Cosa Succede Alla Casa Cointestata Con Il Coniuge Nella Liquidazione Controllata?

Quando una persona sovraindebitata pensa alla liquidazione controllata, la domanda che arriva prima di tutte le altre riguarda quasi sempre la casa. E se la casa è intestata anche al marito, alla moglie o al compagno, la domanda diventa doppia: “Perdo la mia parte? E lui, o lei, cosa rischia?”. La verità è che non esiste una sola risposta: cosa succede alla casa cointestata dipende da chi sei, da come è intestato l’immobile e da quale rapporto ti lega all’altro intestatario.

Qualche esempio lampo basta a capirlo. Se sei sposato in comunione legale dei beni, la giurisprudenza ritiene che il bene non sia diviso in quote: la procedura tende a vendere l’intera casa e a restituire al tuo coniuge la metà del ricavato. Se invece sei in separazione dei beni e la casa è tua al 50%, nella liquidazione entra soltanto la tua quota, e il problema diventa come venderla senza svenderla. Se sei separato e la casa è stata assegnata all’altro genitore con i figli, quel vincolo può pesare sul valore e sulla vendita. Se tuo marito o tua moglie ha firmato il mutuo con te o ti ha fatto da garante, la tua esdebitazione non libera lui o lei. E se siete sovraindebitati entrambi, potete valutare la procedura familiare dell’art. 66 del Codice della crisi.

In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi sei profili, ciascuno con regole, numeri, rischi e mosse giuste:

  1. coniugi in comunione legale;
  2. coniugi in separazione dei beni (comproprietà ordinaria);
  3. conviventi di fatto e uniti civilmente;
  4. separati o divorziati con casa assegnata;
  5. coniuge garante o co-intestatario del mutuo;
  6. coniugi entrambi sovraindebitati (procedura familiare).

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la sorte della casa cointestata si decide dentro una procedura di sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo che redige la relazione, attesta l’attivo e collabora con il liquidatore. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario, decisivo quando sulla casa grava un mutuo ipotecario cointestato.

📩 Se la casa che temi di perdere è intestata anche a tuo marito, a tua moglie o al tuo compagno, scrivici adesso: i contatti dello Studio Monardo sono in fondo all’articolo e possiamo partire dall’esame della tua visura.

Le regole che valgono per tutti: cosa entra nella liquidazione e cosa resta fuori

Prima di entrare nei profili, serve una base comune. La spieghiamo qui una volta sola: nelle sezioni dedicate ti rimanderemo a questi concetti.

La liquidazione controllata in due righe

La liquidazione controllata è la procedura del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) con cui il debitore sovraindebitato mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio, sotto il controllo di un liquidatore nominato dal tribunale, per poi ottenere l’esdebitazione. Secondo l’art. 268, comma 1, CCII il debitore in stato di sovraindebitamento può chiederne l’apertura con ricorso al tribunale; secondo il comma 2, se è insolvente, la domanda può proporla anche un creditore, ma non sotto i 50.000 euro di debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria. Per il debitore persona fisica che la chiede da sé, il comma 3 richiede che l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie.

Due precisazioni della Cassazione aiutano a inquadrare: per entrare in liquidazione controllata non serve dimostrare la “meritevolezza”, che conta invece per l’esdebitazione (Cass. Sez. I ord. n. 22074/2025); e la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda (Cass. Sez. I ord. n. 28576/2025).

Si liquida il patrimonio del debitore, non quello del coniuge

È il principio da cui discende tutto. La liquidazione controllata colpisce i beni del debitore sovraindebitato: il coniuge, il convivente o l’ex che non è in procedura conserva la propria posizione e i propri diritti. Il problema è che la casa cointestata è, per definizione, un bene che appartiene anche a qualcun altro. Il liquidatore deve quindi capire che cosa, di quella casa, appartiene davvero al debitore e come trasformarlo in denaro senza ledere il diritto dell’altro intestatario.

Qui la distinzione che conta è tra due forme di contitolarità.

  • Comunione ordinaria (pro quota): ciascuno è proprietario di una quota ideale (50%, 30%, 1/3…). È la situazione dei coniugi in separazione dei beni che hanno comprato insieme, dei conviventi, dei fratelli, degli ex coniugi dopo lo scioglimento della comunione legale. Nella liquidazione entra solo la quota del debitore.
  • Comunione legale dei beni (artt. 177 e seguenti c.c.): è il regime che si applica ai coniugi (e alle parti dell’unione civile) che non hanno scelto la separazione. Secondo la Cassazione è una comunione “senza quote”: ciascun coniuge è contitolare dell’intero bene, non di una metà (Cass. n. 11175/2015; Cass. ord. n. 2047/2019).

Vendere la quota o vendere l’intero: il ruolo dell’art. 600 c.p.c.

Nella esecuzione individuale, quando un creditore pignora una quota di un bene indiviso, l’art. 599 c.p.c. impone di avvisare gli altri comproprietari e l’art. 600 c.p.c. regola le alternative: separazione in natura della quota, se possibile; vendita della sola quota indivisa, se è probabile che venga venduta a un prezzo almeno pari al suo valore; altrimenti, giudizio di divisione, all’esito del quale si vende l’intero e al comproprietario spetta la sua parte di ricavato.

Il CCII non contiene una norma che riproduca l’art. 600 c.p.c. per la liquidazione controllata. Ma la logica di quella norma viene applicata per analogia dai giudici delegati e dai liquidatori. Un esempio concreto viene dal Tribunale di Pistoia: nella liquidazione controllata R.G. 6/2023, con decreto del 19 novembre 2024 il giudice delegato non ha approvato la vendita di una quota di nuda proprietà e ha invitato il liquidatore a valutare il giudizio di divisione, richiamando proprio l’art. 600 c.p.c. e il rischio che la sola quota resti invenduta o si venda a prezzo molto ridotto; solo dopo l’arrivo di un’offerta migliorativa il liquidatore ha proposto di vendere la quota, con prezzo base pari alla stima e offerta minima ridotta del 25%.

Il manuale operativo delle liquidazioni controllate del Tribunale di Pavia (aggiornato al 15 dicembre 2025) descrive un percorso simile: prima di definire il programma di liquidazione il liquidatore chiede ai comproprietari se vogliono acquistare la quota al prezzo di perizia; se entro un congruo termine non arriva un’offerta irrevocabile con cauzione del 10%, avvia il giudizio di divisione; le spese della divisione rientrano tra i costi della procedura.

Per la comunione legale, invece, la regola è diversa e la vedrai nel primo profilo: la divisione endoesecutiva non si applica e si vende l’intero (Cass. ord. n. 20845 del 21 luglio 2021).

I beni che restano fuori per legge

Secondo l’art. 268, comma 4, CCII non sono compresi nella liquidazione, tra l’altro, i crediti impignorabili, gli stipendi e le pensioni nei limiti che il giudice indica per il mantenimento del debitore e della famiglia, e i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c. Torneremo sul fondo patrimoniale nei profili e nei casi misti: è una protezione reale, ma non assoluta.

Il mutuo e la banca ipotecaria

Se sulla casa c’è un’ipoteca a garanzia del mutuo, la banca è un creditore privilegiato sul bene. Il manuale di Pavia ricorda che il creditore fondiario può avviare o proseguire l’espropriazione immobiliare con il privilegio processuale dell’art. 41, comma 2, TUB, purché la vendita sia disposta in sede esecutiva prima che in sede concorsuale, e che deve comunque insinuarsi al passivo (sul tema le Sezioni Unite si sono pronunciate con Cass. Sez. I n. 22914/2024). In liquidazione controllata non esiste una regola che consenta di “salvare” la casa continuando a pagare il mutuo, come invece prevedono l’art. 67, comma 5, CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e l’art. 75, comma 2-bis, per il concordato minore: è uno dei motivi per cui, quando c’è una casa cointestata, la scelta della procedura va ponderata prima.

L’esdebitazione non libera gli altri

Infine, secondo l’art. 278, comma 6, CCII restano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. Tradotto: se il coniuge ha firmato con te il mutuo o ti ha garantito, la tua esdebitazione non estingue il suo debito. Questo punto attraversa quasi tutti i profili.

Profilo 1 — Se siete sposati in comunione legale dei beni

La tua situazione

Ti sei sposato senza scegliere la separazione dei beni, oppure non ricordi di averla scelta (se nell’atto di matrimonio non c’è l’annotazione, sei in comunione legale). Avete comprato casa dopo il matrimonio e nel rogito compaiono entrambi i nomi, o magari anche uno solo: per l’art. 177 c.c. gli acquisti compiuti durante il matrimonio, salvo i beni personali dell’art. 179 c.c., cadono in comunione anche se l’atto è firmato da uno solo. I debiti, però, sono tuoi: carte, finanziamenti, fideiussioni per l’azienda di un parente. Il tuo coniuge non ha debiti, o ne ha pochi e sostenibili.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: nella comunione legale non c’è una “tua metà” da vendere. La Cassazione, con un orientamento consolidato (Cass. ord. n. 6575/2013; Cass. n. 11175/2015; Cass. ord. n. 2047/2019), qualifica la comunione legale come comunione senza quote. Con l’ordinanza n. 20845 del 21 luglio 2021 la Corte ha confermato che, in assenza di una disciplina espressa, per i debiti personali di uno solo dei coniugi si espropria l’intero bene, con scioglimento della comunione limitato a quel bene; la divisione endoesecutiva degli artt. 600 e seguenti c.p.c. non trova applicazione; al coniuge non debitore spetta la metà della somma lorda ricavata dalla vendita (o la metà del valore in caso di assegnazione), e secondo l’interpretazione prevalente le spese della procedura non si detraggono dalla sua metà.

Questo schema, nato per l’esecuzione individuale, viene trasferito nella liquidazione controllata. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 9/2022 P.U. del 17 febbraio 2023 di apertura della liquidazione controllata, ha escluso proprio la vendita della “quota” di un immobile in comunione legale (che il ricorso aveva erroneamente indicato in separazione dei beni, smentito dalla visura tavolare), affermando che l’espropriazione per debiti personali di un coniuge riguarda il bene nella sua interezza. Anche il manuale del Tribunale di Pavia indica che il bene in comunione legale si vende per intero, senza giudizio di divisione, e che la metà del ricavato spetta al coniuge non in procedura in sede di riparto.

La regola più importante per te è questa: nella comunione legale la liquidazione controllata non vende “metà casa”, ma la casa intera, e tuo marito o tua moglie riceve la metà del prezzo. È una regola che spaventa, perché coinvolge il coniuge che non ha debiti; ma nasconde anche un’opportunità.

L’opportunità: l’assegnazione al coniuge

La sentenza di Trieste è interessante proprio per questo. Il tribunale ha ammesso che l’immobile fosse assegnato direttamente al coniuge non debitore, a un prezzo di 23.500 euro, senza applicare la riduzione del 25% tipica della vendita senza incanto. Ha però precisato un passaggio tecnico: per arrivare all’assegnazione occorreva prima sciogliere la comunione legale, anche solo limitatamente a quell’immobile, con atto pubblico (convenzione matrimoniale), così che il bene passasse in comunione ordinaria e la quota del debitore potesse essere assegnata al comproprietario. Il tribunale ha anche osservato che l’operazione poteva avvenire senza l’adesione della banca mutuante, perché l’ipoteca restava sull’intero immobile, mentre il consenso della banca serviva per liberare il debitore dal mutuo. La motivazione era molto concreta: una vendita forzata dell’intero non avrebbe portato quasi nulla ai creditori chirografari, perché metà del ricavato sarebbe andata al coniuge e l’altra metà non avrebbe coperto il debito ipotecario.

I numeri

Facciamo un esempio. Casa in comunione legale stimata 178.600 €, nessun mutuo residuo. Ipotizziamo che all’asta si aggiudichi a 152.300 €.

  • al coniuge non debitore spetta il 50% lordo: 76.150 €;
  • l’altra metà, 76.150 €, è la massa del debitore, da cui si pagano prima le spese prededucibili della procedura (ipotizziamo 8.940 € tra compenso del liquidatore, pubblicità, cancellazioni) e poi i creditori: 67.210 €.

Se invece il coniuge offre di rilevare la quota del debitore al 50% del valore di stima, cioè 89.300 €, i creditori ricevono 89.300 € meno le spese (che in assenza di asta potrebbero essere inferiori): un risultato migliore della vendita all’asta. Ecco perché l’offerta del coniuge, se il coniuge ha risorse o può ottenere un finanziamento, merita sempre di essere valutata con il liquidatore.

I rischi specifici

Il rischio principale, nel tuo caso, è sottovalutare che la casa intera possa finire all’asta anche se “metà è del coniuge”. Molte coppie arrivano dall’OCC convinte che sia vendibile solo una quota, o che il coniuge possa opporsi. Non è così: il coniuge non debitore ha diritto alla metà del ricavato, non a bloccare la vendita.

Altri rischi:

  • la scoperta tardiva del regime: se nel ricorso dichiari la separazione dei beni e la visura dice il contrario, come accaduto nel caso di Trieste, il programma va rifatto;
  • i beni personali confusi con quelli comuni: se la casa è stata comprata con il ricavato della vendita di un bene personale e nell’atto è stata fatta la dichiarazione dell’art. 179 c.c., il regime cambia; senza quella dichiarazione, la prova è difficile;
  • lo scioglimento della comunione per effetto della procedura: l’art. 191 c.c. collega lo scioglimento della comunione legale, tra l’altro, al fallimento di uno dei coniugi. Se e come questa regola valga per la liquidazione controllata è una questione discussa, che va verificata caso per caso con il giudice delegato.

Le mosse giuste

  1. Chiedi subito la visura ipotecaria e l’estratto dell’atto di matrimonio: il regime patrimoniale e la provenienza dell’immobile sono il primo dato che l’OCC deve indicare correttamente.
  2. Verifica con il coniuge se esistono risorse per un’offerta di acquisto della posizione del debitore: risparmi, un finanziamento, l’aiuto di familiari (che in un concordato minore sarebbero “risorse esterne”, ma qui servono a rilevare il bene).
  3. Valuta l’alternativa alla liquidazione: se il mutuo è in regola, la ristrutturazione dei debiti del consumatore con il pagamento regolare delle rate (art. 67, comma 5, CCII) può essere più adatta.
  4. Prepara la convenzione di scioglimento parziale della comunione, se il percorso scelto è l’assegnazione al coniuge sul modello di Trieste.
  5. Controlla le spese della procedura: devono gravare sulla metà del debitore, non sulla metà del coniuge.

Se sei il coniuge non debitore: cosa puoi fare tu

Questa parte è per te che leggi perché tuo marito o tua moglie sta per depositare il ricorso, e tu di debiti non ne hai. Non sei parte della liquidazione, ma la procedura ti riguarda da vicino, e hai più strumenti di quanto pensi.

Anzitutto puoi verificare che i beni indicati come comuni lo siano davvero. Se la casa, o una parte di essa, è un tuo bene personale (ad esempio perché acquistata con il prezzo di un immobile ereditato, con la dichiarazione dell’art. 179 c.c. nell’atto), non deve entrare nella liquidazione del coniuge. La sentenza di Trieste, nell’aprire la procedura, richiama tra gli strumenti a disposizione dei terzi le domande di restituzione dell’art. 201 CCII: è la strada per chi sostiene che un bene acquisito non appartenga al debitore.

In secondo luogo puoi controllare il riparto. La metà lorda del ricavato ti spetta senza detrazione delle spese della procedura, secondo l’interpretazione prevalente richiamata dalla Cassazione nell’ordinanza n. 20845/2021; se il progetto di riparto ti attribuisce meno, va contestato nei tempi previsti.

In terzo luogo puoi essere tu l’acquirente. L’offerta del coniuge non debitore è spesso la più alta che il liquidatore riceverà, perché nessun estraneo paga volentieri per una casa abitata da una famiglia. Valuta la tua capacità di finanziamento prima che il programma di liquidazione sia approvato.

C’è poi un aspetto che riguarda i creditori della comunione. Il codice civile distingue i debiti contratti per la famiglia o congiuntamente (art. 186 c.c.), che gravano sui beni comuni, dai debiti personali di un solo coniuge: per questi ultimi l’art. 189 c.c. consente ai creditori personali di soddisfarsi sui beni della comunione solo in via sussidiaria e fino al valore della quota del coniuge obbligato, con preferenza per i creditori della comunione se i creditori personali sono chirografari. Nella liquidazione questo si traduce in una verifica attenta della natura di ciascun debito: un finanziamento firmato da entrambi per ristrutturare la casa non è un debito “personale” del coniuge in procedura, e può riguardare anche te.

Infine, non firmare nulla in fretta: rinunce, accolli, nuove garanzie per “dare respiro” al coniuge prima della procedura possono trasformarti da coniuge non debitore a coobbligato.

Lo Studio Monardo affronta questa scelta con le competenze di un Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: sappiamo come il liquidatore costruisce il programma e quali offerte del coniuge hanno concrete possibilità di essere approvate.

Giurisprudenza dedicata

Cass. ord. n. 20845 del 21 luglio 2021 (espropriazione dell’intero, metà lorda al coniuge, no divisione endoesecutiva); Trib. Trieste, sent. n. 9/2022 P.U. del 17 febbraio 2023 (liquidazione controllata, assegnazione al coniuge previo scioglimento della comunione).

Profilo 2 — Se siete sposati in separazione dei beni (o avete comprato in comproprietà ordinaria)

La tua situazione

Al matrimonio avete scelto la separazione dei beni, oppure l’avete adottata dopo con convenzione. La casa l’avete comprata insieme e il rogito dice chiaramente: 50% a te, 50% a tua moglie (o quote diverse, perché uno dei due ha messo di più). Oppure la casa è tua e di tuo marito per eredità o per acquisto prima del matrimonio. In ogni caso siete comproprietari “pro quota”, come due estranei, anche se vivete sotto lo stesso tetto.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione il quadro è più lineare: nella liquidazione controllata entra soltanto la tua quota, e la quota di tuo marito o di tua moglie resta sua, estranea alla procedura. Il liquidatore non può vendere ciò che non ti appartiene. Il punto delicato è un altro: chi compra mezzo appartamento in cui vive un’altra famiglia? Quasi nessuno, o qualcuno a prezzo molto basso.

Per questo, come hai visto nelle regole comuni, la prassi applica per analogia la logica dell’art. 600 c.p.c. Le strade sono tre.

  1. Vendita della sola quota: possibile, ma sensata solo se c’è un acquirente realistico. Il caso di Pistoia lo mostra: il giudice delegato non ha approvato la vendita della quota finché non è arrivata un’offerta migliorativa concreta.
  2. Acquisto della quota da parte del comproprietario: è la soluzione più frequente nella prassi descritta dal manuale di Pavia. Il liquidatore ti chiede, o meglio chiede al tuo coniuge comproprietario, se intende acquistare al prezzo di perizia, con offerta irrevocabile e cauzione del 10%.
  3. Giudizio di divisione: se nessuno compra la quota, il liquidatore promuove la divisione. Se la casa non è comodamente divisibile (un appartamento quasi mai lo è), si vende l’intero e il ricavato si ripartisce secondo le quote. Il coniuge comproprietario può chiedere l’attribuzione dell’intero versando l’equivalente della quota (è il meccanismo previsto per i beni indivisibili dall’art. 720 c.c., applicabile alla divisione della comunione ordinaria tramite l’art. 1116 c.c.).

I numeri

Casa stimata 168.300 €, quote 50/50, nessuna ipoteca. Valore della tua quota: 84.150 €.

  • Vendita della quota all’asta: prezzo base 84.150 €, offerta minima ridotta del 25% = 63.112,50 €. Se l’asta va deserta, il prezzo scende ancora.
  • Acquisto da parte del coniuge al prezzo di perizia: 84.150 €, con cauzione del 10% = 8.415 € da versare con l’offerta.
  • Divisione e vendita dell’intero: ipotizziamo un’aggiudicazione a 149.800 €. Al coniuge spetta il 50% = 74.900 €; alla procedura l’altro 50% = 74.900 €, da cui si pagano le spese, comprese quelle del giudizio di divisione.

I numeri spiegano perché, quando il coniuge può, conviene a tutti che sia lui o lei a comprare: i creditori ricevono di più, il coniuge non subisce una vendita forzata della propria metà e la famiglia resta in casa.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è che la divisione trascini nella vendita forzata anche la metà del coniuge che non ha nessun debito. La quota del coniuge non entra nella procedura, ma il giudizio di divisione sì, e se si arriva alla vendita dell’intero il coniuge riceve denaro al posto della casa.

Altri rischi:

  • i trasferimenti recenti di quota al coniuge: se negli anni precedenti hai ceduto o donato al coniuge la tua quota, quell’atto va indicato tra gli atti di straordinaria amministrazione e può essere contestato dal liquidatore (sul punto vedi il profilo dei separati e quello del fondo patrimoniale);
  • il mutuo cointestato: se l’ipoteca grava sull’intero, la banca è creditrice privilegiata anche sulla quota del coniuge e può agire contro di lui o di lei come coobbligato;
  • il prezzo di perizia troppo alto: se la stima della quota non tiene conto del fatto che è una quota indivisa e occupata, l’offerta del coniuge può risultare “fuori mercato” per lui o lei.

Le mosse giuste

  1. Fai stimare l’immobile prima della domanda, così da presentare all’OCC un valore credibile e da capire se il coniuge può sostenere l’acquisto.
  2. Prepara l’offerta del coniuge già nella fase di ricorso, se c’è la disponibilità: un’offerta irrevocabile, cauzionata, rende il programma di liquidazione più rapido.
  3. Verifica le provenienze: quota acquistata, ereditata, donata; ogni atto degli ultimi anni conta.
  4. Coordina mutuo e quota: se il coniuge rileva la tua quota, deve sapere che resterà comunque obbligato verso la banca se è co-mutuatario.

Giurisprudenza dedicata

Trib. Pistoia, decreto del giudice delegato del 19 novembre 2024 nella liquidazione controllata R.G. 6/2023 (mancata approvazione della vendita della quota, invito alla divisione con richiamo all’art. 600 c.p.c.).

Profilo 3 — Se siete conviventi di fatto o uniti civilmente

La tua situazione

Non siete sposati. Vivete insieme da anni, magari avete figli, e la casa l’avete comprata in due: 50% a testa, o con quote diverse. Oppure siete parti di un’unione civile. I debiti sono tuoi, il tuo compagno o la tua compagna non è in difficoltà.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri su un punto e più di quanto pensi su un altro.

Se siete conviventi di fatto, tra voi non c’è alcun regime patrimoniale legale: siete comproprietari ordinari, esattamente come nel profilo 2. Nella liquidazione entra solo la tua quota; il convivente comproprietario può offrire di acquistarla; in mancanza si va verso la divisione. L’unica eccezione si ha se avete stipulato un contratto di convivenza scegliendo il regime della comunione dei beni, possibilità prevista dalla legge n. 76/2016 (art. 1, comma 53): in quel caso le regole si avvicinano a quelle della comunione legale e la questione va verificata sull’atto.

Se siete parti di un’unione civile, la legge n. 76/2016 estende alla coppia il regime patrimoniale della comunione legale, salvo diversa convenzione: valgono quindi le regole del profilo 1.

La regola più importante per il convivente è che la convivenza non crea, da sola, alcun diritto sulla casa che non sia già scritto nel rogito. Se la casa è intestata solo a te, il tuo compagno non ha una quota da far valere; se è cointestata, conta la quota risultante dall’atto.

Dove la legge ti protegge

Per l’art. 66, comma 2, CCII i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 e le parti dell’unione civile rientrano tra i “membri della famiglia”. Se siete sovraindebitati entrambi, quindi, potete accedere alla procedura familiare come una coppia sposata (profilo 6).

C’è poi un aspetto che riguarda le spese di mantenimento. Quando il giudice fissa la parte di reddito che resta a te (art. 268, comma 4, lett. b, CCII), considera ciò che occorre al mantenimento tuo e della famiglia: la composizione reale del nucleo, compreso il convivente e i figli, incide su quella valutazione.

I numeri

Casa stimata 142.700 €, intestata 60% a te e 40% al convivente (perché hai versato più anticipo). Valore della tua quota: 85.620 €.

  • se il convivente offre di comprare al prezzo di perizia, deve versare 85.620 €, con cauzione del 10% = 8.562 €;
  • se si va alla divisione e la casa si aggiudica a 126.900 €, alla procedura va il 60% = 76.140 € e al convivente il 40% = 50.760 €.

Attenzione: se il mutuo è intestato a entrambi per l’intero, il convivente è obbligato in solido verso la banca anche per la parte che “economicamente” era tua.

I rischi specifici

Il rischio principale, per i conviventi, è che il partner non intestatario creda di avere diritti sulla casa in cui vive, e scopra di non averne. Se l’immobile è solo tuo, entra per intero nella liquidazione e il convivente ha solo una posizione di fatto, non un diritto opponibile al liquidatore.

Altri rischi:

  • i pagamenti “di fatto”: se il convivente ha pagato rate di mutuo di una casa tua, potrebbe vantare un credito restitutorio, da far valere come qualsiasi altro creditore, con le difficoltà di prova che questo comporta;
  • gli spostamenti di quota tra conviventi: un trasferimento recente della tua quota al partner senza corrispettivo è un atto gratuito e va dichiarato.

Se avete figli: la casa familiare vale anche per voi

Per chi è nella tua posizione c’è un punto spesso trascurato. Le regole sull’assegnazione della casa familiare (artt. 337-bis e seguenti c.c.) valgono per i figli nati fuori dal matrimonio come per quelli nati da genitori sposati. Se la convivenza finisce e il giudice assegna la casa al genitore con cui vivono i figli, quel provvedimento, se trascritto, è opponibile ai terzi come nel profilo 4. Per un convivente sovraindebitato significa che la quota della casa cointestata, se la casa è assegnata all’altro genitore, varrà sensibilmente meno nella liquidazione; e che chi compra quella quota dovrà rispettare il diritto di abitazione del genitore assegnatario.

Il caso della casa intestata solo al convivente non debitore

Se la casa è intestata soltanto al tuo compagno o alla tua compagna e i debiti sono tuoi, la casa non entra nella tua liquidazione: non hai alcuna quota, e il fatto di abitarvi non ti rende proprietario. È una delle poche situazioni in cui la mancanza di un regime patrimoniale lavora a tuo favore. Attenzione però a due eccezioni: se hai pagato tu il prezzo o buona parte delle rate, il liquidatore potrebbe valutare se esista un tuo credito restitutorio verso il partner, da recuperare a beneficio dei creditori; e se in passato la casa era tua e l’hai trasferita al partner, quell’atto rientra tra quelli da dichiarare e può essere contestato.

Le mosse giuste

  1. Recupera il rogito e controlla le quote, perché saranno quelle a determinare cosa entra nella procedura.
  2. Verifica se esiste un contratto di convivenza e quale regime patrimoniale prevede.
  3. Documenta chi ha pagato cosa: anticipo, rate, lavori. Serve sia all’OCC sia per valutare eventuali crediti tra voi.
  4. Valuta la procedura familiare se anche il partner ha debiti che non riesce a pagare.

Giurisprudenza dedicata

Sulla procedura familiare tra membri della famiglia, compresi i conviventi, si veda la giurisprudenza di merito citata nel profilo 6 (Trib. Verona 6 ottobre 2022, Trib. Pesaro 12 febbraio 2024, Trib. Lucca 27 febbraio 2024, Trib. Rimini 21 aprile 2022, Trib. Bari 6 dicembre 2023). Per la comproprietà ordinaria vale il decreto del Tribunale di Pistoia del 19 novembre 2024 già esaminato.

Profilo 4 — Se sei separato o divorziato e la casa è stata assegnata

La tua situazione

Vi siete separati. La casa, comprata insieme durante il matrimonio, è rimasta in comproprietà, ma il giudice (o l’accordo di separazione) l’ha assegnata al genitore con cui vivono i figli. Tu, che hai i debiti, sei forse quello che è uscito di casa e paga l’assegno; oppure sei tu il genitore collocatario che ci vive con i ragazzi, e i debiti li hai accumulati dopo la separazione.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha due particolarità che cambiano tutto.

La prima riguarda la titolarità. Con la separazione personale la comunione legale si scioglie (art. 191 c.c.): da quel momento la casa che era in comunione legale diventa una normale comproprietà, di regola al 50%. Quindi per te non vale più la regola “si vende l’intero” del profilo 1, ma quella del profilo 2: nella liquidazione entra la tua quota.

La seconda riguarda il vincolo di assegnazione. Secondo l’art. 337-sexies c.c. il provvedimento di assegnazione della casa familiare è trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c. Chi compra la casa, o una quota di essa, deve rispettare il diritto del genitore assegnatario di abitarla con i figli finché il provvedimento resta in vigore. La regola più importante per te è che l’assegnazione trascritta prevale su chi compra dopo, ma non sul creditore che aveva già iscritto ipoteca prima della trascrizione.

È quanto ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza Sez. III n. 10686 del 19 aprile 2024: il creditore che ha iscritto ipoteca prima della trascrizione del provvedimento di assegnazione può chiedere, ai sensi dell’art. 2812, comma 1, c.c., che l’immobile sia venduto libero dal vincolo; se però questo non avviene e il bene viene messo in vendita gravato dal diritto di abitazione, quel diritto resta opponibile all’aggiudicatario, perché l’oggetto della vendita e la sua consistenza erano conoscibili da chiunque volesse fare un’offerta.

Se sei tu il debitore che non vive più in casa

La tua quota entra nella liquidazione, ma vale meno, perché è una quota indivisa di un immobile occupato da un terzo con un diritto opponibile. In concreto il mercato per quella quota è quasi solo uno: l’ex coniuge assegnatario, che potrebbe avere interesse a diventare proprietario dell’intero. Se c’è una banca con ipoteca anteriore all’assegnazione, la situazione cambia: la banca può chiedere la vendita libera e il valore di realizzo sale, ma l’ex coniuge e i figli rischiano di dover lasciare la casa.

Se sei tu il genitore assegnatario e sei il debitore

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma meno di quanto speri. L’assegnazione è un diritto che ti spetta nell’interesse dei figli; la tua quota di proprietà, però, entra nella liquidazione. Il liquidatore venderà una quota di una casa che resta abitata da te: il valore è basso e, di nuovo, il potenziale acquirente naturale è l’altro comproprietario, cioè l’ex coniuge. Attenzione al mutuo: se l’ipoteca è anteriore alla trascrizione dell’assegnazione, la banca può far valere la vendita libera.

I numeri

Casa stimata libera 196.000 €, 50% a ciascun ex coniuge, assegnata alla madre con i figli, provvedimento trascritto. Il debitore è il padre.

  • valore della quota libera: 98.000 €;
  • ipotizziamo che il perito, considerando il vincolo e la durata presumibile dell’assegnazione, riduca il valore dell’intero del 35%: 127.400 €; quota del debitore: 63.700 €;
  • in vendita competitiva l’offerta minima, ridotta del 25%, sarebbe 47.775 €.

Se invece una banca aveva iscritto ipoteca nel 2017 e l’assegnazione è stata trascritta nel 2022, la banca può chiedere la vendita libera: il valore di partenza torna a 196.000 €, ma il vincolo cade e la famiglia deve organizzarsi.

I rischi specifici

Il rischio principale, per chi è separato, è il trasferimento di quote fatto negli accordi di separazione senza un vero corrispettivo. Molte coppie, separandosi, trasferiscono all’altro coniuge la quota della casa “in cambio” di un assegno più basso o senza nulla in cambio. Se poi chi ha ceduto finisce in liquidazione controllata, quell’atto va dichiarato all’OCC tra gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi anni e può essere contestato. La Cassazione (Sez. III n. 10443 del 15 aprile 2019) ha chiarito che per i trasferimenti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione o divorzio bisogna verificare la funzione concreta dell’operazione: se manca una reale finalità compensativa o solutoria, l’attribuzione può essere qualificata come gratuita e quindi revocabile.

Altri rischi:

  • l’assegno di mantenimento: gli obblighi di mantenimento e alimentari sono esclusi dall’esdebitazione (art. 278, comma 7, lett. a, CCII). Gli arretrati verso l’ex coniuge e i figli restano dovuti;
  • la revoca dell’assegnazione: se i figli diventano autonomi o il collocatario si trasferisce, l’assegnazione può essere revocata e la quota torna a valere di più, con conseguenze sulla procedura se è ancora aperta.

Le mosse giuste

  1. Verifica se e quando l’assegnazione è stata trascritta, e confronta la data con quella di eventuali ipoteche.
  2. Ricostruisci gli accordi di separazione o divorzio: trasferimenti di quote, rinunce, accolli di mutuo. Vanno indicati tutti, con la loro causa.
  3. Valuta un’offerta dell’ex coniuge per la tua quota: spesso è l’unico acquirente realistico.
  4. Tieni separati gli obblighi di mantenimento dal resto del passivo: non si esdebitano e vanno sostenuti.

Giurisprudenza dedicata

Cass. Sez. III ord. n. 10686 del 19 aprile 2024 (assegnazione e ipoteca anteriore); Cass. Sez. III n. 10443 del 15 aprile 2019 (trasferimenti tra coniugi in sede di separazione e revocabilità).

Profilo 5 — Se il tuo coniuge ti ha fatto da garante o ha firmato con te il mutuo

La tua situazione

Questa sezione parla a due persone: al debitore che entra in liquidazione e al coniuge che non è sovraindebitato, ma che ha firmato. Ha firmato il mutuo della casa come co-mutuatario, oppure una fideiussione per il tuo finanziamento, per i debiti della tua ditta, per lo scoperto sul conto. La casa è cointestata, e magari è proprio quella l’ipoteca.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la prima cosa che devi sapere è la più dura: l’esdebitazione del coniuge debitore non libera il coniuge garante o co-mutuatario. Secondo l’art. 278, comma 6, CCII restano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. La banca che non viene soddisfatta nella liquidazione può chiedere al coniuge il pagamento di tutto il residuo, perché nel mutuo cointestato i mutuatari sono di regola obbligati in solido (art. 1292 c.c.).

La seconda cosa: la liquidazione controllata blocca le azioni individuali sui beni del debitore (l’art. 270, comma 5, CCII richiama l’art. 150 CCII), ma non protegge i beni del coniuge garante. La banca può agire sulla quota del coniuge, sul suo stipendio, sul suo conto. Se l’ipoteca è stata concessa da entrambi sull’intero immobile, la banca può aggredire anche la quota del coniuge, che resta fuori dalla procedura.

I numeri

Mutuo cointestato con residuo 118.460 €, ipoteca sull’intera casa (comunione legale), immobile aggiudicato a 136.200 €. Il marito è in liquidazione, la moglie è co-mutuataria.

  • la banca, creditore ipotecario sull’intero per un debito comune, viene soddisfatta per prima: 118.460 €;
  • residuo: 17.740 €, da dividere tra le due metà: 8.870 € al coniuge e 8.870 € alla procedura;
  • se l’aggiudicazione fosse 109.300 €, la banca recupererebbe 109.300 € e resterebbe un residuo scoperto di 9.160 € che potrebbe chiedere alla moglie, perché la sua obbligazione non si estingue con l’esdebitazione del marito.

In un caso del genere, la soluzione sul modello Trieste (assegnazione al coniuge, con l’ipoteca che resta sull’intero) può essere più razionale della vendita forzata, a condizione che il coniuge sia in grado di continuare a pagare il mutuo.

I rischi specifici

Il rischio principale, per il coniuge garante, è restare l’unico obbligato verso la banca dopo aver perso anche la casa. Il coniuge che non è sovraindebitato può diventarlo proprio per effetto della procedura dell’altro.

Altri rischi:

  • il fondo patrimoniale costituito dopo la garanzia: per la Cassazione (Sez. III n. 32992 del 9 novembre 2022) la costituzione del fondo è un atto a titolo gratuito e, nel caso di fideiussione, il credito sorge quando la garanzia viene prestata, non quando viene escussa: è a quel momento che va riferita la revocabilità dell’atto. Un fondo costituito dopo aver firmato la garanzia è esposto;
  • il regresso: se il coniuge garante paga, acquista un’azione di regresso verso il coniuge debitore (art. 1299 c.c.); il trattamento di quel credito nella procedura va valutato con il liquidatore.

Se sei il coniuge garante: le quattro domande da porti subito

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei estraneo alla procedura, ma non al debito. Prima che il tuo coniuge depositi il ricorso, prova a rispondere a queste domande.

Quanto potrebbe restare scoperto? Prendi il debito garantito e sottrai ciò che la banca può ragionevolmente ricavare dalla liquidazione (dalla vendita della casa, se ipotecata, e dal riparto). Il residuo è la tua esposizione realistica.

Con quali beni risponderesti? Se siete in comunione legale, la metà del ricavato della casa che ti spetta potrebbe essere aggredita dalla stessa banca garantita; se siete in separazione dei beni, la tua quota della casa e i tuoi redditi; in ogni caso il tuo stipendio o la tua pensione, nei limiti di pignorabilità.

La garanzia è valida ed efficace? Fideiussioni prestate da un coniuge per i debiti dell’impresa dell’altro meritano un controllo attento del contratto, delle clausole e delle condizioni economiche: è un lavoro da staff bancario, non da modulo.

Ti conviene una procedura anche per te? Se l’esposizione residua supera ciò che puoi pagare, sei potenzialmente sovraindebitato anche tu, e la procedura familiare dell’art. 66 CCII consente di gestire insieme i due patrimoni, pur mantenendo masse distinte. Aspettare che la banca agisca contro di te, dopo la chiusura della procedura del coniuge, significa spesso affrontare la crisi da soli e con meno strumenti.

Ricorda infine che, se la procedura scelta dal tuo coniuge è un concordato minore e non la liquidazione, secondo l’art. 79, comma 2, CCII il coniuge non vota e non è computato nelle maggioranze, e il comma 5 dello stesso articolo fa salvi, anche lì, i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori.

Le mosse giuste

  1. Fai una mappa delle firme: chi ha firmato cosa (mutuo, fideiussioni, garanzie omnibus), per quali importi e con quale banca.
  2. Valuta subito la posizione del coniuge garante: sostenibilità del debito residuo, rischio di azioni individuali, eventuale necessità di una procedura anche per lui o per lei (profilo 6).
  3. Verifica la validità delle garanzie: lo staff bancario controlla i contratti, le clausole, le condizioni economiche del mutuo.
  4. Considera un’offerta di acquisto o un’assegnazione al coniuge che consenta di mantenere il mutuo in ammortamento regolare.

Giurisprudenza dedicata

Cass. Sez. III n. 32992 del 9 novembre 2022 (fondo patrimoniale come atto gratuito; momento di nascita del credito del garante); sul privilegio del creditore fondiario, Cass. Sez. I n. 22914/2024.

Profilo 6 — Se siete sovraindebitati entrambi: la procedura familiare dell’art. 66 CCII

La tua situazione

I debiti non sono solo tuoi. Li avete fatti insieme, oppure ciascuno ha i suoi ma la causa è comune: l’attività di famiglia chiusa, la perdita del lavoro di uno dei due che ha travolto il bilancio di casa, il mutuo diventato insostenibile. La casa è cointestata e nessuno dei due può salvarla da solo.

Cosa cambia per voi

L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda per una delle procedure di sovraindebitamento, se sono conviventi o se il sovraindebitamento ha un’origine comune (comma 1). Per il comma 2, oltre al coniuge, sono membri della famiglia i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto della legge n. 76/2016.

Il testo vigente del comma 1, modificato dal D.Lgs. 136/2024, contiene due precisazioni importanti: se uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le norme sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo l’art. 67, comma 5; e la liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori sono incapienti ai sensi dell’art. 283, purché per almeno uno sussistano i presupposti dell’art. 268, comma 3, quarto periodo, cioè la possibilità di acquisire attivo da distribuire.

Prima di questa modifica i tribunali erano divisi. Secondo la ricostruzione riportata da Brocardi, una tesi ammetteva il ricorso congiunto solo per le procedure negoziali (Trib. Lucca 27 febbraio 2024; Trib. Rimini 21 aprile 2022), un’altra lo ammetteva anche per la liquidazione controllata (Trib. Verona 6 ottobre 2022; Trib. Pesaro 12 febbraio 2024), e il Tribunale di Bari (6 dicembre 2023) richiedeva che i familiari chiedessero l’accesso alla stessa procedura. Il riferimento espresso alla liquidazione controllata nel testo vigente rende oggi più solida la tesi favorevole.

La regola più importante per voi è quella del comma 3: le masse attive e passive restano distinte. La procedura è unica nella forma, ma i patrimoni non si fondono: l’attivo di ciascuno va ai propri creditori. Il manuale del Tribunale di Pavia precisa che relazione dell’OCC e adempimenti del liquidatore vanno predisposti separatamente per ciascun ricorrente, che i crediti comuni vanno insinuati in ciascuna procedura e che il conto corrente della procedura può essere unico. Il comma 4 attribuisce al giudice il coordinamento di più domande dei familiari, con competenza del giudice adito per primo; il comma 5 ripartisce il compenso dell’OCC tra i familiari in proporzione all’entità dell’attivo di ciascuno.

E la casa cointestata?

Se la casa è in comunione legale e siete entrambi in liquidazione, il problema del “coniuge non debitore” scompare: l’immobile si vende per intero e il ricavato si ripartisce tra le due masse, ciascuna destinata ai propri creditori; i creditori comuni, come la banca del mutuo cointestato, partecipano a entrambe. Se la casa è in comproprietà ordinaria, entrambe le quote entrano nelle rispettive procedure: il liquidatore può vendere l’intero senza giudizio di divisione, perché nessun comproprietario resta estraneo.

I numeri

Casa in comunione legale aggiudicata a 161.800 €, mutuo residuo 54.320 € cointestato. Debiti chirografari del marito: 72.900 €; della moglie: 31.450 €.

  • la banca, creditore comune ipotecario, è soddisfatta per prima: 54.320 €;
  • residuo 107.480 €, diviso a metà: 53.740 € per ciascuna massa;
  • spese prededucibili, ipotizziamo 11.260 €, da ripartire tra le masse secondo i criteri fissati dal giudice;
  • se le spese gravano a metà (5.630 € per massa), restano 48.110 € per ciascuna: i creditori della moglie (31.450 €) potrebbero essere soddisfatti integralmente con eccedenza, quelli del marito al 66% circa.

L’eccedenza della massa della moglie non va ai creditori personali del marito, proprio perché le masse sono distinte.

I rischi specifici

Il rischio principale, nella procedura familiare, è credere che “unica domanda” significhi “unico patrimonio”. Non è così, e questo può sorprendere sia in positivo (il coniuge con meno debiti non paga quelli dell’altro) sia in negativo (non si può usare l’attivo dell’uno per coprire il passivo dell’altro).

Altri rischi:

  • l’origine comune da dimostrare se non siete conviventi (ad esempio, coniugi già separati);
  • le procedure diverse: se uno di voi è imprenditore o professionista, non si applica la ristrutturazione del consumatore, e la scelta della procedura va coordinata;
  • l’impugnazione: nella ristrutturazione dei debiti familiare, la Cassazione (Sez. I ord. n. 8875 del 9 aprile 2026) ha chiarito che il provvedimento sull’omologazione, sia di accoglimento sia di rigetto, ha forma di sentenza e si impugna con reclamo alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 51 CCII: sbagliare il giudice del reclamo significa perdere il rimedio.

Le mosse giuste

  1. Valutate insieme se la causa del sovraindebitamento è comune e se convivete: sono i due presupposti alternativi.
  2. Preparate due elenchi distinti di creditori, segnando i crediti comuni (mutuo, finanziamenti cointestati).
  3. Scegliete la procedura giusta per ciascuno: se uno dei due ha la possibilità di salvare la casa con la ristrutturazione (mutuo in regola), la liquidazione non è l’unica strada.
  4. Verificate l’attivo: per aprire la liquidazione familiare basta che almeno uno dei due abbia attivo da distribuire.

Giurisprudenza dedicata

Cass. Sez. I ord. n. 8875 del 9 aprile 2026; Trib. Verona 6 ottobre 2022; Trib. Pesaro 12 febbraio 2024; Trib. Lucca 27 febbraio 2024; Trib. Rimini 21 aprile 2022; Trib. Bari 6 dicembre 2023.

Tre case, tre esiti: la stessa liquidazione vista con i numeri

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a vedere come la stessa procedura produce risultati diversi a seconda del profilo. Le spese di procedura sono ipotetiche e variano da tribunale a tribunale.

Ipotesi A — Comunione legale, mutuo cointestato, debiti di un solo coniuge

  • Casa in comunione legale stimata 214.600 €; mutuo residuo cointestato 71.380 € con ipoteca sull’intero; debiti chirografari personali del marito 97.640 €.
  • Sentenza di apertura della liquidazione controllata: mercoledì 14 ottobre 2026. Termine assegnato ai creditori per le domande: 90 giorni, cioè martedì 12 gennaio 2027.
  • Vendita dell’intero, aggiudicazione a 183.900 €.
  • Banca ipotecaria (debito comune): 71.380 €. Residuo: 112.520 €.
  • Metà alla moglie non debitrice: 56.260 €. Metà alla procedura: 56.260 €.
  • Spese prededucibili ipotetiche: 9.870 €, solo sulla metà del debitore. Ai creditori chirografari: 46.390 €, circa il 47,5% dei 97.640 €.

Variante: la moglie, con un finanziamento, offre di rilevare la posizione del marito per la metà del valore netto di stima, (214.600 − 71.380) / 2 = 71.610 €, e la banca acconsente all’accollo del mutuo. I creditori del marito ricevono 71.610 € meno spese più contenute: circa 25.000 € in più rispetto all’asta, e la famiglia resta in casa.

Ipotesi B — Separazione dei beni, quota del 50%, nessuna ipoteca

  • Casa stimata 157.400 €; quota del debitore 78.700 €.
  • Martedì 3 novembre 2026 il liquidatore scrive alla moglie comproprietaria chiedendo se intende acquistare la quota al prezzo di perizia, assegnando 30 giorni: scadenza giovedì 3 dicembre 2026.
  • Se la moglie offre 78.700 € con cauzione del 10% (7.870 €), la quota viene messa in vendita competitiva con base 78.700 €: in assenza di offerte migliori, alla procedura vanno 78.700 €.
  • Se la moglie non offre, si avvia la divisione: tempi più lunghi, spese del giudizio a carico della procedura. Ipotizzando un’aggiudicazione dell’intero a 139.600 €, alla procedura 69.800 € meno le spese della divisione; alla moglie 69.800 € e nessuna casa.

Ipotesi C — Separati, casa assegnata alla madre, debiti del padre

  • Casa stimata libera 196.000 €; quote 50/50; assegnazione trascritta; nessuna ipoteca anteriore.
  • Valore stimato dell’intero gravato dal vincolo: 127.400 €; quota del padre: 63.700 €.
  • In vendita competitiva offerta minima 47.775 €. L’unico interessato realistico è la madre assegnataria.
  • Se la madre acquista a 63.700 €, i creditori ricevono quella somma meno le spese; se l’asta va deserta e il prezzo scende, ricevono meno; se nessuno compra, la quota può restare invenduta.
  • Con un’ipoteca anteriore alla trascrizione dell’assegnazione (Cass. ord. n. 10686/2024), la banca potrebbe invece chiedere la vendita libera a partire da 196.000 €.

Il confronto è eloquente: a parità di casa e di debiti, la presenza o assenza del regime di comunione legale, dell’ipoteca e dell’assegnazione cambia sia quanto ricevono i creditori sia chi resta a vivere nell’immobile.

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Nella realtà raramente si appartiene a un solo profilo. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.

Comunione legale e fondo patrimoniale

Molte coppie hanno conferito la casa in un fondo patrimoniale. Secondo l’art. 268, comma 4, lett. c, CCII i beni del fondo e i loro frutti non sono compresi nella liquidazione, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c., cioè salvo che si tratti di debiti contratti per i bisogni della famiglia o di debiti di cui il creditore non conosceva l’estraneità a quei bisogni. Ma il fondo non è uno scudo impenetrabile: la Cassazione ricorda che la sua costituzione incide sulla garanzia patrimoniale del debitore e può essere aggredita con la revocatoria; la consapevolezza del pregiudizio può essere provata anche per presunzioni, valorizzando la qualità di imprenditore o di garante del debitore (Cass. Sez. III n. 7555 del 17 marzo 2021), e il fondo va coordinato con il principio generale della responsabilità patrimoniale dell’art. 2740 c.c. (Cass. Sez. III n. 27178 del 10 ottobre 2025). Nella liquidazione controllata il liquidatore può esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti pregiudizievoli per i creditori: un fondo costituito quando i debiti già esistevano è il primo bersaglio.

Separazione dei beni e coniuge garante

È la combinazione tipica dell’imprenditore che ha scelto la separazione per tutelare la famiglia, ma ha poi chiesto alla moglie di firmare la fideiussione per la banca. La quota della moglie resta fuori dalla liquidazione del marito; ma la banca può aggredirla direttamente, perché la moglie è garante. Qui la separazione dei beni protegge dalla procedura, non dalla garanzia.

Separato con casa assegnata e nuova convivenza

Se sei il genitore assegnatario e hai iniziato una nuova convivenza stabile nella casa familiare, l’ex coniuge può chiedere la revoca dell’assegnazione. Se la revoca arriva mentre sei in liquidazione, la tua quota torna a valere quanto una quota libera: per i creditori è una buona notizia, per te meno. Il nuovo convivente, se ha debiti anche lui, può accedere con te alla procedura familiare, perché i conviventi di fatto sono membri della famiglia ai sensi dell’art. 66, comma 2, CCII.

Un coniuge consumatore, l’altro professionista

Se tu sei consumatore e tuo marito è professionista o imprenditore minore, l’art. 66, comma 1, esclude per la domanda congiunta le norme sulla ristrutturazione del consumatore, salvo l’art. 67, comma 5. Le strade realistiche diventano il concordato minore familiare o la liquidazione controllata familiare. La casa cointestata segue comunque le regole del vostro regime patrimoniale.

Coniuge garante in comunione legale

Se il tuo coniuge è garante e siete in comunione legale, sono in gioco due regimi: la casa si vende per intero nella tua liquidazione e il coniuge riceve la metà del ricavato; ma se la banca garantita è anche creditrice del coniuge, può chiedergli il residuo, anche aggredendo quella metà. Il rischio è che il coniuge non debitore veda la propria metà assorbita dalla garanzia: è uno dei casi in cui la procedura familiare va valutata anche se lui o lei, oggi, non si sente sovraindebitato.

Il confronto tra profili

Messi uno accanto all’altro, i sei profili mostrano una linea di fondo comune: la liquidazione controllata colpisce solo ciò che appartiene al debitore, ma il modo in cui la casa appartiene al debitore cambia radicalmente il risultato. Nella comunione legale il coniuge non debitore subisce la vendita dell’intero, ma riceve la metà lorda del prezzo; nella comproprietà ordinaria conserva la propria quota, ma rischia la divisione; nella convivenza conta solo ciò che è scritto nel rogito; nella separazione il vincolo di assegnazione abbassa il valore e può proteggere la famiglia, salvo ipoteche anteriori; per il garante la procedura dell’altro non offre alcuno scudo; per la coppia sovraindebitata la domanda unica semplifica, ma non confonde i patrimoni. In tutti i casi, l’offerta di acquisto di chi resta fuori dalla procedura è lo strumento che più spesso consente di tenere la casa in famiglia.

La tabella riassume, profilo per profilo, i punti chiave visti finora. È una mappa di orientamento: la soluzione concreta dipende sempre dagli atti (rogito, regime patrimoniale, contratti di mutuo, provvedimenti di separazione).

Aspetto Comunione legale Separazione dei beni Conviventi / uniti civilmente Separati con assegnazione Coniuge garante / co-mutuatario Entrambi sovraindebitati
Cosa entra nella liquidazione L’intero bene (comunione senza quote) Solo la quota del debitore Conviventi: la quota; uniti civilmente: come comunione legale La quota del debitore (comunione sciolta) Dipende dal regime; i beni del garante restano fuori Entrambe le posizioni, in masse distinte
Diritto dell’altro intestatario Metà lorda del ricavato Conserva la quota; può comprare quella del debitore Conserva la quota Conserva la quota e il diritto di abitazione se assegnatario Conserva i beni ma resta obbligato verso la banca Nessun estraneo alla procedura
Divisione Non si applica Possibile, per analogia con l’art. 600 c.p.c. Possibile Possibile, con vincolo di assegnazione Secondo il regime Non necessaria se entrambi in procedura
Rischio principale Vendita dell’intera casa Divisione e vendita forzata Nessun diritto senza intestazione Trasferimenti di quote in separazione Restare unico obbligato Confondere domanda unica e patrimonio unico
Norme chiave Artt. 177, 191 c.c. Artt. 599-600 c.p.c., 1111 c.c. L. 76/2016 Art. 337-sexies c.c., art. 2812 c.c. Art. 278, c. 6, CCII; art. 1292 c.c. Art. 66 CCII
Pronuncia di riferimento Cass. ord. 20845/2021; Trib. Trieste 17/2/2023 Trib. Pistoia, decr. 19/11/2024 Art. 66, c. 2, CCII Cass. ord. 10686/2024 Cass. 32992/2022 Cass. ord. 8875/2026

Le domande che si fanno tutti, qualunque sia il profilo

Posso continuare ad abitare nella casa cointestata durante la liquidazione?

Di regola la sentenza di apertura porta il liquidatore ad acquisire i beni; la prassi (lo ricorda anche il manuale del Tribunale di Pavia) ammette che il tribunale autorizzi il debitore a utilizzare alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni. Nella casa cointestata, poi, abita anche l’altro intestatario, che ha un proprio titolo. In concreto, la permanenza in casa fino alla vendita è frequente; ciò che cambia da profilo a profilo è se e come la casa verrà venduta.

Cosa succede se ci separiamo durante la procedura?

Se eravate in comunione legale e la separazione interviene dopo l’apertura, lo scioglimento della comunione si intreccia con la procedura già avviata. È una situazione da segnalare subito al liquidatore e al giudice delegato, perché può incidere sulla strada scelta (vendita dell’intero o della quota) e sull’eventuale assegnazione della casa.

Il mio coniuge può comprare la mia parte con un mutuo?

Sì, e spesso è la soluzione migliore per tutti. Serve un’offerta seria, coerente con la stima, e una banca disposta a finanziarla; se c’è già un mutuo cointestato, va verificato con la banca l’accollo o la rinegoziazione. Il liquidatore deve comunque rispettare procedure competitive: l’offerta del coniuge può essere superata da offerte migliori.

Dopo l’esdebitazione posso tornare proprietario della casa?

L’esdebitazione libera dai debiti residui, non restituisce i beni liquidati. Nulla vieta, però, che la casa sia stata rilevata dal coniuge e resti in famiglia. Ricorda che per le persone fisiche, secondo l’art. 282 CCII, l’esdebitazione opera di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, se ricorrono le condizioni di legge.

E se il coniuge smette di pagare il mutuo cointestato?

Se il debitore in liquidazione non paga più le rate e il coniuge co-mutuatario nemmeno, la banca può agire contro il coniuge e sulla sua parte di patrimonio, oltre che insinuarsi nella liquidazione con la propria ipoteca. Il coniuge deve valutare la propria sostenibilità prima che inizino le azioni.

Il coniuge che non ha debiti deve dare i suoi dati all’OCC?

Non è lui il debitore, ma la sua situazione conta. Quando il giudice fissa la parte di reddito che resta al debitore per il mantenimento suo e della famiglia (art. 268, comma 4, lett. b, CCII), la composizione del nucleo e le entrate degli altri componenti incidono sulla valutazione. In pratica l’OCC chiede quasi sempre informazioni sui redditi del nucleo familiare, e una documentazione completa evita richieste di integrazione e ritardi.

La casa intestata solo al coniuge non debitore è al sicuro?

Se è un suo bene personale o è sua in separazione dei beni, non entra nella liquidazione dell’altro coniuge. Il rischio nasce quando quella casa era in origine del debitore, o in comunione, ed è stata trasferita al coniuge negli anni precedenti: in quel caso l’atto va dichiarato e il liquidatore valuterà se contestarlo. Lo stesso vale per una casa acquistata dal coniuge con denaro che proveniva in realtà dal debitore.

Le sentenze che contano, profilo per profilo

Di seguito i riferimenti richiamati nella guida, con il principio riformulato e la ragione per cui contano nel tuo caso.

Per tutti i profili

  1. Cass. Sez. I ord. n. 22074/2025. Per aprire la liquidazione controllata non occorre dimostrare la meritevolezza del debitore. Rilevanza: chi ha una casa cointestata e debiti importanti non viene escluso dalla procedura per il solo fatto di aver contribuito alla crisi; la meritevolezza si valuta all’esdebitazione.
  2. Cass. Sez. I ord. n. 28576/2025. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: la descrizione corretta del regime patrimoniale e della casa cointestata nella relazione non è un dettaglio formale.
  3. Cass. Sez. I n. 22914/2024 (richiamata dal manuale operativo del Tribunale di Pavia sul privilegio processuale del creditore fondiario). Rilevanza: quando sulla casa cointestata c’è un mutuo fondiario, i rapporti tra esecuzione della banca e liquidazione vanno coordinati.

Coniugi in comunione legale

  1. Cass. ord. n. 6575/2013. Nella comunione legale l’espropriazione per debiti personali di un coniuge riguarda il bene nella sua interezza. Rilevanza: è il fondamento della vendita dell’intera casa nella liquidazione del coniuge debitore.
  2. Cass. n. 11175/2015. La comunione legale è comunione senza quote: ciascun coniuge è contitolare dell’intero. Rilevanza: spiega perché non si vende “mezza casa”.
  3. Cass. ord. n. 2047/2019. Conferma la natura della comunione legale come comunione senza quote. Rilevanza: richiamata dal Tribunale di Trieste proprio in una liquidazione controllata.
  4. Cass. ord. n. 20845 del 21 luglio 2021. In mancanza di disciplina espressa, si espropria l’intero bene in comunione legale per i debiti di un solo coniuge, senza divisione endoesecutiva; al coniuge non debitore va la metà lorda del ricavato. Rilevanza: fissa il diritto del coniuge non debitore e l’imputazione delle spese.
  5. Trib. Trieste, sent. n. 9/2022 P.U. del 17 febbraio 2023. Nell’aprire la liquidazione controllata, esclude la vendita della quota di un immobile in comunione legale e ammette l’assegnazione al coniuge, previo scioglimento della comunione con convenzione, anche senza l’adesione della banca, perché l’ipoteca resta sull’intero. Rilevanza: è il modello operativo per tenere la casa in famiglia.

Coniugi in separazione dei beni e conviventi

  1. Trib. Pistoia, decreto del giudice delegato del 19 novembre 2024 (liquidazione controllata R.G. 6/2023). Non approva la vendita di una quota di nuda proprietà in assenza di un’offerta congrua e invita a valutare la divisione, richiamando l’art. 600 c.p.c. Rilevanza: mostra l’applicazione per analogia delle regole sulla quota indivisa nella liquidazione controllata.

Separati con casa assegnata

  1. Cass. Sez. III ord. n. 10686 del 19 aprile 2024. Il creditore con ipoteca iscritta prima della trascrizione dell’assegnazione può chiedere la vendita libera dal vincolo; se l’immobile è venduto gravato dal diritto di abitazione, questo resta opponibile all’aggiudicatario. Rilevanza: determina il valore della quota e la sorte della famiglia nella casa.
  2. Cass. Sez. III n. 10443 del 15 aprile 2019. I trasferimenti tra coniugi in sede di separazione o divorzio vanno valutati nella loro funzione concreta; senza una reale finalità compensativa o solutoria possono essere gratuiti e revocabili. Rilevanza: riguarda chi ha ceduto la quota della casa all’ex prima della procedura.

Coniuge garante e fondo patrimoniale

  1. Cass. Sez. III n. 32992 del 9 novembre 2022. La costituzione del fondo patrimoniale è atto gratuito; per il fideiussore il credito sorge con la prestazione della garanzia. Rilevanza: un fondo costituito dopo aver garantito è esposto alla revocatoria.
  2. Cass. Sez. III n. 7555 del 17 marzo 2021. La costituzione del fondo incide sulla garanzia generica e la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta per presunzioni, anche dalla qualità di imprenditore o garante. Rilevanza: limita la protezione del fondo per il coniuge garante.
  3. Cass. Sez. III n. 27178 del 10 ottobre 2025. Il fondo patrimoniale non è uno schermo impermeabile e va coordinato con la responsabilità patrimoniale dell’art. 2740 c.c. Rilevanza: conferma che l’esclusione dell’art. 268, comma 4, lett. c, CCII non è assoluta.

Entrambi sovraindebitati

  1. Cass. Sez. I ord. n. 8875 del 9 aprile 2026. Nella ristrutturazione dei debiti, anche familiare, il provvedimento sull’omologazione ha forma di sentenza ed è reclamabile davanti alla Corte d’Appello (art. 51 CCII). Rilevanza: indica il rimedio corretto se la coppia sceglie la strada negoziale.
  2. Trib. Verona 6 ottobre 2022 e Trib. Pesaro 12 febbraio 2024 (liquidazione controllata familiare ammessa); Trib. Lucca 27 febbraio 2024 e Trib. Rimini 21 aprile 2022 (ricorso congiunto limitato alle procedure negoziali); Trib. Bari 6 dicembre 2023 (accesso alla stessa procedura). Rilevanza: documentano il contrasto anteriore al testo vigente dell’art. 66, comma 1, che oggi menziona espressamente la liquidazione controllata.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua casa cointestata

Lo Studio Monardo lavora sulla casa cointestata partendo dagli atti e dal profilo di chi ci contatta. Ecco, concretamente, cosa facciamo.

  1. Ricostruiamo il regime patrimoniale e la titolarità: esaminiamo atto di matrimonio, convenzioni, contratti di convivenza, rogito, visure ipotecarie e catastali, per stabilire se la casa è in comunione legale, in comproprietà ordinaria o in fondo patrimoniale.
  2. Per i coniugi in comunione legale, simuliamo la vendita dell’intero e l’alternativa dell’assegnazione al coniuge, verificando la fattibilità della convenzione di scioglimento parziale sul modello del Tribunale di Trieste.
  3. Per chi è in separazione dei beni o convivente, prepariamo l’offerta del comproprietario al prezzo di stima, con cauzione, da presentare al liquidatore prima che si arrivi alla divisione.
  4. Per i separati, analizziamo gli accordi di separazione e divorzio: trasferimenti di quote, assegnazione, data delle trascrizioni e delle ipoteche, così da anticipare le contestazioni.
  5. Per il coniuge garante o co-mutuatario, valutiamo l’esposizione residua e la possibilità di una procedura anche per lui o per lei.
  6. Con lo staff di diritto bancario esaminiamo il mutuo cointestato e le garanzie: contratti, clausole, condizioni economiche, posizione della banca fondiaria.
  7. Verifichiamo il fondo patrimoniale: data di costituzione rispetto ai debiti, natura dei debiti rispetto ai bisogni della famiglia, rischio di revocatoria.
  8. Per le coppie entrambe sovraindebitate, impostiamo la domanda familiare dell’art. 66 CCII, con masse distinte, crediti comuni insinuati in ciascuna procedura e scelta della procedura più adatta per ciascuno.
  9. Confrontiamo la liquidazione con le alternative: ristrutturazione dei debiti del consumatore con mantenimento del mutuo prima casa (art. 67, comma 5) o concordato minore (art. 75, comma 2-bis).
  10. Seguiamo la procedura fino alle impugnazioni: reclami, opposizioni e, se necessario, ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva dall’inizio alla fine.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questa guida pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come l’Organismo redige la relazione, come attesta l’attivo acquisibile e come si dialoga con il liquidatore sul programma di liquidazione, cioè proprio il documento in cui si decide se vendere la quota, l’intero o assegnare la casa al coniuge. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambi di difensore. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché la sorte della casa cointestata dipende da numeri (stime, mutui, riparti) tanto quanto da norme.

In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

La casa cointestata con il coniuge non ha un destino unico nella liquidazione controllata. Il primo passo è capire il tuo profilo: comunione legale, separazione dei beni, convivenza, separazione con assegnazione, garanzia, sovraindebitamento di entrambi. Il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, perché ciò che salva la casa in un profilo può essere inutile, o addirittura dannoso, in un altro.

Lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: la sorte della casa si decide dentro la relazione dell’Organismo e il programma del liquidatore, ed è lì che serve una conoscenza diretta delle procedure. Il coordinamento dello staff bancario e tributario consente di affrontare insieme il mutuo cointestato e le garanzie del coniuge.

📩 Prima che il liquidatore definisca il programma di vendita, contatta lo Studio Monardo: trovi telefono, email e modulo di contatto al termine di questa pagina, e analizzeremo insieme il profilo della tua famiglia e della tua casa.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO