Cosa Succede Ai Dipendenti Durante La Composizione Negoziata Della Piccola Impresa?

Quando una piccola impresa in difficoltà chiede la nomina dell’esperto indipendente alla Camera di commercio, la notizia arriva quasi sempre ai dipendenti per vie traverse: una frase del commercialista, una visura con la nuova iscrizione nel registro delle imprese, un collega che “ha sentito dire”. E a quel punto il passaparola corre più veloce di qualunque spiegazione. “Ci licenziano tutti”, “per mesi non vedremo lo stipendio”, “il TFR è andato”, “se vendono l’azienda ricominciamo da zero”. È comprensibile: la composizione negoziata è uno strumento giovane, la parola “crisi” fa paura e la disciplina dell’impresa sotto soglia, l’art. 25-quater del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), è scritta per rinvii a una lunga serie di altri articoli che pochi hanno letto davvero.

Il problema è che le false credenze non restano innocue. Il lavoratore convinto che i suoi crediti siano “congelati” lascia correre i termini; l’imprenditore convinto di poter smettere di pagare le buste paga perché “ci sono le misure protettive” compromette le trattative; chi crede che una cessione d’azienda azzeri i diritti accetta condizioni che la legge non gli impone. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché si perdono tempo e posizioni che la norma, letta per intero, avrebbe garantito.

In questo articolo mettiamo alla prova sei convinzioni molto diffuse:

  • “i dipendenti vengono licenziati”;
  • “gli stipendi si bloccano”;
  • “i crediti dei lavoratori sono sospesi”;
  • “i sindacati non vanno informati”;
  • “il TFR è perso”;
  • “con la cessione d’azienda si perdono i diritti”.

Per ciascuna partiamo dal fondo di verità, poi leggiamo il testo vigente (aggiornato al D.Lgs. 136/2024) e le pronunce che chiudono la questione.

Perché Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la composizione negoziata è lo strumento introdotto dal D.L. 118/2021 e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno come si svolgono le trattative, cosa valuta l’esperto e quali spazi esistono per i lavoratori. E poiché le uscite tipiche dell’impresa minore sono il concordato minore e la liquidazione controllata, pesa anche la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC.

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Mito n. 1: “Con la composizione negoziata i dipendenti vengono licenziati”

Il mito

“Se il titolare ha chiesto la composizione negoziata, vuol dire che chiude e che a noi dipendenti arriverà la lettera di licenziamento.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste, ed è giusto riconoscerlo. Una piccola impresa che entra in composizione negoziata si trova, per definizione, in difficoltà: l’art. 25-quater, comma 1, CCII richiede che l’imprenditore sia in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario «che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza». In una situazione del genere il costo del personale è spesso una delle prime voci su cui si ragiona, e un piano di risanamento può davvero prevedere una riorganizzazione.

C’è poi un secondo elemento che alimenta la paura: tra le possibili uscite della composizione negoziata per l’impresa minore figurano anche strumenti liquidatori. L’art. 25-quater, comma 4, consente all’imprenditore di chiedere la liquidazione controllata dei beni (art. 268) o di proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies). Chi sente parlare di “liquidazione” pensa subito alla chiusura e, quindi, ai licenziamenti.

Infine pesa l’eco del vecchio fallimento: nell’immaginario collettivo qualunque procedura legata alla crisi porta con sé la fine dei rapporti di lavoro.

La realtà

La composizione negoziata non è una procedura liquidatoria e non produce alcun effetto automatico sui contratti di lavoro. Il presupposto stesso per accedervi, secondo il comma 1 dell’art. 25-quater, è che «risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa». Lo scopo dichiarato è quindi salvare l’attività, non chiuderla.

Nessuna norma della composizione negoziata prevede che i rapporti di lavoro si sciolgano, si sospendano o si interrompano per il solo fatto che l’impresa ha chiesto la nomina dell’esperto. I contratti proseguono, l’impresa continua a operare e i lavoratori continuano a lavorare e a maturare retribuzione, contributi e TFR.

Se durante o dopo le trattative l’imprenditore decide di ridurre il personale, quel licenziamento resta soggetto alla disciplina ordinaria: deve avere una giustificazione valida, va comunicato nelle forme di legge e può essere impugnato. La composizione negoziata non crea un “canale privilegiato” per licenziare. Lo dimostra anche l’art. 2112 c.c., che il CCII richiama espressamente per i trasferimenti d’azienda autorizzati nella composizione negoziata (art. 22, comma 1, lett. d): il comma 4 dell’art. 2112 stabilisce che il trasferimento, di per sé, non costituisce motivo di licenziamento, fermi i recessi consentiti dalla disciplina generale.

C’è di più. Quando le decisioni dell’imprenditore incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di dipendenti e l’impresa occupa complessivamente più di quindici dipendenti, l’art. 4, comma 3, CCII impone un’informativa scritta ai sindacati e, su richiesta, una consultazione (ne parliamo al mito n. 4). È un ulteriore filtro che rende le scelte sul personale tutt’altro che automatiche.

Quanto alle uscite liquidatorie, vanno tenute distinte: la liquidazione controllata o il concordato semplificato sono procedure diverse e successive, con regole proprie, che si aprono solo se le trattative non portano a una soluzione di risanamento. Anche in quel caso, come vedremo al mito n. 6, la cessione dell’azienda o di un ramo funzionante porta con sé la prosecuzione dei rapporti con l’acquirente.

La prova

Il testo dell’art. 25-quater CCII, ai commi 3 e 4, elenca gli esiti possibili delle trattative: contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale, accordo con il contenuto dell’art. 62, accordo sottoscritto anche dall’esperto con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5, e, in alternativa, concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato e, per l’impresa agricola, accordo di ristrutturazione. Nessuna di queste disposizioni contiene un effetto risolutivo sui contratti di lavoro.

Sul piano dei licenziamenti, la Cassazione (ord. n. 19740 del 17 luglio 2026) ha ricordato che il termine di sessanta giorni per impugnare il recesso, previsto dall’art. 6 della L. 604/1966, decorre anche quando il recesso del cedente precede gli effetti del trasferimento d’azienda: segno che, anche nei contesti di riorganizzazione, il licenziamento resta un atto soggetto alle regole e ai termini ordinari.

Cosa rischia chi ci crede

Il dipendente convinto che il licenziamento sia inevitabile può commettere due errori opposti. Il primo è dimettersi in anticipo, magari per accettare in fretta un’altra offerta peggiore, rinunciando a un rapporto che la composizione negoziata era pensata proprio per salvare. Il secondo, più grave, è considerare “normale” un licenziamento che invece andrebbe contestato, lasciando scadere i sessanta giorni per l’impugnazione. In entrambi i casi la paura diventa una perdita concreta.

