Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che ci vengono posti più spesso da chi vuole affrontare i debiti insieme a un familiare: il coniuge da cui si è separati ma con cui si ha ancora il mutuo, il figlio che ha garantito l’impresa del padre, la sorella che ha firmato il finanziamento per le cure della madre. Le domande sono scritte come le fanno le persone; le risposte sono quelle che daremmo a voce, in studio, senza giri di parole.
Il punto di partenza è l’art. 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Secondo questa norma, più membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda per accedere a una procedura di sovraindebitamento se sono conviventi oppure se il loro sovraindebitamento ha un’origine comune. Le due condizioni sono alternative: basta una delle due. La legge però non spiega che cosa sia l'”origine comune”, e qui nasce la maggior parte delle domande. Il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha ritoccato i commi 1 e 5 della norma, chiarendo tra l’altro che anche la liquidazione controllata può essere chiesta in forma familiare.
Perché ne parliamo noi? Perché la procedura familiare passa necessariamente da un Organismo di Composizione della Crisi, e la relazione dell’OCC è il documento in cui l’origine comune viene ricostruita e argomentata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il lavoro di chi deve verificare cause dell’indebitamento, documenti e masse patrimoniali di più debitori, ed è questo il terreno su cui si gioca l’ammissione di una domanda familiare.
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Che cosa vuol dire, in parole semplici, che i debiti hanno “un’origine comune”?
Vuol dire che i debiti di due o più familiari nascono, in tutto o in larga parte, dalla stessa vicenda: lo stesso finanziamento, la stessa garanzia, la stessa attività, la stessa spesa di famiglia.
Proviamo a spiegarlo con un’immagine. Se ciascuno dei familiari ha accumulato debiti per conto suo, per ragioni sue, le due situazioni sono come due fiumi che scorrono in valli diverse: possono anche finire nello stesso mare, ma non hanno la stessa sorgente. Quando invece i debiti nascono da un unico fatto – il mutuo della casa firmato in due, la fideiussione che la moglie ha prestato per il conto aziendale del marito, i prestiti chiesti da entrambi i fratelli per pagare la clinica del padre – la sorgente è una sola. È questa sorgente che la legge chiama “origine comune”.
L’art. 66 CCII non ne dà una definizione. Dice soltanto che i familiari possono presentare un’unica domanda se sono conviventi o se il sovraindebitamento ha origine comune. Il resto lo costruiscono la prassi degli OCC e i tribunali, caso per caso.
Due precisazioni che evitano molti equivoci:
- Non serve che tutti i debiti siano comuni. Nella prassi i tribunali guardano alla parte prevalente dell’indebitamento. Il Tribunale di Pesaro, nella sentenza dell’11 luglio 2024 che ha aperto una liquidazione controllata familiare, ha valorizzato proprio il fatto che l’indebitamento avesse “in larghissima misura” un’origine comune. Un piccolo debito personale accanto al grande debito condiviso non fa cadere il requisito.
- Non basta essere parenti. La parentela è la condizione per stare nella stessa domanda (vedi la risposta successiva), ma da sola non crea l’origine comune: serve un legame tra i debiti, non solo tra le persone.
In sostanza, l’origine comune è un fatto da raccontare e da documentare: che cosa è successo, chi ha firmato che cosa, perché da quel momento i conti non sono più tornati. Più la storia è unica, più la domanda congiunta ha senso.
Chi conta come “familiare” per poter fare la domanda insieme?
La legge elenca con precisione chi è “membro della stessa famiglia”: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016.
Tradotto nella vita reale, rientrano: marito e moglie; genitori e figli; nonni e nipoti; fratelli e sorelle; zii e nipoti; cugini di primo grado (che sono parenti di quarto grado). Tra gli affini entro il secondo grado ci sono suoceri, generi e nuore, e cognati. Ci sono poi le coppie unite civilmente e le coppie di fatto registrate secondo la legge del 2016.
Restano fuori, invece, gli amici, i soci che non sono parenti, il “compagno” con cui si vive senza aver formalizzato la convivenza di fatto, gli affini di terzo grado (per esempio il coniuge del proprio zio).
Questo elenco è il primo filtro; l’origine comune o la convivenza sono il secondo. Bisogna superarli entrambi. Può essere utile una tabella di riepilogo.
| Rapporto | Rientra nell’art. 66? | Nota pratica |
|---|---|---|
| Coniuge (anche separato, se non divorziato) | Sì | Se non convive, serve l’origine comune |
| Genitore / figlio | Sì (parente di 1° grado) | Tipico il caso della fideiussione |
| Fratello / sorella | Sì (2° grado) | Frequente per cure di un genitore |
| Cugino di primo grado | Sì (4° grado) | Raro, ma possibile |
| Suocero, genero, nuora, cognato | Sì (affini entro il 2° grado) | Spesso nell’impresa familiare |
| Parte dell’unione civile | Sì | Equiparata dalla norma |
| Convivente di fatto (L. 76/2016) | Sì | Va documentata la convivenza di fatto |
| Ex coniuge divorziato | Da valutare | Il vincolo di coniugio è cessato: verificare caso per caso |
| Socio non parente | No | Restano procedure separate |
Sulla riga dell’ex coniuge divorziato siamo volutamente prudenti: la norma parla di “coniuge” e, venuto meno il matrimonio, il collegamento diretto si perde. Prima di impostare una domanda di questo tipo occorre verificare se esiste un diverso legame (per esempio di affinità con altri familiari coinvolti) e come si è orientato il tribunale competente.
Se vivo con mio marito, devo dimostrare anche l’origine comune?
No. Convivenza e origine comune sono requisiti alternativi: se convivete, la domanda congiunta è già consentita anche se i debiti hanno storie diverse.
È la domanda che chiarisce meglio il senso del titolo di questa pagina. La legge offre due porte d’ingresso. La prima è la convivenza: chi vive sotto lo stesso tetto condivide spese, redditi, risparmi, e il legislatore ha ritenuto ragionevole che possa affrontare la crisi in un’unica sede. La seconda porta è l’origine comune: serve proprio quando la convivenza non c’è.
Pensate a una coppia separata di fatto, ciascuno in una casa diversa, ma ancora legata dal mutuo della vecchia abitazione. Oppure a un padre anziano che vive da solo e a un figlio che vive in un’altra città, uniti però dalla stessa fideiussione bancaria. In questi casi la convivenza manca, ed è l’origine comune a tenere insieme la domanda.
Detto questo, anche quando si convive conviene raccontare comunque l’origine comune, se c’è. Il motivo è pratico. I tribunali, nelle sentenze che abbiamo letto, tendono a richiamare entrambi gli elementi quando ricorrono: il Tribunale di Rimini, nella sentenza n. 1/2024 del 4 gennaio 2024, ha dato atto che i ricorrenti appartenevano allo stesso nucleo familiare, che l’indebitamento aveva origine comune e che una parte dell’attivo derivava da un immobile in comunione. La sentenza di Pesaro dell’11 luglio 2024 ha fatto lo stesso con due coniugi conviventi. Più il quadro è coerente, meno spazio resta per obiezioni dei creditori o richieste di chiarimento del giudice.
C’è poi un aspetto che riguarda il dopo: nelle procedure di liquidazione la relazione sulle cause dell’indebitamento pesa anche sull’esdebitazione finale. Il Tribunale di Verona, nel provvedimento del 10 maggio 2024 su un ricorso congiunto di coniugi, ha chiesto al liquidatore di ricostruire nella prima relazione come e quando la situazione era diventata insostenibile, proprio in vista della successiva valutazione sull’esdebitazione. Spiegare bene l’origine comune, quindi, non serve solo a entrare nella procedura, ma anche a uscirne nel modo giusto.
Quali sono gli esempi tipici di debiti con origine comune?
Gli esempi che ricorrono con più frequenza sono cinque. Li mettiamo in fila, perché ognuno ha una sua logica e un suo punto debole.
1. Il mutuo cointestato. È il caso più lineare. Due coniugi (o due conviventi, o un genitore e un figlio) firmano insieme il mutuo per la casa. Il debito è uno, i debitori sono due, entrambi obbligati per l’intero verso la banca. Se le rate diventano insostenibili, la crisi di uno è inevitabilmente la crisi dell’altro. L’origine comune è nel contratto stesso.
2. Le garanzie incrociate. Lui ha un prestito personale e lei lo ha garantito; lei ha un fido per la sua attività e lui ha firmato la fideiussione. Ciascuno è debitore principale da una parte e garante dall’altra. I debiti si intrecciano: chi paga per l’uno si indebolisce per l’altro. Il Tribunale di Verona, nel provvedimento del 10 maggio 2024, si è occupato di due coniugi i cui debiti derivavano in parte da fideiussioni prestate per una società poi fallita, di cui uno dei due era stato amministratore.
3. I debiti dell’impresa familiare. Il negozio di famiglia, la piccola ditta del padre in cui lavorano moglie e figli, l’azienda agricola gestita da due fratelli. Quando l’attività va in crisi, i debiti non restano sull’impresa: si spostano sulle persone attraverso garanzie, coobbligazioni, prestiti personali chiesti per pagare fornitori e dipendenti. Qui c’è una complicazione che vedremo più avanti: se uno dei familiari non è consumatore, cambia la procedura applicabile.
4. Le spese per la malattia di un familiare. Una diagnosi grave, cure all’estero, assistenza continuativa, adattamento della casa. Due figli si indebitano ciascuno con una finanziaria diversa per far fronte alle stesse spese. I contratti sono distinti, ma la causa è una sola. In questi casi l’origine comune non è nel contratto, ma nel motivo per cui i contratti sono stati firmati, ed è proprio questo che la relazione dell’OCC deve dimostrare. Il Tribunale di Rimini, nella sentenza n. 1/2024, ha riconosciuto tra le cause dell’indebitamento familiare, oltre al mutuo per la prima casa, le difficoltà legate alla condizione di salute di un figlio e alla gestione dei figli da parte di due genitori entrambi al lavoro.
5. L’investimento comune fallito. La coppia che rileva insieme un bar, i fratelli che comprano un immobile da ristrutturare e rivendere, la famiglia che finanzia l’avvio di un’attività del figlio. L’investimento va male, restano i finanziamenti. Anche qui l’origine è unica, ma bisogna distinguere bene chi ha firmato cosa, perché spesso solo alcuni membri risultano formalmente obbligati.
Il filo che lega tutti e cinque gli esempi è sempre lo stesso: un fatto unico, documentabile, da cui discende la parte prevalente dei debiti di più familiari. Dove questo filo si spezza – debiti nati in momenti diversi, per ragioni diverse, senza legami – l’origine comune diventa difficile da sostenere e, se manca anche la convivenza, la domanda congiunta rischia di non reggere.
Da dove si comincia, concretamente, se vogliamo fare un’unica domanda?
Si comincia dall’OCC. Secondo l’art. 68 CCII, la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore è presentata al giudice tramite un Organismo di Composizione della Crisi costituito nel circondario del tribunale competente; se nel circondario non c’è un OCC, le funzioni sono svolte da un professionista nominato dal tribunale. La stessa norma precisa che non è obbligatoria l’assistenza di un difensore, anche se nella pratica – soprattutto quando le posizioni sono più di una – il coordinamento con un legale evita molti errori.
Il primo passo è quindi una richiesta di nomina del gestore presentata all’OCC, indicando fin da subito che si tratta di una procedura familiare e chi sono i familiari coinvolti. Non è un dettaglio formale: il gestore deve sapere dall’inizio che dovrà esaminare più patrimoni, più redditi, più elenchi di creditori, e soprattutto che dovrà ricostruire il legame tra le diverse posizioni.
Poi viene la raccolta dei documenti, che nella procedura familiare va fatta per ciascun debitore separatamente. Per il piano del consumatore, l’art. 67 CCII richiede: l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute e le cause di prelazione; la consistenza e la composizione del patrimonio; gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l’indicazione di stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con quanto occorre al mantenimento. Moltiplicate tutto questo per il numero di familiari e avrete un’idea del lavoro.
Infine c’è la scelta dello strumento. L’art. 66 consente la domanda congiunta per le procedure di sovraindebitamento: il piano di ristrutturazione del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata. Bisogna però chiedere tutti la stessa procedura. Secondo quanto riportato nel commento di Brocardi all’art. 66, il Tribunale di Bari (6 dicembre 2023) ha ritenuto ammissibile il ricorso congiunto solo se i familiari chiedono lo stesso strumento. Non si può, in un’unica domanda, chiedere il piano del consumatore per la moglie e la liquidazione controllata per il marito.
La scelta dello strumento dipende da molti fattori: se c’è un reddito che permette di pagare in parte i creditori nel tempo, se c’è un immobile da salvare, se uno dei familiari è imprenditore o professionista. Ne parliamo nelle risposte che seguono.
Che cosa deve scrivere l’OCC nella relazione per “provare” l’origine comune?
La relazione dell’OCC è il cuore della prova: è lì che l’origine comune smette di essere un’affermazione dei debitori e diventa una ricostruzione verificata da un soggetto terzo.
