Un ricorso per liquidazione controllata non nasce il giorno in cui viene depositato in tribunale. Nasce settimane prima, in uno studio, davanti a una cartellina di estratti conto, buste paga, lettere di diffida e cartelle. Ed è in quelle settimane che si decide quasi tutto: se il tribunale aprirà la procedura al primo esame o chiederà integrazioni, se lo stipendio verrà lasciato al debitore nella misura giusta, se i pignoramenti in corso si fermeranno in tempo o continueranno a erodere il reddito per altri mesi.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questa ricostruzione segue il ricorso per liquidazione controllata presentato dal debitore lungo un calendario reale, con date feriali verificate: si parte da un lunedì di ottobre 2026, giorno della prima consulenza, e si arriva al venerdì di febbraio 2027 in cui il tribunale pubblica la sentenza di apertura.
In sintesi, la timeline è questa. Prima consulenza e scelta della strada. Istanza all’Organismo di composizione della crisi (OCC) e nomina del gestore. Entro sette giorni dall’incarico, l’avviso del gestore al Fisco e all’agente della riscossione. Poi la costruzione del dossier documentale e della relazione dell’OCC, che la Cassazione considera un presupposto di ammissibilità. Quindi la scrittura del ricorso, con la verifica del tribunale competente e la scelta su chi lo sottoscrive. Infine il deposito telematico, l’esame nel procedimento unitario, le eventuali integrazioni e la sentenza dell’art. 270 del Codice della crisi.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è esattamente il terreno delle competenze certificate dell’Avvocato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il lavoro che l’Organismo svolge prima del deposito, i documenti che il gestore deve verificare e le ragioni per cui una relazione viene giudicata incompleta. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire la procedura anche nelle fasi di reclamo e di legittimità.
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La mappa temporale: dal primo colloquio alla sentenza
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene vedere il percorso intero. La sequenza che segue è una simulazione dimostrativa costruita su un caso tipico: un debitore persona fisica, lavoratore dipendente, con debiti verso banche, finanziarie e Fisco, che decide di chiedere da sé l’apertura della liquidazione controllata. Le date sono feriali e calcolate sul calendario 2026-2027; i tempi delle fasi che dipendono dal tribunale sono indicativi, perché variano molto da ufficio a ufficio.
La mappa distingue tre tipi di scadenze. Ci sono i termini di legge, che il codice fissa in modo preciso (i sette giorni dell’OCC per avvisare il Fisco, i sette giorni del debitore per depositare scritture ed elenco creditori dopo la sentenza, il termine non superiore a novanta giorni per le domande dei creditori). Ci sono i termini assegnati dal giudice, come quello per integrare il ricorso. E ci sono i tempi di prassi, che nessuna norma fissa ma che pesano quanto un termine: la raccolta dei documenti, la stesura della relazione, i giorni che la cancelleria impiega per assegnare il fascicolo.
| Tappa | Data (simulazione) | Giorno | Cosa accade | Fonte del termine |
|---|---|---|---|---|
| Prima consulenza | lunedì 19 ottobre 2026 | 0 | Analisi dei debiti, scelta tra le procedure, elenco documenti | Prassi |
| Incarico all’OCC | giovedì 29 ottobre 2026 | 10 | Istanza all’Organismo, nomina e accettazione del gestore | Art. 269 c.1 CCII |
| Avviso a Fisco e riscossione | entro giovedì 5 novembre 2026 | 17 | Il gestore informa agente della riscossione e uffici fiscali | Art. 269 c.3 CCII (7 giorni) |
| Dossier e relazione OCC | da novembre a venerdì 18 dicembre 2026 | 11-60 | Raccolta documenti, verifica, relazione con attestazione sull’attivo | Art. 269 c.2 e art. 268 c.3 CCII |
| Scrittura del ricorso | da dicembre 2026 a lunedì 11 gennaio 2027 | 60-84 | Competenza, contenuto, domanda sul reddito da lasciare al debitore | Art. 27 c.2, art. 268 c.4, art. 40 CCII |
| Deposito telematico | martedì 12 gennaio 2027 | 85 | Deposito del ricorso con allegati, contributo e spese di giustizia | Art. 40 CCII; d.P.R. 115/2002 |
| Esame e integrazioni | da gennaio a martedì 9 febbraio 2027 | 86-113 | Eventuale decreto di integrazione con termine | Art. 40-41 CCII; termine giudiziale |
| Sentenza di apertura | venerdì 19 febbraio 2027 | 123 | Nomina giudice delegato e liquidatore, termini ai creditori | Art. 270 CCII |
| Dopo la sentenza | dal 26 febbraio al 20 maggio 2027 | 130-213 | Deposito scritture (7 giorni), reclamo (30 giorni), domande dei creditori (max 90 giorni) | Art. 270 c.2 CCII; art. 51 CCII |
Ogni riga della tabella corrisponde a una delle tappe sviluppate qui sotto, nello stesso ordine e con le stesse date: chi si trova già a metà percorso può saltare direttamente alla propria tappa. Il calendario ora corre: si parte dal giorno zero.
Giorno 0, lunedì 19 ottobre 2026: la prima consulenza e la scelta della strada
Cosa succede
È il primo incontro. Il debitore arriva con quello che ha: un pignoramento presso terzi sullo stipendio appena notificato, tre finanziamenti in ritardo, una carta revolving al limite, un estratto di ruolo, forse un’ipoteca sulla casa ereditata. Il primo compito non è scrivere il ricorso, ma capire se la liquidazione controllata è davvero la strada giusta o se esistono alternative più adatte, come il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o, per chi svolge un’attività, il concordato minore.
La domanda di fondo è semplice: esiste un patrimonio, attuale o futuro, che possa essere messo a disposizione dei creditori? La liquidazione controllata è una procedura che liquida i beni del debitore e destina ai creditori anche la parte del reddito che eccede quanto serve al mantenimento della famiglia. Non è un accordo, non richiede il voto dei creditori, non richiede una proposta di pagamento: richiede che il debitore metta sul tavolo tutto ciò che è liquidabile.
La norma
Secondo l’art. 268, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27, comma 2, l’apertura della liquidazione controllata dei suoi beni. Il sovraindebitamento è definito dall’art. 2, comma 1, lettera c): lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie.
C’è poi un vincolo che pesa già in questa fase. Secondo l’art. 268, comma 3, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie. Chi non ha nulla, né beni né reddito eccedente il mantenimento, non entra nella liquidazione controllata: per lui il codice prevede l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente dell’art. 283.
I termini che si attivano
Al giorno zero non decorre alcun termine di legge in senso stretto. Ma è il giorno in cui si fa l’inventario delle scadenze esterne: le udienze già fissate nei pignoramenti in corso, le date di eventuali aste, i termini per opporsi a decreti ingiuntivi appena notificati. Il termine di quaranta giorni per l’opposizione a un decreto ingiuntivo è perentorio e corre indipendentemente dalla procedura di sovraindebitamento: se c’è un ingiuntivo notificato da pochi giorni, va valutato subito se e come opporsi, perché la liquidazione controllata non riapre i termini già scaduti.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase tutte le strade sono ancora aperte: il debitore può scegliere tra ristrutturazione dei debiti, concordato minore (se ne ha i requisiti), liquidazione controllata o esdebitazione dell’incapiente. Può anche decidere di attendere, se il quadro non è ancora definito. Quello che deve fare, comunque, è smettere di compiere atti che peggiorano la situazione: nuovi finanziamenti per pagare i vecchi, vendite di beni a parenti, prelievi in contanti non documentati. Tutto ciò che accade da oggi in poi finirà nella relazione dell’OCC, e gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni vanno comunque elencati.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è arrivare alla consulenza dopo aver già “sistemato” qualcosa: l’auto intestata al figlio, la quota della casa donata al coniuge, il conto svuotato. Il debitore pensa di proteggere quei beni; in realtà crea il problema più serio che la relazione dell’OCC dovrà affrontare. La Cassazione, come si vedrà, ha confermato la revoca di una procedura proprio perché la relazione non aveva dato conto di vendite di immobili a prezzo simbolico.
