Cosa Cambia Tra La Vecchia Legge 3/2012 E Il Codice Della Crisi Sull’esdebitazione?

Chi chiede l’esdebitazione di solito guarda solo il proprio lato della partita: i debiti da cancellare, il tempo da aspettare, le carte da depositare. È un errore di prospettiva. Dall’altra parte del tavolo ci sono i creditori, e ciascuno di loro ha un piano: banche, finanziarie, società che hanno comprato crediti in blocco, enti pubblici, privati. Ognuno valuta se conviene lasciar correre o se conviene opporsi, contestare, chiedere la revoca, aspettare che al debitore arrivi un’eredità o un aumento di stipendio. E le leve che hanno in mano non sono le stesse sotto la vecchia legge 3/2012 e sotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII): cambiano i tempi, cambiano gli spazi per intervenire, cambia soprattutto quello che possono fare dopo che il giudice ha già detto sì.

Sotto la legge 3/2012 l’esdebitazione arrivava su domanda del debitore, dopo la chiusura della liquidazione del patrimonio, e restava esposta per sempre a un’istanza di revoca dei creditori. Nel Codice della crisi arriva dopo tre anni dall’apertura della liquidazione controllata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con quindici giorni per le osservazioni e trenta per il reclamo, e poi si consolida. In mezzo c’è un regime transitorio che la Cassazione ha chiarito nel 2025: chi era entrato nella liquidazione del patrimonio resta nella vecchia legge anche per l’esdebitazione.

Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Questo articolo ricostruisce, regime per regime, cosa può fare oggi un creditore e quale contromossa ha a disposizione il debitore.

Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno delle procedure: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC. Ha quindi praticato la vecchia legge e pratica il Codice della crisi dal lato di chi istruisce le procedure e conosce le contestazioni tipiche dei creditori. Quando il conflitto approda al reclamo e poi alla Cassazione, la sua qualifica di avvocato cassazionista permette di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

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Chi siede dall’altra parte quando chiedi di essere liberato dai debiti

Per capire le mosse bisogna partire dalla convenienza. Il creditore che arriva alla fase dell’esdebitazione ha già subito la procedura: ha insinuato il credito, ha visto liquidare i beni, ha incassato un riparto spesso modesto. Quando il debitore chiede di essere liberato dal residuo, il creditore fa un calcolo molto semplice: quanto mi costa oppormi e quanto posso ragionevolmente recuperare se l’esdebitazione viene negata o revocata?

Le figure tipiche sono quattro, e ragionano in modo diverso.

La banca o la finanziaria che ha erogato il credito. Ha un portafoglio di posizioni deteriorate e un ufficio che le gestisce in serie. Per lei l’esdebitazione di un singolo debitore è un evento contabile: il credito è spesso già svalutato in bilancio. Si oppone quando ha un argomento concreto e documentato, per esempio quando il debitore ha chiesto finanziamenti a raffica pur essendo già in difficoltà o quando sospetta che qualche bene sia stato messo al riparo. Non si oppone per principio, perché ogni opposizione richiede tempo, legali e documenti.

La società cessionaria di crediti. Ha comprato il credito a una frazione del valore nominale. La sua convenienza è diversa: anche un recupero piccolo rispetto al nominale può essere un buon affare rispetto a quanto ha pagato. Per questo è spesso la più attiva nei procedimenti di sovraindebitamento. Lo si vede anche nella giurisprudenza recente: nel decreto del Tribunale di Cosenza del 1° ottobre 2025 (R.G. 5/2017 V.G.) è proprio una cessionaria del credito a ottenere la cessazione degli effetti di un piano del consumatore omologato nel 2020 sotto la legge 3/2012, sulla base della relazione del gestore che segnalava nuovo debito contratto durante la procedura.

L’ente pubblico creditore. Agisce secondo indirizzi interni e controlla in particolare la condotta fiscale del debitore. Nelle procedure sotto il Codice della crisi la tendenza è contestare la meritevolezza quando il debito pubblico è il frutto di omissioni sistematiche. Il Tribunale di Treviso, il 31 marzo 2026 (pronuncia nota da una sintesi pubblicata da Unijuris), ha qualificato come colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, e ha respinto l’esdebitazione per mancanza di meritevolezza.

Il creditore privato. Un ex socio, un fornitore, un locatore, un familiare. Spesso ha un rapporto personale con il debitore, conosce i suoi movimenti e sa se ha ricevuto un’eredità o venduto un immobile. È il creditore meno organizzato, ma è quello che più facilmente porta al giudice informazioni concrete.

Dal suo punto di vista, conviene muoversi in tre momenti precisi: quando si stabilisce quale legge si applica, quando il giudice valuta se il debitore merita il beneficio e quando emergono nuove ricchezze. Fuori da questi momenti, l’opposizione costa più di quanto rende.

C’è poi un dato strutturale che sposta la convenienza: l’esdebitazione non libera i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 278, comma 6, CCII). Il creditore che ha una fideiussione del coniuge, di un genitore o di un socio sa che, anche se il debitore principale viene liberato, potrà rivolgersi al garante. Questo lo rende spesso meno aggressivo nel procedimento di esdebitazione e più aggressivo fuori. Per il debitore la conseguenza pratica è chiara: la strategia va costruita considerando anche la posizione dei garanti, perché la partita si sposta su di loro.

Infine, va tenuto presente un dato che vale per entrambi i regimi: alcuni debiti restano comunque fuori dall’esdebitazione. Nel Codice della crisi l’art. 278, comma 7, esclude gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti. Un elenco analogo era già nella legge 3/2012 (art. 14-terdecies, comma 3), che vi aggiungeva i debiti fiscali accertati successivamente per effetto di nuovi elementi. I creditori titolari di questi crediti non hanno bisogno di opporsi: la legge li ha già messi al riparo.

Prima mossa: decidere sotto quale legge si gioca la partita

La mossa

La prima cosa che il creditore farà è verificare quale disciplina si applica alla procedura del debitore. Non è una formalità. Sotto la legge 3/2012 il creditore ha uno strumento che il Codice della crisi non gli dà più: la possibilità di chiedere la revoca dell’esdebitazione in ogni momento. Sotto il Codice della crisi, invece, ha un termine breve e perentorio per le osservazioni e per il reclamo, e poi la partita si chiude.

La base normativa è l’art. 390 CCII, la disciplina transitoria. Secondo il testo riportato da Brocardi (aggiornamento del 12 agosto 2026), il comma 1 stabilisce che le domande di accesso alle procedure di sovraindebitamento depositate prima dell’entrata in vigore del Codice restano regolate dalla legge 3/2012. Il comma 2 aggiunge che restano regolate dalla legge previgente le procedure pendenti alla data di entrata in vigore e quelle aperte a seguito della definizione di quelle domande. Il Codice è entrato in vigore il 15 luglio 2022: è questa la data spartiacque.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene sostenere l’applicazione della legge 3/2012 quando il debitore ha ottenuto l’esdebitazione e il creditore pensa di poter dimostrare, anche a distanza di tempo, che qualcosa non andava: un bene nascosto, un passivo gonfiato, un atto in frode. La revoca “in ogni momento” è una porta che resta aperta. Conviene invece puntare sul Codice della crisi quando il creditore vuole un giudizio più severo sulla condotta del debitore nella formazione del debito, oppure quando ritiene che il debitore abbia già esaurito le possibilità di esdebitazione.