L’art. 68 CCII elenca il contenuto della relazione che accompagna la domanda: le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; le ragioni dell’incapacità di adempiere; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione; l’indicazione presunta dei costi della procedura. L’OCC deve anche indicare se il finanziatore, nel concedere il credito, ha valutato il merito creditizio del debitore in rapporto al reddito disponibile.
Nella procedura familiare, il primo di questi punti – le cause dell’indebitamento – diventa decisivo. Il gestore deve spiegare non solo perché ciascun familiare è in crisi, ma perché le crisi sono collegate. Una buona relazione, su questo punto, contiene di solito:
- una cronologia unica dei debiti di tutti i familiari, che mostri come siano nati attorno allo stesso fatto (l’acquisto della casa, l’avvio dell’attività, la malattia);
- una mappa delle posizioni: per ciascun debito, chi è il debitore principale, chi il coobbligato, chi il garante;
- il peso del debito comune sul totale di ciascun familiare, che permette di capire se l’origine comune riguarda la parte prevalente dell’indebitamento;
- la distinzione delle masse: quali beni e quali debiti appartengono a ciascuno, perché, come vedremo, le masse restano separate.
Il ruolo della relazione non è solo pratico. Secondo quanto riportato tra le pronunce già verificate in materia, la Cassazione (Sez. I, ord. n. 28576/2025) ha qualificato la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata. Una relazione generica, che si limita a dire “i debiti hanno origine comune” senza spiegare perché, espone la domanda congiunta a richieste di integrazione o, peggio, a una valutazione negativa.
C’è poi un aspetto che spesso sfugge: la relazione deve parlare anche della diligenza di ciascun familiare. Se uno dei due ha contratto i debiti in modo prudente e l’altro con leggerezza, il gestore deve dirlo. La procedura congiunta non “mescola” le responsabilità: la meritevolezza resta personale.
Quali documenti servono per dimostrare che i debiti sono nati dalla stessa causa?
Dipende dalla causa, ma lo schema è sempre lo stesso: un documento che dimostri il fatto comune, e un documento che dimostri il collegamento tra quel fatto e ciascun debito. Ecco cosa chiediamo di solito per ciascuno dei cinque esempi visti sopra.
| Origine comune | Documento del fatto comune | Documento del collegamento |
|---|---|---|
| Mutuo cointestato | Contratto di mutuo con entrambi i mutuatari; atto di acquisto | Piano di ammortamento; estratti delle rate pagate e non pagate; eventuali solleciti o decadenza dal beneficio del termine |
| Garanzie incrociate | Contratti di fideiussione o coobbligazione; contratti principali garantiti | Lettere di escussione della garanzia; segnalazioni in Centrale Rischi; decreti ingiuntivi verso entrambi |
| Impresa familiare | Visura camerale; atto costitutivo o patto di impresa familiare; bilanci o dichiarazioni | Garanzie prestate dai familiari; prestiti personali usati per l’impresa (bonifici, causali) |
| Malattia di un familiare | Documentazione sanitaria essenziale; fatture di cure, assistenza, trasporti | Contratti di finanziamento con date coerenti; movimenti bancari che collegano le somme alle spese |
| Investimento comune fallito | Atto di acquisto, contratto di locazione commerciale, preventivi o progetto | Finanziamenti richiesti per l’investimento; documenti sulla chiusura o perdita |
Una parola sui documenti sanitari: servono solo quelli indispensabili a dimostrare il nesso, non una cartella clinica completa. Il gestore e il giudice devono capire che c’è stata una spesa straordinaria e quanto è costata; non devono conoscere ogni dettaglio della malattia.
Un’altra parola sui movimenti bancari, che spesso sono la prova più forte. Se il fratello ha ottenuto un prestito di 18.000 euro il 3 marzo e il 5 marzo ha bonificato 17.500 euro alla clinica, il collegamento è evidente. Se invece il prestito è stato usato in parte per le cure e in parte per altro, bisogna dirlo con chiarezza: la ricostruzione deve essere veritiera, non solo convincente.
Infine, servono i documenti “ordinari” che l’art. 67 CCII richiede per ciascun debitore (elenco creditori, patrimonio, atti degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate), più – se si invoca anche la convivenza – il certificato di stato di famiglia o la documentazione della convivenza di fatto.
Facciamo un’unica procedura o due procedure “gemelle”? E i creditori di mio fratello possono prendersi i miei beni?
No, i creditori personali di un familiare non possono soddisfarsi sui beni dell’altro: l’art. 66 CCII stabilisce che le masse attive e passive dei diversi debitori restano separate.
È forse la domanda che toglie più ansia, e merita una risposta precisa. La procedura familiare non fonde i patrimoni. Si presenta una domanda unica, si lavora con un unico OCC, si va davanti a un unico giudice, ma ciascun familiare conserva il proprio attivo (beni, redditi) e il proprio passivo (debiti).
Il Tribunale di Verona, nel provvedimento del 10 maggio 2024, lo ha spiegato in termini molto concreti: davanti al ricorso congiunto di due coniugi ha aperto due liquidazioni distinte, una per ciascun patrimonio. Il ricavato di ciascuna serve prima i creditori personali di quel debitore e i creditori comuni, secondo le rispettive prelazioni, ma non può essere usato per pagare i creditori personali dell’altro coniuge. I creditori comuni – per esempio la banca del mutuo cointestato – devono insinuarsi separatamente in ciascuna procedura, e il liquidatore tiene stati passivi distinti.
Lo stesso principio si trova nella sentenza del Tribunale di Rimini n. 1/2024 e in quella del Tribunale di Pesaro dell’11 luglio 2024, che ribadiscono che resta “ferma la separazione delle masse”.
Che cosa si guadagna, allora, a stare insieme? Tre cose:
- Coerenza: un solo gestore valuta tutta la vicenda familiare, senza che due relazioni diverse raccontino la stessa storia in modo contraddittorio.
- Coordinamento: un solo giudice decide, evitando che il mutuo cointestato venga trattato in un modo nella procedura della moglie e in un altro in quella del marito. L’art. 66 prevede infatti che, se ci sono più domande di familiari, il giudice adotti i provvedimenti di coordinamento e che la competenza appartenga al giudice adito per primo.
- Risparmio: i costi della procedura si concentrano. L’art. 66, comma 5, prevede che il compenso dell’OCC sia ripartito tra i familiari in proporzione all’entità dell’attivo di ciascuno.
Sul piano pratico, il creditore comune riceverà quanto gli spetta da entrambe le masse, nei limiti del suo credito; il creditore personale riceverà solo da quella del proprio debitore.
