Una Società Agricola Può Presentare Il Concordato Minore?

Questa pagina raccoglie le domande che ci arrivano più spesso dai soci e dagli amministratori di società agricole in difficoltà: società semplici che coltivano la terra di famiglia da tre generazioni, snc tra fratelli che allevano bovini da latte, srl agricole con serre e impianti, cooperative di produttori. Le domande sono riportate così come ce le fanno, con parole di tutti i giorni; le risposte sono quelle che daremmo a voce, seduti allo stesso tavolo, con le carte davanti.

Il contesto normativo si riassume in poche frasi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nella versione vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024, inserisce espressamente l’imprenditore agricolo tra i debitori che possono trovarsi in “sovraindebitamento” (art. 2, comma 1, lettera c). Il concordato minore, regolato dagli artt. 74 e seguenti, è lo strumento pensato per chi, tra questi debitori, svolge un’attività d’impresa e vuole proseguirla. La società agricola, a differenza della società commerciale, non è soggetta alla liquidazione giudiziale: per questo la sua “porta” naturale verso la ristrutturazione dei debiti passa proprio dal sovraindebitamento, oltre che dagli accordi di ristrutturazione e dalla composizione negoziata. Attenzione: qui parliamo di società, non della ditta individuale del singolo coltivatore, che ha regole e problemi in parte diversi (soprattutto sul patrimonio personale e familiare) e che abbiamo trattato in un articolo dedicato.

Perché ce ne occupiamo con questa specificità? Perché la materia sta esattamente all’incrocio di due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo che deve redigere la relazione e accompagnare il concordato minore; ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che opera proprio nella composizione negoziata, la principale alternativa per le imprese agricole che vogliono trattare con i creditori prima di arrivare in tribunale.

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Una società agricola può davvero fare il concordato minore, o è roba solo per i piccoli artigiani?

Sì, può farlo, e non è affatto una procedura riservata agli artigiani. L’equivoco nasce dal nome: “minore” fa pensare a un’impresa piccola, e infatti per le imprese commerciali il concordato minore è riservato a chi resta sotto precise soglie dimensionali. Ma per il mondo agricolo il ragionamento è diverso.

L’art. 2, comma 1, lettera c) del CCII definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza di un elenco di soggetti: il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e ogni altro debitore che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dalla legge. L’imprenditore agricolo è indicato da solo, come categoria autonoma, accanto all’imprenditore minore e non dentro di esso.

L’art. 74, comma 1, a sua volta, dice che i debitori della lettera c) in stato di sovraindebitamento, esclusi i consumatori, possono proporre ai creditori un concordato minore quando questo consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

Mettendo insieme le due norme, il risultato è lineare: la società agricola, in quanto imprenditore agricolo, accede al concordato minore in base alla sua natura agricola, non in base alle sue dimensioni. Lo conferma la prassi dei tribunali. Il Tribunale di Treviso, con decreto del 2 maggio 2025 (R.G. 69-1/2025), ha aperto il concordato minore di una società agricola costituita in forma di società semplice, con un passivo stimato in circa 4,2 milioni di euro e un piano in continuità fino al 2033: numeri che nessuna impresa commerciale “minore” potrebbe avere. Il Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 28 marzo 2023 (P.U. 1-1/2023), ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore proposta da una società agricola in forma di snc.

Quello che serve, quindi, non è essere piccoli. Serve essere davvero agricoli, essere in crisi o insolventi, e avere una proposta seria per i creditori. Su ciascuno di questi tre punti torneremo nelle prossime risposte, perché è lì che si gioca l’ammissibilità.

Ma le soglie dei 300.000 euro di attivo e dei 500.000 di debiti non valgono anche per noi?

No, quelle soglie riguardano l’impresa commerciale “minore”, non l’imprenditore agricolo. È la domanda che ci fanno più spesso, di solito dopo aver letto in rete che il concordato minore è “per chi ha meno di 500.000 euro di debiti”.

Le soglie esistono e sono scritte nell’art. 2, comma 1, lettera d) del CCII, che definisce l’impresa minore: è quella che, nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve), presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Se un’impresa commerciale supera anche uno solo di questi limiti, esce dal sovraindebitamento ed entra nel mondo della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo.

Per l’imprenditore agricolo questa verifica non è prevista. La lettera c) dell’art. 2 lo nomina come categoria a sé, e la ragione è storica e sistematica: l’impresa agricola, anche se grande, non è soggetta alla liquidazione giudiziale (art. 1 CCII e art. 2135 c.c.), quindi senza il sovraindebitamento resterebbe priva di una procedura concorsuale di ristrutturazione davanti al tribunale.

Ecco una tabella che riassume la differenza:

Soggetto Soglie della lett. d) Procedure di sovraindebitamento Liquidazione giudiziale
Società commerciale sotto soglia Sì, tutte e tre rispettate Sì (concordato minore, liquidazione controllata) No
Società commerciale sopra soglia Superata anche una sola No Sì
Società agricola (ss, snc, sas, srl) Non rilevano Sì, a prescindere dalle dimensioni No, se l’attività è davvero agricola
Cooperativa agricola Non rilevano Da verificare caso per caso (v. più avanti) No, ma attenzione alla liquidazione coatta amministrativa

Il limite reale, quindi, non è numerico ma qualitativo: la società deve essere agricola nella sostanza, non solo nella ragione sociale. Se le attività “connesse” (trasformazione, vendita, agriturismo, energia) hanno preso il sopravvento sulla coltivazione o sull’allevamento, la qualifica può crollare, e con essa l’accesso al concordato minore senza soglie. Ne parliamo nella “domanda che nessuno fa”.

Siamo una società semplice tra fratelli: vale anche per noi? E per una srl agricola?

Vale per tutte le forme societarie con cui si esercita un’impresa agricola, ma la forma cambia le conseguenze per i soci.

La società agricola, nella definizione del D.Lgs. 99/2004, è quella che ha per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività dell’art. 2135 c.c. e che riporta l’indicazione “società agricola” nella ragione o denominazione sociale. Può essere una società di persone (società semplice, snc, sas) o una società di capitali (srl, spa). In tutti i casi, il debitore che presenta il concordato minore è la società, con i suoi beni e i suoi debiti.

La differenza vera riguarda i soci:

  • nella società semplice e nella snc, i soci rispondono illimitatamente dei debiti sociali (nella società semplice salvo patto contrario per i soci non amministratori, che va comunicato ai terzi). L’art. 79, comma 4, CCII prevede che, salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. Tradotto: se i creditori accettano di essere pagati al 30%, non possono poi chiedere il restante 70% al socio;
  • nella sas, la stessa regola vale per gli accomandatari, mentre gli accomandanti rispondono nei limiti del conferimento;
  • nella srl agricola, i soci non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti della società, ma spesso hanno firmato fideiussioni personali a favore delle banche. E qui c’è l’art. 79, comma 5: il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il socio-fideiussore, in altre parole, non è “coperto” dal concordato della società.

Per la srl agricola, quindi, il concordato minore risolve il problema della società ma non necessariamente quello del socio che ha garantito: per lui va costruita una strategia parallela, che può passare da una procedura di sovraindebitamento personale, a seconda che abbia debiti propri come consumatore o come imprenditore.

Entro quando dobbiamo muoverci? C’è un termine per presentare la domanda?

Non esiste un termine di decadenza, ma esiste un momento oltre il quale le alternative si riducono drasticamente. La legge non dice “entro sei mesi dalla prima rata non pagata”: il concordato minore può essere chiesto finché la società è in stato di crisi o di insolvenza e non è già stata travolta da altre procedure.

Nella pratica, però, il tempo pesa in tre modi. Primo: più si aspetta, più crescono interessi, sanzioni e aggi sui debiti verso Fisco, INPS e consorzio, e più si erode il patrimonio da offrire. Secondo: le esecuzioni individuali vanno avanti, e un terreno pignorato e messo all’asta è molto più difficile da inserire in un piano di continuità. Terzo: se un creditore chiede per primo la liquidazione controllata della società insolvente (art. 268, comma 2, possibile quando i debiti scaduti e non pagati superano i 50.000 euro), il debitore si trova a giocare in difesa.

C’è poi un dato agricolo che spesso dimentichiamo di considerare: il calendario colturale. Un piano di concordato minore si regge sui flussi di cassa futuri, e per un’azienda agricola quei flussi dipendono dal raccolto, dalla campagna di vendita, dai pagamenti PAC che arrivano in finestre precise. Depositare la domanda subito dopo aver incassato i premi o il raccolto, oppure poco prima, cambia i numeri che l’OCC deve attestare. Il momento giusto si sceglie con il bilancio e il calendario aziendale sotto gli occhi, non con l’ansia della notifica appena ricevuta.


Da dove si comincia? Dobbiamo andare direttamente in tribunale?

No, si comincia dall’Organismo di composizione della crisi (OCC). Il concordato minore non si deposita “da soli” in cancelleria: la domanda passa attraverso un OCC costituito nel circondario del tribunale competente, che per una società è quello della sede (art. 27, comma 2, CCII; lo applica, ad esempio, il già citato decreto del Tribunale di Treviso del 2 maggio 2025).

Il primo passo concreto è il conferimento dell’incarico all’OCC, che nomina un gestore della crisi. Da quel momento parte un lavoro documentale corposo: il gestore deve ricostruire la situazione della società e redigere una relazione particolareggiata che accompagnerà la domanda. Entro sette giorni dal conferimento, l’OCC dà notizia dell’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, che hanno quindici giorni per comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti (è la regola dell’art. 68, comma 4, richiamata anche per il concordato minore). Per una società agricola questo passaggio è prezioso, perché fa emergere debiti “dimenticati”: IMU sui fabbricati rurali non accatastati correttamente, tributi consortili iscritti a ruolo, contributi INPS su operai a tempo determinato.

In parallelo, la società deve preparare la documentazione dell’art. 75, comma 1, che vediamo nella prossima risposta, e costruire con i propri consulenti il piano. Questo è il punto in cui molti sbagliano: il piano non lo scrive l’OCC. L’OCC lo verifica, lo attesta, ne valuta la fattibilità e la convenienza rispetto alla liquidazione. Il piano lo costruisce il debitore, con l’aiuto di chi conosce i suoi numeri e la sua attività.

Per una società agricola, la qualità del piano dipende da elementi molto tecnici: rese per ettaro, prezzi di mercato realistici (non quelli dell’annata migliore), costi di gasolio, mangimi e concimi, durata residua dei contratti di affitto dei terreni, scadenze dei vincoli sui contributi PSR già ricevuti. Un piano scritto con numeri generici viene smontato dal gestore o, peggio, dal giudice.

Quali documenti ci chiederanno? Noi la contabilità la teniamo in modo semplificato…

Vi chiederanno tutto quello che l’art. 75 elenca, e il regime contabile semplificato non è un ostacolo, ma va gestito. L’art. 75, comma 1, CCII prevede che alla domanda siano allegati: il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti o degli ultimi esercizi; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l’elenco di tutti i creditori con le cause di prelazione, le somme dovute e il domicilio digitale; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; la documentazione su entrate e spese necessarie al mantenimento.

Molte società agricole, specie le società semplici, determinano il reddito su base catastale (reddito dominicale e agrario) e tengono una contabilità essenziale, spesso con il regime IVA speciale agricolo. La legge chiede le scritture “obbligatorie”: non si può pretendere un bilancio da spa da chi per legge non è tenuto a redigerlo. Ma il gestore deve poter valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione, e senza una situazione patrimoniale ricostruita non ci riesce.

In pratica, per una società agricola prepariamo di solito:

  • la situazione patrimoniale aggiornata, con terreni (di proprietà e in affitto), fabbricati rurali, macchinari, bestiame, scorte, crediti verso AGEA per premi in corso di erogazione, titoli PAC (i diritti all’aiuto, che hanno un valore autonomo);
  • il fascicolo aziendale e le domande uniche degli ultimi anni;
  • l’elenco dei contratti agrari (affitti di fondi rustici, comodati, contratti di soccida, contratti di filiera e conferimento);
  • l’estratto dei debiti verso AGEA o l’organismo pagatore regionale, verso il consorzio di bonifica, verso INPS (gestione agricola) e verso l’agente della riscossione;
  • i provvedimenti di concessione dei contributi PSR con i relativi vincoli di destinazione e di mantenimento degli investimenti.

Il decreto del Tribunale di Locri del 5 novembre 2025 (R.G. 23-1/2025), pur relativo a un imprenditore agricolo individuale e non a una società, mostra bene che cosa guarda il giudice: la completezza dei documenti dell’art. 75, la presenza nella relazione dell’OCC degli elementi richiesti dall’art. 76, l’attestazione che i privilegiati, se pagati in parte, ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione.

Cosa possiamo offrire ai creditori? Dobbiamo pagare tutto?

No, il concordato minore può prevedere il pagamento parziale dei crediti, ma con regole precise per chi ha privilegi o ipoteche. L’art. 74, comma 3, dice che la proposta ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma, con la possibilità di suddividere i creditori in classi (obbligatorie per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi).

I limiti sono due. Il primo riguarda i creditori privilegiati e ipotecari: secondo l’art. 75, comma 2, possono essere soddisfatti non integralmente purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la garanzia, avendo riguardo al valore di mercato attestato dall’OCC. Per una società agricola questo significa: la banca che ha ipoteca sui terreni non può ricevere meno di quanto ricaverebbe dalla vendita di quei terreni, al netto dei costi. Il secondo limite riguarda l’ordine delle cause di prelazione: la Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha affermato che anche il concordato minore deve rispettare l’ordine dei privilegi. Non si può pagare il chirografario più del privilegiato di grado anteriore.

Dentro questi binari, la società ha margini ampi. Può offrire:

  • i flussi della gestione futura (raccolti, vendite, premi PAC) per un certo numero di anni;
  • la vendita di beni non strategici (un appezzamento marginale, un fabbricato non più usato, macchinari dismessi);
  • apporti esterni dei soci o di terzi;
  • una moratoria per i privilegiati.

C’è un’agevolazione pensata proprio per le imprese in continuità: l’art. 75, comma 3, consente di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate di un mutuo garantito da beni strumentali, se sussistono le condizioni di legge. Per un’azienda agricola, il mutuo su una stalla, un capannone o un impianto di irrigazione può quindi continuare a essere pagato regolarmente, senza essere “ristrutturato”, se questo non danneggia gli altri creditori.

Il decreto di Treviso citato sopra è un buon esempio della struttura possibile: quattro classi, tre di chirografari soddisfatti al 15%, 20% e 25%, una di privilegiati con moratoria, prededucibili e privilegiati pagati integralmente. Ogni piano però è diverso, e quei numeri non sono un modello da copiare ma una dimostrazione di quanto possa essere flessibile la proposta.

Come si vota? Basta che dica sì la banca più grande?

Serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e il silenzio vale come sì. L’art. 79, comma 1, prevede che il concordato minore sia approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi: la banca più grande, da sola, non basta. Se ci sono più classi, la maggioranza va raggiunta anche nel maggior numero di classi.

Il comma 3 introduce il meccanismo del silenzio-assenso: il creditore che non comunica nulla all’OCC entro il termine assegnato si considera favorevole alla proposta così come gli è stata trasmessa. È una regola importante per il mondo agricolo, dove molti creditori sono enti pubblici (consorzi di bonifica, comuni, a volte la stessa AGEA) che non sempre rispondono nei tempi.

Alcuni creditori non votano e non sono conteggiati (comma 2): coniuge, parte dell’unione civile, convivente, parenti e affini fino al quarto grado, società controllanti o controllate, cessionari di crediti acquistati da meno di un anno prima della domanda, creditori in conflitto di interessi. In una società agricola familiare, dove spesso i soci hanno prestato denaro alla società o i parenti hanno fornito lavoro e mezzi, questa esclusione va considerata con attenzione: quei crediti possono esserci, ma non contano per la maggioranza.

Il passaggio che sblocca tante situazioni è il cram down fiscale e contributivo dell’art. 80, comma 3: il giudice omologa anche senza l’adesione del Fisco o degli enti previdenziali (INPS in testa) quando la loro adesione è determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta, anche alla luce della relazione dell’OCC, è per loro più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Il Tribunale di Roma, sez. XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025, ha applicato questo meccanismo nei confronti dell’amministrazione finanziaria in un concordato minore (riguardava un professionista, non un’impresa agricola, ma il principio è lo stesso). Per una società agricola in cui INPS agricolo e Agenzia delle Entrate pesano per metà del passivo, questa norma è spesso decisiva.

Per i debiti fiscali c’è poi un chiarimento recente della Cassazione (n. 14555/2026): nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente la proposta di transazione fiscale tipica del concordato preventivo, perché il rinvio a quelle norme opera solo nei limiti della compatibilità.

Riassumiamo i passaggi in una tabella:

Fase Atto Termine Davanti a chi
1. Incarico Istanza all’OCC e nomina del gestore Nessun termine di legge OCC del circondario della sede
2. Notizia agli enti Comunicazione ad agente della riscossione e uffici fiscali 7 giorni dall’incarico; risposta degli enti in 15 giorni OCC
3. Deposito Ricorso con piano, documenti art. 75 e relazione OCC Quando il piano è pronto Tribunale della sede
4. Apertura Decreto di apertura, eventuali misure protettive e integrazioni Integrazioni fino a 15 giorni; reclamo contro l’inammissibilità entro 30 giorni Giudice
5. Pubblicità Pubblicazione su sito e registro delle imprese; trascrizione se ci sono cessioni di immobili Disposta nel decreto OCC / commissario
6. Voto Adesione, dissenso o contestazioni via PEC Non oltre 30 giorni dalla comunicazione OCC / commissario
7. Omologa Sentenza di omologazione o diniego Dopo la relazione sul voto Giudice
8. Esecuzione Esecuzione del piano sotto vigilanza dell’OCC Durata del piano Debitore, OCC, giudice

Nel frattempo le banche possono continuare a pignorarci i terreni?

No, se chiedete e ottenete le misure protettive. L’art. 78, comma 2, lettera d) prevede che il giudice, con il decreto di apertura e su istanza del debitore, disponga fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati, la sospensione delle prescrizioni e l’impedimento delle decadenze, il divieto di pronunciare la liquidazione controllata.

Quella parola, “su istanza”, è decisiva. Il decreto del Tribunale di Termini Imerese del 28 marzo 2023, relativo a una società agricola snc, lo mostra con chiarezza: il giudice ha aperto la procedura ma non ha disposto le misure protettive perché nel ricorso non erano state chieste. Un dettaglio formale che, per un’azienda con un’asta in corso sui terreni, può fare la differenza tra salvare il fondo e perderlo.

Il decreto di Treviso, invece, le ha concesse fino alla definitività dell’omologa e ha nominato un commissario giudiziale ai sensi dell’art. 78, comma 2-bis, che lo prevede quando è disposta la sospensione generale delle esecuzioni e la nomina è necessaria, quando il concordato in continuità è omologabile con le regole dell’art. 112, comma 2, o quando lo chiede il debitore.

Con l’apertura arriva anche un vincolo per la società: gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78, comma 5). Per un’azienda agricola, l’ordinaria amministrazione è la gestione quotidiana: semine, raccolti, vendita dei prodotti, acquisto di mangimi. Ma la vendita di un appezzamento, la concessione di un’ipoteca, la cessione dei titoli PAC o la stipula di un nuovo affitto pluriennale vanno autorizzate.


Abbiamo debiti con AGEA per contributi PAC da restituire: si possono mettere nel concordato?

Sì, il credito di AGEA (o dell’organismo pagatore regionale) per aiuti da restituire è un debito come gli altri ai fini del concorso, ma ha due particolarità che vanno studiate prima di scrivere il piano.

La prima particolarità è la compensazione. Il sistema dei pagamenti PAC prevede che i debiti dell’agricoltore verso l’organismo pagatore siano annotati in un registro nazionale e che gli aiuti spettanti possano essere trattenuti a copertura di quei debiti. La Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 24325 del 3 novembre 2020, ha ammesso la cosiddetta compensazione “impropria” o “atecnica” tra il credito dell’agricoltore per i contributi unionali e il suo debito per il prelievo supplementare sulle quote latte, spiegando che la compensazione è connaturata al sistema PAC come disciplinato dal diritto dell’Unione e che la verifica avviene tramite il registro dove sono annotati debiti e crediti dell’agricoltore. Per un piano di concordato minore questo significa una cosa molto pratica: non si può contare a cuor leggero sui premi PAC futuri come entrata, se c’è il rischio che vengano trattenuti per debiti pregressi. Come si coordinino trattenuta e falcidia concordataria è uno dei punti più delicati, e va valutato sul caso concreto con l’organismo pagatore coinvolto.

La seconda particolarità è la natura del credito: privilegiato o chirografario, con quali interessi, con quale titolo (decreto di decadenza, ingiunzione, ruolo). Non esiste una risposta valida per tutti: dipende dal tipo di aiuto, dalla causa della restituzione (irregolarità, mancato rispetto degli impegni, decadenza) e dagli atti che l’ente ha già notificato. Va ricostruito titolo per titolo.

C’è poi un aspetto che spesso emerge solo a piano avviato: i contributi PSR per investimenti (stalle, serre, macchinari) sono di solito vincolati a un periodo di mantenimento della destinazione. Se il piano prevede di vendere proprio quel bene, o di cessare quell’attività, si rischia di far scattare la revoca del contributo e un nuovo debito di restituzione, che si aggiunge al passivo. Un piano ben costruito parte dalla mappa dei vincoli, non dalla lista dei beni da vendere.

E il consorzio di bonifica? Ci manda cartelle ogni anno e ormai sono migliaia di euro.

Il consorzio è un creditore che va inserito nel concordato, ma il suo credito ha di solito una garanzia sul fondo che non si può ignorare. I contributi consortili sono dovuti dai proprietari degli immobili compresi nel perimetro del comprensorio di bonifica che traggono beneficio dalle opere (l’art. 864 c.c. prevede l’obbligo di contribuire alle spese). Il codice civile riconosce a questi crediti un privilegio speciale sugli immobili situati nel perimetro (art. 2775 c.c.).

Questo ha due conseguenze. La prima: se il piano prevede di pagare il consorzio solo in parte, quella parte non può essere inferiore a quanto il consorzio ricaverebbe dalla vendita del fondo gravato, secondo la regola dell’art. 75, comma 2. La seconda: il consorzio va collocato nel suo grado, rispettando l’ordine delle prelazioni come ha ricordato la Cassazione con la già citata sentenza n. 28574/2025. In concreto, il consorzio di bonifica si trova spesso in una posizione intermedia, dietro ad altri privilegi ma davanti all’ipoteca della banca sui medesimi terreni, e questo incide su quanto si può offrire a ciascuno.

Sul piano pratico, i contributi consortili vengono riscossi spesso tramite ruolo o ingiunzione, e quindi possono emergere dalla comunicazione che l’OCC riceve dall’agente della riscossione o dagli enti locali. Ma non sempre: alcuni consorzi riscuotono direttamente. Per questo, nella ricostruzione del passivo, chiediamo al consorzio un estratto conto aggiornato e verifichiamo quali annualità sono ancora esigibili. Il contributo consortile, come tutti i crediti periodici, ha regole di prescrizione proprie che vanno controllate prima di inserire nel piano importi che forse non sono più dovuti.

Il consorzio, peraltro, è un creditore che continuerà a esistere anche dopo l’omologa: i contributi futuri maturano anno per anno e il piano deve prevedere di pagarli regolarmente, perché fanno parte dei costi correnti dell’attività in continuità.

Abbiamo arretrati con l’INPS per gli operai stagionali e per i soci coltivatori: che fine fanno?

Entrano nel concordato con il loro privilegio, ma possono essere pagati in parte e il voto contrario dell’INPS si può superare. Nelle società agricole i debiti contributivi hanno due origini tipiche: i contributi per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, dichiarati trimestralmente, e i contributi dei soci iscritti come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali nella gestione autonoma agricola.

Il credito INPS è assistito da privilegio generale sui mobili, ma questo non significa che vada pagato per intero. Se i beni mobili della società (macchinari, bestiame, scorte) sono già assorbiti dai creditori di grado anteriore o valgono poco in caso di vendita, l’OCC può attestare che in liquidazione l’INPS riceverebbe una percentuale bassa, e il piano può offrirgli almeno quella, nel rispetto dell’art. 75, comma 2. Per la parte non coperta dal privilegio, l’INPS viene trattato come chirografario (art. 79, comma 1, ultima parte, che equipara i privilegiati soddisfatti solo in parte ai chirografari per il residuo).

Se l’INPS vota contro o non vota e il suo voto è determinante, interviene il cram down dell’art. 80, comma 3, di cui abbiamo parlato sopra: il giudice può omologare se la proposta è per l’ente più conveniente della liquidazione.

Due avvertenze, però. La prima riguarda i contributi dei soci della società semplice o della snc iscritti come coltivatori diretti: sono debiti personali del socio verso l’INPS o debiti della società? La risposta dipende da come è strutturata l’iscrizione e va verificata, perché da essa dipende in quale procedura vanno trattati. La seconda riguarda il DURC: una società agricola con arretrati contributivi rischia di perdere l’accesso a premi e bandi. Il piano deve tenere conto di quando e come la società tornerà in regolarità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, segue questi passaggi coordinando nello stesso fascicolo il lavoro di avvocati e commercialisti, perché nel concordato minore agricolo la tenuta giuridica del piano e la correttezza dei numeri non si possono separare.

Siamo una cooperativa agricola: possiamo fare anche noi il concordato minore?

Dipende, ed è il caso più incerto di tutti. Il problema non è la natura agricola, ma il fatto che le società cooperative, in caso di insolvenza, sono in linea generale soggette alla liquidazione coatta amministrativa (art. 2545-terdecies c.c.). E l’art. 2, comma 1, lettera c) del CCII, nel definire il sovraindebitamento, chiude l’elenco con “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie”.

La lettura di quella norma non è univoca: l’imprenditore agricolo è nominato espressamente, e si discute se la cooperativa agricola rientri comunque nella categoria anche se astrattamente soggetta a liquidazione coatta. Su questo punto non abbiamo trovato una pronuncia di legittimità recente che lo chiarisca in modo definitivo, e non vogliamo darvi una certezza che non c’è.

Quello che possiamo dire è come impostiamo la verifica:

  • controlliamo lo statuto e la reale attività della cooperativa: coltivazione diretta dei soci, conferimento e trasformazione dei prodotti dei soci, servizi;
  • verifichiamo se la cooperativa è sottoposta alla vigilanza ministeriale e se sono già in corso ispezioni o revisioni, che possono sfociare in provvedimenti dell’autorità di vigilanza;
  • valutiamo in parallelo gli strumenti che non pongono questo problema, come la composizione negoziata e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui parliamo nella prossima risposta.

Per una cooperativa agricola, in sintesi, il concordato minore non è da escludere, ma non è la prima strada da dare per scontata. La decisione va presa dopo aver letto le carte, e il rischio di inammissibilità va messo sul tavolo fin dall’inizio.

Ci hanno parlato di accordi di ristrutturazione e di composizione negoziata: sono meglio del concordato minore?

Non sono “meglio” in assoluto: sono strumenti diversi, adatti a situazioni diverse. Per una società agricola il ventaglio è più ampio di quanto si pensi.

La composizione negoziata della crisi è un percorso stragiudiziale, avviato con istanza alla camera di commercio tramite la piattaforma telematica, in cui un esperto indipendente affianca l’impresa nelle trattative con i creditori. Il CCII prevede una disciplina specifica per le imprese “sotto soglia” (art. 25-quater), cioè l’imprenditore commerciale e l’imprenditore agricolo con i requisiti dimensionali dell’impresa minore; per le imprese agricole più grandi resta comunque la disciplina generale della composizione negoziata. Il vantaggio è la riservatezza e la flessibilità: si tratta con le banche, con il fornitore di mangimi, con il caseificio che compra il latte, senza pubblicità e senza voto. L’impresa può chiedere misure protettive anche in questa fase. Lo svantaggio è che non vincola chi non firma: se l’INPS o un creditore importante non ci stanno, la composizione negoziata da sola non basta, e al suo esito si valutano gli sbocchi previsti dalla legge (tra cui, per le imprese sotto soglia, proprio il concordato minore).

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) sono accordi con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, omologati dal tribunale. Sono aperti anche all’imprenditore non commerciale, e quindi anche all’imprenditore agricolo; storicamente, del resto, l’accesso dell’impresa agricola agli accordi era stato riconosciuto prima ancora del CCII. Ai creditori estranei all’accordo deve essere assicurato il pagamento integrale nei termini di legge. Sono adatti quando la società ha pochi grandi creditori (tre banche e un fornitore, per esempio) disposti a trattare, e può pagare per intero gli altri.

Il concordato minore, invece, funziona a maggioranza e con il silenzio-assenso, vincola anche i dissenzienti e consente il cram down su Fisco e INPS. È lo strumento giusto quando i creditori sono molti, eterogenei, e alcuni non sono disposti a firmare nulla.

Strumento Chi decide Vincola i dissenzienti Pubblicità Ideale quando
Composizione negoziata Trattativa con esperto No No (riservata) Crisi iniziale, creditori collaborativi
Accordi di ristrutturazione (art. 57) Almeno il 60% dei crediti No, gli estranei vanno pagati per intero Sì, omologa Pochi grandi creditori, gli altri pagabili
Concordato minore Maggioranza dei crediti, silenzio-assenso Sì Sì Molti creditori, Fisco/INPS determinanti
Liquidazione controllata Nessun voto Sì Sì Continuità impossibile

Gli strumenti non si escludono in eterno: si può partire dalla composizione negoziata e, se le trattative non chiudono, passare al concordato minore con un quadro dei creditori molto più chiaro.


Rischiamo di perdere i terreni di famiglia?

Non necessariamente, ma dipende da quanto valgono rispetto ai debiti che li gravano e da cosa offrite in alternativa. È la paura più forte, e la capiamo: per molte società agricole il fondo non è un bene, è la storia della famiglia.

Il concordato minore non impone di vendere i terreni. Il piano può prevedere di tenerli e pagare i creditori con i flussi dell’attività. Ma c’è un vincolo che va detto con chiarezza: i creditori con ipoteca o privilegio sui terreni devono ricevere almeno quanto otterrebbero dalla loro vendita (art. 75, comma 2). Se un fondo vale 600.000 euro e la banca ha un’ipoteca per 800.000, il piano deve garantire alla banca almeno l’equivalente di quanto realizzerebbe con l’asta, al netto dei costi, anche in rate e con una moratoria. Se i flussi dell’attività non lo consentono, il fondo diventa difficilmente difendibile.

