Quanto Costa Presentare Un Piano Del Consumatore?

Questa pagina raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso sui costi della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, quella che tutti continuano a chiamare “piano del consumatore”. Le risposte sono complete, scritte come le daremmo a voce, e restano su un solo binario: quanto costa la procedura in sé, cioè il compenso dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), le spese di giustizia, le eventuali spese di pubblicazione e trascrizione, il tema del patrocinio a spese dello Stato e, soprattutto, il meccanismo della prededuzione, che consente di inserire molte di queste spese dentro il piano stesso.

Il quadro normativo, in breve. Il piano del consumatore è disciplinato dagli artt. 67 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), come modificati dal correttivo D.Lgs. 136/2024. La domanda si presenta con l’ausilio di un OCC, che è un soggetto terzo, non il difensore del debitore. Il compenso dell’OCC non è libero: si calcola con i parametri del D.M. 202/2014, poi declinati nei regolamenti dei singoli organismi.

Perché proprio noi rispondiamo a queste domande? Perché il costo di un piano del consumatore è, prima di tutto, il costo del lavoro dell’OCC e del gestore della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si costruisce un preventivo dell’organismo, quali voci sono previste dal D.M. 202/2014 e come le spese di procedura vengono collocate in prededuzione nel piano. È esattamente la materia di questo articolo.

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Ma presentare un piano del consumatore costa davvero qualcosa, o è gratis?

No, non è gratis: la procedura ha costi propri, ma sono regolati e in gran parte possono essere inseriti nel piano stesso.

È la prima domanda che riceviamo, e spesso nasce da un equivoco. Molte persone hanno letto che gli OCC sono “organismi pubblici”, perché possono essere costituiti presso Comuni, Camere di commercio, ordini professionali, e ne deducono che il servizio sia gratuito. Non è così. L’OCC svolge un’attività professionale complessa: raccoglie la documentazione, verifica i debiti, ricostruisce il patrimonio, redige la relazione che accompagna la domanda, comunica con i creditori, riferisce al giudice. Per questa attività è previsto un compenso, che la legge vuole proporzionato al lavoro e alla dimensione della procedura.

Le voci di costo, nella sostanza, sono quattro:

  1. il compenso dell’OCC, comprensivo dell’attività del gestore della crisi nominato, più il rimborso delle spese generali e delle spese vive;
  2. le spese di giustizia per il deposito della domanda in tribunale (contributo unificato e anticipazione forfettaria, dove richiesti dalla cancelleria);
  3. eventuali spese accessorie: visure, certificati, trascrizione della sentenza di omologazione quando necessaria;
  4. l’IVA sul compenso dell’organismo, che per un consumatore è un costo effettivo perché non può detrarla.

Ci sono poi gli eventuali costi di assistenza professionale di parte, che non dipendono dalla procedura ma dal caso concreto e si chiariscono in consulenza: in questa pagina non ne parliamo.

Il punto che cambia la prospettiva è un altro. La gran parte del compenso dell’OCC non va pagata tutta prima di partire: di regola si versa un acconto contenuto all’avvio e il resto viene pagato in prededuzione, cioè con priorità, attraverso le stesse rate del piano omologato. Lo vedremo nel dettaglio più avanti, perché è il cuore economico della procedura.

Per dare un ordine di grandezza senza inventare nulla: il regolamento di un OCC camerale che abbiamo consultato (quello della Camera di commercio dell’Emilia) indica un compenso minimo di 1.900 euro oltre IVA per le procedure ordinarie e un acconto iniziale di 300 euro oltre IVA. Altri organismi hanno regole proprie. È un esempio, non un listino universale.


Chi devo pagare, esattamente? L’OCC, il gestore, il tribunale?

Paghi l’OCC (che remunera al suo interno il gestore della crisi) e lo Stato, per le spese di giustizia. Non c’è un terzo pagamento al gestore.

La confusione è comprensibile, perché nella pratica si parla indifferentemente di “OCC” e di “gestore”. La distinzione è semplice. L’OCC è l’organismo; il gestore della crisi è la persona fisica, iscritta negli elenchi, che l’organismo nomina per seguire la tua pratica. Il compenso è unico e viene richiesto dall’organismo. Il regolamento dell’OCC camerale dell’Emilia lo dice espressamente: il compenso del gestore della crisi è già incluso in quello dell’organismo. Non devi aspettarti una seconda richiesta separata dal gestore per la stessa attività.

Il secondo destinatario dei pagamenti è lo Stato, attraverso la cancelleria del tribunale, per il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria, quando sono richiesti per il deposito. Ne parliamo nella risposta dedicata.

Il terzo, eventuale, è l’ufficio dove va trascritta la sentenza di omologazione se il piano incide su beni immobili o mobili registrati: l’art. 70, comma 7, CCII prevede che il giudice, ove necessario, disponga la trascrizione a cura dell’OCC. Le relative imposte, quando dovute, sono una spesa viva della procedura.

E i creditori? Ai creditori non paghi nulla “per entrare” nella procedura. Ricevono ciò che il piano prevede, nei tempi che il piano prevede, dopo l’omologazione.

Una precisazione importante. Il D.M. 202/2014 regola il compenso dell’organismo e anche quello del professionista nominato dal giudice al posto dell’organismo (avvocato, commercialista, notaio) e della società tra professionisti. In tutti questi casi la logica è la stessa: il compenso è fissato con parametri di legge e non è una trattativa libera tra te e chi svolge la funzione.


Il compenso dell’OCC chi lo decide? C’è una legge o fanno come vogliono?

C’è una legge: il D.M. 202/2014, che rinvia a parametri percentuali su attivo e passivo; ogni OCC poi adotta un proprio regolamento entro quei limiti.

Il decreto ministeriale n. 202 del 2014 è il regolamento sui requisiti di iscrizione degli organismi e sui compensi. La parte che ti interessa sono gli artt. 14 e seguenti. Il principio di fondo è che il compenso copre l’intero corrispettivo della prestazione e che a esso si aggiunge un rimborso delle spese, che può essere forfettario, in una misura tra il 10% e il 15%, oppure pari alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per fissare il compenso si considerano, secondo i criteri richiamati nel materiale formativo dell’Ordine degli avvocati di Torino che abbiamo consultato: l’opera prestata, i risultati ottenuti, l’eventuale impiego di ausiliari, la sollecitudine, la complessità delle questioni, il numero dei creditori e la misura della loro soddisfazione.

