Rivenditore Di Legna Da Ardere In Crisi Con Stagioni Miti E Debiti Sui Mezzi: Come Lo Tutela Uno Studio Legale?

Se gli ultimi due inverni sono stati miti, la legna è rimasta nei piazzali e i canoni del camion con gru e dello spaccalegna continuano ad arrivare ogni mese, la domanda che un rivenditore di legna da ardere si pone è una sola: conviene trattare con le società di leasing, chiedere l’intervento di un esperto, presentare un piano ai creditori oppure chiudere i conti con una liquidazione? È una domanda legittima e, va detto subito, non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende da quanti mezzi servono davvero alla prossima stagione, da quanto pesa il debito e da quale flusso di cassa l’inverno è realisticamente in grado di generare.

Il commercio di legna da ardere ha un tratto che lo distingue da quasi ogni altra attività: concentra gli incassi in pochi mesi, da ottobre a marzo, mentre i debiti sui mezzi corrono dodici mesi l’anno. Una crisi in questo settore, quindi, non è solo un problema di debiti: è un problema di sfasamento temporale tra entrate e uscite, che gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) affrontano in modi molto diversi tra loro.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che guida la composizione negoziata, ed è al tempo stesso Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, gli organismi attraverso cui passano il concordato minore e la liquidazione controllata delle imprese sotto soglia. Per un piccolo rivenditore, che quasi sempre rientra tra le imprese minori, significa poter valutare tutte le strade alternative con chi le conosce dall’interno, senza essere spinti verso l’unica che si conosce.

📩 Prima che il prossimo canone insoluto faccia scattare la risoluzione del leasing, scrivici: tutti i recapiti per raggiungere lo studio sono riportati in fondo a questa pagina.

Il quadro di partenza: leasing, finanziamenti e un’impresa che vive d’inverno

Prima di mettere a confronto le opzioni, conviene fissare gli elementi comuni a tutte. Sono pochi, ma condizionano ogni scelta successiva.

Il mezzo in leasing non è dell’impresa

Il camion con gru, il trattore con rimorchio, lo spaccalegna idraulico o la sega a nastro presi in leasing finanziario restano di proprietà della società concedente fino al riscatto. L’impresa ne ha il godimento, paga i canoni e, alla fine, può esercitare l’opzione di acquisto. Questo dato giuridico ha conseguenze pratiche enormi: se il contratto si risolve, il concedente ha diritto di riprendersi il bene, e la disciplina che regola i conti finali dipende da quando la risoluzione è avvenuta.

Diverso è il caso del mezzo acquistato con finanziamento: qui il bene è dell’impresa, il debito è verso la banca o la finanziaria, e il creditore può tutelarsi con garanzie (ad esempio un privilegio o un’ipoteca sul veicolo iscritta al PRA, oppure fideiussioni del titolare o dei familiari). Il mezzo finanziato può essere aggredito con un pignoramento, ma non “ripreso” come accade nel leasing.

La legge sul leasing del 2017

La legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 136-140, ha dato al leasing finanziario una disciplina generale:

  • il comma 136 definisce il contratto;
  • il comma 137 stabilisce quando l’inadempimento dell’utilizzatore è grave al punto da legittimare la risoluzione: per i beni diversi dagli immobili (quindi per camion, gru, macchinari), il mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o di un importo equivalente;
  • il comma 138 regola gli effetti della risoluzione: il concedente recupera il bene e deve versare all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione a valori di mercato, dopo aver trattenuto i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere in sola linea capitale, il prezzo dell’opzione finale e le spese sostenute per recupero, stima e conservazione; se il ricavato non basta, la differenza resta un credito del concedente;
  • il comma 139 fissa i criteri di vendita o ricollocazione: valori di mercato, procedure competitive, stime di periti indipendenti, adeguata pubblicità;
  • il comma 140 fa salve le regole speciali previste per le procedure concorsuali.

Il punto decisivo, per un rivenditore che ha più mezzi in leasing, è che la ricollocazione del bene a valori di mercato è il cuore del conteggio finale: un camion con gru rivenduto bene può ridurre drasticamente o perfino azzerare il debito residuo, uno svenduto lo lascia quasi intatto.

Il vecchio regime dell’art. 1526 c.c.

Prima del 2017 la giurisprudenza distingueva tra leasing di godimento (il bene si consuma nella durata del contratto) e leasing traslativo (il bene conserva alla scadenza un valore superiore al prezzo di opzione). Al leasing traslativo si applicava per analogia l’art. 1526 c.c., dettato per la vendita a rate con riserva di proprietà: in caso di risoluzione, il concedente restituisce i canoni riscossi, ma ha diritto a un equo compenso per l’uso del bene e al risarcimento del danno, e l’eventuale clausola penale può essere ridotta dal giudice.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, hanno chiarito che la legge del 2017 non si applica in via analogica ai contratti già risolti prima della sua entrata in vigore: per quelli resta valida la distinzione tra leasing traslativo e di godimento. L’orientamento è stato ribadito da Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26258 dell’8 ottobre 2024. Per un rivenditore oggi in difficoltà, i contratti risolti prima del 2017 sono ormai rari; ma vecchie posizioni ancora aperte, contenziosi pendenti o richieste di pagamento tardive possono riportare in gioco l’art. 1526 c.c.

