Chi gestisce un negozio di bomboniere e articoli da regalo conosce bene un tipo di crisi che non somiglia a quella di altri commerci. Il magazzino è pieno di oggetti acquistati mesi prima per matrimoni, comunioni, battesimi e lauree; la stagione delle cerimonie si è chiusa con meno ordini del previsto; i fornitori di ceramiche, confetti, scatole e nastri chiedono il saldo delle fatture; il canone del locale corre, così come i debiti con l’Erario e con l’INPS. La merce c’è, ma vale molto meno di quanto è costata, e i debiti invece restano al loro valore nominale.
Su questo terreno la domanda “quale procedura suggerisce uno studio legale?” non ha una risposta scritta una volta per tutte nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019). La legge offre più strade — concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione del debitore incapiente, composizione negoziata — ma sono i giudici, negli ultimi tre anni, ad aver stabilito che cosa può davvero contenere una proposta, chi può accedere a una procedura e quando la porta si chiude. Una proposta di concordato minore scritta senza conoscere la Cassazione del 2025 sull’ordine delle prelazioni, ad esempio, rischia di essere dichiarata inammissibile prima ancora che i creditori votino.
Per questo questa analisi segue un metodo preciso: le decisioni che devi conoscere, una per una, tradotte in conseguenze pratiche per chi ha un negozio con merce invenduta e debiti verso i fornitori. Non troverai un elenco di procedure in astratto, ma il confronto tra le strade alla luce di ciò che i tribunali hanno effettivamente deciso.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché la crisi di un piccolo commercio non soggetto alla liquidazione giudiziale è, per definizione, una crisi da sovraindebitamento: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera proprio all’interno degli organismi che istruiscono le domande di concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda la composizione negoziata, accessibile anche alle imprese sotto soglia.
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Il quadro normativo in breve: su che cosa si sono pronunciati i giudici
Prima di entrare nella giurisprudenza serve una mappa essenziale. Un negozio di bomboniere è quasi sempre un’impresa minore: il CCII (art. 2, comma 1, lett. d) definisce così l’impresa che, congiuntamente, non supera nei tre esercizi precedenti un attivo patrimoniale annuo di 300.000 euro, ricavi lordi annui di 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, di 500.000 euro. Per queste imprese non c’è la liquidazione giudiziale (l’ex fallimento): le procedure disponibili sono quelle del sovraindebitamento.
| Strumento | Norme di riferimento | Chi può accedere | Idea di fondo |
|---|---|---|---|
| Concordato minore | artt. 74-83 CCII | Imprenditore minore, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa | Proposta ai creditori, votata a maggioranza, per proseguire l’attività o, con risorse esterne, liquidare |
| Liquidazione controllata | artt. 268-277 CCII | Debitore in sovraindebitamento (anche su istanza di un creditore, con soglia minima) | Tutto il patrimonio, con le eccezioni di legge, passa al liquidatore; poi esdebitazione |
| Esdebitazione di diritto | art. 282 CCII | Debitore in liquidazione controllata | Liberazione dai debiti residui decorso il triennio dall’apertura, salvo cause ostative |
| Esdebitazione dell’incapiente | art. 283 CCII | Persona fisica meritevole che non può offrire alcuna utilità | Liberazione una sola volta, con obbligo di pagamento se entro quattro anni sopravvengono utilità rilevanti |
| Composizione negoziata per imprese sotto soglia | art. 25-quater CCII | Imprenditore commerciale o agricolo con i requisiti dell’impresa minore | Trattative assistite da un esperto, con possibile sbocco in concordato minore o liquidazione controllata |
Su questa base di legge si innestano tre insiemi di regole che, per un negozio con magazzino, fanno la differenza.
Il primo riguarda il contenuto della proposta di concordato minore. L’art. 74 CCII consente il concordato minore liquidatorio solo se è previsto un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile l’attivo; l’art. 75 permette di soddisfare non integralmente i creditori privilegiati purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione; l’art. 74, comma 4, rinvia alle norme del concordato preventivo in quanto compatibili. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha ritoccato più punti della disciplina.
Il secondo riguarda il perimetro dei beni che entrano nella liquidazione controllata. L’art. 268, comma 4, CCII elenca ciò che resta fuori: i crediti impignorabili, quanto il debitore guadagna nei limiti di ciò che serve al mantenimento suo e della famiglia (fissato dal giudice), i frutti dei beni costituiti in fondo patrimoniale nei limiti di legge, le cose che la legge dichiara non pignorabili. Tutto il resto — merce in magazzino, arredi del negozio, crediti verso clienti, avviamento — è attivo.
Il terzo riguarda le regole del commercio che condizionano il valore reale della merce. Le vendite straordinarie, tra cui le vendite di liquidazione per cessazione dell’attività, cessione dell’azienda, trasferimento o trasformazione dei locali, sono disciplinate dall’art. 15 del D.Lgs. 114/1998, che prevede una comunicazione preventiva al Comune, e dalle leggi regionali sul commercio, che fissano durata, periodi, modalità di pubblicità e spesso il divieto di introdurre nuova merce durante la liquidazione. A questo si aggiungono le regole civilistiche della vendita con riserva della proprietà (artt. 1523-1526 c.c.): se il fornitore ha venduto con patto di riservato dominio risultante da atto scritto con data certa anteriore, quella merce può non appartenere ancora al negozio.
Con questa mappa possiamo leggere le decisioni.
