Quanto Durano Le Misure Protettive Nella Composizione Negoziata Della Piccola Impresa?

Chi guida una piccola impresa in difficoltà e chiede la composizione negoziata tende a pensare alle misure protettive come a un ombrello: si apre il giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e resta aperto finché le trattative finiscono. Non è così. Le misure protettive hanno una durata fissata dal giudice, con un minimo e un massimo di legge. Possono essere prorogate solo entro un tetto. Sopra tutto questo c’è un limite complessivo di dodici mesi. E dall’altra parte del tavolo ci sono creditori che queste regole le conoscono bene. Banche, società di leasing, fornitori strategici e creditori con un’esecuzione già avviata hanno ogni interesse a far durare la protezione il meno possibile. Possono riuscirci in modi del tutto legittimi: chiedono la durata minima, si oppongono alla proroga, depositano un’istanza di revoca o di abbreviazione, contano i giorni con più attenzione del debitore.

Per questo vale un principio che regge tutto l’articolo: chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Nelle pagine che seguono ricostruiamo la partita dal punto di vista di chi la gioca contro di te. Partiamo dai termini scritti negli artt. 19 e 8 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024. Poi vediamo quali argomenti usano i creditori per accorciare o far cadere la protezione e quali contromosse ha l’imprenditore: la proroga chiesta per tempo, le trattative documentate, il parere dell’esperto.

Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla figura professionale che il legislatore mette al centro della composizione negoziata. Ed è proprio il parere dell’esperto a pesare sulla conferma, sulla proroga e sulla revoca delle misure. A questo si aggiunge l’abilitazione di avvocato cassazionista, che permette di seguire i reclami contro le ordinanze sulle misure e le eventuali impugnazioni successive senza cambiare difensore.

📩 Le misure protettive hanno una scadenza che corre ogni giorno: contattaci subito, trovi tutti i riferimenti per raggiungerci in fondo a questo articolo.

Chi siede dall’altra parte del tavolo quando chiedi la protezione

Per capire come si muoverà il creditore bisogna partire da come ragiona. Nella composizione negoziata della piccola impresa la controparte tipica non è un soggetto solo. Di solito i profili sono quattro, e ciascuno ha una convenienza diversa.

La banca con affidamenti e mutui. È il creditore che pesa di più sul passivo di una piccola impresa e quello che ha più strumenti. Spesso ha garanzie personali dei soci o dei familiari, un’ipoteca su un immobile, una cessione di crediti in essere. Dal suo punto di vista le misure protettive sono un costo-opportunità: per tutto il tempo in cui durano non può avviare né proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’impresa, né acquisire prelazioni non concordate. La banca, però, ragiona per portafoglio. Se il piano di risanamento promette un recupero superiore a quello di un’asta, le conviene restare al tavolo. Se il piano le sembra vago, le conviene accorciare la protezione il prima possibile e tornare all’esecuzione.

La società di leasing o il fornitore con contratto pendente. Le misure possono comprendere il divieto di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’impresa. È quanto ha confermato, ad esempio, il Tribunale di Brescia con l’ordinanza del 17 aprile 2025. Per un concedente che vede maturare canoni non pagati, ogni settimana in più di protezione è una perdita che si somma. Il suo obiettivo è ottenere che il proprio rapporto resti fuori dalle misure, o che la protezione finisca presto.

Il creditore che ha già un pignoramento avviato. È quello che si muove con più decisione. Ha già sostenuto le spese del titolo, del precetto e del pignoramento, e magari la vendita è vicina. Le misure gli sospendono la procedura. Dal suo punto di vista la composizione negoziata è il rischio di veder evaporare un vantaggio di posizione. Sarà quindi il primo a controllare se il ricorso per la conferma è stato depositato nei termini, se la durata chiesta è proporzionata, se le trattative esistono davvero.

Il creditore pubblico e quello previdenziale. Hanno regole proprie per le transazioni e spesso partecipano alle trattative con tempi più lunghi. Raramente sono loro a chiedere la revoca. Ma la lentezza con cui arrivano a una posizione può far scadere la protezione prima che l’accordo sia pronto. È un rischio indiretto, ma molto concreto.

C’è poi una figura che non è un creditore ma conta quanto loro: l’esperto. Nella piccola impresa sotto soglia lo nomina il segretario generale della camera di commercio a cui è presentata l’istanza (art. 25-quater, comma 2, CCII). L’esperto non rappresenta né il debitore né i creditori. Il suo parere però entra in tutti i passaggi che decidono la durata: l’udienza di conferma, la proroga, la revoca. E la legge gli consente di segnalare al giudice che le misure non servono più.

La chiave di lettura che useremo è questa: il creditore razionale non è contrario alla composizione negoziata in sé, è contrario a una protezione che dura più del necessario. Se gli dimostri che il tempo chiesto serve davvero a costruire una soluzione migliore della sua alternativa individuale, la sua convenienza si sposta. Se invece lasci spazi vuoti (termini non rispettati, trattative senza traccia, piano generico) userà quegli spazi per chiudere la partita in anticipo.

Un’ultima premessa di metodo. L’impresa minore, cioè quella che nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve) non ha superato insieme un attivo patrimoniale annuo di 300.000 euro, ricavi lordi annui di 200.000 euro e debiti anche non scaduti per 500.000 euro (art. 2, comma 1, lett. d, CCII), ha una disciplina dedicata nell’art. 25-quater. Al comma 5 questo articolo rinvia alle norme generali della composizione negoziata, tra cui espressamente gli artt. 18 e 19, «in quanto compatibili». Le regole sulla durata delle misure valgono quindi anche per la piccola impresa. Con una cautela che vedremo nella seconda mossa: alcuni passaggi pensati per l’impresa maggiore si adattano con fatica a quella minore.

Prima mossa del creditore: aspettare l’errore sui termini della conferma

La mossa

La prima cosa che il creditore farà è non fare nulla, almeno all’inizio. Le misure protettive non nascono dal giudice. L’imprenditore le chiede con l’istanza di nomina dell’esperto o con una richiesta successiva, e producono effetto dal giorno in cui la richiesta viene pubblicata nel registro delle imprese (art. 18 CCII). Da quel momento, però, scatta una sequenza di termini brevissimi. Il creditore attento si limita a osservare se vengono rispettati.

L’art. 19, comma 1, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che l’imprenditore deve depositare il ricorso al tribunale per la conferma o la modifica delle misure entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza. Il ricorso deve essere accompagnato dai documenti elencati al comma 2: bilanci o dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori con l’indicazione dei primi dieci per importo, piano di risanamento, dichiarazione sulla risanabilità e accettazione dell’esperto. La norma impone anche di chiedere entro un termine breve l’iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese e sanziona con l’inefficacia delle misure l’omesso o ritardato deposito. Il comma 3 prevede che il tribunale fissi l’udienza entro dieci giorni. Se il ricorso non è depositato nei termini, il tribunale dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista conviene aspettare. Contestare subito la composizione negoziata davanti al giudice costa tempo e spese legali e lo espone a una lettura sfavorevole se le misure vengono confermate. Lasciare che sia il debitore a sbagliare un termine non costa nulla e porta allo stesso risultato: la protezione si spegne prima ancora di essere valutata nel merito.

Il creditore preferisce invece muoversi subito quando ha un’esecuzione alle battute finali, ad esempio un’udienza di vendita fissata pochi giorni dopo la pubblicazione. In quel caso deposita nel fascicolo dell’esecuzione la sua posizione e si prepara a sostenere davanti al giudice della conferma che le misure non vanno estese al suo credito.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la sequenza dei termini vincola anche lui. Finché il ricorso è depositato nei termini e la procedura di conferma è pendente, le misure pubblicate sono efficaci e il creditore non può iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’impresa. Non può neppure acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore. Gli atti compiuti in violazione delle misure espongono il creditore alle contestazioni del debitore nel processo esecutivo.

