Dopo La Liquidazione Controllata I Creditori Possono Ancora Chiedermi Soldi?

Non esiste una sola risposta a questa domanda: dipende da chi è il creditore che ti scrive, da che tipo di debito vanta e da quando è nato. La liquidazione controllata si è chiusa, oppure sono passati tre anni dalla sua apertura, e tu ti aspetti di aver voltato pagina. Poi arriva una lettera. A volte è un sollecito automatico che nessuno ha fermato, a volte è un precetto vero e proprio. E la differenza tra un foglio da ignorare (dopo aver risposto per iscritto) e un atto da contestare subito in tribunale sta tutta nel profilo di chi pretende il pagamento.

Facciamo tre esempi lampo. Se la banca che ti aveva concesso il mutuo ti chiede il residuo rimasto scoperto dopo la vendita della casa, quel credito, una volta ottenuta l’esdebitazione, è di regola inesigibile nei tuoi confronti; ma la stessa banca può legittimamente bussare alla porta di tuo padre, se aveva firmato una fideiussione. Se l’ex coniuge ti chiede gli arretrati dell’assegno di mantenimento, l’esdebitazione non ti protegge affatto, perché la legge esclude espressamente quel tipo di obbligo. Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ti notifica un’intimazione per vecchie imposte, il debito è coperto; se ti notifica la stessa intimazione per multe stradali, il discorso cambia.

In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, spiegate una volta sola, e poi una sezione dedicata a ciascun profilo di creditore che, nella pratica, torna a farsi vivo dopo la procedura:

  1. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  2. la banca;
  3. la finanziaria e il cessionario dei crediti deteriorati (NPL);
  4. l’ex coniuge;
  5. il condominio;
  6. il creditore che non si era insinuato al passivo.

Seguono tre simulazioni numeriche parallele, i casi misti, una tabella di confronto, le domande che valgono per tutti e la giurisprudenza ordinata profilo per profilo.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la fase successiva alla liquidazione controllata sta a cavallo tra due mondi: quello della crisi da sovraindebitamento e quello del processo esecutivo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno come si forma lo stato passivo e come si arriva al decreto di esdebitazione; ed è avvocato cassazionista, quindi può difendere quel decreto quando un creditore lo ignora e agisce con precetti, pignoramenti o decreti ingiuntivi, seguendo la causa fino all’ultimo grado.

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Le regole comuni a tutti

Prima di guardare il tuo creditore specifico, devi avere chiari cinque principi. Valgono per tutti i profili e ogni sezione successiva vi rimanda.

1. Cosa fa l’esdebitazione: l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti

L’art. 278, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti e stabilisce che essa comporta l’inesigibilità, nei confronti del debitore, dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. Lo stesso comma aggiunge che vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della procedura.

Il punto da ricordare è questo: l’esdebitazione non cancella il debito dalla storia, ma toglie al creditore il potere di pretenderlo da te. Il credito, per la parte non pagata nel riparto, non può più essere fatto valere contro il debitore esdebitato: né con un sollecito che abbia efficacia, né con un decreto ingiuntivo, né con un pignoramento. Proprio perché la legge parla di “inesigibilità” e non di estinzione, la conseguenza sui terzi (garanti, coobbligati) è diversa, come vedremo al punto 3.

Il comma 1 parla di crediti “rimasti insoddisfatti nella liquidazione”: l’effetto riguarda, in linea generale, i debiti che avevano titolo o causa prima dell’apertura della procedura e che hanno partecipato al concorso, cioè che sono stati (o potevano essere) ammessi allo stato passivo.

2. Quando l’esdebitazione arriva nella liquidazione controllata

Per la persona fisica, l’art. 282 CCII prevede che l’esdebitazione operi di diritto a seguito del decreto di chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione controllata. Viene dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore; il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro 15 giorni. Per il consumatore e il professionista il decreto viene pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero.

Il beneficio richiede però dei requisiti: le condizioni dell’art. 280 CCII, l’assenza di condanne definitive per i reati indicati dall’art. 344 e il fatto di non aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2). Il decreto è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo entro 30 giorni ai sensi dell’art. 124 CCII (art. 282, comma 3).

Un dettaglio che spesso sfugge: il comma 2-bis dell’art. 282, introdotto dal correttivo D.Lgs. 136/2024, stabilisce che l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione. In altre parole, la procedura può continuare a vendere i beni già acquisiti e a distribuire il ricavato, e le cause pendenti non si fermano per il solo fatto che è arrivato il decreto. Questo non significa che il creditore possa poi agire su di te per il residuo: significa che il decreto non travolge le attività che la procedura sta ancora completando.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il comportamento del debitore pesa proprio in questa fase. Secondo Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025, l’apertura della liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata per negligenza o imprudenza del debitore: queste circostanze possono semmai rilevare nella successiva fase di esdebitazione. Nella stessa linea Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 ha precisato che la meritevolezza non è un presupposto per accedere alla liquidazione, mentre il comportamento del debitore assume rilievo sostanziale ai fini dell’esdebitazione ex art. 280.

3. Garanti e coobbligati: per loro non cambia nulla

L’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. Tradotto: se tuo fratello era cointestatario del finanziamento, se tua madre aveva firmato una fideiussione, se un socio aveva garantito l’affidamento, il creditore che non è stato pagato da te può pretendere l’intero residuo da loro. L’esdebitazione è un beneficio personale del debitore, non del debito.

4. I debiti esclusi: solo due lettere

L’art. 278, comma 7, CCII esclude dall’esdebitazione due sole categorie (il testo vigente contiene le lettere a e b, nessuna lettera c):

  • lettera a): gli obblighi di mantenimento e alimentari;
  • lettera b): i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Tutto il resto, se è anteriore e rimasto insoddisfatto nel riparto, rientra nell’effetto liberatorio: debiti bancari, finanziamenti, carte revolving, utenze, oneri condominiali arretrati, imposte e contributi (con le relative sanzioni accessorie), debiti verso fornitori, canoni di locazione scaduti.

5. I creditori che non hanno partecipato e i debiti posteriori

L’art. 278, comma 2, prevede che per i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione operi solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Il creditore “dimenticato” o “distratto”, quindi, non perde tutto: conserva il diritto a quella percentuale. Su questa norma pende una questione di legittimità costituzionale (ne parliamo nel profilo dedicato).

I debiti sorti dopo l’apertura della liquidazione, invece, restano fuori dal concorso e quindi fuori dall’esdebitazione: l’affitto di casa del mese scorso, la bolletta del 2025, l’IRPEF sui redditi prodotti dopo l’apertura, le rate condominiali maturate dopo la sentenza. Per questi crediti il creditore può agire normalmente, con i limiti ordinari di pignorabilità. Sul momento che segna il confine, Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025 ha confermato che, ai fini del concorso, i crediti pecuniari si considerano scaduti alla data di apertura della liquidazione controllata, applicando in via analogica l’art. 154, comma 2, CCII come espressione di un principio generale legato alla regola del concorso.

6. Le difese, in sintesi

Se un creditore agisce nonostante l’esdebitazione, gli strumenti sono quelli ordinari del processo civile, usati con un argomento nuovo:

  • contro un precetto: opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., con richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo;
  • contro un pignoramento già iniziato: opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. davanti al giudice dell’esecuzione, da proporre tempestivamente, perché dopo la riforma Cartabia l’opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che l’opponente dimostri di non averla potuta proporre prima per causa a lui non imputabile;
  • contro un decreto ingiuntivo: opposizione entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.), sollevando l’eccezione di esdebitazione;
  • in una causa ordinaria: eccezione di esdebitazione nella comparsa di risposta;
  • contro gli atti dell’Agente della riscossione: il giudice competente dipende dalla natura del credito (tributaria o no), come vedremo nel primo profilo.

Ricorda che i termini processuali sono sospesi solo dal 1° al 31 agosto di ogni anno (sospensione feriale). Ricorda anche che la prova principale è il decreto di esdebitazione, insieme allo stato passivo e al progetto di riparto: sono questi documenti a dimostrare che il credito era anteriore e quanto è stato pagato ai creditori di pari grado. Conservali in copia conforme.

