Gli obblighi alimentari e di mantenimento sopravvivono all’esdebitazione, oppure esiste una strada del Codice della crisi che consente di liberarsene insieme agli altri debiti? È la domanda di chi ha accumulato rate arretrate dell’assegno per i figli o per l’ex coniuge, o non riesce più a versare gli alimenti a un genitore anziano, e intanto valuta il sovraindebitamento per uscire da prestiti, finanziamenti e carte revolving. La risposta breve esiste solo per una parte del problema: nelle esdebitazioni che chiudono una liquidazione giudiziale o controllata la legge esclude espressamente questi obblighi. Tutto il resto dipende dalla strada scelta. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: l’esito cambia a seconda che si passi da una liquidazione, dall’esdebitazione dell’incapiente, da un piano del consumatore o da un concordato minore, e a seconda che il debito sia di natura alimentare o di mantenimento.
In questo articolo mettiamo a confronto, una accanto all’altra, le strade realmente percorribili, con i loro vantaggi e i loro limiti, senza indicarne una come la migliore in astratto. Il confronto riguarda le regole delle procedure. Il calcolo dell’assegno, la sua revisione davanti al giudice della famiglia e la difesa dal pignoramento per l’assegno non pagato sono trattati in un articolo gemello.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il lavoro dell’Organismo che redige la relazione sulle cause dell’indebitamento, verifica il fabbisogno della famiglia e attesta che cosa i creditori otterrebbero in caso di liquidazione. Sono i passaggi da cui dipende la sorte dei crediti di mantenimento e alimentari. In più, come avvocato cassazionista, può portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio.
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Il punto di partenza comune: che cosa la legge chiama “obblighi”
Prima di pesare le singole strade conviene fissare tre concetti che valgono per tutte. Il primo riguarda la norma di riferimento. Il secondo è la differenza tra alimenti e mantenimento. Il terzo è la distinzione tra rate arretrate e assegno che deve ancora maturare.
La norma: l’art. 278 c.7 CCII
L’art. 278 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) apre il Capo X, dedicato all’esdebitazione, nella sezione delle “disposizioni generali”. Al comma 1 definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti, che rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti in una liquidazione giudiziale o controllata. Al comma 7 elenca le esclusioni. Secondo la lettera a) restano esclusi «gli obblighi di mantenimento e alimentari». Secondo la lettera b) restano esclusi anche i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti. Il D.Lgs. 136/2024 (il correttivo del 2024) non ha modificato l’art. 278, che quindi ha oggi la stessa formulazione del 2022.
La norma, quindi, non cancella questi obblighi, ma nemmeno li “privilegia” automaticamente nel riparto. Si limita a sottrarli all’effetto liberatorio finale. Il creditore partecipa al concorso come tutti gli altri. Per la parte che non viene pagata nella procedura, però, conserva il diritto di agire anche dopo il decreto di esdebitazione.
Alimenti e mantenimento non sono la stessa cosa
La lettera a) nomina due figure distinte, e non per ridondanza. Gli alimenti sono disciplinati dagli artt. 433 e seguenti del codice civile. L’art. 433 indica le persone tenute a prestarli e l’ordine in cui lo sono: il coniuge; i figli, anche adottivi, e in loro mancanza i discendenti prossimi; i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, nonché gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Secondo l’art. 438, gli alimenti vanno misurati sul bisogno di chi li chiede e sulle condizioni economiche di chi li deve. Tra fratelli e sorelle, per l’art. 439, sono dovuti nei limiti dello stretto necessario. Il presupposto è lo stato di bisogno: chi li chiede deve dimostrare di non poter provvedere a sé stesso. È un diritto personalissimo, che non si cede e non si trasmette.
Il mantenimento è un’obbligazione più ampia. Riguarda i figli, che i genitori devono mantenere in proporzione alle proprie sostanze finché non diventano economicamente autosufficienti. Riguarda il coniuge separato privo di redditi adeguati e, dopo il divorzio, l’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile. Lo stato di bisogno non è richiesto. La misura si stabilisce su una valutazione complessiva delle condizioni della famiglia e del tenore di vita.
La distinzione non è soltanto teorica. Con la sentenza n. 12946 del 13 maggio 2024, le Sezioni Unite civili hanno escluso che le cause sul contributo di mantenimento e sull’assegno divorzile possano essere assimilate alle “cause relative ad alimenti” ai fini della sospensione feriale dei termini. Secondo la Corte, gli alimenti sono un sostegno vitale legato all’indigenza, mentre il mantenimento nasce dalla solidarietà familiare o post-familiare e serve a soddisfare esigenze di vita in un senso più ampio. La pronuncia riguarda un tema processuale, ma la sua logica conta anche qui. Se il legislatore del 2022 avesse scritto solo “obblighi alimentari”, si sarebbe potuto sostenere che l’assegno per i figli o per l’ex coniuge restasse fuori dall’esclusione. Avendo nominato entrambe le figure, l’art. 278 c.7 lett. a) sottrae all’esdebitazione sia gli alimenti in senso stretto sia il mantenimento. Per l’assegno divorzile, che le Sezioni Unite collocano tra le obbligazioni di solidarietà post-familiare, la lettura prevalente lo fa rientrare tra gli obblighi di mantenimento. Non abbiamo però trovato pronunce sul punto specifico in materia di esdebitazione, e il caso concreto va valutato con attenzione.
Un ulteriore elemento distingue le due figure: il privilegio. L’art. 2751 n. 4 c.c. attribuisce il privilegio generale sui mobili ai «crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge». Il testo parla di alimenti e rinvia, attraverso il “dovuti per legge”, agli obbligati dell’art. 433. Non è affatto pacifico che questo privilegio copra anche gli arretrati dell’assegno di mantenimento. Come vedremo, la differenza pesa nel piano del consumatore e nel concordato minore, dove un credito privilegiato non può essere pagato meno di quanto otterrebbe in una liquidazione.
Arretrati o assegno futuro?
