Una Start-up Innovativa In Crisi Va In Liquidazione Controllata?

Quando una start-up innovativa smette di pagare i fornitori, il fondatore di solito si pone una sola domanda: “fallirò?”. È la domanda sbagliata, o meglio è una domanda che guarda la partita dal lato di chi la subisce. La domanda giusta è un’altra: che cosa farà adesso chi ha un credito verso la società, quale procedura può chiedere, quando gli conviene chiederla e quando invece preferirà aspettare. Perché la start-up innovativa, finché resta iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, gode di un regime che i creditori conoscono benissimo: non può essere assoggettata alla liquidazione giudiziale (l’ex fallimento) e, se insolvente, finisce nel perimetro della liquidazione controllata, la procedura prevista per i debitori in stato di sovraindebitamento. Questo regime però ha una data di scadenza, ha requisiti che un giudice può verificare nel merito, e lascia scoperti i soci, gli amministratori e soprattutto i fondatori che hanno firmato fideiussioni personali.

Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. È il filo di questa guida: ricostruire, in ordine cronologico, l’arsenale reale del creditore di una start-up in crisi (contestazione dello status, istanza di liquidazione controllata, attesa della scadenza dello status, aggressione dei garanti, azioni di responsabilità, revocatorie) e, per ciascuna mossa, i limiti che la legge gli impone e la contromossa che puoi giocare.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché la crisi di una start-up innovativa si colloca nel punto di incontro di due mondi che l’Avvocato presidia con competenze certificate: da un lato il sovraindebitamento, dove opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè proprio dentro le procedure (liquidazione controllata, concordato minore) che il Codice della crisi riserva alla start-up; dall’altro la crisi d’impresa, dove la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di impostare il dialogo con banche, investitori e fornitori prima che il creditore scelga la via giudiziaria.

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Chi hai di fronte: i creditori di una start-up e la loro aritmetica

Una start-up innovativa in difficoltà raramente ha un solo creditore. Più spesso ne ha quattro o cinque tipi diversi, ciascuno con una logica economica propria. Capire questa logica è la chiave di lettura di tutto quello che segue, perché il creditore non agisce per principio: agisce quando il valore atteso dell’azione supera il costo e il tempo che gli richiede.

Il fornitore tecnologico o il consulente (sviluppo software, servizi cloud, laboratori, marketing) ha di solito crediti medi tra i 10.000 e i 60.000 euro, nessuna garanzia e un orizzonte breve. Il suo ragionamento è semplice: un decreto ingiuntivo costa poco e si ottiene in poche settimane, ma contro una società che non ha beni pignorabili (il valore di una start-up è spesso fatto di codice, brevetti, marchi, contratti, persone) il pignoramento rischia di restare vuoto. Per questo il fornitore è il primo a considerare un’arma diversa: l’istanza di apertura della procedura concorsuale, che usa come leva di pressione più che come strumento di recupero.

La banca ha un profilo opposto. Il suo credito è spesso coperto da una garanzia pubblica sul finanziamento e quasi sempre da fideiussioni personali dei fondatori. Dal suo punto di vista, la società è solo il primo debitore della catena: il vero patrimonio aggredibile è quello delle persone fisiche che hanno firmato. La banca non ha fretta di aprire una procedura sulla società; ha fretta di non perdere la posizione sui garanti.

L’Erario e gli enti previdenziali seguono binari propri (iscrizione a ruolo, riscossione coattiva) e qui li lasciamo sullo sfondo: rilevano soprattutto perché il loro credito pesa nel conteggio dei debiti scaduti e nel trattamento dei privilegi.

I soci finanziatori e gli investitori sono creditori anomali. Hanno spesso versato finanziamenti che il codice civile tratta come postergati (art. 2467 c.c.): vengono rimborsati dopo gli altri creditori. Ma attenzione: la postergazione incide sull’ordine di pagamento, non sulla qualità di creditore, e lo si vedrà parlando della soglia dei 50.000 euro.

I dipendenti con retribuzioni o TFR arretrati hanno crediti privilegiati e un interesse forte a una procedura che attivi le tutele previste dall’ordinamento.

Il punto in comune di tutti questi attori è la valutazione della convenienza relativa. Ogni creditore confronta tre scenari: (a) aspettare e trattare; (b) agire individualmente (decreto ingiuntivo, pignoramento, aggressione dei garanti); (c) chiedere una procedura concorsuale, che blocca le azioni individuali di tutti e distribuisce il ricavato secondo l’ordine delle prelazioni. Il creditore chirografario senza garanzie, che sa di arrivare tardi nella fila delle azioni individuali, tende a preferire lo scenario (c). Il creditore garantito, che ha già il suo “patrimonio di riserva” nei fideiussori, tende a preferire lo scenario (b) sui garanti e a rimanere indifferente, se non contrario, alla procedura sulla società.

Dal suo punto di vista, poi, il regime speciale della start-up è un elemento di calcolo, non un ostacolo morale. Il creditore sa che la liquidazione controllata non consente di far valere le azioni revocatorie fallimentari tipiche della liquidazione giudiziale, ma conosce anche gli strumenti che il liquidatore ha a disposizione. Sa che lo status ha una scadenza. Sa che i requisiti dello status possono essere contestati davanti al giudice. E sa che dietro la società ci sono persone che hanno firmato. Ogni mossa che descriveremo nasce da uno di questi quattro elementi.

Prima mossa: il creditore mette in discussione lo status di start-up

La mossa

La prima cosa che il creditore informato farà è guardare la visura. Non per sapere se la società è iscritta nella sezione speciale (lo è, altrimenti non staremmo parlando di start-up), ma per capire se l’iscrizione regge a un controllo di sostanza. Il regime di favore, infatti, discende dall’art. 31 del D.L. 179/2012, che collega l’esclusione dalle procedure concorsuali maggiori alla qualità di start-up innovativa definita dall’art. 25 dello stesso decreto. Se il creditore riesce a dimostrare che i requisiti dell’art. 25 non c’erano o non ci sono più, la società torna a essere una normale società di capitali e, se supera le soglie dell’impresa minore, può essere assoggettata a liquidazione giudiziale.

Il creditore, quindi, deposita un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e, nel ricorso, contesta in via incidentale la qualifica: l’oggetto sociale non è realmente innovativo, l’attività prevalente è di consulenza o di agenzia, le spese in ricerca e sviluppo sono state gonfiate, la società è nata da una scissione o da un conferimento d’azienda, sono stati distribuiti utili.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché la liquidazione giudiziale gli offre un arsenale più ricco: un curatore con poteri più ampi, le revocatorie concorsuali, un controllo più penetrante sugli atti degli amministratori. Conviene anche come leva negoziale: un ricorso per liquidazione giudiziale notificato alla società produce sul fondatore un effetto psicologico molto più forte di un decreto ingiuntivo.

Preferisce non farla quando la start-up ha requisiti solidi e documentati (un brevetto depositato, spese di ricerca certificate da bilancio, personale qualificato), perché in quel caso il ricorso rischia il rigetto con condanna alle spese, e il risultato finale sarebbe comunque la liquidazione controllata. Preferisce non farla anche quando il suo credito è modesto rispetto al costo del contenzioso.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge e la giurisprudenza hanno fissato alcuni paletti precisi.