Quanto dura realmente
La prima consulenza dura un’ora o due. Ma la fase di orientamento, quella in cui si raccolgono i primi documenti per capire se ci sono i presupposti, occupa di solito da una a due settimane. Nel nostro calendario, dieci giorni: dal lunedì 19 al giovedì 29 ottobre 2026.
Giorni 1-10: l’istanza all’OCC e la nomina del gestore
Cosa succede
Siamo al giorno dieci, giovedì 29 ottobre 2026. Il debitore presenta l’istanza all’Organismo di composizione della crisi costituito nel circondario del tribunale competente. L’Organismo esamina la richiesta, nomina un gestore della crisi e il gestore accetta l’incarico. Da questo momento il debitore ha un interlocutore tecnico che lo accompagnerà fino al deposito e, se la domanda è del debitore, normalmente anche dopo: con la sentenza di apertura il tribunale nomina liquidatore confermando l’OCC.
Il passaggio non è una formalità. Con l’istanza si sottoscrive l’incarico, si concordano i compensi dell’Organismo secondo i parametri del D.M. 202/2014, si stabilisce come e quando il debitore consegnerà i documenti. Le linee guida del Tribunale di Torino sul ricorso per liquidazione controllata chiedono di allegare proprio questi atti: l’atto di incarico, la nomina e l’accettazione del gestore, l’eventuale mandato a un avvocato o advisor, i compensi pattuiti e le somme già versate.
La norma
Secondo l’art. 269, comma 1, CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC. È la norma che rende l’OCC indispensabile: senza un Organismo che assiste il debitore e redige la relazione, il ricorso del debitore non è ammissibile. La relazione è richiesta espressamente dal comma 2 dello stesso articolo.
I termini che si attivano
Il conferimento dell’incarico fa scattare il primo termine di legge della procedura, quello dell’art. 269, comma 3: entro sette giorni dal conferimento dell’incarico l’OCC deve darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante. Nel nostro calendario, incarico giovedì 29 ottobre 2026: il termine scade giovedì 5 novembre 2026, giorno feriale. È un termine che grava sull’Organismo, non sul debitore, ma il debitore ha interesse a che venga rispettato, perché le risposte degli uffici fiscali alimentano l’elenco dei creditori.
Cosa può fare il debitore ora
È il momento di scegliere chi lo assisterà oltre all’OCC. La legge consente al debitore di presentare il ricorso personalmente, con l’assistenza dell’Organismo; ma può anche farsi assistere da un avvocato, e la scelta va fatta adesso, non al momento del deposito. Un avvocato che entra nella pratica a documenti già raccolti deve ricostruire da capo la storia del debito; uno che c’è fin dall’inizio può orientare la raccolta verso ciò che il tribunale chiederà. Il debitore può inoltre chiedere all’OCC un cronoprogramma delle consegne documentali e concordare le modalità di contatto con i creditori.
L’errore tipico di questa fase
Scegliere l’Organismo sbagliato. L’OCC deve essere costituito nel circondario del tribunale competente, e il tribunale competente si individua in base al centro degli interessi principali del debitore. Chi si rivolge a un Organismo di un altro circondario, magari perché più vicino al luogo di lavoro, rischia di dover ricominciare. Il secondo errore è sottovalutare l’impegno documentale: molti debitori pensano che l’OCC “faccia tutto”; in realtà il gestore verifica, ma i documenti li deve procurare il debitore.
Quanto dura realmente
Tra la presentazione dell’istanza e l’accettazione del gestore passano, a seconda dell’Organismo, da pochi giorni a qualche settimana. Nel nostro calendario l’incarico è conferito al giorno dieci; in uffici con molte pratiche arretrate può servire un mese.
Entro 7 giorni dall’incarico: l’OCC avvisa Fisco e agente della riscossione
Cosa succede
Siamo al giorno diciassette, giovedì 5 novembre 2026, ultimo giorno utile. Il gestore invia la comunicazione all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, compresi quelli degli enti locali (il Comune per IMU e TARI, ad esempio). Lo scopo è semplice: ottenere un quadro completo dei debiti tributari, che il debitore spesso non conosce con precisione. Un estratto di ruolo racconta solo una parte della storia; gli accertamenti pendenti, i tributi locali affidati a concessionari diversi, le somme iscritte ma non ancora notificate emergono solo se gli enti rispondono.
La norma
È l’art. 269, comma 3, CCII a prevedere questo adempimento per la liquidazione controllata. Una norma analoga esiste per la ristrutturazione dei debiti del consumatore: l’art. 68, comma 4, prevede lo stesso avviso entro sette giorni e un termine di quindici giorni per la risposta degli uffici. Per la liquidazione controllata il testo dell’art. 269 si concentra sull’obbligo di comunicazione dell’OCC; nella prassi, il gestore attende comunque le risposte prima di chiudere la relazione.
I termini che si attivano
Il termine di sette giorni dal conferimento dell’incarico è l’unico termine di legge di questa fase. Da qui in avanti il calendario dipende da quanto rapidamente rispondono gli enti e da quanto rapidamente il debitore consegna i documenti. Il gestore, prudentemente, si dà una data interna: nel nostro calendario, giovedì 19 novembre 2026, due settimane dopo l’avviso, per sollecitare chi non ha risposto.
Cosa può fare il debitore ora
Mentre il Fisco risponde, il debitore può già scaricare tutto ciò che è disponibile online: il cassetto fiscale, l’estratto di ruolo dall’area riservata dell’agente della riscossione, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la Centrale dei rischi della Banca d’Italia, i report dei sistemi di informazione creditizia. Più dati arrivano da fonti ufficiali, meno spazio resta per errori e omissioni nell’elenco dei creditori. È anche il momento di ricostruire i debiti verso privati (familiari, ex datori di lavoro, condominio), che nessun ente comunicherà.
L’errore tipico di questa fase
Considerare il debito fiscale “a parte”. Alcuni debitori pensano che i debiti con il Fisco non entrino nella liquidazione controllata o che vadano trattati separatamente. Non è così: anche i creditori pubblici partecipano al concorso, e l’elenco dei creditori deve comprenderli tutti, con le relative cause di prelazione. Un elenco incompleto è una delle ragioni più frequenti di richiesta di integrazione da parte del tribunale.
Quanto dura realmente
Le risposte degli enti arrivano in tempi molto diversi: l’agente della riscossione risponde di solito in poche settimane, alcuni enti locali molto più tardi. Il gestore non può attendere all’infinito: nella relazione darà conto delle comunicazioni inviate e delle risposte ricevute, e il ricorso indicherà i debiti tributari noti sulla base dei documenti disponibili.
Dal giorno 11 al giorno 60: il dossier documentale e la relazione dell’OCC
Cosa succede
A questo punto la procedura entra nella sua fase più lunga e meno visibile. Per sette settimane, da novembre a venerdì 18 dicembre 2026, il debitore raccoglie e consegna documenti; il gestore li esamina, chiede chiarimenti, incrocia i dati. Alla fine il gestore redige la relazione che accompagnerà il ricorso. È la fase in cui si costruisce la credibilità della domanda.
Le linee guida del Tribunale di Torino, elaborate dalla Sezione procedure concorsuali con OCC, Ordini professionali e mondo accademico, danno un’idea precisa di cosa serve. Tra i documenti indicati: documento d’identità e codice fiscale; visura camerale storica; certificato di residenza attuale e storico; stato di famiglia storico; dichiarazioni dei redditi del ricorrente degli ultimi tre anni; buste paga degli ultimi dodici mesi; ISEE degli ultimi tre anni; visura catastale nazionale e ipotecaria con i titoli di acquisto degli immobili; estratti conto; per chi ha partecipazioni, atto costitutivo, statuto e bilanci; per le spese, contratto di locazione o titolo di proprietà, bollette degli ultimi dodici mesi, ricevute IMU e TARI, spese condominiali. Le stesse linee guida fissano anche una “scadenza” dei documenti: visure non più vecchie di sei mesi, residenza storica non oltre undici mesi, relazione sul nucleo familiare aggiornata a non oltre un mese prima del deposito.
La norma
Secondo l’art. 269, comma 2, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, al ricorso deve essere allegata una relazione redatta dall’OCC che valuti la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, e contenga l’attestazione prevista dall’art. 268, comma 3, quarto periodo: quella sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.