Quali sono i passaggi e i termini, una volta depositata la domanda?
Dipende dallo strumento scelto. Per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – lo strumento più usato quando tutti i familiari sono consumatori – la sequenza è quella dell’art. 70 CCII, alla quale si aggiungono, nella procedura familiare, le attività di coordinamento. La tabella riassume i passaggi principali.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| 1. Avvio | Istanza di nomina del gestore, con indicazione di tutti i familiari | Nessun termine di legge | OCC del circondario |
| 2. Comunicazioni al Fisco | Notizia dell’incarico ad agente della riscossione e uffici fiscali | Entro 7 giorni dal conferimento; risposta entro 15 giorni (art. 68 c.4) | OCC |
| 3. Deposito | Ricorso unico con piano, documenti di ciascuno e relazione OCC | — | Tribunale in composizione monocratica |
| 4. Ammissibilità | Decreto che dispone la pubblicazione; eventuale termine per integrazioni | Integrazioni fino a 15 giorni (art. 70 c.1) | Giudice |
| 5. Misure protettive | Sospensione delle esecuzioni, divieto di nuove azioni (su istanza) | Con il decreto di cui al punto 4 | Giudice |
| 6. Comunicazione ai creditori | Invio di proposta e piano a tutti i creditori di tutti i familiari | Entro 30 giorni dal decreto | OCC |
| 7. Osservazioni | Osservazioni dei creditori via PEC | Entro 20 giorni dalla comunicazione | OCC |
| 8. Relazione al giudice | Relazione sulle osservazioni ed eventuali modifiche | Entro 10 giorni dalla scadenza del punto 7 | OCC |
| 9. Omologa | Sentenza di omologazione o diniego | — | Giudice |
| 10. Reclamo | Reclamo contro inammissibilità | Entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 70 c.1) | Tribunale |
Due avvertenze. La prima: nella procedura familiare il punto 6 riguarda i creditori di tutti i familiari, e un errore nell’elenco di uno solo dei debitori ricade sull’intera domanda. La seconda: se uno dei familiari non è consumatore, come vedremo tra poco, le regole cambiano e il percorso è quello del concordato minore (artt. 74 ss.) o della liquidazione controllata (artt. 268 ss.), con termini propri. Nel concordato minore, per esempio, il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per esprimere l’adesione o il dissenso, e vale il silenzio-assenso dell’art. 79.
Un’ultima nota sui termini: in queste procedure di sovraindebitamento non abbiamo indicato sospensioni particolari, ma se nel percorso si apre un giudizio contenzioso (per esempio un reclamo), ricordate che la sospensione feriale dei termini processuali va dal 1° al 31 agosto. Conviene verificare caso per caso con il proprio legale se e come si applica al singolo atto.
E se uno di noi due ha una partita IVA? Possiamo fare comunque la domanda insieme?
Sì, ma il piano del consumatore non è più disponibile: se anche uno solo dei familiari non è consumatore, l’art. 66 esclude l’applicazione delle norme sul piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo l’art. 67, comma 5.
È la situazione tipica dell’impresa familiare. Il marito ha la ditta individuale, la moglie è dipendente e ha garantito i debiti della ditta. Oppure il figlio è professionista con partita IVA e il padre pensionato gli ha fatto da garante. La domanda congiunta è possibile, ma lo strumento cambia.
Le strade, in concreto, diventano due:
- il concordato minore (artt. 74-83 CCII), che è riservato ai debitori diversi dal consumatore e che, secondo l’art. 74, può essere proposto quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale oppure, fuori da questo caso, quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo. Qui i creditori votano: il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79);
- la liquidazione controllata (artt. 268 ss.), che mette a disposizione dei creditori il patrimonio e, per un periodo, una parte dei redditi, e che porta all’esdebitazione di diritto per la persona fisica dopo la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282).
L’eccezione dell’art. 67, comma 5, è importante: anche nella procedura familiare con un non consumatore resta applicabile la regola che consente di continuare a pagare alla scadenza le rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, se il debitore è in regola alla data della domanda o se il giudice lo autorizza a pagare quanto scaduto. Per una coppia con mutuo cointestato e un’impresa in crisi, è spesso il punto che permette di salvare la casa.
Un’attenzione particolare va posta al voto nel concordato minore. L’art. 79, comma 2, esclude dal voto e dal calcolo delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto e i parenti e affini fino al quarto grado. In una procedura familiare può capitare che un familiare sia anche creditore di un altro (per esempio perché gli ha prestato denaro): quel credito non vota.
L’origine comune, in questi casi, si costruisce spesso attorno all’impresa: è l’attività che ha generato i debiti, ed è la garanzia del familiare che li ha trasferiti su di lui. La relazione dell’OCC dovrà distinguere con cura i debiti d’impresa da quelli personali, anche perché, dopo il correttivo, l’art. 2 CCII definisce consumatore chi accede agli strumenti di regolazione per i debiti contratti in qualità di consumatore.
Possiamo chiedere insieme la liquidazione controllata, anche se uno di noi non ha niente?
Sì: dopo il correttivo del 2024, l’art. 66 prevede espressamente che la liquidazione controllata familiare si possa chiedere anche quando uno o più familiari si trovano nella condizione dell’incapiente (art. 283 CCII), purché per almeno uno di essi l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire.
Prima del correttivo la questione era discussa. La norma sulle procedure familiari si trova tra le disposizioni generali sul sovraindebitamento, ma non era chiaro se coprisse anche la liquidazione controllata, disciplinata altrove nel Codice. I tribunali si erano divisi: il commento di Brocardi all’art. 66 richiama, in questo dibattito, pronunce dei Tribunali di Lucca (27 febbraio 2024), Rimini (21 aprile 2022) e Pesaro (12 febbraio 2024), e una del Tribunale di Verona (6 ottobre 2022) citata in senso contrario. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 1/2024, aveva risolto il dubbio osservando che la norma sulle procedure familiari è inserita tra le disposizioni generali, che richiamano anche la liquidazione controllata, e aveva aperto una liquidazione familiare.
Oggi il testo è più chiaro. Il collegamento con l’art. 268, comma 3, è importante: quando è il debitore persona fisica a chiedere la propria liquidazione, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo, anche mediante azioni giudiziarie. Nella procedura familiare basta che questa condizione ricorra per almeno uno dei familiari.
È una soluzione di buon senso per situazioni frequentissime. Pensate alla coppia in cui un coniuge lavora e ha una quota della casa, mentre l’altro è disoccupato e non ha beni. Da solo, il coniuge senza reddito non potrebbe chiedere la liquidazione controllata, e dovrebbe percorrere la strada dell’esdebitazione dell’incapiente, che si concede una sola volta nella vita. Insieme all’altro, può entrare nella stessa procedura familiare. La sentenza del Tribunale di Pesaro n. 9 del 12 febbraio 2024, secondo quanto riportato da Eutekne, aveva già ammesso la liquidazione controllata familiare anche con un ricorrente privo di reddito.
Attenzione però: la separazione delle masse resta. Il familiare senza beni non “si appoggia” ai beni dell’altro per pagare i propri creditori personali: entra nella procedura, ma la sua massa resta la sua.
E se i debiti non sono tutti comuni? Mia moglie ha anche una carta revolving solo sua.
Non è un problema, se la parte comune è quella prevalente. È la situazione più frequente in assoluto, e la risposta deve essere tranquillizzante ma precisa.
Nella vita reale nessuna famiglia ha debiti perfettamente sovrapposti. Accanto al mutuo cointestato ci sono quasi sempre la carta di credito di uno, il prestito per l’auto dell’altro, la bolletta non pagata intestata a uno solo. Il Tribunale di Pesaro, nella sentenza dell’11 luglio 2024, ha ritenuto sussistente l’origine comune perché l’indebitamento la presentava “in larghissima misura”: non al cento per cento. Il Tribunale di Verona, nel provvedimento del 10 maggio 2024, ha lavorato su debiti in parte comuni e in parte personali, e la convivenza dei coniugi ha comunque consentito il ricorso congiunto.
Le cose cambiano quando la parte personale diventa prevalente. Se il mutuo comune è di 30.000 euro e la moglie ha 90.000 euro di debiti personali per ragioni proprie, sostenere che il sovraindebitamento ha un’origine comune diventa difficile. In quel caso, se i coniugi convivono, si può comunque accedere tramite la convivenza; se non convivono, la strada più sicura può essere quella di due procedure separate, che il giudice può comunque coordinare ai sensi dell’art. 66, comma 4.
La relazione dell’OCC, su questo punto, deve essere onesta: deve indicare quanta parte dei debiti di ciascun familiare deriva dalla causa comune e quanta no. Non serve “gonfiare” l’origine comune: una ricostruzione forzata è più fragile di una ricostruzione sincera.
La procedura familiare è uno strumento di coordinamento, non una scorciatoia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta la domanda congiunta solo quando la storia dei debiti la giustifica davvero.
Un ultimo consiglio pratico: i debiti personali non vanno nascosti. Devono comparire nell’elenco dei creditori di chi li ha contratti, perché un debito omesso è un problema molto più grave di un debito non comune.
Vale anche per i debiti con il Fisco o con l’INPS?
Sì, la procedura familiare non esclude nessun tipo di creditore. I debiti tributari e contributivi di ciascun familiare entrano nella sua massa passiva, come tutti gli altri. L’art. 68, comma 4, prevede che entro sette giorni dall’incarico l’OCC ne dia notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, che entro quindici giorni devono comunicare il debito accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. Nella procedura familiare questa comunicazione va fatta per ciascun familiare.
Più delicato è il tema dell’origine comune. Un debito fiscale può essere comune quando nasce da un fatto comune: per esempio l’IMU su un immobile cointestato, o i debiti fiscali di un’impresa familiare garantiti da più membri. Più spesso, però, i debiti con il Fisco sono personali (l’IRPEF non versata dal marito professionista non è un debito della moglie). In quel caso entrano nella massa del solo debitore e non contribuiscono a dimostrare l’origine comune.
Nel concordato minore con debiti fiscali rilevanti c’è poi un aspetto in più: l’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. È un tema tecnico che va valutato con i numeri alla mano.
Rischio di perdere la casa se facciamo la procedura insieme?
Dipende dallo strumento, non dal fatto di essere in due. La procedura familiare, in sé, non aumenta il rischio sulla casa: semmai permette di gestirlo in modo unitario.
Se scegliete il piano del consumatore (possibile solo se tutti i familiari sono consumatori), l’art. 67, comma 5, consente di prevedere il pagamento regolare delle rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, a condizione che alla data della domanda siate in regola con le rate o che il giudice vi autorizzi a pagare quanto scaduto. Con il mutuo cointestato, il vantaggio della domanda unica è evidente: il piano è uno, la soluzione per il mutuo è una, non c’è il rischio che la casa venga salvata nella procedura di un coniuge e messa in vendita in quella dell’altro.
Se c’è un familiare non consumatore, come abbiamo visto, l’art. 66 mantiene comunque applicabile l’art. 67, comma 5: la regola sul mutuo prima casa resta disponibile. Anche nel concordato minore esiste una norma analoga (art. 75, comma 2-bis), con condizioni proprie.
Se invece scegliete la liquidazione controllata, la casa – o le quote di ciascuno – entra nell’attivo da liquidare, salvo quanto la legge esclude. Nelle sentenze di Rimini, Pesaro e Verona che abbiamo letto, i tribunali hanno messo a disposizione del liquidatore i beni dei debitori, escludendo però beni di modesto valore indispensabili alla famiglia (per esempio un’autovettura necessaria). Il limite reale è questo: nella liquidazione l’immobile si vende; il guadagno è l’esdebitazione finale.
La decisione tra queste strade va presa prima di depositare, con i numeri sul tavolo: valore della casa, debito residuo del mutuo, rate pagabili con i redditi della famiglia.
Se mio fratello non rispetta il piano, ci rimetto anch’io?
In linea di principio no, perché le posizioni restano distinte; ma nella pratica un piano familiare costruito male può legare le sorti dei familiari più di quanto si pensi.
Partiamo dalla regola. Le masse sono separate, e ciascun familiare risponde dei propri obblighi. Se il piano prevede che il fratello versi 220 euro al mese e la sorella 180, l’inadempimento di uno riguarda la sua posizione. L’art. 72 CCII prevede la revoca dell’omologazione in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal piano; e la valutazione, in una procedura a masse separate, va fatta tenendo conto di chi è inadempiente.
Ora il limite. Se il piano è costruito in modo che le risorse di uno servano a coprire il debito comune (per esempio, il mutuo cointestato pagato per intero dal fratello che guadagna di più), allora l’inadempimento del fratello ha effetti diretti anche sulla sorella: il creditore comune non viene pagato, e il debito comune è un debito di entrambi. La solidità del piano familiare dipende dall’anello più debole.