L’orientamento consolidato: quello che i giudici considerano ormai acquisito
La proposta di concordato minore non può alterare la gerarchia dei creditori
La Suprema Corte ha chiarito il punto con Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La vicenda: un debitore persona fisica aveva depositato una domanda di concordato minore ex art. 74 CCII; tra i creditori figuravano INPS, INAIL, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Roma, tutti titolari di crediti privilegiati. La Corte d’appello di Roma aveva dichiarato la proposta inammissibile perché non rispettava l’ordine delle prelazioni. Il debitore sosteneva che il concordato minore, procedura “più leggera”, consentisse una libertà di contenuto svincolata dalla graduazione dei crediti.
La Cassazione ha respinto il ricorso. Il principio, riformulato: la libertà di contenuto del concordato minore riguarda il modo in cui i creditori vengono soddisfatti (tempi, forme, struttura del piano), non la possibilità di scavalcare la gerarchia legale delle cause di prelazione; la violazione di questa gerarchia rende la proposta inammissibile, e il giudice la rileva d’ufficio anche prima dell’omologazione. Il ragionamento si appoggia sul rinvio dell’art. 74, comma 4, alle norme del concordato preventivo (artt. 84 e 112 CCII) e sull’art. 2741 c.c.
Il principio, calato nella pratica, significa questo: il titolare del negozio che vorrebbe pagare il 25% ai fornitori storici “per mantenere i rapporti” e solo il 10% all’Erario e all’INPS non può farlo, se quei crediti pubblici sono privilegiati. I fornitori di merce sono, nella generalità dei casi, creditori chirografari: vengono dopo i privilegiati. Si può pagare parzialmente un privilegiato, ma solo nei limiti consentiti dall’art. 75 CCII (almeno il valore di liquidazione) e senza invertire l’ordine. In altre parole, se ti trovi con debiti fiscali e contributivi rilevanti, la proposta va costruita partendo dalla loro collocazione, non dalle tue preferenze commerciali.
La liquidazione controllata non è un premio da meritare
Il secondo pilastro riguarda l’accesso alla liquidazione controllata. Con Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074, la Corte ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata non ha natura premiale e non può essere negata per una supposta mancanza di meritevolezza soggettiva del debitore. La meritevolezza, intesa come valutazione della condotta che ha generato il debito, entra in gioco in altri momenti (l’esdebitazione, con le sue cause ostative), non come filtro per l’apertura della procedura liquidatoria.
L’orientamento si è consolidato nel senso che la liquidazione controllata è prima di tutto uno strumento di tutela concorsuale dei creditori: serve a distribuire in modo ordinato ciò che c’è. Secondo la rassegna giurisprudenziale consultata, il principio è già stato recepito dai tribunali di merito, ad esempio dal Tribunale di Civitavecchia nel febbraio 2026.
Che cosa significa per il negoziante? Se hai acquistato troppa merce, magari fidandoti di una stagione che poi non è arrivata, questo non ti chiude la porta della liquidazione controllata. Il giudice dell’apertura verifica i presupposti oggettivi — sovraindebitamento, competenza, completezza della documentazione — non ti giudica moralmente. Le valutazioni sulla condotta torneranno, semmai, al momento dell’esdebitazione.
Nella liquidazione entra tutto, salvo ciò che la legge esclude espressamente
Terza decisione di sistema: Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2025, n. 28484. La Corte ha affermato che l’elenco dei beni esclusi dalla liquidazione controllata contenuto nell’art. 268, comma 4, CCII è tassativo: non si possono aggiungere esclusioni in via interpretativa, nemmeno per beni considerati “strettamente personali”. Nel caso deciso, è stato ricondotto all’attivo perfino il risarcimento ottenuto per un danno biologico.
Il principio, calato nella pratica di un negozio, ha conseguenze molto concrete. Le rimanenze di magazzino, l’arredo del punto vendita, le vetrine, il registratore di cassa, l’eventuale furgone, il deposito cauzionale versato al locatore, i crediti verso clienti che hanno ordinato bomboniere e non le hanno ancora saldate: tutto entra. Non esiste una categoria di “beni del negozio che restano al titolare per ricominciare”, se non nei limiti di ciò che la legge esclude (ad esempio, gli strumenti strettamente necessari all’esercizio della professione, nei limiti in cui la normativa sull’impignorabilità li sottragga).
La relazione dell’OCC è il cuore della domanda, e il giudice la controlla nel merito
Il quarto elemento stabile riguarda la qualità della documentazione. Secondo una rassegna giurisprudenziale recente, con Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28576 la Corte ha affermato che la completezza e l’attendibilità della relazione dell’OCC sono un presupposto per l’ammissione alla procedura, e che il giudice non si limita a prenderne atto ma ne verifica la tenuta. La linea è coerente con un precedente più risalente, Cass. civ., Sez. I, 17 maggio 2023, n. 13617, emesso ancora sotto la L. 3/2012, secondo cui l’omessa indicazione di beni nella relazione, anche se di valore modesto o nullo, è un vizio che incide sull’ammissibilità della domanda di liquidazione. La stessa rassegna riferisce di Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603, che colloca le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore tra i contenuti necessari della relazione, come presupposto di ammissibilità e non come giudizio di meritevolezza.
Per chi ha un negozio con magazzino questa linea è decisiva. L’inventario della merce non è un dettaglio: è la parte della domanda che più facilmente il giudice va a controllare. Un elenco generico (“merce varia, valore stimato 15.000 euro”) espone a contestazioni; un inventario per categorie, con costo d’acquisto, data di carico, stato di conservazione e valore di realizzo stimato, regge il vaglio. Anche gli oggetti che sembrano senza valore — scatole personalizzate per una cerimonia annullata, confezioni con nomi stampati — vanno indicati, proprio per non incorrere nel vizio di omissione evidenziato dalla Cassazione nel 2023.