Il creditore non può nemmeno trasformare un piccolo difetto documentale in una causa automatica di inefficacia. L’inefficacia è collegata dalla norma al mancato o tardivo deposito del ricorso e agli adempimenti pubblicitari. Le carenze del corredo documentale si discutono all’udienza, dove il giudice può chiedere integrazioni. La giurisprudenza di merito ha confermato la natura perentoria del termine di deposito del ricorso per la conferma. Il Tribunale di Genova, 13 marzo 2023, ha però ammesso che una domanda subordinata di fissazione dell’udienza possa essere accolta con efficacia per il futuro: un margine che la parte deve saper chiedere.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è preparare il ricorso per la conferma prima di pubblicare l’istanza, non dopo. Se il deposito deve avvenire entro il giorno successivo alla pubblicazione, il ricorso deve essere già scritto, i documenti già raccolti, l’elenco dei creditori già ordinato per importo. Per la piccola impresa che tiene la contabilità semplificata, i bilanci non ci sono e vanno sostituiti con le dichiarazioni dei redditi. Il comma 2 dell’art. 19, alla lettera a-bis introdotta dal correttivo, disciplina anche il caso dei bilanci non ancora approvati. Questo lavoro va fatto con il commercialista prima dell’invio dell’istanza sulla piattaforma.

Seconda cautela: monitorare la pubblicazione. Il giorno da cui partono i termini non è quello dell’invio dell’istanza ma quello della pubblicazione nel registro delle imprese. Chi controlla ogni mattina la visura dell’impresa sa esattamente quando scatta il termine e non lascia al creditore il vantaggio dell’errore.

Terza cautela: chiedere fin dal ricorso una durata motivata. Più avanti vedremo che il giudice fissa la durata tra un minimo e un massimo. Una richiesta generica di «massima durata possibile» è un invito al creditore a chiedere il minimo. Una richiesta che collega i giorni alle tappe concrete del piano (incontri con le banche, termine per la proposta al fornitore principale, data della perizia sull’immobile) è molto più difficile da attaccare.

Le pronunce che ti proteggono

Il Tribunale di Genova, 13 marzo 2023, riportato nel massimario 2024 della Camera di commercio di Prato-Pistoia, conferma che il termine di deposito è perentorio. Allo stesso tempo apre uno spiraglio per la domanda subordinata con efficacia ex nunc. Per chi ha sbagliato un adempimento significa che non tutto è perduto, purché la questione venga posta subito e nelle forme giuste. Il Tribunale di Torino, 5 dicembre 2023, sempre dal massimario, ha ammesso la riproposizione con ricorso separato di istanze cautelari non concesse in precedenza: il diniego iniziale non chiude ogni porta.

Vale la pena ricordare anche un dato che il creditore conosce bene. La giurisprudenza di merito raccolta nel massimario, fin dalle prime applicazioni (Trib. Torino, 22 agosto 2022; Trib. Brescia, 5 agosto 2022), ha escluso che alla durata delle misure si applichi la sospensione feriale dei termini, cioè il periodo dal 1° al 31 agosto. Chi conta i giorni della protezione non deve quindi «guadagnare» agosto: il calendario corre anche d’estate.

Seconda mossa del creditore: all’udienza di conferma chiede la durata minima, o nessuna

La mossa

Superato lo scoglio dei termini, il creditore si presenta all’udienza fissata dal tribunale. Qui gioca la sua partita più importante. L’art. 19, comma 4, CCII prevede che il giudice, sentite le parti e l’esperto e omesso ogni atto non indispensabile, confermi o revochi le misure. Se le conferma, ne stabilisce con ordinanza la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni. Il giudice può anche nominare un ausiliario.

Il creditore ha tre richieste possibili, in ordine di intensità:

  1. il rigetto della conferma, perché mancano le prospettive di risanamento;
  2. la conferma limitata, con esclusione del proprio credito o dei propri contratti dall’ambito delle misure;
  3. la conferma per la durata minima di trenta giorni, con riserva di riesaminare la situazione alla scadenza.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista la terza richiesta è la più efficiente. Non lo costringe a dimostrare che il piano è impossibile, cosa difficile all’inizio delle trattative. Gli garantisce però che dopo un mese il debitore dovrà tornare davanti al giudice con una domanda di proroga e con risultati concreti. In pratica il creditore sposta su di te l’onere di dimostrare, a breve, che il tempo è stato usato bene.

La prima richiesta, il rigetto, il creditore la riserva ai casi in cui vede segnali forti: insolvenza conclamata, piano limitato a poche righe, attività già ferma, o un’impresa che sembra voler solo prendere tempo prima di una liquidazione.

I suoi limiti

Il creditore non decide la durata, la decide il giudice. E il giudice la decide entro una forbice fissata dalla legge. Sotto i trenta giorni la conferma non può scendere e sopra i centoventi non può salire in prima battuta. Se il creditore vuole il rigetto, deve portare elementi concreti che smentiscano la ragionevole perseguibilità del risanamento. La sola esistenza di debiti scaduti non basta: la composizione negoziata nasce proprio per imprese in squilibrio. Per l’impresa minore l’art. 25-quater, comma 1, richiede che il risanamento sia «ragionevolmente perseguibile».

La giurisprudenza ha individuato i casi in cui la conferma va negata, e sono casi specifici. Il Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023, non ha confermato le misure in presenza di un’insolvenza irreversibile e di un piano embrionale, privo di interventi concreti. Il Tribunale di Lecco, 2 gennaio 2023, ha chiarito che l’insolvenza in sé non preclude l’accesso alla composizione negoziata. È la mancanza di una concreta prospettiva di risanamento a rendere irreversibile la crisi e a impedire la conferma. Il Tribunale di Livorno, 8 febbraio 2023, ha ritenuto incompatibile con lo strumento una cessione dell’azienda programmata in largo anticipo, senza un vero percorso di risanamento. Ne deriva che il creditore deve dimostrare qualcosa di più del semplice inadempimento: deve far vedere al giudice che il piano non c’è o che è solo un paravento per una liquidazione.

La tua contromossa

La contromossa chiave è arrivare all’udienza con un piano che nomina gli interventi, non solo gli obiettivi. «Ridurre i costi e rinegoziare con le banche» è un obiettivo. «Chiusura del secondo punto vendita entro il 31 gennaio con risparmio di 2.140 euro al mese di canone, proposta di riscadenzamento del mutuo chirografario su 84 mesi da presentare alla banca entro il 15 dicembre, cessione del furgone non strategico con incasso stimato di 11.600 euro» sono interventi. Il giudice di Salerno ha negato la conferma proprio davanti a un piano privo di interventi concreti. È l’errore da non ripetere.

Per la piccola impresa c’è una cautela specifica. L’art. 25-quater, comma 2, CCII richiede che l’istanza dell’impresa minore sia corredata dai documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a) e da c) a h): la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento, non è tra quelli richiesti per la nomina dell’esperto. L’art. 19, comma 2, invece, elenca il piano di risanamento tra i documenti del ricorso per la conferma delle misure. Il rinvio dell’art. 25-quater, comma 5, opera «in quanto compatibili» e i commentatori segnalano un problema di coordinamento, ad esempio sul piano finanziario. La lettura prudente è una sola: se la piccola impresa chiede le misure protettive, deve depositare comunque un piano di risanamento, anche sintetico ma concreto. Non può contare sull’esonero previsto per l’istanza. È una cautela da far valutare caso per caso, perché non risultano pronunce specifiche sull’art. 25-quater su questo punto.

Altra contromossa: chiedere misure selettive. L’art. 18 CCII consente di limitare le misure a determinate iniziative o a determinati creditori. Una richiesta mirata (ad esempio solo verso il creditore procedente e la società di leasing del macchinario essenziale) è più difficile da contestare in termini di proporzionalità e toglie argomenti ai creditori non coinvolti. Ricorda anche che, nel testo vigente, i crediti dei lavoratori restano esclusi dalle misure e che le misure non vietano i pagamenti. Pagare regolarmente i fornitori essenziali durante la protezione è un segnale di serietà che il giudice nota.

Infine, i terzi garanti. Nella piccola impresa il socio o il titolare ha quasi sempre firmato fideiussioni. Il Tribunale di Brescia, ordinanza del 17 aprile 2025 (R.G. 1037/2025), ha esteso la sospensione delle procedure esecutive ai terzi garanti coobbligati solidali, perché le azioni contro di loro colpivano le stesse posizioni debitorie e avrebbero compromesso il risanamento. Non è un automatismo: va chiesto e motivato. Ma è un’arma che il creditore spera tu non conosca.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre ai già citati Salerno 13 febbraio 2023, Lecco 2 gennaio 2023 e Livorno 8 febbraio 2023, che delimitano i casi di diniego, conta molto il Tribunale di Reggio Emilia, 27 settembre 2023. Secondo questa decisione la conferma avviene sentito l’esperto, sulla base di dichiarazioni motivate che attestano una ragionevole probabilità di risanamento. La conseguenza pratica è che il parere dell’esperto, se ben costruito, sposta l’onere argomentativo sul creditore. Il Tribunale di Brescia, nell’ordinanza del 17 aprile 2025, ha confermato le misure per centoventi giorni, cioè il massimo, valorizzando proprio il parere favorevole dell’esperto, un piano con interventi specifici e trattative già avviate su più linee operative.

Terza mossa del creditore: opporsi alla proroga e farla pesare come un esame

La mossa

Se la prima ordinanza ha concesso, ad esempio, novanta giorni, il creditore sa che prima della scadenza l’imprenditore dovrà chiedere la proroga. L’art. 19, comma 5, CCII stabilisce che il giudice, su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, può prorogare la durata delle misure per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni. La stessa norma esclude la proroga se il centro degli interessi principali dell’impresa è stato trasferito da un altro Stato membro dell’Unione europea nei tre mesi precedenti, un’ipotesi rara per la piccola impresa ma da tenere presente.

La mossa del creditore è trasformare la proroga in un esame. Chiede di partecipare, deposita una memoria in cui elenca cosa doveva succedere nei mesi precedenti e cosa non è successo, e domanda il rigetto o una proroga ridotta.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista la proroga è il momento di massima forza. All’inizio il debitore può presentare intenzioni. Alla proroga deve presentare risultati. Se in novanta giorni non c’è stato un solo incontro documentato, se la proposta non è stata formulata, se l’esperto ha scritto relazioni prudenti, il creditore ha facilmente buon gioco.

Il creditore rinuncia invece a opporsi quando le trattative con lui sono in fase avanzata. Una bozza di accordo sul tavolo, un riscadenzamento quasi definito: in quel momento contrastare la proroga significherebbe far saltare un accordo che gli conviene.

I suoi limiti

La proroga non ha un numero massimo di richieste, ma ha un tetto di giorni. Già nelle prime applicazioni il Tribunale di Milano, 14 luglio 2022 (sulla disciplina del D.L. 118/2021, poi trasfusa nel CCII), aveva chiarito che le proroghe non sono limitate nel numero ma devono restare entro il termine massimo ed essere collegate al buon esito delle trattative. Il creditore non può quindi sostenere che una seconda proroga sia inammissibile in sé: può sostenere solo che non serve.

Quanto al contraddittorio, la giurisprudenza di merito si è divisa e il creditore lo sa. Il Tribunale di Salerno, 14 novembre 2023, ha ritenuto che la richiesta di proroga vada sottoposta al contraddittorio dei creditori interessati, con un’udienza prima della decisione. Il Tribunale di Piacenza, 18 dicembre 2023, ha escluso la necessità di un contraddittorio preventivo, perché la legge non richiede l’audizione delle parti per la proroga. E il Tribunale di Piacenza, 5 gennaio 2024, ha precisato che la mancata acquisizione del parere dell’esperto non incide di per sé sulla legittimità della proroga, che va valutata sui requisiti sostanziali. Va però tenuto presente che il comma 5 nel testo vigente parla espressamente di parere acquisito. Contare sull’orientamento di Piacenza per fare a meno del parere sarebbe un azzardo.

Sui requisiti sostanziali, il Tribunale di Mantova, 9 marzo 2023, ha indicato il criterio più utile: per la proroga serve la permanenza del fumus, la persistenza del periculum e una progressione effettiva delle iniziative di risanamento. Il creditore deve quindi dimostrare che questa progressione manca. Una semplice lamentela sulla durata non basta.

La tua contromossa

La contromossa chiave è chiedere la proroga con un fascicolo delle trattative, non con una richiesta di tempo. Concretamente, l’istanza di proroga dovrebbe contenere:

  • un calendario degli incontri svolti, con data, partecipanti e argomenti, ricavato dai verbali dell’esperto o dalla corrispondenza;
  • l’elenco delle proposte inviate ai creditori e delle risposte ricevute, anche negative;
  • lo stato di avanzamento degli interventi del piano (contratti disdetti, beni venduti, incassi realizzati);
  • il parere dell’esperto sulla proroga, che la norma richiede espressamente;
  • un cronoprogramma che spieghi perché servono proprio quei giorni in più e non altri.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il punto di vista dell’esperto: ciò che l’esperto può attestare con serenità al giudice è solo ciò che il debitore gli ha messo per iscritto. Per questo il primo lavoro sulla proroga non è scrivere l’istanza, ma alimentare per tempo l’esperto di documenti verificabili.

Seconda contromossa: chiedere la proroga in anticipo, non l’ultimo giorno. Se il tribunale ritiene di fissare un’udienza (come ha fatto il Tribunale di Salerno), il tempo tecnico deve stare dentro la durata ancora in corso. Un’istanza depositata due o tre settimane prima della scadenza lascia margine al contraddittorio e toglie al creditore l’argomento dell’urgenza artificiale.

Terza contromossa: chiedere solo i giorni necessari. Paradossalmente, una proroga chiesta per tutti i giorni restanti fino a duecentoquaranta è più fragile di una proroga mirata. Se mancano centocinquanta giorni al tetto ma il piano prevede la firma dell’accordo con la banca entro due mesi, chiedere sessanta o novanta giorni è coerente e lascia un margine per un’ulteriore proroga, se servisse.

Le pronunce che ti proteggono

Mantova 9 marzo 2023 ti dice cosa devi dimostrare: progressione effettiva. Milano 14 luglio 2022 ti dice che il numero delle proroghe non è un limite in sé. Piacenza 18 dicembre 2023 e 5 gennaio 2024 ti offrono una lettura più snella della procedura di proroga. Salerno 14 novembre 2023 ti ricorda che il tuo giudice potrebbe pretendere il contraddittorio, e che è meglio essere pronti a sostenerlo. Nel massimario 2024 della Camera di commercio di Prato-Pistoia sono riportate anche pronunce del 2022 che chiedono, per la proroga, un piano dettagliato già discusso con almeno una parte dei creditori. Il filo conduttore è sempre lo stesso: la proroga si guadagna con le trattative, non con il calendario.

Quarta mossa del creditore: l’istanza di revoca o di abbreviazione

La mossa

È la mossa più diretta. L’art. 19, comma 6, CCII consente al giudice che ha emesso i provvedimenti sulle misure di revocarle o di abbreviarne la durata in qualunque momento. Può farlo su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto. I presupposti sono due: le misure non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative, oppure appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. Il procedimento segue le regole del procedimento cautelare uniforme, in quanto compatibili (art. 19, comma 7): il tribunale decide in composizione monocratica con ordinanza, reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.

Nell’istanza di revoca il creditore porta di solito uno o più di questi argomenti:

  • trattative inesistenti o di facciata: nessun incontro, nessuna proposta, solo rinvii;
  • abuso dello strumento: la composizione negoziata usata solo per bloccare un’asta o per guadagnare tempo prima di una liquidazione già decisa;
  • atti pregiudizievoli o in frode ai creditori compiuti durante la protezione: vendite di beni a parti correlate, pagamenti preferenziali a creditori vicini all’imprenditore, distrazione di incassi;
  • mancanza sopravvenuta di prospettive: perdita del cliente principale, chiusura dell’attività, risultati molto inferiori al piano;
  • sproporzione: il danno per il creditore istante (ad esempio un concedente che continua a non incassare canoni su un bene che si deprezza) è superiore al beneficio che la protezione porta alle trattative.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista l’istanza di revoca ha un vantaggio decisivo: si può proporre in qualunque momento. Non deve aspettare la scadenza della durata né la domanda di proroga. Il creditore la deposita quando ritiene di avere in mano un fatto nuovo, una prova che la situazione è cambiata. Oppure la usa come leva negoziale: un’istanza di revoca ben argomentata spinge il debitore a migliorare l’offerta.

Il creditore preferisce non presentarla quando teme di rafforzare il debitore. Un’istanza respinta, con un’ordinanza che riconosce la serietà delle trattative, consolida la posizione dell’impresa per il resto della procedura e indebolisce le future obiezioni dello stesso creditore.

I suoi limiti

La revoca non è una sanzione per l’inadempimento: è un rimedio che presuppone che le misure non servano più alle trattative o siano sproporzionate. Il creditore deve quindi dimostrare uno dei due presupposti del comma 6. Non basta dire che il debito non viene pagato.