Il calcolo vero e proprio, per il piano del consumatore, passa per l’art. 16, comma 1, del D.M. 202/2014: si applica una percentuale sull’attivo realizzato e una percentuale sul passivo risultante dal piano, utilizzando gli scaglioni del D.M. 30/2012 (quello sui compensi dei curatori fallimentari). Lo vediamo con i numeri nella prossima sezione.

Su questa base di legge, ogni OCC approva un regolamento o un disciplinare che precisa come applica i parametri, quali minimi pratica, come gestisce gli acconti, quanto è dovuto se la procedura si interrompe. È quel documento che devi chiedere, e leggere, prima di firmare l’accettazione del preventivo.

Quindi no, l’OCC non “fa come vuole”. Ha margini di scelta all’interno delle forbici percentuali, ma deve restare nei limiti e nei tetti del decreto. Se un preventivo ti sembra sproporzionato rispetto al tuo passivo e a quanto il piano destina ai creditori, è legittimo chiedere come è stato calcolato, voce per voce.


Devo pagare tutto subito, prima ancora di sapere se il giudice approva?

No. Di regola si versa un acconto all’avvio; il saldo, se il piano è omologato, viene pagato in prededuzione con le modalità del piano.

Ed è la differenza che molte persone non conoscono. Se dovessi anticipare l’intero compenso prima ancora di depositare la domanda, la procedura sarebbe di fatto preclusa proprio a chi ne ha più bisogno. Il sistema funziona diversamente.

Prendiamo ancora il regolamento dell’OCC camerale dell’Emilia, perché è chiaro e pubblico:

  • alla domanda si versa un acconto di 300 euro oltre IVA;
  • possono essere richiesti ulteriori acconti fino al 60% del compenso pattuito;
  • se il piano viene omologato, il saldo è in prededuzione, secondo le modalità previste nel piano del consumatore;
  • se l’omologazione viene negata, è dovuto il 60% del preventivo accettato, al netto degli acconti, entro 30 giorni dal diniego.

Altri organismi possono avere percentuali e scadenze diverse; la struttura, però, è ricorrente: acconto iniziale moderato, eventuali acconti intermedi, saldo inserito nel piano.

Questo non significa che tu possa partire con zero risorse. Un minimo di disponibilità iniziale serve: per l’acconto all’OCC, per le spese di giustizia del deposito, per qualche certificato. Ma il grosso del costo viaggia insieme al piano, e il giudice lo vede, perché le spese di procedura compaiono nel prospetto dei pagamenti che accompagna la domanda.


Come si calcola, in pratica, il compenso dell’OCC? Mi fa vedere le percentuali?

Sì, ed è meno complicato di quanto sembri. Il meccanismo dell’art. 16, comma 1, D.M. 202/2014 combina due calcoli: uno sull’attivo (nel piano del consumatore, ciò che il piano realizza e mette a disposizione dei creditori) e uno sul passivo (i debiti risultanti dal piano). Per entrambi si usano gli scaglioni dell’art. 1 del D.M. 30/2012.

Percentuali sull’attivo (art. 1, comma 1, D.M. 30/2012), a scaglioni progressivi:

Scaglione di attivo Percentuale
fino a 16.227,08 € dal 12% al 14%
da 16.227,09 € a 24.340,62 € dal 10% al 12%
da 24.340,63 € a 40.567,68 € dall’8,5% al 9,5%
da 40.567,69 € a 81.135,38 € dal 7% all’8%
da 81.135,39 € a 405.676,89 € dal 5,5% al 6,5%
da 405.676,90 € a 811.353,79 € dal 4% al 5%
da 811.353,80 € a 2.434.061,37 € dallo 0,90% all’1,80%
oltre 2.434.061,37 € dallo 0,45% allo 0,90%

Percentuali sul passivo (art. 1, comma 2, D.M. 30/2012): dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro circa, e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti. (Il materiale consultato riporta per la soglia del passivo una cifra leggermente diversa da quella dello scaglione dell’attivo: in un calcolo reale va controllato il testo ufficiale del decreto.)

Gli scaglioni funzionano come quelli dell’IRPEF: ogni percentuale si applica solo alla parte di importo che rientra in quello scaglione, non all’intero valore.

A questo risultato si applicano due correttivi decisivi.

Il primo è la riduzione dell’art. 16, comma 4, D.M. 202/2014: i compensi dell’organismo vanno ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%. Molti regolamenti applicano la riduzione minima del 15%, come fa l’OCC dell’Emilia (“ridotto nella misura del 15%, fatti salvi i minimi”). Per il professionista nominato al posto dell’organismo dal giudice, il materiale consultato indica invece una riduzione secca del 40%.

Il secondo è il tetto dell’art. 16, comma 5, di cui parliamo nella risposta che segue.

Infine si aggiungono il rimborso forfettario delle spese generali (tra il 10% e il 15%; l’OCC dell’Emilia applica il 15%), le spese vive documentate e l’IVA.

Il calcolo, quindi, non è una cifra “a sensazione”. È una formula: attivo e passivo, scaglioni, riduzione, tetto, rimborso spese, IVA. Se il preventivo che ricevi non ti permette di ricostruire questi passaggi, chiedi che ti vengano esplicitati. Nella sezione con gli esempi concreti trovi due calcoli completi.


Esiste un tetto massimo? E un minimo sotto il quale non si scende?

Sì, c’è un tetto di legge, legato a quanto ricevono i creditori; i minimi, invece, li fissano i regolamenti dei singoli OCC.

Il tetto è previsto dall’art. 16, comma 5, D.M. 202/2014. Compenso e rimborso forfettario delle spese generali, sommati (esclusi i rimborsi delle spese vive), non possono superare:

  • il 5% di quanto attribuito ai creditori, quando il passivo supera 1.000.000 di euro;
  • il 10% di quanto attribuito ai creditori, quando il passivo è inferiore a 1.000.000 di euro.