La giurisprudenza ha chiarito il peso di questa relazione. Con l’ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025, la Prima Sezione civile della Cassazione ha affermato che la relazione dell’OCC è un presupposto di ammissibilità della domanda e che il giudice deve verificarne non soltanto il deposito, ma anche la completezza e l’attendibilità. Nel caso esaminato, la Corte ha confermato la revoca dell’apertura della procedura perché la relazione non aveva dato conto della vendita di immobili a prezzo simbolico e di un’attività di ristorazione.
C’è però un punto su cui la stessa Cassazione ha tracciato un confine utile. Con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025, la Prima Sezione ha affermato che per l’accesso alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore. La relazione deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, ma questa indicazione non è un filtro di accesso come lo è nella ristrutturazione dei debiti del consumatore: la valutazione della condotta tornerà in gioco più avanti, quando si discuterà di esdebitazione.
I termini che si attivano
Non ci sono termini di legge in questa fase, ma ci sono termini di validità dei documenti. Se la raccolta si allunga oltre i sei mesi, una parte delle visure dovrà essere rifatta, con ulteriori spese e ritardi. Il gestore, per questo, fissa un calendario interno: nel nostro esempio, consegna completa entro venerdì 4 dicembre 2026 e relazione chiusa entro venerdì 18 dicembre 2026, giorno sessanta.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra in cui il debitore può ancora correggere, chiarire, spiegare. Un atto di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni che sembra sospetto (una donazione, una vendita a un familiare) può avere spiegazioni documentabili: un prezzo pagato realmente, un debito precedente estinto, un’esigenza familiare. Spiegarlo adesso al gestore, con documenti, è molto diverso dal lasciare che emerga dopo. Il debitore può anche valutare, con l’OCC, se ci sono azioni giudiziarie (revocatorie, restituzioni) che il liquidatore potrebbe esercitare per acquisire attivo: è proprio la possibilità di acquisire attivo “anche mediante azioni giudiziarie” che la norma chiede di attestare.
Le linee guida torinesi chiedono anche la documentazione delle spese di mantenimento senza autocertificazioni, voce per voce: abitazione, utenze, spostamenti, alimentari, spese mediche, istruzione. È la base su cui il giudice stabilirà quanto dello stipendio resta al debitore.
L’errore tipico di questa fase
Consegnare i documenti “a rate”, senza ordine. Ogni consegna parziale costringe il gestore a riprendere l’analisi; ogni documento mancante allunga la relazione. Il secondo errore è minimizzare: dichiarare spese di mantenimento inferiori a quelle reali per sembrare più virtuosi, salvo poi scoprire che la quota lasciata dal giudice non basta per vivere. Le linee guida di Torino, per esempio, collegano la spesa riconoscibile alla mediana ISTAT per il tipo di nucleo, con una tolleranza verso il basso del 15%, e stabiliscono che non possa scendere sotto la soglia di povertà assoluta ISTAT: numeri che vanno indicati nel ricorso e nella relazione, non improvvisati.
Quanto dura realmente
Sette-otto settimane sono un tempo realistico solo se il debitore è organizzato. Nella pratica, la fase documentale dura spesso da due a quattro mesi, ed è la principale variabile dell’intero calendario.
Dal giorno 60 all’84: la scrittura del ricorso, il tribunale competente e la scelta su chi firma
Cosa succede
Siamo al giorno sessanta, venerdì 18 dicembre 2026. La relazione dell’OCC è pronta in bozza. Ora si scrive il ricorso vero e proprio: l’atto con cui il debitore chiede al tribunale di aprire la liquidazione controllata. Le festività di fine anno rallentano il lavoro, e il calendario lo tiene in conto: il ricorso viene chiuso lunedì 11 gennaio 2027, giorno ottantaquattro.
La norma: il tribunale competente
Il primo punto del ricorso è la competenza. Secondo l’art. 268, comma 1, il ricorso si propone al tribunale competente ai sensi dell’art. 27, comma 2, CCII, che per le procedure diverse da quelle riservate alle grandi imprese individua il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Le linee guida di Torino chiedono di motivare questa indicazione in base alla natura del debitore: per l’imprenditore conta il luogo in cui gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile; per la persona fisica non imprenditore, di regola, la residenza o il domicilio; per chi ha debiti di natura mista, va spiegato quale centro di interessi prevale. Un trasferimento di residenza poco prima del deposito è un segnale che il tribunale guarda con attenzione.
La norma: il contenuto del ricorso
Il ricorso, nella struttura del procedimento unitario, deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni: è ciò che prevede l’art. 40, comma 2, CCII. Nel concreto, e seguendo le indicazioni delle linee guida torinesi, un ricorso completo contiene:
- i dati dell’OCC e del gestore, con l’atto di incarico;
- la motivazione sulla competenza territoriale;
- il presupposto soggettivo: consumatore, professionista, imprenditore sotto soglia, socio illimitatamente responsabile;
- il presupposto oggettivo: lo squilibrio perdurante tra le entrate prevedibili dei successivi dodici mesi e le uscite necessarie, con l’elenco dei creditori distinto tra debiti scaduti, in scadenza nei dodici mesi e non scaduti, e la narrazione delle cause del sovraindebitamento;
- la composizione del nucleo familiare, con condizioni di salute e situazione lavorativa;
- i redditi del ricorrente e dei familiari, per categoria, indicati anche se pari a zero;
- le spese di mantenimento documentate;
- i beni: immobili, mobili registrati, conti, partecipazioni, eventuale finanza esterna;
- gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, anche se assenti;
- la domanda espressa di apertura della liquidazione controllata, con destinazione ai creditori di tutto l’attivo liquidabile.
Le linee guida aggiungono due precisazioni pratiche. La prima: proposte o “piani liquidatori” del debitore sono privi di rilievo, perché nella liquidazione controllata non c’è nulla da approvare. La seconda: il ricorso deve contenere una dichiarazione sul TFR e la rinuncia a incassarlo o anticiparlo senza autorizzazione del giudice.
Infine c’è la domanda più importante per la vita quotidiana del debitore: la richiesta al giudice di determinare la parte del reddito che resta fuori dalla liquidazione. Secondo l’art. 268, comma 4, lettera b), non sono compresi nella liquidazione gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. Il ricorso deve proporre una cifra motivata, ancorata alle spese documentate.
La norma: serve un avvocato?
Qui il calendario si ferma su una questione che ha diviso i tribunali. L’art. 269, comma 1, consente al debitore di presentare il ricorso personalmente, con l’assistenza dell’OCC. L’art. 40, comma 2, nella disciplina generale del procedimento unitario, prevede invece che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 68, comma 1, dice espressamente che non è necessaria l’assistenza di un difensore; l’art. 269 non contiene una frase identica.
La conseguenza pratica è doppia. Primo: per il debitore che si presenta da solo, con l’OCC, la norma speciale dell’art. 269 rende il ricorso ammissibile senza avvocato. Secondo: il debitore può comunque scegliere un avvocato. Ma che cosa succede se il ricorso viene presentato da un difensore senza che l’OCC assista il debitore? Su questo si sono confrontati due tribunali nel 2022, secondo la rassegna riportata da Brocardi in calce all’art. 269.
Il Tribunale di Grosseto, con decisione del 19 settembre 2022, ha letto la norma in senso restrittivo: il ricorso presentato tramite difensore tecnico senza l’assistenza dell’OCC sarebbe inammissibile. È un orientamento indicato come minoritario. Il Tribunale di Cuneo, con decisione del 20 dicembre 2022, ha invece ritenuto pienamente ammissibile il ricorso presentato dal difensore tecnico del debitore, in linea con l’orientamento maggioritario. Le due decisioni non si contraddicono sul punto centrale: in nessun caso si può fare a meno dell’OCC e della sua relazione. Il difensore si aggiunge all’Organismo, non lo sostituisce.
I termini che si attivano
Nessun termine di legge, ma un vincolo indiretto: la relazione sul nucleo familiare deve essere aggiornata a non più di un mese prima del deposito, secondo le linee guida di Torino. Se la stesura del ricorso si allunga oltre gennaio, quella relazione va rifatta. Nel nostro calendario, firmata dal debitore martedì 15 dicembre 2026 e depositata il 12 gennaio 2027, è nei limiti.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore decide adesso se presentarsi da solo con l’OCC o farsi assistere da un avvocato, e lo decide sapendo che il ricorso è il documento su cui il tribunale costruirà la sentenza. Ogni dato del ricorso deve coincidere con la relazione; ogni allegato deve essere numerato e richiamato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce entrambi i lati del tavolo: quello di chi scrive la relazione e quello di chi redige il ricorso. È questa doppia prospettiva che permette di far parlare la stessa lingua ai due documenti.
In questa fase il debitore può anche valutare se chiedere al giudice l’autorizzazione a continuare a usare alcuni beni, come l’auto necessaria per andare al lavoro: l’art. 270, comma 2, lettera e), prevede che la sentenza ordini la consegna dei beni, salvo autorizzazione all’uso di alcuni di essi in presenza di gravi e specifiche ragioni. Conviene che quelle ragioni siano già spiegate e documentate nel ricorso.
L’errore tipico di questa fase
Scrivere un ricorso che “racconta” ma non dimostra. Frasi come “il ricorrente ha sempre cercato di rispettare i propri impegni” non hanno valore se non sono accompagnate da documenti. Il secondo errore è sbagliare la quota di reddito da trattenere: chiederne troppo poca significa mesi di difficoltà; chiederne troppa, senza giustificazione, porta il giudice a ridurla d’ufficio o, nei casi limite, a dubitare che ci sia attivo da distribuire.
Quanto dura realmente
Un ricorso ben costruito su una relazione completa richiede da due a quattro settimane di lavoro. Nel nostro calendario, tre settimane al netto delle festività.
Giorno 85, martedì 12 gennaio 2027: il deposito telematico e le spese di giustizia
Cosa succede
Siamo al giorno ottantacinque. Il ricorso viene depositato in via telematica nella cancelleria del tribunale competente, sezione procedure concorsuali. Con il deposito si iscrive il procedimento, si allegano la relazione dell’OCC e tutti i documenti, si assolvono le spese di giustizia richieste dall’ufficio. È il giorno in cui la pratica smette di essere un fascicolo privato e diventa un procedimento giudiziario.
La norma
Il deposito segue le regole del procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, disciplinato dagli artt. 40 e seguenti CCII, e le regole del processo telematico. Le linee guida del Tribunale di Torino danno indicazioni operative che, pur riferite a quell’ufficio, descrivono bene ciò che un tribunale si aspetta: i documenti vanno depositati nel fascicolo “sub 1” e non nel fascicolo principale; la numerazione degli allegati deve essere progressiva e senza suffissi come “bis”; sono ammessi file compressi purché la numerazione resti precisa; i documenti consultati dal gestore ma non depositati vanno elencati analiticamente e tenuti a disposizione; i collegamenti ipertestuali tra ricorso e documenti sono considerati buona prassi.
Il deposito produce anche un effetto sostanziale immediato. Secondo l’art. 268, comma 5, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Dal 12 gennaio 2027, dunque, i debiti chirografari smettono di crescere ai fini della distribuzione.
Il contributo unificato e le altre spese
Sul contributo unificato il quadro è meno lineare di quanto si potrebbe pensare. Una circolare dei giudici della Sezione procedure concorsuali del Tribunale di Torino ricorda che il contributo fisso di 851 euro previsto dall’art. 13, comma 5, del d.P.R. 115/2002 riguarda il fallimento e la liquidazione giudiziale, e che per la liquidazione controllata la normativa non contiene una disposizione equivalente. Nella pratica, l’importo richiesto al momento dell’iscrizione dipende dall’inquadramento che il singolo ufficio dà al procedimento: per questo, prima del deposito, conviene verificare con la cancelleria o sulle istruzioni pubblicate dal tribunale quale importo e quali diritti vengano richiesti, insieme all’eventuale anticipazione forfettaria per le notificazioni.
Un passaggio decisivo è arrivato dalla Corte costituzionale. Con la sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, la Corte ha dichiarato illegittimi, per disparità di trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale, l’art. 144 del d.P.R. 115/2002 nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella liquidazione controllata, e l’art. 146 nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della liquidazione controllata. Secondo la circolare torinese, la prenotazione a debito non è disposta dalla sentenza di apertura ma, eventualmente, da un successivo provvedimento del giudice delegato, su istanza motivata del liquidatore; le spese prenotate vanno poi pagate appena la procedura dispone di liquidità. La stessa circolare menziona, tra le spese della procedura, l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro e l’imposta ipotecaria, prenotabile a debito se il debitore possiede immobili o mobili registrati.
I termini che si attivano
Dal deposito decorre la sospensione degli interessi chirografari ai fini del concorso. Non decorre invece alcun blocco automatico delle esecuzioni: il deposito del ricorso, da solo, non ferma i pignoramenti in corso. L’arresto delle azioni esecutive individuali arriva con la sentenza di apertura, in forza dei richiami che l’art. 270, comma 5, fa alle norme della liquidazione giudiziale (tra cui l’art. 150).
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può e deve segnalare al tribunale, già nel ricorso o con istanza successiva, le urgenze concrete: un’asta fissata a breve sull’immobile, un pignoramento che sta assorbendo una quota rilevante dello stipendio. Il tribunale non è obbligato a decidere in un termine prestabilito, ma un fascicolo che evidenzia l’urgenza in modo documentato viene di norma trattato con priorità. Può inoltre valutare, se il reddito lo consente, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei limiti riconosciuti dopo la sentenza costituzionale n. 121/2024.
Il fascicolo depositato: come si presenta in concreto
Per capire che cosa arriva sulla scrivania del giudice, conviene immaginare l’indice del fascicolo telematico. La tabella che segue ricostruisce un indice tipico, organizzato sulle indicazioni delle linee guida torinesi; la numerazione è un esempio, ma la logica (prima gli atti della procedura, poi l’identità, poi redditi, beni, debiti e spese) è quella che rende il controllo del giudice più rapido.
| N. | Allegato | Chi lo procura | Validità o periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Relazione dell’OCC con attestazione sull’attivo e lista di controllo | Gestore della crisi | Aggiornata al deposito |
| 2 | Atto di incarico, nomina e accettazione del gestore | OCC | — |
| 3 | Eventuale procura all’avvocato | Debitore e difensore | — |
| 4 | Documento d’identità e codice fiscale | Debitore | In corso di validità |
| 5 | Certificato di residenza attuale e storico, stato di famiglia storico | Comune | Residenza storica entro 11 mesi; stato di famiglia entro 6 mesi |
| 6 | Relazione sul nucleo familiare firmata dal debitore | Debitore | Non oltre un mese prima del deposito |
| 7 | Dichiarazioni dei redditi | Debitore o intermediario | Ultimi tre anni (familiari: ultimo anno) |
| 8 | Buste paga o cedolini pensione | Datore di lavoro o ente | Ultimi 12 mesi |
| 9 | ISEE / DSU | CAF o INPS | Ultimi tre anni |
| 10 | Visure catastali e ipotecarie, titoli di acquisto | Debitore o professionista | Entro 6 mesi |
| 11 | Perizia o stima dei beni | Tecnico o OCC | Aggiornata |
| 12 | Estratti conto | Banche | Conto stipendio: ultimo anno; altri conti: ultimo trimestre, più operazioni non ordinarie |
| 13 | Elenco dei creditori con documenti di credito | Debitore, OCC, enti | Aggiornato al deposito |
| 14 | Risposte di agente della riscossione e uffici fiscali | OCC | Successive all’avviso dell’art. 269 c.3 |
| 15 | Documentazione delle spese di mantenimento | Debitore | Ultimi 12 mesi |
| 16 | Atti di straordinaria amministrazione o dichiarazione negativa | Debitore | Ultimi cinque anni |
Le linee guida di Torino danno anche un criterio di proporzione sugli estratti conto che vale la pena conoscere: per i periodi più lontani non si depositano tutti i movimenti, ma solo le operazioni non ordinarie, come le uscite superiori a 5.000 euro verso un unico soggetto. E sugli apporti di terzi sono nette: valgono ai fini dell’attestazione solo se già acquisiti al patrimonio o sostenuti da un impegno irrevocabile. Una promessa verbale di un familiare non è attivo.
