Come Votano I Creditori Nel Concordato Preventivo E Quali Maggioranze Servono?

Il tuo voto pesa in modo diverso a seconda di chi sei

Quando arriva la comunicazione del commissario giudiziale con l’invito a votare sulla proposta di concordato preventivo, quasi tutti si fanno la stessa domanda: “Il mio voto conta? E quanti sì servono perché il concordato passi?”. La risposta onesta è che nel concordato preventivo non esiste una regola unica valida per tutti: il peso del tuo voto, e perfino il diritto di votare, dipendono da chi sei, da come è garantito il tuo credito e dal tipo di concordato che ti viene proposto.

Bastano pochi esempi per capirlo. Un fornitore che vanta 38.740 euro può risultare decisivo in un concordato liquidatorio con pochi creditori, ma diventare una voce tra quaranta dentro una classe di un concordato in continuità. La banca con ipoteca che il piano promette di pagare per intero, in un concordato liquidatorio, non vota affatto. Il dipendente che riceverà gli arretrati in denaro entro trenta giorni dall’omologazione, in un concordato in continuità, resta fuori dal voto. Il cognato dell’imprenditore, anche se ha prestato denaro vero all’azienda, non viene nemmeno conteggiato. E l’imprenditore, dall’altra parte, può ottenere l’omologazione persino se alcune classi votano contro, purché ricorrano condizioni precise.

Questa guida è costruita per profili. Trovi prima le regole comuni a tutti, poi una sezione dedicata a ciascuna di queste cinque posizioni:

  1. il fornitore o creditore chirografario;
  2. la banca o il creditore con privilegio, pegno o ipoteca;
  3. il lavoratore dipendente dell’impresa in concordato;
  4. il parente, il socio, la società del gruppo o il creditore “in conflitto”;
  5. l’imprenditore che propone il concordato e deve raccogliere i voti, anche di Erario ed enti previdenziali.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Il voto dei creditori è il momento negoziale del concordato: è lì che l’impresa e il ceto creditorio si misurano. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una figura che per legge accompagna la trattativa tra imprenditore e creditori; coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, le due aree in cui si concentrano i crediti più pesanti di ogni concordato (banche, Erario, enti previdenziali); ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire le contestazioni sul voto e sulle maggioranze dall’opposizione all’omologazione fino al giudizio di legittimità.

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Le regole del voto che valgono per tutti

Prima di entrare nel tuo profilo specifico, conviene fissare una volta sola le regole di base. Ogni sezione successiva rimanderà a questa.

Dove sono scritte le regole

La disciplina del voto è contenuta negli articoli da 105 a 112 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, d’ora in poi CCII), nel testo modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e dal decreto correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. L’articolo chiave è il 109, che fissa le maggioranze; l’articolo 112 regola l’omologazione, compresa l’omologazione “forzosa” in caso di dissenso di una o più classi; l’articolo 88 disciplina il trattamento dei crediti fiscali e contributivi.

Come si vota oggi: niente adunanza in presenza

Nel concordato regolato dal Codice della crisi non c’è più l’adunanza dei creditori in aula. Il tribunale, nel decreto con cui apre la procedura, fissa una data iniziale e una data finale per l’espressione del voto: è una finestra temporale entro la quale ogni creditore fa pervenire il proprio voto al commissario giudiziale, di regola tramite posta elettronica certificata e secondo le istruzioni contenute nella comunicazione che riceve. Prima che la finestra si apra, il commissario deposita la propria relazione (art. 105 CCII), nella quale illustra le cause del dissesto, la condotta del debitore, le proposte e, soprattutto, confronta ciò che il concordato offre con ciò che i creditori otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale. Quella relazione è il documento più importante che hai a disposizione per decidere.

Chi è ammesso al voto

Votano i creditori indicati nell’elenco predisposto sulla base delle scritture del debitore e verificato dal commissario. Se un credito è contestato, il giudice delegato può ammetterlo provvisoriamente, in tutto o in parte, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze (art. 108 CCII): l’ammissione al voto non decide se il credito esiste davvero, questione che resta affidata al giudizio ordinario. Il correttivo del 2024 ha aggiunto una regola di chiusura: se il provvedimento del giudice delegato sui crediti contestati non arriva in tempo utile, i creditori votano comunque sulla base dell’elenco già in atti.

Il silenzio non vale sì

Nel concordato preventivo chi non vota non viene conteggiato tra i favorevoli. Il meccanismo del silenzio-assenso, che aveva operato per qualche anno nella vecchia legge fallimentare, è stato eliminato e il Codice della crisi non l’ha reintrodotto per il concordato preventivo (sopravvive invece nel concordato che si innesta nella liquidazione giudiziale e, come vedremo, nel concordato minore). La conseguenza pratica è rilevante: nel concordato liquidatorio la maggioranza si calcola sul totale dei crediti ammessi al voto, quindi chi tace finisce per pesare, di fatto, come chi vota contro.

Le due grandi famiglie di maggioranze

Tutto ruota attorno a una distinzione: il concordato è liquidatorio (il patrimonio viene venduto e il ricavato distribuito) oppure in continuità aziendale (l’impresa prosegue e i creditori vengono pagati anche con i flussi futuri)?

Concordato liquidatorio (art. 109, comma 1, CCII). Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se ci sono classi, quella maggioranza deve formarsi anche nel maggior numero di classi. Se un unico creditore ha da solo più della metà dei crediti ammessi al voto, non basta il suo sì: serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi.

Concordato in continuità aziendale (art. 109, comma 5, CCII). Le classi sono obbligatorie e il concordato è approvato se tutte le classi votano a favore. All’interno di ciascuna classe la proposta passa se vota sì la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se votano sì i due terzi dei crediti dei creditori votanti, a condizione che abbiano votato creditori titolari di almeno la metà dei crediti della classe. Se anche una sola classe dice no, la partita non è chiusa: il debitore può chiedere l’omologazione con la “ristrutturazione trasversale” dell’art. 112, comma 2.

Proposte concorrenti, mancata approvazione e modifiche

Quando sono messe al voto più proposte (quella del debitore e quelle concorrenti dei creditori), si considera approvata quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; a parità prevale quella del debitore, e tra proposte di creditori quella presentata per prima. Se nessuna raggiunge la maggioranza, il giudice delegato rimette al voto soltanto quella che ha ottenuto la maggioranza relativa, con una nuova finestra di venti giorni per votare via PEC. Il correttivo ha aggiunto il comma 5-bis: se vengono approvate più proposte fondate su piani differenti, va in omologazione quella che prevede la continuità aziendale.

Se le maggioranze non si raggiungono, il giudice delegato ne riferisce al tribunale, che provvede secondo l’art. 49 CCII (apertura della liquidazione giudiziale, se ne ricorrono i presupposti), salvo che il debitore, entro sette giorni dalla comunicazione dell’esito, chieda l’omologazione o presti il consenso alla ristrutturazione trasversale (art. 111 CCII).

Infine, se la proposta viene modificata dopo che hai votato, il tuo voto precedente non si trasferisce automaticamente alla nuova proposta: la Cassazione (Sez. I, 6 maggio 2024, n. 12137) ha chiarito che i creditori devono essere informati dell’inefficacia del voto già espresso e messi in condizione di rinnovarlo.

Il calendario del voto, passo per passo

Per orientarsi conviene leggere la procedura come una sequenza di tappe, perché ciascuna apre o chiude una possibilità.

Prima tappa: il decreto di apertura. Il tribunale nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale e fissa le date iniziale e finale per l’espressione del voto. Da questo momento sai qual è il tuo orizzonte temporale.