Il creditore preferisce non fare questa mossa quando la questione è già risolta dalla giurisprudenza: insistere su un regime che la Cassazione ha escluso significa spendere senza prospettiva.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la Cassazione ha preso posizione in modo netto. Con l’ordinanza della Sez. I n. 14835 del 3 giugno 2025 (nota dalla massima su Brocardi e dai passaggi riportati testualmente nella successiva Cass. 30108/2025) la Corte ha stabilito che l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare, perché l’art. 390 CCII non menziona le procedure di esdebitazione e gli artt. 278 e seguenti del Codice presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della legge 3/2012: l’esdebitazione segue l’art. 14-terdecies.

Il creditore non può pretendere che l’esdebitazione di chi era in liquidazione del patrimonio sia decisa con le regole del Codice della crisi, né il debitore può pretenderlo per sé. Il regime segue la procedura liquidatoria da cui l’esdebitazione nasce.

La Cassazione ha ribadito l’impostazione con l’ordinanza della Sez. I n. 1469 del 22 gennaio 2026 (massima su Brocardi): per i soggetti dichiarati falliti prima dell’entrata in vigore del Codice l’istanza resta disciplinata dalla legge fallimentare, in applicazione dell’ultrattività prevista dall’art. 390, comma 2, e l’esdebitazione non costituisce un istituto autonomo rispetto alla procedura concorsuale.

C’è poi un secondo limite, che vale per il debitore ma che il creditore usa a proprio favore. Con l’ordinanza della Sez. I n. 30108 del 14 novembre 2025 la Cassazione, pronunciandosi nell’interesse della legge, ha affermato che il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto per qualsiasi ragione l’esdebitazione della legge fallimentare, non può poi invocare l’esdebitazione dell’incapiente prevista dall’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria. Il cambio di legge non è una seconda occasione per gli stessi debiti. La Corte ha lasciato espressamente aperto il caso dei debiti sorti dopo la procedura originaria.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa consiste nel ricostruire con precisione la cronologia della propria procedura: data di deposito della domanda di liquidazione del patrimonio, data del decreto di apertura, data della chiusura. Se la domanda è stata depositata prima del 15 luglio 2022, la procedura resta nella legge 3/2012 anche se è stata aperta dopo (art. 390, comma 1), e con essa resta nella legge 3/2012 l’esdebitazione.

Da questa ricostruzione discendono scelte operative concrete. Nel regime della legge 3/2012 bisogna rispettare il termine per il ricorso di esdebitazione (secondo il testo dell’art. 14-terdecies, comma 4, il ricorso va presentato entro un anno dalla chiusura della liquidazione) e bisogna sapere che il provvedimento resterà esposto alla revoca. Nel regime del Codice, invece, si può puntare all’esdebitazione anticipata dopo tre anni dall’apertura, con un procedimento più rapido e con un risultato più stabile.

Se i debiti che ti pesano oggi sono nati dopo la chiusura di una procedura precedente, la valutazione cambia: la Cassazione nella 30108/2025 non ha escluso che per debiti nuovi si possa accedere agli strumenti del Codice. È un punto da esaminare documento per documento, senza dare nulla per scontato.

Le pronunce che ti proteggono

Le tre ordinanze della Prima Sezione (14835/2025, 30108/2025 e 1469/2026) fissano un quadro coerente: il regime dell’esdebitazione segue quello della procedura liquidatoria. Il Tribunale di Udine, con decreto del 27 marzo 2026 (R.G. 9/2020), ha applicato proprio questo principio: ha richiamato la Cass. 14835/2025 per affermare che l’esdebitazione dopo la liquidazione del patrimonio è soggetta all’art. 14-terdecies e non agli artt. 278 e seguenti del Codice, e ha dichiarato inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti. Per il debitore questo significa certezza sulle regole; per il creditore significa che la scelta del campo non è negoziabile.

Seconda mossa: presidiare il patrimonio e aspettare le sopravvenienze

La mossa

La seconda mossa del creditore è silenziosa: sorvegliare il patrimonio del debitore durante la liquidazione e soprattutto i beni che arrivano dopo l’apertura. Un’eredità, una vincita, una liquidazione di fine rapporto, la vendita di una quota ricevuta in donazione. Ogni bene sopravvenuto che entra nella liquidazione aumenta il riparto; ogni bene che il debitore non dichiara diventa un argomento per negare o revocare l’esdebitazione.

Nella legge 3/2012 la base normativa è doppia. L’art. 14-undecies prevede che i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscano oggetto della liquidazione, dedotte le passività sostenute per acquistarli e conservarli, con obbligo del debitore di integrare l’inventario. L’art. 14-novies, comma 5, stabilisce che la procedura non può essere chiusa prima che siano decorsi quattro anni dal deposito della domanda. Il creditore, quindi, ha davanti a sé un orizzonte di quattro anni dal deposito durante il quale ogni sopravvenienza è “sua”, cioè va a beneficio del concorso.

Nel Codice della crisi l’orizzonte cambia: l’art. 282, comma 1, prevede che l’esdebitazione operi alla chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione controllata. Il termine si conta dall’apertura e non dal deposito, ed è di tre anni e non di quattro.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il creditore che ha un rapporto personale con il debitore o che dispone di informazioni (un ex coniuge, un familiare, un socio) sa spesso più di quanto risulti dall’inventario. Per lui conviene segnalare al liquidatore la sopravvenienza: non spende nulla, perché sarà il liquidatore ad attivarsi, e aumenta il riparto. La banca, invece, raramente ha informazioni di questo tipo e si limita a leggere le relazioni periodiche del liquidatore.

Il creditore preferisce non insistere quando il bene sopravvenuto ha un valore modesto o è difficilmente liquidabile. Qui entra in gioco una regola del Codice che sposta la convenienza: l’art. 272, comma 2, richiama l’art. 213, commi 2-4, in quanto compatibile, e consente al liquidatore di rinunciare a liquidare un bene quando la liquidazione è manifestamente non conveniente (con presunzione dopo sei esperimenti di vendita deserti). Sui beni rinunciati i creditori possono tornare ad agire individualmente in via esecutiva. È una mossa che il creditore tiene in riserva.

I suoi limiti

Il creditore non può pretendere di includere nella liquidazione ciò che la legge esclude. Nel Codice della crisi l’art. 268, comma 4, lascia fuori i crediti impignorabili, i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia, i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti (salvo l’art. 170 c.c.) e le cose non pignorabili per legge.

Il termine per le sopravvenienze non si allunga a piacimento del creditore. Sotto la legge 3/2012 è di quattro anni dal deposito della domanda; sotto il Codice l’esdebitazione può essere dichiarata dopo tre anni dall’apertura. A quel punto, secondo l’art. 282, comma 2-bis, l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione: quello che è già stato avviato prosegue, ma il debito residuo diventa inesigibile.

C’è poi un limite che riguarda il periodo precedente l’apertura. Durante la procedura, i creditori per titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore: nella legge 3/2012 è il decreto di apertura a disporlo, sotto pena di nullità (art. 14-quinquies, comma 2, lett. b). Il creditore che volesse aggirare la procedura con un pignoramento autonomo commetterebbe un errore costoso.

La tua contromossa

La contromossa chiave è la trasparenza preventiva. Dichiara al liquidatore ogni sopravvenienza appena si verifica e integra l’inventario, perché il bene non dichiarato è l’arma migliore che puoi consegnare al creditore. Nel regime della legge 3/2012 l’omissione può tornare a galla anni dopo, sotto forma di istanza di revoca; nel regime del Codice può diventare la base delle osservazioni nei quindici giorni o del reclamo.

Seconda contromossa: chiedere al giudice, già all’apertura, di quantificare con precisione la parte di reddito necessaria al mantenimento della famiglia. Più il limite è definito con documenti (spese di casa, figli, salute), meno spazio resta al creditore per sostenere che il debitore ha trattenuto più del necessario.

Terza contromossa, solo nel Codice: tenere il calendario. Se la liquidazione controllata è stata aperta il 9 ottobre 2023, il triennio è maturato il 9 ottobre 2026. Da quel giorno puoi presentare l’istanza o sollecitare la segnalazione del liquidatore senza attendere la chiusura. Ogni mese di attesa in più è un mese in cui un’eventuale sopravvenienza entra nel concorso.

Le pronunce che ti proteggono

Per il regime della legge 3/2012, il decreto del Tribunale di Udine del 27 marzo 2026 mostra il valore della procedura svolta in modo trasparente: il liquidatore ha attestato la collaborazione del debitore, i creditori non integralmente soddisfatti hanno ricevuto comunicazione dell’istanza e non hanno presentato osservazioni, e l’esdebitazione è stata concessa con un soddisfacimento dei chirografari pari al 12%. Nel regime del Codice, la Cass. ord. 28505 del 6 novembre 2024 (massima su Brocardi, caso regolato dalla legge fallimentare) ha precisato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, osservando che l’art. 280 CCII non contiene più un requisito oggettivo di soddisfazione minima.

Terza mossa: attaccare la meritevolezza del debitore

La mossa

È la mossa centrale del creditore, quella su cui investe di più. Dimostrare che il debitore non merita l’esdebitazione perché si è indebitato in modo irresponsabile, perché ha frodato, perché non ha collaborato. È qui che la differenza tra i due regimi si fa più tecnica.

Nella legge 3/2012, secondo il testo dell’art. 14-terdecies, il debitore persona fisica è ammesso all’esdebitazione se ricorrono più condizioni: ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura; non ne ha ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento; non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti; non è stato condannato per i reati previsti dall’art. 16 della stessa legge; ha svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda, un’attività produttiva di reddito adeguata alle sue competenze o ha cercato un’occupazione senza rifiutare proposte di impiego senza giustificato motivo; ha soddisfatto, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore. Il comma 2 esclude l’esdebitazione se il sovraindebitamento è imputabile a un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali, o se nei cinque anni precedenti (o durante la procedura) il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori o pagamenti preferenziali.

Nel Codice della crisi le condizioni sono quelle dell’art. 280, richiamato dall’art. 282, comma 2: nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o altri delitti connessi all’attività d’impresa (salvo riabilitazione); nessuna distrazione dell’attivo né esposizione di passività insussistenti, nessun aggravamento del dissesto che renda gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio, nessun ricorso abusivo al credito; nessun ostacolo o rallentamento della procedura e piena informazione agli organi; nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine; non più di due esdebitazioni già ottenute. L’art. 282, comma 2, aggiunge che il debitore non deve essere stato condannato con sentenza definitiva per i reati dell’art. 344 e non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene attaccare la meritevolezza quando ha in mano documenti: la cronologia dei finanziamenti, le istruttorie di fido in cui il debitore dichiarava redditi diversi da quelli reali, le cessioni di beni a familiari poco prima della domanda. La banca che ha erogato prestiti in serie, però, sa che il terreno è scivoloso: se ha concesso credito senza valutare il merito creditizio, il giudice può considerare anche la sua condotta.

Sotto la legge 3/2012 il creditore ha un argomento in più: il requisito della lett. f), cioè il soddisfacimento almeno parziale dei creditori anteriori. Se il riparto è stato pari a zero, il creditore lo farà valere. Nel Codice della crisi questo argomento non c’è più, e il creditore deve concentrarsi sulla condotta.

I suoi limiti

La condotta negligente non basta: nel Codice serve colpa grave, malafede o frode. È una soglia alta, e la Cassazione ha chiarito dove va collocata la valutazione. Con l’ordinanza della Sez. I n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima su Brocardi) ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore contano solo nella fase successiva dell’esdebitazione. Con l’ordinanza della Sez. I n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi su diritto.it) ha confermato che per aprire la liquidazione controllata la meritevolezza non è richiesta, pur richiedendo una relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore, sottoposta a un controllo sostanziale del giudice: la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione.

Questo significa due cose per il creditore. Primo: non può bloccare la procedura all’ingresso sostenendo che il debitore non merita, e se lo fa spende inutilmente; un orientamento isolato in senso contrario, come quello del Tribunale di Ascoli Piceno dell’8 novembre 2024 (noto da una rassegna di ecnews, senza numero), che aveva formulato un giudizio prognostico negativo già all’apertura, è in tensione con la giurisprudenza di legittimità successiva. Secondo: il creditore deve preparare la sua contestazione per il momento dell’esdebitazione, e deve farlo con argomenti di gravità adeguata.

Anche nella legge 3/2012 i giudici leggono la soglia in modo restrittivo. Il Tribunale di Udine, nel decreto del 27 marzo 2026, ha interpretato il “ricorso al credito colposo e sproporzionato” alla luce dell’art. 282, comma 2, CCII applicato per analogia e della Direttiva (UE) 2019/1023, richiamando anche un decreto del Tribunale di Ferrara del 22 ottobre 2025: la colpa rileva solo quando, al momento dei nuovi finanziamenti, raggiunge un grado tale da rasentare la malafede. Nel caso esaminato, i finanziamenti successivi erano di importo contenuto e non erano stati contestati dagli istituti che li avevano concessi.

Il creditore che ha concesso credito senza verificare la capacità di rimborso non può trasformare la propria leggerezza in una colpa grave del debitore, ma attenzione al rovescio della medaglia: la Cass. 21048 del 24 luglio 2025, citata dall’Agenzia delle Entrate nella sua circolare del 2026 sul sovraindebitamento, ha precisato in tema di procedure del consumatore che la colpa del finanziatore nella valutazione del merito creditizio non esclude automaticamente la colpa grave del debitore. Le due condotte si valutano separatamente.

La tua contromossa

Costruisci la storia del debito prima che la racconti il creditore. La contromossa chiave è documentare, finanziamento per finanziamento, perché è stato chiesto, a quali condizioni, quale era la situazione reddituale in quel momento e quale evento ha rotto l’equilibrio: una malattia, la perdita del lavoro, una separazione, la crisi dell’attività. La relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è il primo documento che il giudice legge: va alimentata con dati verificabili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno come si costruisce una relazione sulle cause dell’indebitamento e quali passaggi i creditori contestano più spesso.

Seconda contromossa, per chi è nel regime della legge 3/2012: verificare il requisito del soddisfacimento parziale prima di depositare il ricorso. Anche un riparto modesto ai chirografari (nel caso di Udine il 12%) è stato ritenuto sufficiente; ma un riparto nullo apre un fronte che il creditore userà.

Terza contromossa, valida in entrambi i regimi: se il debito prevalente è fiscale o contributivo, spiegare le ragioni dell’omissione. Il rigetto del Tribunale di Treviso del 31 marzo 2026 riguardava un’omissione sistematica; al contrario, secondo la sintesi di Unijuris, il Tribunale di Rimini il 5 maggio 2026 (regime della legge fallimentare) ha ritenuto che il patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non impedisse il beneficio in assenza di condotte fraudolente, e il Tribunale di Urbino il 9 dicembre 2025 ha affermato che conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. 22074/2025 e Cass. 11603/2026 spostano la valutazione della condotta alla fase dell’esdebitazione e impediscono al creditore di giocare la carta della non meritevolezza all’ingresso. Cass. 28505/2024 chiarisce che nel Codice non c’è più un requisito minimo di soddisfazione. Il decreto di Udine del 27 marzo 2026 mostra che anche nella legge 3/2012 la soglia della colpa viene letta in modo rigoroso a favore del debitore.

