Il fisco non regala nulla, ma nella composizione negoziata della crisi d’impresa concede qualcosa di preciso, in momenti precisi. È questo il punto che quasi tutti trascurano: le misure premiali previste dall’art. 25-bis del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) non arrivano tutte insieme, non arrivano in blocco con la semplice presentazione dell’istanza e, soprattutto, non sopravvivono tutte se le trattative falliscono. Ogni beneficio ha un proprio orologio. Alcuni scattano il giorno in cui l’imprenditore deposita la domanda sulla piattaforma telematica; altri il giorno in cui l’esperto accetta l’incarico; altri ancora solo quando il contratto o l’accordo con i creditori viene pubblicato nel registro delle imprese; uno, il più consistente, dipende dallo sbocco finale scelto. E l’archiviazione, se arriva nel momento sbagliato, può portarsi via una parte di ciò che si era guadagnato.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nella composizione negoziata il calendario decide quanto si paga al fisco.
La sequenza, in sintesi, è questa:
- deposito dell’istanza: si fissa lo spartiacque tra debiti tributari “anteriori” e successivi e scatta la protezione sulle sanzioni ridotte non ancora scadute;
- accettazione dell’esperto: da quel giorno gli interessi sui debiti tributari corrono al tasso legale;
- conclusione delle trattative con uno degli sbocchi dell’art. 23, comma 2: sanzioni e interessi anteriori si dimezzano;
- pubblicazione del contratto o dell’accordo: si apre la rateazione fino a 72 rate (120 nei casi più gravi) e operano le regole speciali del TUIR e dell’IVA;
- archiviazione, liquidazione o insolvenza: alcune riduzioni cadono, altre restano.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione che discende direttamente dalle competenze dell’Avvocato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene esattamente alla figura professionale attorno alla quale ruota l’intera procedura e da cui dipende la decorrenza dei benefici fiscali (l’accettazione dell’incarico è il “giorno 1” degli interessi al tasso legale). A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: le misure premiali sono norme fiscali innestate in una procedura concorsuale, e vanno lette insieme da avvocati e commercialisti.
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La mappa temporale dei benefici fiscali
Prima di entrare nelle singole tappe conviene avere sotto gli occhi l’intero percorso. Le date che contano non sono quelle che l’imprenditore immagina. Non conta, per esempio, il giorno in cui l’impresa “entra in crisi”, né quello in cui l’esperto viene nominato: contano il deposito dell’istanza, l’accettazione dell’esperto, la scelta dello sbocco finale e la pubblicazione nel registro delle imprese. Tra l’una e l’altra tappa possono passare settimane o mesi, e ciascun intervallo ha regole fiscali diverse.
La tabella riassume la cronologia ricostruita sul testo vigente dell’art. 25-bis CCII (pagina Brocardi aggiornata al 12 agosto 2026), dell’art. 23 e dell’art. 17 CCII, con il rinvio alla sezione dell’articolo in cui ciascuna tappa è sviluppata.
| Tappa | Evento che fa scattare la misura | Beneficio o effetto fiscale | Norma | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| Prima del giorno 0 | Ricognizione dei debiti e dei certificati | Distinzione tra somme iscritte a ruolo e non iscritte; individuazione dei termini di pagamento ridotto ancora aperti | art. 17 c. 3 lett. e), f), g) e c. 3-bis CCII | Tappa 1 |
| Giorno 0 | Deposito dell’istanza sulla piattaforma | Sanzioni con pagamento ridotto ridotte alla misura minima se il termine scade dopo l’istanza; spartiacque per i debiti “anteriori” | art. 25-bis c. 2 e c. 3 CCII | Tappa 2 |
| Entro 2 giorni lavorativi dalla nomina | Accettazione dell’esperto | Interessi sui debiti tributari ridotti alla misura legale (1,6% nel 2026) fino alla conclusione delle trattative | art. 17 c. 4; art. 25-bis c. 1 CCII | Tappa 3 |
| Dal giorno 1 al giorno 180 (prorogabile di altri 180) | Trattative | Possibile transazione fiscale; obbligo di pagare i debiti correnti; misure protettive | art. 17 c. 7; art. 23 c. 2-bis CCII | Tappa 4 |
| Conclusione | Uno degli sbocchi dell’art. 23 c. 2 (piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato semplificato, altro strumento) | Sanzioni e interessi anteriori ridotti della metà | art. 25-bis c. 3 CCII | Tappa 5 |
| Dopo la pubblicazione | Pubblicazione nel registro delle imprese del contratto (art. 23 c. 1 lett. a) o dell’accordo (lett. c) | Rateazione fino a 72 rate mensili (120 per grave difficoltà), solo per somme non iscritte a ruolo | art. 25-bis c. 4 CCII | Tappa 6 |
| Dalla stessa pubblicazione | Contratto, accordo o accordo di ristrutturazione | Regime delle sopravvenienze attive (art. 88 c. 4-ter TUIR), perdite su crediti (art. 101 c. 5 TUIR), nota di variazione IVA (art. 26 c. 3-bis DPR 633/1972) | art. 25-bis c. 5 CCII | Tappa 7 |
| Archiviazione o esito negativo | Archiviazione; apertura di liquidazione giudiziale o controllata; accertamento dell’insolvenza | Perdita delle riduzioni dei commi 1 e 2; decadenza della rateazione; la riduzione a metà resta | art. 17 c. 5, 8, 9; art. 25-bis c. 4 e c. 6 CCII | Tappa 8 |
| Impresa minore | Istanza al segretario generale della CCIAA | Rinvio al 25-bis “in quanto compatibile”; riduzione a metà incerta perché l’art. 23 c. 2 non è richiamato | art. 25-quater c. 2, 3, 4, 5 CCII | Tappa 9 |
Una precisazione di metodo, prima di partire. Sull’art. 25-bis e sull’art. 25-quater, ad oggi, non risultano pronunce edite che ne abbiano fissato l’interpretazione: la giurisprudenza della composizione negoziata, raccolta soprattutto nei massimari delle Camere di commercio, riguarda in larga parte le misure protettive, l’accesso alla procedura e la transazione fiscale. Le pronunce richiamate nelle tappe, quindi, servono a capire come i tribunali leggono i passaggi procedurali da cui dipendono i benefici; dove una questione fiscale è aperta, lo diciamo apertamente.
Prima del giorno 0: l’inventario dei debiti fiscali che porti con te
Cosa succede
Siamo nelle settimane che precedono l’istanza. L’impresa non ha ancora toccato la piattaforma telematica nazionale, ma è in questo momento che si decide buona parte del risultato fiscale. Il motivo è semplice: le misure premiali dell’art. 25-bis non si applicano a “tutti i debiti con il fisco” in modo indistinto. Ciascuna misura ha un proprio perimetro. La riduzione degli interessi al tasso legale riguarda gli interessi “sui debiti tributari dell’imprenditore” che maturano dopo l’accettazione dell’esperto. La riduzione a metà riguarda sanzioni e interessi su debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza e “oggetto della composizione negoziata”. La rateazione fino a 72 rate riguarda soltanto imposte e ritenute non ancora iscritte a ruolo. La riduzione delle sanzioni alla misura minima riguarda solo le sanzioni per le quali la legge prevede un pagamento in misura ridotta entro un termine, e solo se quel termine scade dopo l’istanza.
Ne discende che, prima del giorno 0, l’imprenditore deve sapere con precisione quattro cose: quali debiti tributari sono già diventati cartelle (iscritti a ruolo e affidati all’agente della riscossione); quali sono ancora “presso l’ente”, cioè dichiarati e non versati, oggetto di comunicazioni di irregolarità o di avvisi non ancora iscritti; quali termini di pagamento con sanzione ridotta sono ancora aperti, e quando scadono; quali debiti verranno messi sul tavolo delle trattative.
La norma
L’art. 17, comma 3, CCII elenca i documenti da caricare sulla piattaforma. Per i profili fiscali contano tre lettere: la lettera e), il certificato unico dei debiti tributari previsto dall’art. 364, comma 1; la lettera f), la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione; la lettera g), il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi dell’art. 363, comma 1. Il comma 3-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente di caricare, in attesa di queste certificazioni, una dichiarazione sostitutiva di averle richieste almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza. Per l’impresa minore il rinvio è fatto dall’art. 25-quater, comma 2, che richiama le lettere a), c), d), e), f), g) e h) dell’art. 17, comma 3: i certificati fiscali sono quindi richiesti anche all’impresa sotto soglia, mentre resta fuori la lettera b) (progetto di piano di risanamento e piano finanziario semestrale).
I termini che si attivano
Il primo termine utile è proprio quello del comma 3-bis: la richiesta dei certificati deve precedere di almeno 10 giorni l’istanza, se si vuole depositare con la sola dichiarazione sostitutiva. Il calcolo è a ritroso: chi intende depositare lunedì 16 marzo 2026 deve aver richiesto certificati e situazione debitoria entro venerdì 6 marzo 2026.
Il secondo termine, meno visibile ma decisivo, è quello delle comunicazioni fiscali ancora aperte. Se l’impresa ha ricevuto una comunicazione di irregolarità con la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta entro un certo numero di giorni, la data di scadenza di quel termine va annotata: è l’ago della bilancia del comma 2 dell’art. 25-bis, che vedremo al giorno 0.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase la finestra difensiva è la scelta della data di deposito. L’imprenditore che conosce le proprie scadenze fiscali può presentare l’istanza prima che i termini di pagamento ridotto scadano, e così rientrare nel comma 2. Può inoltre separare con chiarezza, già nell’elenco dei creditori richiesto dalla lettera c), le posizioni iscritte a ruolo da quelle non iscritte, perché soltanto le seconde potranno accedere alla rateazione speciale.