Seconda tappa: la comunicazione ai creditori. Il commissario comunica a ciascun creditore la proposta, l’importo per cui è inserito nell’elenco e le modalità di voto. È il momento in cui verificare se il tuo credito è riportato correttamente e se sei considerato votante o no.

Terza tappa: la relazione del commissario. Il commissario deposita la relazione prevista dall’art. 105 CCII prima dell’inizio delle operazioni di voto. È qui che trovi il confronto tra concordato e liquidazione giudiziale, cioè il dato che deve guidare il tuo voto.

Quarta tappa: la finestra di voto. Il voto si esprime tra la data iniziale e quella finale. Un voto che arriva fuori da questa finestra rischia di non essere conteggiato: per questo è prudente non aspettare l’ultimo giorno e conservare la prova della consegna.

Quinta tappa: l’esito e la relazione sul voto. Il commissario riferisce sull’esito e indica i favorevoli, i contrari e chi non ha votato. Da questa comunicazione decorrono i sette giorni entro cui il debitore, se le maggioranze mancano, può chiedere l’omologazione o la ristrutturazione trasversale.

Sesta tappa: il giudizio di omologazione. È qui che si concentrano le contestazioni: chi intende opporsi deve costituirsi formalmente. Dopo l’omologazione restano le impugnazioni previste dal Codice e, a valle, il ricorso per cassazione.

Ogni tappa è una porta che si apre e poi si chiude: chi arriva tardi trova la porta chiusa.

Un’eccezione da conoscere: il concordato semplificato

Esiste una forma di concordato in cui i creditori non votano affatto: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, accessibile solo dopo una composizione negoziata della crisi non andata a buon fine. Lì i creditori possono soltanto opporsi all’omologazione. Se ricevi una comunicazione relativa a questo strumento, le regole di questa guida sul voto non si applicano, mentre restano centrali quelle sull’opposizione.


Se sei un fornitore o un creditore chirografario

La tua situazione

Hai consegnato merce, eseguito lavori o prestato servizi, hai emesso fattura e non sei stato pagato. Il tuo credito non è assistito da garanzie: sei un creditore chirografario. Un giorno ricevi una PEC dal commissario giudiziale che ti comunica l’apertura del concordato, ti indica l’importo per cui sei inserito nell’elenco e ti spiega quando e come votare. Se ti riconosci in questa descrizione, questa sezione è scritta per te.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: tu sei il creditore per il quale il voto è stato pensato. Sei quasi sempre ammesso al voto per l’intero credito, e il tuo sì o il tuo no entra direttamente nel conteggio.

Nel concordato liquidatorio la legge ti offre una protezione minima: la proposta deve assicurare ai creditori chirografari e ai privilegiati degradati almeno il 20% del loro ammontare complessivo, e l’apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il 10% il soddisfacimento rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (art. 84, comma 4, CCII). La Cassazione, con l’ordinanza n. 21336/2024, ha ribadito che quella soglia del 20% è inderogabile nel concordato liquidatorio. Se la proposta che ricevi resta sotto, non si tratta di una questione di voto: la proposta non avrebbe dovuto superare il vaglio di ammissibilità.

Nel concordato in continuità quella soglia non c’è. Al suo posto operano le classi: verrai inserito in una classe con creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei (per esempio “fornitori strategici”, “fornitori non strategici”, “professionisti”). All’interno della classe vale la parità di trattamento, ma classi diverse possono ricevere percentuali diverse.

I numeri

Facciamo un esempio. Il tuo credito è di 38.740 euro e la proposta liquidatoria offre ai chirografari il 22%: riceveresti 8.522,80 euro. Se i crediti ammessi al voto sono complessivamente 2.150.000 euro, il tuo credito vale l’1,8% del totale e la soglia di approvazione è fissata a più di 1.075.000 euro di voti favorevoli. Da solo non decidi, ma se i dieci fornitori della tua area produttiva, ciascuno con un credito simile, decidono di non votare, tolgono al debitore circa 387.000 euro di potenziali sì, cioè oltre un terzo della maggioranza necessaria.

In un concordato in continuità, supponiamo che la tua classe “fornitori” valga 612.430 euro. La proposta passa in quella classe se votano sì creditori per più di 306.215 euro; oppure, se hanno votato creditori per almeno 306.215 euro, basta che i favorevoli rappresentino i due terzi dei votanti. Qui il tuo credito di 38.740 euro rappresenta il 6,3% della classe: un peso molto maggiore di quello che avresti nel conteggio generale.

I rischi specifici

Il rischio principale, per chi è nella tua posizione, è l’inerzia. Molti fornitori non leggono la relazione del commissario, lasciano scadere la finestra di voto e scoprono dopo l’omologazione che il concordato li vincola comunque, anche se non hanno mai espresso un voto. Il concordato omologato è infatti obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda.

Un secondo rischio riguarda l’importo con cui sei inserito nell’elenco: se il debitore ti ha registrato per una cifra inferiore al dovuto, voterai per quella cifra. Un terzo rischio è non accorgersi delle modifiche alla proposta: se la proposta cambia e non rinnovi il voto, il tuo sì precedente non conta più. Infine, se intendi contestare il concordato, devi farlo nel giudizio di omologazione, costituendoti con l’opposizione prevista dall’art. 48 CCII: limitarsi a inviare osservazioni non ti rende parte del giudizio e può precluderti le impugnazioni successive.

Le mosse giuste

  1. Leggi la relazione del commissario e confronta la percentuale offerta con quella stimata in caso di liquidazione giudiziale: è il cuore della tua valutazione di convenienza.
  2. Verifica l’importo per cui sei ammesso al voto e, se è sbagliato, segnalalo subito al commissario con la documentazione (fatture, contratti, estratti contabili).
  3. Vota entro la finestra fissata dal tribunale, con una manifestazione chiara e inequivoca, conservando la ricevuta di consegna della PEC.
  4. Se sei contrario, valuta l’opposizione all’omologazione: se la tua classe ha votato contro, o se non ci sono classi e i dissenzienti rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto, puoi contestare la convenienza della proposta e chiedere al tribunale di verificare che non ricevi meno di quanto otterresti con la liquidazione giudiziale.
  5. Tieni sotto controllo le modifiche della proposta e, se cambiano, rinnova il voto.

Giurisprudenza dedicata

La pronuncia che ogni fornitore dovrebbe conoscere è Cass. civ., Sez. I, 6 maggio 2024, n. 12137: quando la proposta viene modificata, i voti espressi in precedenza non si estendono alla nuova versione e i creditori vanno informati della necessità di rinnovare il consenso; al tempo stesso, la Corte ha escluso che il semplice silenzio del creditore dopo la modifica possa essere letto come una revoca tacita del voto. Se poi il tuo credito è contestato dal debitore, ti interessa Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4596: il creditore contestato può partecipare al voto, e la sua partecipazione non pregiudica l’esito del giudizio sull’esistenza del credito.

Come leggere la relazione del commissario se sei un fornitore

La relazione del commissario è un documento lungo e tecnico, ma per chi è nella tua posizione contano soprattutto quattro passaggi.

Il primo è la stima dell’attivo: quanto valgono davvero i beni dell’impresa, i crediti verso clienti, il magazzino. Se il commissario corregge al ribasso le stime del piano, la percentuale promessa ai chirografari diventa meno sicura.

Il secondo è il confronto con la liquidazione giudiziale. È la tabella che ti dice quanto prenderesti se il concordato non passasse. Se la differenza è minima, il tuo voto si gioca su altri elementi: tempi di pagamento, affidabilità del piano, eventuali azioni di responsabilità o revocatorie che solo la liquidazione consentirebbe.

Il terzo è la valutazione della fattibilità: il commissario segnala se il piano si regge su ipotesi prudenti o ottimistiche. Un concordato approvato ma non eseguito ti costringe a ricominciare con la risoluzione.

Il quarto è la condotta del debitore: atti di frode, occultamenti di attivo, pagamenti preferenziali. Sono elementi che possono incidere sull’ammissibilità della procedura e che, in ogni caso, devono pesare nella tua scelta.

Leggere quattro paragrafi della relazione vale più di qualunque impressione sul debitore.


Se sei una banca o un creditore con privilegio, pegno o ipoteca

La tua situazione

Il tuo credito è protetto: hai un’ipoteca su un immobile dell’impresa, un pegno su titoli o merci, oppure un privilegio previsto dalla legge. Sei un istituto di credito con un mutuo ipotecario, una società di leasing, un fornitore che gode di un privilegio speciale, oppure un soggetto che ha acquistato crediti garantiti. Per chi è nella tua posizione, la prima domanda non è “come voto”, ma “voto o no?”.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma ti tolgono anche voce più spesso di quanto immagini. Il principio di fondo è logico: vota chi rischia di perdere qualcosa.

Nel concordato liquidatorio (art. 109, commi 3 e 4, CCII):

  • se la proposta prevede l’integrale pagamento del tuo credito, non hai diritto di voto, anche se la garanzia è contestata;
  • puoi riacquistare il diritto di voto rinunciando in tutto o in parte alla prelazione: per la parte rinunciata sei equiparato a un chirografario, e la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato;
  • se la proposta prevede una soddisfazione non integrale (perché il bene su cui grava la garanzia vale meno del credito), per la parte residua, detta “incapiente”, sei trattato come chirografario e voti per quella parte.

Nel concordato in continuità (art. 109, comma 5, CCII) la regola è diversa e più esigente per il debitore: non voti solo se sei pagato integralmente, in denaro, entro centottanta giorni dall’omologazione, e la tua garanzia resta ferma fino alla liquidazione del bene destinata al tuo pagamento. Se una di queste condizioni manca (pagamento dilazionato oltre i 180 giorni, pagamento con utilità diverse dal denaro, pagamento parziale), voti, e per la parte incapiente vieni collocato in una classe distinta.

C’è poi una regola pensata proprio per le banche: se un unico creditore detiene più della metà dei crediti ammessi al voto, nel concordato liquidatorio il suo voto favorevole non basta, perché serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi. È una protezione degli altri creditori contro il “creditore dominante”.

Infine, nel concordato in continuità le classi formate da creditori titolari di diritti di prelazione hanno un ruolo speciale nella ristrutturazione trasversale: l’art. 112, comma 2, lett. d), consente l’omologazione se la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori prelatizi.

I numeri

Supponiamo che tu sia una banca con un credito ipotecario di 480.000 euro su un capannone che l’attestatore stima, in caso di liquidazione, 312.500 euro. In un concordato liquidatorio che destina al tuo pagamento il ricavato della vendita del capannone, sei soddisfatto in via privilegiata fino a 312.500 euro e per i restanti 167.500 euro sei equiparato a un chirografario: voti per 167.500 euro e, su quella parte, ricevi la percentuale offerta ai chirografari (al 22%, 36.850 euro).

Se lo stesso piano fosse in continuità e prevedesse di pagarti l’intera parte capiente in rate trimestrali per tre anni, superando i 180 giorni dall’omologazione, voteresti anche per la parte privilegiata, all’interno di una classe di creditori ipotecari, e per i 167.500 euro incapienti in una classe distinta.

Ultimo scenario: la tua banca vanta 1.630.000 euro su 2.900.000 euro di crediti ammessi al voto in un concordato liquidatorio. Il tuo sì da solo supera la metà, ma il concordato è approvato solo se anche la maggioranza per teste dei voti espressi è favorevole: se votano altri dodici creditori e otto di loro dicono no, la proposta non passa.

I rischi specifici

Il rischio principale è la stima del bene. Tutta la tua posizione di voto dipende dal valore attribuito alla garanzia: una stima troppo alta ti toglie voce (perché appari pagato per intero); una stima troppo bassa ti degrada in chirografo per una parte maggiore del necessario. Un secondo rischio riguarda la rinuncia alla prelazione: è uno strumento per pesare nel voto, ma ti espone al trattamento chirografario per la parte rinunciata, e va valutata con freddezza. Un terzo rischio, nel concordato in continuità, è sottovalutare la regola di priorità relativa: le classi dissenzienti devono ricevere un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore, e verificare questo dato è compito tuo prima ancora che del tribunale.

Le mosse giuste

  1. Contesta per tempo la stima del bene se non la condividi, producendo una perizia di parte da sottoporre al commissario.
  2. Verifica la qualificazione del concordato (liquidatorio o in continuità): cambia la regola sul tuo diritto di voto.
  3. Controlla tempi e modalità di pagamento previsti dal piano rispetto ai 180 giorni e al mantenimento della garanzia.
  4. Valuta, solo con un calcolo preciso, l’eventuale rinuncia parziale alla prelazione per pesare nel voto.
  5. In caso di dissenso, verifica il rispetto della priorità relativa e del confronto con la liquidazione giudiziale, e preparati all’opposizione all’omologazione.

Giurisprudenza dedicata

Per i creditori prelatizi la pronuncia di riferimento è Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663, sull’omologazione forzosa del concordato in continuità: la Corte ha chiarito che l’approvazione da parte di almeno una classe di creditori “in the money” è un’alternativa all’approvazione della maggioranza delle classi, e che l’espressione “in mancanza” contenuta nell’art. 112, comma 2, lett. d), si riferisce alla mancanza di quella maggioranza. Utile anche Trib. Nocera Inferiore, 20 aprile 2026, n. 20, secondo cui la prima parte della lett. d) può operare anche quando nessuna classe chiamata al voto è composta da prelatizi, perché i crediti garantiti sono soddisfatti integralmente.

Leasing, pegno rotativo e privilegi speciali: le varianti del tuo profilo

Non tutti i creditori protetti hanno la stessa garanzia, e la differenza si riflette sul voto.

La società di leasing. Se il contratto è ancora in corso, la sua sorte dipende dalle scelte del debitore sui contratti pendenti; se è stato risolto prima della domanda, la società concedente vanta un credito per la differenza tra quanto dovuto e quanto ricavato dalla ricollocazione del bene. Quel credito residuo, se non garantito, è chirografario e vota come tale.

Il creditore pignoratizio. Il pegno su titoli, crediti o merci funziona come l’ipoteca ai fini del voto: se la proposta prevede l’integrale pagamento nel concordato liquidatorio non voti, se prevede un pagamento parziale voti per la parte incapiente. Il punto critico è la valutazione del bene in pegno, che può oscillare molto (si pensi a merci deperibili o a titoli quotati).

Il privilegio speciale. Alcuni privilegi gravano su beni determinati: il valore del bene segna il confine tra la parte protetta e la parte che torna nel chirografo. Anche qui la stima è tutto.

Il cessionario di crediti garantiti. Chi ha acquistato in blocco crediti deteriorati vota come avrebbe votato il cedente, purché la cessione sia opponibile e non ricada nelle esclusioni dell’art. 109, comma 6. Prima del voto conviene verificare che il commissario abbia registrato correttamente il subentro, perché è frequente che l’elenco riporti ancora il nome della banca originaria.

Qualunque sia la tua garanzia, il voto dipende da una sola domanda: il piano ti paga davvero per intero, nei tempi e nei modi che la legge richiede?


Se sei un lavoratore dipendente dell’impresa in concordato

La tua situazione

Lavori, o hai lavorato, per l’impresa che ha chiesto il concordato. Ti mancano una o più mensilità, magari la tredicesima, e forse il trattamento di fine rapporto se il rapporto si è chiuso. Ti chiedi se dovrai votare, se il tuo voto conta come quello della banca e, soprattutto, quando sarai pagato.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione la legge ha previsto una tutela rafforzata. I crediti per retribuzioni e TFR godono del privilegio generale dell’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile, che li colloca ai primi posti nell’ordine di pagamento.

Nel concordato in continuità il Codice della crisi prevede per te un termine ancora più breve di quello degli altri privilegiati: non voti se sei pagato integralmente, in denaro, entro trenta giorni dall’omologazione (art. 109, comma 5, CCII). Il principio è che, se ricevi tutto e subito, non hai interesse a votare. Se invece il piano prevede il pagamento oltre i trenta giorni, o non integrale, voti, e di solito i lavoratori vengono raggruppati in una classe dedicata.

Nel concordato liquidatorio valgono le regole generali dei privilegiati: se il piano prevede l’integrale pagamento non voti; se prevede un pagamento parziale, per la parte non soddisfatta voti come chirografario.

C’è anche un aspetto pratico che molti trascurano: per il TFR e le ultime retribuzioni può intervenire il Fondo di garanzia gestito dall’INPS, nei casi e alle condizioni previsti dalla sua disciplina. Quando il Fondo paga, l’INPS subentra nel tuo credito per la parte pagata. Questo significa che, per quella parte, la posizione nel concordato può cambiare titolare: è un dato da verificare prima del voto, per evitare duplicazioni o esclusioni.

I numeri

Supponiamo che tu abbia un credito di 9.860 euro, composto da tre mensilità da 2.180 euro nette (6.540 euro) e da 3.320 euro di quota TFR maturata. Se il piano in continuità prevede di pagarti 9.860 euro entro trenta giorni dall’omologazione, non voti: il tuo credito non entra nel calcolo delle maggioranze. Se invece il piano prevede il pagamento in due tranche, la seconda a novanta giorni, voti nella classe dei lavoratori. Se quella classe ha crediti complessivi per 284.600 euro, la proposta vi è approvata con sì per più di 142.300 euro, oppure con i due terzi dei votanti se hanno votato lavoratori per almeno 142.300 euro.

I rischi specifici

Il rischio principale è credere che, se non voti, il pagamento sia automatico. L’esclusione dal voto si basa sulla promessa del piano; se il piano non viene eseguito, dovrai attivarti con gli strumenti previsti, come la risoluzione del concordato per inadempimento. Un secondo rischio è l’importo: se il credito risulta inferiore a quello reale (per esempio perché manca la quota di TFR maturata nell’ultimo periodo), sei ammesso per meno e rischi di essere pagato per meno. Un terzo rischio riguarda il rapporto tra il tuo ruolo di creditore e quello di dipendente di un’impresa che prosegue: puoi avere interesse alla continuità, ma il voto resta tuo e va espresso sulla convenienza economica della proposta.

Le mosse giuste

  1. Controlla nell’elenco dei crediti l’importo esatto per retribuzioni e TFR, con buste paga e CU alla mano.
  2. Leggi nel piano il termine di pagamento: entro trenta giorni dall’omologazione non voti, oltre sì.
  3. Verifica la posizione con il Fondo di garanzia, per capire chi sarà titolare del credito al momento del voto.
  4. Se voti, fallo consapevolmente, valutando la percentuale e i tempi offerti alla tua classe rispetto alla liquidazione.
  5. Dopo l’omologazione, monitora l’esecuzione: se il pagamento non arriva nei tempi, raccogli la documentazione per agire.

Giurisprudenza dedicata

Due provvedimenti di merito mostrano bene come i lavoratori vengano trattati nella prassi. Trib. Mantova, 14 marzo 2024, ha esaminato un concordato in continuità in cui la prima classe era composta da lavoratori pagati oltre il termine di trenta giorni, e quindi chiamati a votare, in un quadro di dieci classi poi sottoposto a ristrutturazione trasversale. Trib. Brindisi, decreto 3 luglio 2025, ha omologato un concordato in continuità in cui la classe dei dipendenti aveva votato a favore, verificando le condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII a fronte del dissenso di altre classi.

Dipendente ancora in servizio o rapporto cessato: cosa cambia

La tua situazione cambia a seconda che tu sia ancora al lavoro o che il rapporto si sia chiuso prima della domanda.

Se sei ancora in servizio in un’impresa che prosegue l’attività, i crediti maturati dopo l’apertura della procedura non entrano nel concordato: sono crediti sorti nel corso della procedura e vanno pagati regolarmente. Nel voto entrano soltanto gli arretrati anteriori alla domanda. Questo significa che il tuo interesse alla continuità aziendale è doppio: da un lato il pagamento degli arretrati, dall’altro la conservazione del posto e delle retribuzioni future.

Se il rapporto è cessato, nel concordato entrano le retribuzioni non pagate e il TFR. In questo caso è più frequente l’intervento del Fondo di garanzia, e quindi più probabile che una parte del tuo credito passi all’INPS. Conviene ricostruire con precisione quale parte resta tua al momento del voto.

In entrambi i casi, la verifica decisiva è il termine di pagamento: in continuità, il pagamento integrale in denaro entro trenta giorni dall’omologazione ti esclude dal voto; qualunque dilazione maggiore ti restituisce la parola. Se il piano parla genericamente di “pagamento a breve”, chiedi al commissario di chiarire la data.

Infine, ricorda che i lavoratori che votano sono spesso numerosi, ma con crediti di importo contenuto: nel concordato liquidatorio, dove conta la maggioranza dei crediti, il loro peso complessivo è limitato; in una classe dedicata del concordato in continuità, invece, il voto collettivo dei lavoratori decide l’esito di quella classe.


Se sei un parente, un socio, una società del gruppo o un creditore “in conflitto”

La tua situazione

Hai prestato denaro all’impresa di un tuo familiare, sei socio e hai finanziato la società, sei la capogruppo o una consorella che ha fornito servizi infragruppo, hai acquistato il credito di qualcun altro pochi mesi prima della domanda di concordato, oppure il debitore contesta il tuo credito. Ti chiedi se il tuo voto valga come quello degli altri. In molti casi la risposta è no, e conviene saperlo prima.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. L’art. 109, comma 6, CCII esclude dal voto e dal computo delle maggioranze:

  • il coniuge, il convivente di fatto o la parte dell’unione civile con il debitore;
  • i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado;
  • la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo;
  • i cessionari o aggiudicatari dei crediti di questi soggetti, se l’acquisto è avvenuto da meno di un anno prima della domanda;
  • in generale, i creditori in conflitto d’interessi.

L’esclusione non è una punizione: serve a evitare che chi ha interessi allineati al debitore, più che alla massa dei creditori, determini l’esito del voto. Il fatto che tu sia escluso dal voto non cancella il tuo credito: verrai pagato secondo la proposta, ma non conterai nella decisione.

Il comma 7 aggiunge una regola per chi presenta una proposta concorrente: il creditore proponente, e le società da esso controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, possono votare soltanto se la proposta li inserisce in un’apposita classe.

Se invece il tuo credito è contestato dal debitore ma non rientri tra queste categorie, la situazione è opposta: puoi essere ammesso al voto, anche solo provvisoriamente, dal giudice delegato (art. 108 CCII).

I numeri

L’esclusione cambia il denominatore. Supponiamo un concordato liquidatorio con crediti complessivi per 3.100.000 euro, di cui 420.000 euro vantati dalla società controllante. Escluso quel credito, i crediti ammessi al voto sono 2.680.000 euro e la maggioranza si raggiunge con sì per più di 1.340.000 euro. Se la controllante fosse stata ammessa e avesse votato a favore, al debitore sarebbero bastati altri 1.130.001 euro di sì: l’esclusione alza l’asticella di quasi 210.000 euro.

Allo stesso modo, se un tuo cugino di terzo grado, con un credito di 57.300 euro, vota e il suo voto viene conteggiato per errore, il risultato può essere viziato se quel voto è determinante. Il tribunale, nel giudizio di omologazione, verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione.

I rischi specifici

Il rischio principale è un voto conteggiato quando non doveva esserlo, o escluso quando doveva contare. Nel primo caso l’omologazione può essere contestata da chi dimostra che il voto era determinante; nel secondo, sei tu ad aver perso voce senza motivo. Un secondo rischio riguarda l’acquisto di crediti: chi compra un credito da un parente o da una società del gruppo meno di un anno prima della domanda si ritrova escluso, e l’operazione perde il significato che magari aveva nelle sue intenzioni. Un terzo rischio riguarda il conflitto d’interessi “atipico”: la legge lo nomina in termini generali, e la sua esistenza va valutata caso per caso, guardando alla concreta divergenza tra il tuo interesse e quello comune dei creditori.

Le mosse giuste

  1. Verifica se rientri tra i soggetti esclusi prima di votare, ricostruendo i legami familiari e societari rilevanti.
  2. Se sei escluso, controlla comunque il trattamento del tuo credito nella proposta: l’esclusione dal voto non autorizza un trattamento deteriore rispetto ai creditori di pari grado.
  3. Se ritieni di essere stato escluso a torto, fallo valere subito con il commissario e, se necessario, nel giudizio di omologazione costituendoti formalmente.
  4. Se sei un creditore contestato, chiedi l’ammissione provvisoria al voto documentando il credito.
  5. Se hai acquistato crediti di recente, verifica la data della cessione rispetto alla domanda di concordato.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, ord. 29 dicembre 2024, n. 34807, pronunciata sulla norma della legge fallimentare che corrisponde all’attuale art. 109, comma 6, ha escluso che la società controllante perda il diritto di voto quando, al momento del voto, è a sua volta sottoposta a procedura concorsuale: in quel caso il suo interesse è orientato al miglior soddisfacimento dei propri creditori e non contrasta con quello degli altri creditori del concordato. Sui crediti contestati, Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4596, in continuità con Cass. n. 208/2019, ha confermato che il creditore contestato partecipa alla formazione delle maggioranze senza che ciò pregiudichi l’accertamento definitivo del credito.

Il socio che ha finanziato la società

Un caso particolare riguarda il socio che ha erogato finanziamenti alla società. Oltre al tema dell’eventuale esclusione dal voto (che dipende dalla sua posizione rispetto al debitore e dal conflitto d’interessi), i finanziamenti dei soci nelle società a responsabilità limitata sono soggetti alla regola di postergazione dell’art. 2467 c.c. quando sono stati concessi in un momento di squilibrio finanziario: vengono rimborsati dopo gli altri creditori.

Nel concordato questo significa che il socio finanziatore si trova di regola in fondo alla graduatoria, spesso in una classe dedicata, con percentuali di soddisfazione minime o nulle. Il Codice della crisi ha previsto ipotesi in cui i finanziamenti erogati in funzione o in esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi godono di un trattamento diverso, ma si tratta di regole da verificare caso per caso.

Per chi è nella tua posizione, la domanda da porsi non è solo “voto o no?”, ma “in quale classe sono stato collocato e con quale trattamento rispetto ai creditori di grado superiore?”. La regola di priorità relativa protegge le classi di rango più alto; quelle di rango inferiore, come i finanziamenti postergati, ricevono ciò che resta.

Il socio che finanzia l’impresa in crisi accetta, per legge, di essere pagato per ultimo: il concordato non cambia questa regola, la rende visibile.


Se sei l’imprenditore che chiede il voto (e devi fare i conti con Erario e INPS)

La tua situazione

Sei l’imprenditore, o l’amministratore della società, che ha presentato la domanda di concordato. Hai un piano, un attestatore, un commissario giudiziale che sta scrivendo la sua relazione. Hai creditori di ogni tipo: banche, fornitori, dipendenti e quasi sicuramente l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Per te il voto non è una scelta: è la condizione per arrivare all’omologazione. Questa sezione parla a te.

Cosa cambia per te

La prima scelta che determina tutte le maggioranze è la natura del concordato. In un concordato liquidatorio ti serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (e, se ci sono classi, la maggioranza nel maggior numero di classi), con la soglia minima del 20% per i chirografari. In un concordato in continuità le classi sono obbligatorie e ti serve il sì di tutte; ma se non lo ottieni hai una seconda via, la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII, da attivare entro sette giorni dalla comunicazione dell’esito del voto (art. 111 CCII).

La ristrutturazione trasversale permette al tribunale di omologare anche con classi dissenzienti se ricorrono, congiuntamente, condizioni precise: il valore di liquidazione deve essere distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione; il valore eccedente deve essere distribuito in modo che le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore; nessun creditore può ricevere più del proprio credito; e la proposta deve essere approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una formata da prelatizi, oppure, in mancanza di quella maggioranza, da almeno una classe di creditori a cui è offerto un importo non integrale e che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte applicando l’ordine delle prelazioni anche al valore eccedente quello di liquidazione.

La formazione delle classi è la tua decisione più delicata: il tribunale verifica che le classi siano costruite correttamente, con creditori omogenei per posizione giuridica e interessi economici. Alcune classi sono obbligatorie anche nel concordato liquidatorio, tra cui quelle dei creditori fiscali e previdenziali non pagati integralmente, dei titolari di garanzie prestate da terzi, dei creditori soddisfatti anche con utilità diverse dal denaro e dei creditori proponenti e delle parti ad essi correlate.

Poi c’è il Fisco. Se proponi un pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi, lo fai con la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, e l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali votano sulla proposta. Se il loro voto contrario è determinante, entra in gioco il cosiddetto cram down fiscale e previdenziale, cioè la possibilità per il tribunale di omologare nonostante la mancata adesione, quando il trattamento proposto è conveniente o non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione dell’attestatore. Il correttivo del 2024 ha riscritto l’intero art. 88 e lo ha coordinato con la ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità. Per le procedure regolate dal testo precedente, la Cassazione ha escluso che il cram down fiscale potesse servire a superare il dissenso del Fisco nel concordato in continuità.

I numeri

Immagina un concordato in continuità con sei classi: lavoratori pagati a novanta giorni, banche ipotecarie, Erario e INPS, fornitori strategici, fornitori ordinari, parti correlate. Votano a favore quattro classi su sei, tra cui quella delle banche ipotecarie; votano contro la classe Erario-INPS e quella dei fornitori ordinari. Non hai l’unanimità, quindi il concordato non è approvato ai sensi dell’art. 109, comma 5. Ma hai la maggioranza delle classi, e una di quelle favorevoli è formata da prelatizi: entro sette giorni puoi chiedere l’omologazione con ristrutturazione trasversale, e il tribunale verificherà le altre condizioni dell’art. 112, comma 2.

Ora cambia lo scenario: favorevoli solo due classi su sei, e l’unica classe “interessata” su cui potresti fare leva è quella pubblica, che però ha votato contro. Qui un orientamento di merito, espresso da Trib. Brindisi, decreto 3 luglio 2025, ritiene che il voto della classe pubblica possa valere come “classe interessata” solo se espressamente favorevole, non per effetto del cram down: il tuo margine, in questo caso, si riduce drasticamente.

