Decreto ingiuntivo per bollette non pagate: come difendersi

Introduzione

Le utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefonia) sono servizi essenziali, ma possono trasformarsi in un incubo quando le bollette restano impagate. I fornitori possono chiedere il decreto ingiuntivo, un provvedimento del giudice che intima al debitore di saldare entro termini brevi. Ignorarlo porta a gravi conseguenze: pignoramento di stipendi e conti, ipoteche e fermo dell’auto. Spesso chi riceve l’ingiunzione non sa come reagire, commette errori formali o paga senza verificare la legittimità del credito.

Questo articolo, aggiornato a dicembre 2025, offre un quadro completo della normativa italiana, della giurisprudenza più recente e delle strategie difensive per il debitore, con un taglio pratico e professionale. Verranno illustrate le procedure passo‑passo, le eccezioni di merito e di forma, le alternative stragiudiziali (rottamazione, piani del consumatore, concordati minori) e i consigli per evitare errori.

Il supporto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto al Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021. Lo studio dell’Avv. Monardo offre:

  • Analisi preventiva dell’atto: verifica dei requisiti formali, dell’esistenza del contratto di somministrazione e della correttezza dei consumi.
  • Ricorsi e opposizioni al decreto ingiuntivo: predisposizione di memorie, eccezioni e contestazioni per far valere la prescrizione o l’inesistenza del credito.
  • Sospensione delle esecuzioni: richieste di sospensione dell’esecuzione provvisoria e impugnazioni avverso pignoramenti.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazioni con l’ente creditore per riduzioni, rateizzazioni o definizioni agevolate.
  • Soluzioni stragiudiziali e concorsuali: accesso a rottamazioni e definizioni agevolate, redazione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione dei debiti.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il contratto di somministrazione e le bollette

Il servizio di fornitura di energia, gas o acqua rientra nel contratto di somministrazione regolato dall’art. 1559 del Codice Civile. Secondo la norma, chi somministra si obbliga a fornire al committente, dietro corrispettivo, «prestazioni periodiche o continuative di cose» . La natura continuativa implica che la prestazione sia misurabile mediante contatori e che il pagamento sia periodico (mensile, bimestrale, ecc.).

Le bollette sono la documentazione contabile delle forniture. Per ottenere un decreto ingiuntivo il creditore deve produrre prova scritta del diritto; l’art. 634 c.p.c. ammette, oltre a polizze e scritture, anche estratti autentici dei libri di contabilità e fatture elettroniche trasmesse tramite il sistema di interscambio . Le fatture costituiscono prova documentale idonea per chiedere il decreto, ma non rappresentano prova sufficiente del credito in caso di opposizione, come chiarito dalla giurisprudenza (v. infra).

Il procedimento per decreto ingiuntivo

L’art. 633 c.p.c. elenca i presupposti del decreto ingiuntivo: il credito deve essere certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta. Se il giudice ritiene fondate le ragioni del ricorrente, emette il decreto ordinando al debitore di pagare entro 40 giorni, con avviso che in difetto verrà eseguito . Gli articoli essenziali sono:

  • Art. 633 c.p.c. (Condizioni di ammissibilità): stabilisce che l’ingiunzione può essere concessa per crediti pecuniari o consegna di beni determinati. Richiede prova scritta del diritto .
  • Art. 634 c.p.c. (Prova scritta): definisce quali documenti sono idonei a costituire prova scritta (contratti, polizze, fatture, estratti autentici, fatture elettroniche) .
  • Art. 641 c.p.c. (Accoglimento): il giudice accoglie la domanda e ingiunge il pagamento entro 40 giorni; il termine può essere ridotto a 10 giorni o aumentato fino a 60 .
  • Art. 642 c.p.c. (Esecuzione provvisoria): se il credito è basato su titoli come cambiali, assegni, atti notarili o è supportato da documentazione firmata dal debitore, il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria; può richiedere una cauzione .
  • Art. 645 c.p.c. (Opposizione): il debitore può proporre opposizione davanti allo stesso giudice entro 40 giorni dalla notifica. L’opposizione avvia un giudizio ordinario .
  • Art. 647 c.p.c. (Esecutorietà): se il debitore non presenta opposizione nel termine, il decreto diventa esecutivo .
  • Art. 648 c.p.c. (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione): durante l’opposizione il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria per le somme non contestate o se ritiene l’opposizione infondata .
  • Art. 649 c.p.c. (Sospensione): il giudice può sospendere l’esecuzione provvisoria se ricorrono gravi motivi, su richiesta del debitore .
  • Art. 650 c.p.c. (Opposizione tardiva): consente l’opposizione oltre il termine se l’ingiunzione non è stata notificata regolarmente o per cause di forza maggiore; non oltre dieci giorni dal primo atto esecutivo .

Prescrizione delle bollette: la legge 205/2017 e le regole ARERA

Fino al 2017 i crediti per forniture energetiche e idriche si prescrivevano in cinque anni (art. 2948 n. 4 c.c.). La legge di bilancio 205/2017 ha ridotto il termine a due anni per le bollette di energia elettrica, gas e acqua, a tutela dei consumatori. La Camera dei Deputati ha spiegato che la norma si applica alle fatture con scadenza dal 1° marzo 2018 per l’energia, dal 1° gennaio 2019 per il gas e dal 1° gennaio 2020 per l’acqua; essa attribuisce all’utente il diritto di sospendere il pagamento delle fatture di conguaglio e di ottenere il rimborso per importi illegittimi . La legge obbliga l’Autorità di regolazione (ARERA) a garantire l’accesso ai dati di consumo e a favorire le autoletture .

ARERA chiarisce che, quando importi sono fatturati a distanza di anni, il fornitore non può pretenderne il pagamento perché la relativa azione si prescrive dopo due anni . La regola vale sia per la fatturazione originaria sia per i ricalcoli (conguagli). Dal 1° gennaio 2020 non esistono più eccezioni: anche se il contatore è interno o il cliente non collabora alle letture, la prescrizione resta biennale .

Giurisprudenza sulla prova del credito

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che fatture e bollette costituiscono solo indizi. In caso di opposizione, la società fornitrice deve provare il contratto di somministrazione e l’effettivo consumo, nonché dimostrare che il contatore funzionava regolarmente. Alcune pronunce fondamentali:

  • Cass. civ., sez. II, n. 13193/2011 e Cass. civ., sez. VI, n. 19154/2018: stabiliscono che, se il cliente contesta i consumi, il gestore deve provare il corretto funzionamento del contatore e l’esatto ammontare della fornitura; la fattura è un semplice indizio . Il consumatore deve dimostrare di aver adottato la normale diligenza per evitare consumi anomali .
  • Cass. civ., ord. n. 17659/2019: le fatture consentono di ottenere il decreto ingiuntivo ma non provano il credito in caso di contestazione; il creditore deve fornire prova del contratto e dei consumi .
  • Cass. civ., ord. n. 25542/2024: conferma che la lettura del contatore è una presunzione semplice. Se il cliente contesta, l’onere di dimostrare il corretto funzionamento dell’apparecchio ricade sul fornitore . Una volta provato il funzionamento, il consumatore deve dimostrare che l’eccessivo consumo è dipeso da terzi o da un evento estraneo .
  • Cass. civ., ord. n. 15340/2024: ribadisce che il consumatore può contestare la fattura con qualsiasi mezzo; le letture sono presuntive; se il consumatore allega un malfunzionamento, il fornitore deve provare la conformità del contatore .
  • Cass. civ., ord. n. 17695/2025: mantiene gli stessi principi e ricorda che il consumatore deve allegare circostanze concrete che dimostrino la disparità tra consumo registrato e quello reale e la propria diligenza .

Giurisprudenza di merito recente conferma queste regole. Ad esempio:

  • Tribunale di Velletri, sentenza n. 323/2024: riconosce che il contratto di fornitura può essere provato anche per fatti concludenti, ma il gestore deve documentare i consumi e il buon funzionamento del contatore; la prescrizione del credito per energia è quinquennale per i periodi anteriori alla legge 205/2017 .
  • Tribunale di Roma, sentenza n. 12957/2024: respinge l’opposizione a un decreto per bollette di energia quando la società ha provato i consumi attraverso verbali di ispezione redatti da pubblici ufficiali e tabelle di ricostruzione; la lettura del contatore fa piena prova se non contestata adeguatamente .

Procedura passo‑passo dopo la notifica del decreto ingiuntivo

1. Ricezione e verifica del decreto

Alla notifica del decreto ingiuntivo bisogna reagire tempestivamente. Il documento deve contenere:

  1. Generalità del giudice e delle parti;
  2. Descrizione del credito (importo, interessi, spese);
  3. Indicazione della prova scritta (fatture, contratti, letture contatore);
  4. Avvertimento che il debitore può opporre il decreto entro 40 giorni e che, in mancanza, diventerà esecutivo .

È fondamentale esaminare se vi sono irregolarità nella notifica: inesistenza o nullità del procedimento, carenza di legittimazione del creditore, mancanza di prova scritta, prescrizione o decadenza. Il termine per opporsi decorre dalla data di ricezione. Se la notifica è viziata, si può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro 10 giorni dal primo atto esecutivo .

2. Valutazione della prescrizione

Si deve verificare se il credito è prescritto. Per le bollette di energia, gas e acqua emesse dopo l’entrata in vigore della legge 205/2017, il termine è biennale . Per le fatture antecedenti restano validi i termini di cinque anni (contratti di somministrazione) . È possibile eccepire la prescrizione nell’atto di opposizione.

3. Verifica del contratto e dei consumi

Occorre controllare l’esistenza di un contratto di fornitura. Il gestore deve dimostrare il consenso del cliente, che può risultare da un contratto scritto o da comportamenti concludenti (utilizzo del servizio). La Cassazione ha riconosciuto la validità del contratto anche se non sottoscritto, purché l’utente abbia usufruito del servizio . Vanno esaminate le condizioni generali di contratto, l’eventuale autorizzazione al contatore e la corretta lettura dei consumi.

4. Redazione dell’atto di opposizione

L’opposizione si propone con atto di citazione davanti al giudice che ha emesso il decreto. L’atto deve contenere:

  • Generalità delle parti e indicazione del provvedimento impugnato;
  • Motivi di opposizione: eccezioni di merito (inesistenza del credito, errata fatturazione, prescrizione) ed eccezioni processuali (irregolarità della notifica, carenza di prova scritta);
  • Domanda di sospensione della provvisoria esecuzione se il decreto è stato dichiarato esecutivo (art. 649 c.p.c.) ;
  • Richiesta di termini ex art. 183 c.p.c. per depositare documenti e memorie;
  • Conclusioni con l’invito a revocare il decreto e condannare il creditore alle spese.

L’atto va notificato entro 40 giorni dalla notifica del decreto. Se non si rispetta il termine, il decreto diventa irrevocabile .

5. Udienza di comparizione e istruttoria

Il giudice fissa un’udienza entro 30 giorni dalla proposizione dell’opposizione . In udienza:

  • Il giudice verifica la ritualità della notifica e l’ammissibilità dell’opposizione;
  • Decide sulla sospensione della provvisoria esecuzione (art. 649 c.p.c.), valutando la presenza di gravi motivi ;
  • Fissa i termini per il deposito di memorie e repliche;
  • Assume eventualmente prove testimoniali o consulenze tecniche per verificare i consumi.

Se le parti raggiungono un accordo (rateizzazione o definizione), il giudice può prendere atto della conciliazione. In assenza di conciliazione, si svolge l’istruttoria con esibizione di documenti, testimonianze e perizie su contatori.

6. Provvedimento finale e mezzi di impugnazione

Al termine del giudizio, il giudice pronuncia sentenza che può:

  • Rigettare l’opposizione e confermare il decreto, condannando il debitore al pagamento e alle spese;
  • Accogliere l’opposizione e revocare il decreto per assenza di prova o prescrizione;
  • Accogliere parzialmente l’opposizione, riducendo l’importo dovuto.

La sentenza è appellabile e, in ultima istanza, ricorribile in Cassazione. Se il decreto viene revocato, il creditore dovrà restituire le somme eventualmente percepite in forza dell’esecuzione provvisoria.

Difese e strategie legali per contrastare il decreto ingiuntivo

Contestazione della prova documentale

Come affermato dalla Cassazione, la fattura è un mero indizio: in sede di opposizione va contestata l’insufficienza probatoria e si può chiedere al giudice di ordinare al creditore la produzione del contratto originale, dei registri di fatturazione, dei verbali di attivazione del contatore e delle letture. Spesso le società non conservano questi documenti o li producono in formato elettronico privo di sottoscrizione.

Eccezione di prescrizione

L’eccezione di prescrizione è un’arma efficace. Bisogna stabilire se tra l’emissione della bolletta e la notifica del decreto siano trascorsi più di due anni (per fatture successive al 2018/2019/2020 a seconda del servizio ) o più di cinque anni (per fatture precedenti o per altre prestazioni, come telefonia). La prescrizione deve essere espressamente eccepita nell’opposizione; non è rilevabile d’ufficio.

Eccezione di inadempimento del gestore

Il debitore può dedurre che il gestore non abbia adempiuto correttamente, ad esempio per mancata lettura periodica del contatore, guasti o calcoli erronei. La Cassazione ha ribadito che il fornitore ha l’obbligo di provare il corretto funzionamento del contatore ; se non ci riesce, la fattura è inefficace e il decreto va revocato. Il consumatore può richiedere una perizia tecnica d’ufficio e presentare prove documentali (foto del contatore, comunicazioni al gestore, reclami).

Eccezione di carenza di titolo

Occorre contestare l’esistenza stessa del contratto. Se non è stato sottoscritto alcun contratto (ad es. in caso di subentro senza voltura), il fornitore deve provare l’assenso dell’utente. In assenza di prova, il decreto è improcedibile. La sentenza del Tribunale di Velletri ha confermato che l’uso del servizio può provare un contratto tacito, ma resta onere del creditore documentare il rapporto .

Vizi di notifica e opposizione tardiva

Irregolarità nella notifica del decreto (mancata sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, errata indicazione della residenza, notifica a persona diversa dal destinatario) rendono nulla l’intimazione. Se il decreto è stato conosciuto solo a seguito di un atto esecutivo (pignoramento), è possibile proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro dieci giorni dal primo atto esecutivo .

Azione di accertamento negativa

Se il creditore non ha ancora richiesto un decreto ingiuntivo ma minaccia di farlo, il debitore può prevenire l’azione con un giudizio di accertamento negativo per far dichiarare l’inesistenza del credito, soprattutto in caso di contestazione dei consumi. Ciò costringe il creditore a fornire prova e sospende la prescrizione.

Richiesta di sospensione dell’esecuzione provvisoria

Se il giudice ha concesso l’esecuzione provvisoria (art. 642 c.p.c.), il debitore può chiedere la sospensione al giudice dell’opposizione (art. 649 c.p.c.) dimostrando gravi motivi, ad esempio la probabile insussistenza del credito o un pregiudizio irreparabile . È utile depositare una dichiarazione di difficoltà economica, documenti bancari e reddituali per convincere il giudice.

Rateizzazione e transazione stragiudiziale

Spesso conviene negoziare direttamente con il gestore per ottenere una rateizzazione del debito o uno sconto. In fase di opposizione, una transazione può chiudere il contenzioso; il giudice omologa l’accordo e revoca il decreto. È consigliabile far redigere l’accordo da un professionista che includa la rinuncia agli interessi moratori e agli oneri accessori.

Esempio pratico

Una famiglia riceve un decreto ingiuntivo per 1 500 € relativo a tre anni di consumo di energia elettrica. Controllando le date scopre che le fatture risalgono al 2019–2020. La legge 205/2017 stabilisce la prescrizione biennale per le bollette emesse dal 1° marzo 2018 . Poiché il decreto arriva nel dicembre 2025, sono trascorsi più di due anni. Presentando un’opposizione con eccezione di prescrizione e contestando la mancanza di prova del contratto scritto, la famiglia ottiene la revoca del decreto e risparmia l’intero importo.

Strumenti alternativi: rottamazione, definizioni agevolate e procedure da sovraindebitamento

Quando i debiti sono molti o riguardano anche cartelle fiscali, l’opposizione al decreto può essere integrata da strumenti deflattivi e concorsuali previsti dalla normativa recente.

Rottamazione e definizione agevolata dei ruoli (Legge 197/2022 e successive)

La Legge 197/2022, art. 1 commi 231‑252, ha introdotto la Definizione agevolata (Rottamazione‑quater) dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . Questa misura permette di estinguere i debiti fiscali versando solo:

  • il capitale;
  • il rimborso spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica .

Non sono dovuti interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio . Per le sanzioni amministrative (come multe stradali) non si pagano gli interessi e le maggiorazioni . Il D.L. 51/2023 (convertito in L. 87/2023) ha prorogato i termini per la domanda e i versamenti . Il decreto Milleproroghe 2025 ha previsto la riammissione di chi era decaduto dalla rottamazione per rate non pagate, consentendo la presentazione di nuova domanda .

Nel 2025 è stata prevista una Rottamazione‑quinquies (Legge di bilancio 2026) che estenderà ulteriormente il beneficio; il legislatore valuterà l’inclusione dei carichi 2023–2024 . Queste misure possono interessare anche i debiti per utenze se iscritti a ruolo (ad esempio gli importi recuperati tramite cartella).

Saldo e stralcio e definizione agevolata delle liti pendenti

Oltre alla rottamazione, il legislatore ha introdotto altre forme di pace fiscale: stralcio dei carichi fino a 1 000 € affidati fino al 2015, definizione agevolata degli avvisi bonari e definizione delle liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate. La definizione agevolata prevede il pagamento del solo imposta con riduzione delle sanzioni. Questi strumenti riducono l’esposizione debitoria e possono essere combinati con l’opposizione al decreto.

Procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata)

La Legge 3/2012, come riformata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), permette alle persone non assoggettabili a fallimento (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) di accedere a procedure per uscire dal sovraindebitamento. L’obiettivo è offrire un “nuovo inizio” al debitore, consentendogli di pagare i debiti in base alle reali possibilità economiche .

Le principali procedure sono:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche senza partita IVA; consente di presentare un piano di pagamento che, una volta omologato dal giudice, vincola i creditori. L’omologazione non richiede il voto dei creditori. Tra i requisiti rientrano la meritevolezza (assenza di frodi o comportamenti gravemente imprudenti) e l’impossibilità di soddisfare i crediti con le risorse disponibili.
  2. Concordato minore (ex accordo di composizione della crisi): destinato a piccoli imprenditori e professionisti; richiede l’approvazione dei creditori e permette la ristrutturazione dei debiti con falcidie e dilazioni. Le procedure familiari introdotte nel 2022 consentono di presentare un unico piano per i membri della stessa famiglia convivente .
  3. Liquidazione controllata: comporta la liquidazione del patrimonio del debitore sotto la vigilanza del tribunale, con l’esdebitazione residua.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente: prevista per chi non ha patrimonio; consente la cancellazione totale dei debiti .

Per accedere a queste procedure è necessario rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’Avv. Monardo è professionista fiduciario di un OCC e può accompagnare il debitore nella predisposizione del piano, nella ricerca dell’accordo con i creditori e nell’ottenimento dell’omologazione.

Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per le imprese in difficoltà ma con prospettive di risanamento, il D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. Si tratta di una procedura volontaria e riservata in cui l’imprenditore chiede alla Camera di Commercio la nomina di un esperto negoziatore, che assiste nella rinegoziazione dei debiti e nella ricerca di soluzioni per evitare l’insolvenza. L’imprenditore continua a gestire l’azienda e può beneficiare di misure protettive del patrimonio . Se non si raggiunge un accordo, si può accedere ad altre procedure concorsuali. Grazie alla formazione ed esperienza come esperto negoziatore, l’Avv. Monardo può assistere anche aziende in crisi con bollette arretrate e altri debiti.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la notifica: non reagire entro 40 giorni comporta la definitiva esecutività del decreto . Occorre sempre leggere l’atto e agire tempestivamente.
  2. Pagare senza verifica: molte volte il credito è prescritto o non documentato; pagare senza contestare fa perdere l’opportunità di ridurre o annullare il debito.
  3. Contestare solo verbalmente: i reclami telefonici non hanno valore legale. Le contestazioni devono essere formulate per iscritto (raccomandata o PEC) e prodotte in giudizio.
  4. Non richiedere la sospensione: se il giudice ha concesso l’esecuzione provvisoria, il debitore deve chiedere la sospensione (art. 649 c.p.c.) per evitare pignoramenti .
  5. Mancata collaborazione: non fornire la lettura del contatore o non permettere le ispezioni può pregiudicare la difesa; la Cassazione richiede che il consumatore provi di aver cooperato e di aver adottato misure per evitare manomissioni .
  6. Ricorrere a consulenti non specializzati: le controversie in materia di decreti ingiuntivi e sovraindebitamento richiedono competenze specifiche. L’assistenza di un avvocato cassazionista con esperienza nel settore è fondamentale.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme e termini del decreto ingiuntivo

Normativa/istitutoContenuto essenzialeTermini principali
Art. 633 c.p.c.Condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo: credito certo, liquido, esigibile, fondato su prova scrittaNessuno
Art. 634 c.p.c.Prova scritta: contratti, polizze, telegrammi, estratti autentici dei libri contabili, fatture elettroniche
Art. 641 c.p.c.Emissione del decreto: ingiunzione a pagare entro 40 giorni; possibilità di ridurre o aumentare il termine40 giorni per l’opposizione
Art. 642 c.p.c.Esecuzione provvisoria: concessa per titoli cambiari, assegni o atti notarili; possibile richiesta di cauzione
Art. 645 c.p.c.Opposizione: deve essere proposta davanti allo stesso giudice entro 40 giorni40 giorni dalla notifica
Art. 647 c.p.c.Esecutorietà: in mancanza di opposizione il decreto diventa esecutivodopo 40 giorni
Art. 649 c.p.c.Sospensione della provvisoria esecuzione: concessa per gravi motivi
Art. 650 c.p.c.Opposizione tardiva: ammessa se la notifica è irregolare o per forza maggiore; entro 10 giorni dal primo atto esecutivo10 giorni
Legge 205/2017Prescrizione biennale di bollette energia, gas e acqua2 anni

Tabella 2 – Procedimenti e soluzioni alternative

ProceduraDestinatariCaratteristicheNormativa
Rottamazione‑quater (Definizione agevolata)Contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione (2000–2022)Pagamento del solo capitale e spese esecutive; esclusi interessi, sanzioni, aggioLegge 197/2022; D.L. 51/2023; Milleproroghe 2025
Rottamazione‑quinquiesContribuenti in regola con la quaterPrevista dalla legge di bilancio 2026; estende i benefici a carichi 2023–2024Legge di bilancio 2026 (in attesa di decreto attuativo)
Piano del consumatoreConsumatori (persone fisiche)Presentazione di un piano di pagamento che non richiede il voto dei creditori; vincola tutti dopo l’omologazione; richiede meritevolezzaLegge 3/2012; D.Lgs. 14/2019
Concordato minorePiccoli imprenditori e professionistiAccordo con i creditori approvato dal tribunale; ristrutturazione dei debiti con falcidie e dilazioniLegge 3/2012; D.Lgs. 14/2019
Composizione negoziata della crisiImprese con squilibrio finanziario ma potenzialità di risanamentoNomina di un esperto, trattative con creditori, misure protettive del patrimonioD.L. 118/2021, conv. L. 147/2021; D.Lgs. 136/2024

Domande e risposte frequenti (FAQ)

1. Cosa devo fare appena ricevo un decreto ingiuntivo per bollette arretrate?

Devi controllare la data di notifica e leggere attentamente l’atto. Verifica l’importo, le fatture allegate, i termini per l’opposizione. Consulta un avvocato per valutare la prescrizione e la validità della prova.

2. Posso contestare la prescrizione anche se ho pagato alcune fatture?

Sì. La prescrizione biennale si applica a ogni bolletta; pagare alcune non comporta rinuncia per le altre. Puoi eccepire la prescrizione per gli importi non pagati emessi da oltre due anni .

3. E se non ricordo di aver firmato un contratto di fornitura?

Il fornitore deve provare l’esistenza del contratto. Anche l’attivazione e l’uso del servizio possono costituire un contratto tacito . Tuttavia è onere del gestore dimostrare i consumi.

4. Cosa succede se non presento opposizione entro 40 giorni?

Il decreto diventa definitivo ed esecutivo . Il creditore potrà procedere a pignoramento di conti, stipendi o beni mobili.

5. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione mentre il giudizio è in corso?

Sì. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, puoi chiedere la sospensione ex art. 649 c.p.c. dimostrando gravi motivi . Il giudice deciderà dopo aver ascoltato le parti.

6. Le bollette del telefono si prescrivono in due anni?

No. La prescrizione biennale introdotta dalla legge 205/2017 riguarda energia, gas e acqua. Le bollette telefoniche restano soggette alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.

7. Cosa devo dimostrare se contesto la correttezza dei consumi?

Devi indicare elementi concreti (es. consumi anomali, guasti al contatore, furti di energia) e dimostrare di aver adottato la diligenza ordinaria per evitare il danno (comunicazioni al gestore, controlli). Il fornitore dovrà provare il buon funzionamento del contatore .

8. La fattura elettronica ha lo stesso valore di prova di una fattura cartacea?

Sì. L’art. 634 c.p.c. riconosce validità di prova scritta alle fatture elettroniche emesse tramite il sistema di interscambio .

9. Posso accedere alla rottamazione se ho già un giudizio pendente?

Sì. Le procedure di definizione agevolata riguardano i carichi iscritti a ruolo; se il debito è stato trasmesso all’Agente della Riscossione, puoi presentare la domanda di rottamazione e chiedere la sospensione del giudizio.

10. Cosa prevede la rottamazione‑quinquies?

La rottamazione‑quinquies, prevista dalla legge di bilancio 2026, permetterà di estinguere carichi 2023–2024 con modalità analoghe alla quater, ma i dettagli saranno fissati da un decreto attuativo .

11. Se ho molte bollette insolute e altri debiti (mutui, finanziamenti), quale procedura è più adatta?

Potresti accedere al piano del consumatore o al concordato minore nell’ambito della legge sul sovraindebitamento. Queste procedure consentono di ristrutturare tutti i debiti sulla base delle tue possibilità economiche .

12. Che differenza c’è tra il piano del consumatore e la composizione negoziata della crisi d’impresa?

Il piano del consumatore riguarda persone fisiche e richiede l’omologazione del giudice senza il voto dei creditori; la composizione negoziata è rivolta alle imprese e prevede la nomina di un esperto per negoziare con i creditori .

13. L’eccezione di incompetenza territoriale del giudice può essere sollevata?

Sì. Se il giudice che ha emesso il decreto non era competente (ad esempio perché il foro del consumatore è diverso), puoi sollevare l’eccezione nell’opposizione. La competenza spetta al giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede legale per le controversie con i consumatori.

14. Cosa posso fare se dopo la notifica del decreto ricevo un pignoramento?

Puoi proporre un’opposizione all’esecuzione per contestare i vizi del titolo esecutivo e un’opposizione tardiva al decreto se la notifica non è regolare . Puoi inoltre chiedere la conversione del pignoramento e la rateizzazione del debito.

15. Le morosità pregresse impediscono di attivare nuove forniture?

No. Il venditore non può subordinare la stipula di un nuovo contratto al pagamento di vecchi debiti; ciò costituirebbe una pratica commerciale scorretta. Tuttavia, può chiedere una cauzione o la voltura con saldo del debito in base al contratto precedente.

16. Se il contatore è stato manomesso da terzi, sono responsabile?

Devi dimostrare che la manomissione è avvenuta a tua insaputa e che hai vigilato sul contatore. Se riesci a provare la colpa di terzi e la tua diligenza, la bolletta anomala può essere annullata .

17. Quali sono i costi di una procedura di sovraindebitamento?

I costi variano in base alla complessità del piano, al numero dei creditori e al patrimonio. L’OCC richiede un compenso a percentuale sul passivo; il giudice può dilazionare i pagamenti. Lo studio dell’Avv. Monardo fornisce preventivi chiari e trasparenti.

18. La legge sul sovraindebitamento copre anche gli alimenti dovuti al coniuge?

No. Gli alimenti e i debiti derivanti da obblighi di mantenimento non sono estinguibili tramite le procedure di sovraindebitamento .

19. Posso cedere il quinto dello stipendio durante una procedura di sovraindebitamento?

No. L’avvio di una procedura blocca le trattenute da cessione del quinto e fa rientrare questi debiti tra quelli da ristrutturare .

20. Come posso ottenere una consulenza personalizzata?

Puoi contattare l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo attraverso il form di contatto riportato a seguire. Fornisci copia del decreto, delle fatture contestate e di eventuali comunicazioni ricevute. Lo studio analizzerà gratuitamente il caso e proporrà la strategia migliore.

Simulazioni pratiche

Caso A: Bolletta di energia di importo elevato con consumi anomali

Mario riceve un decreto ingiuntivo per 5 000 € relativo a una fornitura elettrica domestica. Dopo l’emissione della bolletta, ha presentato reclamo perché i consumi erano triplicati rispetto agli anni precedenti. Il fornitore non ha risposto e, due anni dopo, ha ottenuto il decreto.

L’avvocato verifica che:

  • La bolletta è stata emessa a gennaio 2023 e il decreto notificato a febbraio 2025.
  • La prescrizione biennale per l’energia è decorso .
  • Non c’è contratto scritto; il consumatore ha inviato reclami e richieste di verifica senza riscontro.

L’opposizione eccepisce la prescrizione e la mancanza di prova del contratto. Si chiede anche la sospensione dell’esecuzione provvisoria. Il giudice, accertata la prescrizione e l’assenza di prova, revoca il decreto, condannando il fornitore alle spese.

Caso B: Fornitura di gas con contatore manomesso da terzi

Lucia gestisce una piccola rosticceria. Riceve bollette di gas esorbitanti e, dopo vari solleciti, un decreto ingiuntivo di 8 000 €. Effettua una perizia privata che rileva manomissioni del contatore da parte di ignoti. Il gestore sostiene che le letture sono corrette e ottiene l’ingiunzione.

L’avvocato presenta opposizione allegando la perizia e dimostrando di aver denunciato il fatto ai carabinieri. Richiede la consulenza tecnica d’ufficio. Il consulente accerta che la manomissione non è imputabile a Lucia e che il contatore era difettoso. Il giudice revoca il decreto e condanna la società fornitrice. Questa decisione si allinea alla Cassazione 2024–2025, che richiede al gestore la prova del buon funzionamento del contatore .

Caso C: Debitore sovraindebitato con bollette, cartelle e mutuo

Giovanni è artigiano e ha accumulato debiti per forniture, contributi e un mutuo. Riceve un decreto ingiuntivo per bollette arretrate di 3 000 € e teme pignoramenti. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, attiva un piano del consumatore presso l’OCC, indicando tutte le passività. Il piano prevede:

  • Pagamento integrale delle bollette contestate in tre anni;
  • Transazione con la banca per ridurre il mutuo;
  • Stralcio parziale dei contributi previdenziali;
  • Conservazione della casa di abitazione.

Il tribunale omologa il piano, sospende le azioni esecutive e impedisce il pignoramento. Giovanni paga rate sostenibili e, al termine, ottiene l’esdebitazione del residuo .

Conclusione

Le bollette non pagate possono trasformarsi in decreti ingiuntivi e, se trascurate, in pignoramenti e ipoteche. Tuttavia, la normativa e la giurisprudenza offrono numerose tutele per il debitore. La prescrizione biennale per luce, gas e acqua e l’onere della prova a carico del fornitore sono armi efficaci. Le procedure di opposizione, se ben gestite, possono annullare il decreto. In caso di difficoltà più gravi, strumenti come rottamazione quater/quinq, piano del consumatore e concordato minore consentono di azzerare o ristrutturare i debiti.

È fondamentale agire tempestivamente e affidarsi a un professionista esperto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti, con competenze in diritto bancario, tributario e crisi da sovraindebitamento, offrono assistenza completa: dall’analisi del decreto alla predisposizione dell’opposizione, dalle trattative per la rateizzazione alla redazione di piani del consumatore e alla composizione negoziata della crisi d’impresa.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Agisci ora per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. Non aspettare che la situazione peggiori: la legge offre strumenti efficaci, ma è necessario conoscere i propri diritti e muoversi con professionalità.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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