Ciò che non può fare, in questa fase, è anticipare benefici: nessuna riduzione è ancora maturata, e qualsiasi pagamento effettuato prima del deposito avviene alle condizioni ordinarie. È anche il momento in cui verificare la propria ammissibilità alla procedura. La Cassazione, con l’ordinanza Cass. I n. 31856/2025 (riportata da EC News il 27 gennaio 2026), ha ritenuto inammissibile un’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Il caso riguardava il regime del D.L. 118/2021, ma il messaggio pratico vale anche oggi: prima di contare sulle misure premiali, bisogna essere certi che la porta d’ingresso sia aperta. La dichiarazione sostitutiva della lettera d) serve proprio a questo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è considerare “debito fiscale” un unico blocco. L’imprenditore somma cartelle, avvisi bonari, IVA dichiarata e non versata, ritenute non versate e immagina che la composizione negoziata gli consenta di rateizzare tutto in 72 rate. Non è così: le cartelle già iscritte a ruolo restano fuori dalla rateazione dell’art. 25-bis, comma 4, che riguarda solo le somme non ancora iscritte. Per quelle somme resteranno gli strumenti ordinari della riscossione o, se ne ricorrono i presupposti, la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis.
Secondo errore: aspettare che arrivi l’iscrizione a ruolo “per avere un quadro più chiaro”. Ogni settimana di attesa può spostare un debito dal perimetro della rateazione speciale a quello delle cartelle.
Quanto dura realmente
La raccolta dei certificati richiede in genere qualche settimana; il comma 3-bis esiste proprio perché i tempi di rilascio non sono sempre compatibili con l’urgenza dell’impresa. Nella pratica, una ricognizione seria dei debiti fiscali, svolta insieme al commercialista, richiede da due a quattro settimane. È tempo ben speso: tutte le simulazioni che seguono partono da qui.
Giorno 0: il deposito dell’istanza e lo spartiacque dei debiti “anteriori”
Cosa succede
Siamo al giorno 0. L’imprenditore compila il modello sulla piattaforma telematica nazionale e carica i documenti. Per l’impresa sopra soglia l’istanza segue l’art. 17; per l’impresa minore, l’art. 25-quater, comma 2, stabilisce che l’istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito si trova la sede legale, il quale provvede anche alla nomina dell’esperto. Sul piano fiscale, in questo giorno accadono due cose.
La prima: si cristallizza la distinzione tra debiti tributari “sorti prima del deposito dell’istanza” e debiti successivi. È la linea che delimita la riduzione a metà del comma 3. Tutto ciò che nasce dopo il giorno 0 resta fuori da quel beneficio.
La seconda: si verifica la condizione del comma 2. Le sanzioni tributarie per le quali la legge prevede l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio sono ridotte alla misura minima, se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza.
La norma
L’art. 25-bis, comma 2, CCII (testo vigente, aggiornato al 12 agosto 2026 secondo Brocardi) collega il beneficio a un confronto tra due date: la scadenza del termine di pagamento ridotto e la presentazione dell’istanza dell’art. 17. Il comma 3 utilizza la stessa data, ma per un fine diverso: individua i debiti tributari anteriori, le cui sanzioni e i cui interessi potranno essere dimezzati se la composizione si chiude con uno degli sbocchi dell’art. 23, comma 2. Entrambi i commi, dunque, ancorano il calendario al deposito, non alla nomina né all’accettazione dell’esperto.
I termini che si attivano
Qui la precisione è tutto. Il comma 2 funziona solo se il termine di pagamento ridotto scade dopo il deposito dell’istanza. Se scade anche un solo giorno prima, il beneficio non spetta. Facciamo un esempio di calendario: comunicazione di irregolarità recapitata lunedì 9 febbraio 2026; ipotizziamo, per l’esempio, un termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta (il termine esatto va sempre letto sulla comunicazione ricevuta). Il termine scade venerdì 10 aprile 2026. Un’istanza depositata lunedì 16 marzo 2026 rientra nel comma 2; un’istanza depositata lunedì 20 aprile 2026 no.
Un dettaglio importante sul calendario estivo: la sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto) non c’entra con questo confronto, che riguarda un termine di pagamento tributario e il deposito di un’istanza amministrativa sulla piattaforma. Nella composizione negoziata, del resto, anche per la durata delle misure protettive i tribunali hanno escluso l’applicazione della sospensione feriale: lo hanno affermato Trib. Brescia 5 agosto 2022 e Trib. Torino 22 agosto 2022, come riportato nel massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva del giorno 0 è l’ordine delle mosse. Se ci sono comunicazioni con sanzione ridotta in scadenza, l’imprenditore ha interesse a depositare prima che scadano. Se invece l’impresa ha liquidità sufficiente per pagare subito alcune comunicazioni a sanzione ridotta, può valutare se conviene pagarle prima del deposito (chiudendo la partita alle condizioni ordinarie) oppure portarle nella composizione per beneficiare, in caso di esito con uno sbocco dell’art. 23, comma 2, anche della riduzione a metà.
Che cosa significhi esattamente “misura minima” è un punto che va maneggiato con cautela. Il testo parla di sanzioni “ridotte alla misura minima” se il termine per il pagamento ridotto scade dopo l’istanza: la lettura più coerente con la funzione della norma è che l’imprenditore non perda il beneficio della sanzione ridotta per il solo fatto di non aver pagato entro il termine mentre la composizione è in corso. Dopo la revisione del sistema sanzionatorio tributario, inoltre, molte sanzioni sono espresse in misura percentuale fissa e non più in una forbice tra minimo e massimo: per queste il calcolo concreto della “misura minima” va verificato caso per caso con il commercialista, perché la norma non lo chiarisce.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è depositare “quando i documenti sono pronti”, senza guardare le scadenze fiscali. L’imprenditore perfeziona il piano, attende un bilancio, rinvia di due settimane: e in quelle due settimane scadono i termini delle comunicazioni ricevute. Il risultato è che la sanzione intera viene iscritta a ruolo e il comma 2 non potrà più essere invocato. Un altro errore, speculare, è accelerare il deposito con documentazione lacunosa: l’istanza deve comunque essere completa, e un’archiviazione precoce, come vedremo, produce effetti negativi anche sui benefici fiscali.
Quanto dura realmente
Il giorno 0 è un giorno, ma la sua preparazione no. Il deposito materiale sulla piattaforma richiede poche ore; la decisione su quando depositare va presa con un calendario fiscale aggiornato, costruito almeno un mese prima. È il momento in cui l’impresa deve smettere di subire le scadenze e iniziare a usarle.
Giorno 2 lavorativo dopo la nomina: l’accettazione dell’esperto e gli interessi al tasso legale
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il soggetto competente (la commissione per l’impresa sopra soglia, il segretario generale della CCIAA per l’impresa minore) nomina l’esperto. L’esperto verifica la propria indipendenza, le competenze e la disponibilità e, se accetta, lo comunica all’imprenditore e carica sulla piattaforma la dichiarazione di accettazione e quella sui requisiti di indipendenza. Da questo istante il calendario fiscale cambia: dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto gli interessi sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale.
La norma
L’art. 17, comma 4, CCII stabilisce che l’esperto, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica l’accettazione e inserisce le dichiarazioni sulla piattaforma; se non accetta, lo comunica riservatamente a chi lo ha nominato perché provveda alla sostituzione. Lo stesso comma prevede che l’esperto non possa avere più di due incarichi contemporaneamente. L’art. 25-quater, comma 5, richiama per l’impresa minore anche il comma 4 dell’art. 17.
L’art. 25-bis, comma 1, CCII dispone che, dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e fino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale. Il tasso legale per il 2026 è pari all’1,6%, come fissato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di fine 2025 (in calo rispetto al 2% del 2025), secondo quanto riportato tra gli altri da Fiscal Focus ed Edotto.
C’è poi un collegamento con l’art. 23, comma 1, lettera a): il contratto concluso con uno o più creditori produce gli effetti dell’art. 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione finale dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni. È un dettaglio che pesa: il beneficio sugli interessi, per lo sbocco “contratto”, è legato alla tenuta biennale della continuità attestata dall’esperto.
I termini che si attivano
Il termine di accettazione è di 2 giorni lavorativi dalla nomina. Se la nomina arriva lunedì 23 marzo 2026, l’accettazione deve intervenire entro mercoledì 25 marzo 2026. Dall’accettazione decorrono contemporaneamente due orologi: quello del beneficio sugli interessi e quello della durata dell’incarico, che l’art. 17, comma 7, fissa in 180 giorni. Con accettazione al 25 marzo 2026, i 180 giorni si compiono lunedì 21 settembre 2026. La prosecuzione per non più di altri 180 giorni porterebbe a sabato 20 marzo 2027: nella pianificazione conviene ragionare con il primo giorno lavorativo successivo, lunedì 22 marzo 2027, e comunque verificare la data con l’esperto. Se l’esperto viene sostituito, il termine dei 180 giorni continua a decorrere dall’accettazione del primo esperto (art. 17, comma 7).
Va detto con chiarezza che cosa il comma 1 non dice. Non dice che gli interessi vengono ricalcolati al tasso legale anche per il periodo anteriore all’accettazione: per quello varranno, eventualmente, il dimezzamento del comma 3 e le regole ordinarie. E non dice che il beneficio è definitivo: il comma 6 prevede che, se si apre la liquidazione giudiziale o controllata o viene accertato lo stato di insolvenza, gli interessi sono dovuti senza la riduzione.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa tappa è la durata: ogni giorno di trattativa utile è un giorno di interessi al tasso legale. L’imprenditore ha interesse a che le trattative procedano rapidamente quando la soluzione è a portata di mano, ma anche a non chiuderle in modo affrettato con uno sbocco che non rientra tra quelli indicati dal comma 1 (art. 23, comma 1, e comma 2, lettera b). La formula del comma 1 lega infatti la riduzione alla conclusione delle trattative con una di quelle soluzioni: se le trattative si chiudono diversamente, il beneficio è esposto al rischio di non consolidarsi.
L’esperto, d’altra parte, non è un consulente dell’impresa: è un terzo indipendente che agevola le trattative. L’imprenditore deve quindi presentarsi alla convocazione con un quadro fiscale chiaro, perché l’esperto, ai sensi dell’art. 17, comma 5, valuta subito se esiste una concreta prospettiva di risanamento. Se non esiste, lo comunica al segretario generale, che dispone l’archiviazione entro 5 giorni lavorativi: e con l’archiviazione precoce il beneficio sugli interessi dura pochissimo.
Un profilo processuale lega questa tappa alla protezione del patrimonio. Il Trib. Brescia, 2 dicembre 2021, ha affermato che le misure protettive producono effetti solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese sia dell’istanza sia dell’accettazione dell’esperto. Anche se la pronuncia riguarda le misure protettive e non i benefici fiscali, conferma che l’accettazione è l’atto che “accende” la procedura sul piano esterno: ciò che succede prima è preparazione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è credere che, dal giorno dell’accettazione, “non si paghino più interessi”. Gli interessi continuano a maturare, ma alla misura legale. E se la procedura termina con l’apertura di una liquidazione o con l’accertamento dell’insolvenza, la differenza tra interesse ordinario e interesse legale torna dovuta. Chi costruisce il piano di cassa contando su un risparmio definitivo di interessi sottovaluta il rischio del comma 6.
Altro errore: confondere la data di nomina con quella di accettazione. Possono passare due giorni lavorativi, oppure di più se il primo esperto rifiuta e deve essere sostituito. Il beneficio parte dall’accettazione.
Quanto dura realmente
Il termine dei 2 giorni lavorativi è normalmente rispettato; i ritardi si concentrano a monte, nella fase di nomina, soprattutto quando le camere di commercio devono individuare un esperto disponibile. Una volta accettato l’incarico, la finestra del tasso legale copre il periodo delle trattative: nella maggior parte dei casi i 180 giorni iniziali, spesso estesi con la prosecuzione prevista dal comma 7.
Dal giorno 1 al giorno 180: le trattative, la transazione fiscale e i debiti che continuano a nascere
Cosa succede
Il calendario ora corre. L’esperto convoca l’imprenditore, incontra le altre parti, prospetta strategie e fissa incontri periodici. In questi mesi l’impresa continua a operare: emette fatture, liquida l’IVA, paga stipendi, opera ritenute. Ogni nuova imposta che matura dopo il giorno 0 è un debito “successivo”: non beneficia della riduzione a metà del comma 3, e deve essere pagata regolarmente. Sui debiti tributari, compresi quelli anteriori, matura invece l’interesse al tasso legale.
È anche la finestra in cui l’imprenditore può aprire il tavolo con il fisco. Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto nell’art. 23 il comma 2-bis: nel corso delle trattative l’imprenditore può proporre alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione e, dopo il D.Lgs. 147/2026, anche agli enti territoriali, un accordo transattivo per il pagamento parziale o dilazionato di tributi e accessori, esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea.
La norma
L’art. 23, comma 2-bis, CCII (Brocardi, aggiornamento al 12 agosto 2026) richiede che alla proposta siano allegate due relazioni: quella di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e quella sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal revisore. L’accordo è sottoscritto dalle parti, comunicato all’esperto e produce effetti con il deposito presso il tribunale competente; il giudice, verificata la documentazione, ne autorizza l’esecuzione con decreto oppure lo dichiara privo di effetti. L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata, di accertamento dello stato di insolvenza, o se l’imprenditore non esegue integralmente i pagamenti entro 60 giorni dalle scadenze previste.
Il comma 2-bis è stato modificato dall’art. 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 147/2026. Secondo quanto riportato da FiscoeTasse il 24 agosto 2026, il decreto è del 7 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026; estende la transazione fiscale ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni, e modifica anche gli artt. 63, 64-bis, 88 e 245 CCII, senza un regime transitorio. Il testo pubblicato in Gazzetta va comunque riscontrato direttamente prima di applicarlo a una procedura pendente.
Il comma 2-ter precisa che le soluzioni dei commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o al termine della composizione negoziata.
I termini che si attivano
Tre termini dominano questa tappa. Il primo è la durata dell’incarico: 180 giorni dall’accettazione, prorogabili per non più di altri 180 se lo chiedono l’imprenditore o le parti e l’esperto acconsente (art. 17, comma 7). Il secondo è il termine di risoluzione della transazione fiscale: il mancato pagamento integrale entro 60 giorni dalle scadenze previste risolve di diritto l’accordo. Il terzo è la scadenza ordinaria dei versamenti correnti, che non viene sospesa dalla composizione negoziata.
Su quest’ultimo punto la giurisprudenza è netta. Il Trib. Milano, 19 giugno 2025, come riportato nel massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia, ha escluso l’inibizione dei rimedi per il mancato pagamento dei debiti correnti e ha affermato che il debitore deve adempiere puntualmente le obbligazioni correnti durante le trattative. Sul piano fiscale significa che l’IVA del mese e le ritenute di periodo vanno versate: la composizione negoziata non è una moratoria generalizzata.
Cosa può fare il debitore ora
In questa tappa l’imprenditore ha due finestre: proporre la transazione fiscale prima che le trattative si chiudano e mantenere un comportamento fiscale corrente impeccabile. La prima finestra è utile soprattutto quando il debito tributario è importante e la sola rateazione non basta. La seconda è condizione di credibilità: un’impresa che accumula nuovi debiti fiscali durante le trattative mina la prospettiva di risanamento e, con essa, la possibilità di arrivare a uno sbocco che consolidi i benefici.
Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo conosce dall’interno il punto di vista di chi siede al centro del tavolo: per questo lo Studio prepara il dossier fiscale dell’impresa come lo leggerebbe l’esperto, con numeri verificabili e scadenze già ordinate.
Sul controllo del tribunale sulla transazione fiscale si registrano letture diverse. Il Trib. Milano, con decreto del 21 maggio 2025 (segnalato da iusletter), ha ritenuto che il giudice verifichi con decreto la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza: niente omologazione e niente cram down. Il Trib. Monza, con decreto del 31 dicembre 2025 (commentato da EC News il 17 febbraio 2026), ha autorizzato l’esecuzione di un accordo concluso nella composizione negoziata per la falcidia del debito IVA con l’Agenzia delle entrate, precisando però che il controllo non è meramente formale: il tribunale verifica la falcidiabilità dei crediti, la presenza del parere dell’autorità competente, che il consenso dell’Agenzia sia informato e la coerenza, completezza e ragionevolezza dell’attestazione del professionista; un’attestazione “incoerente, apodittica e tautologica” equivale ad attestazione mancante. Lo stesso decreto, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 7 aprile 2016, causa C-546/14, ha ribadito che l’IVA non è risorsa propria dell’Unione e può quindi essere oggetto di falcidia.
Nel frattempo, le misure protettive (se richieste) proteggono il patrimonio dalle azioni esecutive, ma non cancellano gli obblighi correnti. Il Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025, ha affermato che il divieto di liquidazione giudiziale dura fino alla conclusione o all’archiviazione della composizione, senza un termine fisso di 120 giorni; il Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025, ha ammesso misure cautelari oltre i 240 giorni fino a dodici mesi complessivi, quando non ledono i creditori più della liquidazione. Il Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025, ha invece ritenuto inammissibile l’ordine di rilascio del DURC, ammettendo solo l’accertamento interinale dei presupposti: la composizione negoziata non diventa una scorciatoia per ottenere certificazioni di regolarità.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è usare la liquidità “liberata” dal tasso legale e dalle misure protettive per pagare fornitori strategici, lasciando indietro IVA e ritenute correnti. È un calcolo miope: i nuovi debiti tributari non godono della riduzione a metà, non rientrano nel perimetro “anteriore”, e il loro accumulo indebolisce la relazione dell’esperto. A ciò si aggiunge il rischio penale tributario legato ai mancati versamenti oltre soglia, che resta del tutto estraneo alle misure premiali.
Un secondo errore riguarda la transazione fiscale: proporla tardi, a ridosso della scadenza dei 180 giorni, senza il tempo necessario per ottenere le relazioni, il parere della Direzione regionale e la firma. Il comma 2-ter consente di concludere le soluzioni anche al termine della composizione, ma i tempi dell’amministrazione non coincidono con quelli dell’impresa.
Quanto dura realmente
Nella prassi le trattative occupano quasi sempre l’intero periodo iniziale di 180 giorni e, con frequenza, la prosecuzione. Nel caso esaminato dal Trib. Monza, per esempio, l’istanza era stata presentata il 2 novembre 2024 e la procedura si era chiusa il 2 novembre 2025: un anno esatto, con un accordo fiscale relativo anche al debito IVA maturato fino al 31 ottobre 2025 e la prima rata fissata al 30 marzo 2026. È un ordine di grandezza realistico per chi intende includere il fisco nella soluzione.
Il giorno della conclusione: lo sbocco scelto decide se sanzioni e interessi si dimezzano
Cosa succede
Siamo al giorno della conclusione. Sono passati 180 giorni dall’accettazione, o di più se le trattative sono proseguite. L’esperto e le parti hanno individuato una soluzione, oppure hanno preso atto che una soluzione negoziale piena non è raggiungibile. È qui che l’art. 25-bis mostra la sua struttura a scatti: lo sbocco finale determina quale beneficio si consolida e quale no.
L’art. 23 CCII offre due famiglie di soluzioni. Il comma 1 contiene gli sbocchi “negoziali puri”: il contratto con uno o più creditori (lettera a), la convenzione di moratoria dell’art. 62 (lettera b), l’accordo sottoscritto da imprenditore, creditori aderenti, altre parti interessate ed esperto, con gli effetti degli artt. 166, comma 3, lettera d), e 324 (lettera c). Il comma 2 contiene gli sbocchi che portano fuori dalla sola trattativa privata: il piano attestato di risanamento dell’art. 56 (lettera a), l’accordo di ristrutturazione dei debiti degli artt. 57, 60 e 61 (lettera b), il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dell’art. 25-sexies (lettera c), l’accesso a un altro strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza (lettera d).
La norma
L’art. 25-bis, comma 3, CCII stabilisce che le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’art. 23, comma 2. È la riduzione più consistente in valore, perché opera sull’intero stock di sanzioni e interessi anteriori. Ma è anche la più “condizionata”: scatta solo se la composizione sfocia in uno degli strumenti del comma 2, non se si chiude con il solo contratto o con il solo accordo del comma 1.