Anche l’imprenditore rischia: chi pensa che la composizione negoziata “autorizzi” a ridurre il personale senza le procedure ordinarie si espone a contenziosi che appesantiscono proprio il risanamento che si voleva ottenere.

Mito n. 2: “Durante la composizione negoziata gli stipendi si bloccano”

Il mito

“Finché dura la procedura l’azienda non può pagare nessuno: gli stipendi restano fermi fino alla fine delle trattative.”

Perché ci credono in tanti

Qui il fondo di verità è un equivoco sulle misure protettive. L’imprenditore, con l’istanza di nomina dell’esperto o con un’istanza successiva, può chiedere misure protettive del patrimonio (art. 18 CCII, applicabile all’impresa minore per il rinvio dell’art. 25-quater, comma 5, «in quanto compatibili»). Dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa.

Il passaggio dal “i creditori non possono agire” al “l’impresa non può pagare” è breve, ma sbagliato. A questo si aggiunge l’idea, molto diffusa, che in ogni procedura concorsuale scatti un divieto di pagare i debiti anteriori: una regola che appartiene ad altri strumenti e che il passaparola trasferisce alla composizione negoziata senza distinguere.

Infine c’è l’esperienza concreta: un’impresa in crisi spesso paga in ritardo già prima dell’istanza, e chi vive quei ritardi tende ad attribuirli alla procedura.

La realtà

L’art. 18, comma 3, CCII, dopo aver descritto il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, si chiude con una frase di quattro parole che il mito ignora del tutto: «Non sono inibiti i pagamenti.»

Le misure protettive fermano le azioni dei creditori, non i pagamenti dell’impresa: l’imprenditore può e deve continuare a pagare le retribuzioni correnti. Durante la composizione negoziata l’impresa resta in attività, i dipendenti lavorano e la retribuzione per il lavoro svolto resta dovuta alle scadenze ordinarie previste dal contratto e dal CCNL.

Non solo: per i crediti dei lavoratori le misure protettive non operano affatto, perché l’art. 18, comma 1, li esclude espressamente (ne parliamo al mito n. 3). Il lavoratore non pagato non è dunque “bloccato” dalle misure.

La giurisprudenza di merito ha chiarito anche un altro aspetto, che riguarda il comportamento dell’imprenditore durante le trattative: i debiti correnti, cioè quelli che maturano mentre la composizione negoziata è in corso, vanno pagati. Non è possibile usare le misure protettive per impedire ai creditori di reagire al mancato pagamento delle obbligazioni che nascono durante le trattative, perché il debitore è tenuto alla buona fede e all’adempimento delle obbligazioni in corso. Gli stipendi del mese in corso sono, per l’appunto, obbligazioni correnti.

C’è un riflesso pratico importante anche sul fronte contributivo. Un’impresa che non paga stipendi e contributi rischia problemi con il DURC e, quindi, con appalti e pagamenti pubblici. Un tribunale ha ritenuto inammissibile ordinare il rilascio del DURC durante la composizione negoziata, pur ammettendo un accertamento interinale dei presupposti quando il piano prevede il pagamento integrale, anche rateale, del credito previdenziale: anche questo conferma che il percorso di risanamento si costruisce pagando, non sospendendo.

La prova

Il testo dell’art. 18, comma 3, CCII («Non sono inibiti i pagamenti») chiude la questione sul piano normativo. Sul piano giurisprudenziale, il Tribunale di Milano (19 giugno 2025, massima riportata nel massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia) ha escluso che si possano inibire ai creditori i rimedi contrattuali per il mancato pagamento dei debiti correnti maturati durante le trattative, richiamando l’obbligo del debitore di comportarsi secondo buona fede e di adempiere le obbligazioni in corso. Il Tribunale di Ivrea (24 dicembre 2025, stessa fonte) si è pronunciato sul DURC nei termini sopra indicati.

Cosa rischia chi ci crede

Il lavoratore che crede al mito accetta in silenzio mesi di ritardo, pensando che “tanto la legge lo impedisce”, e perde tempo prezioso per far valere i propri diritti con una diffida o con un ricorso per decreto ingiuntivo, strumenti che restano a sua disposizione.

L’imprenditore che ci crede rischia ancora di più. Smettere di pagare le retribuzioni correnti significa creare nuovo debito proprio mentre si chiede ai creditori di fidarsi di un progetto di risanamento. L’esperto valuta la serietà e la buona fede del percorso, e un’impresa che non paga chi lavora per lei difficilmente dimostra che il risanamento sia «ragionevolmente perseguibile», come richiede l’art. 25-quater, comma 1. In più, i dipendenti, i cui crediti sono esclusi dalle misure, possono agire esecutivamente in qualsiasi momento, con il rischio di pignoramenti sui conti che mettono in difficoltà l’intera operazione.

Mito n. 3: “I crediti dei lavoratori sono sospesi come quelli di tutti gli altri creditori”

Il mito

“Con le misure protettive nessun creditore può fare niente: anche noi dipendenti dobbiamo aspettare la fine della composizione negoziata per recuperare gli arretrati.”

Perché ci credono in tanti

L’origine del mito sta nell’ampiezza apparente delle misure protettive. L’art. 18 CCII consente di chiederle nei confronti di tutti i creditori, di determinate iniziative, di singoli creditori o di categorie di creditori; dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano. Letta così, la norma sembra coprire tutti.

C’è poi un dato reale che il passaparola generalizza: anche nei confronti dei lavoratori opera il divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza durante le misure (art. 18, comma 4), salvo revoca da parte del tribunale. Un lavoratore che volesse ottenere l’apertura di una procedura concorsuale si scontra quindi con un limite effettivo. Da qui a dire che “i crediti dei lavoratori sono sospesi” il passo è stato breve.

La realtà

Il testo vigente dell’art. 18, comma 1, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, contiene una frase esplicita: «Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.»

I crediti dei lavoratori restano fuori dalle misure protettive: il dipendente può chiedere un decreto ingiuntivo, notificare un precetto e avviare un pignoramento anche mentre la composizione negoziata è in corso. Questa regola vale anche per l’impresa minore, perché l’art. 25-quater, comma 5, richiama l’art. 18 «in quanto compatibili» e non c’è nulla, nell’impresa sotto soglia, che renda incompatibile l’esclusione dei lavoratori. Anzi, l’esclusione è una tutela di base che non dipende dalle dimensioni dell’impresa.