Quarta mossa: entrare nel procedimento con osservazioni e contraddittorio

La mossa

Quando il debitore chiede l’esdebitazione, il creditore ha una finestra per farsi sentire. È qui che i due regimi divergono di più nella procedura.

Nella legge 3/2012, secondo il testo dell’art. 14-terdecies, comma 4, il giudice decide con decreto su ricorso del debitore, presentato entro un anno dalla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti. Il comma 6 richiama, in quanto compatibili, gli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, cioè il rito camerale. In concreto il giudice fissa un’udienza o assegna un termine per le osservazioni, e il creditore può comparire, depositare memorie e documenti.

Nel Codice della crisi l’art. 282, comma 1, prevede che l’esdebitazione sia dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale. L’istanza del debitore è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi al passivo, che possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. Se l’esdebitazione opera prima della chiusura, nella segnalazione il liquidatore dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Le osservazioni sono la mossa più economica del creditore: una memoria, qualche documento, nessuna udienza obbligatoria. Per questo il creditore organizzato le deposita quando ha anche solo un dubbio. Il creditore meno strutturato, invece, spesso lascia scadere il termine: i quindici giorni del Codice sono brevi e, per l’art. 9, comma 1, CCII, i termini dei procedimenti disciplinati dal Codice corrono anche in agosto, perché la sospensione feriale non si applica.

Il creditore preferisce non fare osservazioni quando il liquidatore ha già attestato in modo dettagliato la collaborazione del debitore e quando non ha elementi nuovi: un’osservazione generica non sposta il giudizio e lo espone a una valutazione negativa della sua condotta processuale.

I suoi limiti

Il termine di quindici giorni del Codice decorre dalla comunicazione del liquidatore e il creditore che lo lascia scadere perde la possibilità di contribuire all’istruttoria in quella sede. Gli resterà il reclamo, ma partirà in svantaggio, perché dovrà spiegare al collegio perché non ha sollevato prima le sue contestazioni.

C’è però un limite che opera a favore del creditore e che il debitore deve conoscere. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026), ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano che avevano sollevato una questione sull’art. 278, comma 2, CCII, rilevando che i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione e che le ordinanze di rimessione andavano notificate anche a loro. È un’affermazione che rafforza la posizione processuale del creditore: non è uno spettatore, ma una parte. Un procedimento in cui i creditori ammessi non ricevono la comunicazione dell’istanza è esposto a contestazioni.

Nel regime della legge 3/2012 vale un principio analogo: il giudice decide “sentiti i creditori”. Nella stessa direzione si muove, per l’incapiente del Codice, il Tribunale di Verona del 12 gennaio 2026 (noto da sintesi Unijuris): il debitore può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori.

Sul piano dei tempi, la Corte costituzionale con la sentenza n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026), in tema di liquidazione giudiziale e art. 281, comma 1, CCII, ha dichiarato non fondata la questione “nei sensi di cui in motivazione”, chiarendo che la contestualità tra decreto di chiusura ed esdebitazione va intesa in senso logico-funzionale e non solo cronologico: l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo. È un principio pensato per la liquidazione giudiziale, ma utile anche per leggere i rapporti tra chiusura e istanza nella liquidazione controllata.

La tua contromossa

Fai in modo che la comunicazione ai creditori sia completa e documentata. È nell’interesse del debitore che ogni creditore ammesso riceva l’istanza: un vizio di comunicazione è il pretesto migliore per un reclamo o per rimettere in discussione il decreto. Nel Codice la comunicazione è a cura del liquidatore; il debitore, tramite il proprio difensore, può verificare che sia avvenuta verso tutti gli indirizzi PEC corretti.

Seconda contromossa: anticipa le osservazioni prevedibili nell’istanza stessa. Se sai che una banca contesterà l’ultimo finanziamento, spiega già nell’istanza perché è stato chiesto, allegando i documenti. Il creditore che si trova davanti una risposta già scritta ha meno convenienza a depositare osservazioni.

Terza contromossa: rispondi alle osservazioni entro tempi brevissimi. Il Codice non fissa un termine per le repliche del debitore, ma il tribunale decide con decreto motivato: lasciare un’osservazione senza risposta significa lasciare al creditore l’ultima parola.

Le pronunce che ti proteggono

Corte cost. ord. 104/2026 afferma la qualità di parte dei creditori ammessi: per il debitore è un promemoria su quanto conti un contraddittorio regolare. Corte cost. sent. 74/2026 dà al debitore una lettura elastica del rapporto tra chiusura e istanza. Trib. Udine 27 marzo 2026 mostra il valore delle osservazioni non presentate: in assenza di contestazioni, e con un parere favorevole del liquidatore, il beneficio è stato concesso.

Quinta mossa: impugnare il decreto e, sotto la vecchia legge, chiederne la revoca

La mossa

Se il giudice concede l’esdebitazione, il creditore ha due strade: il reclamo, che esiste in entrambi i regimi, e la revoca, che esiste solo nella legge 3/2012.

Nella legge 3/2012 il comma 4 dell’art. 14-terdecies prevede il reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c., cioè il reclamo camerale (che il codice di procedura civile fissa, in via generale, in dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto). Il comma 5 prevede che il provvedimento di esdebitazione sia revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso in presenza di atti in frode o di un’alterazione del passivo o dell’attivo.

Nel Codice della crisi l’art. 282, comma 3, prevede che il decreto che dichiara l’esdebitazione, oppure quello che accerta le preclusioni del comma 2, sia comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore, che possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 nel termine di trenta giorni. Il termine speciale di trenta giorni prevale su quello di dieci giorni previsto in via generale dall’art. 124 per i decreti del giudice delegato. E nel Codice non esiste una revoca dell’esdebitazione analoga a quella del comma 5 dell’art. 14-terdecies: scaduto il termine per il reclamo, il decreto si consolida.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il reclamo costa di più delle osservazioni: richiede un atto difensivo vero, un’udienza davanti al collegio, il rischio di una condanna alle spese. Il creditore lo propone quando ritiene che il tribunale abbia sottovalutato elementi concreti, o quando la posizione è di importo elevato.

La revoca della legge 3/2012, invece, è una mossa da “lungo periodo”. Al creditore conviene tenerla in riserva: non ha un termine finale, quindi può aspettare che emerga il bene nascosto, la donazione simulata, il conto all’estero. È il motivo per cui, dal punto di vista del creditore, la permanenza nella legge 3/2012 ha un valore strategico. Il caso di Cosenza dell’ottobre 2025 mostra quanto i cessionari siano attenti a usare gli strumenti di reazione della legge 3/2012 anche molti anni dopo l’omologazione: lì si trattava di un piano del consumatore e dell’art. 14-bis, con termini di decadenza di sei mesi dalla scoperta, ma la logica è la stessa.

Il creditore preferisce non chiedere la revoca quando non ha prove: un’istanza fondata su sospetti espone alla condanna alle spese e, soprattutto, consuma credibilità per un’eventuale istanza successiva meglio documentata.

I suoi limiti

Il reclamo nel Codice va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione e il termine corre anche nel mese di agosto (art. 9, comma 1, CCII). Se l’ultimo giorno cade di sabato o di domenica, scade il primo giorno feriale successivo; ma il creditore che sbaglia il calcolo perde il reclamo.

La revoca della legge 3/2012 non è un riesame del merito. Il creditore deve dimostrare uno dei fatti che il comma 5 indica: atti in frode, passivo o attivo alterati. Non può chiedere la revoca perché ritiene, a posteriori, che il debitore non meritasse il beneficio per ragioni già valutate dal giudice.

Sul ricorso per cassazione contro i decreti in materia di esdebitazione esiste un punto ancora aperto. La Cass. 30108/2025, in un caso di diniego dell’esdebitazione dell’incapiente emesso senza contraddittorio, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario perché la domanda può essere riproposta; la Cass. Sez. I ord. 13228 del 7 maggio 2026 è descritta dalle fonti come in contrasto, e le stesse fonti ne danno letture diverse. È un terreno sul quale nessuna delle due parti può dare nulla per scontato.

Vi è poi un limite che riguarda i creditori che non hanno partecipato al concorso. Nel Codice, l’art. 278, comma 2, stabilisce che nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. In altre parole, il creditore che non si è insinuato può chiedere al debitore esdebitato la stessa percentuale che hanno ricevuto gli altri. La regola è vigente, ma è contestata: la questione di legittimità costituzionale, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione.

La tua contromossa

Nel Codice della crisi la contromossa chiave è il calendario. Calcola il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ai creditori e verifica dopo quella data che nessun reclamo sia stato depositato: da quel momento l’esdebitazione è stabile e nessuna revoca la può rimettere in discussione. Questo è il vero salto di qualità del Codice rispetto alla vecchia legge.

Nella legge 3/2012 la contromossa è la prevenzione. Poiché la revoca resta possibile in ogni momento, la difesa si costruisce prima, con una documentazione patrimoniale completa e verificabile: inventario integrato con ogni sopravvenienza, nessun atto dispositivo nei cinque anni precedenti non spiegato, nessuna passività fittizia. Se un creditore presenta un’istanza di revoca, la risposta deve dimostrare che il fatto contestato era noto al giudice o che non integra uno dei casi del comma 5.

Se il creditore propone reclamo, la contromossa è difensiva e tecnica: costituirsi nei termini, contestare la novità delle argomentazioni non sollevate con le osservazioni, mettere in evidenza la relazione del liquidatore.

Per i creditori non concorsuali, infine, la contromossa è a monte: l’elenco dei creditori deve essere completo fin dall’inizio, perché ogni creditore dimenticato è un creditore che potrà pretendere la sua percentuale dopo l’esdebitazione.

Le pronunce che ti proteggono

Il contrasto tra Cass. 30108/2025 e Cass. 13228/2026 sulla ricorribilità dei decreti va seguito con attenzione. Il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (noto da una sintesi di Eutekne, senza numero), su segnalazione del liquidatore in una liquidazione controllata ha incluso nell’esdebitazione una sanzione tributaria accessoria, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278, comma 7, lett. b): un argomento utile contro il creditore pubblico che pretenda di sottrarre le sanzioni accessorie al beneficio. Sulla legittimazione al reclamo, la Cass. 5157 del 27 febbraio 2025, citata nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, ha affermato in tema di omologazione che il reclamo spetta solo a chi era parte formale del giudizio: un principio che, per analogia, rafforza l’importanza della comunicazione corretta a tutti i creditori.

Sesta mossa: aspettare le utilità sopravvenute del debitore incapiente

La mossa

C’è un debitore che non ha nulla da liquidare: il sovraindebitato incapiente. Per lui la legge 3/2012, dopo le modifiche del D.L. 137/2020 convertito dalla L. 176/2020, aveva introdotto l’art. 14-quaterdecies; il Codice della crisi prevede l’art. 283. In entrambi i casi il creditore non ha un patrimonio su cui soddisfarsi, e la sua unica mossa è aspettare che il debitore migliori la propria condizione.

Nel testo vigente dell’art. 283 CCII, il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti del comma 9, se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. I finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono considerati utilità. Il comma 9 affida all’OCC, per i tre anni successivi al deposito del decreto, la vigilanza sulla tempestività della dichiarazione annuale del debitore e le verifiche sulle utilità ulteriori; se l’OCC le riscontra, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori, che possono iniziare azioni esecutive e cautelari su quelle utilità.

Il testo previgente dell’art. 283 (prima del D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024) parlava invece di quattro anni e di un soddisfacimento non inferiore complessivamente al dieci per cento: il correttivo ha ridotto il periodo a tre anni e ha eliminato la soglia percentuale. Il modello della legge 3/2012 per l’incapiente, da cui il Codice ha preso le mosse, era impostato in modo analogo alla versione originaria.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per il creditore, l’incapiente è una posizione con valore attuale vicino allo zero ma con un valore potenziale: un’eredità, un nuovo lavoro ben pagato, una vincita. La sua strategia è passiva per tre anni e attiva appena l’OCC comunica una sopravvenienza. Il creditore preferisce non impugnare il decreto dell’incapiente quando la situazione del debitore è oggettivamente senza prospettive; lo impugna quando sospetta che l’incapienza sia costruita, per esempio con redditi trasferiti a familiari.

I suoi limiti

Il creditore non può agire esecutivamente sul debitore incapiente esdebitato se non dopo la comunicazione dell’OCC, autorizzata dal giudice, e solo sulle utilità sopravvenute. Non può aggredire il reddito che rientra nel limite del comma 2, cioè quello che, su base annua e dedotte le spese di produzione e il mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Contro il decreto di concessione può proporre reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 283, comma 8). Una sintesi pubblicata da Unijuris riferisce che la Cass. 13220/2026 ha individuato nel tribunale in composizione collegiale il giudice del reclamo: è un’indicazione da prendere con cautela, perché nota solo in sintesi.

Il creditore non può nemmeno contare su una soglia percentuale minima di soddisfazione: nel testo vigente il dieci per cento non c’è più. Alcuni decreti di merito, come quello del Tribunale di Venezia del 20 gennaio 2025 (decr. 1/2025) o del Tribunale di Como del 28 ottobre 2025, usano ancora la formula dei “quattro anni e 10%” del testo previgente: il creditore che li citasse a proprio favore invocherebbe una norma superata.

La tua contromossa

Deposita ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, anche se negativa. Il testo del comma 7 la richiede “ove positiva”, ma molti decreti la chiedono comunque ogni anno e il comma 7 prevede la revoca in caso di mancato deposito nel termine indicato dal giudice. È la contromossa più semplice e quella che toglie al creditore la sua leva principale.

Seconda contromossa: documenta il calcolo del comma 2 con i dati aggiornati. Con l’assegno sociale 2026 (7.101,12 € annui, importo provvisorio secondo la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025), la soglia annua per un nucleo di una persona è di 10.651,68 €, per due persone di 16.723,14 €, per tre di 21.729,43 €, per quattro di 26.203,13 €. Sulla lettura del comma 2 (se il reddito vada confrontato con la soglia dopo aver dedotto le spese reali di mantenimento, o se la soglia esprima essa stessa il mantenimento) le letture dei tribunali non coincidono: va dimostrata la posizione più solida sui numeri del caso.

Terza contromossa: verifica il regime. Se in passato sei stato dichiarato fallito o eri in liquidazione del patrimonio, la Cass. 30108/2025 esclude l’accesso all’art. 283 per la stessa esposizione debitoria. Prima di depositare la domanda bisogna capire se i debiti sono gli stessi o sono nuovi.

Le pronunce che ti proteggono

La Cass. 30108/2025 delimita il perimetro dell’incapiente rispetto alle procedure del passato; Trib. Verona 12 gennaio 2026 conferma che il contraddittorio con i creditori va garantito anche quando il debitore deposita personalmente. Il testo vigente dei commi 1 e 9 dell’art. 283, letto dopo il correttivo, è la prima difesa contro un creditore che pretenda soglie o termini superati.

La partita giocata: tre ipotesi con date e numeri

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti sulle norme citate, non casi reali. Le date sono state verificate sul calendario: quando un termine cade di sabato o di domenica, slitta al lunedì successivo.

Ipotesi 1: liquidazione del patrimonio rimasta nella legge 3/2012

Situazione di partenza: il debitore deposita la domanda di liquidazione del patrimonio l’8 giugno 2022, prima del 15 luglio 2022. Il decreto di apertura arriva il 12 settembre 2022. Una finanziaria ha un credito chirografario di 38.740 €.

Per l’art. 390, comma 1, CCII la procedura resta nella legge 3/2012, anche se aperta dopo l’entrata in vigore del Codice. I beni sopravvenuti entrano nella liquidazione fino all’8 giugno 2026, quattro anni dal deposito della domanda (art. 14-undecies), e la procedura non può chiudersi prima di quella data (art. 14-novies, comma 5). Il giudice chiude la liquidazione con decreto del 22 settembre 2026. La finanziaria incassa nel riparto il 6,3%, cioè 2.440 €; residuano 36.300 €.

Il debitore deposita il ricorso di esdebitazione il 4 novembre 2026, ben dentro l’anno dalla chiusura. La finanziaria viene sentita e contesta un prestito personale ottenuto quattordici mesi prima della domanda. Il debitore ha già allegato al ricorso il contratto, la busta paga dell’epoca e la lettera di licenziamento arrivata tre mesi dopo: il prestito era sostenibile quando è stato chiesto. Il giudice concede l’esdebitazione con decreto del 19 gennaio 2027, comunicato il 21 gennaio. Il reclamo camerale ex art. 739 c.p.c. andrebbe proposto entro dieci giorni: il decimo giorno è domenica 31 gennaio 2027, quindi il termine slitta a lunedì 1° febbraio 2027. La finanziaria non reclama.

A questo punto, per la controparte, la partita non è chiusa: il comma 5 dell’art. 14-terdecies le consente di chiedere la revoca in ogni momento. Se il 15 maggio 2028 scoprisse che il debitore aveva intestato a un familiare un’auto pochi mesi prima della domanda senza dichiararlo, potrebbe depositare l’istanza. La convenienza di farlo dipende dal valore del bene e dalla solidità della prova. La difesa del debitore, in questo regime, è tutta nella completezza dell’inventario depositato anni prima.

Ipotesi 2: liquidazione controllata nel Codice della crisi, esdebitazione dopo tre anni

Situazione di partenza: la liquidazione controllata è aperta il 9 ottobre 2023. Una banca ha un credito ammesso al passivo di 52.180 €. Il liquidatore ha venduto un’auto e ha acquisito una parte dello stipendio eccedente il limite fissato dal giudice; la procedura è ancora aperta perché è pendente un’azione revocatoria.

Il triennio matura venerdì 9 ottobre 2026. Il debitore deposita l’istanza martedì 13 ottobre; il liquidatore la comunica ai creditori ammessi giovedì 15 ottobre. I quindici giorni per le osservazioni scadono venerdì 30 ottobre 2026. La banca deposita osservazioni il 29 ottobre sostenendo colpa grave per tre carte revolving aperte in un anno. Il debitore replica con la documentazione: le carte erano state aperte quando il reddito familiare era doppio, prima della separazione.

Il tribunale dichiara l’esdebitazione con decreto motivato di martedì 10 novembre 2026, comunicato giovedì 12 novembre. I trenta giorni per il reclamo ex art. 282, comma 3, scadrebbero sabato 12 dicembre 2026: il termine slitta a lunedì 14 dicembre 2026. Per l’art. 282, comma 2-bis, l’esdebitazione non incide sull’azione revocatoria in corso: se la revocatoria va a buon fine, il ricavato sarà distribuito ai creditori. Ma il debito residuo della banca, scaduto il termine senza reclamo, è inesigibile e nessuna istanza di revoca potrà riaprire la partita.

Per la banca la convenienza del reclamo è bassa: dovrebbe proporre un atto vero davanti al collegio, con il rischio delle spese, sulla base di argomenti già valutati e respinti.

Ipotesi 3: debitore incapiente nel Codice della crisi

Situazione di partenza: debitore che vive solo, con un reddito netto annuo di 9.870 €. Con l’assegno sociale 2026 la soglia del comma 2 dell’art. 283 per una persona è di 10.651,68 €: il reddito è sotto soglia. Il tribunale concede l’esdebitazione con decreto depositato lunedì 16 febbraio 2026 e comunicato mercoledì 18 febbraio. Il reclamo dei creditori può essere proposto entro venerdì 20 marzo 2026. Nessuno lo propone.

La vigilanza dell’OCC dura fino al 16 febbraio 2029. Nel 2027 il debitore riceve un’eredità di 18.430 € e la indica nella dichiarazione annuale. L’OCC verifica, chiede l’autorizzazione al giudice e comunica la sopravvenienza ai creditori, che possono agire in via esecutiva e cautelare su quella somma. La contromossa del debitore non è nascondere l’eredità, che esporrebbe alla revoca, ma dichiararla e proporre ai creditori un accordo sul suo utilizzo prima che partano le azioni esecutive, che per ciascun creditore hanno un costo e un esito incerto in concorso con gli altri.

Quando all’avversario conviene sedersi al tavolo

C’è una lettura della partita che pochi offrono: il creditore non è sempre interessato a vincere, è interessato a recuperare. E in alcuni momenti la sua convenienza si sposta dalla contestazione all’accordo.

Il primo momento è prima del deposito della domanda. Se il debitore dimostra al creditore, con dati, che la liquidazione produrrà un riparto modesto e che l’esdebitazione è probabile, il creditore può preferire uno stralcio immediato. Per il creditore, incassare una somma certa subito vale spesso più di un riparto incerto tra tre anni. Per il debitore, però, l’accordo con un solo creditore va valutato con prudenza: un pagamento preferenziale nei cinque anni precedenti può essere usato dagli altri creditori come argomento contro la meritevolezza, sotto la legge 3/2012 (art. 14-terdecies, comma 2) e, nel Codice, come atto revocabile o come condotta da valutare.

Il secondo momento è la scadenza del termine per le osservazioni. Il creditore che ha argomenti deboli sa che le osservazioni gli costano poco ma rendono poco. Se il debitore ha anticipato le contestazioni nell’istanza, il creditore spesso rinuncia.

Il terzo momento è il reclamo. Nel Codice, il creditore che ha perso in primo grado ha trenta giorni per decidere. Una lettera del difensore del debitore che illustra i punti deboli del possibile reclamo, e ricorda la regola sulle spese, sposta la convenienza.

Il quarto momento riguarda i garanti. Poiché l’esdebitazione non libera fideiussori e coobbligati (art. 278, comma 6), il creditore che ha una garanzia personale è spesso disposto a una transazione che coinvolga il garante, in cambio della rinuncia a contestare l’esdebitazione del debitore principale. È una trattativa che va condotta con chiarezza: il debitore e il garante hanno interessi che possono divergere.

Il quinto momento è la sopravvenienza dell’incapiente. Quando l’OCC comunica un’utilità sopravvenuta, ogni creditore sa che dovrà sostenere un’azione esecutiva e dividere il risultato con gli altri. Una proposta del debitore che metta a disposizione parte dell’utilità, distribuita in proporzione, è spesso più conveniente per tutti di una corsa al pignoramento.