7. Le segnalazioni residue e gli altri effetti che restano

L’esdebitazione agisce sul rapporto tra te e il creditore, ma non riscrive automaticamente gli archivi in cui quel rapporto è stato registrato. Le tracce più frequenti, dopo la procedura, sono quattro.

  • Centrale dei Rischi della Banca d’Italia: la banca segnala le posizioni sopra soglia; una posizione passata a sofferenza può continuare a comparire finché l’intermediario non aggiorna la segnalazione. Il decreto di esdebitazione è il documento con cui chiedere l’aggiornamento.
  • Sistemi di informazione creditizia privati (SIC): registrano finanziamenti, carte e ritardi di pagamento, con tempi di conservazione fissati dal codice di condotta di settore, che vanno verificati sul singolo caso. Anche qui l’aggiornamento non è automatico, e se il credito è stato ceduto occorre scrivere sia al cedente sia al cessionario.
  • Archivi dell’Agente della riscossione: i carichi restano visibili nell’estratto di ruolo finché l’ente impositore o l’Agente non annotano lo sgravio o l’inesigibilità. Un estratto non aggiornato può bloccare il rilascio di certificazioni o provocare compensazioni con rimborsi fiscali.
  • Pubblicità della procedura: la sentenza di apertura, il decreto di chiusura e quello di esdebitazione sono pubblicati nelle forme di legge. Ricorda che l’art. 278, comma 1, fa venir meno le cause di ineleggibilità e decadenza collegate all’apertura: se un ente o un ordine professionale ti tratta ancora come soggetto in procedura, il decreto è la tua prova.

Una segnalazione non aggiornata non fa rinascere il debito, ma ti danneggia lo stesso: va trattata come un problema da risolvere con una richiesta scritta, documentata e conservata, non come una conseguenza inevitabile.

8. Il metodo da seguire quando arriva un atto

Qualunque sia il creditore, la sequenza corretta è sempre la stessa, e conviene impararla prima di leggere il tuo profilo.

  1. Identifica l’atto: sollecito, diffida, intimazione dell’Agente della riscossione, precetto, decreto ingiuntivo, atto di pignoramento. Ognuno ha i suoi termini: nessuno per il sollecito, 10 giorni prima che il precetto consenta il pignoramento, 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, 60 giorni per il ricorso tributario.
  2. Identifica il credito: titolo, data di nascita, importo, eventuali cessioni.
  3. Confrontalo con lo stato passivo: il credito era stato ammesso? In quale grado? Quanto ha ricevuto nel riparto? Se non era stato insinuato, qual è la percentuale dei creditori di pari grado?
  4. Verifica se rientra nelle esclusioni dell’art. 278, comma 7 (mantenimento e alimenti; illecito extracontrattuale; sanzioni penali e amministrative non accessorie) o se è un debito posteriore.
  5. Rispondi o agisci: lettera con il decreto allegato se l’atto è stragiudiziale; opposizione nei termini se l’atto è esecutivo o giudiziale; pagamento, anche rateale, della sola parte effettivamente dovuta.

Questo metodo evita i due errori opposti che si incontrano più spesso tra chi esce da una procedura: pagare per paura un debito che la legge rende inesigibile, oppure ignorare un atto giudiziale nella convinzione che “tanto è tutto cancellato”, lasciando che diventi definitivo. Un decreto ingiuntivo non opposto nei 40 giorni, per esempio, rischia di diventare un titolo che rende molto più difficile far valere l’esdebitazione in un secondo momento: il tempo, in questa fase, lavora contro chi non reagisce.

Se a chiederti soldi è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

La tua situazione

Durante la liquidazione controllata l’Agente della riscossione si è insinuato al passivo per cartelle e avvisi di addebito. Ha ricevuto qualcosa nel riparto, magari una percentuale sul privilegio, magari niente sul chirografo. Poi, mesi dopo l’esdebitazione, ricevi un’intimazione di pagamento o, peggio, scopri che il tuo datore di lavoro ha ricevuto un atto di pignoramento presso terzi. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: l’Agente della riscossione ha strumenti di riscossione coattiva propri e rapidi, che non passano dal giudice prima di colpire, e i suoi archivi informatici non si aggiornano da soli quando un tribunale pronuncia l’esdebitazione.

Cosa cambia per te

Le imposte, le tasse e i contributi anteriori all’apertura, rimasti insoddisfatti nel riparto, rientrano nell’inesigibilità dell’art. 278, comma 1, CCII. Il codice non prevede un’esclusione per i debiti tributari. Lo stesso vale per le sanzioni tributarie e gli interessi che accompagnano un’imposta esdebitata: la lettera b) del comma 7 esclude dall’esdebitazione solo le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri su un punto preciso: le sanzioni autonome. Le multe per violazioni del codice della strada, le sanzioni amministrative irrogate da enti locali o autorità indipendenti, le sanzioni che non accompagnano un tributo ma puniscono una condotta, sono sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie. Se nella cartella ci sono multe stradali, quella parte resta dovuta anche dopo l’esdebitazione, mentre la parte di imposta, con le relative sanzioni e interessi, diventa inesigibile.

Lo stesso discorso vale, a maggior ragione, per le sanzioni penali pecuniarie (multa e ammenda) eventualmente iscritte a ruolo: sono escluse espressamente.

C’è poi la questione del giudice. Se l’Agente della riscossione ti notifica un atto per un credito tributario (IRPEF, IVA, IMU, TARI riscossa a ruolo), la contestazione dell’esistenza attuale del credito passa, di regola, dal giudice tributario, con ricorso contro l’atto notificato entro 60 giorni. Se il credito non è tributario (contributi previdenziali, sanzioni amministrative non tributarie, entrate patrimoniali), la contestazione segue le regole del processo civile, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario o del lavoro. Sbagliare giudice significa perdere tempo prezioso mentre il pignoramento va avanti: per questo la prima cosa da fare è scomporre l’atto ricevuto ruolo per ruolo.

I numeri

Facciamo un esempio. Nell’estratto di ruolo di un debitore esdebitato compaiono:

  • IRPEF anni 2017-2019 con sanzioni e interessi: 14.870,40 €;
  • contributi INPS gestione artigiani 2018-2020: 9.312,65 €;
  • sanzioni del codice della strada (quattro verbali): 1.284,30 €.

Nel riparto della liquidazione l’Agente ha ricevuto 2.150 € a titolo di privilegio. Dopo l’esdebitazione, la parte residua di IRPEF e contributi (circa 22.000 € complessivi) è inesigibile. Le multe stradali, per 1.284,30 €, restano dovute. Se l’Agente dovesse pignorare lo stipendio, per le somme fino a 2.500 € netti mensili il limite previsto dall’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973 è di un decimo: con un netto di 1.650 € la trattenuta massima sarebbe di 165 € al mese, e per le sole multe il pignoramento si esaurirebbe in circa otto mensilità.

Il punto pratico è che il pignoramento, se notificato per l’intero carico, va contestato per la parte esdebitata: non devi subire otto mesi di trattenute per 1.284 € e poi altri cento mesi per un debito che la legge rende inesigibile.

I rischi specifici

Il rischio più forte, per chi ha un debito con l’Agente della riscossione, è il pignoramento presso il datore di lavoro o presso la banca senza un passaggio preventivo davanti al giudice: la procedura di riscossione coattiva consente all’Agente di ordinare direttamente al terzo di pagare. Se non reagisci, le somme escono dal conto o dalla busta paga prima che tu abbia il tempo di accorgertene.

Gli altri rischi: l’iscrizione di fermo amministrativo sull’auto per carichi anteriori non aggiornati; la compensazione di rimborsi fiscali a cui hai diritto con debiti iscritti a ruolo; la comparsa del debito nei certificati di carichi pendenti richiesti per una gara, un’assunzione o un finanziamento.