Occorre però distinguere con precisione, perché il mito è vero a metà su un punto:

  • le azioni esecutive e cautelari individuali del lavoratore non sono bloccate (art. 18, comma 1);
  • il divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza (art. 18, comma 4) è invece costruito in termini generali e la giurisprudenza lo ha ritenuto operante anche quando l’iniziativa viene da un lavoratore. Per l’impresa minore, che non è soggetta alla liquidazione giudiziale ma alla liquidazione controllata, il modo in cui questo divieto si adatta “in quanto compatibile” è una questione interpretativa ancora aperta, su cui non risultano pronunce specifiche.

C’è un terzo aspetto, che pochi notano. L’art. 18, comma 3, dice che per i creditori interessati dalle misure «le prescrizioni rimangono sospese». Poiché i lavoratori sono esclusi dalle misure, questa sospensione non opera a loro favore: i termini di prescrizione dei crediti di lavoro continuano a decorrere normalmente durante la composizione negoziata. L’esclusione, che è una tutela, impone quindi anche un dovere di attenzione.

La prova

Oltre al testo dell’art. 18, comma 1, CCII, la giurisprudenza raccolta nel massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia offre due conferme. Il Tribunale di Roma (24 dicembre 2021) ha stabilito che il ricorso per la conferma delle misure e il decreto di fissazione dell’udienza vanno notificati ai creditori, esclusi i lavoratori: proprio perché nei loro confronti le misure non operano. La Corte d’Appello di Potenza (27 dicembre 2022) ha invece ritenuto che il divieto di pronunciare il fallimento valga anche quando l’istanza è presentata da un lavoratore, perché a precluderlo è l’iscrizione dell’istanza nel registro delle imprese. Le due pronunce, lette insieme, disegnano esattamente il confine: azioni individuali libere, apertura della procedura concorsuale preclusa finché le misure sono efficaci.

Va detto con chiarezza che si tratta di provvedimenti dei primi anni di applicazione (regime del D.L. 118/2021, con richiami al fallimento), riportati nel massimario senza numero: il principio è coerente con il testo vigente, ma i riferimenti alla liquidazione giudiziale vanno letti alla luce delle norme attuali.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio principale è il tempo. Il lavoratore che aspetta “la fine della procedura” può trovarsi, dopo mesi, con un’impresa il cui patrimonio è stato nel frattempo impegnato con altri creditori, o con termini di prescrizione che si sono avvicinati senza che nessuno li interrompesse. Agire subito con una diffida scritta, o con un ricorso monitorio quando il credito è documentato dalle buste paga, è spesso la scelta più prudente.

C’è anche un rischio inverso, per chi crede al mito al contrario: il dipendente convinto di poter “far fallire” l’impresa durante le misure protettive investe energie in un’iniziativa che, finché le misure sono efficaci, difficilmente porterà all’apertura di una procedura concorsuale. Conoscere il confine esatto evita entrambi gli errori.

Mito n. 4: “Nella composizione negoziata i sindacati non vanno informati”

Il mito

“È una trattativa riservata tra l’imprenditore, l’esperto e i creditori: i sindacati non c’entrano e nessuno è obbligato a dire loro nulla.”

Perché ci credono in tanti

Le ragioni sono almeno tre, e tutte hanno un fondo di verità.

La prima è la riservatezza. La composizione negoziata si svolge in modo stragiudiziale e riservato, senza un giudice che dirige le trattative, e la stessa norma sulla consultazione sindacale prevede che la consultazione sia coperta da riservatezza per le informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro.

La seconda è la soglia dimensionale. L’obbligo di informazione non riguarda tutte le imprese, ma solo quelle che occupano complessivamente più di quindici dipendenti. Nella grande maggioranza delle imprese minori, che per definizione hanno dimensioni ridotte, l’obbligo in concreto non scatta.

La terza è tecnica, e riguarda proprio la piccola impresa: l’art. 25-quater, comma 5, CCII elenca puntualmente le norme della composizione negoziata ordinaria che si applicano all’impresa sotto soglia, e tra queste non compare l’art. 4. Chi legge l’elenco conclude che, per l’impresa minore, la disciplina dell’informazione sindacale semplicemente non valga.

La realtà

L’art. 4 CCII, intitolato ai doveri delle parti, al comma 3 stabilisce che il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, salvo diverse procedure previste dalla legge o dai contratti collettivi, informa per iscritto, anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali indicati dall’art. 47, comma 1, della L. 428/1990, delle rilevanti determinazioni assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata o nella predisposizione del piano, quando incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori.

Il meccanismo è preciso:

  • i soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell’informativa, possono chiedere un incontro all’imprenditore;
  • la consultazione inizia entro cinque giorni dalla richiesta;
  • salvo diverso accordo, la consultazione si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio;
  • la consultazione è riservata per le informazioni che il datore qualifica come tali nel legittimo interesse dell’impresa;
  • nella composizione negoziata si redige un sintetico rapporto, sottoscritto dall’imprenditore e dall’esperto, che rileva ai fini della determinazione del compenso dell’esperto (art. 25-ter, comma 5).

E per l’impresa minore? Il mancato richiamo dell’art. 4 nell’elenco del comma 5 dell’art. 25-quater va interpretato tenendo conto di dove si trova l’art. 4. Non è una norma della sezione sulla composizione negoziata (artt. 12-25-undecies), ma una disposizione del Titolo I del Codice, tra i principi generali che regolano il comportamento di tutte le parti. Il comma 5 dell’art. 25-quater serve a dire quali regole “speciali” della composizione negoziata ordinaria si estendono all’impresa sotto soglia; non serve a escludere i principi generali, che si applicano per forza propria. A conferma, il comma 3 dell’art. 4 parla di «composizione negoziata» senza distinguere tra impresa ordinaria e impresa minore, e l’art. 25-ter, che l’art. 25-quater richiama, al comma 5 si occupa espressamente di lavoratori e sindacati ai fini del calcolo delle maggiorazioni del compenso dell’esperto: il rapporto sintetico previsto dall’art. 4, comma 3, serve proprio a quella norma.

La lettura più coerente è che l’art. 4, comma 3, si applichi anche alla composizione negoziata dell’impresa minore, ma solo quando l’impresa occupa complessivamente più di quindici dipendenti e le decisioni incidono su una pluralità di lavoratori. Non risultano pronunce specifiche sul punto: si tratta di un’interpretazione sistematica, che riteniamo prudente seguire.