C’è però un’eccezione importante: il tetto non si applica se l’importo complessivamente attribuito ai creditori è inferiore a 20.000 euro. È una scelta comprensibile: nelle procedure molto piccole il 10% di quanto va ai creditori non basterebbe a coprire il lavoro minimo necessario.

Il risultato pratico è che, nei piani in cui ai creditori vanno somme medie (sopra i 20.000 euro), il tetto può diventare il vero limite del compenso, più ancora delle percentuali. Lo mostriamo nella prima simulazione.

E i minimi? Il D.M. 202/2014 non fissa un minimo in euro uguale per tutti. Sono i regolamenti degli organismi a prevederlo. Quello dell’Emilia, per esempio, indica 1.900 euro oltre IVA per le procedure ordinarie e 950 euro per l’esdebitazione del debitore incapiente. Per la procedura familiare (più membri dello stesso nucleo) il compenso si calcola sulla somma delle masse attive e passive e si ripartisce in proporzione all’attivo di ciascuno.

Qui c’è un punto da tenere d’occhio: minimo regolamentare e tetto di legge possono entrare in tensione nei piani di dimensione media. Se il tetto del 10% porta a una cifra inferiore al minimo del regolamento, come si risolve? La risposta dipende da come l’organismo coordina le due regole e va chiarita prima di accettare il preventivo. Non è un dettaglio: in un piano con 21.000 euro destinati ai creditori, la differenza tra le due soglie può valere qualche centinaio di euro.


Quanto si paga in tribunale per depositare la domanda? Serve la marca da bollo?

Normalmente sì: le cancellerie richiedono il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria; l’importo va verificato sulla tabella del tribunale competente.

Il contributo unificato è disciplinato dal D.P.R. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia). Per le procedure di sovraindebitamento la prassi più diffusa delle cancellerie, sia sotto la vecchia L. 3/2012 sia dopo l’entrata in vigore del CCII, è di applicare il contributo previsto per i procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, cioè 98 euro, insieme all’anticipazione forfettaria di 27 euro (la cosiddetta “marca da 27 euro”) per le notifiche e comunicazioni d’ufficio.

Diciamolo con onestà: su questo punto non c’è una norma scritta specificamente per il piano del consumatore, e alcuni tribunali pubblicano tabelle proprie per le procedure concorsuali e di sovraindebitamento. Prima di depositare va sempre controllata la tabella o la modulistica della cancelleria del tribunale competente. Un versamento sbagliato non fa saltare la domanda, ma può generare richieste di integrazione e ritardi.

Due cose da sapere ancora.

La prima: il contributo unificato è una spesa di giustizia, cioè un costo verso lo Stato. Non rientra nel compenso dell’OCC e non viene pagato all’organismo, ma con le modalità ordinarie (modello F23, pagamento telematico pagoPA, contrassegno, a seconda di quanto accetta l’ufficio).

La seconda: in caso di reclamo contro il decreto di inammissibilità (art. 70, comma 1, CCII, termine di 30 giorni dalla comunicazione) o di impugnazione della sentenza di omologazione (art. 70, comma 8, che rinvia all’art. 51), si apre una fase ulteriore che comporta spese di giustizia proprie. È un costo eventuale, ma va messo in conto quando si valuta il rischio della procedura.


Ci sono spese di pubblicazione sui giornali, notifiche ai creditori, trascrizioni?

Le spese di “pubblicità” in senso classico, come gli annunci sui giornali, nel piano del consumatore di regola non ci sono; restano le comunicazioni dell’OCC e l’eventuale trascrizione.

Vediamo cosa prevede l’art. 70 CCII nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024.

Pubblicazione. Se la domanda è ammissibile, il giudice con decreto dispone la pubblicazione di proposta e piano in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia. È una pubblicazione telematica, gestita dagli uffici: non è previsto che il consumatore acquisti spazi su quotidiani. Anche la sentenza di omologazione, secondo l’art. 70, comma 8, è comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni.

Comunicazione ai creditori. Entro 30 giorni dal decreto è l’OCC a dare comunicazione ai creditori; i creditori indicano un indirizzo PEC e possono presentare osservazioni entro 20 giorni. Le comunicazioni avvengono per PEC: il costo vivo è minimo e, di regola, rientra nell’attività dell’organismo o nelle spese vive documentate.

Trascrizione. Se il piano produce effetti su immobili o beni registrati, il giudice, ove necessario, dispone la trascrizione della sentenza a cura dell’OCC (art. 70, comma 7). Le imposte e i diritti di trascrizione, quando dovuti secondo la normativa fiscale vigente, sono spese vive che si aggiungono.

Spese documentali. Visure catastali e ipotecarie, certificati della Centrale Rischi, estratti di ruolo, certificati anagrafici, copie delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni che l’art. 67, comma 2, CCII impone di allegare. Sono importi contenuti, ma vanno considerati.

Quindi, se qualcuno ti prospetta “spese di pubblicità” consistenti per un piano del consumatore, chiedi a cosa si riferiscono esattamente. La pubblicità di questa procedura è, per legge, telematica.


In che momento si paga cosa? C’è uno schema delle fasi?

Sì, ed è utile averlo sotto gli occhi, perché il costo della procedura non si concentra in un solo momento. La tabella che segue collega ogni fase all’atto, al termine previsto dall’art. 70 CCII, a chi se ne occupa e alla voce di spesa che tipicamente si presenta in quel passaggio.

