Lettera Di Compliance Per Controlli Incrociati Negativi: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione: perché la lettera di compliance richiede una risposta immediata

Ricevere una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli incrociati negativi può generare preoccupazione e incertezza. Si tratta di comunicazioni con le quali l’Amministrazione finanziaria segnala anomalie rilevate confrontando le dichiarazioni fiscali con altre informazioni acquisite tramite banche dati, anagrafe tributaria, rapporti con terzi o controlli effettuati dalla Guardia di Finanza. Negli ultimi anni la normativa ha potenziato gli strumenti di data matching e ha introdotto obblighi di comunicazione dell’esito dei controlli; per questo motivo ignorare o sottovalutare una lettera di compliance può condurre rapidamente a un avviso di accertamento, a sanzioni rilevanti e persino a azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi.

L’urgenza nasce dall’evoluzione legislativa recente: il D.Lgs. 13/2024 ha riformato l’istituto dell’accertamento con adesione e introdotto il concordato preventivo biennale, ampliando la fase di dialogo preventivo con il contribuente; il D.Lgs. 87/2024 ha revisionato il sistema sanzionatorio tributario, affermando principi di proporzionalità e offensività e consentendo riduzioni della sanzione anche nei casi di violazioni multiple . Inoltre, lo Statuto dei diritti del contribuente – come modificato nel 2022 e nel 2023 – obbliga l’amministrazione a comunicare in modo semplice l’esito negativo dei controlli entro 60 giorni dalla loro conclusione ; grazie al provvedimento del 17 aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate questa comunicazione avviene tramite SMS, e‑mail o app, aumentando la trasparenza.

Questa guida è stata redatta dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dal suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti per spiegare cosa fare e come difendersi. L’Avv. Monardo:

  • È avvocato cassazionista, con esperienza in diritto bancario, tributario e finanziario.
  • Coordina un team nazionale specializzato in contenzioso fiscale e bancario; ha gestito con successo migliaia di ricorsi e negoziazioni per imprese e privati.
  • È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e risulta iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
  • È professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
  • Collabora con commercialisti, revisori e consulenti del lavoro per offrire un servizio integrato che spazia dall’analisi degli atti fiscali alla pianificazione della protezione del patrimonio.

Nelle pagine che seguono si illustrano:

  1. Il contesto normativo e giurisprudenziale che disciplina i controlli incrociati e le lettere di compliance.
  2. La procedura dettagliata che inizia con la notifica della lettera: quali termini rispettare, quali documenti richiedere, come redigere le osservazioni e quando impugnare.
  3. Le strategie difensive per contestare o regolarizzare la propria posizione, con riferimento a istituti come ravvedimento operoso, accertamento con adesione, mediazione, conciliazione giudiziale e ricorso alle Corti di giustizia tributaria.
  4. Gli strumenti alternativi per gestire il debito: definizioni agevolate, dilazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordato minore e liquidazione controllata.
  5. Gli errori da evitare e i consigli pratici per tutelare il patrimonio.
  6. Un set di tabelle riepilogative delle norme, dei termini e delle sanzioni.
  7. Una sezione di domande frequenti (FAQ) e simulazioni pratiche per comprendere i possibili scenari.

Per ogni punto verranno citate le fonti normative (leggi, decreti legislativi, circolari, sentenze della Corte di Cassazione e delle Corti di giustizia tributaria) e le principali pronunce giurisprudenziali aggiornate al 10 giugno 2026. In conclusione troverete una call to action per ottenere una consulenza personalizzata con l’Avv. Monardo e il suo team.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1 Contesto normativo: fonti, poteri e presunzioni nei controlli incrociati

1.1 Poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza

I controlli incrociati rappresentano uno degli strumenti più incisivi della lotta all’evasione. Consistono nel raffrontare i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali con le informazioni provenienti da altre banche dati (anagrafe tributaria, catasto, INPS, banche, assicurazioni, catene di pagamento) o dalle dichiarazioni di terzi (clienti, fornitori). Le norme che legittimano tali controlli sono principalmente le seguenti:

  • Articolo 51 del DPR 633/1972 (IVA) – attribuisce agli uffici dell’imposta sul valore aggiunto il potere di eseguire ispezioni, verifiche, accessi e richiedere ai contribuenti l’esibizione dei registri contabili e degli altri documenti. La norma dispone che gli uffici possono anche chiedere dati a soggetti terzi come banche, assicurazioni o notai e utilizzare tali informazioni per gli accertamenti, salvo che il contribuente dimostri la loro irrilevanza . Ciò implica che il Fisco può ricostruire il giro d’affari esaminando versamenti bancari, polizze assicurative o immobili intestati a soggetti legati al contribuente.
  • Articolo 32 del DPR 600/1973 (imposte sui redditi) – riconosce agli uffici finanziari il potere di invitare il contribuente a comparire, inviare questionari, richiedere informazioni ad amministrazioni, enti e soggetti privati, nonché alle banche e agli operatori finanziari. Tali soggetti devono fornire, anche in via telematica, dati sui conti correnti e sulle operazioni effettuate negli ultimi cinque anni. Le notizie acquisite presso terzi possono essere poste a base degli avvisi di accertamento se il contribuente non ne dimostra l’irrilevanza . Di conseguenza, in presenza di prelievi o versamenti non giustificati l’ufficio può presumerne la natura reddituale.
  • Articolo 39, comma 1, lettera c) del DPR 600/1973 – prevede che, quando esistono presunzioni semplici – anche non gravi, precise e concordanti – tratte da elementi raccolti presso terzi o da irregolarità contabili, l’Amministrazione può procedere a rettificare i redditi. Se non vi sono scritture contabili o queste sono inattendibili, l’ufficio può basarsi su qualunque dato o elemento presuntivo . Pertanto, le fatture trovate presso i clienti o fornitori, non annotate in contabilità, costituiscono presunzioni di ricavi occultati.
  • Articolo 37 del DPR 600/1973 – consente di imputare a determinati soggetti i redditi di società di comodo o schermate. Sebbene non menzionato nella sezione precedente, è spesso invocato per imputare ai soci i redditi generati da strutture interposte scoperte tramite controlli incrociati.
  • Articolo 7 del DL 260/1974 – (norma storica) attribuisce alla Guardia di Finanza il potere di effettuare “controlli globali” verso soggetti selezionati tramite sorteggio o analisi di rischio, anche mediante controlli incrociati sui rapporti d’interesse con altri soggetti. La norma consente al Corpo di acquisire elementi da terzi, confrontarli con le dichiarazioni fiscali e trasmettere le notizie agli uffici. Sebbene il testo integrale sia consultabile su Normattiva, i commentatori ricordano che il GdF può svolgere controlli congiunti e incrociati su tutte le imposte.
  • Articolo 5, comma 3‑bis, del D.Lgs. 175/2014 – disciplina i controlli preventivi sulle dichiarazioni che presentano crediti a rimborso. L’Agenzia effettua controlli automatizzati e, qualora riscontrati elementi di rischio, sospende l’erogazione del rimborso e invia un questionario al contribuente. Il provvedimento n. 277593/2025 ha definito i criteri per selezionare le dichiarazioni da sottoporre a tali controlli.
  • Articolo 6, comma 5‑bis, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) – introdotto nel 2022 e modificato nel 2023, prevede che, entro 60 giorni dalla conclusione di attività istruttorie, l’Amministrazione finanziaria comunichi al contribuente, in forma semplificata, l’esito negativo del controllo . Questo obbligo serve a informare il contribuente che il controllo si è concluso senza rilievi e non pregiudica il successivo esercizio dei poteri di accertamento. Con un provvedimento del 17 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità semplificate di comunicazione (SMS, e‑mail, app IO).

1.2 La riforma delle sanzioni: principi di proporzionalità e non punibilità (D.Lgs. 87/2024)

Il D.Lgs. 87/2024, emanato in attuazione della legge delega n. 111/2023, ha riformato radicalmente il sistema delle sanzioni tributarie. Le finalità della riforma sono tre:

  1. Ridurre l’afflittività delle sanzioni e adeguarle al principio di proporzionalità – il Governo ha evidenziato che l’obiettivo è abbandonare le “maxi-multe” e rendere le sanzioni commisurate alla gravità dell’infrazione .
  2. Integrare il sistema sanzionatorio amministrativo con quello penale – evitando duplicazioni e garantendo il principio del ne bis in idem .
  3. Prevedere cause di non punibilità e attenuanti – quando la violazione non comporta un pregiudizio concreto all’esercizio dell’azione di controllo o non incide sulla determinazione dell’imposta, l’amministrazione può non applicare la sanzione.