Il quadro, in sintesi, è questo: la soglia dei quindici dipendenti è il vero filtro, non la natura di impresa minore. E sotto soglia restano comunque ferme le procedure previste dalla legge o dai contratti collettivi per specifiche operazioni, a partire da quelle sul trasferimento d’azienda richiamate dall’art. 191 CCII.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il funzionamento delle trattative e il ruolo che il rapporto con le rappresentanze dei lavoratori può avere nella riuscita del risanamento.

La prova

La prova è il testo dell’art. 4, comma 3, CCII, letto nella versione vigente (aggiornata al 12 agosto 2026, secondo Brocardi): il D.Lgs. 136/2024 ha modificato i commi 1 e 4, non il comma 3, che resta quello introdotto dal D.Lgs. 83/2022. Sul piano sistematico rileva il confronto tra la collocazione dell’art. 4, nel Titolo I, e l’elenco dell’art. 25-quater, comma 5, che richiama esclusivamente articoli della sezione dedicata alla composizione negoziata (dall’art. 12 all’art. 25-octies).

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore con più di quindici dipendenti che omette l’informativa su decisioni rilevanti per il personale espone il percorso a contestazioni e indebolisce la propria posizione di correttezza e buona fede, che l’esperto è chiamato a valutare e attestare nella relazione finale. Una consultazione che si esaurisce in dieci giorni è un costo minimo rispetto al rischio di un conflitto che può far saltare le trattative.

Il lavoratore e il sindacato che credono al mito, invece, perdono l’occasione di chiedere l’incontro entro tre giorni dall’informativa e di entrare nel merito delle scelte che li riguardano. La finestra è breve: chi non la conosce, non la usa.

Mito n. 5: “Se l’impresa entra in composizione negoziata, il TFR è perso”

Il mito

“Il TFR è il primo soldo che sparisce: se l’azienda va in crisi e chiede la composizione negoziata, la liquidazione non la vedremo mai.”

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce da un’esperienza reale e dolorosa: molte imprese in difficoltà non accantonano il TFR in modo separato e, al momento della cessazione del rapporto, non hanno la liquidità per pagarlo. Chi ha visto un collega attendere anni la propria liquidazione dopo una chiusura tende a pensare che il TFR, in una crisi, sia irrecuperabile.

Si aggiunge un secondo equivoco, molto tecnico: il Fondo di garanzia dell’INPS, che in molti casi paga il TFR al posto del datore insolvente, non interviene per gli accordi che concludono la composizione negoziata. Chi lo viene a sapere conclude che, se il Fondo non paga, il TFR sia perso. Il ragionamento ha un fondo di verità, ma salta un passaggio decisivo: il perché il Fondo non interviene.

La realtà

La composizione negoziata non tocca il diritto al TFR. Il rapporto di lavoro prosegue e il TFR continua a maturare anno per anno; come ricorda la circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023, il TFR matura anno per anno ma diventa esigibile solo alla cessazione del rapporto. Fino a quel momento non c’è nulla da “perdere”: c’è un credito che cresce.

Quando il rapporto cessa, il TFR va pagato dal datore di lavoro. Se l’impresa è in composizione negoziata, il credito per TFR è un credito di lavoro e quindi, per l’art. 18, comma 1, CCII, è escluso dalle misure protettive: il lavoratore può agire subito, anche in via esecutiva.

Ed è proprio questo il motivo per cui il Fondo di garanzia non interviene sugli accordi che chiudono la composizione negoziata. La circolare INPS n. 70/2023 lo spiega espressamente: quegli accordi non danno titolo all’intervento del Fondo perché non incidono sui diritti di credito dei lavoratori, che restano liberi di agire esecutivamente. Il TFR non viene ridotto né “falcidiato” dagli accordi della composizione negoziata: resta dovuto per intero, e il lavoratore conserva tutte le azioni per ottenerlo.

Il quadro cambia se la composizione negoziata non riesce e l’impresa minore imbocca una delle uscite concorsuali previste dall’art. 25-quater, comma 4. Secondo la stessa circolare:

  • il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) dà titolo all’intervento del Fondo, come il concordato preventivo aperto nei confronti di un datore insolvente; in caso di omologazione il Fondo paga TFR e crediti di lavoro nella misura integrale, qualunque sia la percentuale prevista dal piano, nel rispetto del massimale;
  • la liquidazione controllata (art. 268) consente l’intervento del Fondo, con modalità specifiche e con la possibilità di provare l’insufficienza patrimoniale anche attraverso l’attestazione dell’organismo di composizione;
  • nel concordato minore (art. 74) l’intervento è escluso se il lavoratore ha votato a favore o non ha votato, mentre resta possibile se il concordato è omologato nonostante il suo voto contrario.

Quest’ultimo punto merita attenzione: è l’unico caso in cui il comportamento del lavoratore nella procedura incide sulla tutela del Fondo. Un voto dato (o non dato) senza conoscerne le conseguenze può costare caro.

Il Fondo, inoltre, copre non solo il TFR ma anche le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto, purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data di riferimento prevista dalla legge, entro un massimale pari a tre volte la misura massima mensile del trattamento straordinario di integrazione salariale, al netto delle trattenute (sempre secondo la circolare n. 70/2023). Per il TFR la prescrizione verso il Fondo è quinquennale dalla cessazione del rapporto, decennale quando il credito è accertato con provvedimento passato in giudicato.

La prova

La circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023, che ha sostituito le circolari n. 74/2008 e n. 32/2010, contiene la regola sulla composizione negoziata e la sua motivazione. Sul versante giurisprudenziale, la Cassazione ha precisato più volte i confini dell’intervento del Fondo quando il rapporto prosegue con un nuovo datore: con l’ordinanza n. 2137 del 2 febbraio 2026 ha escluso l’intervento del Fondo quando l’insolvenza riguarda il cedente e il rapporto prosegue con il cessionario, aggiungendo che il patto di esclusione della solidarietà non è opponibile all’INPS; con l’ordinanza n. 16740 del 17 giugno 2024 ha escluso l’obbligo del Fondo per il TFR maturato presso il cedente fallito, quando il rapporto è proseguito con l’acquirente. In entrambi i casi il TFR non è perso: il debitore diventa (anche) il cessionario, obbligato in solido.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che il TFR sia perso tende a non chiederlo, a firmare rinunce o transazioni al ribasso pur di ottenere “qualcosa” o, peggio, a lasciar decorrere la prescrizione. Il lavoratore che cessa il rapporto durante la composizione negoziata dovrebbe invece chiedere subito il pagamento per iscritto e, in mancanza, valutare l’azione: il credito è escluso dalle misure protettive e non è toccato dagli accordi.