Fase Atto Termine Davanti a chi / chi agisce Voce di costo tipica
1. Incarico Istanza all’OCC, nomina del gestore, preventivo Nessun termine di legge OCC Acconto iniziale (es. 300 € + IVA nel regolamento Emilia)
2. Istruttoria Raccolta documenti, relazione dell’OCC Variabile, dipende dalla documentazione Gestore della crisi Spese documentali; eventuali acconti intermedi
3. Deposito Domanda con piano e relazione Quando la relazione è pronta Tribunale in composizione monocratica (art. 67, c. 6) Contributo unificato e anticipazione forfettaria
4. Integrazioni Eventuali integrazioni richieste Fino a 15 giorni concessi dal giudice (art. 70, c. 1) Giudice Nessuna di regola; eventuale lavoro aggiuntivo dell’OCC
5. Ammissibilità Decreto di pubblicazione ed eventuali misure protettive Data del decreto Giudice Nessuna (pubblicazione telematica)
6. Comunicazione Comunicazione ai creditori Entro 30 giorni dal decreto OCC Spese vive minime (PEC)
7. Osservazioni Osservazioni dei creditori via PEC Entro 20 giorni dalla comunicazione Creditori verso OCC Nessuna per il debitore
8. Relazione finale Relazione al giudice ed eventuali modifiche Entro 10 giorni dalla scadenza delle osservazioni OCC Compreso nel compenso
9. Omologazione Sentenza di omologa (o diniego) Data della sentenza Giudice Eventuale trascrizione (art. 70, c. 7)
10. Esecuzione Pagamenti secondo il piano Durata del piano Debitore, sotto controllo dell’OCC Saldo del compenso OCC in prededuzione
Eventuale Reclamo contro l’inammissibilità 30 giorni dalla comunicazione Corte d’appello Spese di giustizia del reclamo

Leggendo la tabella in verticale si capisce perché diciamo che il piano “si porta dietro” i suoi costi: le voci rilevanti stanno all’inizio (acconto e spese di deposito) e alla fine (saldo in prededuzione, nella fase di esecuzione). Nelle fasi centrali il debitore, di regola, non sostiene esborsi significativi.

Ricorda che, se viene richiesta una sospensione dei termini per il mese di agosto, la sospensione feriale riguarda il periodo dal 1° al 31 agosto: è un elemento che incide sui tempi complessivi, non sui costi.


Cosa vuol dire, concretamente, che il compenso dell’OCC va “in prededuzione” nel piano?

Vuol dire che il compenso dell’OCC e le spese della procedura vengono pagati con priorità rispetto agli altri creditori, usando le risorse che il piano mette a disposizione.

È il concetto più importante dell’intera pagina, quindi lo spieghiamo bene.

Nel piano del consumatore tu proponi di pagare ai creditori una certa somma, magari in rate mensili per alcuni anni, attingendo dal tuo reddito o dalla vendita di un bene. I creditori, di regola, non vengono pagati tutti allo stesso modo: chi ha un’ipoteca o un privilegio ha una posizione diversa da chi ha un credito chirografario. Ma prima di tutti, in testa alla fila, ci sono i crediti prededucibili.

Il Codice della crisi, all’art. 6, individua i crediti prededucibili e tra questi colloca i crediti per spese e compensi relativi alle prestazioni dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il regolamento dell’OCC dell’Emilia traduce la regola in modo operativo: in caso di omologa, il saldo è in prededuzione, secondo le modalità del piano del consumatore.

Che cosa significa per te? Tre cose pratiche.

La prima: non devi trovare a parte la somma del saldo. Il piano viene costruito sommando ciò che andrà ai creditori e ciò che serve per le spese di procedura: la rata mensile che proponi copre entrambe le voci.

La seconda: chi costruisce il piano deve inserire le spese prededucibili in modo esplicito. Il giudice valuta la fattibilità del piano tenendo conto anche di queste uscite. Se le spese non sono state stimate correttamente, il piano rischia di risultare irrealistico.

La terza: la prededuzione è una priorità nell’ordine dei pagamenti, non un diritto assoluto su qualunque bene del debitore. La Cassazione lo ha chiarito proprio per i beni ipotecati, come vediamo nella prossima risposta.

C’è infine un aspetto di trasparenza verso i creditori: sapendo che una parte delle risorse va alla procedura, i creditori valutano la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. Una procedura con costi proporzionati rende il piano più difendibile anche in caso di contestazione sulla convenienza, che l’art. 70, comma 7, CCII risolve confrontando quanto l’opponente riceve con il piano e quanto riceverebbe dalla liquidazione.


E se ho la casa con il mutuo? Il compenso dell’OCC si paga vendendo la casa, prima della banca?

No. La Cassazione ha escluso che il compenso dell’OCC, pur prededucibile, possa essere pagato in via prioritaria sul ricavato di un bene ipotecato, a danno del creditore garantito.

È una domanda che arriva spesso da chi ha un immobile gravato da ipoteca e teme, o spera, che le spese della procedura “scavalchino” la banca. Su questo punto ci sono due ordinanze della Corte di Cassazione del 2025, segnalate da LexCED: la n. 6865/2025 e la n. 12405/2025.

Il principio, riformulato con parole nostre, è questo. Il compenso dell’OCC resta un credito prededucibile, ma non gode di un “superprivilegio” che lo collochi davanti al creditore ipotecario sul prezzo ricavato dalla vendita del bene ipotecato. La ragione indicata dalla Corte è che l’attività dell’OCC viene svolta nell’interesse primario del debitore che chiede di accedere alla procedura; non è una spesa generale sostenuta nell’interesse di tutti i creditori, come può accadere per alcune spese nelle procedure concorsuali maggiori. Per questo la Corte ha escluso l’applicazione analogica delle regole fallimentari che consentono di far gravare certe spese anche sul ricavato dei beni ipotecati.

Le pronunce riguardano procedure liquidatorie (la liquidazione del patrimonio della vecchia legge), ma il ragionamento ha conseguenze anche per chi costruisce un piano del consumatore:

  • se il piano prevede la vendita di un immobile ipotecato, il ricavato serve anzitutto a soddisfare il creditore ipotecario nei limiti della sua garanzia; il compenso dell’OCC va coperto con altre risorse (reddito, beni liberi, eccedenze);
  • se il piano prevede il mantenimento della casa con il pagamento regolare delle rate del mutuo (art. 67, comma 5, CCII), le spese di procedura vanno coperte con le altre entrate del piano.

Su questo tema l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, verifica fin dall’inizio da quale fonte verrà pagata la prededuzione, così che il piano non dipenda dal ricavato di un bene che appartiene, di fatto, al creditore garantito.

In concreto, è un errore di impostazione che emerge tardi: un piano che conta di pagare l’OCC con il prezzo della casa ipotecata può risultare non fattibile proprio sul punto delle spese.


Se il giudice non omologa il piano, i soldi spesi li ho persi?

In parte sì: gli acconti versati, di regola, non si recuperano e il regolamento dell’OCC può prevedere una quota del compenso dovuta comunque. Ma non paghi l’intero importo previsto per il caso di omologa.

Questa è una risposta che dobbiamo dare con franchezza, perché incide sulla decisione di partire.

Il lavoro dell’OCC è in gran parte svolto prima dell’omologazione: istruttoria, relazione, comunicazioni, relazione finale. Se il giudice dichiara la domanda inammissibile o nega l’omologazione, quel lavoro è stato comunque fatto. I regolamenti degli organismi prevedono quindi un compenso ridotto per gli esiti negativi. Nel regolamento dell’OCC camerale dell’Emilia, per esempio:

  • domanda inammissibile: è dovuto il 60% dell’importo;
  • mancata omologa: è dovuto il 60% del preventivo accettato, al netto degli acconti già versati, entro 30 giorni dal diniego;
  • rinuncia del debitore dopo il deposito: riduzione pari agli acconti versati oppure calcolata sullo stato di avanzamento.

Il punto delicato è che, in caso di diniego, la prededuzione nel piano non opera, perché il piano non c’è. Il residuo dovuto all’OCC diventa un debito ordinario che va pagato con le risorse proprie, secondo il regolamento.

Ci sono anche altre conseguenze del diniego che non sono costi in senso stretto ma pesano: secondo l’art. 70, comma 10, CCII, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive eventualmente concesse, e i creditori possono riprendere o avviare le azioni esecutive.

Per questo ripetiamo spesso che il modo migliore per non sprecare il costo della procedura è valutare con serietà, prima, l’ammissibilità e la fattibilità: requisiti soggettivi dell’art. 69 CCII (niente esdebitazione nei cinque anni precedenti, non più di due esdebitazioni, assenza di colpa grave, malafede o frode), completezza dei documenti dell’art. 67, comma 2, sostenibilità della rata.

Se poi il decreto di inammissibilità arriva, resta il reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione; ma attenzione: secondo l’art. 70, comma 1, in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati. È un’ulteriore ragione per costruirli bene dall’inizio.


Posso chiedere il gratuito patrocinio per il piano del consumatore?

Il patrocinio a spese dello Stato riguarda la difesa tecnica nei giudizi; non è uno strumento pensato per coprire il compenso dell’OCC, che ha una disciplina propria. Le aperture sul tema esistono, ma vanno verificate caso per caso.

Il patrocinio a spese dello Stato è regolato dal D.P.R. 115/2002 e consente a chi ha un reddito sotto la soglia di legge di essere difeso senza sostenere i costi della difesa, che vengono anticipati dallo Stato. Ci sono tre aspetti da tenere separati.

Primo: il compenso dell’OCC. L’OCC non è il tuo difensore. È un organismo terzo che svolge una funzione prevista dalla legge nell’interesse della procedura e che, come ha detto la Cassazione nelle ordinanze citate sopra, opera nell’interesse primario del debitore. Il suo compenso è regolato dal D.M. 202/2014 e dal regolamento dell’organismo. Non risulta che il patrocinio a spese dello Stato copra questa voce. Per i debitori in condizioni più difficili, la strada sono semmai le riduzioni previste dai regolamenti (ad esempio, per l’esdebitazione dell’incapiente, l’OCC dell’Emilia dimezza i compensi, salvo il minimo di 950 euro) e la dilazione del saldo attraverso la prededuzione.

Secondo: la difesa tecnica. Sul fatto che il consumatore possa chiedere il patrocinio a spese dello Stato per farsi assistere nella procedura di sovraindebitamento il dibattito è aperto e la letteratura giuridica (ad esempio un contributo pubblicato su diritto.it, intitolato proprio “Sovraindebitamento e accesso al gratuito patrocinio”) se ne è occupata. Le prassi dei tribunali e dei consigli dell’ordine non sono uniformi. Le eventuali spese di assistenza, in ogni caso, dipendono dal caso concreto e si chiariscono in consulenza.

Terzo: la Corte costituzionale. Con la sentenza n. 121 depositata il 4 luglio 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 144 del D.P.R. 115/2002, la norma sul patrocinio nei processi in cui è parte una procedura concorsuale. È un segnale dell’attenzione della giurisprudenza costituzionale sull’accesso alla giustizia nelle procedure della crisi; il perimetro preciso dell’intervento e la sua incidenza sul piano del consumatore vanno però verificati sul testo della decisione.

In sintesi: non contare sul gratuito patrocinio per pagare l’OCC, ma informati sulle riduzioni previste dal regolamento dell’organismo del tuo circondario e sulla possibilità di inserire il saldo nel piano.


Non ho un euro da parte. Posso comunque presentare il piano?

Con zero risorse disponibili è difficile, perché serve almeno l’acconto e la spesa di deposito; ma la somma iniziale necessaria è contenuta rispetto al costo complessivo.

Capiamo bene la domanda, perché chi arriva al sovraindebitamento ha spesso il conto corrente vuoto o pignorato. La risposta onesta ha due facce.

Il limite reale: un piano del consumatore presuppone che ci sia qualcosa da offrire ai creditori, tipicamente una parte del reddito mensile. Se non c’è alcuna capacità di pagamento, né presente né futura, lo strumento corretto non è il piano ma, eventualmente, l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), che ha costi ridotti nei regolamenti degli organismi. Scegliere la procedura sbagliata è il modo più sicuro di pagare costi inutili.

La rassicurazione fondata: se una capacità di pagamento esiste, l’esborso iniziale è limitato all’acconto richiesto dall’OCC e alle spese di giustizia del deposito. Nel regolamento che abbiamo citato più volte, l’acconto alla domanda è di 300 euro oltre IVA; a questo si aggiungono, nella prassi delle cancellerie, i 98 euro di contributo unificato e i 27 euro di anticipazione forfettaria. Il resto del compenso è in prededuzione nel piano.

C’è poi uno strumento che incide indirettamente sulla capacità di sostenere i costi: le misure protettive dell’art. 70, comma 4, CCII. Con il decreto di ammissibilità, su istanza del debitore, il giudice può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari. Se lo stipendio era pignorato, la sospensione può liberare una parte del reddito, che diventa la base della rata del piano, comprese le spese prededucibili.

E le cessioni del quinto? L’art. 67, comma 3, CCII consente di falcidiare e ristrutturare anche i debiti da cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione: un’altra leva che, liberando reddito, rende sostenibile la rata e con essa il pagamento dei costi della procedura.


Rischio di pagare l’OCC e poi ritrovarmi con più debiti di prima?

Il rischio esiste solo se la procedura non arriva all’omologa o se il piano viene costruito male; con un’impostazione corretta, i costi sono una frazione di ciò che il piano consente di risparmiare.

È la paura più comprensibile: aggiungere un debito nuovo, quello verso l’OCC, a una montagna di debiti vecchi.

Vediamo i fatti. Se il piano viene omologato, il compenso dell’OCC è pagato in prededuzione dentro la rata del piano, e al termine dell’esecuzione i debiti residui inclusi nel piano non sono più esigibili secondo quanto previsto dal piano omologato. In questo scenario il costo della procedura è il prezzo, regolato dalla legge, di un risultato che altrimenti sarebbe impossibile. E il tetto del 10% di quanto attribuito ai creditori (quando quella somma supera 20.000 euro) impedisce che il costo diventi sproporzionato.

Se il piano non viene omologato, il rischio si concretizza: resta dovuta la quota prevista dal regolamento per l’esito negativo (nell’esempio dell’Emilia, il 60% del preventivo al netto degli acconti). È un debito in più, ma limitato e noto in anticipo.

Il limite reale da non sottovalutare è un altro: un piano omologato ma non sostenibile. Se dopo l’omologa smetti di pagare le rate, il piano può essere revocato e i creditori tornano ad agire. In quel caso avrai sostenuto i costi senza ottenere il risultato finale.

Per questo l’unica difesa efficace è a monte: una rata calcolata su un reddito stabile, un margine per gli imprevisti, spese di procedura stimate con esattezza e collocate nel piano. La legge ti tutela sul quanto (parametri, riduzioni, tetti); sul se e sul come la tutela è la qualità dell’impostazione.


E se a metà piano non riesco più a pagare? Le spese della procedura le devo ancora?

Dipende da cosa è già stato pagato: la parte del compenso già versata in prededuzione non torna indietro; quella non ancora versata resta dovuta all’OCC secondo il piano e il regolamento.

Risposta breve a una domanda che fa paura. La prededuzione, nella maggior parte dei piani, viene collocata nelle prime rate o distribuita lungo l’esecuzione secondo quanto previsto nel piano. Se le difficoltà arrivano dopo, è probabile che una parte consistente delle spese sia già stata coperta.

Prima di arrivare all’inadempimento, però, è importante sapere che l’OCC continua ad avere un ruolo di controllo nella fase esecutiva e che un cambiamento delle condizioni va affrontato subito, non lasciato correre. Smettere di pagare senza dire nulla è la scelta peggiore, anche dal punto di vista dei costi: espone alla revoca dell’omologazione e alla ripresa delle azioni dei creditori, mentre le somme già spese restano spese.


Mi fa vedere un esempio concreto, con i numeri?

Volentieri. Sono due ipotesi dimostrative, non casi reali: servono a vedere come lavorano insieme percentuali, riduzione, tetto e prededuzione. Usiamo i parametri dell’art. 16 D.M. 202/2014 e degli scaglioni del D.M. 30/2012 riportati sopra, e, per minimi, acconti e rimborso forfettario, il regolamento dell’OCC camerale dell’Emilia come riferimento. Con un altro organismo le cifre cambierebbero.

Ipotesi 1 – Piano con 21.870 € destinati ai creditori, passivo di 68.430 €.

  • Attivo (21.870 €): primo scaglione 16.227,08 € al 12%-14% = da 1.947,25 € a 2.271,79 €; parte residua 5.642,92 € al 10%-12% = da 564,29 € a 677,15 €. Totale attivo: da 2.511,54 € a 2.948,94 €.
  • Passivo (68.430 €, tutto nel primo scaglione) allo 0,19%-0,94%: da 130,02 € a 643,24 €.
  • Somma: da 2.641,56 € a 3.592,18 €.
  • Riduzione del 15% (art. 16, c. 4): da 2.245,32 € a 3.053,36 €.
  • Tetto (art. 16, c. 5): ai creditori vanno più di 20.000 €, il passivo è sotto 1.000.000 €, quindi compenso e rimborso forfettario insieme non possono superare il 10% di 21.870 €, cioè 2.187,00 €.

Esito: il tetto è più basso perfino del minimo della forbice ridotta. Compenso e spese generali si fermano a 2.187,00 €, a cui si aggiungono l’IVA al 22% (481,14 €) e le spese vive documentate. Il costo complessivo verso l’OCC, al netto delle spese vive, è di 2.668,14 €. Il tetto è superiore al minimo regolamentare di 1.900 €, quindi qui le due regole non entrano in conflitto. Se il debitore ha versato l’acconto di 366,00 € (300 € + IVA), restano 2.302,14 € da collocare in prededuzione nel piano. A parte, al deposito, la cancelleria richiede nella prassi 98 € di contributo unificato e 27 € di anticipazione forfettaria.

Ipotesi 2 – Piano con 14.380 € destinati ai creditori, passivo di 112.640 €, deposito il 12 novembre 2026.

  • Attivo (14.380 €, tutto nel primo scaglione) al 12%-14%: da 1.725,60 € a 2.013,20 €.
  • Passivo: primi 81.131,38 € allo 0,19%-0,94% = da 154,15 € a 762,63 €; eccedenza di 31.508,62 € allo 0,06%-0,46% = da 18,91 € a 144,94 €. Totale passivo: da 173,05 € a 907,57 €.
  • Somma: da 1.898,65 € a 2.920,77 €; con la riduzione del 15%: da 1.613,86 € a 2.482,66 €.
  • Tetto: non si applica, perché ai creditori vanno meno di 20.000 €.