Primo: l’iscrizione nella sezione speciale è un presupposto necessario, ma non sufficiente, e il giudice verifica i requisiti in concreto. Questo principio vale in entrambe le direzioni: protegge il creditore dalle iscrizioni di comodo, ma impone a lui l’onere di portare elementi concreti contro la qualifica. Il Tribunale di Terni, con la sentenza n. 24/2024, ha esaminato ricorsi di quattro creditori che chiedevano la liquidazione giudiziale di una start-up; ha verificato uno per uno i requisiti sostanziali dell’art. 25 (società di capitali non quotata, durata, sede, valore della produzione sotto i 5 milioni, assenza di distribuzione di utili, oggetto prevalente ad alto valore tecnologico, assenza di origine da fusione o scissione, titolarità di un brevetto) e, trovandoli tutti, ha rigettato i ricorsi dei creditori aprendo la liquidazione controllata chiesta dalla società.

Secondo: il creditore non può fermarsi alla contestazione generica. Le affermazioni del tipo “la società non fa vera innovazione” non bastano: servono dati su bilanci, oggetto, distribuzione degli utili, origine della società. Il Tribunale di Terni ha richiamato in proposito un accertamento incidentale svolto dal Tribunale di Perugia (ord. 26/7/2024) e l’orientamento secondo cui la sola iscrizione non basta a fondare la qualifica (Trib. Mantova, 27/6/2024; Cass. n. 21152/2022, riferita alla disciplina previgente).

Terzo: anche se vince sulla qualifica, il creditore deve poi dimostrare che la società supera le soglie dell’impresa minore. L’art. 2, comma 1, lett. d) CCII definisce impresa minore quella che, nei tre esercizi precedenti, ha avuto congiuntamente attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro. Una start-up che perde lo status ma resta sotto queste soglie rimane comunque fuori dalla liquidazione giudiziale e dentro il sovraindebitamento.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è costruire il fascicolo dello status prima che il creditore lo attacchi: verbali e delibere che documentano l’oggetto innovativo, bilanci con la voce delle spese di ricerca e sviluppo, contratti con personale qualificato, depositi di brevetti o registrazioni di software, prova della mancata distribuzione di utili, atto costitutivo da cui risulti che la società non nasce da operazioni straordinarie. Se il fascicolo è pronto, la risposta al ricorso del creditore è documentale e immediata.

Non solo. Se la società si rende conto di essere insolvente, può depositare essa stessa la domanda di liquidazione controllata con l’ausilio dell’OCC: è esattamente ciò che è accaduto nel caso deciso dal Tribunale di Terni, dove la domanda della società è stata riunita ai ricorsi dei creditori e ha prevalso. Depositare per primi significa scegliere la procedura, il momento e il racconto della crisi.

Va infine controllato il calendario dello status: il regime di favore dipende dalla durata della permanenza nella sezione speciale, che la L. 193/2024 ha ridisegnato (lo vedremo alla terza mossa). Una start-up che si trova a pochi mesi dalla scadenza deve sapere se possiede i requisiti per la proroga, perché il creditore lo sa già.

Le pronunce che ti proteggono

Il riferimento principale è la già citata sentenza del Tribunale di Terni n. 24/2024: rigetto dei ricorsi per liquidazione giudiziale e apertura della liquidazione controllata, dopo verifica analitica dei requisiti. Nella stessa linea, sul piano del controllo sostanziale, vanno lette le decisioni richiamate da quella sentenza (Trib. Perugia, ord. 26/7/2024; Trib. Mantova, 27/6/2024; Cass. n. 21152/2022). Un commento pubblicato su diritto.it riporta inoltre una decisione del Tribunale di Firenze (n. 249 del 29/11/2024) secondo cui l’iscrizione nella sezione speciale ha valore di pubblicità-notizia e non impedisce al giudice di verificare i requisiti, che in quel caso sono stati ritenuti sussistenti. Il messaggio per il creditore è chiaro: la porta della contestazione è aperta, ma va attraversata con prove.

Seconda mossa: l’istanza di liquidazione controllata

La mossa

Se lo status regge, il creditore cambia strumento. La mossa diventa il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268, comma 2, CCII. La norma consente a un creditore di chiedere la liquidazione controllata del debitore in stato di insolvenza, anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Il Codice della crisi, all’art. 2, comma 1, lett. c), include espressamente le start-up innovative tra i debitori in stato di sovraindebitamento, cioè tra i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale e destinati alle procedure “minori”.

Va detto con chiarezza un aspetto tecnico che il creditore conosce. Il testo dell’art. 31, comma 1, del D.L. 179/2012 continua a rinviare alle procedure del capo II della vecchia L. 3/2012, perché non è stato riscritto in coordinamento con il CCII. Il Tribunale di Terni ha preso atto di questo mancato aggiornamento (richiamando anche Trib. Milano, 1/6/2023) e lo ha ritenuto irrilevante: le procedure di sovraindebitamento della L. 3/2012 sono oggi confluite nel Codice della crisi, e per la start-up la procedura liquidatoria è la liquidazione controllata. Le fonti consultate sulla L. 193/2024 (la legge annuale sulle PMI) descrivono interventi sulla durata e sui requisiti dello status, non sulla parte procedurale dell’art. 31: il quadro operativo, quindi, resta quello descritto.

Prima della riforma, la Cassazione aveva già chiarito il punto di partenza: la start-up innovativa non può essere dichiarata fallita e, sotto la L. 3/2012, l’iniziativa per la liquidazione dei beni spettava solo al debitore; con il Codice della crisi, invece, anche il creditore può chiedere la liquidazione controllata nei casi previsti dall’art. 268 (Cass. Sez. I, ord. 2 agosto 2022, n. 23980). È questo il varco che il creditore usa.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene in tre situazioni. La prima: quando il creditore ha già tentato un pignoramento e lo ha trovato incapiente; la liquidazione controllata porta un liquidatore dentro la società, con il compito di inventariare e vendere tutto, compresi i beni immateriali (brevetti, software, marchi, domini, banche dati) che un ufficiale giudiziario faticherebbe a pignorare. La seconda: quando sospetta che il valore stia uscendo dalla società (cessione dell’IP a una newco, rimborsi ai soci, pagamenti preferenziali); il liquidatore ha strumenti per inseguirlo. La terza: quando vuole forzare una trattativa, perché il deposito del ricorso fissa una data di udienza e mette il fondatore davanti a una scadenza.

Preferisce non farla quando il suo credito è garantito personalmente dai fondatori (gli conviene aggredire i garanti), quando la società ha un attivo vicino allo zero e i costi della procedura (compenso del liquidatore, spese) assorbirebbero tutto, e quando teme che il suo credito sia contestabile nel merito.

I suoi limiti

Il creditore deve superare tre filtri.

Il primo filtro è lo stato di insolvenza: l’art. 268, comma 2, consente l’iniziativa del creditore solo se il debitore è insolvente, non semplicemente in crisi. Una start-up in difficoltà di cassa ma con un aumento di capitale deliberato e in corso di sottoscrizione, o con un finanziamento ponte in arrivo, può contestare l’insolvenza.

Il secondo filtro è la soglia: la liquidazione non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro. Non conta il credito del ricorrente, ma l’insieme dei debiti scaduti della società. Qui c’è un’insidia per il debitore: secondo Cass. n. 17508/2025, nel calcolo entra anche il credito del socio, benché postergato. Il finanziamento del socio, se scaduto e non rimborsato, quindi, non è “neutro”.