Il sesto momento, solo per la legge 3/2012, è l’istanza di revoca. Il creditore che chiede la revoca sa che dovrà provare atti in frode o alterazioni del patrimonio. Se il debitore può dimostrare che il fatto era noto o non rilevante, il creditore ha interesse a chiudere con un accordo prima di una decisione sfavorevole. Al contrario, se il fatto è serio, al debitore conviene valutare un accordo per evitare che venga meno l’intera esdebitazione.

Dal suo punto di vista, il creditore tratta quando il costo atteso della contestazione supera il recupero atteso. Il compito del debitore è spostare questo calcolo con documenti, non con promesse.

La partita in tabella

Le regole dei due regimi a confronto, e poi le mosse una per una. Le indicazioni sulla legge 3/2012 sono ricostruite dal testo degli artt. 14-novies, 14-undecies e 14-terdecies; quelle sul Codice dal testo vigente degli artt. 278-283 dopo il D.Lgs. 136/2024.

Aspetto Legge 3/2012 (liquidazione del patrimonio) Codice della crisi (liquidazione controllata)
Quando si applica Domande depositate prima del 15/7/2022 e procedure aperte a seguito di esse (art. 390 CCII) Domande depositate dal 15/7/2022
Avvio dell’esdebitazione Ricorso del debitore entro un anno dalla chiusura Istanza del debitore o segnalazione del liquidatore
Tempi Chiusura non prima di quattro anni dal deposito della domanda Alla chiusura o dopo tre anni dall’apertura
Beni sopravvenuti Nella liquidazione per quattro anni dal deposito Fino alla chiusura o all’esdebitazione anticipata; restano salvi giudizi e operazioni in corso
Ruolo dei creditori Sentiti i creditori non integralmente soddisfatti Osservazioni entro 15 giorni dalla comunicazione
Requisito di soddisfazione Soddisfatti almeno in parte i creditori anteriori Nessun requisito minimo
Condotta Niente credito colposo e sproporzionato, niente atti in frode Niente colpa grave, malafede o frode; condizioni dell’art. 280
Impugnazione Reclamo ex art. 739 c.p.c. Reclamo ex art. 124 entro 30 giorni
Revoca dopo il decreto In ogni momento su istanza dei creditori (c.5) Non prevista
Incapiente Art. 14-quaterdecies Art. 283: tre anni dal decreto, vigilanza OCC, nessuna soglia del 10%
Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Invocare il regime più favorevole Art. 390 CCII; Cass. 14835/2025 e 1469/2026 Ricostruire la data di deposito della domanda Prima di depositare il ricorso o l’istanza
Sorvegliare le sopravvenienze Quattro anni dal deposito (L. 3/2012); tre anni dall’apertura (CCII) Dichiarare subito ogni bene nuovo e integrare l’inventario Per tutta la durata della procedura
Attaccare la meritevolezza Colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2); Cass. 22074/2025 e 11603/2026 Documentare la storia del debito nella relazione OCC e nell’istanza Dal deposito della domanda all’istanza di esdebitazione
Depositare osservazioni 15 giorni dalla comunicazione (CCII); audizione (L. 3/2012) Anticipare le contestazioni e replicare subito Dalla comunicazione dell’istanza al decreto
Proporre reclamo 30 giorni ex art. 124 (CCII); art. 739 c.p.c. (L. 3/2012); niente sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII) Costituirsi e contestare le censure nuove Dalla comunicazione del decreto alla scadenza
Chiedere la revoca Solo L. 3/2012, in ogni momento, per frode o patrimonio alterato Inventario completo e prova della conoscenza del fatto Senza limite temporale
Agire sulle utilità dell’incapiente Solo dopo la comunicazione dell’OCC autorizzata dal giudice (art. 283 c.9) Dichiarazione annuale sempre depositata; proposta di accordo Tre anni dal decreto

Le domande di chi aspetta il decreto

La mia liquidazione del patrimonio è stata aperta a settembre 2022: si applica il Codice della crisi?
No, se la domanda è stata depositata prima del 15 luglio 2022. Per l’art. 390, comma 1, CCII le domande depositate prima dell’entrata in vigore del Codice restano regolate dalla legge 3/2012, e con esse la procedura aperta a seguito della domanda. La Cass. 14835/2025 ha chiarito che anche l’esdebitazione segue la legge 3/2012.

Un creditore può far revocare la mia esdebitazione anni dopo?
Dipende dal regime. Sotto la legge 3/2012 sì: il provvedimento è revocabile in ogni momento su istanza dei creditori, ma solo per i fatti indicati dal comma 5 (atti in frode, passivo o attivo alterati). Sotto il Codice della crisi no: scaduto il termine di trenta giorni per il reclamo senza impugnazioni, il decreto non è revocabile.

Quanto tempo hanno i creditori per opporsi nel Codice della crisi?
Quindici giorni per le osservazioni e trenta per il reclamo. I quindici giorni decorrono dalla comunicazione dell’istanza a cura del liquidatore; i trenta dalla comunicazione del decreto (art. 282, commi 1 e 3). Corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti del Codice.

Devo aspettare la chiusura della liquidazione controllata per essere esdebitato?
No: dopo tre anni dall’apertura puoi chiedere l’esdebitazione anche a procedura aperta. Lo prevede l’art. 282, comma 1. L’esdebitazione non incide sui giudizi in corso e sulle operazioni di liquidazione (comma 2-bis).

Il creditore può bloccare la liquidazione controllata sostenendo che non merito?
Non all’apertura. La Cass. 22074/2025 e la Cass. 11603/2026 hanno stabilito che la meritevolezza non è condizione per aprire la liquidazione controllata: la condotta del debitore si valuta nella fase dell’esdebitazione, dove il creditore deve dimostrare colpa grave, malafede o frode.

Se ottengo l’esdebitazione, la banca può chiedere i soldi a mio padre che mi ha fatto da garante?
Sì. L’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La posizione del garante va considerata fin dall’inizio, perché può richiedere uno strumento autonomo.

I paletti che i giudici hanno messo ai creditori

I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa del creditore. Per ognuno è indicato da quale fonte è stato letto; i principi sono riformulati.

Sulla scelta del regime (prima mossa)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (massima su Brocardi e passaggi riportati nella Cass. 30108/2025). L’esdebitazione chiesta dopo il 15 luglio 2022 da chi era in una procedura liquidatoria previgente resta regolata dalla legge previgente: per la liquidazione del patrimonio, dall’art. 14-terdecies. Rilevanza: il creditore non può scegliere il regime, e nemmeno il debitore.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1469 (massima su Brocardi, art. 390 CCII). Per i falliti prima del Codice l’istanza resta regolata dalla legge fallimentare per l’ultrattività dell’art. 390, comma 2; l’esdebitazione non è un istituto autonomo rispetto alla procedura concorsuale. Rilevanza: conferma la regola della 14835/2025.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (testo integrale sul sito della Corte). Il fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere quella dell’incapiente ex art. 283 CCII per la stessa esposizione; il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile perché la domanda è riproponibile. Rilevanza: chiude la strada del “secondo tentativo” per gli stessi debiti, lascia aperta quella dei debiti nuovi.

Sulla meritevolezza (terza mossa)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima su Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza; negligenza e imprudenza contano nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: il creditore non può bloccare la procedura all’ingresso.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi su diritto.it). La meritevolezza non è requisito di apertura, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è condizione di ammissibilità con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: la relazione dell’OCC è il primo campo di battaglia.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima su Brocardi, caso in regime di legge fallimentare). La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione senza condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non ha un requisito oggettivo. Rilevanza: il creditore non può puntare sul solo riparto modesto.
  4. Trib. Udine, Sez. II civ., decreto 27 marzo 2026, R.G. 9/2020 (testo pubblicato sul sito del Tribunale). In una liquidazione del patrimonio, esdebitazione concessa ex art. 14-terdecies con soddisfazione dei chirografari al 12%; il ricorso al credito “colposo e sproporzionato” è letto in modo restrittivo, con applicazione analogica dell’art. 282, comma 2, CCII. Rilevanza: anche nella vecchia legge la soglia della colpa è alta.
  5. Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (sintesi Unijuris, numero non disponibile). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, è colpa grave e giustifica il rigetto. Rilevanza: è l’argomento tipico del creditore pubblico, da prevenire.
  6. Trib. Urbino, 9 dicembre 2025 (sintesi Unijuris). Conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori. Rilevanza: limita gli argomenti fondati sul riparto.
  7. Cass. civ., 24 luglio 2025, n. 21048 (citata nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 2026, in tema di procedure del consumatore). La colpa del finanziatore nella valutazione del merito creditizio non esclude automaticamente la colpa grave del debitore. Rilevanza: il debitore non può limitarsi ad accusare la banca.

Sul contraddittorio e sui tempi (quarta mossa)

  1. Corte cost., ord. n. 104/2026 (depositata 11 giugno 2026, scheda della Corte). I creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione dopo liquidazione controllata; atti restituiti ai rimettenti, merito non esaminato. Rilevanza: la comunicazione ai creditori non è una formalità.
  2. Corte cost., sent. n. 74/2026 (depositata 12 maggio 2026, scheda della Corte e sintesi iusletter). La contestualità tra chiusura della liquidazione giudiziale ed esdebitazione (art. 281, comma 1) va intesa in senso logico-funzionale. Rilevanza: l’istanza depositata subito dopo la chiusura non è tardiva.
  3. Trib. Verona, 12 gennaio 2026 (sintesi Unijuris). L’incapiente può depositare personalmente la domanda, ma il contraddittorio con i creditori va garantito. Rilevanza: anche nell’art. 283 i creditori hanno voce.

Sul reclamo, sulla revoca e sugli effetti (quinta e sesta mossa)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228 (sintesi iusletter ed ecnews, che ne danno letture diverse). Descritta dalle fonti come in contrasto con la 30108/2025 sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti in tema di esdebitazione dell’incapiente. Rilevanza: punto aperto per entrambe le parti.
  2. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne, numero non disponibile). La sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione ex art. 282, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Rilevanza: limita la pretesa del creditore pubblico sulle sanzioni.
  3. Trib. Cosenza, decreto 1° ottobre 2025, R.G. 5/2017 V.G. (testo pubblicato sul sito del Tribunale). Su ricorso di una cessionaria del credito, cessano gli effetti dell’omologazione di un piano del consumatore della legge 3/2012 per nuovo debito contratto in corso di procedura. Rilevanza: mostra che i creditori usano attivamente gli strumenti di reazione della vecchia legge.
  4. Cass. civ., 27 febbraio 2025, n. 5157 (citata nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 2026). Il reclamo contro l’omologazione spetta a chi è stato parte formale del giudizio. Rilevanza: per analogia, la qualità di parte del creditore va costruita con comunicazioni corrette.

Questione pendente: l’art. 278, comma 2, CCII (creditori non concorsuali) è stato portato davanti alla Corte costituzionale dai Tribunali di Verona (r.o. 230/2025) e Milano (r.o. 27/2026); la questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione.

Come lo Studio Monardo gioca la partita al tuo posto

Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i punti deboli dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il tavolo della trattativa quando la loro convenienza si sposta. In concreto:

  1. Ricostruiamo la cronologia della procedura: data di deposito della domanda, apertura, chiusura, per stabilire con certezza se l’esdebitazione segue la legge 3/2012 o il Codice della crisi alla luce dell’art. 390 CCII e della Cass. 14835/2025.
  2. Verifichiamo l’inventario e le sopravvenienze, confrontando la documentazione depositata con la situazione patrimoniale attuale, per eliminare in anticipo gli argomenti di una futura istanza di revoca o di un reclamo.
  3. Calcoliamo i termini: quattro anni dal deposito e un anno dalla chiusura per la legge 3/2012; tre anni dall’apertura, quindici giorni e trenta giorni per il Codice, con lo slittamento al lunedì quando la scadenza cade nel fine settimana e senza sospensione feriale.
  4. Redigiamo l’istanza o il ricorso di esdebitazione anticipando le contestazioni prevedibili, con la storia documentata di ogni finanziamento.
  5. Collaboriamo con il liquidatore e con l’OCC perché la relazione sulle cause dell’indebitamento e la segnalazione dei fatti rilevanti siano complete, e verifichiamo che l’istanza sia comunicata a tutti i creditori ammessi.
  6. Replichiamo alle osservazioni dei creditori nei tempi utili, con documenti e non con dichiarazioni.
  7. Difendiamo il decreto nel reclamo e, nel regime della legge 3/2012, rispondiamo all’istanza di revoca dimostrando che il fatto contestato era noto o non rientra nei casi del comma 5.
  8. Valutiamo la posizione dei garanti e dei coobbligati, che l’esdebitazione non libera, e costruiamo con loro una strategia coerente.
  9. Seguiamo il triennio dell’incapiente: dichiarazioni annuali, calcolo della soglia del comma 2 con i dati aggiornati, gestione delle utilità sopravvenute e proposta ai creditori.
  10. Apriamo la trattativa nei momenti in cui al creditore conviene chiudere: prima del deposito, alla scadenza delle osservazioni, davanti al reclamo, alla comunicazione di un’utilità sopravvenuta.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC significano conoscere entrambi i regimi dal lato di chi istruisce le procedure: la liquidazione del patrimonio della legge 3/2012, con le sue regole di chiusura e di revoca, e la liquidazione controllata del Codice, con i suoi termini brevi. La qualifica di cassazionista consente di mantenere la stessa linea dall’istanza al reclamo e, se necessario, fino alla Corte di cassazione, dove oggi si discute della ricorribilità dei decreti in materia di esdebitazione.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: gli avvocati presidiano termini e contestazioni, i commercialisti leggono i riparti, i redditi e la convenienza economica dei creditori. Capire quanto vale per una banca o per una cessionaria opporsi, rispetto a chiudere, è un calcolo da commercialista tanto quanto da avvocato.

Le regole del gioco valgono per chi le conosce

Il passaggio dalla legge 3/2012 al Codice della crisi non ha solo cambiato i numeri: ha cambiato le armi dei creditori. Sotto la vecchia legge hanno meno vincoli temporali e una revoca che resta aperta nel tempo; sotto il Codice hanno quindici giorni per farsi sentire e trenta per reclamare, poi la partita si chiude. In mezzo c’è un regime transitorio che la Cassazione ha reso chiaro: si resta nella legge della procedura da cui si parte. Nell’esdebitazione non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo affronta questa materia a partire da competenze precise: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno sia la vecchia liquidazione del patrimonio sia la liquidazione controllata del Codice; come avvocato cassazionista segue la stessa strategia fino all’ultimo grado di giudizio. Le simulazioni di questo articolo sono ipotesi dimostrative: ogni caso va esaminato sui suoi documenti.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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