Per questo, quando costruiamo un piano familiare, chiediamo sempre: che cosa succede se uno dei due perde il lavoro? Che cosa succede se uno si ammala? Il Tribunale di Verona, nel provvedimento del 10 maggio 2024, ha previsto regole specifiche per i mesi in cui uno solo dei coniugi lavora: è un esempio di come si possa prevedere in anticipo lo scenario peggiore. In un piano di ristrutturazione, la stessa logica si traduce in quote sostenibili e margini di sicurezza.
Restano infine salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (lo dicono, per i rispettivi strumenti, gli artt. 79, comma 5, e 278, comma 6): se uno dei garanti non è parte della procedura, il creditore potrà rivolgersi a lui.
Quanto tempo ci vuole, e intanto le banche possono continuare a pignorare?
Le banche possono essere fermate, ma solo dopo il deposito e su richiesta: le misure protettive non scattano da sole.
Nel piano del consumatore, l’art. 70, comma 4, consente al giudice, con il decreto che dichiara ammissibile la domanda e su istanza del debitore, di sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e di vietare nuove azioni esecutive e cautelari. Nella procedura familiare l’istanza va formulata per tutti i familiari, con riferimento alle esecuzioni pendenti contro ciascuno. Nel concordato minore il divieto di azioni esecutive è disciplinato dall’art. 78, comma 2, lettera d); nella liquidazione controllata le esecuzioni individuali si arrestano per effetto dell’apertura.
Quanto ai tempi, una risposta onesta è: dipende dalla preparazione. La fase più lunga, nella procedura familiare, è quella che precede il deposito: raccogliere i documenti di più persone, ricostruire l’origine comune, costruire un piano sostenibile per tutti. Una volta depositata la domanda, i termini dell’art. 70 sono serrati (come mostra la tabella sopra), anche se poi il calendario del tribunale incide.
Nella liquidazione controllata il discorso è diverso: l’esdebitazione della persona fisica opera di diritto dopo la chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282). Il Tribunale di Rimini, nella sentenza n. 1/2024, ha limitato a tre anni l’acquisizione dei redditi futuri proprio in coerenza con questo termine; il Tribunale di Verona ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2024 per collegare la durata dell’apprensione dei redditi alle risorse disponibili e alla ragionevole durata della procedura.
Il consiglio è uno solo: non aspettare l’asta per muoversi. Più la procedura viene preparata prima che le esecuzioni arrivino alla vendita, più c’è spazio per proteggere ciò che conta.
E se poi il giudice dice che l’origine comune non c’è?
Non si perde tutto: il problema riguarda la forma congiunta della domanda, non il diritto di ciascun familiare ad accedere al sovraindebitamento.
Se il giudice ritiene che manchino sia la convivenza sia l’origine comune, la domanda congiunta non può proseguire così com’è. Ma ciascun familiare conserva la possibilità di presentare una propria domanda, con i propri documenti e la propria relazione. L’art. 66, comma 4, prevede che, quando sono presentate più domande da parte di membri della stessa famiglia, il giudice adotti i provvedimenti opportuni per coordinarle: anche con procedure separate, quindi, la vicenda familiare non viene ignorata.
Il rischio reale è quello di tempo e costi: rifare il lavoro, aggiornare i documenti, e nel frattempo subire le iniziative dei creditori. Per questo l’origine comune va verificata con severità prima del deposito, non dopo.
Ricordate anche che, nel piano del consumatore, il giudice può concedere fino a quindici giorni per integrazioni (art. 70, comma 1), e che il decreto di inammissibilità è reclamabile entro trenta giorni dalla comunicazione. In sede di reclamo, però, piano e proposta non possono essere modificati: le integrazioni si fanno quando il giudice le chiede, non dopo.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici per mostrare il ragionamento: non sono casi seguiti dallo Studio e non anticipano l’esito di nessuna procedura reale.
Simulazione 1 – Coniugi separati di fatto, mutuo cointestato, piano del consumatore.
Situazione di partenza. Due coniugi non divorziati vivono in case diverse da due anni. Debiti comuni: mutuo cointestato sulla vecchia casa coniugale, residuo 118.640 €, rate regolarmente pagate fino alla domanda; prestito personale di 14.270 € chiesto da entrambi, come coobbligati, per la ristrutturazione della stessa casa. Debiti personali: carta revolving della moglie, 6.910 €. Redditi netti: moglie 1.780 € al mese, marito 1.140 € al mese. Attivo: la casa, valutata 136.000 €, al 50% ciascuno; un’auto del marito di modesto valore; risparmi della moglie per 41.300 € (TFR liquidato e conto deposito) e del marito per 27.540 € (comprensivi della sua quota di liquidità sul conto cointestato).
Primo passaggio: la porta d’ingresso. La convivenza non c’è. L’origine comune sì: debiti comuni per 132.910 € (118.640 + 14.270), personali per 6.910 €. Sul totale dei debiti della moglie (139.820 €) la parte comune è circa il 95%; su quelli del marito (132.910 €) è il 100%. Una ricostruzione di questo tipo, documentata con contratto di mutuo, contratto di prestito e fatture della ristrutturazione, sostiene bene il requisito.
Secondo passaggio: lo strumento. Entrambi sono consumatori, quindi è disponibile il piano di ristrutturazione dell’art. 67. Poiché le rate del mutuo sono in regola, il piano può prevedere il pagamento regolare delle rate a scadere sull’abitazione principale (art. 67, comma 5) – qui occorre verificare che la casa sia ancora “abitazione principale” di almeno uno dei due, tema da approfondire caso per caso.
Terzo passaggio: la ripartizione dei costi dell’OCC. L’art. 66, comma 5, ripartisce il compenso del gestore in proporzione all’attivo. Attivo complessivo considerato per la ripartizione (escluso l’immobile, che resta al servizio del mutuo, solo ai fini di questo esempio): 41.300 + 27.540 = 68.840 €. Quota moglie: 41.300 / 68.840 = circa 60%; quota marito: 27.540 / 68.840 = circa 40%. Su ogni euro di compenso, la moglie ne sostiene 60 centesimi e il marito 40.
Quarto passaggio: il calendario. Se il decreto di ammissibilità fosse emesso lunedì 9 novembre 2026, l’OCC dovrebbe comunicare proposta e piano ai creditori entro mercoledì 9 dicembre 2026; se la comunicazione avvenisse proprio quel giorno, i creditori avrebbero tempo per le osservazioni fino a martedì 29 dicembre 2026, e l’OCC dovrebbe riferire al giudice entro venerdì 8 gennaio 2027.
Esito dimostrativo: una domanda unica, un solo piano che tratta il mutuo e il prestito in modo coerente per entrambi, la carta revolving inserita solo nella massa della moglie, masse separate per tutto il resto.
Simulazione 2 – Padre pensionato garante e figlio con ditta individuale chiusa, liquidazione controllata familiare.
