Il Debito Per L’assegno Di Mantenimento Si Cancella Con L’esdebitazione?

Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che riceviamo più spesso da chi è separato o divorziato, ha un debito verso l’ex coniuge o verso i figli e sta valutando una procedura di sovraindebitamento. Le domande sono scritte come ce le fanno le persone; le risposte sono complete, ma ognuna si può leggere anche da sola.

Il punto di partenza è una norma molto breve. L’art. 278, comma 7, lett. a) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) stabilisce che restano esclusi dall’esdebitazione “gli obblighi di mantenimento e alimentari”. La lettera b) dello stesso comma esclude poi i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. L’esdebitazione, secondo il comma 1, è la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti in una liquidazione giudiziale o controllata: per la persona fisica sovraindebitata, quindi, la strada tipica è la liquidazione controllata (artt. 268 ss.) seguita dall’esdebitazione dell’art. 282, oppure l’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283. Il testo dell’art. 278 non è stato toccato dal correttivo D.Lgs. 136/2024.

Perché ne parliamo noi? Perché questa è una materia che sta esattamente a metà tra due mondi: il diritto di famiglia, che fissa l’assegno, e le procedure di sovraindebitamento, che decidono quanto reddito resta al debitore e quali debiti sopravvivono. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come l’Organismo ricostruisce il nucleo familiare, come si propone al giudice la quota di reddito da lasciare al debitore e come vengono trattati, nella relazione e nel passivo, i crediti dell’ex coniuge. È lo stesso lavoro che serve a rispondere alle domande che seguono.

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Ho migliaia di euro di arretrati dell’assegno per i miei figli: con l’esdebitazione spariscono?

No. Gli arretrati dell’assegno di mantenimento restano dovuti anche dopo l’esdebitazione: la legge li esclude in modo espresso.

Glielo dico subito senza giri di parole, perché è la domanda che arriva più spesso e la risposta è una delle poche, in questa materia, che non ammette sfumature. L’art. 278, comma 7, lett. a) CCII toglie dal perimetro dell’esdebitazione “gli obblighi di mantenimento e alimentari”. Non distingue tra rate già scadute e rate future, non distingue tra figli minori e maggiorenni, non distingue tra importi piccoli e grandi. Se il debito nasce da un obbligo di mantenimento, sopravvive.

Che cosa significa in pratica? Significa che la procedura può liberarla da carte di credito, finanziamenti, scoperti bancari, fornitori, debiti verso amici che le hanno prestato denaro, ma non dagli arretrati dovuti per i figli. Alla fine della liquidazione controllata il tribunale dichiara inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti, ma quel decreto non tocca il credito di mantenimento: la parte non pagata nel riparto resta esigibile per intero, e il genitore che la riceve (o il figlio maggiorenne, se è lui il titolare) potrà continuare a chiederla anche dopo.

La ragione è facile da capire anche senza essere giuristi. L’esdebitazione è un beneficio che sposta una perdita dal debitore ai creditori. Il legislatore accetta che la sopporti una banca, che ha valutato il rischio e lo ha prezzato; non accetta che la sopporti un figlio, il cui credito serve a vivere. È la stessa logica che, da decenni, porta l’ordinamento a dare ai crediti alimentari una protezione speciale anche sul piano dei privilegi, di cui parliamo più avanti.

Attenzione però a un equivoco frequente. Il fatto che il debito di mantenimento non si cancelli non vuol dire che la procedura sia inutile per lei. Togliere di mezzo tutti gli altri debiti può essere proprio ciò che le permette, finalmente, di pagare con regolarità i figli. Spesso è il carico bancario che rende impossibile versare l’assegno, non il contrario. Su questo torniamo nella parte dedicata alle paure finali.

Un’ultima precisazione: non abbiamo trovato, nelle fonti verificate per questo articolo, pronunce con estremi certi che affrontino direttamente la sorte degli arretrati di mantenimento dopo l’esdebitazione nel CCII. Non ce n’è bisogno, perché il testo è chiaro; ma chi le dicesse “c’è una sentenza che li ha cancellati” dovrebbe mostrarle numero, data e tribunale.

E l’assegno che devo continuare a pagare ogni mese, da qui in avanti?

L’assegno corrente non entra proprio nella procedura: lo deve pagare regolarmente, prima, durante e dopo.

Qui bisogna separare due cose che le persone tendono a confondere. Gli arretrati sono un debito già scaduto alla data della domanda: sono un credito “concorsuale”, che l’ex coniuge può far valere nella liquidazione controllata come qualsiasi altro creditore. L’assegno che matura mese per mese dopo l’apertura, invece, non è un debito della procedura: è un’obbligazione che nasce di continuo, ogni mese, dal provvedimento del giudice della famiglia, e che lei deve pagare con la parte di reddito che la liquidazione le lascia.

Lo dice, indirettamente, lo stesso art. 278 comma 1: l’esdebitazione riguarda i crediti “rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione”. Un assegno che scadrà tra due anni non può essere rimasto insoddisfatto in una procedura chiusa prima; e in ogni caso, anche se lo fosse, cadrebbe sotto l’esclusione della lett. a).

Questo ha una conseguenza pratica importantissima, che quasi nessuno considera quando si avvicina alla liquidazione controllata. Quando il giudice fissa la quota di reddito che il debitore può trattenere “per il mantenimento suo e della sua famiglia” (art. 268, comma 4, lett. b), l’assegno che lei versa ai figli deve trovare spazio dentro quella quota. Se la quota è stata calcolata senza tenerne conto, lei si troverà schiacciato tra la procedura che prende il resto dello stipendio e un assegno che non può smettere di pagare. È un tema che va impostato con l’OCC già nella fase di preparazione della domanda, documentando il provvedimento di separazione o divorzio, gli importi effettivamente versati e le eventuali spese straordinarie ricorrenti.

Lo stesso discorso vale, con qualche differenza, per l’esdebitazione del debitore incapiente: lì il giudice valuta se il reddito, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, supera una certa soglia. Anche in quel calcolo l’assegno corrente pesa, e ne parliamo nella domanda dedicata.

Vale anche per l’assegno all’ex moglie o all’ex marito? E per quello di divorzio?

Sì. La norma parla genericamente di “obblighi di mantenimento”, senza distinguere tra figli e coniuge, tra separazione e divorzio.

La formula dell’art. 278, comma 7, lett. a) è volutamente ampia: “gli obblighi di mantenimento e alimentari”. Non richiama un singolo articolo del codice civile e non distingue chi è il beneficiario. Il ragionamento corretto, quindi, è funzionale: se l’obbligo ha la funzione di assicurare a qualcuno i mezzi per vivere secondo il titolo che lo ha stabilito, è un obbligo di mantenimento ed è escluso.