Le mosse giuste

  1. Invia il decreto di esdebitazione all’Agente e all’ente impositore, via PEC, chiedendo lo sgravio o l’annotazione di inesigibilità dei carichi anteriori all’apertura, con l’elenco dei ruoli e il riferimento allo stato passivo.
  2. Scomponi ogni atto ricevuto: tributi, contributi, sanzioni autonome. Solo così sai cosa è inesigibile e davanti a quale giudice agire.
  3. Rispetta il termine dell’atto: 60 giorni per il ricorso tributario; per l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario agisci comunque subito, chiedendo la sospensione.
  4. Paga, se vuoi, solo le sanzioni non accessorie, per evitare che diventino il pretesto per azioni esecutive sull’intero carico, ma fallo solo dopo aver ottenuto un prospetto aggiornato e corretto.
  5. Conserva la prova del riparto: le somme ricevute dall’Agente nella liquidazione devono risultare scomputate.

Giurisprudenza dedicata

Sul punto specifico del rapporto tra cartelle ed esdebitazione nella liquidazione controllata non abbiamo individuato, nelle fonti consultate, pronunce di legittimità recenti che possiamo citare con estremi completi. Il principio generale di riferimento resta quello dell’art. 278 CCII; sul piano del perimetro temporale, rileva Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025, secondo cui il concorso si cristallizza alla data di apertura della liquidazione controllata: è quella data a separare i carichi anteriori (esdebitabili) da quelli posteriori (dovuti).

Se a chiederti soldi è la banca

La tua situazione

Avevi un mutuo, un fido di conto corrente, magari un prestito personale con la tua banca di sempre. Nella liquidazione la casa è stata venduta, la banca ha incassato il ricavato sul suo credito ipotecario e il residuo è finito nel chirografo, dove ha preso pochissimo o nulla. Oggi la banca ti scrive, oppure ti scrive una società di recupero che agisce per suo conto, chiedendo il “saldo residuo”. Per chi è nella tua posizione, la domanda vera non è soltanto “devo pagare io?”, ma anche “chi altro può essere chiamato a pagare?”.

Cosa cambia per te

Il residuo del mutuo, del fido o del prestito, se il credito era anteriore all’apertura e ha partecipato al concorso, è inesigibile nei tuoi confronti dopo l’esdebitazione (art. 278, comma 1, CCII). Questo vale anche per la parte di credito ipotecario non coperta dal ricavato della vendita: una volta che il bene è stato liquidato e la garanzia ha dato quello che poteva dare, la parte restante segue la sorte dei crediti insoddisfatti.

La regola più importante per te è l’art. 278, comma 6: la banca conserva intatti i suoi diritti verso i fideiussori, i cointestatari del finanziamento e gli altri coobbligati. Le fideiussioni “omnibus” che le banche facevano firmare a genitori, coniugi e soci restano pienamente efficaci. Il garante, se paga, potrebbe a sua volta voler agire in regresso verso di te: su questo punto, se la causa del regresso è anteriore all’apertura (la fideiussione e l’inadempimento lo sono), quel credito è di regola trattato come un credito anteriore, ma la questione va valutata sul caso concreto, perché incide sui rapporti familiari e sulla tenuta del beneficio.

Sul piano del riparto, la banca titolare di un credito fondiario gode di regole proprie. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22914 del 19 agosto 2024, pronunciata su rinvio pregiudiziale, ha affermato che il privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall’art. 41 del Testo unico bancario opera anche nella liquidazione controllata. Questo significa che, durante la procedura, la banca fondiaria può aver proseguito o iniziato l’esecuzione individuale sull’immobile ipotecato: se è successo, nella lettera che ricevi il residuo deve tenere conto di quanto incassato in quella sede.

I numeri

Ipotesi: mutuo ipotecario con debito residuo di 118.460 € alla data di apertura; fido di conto corrente scoperto per 7.925,18 €. La casa viene venduta a 86.300 €; dedotte le spese di procedura, alla banca vanno 81.940 € sul credito ipotecario. Residuo ipotecario non soddisfatto: 36.520 €. Sul chirografo (36.520 + 7.925,18 = 44.445,18 €) il riparto attribuisce il 4,2%, cioè 1.866,70 €. Il residuo complessivo non pagato è di 42.578,48 €.

Dopo l’esdebitazione:
– verso di te, 42.578,48 € sono inesigibili;
– verso tuo padre, fideiussore omnibus fino a 60.000 €, la banca può chiedere l’intero residuo nei limiti della garanzia e delle condizioni contrattuali;
– verso tua moglie, cointestataria del conto, la banca può chiedere lo scoperto del fido (7.925,18 € meno la parte pagata nel riparto, in proporzione).

I rischi specifici

Il rischio principale per chi ha avuto un rapporto con la banca è la segnalazione che sopravvive alla procedura: in Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e nei sistemi di informazione creditizia privati la posizione può restare indicata come sofferenza, senza alcun aggiornamento che dia conto dell’esdebitazione. Questo non ti obbliga a pagare, ma ti impedisce di accedere al credito anche per anni.

Gli altri rischi: la compensazione con eventuali somme che hai ancora presso la stessa banca (un nuovo conto aperto dopo la procedura); la richiesta di rientro rivolta ai familiari garanti, che magari non sapevano nemmeno di esserlo; la cessione del credito a un fondo, con l’arrivo di lettere da un soggetto sconosciuto (ne parliamo nel prossimo profilo).

Le mosse giuste

  1. Rispondi per iscritto, via PEC, allegando il decreto di esdebitazione e lo stato passivo dove compare il credito della banca: chiedi l’interruzione di ogni attività di recupero nei tuoi confronti e l’aggiornamento delle segnalazioni.
  2. Avvisa subito i garanti e i cointestatari: loro non sono protetti, e devono valutare con un legale la validità della garanzia, i limiti dell’importo massimo garantito e le eventuali eccezioni (per esempio la decadenza del creditore se previste dal contratto).
  3. Verifica i conteggi del residuo: interessi, spese e somme già incassate (anche in sede di esecuzione individuale del fondiario) devono essere scomputati.
  4. Chiedi l’aggiornamento della segnalazione in Centrale dei Rischi, e, se la banca non provvede, valuta il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o al giudice.
  5. Non aprire un nuovo rapporto presso la stessa banca senza aver chiarito per iscritto la posizione chiusa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, verifica nel tuo caso i conteggi della banca, la sorte delle garanzie prestate dai familiari e le segnalazioni rimaste aperte.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22914 del 19 agosto 2024 sul credito fondiario nella liquidazione controllata, sul rapporto tra creditore, debitore e garante è utile Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16289 del 12 giugno 2024: la Corte ha affermato che la mancata escussione del fideiussore da parte del creditore non è, di per sé, fonte di un danno ingiusto risarcibile per il debitore principale, il quale resta l’unico tenuto all’intero debito in forza della funzione di garanzia e del diritto di regresso del garante (art. 1950 c.c.). La pronuncia non riguarda l’esdebitazione, ma ricorda come funziona il triangolo creditore-debitore-garante che l’art. 278, comma 6, CCII lascia intatto per i terzi.

Se a chiederti soldi è una finanziaria o un cessionario di crediti deteriorati

La tua situazione

Avevi un prestito personale, una carta revolving, un finanziamento finalizzato per l’auto o per un elettrodomestico, magari una cessione del quinto. Durante o dopo la procedura il credito è stato ceduto: oggi ti scrive una società veicolo con un nome che non hai mai sentito, rappresentata da un servicer, che ti propone un “saldo e stralcio vantaggioso” o ti minaccia di agire in giudizio. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, perché il cessionario non acquista più diritti di quanti ne avesse il cedente.

Cosa cambia per te

La cessione del credito non cambia la natura del credito: se era anteriore all’apertura e rimasto insoddisfatto, l’inesigibilità derivante dall’esdebitazione è opponibile anche al cessionario. Chi compra un credito dopo l’esdebitazione compra un credito che, nei tuoi confronti, non è più esigibile. Il debitore ceduto può opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario.

Due situazioni tipiche meritano attenzione:

  • il cessionario che non si era insinuato: se il credito è stato ceduto prima dell’apertura e il nuovo titolare non ha presentato domanda di ammissione al passivo, si applica l’art. 278, comma 2 (vedi il profilo dedicato al creditore non insinuato): può pretendere solo la percentuale pagata ai chirografari, non l’intero;
  • la cessione del quinto: se il finanziamento era rimborsato con trattenuta sulla busta paga o sulla pensione, è un debito anteriore come gli altri. La sorte delle trattenute durante la procedura va verificata con il liquidatore e con il datore di lavoro; dopo l’esdebitazione il residuo del finanziamento è inesigibile verso di te, e quindi non c’è più ragione di proseguire trattenute riferite a quel debito. Attenzione invece alle eventuali coperture assicurative e ai coobbligati.