Il fermo amministrativo sui mezzi

Accanto ai debiti con le società di leasing, molti rivenditori accumulano debiti fiscali e contributivi. L’agente della riscossione può iscrivere un fermo amministrativo sui veicoli di proprietà dell’impresa (art. 86 d.P.R. 602/1973), che ne impedisce la circolazione. Il fermo non colpisce i mezzi in leasing, che non sono dell’impresa, ma può colpire il camion acquistato con finanziamento. La norma consente di evitarlo dimostrando che il veicolo è strumentale all’attività, ma la Cassazione (ordinanze n. 34813/2024 e n. 7156/2025) ha adottato una lettura rigorosa: non basta che il mezzo sia intestato all’impresa, che compaia nel registro dei beni ammortizzabili o che i costi siano stati dedotti; occorre provare che sia indispensabile, o almeno ricorrentemente necessario, per produrre i ricavi tipici, e, se i veicoli simili sono più d’uno, che proprio quello colpito sia legato ai risultati economici dell’azienda.

Per un rivenditore di legna, il camion con gru che consegna a domicilio e carica i tronchi in bosco ha argomenti seri da spendere; un secondo furgone usato saltuariamente ne ha molti meno.

Le soglie dell’impresa minore

Quasi tutti i rivenditori di legna sono imprese minori ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve) un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Chi rientra in questi limiti non accede al concordato preventivo né alla liquidazione giudiziale, ma ha a disposizione gli strumenti del sovraindebitamento: concordato minore e liquidazione controllata. Chi supera anche una sola soglia entra nel perimetro delle procedure “maggiori”.

La composizione negoziata, invece, è aperta a tutti: anche alle imprese sotto soglia, con le regole specifiche dell’art. 25-quater CCII.

Il calendario, variabile nascosta

C’è infine un elemento che nessuna norma menziona ma che pesa su ogni strada: il calendario. Un accordo sottoscritto a maggio deve reggere sei mesi di incassi quasi nulli; un piano depositato a settembre può contare, nei primi mesi, sulla stagione di vendita. La scelta dello strumento, e soprattutto il momento in cui attivarlo, va soppesata anche alla luce della curva stagionale dei ricavi.

Le garanzie personali dei familiari

Un ultimo elemento comune a tutte le opzioni riguarda le fideiussioni. Le società di leasing e le banche chiedono spesso, al momento della stipula, la garanzia personale del titolare (se l’impresa è una società) o di un familiare (il coniuge, un genitore, un figlio). Il garante risponde con il proprio patrimonio del debito garantito, nei limiti della fideiussione. Le diverse strade che seguono incidono in modo diverso sulla sua posizione: un accordo diretto può prevedere espressamente la liberazione o la riduzione della garanzia; una procedura, invece, di regola non libera i garanti, che restano esposti alle azioni del creditore per la parte non soddisfatta. Per questo, prima di scegliere, va fatto un inventario completo delle garanzie rilasciate e va valutato se anche il garante abbia bisogno di uno strumento autonomo di tutela.

Opzione 1 — L’accordo diretto con le società di leasing e i finanziatori

In cosa consiste

È la strada stragiudiziale: l’impresa, assistita, apre una trattativa con il concedente o con la finanziaria per ottenere una modifica del piano di pagamento. Le soluzioni praticabili sono diverse: rimodulazione dei canoni con rate più basse nei mesi estivi e più alte in quelli invernali; moratoria temporanea con allungamento della durata; cessione del contratto a un terzo interessato al mezzo (subentro); restituzione concordata di un bene non più indispensabile, con ricollocazione a valori di mercato e definizione a saldo del residuo; riscatto anticipato con un finanziamento ponte. La base giuridica è l’autonomia contrattuale (artt. 1321 e 1322 c.c.), mentre i commi 137-139 della legge 124/2017 costituiscono il quadro di riferimento: sapere che cosa accadrebbe in caso di risoluzione è ciò che dà peso al negoziato.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Crisi recente e circoscritta: un solo inverno andato male, due o tre canoni arretrati, un’impresa che per il resto paga fornitori e dipendenti. Qui un accordo di rimodulazione stagionale può bastare.
  2. Parco mezzi sovradimensionato: il rivenditore ha due camion e ne usa davvero uno; la restituzione concordata del secondo, con vendita trasparente, riduce i canoni senza toccare l’operatività.
  3. Esposizione concentrata su uno o due creditori: se il debito è quasi tutto verso una società di leasing e una banca, trattare con loro equivale, in sostanza, a risolvere la crisi.

Come si esegue in sintesi

Si parte dalla ricognizione dei contratti (data di stipula, durata, canoni pagati e insoluti, valore di riscatto, clausole penali, clausole di risoluzione espressa), si stima il valore di mercato dei mezzi, si costruisce un prospetto dei flussi dei dodici mesi successivi e si presenta al creditore una proposta motivata, che confronti il suo incasso atteso con l’accordo e senza accordo. L’intesa va poi formalizzata per iscritto, con attenzione alle garanzie rilasciate da terzi.

Il subentro di un terzo e la ricollocazione concordata

Due varianti dell’accordo meritano un cenno specifico, perché nel settore della legna da ardere sono frequenti. La prima è il subentro: un altro operatore del settore, un’impresa boschiva o un’azienda agricola, è interessato al camion con gru o al trattore e accetta di subentrare nel contratto, pagando i canoni residui. La cessione del contratto richiede il consenso del concedente (art. 1406 c.c.), che valuterà l’affidabilità del subentrante; per l’impresa cedente può significare uscire da un impegno pesante senza passare per la risoluzione. La seconda è la ricollocazione concordata: l’impresa e il concedente si accordano perché il bene venga venduto a un acquirente individuato insieme, a un prezzo verificato, prima che il contratto venga risolto. Il vantaggio, rispetto alla ricollocazione successiva alla risoluzione, è la possibilità di controllare il valore di vendita e di evitare spese di recupero e custodia. Il limite è che anche qui serve la volontà del concedente: nessuna norma impone alla società di leasing di accettare un acquirente proposto dall’utilizzatore.