La terza distinzione è quella che nella pratica genera più equivoci. L’esdebitazione, per l’art. 278 c.1, riguarda i crediti «rimasti insoddisfatti» nella procedura, cioè i crediti concorsuali, sorti prima dell’apertura. Le rate dell’assegno che maturano mese dopo mese dopo l’apertura della liquidazione non sono crediti concorsuali. Nessuna procedura di sovraindebitamento le può cancellare, perché sono debiti nuovi che il debitore continua a pagare con la parte di reddito che resta nella sua disponibilità. Se ne vuole ridurre l’importo, deve chiedere la revisione al giudice della famiglia.
Ne deriva una conseguenza spesso trascurata: quando si discute se gli obblighi di mantenimento “sopravvivono”, la partita vera riguarda gli arretrati maturati prima dell’apertura della procedura, non l’assegno futuro, che sopravvive in ogni caso perché nessuna procedura lo tocca. L’art. 278 c.7 lett. a) parla genericamente di “obblighi”. La lettura più coerente è che l’esclusione riguardi proprio le rate scadute e non pagate, insieme alle spese straordinarie già documentate e non rimborsate. Per l’assegno futuro, infatti, l’esclusione sarebbe superflua. Restano incerti gli accessori (interessi e rivalutazione sugli arretrati) e il credito di chi ha pagato al posto dell’obbligato e agisce in regresso. Sul punto non risultano pronunce verificate con estremi certi.
Prima strada: la liquidazione e l’esdebitazione degli artt. 280-282
In cosa consiste
È la strada liquidatoria. Per il debitore sovraindebitato (consumatore, professionista, imprenditore minore o agricolo) passa dalla liquidazione controllata degli artt. 268 e seguenti CCII e si chiude con l’esdebitazione dell’art. 282. Per l’imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale, il percorso parallelo è quello degli artt. 280 e 281. In entrambi i casi l’art. 278 c.7 si applica senza discussioni, perché la norma richiama espressamente i crediti rimasti insoddisfatti «nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata».
Secondo l’art. 282 c.1, nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera con il provvedimento di chiusura o, prima, decorsi tre anni dall’apertura. La dichiara il tribunale con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni. Il decreto che riguarda il consumatore o il professionista si pubblica nell’apposita area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia. Il comma 2 richiede le condizioni dell’art. 280 e aggiunge due preclusioni: l’assenza di una condanna definitiva per i reati dell’art. 344 e il fatto che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il comma 3 consente ai creditori ammessi e al debitore di proporre reclamo, nelle forme dell’art. 124, entro trenta giorni.
Nella liquidazione giudiziale l’art. 281 prevede una sequenza analoga. Il tribunale provvede su istanza del debitore, contestualmente al decreto di chiusura o decorsi almeno tre anni dall’apertura, sentiti gli organi della procedura. Il curatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni. Il reclamo si propone entro trenta giorni a norma dell’art. 124. Sul requisito della “contestualità” con la chiusura è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 74/2026. La questione è stata dichiarata non fondata nei sensi indicati in motivazione: la contestualità va intesa in senso logico-funzionale, non solo cronologico. Un’istanza depositata subito dopo la chiusura, quindi, può essere decisa anche con un decreto successivo.
Come si comportano alimenti e mantenimento in questa strada
Gli arretrati di mantenimento e di alimenti sono crediti concorsuali. Il loro titolare si insinua al passivo come ogni altro creditore. Se il suo credito rientra nel privilegio dell’art. 2751 n. 4 c.c. (alimenti degli ultimi tre mesi), viene pagato con preferenza per quella parte; il resto concorre in chirografo. Chiuso il riparto, interviene l’esdebitazione. I crediti bancari e finanziari residui diventano inesigibili. Il residuo degli arretrati di mantenimento e di alimenti, invece, resta pienamente dovuto ed esigibile, anche con azioni esecutive successive.
Per l’assegno che matura durante la procedura entra in gioco l’art. 268 c.4 lett. b). Sono esclusi dalla liquidazione stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. La stessa lettera esclude dalla massa anche i crediti alimentari e di mantenimento di cui il debitore sia titolare. Il debitore, quindi, paga l’assegno corrente con la quota di reddito che il giudice gli lascia. Nel chiedere l’apertura è decisivo documentare che quella quota deve coprire anche l’assegno fissato dal giudice della famiglia.
Quando ha senso: tre scenari
- Debitore con molti debiti bancari e arretrati di mantenimento contenuti. L’esdebitazione libera dalla gran parte del passivo, mentre il residuo degli arretrati resta gestibile e può essere pagato a rate con l’accordo del creditore o in forza di un nuovo titolo.
- Debitore già pignorato da più creditori, tra cui l’ex coniuge. L’apertura della liquidazione blocca le esecuzioni individuali sui beni compresi nella procedura e riconduce tutti al concorso, compreso il creditore del mantenimento per gli arretrati anteriori.
- Imprenditore cessato o in difficoltà strutturale che non può proporre una continuità credibile. Qui la liquidazione, controllata o giudiziale secondo le soglie, è spesso l’unico approdo, e la sopravvivenza degli obblighi familiari va messa in conto fin dall’inizio.
Il profilo ideale di questa strada è il debitore che ha bisogno di chiudere con il passato debitorio bancario e finanziario e che può sostenere, dopo l’esdebitazione, il pagamento del residuo degli arretrati familiari.