È una scelta di politica legislativa che può sorprendere: il legislatore premia con il dimezzamento proprio gli sbocchi che coinvolgono un controllo esterno (attestatore, tribunale), mentre per il contratto e l’accordo del comma 1 riserva altri benefici (la rateazione speciale e il regime fiscale delle riduzioni di debito, dalle tappe 6 e 7). Il comma 1, dal canto suo, chiude la finestra del tasso legale alla conclusione delle trattative con le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettera b).
I termini che si attivano
La conclusione delle trattative fa partire alcuni termini che incidono anche sul piano fiscale. Se l’imprenditore sceglie l’accordo di ristrutturazione, l’art. 23, comma 2, lettera b), prevede che la percentuale richiesta dall’art. 61, comma 2, lettera c), scenda al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda è presentata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8. Se l’imprenditore sceglie il concordato semplificato, l’art. 25-sexies, comma 1, richiede che la proposta sia presentata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale, e solo se l’esperto ha dichiarato che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili.
Un calendario di esempio: relazione finale comunicata lunedì 21 settembre 2026; il sessantesimo giorno cade venerdì 20 novembre 2026. È questa la data limite per agganciare il concordato semplificato o, per l’accordo di ristrutturazione, la soglia ridotta al 60%.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva della conclusione è la scelta consapevole dello sbocco, fatta conoscendo il suo prezzo fiscale. Un’impresa con uno stock rilevante di sanzioni e interessi anteriori deve mettere sul tavolo, accanto alla sostenibilità industriale della soluzione, anche il valore del dimezzamento: in alcuni casi la differenza tra un contratto con i principali creditori e un accordo di ristrutturazione omologato si misura in decine di migliaia di euro di sanzioni.
Non si tratta di piegare la soluzione all’interesse fiscale: lo sbocco deve essere quello idoneo a superare la crisi. Ma quando due soluzioni sono entrambe praticabili, ignorare il comma 3 significa rinunciare a un beneficio senza saperlo. Anche il comma 2-ter aiuta: le soluzioni possono intervenire durante le trattative o al loro termine, e la sottoscrizione dell’esperto, se prevista, può essere apposta in un momento successivo.
Per il concordato semplificato, inoltre, occorre ricordare che la giurisprudenza di merito, nella fase delle misure protettive, ha guardato con sfavore ai piani meramente liquidatori presentati come risanamento: il Trib. Verona, 10 giugno 2025, e il Trib. Como, 10 luglio 2025 (massimario 2026 CCIAA Prato-Pistoia), hanno escluso la conferma delle misure per un piano solo liquidatorio, anche se più favorevole ai creditori; il Trib. Salerno, 13 febbraio 2023, ha negato la conferma in presenza di insolvenza irreversibile e assenza di prospettive di risanamento. Lo sbocco liquidatorio, insomma, va costruito come esito di trattative serie, non come obiettivo dichiarato fin dall’inizio.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è firmare un contratto “di salvataggio” con la banca principale e considerare chiusa la partita fiscale. Il contratto del comma 1, lettera a), non attiva il dimezzamento del comma 3. Se l’impresa aveva sanzioni anteriori per 21.857,50 euro e interessi anteriori per 3.912,40 euro, la scelta dello sbocco del comma 1 lascia quegli importi interi; uno sbocco del comma 2 li avrebbe ridotti a 10.928,75 e 1.956,20 euro.
Secondo errore: lasciar scadere i 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale senza aver deciso. Il termine per il concordato semplificato non è recuperabile, e l’impresa che non presenta la proposta perde lo sbocco del comma 2, lettera c), con le conseguenze fiscali relative.
Quanto dura realmente
La conclusione formale coincide con la redazione della relazione finale dell’esperto, che l’art. 17, comma 8, colloca al termine dell’incarico. Gli sbocchi del comma 2 hanno poi tempi propri: un piano attestato richiede l’attestazione e, per gli effetti fiscali, la pubblicazione; un accordo di ristrutturazione richiede il deposito e l’omologazione; il concordato semplificato richiede la proposta entro 60 giorni e un’udienza di omologazione fissata non prima di 45 giorni (art. 25-sexies, comma 4). In concreto, tra la relazione finale e l’efficacia dello sbocco passano spesso da due a sei mesi.
Dopo la pubblicazione nel registro delle imprese: la rateazione fino a 72 rate (e solo per le somme non iscritte a ruolo)
Cosa succede
Da questo momento in poi l’impresa che ha concluso un contratto (art. 23, comma 1, lettera a) o un accordo con i creditori (art. 23, comma 1, lettera c) e lo ha pubblicato nel registro delle imprese può chiedere all’Agenzia delle entrate un piano di rateazione fino a 72 rate mensili delle imposte e delle ritenute non ancora iscritte a ruolo, con i relativi accessori. È il beneficio più “operativo”: non riduce il debito, ma lo distribuisce in sei anni.
La norma
L’art. 25-bis, comma 4, CCII (Brocardi, aggiornamento al 12 agosto 2026) prevede che, dopo la pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo, l’Agenzia delle entrate possa concedere una rateazione fino a 72 rate mensili per imposte e ritenute non ancora iscritte a ruolo. In caso di comprovata e grave difficoltà, il piano può arrivare fino a 120 rate: è la modifica introdotta dall’art. 38, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41. Il comma 4 è stato poi ritoccato dall’art. 5, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 136/2024.
Il beneficio decade in quattro casi: successivo ricorso ai sensi dell’art. 40 CCII per l’accesso a uno strumento di regolazione; apertura della liquidazione giudiziale o controllata; accertamento dello stato di insolvenza; mancato pagamento anche di una sola rata.
I termini che si attivano
Il termine che più conta è quello della decadenza per una sola rata non pagata: una rata saltata fa cadere l’intero piano. Si tratta di una regola più severa di quella delle rateazioni ordinarie dell’agente della riscossione, dove la decadenza scatta in genere dopo più rate non pagate. Chi accede alle 72 rate deve quindi costruire un piano di cassa che regga anche nei mesi più difficili, con una riserva prudenziale.
Il secondo termine riguarda il perimetro: la rateazione si applica solo alle somme non ancora iscritte a ruolo. Il momento rilevante, nella lettura più prudente, è quello della richiesta: un debito che nel frattempo è stato iscritto a ruolo e affidato all’agente della riscossione esce dal perimetro. Le cartelle restano soggette alla disciplina ordinaria della riscossione.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva è la tempestività della pubblicazione e della richiesta. Il testo letto non fissa un termine per la pubblicazione del contratto o dell’accordo nel registro delle imprese; proprio per questo l’impresa ha interesse a curarla senza indugio, perché ogni settimana di ritardo può tradursi nell’iscrizione a ruolo di somme che sarebbero state rateizzabili.
L’imprenditore può poi scegliere tra la durata ordinaria (fino a 72 rate) e quella estesa (fino a 120), documentando la comprovata e grave difficoltà. Una simulazione aiuta a capire l’ordine di grandezza. Ipotesi: imposte e ritenute non iscritte a ruolo per 134.780 euro. In 72 rate, la quota capitale mensile è di circa 1.871,94 euro; in 120 rate scende a circa 1.123,17 euro. Agli importi vanno aggiunti gli interessi di dilazione previsti per la rateazione, che vanno verificati al momento della richiesta. La differenza mensile (circa 750 euro di sola quota capitale) può essere decisiva per la sostenibilità del piano di risanamento.
Se invece una parte rilevante del debito è già a ruolo, l’impresa deve valutare la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, che coinvolge espressamente anche l’Agenzia delle entrate-Riscossione, oppure le rateazioni ordinarie dell’agente della riscossione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più diffuso è contare sulle 72 rate anche per le cartelle. Ripetiamolo, perché è il malinteso che produce più danni: il comma 4 riguarda solo imposte e ritenute non ancora iscritte a ruolo. Un’impresa con 134.780 euro di debiti tributari, di cui 52.300 già in cartella, potrà rateizzare con il comma 4 soltanto 82.480 euro.
Altro errore: firmare un accordo che non viene pubblicato. La rateazione è agganciata alla pubblicazione nel registro delle imprese; senza pubblicazione, il beneficio non parte.
Quanto dura realmente
Il piano dura fino a sei anni (72 mesi) o dieci anni (120 mesi). Il rischio vero, nel lungo periodo, è la decadenza: un’impresa che ha superato la crisi può incontrare un trimestre negativo al quarto anno, e una sola rata non pagata riporta l’intero residuo in esigibilità immediata. È opportuno che il piano di risanamento preveda espressamente un accantonamento dedicato alle rate fiscali.
Dalla stessa pubblicazione: gli effetti delle riduzioni di debito su imposte dirette e IVA
Cosa succede
Quando un contratto o un accordo prevede lo stralcio di una parte dei debiti, l’impresa debitrice registra in contabilità una sopravvenienza attiva: il debito si riduce, il patrimonio netto migliora. In assenza di regole speciali, quella sopravvenienza sarebbe reddito imponibile, e l’impresa rischierebbe di pagare imposte proprio sul “risparmio” ottenuto dai creditori. Specularmente, il creditore che rinuncia a una parte del credito vuole dedurre la perdita e recuperare l’IVA sulla parte non incassata.
La norma
L’art. 25-bis, comma 5, CCII (modificato dall’art. 5, comma 11, lettera b), del D.Lgs. 136/2024) stabilisce che, dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’art. 23, comma 1, lettere a) e c), e degli accordi di cui all’art. 23, comma 2, lettera b), si applicano gli artt. 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del TUIR, e l’art. 26, comma 3-bis, del DPR 633/1972.
L’art. 88, comma 4-ter, TUIR disciplina la non imponibilità delle riduzioni dei debiti nelle procedure di crisi. Secondo la ricostruzione di EC News (articolo del 9 gennaio 2026), il D.Lgs. 186/2025, in vigore dal 13 dicembre 2025, ha chiarito con norma di interpretazione autentica che il primo periodo (non imponibilità totale) si applica, tra gli altri, al concordato nella liquidazione giudiziale, al concordato minore liquidatorio e al concordato semplificato, mentre il secondo periodo (detassazione parziale) si applica al concordato minore in continuità, all’accordo di ristrutturazione omologato, al piano attestato pubblicato e al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Nella detassazione parziale è esente la parte della sopravvenienza che eccede la somma delle perdite fiscali pregresse e di periodo, degli interessi passivi indeducibili riportabili e delle eccedenze ACE, senza tener conto del limite dell’80% all’utilizzo delle perdite. Per la composizione negoziata l’estensione passa attraverso l’art. 25-bis, comma 5.
L’art. 101, comma 5, TUIR rende deducibili “in ogni caso” le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali o a determinati accordi: per la composizione negoziata la deducibilità decorre dalla pubblicazione nel registro delle imprese. L’art. 26, comma 3-bis, DPR 633/1972 consente al creditore di emettere la nota di variazione IVA in diminuzione nelle ipotesi di procedure e accordi ivi indicati; il comma 5 dell’art. 25-bis estende quella disciplina agli sbocchi della composizione negoziata indicati.
I termini che si attivano
Il termine rilevante è uno solo: la data di pubblicazione nel registro delle imprese. Prima della pubblicazione, lo stralcio non beneficia del regime speciale; dopo, sì. Per il creditore, la stessa data segna il momento da cui la perdita è deducibile e da cui può emettere la nota di variazione IVA.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva è la pianificazione fiscale dello stralcio prima della firma, non dopo. Una simulazione mostra perché. Ipotesi: stralcio di debiti per 212.460 euro, perdite fiscali pregresse e di periodo per 148.300 euro, interessi passivi indeducibili riportabili per 9.120 euro, nessuna eccedenza ACE. Applicando la logica della detassazione parziale, la sopravvenienza “assorbita” dalle perdite e dagli interessi riportabili è di 157.420 euro (148.300 + 9.120); la parte eccedente, 55.040 euro, non concorre al reddito. In concreto l’impresa non paga imposte immediate sullo stralcio, ma consuma integralmente le perdite e gli interessi riportabili: l’effetto si sentirà negli esercizi successivi, quando quegli scudi fiscali non ci saranno più.
Quale periodo dell’art. 88, comma 4-ter, si applichi al contratto o all’accordo della composizione negoziata non è detto in modo espresso dal comma 5: la lettura più coerente con la natura di risanamento in continuità degli sbocchi del comma 1 è quella della detassazione parziale, ma il punto va verificato caso per caso con il commercialista. La prassi dell’Agenzia delle entrate mostra che le estensioni non sono automatiche: con la risposta n. 222/2024 l’Agenzia ha applicato l’art. 88, comma 4-ter, al nuovo piano attestato; con la risposta n. 179/2025 lo ha escluso per il concordato semplificato, escludendo interpretazioni estensive (orientamento superato, per i concordati semplificati omologati dal 13 dicembre 2025, dall’interpretazione autentica del D.Lgs. 186/2025, secondo la ricostruzione di EC News); con la risposta n. 178/2025 ha escluso l’applicazione dell’art. 86, comma 5, TUIR alla plusvalenza da cessione dell’unica azienda in esecuzione di un contratto ex art. 23, comma 1, lettera a).
Lato creditore, la simulazione IVA è lineare. Ipotesi: fattura con imponibile 61.000 euro e IVA al 22% di 13.420 euro, credito stralciato del 40% nel contratto. Dalla pubblicazione il creditore può dedurre la perdita sulla quota imponibile stralciata (24.400 euro) e recuperare con la nota di variazione l’IVA corrispondente, pari a 5.368 euro. Spiegare al creditore questo vantaggio, durante le trattative, è spesso l’argomento che rende accettabile lo stralcio.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è negoziare lo stralcio solo sul valore nominale, ignorando gli effetti fiscali per entrambe le parti. L’imprenditore che “vince” uno stralcio del 50% può scoprire di aver bruciato perdite fiscali che avrebbe potuto usare in futuro; il creditore che rifiuta lo stralcio può non aver considerato la deducibilità della perdita e il recupero dell’IVA. Secondo errore: dimenticare che il regime speciale è agganciato alla pubblicazione. Un accordo firmato ma non pubblicato lascia entrambe le parti nel regime ordinario.
Quanto dura realmente
Gli effetti fiscali si producono nell’esercizio in cui avviene la pubblicazione, ma si trascinano negli esercizi successivi attraverso il consumo delle perdite. Per il creditore, la nota di variazione IVA va emessa nei termini previsti dall’art. 26 del DPR 633/1972 e la detrazione esercitata secondo le regole ordinarie: è bene coordinare la tempistica con il proprio consulente.
L’archiviazione: che cosa resta e che cosa si perde quando il calendario si interrompe
Cosa succede
A questo punto la procedura può prendere una piega diversa. L’archiviazione della composizione negoziata avviene in più ipotesi: quando l’esperto, già alla prima convocazione, ritiene che non vi sia una concreta prospettiva di risanamento e il segretario generale dispone l’archiviazione entro 5 giorni lavorativi (art. 17, comma 5); quando l’incarico si conclude e l’esperto, redatta la relazione finale, comunica la conclusione al segretario generale (art. 17, comma 8). L’archiviazione è iscritta nel registro delle imprese se era stata pubblicata un’istanza di misure protettive.
L’archiviazione non è sinonimo di fallimento delle trattative: avviene anche quando la composizione si è chiusa con uno sbocco. Ma dal punto di vista fiscale l’archiviazione “a vuoto”, cioè senza una delle soluzioni dell’art. 23, ha conseguenze precise.
La norma
Tre norme vanno lette insieme. L’art. 25-bis, comma 1, collega il tasso legale alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettera b): se le trattative si chiudono senza quelle soluzioni, il beneficio è esposto al rischio di non consolidarsi. L’art. 25-bis, comma 6, dispone che, se successivamente si apre la liquidazione giudiziale o controllata, o viene accertato lo stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni dei commi 1 e 2. L’art. 25-bis, comma 4, prevede la decadenza dalla rateazione negli stessi casi, oltre che per il successivo ricorso ex art. 40 e per il mancato pagamento di una sola rata.
Il comma 6 non menziona il comma 3. Ne deriva che la riduzione a metà, una volta maturata con uno sbocco dell’art. 23, comma 2, resta acquisita anche in caso di successiva liquidazione. È la lettura proposta anche da Fiscal Focus il 18 agosto 2026 (“Misure premiali nella composizione negoziata: la riduzione alla metà resta dopo la liquidazione”), secondo cui la riduzione del 50% incide anche sull’insinuazione al passivo.
L’art. 17, comma 9, aggiunge una conseguenza procedurale: dopo l’archiviazione l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno; se l’archiviazione è stata chiesta dallo stesso imprenditore entro 2 mesi dall’accettazione dell’esperto, il termine si riduce, una sola volta, a 4 mesi.
I termini che si attivano
I termini perentori di questa tappa sono quelli che bloccano il ritorno alla procedura: un anno dall’archiviazione per una nuova istanza, ridotto a 4 mesi una sola volta se l’archiviazione è stata chiesta dall’imprenditore entro 2 mesi dall’accettazione. Un esempio: accettazione dell’esperto il 25 marzo 2026; l’imprenditore chiede l’archiviazione il 20 maggio 2026 (entro i due mesi), disposta il 25 maggio; una nuova istanza è possibile dal 25 settembre 2026. Se invece l’archiviazione interviene il 21 settembre 2026, a fine incarico, la nuova istanza è preclusa fino al 21 settembre 2027.
Sul piano fiscale, la tappa apre anche il termine delle eventuali iscrizioni a ruolo dei debiti rimasti insoluti: gli importi tornano a seguire le regole ordinarie dell’accertamento e della riscossione.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva dell’archiviazione è nei 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale, quando l’esperto ha attestato correttezza e buona fede e ritenuto impraticabili le soluzioni negoziali: in quel caso l’imprenditore può ancora proporre il concordato semplificato, che rientra tra gli sbocchi dell’art. 23, comma 2, e che quindi può far maturare la riduzione a metà. Oppure può depositare entro 60 giorni la domanda di accordo di ristrutturazione con la soglia ridotta al 60%.
Chi invece prevede fin dall’inizio un esito negativo può valutare con attenzione se chiedere l’archiviazione entro i 2 mesi dall’accettazione, per ridurre a 4 mesi il periodo di preclusione. È una scelta che va ponderata: il tasso legale sugli interessi è a rischio, ma si recupera la possibilità di tornare prima alla procedura.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pensare che, archiviata la composizione, “tutto torni come prima”. Non è esattamente così. Le misure protettive cessano; i creditori riacquistano piena libertà d’azione; gli interessi al tasso legale e le sanzioni alla misura minima sono a rischio, e certamente vengono meno se si apre una liquidazione o si accerta l’insolvenza. Ma se nel frattempo è maturata la riduzione a metà per effetto di uno sbocco del comma 2, quella riduzione resta. Conoscere questa asimmetria significa poter scegliere, anche in extremis, uno sbocco che consolidi almeno il beneficio del comma 3.
Quanto dura realmente
L’archiviazione è disposta in tempi brevi (5 giorni lavorativi nell’ipotesi del comma 5). Le sue conseguenze fiscali, invece, durano: la ripresa della riscossione ordinaria e l’eventuale recupero delle riduzioni perdute possono impegnare l’impresa per anni. Per questo la decisione di “lasciar archiviare” va presa con lo stesso calendario fiscale costruito prima del giorno 0.
Il calendario dell’impresa minore: dove l’art. 25-quater regge e dove si apre la questione del dimezzamento
Cosa succede
L’impresa minore, cioè quella che presenta congiuntamente i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII (attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, nei tre esercizi antecedenti o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), segue un percorso parzialmente diverso. L’istanza va al segretario generale della camera di commercio della sede legale, che nomina l’esperto (art. 25-quater, comma 2). Il compenso dell’esperto è liquidato, ai sensi dell’art. 25-ter, dallo stesso segretario generale (comma 7).