Ne fanno parte, senza particolari dubbi:

  • l’assegno di mantenimento per il coniuge separato;
  • l’assegno di mantenimento per i figli, minori o maggiorenni non autosufficienti;
  • l’assegno divorzile, che ha natura assistenziale e, secondo l’impostazione corrente, anche perequativo-compensativa;
  • gli alimenti in senso stretto, cioè quelli dovuti a un familiare in stato di bisogno.

Sull’assegno divorzile qualcuno solleva un dubbio: se ha anche una funzione compensativa (riconoscere il contributo dato dall’ex coniuge alla vita familiare), è davvero “mantenimento”? La nostra risposta è prudente: nella sostanza resta un assegno periodico che serve a garantire all’ex coniuge un certo tenore di vita, e la norma non fa distinzioni. Pensare di farlo rientrare tra i debiti cancellabili sarebbe una scommessa senza appoggi testuali, e nelle fonti che abbiamo verificato non c’è alcuna pronuncia che lo abbia fatto.

Diverso è il caso dell’assegno divorzile corrisposto una tantum, cioè in un’unica soluzione concordata e mai pagata. Anche lì la causa resta il rapporto familiare e la funzione resta quella dell’assegno; ma la qualificazione dipende da come è scritto l’accordo, e va guardata documento alla mano.

Un dato storico aiuta a capire quanto l’ordinamento consideri omogenei questi crediti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 17 del 2000, ha ritenuto che il privilegio previsto per i crediti di alimenti (art. 2751, n. 4, c.c.) vada letto in modo da estenderlo al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato, perché la funzione comune è soddisfare le necessità di vita. Se il diritto tratta come “alimentare” l’assegno del coniuge per proteggerlo meglio, è difficile sostenere che quel credito non sia “mantenimento” quando si tratta di esdebitazione.

Le spese straordinarie dei figli (dentista, scuola, sport) sono “mantenimento” anche loro?

In linea di massima sì, perché fanno parte dell’obbligo di mantenere i figli; ma conta come sono nate e come sono documentate.

Le spese straordinarie sono quelle che non rientrano nell’assegno periodico e che, di solito, il provvedimento del giudice o l’accordo dei genitori ripartisce in percentuale: cure mediche non coperte dal servizio sanitario, apparecchio ortodontico, gite e viaggi d’istruzione, libri, attività sportive, università. La loro funzione è esattamente quella del mantenimento, solo che riguarda esigenze non prevedibili o non ricorrenti. Per questo il debito del genitore che non ha rimborsato la sua quota è, nella sostanza, un debito di mantenimento e cade sotto l’esclusione dell’art. 278, comma 7, lett. a).

Ci sono però due avvertenze pratiche.

La prima: non tutto ciò che l’ex coniuge chiede a titolo di “spese straordinarie” lo è davvero. Se il provvedimento prevedeva il consenso preventivo per certe spese e quel consenso non c’è stato, o se la spesa non è documentata, il credito può essere contestato già in sé. Questa contestazione non dipende dalla procedura di sovraindebitamento: si fa nelle sedi proprie, ma va considerata quando si redige l’elenco dei creditori da allegare alla domanda.

La seconda: l’elenco dei creditori deve essere completo e veritiero. Inserire l’ex coniuge con l’importo che lei ritiene giusto, e non con quello preteso, è legittimo se motivato; omettere il creditore, invece, è un errore serio. L’art. 280 richiede, tra le condizioni per l’esdebitazione, che il debitore abbia fornito agli organi della procedura tutte le informazioni utili; e l’art. 282, comma 2, esclude il beneficio per chi ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In pratica, il nostro consiglio è di separare in modo netto, nella documentazione, tre voci: assegno periodico arretrato, spese straordinarie documentate e accettate, spese straordinarie contestate. Ognuna ha una storia diversa, e mescolarle crea solo confusione davanti al liquidatore e al giudice.


Se chiedo la liquidazione controllata, la mia ex deve presentare domanda al liquidatore come le banche?

Sì, se vuole partecipare ai riparti deve presentare la sua domanda entro il termine fissato nella sentenza di apertura. Ma se non lo fa, non perde il credito.

Quando il tribunale apre la liquidazione controllata, la sentenza assegna ai creditori un termine per proporre le domande di ammissione al passivo: secondo l’art. 270, comma 2, lett. d), il termine non può essere superiore a novanta giorni. Il liquidatore comunica l’apertura ai creditori indicati nell’elenco e poi forma il progetto di stato passivo, sul quale ci sono quindici giorni per le osservazioni (art. 273). L’ex coniuge creditore di arretrati si comporta come qualunque altro creditore: deposita la domanda, indica l’importo e la causa del credito, allega il titolo (sentenza di separazione o divorzio, decreto di omologa, provvedimenti successivi) e chiede, se ne ricorrono i presupposti, il riconoscimento della prelazione.

E se non presenta la domanda? Qui il diritto di mantenimento ha un vantaggio rispetto agli altri crediti. Per i creditori anteriori che non partecipano al concorso, l’art. 278, comma 2 prevede che l’esdebitazione operi solo per la parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Ma il credito di mantenimento è escluso del tutto dall’esdebitazione per effetto del comma 7: quindi l’ex coniuge che resta fuori dal concorso perde soltanto la possibilità di partecipare ai riparti, non il diritto di chiedere l’intero dopo la chiusura.

Le segnalo per completezza che proprio sull’art. 278, comma 2 è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale da alcuni tribunali (Verona e Milano): la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104 del 2026, ha restituito gli atti senza decidere nel merito, osservando che i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione e andavano coinvolti; le ordinanze sono state poi ripubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2026 e la questione è di nuovo in attesa di decisione. Il comma 2 resta quindi pienamente vigente. Per il credito di mantenimento la questione ha poco peso, proprio perché l’esclusione del comma 7 copre comunque l’intero.

Dal punto di vista del debitore, il messaggio è semplice. Inserire l’ex coniuge nell’elenco dei creditori, con l’indirizzo PEC se disponibile e con l’importo corretto, è un dovere e anche una convenienza: le somme che l’ex coniuge riceve nei riparti riducono il debito che resterà dopo la chiusura. Più l’ex coniuge partecipa, meno arretrati sopravvivono.

Nella distribuzione del ricavato, la mia ex passa prima delle banche?

In parte sì: una porzione del credito alimentare può godere di un privilegio generale sui mobili. Il resto è chirografario.

Nella liquidazione controllata il ricavato si distribuisce rispettando le cause di prelazione: l’art. 275, comma 6-bis rinvia, tra l’altro, all’art. 221 sull’ordine di distribuzione. Il problema, quindi, è capire se il credito di mantenimento sia privilegiato.