Una nota utile riguarda i costi della procedura: la Cassazione, sez. I, con l’ordinanza n. 6865 del 14 marzo 2025, ha chiarito che il compenso del gestore è prededucibile ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. È un principio che tutela la banca ipotecaria e che chi costruisce il piano deve conoscere, perché incide sulla ripartizione del ricavato di un eventuale terreno venduto.

La rassicurazione fondata è questa: una società agricola con un’attività che produce margini, anche modesti, ha concrete possibilità di costruire un piano che salvi il cuore aziendale vendendo, se serve, le parti marginali. Il limite reale è altrettanto chiaro: se l’attività non genera cassa e i debiti superano largamente il valore del patrimonio, il concordato minore non è uno scudo per conservare tutto a prescindere.

E se il piano non viene approvato o non riusciamo a rispettarlo?

Si apre una strada diversa, ma non si torna semplicemente al punto di partenza. Se il concordato non raggiunge la maggioranza o il giudice non lo omologa, l’art. 80, comma 5, prevede che il giudice dichiari l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apra la liquidazione controllata. Le esecuzioni, quindi, possono riprendere.

Se invece il piano è omologato ma poi non viene rispettato, il percorso passa dalla revoca dell’omologazione (artt. 82 e 83 CCII) e, sussistendone le condizioni, dalla conversione in liquidazione controllata. Il segnale d’allarme va colto presto: l’OCC vigila sull’esecuzione e ogni scostamento dal piano va comunicato e gestito, non nascosto.

Per una società agricola, il rischio più tipico è l’annata cattiva: siccità, grandinate, epizootie, crollo del prezzo del latte o del grano. Per questo nei piani che costruiamo inseriamo margini di sicurezza e verifichiamo l’esistenza di coperture assicurative e fondi di mutualizzazione, perché un piano che regge solo se tutte le annate sono buone non è un piano fattibile.

La rassicurazione fondata: un evento esterno documentato non trasforma la società in un debitore in malafede, e i creditori e il giudice ne tengono conto. Il limite reale: se il piano diventa inattuabile e non è possibile modificarlo, la revoca resta uno sbocco previsto dalla legge.

I soci dovranno pagare di tasca propria quello che la società non paga?

Nelle società di persone, se il concordato viene omologato, di regola no; nelle srl il problema sono le fideiussioni. L’abbiamo accennato nelle basi, ma è una delle domande che tornano più spesso, e merita una risposta diretta.

Per i soci illimitatamente responsabili di società semplice e snc (e per gli accomandatari della sas), l’art. 79, comma 4, CCII prevede che il concordato minore della società produca effetti anche nei loro confronti, salvo patto contrario. La falcidia concordataria li protegge: il creditore che accetta il 25% dalla società non può poi bussare alla porta del socio per il 75%.

Per i fideiussori, cioè per chi ha firmato una garanzia personale a favore della banca (tipico nelle srl agricole, ma frequente anche nelle società di persone), vale invece l’art. 79, comma 5: i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori restano salvi. La banca potrà quindi chiedere al socio-garante la differenza.

La rassicurazione fondata è che anche il socio fideiussore ha strumenti per proteggersi, a partire dalle procedure di sovraindebitamento personali. Il limite reale è che va pianificato prima, perché il concordato della società non lo copre automaticamente.

Quanto tempo ci vuole davvero?

Dalla prima riunione con l’OCC all’omologa, di solito alcuni mesi; poi l’esecuzione dura quanto il piano. Non c’è una durata fissa, e diffidiamo di chi la promette.

La fase più lunga è spesso quella iniziale, perché per una società agricola ricostruire il passivo (AGEA, consorzio, INPS, banche, fornitori) e il patrimonio (terreni, titoli PAC, scorte, contratti agrari) richiede tempo. Una volta depositata la domanda, i tempi sono scanditi dalla legge: fino a 15 giorni per eventuali integrazioni, non più di 30 giorni per il voto dalla comunicazione dell’OCC, poi la relazione e l’udienza. La durata dell’esecuzione dipende dal piano: nel decreto di Treviso la continuità era prevista fino al 31 dicembre 2033.

La cosa più onesta che possiamo dirvi è che il tempo che conta non è quello della procedura, ma quello che passa prima di cominciarla.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Ecco due simulazioni dimostrative. Sono ipotesi costruite a scopo esplicativo, con numeri realistici, non casi reali seguiti dallo Studio.

Simulazione 1 – Società semplice agricola con allevamento da latte, passivo sopra i 500.000 euro.

Ipotesi: società semplice tra tre fratelli, 64 ettari di cui 38 di proprietà, 120 capi in lattazione. Ricavi annui medi del triennio 612.400 €, attivo patrimoniale 1.874.000 €, debiti complessivi 1.247.300 €. Superate tutte le soglie della lettera d): se fosse un’impresa commerciale, sarebbe fuori dal sovraindebitamento. Essendo agricola, accede al concordato minore.

Passivo:
– banca A, mutuo ipotecario sui terreni: 512.800 €;
– banca B, mutuo sulla stalla (bene strumentale): 186.400 €;
– consorzio di bonifica: 23.700 €;
– INPS (operai e soci coltivatori): 97.650 €;
– Erario e agente della riscossione: 141.300 €;
– AGEA, aiuti da restituire per mancato rispetto di impegni: 38.900 €;
– fornitori di mangimi e concimi, contoterzisti: 246.550 €.

Valore di mercato dei terreni attestato dall’OCC: 455.000 €; in liquidazione, al netto di costi e del privilegio consortile, la banca A ricaverebbe circa 418.000 €.

Piano in 8 anni: la stalla resta, il mutuo della banca B continua a essere pagato alle scadenze (art. 75, comma 3); la banca A riceve 430.000 € in rate dopo una moratoria; consorzio pagato per intero nel primo anno; INPS ed Erario al 42% per la parte privilegiata capiente, al 18% per il residuo degradato; fornitori e AGEA, chirografari, al 18%. Deposito della domanda lunedì 9 novembre 2026; decreto di apertura lunedì 30 novembre 2026 con misure protettive; comunicazione ai creditori lunedì 14 dicembre 2026; termine per il voto mercoledì 13 gennaio 2027. Banca A favorevole, fornitori silenti (silenzio-assenso), INPS ed Erario contrari: senza di loro la maggioranza non c’è, ma la relazione dell’OCC dimostra che in liquidazione riceverebbero meno → il giudice può valutare il cram down dell’art. 80, comma 3. Effetto per i fratelli: in quanto soci illimitatamente responsabili, beneficiano degli effetti del concordato (art. 79, comma 4), salvo eventuali fideiussioni.

Simulazione 2 – Srl agricola con serre, attività connessa da verificare.

Ipotesi: srl agricola con 4,2 ettari di serre, debiti per 683.250 €, di cui 214.000 € verso fornitori di piantine acquistate da terzi. Negli ultimi tre anni il 61% dei ricavi deriva dalla rivendita di prodotti acquistati, non coltivati. Prima di depositare, verifichiamo il criterio di prevalenza: se l’attività prevalente è commerciale, la srl non è più “agricola” ai fini del CCII → avendo debiti oltre 500.000 €, sarebbe fuori dal sovraindebitamento e dovrebbe valutare il concordato preventivo o gli accordi, con il rischio, in caso di insolvenza, della liquidazione giudiziale. Se invece una corretta ricostruzione dimostra che la prevalenza dei prodotti propri c’è (per esempio perché parte degli acquisti erano piantine poi coltivate in serra fino alla vendita), si può procedere con il concordato minore. Lo stesso numero di debiti porta a due mondi diversi a seconda di come si qualifica l’attività, ed è il motivo per cui questa verifica si fa per prima.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Siamo sicuri di essere ancora un’impresa agricola?”

Quasi nessuno se lo chiede, perché c’è scritto “società agricola” sulla visura. Ma la qualifica non dipende dalla denominazione: dipende da ciò che l’impresa fa davvero. L’art. 2135 c.c. considera agricole la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse, cioè manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall’allevamento, e la fornitura di servizi con attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola.

La giurisprudenza su questo è severa. La Cassazione, sez. I, con l’ordinanza n. 3647 del 7 febbraio 2023, ha affermato che chi invoca l’esenzione dalle procedure riservate alle imprese commerciali deve dimostrare che la trasformazione e la vendita riguardano prevalentemente prodotti propri, e che l’onere della prova grava su chi invoca la qualifica agricola. Con l’ordinanza n. 4790 del 15 febbraio 2023 ha precisato che, per l’agriturismo, non basta l’uso prevalente di materie prime del fondo: bisogna guardare anche all’impiego di locali, attrezzature e persone normalmente destinate all’attività agricola. In precedenza la Corte (sentenze n. 16614 dell’8 agosto 2016 e n. 21176 del 24 agosto 2018) aveva escluso l’esenzione quando manca il collegamento funzionale con la terra o quando le attività connesse assumono un rilievo decisamente prevalente rispetto a quelle principali.

Perché è la domanda decisiva? Perché se la società ha perso la natura agricola, la porta del concordato minore “senza soglie” si chiude. E il giudice può accorgersene anche dopo: ricostruendo il passato. La Cassazione (ordinanza n. 2162/2023) ha affermato che conta l’attività da cui è nata l’insolvenza, non quella svolta al momento della domanda; e con la sentenza n. 5342 del 22 febbraio 2019 ha ritenuto che la società agricola che abbia svolto in prevalenza attività commerciale resti assoggettabile alle procedure delle imprese commerciali anche se quell’attività è cessata prima dell’istanza. Tornare a coltivare il giorno prima del deposito non basta.

I casi tipici in cui questa domanda va posta subito: impianti a biomasse alimentati con materiale di terzi, agriturismi diventati di fatto strutture ricettive, aziende che rivendono più di quanto producono, contoterzisti con pochi ettari propri.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i provvedimenti che abbiamo esaminato per questo articolo, con il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui interessano chi ha una società agricola in crisi.

1. Tribunale di Treviso, Seconda Sezione Civile, decreto del 2 maggio 2025, R.G. 69-1/2025.
Principio: una società agricola in forma di società semplice, con proposta in continuità diretta, documentazione completa ai sensi dell’art. 75 e relazione dell’OCC, è ammessa al concordato minore; il giudice concede le misure protettive fino all’omologa definitiva e nomina un commissario giudiziale.
Rilevanza: è la prova concreta che la società agricola accede al concordato minore anche con un passivo di milioni di euro, e mostra una struttura per classi (chirografari al 15%, 20% e 25%, privilegiati con moratoria) realisticamente proponibile.

2. Tribunale di Termini Imerese, Sezione Fallimentare, decreto del 28 marzo 2023, P.U. 1-1/2023.
Principio: il giudice apre il concordato minore di una società agricola in forma di snc, ritenendo il piano ammissibile, ma non dispone le misure protettive perché non richieste dal debitore.
Rilevanza: conferma l’accesso delle snc agricole e ricorda che le misure protettive vanno chieste espressamente: non arrivano d’ufficio.

3. Tribunale di Locri, decreto del 5 novembre 2025, R.G. 23-1/2025.
Principio: per l’apertura del concordato minore il giudice verifica l’assenza delle cause ostative, lo stato di sovraindebitamento, l’assenza di atti in frode, la completezza della documentazione e l’attestazione che i privilegiati falcidiati ricevono almeno quanto avrebbero in liquidazione; il silenzio dei creditori vale come consenso.
Rilevanza: riguarda un imprenditore agricolo individuale, non una società, ma è utile come check-list dei controlli del giudice in sede di apertura, identici per la società.

4. Cassazione, Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025.
Principio: anche nel concordato minore va rispettato l’ordine delle cause di prelazione.
Rilevanza: decisivo per una società agricola, dove sugli stessi terreni concorrono spesso il consorzio di bonifica, la banca ipotecaria e altri privilegiati: il piano deve rispettare la gerarchia.

5. Cassazione, n. 14555/2026.
Principio: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non presuppone necessariamente la proposta di transazione fiscale prevista per il concordato preventivo, perché le norme di quest’ultimo si applicano solo se compatibili.
Rilevanza: semplifica il trattamento dei debiti fiscali della società agricola dentro il concordato minore.

6. Tribunale di Roma, sez. XIV, sentenza n. 753 del 22 settembre 2025.
Principio: in un concordato minore il giudice omologa superando il dissenso dell’amministrazione finanziaria con il meccanismo del cram down, applicando la regola della priorità relativa.
Rilevanza: riguarda un professionista, ma mostra come opera concretamente l’art. 80, comma 3, che vale identico per INPS agricolo ed Erario quando votano contro la proposta della società.

7. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 6865 del 14 marzo 2025.
Principio: il compenso del gestore della crisi è prededucibile, ma non può gravare sul ricavato della vendita dei beni ipotecati.
Rilevanza: incide sui calcoli del piano quando si prevede di vendere un terreno ipotecato.

8. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 3647 del 7 febbraio 2023.
Principio: l’esenzione riservata all’imprenditore agricolo che trasforma e vende richiede la prova che l’attività riguardi prevalentemente prodotti propri; l’onere della prova grava su chi invoca la qualifica.
Rilevanza: è il fondamento della “domanda che nessuno fa”: la società deve essere in grado di provare la propria natura agricola.

9. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 4790 del 15 febbraio 2023.
Principio: la natura agricola dell’agriturismo si valuta con un criterio nazionale unico, considerando non solo le materie prime del fondo ma anche locali, attrezzature e persone normalmente impiegate nell’attività agricola.
Rilevanza: fondamentale per le società agricole con attività agrituristica.

10. Cassazione, ordinanza n. 2162/2023.
Principio: ai fini dell’assoggettabilità alle procedure delle imprese commerciali conta l’attività da cui ha avuto origine l’insolvenza, non quella esercitata al momento dell’istanza.
Rilevanza: una società che ha “cambiato pelle” non si sottrae alle conseguenze della sua attività passata.

11. Cassazione, sentenza n. 5342 del 22 febbraio 2019.
Principio: la società agricola che abbia esercitato in prevalenza attività commerciale resta soggetta alle procedure delle imprese commerciali anche se quell’attività è cessata prima della domanda.
Rilevanza: rafforza il punto precedente.

12. Cassazione, sentenze n. 16614 dell’8 agosto 2016 e n. 21176 del 24 agosto 2018.
Principio: l’esenzione agricola viene meno senza collegamento funzionale con la terra o quando le attività connesse diventano decisamente prevalenti rispetto a coltivazione, allevamento e silvicoltura.
Rilevanza: orientamento consolidato che i giudici del sovraindebitamento applicano ancora quando verificano l’accesso senza soglie.

13. Cassazione, Sez. I, sentenza n. 24325 del 3 novembre 2020.
Principio: è ammessa la compensazione “impropria” tra il credito dell’agricoltore per contributi unionali PAC e il suo debito per prelievo supplementare sulle quote latte, perché la compensazione è connaturata al sistema PAC e verificata tramite il registro dei debiti e crediti dell’agricoltore.
Rilevanza: spiega perché i premi PAC futuri non sono un’entrata “sicura” se ci sono debiti verso l’organismo pagatore.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco, in ordine, le attività che svolgiamo quando una società agricola ci chiede se può presentare il concordato minore.

  1. Verifichiamo la qualifica agricola della società, analizzando ricavi, provenienza dei prodotti, attività connesse e documentazione degli ultimi esercizi, per capire se l’accesso senza soglie è sostenibile o se la strada è un’altra.
  2. Ricostruiamo il passivo creditore per creditore, chiedendo estratti a banche, AGEA o organismo pagatore regionale, consorzio di bonifica, INPS e agente della riscossione, e controllando prescrizioni, interessi e natura dei privilegi.
  3. Mappiamo il patrimonio agricolo: terreni di proprietà e in affitto, fabbricati rurali, titoli PAC, bestiame, scorte, contratti agrari, vincoli sui contributi PSR.
  4. Confrontiamo le alternative (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione art. 57, concordato minore, liquidazione controllata) e indichiamo per iscritto pro e contro di ciascuna nel caso specifico.
  5. Costruiamo il piano con i commercialisti dello staff, su rese, prezzi e costi realistici, con margini di sicurezza per le annate sfavorevoli.
  6. Impostiamo le classi e il trattamento dei privilegiati nel rispetto dell’art. 75, comma 2, e dell’ordine delle prelazioni.
  7. Prepariamo il ricorso con l’istanza di misure protettive, quando servono a fermare esecuzioni su terreni e macchinari.
  8. Seguiamo il dialogo con l’OCC e la fase del voto, predisponendo le argomentazioni per l’eventuale cram down su INPS ed Erario.
  9. Valutiamo la posizione dei soci: effetti del concordato sui soci illimitatamente responsabili e strategie per i soci fideiussori.
  10. Assistiamo la società nell’esecuzione del piano e negli eventuali reclami e impugnazioni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per la società agricola pesano in particolare due di queste competenze. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno il lavoro di verifica che l’Organismo svolge su documenti, fattibilità e convenienza del piano, e può impostare il fascicolo in modo che regga quel vaglio. Come Esperto Negoziatore, conosce la composizione negoziata, che per molte imprese agricole è il passaggio da valutare prima o al posto del concordato minore.

La strategia resta la stessa dalla prima analisi fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza passaggi di mano. E il lavoro è condiviso da avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: nel concordato minore agricolo il piano economico e la sua tenuta giuridica sono la stessa cosa.


In sintesi

Tre messaggi emergono dalle risposte.

Il primo: una società agricola, di qualunque forma e dimensione, può presentare il concordato minore, perché l’imprenditore agricolo accede al sovraindebitamento senza le soglie dell’impresa minore. Ma deve essere agricola nella sostanza, e deve poterlo provare.

Il secondo: i creditori tipici del mondo agricolo (AGEA, consorzio di bonifica, INPS) hanno regole proprie, tra compensazioni, privilegi sui fondi e cram down, che vanno studiate prima di scrivere il piano, non dopo.

Il terzo: il concordato minore non è l’unica strada. Composizione negoziata e accordi di ristrutturazione possono essere più adatti, e per le cooperative la verifica dell’accesso è particolarmente delicata.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nelle competenze certificate dell’Avvocato: la gestione della crisi da sovraindebitamento, come Gestore iscritto negli elenchi del Ministero e fiduciario di un OCC, e la composizione negoziata, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Sono le due porte attraverso cui una società agricola in crisi può ristrutturare i suoi debiti.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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