I rischi specifici

Il rischio principale è costruire male le classi. Una classe disegnata solo per raccogliere voti, accorpando creditori con interessi diversi o separando artificiosamente creditori omogenei, espone l’omologazione al rischio di diniego. Un secondo rischio è modificare la proposta durante la finestra di voto senza informare i creditori della necessità di rinnovare il consenso: i voti già raccolti non valgono per la proposta modificata. Un terzo rischio è sottovalutare il voto del Fisco: la transazione fiscale va preparata con largo anticipo, con un’attestazione solida sul confronto con la liquidazione giudiziale, perché è lì che si gioca l’eventuale cram down. Un quarto rischio è lasciar scadere i sette giorni dell’art. 111: senza la tua istanza, il tribunale procede secondo l’art. 49.

Le mosse giuste

  1. Scegli la natura del concordato sapendo quali maggioranze comporta: liquidatorio e continuità non sono intercambiabili sul piano del voto.
  2. Progetta le classi con criteri difendibili davanti al tribunale, documentando l’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici.
  3. Prepara la transazione fiscale in anticipo, con un’attestazione che regga il confronto con la liquidazione giudiziale.
  4. Simula il voto prima della finestra: classe per classe, con la regola della maggioranza e quella dei due terzi dei votanti.
  5. Tieni pronta l’istanza di ristrutturazione trasversale da depositare entro sette giorni, se l’unanimità non arriva.

In questa fase l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è direttamente spendibile: la costruzione del consenso dei creditori, classe per classe, è la stessa attività di dialogo con banche, fornitori ed enti pubblici che la composizione negoziata richiede.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790, ha affermato che l’art. 88, comma 2-bis, CCII nel testo anteriore al correttivo del 2024 non consentiva di omologare il concordato in continuità convertendo in voto favorevole il dissenso di agenzie fiscali ed enti previdenziali, perché il rinvio era alle sole maggioranze del concordato liquidatorio. Nella stessa linea si era mosso Trib. Ferrara, 20 novembre 2024, che pur escludendo il cram down fiscale nel testo previgente ha omologato il concordato in continuità ritenendo soddisfatte le condizioni dell’art. 112 CCII. Sulla ristrutturazione trasversale vale quanto detto per i creditori prelatizi su Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663.

Il calendario del consenso: cosa fare prima, durante e dopo la finestra

Per chi propone il concordato, il voto si prepara molto prima che la finestra si apra.

Prima del deposito. È il momento di mappare i creditori: chi pesa di più, chi è escluso, chi non voterà perché pagato integralmente, quali classi sono obbligatorie. Una mappa ben costruita consente di capire da subito se il concordato è “votabile” o se servirà la ristrutturazione trasversale. È anche il momento di aprire il dialogo con banche ed enti pubblici sulla transazione fiscale, perché i tempi di istruttoria degli uffici sono lunghi.

Tra il deposito e la relazione del commissario. Il commissario verifica dati e stime e può chiedere chiarimenti. Rispondere con precisione è essenziale: una relazione critica pesa sul voto molto più di qualunque presentazione del debitore. In questa fase si valuta anche se e come modificare la proposta, ricordando che ogni modifica impone di informare i creditori e di raccogliere di nuovo il consenso.

Durante la finestra di voto. Il debitore non vota, ma può rendersi disponibile a chiarimenti. È il momento in cui creditori importanti decidono, spesso sulla base di domande molto concrete: tempi di pagamento, garanzie dell’esecuzione, destino dei rapporti commerciali futuri.

Dopo l’esito. Se le maggioranze sono raggiunte, si va all’omologazione. Se mancano, hai sette giorni per chiedere l’omologazione con ristrutturazione trasversale: l’istanza deve dimostrare, numeri alla mano, che tutte le condizioni dell’art. 112, comma 2, sono soddisfatte. Prepararla solo dopo l’esito, partendo da zero, è quasi sempre troppo tardi.

Il voto si vince nella fase di preparazione: la finestra di voto si limita a registrare ciò che è stato costruito prima.


Tre crediti, tre voti, tre esiti

Le regole diventano chiare quando si guardano i numeri. Ecco tre simulazioni parallele sullo stesso concordato ipotetico, la “Alfa S.r.l.”, osservato dal punto di vista di tre creditori diversi. Sono esercizi dimostrativi, non casi reali.

Ipotesi di partenza. Alfa S.r.l. ha debiti per 3.274.900 euro. Il tribunale fissa la finestra di voto dal 9 al 30 marzo. Ci sono un mutuo ipotecario bancario di 480.000 euro su un capannone stimato 312.500 euro in liquidazione; crediti di lavoro per 284.600 euro; crediti di una società controllante per 420.000 euro; il resto sono fornitori e altri chirografari.

Simulazione 1 — Il fornitore, piano liquidatorio. Alfa propone la vendita del capannone e degli altri beni, con il 22% ai chirografari. I lavoratori sono pagati per intero e non votano; la controllante è esclusa; la banca vota per i 167.500 euro incapienti. I crediti ammessi al voto risultano 2.150.000 euro: la maggioranza richiede sì per più di 1.075.000 euro. Il fornitore con 38.740 euro valuta la relazione del commissario: in liquidazione giudiziale la stima è del 14%, cioè 5.423,60 euro, contro gli 8.522,80 euro del concordato. Vota sì entro il 30 marzo. Al termine i sì sommano 1.148.300 euro: il concordato è approvato. Se il fornitore e altri nove creditori simili avessero taciuto, i sì sarebbero scesi a circa 761.000 euro e la proposta sarebbe stata respinta.

Simulazione 2 — La banca, piano in continuità. Alfa cambia impostazione: prosegue l’attività e paga la banca per la parte capiente in dodici rate trimestrali. Poiché il pagamento supera i 180 giorni dall’omologazione, la banca vota nella classe ipotecaria per 312.500 euro e nella classe chirografaria degli incapienti per 167.500 euro. La classe ipotecaria è composta solo dalla banca: il suo sì la approva. Nella classe chirografaria, del valore di 1.214.700 euro, votano creditori per 643.900 euro (più della metà, che è 607.350); i favorevoli sono 438.200 euro, cioè il 68% dei votanti, sopra la soglia dei due terzi (429.267 euro). La classe approva anche se i sì non raggiungono la maggioranza dei crediti ammessi della classe.

Simulazione 3 — Il lavoratore, piano in continuità con classe dissenziente. Nel piano in continuità i lavoratori sono pagati in due tranche, la seconda a novanta giorni: la classe lavoratori (284.600 euro) vota. Il dipendente con 9.860 euro vota sì; la classe approva con 201.300 euro di sì. Votano contro, invece, la classe Erario-INPS e la classe dei fornitori ordinari. Su sei classi, quattro sono favorevoli, compresa quella ipotecaria della banca. Il concordato non è approvato ai sensi dell’art. 109, comma 5, ma Alfa deposita entro sette giorni l’istanza dell’art. 111: il tribunale verifica le condizioni della ristrutturazione trasversale, a partire dalla maggioranza delle classi con almeno una classe prelatizia. Per il lavoratore, il risultato concreto è che il suo voto ha contribuito a formare quella maggioranza, e che il pagamento promesso diventa vincolante con l’omologazione.

La lezione delle tre simulazioni è la stessa: lo stesso concordato produce effetti di voto completamente diversi a seconda della tua posizione, e la differenza la fanno i numeri, non le impressioni.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Nella realtà molti creditori non stanno in una sola casella. Ecco come si combinano le regole nelle situazioni più frequenti.

La banca ipotecaria che è anche creditrice chirografaria. È il caso tipico: mutuo garantito più scoperto di conto corrente non garantito. La banca vota per la parte chirografaria in ogni caso; per la parte garantita vota o no secondo le regole viste nel suo profilo. Nel concordato in continuità può trovarsi in tre classi diverse: ipotecari, incapienti, chirografari ordinari. Il suo peso complessivo può essere molto elevato, e per questo nel concordato liquidatorio opera la regola della maggioranza per teste quando un unico creditore supera la metà dei crediti ammessi.

Il garante che ha pagato. Chi ha prestato fideiussione per l’impresa e ha pagato il creditore diventa a sua volta creditore dell’impresa per regresso. Le garanzie prestate da terzi impongono la formazione di classi apposite. Ma se il garante è il socio, il coniuge o un parente dell’imprenditore, rientra nelle esclusioni del comma 6. Da ricordare anche che l’omologazione non libera i fideiussori: i creditori conservano i loro diritti contro coobbligati e garanti.

Il lavoratore che è anche parente o socio. Il figlio dell’imprenditore che lavora in azienda ha un credito di lavoro privilegiato, ma come parente è escluso dal voto e dal computo delle maggioranze. Il privilegio continua a operare sul pagamento; la parentela opera sul voto.

Il creditore contestato che ha acquistato il credito. Se hai acquistato un credito da un fornitore indipendente, e il debitore contesta l’importo, puoi chiedere l’ammissione provvisoria al voto. Se invece l’hai acquistato, meno di un anno prima della domanda, da un soggetto escluso (un parente, una società del gruppo), l’esclusione si estende a te.

L’Erario che è anche creditore privilegiato. I crediti tributari e contributivi godono in larga parte di privilegio: la transazione fiscale può prevederne il pagamento parziale o dilazionato, e in quel caso l’amministrazione vota. La parte incapiente o degradata viene trattata come chirografaria, e le classi dei crediti fiscali e previdenziali non soddisfatti integralmente sono obbligatorie.

L’imprenditore individuale o il piccolo imprenditore sotto soglia. Se l’impresa non supera le soglie di legge, lo strumento non è il concordato preventivo ma il concordato minore, gestito con l’Organismo di composizione della crisi (OCC). Lì il meccanismo del voto è semplificato e la mancata risposta del creditore vale come consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. La Cassazione, con la sentenza 16 maggio 2026, n. 14555, ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei debiti tributari non impone automaticamente il ricorso alla transazione fiscale dell’art. 88 CCII. Chi è al confine tra le due procedure deve sapere che cambiano non solo i documenti, ma le regole stesse del consenso.


Il confronto tra profili

Mettere i profili uno accanto all’altro aiuta a capire che le differenze non sono dettagli. Il fornitore chirografario vota quasi sempre e per l’intero credito, ma pesa poco nel totale. La banca garantita spesso non vota, ma quando vota pesa molto, e nel concordato in continuità le classi prelatizie diventano decisive per la ristrutturazione trasversale. Il lavoratore ha il termine più breve (trenta giorni) per restare fuori dal voto. Il parente o la società del gruppo sono esclusi, ma conservano il credito. L’imprenditore, infine, non vota ma decide l’architettura su cui gli altri voteranno.

AspettoFornitore chirografarioBanca / creditore garantitoLavoratore dipendenteParente, socio, gruppo, conflittoImprenditore proponente
Vota?Sì, per l’intero creditoSolo se non pagato integralmente (liquidatorio) o non pagato in denaro entro 180 giorni (continuità)Solo se non pagato integralmente; in continuità se non pagato entro 30 giorniNo: escluso dal voto e dal computo (salvo classe apposita per il creditore proponente)Non vota: raccoglie i voti
Norma chiaveArt. 109, commi 1 e 5; art. 84, comma 4Art. 109, commi 3, 4 e 5Art. 109, comma 5; art. 2751-bis, n. 1, c.c.Art. 109, commi 6 e 7Artt. 85, 88, 109, 111, 112
Soglia o tutela principaleMinimo 20% nel liquidatorioParte incapiente in chirografo; regola per teste se creditore unico oltre metàPagamento entro 30 giorni in continuitàCredito conservato pur senza votoRistrutturazione trasversale entro 7 giorni
Rischio principaleInerziaStima del beneCredere nel pagamento automaticoVoto conteggiato o escluso per erroreClassi costruite male
Strumento di difesaOpposizione all’omologazionePerizia di parte e opposizioneVerifica dell’elenco e del Fondo di garanziaContestazione davanti al commissario e in omologazioneSimulazione del voto e istanza ex art. 111

Le domande che valgono per tutti

Cosa succede se non voto? Il tuo credito non viene conteggiato tra i favorevoli. Nel concordato liquidatorio, poiché la maggioranza si calcola su tutti i crediti ammessi al voto, il tuo silenzio pesa di fatto come un no. Nel concordato in continuità, all’interno della tua classe, il silenzio riduce il numero dei votanti e può impedire di raggiungere la soglia della metà dei crediti necessaria per applicare la regola dei due terzi. In ogni caso, se il concordato viene omologato, ti vincola.

Se ho votato contro e il concordato viene approvato, sono obbligato a rispettarlo? Sì. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, compresi i dissenzienti e chi non ha votato. Restano però salvi i tuoi diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso: se un terzo ti ha garantito, puoi chiedergli la differenza.

Posso farmi rappresentare nel voto? Sì, il voto può essere espresso da un procuratore munito di procura. È una scelta frequente per chi vuole che il voto sia accompagnato da una valutazione tecnica della relazione del commissario e dell’attestazione.

Cosa succede se il debitore modifica la proposta dopo il mio voto? Il voto espresso sulla versione precedente non vale automaticamente per quella nuova. Devi essere informato e devi poter rinnovare il consenso. Se non ricevi comunicazioni, verifica direttamente con il commissario.

E se, dopo l’omologazione, il debitore non paga? Puoi chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, purché l’inadempimento non sia di scarsa importanza, entro i termini previsti dal Codice. È la stessa strada che vale per il creditore contestato quando il debitore non effettua gli accantonamenti a garanzia del suo credito, come ha ricordato Cass. n. 4596/2025.


La giurisprudenza profilo per profilo

Di seguito i riferimenti richiamati nella guida, ordinati per il profilo al quale si applicano. I principi sono riformulati in parole nostre: per il testo integrale occorre consultare il provvedimento.

Per il fornitore chirografario

1. Cass. civ., Sez. I, sent. 6 maggio 2024, n. 12137. Principio: se la proposta viene modificata, i voti favorevoli espressi prima non si estendono alla nuova proposta; i creditori devono essere informati e messi in condizione di rinnovare il consenso, ma il loro silenzio successivo non equivale a revoca tacita del voto. Rilevanza: chi ha votato sì deve sapere che una modifica rimette tutto in gioco, e chi propone deve gestire la comunicazione con cura.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21336/2024. Principio: nel concordato preventivo liquidatorio la soglia minima di soddisfazione del 20% per i creditori chirografari è inderogabile. Rilevanza: è la garanzia minima del fornitore nel concordato liquidatorio, prima ancora che si arrivi al voto.

Per la banca e i creditori prelatizi

3. Cass. civ., Sez. I, sent. 30 marzo 2026, n. 7663. Principio: nell’omologazione forzosa del concordato in continuità, l’approvazione da parte di almeno una classe di creditori “in the money” è alternativa all’approvazione della maggioranza delle classi; l’espressione “in mancanza” dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII si riferisce alla mancanza di tale maggioranza, in coerenza con la Direttiva (UE) 2019/1023. Rilevanza: definisce il peso delle classi prelatizie e delle classi “interessate” nella ristrutturazione trasversale.

4. Trib. Nocera Inferiore, 20 aprile 2026, n. 20. Principio: la prima parte della lett. d) dell’art. 112, comma 2, CCII può operare anche quando nessuna classe chiamata al voto è composta da creditori prelatizi, perché i crediti garantiti sono integralmente soddisfatti. Rilevanza: chiarisce che l’assenza di classi prelatizie votanti non chiude di per sé la strada dell’omologazione forzosa.

Per i lavoratori dipendenti

5. Trib. Mantova, 14 marzo 2024. Principio: in un concordato in continuità articolato in dieci classi, tra cui i lavoratori pagati oltre il termine di trenta giorni, il tribunale ha esaminato la richiesta di omologazione con ristrutturazione trasversale a fronte del voto favorevole di sole cinque classi, verificando l’omogeneità delle classi e il rispetto dell’ordine delle prelazioni. Rilevanza: mostra in concreto quando i lavoratori votano e come la loro classe entra nel calcolo.

6. Trib. Brindisi, decreto 3 luglio 2025. Principio: il concordato in continuità può essere omologato con classi dissenzienti se ricorrono le condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII; se la classe “interessata” su cui si fonda l’omologazione è quella di agenzie fiscali o enti previdenziali, il suo voto rileva solo se espressamente favorevole e non per effetto del cram down. Rilevanza: rilevante per i lavoratori (la cui classe aveva votato a favore) e per l’imprenditore che conta sul voto pubblico.

Per parenti, società del gruppo e creditori contestati

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 29 dicembre 2024, n. 34807. Principio: l’esclusione dal voto della società controllante non opera quando questa, al momento del voto, è sottoposta a procedura concorsuale, perché il suo interesse coincide con il miglior soddisfacimento dei propri creditori e non contrasta con quello degli altri creditori. Rilevanza: dimostra che le esclusioni per conflitto d’interessi vanno lette alla luce della loro funzione, non in modo meccanico.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. 21 febbraio 2025, n. 4596. Principio: il creditore il cui credito è contestato in giudizio può partecipare al voto e alla formazione delle maggioranze senza che ciò pregiudichi l’accertamento definitivo del credito; il mancato deposito delle somme accantonate a sua garanzia può rilevare ai fini della risoluzione del concordato. La pronuncia richiama il precedente Cass. n. 208/2019. Rilevanza: chiarisce che l’ammissione al voto e il diritto al pagamento sono piani distinti.

Per l’imprenditore proponente e per il Fisco

9. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790. Principio: nel testo dell’art. 88, comma 2-bis, CCII anteriore al D.Lgs. 136/2024, il cram down fiscale e previdenziale serviva solo a raggiungere le maggioranze del concordato liquidatorio e non consentiva di omologare il concordato in continuità superando il dissenso del Fisco. Rilevanza: decisiva per le procedure ancora regolate dal testo previgente.

10. Trib. Ferrara, 20 novembre 2024. Principio: il cram down fiscale previsto dall’art. 88 CCII nel testo anteriore al correttivo non si applica all’omologazione del concordato in continuità; il concordato può tuttavia essere omologato se ricorrono le condizioni della ristrutturazione trasversale dell’art. 112 CCII. Rilevanza: mostra che, anche quando il cram down fiscale non è disponibile, la ristrutturazione trasversale può offrire una via autonoma.

11. Cass. civ., Sez. I, sent. 16 maggio 2026, n. 14555. Principio: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non impone necessariamente la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, né l’applicazione automatica del cram down fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità. Rilevanza: fondamentale per l’imprenditore sotto soglia che si chiede se il suo caso rientri nel concordato preventivo o nel concordato minore.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ogni profilo ha bisogno di interventi diversi. Questi sono gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo, declinati per chi li utilizza.

  1. Per i fornitori: analizziamo la relazione del commissario giudiziale e mettiamo a confronto, numeri alla mano, la percentuale offerta dal concordato con quella stimata in caso di liquidazione giudiziale.
  2. Per tutti i creditori: verifichiamo l’importo per cui sei inserito nell’elenco e, se è errato, prepariamo la segnalazione documentata al commissario e l’istanza di ammissione provvisoria al voto per i crediti contestati.
  3. Per le banche e i creditori garantiti: esaminiamo la stima del bene oggetto di garanzia e la qualificazione del concordato, per stabilire se, per quanto e in quale classe hai diritto di votare.
  4. Per i lavoratori: ricostruiamo il credito retributivo e il TFR e verifichiamo i termini di pagamento previsti dal piano e il coordinamento con il Fondo di garanzia.
  5. Per parenti, soci e società del gruppo: verifichiamo l’esistenza delle cause di esclusione dal voto e, se l’esclusione è infondata, la contestiamo davanti al commissario e nel giudizio di omologazione.
  6. Per l’imprenditore: progettiamo la suddivisione in classi con criteri di omogeneità difendibili davanti al tribunale e simuliamo il voto classe per classe.
  7. Per l’imprenditore: prepariamo, insieme ai commercialisti dello staff, la transazione fiscale e previdenziale e verifichiamo i presupposti dell’eventuale cram down fiscale e della ristrutturazione trasversale.
  8. Per i creditori dissenzienti: redigiamo l’opposizione all’omologazione e la contestazione della convenienza, costituendoci formalmente nel giudizio per non perdere le impugnazioni successive.
  9. Per tutti: seguiamo il reclamo e l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione sull’omologazione, mantenendo la stessa linea difensiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi è imprenditore, l’abilitazione più pertinente è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la formazione del consenso dei creditori, la costruzione delle classi e il dialogo con banche ed enti pubblici sono il terreno su cui questa figura opera, e spesso la composizione negoziata è proprio l’anticamera del concordato. Per tutti i profili, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che le contestazioni sul voto e sulle maggioranze possano essere portate, se necessario, fino al giudizio di legittimità, dove negli ultimi anni la Prima Sezione civile ha definito molte delle regole descritte in questa guida. Per chi è sotto soglia, le qualifiche di Gestore della crisi e di professionista fiduciario di un OCC consentono di valutare se la strada giusta sia il concordato minore.

La continuità della strategia è un valore concreto: lo stesso difensore che analizza la proposta e prepara il voto segue l’opposizione all’omologazione, il reclamo e, se occorre, il ricorso in Cassazione, senza cambi di linea. E poiché il concordato è sempre insieme una questione giuridica e contabile, avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sulle regole del voto e sulle impugnazioni, i secondi sui numeri del piano, delle classi e della transazione fiscale.


Prima capisci chi sei, poi vota secondo le tue regole

Se c’è una cosa da portare via da questa guida è questa: il primo passo è capire quale profilo è il tuo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non secondo quelle che valgono per gli altri. Il fornitore deve votare e non restare inerte; la banca deve presidiare la stima del bene; il lavoratore deve controllare termini e importi; il parente o la società del gruppo devono sapere se il loro voto conta; l’imprenditore deve costruire classi e transazione fiscale prima che si apra la finestra di voto.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché unisce le competenze che il voto concordatario richiede: la gestione della trattativa con i creditori propria dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, il coordinamento di uno staff in diritto bancario e tributario per i crediti più pesanti di ogni concordato, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per seguire le contestazioni sulle maggioranze fino all’ultimo grado.

📩 La finestra di voto ha una data di chiusura che non si sposta: scrivici oggi stesso per esaminare la tua posizione. Tutti i riferimenti per raggiungere lo studio sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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