Prima questione aperta: concordato minore o liquidazione controllata quando la merce vale poco?
La questione
Il dubbio, come lo porrebbe un titolare: “Ho 60.000 euro di merce al prezzo d’acquisto, ma se la svendo ne ricavo forse un terzo. Mi conviene proporre un concordato minore, continuando a vendere con calma, oppure chiudere e passare alla liquidazione controllata?” È il bivio centrale della crisi di un negozio di bomboniere, perché la merce di cerimonia ha un valore fortemente legato al tempo: le linee di una stagione invecchiano, i prodotti personalizzati non si rivendono, i confetti hanno una scadenza.
Cosa hanno deciso i giudici
Tre indicazioni vanno lette insieme.
La prima viene dalla già citata Cass. 28574/2025: se scegli il concordato minore, la proposta deve rispettare la graduazione dei crediti. Questo pesa molto in un negozio dove l’Erario (IVA non versata) e l’INPS (contributi del titolare e degli eventuali dipendenti) hanno crediti privilegiati che assorbono gran parte delle risorse disponibili. Per i fornitori chirografari, nel concordato minore, rimane ciò che avanza dopo aver collocato correttamente i privilegiati.
La seconda riguarda il concordato minore liquidatorio. Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 14 gennaio 2025, ha omologato una proposta di natura liquidatoria nella quale un terzo aveva messo a disposizione 22.000 euro di finanza esterna, ritenendo che quell’apporto incrementasse in modo apprezzabile l’attivo disponibile, come richiede l’art. 74 CCII; le percentuali offerte erano del 14,22% ai privilegiati e del 12,31% ai chirografari, e le eccezioni dei creditori sono state respinte. Il commento pubblicato sulla decisione osserva che, essendo il debitore privo di patrimonio e di reddito eccedente, sarebbe stata forse percorribile anche l’esdebitazione dell’incapiente: una valutazione dell’autore, non del tribunale, ma utile a ricordare che la scelta dello strumento è essa stessa una decisione strategica.
La terza indicazione è normativa ma va ricordata: il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e il tribunale può omologarlo anche se un creditore contesta la convenienza, quando ritiene che la proposta sia comunque conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata (art. 80 CCII). Il confronto con lo scenario liquidatorio è quindi il metro di giudizio dell’intera proposta: più il valore di realizzo del magazzino è basso, più è facile dimostrare che un piano in continuità, o con finanza esterna, dà ai creditori qualcosa in più.
Se c’è contrasto
Non c’è un contrasto frontale, ma una tensione tra due esigenze. Da un lato la giurisprudenza pretende rigore (rispetto delle prelazioni, relazione completa, apporto esterno “apprezzabile”); dall’altro alcuni tribunali di merito valorizzano la funzione di risanamento del concordato minore anche con apporti contenuti, come nel caso di Benevento. Quanto debba essere “apprezzabile” l’apporto esterno non è stabilito in modo numerico e varia tra tribunali. L’assunzione prudenziale è considerare il concordato minore liquidatorio percorribile solo se esiste una finanza esterna documentata e realmente incrementale rispetto al valore di liquidazione del magazzino, e mai come semplice alternativa “più morbida” alla liquidazione controllata.
Cosa significa per te
Se il tuo negozio ha ancora un mercato — clienti fidelizzati, ordini per la prossima stagione di cerimonie, un locale in buona posizione — il concordato minore in continuità permette di vendere la merce nel tempo e di pagare i creditori con i flussi futuri, anziché svendere tutto subito. Se invece l’attività è finita, la strada liquidatoria del concordato minore richiede un familiare o un terzo disposto a mettere risorse proprie: senza di esse, la scelta naturale diventa la liquidazione controllata. La domanda giusta non è “quale procedura è migliore”, ma “quale procedura regge davanti al giudice con i numeri reali del mio magazzino”.
È in questo passaggio che si vede l’utilità di chi conosce la procedura dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta la scelta dello strumento partendo da come l’organismo e il tribunale leggeranno quei numeri.
Seconda questione aperta: la liquidazione controllata, i fornitori che la chiedono e il magazzino che si svaluta
La questione
“Un fornitore a cui devo oltre 50.000 euro mi ha scritto che chiederà la liquidazione controllata. Può farlo? E se si apre la procedura, che fine fa la merce? E il mio stipendio, se nel frattempo trovo lavoro come dipendente?” Sono tre domande diverse, ma tutte toccano il cuore della liquidazione controllata.
Cosa hanno deciso i giudici
Sulla soglia per l’iniziativa del creditore, l’art. 268, comma 2, CCII stabilisce che la liquidazione controllata, quando non è chiesta dal debitore, non può essere aperta se i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro. Con Cass. civ., Sez. I, ordinanza 29 giugno 2025, n. 17508 (data come riportata dalle banche dati consultate), la Corte ha chiarito che nel calcolo della soglia rientrano anche i debiti postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c., cioè i finanziamenti dei soci. Per un negozio gestito in forma di S.r.l., in cui i soci hanno versato denaro per pagare i fornitori, questo significa che la soglia può essere superata più facilmente di quanto si creda.
Sul perimetro dei beni, vale la Cass. 28484/2025 già vista: l’elenco delle esclusioni è tassativo. La merce in magazzino è attivo della procedura e la vende il liquidatore secondo il programma di liquidazione, con procedure competitive. Qui si innesta un problema tipico del settore: la merce di cerimonia si svaluta nel tempo. Un liquidatore che deve vendere confezioni, oggettistica e complementi d’arredo da regalo dovrà spesso accettare offerte di stock a una frazione del costo.
Sulla durata e sulle utilità future, la rassegna consultata riferisce di Corte cost., 19 gennaio 2024, n. 6, che legge il triennio previsto dall’art. 282 CCII come parametro temporale sia della durata della procedura sia dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, e di alcune decisioni di merito: il Tribunale di Reggio Emilia, 5 marzo 2025, ha ritenuto inammissibile la domanda che pretende di predeterminare la durata della procedura; il Tribunale di Bologna, 27 marzo 2024, ha affermato un limite triennale all’apprensione della quota di stipendio. Il quadro che ne esce è coerente: il debitore mette a disposizione, oltre ai beni esistenti, la parte di reddito eccedente il mantenimento per il periodo legato al triennio, e non può essere lui a scegliere unilateralmente quanto debba durare la procedura.
Se c’è contrasto
Sulla soglia dei 50.000 euro la Cassazione ha dato un’indicazione chiara. Sulla durata e sull’acquisizione delle utilità future, invece, la giurisprudenza di merito non è uniforme quanto ai dettagli (ad esempio, se la procedura possa proseguire oltre il triennio per la vendita di beni non ancora liquidati, e come si coordini la chiusura con l’esdebitazione). L’assunzione prudenziale è programmare la liquidazione assumendo che il reddito eccedente il mantenimento sarà acquisito per tutto il triennio, e che il giudice — non il debitore — determinerà la soglia del mantenimento familiare.
Cosa significa per te
Se un fornitore minaccia la liquidazione controllata, la prima verifica è numerica: quanti sono i debiti scaduti e non pagati, compresi gli eventuali finanziamenti dei soci? Se la soglia è superata, attendere passivamente è la scelta peggiore, perché la procedura si aprirà su un’istanza costruita dal creditore. In molti casi è più tutelante presentare per primi una domanda propria, con un inventario della merce preparato con cura e, se ve ne sono le condizioni, una proposta di concordato minore. Il magazzino perde valore ogni mese: il tempo, nella crisi di un negozio di bomboniere, è un fattore economico, non solo procedurale.
Terza questione aperta: niente più merce, nessun reddito, debiti residui. L’esdebitazione dell’incapiente è possibile?
La questione
“Ho chiuso il negozio. I fornitori con riserva di proprietà si sono ripresi la loro merce, quella che restava l’ho venduta per pagare l’affitto arretrato. Ora ho una pensione minima, o un lavoro part-time che basta appena per vivere. I debiti sono ancora lì. Posso liberarmene senza dare niente?” È l’ipotesi dell’esdebitazione del debitore incapiente.
Cosa hanno deciso i giudici
L’art. 283 CCII consente alla persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di ottenere l’esdebitazione una sola volta, salvo l’obbligo di pagamento se, entro quattro anni dal decreto, sopravvengono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%. Il reddito viene valutato al netto di quanto serve al mantenimento, secondo un parametro legato all’assegno sociale e alla scala di equivalenza ISEE.
La giurisprudenza recente ha delimitato l’accesso. Con Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108, la Corte ha stabilito che chi è già stato dichiarato fallito sotto la vecchia legge fallimentare senza ottenere l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può recuperare quel beneficio passando per l’art. 283 CCII. Per un commerciante che in passato abbia gestito un’impresa sopra soglia poi fallita, è un limite da verificare subito.
Sul fronte della meritevolezza, la rassegna giurisprudenziale consultata riporta una linea di merito che esclude che la sola colpa lieve impedisca l’esdebitazione: il Tribunale di Bergamo, 9 aprile 2025, avrebbe affermato che la colpa lieve non preclude la meritevolezza ex art. 283. Il dato va letto insieme alla regola di legge, che collega l’esclusione a condotte qualificate (dolo, colpa grave, frode).
Se c’è contrasto
Il contrasto riguarda il grado di discrezionalità del giudice. Una parte della giurisprudenza di merito valuta la meritevolezza in modo esteso, guardando all’intera storia del debito; altra parte la riconduce alle sole condotte gravi. L’assunzione prudenziale è documentare in modo puntuale le cause della crisi — calo delle cerimonie, aumento dei prezzi delle materie prime, eventi esterni — dimostrando che l’indebitamento non è nato da scelte avventate o da acquisti sproporzionati rispetto al fatturato.
Cosa significa per te
Per un ex titolare di negozio di bomboniere, l’incapienza va verificata con estrema attenzione, perché la merce residua conta come utilità: se in cantina sono rimasti scatoloni di oggettistica rivendibile, il debitore non è incapiente fino a quando quel valore non è stato liquidato o correttamente valutato come nullo. Allo stesso modo contano i crediti verso clienti ancora da incassare e il deposito cauzionale del locale. L’esdebitazione dell’incapiente è uno strumento potente ma si usa una sola volta nella vita: va attivata quando il quadro patrimoniale è davvero chiuso, non per scorciatoia.
Due capitoli che la giurisprudenza lascia alla legge: fornitori con riserva di proprietà e composizione negoziata
Sui due temi che seguono le ricerche svolte per questa analisi non hanno individuato pronunce di legittimità 2023-2026 specifiche e verificabili; li trattiamo perciò sulla base del testo di legge, senza attribuire ai giudici affermazioni non documentate.
I fornitori con riserva della proprietà
Nel commercio di oggettistica è frequente che il fornitore venda con patto di riservato dominio: il compratore diventa proprietario solo con il pagamento dell’ultima rata. L’art. 1524 c.c. stabilisce che la riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (e, per le procedure concorsuali, anteriore all’apertura). Ne derivano due situazioni molto diverse:
| Situazione del fornitore | Effetto sulla merce | Effetto sul credito |
|---|---|---|
| Riserva di proprietà con atto scritto e data certa anteriore | Può chiedere la restituzione della merce ancora identificabile in magazzino | Concorre per l’eventuale differenza, tenuto conto delle rate già pagate (art. 1526 c.c.) |
| Riserva solo nelle condizioni generali, senza data certa | Non opponibile alla massa dei creditori | Creditore chirografario come gli altri |
| Nessuna riserva | La merce è attivo della procedura | Creditore chirografario |
Il punto pratico, per il negoziante, è duplice. Primo: la merce con riserva opponibile non è “tua” ai fini dell’attivo, quindi non può essere conteggiata nel valore offerto ai creditori né venduta liberamente in una svendita. Secondo: vendere al pubblico merce ancora gravata da riserva, prima della procedura, può creare problemi di responsabilità e diventare un elemento negativo nella valutazione della condotta. Per questo l’inventario deve distinguere fornitore per fornitore.
Composizione negoziata per le imprese sotto soglia
L’art. 25-quater CCII consente all’imprenditore commerciale o agricolo con i requisiti dell’impresa minore di chiedere la nomina di un esperto per la composizione negoziata della crisi. Le trattative, riservate e assistite, possono concludersi con un accordo con uno o più creditori — ad esempio un piano di rientro con i fornitori principali — oppure aprire la strada al concordato minore o alla liquidazione controllata. Durante le trattative possono essere richieste misure protettive al tribunale (art. 18 CCII).
Per un negozio di bomboniere con pochi creditori rilevanti — due o tre fornitori principali, la banca del fido, il locatore — la composizione negoziata può essere lo strumento più adatto quando la crisi è ancora reversibile: la riservatezza tutela il rapporto con la clientela, che nel commercio delle cerimonie è legata alla fiducia. Diventa invece poco utile quando i debiti fiscali e contributivi sono preponderanti e l’attività non ha prospettive.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. 28574/2025 e la fine della “proposta su misura”
Fra tutte le decisioni esaminate, quella che più cambia il modo di costruire una proposta per un piccolo commerciante è Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574.
Il contesto. Prima di questa decisione, nella prassi si era diffusa l’idea che il concordato minore, pensato per debitori “piccoli”, fosse uno strumento flessibile in cui il debitore potesse modulare liberamente le percentuali, privilegiando i creditori strategici per la prosecuzione dell’attività. Per un negozio, i creditori strategici sono quasi sempre i fornitori: senza di loro non arriva la merce della stagione successiva. Era quindi frequente immaginare proposte che riconoscessero ai fornitori una percentuale più alta di quella offerta a Erario e INPS.
La motivazione in linguaggio piano. La Corte ha ragionato in tre passaggi. Primo: l’art. 74, comma 4, CCII rinvia alle norme del concordato preventivo in quanto compatibili, e le regole sulla graduazione delle prelazioni sono compatibili, anzi essenziali. Secondo: la libertà di contenuto della proposta esiste, ma riguarda le forme di soddisfazione (pagamenti dilazionati, cessione di beni, accollo, conversione) e la struttura del piano, non la gerarchia tra creditori stabilita dal codice civile. Terzo: la violazione di questa gerarchia non è un problema da lasciare al voto dei creditori, ma una causa di inammissibilità che il giudice rileva d’ufficio, anche prima di arrivare all’omologa.
Cosa cambia rispetto a prima. Cambia il punto di partenza della progettazione. Prima si partiva spesso dalla domanda “quanto posso offrire ai fornitori per tenerli con me?”. Oggi, alla luce di questa pronuncia, si parte dalla domanda opposta: “quanto devo destinare ai privilegiati, nel rispetto dell’ordine di legge e del limite minimo del valore di liquidazione, e che cosa resta per i chirografari?”. Se i fornitori sono indispensabili per la continuità, la leva non è più la percentuale preferenziale, ma altro: la possibilità di nuovi rapporti di fornitura pagati regolarmente, eventuali forme di sostegno di terzi, la valorizzazione dei crediti in prededuzione per le forniture successive all’apertura secondo le regole di legge.
C’è anche un effetto meno visibile ma importante: la decisione rende più rischiosa la scelta di depositare in fretta una proposta “di attesa” per ottenere protezione, rinviando la correzione dei numeri. Se la proposta viola le prelazioni, la sanzione è l’inammissibilità, e il debitore torna esposto alle azioni esecutive dei creditori proprio nel momento in cui contava sulla procedura.
Per un negozio di bomboniere con IVA arretrata e contributi non versati, questa pronuncia impone quindi un lavoro preliminare di qualificazione dei crediti: quali sono privilegiati, con quale grado, per quale importo, e quanto vale realisticamente la merce su cui eventualmente insistono privilegi speciali. È un lavoro tecnico, ma è ciò che separa una proposta che arriva al voto da una che si ferma alla soglia del tribunale.
I principi applicati ai casi reali: tre ipotesi dimostrative
Le simulazioni che seguono sono esercizi di calcolo costruiti su dati ipotetici, a scopo esplicativo; non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Ipotesi A — Concordato minore in continuità e ordine delle prelazioni
Dati di partenza. Ditta individuale, negozio di bomboniere aperto da undici anni. Debiti: fornitori 74.950 € (chirografari), Erario per IVA 18.230 € (privilegiato), INPS contributi del titolare 9.640 € (privilegiato), banca per scoperto di conto 22.700 € (chirografario), locatore per canoni arretrati 6.870 € (chirografario, salvo privilegi specifici da verificare). Totale 132.390 €. Magazzino al costo d’acquisto 61.380 €; valore di realizzo stimato in svendita 21.480 € circa (35%). Margine annuo netto disponibile per i creditori dalla prosecuzione dell’attività, secondo il piano: 11.260 €, per cinque anni = 56.300 €.
Proposta errata. Il titolare vorrebbe offrire il 30% ai fornitori (22.485 €) e il 20% a Erario e INPS (5.574 €). Alla luce di Cass. 28574/2025 questa proposta è inammissibile: i chirografari riceverebbero una percentuale maggiore dei privilegiati, invertendo la gerarchia.
Proposta corretta. Si destinano prima le risorse ai privilegiati: Erario e INPS (27.870 €) possono essere pagati non integralmente solo se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio (art. 75 CCII); ipotizziamo che quel valore sia stimato in 19.420 €. Il piano destina loro 27.870 € in cinque anni (pagamento integrale, scelta che rafforza la convenienza). Restano 28.430 € per i chirografari (104.520 €), pari al 27,2% circa. Il risultato è una proposta coerente con la giurisprudenza, che offre comunque ai fornitori più di quanto riceverebbero in liquidazione, dove il ricavo della merce (21.480 €) andrebbe in buona parte ai privilegiati.
Ipotesi B — Istanza del fornitore e liquidazione controllata con reddito futuro
Dati di partenza. S.r.l. che gestisce il negozio. Debiti scaduti e non pagati: fornitore principale 41.870 €, altri fornitori 6.340 €, finanziamento soci postergato 4.900 €. Totale 53.110 €. Il fornitore principale deposita istanza di liquidazione controllata il 9 febbraio 2026.
Soglia. Senza i finanziamenti dei soci, il totale sarebbe 48.210 €, sotto i 50.000 €. Alla luce di Cass. 17508/2025, che computa anche i debiti postergati ex art. 2467 c.c., la soglia è superata e l’istanza non può essere respinta per questo motivo.
Attivo. Magazzino valutato al realizzo 18.740 €, arredi 3.150 €, crediti verso clienti 2.260 €. Per Cass. 28484/2025 nessuno di questi beni può essere sottratto all’attivo con argomenti non previsti dall’art. 268, comma 4. Se la merce comprende 4.120 € (valore di realizzo) di articoli forniti con riserva di proprietà risultante da atto con data certa anteriore, quella parte va restituita al fornitore riservatario e l’attivo scende a 20.030 €.
Esito. La società in liquidazione controllata non ha “utilità future” da reddito personale, ma per la persona fisica — ad esempio il socio amministratore che abbia prestato garanzie personali — andrebbe valutata una procedura distinta. Se il socio, ora dipendente con 1.480 € netti mensili, avesse una soglia di mantenimento fissata dal giudice in 1.215 €, la quota acquisibile sarebbe di 265 € al mese, pari a 9.540 € nel triennio di riferimento.
Ipotesi C — Ex titolare incapiente
Dati di partenza. Ex titolare di ditta individuale, 63 anni, negozio chiuso nel 2025. Debiti residui 87.415 €. Pensione netta 742 € mensili; nessun immobile; la merce residua è stata in parte restituita ai fornitori con riserva opponibile e in parte venduta durante la liquidazione per cessazione, con ricavo integralmente utilizzato per i canoni arretrati. Nessun precedente fallimento.
Verifica. Il reddito è inferiore alla soglia di mantenimento calcolata con il parametro dell’art. 283 CCII; non ci sono beni. Non operando il limite affermato da Cass. 30108/2025 (nessun fallimento pregresso senza esdebitazione), la domanda è proponibile; resta da documentare la meritevolezza, ricostruendo le cause della crisi (calo delle cerimonie, aumento dei costi di approvvigionamento). Se entro quattro anni sopravvenisse un’eredità di 14.300 €, sufficiente a garantire ai creditori almeno il 10%, l’obbligo di pagamento rivivrebbe nei limiti di legge.
La giurisprudenza in tabella
La tabella seguente raccoglie tutte le pronunce richiamate in questa analisi. Per ciascuna è indicata la questione decisa, il principio in una riga (riformulato) e la ricaduta pratica per un negozio di bomboniere in crisi. Alcune pronunce sono state reperite attraverso rassegne giurisprudenziali secondarie: lo segnaliamo nel testo, e prima di utilizzarle in un atto vanno sempre lette nel testo integrale.
| Pronuncia | Questione | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 | Contenuto della proposta di concordato minore | Va rispettata la graduazione delle prelazioni; la violazione è inammissibilità rilevabile d’ufficio | Niente percentuali preferenziali ai fornitori a scapito di Erario e INPS |
| Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074 | Accesso alla liquidazione controllata | L’apertura non è premiale e non si nega per non meritevolezza soggettiva | Gli errori commerciali non chiudono la porta della liquidazione |
| Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2025, n. 28484 | Beni esclusi dalla liquidazione | L’elenco dell’art. 268, co. 4, CCII è tassativo | Magazzino, arredi e crediti entrano tutti nell’attivo |
| Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28576 | Relazione dell’OCC | Completezza e attendibilità sono presupposto di ammissione verificato dal giudice | Inventario della merce analitico e documentato |
| Cass. civ., Sez. I, 17 maggio 2023, n. 13617 | Omissione di beni (L. 3/2012) | Anche beni di valore modesto o nullo vanno indicati, pena vizi di ammissibilità | Indicare anche la merce personalizzata invendibile |
| Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603 | Contenuto della relazione OCC | Cause dell’indebitamento e diligenza sono presupposto di ammissibilità | Ricostruire con documenti la storia della crisi del negozio |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 29 giugno 2025, n. 17508 | Soglia per l’istanza del creditore | Nei 50.000 € rientrano anche i debiti postergati ex art. 2467 c.c. | Nelle S.r.l. i finanziamenti dei soci avvicinano la soglia |
| Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108 | Esdebitazione dell’incapiente | Il fallito senza esdebitazione ex art. 142 l.fall. non accede all’art. 283 CCII | Verificare subito eventuali fallimenti pregressi |
| Corte cost., 19 gennaio 2024, n. 6 | Triennio della liquidazione controllata | Il triennio è parametro per durata e beni sopravvenuti | Reddito futuro acquisito per un periodo definito |
| Trib. Benevento, 14 gennaio 2025 | Concordato minore liquidatorio | Omologabile con finanza esterna che incrementi in modo apprezzabile l’attivo | Un apporto di familiari o terzi può aprire questa strada |
| Trib. Reggio Emilia, 5 marzo 2025 | Durata della liquidazione | Inammissibile la domanda che predetermina la durata | Il debitore non sceglie da sé quanto dura la procedura |
| Trib. Bologna, 27 marzo 2024 | Quota di stipendio acquisibile | Limite triennale all’apprensione della quota stipendiale | Chi trova lavoro dopo la chiusura sa per quanto contribuirà |
| Trib. Bergamo, 9 aprile 2025 | Meritevolezza ex art. 283 CCII | La colpa lieve non preclude l’esdebitazione dell’incapiente | Un acquisto sbagliato di stagione non è di per sé ostativo |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle decisioni esaminate si possono estrarre alcuni principi pratici, validi per chi gestisce un negozio di bomboniere e articoli da regalo in crisi.
- Nel concordato minore i fornitori chirografari vengono dopo i privilegiati: una proposta che li favorisce rispetto a Erario e INPS è inammissibile (Cass. 28574/2025).
- I privilegiati possono essere pagati in parte, ma mai meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione.
- Il concordato minore liquidatorio richiede finanza esterna reale e apprezzabile: senza un apporto di terzi, la chiusura dell’attività porta di norma verso la liquidazione controllata.
- L’accesso alla liquidazione controllata non dipende da un giudizio morale sul debitore (Cass. 22074/2025).
- Tutto il patrimonio del negozio entra nell’attivo, salvo le esclusioni tassative dell’art. 268, comma 4, CCII (Cass. 28484/2025).
- L’inventario della merce, analitico e completo anche per gli articoli senza valore, è la parte della domanda che regge o fa cadere l’ammissione.
- Un fornitore può chiedere la liquidazione controllata se i debiti scaduti superano i 50.000 €, conteggiando anche i finanziamenti dei soci (Cass. 17508/2025).
- La merce venduta con riserva di proprietà risultante da atto con data certa anteriore non è attivo: va individuata fornitore per fornitore.
- Le svendite per cessazione seguono l’art. 15 del D.Lgs. 114/1998 e la legge regionale: comunicazione al Comune, tempi e modalità vanno rispettati prima di liquidare il magazzino.
- L’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta ed è preclusa al fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione sotto la vecchia legge (Cass. 30108/2025).
- Quando la crisi è reversibile e i creditori rilevanti sono pochi, la composizione negoziata sotto soglia offre trattative riservate prima di qualunque procedura.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Posso continuare a svendere la merce mentre preparo la domanda?
Le vendite di liquidazione sono lecite se rispettano l’art. 15 del D.Lgs. 114/1998 e la disciplina regionale, ma vanno valutate con attenzione nel contesto della crisi. Il ricavato deve essere tracciato, la merce con riserva di proprietà opponibile non può essere venduta come propria, e pagamenti preferenziali a singoli creditori nel periodo precedente la procedura possono essere valutati negativamente. Alla luce della centralità della relazione dell’OCC (Cass. 28576/2025, Cass. 13617/2023), ogni movimento di magazzino deve poter essere ricostruito.
Un fornitore mi ha detto che, se non pago, chiede la liquidazione controllata. Devo preoccuparmi?
Dipende dalla somma dei debiti scaduti e non pagati. Se superano i 50.000 €, compresi gli eventuali finanziamenti dei soci postergati (Cass. 17508/2025), l’istanza è possibile. In quel caso è spesso più tutelante valutare per tempo una domanda propria, scegliendo lo strumento invece di subirlo.
Posso pagare di più i fornitori che mi servono per la prossima stagione?
Non attraverso una percentuale preferenziale rispetto ai privilegiati: Cass. 28574/2025 lo esclude. Si possono invece prevedere nuovi rapporti di fornitura regolarmente pagati dopo l’apertura della procedura, secondo le regole di legge, e la proposta può distinguere classi di creditori chirografari nel rispetto della par condicio tra creditori omogenei.
Se la procedura si apre, mi tolgono anche quello che guadagno lavorando?
Nella liquidazione controllata il reddito sopravvenuto entra nell’attivo per la parte eccedente il mantenimento tuo e della famiglia, fissato dal giudice. La Corte costituzionale (n. 6/2024, come riferita dalla rassegna consultata) e la giurisprudenza di merito collegano questa acquisizione a un orizzonte temporale legato al triennio, e il giudice non consente al debitore di predeterminare da solo la durata (Trib. Reggio Emilia, 5 marzo 2025).
Ho chiuso tutto e non ho più nulla: posso chiedere l’esdebitazione senza pagare?
Sì, se sei persona fisica meritevole e davvero incapiente (art. 283 CCII), a condizione di non essere un ex fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione sotto la vecchia legge (Cass. 30108/2025). Prima, però, va verificato che non rimangano merce, crediti o depositi cauzionali: sono utilità che escludono l’incapienza finché non vengono liquidati.
Cosa può fare lo Studio Monardo: gli orientamenti dei giudici applicati al tuo negozio
Lo Studio applica la giurisprudenza appena esaminata al fascicolo concreto del negozio. Non promette esiti: costruisce la strategia e la difende in ogni fase. Ecco che cosa fa, concretamente.
- Classifichiamo ogni debito per grado di prelazione. Esaminiamo cartelle, avvisi, estratti contributivi, fatture dei fornitori, contratto di locazione e rapporti bancari, distinguendo privilegiati e chirografari per evitare il vizio che ha portato all’inammissibilità nel caso deciso da Cass. 28574/2025.
- Costruiamo l’inventario di magazzino per categorie. Con lo staff di commercialisti ricostruiamo, articolo per articolo o per famiglie di prodotto, costo d’acquisto, data di carico, stato e valore di realizzo, includendo anche la merce personalizzata e invendibile, come richiesto dall’orientamento sulla completezza della relazione.
- Verifichiamo le riserve di proprietà dei fornitori. Esaminiamo contratti, condizioni generali e prove della data certa, separando la merce restituibile da quella che entra nell’attivo, e gestiamo le richieste di restituzione.
- Confrontiamo gli scenari con numeri reali. Mettiamo a confronto concordato minore in continuità, concordato minore liquidatorio con finanza esterna, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente, calcolando per ciascuno quanto riceverebbe ogni classe di creditori.
- Impostiamo la composizione negoziata quando la crisi è reversibile. Predisponiamo l’istanza ex art. 25-quater CCII, il piano di risanamento e la documentazione per le trattative riservate con i fornitori principali, la banca e il locatore.
- Redigiamo la proposta di concordato minore. Strutturiamo classi, percentuali e tempi rispettando l’ordine delle prelazioni e il limite del valore di liquidazione per i privilegiati, e prepariamo il raffronto di convenienza rispetto alla liquidazione controllata.
- Verifichiamo le svendite prima che partano. Controlliamo la conformità della vendita di liquidazione all’art. 15 del D.Lgs. 114/1998 e alla legge regionale, e la sua coerenza con la procedura che si intende avviare, in modo che ogni incasso sia tracciato.
- Contestiamo le istanze dei creditori quando mancano i presupposti. Verifichiamo il computo della soglia dei 50.000 €, la sussistenza dei crediti e la regolarità dell’istanza, alla luce di Cass. 17508/2025.
- Documentiamo cause della crisi e meritevolezza. Raccogliamo i dati sull’andamento delle cerimonie, dei prezzi di approvvigionamento e delle vendite per ricostruire, nella relazione e negli atti, la storia del sovraindebitamento.
- Seguiamo reclami e impugnazioni fino all’ultimo grado. Se una decisione di inammissibilità, di diniego dell’omologa o dell’esdebitazione va contestata, la stessa linea difensiva prosegue in appello e in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un negozio in crisi la competenza che pesa di più è quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC: significa conoscere dall’interno come l’organismo redige la relazione e come il giudice la vaglia, cioè esattamente i passaggi su cui la Cassazione del 2025 e del 2026 ha concentrato il controllo. A questa si affianca la qualifica di cassazionista: gli orientamenti esaminati si difendono fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia, senza passaggi di mano tra un grado e l’altro.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla scelta dello strumento, sulle prelazioni e sugli atti; i secondi sull’inventario, sulle scritture contabili, sulla posizione IVA e contributiva e sul piano economico. È questa integrazione che permette di trasformare un magazzino pieno e un elenco di fornitori in una proposta che il giudice può esaminare.
Chiusura
La crisi di un negozio di bomboniere e articoli da regalo ha una caratteristica che la distingue: il bene principale, la merce, perde valore ogni mese, mentre i debiti verso fornitori, Erario e INPS restano fermi. La giurisprudenza 2023-2026 ha reso più chiare le regole e, insieme, più severe le verifiche: rispetto rigoroso delle prelazioni nel concordato minore, accesso alla liquidazione controllata senza giudizi morali ma con un attivo completo, esdebitazione dell’incapiente riservata a chi ha davvero esaurito ogni utilità. Lo studio legale giusto non suggerisce una procedura in astratto: la sceglie sui numeri del tuo magazzino e sulla qualità dei crediti.
È proprio su questo terreno che lo Studio Monardo è specializzato: la crisi di un’impresa minore è materia di sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, opera nel sistema che istruisce concordati minori, liquidazioni controllate ed esdebitazioni; la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 copre anche la composizione negoziata per le imprese sotto soglia.
📩 Prima che la prossima stagione di cerimonie passi con il magazzino ancora pieno, mettiti in contatto con lo Studio Monardo: recapiti e modalità per raggiungerci sono indicati al termine di questo articolo.