Situazione di partenza. Il figlio ha avuto per sei anni una ditta individuale di installazione di impianti, chiusa nel 2025. Debiti della ditta: banca 63.480 € (fido e finanziamento chirografario), fornitori 21.750 €, debiti fiscali 9.320 €. Il padre, pensionato, vive in un altro comune e ha garantito con fideiussione i debiti bancari. Debiti personali del padre: nessuno, salvo la fideiussione già escussa per l’intero. Redditi: padre pensione netta 1.390 € al mese; figlio dipendente con 1.520 € al mese. Attivo: il padre è proprietario di un piccolo appartamento non abitato, valutato 58.000 €; il figlio non ha beni rilevanti.
Primo passaggio: la porta d’ingresso. Padre e figlio sono parenti di primo grado ma non conviventi: serve l’origine comune. È nella garanzia: il debito del padre (63.480 €) è lo stesso debito bancario del figlio, sorto per la stessa attività. Sul totale dei debiti del figlio (94.550 €) la parte comune è circa il 67%; per il padre è il 100%. La relazione OCC dovrà documentare contratti di fido, fideiussione, lettera di escussione e chiusura della ditta.
Secondo passaggio: lo strumento. Il figlio ha debiti d’impresa: per la parte d’impresa non è consumatore. Il piano del consumatore è escluso per la domanda familiare. Il concordato minore richiederebbe la prosecuzione dell’attività (che non c’è) o risorse esterne apprezzabili. Resta la liquidazione controllata familiare.
Terzo passaggio: l’attivo. Il figlio, da solo, non avrebbe beni da liquidare. Il padre sì: l’appartamento. Dopo il correttivo, l’art. 66 consente la liquidazione familiare anche se uno dei familiari è nella condizione dell’art. 283, purché per almeno uno l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo: qui la condizione ricorre per il padre.
Quarto passaggio: le masse. Il ricavato dell’appartamento (ipotizziamo 58.000 € al lordo delle spese) entra nella sola massa del padre e serve la banca, che si insinua nella procedura del padre come creditore garantito dalla fideiussione e in quella del figlio come creditore principale. I fornitori e il Fisco, creditori personali del figlio, non possono soddisfarsi sull’appartamento del padre. Le quote di reddito eccedenti il mantenimento, fissate dal giudice, entrano nella massa di ciascuno.
Esito dimostrativo: una sola procedura familiare, due masse, esdebitazione di diritto per entrambi decorsi tre anni dall’apertura, se ricorrono le condizioni dell’art. 282 (meritevolezza, assenza di colpa grave, malafede o frode).
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Ci conviene davvero fare la procedura insieme, o la domanda congiunta finisce per danneggiare uno di noi?”
È la domanda che quasi nessuno ci pone, perché la procedura familiare viene percepita come un vantaggio automatico: un solo gestore, un solo giudice, costi divisi. Ed è spesso così. Ma non sempre.
Ci sono almeno tre situazioni in cui conviene fermarsi a riflettere.
La prima: i familiari hanno interessi diversi sullo strumento. Uno ha un reddito stabile e potrebbe sostenere un piano del consumatore che salva la casa; l’altro ha un’impresa in crisi e sarebbe destinato al concordato minore o alla liquidazione. Poiché la domanda congiunta richiede lo stesso strumento e, con un non consumatore, esclude il piano del consumatore, il primo potrebbe perdere una soluzione più favorevole solo per stare insieme all’altro. In questi casi due procedure coordinate possono essere preferibili.
La seconda: uno dei familiari ha problemi di meritevolezza. L’art. 69 CCII esclude dal piano del consumatore chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e analoghe valutazioni pesano sull’esdebitazione. La meritevolezza resta personale, ma una procedura congiunta mette sotto la stessa lente le condotte di tutti: se le scelte di uno sono state imprudenti, il racconto unitario dell’origine comune può diventare più difficile da sostenere.
La terza: i rapporti personali si sono rotti. Una procedura familiare richiede collaborazione per mesi, a volte per anni: documenti da fornire, quote da versare, comunicazioni da condividere. Tra coniugi in piena separazione conflittuale, la domanda congiunta può trasformarsi in un ulteriore terreno di scontro.
La risposta, quindi, non è “sempre insieme” né “sempre separati”. È: insieme quando l’origine comune è forte, gli strumenti coincidono e la collaborazione è realistica; separati, ma coordinati, negli altri casi.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce che abbiamo potuto leggere o verificare su fonti riportate, con il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui contano sul tema dell’origine comune. Non abbiamo trovato, nelle fonti consultate, pronunce di merito dei Tribunali di Piacenza in materia: preferiamo non citarle piuttosto che riportarle a memoria.
1. Tribunale di Rimini, sentenza n. 1/2024 del 4 gennaio 2024. Ha aperto una liquidazione controllata familiare su ricorso congiunto, ritenendo applicabile l’art. 66 anche a questa procedura perché la norma è collocata tra le disposizioni generali sul sovraindebitamento. Ha dato atto dell’appartenenza allo stesso nucleo, dell’origine comune dei debiti (mutuo per la prima casa e spese legate alle esigenze dei figli) e della presenza di un immobile in comunione, ferma la separazione delle masse. Ha limitato a tre anni l’acquisizione dei redditi futuri. Rilevanza: è un esempio chiaro di come la causa familiare dei debiti venga descritta e valorizzata.
2. Tribunale di Pesaro, sentenza dell’11 luglio 2024 (R.G. 73/2024). Ha aperto una liquidazione controllata familiare per due coniugi conviventi, osservando che l’indebitamento aveva in larghissima misura un’origine comune e ribadendo la separazione delle masse; ha escluso dalla liquidazione beni di modesto valore, tra cui un’auto necessaria alla famiglia. Rilevanza: conferma che l’origine comune non deve essere totale, ma prevalente.
3. Tribunale di Verona, provvedimento del 10 maggio 2024 (R.G. 34/2024). Su ricorso congiunto di coniugi conviventi, con debiti in parte comuni e in parte personali (tra cui fideiussioni per una società poi fallita), ha aperto due liquidazioni distinte, stabilendo che il ricavato di ciascuna serve i creditori personali di quel debitore e quelli comuni, mai i creditori personali dell’altro, e che i creditori comuni si insinuano in ciascuna procedura. Rilevanza: è la spiegazione più concreta di cosa significhi “masse separate” e mostra le garanzie come fonte di debito comune.