L’art. 2751, n. 4 del codice civile attribuisce privilegio generale sui mobili ai crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge. A lungo si è discusso se questa protezione valesse solo per gli alimenti in senso stretto o anche per l’assegno di mantenimento. La Corte costituzionale se n’era occupata già con la sentenza n. 84 del 1992, dichiarando la questione inammissibile ma auspicando un intervento del legislatore; poi, con la sentenza n. 17 del 2000, ha respinto la questione con una sentenza interpretativa: la norma va letta in conformità all’art. 3 della Costituzione, estendendo il privilegio al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato, perché conta la funzione di soddisfare le necessità di vita e non l’etichetta del credito.

Cosa significa in numeri? Che, secondo questa lettura, la parte di arretrati relativa alle ultime tre mensilità può essere collocata in via privilegiata sui beni mobili e sul denaro acquisito alla procedura; tutto il resto concorre con i chirografari, cioè con le banche non garantite, le finanziarie, i fornitori. Il periodo dei “tre mesi” va calcolato con attenzione: è un tema tecnico (da quale data si conta, se dall’apertura della procedura o da un momento diverso) che va verificato caso per caso nel progetto di stato passivo, e su cui non abbiamo trovato, nelle fonti lette, pronunce recenti in materia di liquidazione controllata.

Un’altra precisazione: si tratta di un privilegio generale sui mobili. Se nella liquidazione c’è un immobile ipotecato, il ricavato della casa va prima al creditore ipotecario; e la Cassazione (Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024) ha chiarito che anche il privilegio processuale del creditore fondiario opera nella liquidazione controllata. Quindi, sull’immobile, l’ex coniuge non passa davanti alla banca che ha l’ipoteca.

Il privilegio, in ogni caso, non cambia la regola di fondo: ciò che l’ex coniuge non riceve nei riparti resta dovuto anche dopo l’esdebitazione. Per il debitore il privilegio è una buona notizia, perché fa sì che una parte maggiore del ricavato vada a ridurre proprio il debito che non si cancellerà.

Quanto del mio stipendio mi lasciano per vivere e per pagare l’assegno ai figli?

Lo decide il giudice, caso per caso, sulla base di quanto serve a lei e alla sua famiglia. Non esiste una percentuale fissa per legge.

L’art. 268, comma 4 CCII elenca ciò che non entra nella liquidazione controllata. La lett. b) esclude “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”. Il resto dello stipendio, la parte eccedente, va alla procedura per tutta la sua durata, che per le persone fisiche è di regola collegata al triennio dell’art. 282 (l’esdebitazione può essere dichiarata decorsi tre anni dall’apertura) e al termine dell’art. 272, comma 3, che tiene aperta la procedura ai fini dei beni sopravvenuti per tre anni.

Come si fissa questa quota? La legge non dà un numero. I tribunali hanno elaborato criteri diversi. Il Tribunale di Vicenza, in una decisione del 20 febbraio 2023, ha ritenuto che l’importo da lasciare al debitore vada determinato di regola con il criterio dell’art. 283, comma 2, cioè l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE in base al numero dei componenti del nucleo, per identità di ratio con la norma sull’incapiente. Il Tribunale di Treviso, il 25 settembre 2023, ha precisato invece un profilo di competenza: la quota non va fissata nella sentenza di apertura, ma dal giudice delegato, perché l’art. 268 comma 4 lett. b) parla di “giudice” e non di “tribunale”.

Per avere un ordine di grandezza: con l’assegno sociale 2026 (546,24 euro al mese, 7.101,12 euro l’anno, importo provvisorio secondo la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025), la soglia calcolata con il criterio dell’art. 283 comma 2 vale 10.651,68 euro annui per una persona sola, 16.723,14 euro per due, 21.729,43 euro per tre, 26.203,13 euro per quattro.

Ed ecco il punto che riguarda lei. Se lei versa un assegno ai figli che vivono con l’altro genitore, quei figli di norma non fanno parte del suo nucleo anagrafico; ma l’assegno è comunque una spesa che lei non può evitare. Se il giudice applicasse meccanicamente la soglia per “una persona”, la quota potrebbe non bastare a coprire insieme le sue spese essenziali e l’assegno. Per questo, nella domanda e poi davanti al giudice delegato, va chiesto in modo esplicito che la quota esclusa tenga conto dell’assegno dovuto per legge o per provvedimento del giudice, documentandolo. Non abbiamo trovato pronunce con estremi certi che risolvano in modo generale questo punto: è un tema da argomentare caso per caso, ed è per questo che la preparazione della domanda conta tanto.

Mentre la liquidazione è aperta, la mia ex può pignorarmi lo stipendio per gli arretrati?

Sulla parte dello stipendio acquisita alla procedura, no: valgono i limiti alle azioni individuali. Sull’assegno corrente non pagato, il discorso è diverso e va valutato con attenzione.

Con l’apertura della liquidazione controllata, i beni e i redditi che entrano nella procedura sono destinati al concorso: l’art. 270, comma 5 richiama, tra le altre, le regole sul divieto di azioni esecutive individuali proprie della liquidazione giudiziale. Un creditore per causa anteriore, compreso l’ex coniuge per gli arretrati, non può quindi aggredire individualmente quel patrimonio: deve insinuarsi al passivo e attendere i riparti.

Più delicato è il caso dell’assegno che matura dopo l’apertura. Non è un credito concorsuale, come abbiamo visto, e va pagato con la quota di reddito lasciata al debitore. Se lei smette di pagarlo, l’ex coniuge ha un titolo per un credito nuovo e può attivarsi; su quali beni e con quali limiti, mentre la procedura è aperta, è una questione tecnica che non trova nelle fonti da noi verificate una risposta giurisprudenziale certa, e che va esaminata con il liquidatore e, se serve, con il giudice delegato. La regola pratica è una sola: l’assegno corrente non si sospende mai per effetto della procedura.

Un caso frequente è quello del pignoramento dello stipendio già in corso prima della domanda, magari proprio da parte dell’ex coniuge, o di un ordine di pagamento diretto del datore di lavoro all’ex coniuge disposto dal giudice della famiglia. Che cosa accade a questi strumenti con l’apertura della liquidazione controllata dipende dalla loro natura e dall’oggetto (arretrati o assegno corrente), e va ricostruito con i provvedimenti alla mano. È uno dei punti che nella relazione dell’OCC deve essere descritto con precisione, perché incide direttamente sulla quota disponibile.

Come si arriva, passo dopo passo, al decreto di esdebitazione?

La sequenza è precisa e scandita da termini brevi: conviene averla sotto gli occhi, perché in alcuni passaggi l’ex coniuge può intervenire.

La tabella riassume le tappe principali per la persona fisica che passa dalla liquidazione controllata, con il riferimento normativo e il soggetto davanti al quale si svolge ogni fase. Ricordi che l’art. 9, comma 1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa previsione: agosto non ferma nulla.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Preparazione Domanda con relazione dell’OCC, elenco creditori (ex coniuge compreso), documenti su redditi e nucleo familiare Nessun termine di legge; serve completezza OCC, poi tribunale
Apertura Sentenza di apertura della liquidazione controllata Dopo l’esame della domanda Tribunale
Domande dei creditori Domanda di ammissione al passivo, anche dell’ex coniuge per arretrati e privilegio Non oltre 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d) Liquidatore
Quota di reddito Determinazione di quanto resta al debitore per sé e per la famiglia Fissata con provvedimento, modificabile Giudice (per Trib. Treviso 25/9/2023, il giudice delegato)
Stato passivo Progetto e osservazioni 15 giorni per le osservazioni (art. 273) Liquidatore, poi giudice delegato
Riparti Progetto di riparto e osservazioni 15 giorni (art. 275 c.5) Liquidatore, giudice delegato
Esdebitazione Istanza del debitore o segnalazione del liquidatore Alla chiusura o decorsi 3 anni dall’apertura (art. 282 c.1) Tribunale
Osservazioni Osservazioni dei creditori ammessi, ex coniuge compreso 15 giorni dalla comunicazione (art. 282 c.1) Tribunale
Reclamo Reclamo contro il decreto 30 giorni, nelle forme dell’art. 124 (art. 282 c.3) Secondo l’art. 124

Il decreto che dichiara l’esdebitazione rende inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti, con le eccezioni del comma 7 dell’art. 278. Non c’è bisogno che il decreto dica espressamente “resta escluso l’assegno di mantenimento”: l’esclusione opera per legge. È però buona prassi che l’istanza e la segnalazione del liquidatore indichino quali crediti ammessi rientrano nell’esclusione, così da evitare equivoci successivi con il datore di lavoro, con la banca o con lo stesso ex coniuge.

Sull’impugnazione dei decreti di esdebitazione davanti alla Cassazione esiste oggi un contrasto, segnalato tra la Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 e la Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026: è un profilo tecnico, che conta soprattutto quando il decreto viene negato o revocato.


Devo all’ex coniuge la metà delle rate del mutuo che ha pagato da sola: anche questo è “mantenimento”?

Dipende dalla causa del debito. Se il pagamento del mutuo era una modalità di mantenimento fissata dal giudice, probabilmente sì; se è un rimborso tra comproprietari, probabilmente no.

È la domanda più interessante di tutto il tema, perché qui la risposta non sta scritta nella legge. L’art. 278, comma 7, lett. a) esclude gli “obblighi di mantenimento e alimentari”: non esclude genericamente “tutti i debiti verso l’ex coniuge”. Tra due persone separate possono esistere molti debiti con cause diverse, e solo alcuni hanno natura di mantenimento.

Proviamo a distinguere i casi più comuni:

  • Mutuo pagato per accordo o provvedimento in luogo dell’assegno. Se la separazione prevedeva che lei pagasse la rata del mutuo sulla casa familiare come forma, totale o parziale, di contributo al mantenimento dei figli o del coniuge, il debito per le rate non pagate ha la stessa funzione dell’assegno. L’argomento per considerarlo escluso dall’esdebitazione è forte.
  • Rimborso della quota di mutuo tra comproprietari. Se la casa è cointestata e l’ex coniuge ha pagato anche la sua metà delle rate, il credito di regresso nasce dalla comunione e dal debito solidale verso la banca, non dall’obbligo di mantenimento. In linea di principio è un credito ordinario, che può essere trattato nella procedura come gli altri. Ricordi però l’art. 278, comma 6: l’esdebitazione non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati e obbligati in via di regresso; e se l’ex coniuge è coobbligato con la banca, la banca potrà sempre chiedere a lui l’intero.
  • Prestiti personali tra coniugi durante il matrimonio. Somme prestate per esigenze diverse dal mantenimento (l’auto, un debito d’impresa) sono crediti ordinari.
  • Conguagli patrimoniali e divisione dei beni comuni. Anche questi, di regola, non sono mantenimento.
  • Spese processuali liquidate nel giudizio di separazione o divorzio. La causa è la soccombenza, non il mantenimento: argomento a favore della loro esdebitabilità, ma senza pronunce verificate che lo confermino.

Non abbiamo trovato, nelle fonti consultate, decisioni con estremi certi che abbiano qualificato queste voci nel contesto dell’esdebitazione CCII. Il criterio che proponiamo è quello funzionale, coerente con la lettura che la Corte costituzionale ha dato del privilegio alimentare nella sentenza n. 17 del 2000: conta la funzione del credito, non il nome. Ciò significa che la qualificazione va fatta sul titolo, cioè sul testo del provvedimento di separazione o divorzio e degli accordi. Per questo, come diciamo nella “domanda che nessuno fa”, la ricostruzione delle causali è uno dei lavori più utili da fare prima di depositare la domanda.

E se sono io a ricevere l’assegno dal mio ex? Finisce nella liquidazione?

Di regola no, nei limiti di quanto serve a lei e alla sua famiglia: la legge lo esclude espressamente dalla liquidazione.

Questa domanda la fanno soprattutto le donne separate che si sono indebitate per mantenere i figli e temono che, aprendo la liquidazione controllata, il liquidatore si prenda anche l’assegno che ricevono. L’art. 268, comma 4, lett. b) mette tra i beni non compresi nella liquidazione proprio “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento”, insieme a stipendi, pensioni e salari, sempre nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia.

In concreto, l’assegno che lei riceve per i figli e per sé viene considerato insieme agli altri redditi nella valutazione di ciò che occorre al nucleo. Ciò che eccede quel fabbisogno, in astratto, potrebbe essere acquisito alla procedura; ma è raro che un assegno di mantenimento superi le esigenze di vita per le quali è stato fissato, e comunque è il giudice a indicare il limite.

C’è un aspetto che spesso sfugge. Se lei è creditrice di arretrati non pagati dall’ex coniuge, quel credito arretrato è un bene del suo patrimonio. Gli arretrati, una volta incassati, servono a coprire spese di mantenimento già sostenute (magari proprio con i debiti che l’hanno portata alla crisi). Se e in quale misura possano essere acquisiti alla procedura è una questione che va valutata con il liquidatore alla luce della lett. b), che parla genericamente di crediti alimentari e di mantenimento nei limiti del fabbisogno familiare. Nella relazione dell’OCC questo credito va comunque indicato, perché la completezza della documentazione è requisito del procedimento.

Ricordi infine che l’art. 268, comma 4, lett. c) esclude anche i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli e i beni del fondo patrimoniale con i loro frutti, salvo quanto previsto dall’art. 170 del codice civile. Sono istituti diversi dall’assegno, ma spesso compaiono nelle stesse famiglie.

Sono incapiente, non ho nulla da dare ai creditori: l’esclusione dell’assegno vale anche per me?

È una questione aperta: ci sono due letture e nessuna sentenza l’ha risolta. Per prudenza, conviene considerare il debito di mantenimento a rischio di sopravvivere.

L’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283) è la strada per la persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva. Si ottiene una sola volta, senza liquidazione, con un decreto del giudice; per tre anni l’OCC verifica se sopravvengono utilità ulteriori. La domanda è: l’art. 278, comma 7 si applica anche qui?

Prima lettura: sì, si applica. L’art. 278 sta nella Sezione I del Capo X, intitolata alle disposizioni generali in materia di esdebitazione, e l’art. 283 non lo deroga. Se le esclusioni sono “generali”, valgono per tutte le forme di esdebitazione. In questa direzione si è mosso il Tribunale di Rovereto, con decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), che ha applicato all’incapiente le esclusioni della lett. b) (risarcimenti e sanzioni). Il ragionamento, se vale per la lett. b), vale a maggior ragione per gli obblighi di mantenimento della lett. a).

Seconda lettura: no, non si applica. Il comma 1 dell’art. 278 definisce l’esdebitazione con riferimento ai crediti rimasti insoddisfatti “nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”; l’incapiente non passa da alcuna liquidazione, e l’art. 283 non contiene un proprio elenco di debiti esclusi. Parte della dottrina (Attanasio, in Diritto della Crisi, 12 gennaio 2024) ha osservato che le esclusioni “parrebbero non operare” per l’incapiente. La Cassazione, nell’ordinanza Sez. I n. 30108 del 14 novembre 2025, ha rilevato incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione; e un decreto del Tribunale di Milano del 27 ottobre 2025 ha concesso l’esdebitazione all’incapiente senza indicare eccezioni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta questi casi partendo dall’ipotesi più prudente: si presume che l’assegno arretrato sopravviva e si costruisce il resto della strategia di conseguenza.

Perché prudenza? Perché la seconda lettura, pur argomentata, porterebbe a un risultato difficile da sostenere: il debitore incapiente sarebbe trattato meglio di chi ha messo tutti i beni a disposizione dei creditori nella liquidazione controllata, proprio sul credito che la legge protegge di più. Ed è prevedibile che l’ex coniuge, che riceve la comunicazione del decreto (art. 283, comma 8) e può proporre reclamo entro trenta giorni, faccia valere la prima lettura.

C’è poi un secondo punto. Nell’incapienza conta il reddito “dedotte le spese di produzione e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia” (art. 283, comma 2). Se lei paga un assegno ai figli, quel versamento incide sulla valutazione della sua capacità di dare utilità ai creditori. Come si coordini con la soglia è a sua volta discusso: secondo la citazione del testo vigente riportata in un decreto del Tribunale di Alessandria dell’11 febbraio 2026, il reddito si confronta con la soglia dopo aver dedotto le spese di produzione e quelle di mantenimento; un’altra lettura, legata al testo previgente, usava la soglia come misura del mantenimento. Il Tribunale di Milano, con decreto del 23 febbraio 2026, ha indicato in 25.840,95 euro la soglia per un nucleo di quattro persone con i valori 2025.

Ho fatto un piano del consumatore o un concordato minore: posso metterci dentro l’assegno arretrato?

Può inserirlo tra i debiti da regolare, ma pensare di pagarlo in percentuale è una strada piena di incognite. La regola dell’art. 278 riguarda l’esdebitazione dopo la liquidazione, ma la protezione del mantenimento pesa anche qui.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67) e il concordato minore funzionano in modo diverso dalla liquidazione: il debitore propone un piano, che può prevedere il pagamento anche parziale e differenziato dei crediti, e l’effetto liberatorio deriva dall’omologazione e dall’esecuzione del piano. L’art. 278, comma 7, letteralmente, disciplina l’esdebitazione del Capo X, che presuppone una liquidazione.

Questo significa che nel piano si può falcidiare l’assegno arretrato? Non lo diamo per scontato, e non abbiamo trovato nelle fonti verificate pronunce con estremi certi che lo abbiano ammesso o escluso. Ci sono buone ragioni per essere cauti: l’art. 67, comma 4 prevede che i crediti privilegiati siano soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, e la quota degli arretrati assistita dal privilegio alimentare ne è toccata; il creditore che contesta la convenienza può far valere, all’omologa, il confronto con l’alternativa liquidatoria (art. 70, comma 7), nella quale il suo credito non sarebbe esdebitato; infine, il piano deve indicare quanto occorre al mantenimento del nucleo (art. 67, comma 2, lett. e), e l’assegno è parte di quel fabbisogno.

Molti piani, in pratica, scelgono la strada più solida: pagano per intero gli arretrati di mantenimento, magari con una rateazione sostenibile, e concentrano la falcidia sui debiti bancari e finanziari. Questa impostazione riduce il rischio di opposizioni dell’ex coniuge e rende il piano più credibile davanti al giudice.


Faccio tutta la procedura e alla fine mi resta proprio il debito più pesante: ne vale davvero la pena?

Spesso sì, ma va calcolato prima, numeri alla mano. Il debito di mantenimento non si cancella; tutti gli altri, se ci sono le condizioni, sì.

Capisco lo scoraggiamento. Chi ha 15.000 euro di arretrati verso i figli e 60.000 euro di debiti con banche e finanziarie si chiede perché dovrebbe affrontare tre anni di liquidazione controllata se poi l’ex coniuge potrà ancora chiedergli tutto. La risposta onesta è che la convenienza dipende dal rapporto tra le due masse di debito e dal suo reddito.

Pensi a ciò che cambia. Oggi lei ha due fronti aperti: i creditori bancari, che magari le pignorano già un quinto dello stipendio, e l’ex coniuge, che reclama arretrati e assegno. Dopo l’esdebitazione, il primo fronte si chiude: i crediti bancari rimasti insoddisfatti diventano inesigibili. Resta il secondo, ridotto di quanto l’ex coniuge ha ricevuto nei riparti, compresa l’eventuale quota privilegiata. Con lo stipendio libero dalle trattenute bancarie, pagare gli arretrati a rate diventa spesso possibile; e un genitore che riesce a pagare con regolarità ha anche argomenti migliori se in futuro dovesse chiedere una revisione dell’assegno al giudice della famiglia.