E se l’impresa approda poi al concordato minore, il lavoratore che non conosce la regola sul voto può perdere, astenendosi, la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia. È uno dei casi in cui un’informazione corretta vale letteralmente il TFR.

Mito n. 6: “Con la cessione d’azienda i lavoratori perdono tutti i diritti”

Il mito

“Se nella composizione negoziata vendono l’azienda, il nuovo titolare ci riassume da zero, con un altro contratto, e gli arretrati se li tiene il vecchio padrone che non ha più un euro.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità, qui, è doppio.

Primo: l’art. 22, comma 1, lett. d), CCII consente al tribunale di autorizzare l’imprenditore in composizione negoziata a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami «senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile». In parole semplici: l’acquirente non risponde dei debiti dell’azienda risultanti dai libri contabili, come invece accadrebbe in una cessione ordinaria. Chi sente dire che “il compratore non si accolla i debiti” pensa che questo valga anche per gli stipendi arretrati e il TFR.

Secondo: nelle procedure liquidatorie la legge consente, a determinate condizioni e con accordi sindacali, deroghe alla regola della prosecuzione automatica dei rapporti con il cessionario. È un’eccezione reale, che il passaparola trasforma in regola.

La realtà

La stessa lettera d) dell’art. 22, comma 1, CCII, subito dopo aver escluso l’art. 2560, secondo comma, aggiunge una precisazione che il mito ha perso per strada: «resta fermo l’articolo 2112 del codice civile». La norma si applica anche all’impresa minore, perché l’art. 25-quater, comma 5, richiama l’art. 22; e il comma 6 dell’art. 25-quater precisa che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i propri effetti anche se poi intervengono un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o un concordato semplificato omologato.

Nel trasferimento d’azienda autorizzato durante la composizione negoziata l’acquirente non si accolla i debiti verso i fornitori, ma i diritti dei lavoratori restano protetti dall’art. 2112 c.c. In concreto, l’art. 2112 c.c. stabilisce che:

  • il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (comma 1);
  • cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento; il cedente può essere liberato solo con le procedure di conciliazione degli artt. 410 e 411 c.p.c. (comma 2);
  • il cessionario applica i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario, ma dello stesso livello (comma 3);
  • il trasferimento non costituisce di per sé motivo di licenziamento e, se nei tre mesi successivi le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica, il lavoratore può dimettersi con gli effetti della giusta causa (comma 4);
  • la tutela vale per qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata preesistente, che conserva la propria identità, anche con usufrutto o affitto d’azienda, e anche per il trasferimento di un ramo funzionalmente autonomo (comma 5).

Che cosa aggiunge l’art. 191 CCII? Nella versione modificata dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che al trasferimento d’azienda effettuato nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata si applicano, in presenza dei relativi presupposti, l’art. 47 della L. 428/1990, l’art. 11 del D.L. 145/2013 (convertito dalla L. 9/2014) e le altre disposizioni vigenti in materia. Per la composizione negoziata la regola diretta resta quella dell’art. 22, lett. d), con il richiamo all’art. 2112; l’art. 191 diventa centrale soprattutto se la cessione avviene nelle uscite successive, come la liquidazione controllata o il concordato semplificato.

E le deroghe? Sono possibili, ma dentro confini stretti tracciati dalla Cassazione: solo quando la procedura ha una finalità liquidatoria e l’attività non prosegue si può derogare alla prosecuzione dei rapporti con il cessionario attraverso gli accordi previsti dall’art. 47 L. 428/1990; quando invece l’attività continua, il passaggio dei lavoratori resta intangibile e gli accordi possono incidere, al più, sulle condizioni di lavoro.

La prova

Il testo dell’art. 22, comma 1, lett. d), CCII («resta fermo l’articolo 2112 del codice civile») e quello dell’art. 2112 c.c. chiudono la questione nella composizione negoziata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 19723 del 17 luglio 2024, ha affermato che solo in presenza di una finalità liquidatoria si può derogare alla continuazione del rapporto con il cessionario; con l’ordinanza n. 31551 del 9 dicembre 2024 ha distinto la procedura liquidatoria con cessazione dell’attività, nella quale i lavoratori possono essere esclusi dal passaggio, dai casi in cui l’attività prosegue, nei quali il passaggio è intangibile; con l’ordinanza n. 3695 del 7 febbraio 2023 ha ammesso che, nelle aziende in crisi con continuazione dell’attività, l’accordo sindacale possa derogare alle condizioni di lavoro ferma restando la continuità dei rapporti.

Cosa rischia chi ci crede

Il lavoratore che crede di “ricominciare da zero” può accettare una riassunzione con anzianità azzerata, firmare una rinuncia ai crediti pregressi davanti a chi non ha titolo per chiederla, o non far valere la solidarietà del cessionario per gli arretrati, che è spesso l’unico patrimonio solvibile disponibile dopo la cessione. Chi invece subisce, entro tre mesi, una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro e non sa di poter rassegnare le dimissioni con gli effetti della giusta causa rinuncia a una tutela che la legge gli riconosce espressamente.

Anche l’acquirente che crede al mito rischia: chi compra un’azienda in composizione negoziata convinto di essere libero da ogni debito si ritrova obbligato in solido verso i dipendenti per i crediti esistenti al momento del trasferimento. È un dato da mettere nel prezzo e nelle trattative, non da scoprire dopo.

Il mito alla prova dei numeri

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili ma non riferiti a casi reali, per mostrare la sequenza che la legge produce davvero.

Ipotesi 1 – Il dipendente che aspetta (mito n. 3). Una s.n.c. che gestisce un bar-pasticceria, con 6 dipendenti, rientra nei requisiti dell’impresa minore. L’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese martedì 15 settembre 2026. Un banconista vanta 3.940,27 € di retribuzioni non pagate (luglio, agosto e parte della quattordicesima). Convinto che i suoi crediti siano “sospesi”, decide di attendere la fine dell’incarico dell’esperto, che può durare 180 giorni e, con la proroga, fino a ulteriori 180.

Sequenza reale: il suo credito è escluso dalle misure protettive (art. 18, comma 1). Con le buste paga può depositare un ricorso per decreto ingiuntivo già lunedì 12 ottobre 2026 e, ottenuto il titolo, procedere a pignoramento senza che le misure lo impediscano. Attendendo, invece, rischia che nel frattempo la liquidità venga destinata ai creditori che hanno trattato con l’impresa, e i termini di prescrizione dei suoi crediti, a differenza di quelli dei creditori interessati dalle misure, continuano a decorrere. Esito: l’attesa non gli dà alcun vantaggio giuridico e gli toglie mesi.

Ipotesi 2 – Il TFR “perso” (mito n. 5). Un’officina meccanica impresa minore, in composizione negoziata, ha un’operaia con 13 anni di anzianità e un TFR maturato di 21.385,60 €. La lavoratrice si dimette per un nuovo impiego con effetto da martedì 3 novembre 2026. La composizione si chiude con un contratto con le banche idoneo ad assicurare la continuità aziendale (art. 25-quater, comma 3, lett. a).

Sequenza reale: l’accordo con le banche non incide sul TFR, che resta dovuto per intero (21.385,60 €). Il Fondo di garanzia non interviene, ma proprio perché il credito non è stato toccato e la lavoratrice può agire esecutivamente (circolare INPS n. 70/2023). Variante: se le trattative fallissero e l’impresa proponesse un concordato semplificato poi omologato, il Fondo pagherebbe il TFR nella misura integrale, indipendentemente dalla percentuale offerta ai creditori, entro i limiti di legge. Seconda variante: se l’impresa approdasse a un concordato minore e la lavoratrice non votasse, perderebbe la possibilità di rivolgersi al Fondo; votando contro, e in caso di omologazione nonostante il suo voto, la conserverebbe. Esito: il TFR non è mai “perso”, ma le scelte del lavoratore nelle eventuali fasi successive contano.

Ipotesi 3 – La cessione del ramo (mito n. 6). Una piccola impresa di pulizie in composizione negoziata ottiene dal tribunale l’autorizzazione a cedere il ramo “uffici”, con 3 addetti, ex art. 22, comma 1, lett. d). Ciascun addetto vanta crediti al momento del trasferimento per 2.716,40 € (retribuzioni e ratei), per un totale di 8.149,20 €. Il ramo passa all’acquirente con effetto da lunedì 16 novembre 2026.

Sequenza reale: l’acquirente non risponde dei debiti verso fornitori e banche iscritti nei libri (esclusione dell’art. 2560, secondo comma, c.c.), ma resta fermo l’art. 2112: i 3 rapporti proseguono con lui con l’anzianità maturata e i crediti di 8.149,20 € possono essere chiesti in solido a cedente e cessionario. Se entro il 16 febbraio 2027 (tre mesi) uno degli addetti subisse una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, potrebbe dimettersi con gli effetti della giusta causa. L’autorizzazione conserva i suoi effetti anche se l’impresa cedente approdasse poi a una liquidazione controllata (art. 25-quater, comma 6). Esito: la cessione cambia il datore di lavoro, non cancella i diritti.

Il fondo di verità

Nessuno dei sei miti nasce dal nulla. Ognuno prende un frammento vero della disciplina e lo stacca dal resto. Rimettere i frammenti al loro posto è il modo migliore per capire cosa succede davvero ai dipendenti.

È vero che la composizione negoziata nasce da una situazione di difficoltà: l’art. 25-quater, comma 1, la riserva all’impresa minore in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza. Ma lo stesso comma chiede che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile: lo strumento è pensato per conservare l’impresa, e con essa i posti di lavoro.

È vero che esistono le misure protettive e che sono ampie: possono riguardare tutti i creditori e bloccano azioni esecutive e cautelari. Ma l’art. 18 esclude espressamente i crediti dei lavoratori e precisa che i pagamenti non sono inibiti. L’unico effetto che si estende anche ai lavoratori è il divieto di aprire la procedura concorsuale finché le misure sono efficaci, come ha ritenuto la Corte d’Appello di Potenza.

È vero che le trattative sono riservate. Ma la riservatezza non cancella l’obbligo di informazione e consultazione dell’art. 4, comma 3, che vale per le imprese con più di quindici dipendenti e che, per quanto non richiamato dall’art. 25-quater, comma 5, appartiene ai principi generali del Codice.

È vero che il Fondo di garanzia non interviene sugli accordi della composizione negoziata. Ma la ragione è che quegli accordi non toccano i crediti dei lavoratori; e il Fondo torna in gioco se l’impresa approda al concordato semplificato, alla liquidazione controllata o, a certe condizioni, al concordato minore.

È vero che il trasferimento autorizzato libera l’acquirente dai debiti aziendali. Ma la stessa norma fa salvo l’art. 2112 c.c., che garantisce la prosecuzione del rapporto, la solidarietà per i crediti e il mantenimento dei trattamenti collettivi. Le deroghe esistono solo in contesti liquidatori e con gli accordi previsti dalla legge.

È vero, infine, che un’impresa in crisi può aver bisogno di ridurre il personale. Ma la composizione negoziata non introduce alcuna scorciatoia: i licenziamenti restano soggetti alle regole ordinarie, compreso il termine di sessanta giorni per impugnarli.

Ricomposto il quadro, emerge un dato che il passaparola tende a ignorare: la composizione negoziata è, tra gli strumenti della crisi, quello che incide meno sui diritti dei lavoratori, proprio perché li lascia fuori dalle misure protettive e dagli accordi con i creditori. Un’ultima nota di aggiornamento: il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, ha modificato la transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, estesa ai tributi degli enti territoriali), ma, secondo le fonti consultate, non ha toccato le norme sui lavoratori esaminate in questo articolo.

Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue mette a confronto, in forma sintetica, ciascuna delle convinzioni esaminate con la regola effettivamente vigente e con la norma o la pronuncia che la fonda. È pensata per chi deve ricordare in pochi secondi il punto essenziale: il dipendente che vuole sapere cosa può fare oggi, l’imprenditore che deve decidere come comportarsi durante le trattative, il consulente che deve spiegare la situazione a entrambi. Ogni riga rinvia alla sezione dell’articolo in cui la questione è sviluppata con tutte le condizioni. Va ricordato che la disciplina dell’impresa minore funziona per rinvii «in quanto compatibili» (art. 25-quater, comma 5) e che su alcuni passaggi, come l’applicazione dell’art. 4 o del divieto dell’art. 18, comma 4, all’impresa sotto soglia, non esistono ancora pronunce specifiche: dove la tabella riporta una lettura interpretativa, lo dice.

Il mito Come stanno le cose
I dipendenti vengono licenziati Nessun effetto automatico sui rapporti; il risanamento è il presupposto (art. 25-quater c.1); eventuali licenziamenti seguono le regole ordinarie e si impugnano entro 60 giorni
Gli stipendi si bloccano «Non sono inibiti i pagamenti» (art. 18 c.3); le retribuzioni correnti vanno pagate (Trib. Milano 19/6/2025)
I crediti dei lavoratori sono sospesi Esclusi dalle misure protettive (art. 18 c.1): azioni individuali libere; resta il divieto di apertura della procedura concorsuale (App. Potenza 27/12/2022); la prescrizione non si sospende
I sindacati non vanno informati Informativa e consultazione obbligatorie oltre 15 dipendenti (art. 4 c.3); per l’impresa minore applicabile come principio generale (lettura sistematica)
Il TFR è perso Matura e resta dovuto per intero; gli accordi non lo toccano; Fondo INPS in concordato semplificato, liquidazione controllata e, a certe condizioni, concordato minore (circ. INPS 70/2023)
Con la cessione si perdono i diritti Art. 22 c.1 lett. d: «resta fermo l’art. 2112 c.c.»: prosecuzione del rapporto, solidarietà per i crediti, CCNL fino a scadenza; deroghe solo in contesti liquidatori (Cass. 19723/2024)

Le domande di verifica

Quindi è vero che, appena l’impresa chiede la composizione negoziata, devo smettere di presentarmi al lavoro o aspettare comunicazioni?
No. Il rapporto prosegue normalmente: si lavora, si matura retribuzione, contributi e TFR. La composizione negoziata non sospende i contratti di lavoro. Solo una decisione specifica del datore, soggetta alle regole ordinarie, può modificare o chiudere il rapporto.

Quindi è vero che posso fare un decreto ingiuntivo per gli stipendi arretrati anche con le misure protettive in corso?
Sì. L’art. 18, comma 1, CCII esclude dalle misure i diritti di credito dei lavoratori, e la regola vale anche per l’impresa minore per il rinvio dell’art. 25-quater, comma 5. Si possono ottenere il titolo e avviare l’esecuzione. Diverso è chiedere l’apertura di una procedura concorsuale: finché le misure sono efficaci, quell’iniziativa incontra un divieto che la giurisprudenza ha applicato anche ai lavoratori.

Quindi è vero che il sindacato deve sempre essere coinvolto nella composizione negoziata di una piccola impresa?
Dipende. L’obbligo dell’art. 4, comma 3, scatta solo se l’impresa occupa complessivamente più di quindici dipendenti e le decisioni assunte nelle trattative o nel piano incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori. Sotto quella soglia l’obbligo non c’è, fermi gli obblighi previsti da altre leggi o dai contratti collettivi per operazioni specifiche, come il trasferimento d’azienda.

Quindi è vero che, se l’impresa chiude un accordo con le banche, il mio TFR verrà ridotto?
No. Gli accordi che concludono la composizione negoziata non incidono sui crediti dei lavoratori: per questo, secondo la circolare INPS n. 70/2023, non danno titolo all’intervento del Fondo di garanzia. Il TFR resta dovuto integralmente dal datore di lavoro e, in caso di cessione, anche dal cessionario in solido.

Quindi è vero che, se l’azienda viene ceduta, il nuovo titolare può applicarmi un contratto collettivo diverso?
Dipende. L’art. 2112, comma 3, c.c. impone al cessionario di applicare i contratti collettivi vigenti al trasferimento fino alla loro scadenza, salvo sostituzione con altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario dello stesso livello. La Cassazione (ord. n. 36364 del 29 dicembre 2023) ha ritenuto applicabile il contratto della cessionaria anche se meno favorevole, mentre con l’ordinanza n. 24676/2025 ha posto a carico della cessionaria l’onere di provare l’esistenza del contratto aziendale che sostituisce quello della cedente. Se le condizioni cambiano in modo sostanziale entro tre mesi, il lavoratore può dimettersi per giusta causa.

Le sentenze che smontano i miti

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette per questo articolo (massime Brocardi sugli artt. 18 e 2112 c.c. e massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia). Le Cassazioni sono indicate con numero e data come riportati dalla fonte, senza la sezione quando la fonte non la specifica. Le pronunce di merito sulla composizione negoziata sono riportate dal massimario senza numero: lo segnaliamo per ciascuna.

1. App. Potenza, 27 dicembre 2022 (senza numero nel massimario) – Mito n. 3. Il divieto di dichiarare il fallimento durante le misure protettive opera anche quando l’istanza proviene da un lavoratore, perché è l’iscrizione dell’istanza nel registro delle imprese a precluderlo. Rilevanza: delimita il “fondo di verità” del mito; il lavoratore è libero nelle azioni individuali, non nell’apertura della procedura concorsuale. Pronuncia del regime precedente, da rileggere alla luce dell’art. 18, comma 4, vigente.

2. Trib. Roma, 24 dicembre 2021 (senza numero nel massimario) – Mito n. 3. Il ricorso per la conferma delle misure e il decreto di fissazione dell’udienza si notificano ai creditori, esclusi i lavoratori. Rilevanza: conferma sul piano processuale che i lavoratori restano estranei alle misure protettive.

3. Trib. Milano, 19 giugno 2025 (senza numero nel massimario) – Mito n. 2. Le misure non possono impedire ai creditori di reagire al mancato pagamento dei debiti correnti maturati durante le trattative; il debitore deve agire in buona fede e adempiere le obbligazioni in corso. Rilevanza: le retribuzioni correnti vanno pagate.

4. Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025 (senza numero nel massimario) – Mito n. 2. Inammissibile l’ordine di rilascio del DURC, ammissibile l’accertamento interinale dei presupposti se funzionale alla continuità e se il piano prevede il pagamento integrale, anche rateale, del credito previdenziale. Rilevanza: la regolarità contributiva verso i lavoratori resta un elemento centrale del risanamento.

5. Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025 (senza numero nel massimario) – Mito n. 6. Le misure cautelari possono estendersi oltre i 240 giorni, fino a dodici mesi complessivi, per proteggere la liquidità derivante da una vendita di ramo d’azienda autorizzata ex art. 22 CCII. Rilevanza: mostra che la cessione autorizzata è uno strumento concreto della composizione negoziata, cui si accompagna la tutela dell’art. 2112.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 – Miti n. 2 e 3. Nell’istruttoria prefallimentare il diniego del termine chiesto dal debitore per impugnare la revoca delle misure protettive non è di per sé viziato senza l’indicazione di un pregiudizio specifico al diritto di difesa. Rilevanza: le misure possono essere revocate e non offrono all’impresa uno scudo incondizionato; un comportamento scorretto, come il mancato pagamento di chi lavora, si paga.

7. Cass. civ., ord. n. 19740 del 17 luglio 2026 – Mito n. 1. Il termine di sessanta giorni per impugnare il recesso (art. 6 L. 604/1966) decorre anche se il recesso del cedente precede gli effetti del trasferimento. Rilevanza: il licenziamento in un contesto di crisi o di cessione resta soggetto ai termini ordinari, che il lavoratore deve rispettare.

8. Cass. civ., ord. n. 19723 del 17 luglio 2024 – Mito n. 6. Solo con finalità liquidatoria si può derogare alla continuazione del rapporto con il cessionario, attraverso gli accordi previsti dall’art. 47 L. 428/1990. Rilevanza: nelle cessioni in continuità il passaggio dei lavoratori non è derogabile.

9. Cass. civ., ord. n. 31551 del 9 dicembre 2024 – Mito n. 6. Nella procedura liquidatoria con cessazione dell’attività i lavoratori possono essere esclusi dal passaggio; altrimenti il passaggio è intangibile. Rilevanza: individua con precisione il caso, residuale, in cui il mito contiene una parte di verità.

10. Cass. civ., ord. n. 3695 del 7 febbraio 2023 – Mito n. 6. Nelle aziende in crisi con continuazione dell’attività l’accordo sindacale può derogare alle condizioni di lavoro, fermo restando il mantenimento dei rapporti. Rilevanza: distingue tra modifica delle condizioni (possibile con accordo) e perdita del posto (esclusa).

11. Cass. civ., ord. n. 2137 del 2 febbraio 2026 – Mito n. 5. Il Fondo di garanzia non interviene quando l’insolvenza riguarda il cedente e il rapporto prosegue con il cessionario; il patto di esclusione della solidarietà non è opponibile all’INPS. Rilevanza: il TFR resta dovuto dal datore che prosegue il rapporto, in solido.

12. Cass. civ., ord. n. 16740 del 17 giugno 2024 – Mito n. 5. Dopo il fallimento del cedente, il Fondo non è obbligato per il TFR maturato presso il cedente se il rapporto è proseguito con l’acquirente. Rilevanza: conferma che la cessione sposta il debitore, non cancella il credito.

13. Cass. civ., ord. n. 23499 del 2 settembre 2024 e ord. n. 23562 del 3 settembre 2024 – Miti n. 5 e 6. L’accordo ex art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990 non è opponibile al Fondo di garanzia e gli accordi derogatori non fanno sorgere di per sé l’obbligo di intervento del Fondo. Rilevanza: gli accordi sindacali sulla cessione vanno valutati con attenzione anche per i loro effetti sulla garanzia del TFR.

14. Cass. civ., ord. n. 36364 del 29 dicembre 2023 e ord. n. 24676/2025 – Mito n. 6. Al lavoratore ceduto si applica il contratto collettivo della cessionaria anche se meno favorevole; spetta alla cessionaria provare il contratto aziendale che sostituisce quello della cedente. Rilevanza: i trattamenti possono cambiare, ma solo nei limiti dell’art. 2112, comma 3, e con un onere probatorio preciso.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, partendo dai documenti e dal testo vigente delle norme. Ecco, in concreto, cosa facciamo.

  1. Verifichiamo i requisiti dell’impresa minore, confrontando attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi con le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, perché da quel controllo dipende quale disciplina si applica.
  2. Accertiamo lo stato delle misure protettive dalla visura del registro delle imprese e dagli atti del procedimento di conferma, per stabilire cosa è bloccato e cosa no.
  3. Ricostruiamo i crediti di lavoro, buste paga alla mano, distinguendo retribuzioni correnti, arretrati, ratei e TFR, e calcoliamo i termini di prescrizione che continuano a decorrere.
  4. Predisponiamo diffide e ricorsi per decreto ingiuntivo per i crediti dei lavoratori, che restano esclusi dalle misure protettive, valutando caso per caso l’opportunità dell’esecuzione.
  5. Redigiamo l’informativa sindacale dell’art. 4, comma 3, CCII per l’impresa che supera i quindici dipendenti e ne seguiamo i tempi (tre giorni per la richiesta, cinque per l’avvio, dieci per l’esaurimento della consultazione).
  6. Esaminiamo l’istanza di autorizzazione alla cessione d’azienda ex art. 22 CCII e verifichiamo che rispetti l’art. 2112 c.c. e le procedure richiamate dall’art. 191 CCII.
  7. Controlliamo gli accordi sindacali e le rinunce proposte ai lavoratori in occasione della cessione, verificando se sono rese nelle sedi conciliative previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c.
  8. Valutiamo le uscite dalla composizione negoziata (concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato) e i loro effetti sull’intervento del Fondo di garanzia INPS, compreso il peso del voto del lavoratore nel concordato minore.
  9. Contestiamo i licenziamenti privi di giustificazione o non conformi alle procedure, rispettando il termine di sessanta giorni per l’impugnazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: significa conoscere la composizione negoziata dal punto di vista di chi conduce le trattative, sapere quali elementi l’esperto considera per valutare la buona fede dell’imprenditore e come si inseriscono, in quel percorso, gli obblighi verso i lavoratori. La qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC è invece decisiva quando la piccola impresa approda al concordato minore o alla liquidazione controllata.

Se la questione arriva in giudizio, la stessa linea difensiva viene seguita dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, senza passaggi di mano. E poiché la crisi di un’impresa è sempre anche un problema contabile e fiscale, avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso caso, dal calcolo dei crediti di lavoro alla lettura dei bilanci. Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida sui documenti disponibili.

In chiusura: prima la verifica, poi le decisioni

Durante la composizione negoziata della piccola impresa i dipendenti non vengono licenziati per effetto della procedura, gli stipendi correnti vanno pagati, i crediti di lavoro restano fuori dalle misure protettive, il TFR non viene toccato dagli accordi e la cessione dell’azienda porta con sé i rapporti e i diritti. I sindacati, nelle imprese con più di quindici dipendenti, vanno informati e consultati. Le eccezioni esistono, ma sono precise e circoscritte. L’informazione corretta è la prima difesa, per il lavoratore come per l’imprenditore che vuole risanare senza creare nuovi conflitti.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché la composizione negoziata è lo strumento del D.L. 118/2021 per cui l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, e perché le uscite dell’impresa minore, concordato minore e liquidazione controllata, rientrano nelle competenze di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC. Con la qualifica di cassazionista, la stessa strategia può essere portata fino all’ultimo grado di giudizio.

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