4. Tribunale di Pesaro, sentenza n. 9 del 12 febbraio 2024. Secondo quanto riportato da Eutekne, ha aperto una liquidazione controllata del patrimonio familiare di due coniugi, ritenendola ammissibile anche se uno dei ricorrenti era privo di reddito. Rilevanza: anticipa la soluzione poi scritta nell’art. 66 dal correttivo del 2024.
5. Tribunale di Bari, 6 dicembre 2023. Secondo il commento di Brocardi all’art. 66, ha ritenuto il ricorso congiunto ammissibile solo se i familiari chiedono lo stesso strumento di regolazione. Rilevanza: l’origine comune apre la porta, ma la procedura scelta deve essere unica per tutti.
6. Tribunale di Lucca, 27 febbraio 2024. Richiamata dal commento di Brocardi nel dibattito sull’ammissibilità del ricorso congiunto e sul suo ambito di applicazione. Rilevanza: testimonia l’attenzione dei tribunali al perimetro dell’art. 66 prima del correttivo; il testo integrale va letto per l’esatta portata.
7. Tribunale di Rimini, 21 aprile 2022. Anch’essa richiamata da Brocardi nello stesso dibattito sull’estensione della procedura familiare. Rilevanza: mostra che la questione si poneva già nei primi mesi di applicazione del Codice.
8. Tribunale di Verona, 6 ottobre 2022. Citata da Brocardi in senso contrario rispetto alle pronunce precedenti. Rilevanza: documenta il contrasto di merito che il correttivo del 2024 ha contribuito a superare.
9. Tribunale di Napoli Nord, 18 maggio 2018. In vigenza della legge n. 3/2012, ha ritenuto ammissibile un piano del consumatore presentato congiuntamente da due coniugi, perché la normativa non lo escludeva e perché il piano esponeva separatamente la posizione di ciascuno, permettendo di valutarne i requisiti (pronuncia riportata da un contributo su Affaritaliani). Rilevanza: è il precedente “culturale” della procedura familiare e già allora richiedeva posizioni distinte.
10. Corte costituzionale, sentenza n. 6/2024. Richiamata dal Tribunale di Verona (provvedimento del 10 maggio 2024) per affermare che la durata dell’apprensione dei redditi nella liquidazione dipende dalle risorse disponibili e dai crediti, fermo il termine per l’esdebitazione e la ragionevole durata. Rilevanza: incide su quanto e per quanto tempo ciascun familiare contribuisce con il proprio reddito.
11. Cassazione, Sez. I, ord. n. 28576/2025. Secondo le pronunce già verificate in materia, ha qualificato la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata. Rilevanza: la prova dell’origine comune passa dalla relazione dell’OCC; una relazione carente mette a rischio l’intera domanda.
12. Cassazione n. 20187/2017. Richiamata dal Tribunale di Verona per escludere la necessità di un’udienza di convocazione quando la domanda è del debitore e non vi sono controinteressati specifici; un principio analogo è stato espresso dal Tribunale di Rimini nella sentenza n. 1/2024. Rilevanza: nella procedura familiare su istanza dei debitori il giudice può decidere sull’apertura senza contraddittorio con i creditori, il che rende ancora più importante che il ricorso sia completo fin dall’inizio.
In sintesi, i giudici chiedono tre cose: un legame reale tra i debiti (o la convivenza), un solo strumento per tutti, e una netta separazione delle masse documentata dall’OCC.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Nelle procedure familiari il lavoro si concentra prima del deposito. Ecco cosa facciamo, punto per punto.
- Ricostruiamo la mappa dei debiti di ciascun familiare, distinguendo per ogni rapporto il debitore principale, il coobbligato e il garante, sulla base di contratti, estratti e segnalazioni in Centrale Rischi.
- Verifichiamo la porta d’ingresso: controlliamo il grado di parentela o affinità, la convivenza risultante dai documenti e, se manca, la consistenza dell’origine comune, calcolando quanta parte dei debiti di ciascuno discende dalla causa comune.
- Raccogliamo e ordiniamo le prove del fatto comune (mutuo cointestato, fideiussioni, documenti dell’impresa familiare, spese sanitarie essenziali, finanziamenti dell’investimento) e quelle del collegamento, come i movimenti bancari.
- Confrontiamo gli strumenti disponibili – piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata – tenendo conto che la domanda congiunta richiede lo stesso strumento e che la presenza di un non consumatore esclude il piano del consumatore.
- Valutiamo se conviene davvero la domanda congiunta o se due procedure coordinate tutelano meglio uno dei familiari.
- Predisponiamo la richiesta all’OCC e collaboriamo con il gestore, fornendo una documentazione completa per ciascun debitore e una cronologia unica che renda leggibile l’origine comune nella relazione.
- Costruiamo il piano o la proposta rispettando la separazione delle masse, con quote sostenibili per ciascun familiare e scenari di riserva se uno dei redditi viene meno.
- Chiediamo le misure protettive per tutte le esecuzioni pendenti contro ciascun familiare, nei tempi e nelle forme previste dallo strumento scelto.
- Seguiamo la fase davanti al giudice: integrazioni, osservazioni dei creditori, eventuali contestazioni sulla convenienza, reclami.
- Accompagniamo la fase esecutiva, fino alla relazione finale e all’esdebitazione, verificando che ciascun familiare rispetti i propri obblighi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questa pagina pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: la ricostruzione delle cause dell’indebitamento e la verifica della documentazione sono esattamente il contenuto della relazione che deve dimostrare l’origine comune, e conoscerne i criteri dall’interno permette di preparare i documenti nel modo in cui il gestore e il giudice li devono leggere. Quando l’origine comune nasce da un’impresa familiare, entra in gioco anche l’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.
La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: se un reclamo o un ricorso si rendono necessari, la linea difensiva resta la stessa e nelle stesse mani.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i legali curano la struttura della domanda e i rapporti con i creditori, i commercialisti verificano redditi, dichiarazioni, posizioni fiscali e, nell’impresa familiare, la contabilità da cui nascono i debiti comuni.
Per chiudere
Dalle risposte emergono tre messaggi. Primo: l’origine comune è un legame tra i debiti, non tra le persone, e serve proprio quando la convivenza manca. Secondo: stare insieme nella procedura non significa confondere i patrimoni: le masse restano separate e ogni creditore personale si soddisfa solo sui beni del proprio debitore. Terzo: la prova dell’origine comune si costruisce prima del deposito, con documenti precisi e una relazione dell’OCC che racconti una sola storia, coerente per tutti.
Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: il lavoro sulle cause dell’indebitamento, sulla completezza dei documenti e sulla separazione delle masse è il suo terreno quotidiano, e la qualifica di cassazionista consente di seguire la vicenda familiare fino all’ultimo grado, se serve.
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