Vantaggi motivati
Il primo vantaggio è la certezza della regola. L’art. 278 c.7 si applica senza margini interpretativi, e il debitore sa fin dall’inizio che cosa resterà. Il secondo vantaggio è che non serve il consenso dei creditori: la liquidazione non si vota. Il terzo vantaggio riguarda l’ingresso nella procedura. Con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 la Cassazione (Sez. I) ha chiarito che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore si valutano solo nella successiva fase di esdebitazione. Con l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026, secondo la sintesi pubblicata da diritto.it, la Corte ha confermato l’impostazione, precisando però che la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è un requisito di ammissibilità soggetto a un controllo sostanziale del giudice. Il quarto vantaggio riguarda il contenuto del patrimonio: con l’ordinanza n. 28505 del 6 novembre 2024 la Cassazione ha escluso che la scarsa consistenza dell’attivo precluda di per sé l’esdebitazione, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e ha osservato che l’art. 280 CCII non contiene più un requisito di soddisfazione minima dei creditori.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è evidente. Per tre anni dall’apertura, o fino alla chiusura se anteriore, il debitore mette a disposizione dei creditori il patrimonio e la parte di reddito eccedente il fabbisogno. Alla fine, però, non si libera degli arretrati familiari. Se questi rappresentano la parte più consistente del passivo, il beneficio si riduce molto. C’è poi il vaglio del comma 2 dell’art. 282: un sovraindebitamento causato con colpa grave, malafede o frode preclude l’esdebitazione. Nella valutazione può pesare anche la scelta di sottrarsi per lungo tempo al pagamento dell’assegno, pur avendone i mezzi, ma su questo non risultano pronunce verificate con estremi certi. Infine, l’esdebitazione dell’art. 282 c.2-bis non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione.
Va infine ricordato l’art. 278 c.2. Verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale riconosciuta ai creditori di pari grado. La norma è stata sottoposta alla Corte costituzionale da Trib. Verona e Trib. Milano. Con l’ordinanza n. 104/2026 la Corte ha restituito gli atti senza esaminare il merito, perché le ordinanze di rimessione andavano notificate anche ai creditori ammessi. La regola è quindi vigente, ma le ordinanze sono state poi ripubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2026 e la questione è di nuovo in attesa di decisione. Per i crediti familiari, comunque, il problema non si pone: anche se il creditore non si insinua, il suo credito di mantenimento o alimentare resta escluso dall’esdebitazione.
Seconda strada: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283)
In cosa consiste
L’art. 283 CCII consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, senza passare da una liquidazione. Per il comma 2 il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Con i valori provvisori del 2026 (assegno sociale annuo di 7.101,12 euro), la soglia è di 10.651,68 euro per una persona sola, 16.723,14 euro per due, 21.729,43 euro per tre e 26.203,13 euro per quattro componenti. Sul modo di applicare la deduzione esistono due letture. Secondo la citazione del testo vigente contenuta in un decreto del Tribunale di Alessandria dell’11 febbraio 2026, il reddito si confronta con la soglia dopo aver dedotto le spese reali di mantenimento; il testo previgente usava invece la soglia stessa come misura del mantenimento.
La domanda si presenta tramite l’OCC, con la documentazione del comma 3 e la relazione del comma 4. Il giudice valuta la meritevolezza e, se non riscontra frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede l’esdebitazione con decreto (comma 7). Contro il decreto debitore e creditori possono proporre reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124 (comma 8). Dopo il D.Lgs. 136/2024, il debito torna esigibile, nei limiti del comma 9, se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. I finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono considerati utilità. Il testo vigente non contiene più la soglia del dieci per cento, presente invece nella versione anteriore al correttivo insieme al termine di quattro anni. I compensi dell’OCC sono ridotti della metà (comma 6).
Il nodo: l’art. 278 c.7 vale anche per l’incapiente?
Qui il confronto con la prima strada si fa delicato, perché l’applicabilità dell’esclusione degli obblighi di mantenimento e alimentari all’esdebitazione dell’incapiente è una questione aperta, sulla quale non esiste una pronuncia di legittimità che la risolva. Si fronteggiano due letture, entrambe sostenibili.
Prima lettura: l’esclusione si applica. L’art. 278 apre il Capo X nella sezione delle “disposizioni generali in materia di esdebitazione”, mentre l’art. 283 non contiene alcuna deroga espressa. Le esclusioni del comma 7, quindi, varrebbero per ogni forma di esdebitazione regolata dal Capo, compresa quella dell’incapiente. Va aggiunto un argomento di sistema: sarebbe singolare che il debitore che non offre nulla ottenga una liberazione più ampia di quella concessa a chi ha messo a disposizione patrimonio e reddito per tre anni. Su questa linea si colloca il decreto del Tribunale di Rovereto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), che ha applicato all’incapiente le esclusioni della lettera b) dell’art. 278 c.7. La pronuncia non riguarda direttamente la lettera a), ma ne presuppone l’applicabilità in via generale.
Seconda lettura: l’esclusione non si applica. L’art. 278 c.1 definisce l’esdebitazione con riferimento ai crediti rimasti insoddisfatti «nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata», e l’incapiente non attraversa alcuna liquidazione. L’art. 283, inoltre, ha una disciplina autonoma e non richiama un proprio elenco di esclusioni. Parte della dottrina (Attanasio, in Diritto della Crisi, 12 gennaio 2024) ritiene che le esclusioni “parrebbero non operare”. Nella stessa direzione, la Cassazione con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 (Sez. I) ha osservato incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione. Quell’ordinanza, del resto, ha respinto il tentativo di un debitore già fallito di ottenere la liberazione dei debiti del fallimento attraverso l’art. 283. A sua volta, il decreto del Tribunale di Milano del 27 ottobre 2025 concede l’esdebitazione all’incapiente senza indicare eccezioni.
A fronte di questo quadro, il criterio prudente è considerare a rischio gli arretrati di mantenimento e di alimenti anche nell’esdebitazione dell’incapiente. Se nessun creditore solleva la questione, il debitore può ritrovarsi con un decreto che non ne parla. Questo non lo mette al riparo da un’azione successiva dell’ex coniuge o del figlio, che potrebbe sostenere la prima lettura davanti al giudice dell’esecuzione o in un giudizio di accertamento.
Quando ha senso: tre scenari
- Debitore senza patrimonio e con un reddito sotto soglia, i cui debiti sono quasi esclusivamente bancari e finanziari, con arretrati familiari minimi o assenti.
- Debitore che ha già concordato con l’ex coniuge un piano di rientro degli arretrati, e che con l’art. 283 cerca solo la liberazione dagli altri debiti.
- Debitore anziano o con reddito da pensione modesto, per il quale i tre anni di una liquidazione non porterebbero nulla ai creditori.
Il profilo ideale è la persona fisica realmente incapiente, con un passivo fatto soprattutto di debiti non familiari, che accetta l’incertezza interpretativa sugli eventuali arretrati di mantenimento.
Vantaggi e svantaggi
Il vantaggio principale è la rapidità: niente liquidazione, niente liquidatore, compensi dell’OCC dimezzati. Il secondo vantaggio è che il patrimonio del debitore (per definizione minimo) non viene appreso. Il primo svantaggio è che il beneficio si ottiene una sola volta. Il secondo è che per tre anni il debitore resta sotto la vigilanza dell’OCC e deve depositare la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute nel termine fissato dal decreto, a pena di revoca. Il testo dice «ove positiva», ma molti decreti la richiedono comunque ogni anno: depositarla sempre è la scelta più prudente. Il terzo svantaggio è proprio l’incertezza sui crediti familiari. Si aggiunge un profilo processuale: la ricorribilità per cassazione dei decreti emessi in questa materia è oggetto di un contrasto tra la Cass. n. 30108/2025 e la Cass. Sez. I ord. n. 13228 del 7 maggio 2026. Le fonti divulgative descrivono quest’ultima in modo non uniforme, e conviene tenerne conto prima di impostare un’eventuale impugnazione.
Terza strada: piano del consumatore e concordato minore
In cosa consiste il piano del consumatore (art. 67)
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non è un’esdebitazione in senso tecnico. È una proposta ai creditori, redatta con l’ausilio dell’OCC, che indica tempi e modalità per superare la crisi. Secondo l’art. 67 c.1, il piano ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti. Il comma 2 elenca la documentazione da allegare. La lettera e) richiede l’indicazione di stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con quanto occorre al mantenimento della famiglia. Il comma 3 ammette la falcidia dei finanziamenti con cessione del quinto e dei prestiti su pegno. Il comma 4 consente di pagare non integralmente i crediti con privilegio, pegno o ipoteca, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC, e permette una moratoria fino a due anni dall’omologazione con interessi legali. Il comma 6 attribuisce la procedura al tribunale in composizione monocratica. Il testo vigente, letto su Brocardi (pagina aggiornata al 12 agosto 2026), è stato modificato dal D.Lgs. 136/2024 al comma 2 lett. c) e al comma 4.
L’art. 67 non contiene alcuna esclusione per i crediti di mantenimento o alimentari. Non c’è un rinvio all’art. 278 c.7, né una regola di infalcidiabilità. Anche la pagina Brocardi dell’articolo, con il suo commento e le massime, non tratta il tema. Ne deriva un bivio interpretativo, che va soppesato con equilibrio.
Si possono falcidiare gli arretrati nel piano? Due letture
Lettura testuale. In assenza di un divieto espresso, gli arretrati di mantenimento sono crediti chirografari (o privilegiati, per la parte coperta dall’art. 2751 n. 4 c.c.) come gli altri. Il piano può quindi proporne il pagamento parziale, nel rispetto delle regole sui privilegi. Il legislatore ha collocato le esclusioni nel Capo dell’esdebitazione, che riguarda gli esiti delle liquidazioni, e non le ha replicate nella disciplina del piano.
Lettura sistematica. Il diritto agli alimenti è personalissimo e la sua funzione è garantire la sopravvivenza di chi lo riceve. Il mantenimento dei figli, a sua volta, tutela un interesse che l’ordinamento considera preminente. L’art. 278 c.7, pur collocato altrove, esprimerebbe un principio generale. Un piano che riduca gli arretrati destinati ai figli rischierebbe quindi di non superare il vaglio di fattibilità e di correttezza del giudice dell’omologa. Non abbiamo trovato pronunce 2023-2026 con estremi certi che risolvano il punto: la lettura sistematica resta un argomento, non una regola consolidata.
Al di là della disputa, c’è un elemento tecnico che sposta l’equilibrio, ed è l’elemento dirimente del confronto. Secondo l’art. 70 c.7, se un creditore contesta la convenienza del piano, il giudice omologa solo se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Per il creditore del mantenimento, l’alternativa liquidatoria non è soltanto la percentuale del riparto. È quella percentuale più la sopravvivenza del residuo dopo l’esdebitazione, grazie all’art. 278 c.7. L’ex coniuge o il figlio che si oppone può quindi sostenere che, nella liquidazione, recupererebbe nel tempo l’intero credito, e che una falcidia lo pone in una posizione peggiore. È un argomento forte. Se il debitore non ha prospettive di reddito, però, può essere ridimensionato: la sopravvivenza del credito vale quanto la concreta possibilità di riscuoterlo. In sintesi, nel piano del consumatore la falcidia degli arretrati di mantenimento non è vietata dal testo, ma è esposta all’opposizione del creditore familiare, che ha in mano il confronto con la liquidazione.
Sull’assegno futuro, invece, il piano non può incidere. L’importo è fissato da un provvedimento del giudice della famiglia e si modifica solo con la revisione. Il piano deve tenerne conto come spesa necessaria del nucleo, nel fabbisogno indicato ai sensi dell’art. 67 c.2 lett. e). Quanto alla moratoria del comma 4, la Cassazione (Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026) ha chiarito che la moratoria fino a due anni non riduce i crediti privilegiati ma ne sospende il pagamento: gli interessi continuano a maturare e il rimborso, anche rateale, deve iniziare alla scadenza. È una precisazione da tenere presente se si vuole differire il pagamento della quota privilegiata degli alimenti.
Il concordato minore (art. 74)
Per chi non è consumatore (professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovativa) lo strumento parallelo è il concordato minore. Secondo l’art. 74 c.1 lo possono proporre i debitori dell’art. 2 c.1 lett. c), esclusi i consumatori, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da questo caso, il comma 2 ne ammette la proposta solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile. Il comma 3 consente il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma e la suddivisione dei creditori in classi. Il comma 4 rinvia, in quanto compatibili, alle norme sul concordato preventivo. I commi 2 e 3 sono stati modificati dal D.Lgs. 136/2024 (Brocardi, aggiornamento al 12 agosto 2026). Anche qui non c’è un’esclusione espressa per i crediti di mantenimento o alimentari. Valgono però l’obbligo di rispettare l’ordine delle cause di prelazione, che la Cassazione (Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025) considera causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, e la regola dell’art. 75 c.2 sui privilegiati.
