rilevanza: collaborare significa anche gestire correttamente l’impresa durante il percorso.

Mossa 3: la relazione finale come fotografia della collaborazione

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. Principio: nel concordato semplificato il tribunale non svolge un controllo meramente formale; la relazione finale dell’esperto deve rendere conto in modo documentato dell’attività svolta, del comportamento delle parti e delle proposte, e l’attestazione di buona fede deve poggiare su presupposti verificabili, tra cui la tempestività con cui l’imprenditore ha percepito e affrontato la crisi. Rilevanza: il tuo comportamento durante le trattative entra nella relazione e può fermare il concordato semplificato già all’ingresso.

Mossa 4: misure protettive, revoca e tempi

Trib. Pistoia, 18 maggio 2022. Principio: in sede di conferma il giudice non valuta nel merito il piano, ancora abbozzato; saranno l’esperto, in base all’andamento delle trattative, e i creditori a poter chiedere l’archiviazione o la revoca delle misure che si rivelino sproporzionate, inutili o dannose. Rilevanza: la conferma non è un punto d’arrivo; dopo, la tua collaborazione è sotto osservazione continua.

Trib. Milano, 14 luglio 2022. Principio: la proroga delle misure richiede un nesso persistente con il buon esito delle trattative, il parere favorevole dell’esperto, l’adesione della generalità dei creditori (o un diniego immotivato) e la buona fede del debitore nella conduzione delle trattative. Rilevanza: chi non collabora non può contare sulla proroga.

Trib. Larino, 20 maggio 2024. Principio: le misure protettive sono strumentali alla composizione negoziata e durano fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione; i loro effetti non possono andare oltre la durata dell’incarico dell’esperto. Rilevanza: quando la composizione si chiude per mancata collaborazione, lo scudo cade con essa.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. Principio: nell’istruttoria prefallimentare il diniego di un termine non è di per sé illegittimo se il debitore non indica un pregiudizio specifico alla difesa; il debitore non ha un diritto pieno al rinvio, neppure quando lo chiede per procedure alternative o per il reclamo contro la revoca delle misure. Rilevanza: riguarda un’impresa soggetta al fallimento, non l’impresa minore, ma mostra che la revoca delle misure non apre automaticamente spazi di attesa.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026. Principio: la riserva sull’istanza di fallimento impedisce al tribunale altre attività nel procedimento ma non impedisce al debitore di difendersi, ad esempio con il reclamo; il debitore non ha diritto a un rinvio. Rilevanza: conferma che i tempi della difesa vanno gestiti senza contare su differimenti.

Mossa 5: correttezza di soci, garanti e gestione

Trib. Milano, 10 febbraio 2025. Principio: il dovere di correttezza e buona fede dell’art. 4 CCII vale per tutti i soggetti coinvolti nella regolazione della crisi, compresi soci e garanti, e non è rispettato se il loro impegno a sostenere il risanamento si traduce in condotte che non vi tendono. Rilevanza: nella piccola società la collaborazione non dipende solo dall’amministratore.

Trib. Bologna, 22 settembre 2025. Principio: quando le misure cautelari proteggono il patrimonio di soci garanti, l’esperto ha un obbligo di vigilanza e i soci un dovere di trasparenza e buona fede, che li obbliga a segnalare al tribunale le circostanze che richiedono la revoca o la modifica delle misure. Rilevanza: la trasparenza vale anche verso il giudice, non solo verso l’esperto.

Mossa 6: il dissenso corretto e i doveri dei creditori

Trib. Napoli Nord, 4 giugno 2024. Principio: le banche devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato, con risposte tempestive e motivate; di fronte alla radicale inerzia dei creditori, la proroga delle misure protettive può fungere da stimolo indiretto a trattare. Rilevanza: la collaborazione è reciproca, e l’inerzia dei creditori va documentata, non imitata.

App. Venezia, Sez. I, 28 marzo 2024. Principio: la correttezza e buona fede delle trattative non viene meno se non sono stati coinvolti i creditori estranei alla falcidia, destinati al pagamento integrale; il requisito serve a evitare condotte abusive e a riservare il concordato semplificato ai casi in cui non esiste davvero un’alternativa alla liquidazione. Rilevanza: le scelte di trattativa vanno motivate, e la buona fede è un filtro contro gli abusi.

Mossa 7: relazione finale e concordato semplificato

App. Salerno, 6 aprile 2023. Principio: la dichiarazione dell’esperto sulla correttezza e buona fede delle trattative, sul loro esito negativo e sull’impossibilità di una soluzione negoziata è requisito imprescindibile di legittimazione alla proposta di concordato semplificato; se manca, la proposta non può essere omologata. Rilevanza: è la regola che rende la mancata collaborazione incompatibile con il concordato semplificato.

Trib. Bergamo, 23 settembre 2022. Principio: il concordato semplificato è residuale; se dalla composizione negoziata emerge praticabile un accordo di ristrutturazione, anche con transazione fiscale, l’accesso è escluso. Rilevanza: la relazione deve dire che le soluzioni non sono praticabili, non che l’imprenditore le ha rifiutate.

Trib. Napoli Nord, 4 gennaio 2024. Principio: avviato un diverso strumento, l’imprenditore non può insieme chiedere la proroga delle misure della composizione negoziata o la sua riapertura; l’archiviazione dopo la relazione finale esprime una valutazione complessiva sulle trattative che il tribunale non può sindacare nel reclamo ex art. 19 CCII. Rilevanza: dopo l’archiviazione si va avanti, non indietro.