Vantaggi

Il primo vantaggio è la rapidità: nessuna procedura, nessun deposito in tribunale, nessun organo da nominare. Il secondo è la riservatezza: fornitori e clienti non vengono a sapere nulla. Il terzo è la flessibilità: un accordo può modellare le rate sulla stagionalità con una libertà che un piano giudiziale difficilmente consente. A fronte di questo, l’impresa non sopporta alcuna spesa di giustizia.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è che l’accordo non vincola nessuno se non chi lo firma: gli altri creditori restano liberi di agire, l’agente della riscossione può iscrivere il fermo, un fornitore può chiedere un decreto ingiuntivo. Manca inoltre ogni protezione: durante la trattativa il concedente può comunque dichiarare risolto il contratto se l’inadempimento ha raggiunto la soglia del comma 137. E se l’accordo fallisce, i pagamenti fatti nel frattempo possono, in una successiva procedura, essere oggetto di valutazione. Infine, la forza contrattuale dell’impresa è modesta: il creditore sa che, in assenza di alternative, potrà recuperare il mezzo e vendere.

Il profilo ideale di questa opzione è il rivenditore con pochi creditori, una crisi limitata a una o due stagioni e un’attività che, rimodulate le rate, torna a generare cassa sufficiente.

Pronunce a supporto

Il quadro giurisprudenziale sulla risoluzione del leasing serve a impostare il negoziato: la sentenza delle Sezioni Unite n. 2061/2021 e l’ordinanza n. 26258/2024 chiariscono che per i contratti risolti prima del 2017 il conteggio segue ancora l’art. 1526 c.c., con la possibilità di discutere l’equo compenso e la riduzione della penale, mentre per le risoluzioni successive i conti si fanno secondo il comma 138, ossia partendo dal ricavato della ricollocazione. Conoscere quale delle due discipline si applica al singolo contratto cambia il punto di partenza della trattativa.

Opzione 2 — La composizione negoziata della crisi per l’impresa sotto soglia

In cosa consiste

La composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII) è un percorso volontario e riservato, che si avvia con istanza sulla piattaforma telematica della Camera di commercio. Per le imprese sotto soglia l’art. 25-quater CCII detta regole dedicate sulla presentazione dell’istanza e sulla nomina dell’esperto, adattando il percorso alle dimensioni dell’impresa minore. L’esperto è un professionista terzo, che non rappresenta l’impresa né i creditori, ma facilita le trattative per individuare una soluzione.

Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cosiddetto correttivo-ter) ha rivisto diversi aspetti della composizione negoziata, anche per le imprese minori. L’impresa può chiedere misure protettive (art. 18 CCII), che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui l’attività viene esercitata, e che il tribunale deve confermare.

Al termine, se le trattative hanno successo, l’impresa può concludere un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto; se non hanno successo, può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Pluralità di creditori ma attività sana: tre società di leasing, una banca, qualche fornitore di legname, e una domanda di mercato che c’è, salvo l’anomalia climatica. Un tavolo unico, guidato da un terzo, ottiene spesso ciò che trattative separate non ottengono.
  2. Rischio imminente di perdere un mezzo: il concedente del camion con gru ha già inviato la diffida e l’impresa ha bisogno di tempo; le misure protettive, se concesse e confermate, sospendono le azioni dei creditori.
  3. Necessità di riservatezza: il rivenditore lavora con clienti abituali e teme che una procedura pubblica comprometta la reputazione. La composizione negoziata non è pubblica nei confronti dei terzi, salvo l’iscrizione delle misure protettive.

Come si esegue in sintesi

Si predispone l’istanza con la documentazione richiesta (situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori, piano finanziario per i sei mesi successivi, progetto di piano di risanamento), si verifica la propria posizione sul test pratico di risanabilità e si attende la nomina dell’esperto. Le trattative si svolgono in incontri convocati dall’esperto, con l’impresa che resta nella gestione ordinaria e straordinaria, sotto il dovere di gestione prudente e di informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione.

Vantaggi

Il vantaggio principale va soppesato in tre direzioni. Primo, la protezione: le misure protettive offrono tempo in un momento in cui il tempo vale più del denaro. Secondo, il ruolo dell’esperto, che dà credibilità alla proposta e porta i creditori al tavolo. Terzo, la continuità: l’impresa non perde la gestione, continua a vendere e a consegnare. La composizione negoziata, inoltre, non comporta spese di giustizia per l’istanza in sé, salvo quelle legate all’eventuale procedimento di conferma delle misure protettive.

Rischi e svantaggi

A fronte di questi vantaggi, l’elemento dirimente è che la composizione negoziata non impone nulla a chi non è d’accordo. Il creditore dissenziente non può essere vincolato: se la società di leasing più esposta non accetta, l’esito della trattativa resta incerto. Le misure protettive hanno durata limitata e possono essere revocate se l’impresa non collabora o se le trattative si rivelano inutili. Inoltre, il percorso richiede un impegno documentale non trascurabile per un’impresa che spesso tiene una contabilità semplificata. Infine, se l’esito è negativo, l’impresa si ritrova comunque davanti alla scelta tra concordato minore e liquidazione controllata, solo con qualche mese di ritardo.

Il profilo ideale di questa opzione è il rivenditore con più creditori da coordinare, un’attività che ha ancora mercato e un pericolo concreto e imminente di azioni esecutive o di recupero dei mezzi.

Pronunce a supporto

Sulla composizione negoziata per le imprese sotto soglia la Cassazione non si è ancora pronunciata in modo specifico, almeno per quanto risulta dalle fonti consultate. Il rinvio alle pronunce sul leasing, già richiamate per l’opzione 1, vale anche qui: l’esperto e le parti negoziano partendo da ciò che il concedente otterrebbe in caso di risoluzione.

