
Quando un’impresa che lavora con il factoring deposita una domanda di concordato preventivo, la prima domanda che si pone l’imprenditore è molto concreta: i soldi che i miei clienti stanno per pagare finiranno nella procedura, e quindi a disposizione del piano, oppure andranno al factor? La risposta non dipende dalla fortuna, né da chi arriva prima allo sportello. Dipende da una serie di scelte che il factor ha fatto mesi o anni prima, quando ha scritto il contratto, e da quelle che farà nelle settimane immediatamente successive al deposito della domanda.
Ed è qui che conviene ribaltare la prospettiva. Il factor non è un nemico da temere: è un operatore finanziario razionale, che ha anticipato denaro contro crediti e che, davanti alla crisi del cliente, cercherà di trasformare quei crediti in incassi il più velocemente possibile e con il minor rischio. Ha un piano di gioco abbastanza prevedibile. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: sapere che cosa il factor farà, con quali atti e entro quali limiti, consente all’impresa in concordato di decidere prima di lui dove si gioca la partita.
In questa guida ricostruiamo le sei mosse tipiche della società di factoring (e della banca che finanzia con anticipi su fatture) davanti a un concordato preventivo regolato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024), i limiti che la legge e la giurisprudenza gli impongono e le contromosse disponibili.
Il tema è, per definizione, un tema di crisi d’impresa: la sorte dei crediti ceduti si decide nell’intreccio tra il piano concordatario, i contratti pendenti e le trattative con i finanziatori. Per questo lo Studio Monardo lo affronta a partire da una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè un professionista abilitato a guidare proprio il confronto tra impresa in difficoltà, banche e intermediari finanziari che precede o accompagna le procedure concorsuali. E poiché le controversie con il factor arrivano spesso fino all’ultimo grado di giudizio, la sua qualifica di cassazionista consente di mantenere la stessa linea dalla prima istanza al tribunale fino alla Corte di Cassazione.
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Chi hai di fronte: la logica economica del factor
Prima di guardare le singole mosse, serve capire come ragiona la controparte. Il factoring, disciplinato in Italia dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 per le cessioni d’impresa, è un contratto con cui un’impresa (il cedente) trasferisce a un intermediario specializzato (il factor, di norma una banca o un intermediario finanziario vigilato) i crediti commerciali verso i propri clienti (i debitori ceduti), presenti e spesso anche futuri. In cambio, il factor offre un mix di servizi: gestione e incasso dei crediti, anticipazione di una parte del corrispettivo, talvolta garanzia contro l’insolvenza dei debitori ceduti.
Le due varianti principali condizionano tutto il resto:
| Variante | Chi sopporta il rischio di mancato pagamento del debitore ceduto | Cosa succede se il debitore ceduto non paga |
|---|---|---|
| Pro soluto | Il factor (entro i limiti del plafond) | Il factor non può rivalersi sul cedente per l’insolvenza del ceduto |
| Pro solvendo | Il cedente | Il factor chiede al cedente la restituzione dell’anticipo |
Dal punto di vista del factor, il bilancio di un rapporto con un’impresa in crisi è semplice. Da un lato c’è l’esposizione: le somme anticipate e non ancora recuperate. Dall’altro c’è il portafoglio di crediti ceduti: fatture già emesse verso i clienti dell’impresa, più (se il contratto lo prevede) i crediti che nasceranno da forniture future. Finché il portafoglio vale più dell’esposizione e i debitori ceduti pagano, il factor è sostanzialmente tranquillo. La crisi del cedente diventa un problema per lui in tre casi:
- quando i crediti ceduti non sono ancora sorti (forniture non ancora eseguite, lavori non ancora collaudati), perché in quel caso il suo diritto rischia di non esistere affatto nei confronti della procedura;
- quando la cessione non è stata resa opponibile ai terzi con le formalità richieste, perché in quel caso il credito, per la procedura, è ancora dell’impresa;
- quando il factor è pro solvendo e i debitori ceduti contestano o non pagano, perché in quel caso dovrà rivalersi sul cedente, che è in concordato e pagherà, se pagherà, nella misura percentuale prevista dal piano.
Questa è la chiave di lettura di tutto l’articolo: il factor vuole uscire dalla crisi del cliente come proprietario di crediti, non come creditore del concordato. Proprietario significa incassare al 100% direttamente dai debitori ceduti; creditore concorsuale significa insinuarsi, votare, attendere e ricevere una percentuale. Ogni mossa che vedremo serve a restare nella prima posizione o a tornarci.
C’è poi un secondo attore, spesso confuso con il factor: la banca che concede anticipi su fatture, sconto di effetti o anticipi su ricevute bancarie (le cosiddette linee autoliquidanti). Qui di norma non c’è una vera cessione del credito: c’è un mandato all’incasso, talvolta “in rem propriam”, cioè nell’interesse anche della banca, collegato a un’apertura di credito. La differenza è decisiva, perché il credito resta formalmente dell’impresa e la banca, quando incassa, lo fa per conto del cliente. La sua possibilità di trattenere le somme dipende allora da un meccanismo diverso, la compensazione, che nel concordato incontra regole e limiti propri.
Quando conviene al factor trattare e quando aggredire? In linea generale, aggredisce (cioè notifica in blocco, incassa direttamente, contesta la sospensione dei contratti, agisce contro i debitori ceduti) quando sa che la sua posizione di proprietario è solida: cessione notificata o accettata, corrispettivo pagato con data certa, crediti già esistenti e non contestati. Preferisce trattare quando la sua posizione ha punti deboli: crediti futuri non ancora sorti, formalità incomplete, debitori ceduti che sollevano eccezioni sulla fornitura, contratti che il tribunale può sospendere o sciogliere. Capire in quale dei due scenari ci si trova è il primo compito di chi difende l’impresa.
Prima mossa del factor: blindare la cessione prima che arrivi la crisi
La mossa
La prima cosa che il factor farà, molto prima che si parli di concordato, è costruire una cessione opponibile a tutti. La legge gli offre due strade. La prima è quella del codice civile: la cessione produce effetti verso il debitore ceduto con la notificazione o l’accettazione (art. 1264 c.c.), e prevale nei confronti degli altri aventi causa e dei creditori del cedente se la notificazione o l’accettazione hanno data certa anteriore (art. 1265 c.c. e, per il pignoramento, art. 2914, n. 2, c.c.). La seconda è quella speciale della legge 52/1991: per le cessioni che rientrano nel suo ambito, la cessione è opponibile ai terzi se il factor ha pagato in tutto o in parte il corrispettivo e il pagamento ha data certa (art. 5 L. 52/1991), anche senza notifica individuale ai debitori.
La stessa legge consente di cedere anche crediti futuri e in massa (art. 3 L. 52/1991), purché il contratto da cui sorgeranno sia individuabile e, per le cessioni in massa di crediti futuri, riguardi contratti da stipulare entro un arco temporale delimitato dalla legge. È così che il factor costruisce un flusso continuo: ogni nuova fattura emessa verso il debitore ceduto entra automaticamente nel portafoglio ceduto.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene: la data certa del pagamento del corrispettivo costa pochissimo (un bonifico tracciato basta, secondo l’orientamento diffuso) e lo mette al riparo dai concorrenti del cedente. La notifica individuale ai debitori ceduti, invece, ha un costo commerciale: molte imprese chiedono il factoring “non notificato” proprio per non far sapere ai clienti che stanno cedendo i crediti. In quel caso il factor rinuncia all’efficacia verso il debitore ceduto (che continuerà a pagare all’impresa) e si affida all’art. 5 per l’opponibilità verso i terzi, riservandosi di notificare quando i segnali di crisi diventano evidenti.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge e la giurisprudenza gli impongono paletti precisi.
- Il credito futuro non ancora sorto alla data di apertura della procedura non è opponibile alla procedura. La Cassazione lo ha affermato a più riprese in materia di fallimento: per opporre la cessione di crediti futuri alla massa occorre che i crediti siano sorti prima dell’apertura della procedura, perché l’effetto traslativo si produce solo quando il credito viene ad esistenza (Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2000, n. 16235; Cass. civ., sez. I, 31 agosto 2005, n. 17590; Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2012, n. 551). Lo stesso principio è stato applicato dal merito anche di recente (Trib. Pavia, sez. I, 28 dicembre 2021, n. 1644).
- Per i crediti solo eventuali la data certa deve essere anche successiva al sorgere del credito. La Cassazione distingue tra crediti futuri che nascono da un rapporto già esistente e crediti meramente eventuali: per i secondi la notifica o accettazione deve avere data certa anteriore alla procedura ma posteriore al sorgere del credito (Cass. civ., sez. I, 14 aprile 2010, n. 8961; Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5616).
- Le formalità compiute dopo il deposito della domanda non sono efficaci verso i creditori concorrenti. L’art. 96 CCII estende al concordato, dalla data di deposito della domanda, la regola dell’art. 145 CCII sulle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi: se il factor notifica la cessione o paga il corrispettivo con data certa dopo quella data, non può opporre la cessione alla procedura.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Prima di depositare la domanda di concordato, l’impresa deve fotografare il proprio portafoglio ceduto credito per credito: quali fatture sono state emesse, per quali forniture già eseguite, con quale data; quali crediti sono ancora futuri; se e quando il factor ha pagato il corrispettivo e con quale strumento; se e quando la cessione è stata notificata o accettata dai debitori ceduti. Questa mappa è il presupposto di tutto: individua i crediti su cui il factor è davvero proprietario e quelli che, alla data del deposito, sono ancora dell’impresa e quindi entrano nell’attivo del piano.
Un errore frequente è considerare “ceduto” tutto ciò che il contratto di factoring descrive come cedibile. Non è così: il contratto descrive un programma; l’effetto traslativo, per i crediti futuri, si produce solo quando il credito nasce. Se la domanda viene depositata prima che una commessa sia eseguita, il corrispettivo di quella commessa può non essere del factor nei confronti della procedura.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre alle sentenze già indicate, va ricordato che il debitore ceduto, nel factoring, può opporre al factor in compensazione anche i crediti verso il cedente sorti dopo la notifica della cessione di crediti futuri, proprio perché il trasferimento del credito si perfeziona quando questo viene ad esistenza (Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2017, n. 19341). Il principio conferma che la cessione di crediti futuri è un trasferimento “in divenire”, con tutte le fragilità che ne derivano per il factor.
Seconda mossa del factor: la notifica in blocco al primo segnale di crisi
La mossa
Il secondo passo è quasi un riflesso condizionato. Appena il factor ha notizia della crisi (un ritardo nelle segnalazioni, una richiesta di moratoria, la pubblicazione nel registro delle imprese di una domanda di concordato anche “prenotativa” ai sensi dell’art. 44 CCII), invia ai debitori ceduti una notifica della cessione, spesso con una diffida: “pagate esclusivamente a noi, ogni pagamento al cedente non sarà liberatorio”. Contemporaneamente sospende le nuove anticipazioni, richiede la restituzione di quelle in essere se il contratto lo consente, e talvolta comunica il recesso dal rapporto.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La notifica serve a due scopi. Il primo è rendere la cessione efficace verso il debitore ceduto: dopo la notifica, il ceduto che paga al cedente non è liberato (art. 1264 c.c.). Il secondo è dirottare fisicamente il flusso di denaro: anche se il credito è del factor, finché il ceduto paga all’impresa il factor deve poi chiedere la restituzione all’impresa, che è in concordato. Meglio incassare direttamente.
Il factor preferisce non notificare, o rinvia la notifica, solo quando teme di danneggiare la relazione commerciale del cliente (e quindi il proprio portafoglio futuro) in una fase in cui spera ancora che la crisi rientri. Ma quando la domanda di concordato è pubblicata, questa preoccupazione cade quasi sempre.
I suoi limiti
- La notifica successiva al deposito non rende la cessione opponibile alla procedura se non lo era già. Per effetto degli artt. 96 e 145 CCII, una formalità compiuta dopo il deposito della domanda non può “recuperare” una opponibilità che mancava: la notifica in quel momento ha effetto verso il debitore ceduto, ma non risolve il conflitto con i creditori concorrenti.
- Il pagamento fatto in buona fede al cedente prima della notifica libera il debitore ceduto. È la regola dell’art. 1264, secondo comma, c.c.: se il ceduto ha pagato all’impresa prima di ricevere la notifica, non può essere costretto a pagare due volte, salvo che il factor provi che il ceduto era a conoscenza della cessione.
- Il factor non può aggredire il patrimonio dell’impresa in concordato. Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore (art. 54 CCII, con le misure protettive richieste dal debitore e confermate dal tribunale). La notifica ai debitori ceduti non è un’azione esecutiva, ma qualunque tentativo di soddisfarsi su beni dell’impresa (conti correnti, crediti non ceduti) incontra questo sbarramento.
La tua contromossa
La contromossa chiave è doppia. Primo: per ogni credito per cui la cessione non era opponibile alla data del deposito, l’impresa deve comunicare ai debitori ceduti, con una lettera motivata, che il pagamento va fatto all’impresa (o sul conto della procedura), indicando le ragioni giuridiche. Il debitore ceduto, stretto tra due richieste di pagamento contrapposte, tenderà a fermarsi o a pagare a chi gli sembra più sicuro; una comunicazione chiara e documentata riduce il rischio che il denaro prenda la strada sbagliata. Secondo: per i crediti già pagati all’impresa prima della notifica, conservare la prova della data del pagamento e della mancata conoscenza della cessione da parte del ceduto, perché quel pagamento è liberatorio e il factor potrà solo insinuarsi per quanto ha anticipato.
Attenzione: questa comunicazione non va improvvisata. Indicare ai debitori ceduti di pagare all’impresa somme che sono effettivamente del factor espone l’impresa a contestazioni e può compromettere la credibilità del piano davanti al tribunale e ai commissari. La lettera ai ceduti deve fondarsi sulla mappa del portafoglio descritta nella prima mossa, credito per credito.
Le pronunce che ti proteggono
Le pronunce sulla cessione di crediti futuri richiamate sopra (Cass. 16235/2000, 17590/2005, 551/2012, 8961/2010, 5616/2020) sono il punto di partenza: fissano il momento in cui si verifica l’effetto traslativo e quindi il discrimine tra crediti del factor e crediti della procedura. Va inoltre ricordato che il debitore ceduto non può invocare in proprio le ragioni della procedura concorsuale per sottrarsi al pagamento verso il cessionario: la contestazione dell’opponibilità e le eventuali azioni di inefficacia spettano agli organi della procedura (Cass. civ., sez. I, 18 dicembre 2007, n. 26664). È un dato strategico: il debitore ceduto non “difenderà” l’impresa; tocca all’impresa, e agli organi del concordato, prendere posizione.
Terza mossa: trattenere gli incassi e compensarli con l’esposizione
La mossa
La terza mossa riguarda soprattutto le banche che finanziano con anticipi su fatture, sconto o anticipo su ricevute bancarie, ma è frequente anche nei rapporti di factoring che prevedono un conto di regolamento. Il finanziatore continua a ricevere i pagamenti dei debitori ceduti (o dei debitori dell’impresa che pagano tramite i canali di incasso gestiti dalla banca) anche dopo il deposito della domanda e, invece di riversarli all’impresa, li trattiene, compensandoli con il proprio credito per le anticipazioni concesse prima della procedura.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
È la mossa più redditizia per il finanziatore: ogni euro trattenuto è un euro recuperato al 100%, invece che nella percentuale concordataria. La banca la tenta quando il contratto contiene un mandato all’incasso con clausola che le consente di trattenere le somme (patto di compensazione o clausola di annotazione in conto “salvo buon fine” con imputazione automatica). Preferisce non farla, o farla con prudenza, quando il contratto è privo di una clausola chiara: in quel caso rischia di dover restituire tutto con contestazioni e possibili responsabilità.
I suoi limiti
- La compensazione nel concordato è ammessa solo se i crediti contrapposti hanno fatto genetico anteriore al deposito della domanda. L’art. 155 CCII, richiamato per il concordato dall’art. 96 CCII, consente al creditore di compensare con i propri debiti verso l’impresa i crediti vantati verso di essa, anche se non scaduti; ma la giurisprudenza, già sotto la legge fallimentare, ha chiarito che deve essere anteriore il fatto che genera le obbligazioni contrapposte (Cass. civ., n. 825/2015, che richiama Cass. civ., Sez. Un., n. 775/1999).
- Senza un patto di compensazione la banca mandataria deve riversare quanto incassato dopo il deposito. Nel caso delle anticipazioni su ricevute bancarie regolate in conto, la Cassazione ha precisato che occorre verificare se la convenzione contenga un patto che attribuisca alla banca il diritto di trattenere le somme riscosse: in mancanza, l’incasso dopo il deposito della domanda resta un debito della banca verso l’impresa, da restituire (Cass. civ., ord. n. 2556/2023).
- Con un patto di compensazione valido, invece, il finanziatore può trattenere, e la procedura non può pretendere il riversamento. È il rovescio della medaglia, che va conosciuto per non sprecare energie: la Cassazione ha escluso che l’imprenditore o gli organi concorsuali possano pretendere il riversamento delle somme riscosse quando la banca è legittimata a compensarle con il proprio credito (Cass. civ., n. 17999/2011). Sul punto si è pronunciata anche la Corte d’appello di Brescia, 22 maggio 2023, n. 863, in un caso di anticipazioni su ricevute bancarie in concordato preventivo, ragionando proprio sugli artt. 56 e 169 della legge fallimentare (oggi artt. 155 e 96 CCII).
La tua contromossa
La contromossa chiave è leggere il contratto prima che lo legga il giudice: ogni linea di anticipo va analizzata per capire se contiene un mandato all’incasso semplice o un vero patto di compensazione, e se la sua formulazione è sufficientemente specifica. Se il patto non c’è, l’impresa chiede formalmente alla banca il riversamento degli importi incassati dopo il deposito e, se necessario, coinvolge il commissario giudiziale e il tribunale. Se il patto c’è, la strada più efficace non è contestarlo frontalmente, ma valutare con il tribunale la sospensione o lo scioglimento del contratto di anticipazione ai sensi dell’art. 97 CCII, prima che la banca incassi (lo vedremo nella quarta mossa). In questa fase l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina l’analisi dei contratti bancari con lo staff di commercialisti dello studio, perché la decisione di sospendere o sciogliere una linea autoliquidante incide direttamente sulla liquidità del piano e va calcolata, non solo argomentata.
C’è un ulteriore aspetto da considerare: la compensazione interviene solo se i crediti contrapposti esistono. Se la banca ha anticipato su fatture che il debitore contesta (forniture difettose, note di credito non registrate), il suo credito restitutorio verso l’impresa e il debito per gli incassi devono essere ricostruiti con attenzione: è frequente che, a conti fatti, le somme trattenute eccedano l’esposizione effettiva sulla singola fattura.
Le pronunce che ti proteggono
Il quadro giurisprudenziale si fonda sul principio del fatto genetico anteriore (Cass. 825/2015; Cass. SU 775/1999) e sulla necessità di una clausola contrattuale che giustifichi la ritenzione (Cass. ord. 2556/2023). Ne deriva che la verifica del contratto non è un passaggio formale: è ciò che decide se gli incassi resteranno alla banca o finanzieranno il piano.
Quarta mossa: opporsi alla sospensione o allo scioglimento del contratto
La mossa
Quando l’impresa chiede al tribunale di essere autorizzata a sospendere o sciogliere il contratto di factoring o di anticipazione, la mossa del finanziatore è sostenere che il contratto non è più “pendente”. L’argomento tipico è questo: “io ho già eseguito la mia prestazione, cioè ho anticipato il denaro; non c’è più nulla da sospendere; i crediti ceduti sono miei e li incasso”. Se l’argomento passa, il contratto sfugge alla disciplina dei contratti pendenti e il factor conserva il suo diritto agli incassi.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché lo scioglimento trasforma la sua posizione: invece di incassare i crediti futuri o non ancora scaduti, diventa titolare di un credito restitutorio e di un indennizzo, che in concordato sono crediti concorsuali da soddisfare secondo il piano. Preferisce non opporsi quando il portafoglio residuo vale poco (crediti contestati, clienti a loro volta in difficoltà) e lo scioglimento gli consente di chiudere rapidamente la posizione e concentrarsi sulla trattativa.
I suoi limiti
- La disciplina dei contratti pendenti nel concordato consente all’impresa, con autorizzazione del tribunale, di sospendere o sciogliere i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data del deposito della domanda (art. 97, comma 1, CCII). La sospensione ha una durata limitata, mentre lo scioglimento fa sorgere in capo al contraente un diritto a un indennizzo, che viene trattato come credito anteriore al concordato.
- Nei contratti bancari di finanziamento, la riscossione diretta dai terzi debitori è considerata una prestazione principale della banca (art. 97, comma 14, CCII). Questo significa che il finanziatore che non ha ancora incassato non ha esaurito la propria prestazione con la sola erogazione dell’anticipo: il contratto è ancora pendente e quindi sospendibile o scioglibile.
- Il Tribunale di Lecce, sez. III, con provvedimento del 16 luglio 2024, ha applicato questo principio a una cessione di crediti pro solvendo e a garanzia collegata a un finanziamento bancario, qualificandola come contratto pendente ai sensi dell’art. 97 CCII e autorizzandone la sospensione, dopo aver verificato che la prosecuzione non era funzionale al piano.
- Il credito del factor per la restituzione delle anticipazioni, dopo lo scioglimento del rapporto, non gode di prededuzione per il solo fatto dello scioglimento. Già sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva escluso la prededucibilità quando il curatore scioglie il rapporto da cui sarebbero sorti i crediti ceduti, perché la massa non acquisisce alcuna utilità dal credito futuro (Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2001, n. 5724).
La tua contromossa
La contromossa chiave è depositare l’istanza ex art. 97 CCII con una motivazione economica, non solo giuridica: spiegare al tribunale perché la sospensione o lo scioglimento sono funzionali al piano e quale liquidità liberano per i creditori. Il tribunale, infatti, valuta la coerenza della richiesta con il piano; un’istanza che si limita a dire “il contratto è pendente, quindi lo sciolgo” è più esposta alle obiezioni del factor. Serve un prospetto che mostri quanti crediti ceduti non sono ancora scaduti, quanto incasserebbe il factor in caso di prosecuzione e quanto entrerebbe invece nel piano con la sospensione o lo scioglimento.
C’è anche un tema di tempi. La sospensione e lo scioglimento operano sui crediti non ancora riscossi: ogni giorno che passa tra il deposito della domanda e l’autorizzazione è un giorno in cui il factor può incassare. Per questo l’istanza va preparata insieme alla domanda, non dopo.
Infine, occorre valutare caso per caso se al factoring pro soluto, in cui il factor ha già pagato il corrispettivo e assunto il rischio, si applichino le stesse conclusioni: la qualificazione del contratto come “pendente” è oggetto di dibattito e la soluzione può dipendere dalle clausole concrete (servizi di gestione, conto di regolamento, garanzia, durata). Su questo punto la giurisprudenza di merito non è uniforme e il confronto con il factor va impostato con prudenza.
Le pronunce che ti proteggono
Il provvedimento del Tribunale di Lecce del 16 luglio 2024 rappresenta la lettura più recente reperita in materia di cessione di crediti a garanzia nel quadro del CCII; a esso si affianca, sul diverso piano delle conseguenze dello scioglimento, la già citata Cass. 5724/2001. Sui crediti futuri non ancora sorti, il principio di inopponibilità elaborato in materia fallimentare (Cass. 16235/2000, 17590/2005, 551/2012) è spesso invocato anche nel concordato, con gli adattamenti dovuti alla diversa natura della procedura.
Quinta mossa: il factor pro solvendo sale sul tavolo del voto
La mossa
Quando non riesce a restare proprietario dei crediti, o quando i debitori ceduti non pagano, il factor pro solvendo si trasforma in creditore dell’impresa: chiede la restituzione delle anticipazioni e partecipa al concordato come creditore concorsuale. Da questo momento la sua arma non è più l’incasso diretto, ma il voto e la contestazione del piano. Il factor esamina la proposta, ne verifica la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, valuta in quale classe è stato collocato, e decide se votare a favore, contro, o se condizionare il proprio voto a un miglioramento della proposta.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Un factor di dimensioni rilevanti, specie se l’esposizione è concentrata, può pesare in modo determinante nel voto della classe in cui viene inserito. Dal suo punto di vista, conviene usare il voto come leva negoziale: minacciare il voto contrario per ottenere un trattamento migliore, una garanzia aggiuntiva, il riconoscimento della titolarità di una parte dei crediti contesi. Preferisce non arrivare allo scontro aperto quando la proposta offre una percentuale ragionevole e l’alternativa (liquidazione giudiziale) gli darebbe meno, al netto di tempi e costi.
I suoi limiti
- Il voto si esprime secondo le regole del CCII sulle maggioranze e sulle classi, che il D.Lgs. 83/2022 e i successivi correttivi hanno ridisegnato, introducendo per il concordato in continuità la possibilità di omologazione anche in presenza di classi dissenzienti, alle condizioni fissate dall’art. 112 CCII. Il factor, dunque, non ha un potere di veto assoluto: il suo dissenso conta, ma può essere superato se il piano rispetta le condizioni di legge.
- L’opposizione all’omologazione deve fondarsi su motivi precisi, tra cui la contestazione della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Non basta un generico “pago poco”: il factor deve dimostrare di essere trattato peggio di quanto riceverebbe nella liquidazione giudiziale, o che il piano viola le regole di distribuzione.
- Il credito del factor va verificato nel suo esatto ammontare. Se il factor ha incassato una parte dei crediti ceduti, o se i debitori ceduti hanno pagato all’impresa in modo liberatorio, l’esposizione residua va ricalcolata. Un factor che si presenta con il credito lordo, senza dedurre gli incassi, si espone a contestazioni.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire la classe del factor e la sua soddisfazione sulla base di numeri difendibili, mostrando con un’attestazione solida che la proposta gli offre più di quanto otterrebbe in liquidazione. In concreto: ricostruire l’esposizione netta del factor (anticipi meno incassi), distinguere tra crediti su cui il factor resta proprietario e crediti per cui è solo creditore, valutare se collocarlo in una classe omogenea con altri finanziatori. Una classe costruita con logica economica coerente rende più difficile al factor contestare il trattamento ricevuto.
È anche il momento giusto per aprire una trattativa (lo vedremo più avanti): il factor che si trova in una posizione di creditore con voto, senza più la possibilità di incassare direttamente, è spesso disponibile a valutare soluzioni concordate.
Le pronunce che ti proteggono
Su questo piano il riferimento principale è la disciplina normativa (artt. 85, 109, 112 CCII, nelle versioni successive ai correttivi), più che singole pronunce. Le sentenze sulla cessione di crediti futuri e sulla compensazione richiamate nelle mosse precedenti restano però decisive per quantificare il credito del factor: ogni credito che non gli spetta come proprietario è un credito che rientra nell’attivo e che modifica il calcolo della convenienza.
Sesta mossa: aggirare il concordato, contro i debitori ceduti e contro i garanti
La mossa
L’ultima mossa è la più insidiosa, perché si svolge fuori dalla procedura. Il factor che vede ridursi il proprio margine nel concordato cerca altri obiettivi su cui soddisfarsi. Le strade sono due.
La prima: agire in giudizio contro i debitori ceduti che hanno pagato all’impresa invece che a lui, sostenendo che il pagamento non era liberatorio perché la cessione era stata notificata o perché il ceduto ne era a conoscenza. Il ceduto, minacciato di pagare due volte, è spinto a cercare un accordo con il factor e a contestare il pagamento già fatto all’impresa.
La seconda: escutere le garanzie personali. Nei contratti di factoring pro solvendo, specie con piccole e medie imprese, è frequente che i soci o gli amministratori abbiano prestato fideiussione. Il concordato non protegge i garanti: i creditori conservano i loro diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 117, comma 2, CCII, che riprende la regola già contenuta nell’art. 184 della legge fallimentare).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché sposta la partita su un terreno in cui non valgono le regole del concorso: davanti al debitore ceduto o al garante, il factor può pretendere il 100% del proprio credito. Preferisce non farla, o la usa solo come minaccia, quando i garanti sono a loro volta incapienti o quando il debitore ceduto è un cliente importante con cui il factor ha rapporti diretti e che non vuole perdere.
I suoi limiti
- Il factor che agisce in sede ordinaria contro i debitori ceduti, dopo che il tribunale ha autorizzato lo scioglimento del contratto nel concordato, si scontra con un nodo processuale ancora aperto. La Cassazione, sez. III, con l’ordinanza interlocutoria n. 25342/2024, ha rimesso alla Prima Sezione la questione se il cessionario possa far valere la titolarità del credito con un’azione ordinaria contro i ceduti, oppure se la sua unica tutela sia l’impugnazione nelle forme della procedura concorsuale. Nei gradi di merito di quella vicenda, il Tribunale e la Corte d’appello di Milano avevano dichiarato inammissibile la domanda del factor proposta in sede ordinaria.
- Il pagamento del ceduto all’impresa prima della notifica è liberatorio, salvo che il factor provi la conoscenza della cessione da parte del ceduto (art. 1264, secondo comma, c.c.). L’onere della prova è a carico del factor.
- Il garante che paga ha diritto di regresso verso l’impresa, ma questo credito di regresso, essendo di origine anteriore, partecipa al concordato con le stesse regole degli altri crediti concorsuali. Ciò incide sulla convenienza del piano e va considerato fin dalla redazione della proposta.
La tua contromossa
La contromossa chiave è coordinare la strategia dell’impresa con quella dei garanti e dei debitori ceduti, invece di lasciare che il factor li affronti uno per uno. Per i garanti, significa valutare subito la loro posizione patrimoniale e, se necessario, le soluzioni disponibili per la loro esposizione personale: se il garante è persona fisica e non è più in grado di far fronte ai debiti, possono venire in rilievo le procedure di sovraindebitamento previste dallo stesso CCII. Per i debitori ceduti, significa fornire loro la documentazione sul pagamento eseguito e sulla data della notifica, in modo che possano difendersi efficacemente dall’eventuale azione del factor.
Sull’azione in sede ordinaria del factor contro i ceduti, la questione rimessa dalla Cassazione con l’ordinanza n. 25342/2024 consiglia prudenza: fino a quando non interverrà una pronuncia definitiva della Prima Sezione, l’esito di queste controversie non è prevedibile con certezza, e la scelta della sede in cui far valere le proprie ragioni va ponderata con attenzione.
Le pronunce che ti proteggono
Il riferimento chiave è l’ordinanza interlocutoria Cass. civ., sez. III, n. 25342/2024, che registra l’orientamento dei giudici di merito milanesi favorevole a concentrare la contestazione nella sede concorsuale. Si aggiunge il principio per cui il debitore ceduto non può opporre in proprio le ragioni della procedura (Cass. 26664/2007): per questo le contestazioni sull’opponibilità devono essere sostenute dall’impresa e dagli organi del concordato, non delegate al ceduto.
La partita giocata: quattro simulazioni mossa per mossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati di fantasia ma coerenti con le regole descritte. Non rappresentano casi reali.
Simulazione 1: crediti futuri non ancora sorti
Ipotesi: un’impresa di componentistica ha un contratto di factoring pro solvendo con cessione in massa dei crediti, presenti e futuri, verso un unico cliente. Esposizione del factor al deposito della domanda di concordato (14 marzo): 318.700 €. Portafoglio: fatture già emesse per forniture consegnate, 241.900 €; ordini acquisiti ma non ancora evasi, 186.300 €.
Mossa del factor: il 16 marzo notifica la cessione al cliente e chiede che ogni pagamento, comprese le fatture future, sia fatto a lui.
Contromossa: l’impresa, analizzato il portafoglio, verifica che il corrispettivo è stato pagato dal factor con bonifico avente data certa anteriore al deposito per i crediti già sorti. Quei 241.900 € restano opponibili: sono del factor. Per i 186.300 € relativi a forniture non ancora eseguite al 14 marzo, il credito non era sorto alla data del deposito: l’impresa sostiene, sulla base dell’orientamento consolidato sui crediti futuri, che quella parte non è opponibile alla procedura, e chiede comunque al tribunale l’autorizzazione a sciogliere il contratto ai sensi dell’art. 97 CCII per le cessioni future.
Esito: il factor incassa 241.900 € dai crediti già sorti e resta creditore concorsuale per 76.800 € (318.700 – 241.900). I 186.300 € delle forniture successive, se la tesi dell’impresa viene accolta, entrano nell’attivo del piano, che può destinarli alla prosecuzione dell’attività e ai creditori.
Simulazione 2: anticipo su fatture senza patto di compensazione
Ipotesi: una banca ha concesso a un’impresa di servizi una linea di anticipo fatture con mandato all’incasso. Esposizione al deposito della domanda (3 giugno): 97.450 €. Tra il 3 giugno e il 9 luglio la banca riceve dai clienti dell’impresa pagamenti per 63.280 € e li trattiene a riduzione dell’esposizione.
Mossa della banca: compensazione automatica degli incassi.
Contromossa: l’impresa esamina il contratto e verifica che contiene un semplice mandato all’incasso, senza una clausola che autorizzi la banca a trattenere le somme riscosse a estinzione del proprio credito. Sulla base del principio affermato da Cass. ord. 2556/2023, chiede alla banca il riversamento dei 63.280 € e, in mancanza, informa il commissario giudiziale e si rivolge al tribunale.
Esito: se il giudice condivide la lettura del contratto, la banca deve restituire 63.280 € e resta creditrice concorsuale per l’intera esposizione di 97.450 €. Se invece il contratto contiene un patto di compensazione valido, la banca può trattenere gli incassi e la strada per l’impresa diventa la richiesta tempestiva di sospensione o scioglimento ai sensi dell’art. 97 CCII, prima che gli incassi successivi vengano compensati.
Simulazione 3: il garante sotto pressione
Ipotesi: factoring pro solvendo con fideiussione del socio di maggioranza per 150.000 €. Il debitore ceduto principale contesta forniture per 58.900 € e non paga. Il factor, il 21 ottobre, chiede al cedente in concordato la restituzione dell’anticipo e, il 28 ottobre, intima al socio il pagamento di 58.900 €.
Mossa del factor: escussione del garante, fuori dal concordato (art. 117, comma 2, CCII).
Contromossa: l’impresa e il socio coordinano la difesa. Si verifica anzitutto se la contestazione del ceduto sia fondata: se le forniture sono state regolarmente eseguite, il credito ceduto è esigibile e il factor deve prima perseguire il ceduto secondo le clausole del contratto; si verifica poi se la fideiussione prevede la preventiva escussione o termini particolari. Contemporaneamente, nella proposta concordataria si considera il credito di regresso del socio, che pagando diventerebbe creditore dell’impresa.
Esito: il factor deve dimostrare la sussistenza del proprio credito verso il garante, alla luce delle clausole della fideiussione e dello stato del credito ceduto; il socio, informato e assistito, può trattare un accordo invece di subire un’azione esecutiva sul proprio patrimonio.
Simulazione 4: la corsa contro il tempo sugli incassi
Ipotesi: un’impresa di logistica ha una linea di anticipo fatture assistita da un patto di compensazione redatto in termini specifici. Esposizione della banca al deposito della domanda (8 settembre): 142.630 €. Fatture anticipate non ancora scadute: 171.240 €, con scadenze scaglionate tra il 30 settembre e il 30 novembre (rispettivamente 48.910 €, 63.770 € e 58.560 €).
Mossa della banca: attende le scadenze, incassa e compensa ogni pagamento con l’esposizione, fino ad azzerarla.
Contromossa: poiché il patto di compensazione appare valido, contestare frontalmente la trattenuta avrebbe scarse probabilità di successo. L’impresa deposita invece l’istanza di sospensione del contratto ai sensi dell’art. 97 CCII il 12 settembre, accompagnata da un prospetto che dimostra come la liquidità delle fatture in scadenza sia indispensabile per pagare fornitori strategici e proseguire l’attività. Supponiamo che il tribunale si pronunci il 6 ottobre.
Esito: la prima tranche (48.910 €, incassata il 30 settembre) è già stata compensata dalla banca; le due tranche successive (63.770 € + 58.560 € = 122.330 €) cadono dopo la decisione. Se la sospensione viene autorizzata, l’impresa può destinare quelle somme al piano, mentre la banca resta creditrice per 93.720 € (142.630 – 48.910), da soddisfare secondo il piano. La differenza tra depositare l’istanza insieme alla domanda e depositarla un mese dopo, in questa ipotesi, vale oltre 63.000 €: è il valore della tranche di fine ottobre che, con un ritardo, sarebbe finita anch’essa in compensazione.
Quando all’avversario conviene trattare
Un factor non tratta per generosità. Tratta quando la sua posizione si indebolisce o quando lo scontro diventa più costoso del compromesso. Nella partita del concordato ci sono almeno quattro momenti in cui la sua convenienza si sposta verso l’accordo.
Primo momento: quando la mappa del portafoglio rivela crediti futuri non sorti. Se una parte rilevante dei crediti che il factor considerava suoi risulta, alla data del deposito, non ancora esistente, il factor sa che dovrà affrontare una contestazione con esito per lui incerto. A quel punto è più propenso ad accettare una soluzione che gli riconosca una parte dei crediti futuri in cambio della rinuncia a contestare il resto, oppure un trattamento migliore nella classe concorsuale.
Secondo momento: quando l’istanza ex art. 97 CCII è depositata. La richiesta di sospensione o scioglimento cambia il calcolo: se il tribunale la accoglie, il factor perde il flusso degli incassi futuri e diventa creditore per l’indennizzo. Prima della decisione, il factor ha un incentivo a negoziare la prosecuzione del contratto a condizioni nuove (ad esempio, continuare a finanziare l’impresa durante la procedura, con le tutele previste per i finanziamenti funzionali al concordato) o una chiusura concordata.
Terzo momento: quando il voto della sua classe è in bilico. Il factor che sa di poter determinare l’esito della classe ha una leva; ma se la proposta è costruita in modo da poter essere omologata anche con il dissenso della sua classe, la sua leva si riduce. In questa situazione l’accordo diventa la soluzione razionale: meglio ottenere un piccolo miglioramento negoziato che restare in una classe dissenziente superata dal tribunale.
Quarto momento: quando la continuità aziendale è credibile. Un factor che crede nella prosecuzione dell’attività vede nell’impresa un cliente futuro. In un concordato in continuità solido, con nuove commesse e clienti affidabili, può preferire ricostruire il rapporto piuttosto che massimizzare il recupero immediato. È qui che si aprono le soluzioni più interessanti: nuove linee di factoring sui crediti generati dopo il deposito, accordi di gestione dei crediti esistenti, rinegoziazione dell’esposizione pregressa.
La regola strategica è semplice: si tratta dopo aver costruito la propria posizione, non prima. Un’impresa che va al tavolo senza la mappa del portafoglio, senza la lettura dei contratti e senza l’istanza ex art. 97 CCII già pronta, tratta da una posizione di debolezza. Un’impresa che arriva al tavolo con questi elementi può proporre accordi equilibrati.
La trattativa con il factor, peraltro, può iniziare anche prima della domanda di concordato. La composizione negoziata della crisi, oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del CCII, consente all’impresa di avviare un confronto con banche e intermediari con l’ausilio di un esperto indipendente. In quella sede la gestione delle linee di factoring e di anticipo è spesso uno dei temi centrali, e la disponibilità del finanziatore a mantenere gli affidamenti è uno degli aspetti che la legge disciplina espressamente.
La nuova finanza: quando il factor diventa alleato del piano
C’è un quinto scenario, spesso trascurato, in cui la convenienza del factor si capovolge del tutto: quando gli conviene finanziare l’impresa durante il concordato. Il CCII prevede che i finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda o durante la procedura, se autorizzati dal tribunale alle condizioni di legge, e quelli previsti dal piano omologato possano beneficiare della prededuzione (artt. 99 e 101 CCII). Per il factor, questo significa poter acquistare i crediti che l’impresa genera dopo il deposito con un rango di soddisfazione preferenziale, anziché restare soltanto un creditore concorsuale per il passato.
Dal suo punto di vista, il calcolo è lineare: il rapporto pregresso produce, nella migliore delle ipotesi, una percentuale concordataria; il rapporto nuovo, se l’impresa prosegue l’attività con clienti solvibili, produce commissioni, interessi e incassi pieni, con la protezione della prededuzione. Un factor che vede un piano in continuità credibile ha un interesse economico concreto a restare nel rapporto, purché le regole siano chiare fin dall’inizio. Per l’impresa, separare nettamente i crediti “vecchi” (sorti prima del deposito, soggetti alle regole viste sopra) dai crediti “nuovi” (sorti dopo, oggetto di un nuovo accordo autorizzato) è il modo per trasformare un contenzioso latente in una fonte di liquidità.
Il convitato di pietra: l’alternativa liquidatoria
Ogni trattativa con il factor si svolge, anche quando nessuno lo dice, all’ombra dell’alternativa: che cosa succederebbe se il concordato non andasse a buon fine e si aprisse la liquidazione giudiziale? Qui la posizione del factor cambia di nuovo. In caso di liquidazione giudiziale, il curatore dispone delle azioni revocatorie previste dagli artt. 163 e seguenti del CCII, e l’art. 170 CCII stabilisce che, quando alla domanda di concordato segue l’apertura della liquidazione giudiziale, i termini per la revocatoria decorrono dalla data di deposito di quella domanda. Incassi, rimesse e cessioni del periodo sospetto possono allora essere sottoposti a verifica, con le esenzioni che la legge prevede.
Per il factor, quindi, far fallire il concordato non è necessariamente una buona idea: rischia di vedere rimesse in discussione operazioni che, nel concordato, resterebbero ferme. Questo rischio è una leva negoziale per l’impresa, da usare con misura e senza minacce: basta mostrare, numeri alla mano, che l’esito liquidatorio non sarebbe più favorevole per il finanziatore. Al contrario, quando il factor ha operato in modo ineccepibile, con cessioni opponibili e incassi coerenti con i contratti, la prospettiva liquidatoria lo preoccupa poco, e la trattativa va impostata su altri elementi, come la continuità del rapporto e le nuove linee di credito.
In definitiva, il momento migliore per trattare è quello in cui il factor ha appena compreso che la sua posizione di proprietario dei crediti è meno solida di quanto pensasse, e prima che il tribunale abbia deciso le istanze dell’impresa: in quella finestra, entrambe le parti hanno qualcosa da perdere da uno scontro e qualcosa da guadagnare da un accordo.
La partita in tabella
La tabella che segue riassume le sei mosse del factor, i vincoli che le limitano, le contromosse disponibili e il momento utile per giocarle. È una sintesi orientativa: ogni situazione richiede un esame dei contratti e dei documenti specifici.
| Mossa del factor | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa dell’impresa | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Cessione opponibile con data certa del pagamento (art. 5 L. 52/1991) | Il credito futuro deve essere sorto prima del deposito; formalità successive inefficaci (artt. 96 e 145 CCII) | Mappa del portafoglio credito per credito | Prima del deposito della domanda |
| Notifica in blocco ai debitori ceduti | Pagamento al cedente prima della notifica liberatorio (art. 1264 c.c.) | Comunicazione motivata ai ceduti sui crediti non opponibili | Subito dopo il deposito |
| Trattenuta e compensazione degli incassi | Fatto genetico anteriore; necessità di patto di compensazione (artt. 155 e 96 CCII) | Analisi delle clausole; richiesta di riversamento | Dal deposito, prima degli incassi |
| Opposizione a sospensione/scioglimento | Riscossione = prestazione principale della banca (art. 97, c. 14, CCII) | Istanza ex art. 97 CCII motivata sul piano | Con la domanda o subito dopo |
| Voto e opposizione all’omologazione | Regole su classi e maggioranze; omologazione con classi dissenzienti (art. 112 CCII) | Classi coerenti, attestazione solida, ricalcolo del credito | Fase di voto e omologazione |
| Azione contro ceduti e garanti | Questione rimessa da Cass. 25342/2024; diritti verso garanti salvi (art. 117 CCII) | Coordinamento con garanti e ceduti | Appena il factor agisce |
Le domande di chi è sotto attacco
Il factor può incassare dai miei clienti anche dopo che ho depositato la domanda di concordato?
Sì, ma solo per i crediti la cui cessione era già opponibile alla data del deposito. Se il credito era sorto e il factor aveva compiuto le formalità richieste (pagamento del corrispettivo con data certa o notifica/accettazione con data certa) prima del deposito, quel credito è suo. Per i crediti non ancora sorti o per cui le formalità mancavano, la posizione del factor è contestabile.
I clienti devono pagare a me o al factor?
Dipende dal singolo credito, e la risposta va data per iscritto e motivata. Se la cessione è stata notificata al cliente ed è opponibile, il cliente deve pagare al factor; se il cliente paga all’impresa dopo la notifica, rischia di dover pagare di nuovo. Per i crediti la cui cessione non è opponibile, l’impresa può chiedere che il pagamento sia fatto a lei.
La banca può trattenere i pagamenti dei miei clienti sulle fatture anticipate?
Solo se il contratto contiene un valido patto di compensazione e i crediti hanno origine anteriore al deposito. Se il contratto prevede un semplice mandato all’incasso, la banca, dopo il deposito della domanda, deve riversare quanto incassato. In ogni caso è possibile chiedere al tribunale la sospensione o lo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 97 CCII.
Posso sciogliere il contratto di factoring con il concordato?
Sì, se il contratto è ancora pendente e il tribunale autorizza lo scioglimento. L’art. 97 CCII consente di chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti non ancora compiutamente eseguiti. Il factor avrà diritto a un indennizzo, trattato come credito concorsuale. La qualificazione del contratto come pendente va però verificata caso per caso, in particolare nel factoring pro soluto.
Il factor può escutere la fideiussione del mio socio mentre l’impresa è in concordato?
Sì. Il concordato non libera i fideiussori: i creditori conservano i loro diritti verso coobbligati e garanti (art. 117, comma 2, CCII). Il garante può però difendersi sulla base delle clausole della fideiussione e dello stato del credito garantito, e il suo credito di regresso partecipa al concordato.
Quanto tempo ho per agire?
Il momento decisivo è prima del deposito della domanda e nelle settimane immediatamente successive. Le formalità che rendono opponibili le cessioni si valutano alla data del deposito; gli incassi del factor dopo quella data riducono progressivamente l’attivo disponibile; l’istanza di sospensione o scioglimento produce effetti utili solo sui crediti non ancora riscossi. Se nel percorso si inseriscono termini processuali, ricorda che la sospensione feriale opera solo dal 1° al 31 agosto, ma per i procedimenti relativi alla crisi d’impresa occorre verificare caso per caso l’applicabilità della sospensione.
I paletti fissati dai giudici
Raccogliamo qui le pronunce richiamate nell’articolo, organizzate secondo la mossa del factor che ciascuna limita o chiarisce. I principi sono riformulati in parole nostre; per un’applicazione al caso concreto occorre sempre la lettura integrale dei provvedimenti.
Pronunce sulla prima e seconda mossa: opponibilità della cessione di crediti futuri
Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2000, n. 16235. La cessione di crediti futuri può essere opposta alla procedura solo se i crediti sono venuti ad esistenza dopo la cessione ma prima dell’apertura della procedura, sono divenuti esigibili prima di tale data e la cessione è stata notificata o accettata con data certa. Rilevanza: fissa il perimetro dei crediti che il factor può davvero rivendicare.
Cass. civ., sez. I, 31 agosto 2005, n. 17590. Il contratto di cessione si perfeziona con il consenso, ma se il credito futuro non è ancora sorto alla data di apertura della procedura, la cessione non è opponibile alla massa. Rilevanza: distingue il momento del contratto da quello del trasferimento effettivo del credito.
Cass. civ., sez. I, 14 aprile 2010, n. 8961. Per i crediti futuri che derivano da un rapporto già esistente è sufficiente una notifica con data certa anteriore alla procedura; per i crediti solo eventuali serve anche che la notifica sia successiva al sorgere del credito. Rilevanza: impone di distinguere, nel portafoglio, tra crediti futuri “programmati” e crediti meramente eventuali.
Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2012, n. 551. Ribadisce l’inopponibilità alla procedura della cessione di crediti futuri non ancora sorti al momento dell’apertura del concorso del cedente. Rilevanza: conferma la stabilità dell’orientamento.
Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2017, n. 19341. Nel factoring con cessione di crediti futuri, il debitore ceduto può opporre in compensazione al factor i propri crediti verso il cedente sorti anche dopo la notifica, perché il trasferimento si realizza solo quando il credito ceduto nasce. Rilevanza: mostra la fragilità della posizione del factor sui crediti futuri.
Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5616. Riafferma la distinzione tra crediti futuri e crediti eventuali ai fini dell’opponibilità della cessione alla procedura, con riferimento alla data certa della notifica o dell’accettazione. Rilevanza: è la pronuncia più recente di legittimità reperita sulla distinzione.
Trib. Pavia, sez. I, 28 dicembre 2021, n. 1644. Applica il principio di inopponibilità della cessione di crediti futuri non sorti alla data di apertura della procedura, anche quando la cessione era stata notificata tempestivamente. Rilevanza: conferma che la notifica, da sola, non basta se il credito non esiste ancora.
Cass. civ., sez. I, 18 dicembre 2007, n. 26664. Il debitore ceduto non può far valere in proprio le ragioni della procedura concorsuale del cedente, poiché le relative contestazioni e azioni spettano agli organi della procedura. Rilevanza: chiarisce chi deve prendere l’iniziativa nel contestare le pretese del factor.
Pronunce sulla terza mossa: trattenuta e compensazione degli incassi
Cass. civ., Sez. Un., n. 775/1999. Ha posto il principio secondo cui la compensazione nelle procedure concorsuali richiede l’anteriorità del fatto genetico delle obbligazioni contrapposte. Rilevanza: è la base di ogni valutazione sulla legittimità della trattenuta.
Cass. civ., n. 825/2015. La compensazione può operare anche se liquidità ed esigibilità maturano dopo l’apertura della procedura, purché sia anteriore il fatto genetico dei crediti contrapposti. Rilevanza: delimita lo spazio della compensazione bancaria nel concorso.
Cass. civ., n. 17999/2011. Quando la banca è legittimata a compensare in forza di un valido patto, né l’imprenditore né gli organi della procedura possono pretendere il riversamento delle somme riscosse. Rilevanza: segna il limite delle pretese dell’impresa, da conoscere per scegliere la strada giusta.
Cass. civ., ord. n. 2556/2023. Nelle anticipazioni su ricevute bancarie regolate in conto, eseguite prima dell’ammissione al concordato, occorre verificare se la convenzione contenga un patto di compensazione che autorizzi la banca a trattenere gli incassi; in mancanza, le somme riscosse dopo vanno restituite. Rilevanza: rende decisiva la lettura del contratto.
App. Brescia, 22 maggio 2023, n. 863. In tema di concordato preventivo e anticipazione su ricevute bancarie, ha esaminato la compensazione alla luce degli artt. 56 e 169 della legge fallimentare. Rilevanza: applicazione di merito recente dei principi di legittimità.
Pronunce sulla quarta e sesta mossa: contratti pendenti, scioglimento e tutela del factor
Trib. Lecce, sez. III, 16 luglio 2024. La cessione di crediti pro solvendo e a garanzia collegata a un finanziamento bancario è un contratto pendente ai sensi dell’art. 97 CCII, poiché la riscossione dai terzi è prestazione principale della banca; il tribunale ne ha autorizzato la sospensione, ritenendo la prosecuzione non funzionale al piano. Rilevanza: è l’applicazione più recente reperita del nuovo art. 97 CCII al tema.
Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2001, n. 5724. In caso di scioglimento del rapporto da cui sarebbero sorti i crediti ceduti al factor, il credito di quest’ultimo per la restituzione delle anticipazioni non è prededucibile, perché la massa non acquisisce l’utilità del credito futuro. Rilevanza: chiarisce il rango del credito del factor dopo lo scioglimento.
Cass. civ., sez. III, ord. interlocutoria n. 25342/2024. Ha rimesso alla Prima Sezione la questione se il factor, dopo lo scioglimento autorizzato del contratto nel concordato, possa agire in via ordinaria contro i debitori ceduti che hanno pagato all’impresa, o debba invece far valere le proprie ragioni solo nelle forme della procedura. Rilevanza: segnala un nodo aperto, da monitorare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita al posto tuo, ma con te al tavolo: analizziamo le mosse già fatte dal factor e dalla banca, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo la trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta. Ecco gli strumenti concreti.
- Ricostruiamo il portafoglio ceduto credito per credito, confrontando contratto di factoring, fatture, documenti di consegna e date dei pagamenti del corrispettivo, per stabilire quali crediti erano già sorti e opponibili alla data del deposito.
- Verifichiamo le formalità di opponibilità (data certa del pagamento ex art. 5 L. 52/1991, notifiche, accettazioni), individuando quelle compiute dopo il deposito e quindi inefficaci verso la procedura.
- Analizziamo le clausole dei contratti di anticipazione bancaria per distinguere il mandato all’incasso semplice dal patto di compensazione, e calcoliamo gli importi da richiedere in restituzione.
- Predisponiamo l’istanza ex art. 97 CCII di sospensione o scioglimento dei contratti pendenti, con il prospetto economico che dimostra la funzionalità al piano.
- Redigiamo le comunicazioni ai debitori ceduti, motivate e documentate, per orientare correttamente i pagamenti ed evitare doppi pagamenti.
- Ricalcoliamo l’esposizione netta del factor al netto degli incassi e dei pagamenti liberatori, per contestare pretese gonfiate nella fase di voto.
- Collaboriamo con l’advisor e l’attestatore alla costruzione delle classi e alla dimostrazione della convenienza della proposta per i finanziatori.
- Coordiniamo la difesa dei garanti escussi dal factor, esaminando le fideiussioni e valutando, per i garanti persone fisiche in difficoltà, le soluzioni previste per il sovraindebitamento.
- Conduciamo la trattativa con factor e banche nei momenti in cui la loro convenienza all’accordo è maggiore, anche nel quadro della composizione negoziata.
- Seguiamo il contenzioso con il factor in ogni grado, dal tribunale fino alla Corte di Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita che riguarda un’impresa in concordato, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più: è la competenza che consente di leggere il rapporto con i finanziatori dal punto di vista della gestione della crisi, conoscendo le dinamiche del confronto tra impresa, banche e intermediari finanziari. A questa si unisce la qualifica di cassazionista, che garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza dispersioni tra un grado e l’altro.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: la convenienza del factor, il peso degli incassi sul piano, l’effetto dello scioglimento di una linea autoliquidante sono questioni economiche quanto giuridiche, e vanno esaminate con entrambe le competenze.
Chiusura
Il factoring, nel concordato preventivo, non è un territorio in cui tutto è già deciso. Ogni credito ceduto ha una sua storia (quando è nato, quando è stato pagato il corrispettivo, quando è stato notificato) e ogni contratto di anticipazione ha clausole che determinano chi può trattenere gli incassi. Nella procedura non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: prima del deposito, per mappare il portafoglio; subito dopo, per orientare i pagamenti e chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti; durante il voto, per far valere numeri difendibili.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché è materia di crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e conosce il confronto tra impresa e finanziatori che si gioca nelle procedure di regolazione della crisi. La sua qualifica di cassazionista e lo staff di avvocati e commercialisti consentono di seguire la stessa linea dall’analisi dei contratti fino all’ultimo grado di giudizio.
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