Le soluzioni sono indicate dall’art. 25-quater, comma 3: contratto con uno o più creditori o parti interessate, idoneo ad assicurare la continuità aziendale (lettera a); accordo con il contenuto dell’art. 62 (lettera b); accordo sottoscritto da imprenditore, creditori aderenti, altre parti interessate ed esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5 (lettera c). Il comma 4 aggiunge, in alternativa, la domanda di concordato minore (lettera a), la liquidazione controllata (lettera b), il concordato semplificato dell’art. 25-sexies (lettera c) e, per la sola impresa agricola, l’accordo di ristrutturazione degli artt. 57, 60 e 61 (lettera d).
La norma
Il punto chiave è il comma 5 dell’art. 25-quater, che richiama, “per quanto non specificamente previsto” e “in quanto compatibili”, gli articoli 12, 13 (commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9), 14, 15, 16, 17 (commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10), 18, 19, 20, 21, 22, 23, comma 2-bis, 24 (commi 3 e 4), 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies.
Si notano due dati. Il primo: l’art. 25-bis è richiamato. Il secondo: dell’art. 23 è richiamato soltanto il comma 2-bis, cioè la transazione fiscale; non sono richiamati il comma 1 e il comma 2. Ma l’art. 25-bis funziona proprio rinviando all’art. 23: il comma 1 (interessi al tasso legale) rinvia alle soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettera b); il comma 3 (riduzione a metà) rinvia ai casi dell’art. 23, comma 2; il comma 4 (rateazione) rinvia al contratto e all’accordo dell’art. 23, comma 1, lettere a) e c); il comma 5 (TUIR e IVA) rinvia all’art. 23, comma 1, lettere a) e c), e comma 2, lettera b).
I termini che si attivano
I termini procedurali sono quelli dell’art. 17 richiamati: accettazione dell’esperto entro 2 giorni lavorativi dalla nomina; durata di 180 giorni, prorogabile di altri 180; preclusione di un anno dopo l’archiviazione (4 mesi nell’ipotesi del comma 9). Restano fermi i termini del comma 2 dell’art. 25-bis (scadenza del pagamento ridotto successiva all’istanza) e la decorrenza del tasso legale dall’accettazione.
Cosa può fare il debitore ora
Per le misure che non dipendono dall’art. 23 il richiamo funziona senza difficoltà. La riduzione delle sanzioni alla misura minima (comma 2) è ancorata al deposito dell’istanza, che per l’impresa minore è l’istanza dell’art. 25-quater, comma 2. La riduzione degli interessi (comma 1) parte dall’accettazione dell’esperto, istituto richiamato. Per il comma 5 c’è addirittura un aggancio testuale espresso: l’accordo della lettera c) del comma 3 dell’art. 25-quater è “idoneo a produrre gli effetti di cui all’articolo 25 bis, comma 5”. Per la rateazione del comma 4, la lettura “per compatibilità” porta a sostituire il rinvio all’art. 23, comma 1, lettere a) e c), con il rinvio alle corrispondenti lettere a) e c) del comma 3 dell’art. 25-quater.
La questione aperta è il comma 3: la riduzione a metà di sanzioni e interessi anteriori. Due letture si fronteggiano.
Secondo una lettura restrittiva, il dimezzamento è legato ai “casi previsti dall’art. 23, comma 2”, e quel comma non è richiamato dall’art. 25-quater, comma 5: per l’impresa minore mancherebbe quindi il presupposto della riduzione, e il comma 3 resterebbe privo di oggetto. Le misure premiali, essendo norme agevolative, si prestano poco a letture estensive, come mostra anche l’atteggiamento dell’Agenzia delle entrate nella risposta n. 179/2025 sul concordato semplificato.
Secondo una lettura estensiva, il richiamo all’art. 25-bis “in quanto compatibile” impone di leggere il rinvio all’art. 23, comma 2, come rinvio alla norma che, per l’impresa minore, svolge la stessa funzione: l’art. 25-quater, comma 4. Gli sbocchi sono omologhi: il concordato semplificato è presente in entrambe le norme (art. 23, comma 2, lettera c, e art. 25-quater, comma 4, lettera c); l’accordo di ristrutturazione dell’impresa agricola (art. 25-quater, comma 4, lettera d) corrisponde all’art. 23, comma 2, lettera b); il concordato minore e la liquidazione controllata prendono, per l’impresa minore, il posto degli strumenti dell’art. 23, comma 2, lettera d). Se il legislatore avesse voluto escludere il comma 3, avrebbe potuto non richiamare l’art. 25-bis o richiamarlo solo in parte, come ha fatto per altri articoli.
C’è poi una sfumatura che complica il quadro: se lo sbocco dell’impresa minore è la liquidazione controllata, il comma 6 dell’art. 25-bis fa cadere le riduzioni dei commi 1 e 2; il dimezzamento del comma 3, se lo si ritiene applicabile, resterebbe invece fermo. Il concordato semplificato, a sua volta, rientra senza dubbio tra le norme richiamate (art. 25-sexies) ed è lo sbocco su cui la lettura estensiva appare più solida.
Fino a quando non interverranno chiarimenti dell’Agenzia delle entrate o pronunce, la riduzione a metà per l’impresa minore va considerata incerta, e il piano non dovrebbe fondarsi su di essa. In via prudenziale, l’impresa minore può costruire il piano senza il dimezzamento, trattandolo come un beneficio eventuale; può documentare nella proposta la corrispondenza tra lo sbocco scelto e quelli dell’art. 23, comma 2; può valutare, nei casi di importo rilevante, un interpello all’Agenzia delle entrate per ottenere una risposta sul proprio caso concreto.
Una simulazione chiarisce la posta in gioco. Ipotesi: impresa minore con debiti complessivi per 318.640 euro, di cui IVA non versata e non iscritta a ruolo per 46.215 euro e cartelle già a ruolo per 29.870 euro. Sanzioni anteriori sull’IVA (ipotizzando una sanzione del 25%): 11.553,75 euro; interessi anteriori: 2.187,30 euro. Con la lettura estensiva e uno sbocco del comma 4 dell’art. 25-quater omologo a quelli dell’art. 23, comma 2, le sanzioni scenderebbero a 5.776,88 euro e gli interessi a 1.093,65 euro, con un risparmio di circa 6.870 euro. Con la lettura restrittiva, il risparmio sarebbe nullo. Le cartelle per 29.870 euro, in ogni caso, restano fuori dalla rateazione del comma 4; per esse l’impresa minore può invece utilizzare la transazione fiscale, perché l’art. 23, comma 2-bis, è espressamente richiamato.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico dell’impresa minore è ritenere che la composizione negoziata “semplificata” sia anche “agevolata” per intero. Il legislatore ha ridotto la documentazione (niente progetto di piano di risanamento né piano finanziario semestrale, perché la lettera b) dell’art. 17, comma 3, non è richiamata), ma non ha chiarito il coordinamento fiscale. Un altro errore: dimenticare che il quadro dei requisiti di accesso è a sua volta oggetto di discussione. L’art. 25-quater, comma 1, parla di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, mentre l’art. 12 per le imprese sopra soglia richiama anche crisi e insolvenza in atto: se l’impresa minore già insolvente possa accedere è questione dibattuta. Sull’art. 25-quater, del resto, non risultano pronunce edite.
Quanto dura realmente
La procedura dell’impresa minore ha la stessa scansione temporale di quella ordinaria (180 giorni più eventuali 180). Nella pratica, la minore complessità dei rapporti può accorciare le trattative; ma l’incertezza sul dimezzamento suggerisce di dedicare tempo, già nella fase iniziale, alla scelta dello sbocco e al confronto con l’ufficio.
La stessa composizione negoziata, due calendari a confronto
Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Partono dagli stessi dati e cambiano solo le date in cui l’imprenditore agisce. Dati comuni: società sopra soglia; IVA dichiarata e non versata, non iscritta a ruolo, per 87.430 euro; comunicazione di irregolarità ricevuta lunedì 9 febbraio 2026 con termine (ipotizzato) di 60 giorni per il pagamento della sanzione ridotta, scadente venerdì 10 aprile 2026; sanzione piena ipotizzata al 25% (21.857,50 euro), sanzione ridotta a un terzo (7.285,83 euro); interessi anteriori all’istanza per 3.912,40 euro; tasso ordinario degli interessi ipotizzato al 4% annuo, a fronte del tasso legale 2026 dell’1,6%.
Calendario A: l’imprenditore che agisce alle finestre giuste
- Martedì 3 marzo 2026. Richiede certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria all’Agenzia delle entrate-Riscossione e certificato contributivo: più di 10 giorni prima dell’istanza, come richiede l’art. 17, comma 3-bis.
- Lunedì 16 marzo 2026 (giorno 0). Deposita l’istanza. Il termine della comunicazione scade il 10 aprile, quindi dopo l’istanza: scatta l’art. 25-bis, comma 2. Il debito IVA è “anteriore” ai fini del comma 3.
- Lunedì 23 marzo 2026. Nomina dell’esperto.
- Mercoledì 25 marzo 2026. L’esperto accetta (entro 2 giorni lavorativi). Da qui gli interessi corrono all’1,6%.
- Lunedì 13 luglio 2026. Con le trattative avviate, l’impresa sceglie lo sbocco dell’accordo di ristrutturazione con i creditori finanziari; mantiene regolari i versamenti correnti.
- Lunedì 21 settembre 2026 (giorno 180). Relazione finale dell’esperto, che dà atto del raggiungimento dell’accordo.
- Lunedì 2 novembre 2026. Deposito della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione, ben prima del sessantesimo giorno (venerdì 20 novembre 2026): soglia di adesione al 60%.
- Esito. Lo sbocco rientra nell’art. 23, comma 2, lettera b): matura la riduzione a metà del comma 3 sugli interessi anteriori (da 3.912,40 a 1.956,20 euro) e, salvo il coordinamento con il comma 2 che la norma non chiarisce, anche sulle sanzioni. Gli interessi del periodo di trattativa (180 giorni) sono calcolati all’1,6%: 689,86 euro invece di 1.724,65.
Conto finale prudente (senza cumulare comma 2 e comma 3 sulle sanzioni): sanzione 7.285,83 + interessi del periodo 689,86 + interessi anteriori dimezzati 1.956,20 = 9.931,89 euro. Se si ritenesse cumulabile il dimezzamento sulla sanzione già ridotta, la sanzione scenderebbe a circa 3.642,92 euro. In più, dalla pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione operano gli artt. 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, TUIR e l’art. 26, comma 3-bis, IVA. Non opera invece la rateazione del comma 4, che il testo collega al contratto e all’accordo dell’art. 23, comma 1, lettere a) e c), e non all’accordo di ristrutturazione: per il debito IVA l’impresa dovrà valutare la transazione fiscale o la rateazione ordinaria.
Calendario B: l’imprenditore che lascia correre
- Venerdì 10 aprile 2026. Scade il termine della comunicazione di irregolarità senza pagamento. La sanzione piena (21.857,50 euro) è destinata all’iscrizione a ruolo.
- Lunedì 20 aprile 2026 (giorno 0). Deposita l’istanza, dieci giorni dopo la scadenza: il comma 2 non spetta.
- Lunedì 27 aprile 2026. Nomina dell’esperto.
- Mercoledì 29 aprile 2026. Accettazione. Gli interessi corrono al tasso legale, ma il beneficio è condizionato all’esito.
- Da maggio a ottobre 2026. L’impresa non propone la transazione fiscale e accumula nuova IVA non versata, che non è “anteriore” e non potrà beneficiare di alcuna riduzione.
- Lunedì 26 ottobre 2026 (giorno 180). L’incarico si conclude senza soluzione; la relazione finale non consente il concordato semplificato, e l’imprenditore non deposita entro 60 giorni alcuna domanda di accordo di ristrutturazione. Archiviazione.
- Esito. Nessuno sbocco dell’art. 23: il beneficio del tasso legale non si consolida (e verrebbe comunque meno, ai sensi del comma 6, in caso di successiva liquidazione o accertamento dell’insolvenza); nessun dimezzamento; nessuna rateazione speciale; nuova istanza preclusa fino a martedì 26 ottobre 2027.
Conto finale: sanzione piena 21.857,50 + interessi del periodo al tasso ordinario ipotizzato 1.724,65 + interessi anteriori interi 3.912,40 = 27.494,55 euro.
Il confronto
| Voce | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| Data dell’istanza | 16 marzo 2026, prima della scadenza del 10 aprile | 20 aprile 2026, dopo la scadenza |
| Comma 2 (sanzione alla misura minima) | Sì: 7.285,83 € | No: 21.857,50 € |
| Comma 1 (interessi al tasso legale per 180 giorni) | Sì: 689,86 € | Non consolidato: 1.724,65 € |
| Comma 3 (dimezzamento interessi anteriori) | Sì: 1.956,20 € | No: 3.912,40 € |
| Rateazione 72 rate | No (sbocco ex art. 23 c. 2 lett. b) | No |
| Regime TUIR e IVA dello stralcio | Sì, dalla pubblicazione | No |
| Totale sanzioni e interessi | 9.931,89 € | 27.494,55 € |
Con gli stessi debiti, la differenza tra i due calendari è di 17.562,66 euro, e dipende quasi interamente da date: un deposito anticipato di cinque settimane e uno sbocco scelto in tempo.
I binari paralleli: come cambia la cronologia se l’impresa imbocca un’altra strada
La composizione negoziata non è un binario unico. In più punti del calendario l’impresa può deviare, e ogni deviazione modifica la sorte delle misure premiali.
Primo binario: la transazione fiscale dentro le trattative. Se, al giorno 60 o al giorno 120, l’imprenditore propone l’accordo dell’art. 23, comma 2-bis, la cronologia si arricchisce di una sotto-procedura: relazioni del professionista indipendente e del revisore, firma degli enti, comunicazione all’esperto, deposito al tribunale, decreto di autorizzazione. Le misure premiali non vengono assorbite: il tasso legale continua a correre sugli interessi nel periodo di trattativa, e la transazione può riguardare anche le somme già a ruolo, che la rateazione del comma 4 non raggiunge. Il rovescio della medaglia è la risoluzione di diritto se i pagamenti non sono integrali entro 60 giorni dalle scadenze. Dopo il D.Lgs. 147/2026, nel tavolo possono entrare anche i tributi locali.
Secondo binario: il contratto del comma 1, lettera a). È lo sbocco più “leggero”. Porta con sé, dalla pubblicazione, la rateazione fino a 72 rate e il regime TUIR e IVA delle riduzioni di debito; consolida il tasso legale se la relazione dell’esperto attesta l’idoneità ad assicurare la continuità per almeno due anni. Non porta il dimezzamento del comma 3. Va scelto quando lo stock di sanzioni anteriori è contenuto e conta di più dilazionare l’imposta.
Terzo binario: l’accordo di ristrutturazione del comma 2, lettera b). Porta il dimezzamento, il tasso legale nel periodo di trattativa e il regime TUIR e IVA, ma non la rateazione speciale. Comporta la fase giudiziale di omologazione, con i suoi tempi.
Quarto binario: il concordato semplificato. Si apre solo con la relazione finale dell’esperto che attesti correttezza e buona fede e impraticabilità delle soluzioni negoziali, ed entro 60 giorni. Rientra nell’art. 23, comma 2, lettera c): fa maturare il dimezzamento, che non viene travolto dal comma 6. Sul piano delle imposte dirette, per i concordati semplificati omologati dal 13 dicembre 2025, l’interpretazione autentica del D.Lgs. 186/2025 colloca lo strumento nella non imponibilità totale dell’art. 88, comma 4-ter, superando la risposta n. 179/2025.
Quinto binario: un altro strumento di regolazione (art. 23, comma 2, lettera d). Concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, altri strumenti. Il dimezzamento del comma 3 è collegato all’intero comma 2, quindi anche a questi sbocchi; la rateazione speciale, però, decade in caso di successivo ricorso ex art. 40. Sul piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, EC News segnala orientamenti di merito non uniformi sulla sua portata: il Trib. Roma, con decreto del 25 marzo 2025, ne ha ricondotto la detassazione al solo secondo periodo dell’art. 88, comma 4-ter; il Trib. Milano, 24 ottobre 2024, ha ammesso piani con finalità anche liquidatorie.
Sesto binario: la liquidazione. Se si apre la liquidazione giudiziale o controllata, o viene accertata l’insolvenza, il comma 6 fa cadere le riduzioni dei commi 1 e 2, e il comma 4 fa decadere la rateazione. Resta la riduzione a metà, se già maturata, con effetti anche sull’insinuazione al passivo dell’erario.
Per l’impresa minore i binari sono quelli dell’art. 25-quater, commi 3 e 4, con la questione aperta del dimezzamento già descritta: il concordato semplificato e, per l’impresa agricola, l’accordo di ristrutturazione sono i binari in cui l’analogia con l’art. 23, comma 2, è più stretta.
Le 5 finestre critiche
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Prima della scadenza del pagamento ridotto: depositare l’istanza. Se il termine della comunicazione di irregolarità scade dopo l’istanza, la sanzione resta alla misura minima; se scade prima, il beneficio è perso per sempre.
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Prima che il debito venga iscritto a ruolo: pubblicare il contratto o l’accordo e chiedere la rateazione. La rateazione fino a 72 rate (120 per grave difficoltà) riguarda solo imposte e ritenute non iscritte a ruolo: ogni cartella che arriva nel frattempo esce dal perimetro.
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Durante i 180 giorni: proporre la transazione fiscale con tempi realistici. Le relazioni, i pareri e il deposito al tribunale richiedono mesi; proporla a ridosso della scadenza significa rischiare di non concluderla.
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Entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale: scegliere lo sbocco del comma 2. È il termine per il concordato semplificato e per l’accordo di ristrutturazione con soglia al 60%; ed è l’ultima occasione per far maturare il dimezzamento di sanzioni e interessi anteriori.
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Dopo la pubblicazione: non saltare nessuna rata e non accumulare nuovi debiti fiscali. Una sola rata non pagata fa decadere il piano; una liquidazione successiva fa cadere tasso legale e sanzioni minime. Il beneficio si conserva solo con una gestione della cassa disciplinata.
Le domande sul tempo
Ho già depositato l’istanza da tre settimane e mi è appena arrivata una comunicazione di irregolarità: posso ancora beneficiare della sanzione minima?
Sì, se il termine di pagamento ridotto di quella comunicazione scade dopo la presentazione dell’istanza, come accade necessariamente per una comunicazione ricevuta dopo il deposito. Il debito, però, va valutato anche alla luce del comma 3: è “anteriore” solo se sorto prima del deposito dell’istanza, il che dipende dal periodo d’imposta cui si riferisce e non dalla data della comunicazione.
L’esperto è stato nominato dieci giorni fa ma non ha ancora accettato: il tasso legale è già in vigore?
No. Il comma 1 dell’art. 25-bis fa decorrere la riduzione dall’accettazione dell’incarico. Se l’esperto non accetta entro 2 giorni lavorativi, il soggetto che lo ha nominato deve sostituirlo; il beneficio partirà dall’accettazione del nuovo esperto. Il termine di durata dei 180 giorni, invece, in caso di sostituzione decorre dall’accettazione del primo esperto.
Sono passati 180 giorni e le trattative non sono concluse: perdo i benefici?
Non necessariamente. L’incarico può proseguire per non più di altri 180 giorni se lo chiedono l’imprenditore o le parti e l’esperto acconsente, e può proseguire anche quando sono pendenti ricorsi al tribunale o misure protettive o cautelari. Durante la prosecuzione il tasso legale continua a riguardare gli interessi che maturano; i benefici si consolidano se le trattative si chiudono con uno degli sbocchi richiesti.
Il contratto è stato firmato a giugno ma pubblicato a settembre: da quando posso chiedere le 72 rate?
Dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Le somme iscritte a ruolo tra giugno e settembre restano fuori dalla rateazione speciale. Per questo la pubblicazione va curata subito dopo la firma.
Quanto dura in tutto il percorso dei benefici fiscali?
Dall’istanza alla conclusione delle trattative, normalmente da sei mesi a un anno; dalla pubblicazione, fino a sei anni di rateazione (72 rate) o dieci (120 rate). Gli effetti fiscali delle riduzioni di debito si producono nell’esercizio della pubblicazione ma condizionano, attraverso il consumo delle perdite, gli esercizi successivi.
Le pronunce che scandiscono il calendario della composizione negoziata
Sull’art. 25-bis e sull’art. 25-quater non risultano, alla data di questo articolo, pronunce edite. I provvedimenti che seguono riguardano i passaggi procedurali da cui dipendono le misure premiali; sono ordinati secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. Le pronunce di merito tratte dal massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia sono riportate, come nella fonte, senza numero.
Tappa 1 – Prima dell’istanza: l’accesso alla procedura
- Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 (segnalata da EC News il 27 gennaio 2026). Principio: l’istanza di composizione negoziata non è ammissibile se pende ancora un concordato preventivo, anche se rinunciato, e il tribunale può verificarlo. Rilevanza: prima di contare sulle misure premiali, l’impresa deve verificare di poter accedere alla procedura; la dichiarazione sostitutiva della lettera d) dell’art. 17, comma 3, non è una formalità.
Tappa 3 – L’accettazione dell’esperto
- Trib. Brescia, 2 dicembre 2021. Principio: le misure protettive diventano efficaci con la pubblicazione nel registro delle imprese tanto dell’istanza quanto dell’accettazione dell’esperto. Rilevanza: conferma che l’accettazione è l’atto da cui la procedura produce effetti verso l’esterno, lo stesso atto da cui parte il tasso legale.
Tappa 4 – Le trattative
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Trib. Brescia, 5 agosto 2022, e Trib. Torino, 22 agosto 2022. Principio: alla durata delle misure protettive non si applica la sospensione feriale. Rilevanza: i tempi della composizione negoziata non si allungano ad agosto; il calendario dei benefici fiscali va costruito senza contare sul periodo dal 1° al 31 agosto.
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Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025. Principio: il divieto di aprire la liquidazione giudiziale dura fino alla conclusione o all’archiviazione della composizione, non per un termine fisso di 120 giorni. Rilevanza: la protezione accompagna l’intero periodo in cui maturano gli interessi al tasso legale.
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Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025. Principio: le misure cautelari possono estendersi oltre i 240 giorni, fino a dodici mesi complessivi, se non arrecano ai creditori un pregiudizio maggiore della liquidazione. Rilevanza: nelle trattative prolungate, la finestra del tasso legale può coesistere con una protezione più lunga.
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Trib. Milano, 19 giugno 2025. Principio: durante le trattative il debitore deve pagare puntualmente le obbligazioni correnti, e i rimedi per il loro mancato pagamento non sono inibiti. Rilevanza: le imposte correnti non beneficiano delle misure premiali e vanno versate; il loro accumulo compromette la procedura.
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Trib. Milano, 10 febbraio 2025. Principio: soci e garanti devono tenere condotte di assoluta correttezza e trasparenza, coerenti con il risanamento. Rilevanza: la buona fede delle parti, che l’esperto dovrà attestare per aprire il concordato semplificato, si costruisce durante le trattative.
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Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025. Principio: non è ammissibile una misura che ordini il rilascio del DURC, mentre è ammissibile l’accertamento interinale dei presupposti. Rilevanza: la composizione negoziata non sostituisce la regolarità contributiva e fiscale corrente.
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Trib. Milano, decreto del 21 maggio 2025 (segnalato da iusletter). Principio: sull’accordo di transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza; non vi sono omologazione né cram down. Rilevanza: chiarisce la natura del controllo giudiziale sulla transazione conclusa nel periodo delle trattative.
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Trib. Monza, decreto del 31 dicembre 2025 (commentato da EC News il 17 febbraio 2026). Principio: l’autorizzazione all’esecuzione della transazione fiscale presuppone un controllo sostanziale sulla falcidiabilità dei crediti, sul parere dell’autorità competente, sul consenso informato dell’Agenzia e sulla coerenza dell’attestazione; un’attestazione apodittica equivale a un’attestazione mancante. Rilevanza: la transazione fiscale richiede un’attestazione solida e tempi adeguati; il decreto mostra un’impostazione più rigorosa rispetto a quella del Trib. Milano.
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Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (richiamata dal Trib. Monza). Principio, come richiamato dal Trib. Monza: l’IVA non costituisce una risorsa propria dell’Unione e può quindi essere oggetto di pagamento parziale, in un caso in cui il creditore pubblico non avrebbe ottenuto di più dalla liquidazione fallimentare. Rilevanza: il debito IVA, spesso il più consistente, può entrare nella transazione fiscale della composizione negoziata.
Tappa 5 – La conclusione e la scelta dello sbocco
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Trib. Verona, 10 giugno 2025, e Trib. Como, 10 luglio 2025. Principio: un piano solo liquidatorio non consente la conferma delle misure protettive, anche se più favorevole ai creditori. Rilevanza: lo sbocco liquidatorio (concordato semplificato) va costruito come esito di trattative serie, non come obiettivo iniziale.
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Trib. Salerno, 13 febbraio 2023. Principio: insolvenza irreversibile e assenza di prospettive di risanamento impediscono la conferma delle misure. Rilevanza: un’impresa senza prospettive rischia un’archiviazione precoce, con perdita dei benefici legati alla conclusione delle trattative.
Tappa 7 – Gli effetti fiscali degli sbocchi giudiziali
- Trib. Roma, decreto del 25 marzo 2025, e Trib. Milano, 24 ottobre 2024 (segnalati da EC News il 9 gennaio 2026). Principio: sul piano di ristrutturazione soggetto a omologazione il primo applica il solo secondo periodo dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR; il secondo ammette piani anche con finalità liquidatorie. Rilevanza: quando la composizione sfocia in un altro strumento ex art. 23, comma 2, lettera d), il regime fiscale dello stralcio dipende dalla qualificazione dello strumento.
Tappa 8 – La chiusura dell’incarico e i costi della procedura
- Trib. Milano, n. 9567 del 5 novembre 2024. Principio: per il compenso dell’esperto prevale l’accordo tra le parti, e la liquidazione vale come prova scritta ai fini del decreto ingiuntivo. Rilevanza: il compenso dell’esperto (art. 25-ter, liquidato per l’impresa minore dal segretario generale ex art. 25-quater, comma 7) è un costo della procedura da inserire nel piano di cassa accanto alle rate fiscali.
Cosa fa lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo nella tappa in cui l’impresa si trova. Se sei prima del giorno 0, lavoriamo sul calendario; se sei nelle trattative, lavoriamo sullo sbocco; se sei dopo la pubblicazione, lavoriamo sulla tenuta del piano.
- Ricostruiamo il calendario fiscale prima dell’istanza: incrociamo comunicazioni di irregolarità, avvisi e cartelle e individuiamo le scadenze dei pagamenti ridotti, per fissare la data di deposito che consenta di rientrare nell’art. 25-bis, comma 2.
- Separiamo i debiti iscritti a ruolo da quelli non iscritti, sulla base del certificato unico dei debiti tributari e della situazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, perché soltanto i secondi possono accedere alle 72 rate.
- Prepariamo il dossier per l’esperto con elenco dei creditori, situazione patrimoniale e, per l’impresa sopra soglia, progetto di piano, in modo che la prima convocazione non si chiuda con un’archiviazione.
- Quantifichiamo il valore fiscale di ciascuno sbocco: calcoliamo tasso legale, sanzioni alla misura minima, dimezzamento e rateazione per il contratto, l’accordo, l’accordo di ristrutturazione e il concordato semplificato.
- Costruiamo la proposta di transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, coordinando la relazione del professionista indipendente e quella del revisore, ed estendendola ai tributi locali dopo il D.Lgs. 147/2026, con riscontro del testo in Gazzetta.
- Curiamo la pubblicazione nel registro delle imprese e la richiesta di rateazione subito dopo la firma del contratto o dell’accordo, per evitare che nel frattempo nuove somme vengano iscritte a ruolo.
- Pianifichiamo con i commercialisti dello staff gli effetti dello stralcio sugli artt. 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, TUIR e sull’art. 26, comma 3-bis, IVA, anche per offrire ai creditori argomenti concreti a favore dell’accordo.
- Per l’impresa minore, impostiamo il piano senza contare sul dimezzamento finché la questione resta aperta, documentiamo la corrispondenza dello sbocco con l’art. 23, comma 2, e valutiamo l’interpello all’Agenzia delle entrate.
- Presidiamo le scadenze dei 60 giorni dalla relazione finale, per non perdere il concordato semplificato o la soglia ridotta dell’accordo di ristrutturazione.
- Monitoriamo il piano di rateazione dopo la pubblicazione, segnalando in anticipo i rischi di decadenza per una sola rata non pagata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: la composizione negoziata ruota attorno all’esperto, e le misure premiali dipendono dagli atti che l’esperto compie (l’accettazione, la relazione finale, la sottoscrizione dell’accordo). Conoscere quel ruolo dall’interno permette di preparare l’impresa a ciò che l’esperto dovrà valutare. Per l’impresa minore, alla stessa competenza si affiancano quelle di Gestore della crisi e fiduciario OCC, utili quando lo sbocco è il concordato minore o la liquidazione controllata.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso fascicolo: le misure premiali sono norme fiscali dentro una procedura concorsuale e richiedono entrambe le competenze. E la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, anche quando la composizione sfocia in un procedimento davanti al tribunale.
Chiusura: il calendario come strumento di difesa
Le misure premiali dell’art. 25-bis non sono un premio generico per chi entra nella composizione negoziata. Sono benefici con data di inizio, condizioni di consolidamento e cause di perdita, che si attivano al deposito, all’accettazione dell’esperto, alla scelta dello sbocco e alla pubblicazione nel registro delle imprese, e che in parte cadono con l’archiviazione o la liquidazione. Per l’impresa minore, il quadro è ancora più delicato, perché il dimezzamento di sanzioni e interessi resta, a oggi, una questione aperta.
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: nella composizione negoziata, una data sbagliata vale quanto una sanzione piena.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno la figura da cui dipende la decorrenza dei benefici, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere insieme il Codice della crisi, il TUIR e la disciplina dell’IVA. Per le imprese minori, la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC completa il quadro.
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