Supponiamo che l’OCC fissi il compenso a 2.050,00 €, dentro la forbice e sopra il minimo regolamentare. Rimborso forfettario del 15%: 307,50 €. Imponibile 2.357,50 €, IVA 518,65 €, totale 2.876,15 €. Dedotto l’acconto di 366,00 €, la prededuzione da inserire nel piano è di 2.510,15 €.

Il piano prevede 60 rate mensili. Il totale da coprire è 14.380,00 € (creditori) + 2.510,15 € (prededuzione) = 16.890,15 €, cioè circa 281,50 € al mese. Se il piano stabilisce che la prededuzione si paga con priorità, le prime 8 rate e parte della nona coprono le spese della procedura; dalla nona rata in poi le risorse vanno ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni.

Sul calendario, supponiamo che il decreto di ammissibilità arrivi venerdì 4 dicembre 2026. I 30 giorni per la comunicazione dell’OCC ai creditori scadono domenica 3 gennaio 2027 e slittano quindi a lunedì 4 gennaio 2027. Se la comunicazione parte quel giorno, i 20 giorni per le osservazioni scadono domenica 24 gennaio e slittano a lunedì 25 gennaio 2027; entro i 10 giorni successivi, cioè entro giovedì 4 febbraio 2027, l’OCC riferisce al giudice. In tutto questo periodo, come si vede dalla tabella delle fasi, il debitore non sostiene nuove spese significative.

Variante negativa dell’ipotesi 2. Se l’omologa venisse negata, secondo il regolamento preso a riferimento sarebbe dovuto il 60% del preventivo accettato al netto degli acconti: 60% di 2.876,15 € = 1.725,69 €, meno 366,00 € = 1.359,69 € entro 30 giorni dal diniego, senza prededuzione, perché il piano non c’è.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Il costo che mi indicano all’inizio è davvero quello che pagherò alla fine?”

Quasi nessuno lo chiede, eppure è decisivo. Il preventivo dell’OCC viene redatto all’avvio, quando l’organismo conosce attivo e passivo solo per come li dichiara il debitore. Il regolamento dell’Emilia lo dice chiaramente: il preventivo si basa su attivo e passivo dichiarati, con riserva di revisione dopo l’istruttoria del gestore, e il compenso può essere rideterminato se cambiano attivo, passivo o complessità.

Cosa vuol dire in pratica? Che se durante l’istruttoria emergono debiti che avevi dimenticato (un finanziamento chiuso male, una cartella mai arrivata, una fideiussione firmata anni prima), il passivo cresce e con esso cresce la componente del compenso calcolata sul passivo. Se invece il piano finale destina ai creditori più di quanto inizialmente previsto, cresce l’attivo, ma può anche scattare il tetto del 10% che, oltre i 20.000 euro, limita il risultato.

Ci sono altri tre fattori che possono spostare il conto:

  • le richieste di integrazione del giudice (fino a 15 giorni ai sensi dell’art. 70, comma 1), che comportano lavoro aggiuntivo dell’OCC;
  • le modifiche al piano proposte dall’OCC dopo le osservazioni dei creditori (art. 70, comma 6), che possono cambiare la somma destinata ai creditori;
  • le contestazioni sulla convenienza, che allungano i tempi e possono richiedere ulteriori valutazioni.

La difesa è semplice ma va esercitata: presenta all’OCC un elenco dei debiti il più completo possibile fin dal primo incontro, con la documentazione richiesta dall’art. 67, comma 2, CCII (elenco dei creditori, patrimonio, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate del nucleo familiare). Chiedi che il preventivo indichi in modo esplicito su quali valori di attivo e passivo è stato calcolato, così da poter verificare in seguito se e perché viene rideterminato. Un preventivo trasparente è una garanzia per entrambe le parti.


Ma i giudici cosa dicono, su costi e prededuzione?

Ecco i riferimenti giurisprudenziali che abbiamo verificato nelle fonti consultate. Su costi e prededuzione in senso stretto le pronunce sono poche e recenti; le altre sono utili perché incidono su ammissibilità e fattibilità, cioè sulle condizioni che decidono se i costi della procedura saranno “ben spesi”.

1. Cass. civ., ord. n. 6865/2025. Principio: il compenso dell’OCC nel sovraindebitamento non beneficia di un superprivilegio che lo collochi prima dei creditori ipotecari; le spese del gestore non sono uscite di carattere generale nell’interesse di tutti i creditori e non si applicano in via analogica le regole fallimentari. Rilevanza: chiarisce che la prededuzione è una priorità nei pagamenti del piano, non un diritto sul ricavato dei beni ipotecati.

2. Cass. civ., ord. n. 12405/2025. Principio: nella liquidazione del patrimonio il compenso dell’OCC, pur prededucibile, non può essere soddisfatto in via prioritaria sul ricavato della vendita di beni ipotecati, perché la spesa è sostenuta nell’interesse primario del debitore. Rilevanza: chi costruisce un piano deve individuare una fonte di copertura delle spese diversa dal prezzo dell’immobile ipotecato.

3. Corte costituzionale, sentenza n. 121 depositata il 4 luglio 2024. Principio: ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 144 del D.P.R. 115/2002, la norma sul patrocinio a spese dello Stato nei processi in cui è parte una procedura concorsuale. Rilevanza: è il riferimento più recente sul rapporto tra patrocinio a spese dello Stato e procedure della crisi; il perimetro va verificato sul testo della sentenza prima di trarne conclusioni per il singolo piano.

4. Cass., Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. Principio: interviene sulla moratoria fino a due anni per i creditori privilegiati prevista dall’art. 67, comma 4, CCII. Rilevanza: la moratoria incide sulla distribuzione nel tempo dei pagamenti del piano e quindi sul modo in cui le spese prededucibili si collocano rispetto ai creditori privilegiati.