Cass. civ., Sez. I, n. 9730 del 12 aprile 2023. Principio: il concordato semplificato, pur con le sue peculiarità, rientra tra le procedure concorsuali e ne segue le regole sulla competenza territoriale, compresa l’irrilevanza del trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito. Rilevanza: chi pensa di “spostarsi” per cambiare tribunale dopo una composizione andata male non ottiene nulla.

Mossa 8: le procedure di uscita

App. Ancona, 27 marzo 2024. Principio: va negata l’omologazione di un concordato semplificato che espone dati incompleti e non fedelmente riportati e non offre alcuna soddisfazione ai chirografari. Rilevanza: l’inesattezza dei dati si paga in ogni procedura, non solo nella composizione negoziata.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025. Principio: per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore. Rilevanza: anche dopo una composizione negoziata fallita per mancata collaborazione, la liquidazione controllata resta accessibile.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025. Principio: nella liquidazione controllata chiesta dal debitore, la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: la collaborazione che non hai dato all’esperto devi darla all’OCC, perché senza la sua relazione non si parte.

Trib. Parma, 26 settembre 2023. Principio: i compensi pattuiti con difensori e consulenti dell’impresa per la composizione negoziata non possono superare quello riconosciuto all’esperto, per il dovere del debitore di tutelare gli interessi dei creditori. Rilevanza: anche l’organizzazione della tua assistenza è valutata alla luce del dovere di correttezza.

Cosa può fare lo Studio Monardo per te

Se hai riconosciuto la tua situazione in una delle mosse, ecco che cosa fa concretamente lo Studio, senza promesse di risultato ma con un metodo preciso.

  1. Ricostruiamo la cronologia della tua composizione negoziata: data dell’istanza, accettazione dell’esperto, pubblicazioni, convocazioni, risposte, scadenze dei 180 giorni e dei termini dell’art. 19 CCII, per capire da quale mossa ripartire.
  2. Verifichiamo i requisiti di impresa minore sui tuoi ultimi tre esercizi, confrontando attivo, ricavi e debiti con le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, per escludere vizi di accesso.
  3. Prepariamo con i commercialisti dello staff il fascicolo per l’esperto: situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori riconciliato con estratti conto e ruoli, atti straordinari, nota sulle cause della crisi.
  4. Redigiamo le risposte scritte alle richieste dell’esperto e impostiamo il registro della collaborazione, così che ogni passaggio resti documentato.
  5. Scriviamo la lettera di ripresa quando la collaborazione si è interrotta, con il calendario degli incontri e la prima proposta per i creditori.
  6. Ti assistiamo nel procedimento sulle misure protettive: ricorso per la conferma, udienza, difesa contro istanze di revoca o segnalazioni dell’esperto, eventuale reclamo ai sensi dell’art. 19, comma 7, CCII.
  7. Valutiamo con te se e come contestare l’esperto nelle forme dell’art. 17, comma 6, CCII, o se invece la strategia corretta è eseguire e documentare.
  8. Impostiamo il riepilogo finale per la relazione dell’esperto e calcoliamo il termine di sessanta giorni per il concordato semplificato, preparando piano di liquidazione e documenti dell’art. 39 CCII.
  9. Costruiamo l’uscita verso le procedure minori: concordato minore o liquidazione controllata, lavorando con l’OCC sulla documentazione e sulla relazione.
  10. Stimiamo il compenso dell’esperto applicando l’art. 25-ter CCII alla tua situazione e verifichiamo la liquidazione del segretario generale della Camera di commercio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo pesano soprattutto due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscere dall’interno ciò che l’esperto è tenuto a verificare, a segnalare e a scrivere nella relazione finale: è il punto di vista che serve per capire quando una tua condotta rischia di essere letta come mancata collaborazione. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC è decisiva quando la composizione negoziata dell’impresa minore non riesce, perché gli sbocchi naturali sono il concordato minore e la liquidazione controllata, procedure in cui l’OCC svolge un ruolo centrale.

Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i numeri dell’impresa e la strategia giuridica vengono costruiti insieme, non in compartimenti separati. E la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la difesa nel procedimento sulle misure protettive o nella procedura minore è lo stesso professionista abilitato a seguirla, se necessario, fino all’ultimo grado.

Chiusura: come rimediare prima che le porte si chiudano

Se non hai collaborato con l’esperto, le conseguenze non arrivano tutte insieme: arrivano una dopo l’altra, e ognuna chiude un’opzione. Prima il compenso, che paghi comunque. Poi le misure protettive, che il giudice può revocare su segnalazione dell’esperto. Infine la relazione finale, che senza correttezza e buona fede ti preclude il concordato semplificato. Il rimedio segue lo stesso ordine: presentati, consegna, documenta, ravvediti in modo visibile; e se la composizione è già chiusa, porta l’impresa verso il concordato minore o la liquidazione controllata con un OCC, prima che sia un creditore a farlo.

Ogni richiesta dell’esperto evasa nei tempi è una porta che resta aperta; ogni silenzio è una porta che si chiude, e quasi nessuna si riapre dall’esterno.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano le abilitazioni certificate dell’Avv. Monardo: la composizione negoziata, che conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e le procedure da sovraindebitamento in cui sfocia la crisi dell’impresa minore, che conosce come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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