Opzione 3 — Il concordato minore con un piano costruito sui flussi invernali

In cosa consiste

Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è la procedura con cui l’impresa minore propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, con l’assistenza dell’OCC. Il piano può prevedere la prosecuzione dell’attività (concordato in continuità), il pagamento parziale e dilazionato dei creditori, la suddivisione in classi, il mantenimento dei beni strumentali. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e il tribunale la omologa dopo aver verificato ammissibilità e fattibilità.

Rispetto alla composizione negoziata, il concordato minore ha un’arma che le altre opzioni non hanno: il voto della maggioranza vincola anche la minoranza dissenziente. La società di leasing che non condivide la proposta, se messa in minoranza, è comunque tenuta a rispettarla nei limiti previsti dalla legge.

Va precisato un limite emerso di recente: la Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha affermato che l’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore, neppure in forma liquidatoria, per effetto dell’art. 33, comma 4, CCII; resta aperta, per lui, la liquidazione controllata. Il rivenditore che ha già chiuso la partita IVA e cancellato l’impresa, quindi, si trova di fronte a una scelta molto più ristretta.

I contratti di leasing nel concordato

Il nodo dei mezzi in leasing va trattato con precisione. Nel concordato preventivo, riservato alle imprese sopra soglia, l’art. 97 CCII consente al debitore di chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti pendenti, e il comma 12 disciplina specificamente lo scioglimento del leasing: il concedente recupera il bene e versa al debitore quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione a valori di mercato, dedotti canoni scaduti e non pagati, canoni a scadere in linea capitale, prezzo di opzione e spese, con rinvio ai criteri dell’art. 1, comma 139, della legge 124/2017; se il ricavato è inferiore al credito del concedente, la differenza è un credito anteriore al concordato. Il comma 12 è stato modificato dal D.Lgs. 136/2024.

Per il concordato minore il CCII non riproduce in modo identico la disciplina dell’art. 97; il trattamento dei contratti di leasing va quindi costruito nel piano, scegliendo tra la prosecuzione del contratto (con il regolare pagamento dei canoni successivi) e la restituzione concordata del bene. La selezione dei mezzi da tenere e di quelli da restituire è una delle decisioni più delicate del piano.

Il piano sui flussi invernali

Un piano credibile, per un rivenditore di legna, non può ripartire i pagamenti in rate mensili uguali. Deve seguire la curva degli incassi: quote rilevanti tra novembre e febbraio, quote minime o nulle tra maggio e agosto. Il piano va inoltre fondato su ipotesi prudenti: un inverno mite può ripetersi, e l’OCC, nella sua relazione, deve attestare la fattibilità tenendo conto anche di scenari meno favorevoli.

Va poi considerato, se l’impresa importa legname da paesi extra UE o acquista da importatori, l’impatto del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) sulla deforestazione, che include anche la legna da ardere tra i prodotti soggetti all’obbligo di dovuta diligenza. Il calendario di applicazione del regolamento è stato oggetto di più rinvii a livello europeo; in un piano pluriennale l’eventuale aumento dei costi di approvvigionamento o di certificazione della filiera va stimato con cautela, verificando lo stato di applicazione al momento del deposito.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Debito elevato ma impresa redditizia d’inverno: il rivenditore vende bene da ottobre a marzo ma ha accumulato troppi arretrati per riassorbirli con un semplice accordo.
  2. Creditore dissenziente: una società di leasing rifiuta ogni rimodulazione, mentre gli altri sarebbero disponibili. Il meccanismo della maggioranza permette di superare il veto.
  3. Esito negativo della composizione negoziata: l’esperto ha constatato che un accordo non è possibile, ma l’attività resta sostenibile.

Come si esegue in sintesi

Si presenta istanza all’OCC, che nomina un gestore della crisi. Con il suo supporto si predispone la proposta, il piano e la documentazione (elenco creditori, beni, atti di disposizione degli ultimi anni, dichiarazioni fiscali, scritture contabili). L’OCC redige la relazione, la domanda viene depositata in tribunale, il giudice apre la procedura, i creditori votano e, in caso di approvazione, il tribunale omologa.

Vantaggi

A fronte della maggiore complessità, il concordato minore offre effetti vincolanti per tutti i creditori, il divieto, su richiesta del debitore e per effetto del decreto di apertura, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, la possibilità di trattare i creditori in modo differenziato per classi, e l’esdebitazione delle quote non soddisfatte una volta eseguito il piano. Soprattutto, permette di conservare i mezzi strumentali e l’attività.

Rischi e svantaggi

Va soppesato con onestà il rischio di mancata approvazione o di mancata omologazione: se la maggioranza non si forma, o il tribunale ritiene il piano non fattibile, l’impresa ha speso tempo e risorse e resta esposta. Il piano è poi vincolante anche per l’impresa: un inverno mite durante l’esecuzione può compromettere le rate e portare alla risoluzione o revoca. La procedura, infine, è pubblica: i fornitori ne vengono a conoscenza.

Il profilo ideale di questa opzione è il rivenditore ancora attivo e iscritto al registro delle imprese, con debiti troppo elevati per un accordo bilaterale, una stagione invernale capace di generare margini e almeno una parte dei creditori disponibile a votare a favore.

Opzione 4 — La liquidazione controllata come via d’uscita ordinata

In cosa consiste

La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è la procedura liquidatoria del sovraindebitato: tutto il patrimonio liquidabile viene affidato a un liquidatore, che lo vende e ripartisce il ricavato tra i creditori. Può essere chiesta dal debitore stesso, dai creditori o, in certi casi, dal pubblico ministero. Al termine, o comunque decorsi tre anni dall’apertura, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui, se ne ricorrono le condizioni (art. 282 CCII).