Il concordato minore presenta una peculiarità decisiva per i crediti familiari: si vota. Secondo l’art. 79 c.2 non votano e non sono computati nelle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al quarto grado. Il coniuge separato, i figli e il genitore creditore di alimenti, dunque, non votano: la proposta si decide tra gli altri creditori. L’ex coniuge divorziato non è più “coniuge” e, in base al testo, dovrebbe votare. Questi creditori esclusi dal voto conservano però l’arma della contestazione di convenienza dell’art. 80 c.3, con lo stesso confronto con l’alternativa liquidatoria già visto per il piano. La classe dedicata ai crediti familiari, pagata in misura più alta, è una soluzione che l’art. 74 c.3 consente e che riduce il rischio di opposizione.
Quando ha senso: tre scenari
- Consumatore con reddito stabile e arretrati di mantenimento significativi, che con il piano può pagare integralmente l’ex coniuge e i figli in tempi più brevi, falcidiando invece i finanziamenti.
- Professionista che vuole continuare a lavorare, con debiti fiscali, verso fornitori e arretrati di mantenimento, per il quale il concordato minore in continuità consente una classe dedicata ai crediti familiari.
- Debitore con la casa gravata da mutuo, che vuole conservarla con il meccanismo dell’art. 67 c.5 (o dell’art. 75 c.2-bis), regolando insieme anche gli arretrati familiari.
Il profilo ideale è il debitore con un reddito o un’attività in grado di sostenere un piano, che vuole chiudere anche il fronte familiare con un pagamento integrale o comunque accettato dal creditore, anziché lasciarlo sopravvivere.
Vantaggi e svantaggi
Il vantaggio principale è la flessibilità: il pagamento “differenziato” permette di trattare meglio i crediti familiari e peggio quelli bancari. In questo modo si chiude in modo definitivo anche la partita più delicata, che invece la liquidazione lascia aperta. Il secondo vantaggio è la conservazione del patrimonio, compresa, alle condizioni di legge, l’abitazione. Gli svantaggi sono il rischio di diniego dell’omologa, l’opposizione dei creditori, la necessità di un reddito sufficiente e la durata dell’esecuzione del piano, sotto la vigilanza dell’OCC. Se il piano non viene eseguito, il giudice indica gli atti da compiere e un termine, e poi può revocare l’omologazione (artt. 71 c.5 e 72), con possibile apertura della liquidazione controllata (art. 73). Nel concordato minore, il diniego dell’omologa comporta l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, l’apertura della liquidazione controllata (art. 80 c.5).
Le tre strade alla prova degli stessi numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Usano gli stessi dati di partenza e servono a mostrare come cambia la sorte degli arretrati familiari al cambiare della strada. Le percentuali sono arrotondate e le spese di procedura sono stimate in modo forfettario.
Dati comuni. Debitore lavoratore dipendente, separato, con due figli che vivono con l’altro genitore. Reddito netto di 1.920 euro al mese. Assegno per i figli fissato in 615 euro al mese. Debiti:
– finanziamenti, carte e scoperti bancari per 41.380 euro;
– arretrati dell’assegno per i figli pari a 15 mensilità, cioè 9.225 euro;
– arretrati degli alimenti dovuti alla madre anziana in forza di un provvedimento del giudice (180 euro al mese per 6 mesi), cioè 1.080 euro, di cui 540 euro relativi agli ultimi tre mesi e quindi coperti dal privilegio dell’art. 2751 n. 4 c.c.
Il passivo complessivo è di 51.685 euro.
Simulazione 1: liquidazione controllata ed esdebitazione ex art. 282
Ipotesi: liquidazione controllata aperta il 12 novembre 2026. Il giudice lascia al debitore 1.540 euro al mese per il mantenimento suo e della famiglia, comprensivi dei 615 euro dell’assegno corrente. Restano alla procedura 380 euro al mese.
– In tre anni la procedura acquisisce 380 × 36 = 13.680 euro.
– Dedotte spese e compensi stimati in 3.420 euro, restano 10.260 euro da distribuire.
– Il privilegio degli alimenti assorbe 540 euro. Ai chirografari vanno 9.720 euro su un passivo chirografario di 51.145 euro (41.380 + 9.225 + 540), cioè circa il 19%.
– Le banche ricevono circa 7.864 euro; il residuo di circa 33.516 euro diventa inesigibile con l’esdebitazione.
– Per i figli arrivano circa 1.753 euro; il residuo di circa 7.472 euro sopravvive.
– Alla madre arrivano 540 euro più circa 103 euro in chirografo; il residuo di circa 437 euro sopravvive.
I tre anni dall’apertura scadono il 12 novembre 2029. Se il decreto di esdebitazione viene comunicato il 3 dicembre 2029, il termine di trenta giorni per il reclamo previsto dall’art. 282 c.3 scade il 2 gennaio 2030 (un mercoledì). L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini nei procedimenti regolati dal codice. Esito: il debitore esce con circa 7.909 euro di debiti familiari ancora dovuti, mentre l’assegno corrente non è mai stato toccato dalla procedura.
Simulazione 2: piano del consumatore con trattamento differenziato
Stessi dati. Il debitore propone un piano di cinque anni con la stessa quota mensile di 380 euro, per un totale di 22.800 euro. Dedotte spese stimate in 3.420 euro, restano 19.380 euro.
– Variante A (falcidia uniforme): pagati prima i 540 euro privilegiati degli alimenti, ogni chirografario riceve circa il 37% (18.840 euro su 51.145). Il creditore del mantenimento dei figli otterrebbe circa 3.400 euro contro 9.225. Può però contestare la convenienza: nell’alternativa liquidatoria riceverebbe circa il 19% e conserverebbe il residuo, potenzialmente l’intero credito nel tempo. Il rischio di diniego dell’omologa, quindi, è concreto.
– Variante B (trattamento differenziato): arretrati per i figli pagati al 100% nei primi 24 mesi (circa 384 euro al mese) e alimenti alla madre al 100%. Ai creditori bancari restano 19.380 − 9.225 − 1.080 = 9.075 euro, circa il 21,9%, cioè più del 19% che otterrebbero nella liquidazione della simulazione 1. Se una banca contesta la convenienza, il confronto con l’alternativa liquidatoria regge.
Esito: con la variante B, a esecuzione completata, il debitore non ha più debiti familiari arretrati e si è liberato del residuo bancario. Il prezzo è un impegno di cinque anni anziché tre e il rischio di inadempimento del piano.
Simulazione 3: incapiente e concordato minore
Incapiente. Si cambia un solo dato: il reddito scende a 9.870 euro annui, il giudice della famiglia riduce l’assegno a 200 euro e il debitore vive da solo (nucleo di una persona). La soglia 2026 per un componente è di 10.651,68 euro. Il presupposto del comma 2 dell’art. 283 va verificato con la deduzione delle spese, secondo la lettura che il tribunale adotta. Ipotesi: decreto di esdebitazione del 15 marzo 2027. Il reclamo si propone entro il 14 aprile 2027 e la vigilanza dell’OCC dura fino al 15 marzo 2030. Con la prima lettura gli arretrati di 9.225 e 1.080 euro restano interamente dovuti. Con la seconda verrebbero liberati insieme al resto. Lo scarto tra le due letture vale oltre 10.000 euro e oggi non è prevedibile con certezza.
Concordato minore. Si ipotizza invece che il debitore sia un professionista in attività. I 41.380 euro sono così ripartiti: una banca per 22.900 euro (55,3%), una finanziaria per 11.630 euro e un fornitore per 6.850 euro. Il decreto di apertura dell’8 febbraio 2027 assegna ai creditori il termine del 10 marzo 2027 per esprimersi. I figli e la madre, parenti, non votano (art. 79 c.2). La banca detiene da sola la maggioranza dei crediti ammessi al voto, quindi serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi (art. 79 c.1). La finanziaria che resta in silenzio si considera consenziente (art. 79 c.3). Una classe per i crediti familiari al 100% riduce il rischio della contestazione dell’art. 80 c.3.
Il confronto in tabella
La tabella mette in fila le quattro varianti già esaminate. I costi indicati sono solo quelli della procedura previsti dalla legge (compensi dell’OCC e del liquidatore secondo il D.M. 202/2014, spese di giustizia). Nessuna cella va letta come un giudizio di valore: una strada “più lenta” può essere quella giusta, se è l’unica che chiude davvero il fronte familiare. Le righe dedicate agli arretrati e all’assegno futuro sono quelle che rispondono alla domanda del titolo. Le altre misurano il peso complessivo di ciascuna scelta.
| Criterio | Liquidazione controllata o giudiziale + esdebitazione (artt. 280-282) | Esdebitazione dell’incapiente (art. 283) | Piano del consumatore (art. 67) | Concordato minore (art. 74) |
|---|---|---|---|---|
| Arretrati di mantenimento | Partecipano al riparto; il residuo sopravvive (art. 278 c.7 lett. a) | Questione aperta: due letture | Falcidiabili in base al testo, ma esposti all’opposizione per convenienza | Come nel piano; i familiari non votano ma possono contestare |
| Arretrati di alimenti | Privilegio per gli ultimi tre mesi (art. 2751 n. 4 c.c.); il residuo sopravvive | Questione aperta | Privilegiati non pagabili sotto l’alternativa liquidatoria (art. 67 c.4) | Ordine delle prelazioni obbligatorio (art. 75 c.2) |
| Assegno futuro | Non toccato; pagato con la quota esclusa (art. 268 c.4 lett. b) | Non toccato | Non toccato; va inserito nel fabbisogno (art. 67 c.2 lett. e) | Non toccato |
| Tempi | Chiusura o tre anni dall’apertura | Decreto, poi tre anni di vigilanza | Durata del piano (libera) | Durata della proposta; voto nel termine non superiore a 30 giorni |
| Complessità | Media: liquidatore, stato passivo, riparti | Bassa: domanda tramite OCC | Alta: piano, attestazioni, omologa | Alta: voto, classi, omologa |
| Rischi in caso di esito negativo | Diniego per colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2) | Rigetto per difetto di meritevolezza; revoca per omessa dichiarazione | Diniego dell’omologa; revoca per inadempimento e liquidazione (artt. 72-73) | Diniego; liquidazione controllata su istanza (art. 80 c.5) |
| Effetti sull’esecuzione | Concorso: stop alle azioni individuali sui beni compresi | Nessuna liquidazione; azioni possibili sulle utilità sopravvenute (c.9) | Misure protettive su istanza (art. 70 c.4) | Divieto di azioni esecutive su istanza (art. 78 c.2 lett. d) |
| Reversibilità | Bassa: la liquidazione non si ritira | Una sola volta nella vita | Il piano non eseguito può portare alla liquidazione | Come nel piano |
| Costi di procedura | Compenso del liquidatore e dell’OCC (D.M. 202/2014) | Compensi dell’OCC ridotti della metà (c.6) | Compenso dell’OCC | Compenso dell’OCC o del commissario |
I criteri per scegliere la strada
Non c’è un ordine di preferenza valido in astratto. Ci sono invece alcuni criteri che, combinati, tendono a indirizzare la scelta verso una strada piuttosto che un’altra. Conviene leggerli come domande da porsi sul proprio caso.
Primo criterio: il peso degli arretrati familiari sul totale del passivo. Se gli arretrati di mantenimento e di alimenti rappresentano una quota modesta dei debiti, generalmente la strada liquidatoria offre una liberazione ampia e il residuo familiare resta sostenibile. Se invece ne costituiscono una parte consistente, la liquidazione libera da poco: in questi casi il piano o il concordato minore, con un trattamento differenziato, consentono di chiudere davvero la partita, a condizione di avere un reddito adeguato.