Sull’abuso e sulla scorrettezza la giurisprudenza ha chiesto un vaglio concreto, non automatico. Già nelle prime applicazioni il Tribunale di Viterbo, 14 febbraio 2022, aveva affermato che la composizione negoziata non deve avere funzione dilatoria: è il principio su cui si regge l’argomento dell’abuso. Il Tribunale di Pistoia, 18 maggio 2022, ha ricordato che le misure possono essere modificate o revocate su istanza dei creditori o dell’esperto se risultano sproporzionate o lesive, cioè proprio i due presupposti del comma 6. Ma la valutazione resta del giudice e si fonda su fatti, non su sospetti.

Quanto agli atti in frode, nella composizione negoziata il CCII non li configura come causa autonoma e automatica di revoca, a differenza di quanto accade per il concordato minore. Lì l’art. 78 regola le misure del giudice e la disciplina del sovraindebitamento prevede espressamente la revocabilità delle misure in caso di atti in frode (così, per il piano del consumatore, l’art. 70, comma 5, CCII). Nella composizione negoziata gli atti pregiudizievoli entrano nella valutazione del comma 6 come prova che le misure non servono più alle trattative o arrecano un pregiudizio sproporzionato. Rilevano anche alla luce dei doveri di correttezza e buona fede che il codice impone a tutte le parti e del ruolo dell’esperto, che può segnalarli al giudice. Il creditore che denuncia un atto in frode deve indicarlo con precisione, con date, importi e destinatari. Un’accusa generica non regge.

Infine il creditore non può aggirare la revoca con iniziative unilaterali. Finché il giudice non revoca o abbrevia, le misure restano efficaci. L’art. 19, comma 8, CCII aggiunge che, in caso di revoca o cessazione delle misure, il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati viene meno dalla data della revoca o della cessazione: non prima.

La tua contromossa

La contromossa chiave è rendere ogni trattativa documentabile, così che l’istanza di revoca si scontri con una traccia scritta. Chi ha i verbali degli incontri, le PEC con le proposte, le risposte dei creditori, le relazioni dell’esperto, può dimostrare in poche pagine che le misure stanno servendo. Chi ha condotto le trattative al telefono rischia di non avere nulla da opporre.

Seconda contromossa: coinvolgere l’esperto. L’esperto partecipa al procedimento di revoca e il giudice tiene conto delle sue valutazioni. Nell’ordinanza di Brescia del 17 aprile 2025 il giudice ha ricordato espressamente all’esperto gli obblighi previsti dall’art. 19, comma 6. È un passaggio che i creditori leggono con attenzione: l’esperto non è un alleato del debitore, ed è tenuto a segnalare se le misure non servono più. Proprio per questo un esperto informato e convinto della serietà del percorso è la miglior difesa contro un’istanza di revoca.

Terza contromossa: correggere subito. Se un atto contestato dal creditore è stato effettivamente un errore (un pagamento a un creditore correlato, una vendita fatta senza informare l’esperto), la strada più efficace è quasi sempre ammetterlo e porvi rimedio prima dell’udienza. Il massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia riporta un orientamento di merito del 2022 secondo cui la presunta violazione dei doveri di correttezza non comporta automaticamente la revoca, se il debitore mostra un’effettiva resipiscenza.

Quarta contromossa: valutare il reclamo. Se le misure vengono revocate, il reclamo segue l’art. 669-terdecies c.p.c. e il termine è breve. La Cassazione, con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026 (Sez. I), richiamata da Brocardi, ha esaminato un caso in cui, dopo il diniego di conferma delle misure, il tribunale si era riservato sull’istanza di fallimento. La Corte ha ricordato che il debitore poteva proporre reclamo e che il termine di quindici giorni per impugnare il diniego era già scaduto al momento della dichiarazione di fallimento. E con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 (Sez. I) la Cassazione ha escluso che il debitore abbia un diritto pieno a ottenere un rinvio dell’istruttoria prefallimentare per avere il tempo di impugnare la revoca delle misure o di accedere a strumenti alternativi. Il messaggio è netto: chi vuole contestare una revoca deve farlo subito, perché il giudice dell’insolvenza non è tenuto ad aspettarlo.

Le pronunce che ti proteggono, e quelle che ti avvertono

Cass. n. 241/2026 e Cass. n. 3634/2025 non sono pronunce contro il debitore: fissano le regole del tempo processuale. Chi le conosce non perde il reclamo e non conta su rinvii che non gli spettano. Brescia 17 aprile 2025 mostra invece l’altro lato: se il parere dell’esperto è favorevole e le trattative sono documentate su più linee, il giudice conferma per il massimo e ricorda all’esperto il suo dovere di vigilanza. Questo dovere, rispettato, protegge anche il debitore serio.

Quinta mossa del creditore: contare i giorni meglio di te, fino al tetto dei dodici mesi

La mossa

Il creditore esperto tiene un calendario. Annota la data di pubblicazione dell’istanza, la durata concessa dalla prima ordinanza, le proroghe, le eventuali misure chieste in altre procedure. Sa che sopra i limiti dell’art. 19 c’è un tetto più alto e più rigido. L’art. 8 CCII stabilisce che la durata complessiva delle misure protettive, fino all’omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o all’apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all’articolo 18.

La mossa consiste nell’eccepire, quando il debitore passa dalla composizione negoziata a un altro strumento o torna a chiedere protezione dopo un primo tentativo, che il conto dei dodici mesi è già pieno o quasi.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista è un argomento di puro diritto, facile da provare: bastano le date. Non deve dimostrare che il piano è debole o che le trattative sono di facciata. Deve solo sommare i giorni. È l’argomento ideale per il creditore che ha un’esecuzione sospesa da molti mesi e vuole riprenderla.

Lo usa meno quando il nuovo strumento gli offre un trattamento migliore dell’esecuzione individuale. In quel caso la protezione residua non gli fa paura.

I suoi limiti

Il tetto dei dodici mesi vale per tutti, anche per il creditore. Le misure, finché non scadono, restano efficaci. Il conteggio va fatto sui giorni effettivi di protezione, perché la norma parla di periodo «anche non continuativo». I periodi senza misure non si sommano al conto: si sommano solo i giorni in cui la protezione è stata effettivamente in vigore.

La giurisprudenza ha però dato al creditore un argomento forte. Il Tribunale di Bologna, sez. IV civile, sentenza n. 1780 del 19 maggio 2025 (riportata da diritto.it), ha affermato che il limite dei dodici mesi dell’art. 8 riguarda la medesima situazione di crisi o insolvenza. Il termine non si rinnova per il solo fatto che lo strumento precedente, pur omologato, non ha avuto esecuzione effettiva. Nel caso deciso un’impresa aveva già beneficiato delle misure in una composizione negoziata sfociata in accordi di ristrutturazione omologati ma rimasti inefficaci. Aveva poi chiesto una nuova composizione negoziata e nuove misure, invocando una pretesa risarcitoria sopravvenuta di un cliente importante. Il tribunale ha respinto la richiesta perché non c’era una discontinuità effettiva: debiti, flussi e interlocutori erano gli stessi. A questo si aggiungevano ragioni di proporzionalità.

Sullo stesso piano, secondo la rassegna di A. Montanari pubblicata su Judicium nell’aprile 2026, il Tribunale di Vicenza, 25 marzo 2025, ha ritenuto già esaurito il termine annuale per effetto della successione tra procedure e ha respinto una nuova cautelare in pendenza di accordi ex art. 57 CCII. Il Tribunale di Avellino, 4 giugno 2025, ha adottato una posizione intermedia: una deroga ai limiti è ammissibile solo dopo la fase delle trattative, cioè quando ci sono già proposta e piano o accordi conclusi. La stessa rassegna riferisce che il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 3 dicembre 2024, aveva rimesso la questione della successione tra misure alla Cassazione con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. Il rinvio è stato dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza. Non c’è quindi, ad oggi, una parola della Cassazione sul punto, e i tribunali restano divisi.

La tua contromossa

La contromossa chiave è pianificare l’intero percorso dentro i dodici mesi fin dal primo giorno, trattando i duecentoquaranta giorni della composizione negoziata come una parte del budget, non come il budget intero. Se la composizione negoziata della piccola impresa rischia di non chiudersi con un accordo, l’imprenditore ha davanti gli sbocchi dell’art. 25-quater, comma 4: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e, per la sola impresa agricola, accordo di ristrutturazione. Nel concordato minore il giudice, su istanza del debitore, può disporre le misure dell’art. 78, comma 2, lett. d), CCII fino all’omologazione definitiva. Quella protezione, nella lettura prudente dell’art. 8, consuma lo stesso budget di dodici mesi.

In pratica: se usi tutti i duecentoquaranta giorni nelle trattative, al successivo strumento restano circa quattro mesi di protezione. Se ne usi centocinquanta, ne restano più di sette. La scelta di quanto chiedere in proroga va fatta guardando anche a cosa potrebbe servire dopo.

Seconda contromossa: documentare l’eventuale discontinuità. Se tra un tentativo e l’altro la situazione è cambiata davvero (nuovo assetto proprietario, nuovi finanziatori, perimetro dell’attività ridotto, debiti diversi), questi elementi vanno provati. È esattamente ciò che è mancato nel caso deciso dal Tribunale di Bologna.

Terza contromossa: non contare su agosto. Come abbiamo visto, la giurisprudenza ha escluso l’applicazione della sospensione feriale (1-31 agosto) alla durata delle misure. Un calendario che sposta in avanti le scadenze di un mese «perché c’è la pausa estiva» è sbagliato. Il creditore lo farà notare.

Le pronunce che ti proteggono, e quelle che ti avvertono

Trib. Bologna n. 1780/2025 e Trib. Vicenza 25 marzo 2025 sono pronunce che il creditore citerà. Conoscerle serve a costruire la contromossa: dimostrare la discontinuità, o non arrivare mai al punto in cui servirebbe. Trib. Avellino 4 giugno 2025 offre uno spazio per chi ha già concluso le trattative e ha bisogno di tutela fino all’omologazione dello strumento scelto.

Sesta mossa del creditore: smontare le misure cautelari usate come protezione di riserva

La mossa

Quando il debitore si avvicina al limite delle misure protettive, spesso tenta un’altra strada. Chiede al giudice misure cautelari ai sensi dell’art. 19 CCII, che la norma consente accanto alle protettive, con un contenuto che di fatto replica la protezione scaduta: inibitoria verso specifici creditori, sospensione di un’esecuzione, divieto di escussione di una garanzia. La sesta mossa del creditore è opporsi sostenendo che la cautelare è un modo per eludere i limiti di durata.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista è una partita decisiva. Se la cautelare passa, il calendario costruito con tanta cura non serve più e la protezione si allunga senza un termine certo. Il creditore investe quindi molto in questa opposizione, anche con argomenti di sistema: il limite di dodici mesi deriva dall’art. 6, par. 8, della Direttiva (UE) 2019/1023, che vieta durate complessive superiori, e una cautelare con lo stesso contenuto sarebbe un aggiramento.

Preferisce non opporsi quando la cautelare è davvero mirata e non lo riguarda, oppure quando riguarda un bene che per lui non ha valore di realizzo.

I suoi limiti

Qui il creditore trova una giurisprudenza divisa, che non gli dà vittoria automatica. La rassegna di Montanari (Judicium, aprile 2026) ricostruisce tre orientamenti.

Orientamento restrittivo, favorevole al creditore. Il Tribunale di Milano, 22 novembre 2023, ha ritenuto che le misure cautelari possano durare quanto le trattative ma non possano avere un contenuto sovrapponibile a quello delle misure protettive tipiche, altrimenti eludono il termine massimo. Il Tribunale di Roma, ordinanza del 14 ottobre 2024, ha applicato il limite di durata anche alle inibitorie, indipendentemente dalla loro selettività. Il Tribunale di Roma, 19 marzo 2025, ha precisato che la selettività non legittima le cautelari sostitutive, perché anche le protettive possono essere selettive. Il Tribunale di Brescia, 7 gennaio 2026, ha affermato che una cautelare che replica il contenuto di una protettiva tipica ne condivide i limiti temporali.

Orientamento aperto, favorevole al debitore. Il Tribunale di Imperia, 20 febbraio 2024, ha esaminato una richiesta di inibitoria cautelare verso creditori specifici dopo lo scadere dei duecentoquaranta giorni. Ha ritenuto che il limite valga solo per le misure protettive generali e indiscriminate e che il giudice debba valutare caso per caso la proporzionalità. Il Tribunale di Milano, 4 luglio 2025 e 20 ottobre 2025, ha aderito a questa lettura. La rassegna cita tra le pronunce favorevoli anche Trib. Venezia 22 aprile 2025, Trib. Spoleto 17 gennaio 2025, Trib. Padova 21 novembre 2024 e 9 dicembre 2024, Trib. Udine 30 aprile 2024.

Orientamento intermedio. Il Tribunale di Avellino, 4 giugno 2025, già citato, ammette la deroga solo dopo la fase delle trattative.

Il limite che il creditore deve rispettare è questo: non può ottenere il rigetto di una cautelare solo perché arriva dopo le protettive; deve dimostrare che ne replica il contenuto in modo generalizzato o che non è proporzionata.

La tua contromossa

La contromossa chiave è chiedere cautelari realmente selettive, motivate su fumus e periculum specifici e circoscritte nel tempo, assumendo su di te l’onere di dimostrarne utilità e proporzionalità. È la condizione indicata dalla dottrina più recente per distinguere una cautelare legittima da una elusiva: carattere selettivo, concessione ex ante dal giudice, verifica di fumus e periculum, onere della prova sul debitore. Un’inibitoria verso un solo creditore, per un tempo definito e legato a un passaggio preciso (la firma dell’accordo con gli altri, l’udienza di omologazione), ha molte più possibilità di una richiesta che riproduce in blocco le misure scadute.

Seconda contromossa: verificare l’orientamento del tribunale competente. Con una giurisprudenza così divisa, sapere come ha deciso in passato il tuo tribunale (Milano non decide come Roma) cambia la strategia. A volte conviene non arrivare affatto alla scadenza dei duecentoquaranta giorni senza una soluzione già depositata.

Terza contromossa: non presentare la cautelare come un rimedio all’urgenza dell’ultimo minuto. La rassegna di Montanari osserva che l’art. 19, comma 1, non impedisce cautelari successive alla domanda di conferma, se sopravvengono esigenze nuove. La sopravvenienza va dimostrata: un’esecuzione iniziata dopo, un’escussione minacciata, un contratto risolto.

Le pronunce che ti proteggono, e quelle che ti avvertono

Imperia 20 febbraio 2024, Milano 4 luglio 2025 e 20 ottobre 2025 sono i precedenti a cui appoggiare una cautelare selettiva. Milano 22 novembre 2023, Roma 14 ottobre 2024 e 19 marzo 2025, Brescia 7 gennaio 2026 sono quelli che il creditore depositerà. La partita si vince sul terreno della selettività e della proporzionalità, non sulla pura cronologia.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come si combinano i termini. Non descrivono casi reali. Le date sono state scelte in modo che le scadenze non cadano di sabato o di domenica.

Simulazione 1: la proroga costruita sulle trattative

Situazione di partenza. Ditta individuale nel commercio al dettaglio. Negli ultimi tre esercizi: attivo patrimoniale massimo 214.300 €, ricavi lordi massimi 176.900 €, debiti complessivi 318.700 €. È un’impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Creditori principali: banca con mutuo chirografario residuo di 96.480 € e scoperto di conto di 27.350 €; società di leasing per l’arredo del punto vendita, canoni scaduti 8.940 €; fornitore principale, 41.270 €. La banca ha già notificato un precetto.

Mosse. L’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese mercoledì 4 novembre 2026. Il ricorso per la conferma, già pronto, è depositato giovedì 5 novembre 2026, entro il giorno successivo come vuole l’art. 19, comma 1. Il tribunale fissa l’udienza per venerdì 13 novembre 2026, entro i dieci giorni previsti. La banca chiede la durata minima di trenta giorni. L’imprenditore chiede centoventi giorni, collegati a un cronoprogramma. L’esperto esprime parere favorevole ma suggerisce una durata intermedia. Il giudice conferma per novanta giorni dalla pubblicazione: le misure scadono martedì 2 febbraio 2027.

Contromossa. Mercoledì 20 gennaio 2027, quasi due settimane prima della scadenza, l’imprenditore deposita l’istanza di proroga. Allega i verbali di quattro incontri con la banca, la proposta di riscadenzamento del mutuo su 84 mesi e l’accettazione di massima del fornitore principale per un pagamento dilazionato al 70%. Allega anche il parere dell’esperto sulla proroga. Chiede centoventi giorni ulteriori, non tutti i centocinquanta ancora disponibili.

Esito. Novanta più centoventi fa duecentodieci giorni, sotto il tetto di duecentoquaranta dell’art. 19, comma 5. La protezione dura fino a mercoledì 2 giugno 2027. Restano trenta giorni di margine per un’eventuale ulteriore proroga mirata. Restano anche, nel budget dei dodici mesi dell’art. 8, circa cinque mesi utilizzabili per lo strumento successivo, se servisse. Per la banca a questo punto la convenienza di opporsi si riduce: la proposta di riscadenzamento è sul tavolo e un’opposizione respinta rafforzerebbe il debitore.

Simulazione 2: l’istanza di revoca del concedente

Situazione di partenza. Stessa impresa, ma con un dettaglio diverso: a dicembre 2026 l’imprenditore ha venduto il furgone aziendale al fratello per 6.200 € senza informarne l’esperto. Il valore di mercato stimato è di 11.600 €. Nel frattempo la società di leasing ha visto salire i canoni scaduti a 13.410 €.

Mossa del creditore. Martedì 12 gennaio 2027 la società di leasing deposita istanza di revoca ai sensi dell’art. 19, comma 6. Sostiene tre cose: le misure arrecano un pregiudizio sproporzionato, perché i canoni non pagati crescono e l’arredo si deprezza; la vendita del furgone a un familiare sotto il valore di mercato è un atto pregiudizievole per i creditori; non c’è stata alcuna trattativa specifica sul contratto di leasing.

Contromossa. L’imprenditore, con l’esperto informato, fa tre cose prima dell’udienza. Uno: ottiene dal fratello l’integrazione del prezzo fino al valore di stima, con versamento di 5.400 € sul conto dell’impresa, e lo documenta. Due: deposita una proposta scritta alla società di leasing per il pagamento dei canoni scaduti in sei rate e la ripresa regolare dei canoni correnti. Tre: chiede, in via subordinata, che le misure siano modificate escludendo il contratto di leasing, se il giudice ritiene sproporzionato il pregiudizio per il concedente.

Esito possibile. Il giudice può respingere la revoca, valutando la correzione dell’atto contestato e l’utilità delle misure per le trattative con la banca. Oppure può accogliere la richiesta subordinata e restringere le misure, lasciando fuori il contratto di leasing. Quello che l’imprenditore ha evitato è la revoca integrale. Se le misure fossero state revocate, il divieto di acquisire prelazioni sarebbe cessato da quella data (art. 19, comma 8) e la banca avrebbe potuto riprendere l’esecuzione. Contro un’eventuale revoca il reclamo avrebbe dovuto essere proposto nel termine breve dell’art. 669-terdecies c.p.c., senza contare su rinvii nel frattempo, come insegnano Cass. n. 3634/2025 e Cass. n. 241/2026.

Simulazione 3: il budget dei dodici mesi

Situazione di partenza. Impresa minore artigiana, debiti per 287.560 €. Le misure protettive della composizione negoziata, pubblicate mercoledì 21 ottobre 2026, sono state confermate e prorogate fino al limite dei duecentoquaranta giorni. Sono scadute venerdì 18 giugno 2027 senza accordo con il creditore principale.

Mossa del debitore. Giovedì 1° luglio 2027 l’imprenditore deposita, tramite l’OCC, una domanda di concordato minore, uno degli sbocchi previsti dall’art. 25-quater, comma 4, lett. a), e chiede le misure dell’art. 78, comma 2, lett. d).

Mossa del creditore. La banca eccepisce che, ai sensi dell’art. 8, la durata complessiva delle misure per la stessa crisi non può superare dodici mesi. I duecentoquaranta giorni della composizione negoziata vanno conteggiati.

Il conto. Dodici mesi corrispondono a circa 365 giorni. Ne sono stati usati 240. I giorni tra il 19 giugno e il 30 giugno 2027 non contano, perché la protezione non era in vigore. Il residuo è di circa 125 giorni: se le misure fossero concesse dal 1° luglio 2027, il tetto si raggiungerebbe intorno a mercoledì 3 novembre 2027. Se l’omologazione del concordato minore non arriva entro quella data, nella lettura prudente dell’art. 8 la protezione non potrebbe proseguire. Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna con la sentenza n. 1780/2025, l’impresa non aveva potuto dimostrare una discontinuità della crisi tale da far ripartire il conteggio.

La lezione. Se l’imprenditore avesse chiuso la composizione negoziata a centocinquanta giorni, constatata l’impossibilità dell’accordo, avrebbe avuto circa duecentoquindici giorni di protezione per il concordato minore. Ogni giorno di proroga chiesto senza un vero avanzamento è un giorno sottratto allo strumento successivo.

Quando all’avversario conviene davvero trattare

Fin qui abbiamo descritto il creditore che attacca. Ma la stessa logica economica che lo spinge ad accorciare la protezione, in alcuni momenti lo spinge a firmare. Sono i momenti in cui la sua alternativa individuale peggiora o la tua proposta migliora. Riconoscerli è la lettura strategica più utile di tutta la partita.

Primo momento: subito dopo la conferma per la durata massima. Quando il giudice conferma per centoventi giorni, come nel caso di Brescia del 17 aprile 2025, il creditore sa di avere davanti quattro mesi di blocco certo e la prospettiva di una proroga fino a duecentoquaranta. A quel punto insistere sull’esecuzione significa aspettare otto mesi. Una proposta seria in quella fase ha molte più probabilità di essere ascoltata di quante ne avrebbe avute il giorno prima dell’udienza.

Secondo momento: dopo un’istanza di revoca respinta. Il creditore che ha tentato la revoca e ha perso ha speso tempo e risorse e ha ottenuto un’ordinanza che riconosce la serietà delle trattative. La sua posizione negoziale è più debole. Spesso è proprio dopo una revoca respinta che arrivano le aperture più concrete.

Terzo momento: quando l’esperto prospetta l’alternativa. Nella piccola impresa gli sbocchi alternativi all’accordo sono il concordato minore, la liquidazione controllata e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-quater, comma 4). Per il creditore chirografario la liquidazione controllata significa di solito tempi lunghi e un riparto modesto. Quando l’esperto, nelle relazioni o negli incontri, mette nero su bianco il confronto tra la proposta e l’alternativa liquidatoria, il creditore razionale fa i conti e spesso scopre che l’accordo gli conviene.

Quarto momento: quando il creditore ha un problema di bilancio. Le banche classificano le posizioni deteriorate e sostengono costi per tenerle in portafoglio. Un accordo di riscadenzamento o un saldo e stralcio può essere per loro preferibile a un’esecuzione lunga su un immobile di valore incerto. Questo vale soprattutto vicino alle chiusure trimestrali e annuali. È un elemento che il commercialista sa leggere meglio dell’avvocato.

Quinto momento: quando i garanti sono protetti. Se le misure sono state estese ai terzi garanti, come ha fatto il Tribunale di Brescia, il creditore perde anche la scorciatoia dell’escussione del fideiussore. La sua unica strada rapida diventa l’accordo.

Quali accordi sono possibili? L’art. 25-quater, comma 3, CCII elenca gli esiti delle trattative per l’impresa minore. Il primo è un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale. Il secondo è un accordo con il contenuto dell’art. 62 (la convenzione di moratoria). Il terzo è un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5. Con la sua sottoscrizione l’esperto dà atto che il piano appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza. Sono tre formati diversi, e scegliere quello giusto dipende da quanti creditori aderiscono e da quanto pesano.

Il punto strategico è questo: la durata delle misure non è solo un vincolo da subire, è un orologio che pesa anche sul creditore. Più la protezione è solida, documentata e prorogata per buone ragioni, più il creditore ha interesse a chiudere prima della scadenza, invece di aspettare un esito che non controlla.

La partita in tabella

La tabella che segue riassume le mosse del creditore, i vincoli che la legge gli impone, la contromossa dell’imprenditore e la finestra temporale in cui giocarla. I riferimenti normativi sono al CCII nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024. Per la piccola impresa valgono in quanto compatibili, per effetto dell’art. 25-quater, comma 5.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa dell’imprenditore Finestra utile
Attende l’errore sui termini della conferma Le misure sono efficaci dalla pubblicazione; l’inefficacia scatta solo per omesso o tardivo deposito del ricorso (art. 19, commi 1 e 3) Ricorso e documenti pronti prima della pubblicazione; controllo quotidiano della visura Entro il giorno successivo alla pubblicazione
Chiede il rigetto o la durata minima all’udienza Durata da 30 a 120 giorni fissata dal giudice (art. 19, comma 4); il rigetto richiede la prova dell’assenza di prospettive concrete Piano con interventi specifici, parere dell’esperto, misure selettive, eventuale estensione ai garanti Udienza fissata entro dieci giorni dal deposito
Si oppone alla proroga Proroga su istanza, con parere dell’esperto; tetto complessivo di 240 giorni (art. 19, comma 5) Fascicolo delle trattative, cronoprogramma, richiesta dei soli giorni necessari Due o tre settimane prima della scadenza
Deposita istanza di revoca o di abbreviazione Deve provare che le misure non servono alle trattative o sono sproporzionate (art. 19, comma 6); i divieti cessano solo dalla revoca (comma 8) Trattative documentate, esperto informato, correzione degli atti contestati, richiesta subordinata di modifica In qualunque momento; reclamo nel termine breve dell’art. 669-terdecies c.p.c.
Eccepisce il tetto dei dodici mesi Durata complessiva non oltre dodici mesi, anche non continuativi, inclusi proroghe e rinnovi (art. 8) Budget dei giorni pianificato su tutto il percorso; prova della discontinuità della crisi Dal primo giorno, a ogni proroga, prima di ogni nuovo strumento
Si oppone alle cautelari “di riserva” Giurisprudenza divisa; la cautelare non selettiva che replica le protettive è a rischio Cautelari mirate, motivate su fumus e periculum, circoscritte nel tempo Prima della scadenza delle protettive, su esigenze sopravvenute

Due avvertenze sulla lettura della tabella. La prima: la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non allunga la durata delle misure, secondo la giurisprudenza di merito richiamata. La seconda: le finestre indicate sono quelle utili, non quelle massime. Muoversi all’ultimo giorno utile significa lasciare al creditore l’iniziativa.

Le domande di chi è sotto attacco

Il creditore può pignorarmi mentre le misure sono in vigore?
No, finché le misure sono efficaci il creditore non può iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’impresa. Non può nemmeno acquisire prelazioni non concordate. Restano fuori dalle misure i crediti dei lavoratori, e le misure non vietano all’impresa di pagare. Se le misure sono selettive, il divieto vale solo verso i creditori o le iniziative indicati.

Quanto durano, al massimo, le misure nella composizione negoziata della mia piccola impresa?
Al massimo duecentoquaranta giorni in totale, tra prima conferma e proroghe. La prima ordinanza fissa una durata tra trenta e centoventi giorni (art. 19, comma 4). Le proroghe possono portare il totale fino a duecentoquaranta (art. 19, comma 5). Sopra tutto c’è il tetto dei dodici mesi dell’art. 8, che conta anche le misure di altri strumenti per la stessa crisi.

Agosto conta nel calcolo dei giorni?
Sì, agosto conta. La giurisprudenza di merito ha escluso che la sospensione feriale dei termini, dal 1° al 31 agosto, si applichi alla durata delle misure protettive. Una protezione che scade a fine agosto scade davvero a fine agosto.

Un creditore può chiedere la revoca anche se il giudice ha appena confermato le misure?
Sì, l’istanza di revoca o di abbreviazione si può presentare in qualunque momento. Il creditore deve però dimostrare che le misure non servono più al buon esito delle trattative o che sono sproporzionate rispetto al pregiudizio che gli arrecano (art. 19, comma 6). Il giudice decide sentite le parti e l’esperto.

Se le misure vengono revocate, ho tempo per reagire?
Il tempo c’è, ma è poco. L’ordinanza è reclamabile secondo l’art. 669-terdecies c.p.c. La Cassazione (sent. n. 241/2026) ha considerato decisivo il termine di quindici giorni per il reclamo. Con l’ord. n. 3634/2025 ha escluso un diritto pieno a ottenere rinvii dal giudice dell’insolvenza per avere il tempo di impugnare. Il reclamo va preparato subito.

Se la composizione negoziata fallisce, posso chiedere nuove misure con un altro strumento?
Sì, ma dentro il tetto di dodici mesi per la stessa crisi. Nel concordato minore, ad esempio, il giudice può disporre le misure dell’art. 78, comma 2, lett. d). Secondo il Tribunale di Bologna (sent. n. 1780/2025) il limite dell’art. 8 non si azzera se la crisi è la stessa. Pianifica i giorni dall’inizio.

I paletti fissati dai giudici

Raccogliamo qui le pronunce citate nell’articolo, ordinate in base alla mossa del creditore che ciascuna limita o regola. Per le pronunce di merito senza numero riportiamo organo e data come indicati dalle fonti consultate: il massimario 2024 della Camera di commercio di Prato-Pistoia, la rassegna di A. Montanari su Judicium (aprile 2026), le pagine Brocardi degli artt. 8 e 19 CCII, diritto.it e il testo dell’ordinanza di Brescia pubblicato da Iusletter. Molte decisioni di merito circolano senza numero di ruolo. Prima di usarle in un atto è sempre bene recuperarne il testo integrale.

Sui termini della conferma e sulla durata

  • Trib. Genova, 13 marzo 2023. Il termine per depositare il ricorso di conferma è perentorio, a pena di inefficacia delle misure. Una domanda subordinata di fissazione dell’udienza può però essere accolta con efficacia per il futuro. Rilevanza: è la regola su cui il creditore conta nella prima mossa, e allo stesso tempo il margine di recupero per il debitore.
  • Trib. Torino, 22 agosto 2022, e Trib. Brescia, 5 agosto 2022. La sospensione feriale non si applica alla durata delle misure protettive, data l’urgenza della procedura. Rilevanza: il calendario della protezione corre anche dal 1° al 31 agosto.
  • Trib. Torino, 5 dicembre 2023. È ammissibile riproporre con ricorso separato istanze cautelari non concesse in precedenza. Rilevanza: un primo diniego non chiude definitivamente la strada.

Sulla conferma e sulle prospettive di risanamento

  • Trib. Salerno, 13 febbraio 2023. Le misure non si confermano se l’insolvenza è irreversibile e il piano è embrionale, privo di interventi concreti. Rilevanza: indica al debitore che cosa deve contenere il piano per resistere alla richiesta di rigetto.
  • Trib. Lecco, 2 gennaio 2023. L’insolvenza non esclude l’accesso. È la mancanza di una concreta prospettiva di risanamento a impedire la conferma. Rilevanza: toglie al creditore l’argomento del solo inadempimento.
  • Trib. Livorno, 8 febbraio 2023. Una cessione dell’azienda programmata in largo anticipo, senza un percorso di risanamento, è incompatibile con la finalità della composizione negoziata. Rilevanza: argine contro l’uso liquidatorio dello strumento, che il creditore invoca come abuso.
  • Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2023. La conferma si fonda sul parere dell’esperto e su dichiarazioni motivate che attestano una ragionevole probabilità di risanamento. Rilevanza: il parere dell’esperto è il baricentro dell’udienza.
  • Trib. Brescia, ord. 17 aprile 2025, R.G. 1037/2025. Misure confermate per centoventi giorni sulla base del parere favorevole dell’esperto, di un piano con interventi specifici e di trattative su più linee. La sospensione delle esecuzioni è estesa ai terzi garanti coobbligati, e il giudice richiama l’esperto agli obblighi dell’art. 19, comma 6. Rilevanza: modello di conferma alla durata massima, e possibile tutela dei fideiussori nella piccola impresa.

Sulla proroga

  • Trib. Mantova, 9 marzo 2023. La proroga richiede la permanenza del fumus, la persistenza del periculum e una progressione effettiva delle iniziative di risanamento. Rilevanza: definisce l’onere del debitore e l’oggetto dell’opposizione del creditore.
  • Trib. Salerno, 14 novembre 2023. La richiesta di proroga va sottoposta al contraddittorio dei creditori interessati, con un’udienza prima della decisione. Rilevanza: consiglia di depositare la proroga con anticipo.
  • Trib. Piacenza, 18 dicembre 2023. Per la proroga non serve un contraddittorio preventivo con i creditori. Rilevanza: orientamento opposto a Salerno, che dimostra quanto conti conoscere il proprio tribunale.
  • Trib. Piacenza, 5 gennaio 2024. La mancata acquisizione del parere dell’esperto non incide di per sé sulla legittimità della proroga, valutata sui requisiti sostanziali. Rilevanza: da usare con cautela, perché il testo vigente del comma 5 richiede il parere.
  • Trib. Milano, 14 luglio 2022. Le proroghe non sono limitate nel numero, ma devono restare entro il termine massimo e servire al buon esito delle trattative. Rilevanza: il creditore non può opporsi a una seconda proroga solo perché è la seconda.

Sulla revoca e sul reclamo

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026. Dopo il diniego di conferma delle misure il debitore poteva proporre reclamo. Il termine di quindici giorni era già scaduto quando il fallimento è stato dichiarato, e non gli spettava un rinvio. Rilevanza: il reclamo contro i provvedimenti sulle misure va proposto subito.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. Nell’istruttoria per l’insolvenza il debitore non ha un diritto pieno al rinvio per impugnare la revoca delle misure o per accedere a procedure alternative. Rilevanza: dopo la revoca il creditore può spingere sull’insolvenza senza attendere i tempi del debitore.
  • Trib. Viterbo, 14 febbraio 2022, e Trib. Pistoia, 18 maggio 2022. La composizione negoziata non deve avere funzione dilatoria. Le misure possono essere modificate o revocate su istanza dei creditori o dell’esperto se sproporzionate o lesive. Rilevanza: sono le basi dell’argomento dell’abuso e della sproporzione nell’istanza di revoca.

Sul tetto dei dodici mesi e sulle cautelari di riserva

  • Trib. Bologna, sez. IV civ., sent. n. 1780 del 19 maggio 2025. Il limite dei dodici mesi dell’art. 8 riguarda la medesima crisi. Non si rinnova se lo strumento precedente, pur omologato, non ha avuto esecuzione, salvo una discontinuità effettiva. Rilevanza: è l’argomento principale del creditore nella quinta mossa.
  • Trib. Vicenza, 25 marzo 2025. Termine annuale già esaurito per effetto della successione tra procedure: nuova cautelare respinta in pendenza di accordi ex art. 57. Rilevanza: conferma la lettura rigorosa del tetto.
  • Trib. Avellino, 4 giugno 2025. La deroga ai limiti è ammissibile solo dopo la fase delle trattative, con proposta e piano o accordi già conclusi. Rilevanza: apre uno spazio per chi ha già depositato lo strumento.
  • Trib. Milano, 22 novembre 2023; Trib. Roma, ord. 14 ottobre 2024; Trib. Roma, 19 marzo 2025; Trib. Brescia, 7 gennaio 2026. Le cautelari che replicano il contenuto delle protettive ne condividono i limiti di durata, anche se selettive. Rilevanza: precedenti che il creditore oppone alla cautelare di riserva.
  • Trib. Imperia, 20 febbraio 2024; Trib. Milano, 4 luglio 2025 e 20 ottobre 2025. Il limite riguarda le protettive generali. Una cautelare selettiva, proporzionata e valutata dal giudice può essere concessa anche dopo i duecentoquaranta giorni. Rilevanza: precedenti su cui costruire la contromossa della sesta mossa.
  • Trib. Brindisi, ord. 3 dicembre 2024. Rinvio pregiudiziale alla Cassazione sulla successione tra misure, dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza. Rilevanza: manca ancora una pronuncia di legittimità, e il contrasto tra tribunali resta aperto.

Una nota sull’impresa minore. Nelle fonti consultate non sono emerse pronunce specifiche sulla durata delle misure nella composizione negoziata delle imprese sotto soglia dell’art. 25-quater. I principi sopra riportati riguardano la composizione negoziata ordinaria e si applicano alla piccola impresa in quanto compatibili, secondo il rinvio del comma 5.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella composizione negoziata della piccola impresa la durata delle misure protettive si decide in pochi passaggi: deposito del ricorso, udienza di conferma, proroga, eventuale revoca. Ogni passaggio ha termini brevi e un creditore pronto a sfruttare gli spazi lasciati vuoti. Il nostro lavoro consiste nel giocare questa partita al posto tuo, una mossa alla volta.

  1. Verifichiamo i requisiti dell’impresa minore sui dati dei tre esercizi precedenti (attivo, ricavi, debiti) e controlliamo con il commercialista se l’impresa rientra nell’art. 25-quater o nella composizione negoziata ordinaria.
  2. Prepariamo il ricorso per la conferma prima della pubblicazione dell’istanza, con bilanci o dichiarazioni dei redditi, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori e piano di risanamento, così da depositarlo entro il giorno successivo.
  3. Costruiamo un piano con interventi nominati e datati, non con obiettivi generici, perché è su quel piano che il creditore misurerà la richiesta di rigetto o di durata minima.
  4. Calibriamo il perimetro delle misure: valutiamo se chiederle selettive, verso quali creditori e contratti, e se chiederne l’estensione ai terzi garanti coobbligati.
  5. Teniamo il registro delle trattative: verbali degli incontri, PEC con le proposte, risposte dei creditori, avanzamento degli interventi. È il materiale che servirà per la proroga e contro l’istanza di revoca.
  6. Presidiamo il calendario dei giorni: data di pubblicazione, durata confermata, proroghe, tetto dei duecentoquaranta giorni e budget dei dodici mesi dell’art. 8, con il calcolo del residuo disponibile per un eventuale strumento successivo.
  7. Depositiamo la proroga con anticipo, corredata dal parere dell’esperto e dal cronoprogramma, chiedendo solo i giorni che servono.
  8. Rispondiamo all’istanza di revoca o di abbreviazione del creditore con le prove delle trattative e, se serve, con la correzione degli atti contestati e una richiesta subordinata di modifica delle misure.
  9. Proponiamo il reclamo contro l’ordinanza di revoca o di diniego nel termine breve dell’art. 669-terdecies c.p.c., e seguiamo le eventuali fasi successive davanti al giudice dell’insolvenza.
  10. Apriamo il tavolo con il creditore nel momento in cui la sua convenienza si sposta: dopo la conferma alla durata massima, dopo una revoca respinta, quando l’alternativa liquidatoria è messa nero su bianco. Scegliamo tra contratto, convenzione di moratoria e accordo sottoscritto dall’esperto, oppure valutiamo gli sbocchi alternativi dell’art. 25-quater, comma 4.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Chi conosce il ruolo dell’esperto sa che cosa gli serve per rilasciare un parere favorevole alla conferma o alla proroga, e quando invece è tenuto a segnalare al giudice che le misure non servono più. Conta anche la qualifica di avvocato cassazionista: garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea dal ricorso di conferma al reclamo e alle eventuali impugnazioni. Se la composizione negoziata sfocia in un concordato minore o in una liquidazione controllata, l’abilitazione di Gestore della crisi e il rapporto fiduciario con un OCC permettono di proseguire senza ripartire da zero.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso. Il commercialista legge i numeri del piano e la convenienza del creditore, che è materia economica quanto giuridica. L’avvocato trasforma quei numeri in ricorsi, istanze e repliche nei termini.

In chiusura

Le misure protettive nella composizione negoziata della piccola impresa durano quanto il giudice decide, tra trenta e centoventi giorni in prima battuta. Possono arrivare a duecentoquaranta con le proroghe e non possono superare, sommando tutti gli strumenti per la stessa crisi, i dodici mesi dell’art. 8. Dentro questi numeri il creditore ha molte mosse: aspettare l’errore, chiedere il minimo, opporsi alla proroga, chiedere la revoca, contare i giorni, contestare le cautelari. Ognuna ha però un limite scritto nella legge o tracciato dai giudici. Nella composizione negoziata non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Studio Monardo è attrezzato per questa partita perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Conosce cioè dall’interno lo strumento e il ruolo dell’esperto, che pesa su conferma, proroga e revoca. L’abilitazione di avvocato cassazionista consente poi di seguire senza interruzioni anche i reclami e le impugnazioni. Il lavoro con i commercialisti dello staff permette di leggere la convenienza del creditore sui numeri, prima che sui codici.

📩 Il calendario delle misure protettive non aspetta: scrivici oggi stesso, i contatti dello Studio sono riportati al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO