Accedere Alla Composizione Negoziata Comporta Una Segnalazione In Centrale Rischi?

Chi sta per depositare l’istanza di composizione negoziata ha quasi sempre una paura che viene prima di tutte le altre: che cosa faranno le banche il giorno dopo? Teme che il fido venga chiuso, che il conto anticipi si blocchi, che il proprio nome finisca in Centrale Rischi accanto alla parola “sofferenza” e che, da quel momento, nessun istituto gli presti più un euro. È una paura comprensibile, ma va guardata dal lato giusto. La banca non è un’entità imprevedibile: è un attore economico che si muove dentro regole precise, quelle della vigilanza prudenziale e quelle del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Le sue mosse si possono prevedere, e quindi si possono preparare le risposte.

Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. È questo il filo di tutta la guida. La risposta breve alla domanda del titolo è che l’accesso alla composizione negoziata, da solo, non giustifica né la revoca delle linee di credito né una peggiore classificazione del credito, e quindi non dovrebbe tradursi da solo in una segnalazione più grave. Lo dice l’art. 16, comma 5, CCII nel testo vigente. Però la norma ha un “di per sé” che apre spazi alla banca, e la segnalazione resta possibile quando la classificazione peggiora per ragioni proprie della disciplina di vigilanza. Capire dove passa questo confine è la partita.

Lo Studio Monardo segue questa materia da una posizione particolare: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la composizione negoziata dall’interno, dal lato di chi conduce le trattative tra impresa e creditori. A questo si somma il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che è la materia in cui si decidono classificazioni, segnalazioni e revoche. Le due competenze si incontrano proprio sul tema di questo articolo: la reazione delle banche all’apertura delle trattative.

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Chi hai di fronte: una banca che ragiona con gli occhi della vigilanza

Per prevedere le mosse della banca bisogna smettere di immaginarla come un creditore “arrabbiato” e iniziare a vederla per quello che è: un soggetto che deve misurare continuamente il rischio dei propri crediti, accantonare capitale in proporzione a quel rischio e rendere conto di queste valutazioni all’autorità di vigilanza. Quando un’impresa cliente deposita l’istanza di nomina dell’esperto, per la banca non cambia nulla sul piano giuridico del credito (il contratto resta in vita, le rate restano dovute), ma cambia moltissimo sul piano informativo: ora sa, in modo ufficiale, che l’impresa si trova in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza, oppure già in crisi.

Dal suo punto di vista, quindi, si aprono tre domande. La prima: devo riclassificare questa esposizione? Un credito “in bonis” pesa poco sul capitale; un credito deteriorato pesa molto di più e impone rettifiche di valore. La seconda: devo ridurre la mia esposizione prima che le cose peggiorino? Revocare o non rinnovare un fido significa limitare la perdita potenziale, ma anche (e la banca lo sa bene) accelerare la crisi del cliente. La terza: mi conviene restare al tavolo o uscire dal problema? Uscire può voler dire cedere il credito a un acquirente specializzato o affidarne la gestione a un servicer, incassando subito una parte del valore.

La convenienza della banca non è sempre quella di aggredire. Una banca razionale sa che un’impresa che prosegue l’attività rimborsa normalmente più di un’impresa liquidata. Sa che una revoca intempestiva può essere contestata. E sa soprattutto che il legislatore, con l’art. 16, comma 5, CCII, le ha imposto un comportamento preciso: le banche, gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative “in modo attivo e informato”. Non è una raccomandazione: è un dovere di comportamento, che si somma al dovere generale di tutte le parti, previsto dal comma 6, di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto, rispettare la riservatezza e rispondere alle proposte in modo tempestivo e motivato.

C’è poi un dato che molti imprenditori trascurano. La banca non decide da sola: ha uffici crediti, uffici rischi, comitati, funzioni di controllo. Le sue scelte sono procedimentalizzate e lasciano traccia. Ed è proprio questa procedimentalizzazione, insieme all’obbligo di motivare per iscritto le revoche fondate sulla vigilanza, che offre al debitore informato le leve per giocare d’anticipo.

Infine, una precisazione sull’impresa minore. Chi ha i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII accede alla composizione negoziata attraverso l’art. 25-quater, con istanza al segretario generale della camera di commercio. Il comma 5 dell’art. 25-quater richiama espressamente, “in quanto compatibili”, gli artt. 16, 18 e 19 CCII: le regole su banche, misure protettive e misure cautelari valgono dunque anche per l’impresa sotto soglia, sia pure con il filtro della compatibilità. Lo vedremo nelle mosse che seguono, perché per l’impresa minore c’è un dettaglio documentale che cambia la strategia.

Prima mossa: la riclassificazione del credito appena arriva la notizia

La mossa

La prima cosa che la banca farà, ricevuta la notizia dell’accesso alla composizione negoziata (che può arrivare dalla convocazione dell’esperto, dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di misure protettive o dalla stessa comunicazione dell’imprenditore), è aprire una revisione della posizione. L’ufficio rischi valuta se l’esposizione debba restare “in bonis” oppure passare tra i crediti deteriorati, tipicamente nella categoria delle inadempienze probabili (la banca giudica improbabile che il debitore adempia integralmente senza il ricorso a garanzie) o, nei casi più gravi, delle sofferenze (esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili). Se nelle trattative si discute di moratorie, allungamenti o riduzioni di tasso, la banca valuta anche se etichettare l’esposizione come “oggetto di concessioni” (la cosiddetta forbearance), cioè rinegoziata a favore di un debitore in difficoltà.

La riclassificazione interna non è ancora una segnalazione in Centrale Rischi, ma ne è la premessa. La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, disciplinata dalla Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 e dai suoi aggiornamenti, raccoglie mensilmente le informazioni che gli intermediari trasmettono sui propri clienti: se il credito viene valutato come sofferenza, la segnalazione cambia volto e diventa visibile a tutto il sistema bancario.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene riclassificare presto: una classificazione prudente protegge la banca nei confronti della vigilanza e dei revisori, e nessun funzionario vuole spiegare in sede ispettiva perché un credito verso un’impresa in trattativa di crisi fosse ancora considerato pienamente sano. Al tempo stesso, però, la riclassificazione ha un costo: obbliga a rettifiche di valore che pesano sul conto economico e sul capitale. Per questo, quando l’impresa presenta da subito un quadro credibile (un progetto di piano, flussi di cassa attendibili, un esperto che segnala concrete prospettive di risanamento), la banca ha un interesse reale a non peggiorare la classificazione oltre lo stretto necessario.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge le impone un criterio. L’art. 16, comma 5, CCII, nel testo vigente letto su Brocardi (aggiornato al 12 agosto 2026, comma modificato dal D.Lgs. 136/2024), dispone che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative “non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito”.

E aggiunge una regola ancora più precisa: nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenendo conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, “senza che rilevi il solo fatto che l’imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata”.

Va detto con chiarezza, perché è il cuore della domanda del titolo: la parola “segnalazione” nel comma 5 non compare. La norma non dice “l’accesso non è causa di segnalazione”; dice qualcosa di diverso e, a ben vedere, di più incisivo, perché interviene a monte. Vieta che l’accesso sia di per sé ragione di una diversa classificazione del credito, ed è dalla classificazione che dipende il contenuto della segnalazione. In altre parole: se la banca passasse una posizione a sofferenza (e la segnalasse come tale) al solo scopo di reagire all’apertura delle trattative, violerebbe il comma 5; se invece la classificazione peggiora perché i dati economici, gli insoluti o il piano stesso lo impongono secondo le regole di vigilanza, la norma non la impedisce.