Il correttivo-ter ha rivisto vari aspetti della procedura e ha previsto all’art. 33, comma 1-bis, CCII la possibilità per l’imprenditore individuale cancellato di accedere alla liquidazione controllata anche oltre un anno dalla cancellazione, come ricordato nel commento alla sentenza n. 20141/2026.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Impresa non più sostenibile: più inverni consecutivi in perdita, mercato locale saturo, nessuna prospettiva di riprendere margini.
  2. Imprenditore già cancellato: chi ha chiuso l’attività e ha ancora debiti residui verso le società di leasing e i finanziatori non può accedere al concordato minore, secondo la Cassazione del 2026, ma può chiedere la liquidazione controllata.
  3. Patrimonio modesto e debiti sproporzionati: quando la ricollocazione dei mezzi ha già lasciato residui consistenti e non c’è attività in grado di pagarli.

I mezzi in leasing nella liquidazione controllata

Nella liquidazione i mezzi in leasing non entrano nel patrimonio da liquidare, perché non sono dell’impresa: il concedente li recupera e la sua pretesa residua, determinata secondo il comma 138 della legge 124/2017, concorre con gli altri crediti. I mezzi acquistati con finanziamento, invece, vengono venduti dal liquidatore, e il creditore garantito ha diritto di prelazione sul ricavato. In questo scenario la verifica della correttezza della ricollocazione e del conteggio del residuo è il terreno principale della tutela.

Il ruolo del liquidatore e la verifica dei crediti

Nella liquidazione controllata il liquidatore forma lo stato passivo, verificando le domande dei creditori. È in questa fase che le pretese delle società di leasing, determinate dopo la ricollocazione dei mezzi, possono essere esaminate: un residuo calcolato su una vendita a prezzo di realizzo, o gravato da spese non documentate, può essere contestato. Il debitore non resta quindi spettatore passivo: la correttezza dello stato passivo incide sulla misura dei riparti e, indirettamente, sulla trasparenza dell’intera procedura. Allo stesso modo, il liquidatore valuta se proseguire o meno eventuali contratti ancora pendenti e se esistano atti da revocare o recuperare.

Vantaggi

Il vantaggio principale è la definitività: la procedura chiude il passato e, con l’esdebitazione, consente un nuovo inizio. Blocca le azioni esecutive individuali e sottrae l’imprenditore alla pressione dei singoli creditori. A fronte di questo, la procedura ha costi di giustizia contenuti, legati al contributo unificato e alle spese di pubblicità.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è evidente: si perde l’attività e il patrimonio liquidabile. La procedura dura almeno tre anni e richiede la consegna al liquidatore della quota dei redditi eccedente quanto necessario al mantenimento. L’esdebitazione non è automatica in ogni caso: può essere negata in presenza di comportamenti fraudolenti o di colpa grave. Infine, le garanzie rilasciate da terzi (familiari fideiussori) non vengono meno: i garanti restano esposti.

Il profilo ideale di questa opzione è il rivenditore che non ha più un’impresa da salvare, o che è già cessato, e che ha bisogno di chiudere i debiti residui in modo ordinato e con la prospettiva di una liberazione finale.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali: servono a vedere come gli stessi numeri producono esiti diversi a seconda della strada scelta. I dati di partenza sono identici per tutte.

Dati di partenza comuni. Impresa individuale di commercio di legna da ardere, iscritta al registro delle imprese, ricavi dell’ultimo esercizio 168.400 €. Debiti:

Voce Importo
Leasing camion con gru: canoni insoluti (5 da 1.247 €) 6.235 €
Leasing camion con gru: capitale residuo a scadere 52.380 €
Leasing spaccalegna: canoni insoluti (2 da 412 €) 824 €
Leasing spaccalegna: capitale residuo a scadere 11.940 €
Finanziamento furgone di proprietà (valore stimato 9.300 €) 14.760 €
Fornitori di legname 27.615 €
Debiti fiscali e contributivi, con preavviso di fermo sul furgone notificato il 9 settembre 18.930 €
Totale 132.684 €

Margine operativo disponibile, al netto delle spese di mantenimento della famiglia: +41.200 € tra ottobre e marzo, −3.800 € tra aprile e settembre, quindi 37.400 € su dodici mesi in un inverno normale.

Simulazione 1 — Accordo stagionale con le società di leasing

I cinque canoni insoluti del camion superano la soglia di quattro canoni mensili prevista dal comma 137: il concedente è già nelle condizioni di dichiarare risolto il contratto. La proposta di accordo potrebbe prevedere il pagamento degli arretrati (6.235 €) in tre rate a novembre, dicembre e gennaio, e una rimodulazione del canone annuo (12 × 1.247 € = 14.964 €) in sei rate estive da 620 € (3.720 €) e sei rate invernali da 1.874 € (11.244 €). L’importo complessivo dovuto al concedente non cambia; cambia la sua distribuzione nel tempo.

Per lo spaccalegna, poco utilizzato, si ipotizza la restituzione concordata. Debito verso il concedente: insoluti 824 € + capitale residuo 11.940 € + opzione finale 180 € + spese di recupero e stima 640 € = 13.584 €. Se il bene viene ricollocato a valori di mercato per 9.150 €, il residuo è di 4.434 €; se viene svenduto a 6.200 €, il residuo sale a 7.384 €. La differenza di 2.950 € dipende interamente dalla correttezza della ricollocazione.

Esito: le rate dei leasing diventano compatibili con la stagionalità, ma i fornitori (27.615 €) e l’agente della riscossione (18.930 €) restano liberi di agire. Il fermo sul furgone, in assenza di prova della strumentalità, può essere iscritto.

Simulazione 2 — Composizione negoziata

Con gli stessi numeri, l’impresa presenta istanza di composizione negoziata e chiede misure protettive. Se concesse e confermate, nessun creditore può avviare o proseguire azioni esecutive sui beni dell’impresa durante il periodo di protezione. Al tavolo siedono le due società di leasing, la finanziaria del furgone e i principali fornitori.

Ipotesi di esito positivo: accordo con il concedente del camion sulla rimodulazione vista nella simulazione 1; restituzione e ricollocazione dello spaccalegna; convenzione di moratoria di dodici mesi con i fornitori, seguita da pagamento in otto rate concentrate nei mesi invernali. Ipotesi di esito negativo: il concedente del camion non accetta e la trattativa si chiude; l’impresa deve allora valutare concordato minore o liquidazione controllata, avendo comunque guadagnato alcuni mesi, possibilmente coincidenti con la stagione di vendita.

Simulazione 3 — Concordato minore in continuità

Il piano prevede di proseguire il leasing del camion con gru, pagando regolarmente i canoni (14.964 € annui) e gli arretrati in quattro anni (1.559 € annui); di restituire lo spaccalegna, con residuo chirografario di 4.434 €; di mantenere il furgone, pagando alla finanziaria il valore del bene (9.300 €) in quattro anni (2.325 € annui) e trattando la parte eccedente (5.460 €) come chirografaria.

Ai chirografari (fornitori 27.615 €, residuo spaccalegna 4.434 €, quota non garantita del furgone 5.460 €) si propone il 45%: 12.427 € + 1.995 € + 2.457 € = 16.879 € in quattro anni, cioè 4.220 € annui, pagati in due rate a dicembre e febbraio. Per i debiti fiscali e contributivi si ipotizza, secondo le regole dettate per questi crediti, un pagamento del 60%, pari a 11.358 € in quattro anni (2.840 € annui).

Impegno annuo complessivo: 14.964 + 1.559 + 2.325 + 4.220 + 2.840 = 25.908 €. Margine di un inverno normale: 37.400 €. Prova di resistenza con un inverno mite che riduce del 22% il margine invernale: 41.200 × 0,78 = 32.136 €, meno 3.800 € estivi = 28.336 €. Il piano regge, ma con un cuscinetto di soli 2.428 €. Due inverni miti consecutivi lo metterebbero in tensione: per questo un piano serio prevede accantonamenti nelle stagioni buone.

Simulazione 4 — Liquidazione controllata

L’impresa cessa. Il concedente del camion recupera il bene e lo ricolloca a 38.600 €: debito di 6.235 € + 52.380 € + opzione 520 € + spese 1.180 € = 60.315 €, residuo 21.715 €. Lo spaccalegna lascia un residuo di 4.434 €. Il furgone viene venduto dal liquidatore a 9.300 €, che vanno alla finanziaria; restano 5.460 € non garantiti. La massa passiva chirografaria supera così i 59.000 €, a cui si aggiungono i debiti fiscali e contributivi, mentre l’attivo è modesto. Decorsi tre anni dall’apertura, se ne ricorrono le condizioni, il titolare persona fisica può essere esdebitato del residuo; i familiari che avessero prestato fideiussione restano però esposti.

Il confronto in tabella

La tabella riassume i parametri più rilevanti. Va letta con un’avvertenza: nessuna colonna è “migliore” in assoluto, e la stessa caratteristica può essere un vantaggio per un’impresa e uno svantaggio per un’altra. La riservatezza della composizione negoziata, ad esempio, conta molto per chi vende a clienti fidelizzati di un piccolo comune e poco per chi ha già deciso di chiudere. Per i costi sono indicati soltanto quelli di giustizia previsti dalla legge.

Parametro Accordo con leasing e finanziatori Composizione negoziata sotto soglia Concordato minore Liquidazione controllata
Tempi Settimane Alcuni mesi, con durata delle trattative limitata per legge Diversi mesi fino all’omologa, poi esecuzione pluriennale Almeno tre anni per l’esdebitazione
Complessità Bassa Media Alta Media
Vincola i creditori dissenzienti No No Sì, se approvato a maggioranza e omologato Sì, con il concorso sul patrimonio
Effetti sulle azioni esecutive Nessuno Sospensione con le misure protettive, se concesse e confermate Divieto su richiesta del debitore dall’apertura Divieto di azioni individuali
Mezzi in leasing Si tratta caso per caso Si tratta caso per caso con l’esperto Prosecuzione o restituzione secondo il piano Recupero da parte del concedente
Rischi in caso di esito negativo Risoluzione del contratto, azioni dei creditori Passaggio ad altra procedura Revoca o risoluzione, esposizione ai creditori Diniego dell’esdebitazione in caso di condotte gravi
Reversibilità Alta Alta Bassa dopo l’omologa Molto bassa
Pubblicità Nessuna Riservata, salvo misure protettive Pubblica Pubblica
Costi di giustizia Nessuno Eventuali per il procedimento sulle misure Contributo unificato e spese di procedura Contributo unificato e spese di procedura

I criteri per scegliere

Il confronto tra le opzioni si traduce, in concreto, in alcuni criteri che vanno soppesati insieme. Nessuno di essi, da solo, decide la scelta.

Primo criterio: quanto è profonda la crisi rispetto alla capacità invernale di generare cassa. Se il debito arretrato è riassorbibile con due o tre stagioni normali, la via negoziale (accordo diretto o composizione negoziata) generalmente ha più senso; se gli arretrati superano stabilmente il margine annuo, un accordo bilaterale rischia di spostare il problema di un anno, e il concordato minore diventa più realistico. Se, infine, nemmeno un piano pluriennale prudente chiude i conti, la liquidazione controllata smette di essere una sconfitta e diventa una scelta razionale.

Secondo criterio: quanti creditori ci sono e quanto sono concentrati. Con uno o due creditori principali, l’accordo diretto è spesso sufficiente; con molti creditori di dimensione simile, il coordinamento offerto dall’esperto della composizione negoziata ha un valore aggiunto. Se un creditore rilevante si oppone a qualunque soluzione, l’elemento dirimente diventa il meccanismo della maggioranza, che solo il concordato minore offre.