Secondo criterio: la stabilità del reddito. Il piano e il concordato minore reggono solo su un flusso di entrate prevedibile per tutta la loro durata. A fronte di un reddito precario, la liquidazione ha il vantaggio di non promettere ciò che non si può mantenere. Il rischio della revoca dell’omologa, con l’apertura successiva della liquidazione, va soppesato con franchezza.
Terzo criterio: la natura del credito familiare. Il punto da chiarire è se si tratta di alimenti ex artt. 433 e seguenti c.c. o di mantenimento di figli o coniuge. Va verificato anche se una parte del credito è privilegiata ex art. 2751 n. 4 c.c. e se il creditore è separato, divorziato o parente, perché da questo dipendono il voto nel concordato minore e il trattamento minimo garantito ai privilegiati. Un errore di qualificazione si riflette sull’intera architettura della proposta.
Quarto criterio: la reale incapienza. Chi non ha nulla da offrire, né oggi né in prospettiva, e ha soprattutto debiti non familiari trova nell’art. 283 la strada più agile. Se però ha arretrati di mantenimento rilevanti, l’incertezza sulla seconda lettura rende quel vantaggio meno solido di quanto appaia. A fronte di questo rischio va considerata la possibilità di regolare separatamente gli arretrati con il creditore.
Quinto criterio: la qualifica soggettiva e i precedenti. Chi è consumatore non può proporre un concordato minore. Chi è imprenditore sopra soglia segue gli artt. 280-281. Chi ha già ottenuto un’esdebitazione nei cinque anni precedenti, o due volte in passato, trova chiuse le strade del Capo X. Chi è già stato dichiarato fallito deve confrontarsi con la Cass. n. 30108/2025 e con la Cass. Sez. I ord. n. 14835 del 3 giugno 2025, secondo cui l’istanza presentata dopo il 15 luglio 2022 da un soggetto fallito in precedenza resta regolata dalla legge fallimentare.
“Nei casi in cui convivono debiti bancari e obblighi verso i figli o l’ex coniuge, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, costruisce la scelta della procedura partendo dalla qualificazione di ciascun credito familiare.”
Le domande di chi non ha ancora deciso
Posso cambiare strada a metà percorso? In parte sì. Se il piano del consumatore non viene omologato o viene revocato, la legge prevede il passaggio alla liquidazione controllata (artt. 73 e 80 c.5). Il percorso inverso è molto più difficile: una volta aperta la liquidazione, non si torna indietro al piano con la stessa facilità. L’incapiente che ha già usato l’art. 283 non può ripeterlo.
Se scelgo la liquidazione, l’ex coniuge può continuare a pignorarmi lo stipendio? Per gli arretrati anteriori all’apertura, il creditore entra nel concorso e non può proseguire un’azione individuale sui beni compresi nella liquidazione. Per l’assegno che matura dopo, la quota di reddito necessaria al mantenimento resta al debitore proprio per farvi fronte. Le conseguenze esecutive del mancato pagamento dell’assegno corrente sono trattate nell’articolo gemello.
Gli interessi sugli arretrati di mantenimento sopravvivono anche loro? Il deposito della domanda sospende il corso degli interessi ai soli effetti del concorso (artt. 68 c.5 e 268 c.5). Se gli interessi sul credito familiare escluso dall’esdebitazione tornino esigibili dopo la chiusura è una questione che non risulta risolta da pronunce verificate. Conviene considerarli a rischio.
Il genitore che ha pagato al posto mio può essere falcidiato? Il credito di regresso del genitore che ha anticipato il mantenimento dei figli non coincide con l’obbligo di mantenimento in senso stretto. Se rientri o no nell’esclusione dell’art. 278 c.7 lett. a) è un punto aperto, da valutare caso per caso.
E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio più concreto è affrontare tre anni di liquidazione per poi scoprire che il debito più pesante, quello verso i figli, è rimasto intatto. Oppure proporre un piano che falcidia l’ex coniuge e vederlo respingere per l’opposizione sulla convenienza. In entrambi i casi si perdono tempo e, spesso, una delle due esdebitazioni consentite dall’art. 280 lett. e).
Le pronunce che orientano la scelta
Riportiamo le pronunce verificate, raggruppate per la strada che ciascuna aiuta a valutare. I principi sono riformulati e non riproducono le massime ufficiali.
Sulla distinzione tra alimenti e mantenimento
- Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 12946 del 13 maggio 2024. Le cause sul contributo di mantenimento e sull’assegno divorzile non sono “cause relative ad alimenti” e restano soggette alla sospensione feriale, salvo il riconoscimento dell’urgenza. Gli alimenti presuppongono lo stato di bisogno, mentre il mantenimento poggia sulla solidarietà familiare o post-familiare. Rilevanza: spiega perché l’art. 278 c.7 lett. a) nomina entrambe le figure e perché il privilegio dell’art. 2751 n. 4 c.c., riferito agli alimenti, non si estende in modo automatico al mantenimento.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13345 del 16 maggio 2023. L’obbligo di mantenere i figli grava anzitutto sui genitori. Quello degli ascendenti è sussidiario e scatta solo se i genitori non possono adempiere. Il diritto agli alimenti richiede la prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di provvedere a sé stessi. Rilevanza: conferma che alimenti e mantenimento hanno presupposti diversi, e quindi pesi diversi nelle proposte ai creditori.
Sulla strada liquidatoria (artt. 280-282)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025. La meritevolezza non è un requisito per aprire la liquidazione controllata: la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione. Rilevanza: chi ha arretrati familiari non è per questo escluso dalla procedura; il vaglio arriva alla fine, con l’art. 282 c.2.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it). Conferma l’orientamento precedente, ma qualifica la relazione dell’OCC su cause e diligenza come requisito di ammissibilità, soggetto a un controllo effettivo del giudice. Rilevanza: la relazione deve ricostruire anche la storia dei debiti familiari.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024. Un patrimonio modesto non preclude l’esdebitazione, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non contiene più un requisito di soddisfazione minima. Rilevanza: il debitore che paga poco ai creditori nella liquidazione non perde per questo il beneficio sui debiti non familiari.
- Corte cost., sent. n. 74/2026 (depositata il 12 maggio 2026). Sull’art. 281 c.1, la contestualità con il decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale: l’istanza presentata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo. Rilevanza: riguarda la variante della liquidazione giudiziale.
- Corte cost., ord. n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026). Sulla questione relativa all’art. 278 c.2 (creditori non insinuati) ha restituito gli atti ai tribunali rimettenti di Verona e Milano senza esaminare il merito. Rilevanza: la regola resta vigente. Per i crediti familiari conta poco, perché sono comunque esclusi dall’esdebitazione.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025. L’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; gli artt. 278 e seguenti CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: è un argomento usato anche nella discussione sull’incapiente.
Sull’esdebitazione dell’incapiente (art. 283)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Il debitore incapiente già fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall., non può invocare l’art. 283 CCII per gli stessi debiti del fallimento; il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile, perché la domanda può essere riproposta. Rilevanza: contiene l’osservazione incidentale secondo cui l’art. 278 presuppone una liquidazione, valorizzata dalla lettura che esclude l’applicazione del c.7 all’incapiente.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026. È in contrasto con la precedente sulla ricorribilità per cassazione dei decreti in materia; le fonti divulgative ne riferiscono il caso in modo non uniforme. Rilevanza: va considerata nell’impostare l’eventuale impugnazione di un decreto sull’incapiente.
- Trib. Rovereto, decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025). Applica all’incapiente le esclusioni dell’art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: è il sostegno giurisprudenziale della prima lettura.
- Trib. Milano, decreto del 27 ottobre 2025. Concede l’esdebitazione all’incapiente senza indicare debiti esclusi. Rilevanza: è citato a sostegno della seconda lettura, pur senza affrontare il tema in modo espresso.
Sul piano del consumatore e sul concordato minore
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. La moratoria fino a due anni dell’art. 67 c.4 non riduce i crediti privilegiati ma ne sospende il pagamento; gli interessi maturano e il rimborso deve iniziare alla scadenza. Rilevanza: riguarda la parte privilegiata degli alimenti, se si sceglie di differirla.
- Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Nel concordato minore il mancato rispetto dell’ordine delle prelazioni è causa di inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio. Rilevanza: la quota privilegiata degli alimenti non può essere scavalcata da crediti di grado inferiore.
Cosa può fare lo Studio Monardo per scegliere la strada giusta
Il lavoro dello Studio parte dalla qualificazione di ciascun debito e arriva alla difesa della scelta davanti al giudice. Ecco, in concreto, che cosa facciamo:
- Ricostruiamo ogni credito familiare: leggiamo i provvedimenti del giudice della famiglia, calcoliamo gli arretrati mese per mese e separiamo le rate anteriori alla domanda dall’assegno corrente.
- Qualifichiamo il credito come alimentare (artt. 433 e seguenti c.c.) o di mantenimento, verifichiamo la quota privilegiata ex art. 2751 n. 4 c.c. e individuiamo chi vota e chi non vota nel concordato minore.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto liquidazione, incapienza, piano e concordato minore sugli stessi numeri.
- Calcoliamo la soglia dell’art. 283 c.2 con i valori aggiornati dell’assegno sociale e della scala ISEE, e indichiamo quale lettura del comma adotta il tribunale competente.
- Simuliamo l’alternativa liquidatoria per ogni creditore, compreso quello familiare, per verificare se il piano o il concordato superano un’eventuale contestazione sulla convenienza.
- Costruiamo la proposta, con trattamento differenziato o classi dedicate ai crediti familiari, e predisponiamo il fabbisogno del nucleo da indicare ai sensi dell’art. 67 c.2 lett. e).
- Dialoghiamo con l’OCC sulla relazione relativa alle cause dell’indebitamento e alla diligenza del debitore, che la Cassazione considera requisito di ammissibilità.
- Chiediamo le misure protettive e, nella liquidazione, documentiamo al giudice la quota di reddito necessaria a pagare l’assegno corrente (art. 268 c.4 lett. b).
- Prepariamo le osservazioni e i reclami contro i decreti di esdebitazione o di diniego nei termini di legge (quindici giorni per le osservazioni, trenta per il reclamo).
- Seguiamo il dopo-procedura: la dichiarazione annuale dell’incapiente, l’esecuzione del piano e la definizione degli arretrati familiari sopravvissuti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La leva che in questo tema fa la differenza è la continuità di strategia fino in Cassazione. La scelta tra liquidazione, incapienza e piano si fa oggi, ma può essere messa in discussione domani: con l’opposizione dell’ex coniuge all’omologa, con un reclamo contro il decreto di esdebitazione, con un ricorso sulle questioni ancora aperte. Come avvocato cassazionista, l’Avv. Monardo può difendere la stessa linea in ogni grado, senza che la strategia cambi mani. Accanto a lui lavora uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i primi sulla qualificazione dei crediti e sul contenzioso, i secondi sui flussi di reddito, sul fabbisogno familiare e sulla sostenibilità del piano nel tempo.
In conclusione: la sorte del debito dipende dalla strada scelta
Ricapitolando: nelle esdebitazioni che chiudono una liquidazione giudiziale o controllata, gli arretrati di mantenimento e di alimenti sopravvivono per legge. Nell’esdebitazione dell’incapiente la questione è aperta. Nel piano del consumatore e nel concordato minore la legge non li esclude, ma il creditore familiare ha un argomento forte per opporsi a una falcidia. L’assegno che matura in futuro non viene toccato da nessuna delle strade. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: anni di procedura che lasciano intatto il debito verso i figli, oppure una delle due sole esdebitazioni consentite spesa senza ottenere il risultato atteso.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con competenze certificate che le corrispondono in modo diretto. L’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e quindi lavora quotidianamente sulle relazioni, sulle attestazioni di convenienza e sui fabbisogni familiari da cui dipende la sorte dei crediti di mantenimento. Come cassazionista, inoltre, può difendere la scelta fatta in ogni grado di giudizio.
📩 Hai arretrati verso i figli, l’ex coniuge o un genitore e non sai quale procedura li tratta meglio? Contatta lo Studio oggi stesso: trovi telefono, email e indirizzo nella sezione dei contatti in fondo all’articolo.