I numeri

Ipotesi: carta revolving con saldo di 6.418,90 € e prestito personale di 11.207,35 € alla data di apertura. Entrambi i crediti vengono ammessi al chirografo. Il riparto attribuisce ai chirografari il 5,7%: la finanziaria riceve 1.004,70 €. Dopo l’esdebitazione la finanziaria cede entrambi i crediti a una società veicolo per un prezzo che, nel mercato dei crediti deteriorati, è normalmente una frazione del nominale. Il servicer ti scrive chiedendo 16.621,55 € oppure, “a saldo e stralcio”, 3.900 €.

Cosa devi davvero? Nulla, verso di te, se l’esdebitazione copre quei crediti. Pagare 3.900 € “per chiudere” significherebbe pagare un debito che la legge ha reso inesigibile. Diverso il caso in cui uno dei due crediti non fosse stato insinuato: allora il cessionario potrebbe pretendere il 5,7% di quel credito (per esempio 638,82 € sul prestito personale), e non un euro in più.

I rischi specifici

Il rischio principale, con i cessionari, è l’azione giudiziaria “a strascico”: decreti ingiuntivi richiesti su base documentale, notificati a un indirizzo vecchio, che diventano definitivi perché nessuno li ha opposti nei 40 giorni. Un decreto ingiuntivo non opposto rischia di consolidare una pretesa che non avrebbe avuto ragione di esistere, e a quel punto la difesa si complica molto.

Altri rischi: le telefonate e le lettere insistenti, le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia non aggiornate dopo la cessione, e la “proposta di transazione” con firma di un riconoscimento di debito, che il servicer potrebbe poi usare come nuovo titolo.

Le mosse giuste

  1. Non firmare nulla e non pagare acconti prima di aver verificato se il credito era nello stato passivo.
  2. Chiedi al cessionario la prova della titolarità (avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, estratto del contratto di cessione che identifichi il tuo credito) e la documentazione del credito.
  3. Rispondi via PEC con il decreto di esdebitazione e l’estratto dello stato passivo.
  4. Se arriva un decreto ingiuntivo, opponilo entro 40 giorni eccependo l’esdebitazione; se arriva un precetto, proponi opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. con istanza di sospensione.
  5. Chiedi l’aggiornamento delle segnalazioni sia al cedente sia al cessionario.

Giurisprudenza dedicata

Sulle segnalazioni dopo una cessione è indicativa la decisione ABF, Collegio di Palermo, n. 7386 del 29 luglio 2025: il caso riguardava un credito chiuso a saldo e stralcio con il cessionario; il Collegio ha escluso la responsabilità dell’intermediario segnalante per il ritardo nell’aggiornamento, perché aveva appreso dell’estinzione solo quando la società cessionaria gliel’aveva comunicata, e ha respinto la domanda di risarcimento per mancanza di prova del danno. La lezione pratica, per chi è esdebitato, è chiara: comunica il decreto a tutti i soggetti della catena (cedente, cessionario, servicer), perché chi non ne ha notizia potrà sostenere di non essere in ritardo.

Se a chiederti soldi è l’ex coniuge

La tua situazione

Sei separato o divorziato. Durante gli anni difficili che ti hanno portato alla liquidazione controllata non sei riuscito a versare con regolarità l’assegno per i figli o per l’ex coniuge. Oggi la procedura è chiusa, hai ottenuto l’esdebitazione, e l’avvocato dell’altro genitore ti notifica un precetto per gli arretrati. La prima cosa che devi sapere, con franchezza, è questa: qui le regole ti proteggono meno di quanto speri.

Cosa cambia per te

L’art. 278, comma 7, lettera a), CCII esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari. Gli arretrati dell’assegno di mantenimento per i figli, dell’assegno di mantenimento del coniuge separato, degli alimenti, restano interamente esigibili, anche se sono anteriori all’apertura e anche se l’ex coniuge si era insinuato al passivo e ha ricevuto qualcosa nel riparto. L’esdebitazione non tocca il debito verso la famiglia: quel credito sopravvive per intero, al netto di quanto pagato nella procedura.

La ragione è intuitiva: la legge non vuole che lo strumento pensato per dare una seconda possibilità al debitore si trasformi in un modo per scaricare sui figli o sul coniuge più debole il peso della crisi.

Ma non tutto quello che l’ex coniuge ti chiede è “mantenimento”. Ecco dove occorre fare distinzioni:

  • spese straordinarie per i figli (mediche, scolastiche, sportive) stabilite nel provvedimento di separazione o divorzio: sono normalmente considerate parte dell’obbligo di mantenimento, quindi escluse dall’esdebitazione;
  • assegno divorzile: la sua natura, assistenziale ma anche compensativa e perequativa, rende discutibile la sua piena riconducibilità alla nozione di “mantenimento”; la soluzione prevalente lo tratta come obbligo escluso, ma il punto va valutato sul titolo concreto;
  • rimborso delle rate del mutuo cointestato pagate solo dall’ex coniuge, restituzione di prestiti fatti in costanza di matrimonio, quota di spese condominiali della casa comune: sono crediti ordinari, non di mantenimento. Se anteriori e rimasti insoddisfatti, rientrano di regola nell’esdebitazione;
  • risarcimento del danno da illecito extracontrattuale (per esempio per violenze o per danni alla persona accertati in sede civile o penale): escluso dalla lettera b) del comma 7.

C’è poi il profilo del coobbligato. Se tu e il tuo ex coniuge eravate cointestatari di un mutuo o di un finanziamento, la banca conserva i suoi diritti verso di lui o di lei (art. 278, comma 6). E se l’ex coniuge paga l’intero, potrebbe pretendere da te la tua quota in regresso: anche questo credito ha causa anteriore e va esaminato alla luce dell’esdebitazione.

I numeri

Ipotesi: assegno di mantenimento per due figli di 480 € al mese, non versato per 19 mensilità prima dell’apertura della liquidazione: arretrato di 9.120 €. L’ex coniuge si insinua al passivo; il credito per mantenimento viene ammesso e riceve nel riparto 1.240,50 €. Residuo: 7.879,50 €. Dopo l’esdebitazione questo residuo resta interamente dovuto.

Nella stessa ipotesi, l’ex coniuge vanta anche 3.612,20 € per rate di un finanziamento cointestato pagate interamente da lui dopo la separazione e prima dell’apertura. Questo credito, se ammesso al chirografo con un riparto del 3,9%, riceve 140,88 € e per il residuo (3.471,32 €) diventa inesigibile.

Totale preteso nel precetto: 11.350,82 € (7.879,50 + 3.471,32). Totale effettivamente esigibile: 7.879,50 €. Se il precetto chiede l’intera somma, è contestabile per 3.471,32 €.

Le somme correnti dell’assegno, quelle che maturano mese per mese dopo l’apertura, sono naturalmente dovute: sono debiti posteriori e, comunque, di mantenimento.

I rischi specifici

Il rischio principale, in questo profilo, è sottovalutare gli strumenti specifici del diritto di famiglia: l’ex coniuge non ha bisogno di passare per il pignoramento ordinario, perché il giudice della famiglia può ordinare al datore di lavoro o all’ente pensionistico di versare direttamente una parte delle somme dovute al debitore. E sull’inadempimento degli obblighi di assistenza familiare esiste anche un profilo penale (art. 570-bis c.p.) che l’esdebitazione, ovviamente, non tocca.

Altro rischio: confondere i crediti. Molti debitori, convinti che “tutto” sia stato cancellato, smettono di pagare anche l’assegno corrente o non contestano un precetto che mescola mantenimento e crediti ordinari, perdendo la possibilità di ridurre la pretesa.

Le mosse giuste

  1. Continua a pagare l’assegno corrente, senza eccezioni: è un obbligo posteriore e di mantenimento.
  2. Scomponi la richiesta dell’ex coniuge voce per voce: mantenimento e spese straordinarie da un lato, crediti ordinari dall’altro.
  3. Se ricevi un precetto che include crediti ordinari anteriori, proponi opposizione all’esecuzione per quella parte, allegando il decreto di esdebitazione e lo stato passivo.
  4. Valuta un accordo sugli arretrati di mantenimento: rateizzare in modo sostenibile è spesso preferibile a subire una trattenuta diretta.
  5. Se il tuo reddito è cambiato, valuta una domanda di modifica delle condizioni economiche davanti al giudice della famiglia: è l’unico modo per incidere sugli importi futuri.

Giurisprudenza dedicata

Nelle fonti consultate in questa sessione non abbiamo trovato pronunce di legittimità recenti, con estremi completi, specificamente dedicate all’esclusione del mantenimento dall’esdebitazione nella liquidazione controllata: preferiamo dirlo apertamente piuttosto che citare a memoria. La regola, comunque, è testuale (art. 278, comma 7, lettera a, CCII) e non richiede interpretazioni creative. Sul ruolo del comportamento del debitore nella fase di esdebitazione, rilevante anche quando la crisi è maturata nel contesto di una separazione, vale quanto affermato da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026.

Se a chiederti soldi è il condominio

La tua situazione

Avevi un appartamento in condominio; negli anni della crisi le rate condominiali sono state la prima spesa saltata. L’amministratore ti ha ottenuto un decreto ingiuntivo, magari ha anche pignorato. Poi è arrivata la liquidazione controllata. Oggi, a procedura chiusa, l’amministratore ti scrive per “il debito pregresso”, oppure ti chiede le rate maturate mentre la casa era in vendita. Per chi è nella tua posizione, la data di maturazione di ogni singola rata è tutto.

Cosa cambia per te

Il condominio è un creditore chirografario come gli altri, per gli oneri maturati prima dell’apertura. Questi crediti, se rimasti insoddisfatti nel riparto, diventano inesigibili verso di te con l’esdebitazione (art. 278, comma 1, CCII). Il debito condominiale anteriore all’apertura segue la regola generale; quello successivo, no.

Gli oneri maturati dopo l’apertura sono debiti posteriori. Qui ci sono due situazioni distinte:

  • dall’apertura alla vendita dell’immobile: l’appartamento è ancora tuo, ma è acquisito alla procedura. La qualificazione di questi oneri (se debbano gravare sulla procedura come spese di conservazione del bene o restare a carico del debitore) è discussa, e va verificata con il liquidatore e alla luce del programma di liquidazione. Non dare per scontato che siano “tuoi”;
  • dopo la vendita: non sei più condomino, quindi non maturano più oneri a tuo carico. L’acquirente risponde secondo le regole dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che prevede la solidarietà di chi subentra per i contributi dell’anno in corso e di quello precedente: è un problema dell’acquirente e del condominio, non tuo.

C’è poi un caso particolare: l’immobile che il liquidatore non riesce a vendere o ritiene non conveniente liquidare. Se il bene resta di tua proprietà dopo la chiusura, gli oneri futuri sono a tuo carico come per qualunque condomino.

I numeri

Ipotesi: oneri condominiali arretrati di 4.870,55 € alla data di apertura; il condominio si insinua e riceve nel riparto chirografario il 6,1%, cioè 297,10 €. Residuo: 4.573,45 €, inesigibile dopo l’esdebitazione.

Tra l’apertura (14 settembre 2023) e la vendita dell’appartamento all’asta maturano altre rate per 2.318,40 €. L’amministratore, a procedura chiusa, ti chiede 6.891,85 € (4.573,45 + 2.318,40). La prima parte è inesigibile; per la seconda bisogna capire se è stata pagata o accantonata dalla procedura, se ne era stata chiesta la prededuzione, o se resta un debito posteriore a tuo carico.

I rischi specifici

Il rischio principale è il decreto ingiuntivo condominiale immediatamente esecutivo: per i contributi approvati dall’assemblea, l’art. 63 disp. att. c.c. consente all’amministratore di ottenere un decreto provvisoriamente esecutivo. Se l’amministratore chiede il decreto per somme anteriori (esdebitate) mescolate a somme posteriori e tu non lo opponi entro 40 giorni, quella mescolanza rischia di consolidarsi.

Altri rischi: il condominio che, non avendo ricevuto comunicazione del decreto di esdebitazione, continua a inserirti nei rendiconti come moroso; la richiesta rivolta all’acquirente all’asta, che poi si rivolge a te.

Le mosse giuste

  1. Comunica all’amministratore il decreto di esdebitazione e chiedi un estratto conto che separi gli oneri anteriori all’apertura da quelli successivi.
  2. Verifica con il liquidatore la sorte degli oneri maturati durante la procedura.
  3. Opponi entro 40 giorni ogni decreto ingiuntivo che includa somme anteriori, eccependo l’esdebitazione.
  4. Paga gli oneri posteriori di tua competenza, se il bene è ancora tuo, per evitare nuove azioni.
  5. Chiedi la rettifica del rendiconto condominiale, che non deve più indicarti come moroso per somme inesigibili.

Giurisprudenza dedicata

Il criterio temporale che separa oneri anteriori e posteriori trova conferma in Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025, che fissa alla data di apertura della liquidazione controllata il momento in cui i crediti pecuniari si considerano scaduti ai fini del concorso. Sulla specifica questione degli oneri maturati durante la procedura non abbiamo trovato, nelle fonti lette, una pronuncia recente con estremi completi da poter citare: è un punto da esaminare sul caso concreto.

Se a chiederti soldi è un creditore che non si era insinuato

La tua situazione

Durante la liquidazione il liquidatore ha comunicato l’apertura ai creditori indicati nell’elenco. Qualcuno non ha presentato domanda di ammissione al passivo: un fornitore di quando avevi la partita IVA, un amico che ti aveva prestato del denaro, un medico, un vecchio padrone di casa, una società di noleggio. Oppure è un creditore che non era proprio nell’elenco, perché lo avevi dimenticato o perché non sapevi più chi fosse il titolare del credito. Oggi si fa vivo e ti chiede tutto. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la legge non lo tratta come gli altri creditori, né in meglio né del tutto in peggio.

Cosa cambia per te

L’art. 278, comma 2, CCII stabilisce che, per i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Il creditore che non si è insinuato può pretendere da te la stessa percentuale che hanno ricevuto i creditori del suo stesso grado, e nulla di più.

Il meccanismo serve a mettere tutti sullo stesso piano: chi è rimasto fuori dal concorso non deve guadagnare dalla sua inerzia (pretendendo il 100% mentre gli altri hanno preso il 5%), ma nemmeno perdere tutto rispetto a chi ha partecipato.

Due conseguenze pratiche:

  • se i chirografari hanno ricevuto zero, anche il creditore chirografario non insinuato non può pretendere nulla;
  • se i creditori di pari grado sono stati pagati per intero (caso raro, ma possibile per i privilegiati), il creditore non insinuato, almeno nella lettura testuale, potrebbe pretendere tutto.

È proprio su questo secondo scenario che si è aperta la questione costituzionale. Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 4 agosto 2025, e il Tribunale di Milano, con ordinanza del 22 dicembre 2025, hanno sollevato dubbi di legittimità dell’art. 278, comma 2, CCII anche in relazione alla direttiva UE 2019/1023: il giudice veronese ha censurato il risultato per cui l’esdebitazione resta esclusa verso i creditori non insinuati, pur informati, quando i creditori insinuati di pari grado sono stati soddisfatti per intero; quello milanese ha contestato in sé il meccanismo della “parte eccedente la percentuale”. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 104 del 2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026), non ha deciso il merito: ha restituito gli atti ai giudici rimettenti perché le ordinanze non erano state notificate ai creditori coinvolti nel contraddittorio. La questione resta quindi aperta: potrebbe tornare davanti alla Corte una volta completate le notificazioni.

Non dimenticare poi il profilo della correttezza: l’elenco dei creditori deve essere completo, e una omissione consapevole può essere valutata nella verifica dei requisiti dell’esdebitazione (art. 280 CCII). Se hai dimenticato un creditore in buona fede, è importante saperlo dimostrare.

I numeri

Ipotesi: un ex fornitore vanta un credito chirografario di 18.640 € per forniture del 2021, documentato da fatture. Non si è insinuato al passivo. Nel riparto, i creditori chirografari ammessi hanno ricevuto il 7,3%.

  • Quanto può pretendere da te dopo l’esdebitazione? 18.640 × 7,3% = 1.360,72 €.
  • Il resto, 17.279,28 €, è inesigibile.

Seconda ipotesi: un creditore con privilegio artigiano di 5.420 €, non insinuato. I creditori privilegiati di pari grado sono stati soddisfatti al 100%. In base alla lettura testuale del comma 2, l’esdebitazione non produrrebbe effetti su quel credito, che resterebbe esigibile per intero. È esattamente il tipo di situazione su cui si è appuntata la questione di costituzionalità: in un caso come questo conviene impostare la difesa tenendo conto della pendenza della questione e dell’evoluzione delle ordinanze di rimessione.

I rischi specifici

Il rischio principale di questo profilo è pagare tutto per paura, oppure non pagare nulla per convinzione sbagliata. Entrambi gli errori costano: nel primo caso versi al creditore più di quanto la legge gli riconosca; nel secondo ti esponi a un decreto ingiuntivo per la percentuale effettivamente dovuta, con interessi e spese.

Gli altri rischi: il creditore che, non conoscendo la procedura, chiede il 100% con un decreto ingiuntivo e lo ottiene perché il giudice non sa nulla dell’esdebitazione; la difficoltà di provare la percentuale pagata ai creditori di pari grado se non hai conservato il progetto di riparto.

Le mosse giuste

  1. Recupera il progetto di riparto e il rendiconto finale del liquidatore: è lì che trovi la percentuale per grado.
  2. Rispondi al creditore allegando il decreto di esdebitazione e indicando la percentuale che la legge gli riconosce.
  3. Valuta di offrire il pagamento della percentuale, anche a rate: chiudere con l’importo corretto evita contenziosi inutili.
  4. Se arriva un decreto ingiuntivo per l’intero, opponilo entro 40 giorni: il giudice dovrà ridurre la pretesa alla percentuale.
  5. Per i crediti privilegiati non insinuati, fai valutare la tua posizione alla luce della questione costituzionale ancora aperta.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla Corte cost., ord. n. 104 del 2026 e alle ordinanze di rimessione dei Tribunali di Verona (4 agosto 2025) e Milano (22 dicembre 2025), in tema di disciplina applicabile all’esdebitazione è utile Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025: l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito resta regolata dalla legge fallimentare, perché la norma transitoria (art. 390 CCII) non menziona l’esdebitazione e il beneficio presuppone una procedura aperta e svolta secondo le sue regole. In senso diverso si è mosso il Tribunale di Modena con decreto del 1° luglio 2026, che, secondo il commento pubblicato su Eutekne il 12 settembre 2026, ha dichiarato chiusa la liquidazione controllata di un sovraindebitato già fallito e non esdebitato concedendo contestualmente l’esdebitazione, discostandosi dal principio espresso dalla Cassazione. Per chi ha alle spalle un vecchio fallimento, questo significa che i creditori di quella procedura potrebbero tornare a chiedere, e la difesa va costruita con attenzione al regime applicabile.

Tre buste paga, tre esiti

Qui mettiamo alla prova le regole comuni su tre debitori diversi, tutti esdebitati, tutti destinatari di richieste dopo la procedura. Sono ipotesi dimostrative, con importi realistici.

Ipotesi 1 – Dipendente con netto di 1.650 € al mese

Liquidazione aperta il 14 settembre 2023; decorsi tre anni, esdebitazione dichiarata con decreto. Il 5 ottobre 2026 (lunedì) un cessionario di crediti notifica un precetto per 16.621,55 € relativo a un prestito personale e a una carta revolving, entrambi ammessi al passivo.

  • Il termine di 10 giorni del precetto scade il 15 ottobre 2026 (giovedì).
  • Il credito è anteriore, ammesso, rimasto insoddisfatto: inesigibile.
  • Mossa: opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., con istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva, depositata prima della scadenza per evitare il pignoramento dello stipendio.
  • Nello stesso periodo l’Agente della riscossione notifica un’intimazione per 1.284,30 € di sole multe stradali: quella somma resta dovuta. Se pignorasse lo stipendio, con un netto fino a 2.500 € la trattenuta massima sarebbe di un decimo, 165 € al mese.

Esito: su 17.905,85 € richiesti, quelli esigibili sono 1.284,30 €.

Ipotesi 2 – Pensionato con assegno di 1.180 € al mese

Esdebitato dopo la chiusura della liquidazione. Il 21 settembre 2026 (lunedì) la banca gli notifica un decreto ingiuntivo per il residuo del mutuo (42.578,48 €), ottenuto da un giudice che non sapeva dell’esdebitazione.

  • I 40 giorni per l’opposizione scadono il 31 ottobre 2026, che è sabato: il termine slitta a lunedì 2 novembre 2026.
  • Mossa: opposizione al decreto ingiuntivo con eccezione di esdebitazione e richiesta di non concedere la provvisoria esecuzione.
  • Contemporaneamente la banca scrive al figlio, fideiussore: per lui l’esdebitazione del padre non vale (art. 278, comma 6).

Sul piano della pignorabilità: nel 2026 l’assegno sociale provvisorio è di 546,24 € mensili, quindi la quota impignorabile della pensione è pari al doppio, 1.092,48 €. Su 1.180 € resterebbero pignorabili 87,52 €, e per un credito ordinario la trattenuta massima sarebbe un quinto, 17,50 € al mese. Ma per il debito esdebitato non deve esserci alcuna trattenuta.

Esito: verso il pensionato, nulla è esigibile; verso il figlio garante, la banca può agire nei limiti della fideiussione.

Ipotesi 3 – Autonomo con incassi variabili

Professionista con partita IVA, esdebitato. Ha tre posizioni aperte:

  • un ex fornitore non insinuato con credito di 18.640 €: i chirografari hanno preso il 7,3%, quindi può chiedere 1.360,72 €;
  • l’Agente della riscossione per IVA e IRPEF anteriori all’apertura: inesigibili; l’Agente notifica il 17 settembre 2026 (giovedì) un’intimazione e il termine di 60 giorni per il ricorso tributario scade il 16 novembre 2026 (lunedì);
  • IVA del 2025, maturata dopo l’apertura sull’attività proseguita: debito posteriore, interamente dovuto.

Esito: l’autonomo deve affrontare le tre posizioni con tre strumenti diversi: offrire 1.360,72 € al fornitore, impugnare l’intimazione per i carichi anteriori, regolarizzare (anche con rateizzazione) l’IVA posteriore.

Il confronto dice molto: la stessa esdebitazione produce tre esiti diversi a seconda di chi è il creditore, quando è nato il debito e se si era insinuato.

I casi misti

Nella vita reale i profili si sovrappongono. Ecco le combinazioni più frequenti e come si leggono.

La banca garantita dal familiare, che poi cede il credito

La banca ha un credito residuo verso di te (inesigibile) e una fideiussione di tuo padre (efficace). Cede il credito a un fondo. Il cessionario acquista sia il credito sia, di regola, le garanzie accessorie: verso di te non può nulla, verso tuo padre può agire nei limiti della fideiussione. Se tuo padre paga e ti chiede la restituzione, il suo regresso ha causa anteriore: va esaminato alla luce dell’esdebitazione e dei rapporti familiari, anche per evitare di trasformare un debito inesigibile in un conflitto in famiglia.

La cartella che mescola tributi, contributi e multe

È il caso più comune con l’Agente della riscossione. Un unico atto, tre regimi: tributi e relative sanzioni accessorie anteriori (inesigibili), contributi previdenziali anteriori (inesigibili, ma con un giudice diverso), multe stradali (escluse dall’esdebitazione perché sanzioni amministrative non accessorie). La difesa va divisa: ricorso tributario per la parte tributaria, opposizione davanti al giudice ordinario o del lavoro per i contributi, pagamento o rateizzazione per le multe.

L’ex coniuge che è anche cointestatario del mutuo

Il mantenimento arretrato resta dovuto; il regresso per le rate del mutuo pagate da lui o da lei è un credito ordinario anteriore. La banca, inoltre, può agire per l’intero verso l’ex coniuge cointestatario. Tre rapporti, tre regole: lettera a) del comma 7 per il mantenimento, comma 1 per il regresso ordinario, comma 6 per la banca verso il coobbligato.

Il condominio che non si era insinuato

Se l’amministratore non ha presentato domanda di ammissione, il condominio diventa anche un “creditore non insinuato”: per gli oneri anteriori può chiedere solo la percentuale pagata ai chirografari (art. 278, comma 2). Per gli oneri posteriori valgono le regole ordinarie. In questi casi l’estratto conto deve essere spezzato in tre: anteriori, posteriori durante la procedura, posteriori dopo la vendita (questi ultimi non più a tuo carico).

Il professionista che ha proseguito l’attività durante la procedura

Debiti anteriori esdebitati; debiti fiscali e verso fornitori nati dopo l’apertura pienamente esigibili. Qui la tenuta di una contabilità ordinata è decisiva: la data della fattura o del fatto generatore dell’imposta segna il confine.

Il debitore con un fallimento alle spalle

Chi era stato dichiarato fallito senza ottenere l’esdebitazione e poi accede alla liquidazione controllata si trova davanti a un incrocio di regimi. La Cassazione (ord. n. 14835 del 3 giugno 2025) ha affermato che l’esdebitazione chiesta dal fallito resta regolata dalla legge fallimentare; il Tribunale di Modena (decreto del 1° luglio 2026) si è discostato da quel principio. In questi casi i creditori del vecchio fallimento possono contestare che l’esdebitazione li riguardi: è un profilo da far valutare prima di rispondere a qualunque richiesta.

Il confronto tra profili

La tabella mette in fila, per ciascun profilo di creditore, cosa può ancora chiederti dopo l’esdebitazione e qual è lo strumento difensivo tipico. Il filo comune è uno solo: anteriore e insoddisfatto significa inesigibile, salvo le due eccezioni della legge e salvo i diritti verso i garanti.

Aspetto AdER Banca Finanziaria / cessionario NPL Ex coniuge Condominio Creditore non insinuato
Debito anteriore insoddisfatto Inesigibile (tributi, contributi, sanzioni accessorie) Inesigibile (anche residuo ipotecario) Inesigibile, anche per il cessionario Mantenimento: dovuto; crediti ordinari: inesigibili Inesigibile Esigibile solo nella percentuale dei pari grado
Eccezioni principali Multe e sanzioni non accessorie (c.7 lett. b) Nessuna specifica Nessuna specifica Mantenimento e alimenti (c.7 lett. a); illecito (lett. b) Nessuna specifica Questione costituzionale aperta sul c.2
Garanti e coobbligati Coobbligati eventuali restano tenuti Fideiussori e cointestatari restano tenuti (c.6) Garanzie trasferite con la cessione Cointestatario del mutuo resta tenuto verso la banca Raramente rilevante Dipende dal credito
Debiti posteriori Imposte su redditi post-apertura dovute Nuovi rapporti dovuti Nuovi finanziamenti dovuti Assegno corrente dovuto Oneri posteriori: da verificare Non rientra nel c.2
Strumento difensivo Ricorso tributario (60 gg) o opposizione ex 615 Opposizione a DI (40 gg) o ex 615 Opposizione a DI (40 gg) o ex 615 Opposizione per la parte non di mantenimento Opposizione a DI (40 gg) Opposizione per la parte eccedente la percentuale
Rischio principale Pignoramento diretto presso terzi Segnalazioni e garanti Decreti ingiuntivi non opposti Ordine di pagamento diretto DI provvisoriamente esecutivo Pagare troppo o troppo poco

Le domande trasversali

Il decreto di esdebitazione mi arriva a casa? Come faccio a dimostrarlo?

Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori ammessi, e per consumatori e professionisti viene pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero (art. 282 CCII). Chiedi una copia conforme in cancelleria, con l’attestazione dell’eventuale definitività (il reclamo si propone entro 30 giorni ai sensi dell’art. 124 CCII). Insieme al decreto conserva stato passivo, progetto di riparto e rendiconto finale: sono le prove che ti serviranno in ogni opposizione.

Se pago spontaneamente un debito esdebitato, posso chiedere indietro i soldi?

Secondo un’interpretazione diffusa, il credito esdebitato non è estinto ma inesigibile, e il pagamento spontaneo potrebbe non essere ripetibile. È una ragione in più per non pagare “per stare tranquilli” senza una verifica. Se hai già pagato sotto pressione o per errore, fai esaminare il caso: le circostanze del pagamento contano.

Le segnalazioni in Centrale Rischi o nei SIC spariscono da sole?

No. Le segnalazioni seguono le regole della Centrale dei Rischi e dei codici di condotta dei sistemi di informazione creditizia, che prevedono tempi di conservazione propri, da verificare caso per caso. L’esdebitazione non le cancella automaticamente: devi chiedere l’aggiornamento a ciascun intermediario segnalante, allegando il decreto. La decisione ABF n. 7386 del 29 luglio 2025 mostra quanto conti che l’intermediario abbia notizia tempestiva della chiusura della posizione.

Cosa succede se perdo il lavoro o cambio reddito dopo l’esdebitazione?

Per i debiti esdebitati non cambia nulla: restano inesigibili. Per i debiti esclusi (mantenimento, sanzioni non accessorie) e per quelli posteriori, il cambio di reddito incide sulla pignorabilità e, per il mantenimento, può giustificare una domanda di modifica davanti al giudice della famiglia.

Posso chiedere un nuovo finanziamento?

Giuridicamente sì; in pratica dipende dalle segnalazioni ancora presenti e dalle politiche della banca. Ricorda anche che l’accesso a nuovi strumenti di sovraindebitamento è limitato: il consumatore non può accedere alla ristrutturazione dei debiti se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ne ha già beneficiato due volte (art. 69 CCII).

Posso ricorrere in Cassazione contro il decreto che mi nega l’esdebitazione?

È un punto oggi controverso. Una rassegna pubblicata su ecnews il 4 settembre 2026 segnala un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla ricorribilità per cassazione dei decreti in materia di esdebitazione, richiamando Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026 e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Se il beneficio ti viene negato, la scelta dello strumento d’impugnazione va fatta subito e con prudenza, anche proponendo il reclamo nei termini.

Il decreto è arrivato ma la procedura sta ancora vendendo un bene: i creditori prendono anche quel ricavato?

Sì, e non è una contraddizione. L’art. 282, comma 2-bis, CCII stabilisce che l’esdebitazione non produce effetti sulle operazioni di liquidazione, e l’art. 272, comma 3, prevede che la procedura resti aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura. Quindi può accadere che l’esdebitazione sia già operante, perché sono decorsi i tre anni, mentre il liquidatore completa la vendita di un immobile o incassa un credito: quel ricavato verrà distribuito ai creditori ammessi secondo il riparto. Quello che i creditori non possono fare è agire individualmente su di te, con precetti e pignoramenti, per la parte che resterà insoddisfatta alla fine. Il riparto prosegue, le azioni individuali per i debiti anteriori no. Se ricevi una richiesta in questa fase, chiedi al liquidatore lo stato delle operazioni prima di rispondere: ti servirà per dimostrare che quel creditore sarà soddisfatto, per quanto possibile, dentro la procedura e non fuori.

La giurisprudenza profilo per profilo

Raccogliamo qui tutti i riferimenti citati, ordinati in base al profilo cui si applicano. Per ciascuno: estremi, principio riformulato, rilevanza per il tuo caso.

Regole comuni (tutti i profili)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025. Principio: la liquidazione controllata non è un premio e non si nega per negligenza o imprudenza del debitore; questi aspetti rilevano semmai nella fase dell’esdebitazione (art. 280 CCII). Rilevanza: spiega perché un creditore può contestare l’esdebitazione, non l’apertura, puntando sul comportamento del debitore.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026. Principio: la meritevolezza soggettiva non è presupposto per entrare in liquidazione controllata; la relazione dell’OCC deve però illustrare in modo chiaro e completo cause dell’indebitamento e diligenza del debitore, requisito di ammissibilità verificato dal giudice; il comportamento del debitore pesa nella fase dell’art. 280. Rilevanza: chiarisce che il “filtro” sulla condotta si colloca proprio nel momento che decide se i creditori potranno ancora chiederti soldi.

  3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025. Principio: ai fini del concorso, i crediti pecuniari si considerano scaduti alla data di apertura della liquidazione controllata, in applicazione analogica dell’art. 154, comma 2, CCII. Rilevanza: individua il confine tra debiti anteriori (concorsuali, esdebitabili) e posteriori (dovuti). Serve con l’AdER, con il condominio, con l’autonomo che ha proseguito l’attività.

  4. Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026 e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Principio: le due pronunce sono richiamate (ecnews, 4 settembre 2026) come espressione di un contrasto sulla ricorribilità per cassazione dei decreti in materia di esdebitazione. Rilevanza: chi si vede negare il beneficio, o chi lo vede contestato da un creditore, deve scegliere con cura il mezzo di impugnazione.

AdER

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025 (già citata) è il riferimento per separare i carichi anteriori, coperti dall’esdebitazione, dalle imposte relative a redditi prodotti dopo l’apertura. Per il resto, il criterio di esclusione delle sanzioni non accessorie è testuale (art. 278, comma 7, lettera b).

Banca

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22914 del 19 agosto 2024. Principio: su rinvio pregiudiziale, la Corte ha riconosciuto che il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: la banca con mutuo fondiario può aver incassato in sede esecutiva individuale; il residuo che ti chiede dopo l’esdebitazione deve tenerne conto, ed è comunque inesigibile verso di te se anteriore e insoddisfatto.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16289 del 12 giugno 2024. Principio: la mancata escussione del fideiussore non integra da sola un danno ingiusto per il debitore principale, che resta tenuto per l’intero in forza della funzione di garanzia e del regresso ex art. 1950 c.c. Rilevanza: illustra il rapporto creditore-debitore-garante che l’art. 278, comma 6, lascia intatto per i terzi; utile per spiegare ai familiari garanti perché la banca può rivolgersi a loro.

Finanziaria e cessionario NPL

  1. Decisione ABF, Collegio di Palermo, n. 7386 del 29 luglio 2025. Principio: dopo la chiusura a saldo e stralcio di un credito ceduto, l’intermediario segnalante non risponde del ritardo nell’aggiornamento della segnalazione in CRIF se ha appreso dell’estinzione solo dalla comunicazione del cessionario; il danno da segnalazione va provato. Rilevanza: chi è esdebitato deve comunicare il decreto a tutta la catena (cedente, cessionario, servicer) per ottenere aggiornamenti tempestivi.

Ex coniuge

  1. Nessuna pronuncia di legittimità recente con estremi completi individuata nelle fonti consultate. Si applicano la regola testuale dell’art. 278, comma 7, lettera a), CCII e, quanto alla rilevanza della condotta del debitore nella fase di esdebitazione, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (già citata).

Condominio

  1. Si applica Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025 (già citata) per distinguere oneri anteriori e posteriori. La qualificazione degli oneri maturati durante la procedura resta un punto da valutare sul caso concreto.

Creditore non insinuato

  1. Corte cost., ord. n. 104 del 2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026). Principio: la Corte ha restituito gli atti ai giudici rimettenti senza esaminare il merito delle questioni sull’art. 278, comma 2, CCII, perché le ordinanze non erano state notificate ai creditori coinvolti. Rilevanza: la regola della “percentuale dei pari grado” resta in vigore, ma la sua legittimità è ancora in discussione.

  2. Trib. Verona, Sez. II civ., ord. del 4 agosto 2025 e Trib. Milano, sez. crisi d’impresa, ord. del 22 dicembre 2025. Principio: i due tribunali hanno dubitato della compatibilità dell’art. 278, comma 2, con la Costituzione e con la direttiva UE 2019/1023: Verona per il caso in cui i creditori di pari grado siano stati pagati per intero, Milano per il meccanismo della parte eccedente la percentuale. Rilevanza: argomenti utilizzabili nella difesa contro il creditore non insinuato che pretende l’intero.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025. Principio: l’esdebitazione chiesta dopo il 15 luglio 2022 da un soggetto dichiarato fallito resta disciplinata dalla legge fallimentare, perché l’art. 390 CCII non riguarda l’esdebitazione e il beneficio presuppone una procedura svoltasi secondo le proprie norme. Rilevanza: per chi ha un fallimento pregresso, il regime applicabile condiziona quali creditori possano ancora agire.

  4. Trib. Modena, decreto del 1° luglio 2026. Principio (secondo il commento Eutekne del 12 settembre 2026): chiusura della liquidazione controllata ed esdebitazione contestuale a favore di un sovraindebitato già fallito e non esdebitato, in consapevole distacco dal principio della Cassazione. Rilevanza: segnala che, sul punto, la giurisprudenza di merito non è allineata.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un creditore torna a chiederti soldi dopo la liquidazione controllata, la difesa si costruisce sui documenti della procedura e sugli strumenti del processo esecutivo. Ecco cosa facciamo concretamente, profilo per profilo.

  1. Ricostruiamo la mappa dei tuoi debiti dopo l’esdebitazione: incrociamo stato passivo, progetto di riparto e rendiconto finale con ogni richiesta ricevuta, separando debiti anteriori, posteriori ed esclusi.
  2. Per l’AdER scomponiamo l’estratto di ruolo: distinguiamo tributi, contributi e sanzioni non accessorie, individuiamo il giudice competente per ciascuna parte e prepariamo istanze di sgravio, ricorsi tributari od opposizioni nei termini.
  3. Per la banca verifichiamo i conteggi del residuo, comprese le somme incassate in sede di esecuzione fondiaria, e redigiamo la diffida che allega il decreto e chiede la cessazione delle attività di recupero.
  4. Per i familiari garanti esaminiamo la fideiussione: importo massimo garantito, clausole, eventuali eccezioni opponibili alla banca o al cessionario.
  5. Per la finanziaria e il cessionario NPL chiediamo la prova della titolarità del credito e contestiamo le proposte di saldo e stralcio su crediti inesigibili.
  6. Per l’ex coniuge separiamo il mantenimento dai crediti ordinari e impostiamo l’opposizione solo sulla parte che l’esdebitazione copre, valutando un accordo sostenibile sugli arretrati dovuti.
  7. Per il condominio otteniamo un estratto conto spezzato tra oneri anteriori, oneri maturati durante la procedura e oneri successivi alla vendita, e ci confrontiamo con il liquidatore.
  8. Per il creditore non insinuato calcoliamo la percentuale dei pari grado e la offriamo, se conviene, oppure difendiamo la tua posizione alla luce della questione costituzionale ancora aperta.
  9. Proponiamo le opposizioni: a precetto, all’esecuzione, a decreto ingiuntivo, con istanza di sospensione, entro i termini (ricordando la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto).
  10. Chiediamo l’aggiornamento delle segnalazioni a ogni intermediario della catena e, se non provvedono, valutiamo il ricorso all’ABF o al giudice.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi è uscito da una liquidazione controllata, la competenza di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC conta in modo particolare: significa conoscere dall’interno come si forma lo stato passivo, come lavora il liquidatore e come si arriva al decreto di esdebitazione, e quindi saper leggere quei documenti per trasformarli in prove davanti al giudice dell’esecuzione. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, anche in un ambito in cui la stessa ricorribilità dei decreti è oggetto di contrasto. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono carichi fiscali e conteggi bancari, gli avvocati costruiscono le opposizioni.

Chiusura

Il primo passo è capire chi è il creditore che ti scrive e di che debito parla; il secondo è agire secondo le regole che valgono per quel profilo, non secondo l’impressione che “tutto sia stato cancellato”. L’esdebitazione rende inesigibili i debiti anteriori rimasti insoddisfatti, ma lascia dovuti il mantenimento, i risarcimenti da illecito e le sanzioni non accessorie, lascia intatti i diritti verso garanti e coobbligati, non riguarda i debiti nati dopo l’apertura e tratta in modo speciale chi non si era insinuato. Ogni lettera che ricevi va letta con questa griglia.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano le competenze certificate dell’Avvocato: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che consente di padroneggiare la procedura da cui nasce il decreto, e quella di avvocato cassazionista, che consente di difenderlo contro chi lo ignora, in ogni grado di giudizio.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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