Il limite reale è questo: se quasi tutto il suo debito è verso l’ex coniuge, la liquidazione controllata le serve a poco, perché toglie ciò che pesa meno e lascia ciò che pesa di più. In quel caso va valutato se la strada giusta sia un accordo diretto con l’ex coniuge, una richiesta di modifica delle condizioni nelle sedi del diritto di famiglia, o un piano che preveda il pagamento integrale degli arretrati.

C’è anche un aspetto di dignità che non va sottovalutato. Chi si trova schiacciato dai debiti spesso smette di pagare l’assegno non per scelta ma per impossibilità, e vive con la paura di conseguenze anche diverse da quelle civili. Mettere ordine nel quadro complessivo, con un percorso che consenta di tornare a pagare regolarmente i figli, è a volte il primo vero risultato della procedura, anche se non tocca quel debito.

Se non pago l’assegno arretrato, rischio qualcosa di più di un pignoramento?

Sì, il mancato versamento dell’assegno può avere anche conseguenze diverse da quelle civili, e la procedura di sovraindebitamento non le neutralizza.

Glielo dico con franchezza perché è una delle cose che le persone scoprono troppo tardi. L’esdebitazione è un istituto civile: rende inesigibili alcuni crediti. Non incide sulle eventuali responsabilità che l’ordinamento collega all’inadempimento degli obblighi familiari, che hanno presupposti e regole proprie e vanno valutate con il difensore competente sul piano penale. E ricordi che l’art. 278, comma 7, lett. b) esclude dall’esdebitazione anche le sanzioni penali pecuniarie non accessorie a debiti estinti.

Sul piano civile, poi, gli strumenti dell’ex coniuge per recuperare gli arretrati restano tutti disponibili dopo la chiusura della procedura, proprio perché il credito non è stato esdebitato: pignoramento presso terzi dello stipendio, ordine di pagamento diretto al datore di lavoro quando previsto, azioni sui beni. Durante la procedura, invece, i creditori per causa anteriore devono passare dal concorso, come abbiamo visto.

La rassicurazione fondata è che chi entra in una procedura di sovraindebitamento in modo trasparente, dichiarando il debito di mantenimento e continuando a pagare l’assegno corrente, dimostra buona fede. La meritevolezza e l’assenza di colpa grave, malafede o frode contano per l’esdebitazione (art. 282, comma 2), e un comportamento corretto verso i figli pesa positivamente in quel giudizio. La Cassazione ha chiarito che la condotta del debitore va valutata soprattutto in sede di esdebitazione, non per aprire la liquidazione controllata (Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025; Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026).

La mia ex può bloccare la mia esdebitazione per ripicca?

Può intervenire, presentare osservazioni e reclamare: ma deve portare argomenti giuridici, non rancore.

Se l’ex coniuge è ammesso al passivo, riceve la comunicazione dell’istanza di esdebitazione e ha quindici giorni per presentare osservazioni (art. 282, comma 1). Poi riceve il decreto e, come gli altri creditori ammessi, può proporre reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 282, comma 3). Nell’esdebitazione dell’incapiente il decreto è comunicato ai creditori, che possono reclamare entro trenta giorni (art. 283, comma 8).

Cosa può sostenere, concretamente? Che mancano le condizioni dell’art. 280 (per esempio, che lei ha nascosto beni o non ha collaborato con il liquidatore), o che il sovraindebitamento è stato causato con colpa grave, malafede o frode. Il fatto di essere creditore di mantenimento, da solo, non è un motivo per negare l’esdebitazione degli altri debiti: il suo credito è già protetto dalla legge, perché sopravvive.

Il limite reale è che l’ex coniuge conosce spesso la storia familiare ed economica del debitore meglio di chiunque altro, e può segnalare spese, trasferimenti di denaro o beni intestati a terzi che il liquidatore non ha visto. Per questo la trasparenza nella domanda non è solo un obbligo: è la miglior difesa contro un reclamo.

Un’ultima osservazione: un’ex coniuge che vede il proprio credito trattato con correttezza nel passivo, magari con il riconoscimento del privilegio sulle ultime mensilità, ha meno ragioni per opporsi. Un rapporto ordinato con questo creditore, nei limiti del possibile, rende tutto il percorso più semplice.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici ma non riferite a casi reali dello Studio. Servono a vedere come si comportano gli arretrati di mantenimento in concreto.

Simulazione 1 – Liquidazione controllata con arretrati per i figli.

Ipotesi: debitore dipendente, separato, stipendio netto di 1.870 euro al mese per tredici mensilità; assegno per due figli fissato in 520 euro al mese. Debiti: 47.260 euro verso due finanziarie, 14.120 euro di scoperto bancario, 14.730 euro di arretrati dell’assegno (circa 28 mensilità non pagate per intero). Nessun immobile, un’auto di modesto valore.

Sviluppo. La sentenza apre la liquidazione controllata il 16 novembre 2026 e fissa per le domande dei creditori il 10 febbraio 2027, entro il limite di novanta giorni. L’ex coniuge si insinua per 14.730 euro, chiedendo il privilegio per le ultime tre mensilità (1.560 euro) e il chirografo per il resto (13.170 euro). Il giudice delegato fissa la quota esclusa tenendo conto anche dell’assegno corrente: ipotizziamo 1.420 euro al mese, di cui 520 per l’assegno. Restano alla procedura circa 450 euro al mese, più le eccedenze sulla tredicesima. In tre anni, dedotte le spese di procedura, si ipotizzano 15.800 euro da distribuire.

Riparto ipotetico. Prima il privilegio dell’ex coniuge: 1.560 euro pagati per intero. Restano 14.240 euro per i chirografari, che valgono in totale 74.550 euro (47.260 + 14.120 + 13.170): la percentuale è di circa il 19,1%. All’ex coniuge vanno altri 2.516 euro circa; alle finanziarie circa 9.027 euro; alla banca circa 2.697 euro.

Esito. Decorsi tre anni dall’apertura, cioè dal 16 novembre 2029 (venerdì), il debitore può chiedere che sia dichiarata l’esdebitazione. Finanziarie e banca restano con circa 38.233 euro e 11.423 euro non pagati: inesigibili. L’ex coniuge, invece, resta creditore di circa 10.654 euro (14.730 − 1.560 − 2.516), che non vengono toccati dal decreto. Nel frattempo il debitore ha pagato con regolarità l’assegno corrente. Dopo la procedura, con lo stipendio libero, un piano di rientro di 300 euro al mese estinguerebbe il residuo in circa tre anni.

Simulazione 2 – Incapiente con debito verso l’ex coniuge.

Ipotesi: debitrice sola, reddito netto annuo di 11.940 euro, spese di produzione del reddito 860 euro; vive da sola dopo il divorzio. Debiti: 31.580 euro verso finanziarie, 6.240 euro verso l’ex coniuge per la sua metà delle rate del mutuo sulla casa comune, che lui ha pagato da solo per tre anni prima della vendita; 2.870 euro di spese processuali del giudizio di divorzio. Nessun bene.

Sviluppo. La soglia dell’art. 283, comma 2 per una persona, con i valori 2026, è 10.651,68 euro. Il reddito dedotte le spese di produzione è 11.080 euro. Secondo la lettura riportata nel decreto del Tribunale di Alessandria dell’11 febbraio 2026, dal reddito vanno dedotte anche le spese reali di mantenimento prima del confronto con la soglia: se queste sono documentate, il presupposto dell’incapienza può essere riconosciuto. Il decreto di esdebitazione viene emesso, nell’ipotesi, il 18 gennaio 2027 e comunicato lo stesso giorno: i creditori hanno trenta giorni per il reclamo, fino al 17 febbraio 2027 (mercoledì).

Esito e punto critico. I 31.580 euro delle finanziarie diventano inesigibili, salve utilità sopravvenute nel triennio che termina il 18 gennaio 2030. Il debito verso l’ex coniuge per le rate del mutuo ha causa nella comproprietà e nel debito solidale, non nel mantenimento: in linea di principio non rientra nella lett. a). Le spese processuali hanno causa nella soccombenza. Ma se, nell’accordo di divorzio, il pagamento delle rate fosse stato previsto come contributo al mantenimento dell’ex coniuge, la qualificazione cambierebbe; e, sul tema dell’applicazione dell’art. 278 c.7 all’incapiente, restano le due letture viste sopra. Per questo, in una simulazione prudente, quei 6.240 euro andrebbero considerati a rischio fino a quando il titolo non è stato esaminato.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Il mio debito con l’ex coniuge è davvero tutto ‘mantenimento’, o solo una parte?”

Quasi tutti arrivano da noi convinti di una delle due cose opposte: o che “tutto ciò che devo alla mia ex” sopravviverà, o che “tutto si cancella”. Entrambe le convinzioni sono sbagliate, e chi le dà per buone rischia di costruire la strategia sbagliata.

Tra due persone che si sono separate esiste quasi sempre una pluralità di rapporti economici: l’assegno periodico per i figli, l’eventuale assegno per il coniuge, le spese straordinarie, le rate di un mutuo cointestato, il regresso per debiti pagati da uno solo, un prestito personale, un conguaglio sulla divisione dei beni, le spese di lite. L’art. 278, comma 7, lett. a) esclude dall’esdebitazione solo gli “obblighi di mantenimento e alimentari”: le altre voci seguono le regole generali.

Ricostruire le causali significa prendere in mano la sentenza di separazione o di divorzio, gli accordi omologati, gli eventuali provvedimenti di modifica, i verbali, le ricevute dei pagamenti, e attribuire a ogni euro la sua causa. È un lavoro noioso, ma cambia il risultato. Nella simulazione 2 abbiamo visto che 9.110 euro su 40.690 euro di debiti complessivi potrebbero, a seconda di come è scritto il titolo, rientrare o no nell’esdebitazione.

C’è anche un secondo motivo per farlo. L’elenco dei creditori allegato alla domanda deve indicare le somme dovute e le cause di prelazione: per il credito di mantenimento la prelazione può esistere, almeno in parte, grazie al privilegio alimentare letto dalla Corte costituzionale nel 2000. Un elenco preciso evita contestazioni allo stato passivo, rende credibile la relazione dell’OCC e protegge il debitore da accuse di scarsa trasparenza.

Infine, ed è il punto più trascurato: i pagamenti fatti all’ex coniuge durante la procedura, con la quota di reddito esclusa, vanno imputati con chiarezza. Un versamento che il debitore considera “assegno corrente” può essere imputato dall’ex coniuge agli arretrati più vecchi. Scrivere sempre la causale del bonifico, mese per mese, è un gesto banale che evita lunghe discussioni a procedura chiusa.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti che abbiamo verificato per questo articolo. Una premessa di onestà: nelle fonti consultate non abbiamo trovato pronunce 2023-2026 con estremi certi che decidano espressamente sulla sorte degli arretrati di mantenimento dopo l’esdebitazione. L’esclusione deriva direttamente dal testo dell’art. 278, comma 7, lett. a). Le decisioni che seguono riguardano i punti collegati: la quota di reddito per la famiglia, il privilegio alimentare, l’ambito dell’art. 278, l’incapiente e le regole del procedimento.

1. Corte costituzionale, sentenza n. 17 del 2000. Ha respinto la questione sull’art. 2751, n. 4 c.c., indicando che il privilegio per i crediti di alimenti va interpretato in conformità al principio di uguaglianza, estendendolo al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato, perché la funzione comune è soddisfare le esigenze di vita. Rilevanza: fonda la collocazione privilegiata di una parte degli arretrati nella liquidazione controllata e conferma il criterio funzionale per qualificare i debiti verso l’ex coniuge.

2. Corte costituzionale, sentenza n. 84 del 1992. Aveva dichiarato inammissibile una questione analoga, ritenendo di non poter estendere da sola il privilegio oltre i crediti alimentari e sollecitando il legislatore. Rilevanza: aiuta a capire il percorso che ha portato alla sentenza del 2000.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025. L’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare (e lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012); gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: delimita il campo di applicazione dell’art. 278, compreso il comma 7, e pesa sulla questione dell’incapiente.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere quella dell’incapiente per la stessa esposizione; il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile. Incidentalmente osserva che l’art. 278 presuppone una liquidazione. Rilevanza: è uno degli argomenti della lettura secondo cui le esclusioni del comma 7 non si applicherebbero all’art. 283.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026. È indicata dalle fonti come in contrasto con la precedente sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti di esdebitazione, con descrizioni della vicenda non uniformi tra le rassegne. Rilevanza: chi ottiene un diniego o una revoca deve sapere che la via del ricorso è oggi incerta.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025. L’apertura della liquidazione controllata non si nega per difetto di meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore contano nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: il debitore con arretrati di mantenimento può accedere alla procedura; la sua condotta, anche verso la famiglia, sarà valutata dopo.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026. Conferma che per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: la relazione deve descrivere con precisione anche gli obblighi familiari e la loro storia.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024. In un caso regolato dalla legge fallimentare, ha ritenuto che la scarsa consistenza del patrimonio non precluda l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e ha ricordato che l’art. 280 CCII non prevede un requisito oggettivo di soddisfazione. Rilevanza: anche chi paga poco ai creditori può essere esdebitato, ferma l’esclusione del mantenimento.

9. Cass. civ., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024. Il privilegio processuale del creditore fondiario opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: sul ricavato dell’immobile ipotecato la banca fondiaria precede l’ex coniuge, il cui privilegio è generale sui mobili.

10. Corte costituzionale, ord. n. 104 del 2026. Sulla questione relativa all’art. 278, comma 2 (creditori anteriori non insinuati) ha restituito gli atti ai tribunali rimettenti di Verona e Milano senza esaminare il merito, perché i creditori ammessi sono parti del giudizio di esdebitazione. Rilevanza: il comma 2 resta vigente; per l’ex coniuge non insinuato il credito di mantenimento è comunque salvo per effetto del comma 7.

11. Trib. Vicenza, 20 febbraio 2023. La quota da lasciare al debitore e alla famiglia ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b) si determina di regola con il criterio dell’art. 283, comma 2, per identità di ratio. Rilevanza: è il parametro di partenza dentro il quale va fatto spazio all’assegno corrente.

12. Trib. Treviso, 25 settembre 2023. La quota di reddito riservata al mantenimento non va fissata nella sentenza di apertura, ma dal giudice delegato. Rilevanza: indica a chi rivolgersi per adeguare la quota quando l’assegno cambia o sopravvengono spese straordinarie.

13. Trib. Rovereto, decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025). Ha applicato all’esdebitazione dell’incapiente le esclusioni dell’art. 278, comma 7, lett. b). Rilevanza: è l’appoggio principale della lettura secondo cui anche la lett. a), sul mantenimento, opera per l’incapiente.

14. Trib. Milano, decreto del 27 ottobre 2025. Ha concesso l’esdebitazione a un incapiente senza indicare eccezioni. Rilevanza: viene richiamato a sostegno della lettura opposta; non contiene però un’affermazione espressa sul mantenimento.

15. Trib. Alessandria, decreto dell’11 febbraio 2026. Riporta il testo vigente dell’art. 283, comma 2 nel senso che il reddito si confronta con la soglia dopo aver dedotto spese di produzione e di mantenimento. Rilevanza: incide sul peso che l’assegno versato ai figli ha nella valutazione dell’incapienza.

16. Trib. Milano, decreto del 23 febbraio 2026. Ha quantificato in 25.840,95 euro la soglia annua per un nucleo di quattro persone con i valori dell’assegno sociale 2025. Rilevanza: mostra come i tribunali applicano in concreto il parametro.

17. Trib. Torino, decreto del 9 aprile 2026. In una liquidazione controllata, su segnalazione del liquidatore, ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione perché viene meno con l’obbligazione principale (art. 278, comma 7, lett. b). Il numero non è indicato nella fonte. Rilevanza: conferma che le esclusioni del comma 7 si leggono in modo rigoroso, voce per voce, e non per “famiglie” di debiti: lo stesso metodo vale per distinguere ciò che è mantenimento da ciò che non lo è.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo quando un cliente ci porta un debito di mantenimento insieme ad altri debiti.

  1. Ricostruiamo le causali di ogni debito verso l’ex coniuge e i figli, leggendo sentenze, accordi omologati e provvedimenti di modifica, e separiamo l’assegno arretrato dalle spese straordinarie, dalle rate di mutuo, dai regressi e dalle spese di lite.
  2. Calcoliamo il peso reale del debito non esdebitabile rispetto al resto, per capire se la liquidazione controllata, un piano o un accordo diretto siano la strada più utile.
  3. Prepariamo con l’OCC la domanda e l’elenco dei creditori, indicando l’ex coniuge con importo, causa, PEC e possibile prelazione, così da evitare contestazioni allo stato passivo.
  4. Documentiamo il fabbisogno del nucleo e l’assegno corrente per chiedere al giudice una quota di reddito esclusa che permetta di continuare a pagare i figli.
  5. Chiediamo al giudice delegato l’adeguamento della quota quando l’assegno viene modificato o sopravvengono spese straordinarie documentate.
  6. Verifichiamo la posizione del credito dell’ex coniuge nel progetto di stato passivo e di riparto, controllando la corretta applicazione del privilegio alimentare e presentando osservazioni nei quindici giorni.
  7. Valutiamo la via dell’incapiente quando ricorrono i presupposti, illustrando al cliente le due letture sull’art. 278, comma 7 e impostando la strategia sull’ipotesi più prudente.
  8. Predisponiamo l’istanza di esdebitazione alla chiusura o decorso il triennio, indicando quali crediti restano esclusi, e rispondiamo alle osservazioni dei creditori.
  9. Seguiamo i reclami nei trenta giorni dell’art. 282, comma 3 o dell’art. 283, comma 8, sia quando il decreto è contestato sia quando va contestato.
  10. Impostiamo il piano di rientro degli arretrati dopo la procedura, con imputazioni scritte dei pagamenti, per chiudere anche il fronte che la legge lascia aperto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa soprattutto la competenza di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come l’Organismo redige la relazione, come si ricostruisce il nucleo familiare ai fini della quota esclusa e della soglia dell’incapienza, e come si presentano al giudice i crediti di natura familiare. È esattamente il punto in cui il diritto di famiglia e la crisi da sovraindebitamento si toccano.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: lo stesso difensore, cassazionista, segue la domanda, il passivo, l’esdebitazione, i reclami e l’eventuale giudizio di legittimità, senza passaggi di mano e senza cambi di linea.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché il calcolo della quota di reddito, delle soglie ISEE e della sostenibilità del piano di rientro richiede competenze contabili oltre che giuridiche. Non promettiamo risultati: analizziamo i documenti, verifichiamo le alternative e costruiamo con lei la strategia più solida.


In sintesi: tre cose da ricordare

Dalle risposte emergono tre messaggi chiave.

Primo: gli obblighi di mantenimento e alimentari non si cancellano con l’esdebitazione, che si tratti di arretrati per i figli, assegno al coniuge separato o assegno divorzile; l’assegno corrente va pagato sempre, con la quota di reddito che il giudice lascia al debitore.

Secondo: non tutto ciò che si deve all’ex coniuge è mantenimento. Rate di mutuo, regressi, prestiti e spese di lite vanno qualificati sul titolo, e la differenza può valere migliaia di euro.

Terzo: per l’incapiente la questione è aperta, con due letture e nessuna sentenza risolutiva; per prudenza conviene considerare il debito di mantenimento come destinato a sopravvivere.

Lo Studio Monardo segue questi casi perché si collocano esattamente dentro le competenze certificate dell’Avvocato: come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce i passaggi in cui si decide quanto reddito resta alla famiglia e quali debiti sopravvivono; come cassazionista, può seguire la linea difensiva fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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