Due limiti ulteriori stringono il campo della banca:

  1. La classificazione deve tenere conto del progetto di piano. La banca non può ignorare il piano che l’impresa ha rappresentato ai creditori: deve valutarlo e la sua classificazione deve “tenerne conto”. Una riclassificazione che non dia alcun peso al piano è vulnerabile.
  2. La sofferenza richiede una valutazione complessiva. Come ha ricordato il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (decisione n. 4519 del 10 maggio 2023), la segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente e non può derivare automaticamente da singoli ritardi o dalla mera contestazione del credito, secondo le istruzioni della Circolare n. 139/1991.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è riempire di contenuto il “progetto di piano” prima che la banca decida. Se l’art. 16, comma 5, impone di classificare tenendo conto del piano rappresentato ai creditori, l’impresa che presenta alla banca, già al primo incontro con l’esperto, un piano con numeri verificabili sposta la discussione dal terreno della “notizia” (che non conta) a quello dei dati (che contano).

Qui c’è un dettaglio che riguarda l’impresa minore e che quasi nessuno sottolinea. L’art. 25-quater, comma 2, CCII richiede, per l’istanza dell’impresa sotto soglia, i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h): manca la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento. L’impresa minore può quindi accedere senza depositare un piano. Ma se non ne rappresenta uno ai creditori, la banca classificherà sulla sola base della disciplina di vigilanza, senza il contrappeso che il comma 5 le impone di considerare. Per l’impresa minore, presentare comunque un progetto di piano alle banche è una scelta strategica, non un adempimento: è ciò che attiva per intero la tutela del comma 5. Si tratta di una lettura che lo Studio propone come cautela operativa, perché sul punto non abbiamo trovato pronunce specifiche.

Le altre contromosse:

  • Chiedere per iscritto alla banca, tramite l’esperto o direttamente, quale classificazione intenda attribuire e su quali dati, in modo che ogni scelta resti documentata e confrontabile con il piano.
  • Aggiornare la banca con regolarità (situazioni contabili, incassi, stato delle trattative): una banca informata ha meno ragioni di essere prudente “al buio”. Del resto l’art. 16, comma 4, impone all’imprenditore di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri interessati in modo completo e trasparente: la trasparenza è insieme un dovere e una leva.
  • Valutare con l’esperto se le misure proposte (moratorie, allungamenti) rischino di produrre la qualifica di esposizione oggetto di concessioni, e calibrare la proposta per ridurre l’impatto, ad esempio legando le concessioni a flussi di rimborso sostenibili.

Le pronunce che ti proteggono

Sulla riclassificazione in senso stretto non abbiamo individuato, nelle fonti lette, pronunce di merito che abbiano annullato una specifica classificazione contabile interna: la classificazione è materia della banca e della vigilanza. Ma il principio fissato dall’ABF (Collegio di coordinamento n. 4519/2023) sulla necessaria valutazione complessiva della situazione finanziaria vale come argine contro passaggi a sofferenza automatici; e il Trib. Verona, 22 gennaio 2024, applicando proprio l’art. 16, comma 5, CCII, ha affermato che le banche possono revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto, una logica che si estende alla coerenza tra classificazione e comportamento della banca.

Seconda mossa: la segnalazione in Centrale Rischi a inadempienza probabile o a sofferenza

La mossa

Riclassificata la posizione, la banca alimenta la Centrale dei Rischi con i dati aggiornati. La segnalazione è uno strumento di informazione del sistema: serve a far sapere agli altri intermediari quanto credito ha ricevuto un cliente e come si comporta. Per un’impresa in composizione negoziata, la segnalazione più temuta è quella a sofferenza, perché viene letta da tutto il sistema come un segnale di insolvenza e, di fatto, chiude la porta a nuova finanza. Le inadempienze probabili e gli sconfinamenti hanno un impatto meno drastico, ma incidono comunque sul merito creditizio che gli altri istituti attribuiranno all’impresa.

La segnalazione non riguarda solo le banche. Con il 21° aggiornamento della Circolare n. 139/1991, emanato l’11 febbraio 2025, la Banca d’Italia ha esteso la partecipazione alla Centrale dei Rischi agli acquirenti di crediti in sofferenza e ai gestori di crediti in sofferenza che acquistano in proprio: l’obbligo per i nuovi partecipanti decorre dalla data contabile di giugno 2025. Lo riprenderemo nella quinta mossa, perché cambia la partita quando il credito viene ceduto.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

La banca segnala perché deve: la Centrale dei Rischi si basa su obblighi segnaletici, non su scelte discrezionali. Ma la scelta della categoria (sofferenza o meno) dipende dalla valutazione che abbiamo visto nella prima mossa, ed è lì che entra la convenienza. Una banca che passa a sofferenza un cliente in trattativa sa di dover poi gestire le conseguenze: il cliente perde credito presso tutto il sistema, il risanamento si complica, il recupero si allontana. E sa che la segnalazione a sofferenza è uno degli atti bancari più contestati davanti all’ABF e ai tribunali. Per questo, quando l’esperto riferisce prospettive concrete di risanamento e il piano tiene, la banca preferisce spesso una classificazione intermedia e la monitora nel tempo.

I suoi limiti

La segnalazione a sofferenza non può essere la risposta automatica all’apertura delle trattative: se nasce da una classificazione che ha come unica ragione l’accesso alla composizione negoziata, viola l’art. 16, comma 5, CCII. Questo è il primo limite.

Il secondo limite viene dalle regole della Centrale dei Rischi come interpretate dall’ABF: la sofferenza richiede una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente e non può derivare da un singolo ritardo (Collegio di coordinamento ABF, decisione n. 4519 del 10 maggio 2023). Lo stesso orientamento ammette però che lo stato di insolvenza possa essere desunto da un inadempimento persistente e prolungato (ABF, Collegio di Torino, decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025): se l’impresa ha smesso di pagare da mesi prima di entrare in composizione, la banca avrà buon gioco a sostenere che la sofferenza dipende da quello e non dall’istanza.

Il terzo profilo riguarda il preavviso. Il Collegio di coordinamento ABF, con la decisione n. 4519/2023 (su rimessione del Collegio di Roma, ordinanza n. 1881 del 24 febbraio 2023), ha chiarito che l’informativa preventiva sull’imminente segnalazione in Centrale dei Rischi non è una condizione di validità della segnalazione, ma un obbligo di trasparenza la cui violazione può dare titolo soltanto al risarcimento del danno. L’orientamento è stato ripreso dal Collegio di Torino nella decisione n. 1101/2025. Conseguenza pratica: puntare tutto sul mancato preavviso per ottenere la cancellazione è una strategia debole; serve contestare il presupposto sostanziale.

Il quarto profilo è processuale ma decisivo: nella decisione n. 4519/2023 la contestazione della mancanza del presupposto sostanziale della sofferenza, introdotta solo nelle repliche, è stata dichiarata inammissibile come domanda nuova. Chi contesta una segnalazione deve impostare subito, nel reclamo e nel ricorso, la contestazione sostanziale, non solo quella formale.