Il terzo filtro è l’accertamento del credito del ricorrente, che però è meno severo di quanto molti debitori pensino: per essere legittimato, il creditore non ha bisogno di un titolo esecutivo né di un accertamento definitivo; il giudice valuta il credito in via incidentale (lo ha ribadito il Tribunale di Terni, richiamando Cass. SS.UU. n. 1521/2013 e una serie di pronunce successive).

C’è poi un limite che il creditore conosce e che il debitore spesso fraintende. L’art. 268, comma 3, consente al debitore persona fisica di bloccare la liquidazione chiesta dal creditore se l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire. Questa difesa non è disponibile per la start-up, che è una società: la norma è scritta per le persone fisiche. Il Tribunale di Terni, con la sentenza n. 4/2026 del 20/2/2026 (relativa a un’impresa minore e a una domanda della stessa società), ha osservato in modo coerente che la regola sull’attestazione dell’attivo riguarda il solo debitore persona fisica e non è ostativa per un ente.

La tua contromossa

La contromossa chiave è lavorare sui numeri della soglia e sull’insolvenza prima dell’udienza. In concreto: ricostruire l’elenco dei debiti effettivamente scaduti (non quelli a scadere); documentare le contestazioni già sollevate per iscritto sui crediti dei fornitori (vizi della fornitura, mancata consegna di milestone); verificare la scadenza contrattuale dei finanziamenti dei soci, perché un finanziamento non ancora scaduto non è un debito “scaduto e non pagato”; dimostrare, con documenti, le risorse in arrivo che escludono l’insolvenza.

La seconda contromossa è giocare la carta della procedura alternativa: se la start-up ha prospettive di continuità, può valutare il concordato minore, che il CCII consente all’impresa sovraindebitata quando permette di proseguire l’attività e che, con le misure protettive, impedisce la pronuncia della liquidazione controllata. Il tema è trattato in un articolo dedicato e qui basta un’indicazione: è una contromossa che va preparata prima, non improvvisata all’udienza.

La terza contromossa è, ancora una volta, depositare per primi. Una domanda di liquidazione controllata presentata dalla società con l’OCC permette di scegliere il momento, di presentare una relazione completa e di evitare che la crisi venga raccontata dal ricorso del creditore. Su questo punto la Cassazione ha chiarito due aspetti utili: per accedere alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza (Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025), mentre la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda (Cass. Sez. I, ord. n. 28576/2025). La qualità della relazione, quindi, non è un adempimento formale: è la prima difesa.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. n. 23980/2022 fissa il perimetro (niente fallimento per la start-up; con il CCII, iniziativa anche del creditore). Cass. n. 17508/2025 dice al debitore cosa entra nella soglia. Il Tribunale di Terni (n. 24/2024) conferma che, a fronte di ricorsi per liquidazione giudiziale, la risposta del sistema per una vera start-up è la liquidazione controllata. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 149/2023 del 3/11/2023, ha aperto su domanda della società la liquidazione controllata di una start-up innovativa, fissando i termini per il deposito della documentazione contabile, per le domande dei creditori e per l’inventario: è un esempio di come la strada scelta dal debitore possa anticipare quella del creditore.

Terza mossa: aspettare che lo status scada

La mossa

È la mossa più sottile, ed è quella che il creditore paziente predilige. Invece di chiedere subito la liquidazione controllata, il creditore attende che la start-up esca dalla sezione speciale. Da quel momento la società torna a essere una normale società di capitali: se supera anche uno solo dei parametri dell’impresa minore, diventa assoggettabile alla liquidazione giudiziale, con tutto ciò che ne consegue.

La base normativa è nello stesso art. 31 del D.L. 179/2012: secondo il comma 4, come riportato nel commento all’ordinanza di Cassazione n. 23980/2022, alla scadenza dei termini di permanenza cessa l’applicazione della disciplina speciale, e lo stesso accade, anche prima della scadenza, se la società perde uno dei requisiti dell’art. 25. Un commento pubblicato su Eutekne il 17/2/2024, dal titolo eloquente, segnala l’orientamento secondo cui l’esenzione cessa automaticamente al termine del periodo, anche se la società non è stata ancora cancellata dalla sezione speciale: il dato formale della visura non salva la start-up “scaduta”.

Quanto dura lo status dopo la L. 193/2024

Qui il calcolo del creditore deve tener conto della riforma. Nella disciplina previgente il requisito era quello della società “costituita da non più di sessanta mesi” e la Cassazione, nell’ordinanza n. 23980/2022, ha chiarito che il termine si calcola dalla data di costituzione della società, non dalla data dell’iscrizione nella sezione speciale né da quella della domanda. Il Tribunale di Terni (n. 24/2024) ha poi tenuto conto della proroga di 12 mesi prevista dall’art. 38, comma 5, del D.L. 34/2020.

La L. 193/2024 ha ridisegnato la durata. Secondo la ricostruzione consultata, la permanenza nella sezione speciale è oggi di tre anni, prorogabile fino a cinque anni complessivi se la start-up soddisfa almeno uno dei requisiti indicati dalla legge (tra cui: una quota qualificata di spese in ricerca e sviluppo, un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione, una crescita di ricavi o occupazione superiore al 50% tra secondo e terzo anno, una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro alimentata da determinati strumenti, la titolarità di un brevetto). È poi prevista un’ulteriore estensione per la fase di scale-up (ad esempio, in presenza di aumenti di capitale sottoscritti da un OICR per oltre un milione di euro o di una crescita annua dei ricavi superiore al 100%), con un tetto complessivo che le fonti indicano in nove anni e che va verificato sul testo ufficiale. Per le start-up già iscritte alla data di entrata in vigore della legge è previsto un regime transitorio: possono restare iscritte oltre il terzo anno se raggiungono i requisiti entro 12 mesi (se iscritte da oltre 18 mesi) o entro 6 mesi (se iscritte da meno di 18 mesi) dalla scadenza del terzo anno. Chi perde lo status di start-up può, se ne ha i requisiti, transitare nella sezione delle PMI innovative.

Per il creditore, questo significa una cosa precisa: la data di uscita dallo status è oggi più vicina e più incerta di prima, e dipende da requisiti che egli può verificare sui bilanci depositati.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene aspettare quando la start-up ha superato, o sta per superare, le soglie dell’impresa minore (ad esempio debiti oltre 500.000 euro o attivo oltre 300.000 euro) e quando la data di scadenza è vicina. In quel caso, qualche mese di pazienza gli consente di ottenere una procedura con un curatore, le revocatorie concorsuali e un regime più rigoroso per gli atti degli amministratori.

Preferisce non aspettare quando teme che nel frattempo il patrimonio si disperda, quando altri creditori stanno per muoversi (e la loro azione individuale gli sottrarrebbe valore), o quando la società resta comunque sotto le soglie dell’impresa minore, perché in quel caso l’attesa non cambia la procedura.

I suoi limiti

Il creditore deve dimostrare la cessazione dello status e, insieme, il superamento delle soglie dell’impresa minore: senza entrambi gli elementi, la liquidazione giudiziale non si apre. Deve inoltre provare l’insolvenza secondo le regole ordinarie. E deve fare i conti con il fatto che l’iniziativa della società (una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o di liquidazione controllata depositata mentre lo status è ancora in vigore) cambia lo scenario: la procedura si determina in base alla situazione esistente al momento in cui viene chiesta e valutata. Questo è un punto che va verificato caso per caso, ma è proprio la ragione per cui il calendario è decisivo.

Il creditore, inoltre, non può contare su una scadenza “presunta”: la proroga dipende da requisiti che la società può aver maturato e attestato. Un creditore che deposita un ricorso per liquidazione giudiziale fondato su una scadenza mal calcolata si espone al rigetto.

La tua contromossa

La contromossa chiave è non lasciare che sia il creditore a decidere in quale regime si aprirà la crisi. Concretamente: calcolare la data di scadenza dello status secondo le regole vigenti e il regime transitorio; verificare con il commercialista se la società possiede o può maturare uno dei requisiti per la proroga, e depositare tempestivamente le dichiarazioni richieste; valutare il passaggio nella sezione delle PMI innovative quando ne ricorrono i presupposti; e, se la crisi è già insolvenza, decidere se depositare la domanda di liquidazione controllata mentre lo status è ancora pienamente efficace.

Se invece la crisi è reversibile, la finestra che precede la scadenza è il momento ideale per la composizione negoziata della crisi, che consente di trattare con i creditori assistiti da un esperto indipendente. È qui che l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia consente di leggere insieme le due strade, quella negoziale e quella concorsuale minore, e di scegliere la tempistica prima che la scelga il creditore. Per le imprese sotto soglia il Codice prevede un percorso semplificato di composizione negoziata (art. 25-quater CCII): la sua concreta praticabilità per la singola start-up va verificata sul testo vigente e sui requisiti dimensionali.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. Sez. I, ord. n. 23980/2022 è il riferimento sul calcolo del termine nella disciplina previgente (dalla costituzione) e sulla cessazione automatica della disciplina alla scadenza o alla perdita dei requisiti. Il Tribunale di Terni (n. 24/2024) mostra come il giudice computi le proroghe di legge: il creditore che dimentica una proroga calcola male la sua finestra. Sul nuovo regime della L. 193/2024, alla data di questo articolo, nelle fonti consultate non risultano ancora pronunce edite che ne abbiano chiarito l’impatto sulle procedure: è un terreno in cui la preparazione documentale vale più di qualunque precedente.

Quarta mossa: il creditore lascia stare la società e punta ai fondatori garanti

La mossa

Per la banca e per i fornitori più strutturati, questa è spesso la prima mossa e non la quarta. La società è a responsabilità limitata, il suo patrimonio è fragile, la procedura concorsuale richiede tempo: perché insistere? Il creditore che ha in mano una fideiussione del fondatore (spesso una fideiussione omnibus, cioè a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future della società entro un importo massimo) agisce direttamente contro di lui. Chiede un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notifica il precetto, pignora conto corrente, quota della casa, quinto dello stipendio che il fondatore percepisce magari da un nuovo lavoro.

Il punto decisivo è che la procedura sulla società non protegge il garante. Il Codice della crisi lo dice in modo esplicito: l’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. Anche se la start-up attraversa la liquidazione controllata e ottiene l’esdebitazione, il debito del fondatore come fideiussore resta in piedi per la parte non soddisfatta.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché il fondatore persona fisica ha spesso un patrimonio più “leggibile” della società: un immobile, un reddito, dei risparmi. Conviene anche perché la pressione personale sul fondatore produce spesso il risultato che il creditore cerca davvero, cioè un apporto di risorse esterne, un accordo transattivo o un piano di rientro garantito da familiari.

Preferisce non farla, o la rinvia, quando il fondatore è palesemente incapiente (nessun immobile, reddito modesto): in quel caso l’esecuzione costa più di quanto rende e il creditore preferisce insinuarsi nella procedura della società e tenere la fideiussione “in frigorifero”. Preferisce non farla anche quando la fideiussione presenta vizi evidenti che renderebbero l’opposizione del garante pericolosa per lui.

I suoi limiti

Il creditore deve rispettare le regole della fideiussione, che sono più numerose di quanto si pensi.

La fideiussione per obbligazioni future deve indicare l’importo massimo garantito (art. 1938 c.c.): oltre quel tetto il garante non risponde. Il creditore deve inoltre fare i conti con l’art. 1956 c.c., secondo cui il fideiussore per obbligazioni future è liberato se il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al debitore pur conoscendo che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il recupero. Per una start-up la cui crisi era visibile nei bilanci, la concessione di nuova finanza senza coinvolgere il garante è un terreno da esplorare. E deve considerare l’art. 1957 c.c. sui termini entro cui il creditore deve agire contro il debitore principale perché la garanzia non si estingua, termini che i moduli bancari spesso derogano: la validità di quelle deroghe va controllata sul testo firmato.

C’è poi un limite processuale. Se il creditore chiede la liquidazione controllata del fondatore persona fisica, valgono anche per lui i filtri dell’art. 268: insolvenza, soglia dei 50.000 euro di debiti scaduti e, soprattutto, la possibilità per il debitore persona fisica di eccepire, entro la prima udienza, l’attestazione dell’OCC secondo cui non è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Contro il fondatore persona fisica, la liquidazione chiesta dal creditore non si apre se l’OCC attesta che non c’è attivo da distribuire: è la difesa che la società non ha, ma che il garante possiede.

La tua contromossa

La contromossa chiave è separare la posizione della società da quella del fondatore e costruirle in parallelo. Sul fronte della garanzia: analisi del contratto di fideiussione (importo massimo, clausole di deroga agli artt. 1955 e 1957 c.c., eventuale riproduzione di schemi contrattuali contestati in sede antitrust, data di sottoscrizione rispetto alla concessione dei finanziamenti); verifica dell’art. 1956 c.c. confrontando la cronologia degli affidamenti con i bilanci della start-up; opposizione al decreto ingiuntivo nei 40 giorni dalla notifica quando emergono vizi seri.

Sul fronte personale: valutazione di uno strumento di sovraindebitamento dedicato al fondatore. Il fondatore che ha garantito debiti della propria società difficilmente può essere qualificato come consumatore rispetto a quelle obbligazioni (la definizione di consumatore dell’art. 2 CCII riguarda chi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale e i debiti contratti in tale qualità): la qualificazione va verificata sul caso concreto. Resta in ogni caso la liquidazione controllata della persona fisica, che conduce all’esdebitazione di diritto: secondo l’art. 282 CCII, per le persone fisiche l’esdebitazione opera a seguito del decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, se ricorrono le condizioni di legge e il debitore non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Per il fondatore che non possiede nulla e non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, l’art. 283 CCII disciplina l’esdebitazione del debitore incapiente, concessa una sola volta e con l’obbligo di pagamento se entro tre anni sopravvengono utilità rilevanti.

Infine, sul fronte negoziale: quando il fondatore ha un patrimonio aggredibile ma modesto, la proposta transattiva sulla fideiussione, eventualmente coordinata con la procedura della società, è spesso il punto di incontro più razionale per entrambe le parti.

Le pronunce che ti proteggono

Su questa mossa il riferimento è anzitutto normativo (art. 278, comma 6, e art. 268, comma 3, CCII). Sul piano giurisprudenziale, Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025 è utile al fondatore che chiede la propria liquidazione controllata: per entrare nella procedura non serve la meritevolezza, che rileva invece al momento dell’esdebitazione. E Cass. Sez. I, ord. n. 28576/2025, che qualifica la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità, ricorda che la qualità del lavoro preparatorio con l’organismo è la vera barriera contro le contestazioni dei creditori.

Quinta mossa: l’azione di responsabilità contro amministratori e soci

La mossa

Quando il patrimonio della società non basta, il creditore cerca altri patrimoni responsabili. Dopo i garanti, vengono gli amministratori. La logica è quella del “danno da gestione”: se gli amministratori hanno proseguito l’attività dopo la perdita del capitale, hanno pagato alcuni creditori a danno di altri, hanno trasferito l’IP a condizioni non congrue, hanno omesso di dotare la società di assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086 c.c.), il danno arrecato al patrimonio sociale può essere fatto valere contro di loro.

Nelle società a responsabilità limitata, che sono la forma tipica delle start-up, la responsabilità degli amministratori è disciplinata dall’art. 2476 c.c., che prevede anche una responsabilità verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio. Dopo il verificarsi di una causa di scioglimento (per esempio la riduzione del capitale sotto il minimo per perdite), l’art. 2486 c.c. impone agli amministratori di gestire la società solo ai fini della conservazione del valore del patrimonio e prevede un criterio presuntivo di quantificazione del danno basato sulla differenza tra patrimonio netto alla data dell’apertura della procedura e patrimonio netto alla data dello scioglimento, salva la prova di un diverso ammontare.

Chi esercita l’azione? Aperta la liquidazione controllata, la legittimazione a recuperare il patrimonio della società passa al liquidatore: l’art. 274 CCII gli attribuisce, con l’autorizzazione del giudice delegato, le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni e a recuperare i crediti compresi nella liquidazione. L’ampiezza esatta di questo potere rispetto alle azioni di responsabilità sociali e dei creditori sociali è un profilo su cui il testo vigente dell’art. 274 va letto con attenzione. Il creditore, in quella fase, non agisce più da solo: sollecita il liquidatore, gli fornisce documenti, segnala gli atti sospetti.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene quando gli amministratori hanno patrimoni personali significativi o una polizza di responsabilità civile (D&O), e quando la documentazione contabile mostra una cronologia chiara: perdita del capitale in un certo esercizio, prosecuzione dell’attività con nuovo indebitamento, pagamenti selettivi. Conviene anche come leva per ottenere un apporto nella procedura: l’amministratore che teme un’azione di responsabilità è un candidato naturale a finanziare un accordo.

Preferisce non farla quando gli amministratori sono incapienti, quando la crisi deriva da fattori esterni documentati (mancato closing di un round, perdita di un cliente strategico), e quando l’azione richiederebbe consulenze tecniche costose con esito incerto. Per un creditore chirografario modesto, il costo dell’azione è sproporzionato: per questo preferisce che sia il liquidatore a sostenerlo, a carico della procedura.

I suoi limiti

Chi agisce in responsabilità deve provare l’inadempimento specifico, il danno e il nesso causale: la sola insolvenza della start-up non dimostra la cattiva gestione, perché il rischio d’impresa è connaturato all’innovazione. L’insuccesso di un prodotto, la mancata raccolta di capitali, una scelta tecnologica sbagliata rientrano di regola nella discrezionalità gestionale. Il criterio dei netti patrimoniali dell’art. 2486 c.c. opera dopo una causa di scioglimento e ammette la prova contraria. L’azione è soggetta ai termini di prescrizione propri delle singole azioni.

Quanto ai soci, il socio di una s.r.l. non risponde dei debiti sociali con il proprio patrimonio, salvo specifiche ipotesi: la responsabilità solidale del socio che ha intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi (art. 2476 c.c.), l’obbligo di restituzione dei finanziamenti postergati rimborsati nell’anno anteriore alla procedura (art. 2467 c.c.), o le garanzie personali prestate. L’art. 31, comma 2, del D.L. 179/2012 prevede inoltre una tutela specifica per i soci della start-up: come riportato dal Tribunale di Terni, decorsi 12 mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura, l’accesso ai dati relativi ai soci e ai titolari di cariche sociali è consentito esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.

La tua contromossa

La contromossa chiave è documentare la “business judgment” prima che qualcuno la contesti. Verbali del consiglio che motivano le scelte strategiche, report agli investitori, piani industriali aggiornati, prove dei tentativi di raccolta, monitoraggio periodico di cassa e perdite: tutto questo costruisce la prova che gli amministratori hanno agito con diligenza in un contesto di rischio. Quando emerge una causa di scioglimento, la convocazione tempestiva dell’assemblea e l’adozione di una gestione conservativa sono la migliore difesa futura.

Se la crisi è già in corso, la seconda contromossa è scegliere tempestivamente uno strumento di regolazione: l’amministratore che deposita la domanda di liquidazione controllata o avvia la composizione negoziata nel momento in cui la crisi diventa evidente riduce il periodo in cui il suo operato può essere qualificato come aggravamento del dissesto. La terza contromossa, quando l’azione è già minacciata, è la verifica tecnica del danno con un commercialista: il criterio dei netti patrimoniali è presuntivo e una ricostruzione analitica può ridurlo in modo significativo.

Le pronunce che ti proteggono

Le pronunce raccolte per questo articolo riguardano soprattutto lo status e l’accesso alla procedura, non l’azione di responsabilità nella liquidazione controllata di una start-up: su questo profilo, nelle fonti consultate, non sono emerse decisioni specifiche verificate. È un dato da leggere in chiave strategica: il terreno è aperto e la partita si gioca sulla prova documentale, non su un precedente da invocare. Il Tribunale di Terni (n. 24/2024) offre però un’indicazione indiretta: la completezza e l’attendibilità della documentazione, verificate anche dall’OCC, sono state il presupposto per l’apertura ordinata della procedura.

Sesta mossa: inseguire il valore uscito dalla società (revocatorie e recuperi)

La mossa

L’ultima mossa del creditore guarda al passato. Nei mesi precedenti la crisi, il valore di una start-up può essere uscito per vie diverse: il brevetto o il software ceduti a una nuova società costituita dagli stessi fondatori, i finanziamenti dei soci rimborsati prima di pagare i fornitori, i compensi straordinari agli amministratori, le garanzie concesse su beni sociali per debiti di terzi. Il creditore vuole riportare quel valore nel patrimonio su cui sarà soddisfatto.

Nella liquidazione controllata lo strumento principale è la revocatoria ordinaria. L’art. 274 CCII consente al liquidatore di esercitare le azioni volte a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, cioè l’art. 2901 c.c. Il creditore, prima dell’apertura, può esercitarla anche individualmente; dopo l’apertura, la legittimazione si concentra nel liquidatore. Per i rimborsi dei finanziamenti dei soci, l’art. 2467 c.c. prevede l’obbligo di restituzione se il rimborso è avvenuto nell’anno precedente la procedura, secondo la formulazione vigente della norma.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene quando l’atto è recente, documentato e ha un beneficiario solvibile: una newco che sfrutta commercialmente il software ceduto è un bersaglio ideale. Conviene anche per l’effetto leva: la minaccia di una revocatoria su un’operazione di riorganizzazione costringe spesso i fondatori a rinegoziare.

Preferisce non farla quando l’atto risale a molti anni prima, quando il corrispettivo è stato congruo e documentato da una perizia, o quando il beneficiario è a sua volta in crisi.

I suoi limiti

La revocatoria ordinaria richiede la prova del pregiudizio per le ragioni del creditore e, per gli atti a titolo oneroso, della consapevolezza del pregiudizio anche da parte del terzo acquirente: non basta che l’atto sia stato compiuto in un momento di difficoltà. L’azione si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.). Inoltre nella liquidazione controllata non è prevista la revocatoria concorsuale propria della liquidazione giudiziale (art. 166 CCII), con le sue presunzioni e i suoi periodi sospetti: è uno dei motivi per cui, come visto alla terza mossa, il creditore ha interesse a far “scadere” lo status prima di agire. L’adempimento di un debito scaduto, inoltre, non è soggetto a revocatoria ordinaria (art. 2901, comma 3, c.c.).

La tua contromossa

La contromossa chiave è rendere ogni operazione straordinaria difendibile prima di compierla: perizia indipendente sul valore dell’IP ceduto, corrispettivo effettivamente pagato e tracciato, delibere motivate, trasparenza verso gli investitori. Se l’operazione è già avvenuta senza queste cautele, la contromossa è ricostruirne la congruità a posteriori, con una relazione tecnica, e valutare se riportare spontaneamente il valore nella procedura come parte di una proposta: un apporto volontario costa meno di una revocatoria persa.

Per i finanziamenti dei soci, la contromossa è verificare la natura effettiva del versamento (finanziamento o versamento in conto capitale), le condizioni dell’art. 2467 c.c. al momento dell’erogazione e la data del rimborso rispetto alla procedura. Non tutti i finanziamenti del socio sono postergati: la postergazione dipende dalle condizioni della società al momento dell’erogazione.

Le pronunce che ti proteggono

Anche su questa mossa le fonti consultate non hanno restituito pronunce specifiche verificate relative a start-up innovative in liquidazione controllata. Restano i limiti di legge (artt. 2901-2903 c.c., art. 2467 c.c., art. 274 CCII) e un dato di sistema: la liquidazione controllata, a differenza della liquidazione giudiziale, non offre al creditore l’arsenale delle revocatorie concorsuali.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali: servono a vedere come si muovono le leve descritte.

Simulazione 1: il ricorso del fornitore e la soglia dei 50.000 euro. Una start-up s.r.l. è iscritta nella sezione speciale dal 20/3/2024. Debiti scaduti: 31.740 euro verso il fornitore di servizi cloud, 22.180 euro verso uno studio di sviluppo software, per un totale di 53.920 euro. Un socio ha erogato un finanziamento di 18.600 euro. Il fornitore cloud deposita il ricorso per liquidazione controllata lunedì 12/10/2026, contando sul superamento della soglia. La società, in vista dell’udienza, documenta che 9.380 euro della fattura dello studio di sviluppo erano stati contestati per PEC prima della scadenza per mancata consegna di una milestone: i debiti scaduti non contestati scendono a 44.540 euro. Il creditore replica con Cass. n. 17508/2025: il credito del socio, anche se postergato, entra nel conteggio, e 44.540 + 18.600 fa 63.140 euro. La contromossa decisiva è il contratto di finanziamento: prevede il rimborso al 30/6/2028, quindi il debito non è scaduto e non entra nella soglia. Il quadro, a quel punto, è di 44.540 euro: sotto soglia. Per il creditore la convenienza di proseguire crolla, e la sua alternativa razionale diventa il piano di rientro.

Simulazione 2: la scadenza dello status attesa dalla banca. Una start-up è iscritta dal 9/3/2023. In assenza di requisiti per la proroga, il triennio scade il 9/3/2026, lunedì. L’ultimo bilancio mostra debiti per 612.400 euro e attivo per 418.000 euro: la società supera le soglie dell’impresa minore. La banca, creditrice per 286.900 euro, non si muove durante lo status e attende la scadenza per chiedere la liquidazione giudiziale, con un curatore e le revocatorie concorsuali. La contromossa possibile si gioca prima: la società è titolare di un brevetto depositato nel 2025, requisito che secondo la ricostruzione della L. 193/2024 consente la proroga fino a cinque anni; documentato il requisito nei tempi richiesti, lo status prosegue e con esso l’esclusione dalla liquidazione giudiziale. Senza quel requisito, la finestra utile per scegliere la procedura (composizione negoziata o domanda di liquidazione controllata) si chiudeva il giorno della scadenza.

Simulazione 3: il fondatore garante. La start-up è in liquidazione controllata da giovedì 5/11/2026. La banca vanta 127.830 euro garantiti da una fideiussione omnibus del fondatore con importo massimo di 150.000 euro. Il fondatore possiede il 50% di un appartamento stimato 96.000 euro e percepisce 2.340 euro netti al mese da un nuovo impiego. La banca ottiene un decreto ingiuntivo contro il fondatore, notificato giovedì 3/12/2026: il termine di 40 giorni per l’opposizione scade martedì 12/1/2027. L’analisi del contratto e della cronologia rivela che un affidamento di 42.000 euro è stato concesso nel 2025, quando i bilanci della start-up già mostravano perdite rilevanti, senza autorizzazione del garante: l’opposizione fondata sull’art. 1956 c.c. mette in discussione una parte significativa della pretesa. Per la banca, il calcolo cambia: un giudizio di opposizione di durata incerta, un’esecuzione su una quota indivisa di immobile (che richiede tempi e costi propri) e il rischio che il fondatore chieda la propria liquidazione controllata con esdebitazione dopo tre anni (art. 282 CCII). La transazione sulla fideiussione diventa lo scenario più conveniente anche per il creditore.

Quando all’avversario conviene trattare

Il creditore razionale tratta quando il valore atteso della trattativa supera il valore atteso dell’azione. Nella crisi di una start-up questo momento arriva più spesso di quanto si creda, e ci sono finestre precise in cui la sua disponibilità all’accordo è massima.

La prima finestra è subito dopo il deposito del ricorso, prima dell’udienza. Il creditore ha già speso per l’iniziativa, ma non ha ancora la certezza dell’esito. Se il debitore gli mostra che la soglia è contestabile o che l’insolvenza non è provata, la prospettiva di un rigetto con spese rende attraente un piano di rientro.

La seconda finestra è quando il creditore scopre che la procedura costa più di quanto rende. Nella liquidazione controllata il compenso del liquidatore e dell’OCC è prededucibile, cioè viene pagato prima dei creditori; con un attivo modesto, il creditore chirografario può ricavare percentuali molto basse. Un saldo e stralcio pagato oggi, magari con risorse dei soci o di un investitore, può valere più di un riparto incerto fra tre anni.

La terza finestra si apre quando il creditore scopre che la garanzia personale ha punti deboli. Una fideiussione con vizi, un garante incapiente protetto dall’attestazione dell’OCC, un’esecuzione su quota indivisa: tutti elementi che riducono il valore della garanzia e aumentano la convenienza dell’accordo.

La quarta finestra è la composizione negoziata. La presenza di un esperto indipendente, la possibilità di misure protettive e la prospettiva di una soluzione con continuità aziendale (per esempio con l’ingresso di un investitore industriale interessato all’IP) cambiano il quadro: il creditore che si siede al tavolo può ottenere più di quanto otterrebbe in una liquidazione.

La quinta finestra è il momento in cui il creditore teme un’azione di responsabilità lunga e costosa a carico della procedura: un accordo che includa un apporto degli amministratori o dei soci, in cambio della rinuncia alle azioni, può essere per lui la soluzione più efficiente.

Qui però serve una lettura onesta: il creditore non tratta perché è generoso, tratta perché i numeri glielo suggeriscono. Per questo la proposta deve essere costruita sull’alternativa liquidatoria, mostrando con dati verificabili quanto il creditore otterrebbe dalla procedura, in quanto tempo e con quali costi. Una proposta “al ribasso” senza numeri viene respinta; una proposta che dimostra di battere l’alternativa ha buone probabilità di essere presa sul serio.

Un ultimo aspetto: nella partita con più creditori, la trattativa con uno solo può scatenare la corsa degli altri. Per questo, quando i creditori sono numerosi, è preferibile uno strumento collettivo (composizione negoziata o procedura concorsuale minore) rispetto a una serie di accordi bilaterali, che possono inoltre esporre a contestazioni sulla parità di trattamento.

La partita in tabella

La tabella riassume l’intera partita: per ogni mossa del creditore, la condizione che la vincola, la contromossa e la finestra temporale utile. Va letta come una mappa di orientamento, non come un prontuario: ogni casella richiede una verifica sui documenti della singola start-up.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Contesta lo status e chiede la liquidazione giudiziale Deve provare la mancanza dei requisiti dell’art. 25 D.L. 179/2012 e il superamento delle soglie dell’impresa minore (art. 2, c. 1, lett. d CCII) Fascicolo documentale dello status; eventuale domanda di liquidazione controllata della società Prima del deposito del ricorso o comunque entro l’udienza
Istanza di liquidazione controllata (art. 268, c. 2 CCII) Insolvenza; debiti scaduti e non pagati non inferiori a 50.000 euro; per la società non opera la difesa dell’assenza di attivo Ricostruzione della soglia (debiti contestati, finanziamenti soci non scaduti); prova dell’assenza di insolvenza; concordato minore se c’è continuità Tra la notifica del ricorso e l’udienza
Attesa della scadenza dello status Cessazione dello status alla scadenza o per perdita dei requisiti (art. 31, c. 4); durata ridefinita dalla L. 193/2024 Calcolo della scadenza; requisiti per la proroga; passaggio a PMI innovativa; composizione negoziata o domanda di liquidazione controllata Mesi precedenti la scadenza
Aggressione dei fondatori fideiussori Art. 278, c. 6 CCII fa salvi i diritti verso i garanti; limiti degli artt. 1938, 1956, 1957 c.c.; per la persona fisica opera la difesa dell’art. 268, c. 3 Opposizione a decreto ingiuntivo; procedura di sovraindebitamento personale; transazione 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo; prima udienza nella liquidazione chiesta dal creditore
Azione di responsabilità verso amministratori Prova di inadempimento, danno e nesso causale; criterio dei netti patrimoniali solo dopo una causa di scioglimento (art. 2486 c.c.) Documentazione delle scelte gestionali; gestione conservativa; perizia contabile sul danno Dalla prima perdita rilevante in poi
Revocatorie e recuperi Revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), prescrizione quinquennale; nessuna revocatoria concorsuale nella liquidazione controllata Perizia di congruità; tracciabilità dei corrispettivi; apporto volontario nella proposta Prima dell’operazione o prima dell’apertura della procedura

Le domande di chi è sotto attacco

“La mia start-up può fallire?”
No, finché conserva lo status di start-up innovativa: è esclusa dalla liquidazione giudiziale. In caso di insolvenza la procedura è la liquidazione controllata, che può essere chiesta dalla società stessa o da un creditore se i debiti scaduti raggiungono i 50.000 euro. Se però lo status cessa e la società supera le soglie dell’impresa minore, il quadro cambia.

“Un creditore può chiedere la liquidazione controllata della mia start-up anche se ha solo una fattura non pagata?”
Sì, se la società è insolvente e i debiti scaduti complessivi, non solo i suoi, raggiungono la soglia di 50.000 euro. Non serve che il creditore abbia un titolo esecutivo: il giudice valuta il credito incidentalmente. Ma la soglia e l’insolvenza vanno provate, e il debitore può contestarle.

“Se la società va in liquidazione controllata, la banca può comunque chiedermi i soldi come fideiussore?”
Sì. L’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso i fideiussori, anche dopo l’esdebitazione della società. Il fondatore garante deve quindi tutelarsi in proprio: verificando la fideiussione e, se necessario, valutando una procedura personale di sovraindebitamento.

“Posso opporre che la società non ha beni per evitare la liquidazione chiesta dal creditore?”
Non come società. La difesa basata sull’attestazione dell’OCC che non c’è attivo da distribuire è prevista per il debitore persona fisica (art. 268, comma 3, CCII). Il fondatore persona fisica, invece, può usarla se è un creditore a chiedere la sua liquidazione controllata.

“Quando scade il mio status di start-up?”
Dipende dalla data di iscrizione e dai requisiti di proroga previsti dalla L. 193/2024. La regola base è oggi di tre anni, prorogabili fino a cinque con determinati requisiti e con ulteriori estensioni per la fase di scale-up; per le start-up già iscritte è previsto un regime transitorio. Il calcolo va fatto sui documenti della società, perché il creditore lo farà.

“Come amministratore rischio di pagare con il mio patrimonio?”
Solo se viene provato un comportamento gestionale illegittimo che ha causato un danno. L’insuccesso commerciale di per sé non basta; il rischio cresce se dopo una causa di scioglimento la società ha continuato a operare senza una gestione conservativa.

I paletti fissati dai giudici

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati in questa guida, ordinati secondo la mossa del creditore che ciascuno delimita. Per ogni pronuncia: estremi, principio riformulato, rilevanza per la start-up in crisi. Alcune sono state lette direttamente, altre sono richiamate all’interno di provvedimenti consultati: in quel caso lo si indica.

Paletti sulla contestazione dello status (prima mossa)

Tribunale di Terni, sentenza n. 24/2024. Su ricorsi di quattro creditori che chiedevano la liquidazione giudiziale di una start-up iscritta, il tribunale ha riunito i procedimenti con la domanda di liquidazione controllata della società, ha verificato uno per uno i requisiti sostanziali dell’art. 25 D.L. 179/2012 (compresa la proroga di 12 mesi del D.L. 34/2020) e, trovandoli sussistenti, ha rigettato i ricorsi dei creditori e aperto la liquidazione controllata. Rilevanza: è la mappa completa di ciò che il creditore deve smontare e di ciò che il debitore deve documentare.

Cass. n. 21152/2022 (richiamata dal Tribunale di Terni, con riferimento alla disciplina previgente). L’iscrizione nella sezione speciale è un presupposto necessario ma non sufficiente della qualifica di start-up innovativa. Rilevanza: legittima il controllo sostanziale del giudice e quindi la contestazione del creditore, ma impone a quest’ultimo di portare elementi concreti.

Tribunale di Mantova, 27/6/2024 (richiamato dal Tribunale di Terni). La sola iscrizione non basta a fondare la qualifica di start-up. Rilevanza: conferma l’orientamento del controllo nel merito.

Tribunale di Perugia, ord. 26/7/2024 (richiamata dal Tribunale di Terni). Il giudice può accertare in via incidentale la sussistenza dei requisiti della start-up. Rilevanza: chiarisce che la verifica avviene all’interno del procedimento, senza un giudizio separato.

Tribunale di Firenze, n. 249 del 29/11/2024 (come riportata in un commento pubblicato su diritto.it). L’iscrizione ha valore di pubblicità-notizia e non preclude la verifica giudiziale dei requisiti, che nel caso esaminato (società di software) sono stati ritenuti sussistenti sulla base di spese di ricerca, registrazione dei diritti sul software, mancata distribuzione di utili e personale qualificato. Rilevanza: indica quali documenti hanno convinto il giudice.