Le principali innovazioni riguardano:

  • Nuovo articolo 12 del D.Lgs. 472/1997 – ridefinisce il meccanismo del cumulo giuridico: si applica la sanzione base più grave, aumentata fino al doppio, per più violazioni della stessa indole, ma l’aumento deve essere graduato in base al numero e alla gravità delle violazioni e al comportamento del contribuente.
  • Principio di proportionalità e offensività – la sanzione deve essere proporzionata alla violazione; l’amministrazione può ridurre la sanzione quando appaia eccessiva.
  • Sanzione per infedele dichiarazione – l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 è stato modificato: la sanzione per dichiarazione infedele è ridotta al 70 % della maggiore imposta dovuta con un minimo di 150 euro, in luogo delle previgenti percentuali (90-120 %) . In caso di assenza di imposta, la sanzione può essere aumentata fino al doppio per i soggetti tenuti alla contabilità .
  • Introduzione del criterio di non punibilità – l’art. 6, comma 5‑bis del D.Lgs. 472/1997 (richiamato dalla riforma) prevede la non applicazione delle sanzioni quando la violazione non pregiudica la determinazione dell’imposta o non impedisce all’amministrazione di effettuare controlli. Questo criterio può rilevare nei controlli incrociati quando le irregolarità formali sono prive di effetti fiscali.
  • Revisione delle sanzioni penali (D.Lgs. 74/2000) – sono introdotte cause di non punibilità nei casi di omesso versamento per forza maggiore, estinzione per pagamento integrale del debito e rateazione. La riforma mira a colpire comportamenti fraudolenti ma a salvaguardare chi regolarizza la propria posizione .

1.3 Riforma dell’accertamento e il concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024 e Dlgs 81/2025)

Il D.Lgs. 13/2024, entrato in vigore il 22 febbraio 2024, ha modernizzato le regole dell’accertamento e introdotto il concordato preventivo biennale (CPB). Tale istituto permette ai contribuenti di minori dimensioni (solitamente soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità – ISA) di concordare in anticipo con l’Agenzia delle Entrate, per due anni, l’ammontare del reddito imponibile e del valore della produzione netta ai fini IRAP. L’obiettivo è favorire la compliance spontanea e ridurre il contenzioso fiscale.

Il decreto prevede che l’ufficio, prima di emettere l’avviso di accertamento, invii uno schema di atto al contribuente con la proposta di concordato. Il contribuente può:

  • accettare la proposta, aderendo al concordato e bloccando i poteri accertativi per due periodi d’imposta;
  • presentare osservazioni e richiedere un contraddittorio;
  • rifiutare e aspettare l’avviso di accertamento.

Con la circolare 9/E del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni aggiornate sull’adesione al CPB per i periodi d’imposta 2025-2026. Nel 2025 è intervenuto il D.Lgs. 81/2025, che ha corretto il decreto originario escludendo i contribuenti in regime forfetario, introducendo nuovi criteri di adesione, posticipando la scadenza dal 31 luglio al 30 settembre e fissando limiti all’imposta sostitutiva. Le modalità di adesione prevedono l’invio del modello CPB con la dichiarazione o con apposito frontespizio entro il 30 settembre.

Il CPB costituisce un’alternativa alla lettera di compliance: in presenza di anomalie, il contribuente può aderire al concordato ed evitare l’accertamento, a condizione di accettare la base imponibile proposta. Il decreto correttivo ha introdotto soglie che limitano l’aumento del reddito concordato in base al punteggio ISA e nuove cause di esclusione (ad esempio partecipazione incrociata tra professionisti e associazioni).

1.4 Nuove prassi amministrative e comunicazioni preventive

Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha emesso diversi provvedimenti per rafforzare il dialogo con il contribuente e prevenire gli accertamenti:

  • Provvedimento n. 305720/2025 – disciplina le “comunicazioni di possibili anomalie” per i contribuenti soggetti a ISA. In base a questo atto, l’Amministrazione invia tramite cassetto fiscale e PEC segnalazioni di incoerenze riscontrate nei dati dichiarativi; il contribuente può fornire chiarimenti, inviare una dichiarazione correttiva e beneficiare del ravvedimento operoso.
  • Provvedimento n. 277593/2025 – riguarda i controlli preventivi sui rimborsi: individua le dichiarazioni da sottoporre a controllo e sospende l’erogazione fino alla verifica.
  • Provvedimento 17 aprile 2025 – definisce le modalità semplificate per comunicare l’esito negativo di un controllo istruttorio; la comunicazione può avvenire tramite sms, email o app IO. Ciò attua l’art. 6, comma 5‑bis, dello Statuto del contribuente .

Questi atti confermano la volontà di anticipare le contestazioni e di consentire al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima che si giunga all’avviso di accertamento.

1.5 Giurisprudenza di riferimento sui controlli incrociati

La Corte di Cassazione e le Corti di giustizia tributaria hanno emanato numerose pronunce in tema di controlli incrociati, onere della prova e concorso nelle violazioni. Fra le più recenti si segnalano:

  • Cass. civ. sez. V, ordinanza n. 26141/2024 – ha stabilito che quando l’Agenzia delle Entrate dimostra, anche con presunzioni semplici e dati acquisiti presso terzi, l’esistenza di attività non dichiarate, la regolarità formale della contabilità del contribuente non è sufficiente a confutare l’accertamento; gli elementi indiziari posti a base della rettifica spostano l’onere della prova sul contribuente, che deve dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi. La vicenda nasceva dal rinvenimento presso clienti di fatture non contabilizzate; la Corte ha ribadito che i controlli incrociati generano presunzioni gravi di evasione.
  • Cass. civ. sez. V, sentenza n. 21222/2024 – ha affermato che l’art. 9 del D.Lgs. 472/1997, sul concorso nelle violazioni tributarie, è compatibile con l’art. 7 del DL 269/2003 e consente di irrogare sanzioni anche al consulente fiscale che partecipa alla frode come esecutore materiale; è sufficiente l’apporto causale alla violazione, anche se il professionista non ne trae un vantaggio economico diretto.
  • Cass. civ. sez. V, sentenza n. 7948/2025 – ha precisato che il concorso nella violazione può essere contestato anche quando la persona fisica non abbia conseguito un beneficio personale; l’importante è il contributo alla realizzazione dell’illecito. La pronuncia conferma l’irrilevanza del vantaggio per il professionista per configurare il concorso nelle violazioni.
  • Orientamenti delle Corti di Giustizia Tributaria (CGT) – sentenze del 2023-2025 hanno stabilito che, in caso di visto di conformità infedele ma privo di consapevolezza dell’errore, non si configura il concorso nell’illecito principale; in questi casi si applicano solo le sanzioni specifiche previste dall’art. 39 D.Lgs. 241/1997.
  • Giurisprudenza costituzionale – la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità dei controlli incrociati e del redditometro, evidenziando che si tratta di presunzioni relative che possono essere superate dal contribuente mediante prove contrarie.
  • Corti di merito – numerose sentenze delle CGT hanno dichiarato nulli accertamenti fondati su dati acquisiti senza contraddittorio quando l’Amministrazione non ha rispettato l’obbligo di contraddittorio preventivo (art. 6-bis della L. 212/2000) o non ha motivato adeguatamente l’atto.

Queste pronunce delineano i margini di difesa del contribuente e i limiti all’utilizzo delle presunzioni: quando i controlli incrociati producono semplici indizi, l’Ufficio deve dimostrarne la gravità e la concordanza; viceversa, il contribuente deve fornire prove concrete per superare la presunzione.

1.6 Diritti del contribuente e tutele procedurali

Oltre ai poteri dell’Amministrazione, il legislatore ha previsto una serie di garanzie a tutela del contribuente, volte a bilanciare l’asimmetria informativa e a garantire la trasparenza dei controlli. Conoscere questi diritti è fondamentale per difendersi efficacemente.

  • Diritto all’informazione e all’avviso – Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) stabilisce che l’amministrazione deve informare il contribuente delle ragioni che fondano l’atto e indicare le norme applicate. L’art. 6‑bis impone l’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo prima di emettere un accertamento: salvo i casi di particolare urgenza o quando l’atto è stato preceduto da un contraddittorio, l’ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti e ciò costituisce condizione di legittimità dell’atto.
  • Diritto di accesso agli atti e partecipazione – Ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990 e dell’art. 32 DPR 600/1973, ogni soggetto ha diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi che lo riguardano. Questo comprende gli esiti dei controlli incrociati, le segnalazioni della Guardia di Finanza e gli atti delle terze parti. L’accesso può essere negato solo in presenza di motivi di segretezza istruttoria o di privacy di terzi, da motivare puntualmente.
  • Diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati – Il trattamento dei dati fiscali è soggetto al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy). L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza devono raccogliere e trattare i dati secondo principi di minimizzazione e proporzionalità; ogni dato acquisito illegittimamente non può essere utilizzato a fini accertativi. La Cassazione ha ritenuto nullo l’avviso fondato su dati ottenuti tramite accessi bancari privi di autorizzazione.
  • Obbligo di motivazione e onere della prova – Gli avvisi di accertamento devono contenere una motivazione adeguata che esponga gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa. L’assenza di motivazione o l’uso di formule stereotipate rende l’atto nullo. In presenza di presunzioni, l’ufficio deve indicare le ragioni per cui ritiene gravi, precise e concordanti gli indizi; il contribuente ha il diritto di contestare e fornire prove contrarie.
  • Diritto al contraddittorio e all’autotutela – Prima di emettere l’avviso, l’ufficio deve consentire al contribuente di presentare osservazioni e documenti. La violazione del contraddittorio può essere eccepita in giudizio e determina l’illegittimità dell’accertamento quando dall’omissione deriva un pregiudizio concreto al diritto di difesa. Inoltre, l’amministrazione può annullare o modificare l’atto in autotutela su richiesta del contribuente, quando emergono evidenti vizi di legittimità.
  • Diritto alla sospensione e alla rateizzazione – Se la pretesa è impugnata, il contribuente può chiedere alla Corte tributaria la sospensione dell’esecutività dell’atto per gravi ragioni; in caso di definizione, può rateizzare il pagamento per non compromettere la propria stabilità finanziaria. Questi diritti discendono dagli artt. 47 e 68 del D.Lgs. 546/1992.

Conoscere e far valere tali diritti consente di ristabilire l’equilibrio procedurale: il contribuente informato può richiedere l’accesso agli atti, contestare l’uso improprio dei dati, ottenere la sospensione o la rateizzazione e far annullare l’avviso in autotutela. Per questo lo Studio Monardo dedica particolare attenzione alla fase preliminare del contraddittorio, predisponendo istanze motivate e curando la tutela della privacy e del segreto professionale.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica della lettera di compliance

2.1 Cos’è una lettera di compliance e quando viene inviata

La lettera di compliance (o comunicazione di anomalia) è un invito bonario con il quale l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente che dai controlli incrociati risultano incoerenze o omissioni. Non è un atto impositivo e non produce effetti fiscali immediati, ma costituisce una fase di dialogo finalizzata alla regolarizzazione volontaria. Può essere inviata per diverse ragioni:

  • Redditi dichiarati troppo bassi rispetto alle spese sostenute – i controlli incrociati verificano la coerenza tra il reddito dichiarato e la capacità contributiva: l’Agenzia incrocia dati su acquisti immobiliari, auto di lusso, viaggi, polizze vita, investimenti finanziari e movimenti bancari. Se le spese risultano incompatibili con il reddito, viene inviata una comunicazione per “redditi bassi” .
  • Disallineamento tra fatture e corrispettivi – l’Agenzia confronta i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni IVA. Un importo incassato ma non dichiarato genera un alert.
  • Anomalie ISA – il Provvedimento n. 305720/2025 comunica ai soggetti ISA eventuali anomalie nelle dichiarazioni. Il contribuente può fornire chiarimenti o presentare una dichiarazione integrativa.
  • Trasferimenti di denaro all’estero e conti correnti non dichiarati – i controlli incrociati con l’anagrafe dei rapporti finanziari e con i flussi internazionali (CRS, FATCA) individuano i conti esteri non indicati nel quadro RW. L’Agenzia invia una lettera di compliance per invitare alla regolarizzazione.
  • Omissioni o errori formali – a volte la lettera segnala errori nell’indicazione di deduzioni/detrazioni, codici tributo errati, omesse certificazioni uniche o modelli 770.

L’amministrazione descrive nel dettaglio le anomalie: l’anno d’imposta interessato, la differenza tra il reddito dichiarato e la spesa ritenuta incompatibile, i dati delle transazioni e una richiesta di chiarimenti o correzioni. In genere la lettera specifica come trasmettere la risposta (via PEC o tramite il portale dell’Agenzia), i termini di risposta e l’indicazione che l’eventuale mancata replica comporterà l’emissione di un avviso di accertamento. È spesso allegato un prospetto che riassume i dati e un modulo per fornire spiegazioni.

2.2 Verificare l’autenticità e richiedere l’accesso agli atti

Alla ricezione della lettera occorre:

  1. Verificare che il mittente sia l’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni ufficiali provengono da indirizzi PEC certificati o dal “cassetto fiscale” personale. Diffidate di e‑mail sospette e, in caso di dubbio, contattate gli uffici competenti.
  2. Controllare la data di notifica. La data è determinante per calcolare i termini per rispondere o impugnare. Una notifica tardiva potrebbe rendere inefficace l’eventuale avviso di accertamento.
  3. Richiedere l’accesso agli atti. Il contribuente ha diritto di visionare la documentazione in possesso dell’Amministrazione e i dati utilizzati per l’elaborazione dell’anomalia. È consigliabile presentare un’istanza scritta ex art. 24 della L. 241/1990 e art. 22 del DPR 600/1973. L’accesso ai documenti consente di comprendere quali elementi sono stati incrociati e di preparare adeguatamente la risposta.

2.3 Analisi dell’anomalia e raccolta delle prove

L’analisi va svolta con la massima precisione, confrontando i dati contestati con la contabilità e con la documentazione bancaria, contrattuale e fiscale. Le principali attività sono:

  • Verificare se le spese contestate sono state effettivamente sostenute dal contribuente o da familiari. In caso di spese per viaggi, auto o immobili intestate a parenti, va dimostrato che non sono state pagate con i propri fondi .
  • Dimostrare l’esistenza di redditi esenti o già tassati. Se l’Agenzia contesta un tenore di vita elevato rispetto al reddito, è fondamentale mostrare l’esistenza di patrimoni accumulati in anni precedenti o redditi esenti (donazioni, eredità, vincite, indennità di fine rapporto, utilizzo del patrimonio familiare). A tal fine servono atti notarili, estratti conto, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, bilanci societari.
  • Evidenziare eventuali errori nella dichiarazione. Se avete omesso un reddito o una fattura, è possibile presentare una dichiarazione integrativa e beneficiare del ravvedimento operoso (vedi §3.1). L’integrazione entro i termini riduce la sanzione e può evitare l’accertamento.
  • Controllare il calcolo delle presunzioni. In molti casi l’Agenzia utilizza algoritmi di tipo “redditometro” e somme forfettarie; occorre verificare se gli importi contestati sono stati sovrastimati o se non sono stati considerati costi deducibili (ammortamenti, spese per dipendenti, costi di produzione). La contestazione dell’imputazione di ricavi presunti è una delle principali vie difensive.
  • Raccogliere prove documentali: fatture, contratti, estratti conto bancari, buste paga, polizze assicurative, attestazioni di terzi, perizia del consulente. È consigliabile predisporre un dossier ordinato per presentarlo in sede di contraddittorio o di ricorso.

2.4 Invio di osservazioni e risposta all’Agenzia

Una volta esaminate le anomalie, bisogna inviare la risposta entro il termine indicato nella lettera (generalmente 30 giorni, salvo termini diversi fissati dal provvedimento). La risposta deve:

  • Indicare in modo chiaro i dati identificativi (codice fiscale, numero di protocollo della lettera, anno d’imposta).
  • Descrivere le ragioni delle incongruenze: ad esempio, spiegare che l’auto contestata è utilizzata dal coniuge, che la casa al mare è stata acquistata con un mutuo e i pagamenti sono tracciati, che l’indennizzo assicurativo è esente.
  • Allegare la documentazione giustificativa in formato pdf o cartaceo.
  • Proporre una soluzione: se emerge un errore, indicare di voler presentare una dichiarazione integrativa; se l’anomalia è infondata, chiedere l’archiviazione. È utile menzionare la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale o di avvalersi dell’accertamento con adesione.

L’Agenzia può:

  1. Accettare le giustificazioni e archiviare la segnalazione – dovrete comunque conservare la documentazione per eventuali controlli futuri.
  2. Invitare a un contraddittorio – la lettera potrebbe essere seguita da un invito ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 218/1997, per approfondire i chiarimenti. Presentatevi con il vostro consulente e portate tutta la documentazione.
  3. Richiedere il ravvedimento – se riconosce l’errore, l’Agenzia può suggerire di presentare una dichiarazione integrativa e di versare la maggiore imposta con sanzioni ridotte.
  4. Emettere un avviso di accertamento – se non rispondete o se le giustificazioni sono ritenute insufficienti, l’ufficio può emettere un avviso. In tal caso si attivano i termini per l’impugnazione (v. §3.2).

2.5 Termini di notifica dell’avviso di accertamento

La decadenza dell’Agenzia per notificare l’avviso di accertamento è disciplinata dagli articoli 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972. In sintesi:

  • Termine ordinario: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
  • Omessa dichiarazione o dichiarazione nulla: entro il 31 dicembre del settimo anno successivo.
  • Reati tributari: in alcuni casi (frode fiscale), i termini sono raddoppiati.

Se la lettera di compliance è inviata entro il termine di decadenza, l’Agenzia deve notificare l’avviso entro l’anno successivo. L’emissione tardiva rende nullo l’accertamento. Occorre precisare che l’invio della lettera di compliance non interrompe né sospende i termini di decadenza: si tratta di un atto meramente interlocutorio che non costituisce avviso di accertamento. I termini decorrono dal periodo d’imposta interessato e sono prorogabili solo in presenza di indagini penali per reati tributari o in caso di adesione a definizioni agevolate. Ad esempio, durante la pandemia di COVID‑19 il legislatore ha prorogato di 85 giorni i termini di decadenza per gli avvisi relativi all’anno d’imposta 2015, ma tali proroghe non si applicano agli anni successivi.

È importante controllare attentamente l’anno d’imposta indicato nella lettera e calcolare la scadenza al 31 dicembre del quinto (o settimo) anno successivo. Se ricevete un avviso oltre questo termine, potete eccepire la prescrizione in sede di ricorso. La giurisprudenza ha chiarito che la decadenza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice e determina l’annullamento integrale dell’atto.

Un’altra questione riguarda l’iscrizione a ruolo provvisoria: l’Agenzia può iscrivere a ruolo il 50 % delle imposte accertate dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica dell’avviso, anche se pendente il ricorso. Tuttavia, in caso di accertamento con adesione la riscossione è sospesa fino alla definizione. L’istanza di adesione presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto sospende i termini per 90 giorni ; se il contraddittorio si conclude con esito negativo, i termini riprendono a decorrere.

2.6 Contraddittorio preventivo e invito all’adesione

Il D.Lgs. 13/2024 ha rafforzato l’obbligo di contraddittorio: prima di emettere un avviso fondato su controlli incrociati, l’ufficio deve trasmettere lo schema di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni. Il contribuente può, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema, proporre istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 218/1997 . Se la richiesta è presentata dopo la notifica, entro 15 giorni, il termine per l’impugnazione è sospeso per 90 giorni . L’ufficio deve invitare a comparire entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza .

Durante il contraddittorio l’Agenzia e il contribuente discutono i rilievi, valutano eventuali rideterminazioni e possono chiudere la controversia mediante accertamento con adesione (pagamento della maggiore imposta con sanzione ridotta a 1/3). La mancata attivazione del contraddittorio, se dovuto, può costituire motivo di nullità dell’accertamento. Tuttavia, nei casi di indagini bancarie e di controlli incrociati fondati su presunzioni semplici, la giurisprudenza non ha sempre riconosciuto l’obbligo di contraddittorio; pertanto la difesa deve dimostrare che l’omessa audizione ha pregiudicato il diritto di difesa.

3 Difese e strategie legali: come contestare, sospendere o definire il debito

3.1 Ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa

Se l’analisi evidenzia errori o omissioni reali (ad esempio ricavi non dichiarati o costi indeducibili), la soluzione più rapida è il ravvedimento operoso. Questo istituto consente di regolarizzare spontaneamente la posizione versando la maggiore imposta e una sanzione ridotta proporzionale al tempo di ritardo. In caso di dichiarazione infedele, la sanzione base del 70 % (ai sensi del D.Lgs. 87/2024) può essere ridotta sino a un decimo se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, un nono entro 90 giorni, un ottavo entro un anno. È inoltre dovuta la differenza degli interessi calcolati al tasso legale.

Il ravvedimento richiede la presentazione di una dichiarazione integrativa. Il contribuente deve utilizzare il modello Redditi o IVA integrativo, indicando i nuovi dati e versando l’imposta, le sanzioni ridotte e gli interessi con F24. Per i contribuenti ISA, la dichiarazione integrativa può essere trasmessa entro il termine fissato per la presentazione dell’istanza di adesione al concordato o entro la scadenza della lettera di compliance.

3.2 Accertamento con adesione: definire il debito e ridurre le sanzioni

Quando le contestazioni sono complesse o la pretesa appare eccessiva, l’accertamento con adesione consente di chiudere la vicenda prima del processo. Come visto, il contribuente può presentare istanza entro il termine di presentazione del ricorso o entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto . L’ufficio convoca le parti e formula una proposta; se accettata, il contribuente deve versare le somme (imposta e interessi) e può rateizzare fino a 8 rate trimestrali (12 se l’imposta supera 50.000 euro). Le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo.

L’accertamento con adesione presenta diversi vantaggi:

  • definisce tutti i tributi contestati (IRPEF, IVA, IRAP) con un unico accordo;
  • consente una notevole riduzione delle sanzioni e degli interessi;
  • evita il pagamento delle spese di giudizio e l’iscrizione di ipoteche o fermi;
  • sospende i termini di impugnazione e blocca l’iscrizione a ruolo provvisorio .

Tuttavia l’adesione non è consigliabile se l’accertamento è viziato da errori formali (motivo, notificazione) o da illegittimità sostanziali; in tali casi è preferibile impugnare l’avviso.

3.3 Mediazione e reclamo obbligatorio

Per gli avvisi il cui valore è inferiore a 50.000 euro (calcolato al netto di interessi e sanzioni) la legge impone di presentare un reclamo-mediazione prima del ricorso (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992). Il reclamo va depositato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e sospende per altri 90 giorni i termini. Durante questo periodo l’ufficio può annullare l’atto, ridurre la pretesa o proporre un accordo con sanzioni ridotte a 35 %. Se la mediazione fallisce, il reclamo si trasforma in ricorso.

3.4 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Se la risposta alla lettera di compliance non è stata accolta e l’accertamento viene notificato, il contribuente può ricorrere alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Il ricorso deve indicare i motivi di impugnazione (vizi di motivazione, violazione di legge, prescrizione, erronea imputazione di ricavi, mancato contraddittorio) e contenere la prova del pagamento del contributo unificato. È consigliabile chiedere anche la sospensione dell’esecuzione se sussistono gravi danni patrimoniali (art. 47 D.Lgs. 546/1992). In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado decide in via definitiva; l’ulteriore ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

I principali motivi di ricorso nei controlli incrociati includono:

  • Difetto di motivazione – l’atto deve indicare in modo analitico gli elementi di fatto e di diritto posti a base della presunzione; la mancata indicazione rende l’atto nullo.
  • Inutilizzabilità degli elementi – quando i dati sono stati acquisiti in violazione della privacy o senza contraddittorio, o si fondano su presunzioni semplici non gravi. La Cassazione ha ribadito che il contribuente deve fornire prove contrarie, ma l’amministrazione deve comunque motivare la presunzione.
  • Illegittimità dei termini – scadenza del termine di decadenza, notifica tardiva, mancanza del contraddittorio obbligatorio.
  • Errata imputazione dei ricavi – ad esempio importi contabilizzati due volte, inserimento di ricavi di società controllate, mancata deduzione di costi di produzione.

In sede di giudizio è possibile richiedere la sospensione dell’esecuzione e proporre un’ulteriore conciliazione (conciliazione giudiziale). In quest’ultima le sanzioni sono ridotte del 40 %.

3.5 Difese nei confronti di concorso nelle violazioni e responsabilità professionale

Le sentenze 21222/2024 e 7948/2025 hanno esteso la responsabilità per le violazioni tributarie ai professionisti che hanno concorso nella commissione dell’illecito, anche in assenza di vantaggio personale. Pertanto, quando l’accertamento coinvolge anche il consulente, occorre:

  • Verificare il ruolo del consulente – se questi si è limitato a trasmettere dati errati su indicazione del cliente e non era consapevole della falsità, la responsabilità non ricorre; ciò è confermato dagli orientamenti delle CGT.
  • Dimostrare l’assenza di dolo o colpa grave – la semplice consulenza professionale non può essere punita se mancano gli elementi soggettivi.
  • Richiamare la proporzionalità delle sanzioni – la riforma consente di chiedere la riduzione della sanzione o la non punibilità quando il comportamento del professionista non ha determinato un danno erariale.

Nei casi di concorso, è opportuno coinvolgere immediatamente un difensore esperto in diritto tributario e valutare la possibilità di presentare ricorsi congiunti.

3.6 Sospensione, rateizzazione e tutela del patrimonio

Quando l’accertamento è divenuto definitivo (per adesione o per sentenza), l’Agenzia iscrive a ruolo le somme dovute e procede alla riscossione tramite l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER). Per evitare azioni esecutive, è possibile:

  • Chiedere la rateizzazione del ruolo – la normativa consente di rateizzare i debiti tributari fino a 72 rate (120 rate in casi di comprovata difficoltà) presentando un’istanza all’AER. La rateizzazione sospende le procedure esecutive, ma un eventuale mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive provoca la decadenza.
  • Richiedere la sospensione dell’esecuzione – se è pendente un ricorso o se esistono motivi di illegittimità della cartella, si può chiedere la sospensione in autotutela.
  • Proteggere il patrimonio – l’Avv. Monardo e il suo team possono assistervi in operazioni di protezione legittima del patrimonio (fondo patrimoniale, trust, cessione di azienda, patti di famiglia) nel rispetto delle norme anti‑fraudolente, in modo da evitare ipoteche e pignoramenti.

3.7 Strumenti alternativi: definizioni agevolate, rottamazioni e procedure di crisi

Anche se le rottamazioni e le definizioni agevolate introdotte negli anni scorsi (come la “rottamazione Quinquies”) non sono attive al 10 giugno 2026, il legislatore periodicamente offre strumenti per definire i carichi affidati all’agente della riscossione con riduzione di sanzioni e interessi. Verificate se sono aperte finestre di definizione agevolata o di sanatoria degli avvisi bonari previste dalla legge di bilancio del 2026 o da eventuali decreti fiscali.

Per le situazioni di sovraindebitamento e di crisi d’impresa esistono procedure giudiziali e stragiudiziali che consentono di gestire l’esposizione tributaria:

  • Piano del consumatore (art. 65 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) – consente alle persone fisiche sovraindebitate non imprenditori di proporre ai creditori, compreso il Fisco, un piano di pagamento parziale con falcidia dei debiti. Richiede l’omologazione del tribunale e l’attestazione dell’organismo di composizione della crisi.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss. CCII) – rivolto a imprenditori sotto soglia e professionisti; consente di proporre un accordo con falcidia dei debiti tributari previo parere dell’Agenzia delle Entrate. È necessario dimostrare che la proposta è più conveniente rispetto alla liquidazione.
  • Concordato minore – procedure semplificate per imprenditori di piccole dimensioni; prevede la liquidazione del patrimonio o la continuità, con falcidia dei debiti tributari subordinata all’adesione dell’ente.
  • Liquidazione controllata – procedura concorsuale per la liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato; consente l’esdebitazione al termine (ossia la liberazione dai debiti residui), purché il debitore abbia cooperato e non abbia commesso reati.

L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi, assiste i clienti nella scelta della procedura più adeguata e nella presentazione delle domande agli OCC e ai tribunali.

3.8 Difesa penale e sanzioni penali collegate

I controlli incrociati e le lettere di compliance hanno prevalentemente natura amministrativa; tuttavia, quando emergono condotte fraudolente o omissive gravi, possono sfociare in notizie di reato ai sensi del D.Lgs. 74/2000. Tra i principali reati tributari si annoverano:

  • Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) – consiste nell’indicare in dichiarazione elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi per un’imposta evasa superiore a 150.000 € per ciascun periodo d’imposta. La pena va da 1 a 3 anni. La lettera di compliance può evidenziare tali scostamenti; se il contribuente non regolarizza, l’Ufficio segnala il fatto all’autorità giudiziaria.
  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) – prevede una pena da 4 a 8 anni se l’imposta evasa supera 150.000 €. I controlli incrociati consentono di individuare fatture false registrate dai clienti o fornitori; la tempestiva regolarizzazione mediante ravvedimento operoso può attenuare la rilevanza penale.
  • Emessa fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) – punisce chi emette fatture false; è frequente nelle frodi carosello. La collaborazione con l’Agenzia e la dimostrazione della propria estraneità possono evitare il sequestro preventivo.
  • Omessa presentazione della dichiarazione (art. 5) – punisce l’omissione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o IVA quando l’imposta evasa supera 50.000 €. Le lettere di compliance non interrompono i termini di presentazione, ma la mancata regolarizzazione può comportare il reato.
  • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) – punisce chi sottrae o distrugge le scritture per impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari; le indagini bancarie e i controlli incrociati rendono più facile dimostrare tali condotte.

È importante evidenziare che la riforma del 2024 ha introdotto il principio di particolare tenuità del fatto e l’estinzione del reato per condotte riparatorie: in alcune ipotesi, il pagamento integrale del tributo e delle sanzioni amministrative, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, estingue il reato (art. 13). Pertanto, rispondere alla lettera di compliance e regolarizzare tempestivamente può anche evitare un procedimento penale.

Lo Studio Monardo, in sinergia con penalisti esperti, valuta i profili di rilevanza penale delle contestazioni e assiste il contribuente nelle procedure di voluntary disclosure, negli interrogatori con la Guardia di Finanza e nelle richieste di archiviazione. Prevenire l’invio della notizia di reato attraverso una corretta gestione del contraddittorio è una delle principali strategie difensive.

3.9 Tutela dei dati personali e rimedi per accessi illegittimi

I controlli incrociati implicano l’elaborazione di dati personali e dati bancari ad alto contenuto sensibile. Sebbene la normativa fiscale autorizzi la raccolta di tali dati, il loro utilizzo è soggetto alle norme sulla privacy. Se il contribuente sospetta un uso improprio dei dati può attivare diversi rimedi:

  • Reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – ai sensi degli artt. 77 e 79 del GDPR, chi ritiene che il trattamento dei dati violi il regolamento può proporre un reclamo al Garante. Quest’ultimo può effettuare verifiche presso l’Agenzia delle Entrate e ordinare la cessazione del trattamento o la cancellazione dei dati.
  • Ricorso giurisdizionale – in alternativa al reclamo, è possibile proporre ricorso davanti al giudice ordinario per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal trattamento illecito dei dati (art. 82 GDPR). Ad esempio, se un accesso illegittimo ai conti correnti ha comportato la divulgazione di informazioni sensibili, il contribuente può chiedere il risarcimento.
  • Opposizione all’uso dei dati in giudizio – nel processo tributario, il contribuente può eccepire l’inutilizzabilità delle prove ottenute in violazione della privacy. La giurisprudenza ha ammesso, in alcune ipotesi, che l’utilizzo di dati ottenuti senza autorizzazione costituisca motivo di annullamento dell’atto.
  • Segnalazione di violazioni di sicurezza (data breach) – gli intermediari bancari e le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Garante eventuali violazioni di sicurezza che abbiano compromesso i dati. Se un data breach ha permesso l’uso indebuto di dati bancari in un controllo incrociato, il contribuente deve essere informato e può richiedere la nullità delle prove.

L’Avv. Monardo, avvalendosi di specialisti in protezione dei dati, verifica la legittimità degli accessi e predispone reclami e ricorsi al Garante. Tale tutela è essenziale per impedire che il processo fiscale si fondi su informazioni ottenute in violazione della legge e per proteggere la reputazione del contribuente.

4 Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare la lettera di compliance – non rispondere equivale a rinunciare alla possibilità di spiegare la propria posizione; l’Agenzia può emettere l’avviso basandosi solo sui dati in suo possesso. Rispondete sempre, anche se credete che l’anomalia sia infondata.
  2. Sottovalutare i termini – i termini per la risposta, l’istanza di adesione e l’impugnazione sono rigidi. Annotate la data di notifica e consultate un avvocato per calcolare le scadenze.
  3. Comunicare verbalmente senza documenti – le giustificazioni devono essere supportate da documenti. Non limitatevi a telefonate; inviate una risposta scritta con allegati.
  4. Omettere di richiedere l’accesso agli atti – senza visionare i documenti in possesso dell’Agenzia non è possibile valutare l’esattezza delle contestazioni.
  5. Non verificare la motivazione – gli avvisi devono indicare con precisione i fatti, le norme applicate e la base di calcolo; altrimenti sono nulli. Esaminate la motivazione con l’aiuto di un professionista.
  6. Non considerare le nuove normative – la riforma del 2024-2025 ha introdotto strumenti come il contraddittorio preventivo e il CPB. Utilizzate queste opportunità per ridurre il rischio di contenzioso.
  7. Affidarsi a consulenti non specializzati – la materia tributaria richiede competenze approfondite; un errore può costare caro. Scegliete professionisti cassazionisti con esperienza in contenzioso tributario.
  8. Non proteggere il patrimonio – se il debito è rilevante, valutate con anticipo la tutela dei beni (donazioni, trust, vincoli), nel rispetto delle norme anti‑fraudolente.
  9. Pagare senza una valutazione – versare somme senza verificare la legittimità della pretesa può essere controproducente. Un’analisi preliminare consente di individuare errori e di trattare con l’ufficio.
  10. Dimenticare l’opzione di “definizioni agevolate” – monitorate le leggi di bilancio e i decreti fiscali: spesso aprono finestre per regolarizzare i debiti con forti sconti su sanzioni e interessi.
  11. Non comunicare le variazioni di domicilio o di residenza fiscale – le notifiche dell’Agenzia avvengono all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria. Se cambiate indirizzo senza comunicarlo, rischiate di non ricevere la lettera o l’avviso e perdere i termini per difendervi. Ricordate di aggiornare la PEC e l’indirizzo nel cassetto fiscale.
  12. Sottovalutare la rilevanza penale di alcune condotte – l’emissione di fatture false, l’occultamento di ricavi o l’omessa dichiarazione possono integrare reati tributari. Ignorare le segnalazioni e non regolarizzare tempestivamente può comportare denunce penali e sequestri. Consultate un penalista in caso di contestazioni gravi.
  13. Trascurare la tutela della privacy – l’uso improprio dei dati bancari o personali può costituire violazione del GDPR. Verificate come sono stati raccolti i vostri dati e, in caso di accessi illegittimi, presentate reclamo al Garante o ricorso. Una difesa efficace passa anche dalla protezione della reputazione e dei dati sensibili.

5 Tabelle riepilogative

5.1 Norme principali sui controlli incrociati

NormaOggettoRiferimento
Art. 51 DPR 633/1972Poteri degli uffici IVA: accessi, ispezioni, richiesta documenti, uso di dati di terzi.Poteri di acquisizione e uso di dati da terzi
Art. 32 DPR 600/1973Poteri degli uffici imposte dirette: questionari, accesso a dati bancari e a informazioni da terzi.Onere di provare l’irrilevanza delle notizie
Art. 39 DPR 600/1973Rettifica dei redditi con presunzioni (anche non gravi) basate su dati raccolti presso terzi.Presunzioni semplici e prove
Art. 6, comma 5‑bis, L. 212/2000Obbligo di comunicare l’esito negativo dei controlli entro 60 giorni.Comunicazione semplificata tramite SMS/email
D.Lgs. 87/2024Riforma delle sanzioni tributarie: proporzionalità, riduzione delle sanzioni al 70 %, non punibilità per violazioni formali.Principi e riduzione sanzioni
D.Lgs. 13/2024 e D.Lgs. 81/2025Riforma dell’accertamento e introduzione del concordato preventivo biennale; nuove regole per l’adesione.Istituto CPB e modifiche
Art. 6 D.Lgs. 218/1997Procedura di accertamento con adesione: termini e modalità di istanza.Termini per presentare l’istanza
Provvedimenti AE 2025Provvedimenti 305720 (ISA), 277593 (rimborsi), 17 aprile 2025 (comunicazione esito negativo).Comunicazioni preventive e modalità di notifica
Cassazione n. 26141/2024Presunzioni da dati acquisiti presso terzi: onere della prova al contribuente.L’onere si sposta sul contribuente
Cassazione n. 21222/2024 e n. 7948/2025Concorso nelle violazioni: responsabilità anche per consulenti, irrilevanza del vantaggio.Concorso senza vantaggio

5.2 Termini e strumenti difensivi

FaseTermine o condizioneNote
Risposta alla lettera di complianceDi norma 30 giorni dalla notifica (termine indicato nella lettera).Raccomandata/PEC al competente ufficio; allegare documenti.
Ravvedimento operosoPresentazione dichiarazione integrativa e pagamento entro i termini ordinari o entro l’adesione.Sanzione ridotta (un decimo entro 30 giorni; un nono entro 90 giorni).
Istanza di accertamento con adesioneEntro il termine di presentazione del ricorso o entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema .Sospende i termini di impugnazione per 90 giorni .
Reclamo-mediazioneEntro 60 giorni per avvisi <50.000 €.Obbligatorio prima del ricorso; sanzioni ridotte al 35 % se accordo.
Ricorso alla CGT60 giorni dalla notifica dell’avviso.È necessario pagare il contributo unificato; possibile sospensione dell’esecuzione.
Riscossione e rateizzazioneRichiesta entro 60 giorni dalla notifica della cartella o avviso di addebito.Rate fino a 72 o 120, con decadenza per mancato pagamento.

5.3 Sanzioni principali e riduzioni

ViolazioneSanzione ordinariaRiduzione per adesione/ravvedimento
Infedele dichiarazione70 % della maggiore imposta dovuta (art. 13 D.Lgs. 471/1997)1/9 (entro 90 giorni) o 1/3 con accertamento con adesione; minima 150 €.
Omessa dichiarazioneDal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta; se non è dovuta imposta, da 250 a 1.000 €.Riduzione proporzionale con ravvedimento (non sempre possibile).
Indebiti rimborsi/crediti inesistenti70 % del credito utilizzatoRiduzione con ravvedimento; possibili sanzioni penali.
Violazioni formali (art. 6, comma 5‑bis D.Lgs. 472/1997)Non punibili se non incidono sulla base imponibile e non ostacolano i controlli.Esclusione della sanzione.

6 FAQ: domande frequenti sulla lettera di compliance e sui controlli incrociati

1. Cosa sono i controlli incrociati?
I controlli incrociati sono verifiche che confrontano i dati dichiarati dal contribuente con informazioni acquisite da altre fonti: banche dati, fatture elettroniche, comunicazioni di operatori finanziari, dichiarazioni di terzi. L’obiettivo è scovare incoerenze tra reddito dichiarato e spese, ricavi occultati o false fatture .

2. La lettera di compliance è un avviso di accertamento?
No. È un invito bonario a regolarizzare la situazione. Non comporta sanzioni immediate e serve a fornire spiegazioni o a correggere la dichiarazione. Ignorarla può però portare all’emissione di un avviso di accertamento.

3. Entro quanto tempo devo rispondere alla lettera?
Generalmente entro 30 giorni, ma verificate il termine indicato nella lettera. Rispondete sempre per iscritto e allegate i documenti.

4. Cosa succede se non rispondo?
L’Agenzia può considerare la mancanza di risposta come mancanza di giustificazioni e procedere con l’accertamento. Potreste perdere la possibilità di spiegare l’anomalia o di aderire a una definizione agevolata.

5. Posso chiedere di visionare i documenti che l’Agenzia ha utilizzato?
Sì. Avete il diritto di accedere agli atti e ai documenti, compresi i dati raccolti presso terzi. Dovete presentare un’istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e del DPR 600/1973.

6. I controlli incrociati violano la privacy?
Le norme autorizzano l’Agenzia a richiedere dati bancari e da soggetti terzi . Tuttavia, la raccolta deve avvenire nel rispetto della privacy (GDPR) e l’uso dei dati è limitato alle finalità fiscali. I dati illegittimamente acquisiti non possono essere utilizzati.

7. Posso subire un accertamento senza contraddittorio?
La riforma del 2024 ha introdotto l’obbligo di contraddittorio preventivo per la maggior parte degli atti. Tuttavia, per alcuni accertamenti basati su dati bancari o presunzioni semplici l’obbligo non è assoluto. In mancanza di contraddittorio, l’atto può essere impugnato se si dimostra che l’assenza ha pregiudicato il diritto di difesa.

8. Cos’è il concordato preventivo biennale (CPB)?
È un accordo con cui i contribuenti con ISA concordano con l’Agenzia il reddito imponibile e il valore della produzione per due anni, evitando futuri accertamenti. È regolato dal D.Lgs. 13/2024 e dal correttivo D.Lgs. 81/2025.

9. Posso aderire al CPB se ho ricevuto una lettera di compliance?
Sì, se rientrate tra i soggetti ammessi (non forfetari). Potete valutare l’adesione per chiudere la controversia; tuttavia, dovete accettare l’imponibile proposto. È possibile presentare l’adesione congiunta alla dichiarazione o con modello CPB entro la scadenza.

10. Qual è la differenza tra ravvedimento operoso e accertamento con adesione?
Il ravvedimento è una regolarizzazione spontanea prima dell’accertamento; l’accertamento con adesione è un accordo successivo alla notifica dell’avviso (o dello schema di atto). Nel ravvedimento la sanzione è calcolata in base al tempo; nell’adesione la sanzione è ridotta a 1/3 del minimo. Entrambe richiedono il pagamento della maggiore imposta.

11. Posso rateizzare il pagamento in caso di adesione?
Sì. L’accertamento con adesione consente il pagamento in otto rate trimestrali (12 se l’imposta supera 50.000 €). Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio.

12. Se il consulente ha commesso un errore, rispondo anche io?
La Cassazione ha stabilito che il consulente può essere sanzionato per concorso nelle violazioni anche senza un vantaggio personale. Tuttavia, il contribuente risponde comunque dell’imposta; può rivalersi sul professionista solo in sede civile.

13. Cosa succede se la lettera di compliance riguarda un conto estero non dichiarato?
È possibile regolarizzare la posizione con una dichiarazione integrativa, indicando il conto nel quadro RW e pagando l’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e le sanzioni ridotte. Il ravvedimento operoso resta applicabile.

14. Posso oppormi alle presunzioni basate su prelievi bancari?
Sì. È necessario dimostrare che i prelievi non sono serviti a generare ricavi (ad esempio, sono stati utilizzati per spese personali o per pagare costi deducibili). In mancanza di prova contraria, l’Agenzia può considerare i prelievi come ricavi occultati .

15. Cos’è l’onere della prova nei controlli incrociati?
Se l’Agenzia produce presunzioni semplici basate su dati di terzi, l’onere di dimostrare l’inesattezza spetta al contribuente. La Cassazione n. 26141/2024 ha chiarito che la regolarità formale delle scritture contabili non è sufficiente per superare la presunzione. Sono necessarie prove specifiche (contratti, estratti conto, testimonianze).

16. Posso presentare un’istanza di autotutela?
Sì. Se l’avviso o la lettera contengono evidenti errori di diritto o di fatto (ad esempio doppia imposizione, calcoli errati), potete chiedere l’annullamento in autotutela. Tuttavia, l’istanza non sospende i termini di ricorso.

17. La lettera di compliance può riguardare periodi già prescrittti?
No. L’Agenzia può inviare comunicazioni anche per periodi ormai prescritti per invitare a regolarizzare, ma non può irrogare sanzioni per anni decaduti. Se ricevete una lettera fuori termine, segnalate l’estinzione del potere accertativo.

18. È possibile ottenere la cancellazione delle sanzioni per violazioni formali?
Sì. L’art. 6, comma 5‑bis del D.Lgs. 472/1997 – inserito dalla riforma del 2024 – prevede la non applicazione delle sanzioni quando la violazione è meramente formale e non incide sulla base imponibile. È necessario dimostrare che l’errore non ha portato a un minor pagamento di imposte né ostacolato i controlli.

19. Quanto dura il controllo dopo l’invio della lettera?
Dopo la vostra risposta, l’Agenzia effettua le verifiche e, se ritiene adeguate le giustificazioni, archivia. In assenza di risposta o in caso di chiarimenti insufficienti, può emettere l’avviso entro il termine di decadenza (31 dicembre del quinto o settimo anno, a seconda dei casi).

20. Come posso tutelarmi contro eventuali sequestri o ipoteche?
Se l’accertamento diviene definitivo e vi è un debito ingente, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può iscrivere ipoteca o procedere a pignoramento dopo aver inviato la cartella e la comunicazione preventiva. Per evitare ciò, potete rateizzare il debito, chiedere la sospensione o avviare procedure di composizione della crisi; l’Avv. Monardo vi assisterà nella scelta della soluzione più idonea.

21. Cosa fare se ricevo una lettera di compliance mentre sono in una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione)?
Nel corso di procedure concorsuali il patrimonio e l’attività sono gestiti dall’organo della procedura (curatore o commissario). La lettera di compliance va comunicata immediatamente al professionista incaricato, che potrà rispondere per conto del debitore e valutare se integrare le dichiarazioni fiscali. Se l’attività è cessata, la lettera potrebbe avere solo valore informativo. È comunque consigliabile segnalare l’anomalia al giudice delegato e verificare se le somme contestate siano prededucibili o chirografe nell’ambito della procedura.

22. Posso utilizzare l’istituto dell’interpello per chiarire preventivamente un dubbio fiscale e prevenire future contestazioni?
Sì. L’art. 11 della L. 212/2000 e il D.Lgs. 1/2024 disciplinano l’interpello, cioè la possibilità di sottoporre all’Agenzia un quesito su una norma tributaria di cui si hanno dubbi applicativi. Ottenere una risposta favorevole vincola l’amministrazione e impedisce l’irrogazione di sanzioni se il contribuente si conforma. L’interpello può essere ordinario, probatorio o preventivo (per investimenti esteri) e rappresenta uno strumento di compliance preventiva per evitare l’insorgere di future lettere di anomalia.

23. Come funzionano i controlli incrociati per i professionisti, gli studi associati e le associazioni tra professionisti?
Le strutture associative, come gli studi associati e le STP, sono spesso oggetto di controlli perché vi è una commistione tra redditi personali e professionali. L’Agenzia incrocia i dati fatturati dallo studio con i redditi dichiarati dai singoli associati, verificando che le ripartizioni siano corrette. I provvedimenti attuativi del CPB hanno escluso dal concordato i professionisti che partecipano a più associazioni; pertanto i controlli incrociati verificano anche la posizione delle associazioni per evitare duplicazioni di compensi e spese.

24. La comunicazione dell’esito negativo di un controllo preclude futuri accertamenti?
No. L’art. 6, comma 5‑bis dello Statuto del contribuente stabilisce che la comunicazione dell’esito negativo di un controllo è meramente informativa e non impedisce futuri controlli . Tuttavia, se l’Agenzia successivamente effettua un nuovo accertamento sul medesimo periodo e sui medesimi fatti senza indicare i motivi della riapertura, l’atto può essere impugnato per violazione del principio di affidamento e buona fede.

25. Quali sono le conseguenze se fornisco informazioni false o incomplete nella risposta alla lettera di compliance?
Fornire giustificazioni infondate può aggravare la posizione del contribuente. Oltre alla perdita delle agevolazioni (ravvedimento, adesione), l’Agenzia potrebbe considerare la condotta come dolo e segnalare la situazione alla Procura per reati quali dichiarazione fraudolenta o presentazione di documenti falsi. Inoltre, in sede amministrativa, la prestazione di dichiarazioni mendaci può precludere l’accesso a successivi istituti deflattivi e aggravare le sanzioni. È pertanto fondamentale fornire informazioni veritiere e documentabili.

7 Simulazioni pratiche

7.1 Caso 1: servizi occasionali non dichiarati

Scenario: Anna, 30 anni, ha svolto durante il 2023 alcune prestazioni occasionali di grafica guadagnando 7.000 €. In dichiarazione ha omesso tali compensi, convinta che la ritenuta d’acconto fosse sufficiente. Nel 2025 riceve una lettera di compliance per “redditi bassi”: l’Agenzia rileva che Anna ha acquistato un’auto e ha speso 12.000 € con la carta, incongruenti con il reddito dichiarato (15.000 €).

Azioni: Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, Anna richiede l’accesso agli atti e scopre che i 12.000 € di spese sono state effettuate dal suo compagno con la carta aggiuntiva. Dimostra che l’auto è stata acquistata tramite finanziamento intestato al compagno e che i suoi risparmi derivano da un premio di risultato esente. Per i 7.000 € di prestazioni occasionali omesse, presenta una dichiarazione integrativa, pagando l’imposta e la sanzione ridotta con ravvedimento operoso.

Risultato: L’Agenzia archivia la segnalazione. Anna evita l’avviso di accertamento, paga una sanzione minima e regolarizza la sua posizione.

7.2 Caso 2: fatture false presso i clienti

Scenario: La società Beta Srl, attiva nel commercio all’ingrosso, riceve una lettera di compliance nel 2026: dai controlli incrociati emerge che presso alcuni clienti sono state rinvenute fatture di Beta non contabilizzate. L’Agenzia presume ricavi “in nero” per 200.000 €. Beta ha registrato tutte le fatture, ma alcuni clienti non le hanno annotate e hanno contestato la qualità della merce.

Azioni: L’azienda, con i consulenti dello Studio Monardo, fornisce i registri IVA e le ricevute di pagamento, dimostrando che i corrispettivi sono stati incassati con bonifico e sono confluiti nella contabilità. Mostra che l’assenza di annotazione presso i clienti non dipende dalla società. Richiama la Cassazione n. 26141/2024, evidenziando che la regolarità della propria contabilità e la documentazione dei pagamenti superano la presunzione di ricavi occulti.

Risultato: L’Agenzia riconosce la validità delle prove e archivia la segnalazione. In caso contrario, la società avrebbe potuto accedere all’accertamento con adesione o impugnare l’atto per difetto di motivazione.

7.3 Caso 3: indennità assicurativa non dichiarata

Scenario: Marco ha incassato un’indennità assicurativa per un sinistro automobilistico. Non l’ha dichiarata, ritenendola esente. Nel 2025 riceve una lettera di compliance: l’Agenzia contesta che abbia un tenore di vita superiore al reddito. Marco dimostra che l’indennità è esente poiché legata ai danni patrimoniali subiti. Presenta la polizza, la quietanza e la perizia. L’Agenzia archivia.

7.4 Caso 4: concorso del consulente

Scenario: La società Gamma affida la tenuta della contabilità a un commercialista che, senza informare l’amministrazione, compensa crediti inesistenti per abbattere l’IVA dovuta. L’Agenzia se ne accorge tramite controlli incrociati e invia una lettera di compliance con richiesta di chiarimenti. Gamma ignora la lettera e riceve un avviso con sanzioni e interessi. L’avviso richiama la responsabilità anche del consulente.

Azioni: Lo Studio Monardo impugna l’avviso evidenziando che la società non ha tratto vantaggio dalla violazione e che è stata indotta in errore dal professionista. Richiama la Cassazione n. 21222/2024 e n. 7948/2025, secondo cui il concorso nelle violazioni può essere contestato anche ai professionisti. Chiede la riduzione delle sanzioni in base al principio di proporzionalità e, in subordine, propone l’accertamento con adesione.

Risultato: L’Agenzia accetta l’adesione; la società paga la maggiore imposta con sanzioni ridotte a 1/3; nei confronti del professionista viene avviato procedimento per concorso nelle violazioni.

7.5 Caso 5: reddito d’impresa con contabilità inattendibile

Scenario: L’imprenditore Luigi, titolare di una ditta artigiana, riceve una lettera di compliance per il 2022. L’Agenzia ha incrociato i dati dei fornitori e dei clienti e ha rilevato notevoli acquisti di materie prime non corrispondenti ai ricavi dichiarati. Luigi non ha conservato tutte le ricevute e ha registrato in modo irregolare i corrispettivi.

Azioni: Il team legale analizza i dati e scopre che alcune fatture di acquisto sono duplici (registrate due volte), mentre molte vendite sono state incassate con pagamenti elettronici ma non annotate. Luigi decide di aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025, accettando il reddito proposto dall’Agenzia. Presenta una dichiarazione integrativa per il 2022 e versa l’imposta con ravvedimento operoso.

Risultato: La lettera viene archiviata; Luigi beneficia della definizione del reddito per i due anni successivi e ottiene riduzioni delle sanzioni. L’adesione al CPB gli consente di pianificare i versamenti e di evitare accertamenti futuri.

7.6 Caso 6: investimenti finanziari esteri non dichiarati

Scenario: Maria, 45 anni, residente in Italia, ha investito in azioni statunitensi tramite un broker online e ha percepito dividendi per 20.000 € nel 2024. Pensando che le imposte fossero pagate all’estero, non ha indicato i dividendi e il conto estero nel quadro RW della dichiarazione. Nel 2026 riceve una lettera di compliance: l’Agenzia ha rilevato trasferimenti bancari verso il broker e il pagamento di commissioni, incompatibili con l’assenza di redditi da capitale.

Azioni: Maria si rivolge allo Studio Monardo, che richiede l’accesso agli atti e verifica i dati. Viene consigliato di presentare una dichiarazione integrativa indicando i dividendi percepiti, calcolando l’imposta sostitutiva del 26 % e pagando l’IVAFE sul conto estero. L’Avvocato suggerisce di utilizzare l’istituto della voluntary disclosure per regolarizzare spontaneamente gli investimenti esteri e beneficiare della riduzione delle sanzioni, evidenziando che i dividendi erano stati già tassati alla fonte negli Stati Uniti. Si prepara la documentazione dei bonifici, dei report del broker e dei moduli fiscali statunitensi (form 1042-S).

Risultato: Grazie al ravvedimento operoso e alla disclosure, Maria paga la differenza d’imposta e la sanzione minima. L’Agenzia archivia la segnalazione e riconosce il credito per le imposte pagate all’estero. Viene inoltre evitato il rischio di un procedimento penale per omessa dichiarazione di redditi esteri.

7.7 Caso 7: spese sanitarie rimborsate e detrazioni indebitamente richieste

Scenario: Francesco è un libero professionista che nel 2023 ha sostenuto spese sanitarie per 5.000 € per cure mediche. La sua assicurazione integrativa ha rimborsato quasi interamente tali spese. In dichiarazione ha indicato la spesa lorda e ha usufruito della detrazione del 19 %. Nel 2025 riceve una lettera di compliance: l’Agenzia incrocia le detrazioni con i dati dell’assicurazione e contesta la fruizione indebita della detrazione.

Azioni: Con l’assistenza dei consulenti dello Studio Monardo, Francesco presenta una risposta dettagliata spiegando che una parte delle spese non è stata rimborsata e allega la documentazione sanitaria e le quietanze. Per la quota rimborsata, presenta dichiarazione integrativa a sfavore e restituisce la detrazione indebitamente fruita. Richiama le istruzioni dell’Agenzia contenute nella circolare n. 7/E/2022 che chiariscono le modalità di detrazione delle spese rimborsate.

Risultato: L’Agenzia accoglie le spiegazioni e ridetermina l’imposta dovuta senza irrogare sanzioni, considerato che Francesco ha provveduto spontaneamente a correggere l’errore. La cooperazione tempestiva evita l’avviso e il versamento di sanzioni più onerose.

7.8 Caso 8: investimenti in criptovalute non monitorati

Scenario: Luca, un giovane imprenditore, ha negoziato criptovalute su piattaforme estere nel 2024 realizzando plusvalenze per 30.000 €. Non ha compilato il quadro RW né ha dichiarato le plusvalenze, ritenendo che le criptovalute fossero anonime. Nel 2026 riceve una lettera di compliance: l’Agenzia ha individuato movimentazioni bancarie verso exchange e contesta l’omessa dichiarazione.

Azioni: Lo Studio Monardo analizza la situazione: la normativa in vigore dal 2023 equipara le cripto‑attività a strumenti finanziari ai fini del monitoraggio e prevede un’imposta sostitutiva del 26 % sulle plusvalenze. Luca presenta un ravvedimento operoso speciale, inserendo nel quadro RW il valore delle criptovalute al 31 dicembre 2024 e dichiarando le plusvalenze. Verso l’imposta sostitutiva, gli interessi e la sanzione minima. Viene predisposta una relazione tecnica per dimostrare la provenienza lecita dei fondi.

Risultato: L’Agenzia accetta la regolarizzazione; l’atto di adesione evita sanzioni più gravose e la possibile segnalazione per riciclaggio. Luca comprende l’importanza di monitorare le cripto‑attività e di dichiarare le plusvalenze annualmente.

Conclusione

Il sistema dei controlli incrociati è divenuto sempre più sofisticato: l’Agenzia delle Entrate incrocia dati provenienti da molteplici fonti e, in caso di anomalie, invia al contribuente una lettera di compliance. Questo strumento, pur non essendo un atto impositivo, richiede un’attenzione tempestiva: una risposta documentata può evitare l’avviso di accertamento e ridurre sensibilmente le sanzioni. La normativa si è evoluta: lo Statuto del contribuente obbliga a comunicare l’esito negativo dei controlli ; il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto il principio di proporzionalità e ridotto la sanzione per infedele dichiarazione ; il D.Lgs. 13/2024 e il correttivo D.Lgs. 81/2025 hanno istituito il concordato preventivo biennale e potenziato il contraddittorio. La giurisprudenza recente, infine, ha chiarito che le presunzioni basate su dati acquisiti presso terzi spostano l’onere della prova sul contribuente e che i professionisti possono essere sanzionati per concorso nelle violazioni anche senza vantaggio personale.

Affrontare una lettera di compliance richiede quindi competenze interdisciplinari: analisi contabile, conoscenza del diritto tributario, capacità di negoziazione e, in caso di contenzioso, esperienza forense.

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  • Analizzare l’atto e verificare la legittimità dell’anomalia.
  • Assistere nella preparazione della risposta alla lettera e nella raccolta delle prove.
  • Presentare istanze di ravvedimento operoso, accertamento con adesione, reclamo-mediazione o ricorso.
  • Negoziare con l’Agenzia l’adesione al concordato preventivo biennale.
  • Tutelare il patrimonio con misure cautelative e accompagnare il cliente nelle procedure di composizione della crisi.

La tempestività è fondamentale: rispondere entro i termini e fornire documentazione adeguata è spesso decisivo per evitare un accertamento costoso. Grazie alla competenza maturata in anni di esperienza e alle recenti abilitazioni (Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore della crisi d’impresa), l’Avv. Monardo offre soluzioni concrete e personalizzate per privati, professionisti e imprese.

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