La tua contromossa

Le contromosse sono tre, e vanno scelte in base al momento.

Prima che la segnalazione parta: l’arma migliore è preventiva. Si chiede alla banca, nel tavolo delle trattative, di dichiarare a verbale (o in una comunicazione all’esperto) come intende classificare la posizione; si fornisce il piano; si documenta che gli eventuali ritardi sono coerenti con la proposta in discussione. Se il rischio di una sofferenza “di reazione” è concreto, si valuta con il tribunale la richiesta di misure cautelari ai sensi dell’art. 19 CCII, che l’imprenditore può chiedere quando sono necessarie per condurre a termine le trattative.

Dopo che la segnalazione è partita: si invia un reclamo scritto all’intermediario, contestando sia il presupposto sostanziale (assenza di insolvenza, valutazione non complessiva, mancata considerazione del progetto di piano come impone il comma 5) sia gli eventuali vizi informativi. Se il reclamo non dà esito, si può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, che decide abitualmente sulle richieste di cancellazione delle segnalazioni e sul risarcimento: è uno strumento più rapido ed economico del giudizio ordinario, anche se le sue decisioni non hanno la forza di una sentenza (le regole di accesso, i limiti di competenza e i tempi vanno verificati sul sito ufficiale dell’ABF al momento del ricorso).

Quando c’è urgenza vera (ad esempio una nuova linea di finanza in arrivo che salterebbe per effetto della segnalazione): l’ABF non emette provvedimenti cautelari. La strada è il giudice: all’interno della composizione negoziata, con l’istanza ex art. 19 CCII; fuori da essa, con gli ordinari strumenti cautelari del codice di procedura civile.

Leggere la propria Centrale Rischi prima della banca. C’è una contromossa che si gioca a monte di tutte le altre ed è sorprendentemente trascurata: conoscere i propri dati prima che li legga la controparte. L’impresa (come qualunque cliente) può chiedere alla Banca d’Italia i dati che la riguardano registrati in Centrale dei Rischi. Farlo prima di depositare l’istanza consente di sapere con precisione da quale punto si parte: quali intermediari segnalano, per quali importi accordati e utilizzati, se esistono già sconfinamenti o rapporti segnalati come deteriorati. Questo serve a tre scopi.

Il primo è difensivo: se una sofferenza esiste già prima dell’istanza, la banca potrà sempre sostenere che non dipende dalla composizione negoziata, e la strategia dovrà concentrarsi sulla trattativa più che sulla contestazione. Se invece la posizione è pulita, ogni peggioramento successivo al deposito andrà confrontato con il comma 5 e con il piano, e l’onere di spiegare il cambio di classificazione ricadrà, di fatto, sulla banca che lo ha deciso.

Il secondo è probatorio: avere la “fotografia” della Centrale Rischi al giorno dell’istanza e confrontarla con le rilevazioni successive permette di dimostrare con precisione quando e da chi è partita la segnalazione più grave, e di collegarla (o meno) a eventi diversi dall’accesso alla procedura. È esattamente il tipo di prova che serve davanti all’ABF o al giudice per sostenere che la classificazione è stata una reazione alla notizia e non il risultato di una valutazione complessiva.

Il terzo è negoziale: sapere quali banche segnalano quali importi consente di costruire la mappa dei creditori bancari da convocare, di capire chi ha più da perdere da una crisi disordinata e chi, invece, è ben garantito e quindi meno interessato a trattare. La Centrale Rischi, in questo senso, è anche una mappa della convenienza altrui.

Un ultimo accorgimento: le rilevazioni hanno cadenza mensile e i dati di un mese vengono resi disponibili con un certo ritardo. Chi chiede i propri dati dopo il deposito deve quindi leggerli sapendo che possono non riflettere ancora le decisioni prese dalla banca nelle ultime settimane. Per questo conviene ripetere la richiesta a intervalli regolari durante le trattative, e chiedere comunque alla banca, per iscritto, la conferma della classificazione attribuita.

Un’avvertenza sul risarcimento: l’orientamento che emerge dalle decisioni ABF lette collega il danno alla prova del pregiudizio subito (ad esempio, un finanziamento negato per effetto della segnalazione). Conviene conservare fin da subito le prove documentali dei rifiuti di credito ricevuti: senza quelle, anche una segnalazione illegittima può restare senza ristoro economico.

Le pronunce che ti proteggono

  • ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 4519 del 10 maggio 2023: valutazione complessiva come presupposto della sofferenza; preavviso come obbligo di trasparenza.
  • ABF, Collegio di Torino, decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025: chi chiede la cancellazione “ab origine” deve contestare la valutazione originaria; l’inadempimento prolungato può giustificare la sofferenza.
  • ABF, Collegio di Roma, ordinanza di rimessione n. 1881 del 24 febbraio 2023, che ha portato la questione del preavviso al Collegio di coordinamento.

Terza mossa: sospendere o revocare le linee di credito

La mossa

È la mossa che fa più male, perché taglia l’ossigeno. La banca comunica la sospensione dell’utilizzo del fido di cassa, il blocco delle nuove presentazioni sul conto anticipi, il mancato rinnovo di una linea a scadenza, oppure la revoca vera e propria con richiesta di rientro. Per un’impresa che lavora con anticipi su fatture o salvo buon fine, perdere quelle linee nel pieno delle trattative significa spesso non poter pagare fornitori e dipendenti il mese successivo.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, ridurre l’esposizione prima che la crisi si aggravi è la scelta più protettiva. Le linee autoliquidanti, in particolare, sono quelle che la banca può “chiudere” più velocemente, trattenendo gli incassi delle fatture già anticipate. Ma la revoca ha due controindicazioni che una banca razionale soppesa: può precipitare l’impresa nell’insolvenza (e allora il recupero crolla), e può esporre la banca a contestazioni e a responsabilità se non è giustificata. Quando il piano prevede la prosecuzione dell’attività e l’esperto segnala che le linee esistenti sono indispensabili, la banca tende a congelare le linee piuttosto che revocarle, in attesa di capire.

I suoi limiti

Qui il comma 5 dell’art. 16 CCII è netto e va letto per intero:

  • la notizia dell’accesso e il coinvolgimento nelle trattative non sono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito;
  • l’eventuale sospensione o revoca determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta;
  • la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell’intermediario finanziario.

L’ultima frase è il contrappeso offerto alle banche: chi continua a finanziare durante le trattative non rischia, per ciò solo, di essere accusato di concessione abusiva del credito. È un incentivo a restare, non a uscire.

A questi limiti si aggiunge quello delle misure protettive. Quando l’imprenditore le chiede e sono efficaci (art. 18 CCII), i creditori interessati non possono, secondo l’impostazione del comma 5 dell’art. 18, rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Il massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia segnala, tra le voci del proprio indice, l’orientamento favorevole ad applicare questo divieto anche ai contratti bancari autoliquidanti: un punto da verificare sul testo integrale della pronuncia prima di farvi affidamento in un ricorso.

La giurisprudenza ha dato sostanza a questi limiti. Il Trib. Verona, 22 gennaio 2024, ha affermato, sull’art. 16, comma 5, CCII, che le banche possono revocare o sospendere gli affidamenti solo per un giustificato motivo comunicato per iscritto; il mancato rispetto di questa regola rende illegittima l’iniziativa e giustifica l’ordine di eseguire i contratti pendenti, con un’indennità per ogni giorno di ritardo. È, nelle fonti lette, la pronuncia più vicina al tema di questo articolo.

La tua contromossa

La contromossa chiave è pretendere le “ragioni specifiche” per iscritto e, se mancano o sono generiche, portare la questione davanti al giudice della composizione negoziata. Una comunicazione di revoca che si limita a richiamare “il deterioramento del merito creditizio” o, peggio, “l’avvio della procedura di composizione negoziata”, senza indicare quale regola di vigilanza imponga la decisione e perché, non soddisfa il comma 5.

Operativamente:

  1. Si risponde subito alla comunicazione della banca, contestando la mancanza delle ragioni specifiche e chiedendone l’indicazione, con copia all’esperto.
  2. Si coinvolge l’esperto, che ha il compito di facilitare le trattative e può riportare al tavolo la banca ricordandole il dovere di partecipazione attiva e informata.
  3. Si valuta il ricorso per misure cautelari ex art. 19 CCII, chiedendo al tribunale di ordinare la prosecuzione delle linee in essere quando sono necessarie per condurre a termine le trattative. Il precedente di Verona del 2024 mostra che questa strada è percorribile.
  4. Si prepara il terreno probatorio: estratti conto, saldi medi, andamento degli utilizzi, prova che le linee sono funzionali al piano.

Lo dice bene l’esperienza di chi conduce le trattative: la banca che revoca senza motivare non sta applicando la vigilanza, sta uscendo dal tavolo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario, imposta la risposta su entrambi i fronti: quello delle trattative e quello del contenzioso.

Attenzione però a non chiedere troppo. Il Trib. Verona, 11 dicembre 2025, ha respinto richieste cautelari che incidevano sui finanziamenti in essere (sospensione del rimborso delle rate o impedimento dello scioglimento dei contratti), ammettendole solo in casi eccezionali. E il Trib. Milano, 19 giugno 2025, ha respinto la richiesta di inibire i rimedi contrattuali per il mancato pagamento di debiti correnti, per mancanza di periculum in mora. Il messaggio è chiaro: le cautele servono a proteggere le trattative, non a congelare ogni obbligo dell’impresa verso la banca. I debiti correnti vanno pagati; ciò che si protegge è la continuità delle linee indispensabili al piano.

Le pronunce che ti proteggono

  • Trib. Verona, 22 gennaio 2024: revoca e sospensione solo per giustificato motivo scritto; ordine di eseguire i contratti pendenti con indennità giornaliera.
  • Trib. Verona, 11 dicembre 2025 e Trib. Milano, 19 giugno 2025: il rovescio della medaglia, cioè i limiti delle cautele.
  • Trib. Milano, 22 novembre 2023: le misure cautelari non possono sovrapporsi, per contenuto ed effetti, alle misure protettive tipiche; occorre chiedere lo strumento giusto.

Quarta mossa: escutere le garanzie, aggredire i conti, consolidare le ipoteche

La mossa

Quando la banca teme di restare con il cerino in mano, sposta l’attenzione dal debitore alle garanzie. Le opzioni sono diverse: escutere la fideiussione dei soci, attivare la garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (gestito da Mediocredito Centrale, MCC), compensare i saldi attivi dei conti con i debiti scaduti, avviare o proseguire un pignoramento presso terzi, iscrivere o mantenere un’ipoteca. Spesso queste iniziative arrivano in parallelo alla revoca delle linee, come conseguenza naturale della richiesta di rientro.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, la garanzia è il modo più rapido per ridurre la perdita: escutere la garanzia pubblica, in particolare, trasferisce una parte del rischio sullo Stato. Ma anche qui la banca fa i conti con la realtà. Escutere i soci garanti, che sono spesso gli stessi amministratori, può distruggere il valore dell’impresa (e quindi il recupero sul debitore principale). E aggredire l’impresa con atti esecutivi nel pieno di trattative assistite da misure protettive espone la banca a un contenzioso dall’esito incerto. Quando il piano prevede un rimborso superiore a quello ottenibile dalle garanzie, la banca ha interesse ad attendere.

I suoi limiti

Se le misure protettive sono efficaci, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa: è la funzione tipica delle misure dell’art. 18 CCII, che l’imprenditore chiede con l’istanza o successivamente e che il tribunale conferma ai sensi dell’art. 19 (con durata iniziale e proroghe entro un limite complessivo che le fonti lette indicano in 240 giorni). Le misure non coprono i crediti dei lavoratori e, come ricorda il testo vigente dell’art. 18, non inibiscono i pagamenti: l’impresa può continuare a pagare i fornitori correnti.

Quanto alle garanzie, la giurisprudenza di merito ha aperto spazi importanti: il Trib. Vicenza, 23 luglio 2025, ha ritenuto ammissibili misure cautelari atipiche di sospensione dei pagamenti e di divieto temporaneo di escussione delle garanzie, comprese quelle pubbliche MCC. Sul versante dei soci, il Trib. Milano, 10 febbraio 2025, ha ricordato che soci e garanti devono tenere condotte corrette e trasparenti, coerenti con il risanamento: la protezione non è un salvacondotto.

Ma ci sono anche limiti per il debitore, ed è bene conoscerli per non sprecare un ricorso. Il Trib. Milano, 4 luglio 2025, ha respinto la richiesta di liberare i conti presso terzi già pignorati e di ripristinare le somme vincolate: gli atti esecutivi compiuti restano validi e la sospensione opera solo per il futuro. Con un altro provvedimento della stessa data, lo stesso tribunale ha respinto la richiesta di cancellare un’ipoteca, perché misura irreversibile e quindi incompatibile con la natura provvisoria delle cautele. Le misure protettive e cautelari fermano la partita da quel momento in avanti; non riscrivono le mosse già giocate.

La tua contromossa

La contromossa chiave è il tempismo: chiedere le misure protettive prima che la banca si muova, non dopo. Tutto ciò che la banca compie prima della pubblicazione dell’istanza di misure resta in piedi. Per questo, quando l’impresa sa che una banca è pronta a pignorare o a escutere, l’istanza di misure protettive va depositata insieme all’istanza di nomina dell’esperto e la conferma va chiesta al tribunale nei termini strettissimi previsti dall’art. 19, comma 1, CCII.

Le altre leve:

  • Scegliere bene la portata soggettiva delle misure. Il Trib. Torino, 17 ottobre 2023, ha riconosciuto al debitore la facoltà di scegliere se rivolgere le misure a tutti i creditori o solo ad alcuni. Il Trib. Bologna, 23 settembre 2025, ha ritenuto possibile limitare nel tempo l’effetto protettivo verso alcune categorie di creditori. Proteggersi solo dalle banche che stanno per muoversi può essere più efficace e meno costoso, in termini di reputazione, che bloccare tutti.
  • Chiedere cautele mirate sulle garanzie (divieto temporaneo di escussione della garanzia MCC, ad esempio), sul modello del precedente vicentino, motivando con precisione perché l’escussione comprometterebbe le trattative.
  • Pensare alla durata. Il Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025, ha ammesso misure cautelari oltre i 240 giorni, fino a dodici mesi complessivi, per proteggere la liquidità derivante da una cessione di ramo d’azienda: un precedente utile quando il piano richiede tempi lunghi.
  • Per l’impresa minore, la richiesta di misure passa per il richiamo “in quanto compatibili” degli artt. 18 e 19 operato dall’art. 25-quater, comma 5, CCII. Una parte dei commentatori ha segnalato problemi di compatibilità legati alla documentazione richiesta per la conferma (in particolare il piano finanziario per i mesi successivi, documento che l’impresa minore non deve allegare all’istanza): conviene predisporlo comunque, per non offrire alla banca un argomento di inammissibilità.

Le pronunce che ti proteggono

  • Trib. Vicenza, 23 luglio 2025: divieto temporaneo di escussione delle garanzie, anche MCC.
  • Trib. Torino, 17 ottobre 2023 e Trib. Bologna, 23 settembre 2025: modulazione soggettiva e temporale delle misure.
  • Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025: cautele oltre i 240 giorni in presenza di esigenze specifiche.
  • Trib. Milano, 4 luglio 2025 (due provvedimenti): i limiti, cioè niente effetti retroattivi e niente cancellazione dell’ipoteca.

Quinta mossa: cedere il credito a un acquirente specializzato o affidarlo a un servicer

La mossa

È la mossa più silenziosa, e quella che sorprende di più l’imprenditore. A un certo punto delle trattative, oppure poco prima, la banca decide di uscire: cede il credito (spesso dentro un portafoglio di crediti deteriorati) a un acquirente specializzato, oppure ne affida la gestione e il recupero a un servicer. L’impresa riceve una comunicazione di cessione, e da quel momento l’interlocutore non è più il gestore della filiale che conosceva da anni, ma un soggetto che ragiona esclusivamente sul rendimento del portafoglio.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, cedere conviene perché libera il bilancio da un credito che assorbe capitale e richiede risorse per la gestione. La banca incassa subito un prezzo, inferiore al valore nominale ma certo, e chiude il problema. Preferisce non cedere quando il piano promette un recupero superiore al prezzo di mercato del credito, oppure quando il rapporto con l’impresa ha ancora un valore commerciale (conti, incassi, servizi) che la cessione distruggerebbe.

I suoi limiti

La cessione non fa uscire il credito dalle regole della composizione negoziata: l’art. 16, comma 5, CCII nomina espressamente, accanto a banche e intermediari, “i mandatari e i cessionari dei loro crediti”, che sono anch’essi tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Il servicer (che agisce come mandatario) e l’acquirente del credito (che è cessionario) ereditano lo stesso dovere della banca cedente. E se ereditano il dovere, ereditano anche il divieto di usare la notizia dell’accesso come ragione di revoche o riclassificazioni.

Sul versante della Centrale dei Rischi, il quadro è cambiato di recente. Con il 21° aggiornamento della Circolare n. 139/1991 (atto di emanazione dell’11 febbraio 2025), la Banca d’Italia ha previsto che gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipino alla Centrale dei Rischi quando si avvalgono di banche, intermediari ex art. 106 TUB o gestori iscritti all’albo, in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori e acquirenti di crediti; i gestori di crediti in sofferenza partecipano quando acquistano in proprio, e possono segnalare per conto degli acquirenti. L’obbligo decorre dalla data contabile di giugno 2025. Gli acquirenti possono chiedere l’esonero per un’operazione di cessione se nessuno dei crediti ceduti era segnalato nella rilevazione precedente la cessione.

Conseguenza pratica: dopo la cessione, la segnalazione a sofferenza non scompare necessariamente. Se il credito era già a sofferenza, l’acquirente (o il gestore per suo conto) può continuare a segnalarlo; l’interlocutore per qualunque contestazione diventa il nuovo soggetto segnalante. Nel caso deciso dal Collegio di coordinamento ABF n. 4519/2023, ad esempio, la segnalazione della banca era cessata con la cessione del credito ad altro intermediario; nel caso del Collegio di Torino n. 1101/2025, dopo il passaggio a perdita non risultavano segnalazioni successive, in linea con le istruzioni della Circolare n. 139.

La tua contromossa

La contromossa chiave è convocare subito il cessionario o il servicer al tavolo delle trattative, ricordandogli per iscritto che l’art. 16, comma 5, lo obbliga a partecipare in modo attivo e informato. Il nuovo titolare spesso non conosce la storia del rapporto: va informato del piano, della proposta in corso e del ruolo dell’esperto.

E qui la cessione può diventare un’opportunità. L’acquirente ha comprato il credito a un prezzo inferiore al nominale; il suo obiettivo è ottenere un rendimento su quel prezzo, non necessariamente il cento per cento del dovuto. Una proposta di saldo e stralcio calibrata sul valore realistico del credito può essere più interessante per il cessionario di quanto lo fosse per la banca originaria, che aveva ancora in bilancio il valore pieno.

Le altre contromosse:

  • Verificare la legittimazione del nuovo soggetto: chi agisce deve dimostrare di essere titolare o mandatario del credito specifico, non di un portafoglio generico.
  • Individuare il segnalante corretto in Centrale Rischi prima di presentare reclamo o ricorso all’ABF: contestare la banca cedente per una segnalazione ormai fatta dall’acquirente fa perdere tempo.
  • Coordinare le misure protettive: se le misure sono già efficaci, valgono anche verso il cessionario; se si chiedono dopo la cessione, l’istanza va diretta anche al nuovo titolare.

Le pronunce che ti proteggono

Nelle fonti lette non abbiamo individuato pronunce della composizione negoziata specificamente rivolte a cessionari o servicer: lo diciamo apertamente. La tutela poggia sul dato testuale dell’art. 16, comma 5, CCII, che li nomina espressamente, e sulle decisioni ABF (Collegio di coordinamento n. 4519/2023; Collegio di Torino n. 1101/2025) che descrivono la sorte della segnalazione dopo la cessione o il passaggio a perdita.

Sesta mossa: stare al tavolo senza giocare (silenzio, rinvii, rifiuti non motivati)

La mossa

Non tutte le mosse della banca sono aggressive. Una delle più efficaci, dal suo punto di vista, è l’attesa: partecipare formalmente agli incontri con l’esperto senza prendere posizione, chiedere documenti su documenti, rinviare la delibera, rispondere a ogni proposta con un generico “non ci sono le condizioni”. Il tempo, in composizione negoziata, lavora contro l’impresa: l’incarico dell’esperto ha una durata definita (180 giorni, con possibilità di proroga secondo il testo vigente dell’art. 17, comma 7, CCII), le misure protettive hanno un limite massimo, e intanto la liquidità si consuma.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene attendere perché più passa il tempo, più si chiarisce se l’impresa ce la fa. Se ce la fa, la banca non ha concesso nulla; se non ce la fa, ha evitato di “investire” in un accordo poi fallito. È una logica di opzione. La banca preferisce invece decidere presto quando la proposta è chiaramente migliore dell’alternativa liquidatoria e quando teme che il proprio silenzio venga riportato dall’esperto nella relazione finale.

I suoi limiti

L’art. 16, comma 6, CCII impone a tutte le parti coinvolte nelle trattative di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto, e di dare riscontro alle proposte e alle richieste in modo tempestivo e motivato. Per le banche si aggiunge il dovere specifico del comma 5: partecipazione “attiva e informata”. Il silenzio non è un’opzione neutra: è un comportamento che può essere valutato.