Per il debitore che svolge o ha svolto un’attività, il fascicolo si arricchisce. Il professionista e l’imprenditore minore devono documentare il presupposto soggettivo (per l’impresa minore, i limiti di attivo, ricavi e debiti fissati dall’art. 2, comma 1, lettera d) e depositare le scritture contabili e fiscali disponibili; i contributi e le imposte vanno indicati separatamente tra le spese di produzione del reddito. Per il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, le linee guida chiedono di distinguere le diverse ipotesi in cui si trova, perché la sentenza di apertura della liquidazione controllata di una società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, secondo l’art. 270, comma 1. Quando più componenti della stessa famiglia sono sovraindebitati, le linee guida richiamano la possibilità di una procedura familiare ai sensi dell’art. 66 CCII: in questo caso i fascicoli vanno costruiti in modo coordinato, perché redditi e spese si intrecciano.
L’errore tipico di questa fase
Depositare un fascicolo disordinato. Allegati senza numerazione coerente, documenti illeggibili, file duplicati: il giudice che deve verificare la completezza della relazione, come impone la Cassazione, impiega più tempo e, spesso, chiede integrazioni. Il secondo errore è credere che il deposito blocchi immediatamente le trattenute sullo stipendio: non è così, e il debitore che smette di pagare spontaneamente spese correnti confidando nel blocco crea nuovi debiti.
Quanto dura realmente
Il deposito in sé richiede poche ore. Ma tra la data di deposito e l’assegnazione del fascicolo al giudice relatore possono passare da qualche giorno a qualche settimana, secondo il carico della sezione.
Dal giorno 86 al giorno 113: l’esame nel procedimento unitario e le integrazioni
Cosa succede
Da questo momento in poi il calendario non è più nelle mani del debitore. Il giudice relatore esamina il ricorso, la relazione e gli allegati. Le strade sono tre: il tribunale ritiene la domanda completa e pronuncia la sentenza; il tribunale chiede integrazioni con un termine; il tribunale ritiene la domanda inammissibile. Nel nostro calendario, martedì 26 gennaio 2027 (giorno novantanove) arriva un decreto che chiede tre integrazioni: gli estratti conto di un conto chiuso nel 2024, una perizia di stima aggiornata della quota di immobile ereditata, la documentazione delle spese mediche indicate nel ricorso. Il termine assegnato è di quindici giorni: scade martedì 9 febbraio 2027, giorno centotredici.
La norma
La liquidazione controllata si innesta nel procedimento unitario regolato dagli artt. 40 e 41 CCII. L’art. 40 disciplina la domanda: secondo il comma 1 il procedimento si svolge davanti al tribunale in composizione collegiale, e secondo il comma 2 il ricorso indica ufficio giudiziario, oggetto, ragioni della domanda e conclusioni. L’art. 41 regola l’istruttoria e la convocazione delle parti nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale; nella liquidazione controllata chiesta dal debitore, dove non c’è un contraddittorio con un creditore istante, molti tribunali decidono sulla base degli atti, mentre altri fissano un’udienza per sentire il debitore e il gestore. Le richieste di integrazione documentale sono la regola più che l’eccezione.
Il parametro del controllo è quello indicato dall’art. 270, comma 1: il tribunale apre la procedura in assenza di domande di accesso alle procedure del titolo IV (ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore) e dopo aver verificato i presupposti degli artt. 268 e 269. Il controllo sulla relazione dell’OCC, come ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 28576/2025, è sostanziale e non formale.
I termini che si attivano
Il termine assegnato dal giudice per l’integrazione va rispettato con precisione: non è un termine di legge, ma il suo mancato rispetto può portare a una pronuncia di inammissibilità. Nel nostro esempio, decreto comunicato martedì 26 gennaio 2027, quindici giorni: scadenza martedì 9 febbraio 2027, giorno feriale. Se la scadenza fosse caduta di sabato o domenica, sarebbe slittata al lunedì successivo. Se il termine si rivelasse insufficiente per ragioni non imputabili al debitore (un ente che non rilascia un estratto in tempo), la strada è un’istanza motivata di proroga depositata prima della scadenza, non dopo.
C’è poi una regola sui procedimenti concorrenti che il debitore deve conoscere. Se, mentre il ricorso è all’esame, un creditore presenta a sua volta una domanda di liquidazione controllata, le domande confluiscono nello stesso procedimento. E, nella direzione opposta, la Cassazione con l’ordinanza n. 13912 del 13 maggio 2026 ha affermato, con riferimento all’art. 40, comma 10, che la domanda di accesso proposta dal debitore quando è già pendente un procedimento liquidatorio promosso da altri va depositata entro la prima udienza, con termine perentorio e non prorogabile né per accordo delle parti né per rinvii del giudice.
Cosa può fare il debitore ora
Ogni richiesta di integrazione è una seconda occasione per completare il quadro, e va trattata come tale. Il debitore non deve limitarsi a depositare il documento richiesto: se l’integrazione rivela un’informazione nuova, quella informazione va spiegata in una breve nota e, se necessario, il gestore deve integrare la relazione. In questa fase il debitore può ancora decidere di cambiare strada (per esempio, presentare una domanda di ristrutturazione dei debiti se nel frattempo un familiare ha offerto un apporto), ma deve sapere che, secondo l’art. 270, comma 1, la presenza di una domanda di accesso alle procedure del titolo IV impedisce l’apertura della liquidazione controllata finché quella domanda è pendente.
L’errore tipico di questa fase
Lasciar scadere il termine aspettando l’ultimo documento. Un’integrazione parziale depositata nei termini, con l’indicazione delle ragioni per cui manca un documento e della data prevista di rilascio, è sempre preferibile a un deposito completo ma tardivo. Il secondo errore è rispondere all’integrazione senza coinvolgere l’OCC: se la richiesta riguarda la completezza della relazione, è il gestore che deve rispondere.
Se il tribunale dice no
Non tutti i calendari arrivano alla sentenza di apertura. Le ragioni di un esito negativo si ripetono con una certa regolarità: la relazione dell’OCC non attesta la possibilità di acquisire attivo, e allora l’art. 268, comma 3, impedisce l’apertura su domanda del debitore persona fisica; la competenza territoriale non è dimostrata; la documentazione resta incompleta anche dopo l’integrazione; è pendente una domanda di accesso alle procedure del titolo IV. In ciascuno di questi casi la timeline non si chiude, ma si biforca. Se manca l’attivo, la strada naturale diventa l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283, che utilizza in gran parte la stessa documentazione. Se il problema è documentale, si valuta se ripresentare una domanda completa oppure impugnare il provvedimento negativo, con i mezzi e nei termini previsti per quel tipo di provvedimento: è una valutazione da fare subito, il giorno stesso della comunicazione, perché i termini di impugnazione nelle procedure concorsuali sono brevi. Se il problema è la competenza, occorre rivolgersi al tribunale corretto, e spesso a un OCC diverso.
In ogni scenario, ciò che il debitore ha costruito non va perduto. Il dossier documentale, la ricostruzione dei debiti e la relazione restano la base di partenza: in un secondo tentativo la fase più lunga del calendario, quella della raccolta, si accorcia sensibilmente, a condizione che i documenti non siano nel frattempo scaduti rispetto ai limiti di validità richiesti dall’ufficio.
Quanto dura realmente
I tempi di questa fase variano più di qualsiasi altra. In alcuni tribunali la sentenza arriva entro un mese dal deposito; in altri, tra integrazioni e carichi di ruolo, servono tre-sei mesi. Nel nostro calendario, l’intera fase dura ventotto giorni, dal deposito alla scadenza dell’integrazione, più dieci giorni per la decisione.
Giorno 123, venerdì 19 febbraio 2027: la sentenza di apertura
Cosa succede
Siamo al giorno centoventitré. Il tribunale pubblica la sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata. Da questo momento il patrimonio del debitore, con le esclusioni dell’art. 268, comma 4, è destinato al soddisfacimento dei creditori; il liquidatore ne assume l’amministrazione; i creditori non possono più agire individualmente. Per il debitore persona fisica, inizia anche il conto alla rovescia dei tre anni al termine dei quali, ricorrendo le condizioni, l’esdebitazione opera di diritto secondo l’art. 282, comma 1: nel nostro calendario, martedì 19 febbraio 2030.
La norma
Secondo l’art. 270, comma 2, CCII, con la sentenza il tribunale:
- nomina il giudice delegato (lettera a);
- nomina il liquidatore, confermando l’OCC quando la domanda è del debitore, oppure, negli altri casi, scegliendolo nel registro degli OCC, di regola tra i gestori domiciliati nel distretto della corte d’appello, con obbligo di motivare la deroga (lettera b, modificata dal D.Lgs. 136/2024);
- ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell’elenco dei creditori (lettera c);
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni e ai creditori un termine non superiore a novanta giorni, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore via PEC la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo (lettera d, modificata dal D.Lgs. 136/2024);
- ordina la consegna o il rilascio dei beni compresi nel patrimonio di liquidazione, salvo che il giudice autorizzi il debitore a utilizzarne alcuni in presenza di gravi e specifiche ragioni; il provvedimento è titolo esecutivo ed è eseguito dal liquidatore (lettera e);
- dispone la pubblicazione della sentenza nel sito del tribunale o del Ministero della giustizia e, per gli imprenditori, nel registro delle imprese (lettera f);
- ordina la trascrizione della sentenza se ci sono beni immobili o mobili registrati (lettera g).
Secondo il comma 4, la pubblicazione e la trascrizione sono eseguite dal liquidatore, e la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. Secondo il comma 5, si applicano, in quanto compatibili, alcune norme della liquidazione giudiziale, tra cui quelle sugli effetti per i creditori. Il comma 6 regola i contratti pendenti: l’esecuzione resta sospesa finché il liquidatore, sentito il debitore, dichiara se subentrare o sciogliersi; il contraente può metterlo in mora con un termine, assegnato dal giudice delegato, non superiore a sessanta giorni.
I termini che si attivano
Con la sentenza partono i termini più stringenti dell’intera procedura:
- sette giorni per il debitore per depositare scritture ed elenco dei creditori: nel nostro calendario, venerdì 26 febbraio 2027;
- il termine per le domande dei creditori, non superiore a novanta giorni e previsto a pena di inammissibilità: se il tribunale lo fissa nella misura massima, scade giovedì 20 maggio 2027. La Cassazione, con la sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025, ne ha affermato la natura perentoria: il creditore tardivo può chiedere la rimessione in termini solo provando una causa a lui non imputabile;
- trenta giorni per il reclamo contro la sentenza: la sentenza di apertura è reclamabile davanti alla corte d’appello secondo le regole dell’art. 51, applicabile alla liquidazione controllata per effetto dei richiami degli artt. 65, comma 2, e 270, comma 5, come ha riconosciuto la Cassazione con l’ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025. Se la sentenza è notificata lo stesso venerdì 19 febbraio, il trentesimo giorno cade domenica 21 marzo 2027 e il termine slitta a lunedì 22 marzo 2027.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve rispettare il termine di sette giorni e collaborare con il liquidatore fin dal primo giorno: consegnare chiavi, libretti, documenti dei beni; comunicare al datore di lavoro, d’intesa con il liquidatore, la nuova destinazione della quota di stipendio eccedente il mantenimento; non compiere atti di disposizione. Se la sentenza ha fissato una quota di reddito insufficiente, può chiedere al giudice delegato di rivederla sulla base di documentazione nuova. Se invece ritiene che la sentenza sia viziata, può valutare il reclamo entro trenta giorni, ricordando che il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che con la sentenza “sia finita”. In realtà comincia la fase della liquidazione vera e propria: inventario, programma di liquidazione, stato passivo, riparti. Il debitore che smette di rispondere al liquidatore o che non deposita l’elenco dei creditori nei sette giorni mette a rischio, più avanti, proprio l’esdebitazione, che richiede collaborazione.
Quanto dura realmente
La sentenza è un atto, non una fase. Ma i suoi effetti si dispiegano per almeno tre anni: secondo l’art. 272, comma 3, nel testo riscritto dal correttivo, la procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura.
Dal giorno 124 al giorno 213: i primi novanta giorni dopo la sentenza
Cosa succede
Il calendario ora corre su tre binari contemporaneamente. Il debitore deposita le scritture e l’elenco dei creditori entro venerdì 26 febbraio 2027. Il liquidatore notifica la sentenza, cura pubblicazione e trascrizione, comunica ai creditori il termine per le domande, redige l’inventario. I creditori trasmettono via PEC le domande di ammissione entro il termine fissato, nel nostro caso giovedì 20 maggio 2027. Nel frattempo scade, lunedì 22 marzo 2027, il termine per un eventuale reclamo.
La norma
Oltre all’art. 270, entrano in gioco l’art. 272 (programma di liquidazione e durata) e l’art. 273 (stato passivo). Secondo l’art. 273, sul progetto di stato passivo predisposto dal liquidatore le parti possono presentare osservazioni entro quindici giorni; contro lo stato passivo è previsto il reclamo davanti al giudice delegato entro otto giorni, e contro la decisione il ricorso per cassazione entro trenta giorni.
I termini che si attivano
- 26 febbraio 2027: deposito di scritture ed elenco creditori da parte del debitore;
- 22 marzo 2027: ultimo giorno per il reclamo contro la sentenza (calcolato da una notifica del 19 febbraio);
- 20 maggio 2027: scadenza per le domande dei creditori, se fissata a novanta giorni;
- quindici giorni dalla comunicazione del progetto di stato passivo: osservazioni.
Sulla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, il calendario simulato la evita del tutto. Nelle procedure concorsuali la sua applicazione ai singoli termini va comunque verificata caso per caso, perché il codice contiene regole proprie per alcuni procedimenti: è un punto da controllare sempre con il difensore quando una scadenza cade a ridosso dell’estate.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può verificare le domande dei creditori e segnalare al liquidatore crediti inesistenti, già pagati, prescritti o gonfiati. È una finestra breve e decisiva: ciò che entra nello stato passivo partecipa ai riparti, e ciò che non viene contestato ora difficilmente potrà esserlo dopo. Il debitore può anche chiedere chiarimenti sul programma di liquidazione, in particolare sui beni che intende conservare con autorizzazione del giudice.
L’errore tipico di questa fase
Disinteressarsi dello stato passivo, pensando che “tanto è il liquidatore a occuparsene”. Il liquidatore esamina le domande, ma è il debitore a conoscere la storia dei rapporti: un finanziamento estinto, una cessione del credito mai notificata, un pagamento parziale non conteggiato.
Quanto dura realmente
Tra la sentenza e l’esecutività dello stato passivo passano, nella pratica, da quattro a otto mesi. La liquidazione dei beni, se ci sono immobili, può richiedere ben più tempo.
La stessa procedura, due calendari
Due ipotesi dimostrative, costruite sugli stessi dati, mostrano quanto conti il momento in cui si agisce. Non sono casi reali: sono esercizi di calcolo.
Dati comuni. Debitore lavoratore dipendente, stipendio netto 1.847 euro al mese, nucleo di tre persone, debiti complessivi 68.430 euro (tre finanziamenti per 41.260 euro, carta revolving per 9.715 euro, debiti tributari per 17.455 euro). Quota di comproprietà di un immobile ereditato, stimata 23.400 euro. Spese di mantenimento documentate: 1.390 euro al mese. Reddito eccedente il mantenimento: 457 euro al mese. Un creditore finanziario notifica un pignoramento presso terzi sullo stipendio lunedì 9 novembre 2026, con trattenuta di un quinto, circa 369 euro al mese.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste.
- Lunedì 19 ottobre 2026: prima consulenza.
- Giovedì 29 ottobre 2026: incarico all’OCC.
- Giovedì 5 novembre 2026: l’OCC avvisa riscossione e uffici fiscali.
- Lunedì 9 novembre 2026: arriva il pignoramento; il debitore lo consegna subito al gestore, che lo inserisce nella relazione.
- Venerdì 18 dicembre 2026: relazione chiusa.
- Martedì 12 gennaio 2027: deposito del ricorso; da questa data gli interessi chirografari si fermano ai fini del concorso.
- Martedì 26 gennaio 2027: decreto di integrazione; risposta martedì 9 febbraio 2027.