5. Cass., Sez. I, sent. n. 30412 del 18 novembre 2025. Principio: affronta la posizione dell’erede che ha accettato con beneficio d’inventario nel contesto delle procedure di sovraindebitamento. Rilevanza: chi eredita debiti deve valutare prima se il piano è lo strumento giusto, per non sostenere costi di procedura non necessari.

6. Cass., Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025. Principio: si pronuncia sul fideiussore e sulla nozione di consumatore ai fini dell’accesso alla procedura. Rilevanza: la qualifica di consumatore è il presupposto per accedere al piano; un errore su questo punto porta all’inammissibilità e alla perdita di parte dei costi sostenuti.

7. Cass., Sez. I, ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024. Principio: nel regime della L. 3/2012, collega la verifica del merito creditizio da parte del finanziatore alla valutazione sulla convenienza. Rilevanza: oggi l’art. 69, comma 2, CCII impedisce al creditore che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB di contestare la convenienza; meno contestazioni significano meno tempo e meno attività aggiuntiva dell’OCC.

8. Cass., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: segnala, per contrasto, la maggiore libertà di contenuto del piano del consumatore (art. 67, comma 1) e l’importanza di distinguere bene gli strumenti prima di scegliere su quale investire i costi.

9. Cass., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. Principio: è inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: anche qui il tema è la scelta della procedura corretta; chi presenta una domanda inammissibile sostiene comunque, secondo i regolamenti degli OCC, una parte dei costi.

Come si vede, la Cassazione ha preso posizione in modo netto soprattutto sul rapporto tra prededuzione dell’OCC e creditori ipotecari (pronunce 1 e 2). Sui criteri di calcolo del compenso, invece, il riferimento resta il testo del D.M. 202/2014 e dei regolamenti degli organismi, applicati e controllati in sede di liquidazione dal giudice della procedura.

Due avvertenze di metodo. Le pronunce indicate senza sezione o data sono riportate così come le riportano le fonti consultate: abbiamo preferito non integrare gli estremi a memoria. E una pronuncia resa sotto la L. 3/2012 va sempre letta alla luce delle differenze introdotte dal CCII e dal correttivo D.Lgs. 136/2024.


E voi, concretamente, cosa fate?

Sul tema dei costi della procedura, ecco cosa facciamo, punto per punto.

  1. Leggiamo il preventivo dell’OCC voce per voce e lo confrontiamo con i parametri dell’art. 16 D.M. 202/2014: scaglioni sull’attivo, percentuali sul passivo, riduzione dal 15% al 40%, rimborso forfettario, IVA.
  2. Verifichiamo l’applicazione del tetto del 5% o del 10% di quanto attribuito ai creditori e la soglia dei 20.000 euro, segnalando quando il tetto dovrebbe ridurre il compenso.
  3. Ricostruiamo attivo e passivo con la documentazione dell’art. 67, comma 2, CCII, così che il preventivo si basi su dati completi e non venga rideterminato a sorpresa.
  4. Calcoliamo la prededuzione da inserire nel piano e la collochiamo nel prospetto delle rate, in modo che la fattibilità tenga conto di tutte le spese.
  5. Individuiamo la fonte di copertura delle spese, evitando di farle gravare sul ricavato di beni ipotecati, alla luce delle ordinanze di Cassazione n. 6865/2025 e n. 12405/2025.
  6. Controlliamo le spese di giustizia richieste dalla cancelleria del tribunale competente (contributo unificato e anticipazione forfettaria) e le spese vive di comunicazione e trascrizione.
  7. Valutiamo prima del deposito i requisiti dell’art. 69 CCII e la qualifica di consumatore, per ridurre il rischio di inammissibilità e di costi senza risultato.
  8. Confrontiamo il piano con le alternative (esdebitazione dell’incapiente, liquidazione controllata, concordato minore), perché la procedura giusta è anche quella con i costi proporzionati alla situazione.
  9. Predisponiamo l’istanza di misure protettive dell’art. 70, comma 4, CCII, quando un pignoramento in corso compromette la rata del piano.
  10. Seguiamo la fase esecutiva, controllando che la prededuzione venga pagata secondo il piano e intervenendo subito se cambiano le condizioni del debitore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un articolo sui costi del piano del consumatore, l’abilitazione che pesa di più è quella di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come l’organismo istruisce la pratica, come redige il preventivo e come costruisce la relazione che il giudice legge. È questa esperienza che ci permette di verificare se le spese indicate sono coerenti con il D.M. 202/2014 e se la prededuzione è collocata correttamente nel piano.

Lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, patrimonio e flussi per la rata sostenibile; gli avvocati curano requisiti, misure protettive e rapporti con i creditori. E se la procedura richiede un reclamo o un’impugnazione, la strategia resta la stessa, con lo stesso difensore, dalla prima analisi fino alla Cassazione.

Non promettiamo l’omologazione: nessuno può farlo con onestà. Ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire il piano in modo che i costi della procedura siano corretti, documentati e sostenibili.


In chiusura: tre cose da ricordare

Dalle risposte emergono tre messaggi.

Il primo: il piano del consumatore non è gratuito, ma i suoi costi sono regolati. Il compenso dell’OCC segue il D.M. 202/2014, con scaglioni su attivo e passivo, una riduzione tra il 15% e il 40% e un tetto del 10% (o del 5% sopra il milione di passivo) quando ai creditori vanno più di 20.000 euro.

Il secondo: la maggior parte del compenso non si anticipa. Si versa un acconto, si pagano le spese di deposito, e il saldo viene pagato in prededuzione con le rate del piano omologato; ma non sul ricavato dei beni ipotecati, come ha chiarito la Cassazione.

Il terzo: il costo vero da evitare è quello di una domanda inammissibile o di un piano non sostenibile, perché in quei casi una parte del compenso resta dovuta senza risultato.

Ci occupiamo di questi temi perché il costo di un piano del consumatore coincide con il lavoro dell’OCC e del gestore della crisi: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e conosce le regole del preventivo e della prededuzione dal lato dell’organismo. Le eventuali spese di assistenza dello Studio dipendono dal caso e si chiariscono in consulenza.

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