C’è poi il ruolo dell’esperto. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale e, se le trattative non hanno portato a una soluzione, può dichiarare che si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili. Quella dichiarazione apre all’imprenditore, ai sensi dell’art. 25-sexies CCII, la strada del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, da proporre entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione: una procedura in cui il tribunale omologa senza voto dei creditori, verificando tra l’altro che la proposta non arrechi pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e assicuri un’utilità a ciascun creditore. Per la banca che ha temporeggiato, l’esito può essere un concordato su cui non vota. È un argomento che cambia la sua convenienza.

La tua contromossa

La contromossa chiave è costringere la banca a una risposta motivata, con proposte scritte, precise e datate, trasmesse tramite l’esperto. Ogni proposta deve indicare cosa si chiede (moratoria, consolidamento, riduzione), su quali numeri e con quale scadenza per la risposta. Se la banca non risponde o risponde senza motivazione, la mancata collaborazione resta agli atti e può pesare nella relazione dell’esperto.

Le altre leve:

  • Usare l’alternativa come argomento: mostrare alla banca, con numeri, quanto recupererebbe in una liquidazione rispetto alla proposta. Più è ampio il divario, meno il silenzio le conviene.
  • Ricordare la “copertura” del comma 5: la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca. La paura dell’ufficio crediti di essere accusato di sostegno abusivo, che spesso è la vera ragione dei rinvii, ha una risposta normativa.
  • Mettere in campo le misure premiali e fiscali: se il piano comprende una transazione fiscale ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII (estesa dal D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, anche ai tributi degli enti territoriali, secondo le fonti secondarie lette) o le rateizzazioni previste dall’art. 25-bis, la banca vede ridursi la pressione degli altri creditori e aumentare la probabilità di rimborso.

Le pronunce che ti proteggono

Le pronunce lette sul punto riguardano soprattutto il comportamento delle parti nelle trattative: il Trib. Milano, 10 febbraio 2025, ha sottolineato il dovere di condotte corrette e trasparenti anche per soci e garanti; e la stessa logica di lealtà sta alla base del Trib. Verona, 22 gennaio 2024, che ha sanzionato la banca per non aver motivato per iscritto la sua iniziativa.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili per mostrare come si muovono le parti: non sono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione 1 – La revoca “per notizia”

Ipotesi: una S.r.l. manifatturiera ha con la Banca A un fido di cassa di 85.000 €, utilizzato per 71.640 €, e una linea di anticipo fatture di 140.000 €, utilizzata per 118.250 €. Deposita l’istanza di nomina dell’esperto e di misure protettive lunedì 5 ottobre 2026; la pubblicazione nel registro delle imprese avviene martedì 6 ottobre.

Mossa del creditore: lunedì 19 ottobre 2026 la Banca A comunica la sospensione della linea anticipi “a seguito dell’avvio della procedura di composizione negoziata della crisi”.

Contromossa: la comunicazione indica come unica ragione l’accesso alla procedura. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso non è di per sé causa di sospensione; una sospensione fondata sulla vigilanza prudenziale deve indicare le ragioni specifiche. L’impresa risponde entro pochi giorni contestando la carenza di motivazione, con copia all’esperto, e deposita in tribunale un ricorso per misure cautelari ex art. 19 chiedendo l’ordine di proseguire la linea, documentando che il 64% degli incassi del trimestre passa da quel canale.

Esito possibile per la banca: proseguire nella sospensione significa affrontare un giudizio cautelare con un precedente sfavorevole (Trib. Verona, 22 gennaio 2024) e il rischio di un ordine di esecuzione con indennità giornaliera. Per la Banca A diventa più conveniente revocare la sospensione e chiedere in cambio un monitoraggio mensile degli incassi.

Simulazione 2 – L’impresa minore e la classificazione

Ipotesi: un’impresa individuale con attivo patrimoniale di 241.300 €, ricavi di 187.900 € e debiti per 386.400 € (requisiti dell’impresa minore) presenta istanza al segretario generale della camera di commercio lunedì 14 settembre 2026. Ha con la Banca B un mutuo chirografario con residuo di 96.730 € e due rate scadute.

Mossa del creditore: la Banca B, in assenza di un piano (l’impresa minore non deve allegarlo all’istanza), avvia la riclassificazione a inadempienza probabile e valuta il passaggio a sofferenza.

Contromossa: entro il primo incontro con l’esperto, fissato lunedì 28 settembre 2026, l’impresa rappresenta alla Banca B un progetto di piano: riduzione dei costi fissi di 2.140 € al mese, nuova commessa con incasso previsto di 38.600 € a dicembre, proposta di moratoria di sei mesi e successivo piano di rientro. Da quel momento, per l’art. 16, comma 5 (richiamato dall’art. 25-quater, comma 5), la classificazione deve tenere conto del progetto di piano. Una sofferenza decisa senza esaminarlo sarebbe esposta a contestazione davanti all’ABF per difetto di valutazione complessiva.

Esito possibile: la Banca B mantiene l’inadempienza probabile (classificazione meno grave della sofferenza) e accetta la moratoria con la qualifica di esposizione oggetto di concessioni. L’impresa non ottiene una posizione “pulita”, ma evita la sofferenza, che le avrebbe precluso la nuova finanza prevista dal piano.

Simulazione 3 – Il credito passato al servicer

Ipotesi: la Banca C, durante le trattative, cede un credito di 57.380 € già classificato a sofferenza a un acquirente specializzato, che ne affida la gestione a un servicer. La comunicazione di cessione arriva all’impresa lunedì 2 novembre 2026.

Mossa del creditore: il servicer invia una diffida con richiesta di pagamento integrale entro 15 giorni.

Contromossa: l’impresa, tramite l’esperto, invita lunedì 9 novembre 2026 il servicer al tavolo, ricordandogli che, come mandatario del cessionario, è tenuto a partecipare in modo attivo e informato (art. 16, comma 5). Se le misure protettive sono efficaci, l’eventuale azione esecutiva resta comunque preclusa per la loro durata. Presenta una proposta di saldo e stralcio di 24.900 €, pagabili in tre rate entro aprile 2027, motivata dal confronto con il recupero stimato in caso di liquidazione.

Esito possibile: per l’acquirente, che ha pagato il credito una frazione del nominale, una somma certa e vicina nel tempo può rendere più del recupero incerto in una liquidazione. Se l’accordo si chiude, la segnalazione continuerà a riflettere la storia del credito secondo le regole della Circolare n. 139, ma l’esposizione risulterà estinta e l’impresa potrà mostrare agli altri intermediari un accordo concluso all’interno della composizione negoziata.

Quando alla banca conviene trattare

La banca non è contraria all’accordo per principio: lo è quando l’accordo le costa più dell’alternativa. Leggere i momenti in cui la sua convenienza si sposta è la parte più strategica della partita, ed è quella che di solito si trascura.

Il primo momento favorevole è subito dopo la conferma delle misure protettive. Fino a quel momento la banca può sperare di agire individualmente (pignorare, compensare, escutere). Quando il tribunale conferma le misure, quella possibilità si chiude per tutta la loro durata, e alla banca resta solo il tavolo. È il momento in cui le proposte di moratoria e consolidamento vengono ascoltate con più attenzione.

Il secondo momento è quando l’esperto si esprime sulla risanabilità. Una valutazione positiva dell’esperto non vincola la banca, ma le dà la “copertura” interna per deliberare: l’ufficio crediti può motivare la scelta di restare richiamando un terzo indipendente. E il comma 5 dell’art. 16 aggiunge che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità.

Il terzo momento è quello in cui si profila l’alternativa del concordato semplificato. Se le trattative falliscono nonostante la correttezza dell’imprenditore, l’art. 25-sexies CCII consente una proposta di concordato per cessione dei beni omologabile senza voto dei creditori. Per una banca chirografaria, il rischio di subire un concordato liquidatorio su cui non vota rende molto più interessante un accordo raggiunto prima.

Il quarto momento è la cessione. Come si è visto, quando il credito passa a un acquirente specializzato, il valore di riferimento per la trattativa non è più il nominale, ma il prezzo pagato dall’acquirente e il rendimento che si attende. Un saldo e stralcio che la banca originaria avrebbe respinto può diventare accettabile.

Il quinto momento riguarda le garanzie pubbliche. Se il credito è assistito dalla garanzia MCC e il tribunale ha inibito temporaneamente l’escussione (come nel precedente di Vicenza del 2025), la banca non può contare sul rimborso rapido dello Stato e deve considerare l’accordo con l’impresa come la via più veloce per recuperare.

Ci sono anche momenti in cui alla banca non conviene trattare, e conviene saperlo: quando l’impresa ha smesso di pagare da molto tempo prima dell’istanza (la sofferenza è allora giustificabile a prescindere dalla composizione), quando il piano è solo liquidatorio (diverse pronunce di merito, tra cui Trib. Verona, 10 giugno 2025 e Trib. Como, 10 luglio 2025, hanno ritenuto il piano meramente liquidatorio inidoneo alla conferma delle misure protettive), e quando la garanzia reale copre ampiamente il credito. In questi casi la strategia deve partire da proposte più robuste o da strumenti diversi.

Gli accordi possibili, per l’impresa ordinaria, sono quelli dell’art. 23 CCII; per l’impresa minore, l’art. 25-quater, comma 3, consente di concludere un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale, un accordo con il contenuto dell’art. 62 (convenzione di moratoria) o un accordo sottoscritto anche dall’esperto con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5; e il comma 4 lascia aperte le uscite del concordato minore, della liquidazione controllata o del concordato semplificato.

La partita in tabella

La tabella riassume le sei mosse, il vincolo che la legge o la giurisprudenza impone alla banca, la contromossa dell’impresa e il momento migliore per giocarla. Le finestre indicate sono orientative: ogni caso richiede la verifica dei termini sul testo vigente.

Mossa della banca Vincolo che la limita Contromossa dell’impresa Finestra utile
Riclassificazione del credito Art. 16 c.5 CCII: l’accesso non è di per sé ragione di diversa classificazione; si tiene conto del progetto di piano Presentare subito un progetto di piano con numeri verificabili (decisivo per l’impresa minore) Prima del primo incontro con l’esperto
Segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi Valutazione complessiva della situazione finanziaria (ABF Coll. coord. 4519/2023) Reclamo con contestazione sostanziale, poi ricorso ABF; cautele se urgenza Subito dopo la segnalazione; contestazione sostanziale fin dal primo atto
Sospensione o revoca delle linee Art. 16 c.5: ragioni specifiche comunicate agli organi sociali; Trib. Verona 22/1/2024 Contestazione scritta, coinvolgimento dell’esperto, ricorso cautelare ex art. 19 Entro pochi giorni dalla comunicazione
Escussione garanzie, pignoramenti, ipoteche Misure protettive art. 18; cautele atipiche (Trib. Vicenza 23/7/2025) Istanza di misure protettive con l’istanza di nomina; cautele mirate su garanzie MCC Prima che la banca agisca: gli atti già compiuti restano validi
Cessione del credito a cessionario o servicer Art. 16 c.5: anche mandatari e cessionari devono partecipare in modo attivo e informato Convocare il nuovo titolare, verificare la legittimazione, proporre saldo e stralcio Subito dopo la comunicazione di cessione
Attesa e rifiuti non motivati Art. 16 c.6: risposte tempestive e motivate; relazione finale dell’esperto; art. 25-sexies Proposte scritte, datate, con termine di risposta, trasmesse tramite l’esperto Per tutta la durata dell’incarico dell’esperto

Le domande di chi è sotto attacco

“Se deposito l’istanza, la banca mi segnala automaticamente in Centrale Rischi a sofferenza?”
No, non automaticamente. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non è di per sé ragione di una diversa classificazione del credito. La banca può però peggiorare la classificazione (e quindi la segnalazione) se lo impongono i dati e le regole di vigilanza, tenendo conto del progetto di piano.

“La banca può revocarmi il fido perché sono entrato in composizione negoziata?”
Non per quella sola ragione. La revoca o sospensione fondata sulla vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo con le ragioni specifiche. Una revoca motivata solo con l’accesso alla procedura è contestabile, anche con un ricorso cautelare.

“La banca deve avvisarmi prima di segnalarmi a sofferenza?”
Sì, ma il mancato avviso non rende di per sé illegittima la segnalazione. Secondo il Collegio di coordinamento ABF (decisione n. 4519/2023), il preavviso è un obbligo di trasparenza: la sua violazione può dare diritto al risarcimento, non alla cancellazione. Per cancellare la segnalazione occorre contestarne il presupposto sostanziale.

“Le misure protettive bloccano anche la segnalazione in Centrale Rischi?”
Non automaticamente. Le misure protettive dell’art. 18 riguardano azioni esecutive e cautelari, prelazioni e contratti pendenti; la segnalazione è un obbligo informativo distinto. Se una segnalazione rischia di compromettere le trattative, va valutata una richiesta specifica di misura cautelare al tribunale ex art. 19, motivata sulla sua necessità per il buon esito delle trattative.

“Se la banca cede il mio credito, devo ricominciare da capo?”
No. Il cessionario e il servicer sono tenuti, come la banca, a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Vanno informati e convocati; e il prezzo di acquisto del credito può rendere più praticabile un saldo e stralcio.

“Sono un’impresa minore: valgono le stesse tutele?”
Sì, in quanto compatibili. L’art. 25-quater, comma 5, CCII richiama gli artt. 16, 18 e 19. Poiché l’impresa minore non deve allegare il progetto di piano all’istanza, conviene comunque presentarne uno alle banche: è il documento di cui la classificazione deve tenere conto.

I paletti fissati dai giudici

Raccogliamo qui le decisioni lette per questa guida, organizzate per mossa della banca. Avvertenza importante: quasi tutte le pronunce di merito sulla composizione negoziata sono pubblicate nei massimari senza numero, e le riportiamo con tribunale e data così come compaiono nella fonte (in prevalenza il massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia). Nelle fonti lette non abbiamo trovato sentenze di Cassazione 2023-2026 specifiche sul rapporto tra composizione negoziata e segnalazioni in Centrale Rischi.

Contro la revoca e la sospensione delle linee

  1. Trib. Verona, 22 gennaio 2024 – Applicando l’art. 16, comma 5, CCII, ha ritenuto che le banche possano revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto; in mancanza, l’iniziativa è illegittima e il giudice può ordinare l’esecuzione dei contratti pendenti con un’indennità per ogni giorno di ritardo. Rilevanza: è il precedente centrale per contrastare la revoca “per notizia”.
  2. Trib. Verona, 11 dicembre 2025 – Ha respinto richieste cautelari che incidevano sui finanziamenti in essere, come la sospensione del rimborso delle rate, ammettendole solo in casi eccezionali. Rilevanza: delimita ciò che si può chiedere al giudice.
  3. Trib. Milano, 19 giugno 2025 – Ha negato l’inibitoria dei rimedi contrattuali per il mancato pagamento di debiti correnti, per assenza di periculum. Rilevanza: i debiti correnti verso la banca vanno onorati.
  4. Trib. Milano, 22 novembre 2023 – Ha escluso che le misure cautelari possano sovrapporsi, per contenuto ed effetti, alle misure protettive tipiche. Rilevanza: va scelto lo strumento corretto.

Contro l’escussione delle garanzie e le azioni esecutive

  1. Trib. Vicenza, 23 luglio 2025 – Ha ammesso misure cautelari atipiche di sospensione dei pagamenti e di divieto temporaneo di escussione delle garanzie, comprese quelle pubbliche MCC. Rilevanza: protegge l’impresa quando la banca punta sulla garanzia pubblica.
  2. Trib. Torino, 17 ottobre 2023 – Ha riconosciuto al debitore la scelta della portata soggettiva delle misure, anche verso tutti i creditori. Rilevanza: consente di mirare le misure sulle banche che stanno per agire.
  3. Trib. Bologna, 23 settembre 2025 – Ha ritenuto possibile limitare nel tempo l’effetto protettivo verso alcune categorie di creditori. Rilevanza: flessibilità nel disegno delle misure.
  4. Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025 – Ha ammesso misure cautelari oltre i 240 giorni, fino a dodici mesi complessivi, per proteggere la liquidità derivante da una cessione di ramo d’azienda. Rilevanza: utile per piani che richiedono tempi lunghi.
  5. Trib. Milano, 4 luglio 2025 (due provvedimenti) – Ha negato lo svincolo delle somme già pignorate (gli atti esecutivi restano validi, la sospensione opera per il futuro) e la cancellazione cautelare di un’ipoteca (misura irreversibile). Rilevanza: dimostra che il tempismo dell’istanza è decisivo.
  6. Trib. Verona, 10 giugno 2025 e Trib. Como, 10 luglio 2025 – Hanno ritenuto non idoneo alla conferma delle misure protettive il piano meramente liquidatorio. Rilevanza: senza un piano di risanamento credibile, la protezione contro le banche viene meno.

Sul comportamento delle parti nelle trattative

  1. Trib. Milano, 10 febbraio 2025 – Ha richiamato soci e garanti a condotte corrette e trasparenti, coerenti con il risanamento. Rilevanza: la lealtà vale per tutti, non solo per la banca.

Contro la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi

  1. ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 4519 del 10 maggio 2023 – La segnalazione a sofferenza richiede una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente e non può discendere da singoli ritardi o dalla contestazione del credito; il preavviso è obbligo di trasparenza, non condizione di validità, e la sua violazione dà titolo al solo risarcimento; la contestazione sostanziale introdotta solo nelle repliche è inammissibile. Rilevanza: fissa il metodo per contestare una sofferenza “di reazione”.
  2. ABF, Collegio di Roma, ordinanza n. 1881 del 24 febbraio 2023 – Ha rimesso al Collegio di coordinamento la questione degli effetti del mancato preavviso. Rilevanza: mostra che il tema era controverso prima della decisione n. 4519.
  3. ABF, Collegio di Torino, decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025 – Ha confermato che l’omesso preavviso non rende illegittima la segnalazione e che l’insolvenza può desumersi da un inadempimento persistente; chi chiede la cancellazione “ab origine” deve contestare la valutazione originaria. Rilevanza: avverte che i mesi di insoluti prima dell’istanza pesano contro l’impresa.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita accanto all’impresa: leggiamo le mosse già fatte dalla banca, intercettiamo i vizi delle sue comunicazioni, presidiamo le scadenze e apriamo il tavolo della trattativa quando la sua convenienza si sposta. In concreto:

  1. Analizziamo la Centrale Rischi dell’impresa prima del deposito dell’istanza, richiedendo i dati alla Banca d’Italia e ricostruendo, rapporto per rapporto, classificazioni e segnalazioni già presenti.
  2. Mappiamo le linee di credito a rischio (fidi, anticipi, autoliquidanti, garanzie MCC) e stimiamo, con i commercialisti dello staff, l’effetto sulla liquidità di una loro sospensione.
  3. Costruiamo il progetto di piano da rappresentare alle banche, anche per l’impresa minore che non è obbligata ad allegarlo, perché diventi il parametro di cui la classificazione deve tenere conto ai sensi dell’art. 16, comma 5.
  4. Predisponiamo l’istanza di misure protettive e il ricorso per la conferma, calibrandone la portata soggettiva e temporale sulle banche che stanno per muoversi.
  5. Rispondiamo per iscritto a ogni comunicazione di revoca o sospensione, contestando l’assenza delle ragioni specifiche richieste dalla norma e chiedendone l’integrazione.
  6. Redigiamo i ricorsi per misure cautelari ex art. 19 CCII (prosecuzione delle linee, divieto temporaneo di escussione delle garanzie), con il supporto documentale di estratti conto e flussi di cassa.
  7. Contestiamo le segnalazioni a sofferenza con reclamo all’intermediario e, se necessario, ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, impostando fin dal primo atto la contestazione del presupposto sostanziale.
  8. Convochiamo cessionari e servicer al tavolo delle trattative, verifichiamo la loro legittimazione e prepariamo proposte di saldo e stralcio coerenti con il valore realistico del credito.
  9. Formuliamo proposte scritte e motivate alle banche tramite l’esperto, con termini di risposta, perché ogni silenzio o rifiuto resti documentato.
  10. Valutiamo le uscite alternative (accordi dell’art. 23 o dell’art. 25-quater, concordato semplificato, concordato minore, liquidazione controllata) quando la trattativa con le banche non può chiudersi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere la composizione negoziata dal lato di chi conduce le trattative, sapere come l’esperto valuta il comportamento delle banche e come si costruisce una proposta che un ufficio crediti possa deliberare. A questa si affianca la qualifica di avvocato cassazionista, che garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: se la contestazione di una revoca o di una segnalazione diventa un contenzioso, la linea difensiva resta la stessa, con lo stesso difensore. E se l’imprenditore è anche esposto personalmente come garante, le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC permettono di valutare in parallelo gli strumenti del sovraindebitamento.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: la convenienza della banca è materia economica quanto giuridica, e una proposta credibile nasce dall’incontro tra numeri e regole.

Chiusura

Accedere alla composizione negoziata non comporta, di per sé, una segnalazione più grave in Centrale Rischi, né giustifica la revoca delle linee di credito: l’art. 16, comma 5, CCII lo esclude in modo espresso. Ma la norma lascia alla banca lo spazio della vigilanza prudenziale, e quello spazio si riempie con i dati che l’impresa porta, o non porta, al tavolo. In questa partita non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: piano presentato prima della classificazione, misure chieste prima del pignoramento, contestazione sostanziale fin dal primo reclamo, cessionario convocato appena arriva la notizia della cessione.

Lo Studio Monardo affronta questi passaggi con le competenze certificate che il tema richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per guidare le trattative, il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario per leggere classificazioni e segnalazioni, e l’abilitazione di cassazionista per sostenere la stessa linea anche nel contenzioso.

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