- Venerdì 19 febbraio 2027: sentenza di apertura; il pignoramento individuale non può proseguire.
- Trattenute subite dal pignoramento prima della sentenza: dicembre 2026, gennaio e febbraio 2027, circa 3 mensilità, cioè circa 1.107 euro, che a quel punto restano un problema da gestire nella procedura.
- Martedì 19 febbraio 2030: decorsi tre anni dall’apertura, esdebitazione di diritto se ricorrono le condizioni dell’art. 282.
Calendario B: il debitore che lascia correre.
- Lunedì 9 novembre 2026: arriva il pignoramento; il debitore non fa nulla.
- Martedì 1 dicembre 2026: inizia la trattenuta mensile di circa 369 euro.
- Lunedì 5 aprile 2027: dopo cinque trattenute, prima consulenza.
- Giovedì 15 aprile 2027: incarico all’OCC.
- Martedì 29 giugno 2027: relazione chiusa, con ritardo dovuto a un conto chiuso di cui il debitore non ha più la documentazione.
- Martedì 6 luglio 2027: deposito del ricorso.
- Agosto 2027: l’attività del tribunale rallenta; nessun provvedimento.
- Martedì 14 settembre 2027: decreto di integrazione con termine di quattordici giorni, scadenza martedì 28 settembre 2027.
- Venerdì 15 ottobre 2027: sentenza di apertura.
- Trattenute subite prima della sentenza: da dicembre 2026 a ottobre 2027, undici mensilità, circa 4.059 euro.
- Venerdì 15 ottobre 2030: decorsi tre anni dall’apertura, possibile esdebitazione di diritto.
| Voce | Calendario A | Calendario B | Differenza |
|---|---|---|---|
| Data della sentenza | 19 febbraio 2027 | 15 ottobre 2027 | quasi 8 mesi |
| Mensilità pignorate prima della sentenza | 3 | 11 | 8 |
| Importo trattenuto prima della sentenza | circa 1.107 € | circa 4.059 € | circa 2.952 € |
| Interessi chirografari: sospesi dal | 12 gennaio 2027 | 6 luglio 2027 | quasi 6 mesi |
| Esdebitazione di diritto possibile dal | 19 febbraio 2030 | 15 ottobre 2030 | quasi 8 mesi |
Il confronto non dice che il calendario A sia “migliore” in astratto. Dice una cosa più precisa: ogni mese perso prima del deposito è un mese in più di trattenute individuali, di interessi che maturano, di attesa per la liberazione dai debiti. La procedura è la stessa; il calendario lo decide il debitore.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un’altra strada
La liquidazione controllata non è l’unica procedura possibile per il sovraindebitato, e la timeline cambia in modo sensibile se, lungo il percorso, il debitore o un creditore attivano un rimedio diverso.
Primo binario: la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Se, durante la fase documentale, emerge che il debitore può offrire un pagamento sostenibile e conservare i beni (per esempio grazie a un apporto di un familiare), la strada può spostarsi verso il piano dell’art. 67. La timeline si allunga nella fase iniziale, perché il piano richiede una proposta, ma con il decreto di apertura il giudice può disporre, su istanza del debitore, la sospensione delle procedure esecutive e il divieto di azioni esecutive e cautelari, secondo l’art. 70, comma 4. Per accedervi serve però il requisito che la liquidazione controllata non chiede: il consumatore non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69). Finché la domanda di ristrutturazione è pendente, secondo l’art. 270, comma 1, la liquidazione controllata non può essere aperta.
Secondo binario: il concordato minore. Per il professionista o l’imprenditore minore che vuole proseguire l’attività, il concordato minore dell’art. 74 consente di proporre un pagamento ai creditori, che votano. Se l’omologazione viene negata, secondo l’art. 80, comma 5, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata. È un binario che può tornare sul tracciato principale: il debitore che parte dal concordato minore e non ottiene l’omologa può finire comunque nella liquidazione controllata, ma con un ritardo di mesi.
Terzo binario: il ricorso del creditore. Secondo l’art. 268, comma 2, se il debitore è in stato di insolvenza anche un creditore può chiedere la liquidazione controllata, perfino in pendenza di esecuzioni individuali; la procedura non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro. Quando il creditore agisce contro una persona fisica, la liquidazione non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo; il debitore deve eccepirlo entro la prima udienza. Qui la timeline si inverte: non è più il debitore a fissare i tempi, ma il creditore. E se il debitore vuole proporre una propria domanda di accesso a uno strumento di regolazione, deve farlo nello stesso procedimento entro la prima udienza: la Cassazione, con l’ordinanza n. 13912/2026, ha ribadito che quel termine è perentorio.
Quarto binario: la conversione dopo la revoca. Se il debitore ha già ottenuto l’omologazione di un piano di ristrutturazione e questa viene revocata, secondo l’art. 73 il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e se ricorrono le condizioni degli artt. 268 e 269, procede ai sensi dell’art. 270, dopo aver concesso al debitore un termine per integrare la documentazione. La timeline, in questo caso, salta direttamente alla fase dell’esame, con un dossier già in gran parte costruito.
Quinto binario: l’esdebitazione dell’incapiente. Se l’OCC non può attestare che esiste attivo da distribuire, la liquidazione controllata chiesta dal debitore persona fisica non si apre (art. 268, comma 3). La strada diventa allora l’art. 283: una domanda presentata tramite l’OCC, con un controllo sulla meritevolezza, un decreto, e un periodo di tre anni in cui eventuali utilità rilevanti sopravvenute andranno destinate ai creditori. È un’alternativa da valutare già al giorno zero, perché i documenti richiesti sono in gran parte gli stessi.
Le 5 finestre critiche
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La finestra del giorno zero: prima di compiere qualsiasi atto di disposizione. Ogni vendita, donazione o intestazione a terzi fatta dopo l’insorgere dei problemi finirà nella relazione dell’OCC e potrà essere oggetto di azioni del liquidatore. Agire prima di “sistemare” significa arrivare in tribunale con una storia lineare.
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La finestra dei primi dieci giorni: la scelta dell’OCC giusto. L’Organismo deve essere costituito nel circondario del tribunale competente secondo l’art. 27, comma 2. Sbagliare circondario significa ricominciare, con la perdita di settimane o mesi.
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La finestra della relazione: ogni chiarimento va dato al gestore prima che la relazione sia chiusa. Dopo la Cassazione n. 28576/2025, una relazione incompleta non è un difetto formale: è un difetto di ammissibilità che può portare fino alla revoca della procedura.
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La finestra dell’integrazione: il termine assegnato dal giudice va rispettato, e se serve più tempo la proroga si chiede prima della scadenza. Un deposito parziale tempestivo, motivato, vale più di un deposito completo ma tardivo.
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La finestra post-sentenza: sette giorni per le scritture, trenta per il reclamo, e la verifica delle domande dei creditori entro i termini dello stato passivo. È la fase in cui il debitore può ancora incidere sull’importo dei debiti ammessi al concorso.
Le domande sul tempo
Posso ancora presentare il ricorso se il pignoramento dello stipendio è iniziato da mesi?
Sì. La liquidazione controllata può essere chiesta anche in pendenza di esecuzioni individuali. Ma ogni mese di ritardo è un mese di trattenute a favore di un solo creditore: le esecuzioni individuali non possono proseguire solo dopo la sentenza di apertura, non dal deposito del ricorso.
Quanto tempo passa dalla prima consulenza alla sentenza?
Nel calendario simulato, centoventitré giorni: dal 19 ottobre 2026 al 19 febbraio 2027. È un tempo realistico per una pratica ben organizzata in un tribunale non sovraccarico. Nella realtà, tra fase documentale lunga e integrazioni, sei-nove mesi non sono rari.
Se il tribunale chiede integrazioni, quanto tempo ho?
Quello indicato nel decreto. Non c’è un termine fisso di legge per la liquidazione controllata; il giudice lo assegna caso per caso, spesso nell’ordine di quindici-trenta giorni. Se la scadenza cade di sabato o domenica, slitta al lunedì.
Un creditore ha già chiesto la mia liquidazione controllata: è troppo tardi per agire?
No, ma i tempi sono stretti. Se il creditore agisce contro una persona fisica, l’eccezione sulla mancanza di attivo va sollevata entro la prima udienza, e una domanda di accesso a uno strumento di regolazione va proposta nello stesso procedimento entro la prima udienza: la Cassazione, con l’ordinanza n. 13912/2026, ha qualificato quel termine come perentorio.
Dopo la sentenza, quanto devo aspettare per essere liberato dai debiti?
Per il debitore persona fisica, secondo l’art. 282, l’esdebitazione opera di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, se ricorrono le condizioni di legge. Nel calendario simulato, dal 19 febbraio 2030. Sulla ricorribilità dei decreti in materia di esdebitazione la Cassazione ha espresso orientamenti non uniformi (ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 e decisione n. 13228 del 7 maggio 2026), e la questione va seguita con attenzione.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le decisioni che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta in questa procedura.
Tappa del ricorso: chi lo sottoscrive.
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Trib. Grosseto, 19 settembre 2022. Principio: secondo una lettura restrittiva dell’art. 269, comma 1, il ricorso presentato tramite difensore tecnico senza l’assistenza dell’OCC è inammissibile. Rilevanza: orientamento indicato come minoritario, ma ricorda che l’OCC non è mai sostituibile dall’avvocato.
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Trib. Cuneo, 20 dicembre 2022. Principio: il ricorso per liquidazione controllata presentato dal difensore tecnico del debitore è pienamente ammissibile. Rilevanza: orientamento maggioritario; conferma che il debitore può scegliere di farsi assistere da un avvocato oltre che dall’Organismo.
Tappa della relazione dell’OCC e dei presupposti.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025. Principio: la relazione dell’OCC allegata al ricorso è un presupposto di ammissibilità; il giudice deve verificarne completezza e attendibilità, non il solo deposito. Nel caso esaminato è stata confermata la revoca dell’apertura per l’omessa indicazione di vendite di immobili a prezzo simbolico e di un’attività di ristorazione. Rilevanza: è la pronuncia che dà peso giuridico all’intera fase documentale.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025. Principio: l’accesso alla liquidazione controllata non richiede la meritevolezza del debitore. Rilevanza: distingue la liquidazione controllata dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore; le cause dell’indebitamento vanno descritte nella relazione, ma non sono un filtro di accesso.
Tappa del deposito e delle spese di giustizia.
- Corte cost., sent. n. 121 del 4 luglio 2024. Principio: sono illegittimi l’art. 144 del d.P.R. 115/2002, nella parte in cui non prevede il patrocinio a spese dello Stato nella liquidazione controllata, e l’art. 146, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese. Rilevanza: allinea la liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale sul piano delle spese di giustizia, rendendo la procedura accessibile anche a chi ha pochissima liquidità.
Tappa dell’esame e dei procedimenti concorrenti.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13912 del 13 maggio 2026. Principio: la domanda di accesso proposta dal debitore quando è pendente un procedimento liquidatorio promosso da altri va depositata entro la prima udienza effettivamente tenuta con contraddittorio regolare; il termine è perentorio e non prorogabile. Rilevanza: segna il confine temporale per il debitore che subisce il ricorso di un creditore.
Tappa della sentenza e delle impugnazioni.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28483 del 27 ottobre 2025. Principio: la regola dell’art. 51, comma 15, sulla condanna del legale rappresentante che ha conferito la procura in mala fede si applica anche alla liquidazione controllata, per i richiami degli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2, anche nel giudizio di legittimità. Rilevanza: conferma che il regime delle impugnazioni dell’art. 51 si estende alla liquidazione controllata.
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26690 del 3 ottobre 2025. Principio: il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione previsto dall’art. 51, comma 13, si applica anche alla sentenza della corte d’appello che, accogliendo il reclamo, apre la procedura liquidatoria. Rilevanza: pronuncia resa in materia di liquidazione giudiziale, utile per il calcolo dei termini nella fase successiva al reclamo.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26510 del 1° ottobre 2025. Principio: il provvedimento che decide il reclamo contro l’apertura della procedura liquidatoria è ricorribile per cassazione anche se intitolato “decreto”, quando ha contenuto ed effetti di sentenza. Rilevanza: anche questa resa in materia di liquidazione giudiziale; ricorda che conta la sostanza del provvedimento, non il nome.
Tappa successiva alla sentenza.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025. Principio: il termine assegnato per le domande di partecipazione al concorso nella liquidazione controllata è perentorio; il creditore tardivo può essere rimesso in termini solo provando una causa non imputabile. Rilevanza: rende certo il calendario dei novanta giorni successivi alla sentenza.
Tappa finale: l’esdebitazione.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025, e Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026. Principio: le due decisioni esprimono orientamenti non coincidenti sulla ricorribilità per cassazione dei decreti in materia di esdebitazione. Rilevanza: la fase finale della timeline, a tre anni dall’apertura, presenta ancora profili processuali aperti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei al giorno zero, costruiamo la strategia; se il ricorso è già depositato, lavoriamo sulle integrazioni; se la sentenza è stata pronunciata, presidiamo i termini successivi.
- Analisi preliminare dei presupposti. Verifichiamo lo stato di sovraindebitamento, la categoria del debitore e la possibilità di acquisire attivo, confrontando la liquidazione controllata con la ristrutturazione dei debiti, il concordato minore e l’esdebitazione dell’incapiente.
- Inventario delle scadenze esterne. Mappiamo pignoramenti, aste, decreti ingiuntivi e termini già in corso, per decidere se e quali difese attivare in parallelo.
- Individuazione del tribunale competente. Ricostruiamo il centro degli interessi principali ai sensi dell’art. 27, comma 2, e indichiamo l’OCC del circondario corretto.
- Coordinamento con l’OCC. Organizziamo la raccolta documentale secondo le liste di controllo usate dai tribunali e predisponiamo per il gestore un fascicolo ordinato e numerato.
- Ricostruzione degli atti degli ultimi cinque anni. Esaminiamo vendite, donazioni e operazioni bancarie rilevanti e prepariamo la documentazione che ne spiega la ragione.
- Redazione del ricorso. Scriviamo l’atto con la motivazione sulla competenza, l’elenco dei creditori per fasce di scadenza, la domanda motivata sulla quota di reddito da lasciare al debitore e le eventuali istanze per l’uso di beni necessari.
- Deposito telematico e spese di giustizia. Curiamo il deposito con allegati numerati e verifichiamo con la cancelleria le spese richieste, valutando le istanze consentite dopo la sentenza costituzionale n. 121/2024.
- Gestione delle integrazioni. Rispondiamo ai decreti del tribunale entro il termine assegnato, d’intesa con il gestore, e chiediamo proroghe motivate quando un documento dipende da terzi.
- Presidio della fase successiva alla sentenza. Controlliamo il deposito delle scritture nei sette giorni, verifichiamo le domande dei creditori e predisponiamo osservazioni allo stato passivo.
- Impugnazioni. Valutiamo e proponiamo reclamo e ricorso per cassazione quando la sentenza o i provvedimenti successivi presentano vizi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una procedura come questa pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario di un OCC: significa conoscere i criteri con cui un Organismo valuta completezza e attendibilità dei documenti, cioè esattamente il controllo che la Cassazione chiede al giudice di svolgere sulla relazione. Per questo costruiamo il ricorso e il dossier pensando fin dall’inizio alla verifica che il tribunale farà.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue il ricorso, le integrazioni, il reclamo e la legittimità, senza passaggi di consegne. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, dichiarazioni e posizioni fiscali, gli avvocati traducono quei numeri in un atto giudiziario coerente.
Chiusura
La liquidazione controllata è una procedura che premia la preparazione. Il ricorso che arriva in tribunale completo, coerente con la relazione dell’OCC e corredato da documenti ordinati viene esaminato più rapidamente; quello che arriva disordinato torna indietro con richieste di integrazione, e ogni ritorno costa settimane di trattenute, di interessi, di attesa. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata.
Lo Studio Monardo segue il ricorso per liquidazione controllata perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono proprio questo percorso: come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce il lavoro dell’Organismo che deve assistere il debitore e redigere la relazione; come avvocato cassazionista può seguire la procedura anche nelle impugnazioni, fino all’ultimo grado. È questa continuità a permettere di trasformare il calendario della procedura in un calendario governato, invece che subito.
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