Paletti sull’istanza di liquidazione controllata (seconda mossa)

Cass. Sez. I, ord. 2 agosto 2022, n. 23980. La start-up innovativa non può essere dichiarata fallita; nel regime della L. 3/2012 l’iniziativa liquidatoria spettava solo al debitore, mentre con il Codice della crisi anche i creditori possono chiedere la liquidazione controllata nei casi previsti dall’art. 268. Rilevanza: è il fondamento dell’iniziativa del creditore e, insieme, del suo limite (niente liquidazione giudiziale durante lo status).

Tribunale di Milano, 1/6/2023 (richiamato dal Tribunale di Terni). Segnala il mancato aggiornamento dell’art. 31 D.L. 179/2012 al Codice della crisi. Rilevanza: il rinvio testuale alla L. 3/2012 non impedisce di applicare alla start-up le procedure di sovraindebitamento del CCII.

Cass. n. 17508/2025. Ai fini della soglia di 50.000 euro di debiti scaduti, che condiziona la domanda del creditore, si computa anche il credito del socio, benché postergato. Rilevanza: nelle start-up, dove i finanziamenti dei soci sono frequenti, il conteggio della soglia va fatto includendo questi crediti se scaduti.

Cass. SS.UU. n. 1521/2013 (richiamata dal Tribunale di Terni insieme ad altre pronunce conformi). Il creditore che chiede l’apertura della procedura non deve avere un credito accertato in via definitiva: il giudice lo verifica incidentalmente. Rilevanza: il debitore non può limitarsi a eccepire l’assenza di un titolo, ma deve contestare il credito nel merito.

Tribunale di Terni, sentenza n. 4/2026 del 20/2/2026. In un caso di impresa minore (non start-up) su domanda della società, l’attestazione dell’OCC sull’assenza di attivo distribuibile non è stata ritenuta ostativa, perché la regola dell’art. 269, comma 3, CCII riguarda il solo debitore persona fisica. Rilevanza: per coerenza sistematica, la start-up società non dispone della difesa dell’assenza di attivo che l’art. 268, comma 3, riserva alle persone fisiche.

Tribunale di Bologna, sentenza n. 149/2023 del 3/11/2023. Apertura della liquidazione controllata di una start-up innovativa su domanda della società, con verifica dei requisiti dell’impresa minore e dello stato di crisi o insolvenza e fissazione dei termini per documentazione contabile, domande dei creditori e inventario. Rilevanza: mostra la strada dell’iniziativa del debitore, che anticipa quella del creditore.

Paletti sull’accesso del debitore e dei fondatori (seconda e quarta mossa)

Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025. Per accedere alla liquidazione controllata non è richiesto il requisito della meritevolezza. Rilevanza: la società o il fondatore garante non devono dimostrare l’assenza di colpe per entrare nella procedura; la meritevolezza torna in gioco al momento dell’esdebitazione.

Cass. Sez. I, ord. n. 28576/2025. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata. Rilevanza: la qualità del lavoro con l’organismo è la prima barriera contro le contestazioni dei creditori.

Paletti sulla scadenza dello status (terza mossa)

Il riferimento è ancora Cass. Sez. I, ord. n. 23980/2022, che nella disciplina previgente ha fissato il dies a quo del termine nella data di costituzione della società e ha ricordato che, alla scadenza o alla perdita dei requisiti, cessa l’applicazione della disciplina speciale (art. 31, comma 4). Sulle nuove durate introdotte dalla L. 193/2024, nelle fonti consultate non risultano ancora pronunce edite: il calcolo va fatto sul testo vigente e sul regime transitorio.

Sulla quinta e sulla sesta mossa (responsabilità e revocatorie) le ricerche svolte per questo articolo non hanno restituito pronunce verificate specifiche per la start-up in liquidazione controllata: i limiti del creditore discendono lì direttamente dalla legge (artt. 2476, 2486, 2467, 2901-2903 c.c.; art. 274 CCII).

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dal creditore, intercettiamo i vizi dei suoi atti, presidiamo le scadenze che deve rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la sua convenienza si sposta. In concreto:

  1. Costruiamo il fascicolo dello status di start-up: raccogliamo e ordiniamo atto costitutivo, bilanci, spese di ricerca e sviluppo, brevetti e registrazioni del software, contratti del personale qualificato e prova della mancata distribuzione di utili, per rispondere in modo documentale a qualunque contestazione della qualifica.
  2. Calcoliamo la scadenza dello status secondo la L. 193/2024 e il regime transitorio, e verifichiamo con i commercialisti dello staff i requisiti per la proroga o per il passaggio a PMI innovativa.
  3. Ricostruiamo la soglia dei 50.000 euro voce per voce: debiti effettivamente scaduti, crediti contestati, finanziamenti dei soci e loro scadenze contrattuali.
  4. Contestiamo il ricorso del creditore sull’insolvenza, sulla soglia e sul credito, e prepariamo la difesa per l’udienza.
  5. Predisponiamo con l’OCC la domanda di liquidazione controllata della società quando è la scelta più razionale, curando la completezza della relazione che la Cassazione considera requisito di ammissibilità.
  6. Valutiamo la composizione negoziata della crisi e le alternative con continuità, impostando il dialogo con banche, investitori e fornitori.
  7. Analizziamo le fideiussioni dei fondatori (importo massimo, deroghe, art. 1956 c.c.) e proponiamo opposizione al decreto ingiuntivo quando emergono vizi seri.
  8. Impostiamo la procedura personale di sovraindebitamento del fondatore garante, compresa l’eccezione dell’art. 268, comma 3, CCII contro la liquidazione chiesta dal creditore.
  9. Ricostruiamo le scelte gestionali degli amministratori e, con i commercialisti, verifichiamo la quantificazione del danno in caso di azione di responsabilità minacciata.
  10. Verifichiamo la tenuta delle operazioni straordinarie (cessioni di IP, rimborsi ai soci) rispetto a revocatorie e restituzioni, e costruiamo proposte transattive fondate sull’alternativa liquidatoria.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per una start-up innovativa, due di queste competenze lavorano insieme. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere la crisi dal lato dell’impresa che vuole sopravvivere, nei tavoli con banche e investitori; l’iscrizione come Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di conoscere dall’interno la liquidazione controllata e le procedure di sovraindebitamento cui la start-up e i suoi fondatori sono assoggettati. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della stessa linea difensiva dall’udienza davanti al tribunale fino al giudizio di legittimità, senza cambi di difensore.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: perché la convenienza del creditore, la soglia dei debiti scaduti, il danno da gestione e la congruità di una cessione di brevetto sono questioni contabili quanto giuridiche.

Chiusura

Nella crisi di una start-up innovativa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Il creditore sa che lo status protegge dalla liquidazione giudiziale, sa che quella protezione ha una scadenza, sa che i requisiti possono essere verificati dal giudice e sa che dietro la società ci sono fondatori che hanno firmato garanzie. Il debitore che conosce questo piano di gioco può scegliere la procedura, il momento e il tavolo della trattativa invece di subirli.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché si trova esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: la gestione della crisi da sovraindebitamento, come Gestore iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, per la liquidazione controllata della start-up e dei fondatori; la composizione negoziata, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, per le soluzioni che salvano l’impresa; il patrocinio in Cassazione, per difendere la stessa linea fino all’ultimo grado.

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