Terzo criterio: quali mezzi servono davvero alla prossima stagione. Un rivenditore che può lavorare con un solo camion e senza il secondo spaccalegna ha margini di manovra che chi ha bisogno di tutto il parco mezzi non ha. La restituzione concordata dei beni superflui, con ricollocazione a valori di mercato, è compatibile con tutte e quattro le strade; il mantenimento di quelli indispensabili, invece, richiede strumenti che proteggano dalla risoluzione.

Quarto criterio: lo stato dell’impresa al registro delle imprese. Chi è ancora iscritto ha tutte le opzioni; chi ha già cancellato l’impresa, secondo la Cassazione del giugno 2026, non può più accedere al concordato minore. Una cancellazione affrettata, magari fatta per “chiudere” i problemi, può restringere le opzioni disponibili.

Quinto criterio: il momento dell’anno. Avviare una trattativa o depositare un piano a fine estate, con la stagione di vendita alle porte, offre argomenti diversi rispetto a farlo a primavera, quando la cassa è vuota per sei mesi. Il calendario non cambia il diritto, ma cambia la credibilità della proposta.

A questi criteri si aggiunge un aspetto trasversale: la presenza di garanzie personali di familiari. Un accordo o un concordato che riduce il debito dell’impresa può avere effetti diversi sui garanti, e la loro posizione va valutata insieme a quella del titolare.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, mette a confronto le quattro strade sui numeri reali dell’impresa prima di indicarne una.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà?

In molti casi sì. La composizione negoziata, se non porta a un accordo, consente di accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata. Un accordo diretto fallito non preclude nessuna procedura. Più difficile è il percorso inverso: dopo l’omologa di un concordato minore, il piano va eseguito, e la sua revoca o risoluzione apre scenari più gravosi. La reversibilità, quindi, è alta all’inizio e si riduce man mano che si scelgono strumenti vincolanti.

E se il concedente ha già risolto il contratto del camion?

Va verificato innanzitutto se la risoluzione è stata validamente dichiarata, se l’inadempimento raggiungeva la soglia del comma 137 e, per i contratti risolti prima del 2017, quale regime si applica. Poi va controllato il conteggio: se il bene è stato ricollocato a valori di mercato secondo il comma 139, se le deduzioni sono corrette, se le spese sono documentate. La risoluzione non chiude la partita: apre la fase del rendiconto, dove si possono recuperare margini significativi.

Il fermo amministrativo blocca anche i mezzi in leasing?

No, perché quei mezzi non sono di proprietà dell’impresa. Il fermo può colpire i veicoli intestati all’impresa, come il furgone acquistato con finanziamento. La prova della strumentalità va fornita nel termine indicato dall’art. 86 d.P.R. 602/1973 e dal preavviso, e la Cassazione la richiede in forma rigorosa: la sola intestazione o la deducibilità dei costi non bastano.

Se scelgo la liquidazione controllata, perdo tutto per sempre?

Si perdono i beni liquidabili e l’attività, ma la procedura ha come obiettivo anche l’esdebitazione, che consente di ripartire senza i debiti residui. Non è automatica in ogni circostanza: può essere negata in presenza di condotte fraudolente o gravemente colpose. E non libera i terzi garanti.

Un inverno freddo può bastare a risolvere tutto?

È possibile, ma va soppesato con prudenza. Un buon inverno può riassorbire gli arretrati, ma se la struttura dei debiti resta sproporzionata rispetto alla media dei ricavi, la crisi si ripresenterà alla prima stagione mite. Basarsi su una sola stagione favorevole è il rischio che i piani più solidi evitano.

Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono state selezionate perché incidono direttamente sulle opzioni messe a confronto. I principi sono riformulati in sintesi; per l’uso in un caso concreto va sempre consultato il testo integrale.

Sulla risoluzione del leasing e sul conteggio finale (opzioni 1, 2 e 4)

Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021. Le Sezioni Unite hanno escluso che la disciplina della legge 124/2017 possa applicarsi, neppure in via analogica, ai contratti di leasing risolti prima della sua entrata in vigore; per questi resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo. Rilevanza: per ogni contratto in discussione va individuata la data della risoluzione, perché da essa dipende quale regola governa il rendiconto.

Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 26258 dell’8 ottobre 2024. La Corte ha confermato che, per i leasing risolti prima del 2017, al leasing traslativo si estende l’art. 1526 c.c.; ha precisato inoltre che le clausole volte a riequilibrare le posizioni delle parti, come il patto di deduzione, non sono soggette a riduzione come clausole penali, perché non arricchiscono ingiustamente il concedente. Rilevanza: nelle trattative su posizioni pregresse, non ogni clausola contrattuale sfavorevole è automaticamente contestabile; occorre distinguere la penale vera e propria dai meccanismi di riequilibrio.

Sul fermo amministrativo dei mezzi (tutte le opzioni)

Cass., ordinanza n. 34813/2024. La strumentalità del veicolo, che consente di sottrarlo al fermo, deve essere provata in modo specifico: non basta che l’impresa ne sia titolare né che l’attività sia in corso. Rilevanza: per il furgone o il camion di proprietà, la difesa va costruita su elementi concreti dell’utilizzo quotidiano nell’attività di vendita e consegna.

Cass., ordinanza n. 7156/2025. In linea con la precedente, la Corte ha escluso che bastino l’acquisto con fattura, l’iscrizione tra i beni ammortizzabili o la deduzione dei costi; serve dimostrare che il bene è indispensabile o ricorrentemente necessario per i ricavi tipici e, se i veicoli simili sono più d’uno, la stretta inerenza di quello colpito. Rilevanza: un rivenditore con più mezzi deve documentare quale svolge effettivamente le consegne e i carichi.

Sull’accesso al concordato minore e alla liquidazione controllata (opzioni 3 e 4)

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026. L’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese non può proporre il concordato minore, nemmeno nella forma liquidatoria, per effetto dell’art. 33, comma 4, CCII; il correttivo-ter non ha modificato questa regola, mentre ha ampliato l’accesso alla liquidazione controllata per l’imprenditore cancellato. La Corte ha ritenuto che il principio del miglior soddisfacimento dei creditori non consenta di superare il divieto. Rilevanza: è la pronuncia che più incide sulla scelta per chi ha già chiuso l’attività o sta pensando di farlo.

Prima di questa sentenza, la giurisprudenza di merito era divisa, come riportato nel commento della rivista Iusletter. In senso favorevole all’ammissibilità del concordato minore per l’imprenditore cancellato si erano espressi, tra gli altri:

  • Trib. Vicenza, 13 marzo 2025;
  • App. Napoli, 14 luglio 2025;
  • Trib. Rimini, 23 luglio 2025.

In senso restrittivo, invece:

  • Trib. Torino, 24 luglio 2024;
  • Trib. Bolzano, 22 novembre 2024;
  • Trib. Brescia, 24 dicembre 2024.

Rilevanza: l’orientamento favorevole all’ammissibilità è stato superato dalla Cassazione nel 2026; le decisioni restrittive ne anticipavano la soluzione. Chi aveva impostato la propria strategia su quelle aperture deve oggi riconsiderarla.

Una nota sulla composizione negoziata

Sulla composizione negoziata per le imprese sotto soglia, nelle fonti consultate non sono emerse pronunce di legittimità specifiche. La disciplina va quindi applicata sulla base del testo dell’art. 25-quater CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, e dell’orientamento dei tribunali in materia di misure protettive, da verificare caso per caso presso il tribunale competente.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un bivio di questo tipo, lo Studio non parte da una soluzione preconfezionata, ma dai numeri dell’impresa. Questi sono gli strumenti concreti che mette in campo:

  1. Ricostruiamo la posizione di ogni contratto di leasing e di finanziamento: data di stipula, canoni pagati e insoluti, eventuale data di risoluzione, clausole penali e di riequilibrio, per stabilire se si applica il regime della legge 124/2017 o quello dell’art. 1526 c.c.
  2. Verifichiamo la legittimità della risoluzione dichiarata dal concedente, controllando se l’inadempimento raggiungeva la soglia di gravità prevista dal comma 137.
  3. Controlliamo il rendiconto della ricollocazione del mezzo: valore di vendita, procedura seguita, stima, spese addebitate, coerenza con i criteri del comma 139.
  4. Costruiamo un prospetto dei flussi di cassa mese per mese, separando la stagione invernale da quella estiva, come base per qualunque proposta ai creditori.
  5. Predisponiamo e conduciamo la trattativa con le società di leasing e i finanziatori, con proposte di rimodulazione stagionale, restituzione concordata dei mezzi superflui o subentro di terzi.
  6. Valutiamo quale delle quattro opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando accordo diretto, composizione negoziata, concordato minore e liquidazione controllata sugli stessi dati.
  7. Prepariamo l’istanza di composizione negoziata e la documentazione necessaria, e assistiamo l’impresa nel chiedere e difendere le misure protettive.
  8. Redigiamo la proposta e il piano di concordato minore in raccordo con l’OCC, selezionando i mezzi da mantenere e quelli da restituire e calibrando le scadenze sui mesi di incasso.
  9. Raccogliamo le prove della strumentalità dei veicoli di proprietà colpiti da preavviso di fermo e impostiamo la relativa difesa.
  10. Assistiamo nella domanda di liquidazione controllata e nel percorso verso l’esdebitazione, valutando anche la posizione dei familiari garanti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo, dove la scelta tra le opzioni è il vero nodo, conta soprattutto la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la strada scelta oggi, che sia un accordo, un piano o una liquidazione, potrebbe dover essere difesa domani davanti al tribunale, alla corte d’appello o alla Corte di cassazione, e la qualifica di cassazionista consente allo stesso difensore di seguirla in ogni grado, con la stessa linea e senza cambiare mani. Accanto a questo, le qualifiche di Esperto Negoziatore e di Gestore della crisi permettono di conoscere dall’interno sia il percorso della composizione negoziata sia quello delle procedure da sovraindebitamento.

Lo staff multidisciplinare dello Studio unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sui contratti, sulle procedure e sul contenzioso, i secondi sui flussi stagionali, sulla contabilità e sulla sostenibilità del piano. È questo lavoro congiunto a rendere verificabili i numeri che si presentano ai creditori e al giudice.

Chiusura

Il rivenditore di legna che affronta stagioni miti e debiti sui mezzi non ha davanti una sola strada, ma quattro, ciascuna con vantaggi reali e costi reali. L’accordo diretto è rapido ma non vincola gli altri creditori; la composizione negoziata protegge ma non impone; il concordato minore vincola i dissenzienti ma richiede un piano che resista anche agli inverni peggiori; la liquidazione controllata chiude il passato ma sacrifica l’attività. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, mezzi e, a volte, diritti che non si recuperano più.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché si colloca esattamente sul confine tra crisi d’impresa e sovraindebitamento: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, competenza che governa la composizione negoziata, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, competenze che riguardano direttamente il concordato minore e la liquidazione controllata delle imprese sotto soglia. Per un’impresa minore con mezzi in leasing, significa poter confrontare tutte le opzioni con un unico interlocutore, senza dover scegliere prima di sapere.

📩 Se la prossima stagione è già in arrivo e i conti con le società di leasing non tornano, contatta lo Studio Monardo: i riferimenti per raggiungerci si trovano qui sotto, in fondo all’articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO