Il Concordato Preventivo Blocca I Pignoramenti Dell’Agenzia Entrate Riscossione? Sette Convinzioni Da Verificare Prima Di Muoversi

Sul rapporto tra concordato preventivo e Agenzia delle Entrate-Riscossione circola più passaparola che informazione. Lo si sente dal commercialista di un collega, lo si legge nei gruppi di imprenditori, lo si ricava da articoli scritti quando era ancora in vigore la vecchia legge fallimentare. Il risultato è un insieme di certezze che, alla prova del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato fino al correttivo-ter D.Lgs. 136/2024), si rivelano vere solo in parte, o non lo sono affatto.

È comprensibile crederci: le regole sono cambiate più volte in pochi anni, e alcune affermazioni che oggi sono sbagliate erano corrette fino al 2022. Ma su questo tema l’errore si paga in moneta sonante, perché l’Agente della riscossione non ha bisogno del giudice per pignorare il conto o i crediti verso i clienti: gli basta un ordine notificato alla banca o al cliente. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi deposita un ricorso “in bianco” convinto di essere al riparo, e non lo è, perde settimane decisive mentre il conto si svuota.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:

  1. “Basta depositare la domanda di concordato e l’Agenzia si ferma da sola.”
  2. “Con il concordato il pignoramento già in corso sparisce e i soldi bloccati tornano indietro.”
  3. “Dopo la domanda di concordato l’Agenzia non può più notificare nulla.”
  4. “Le misure protettive durano finché dura il concordato.”
  5. “Ho aderito al concordato preventivo biennale, quindi niente pignoramenti.”
  6. “I debiti fiscali nel concordato vanno pagati per intero e il Fisco ha diritto di veto.”
  7. “Il concordato è roba da grandi aziende: il piccolo imprenditore non può fermare l’Agenzia.”

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il tema si colloca nel punto in cui si incontrano tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi opera all’interno degli strumenti di regolazione della crisi; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè la materia da cui nascono i ruoli, le cartelle e la transazione fiscale; ed è avvocato cassazionista, il che conta perché la partita sulle misure protettive e sull’omologa si gioca spesso su reclami e impugnazioni. Per le imprese minori, inoltre, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC è il ponte verso il concordato minore.

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Mito n. 1 — “Basta depositare la domanda di concordato e l’Agenzia si ferma da sola”

Il mito

“Appena deposito il concordato in tribunale, anche in bianco, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può più toccarmi.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste ed è robusto: per decenni è stato così. L’art. 168 della legge fallimentare prevedeva che, dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino alla definitività dell’omologa, i creditori per titolo o causa anteriore non potessero, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. L’effetto era automatico: non serviva chiederlo, non serviva un provvedimento del giudice. Bastava depositare e pubblicare.

Lo stesso automatismo valeva, nella legge fallimentare, anche per gli accordi di ristrutturazione (art. 182-bis, comma 6). Moltissimi imprenditori, e non pochi consulenti, hanno vissuto quel sistema e ne hanno conservato il ricordo. Molte guide online, inoltre, non sono mai state aggiornate.

La realtà

Con il Codice della crisi l’automatismo è venuto meno. In realtà la norma oggi dice una cosa diversa: l’art. 54, comma 2, CCII stabilisce che il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, o sui beni e diritti con cui esercita l’impresa, opera dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese solo se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di accesso. Il comma 4 dello stesso articolo consente di chiedere le stesse misure anche con la domanda “con riserva” dell’art. 44 CCII, cioè il vecchio concordato in bianco.

Non finisce qui. L’art. 55 CCII affida al tribunale il compito di confermare o revocare le misure entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese; se il provvedimento non arriva entro quel termine, le misure cessano di produrre effetti. Lo scudo, quindi, è il risultato di una sequenza:

  • richiesta espressa nel ricorso (art. 54, commi 2 e 4, CCII);
  • pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (è da quel giorno, non dal deposito, che il divieto decorre);
  • conferma del tribunale nei trenta giorni (art. 55 CCII).

La correzione essenziale è questa: le misure protettive non sono automatiche, vanno chieste, pubblicate e confermate. Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio la parola “richiesta”. Il Tribunale di Ragusa, con ordinanza del giudice dell’esecuzione del 25 settembre 2024 (R.G.Es. 191/2020), ha applicato l’art. 54, commi 2 e 4, CCII sospendendo procedure esecutive immobiliari dopo che la società aveva depositato un ricorso ex art. 44 CCII chiedendo espressamente le misure: è la richiesta, non il semplice deposito, a fare la differenza.

Quando il ricorso è ben costruito, lo scudo copre anche l’Agente della riscossione: il divieto dell’art. 54 è rivolto a tutti i creditori, senza eccezioni per il creditore pubblico. Ed è qui che entrano in gioco le competenze specifiche: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, imposta il ricorso con la richiesta di misure protettive calibrata sulle procedure esattoriali effettivamente in corso.

Cosa deve contenere, in pratica, una richiesta efficace

Dire “chiedo le misure protettive” è necessario, ma raramente sufficiente a governare davvero il rapporto con l’Agente della riscossione. Una richiesta ben costruita indica le procedure esattoriali già pendenti (pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis, pignoramenti di crediti verso clienti, procedure immobiliari), i terzi pignorati coinvolti e lo stato di ciascuna esecuzione, così che il tribunale, nel provvedimento di conferma, possa individuarle con precisione e i terzi sappiano che cosa non possono più fare. È utile anche distinguere tra misure tipiche e misure atipiche: le prime discendono direttamente dall’art. 54, comma 2, CCII; le seconde (per esempio un ordine specifico a una banca di non riversare somme accantonate) richiedono un’indicazione puntuale e una motivazione.

Va poi ricordato che il divieto dell’art. 54 protegge il patrimonio del debitore e i beni e i diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa: non copre automaticamente i beni personali dei soci, né i garanti. Chi è socio illimitatamente responsabile o fideiussore deve valutare a parte la propria posizione. Infine, l’art. 54 esclude dalle misure richieste nel corso delle trattative per un accordo di ristrutturazione i diritti di credito dei lavoratori: un dettaglio che, nei gruppi di discussione, viene spesso generalizzato a sproposito a tutto il concordato.

Un’ultima avvertenza riguarda la tempistica della pubblicazione. Tra il deposito del ricorso e la sua iscrizione nel registro delle imprese possono trascorrere alcuni giorni; in quell’intervallo la protezione non è ancora operativa, e un pignoramento presso terzi notificato o portato a termine in quei giorni resta efficace. Per questo, quando un’esecuzione esattoriale è in corso, la data di deposito si sceglie guardando al calendario dei sessanta giorni del terzo pignorato, non a quello dello studio.

La prova

Il testo dell’art. 54, comma 2, CCII condiziona il divieto alla richiesta del debitore. La stampa specializzata ha osservato fin dai primi mesi di applicazione del Codice che, a differenza del previgente art. 182-bis, comma 6, l.fall., la richiesta di misure protettive non produce più un effetto immediato e automatico, e che la protezione dipende ora da un provvedimento del giudice. Il Tribunale di Ragusa (G.E., ordinanza 25 settembre 2024) ne è un’applicazione concreta.

Cosa rischia chi ci crede

Chi deposita un ricorso con riserva senza chiedere le misure, o le chiede ma non verifica la pubblicazione, resta esposto: l’Agente della riscossione può proseguire il pignoramento presso terzi e la banca può versare. Chi le chiede ma lascia scadere il termine di conferma vede cessare la protezione proprio quando ne avrebbe più bisogno. In entrambi i casi il danno è pratico e immediato: liquidità persa, fornitori non pagati, piano concordatario che diventa più difficile da sostenere.


Mito n. 2 — “Con il concordato il pignoramento già in corso sparisce e i soldi bloccati tornano indietro”

Il mito

“Una volta ottenute le misure protettive, la banca deve sbloccare subito le somme già pignorate dall’Agenzia e il pignoramento viene cancellato.”

Perché ci credono in tanti

Perché si confondono due verbi: sospendere ed estinguere. Le misure protettive impediscono ai creditori di proseguire le azioni esecutive, e nel linguaggio comune “non poter proseguire” diventa “dover annullare”. Contribuisce all’equivoco il fatto che alcune pronunce di merito, soprattutto nella composizione negoziata, hanno davvero disposto lo svincolo di somme in casi particolari, per pagare stipendi o fornitori strategici: un’eccezione che il passaparola ha trasformato in regola.

La realtà

Le misure protettive congelano l’esecuzione, non la cancellano. Il pignoramento resta, il vincolo sulle somme accantonate pure, ma il creditore non può portarlo a compimento finché le misure sono efficaci. Se le misure cessano senza che il concordato arrivi a omologa, l’esecuzione può riprendere da dove si era fermata.

Bisogna poi distinguere a che punto era arrivata l’esecuzione quando la domanda è stata pubblicata.

Esecuzione già conclusa prima della pubblicazione. La Corte di cassazione (Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850) ha chiarito che, nel concordato preventivo, se il pignoramento presso terzi è arrivato all’ordinanza di assegnazione prima della pubblicazione della domanda, gli effetti dell’assegnazione restano fermi: il terzo che paga viene liberato e il creditore trattiene la somma, anche se il pagamento materiale avviene dopo la pubblicazione. Il concordato, a differenza del fallimento, non comporta lo spossessamento pieno del debitore, e per questo non travolge un’esecuzione già giunta al suo atto conclusivo.

Pignoramento esattoriale ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973. Qui non c’è un’ordinanza di assegnazione del giudice: l’Agente della riscossione ordina direttamente al terzo (banca, cliente, datore di lavoro) di pagare entro sessanta giorni. La Cassazione (Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520) ha precisato che, quando l’oggetto è il saldo di un conto corrente, il vincolo colpisce anche le somme che affluiscono sul conto durante quei sessanta giorni, perché è un vero pignoramento con effetti analoghi a quello ordinario. Con l’ordinanza n. 30214 del 2025 la Corte ha inoltre affermato che, se il terzo non paga entro il termine, il pignoramento speciale perde efficacia automaticamente, senza bisogno di un provvedimento del giudice. La correzione essenziale: ciò che la banca ha già versato all’Agente prima della pubblicazione della domanda non torna indietro per effetto delle misure; ciò che è ancora accantonato, invece, resta congelato e non può essere riversato.

Somme accantonate e assegnazioni recenti. Esiste una giurisprudenza di merito che si spinge più in là. Il Tribunale di Vicenza (11 gennaio 2026), in un procedimento di composizione negoziata, ha ritenuto che le misure protettive possano sospendere anche gli effetti di un’assegnazione già intervenuta, perché l’assegnazione non comporta una spoliazione definitiva ma una legittimazione all’incasso; le somme, però, non tornano nella libera disponibilità del debitore: vanno accantonate su un conto vincolato alla procedura. È la conferma del principio, non la sua smentita: nessuno “si riprende i soldi”, al massimo si evita che finiscano a un solo creditore a danno degli altri.

La prova

Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850 (assegnazione anteriore resta ferma); Cass. civ., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520 (estensione del vincolo 72-bis alle somme affluite nei sessanta giorni); Cass. ord. n. 30214/2025 (perdita di efficacia del vincolo se il terzo non paga nei sessanta giorni); Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026 (sospensione degli effetti dell’assegnazione con accantonamento vincolato).

Cosa rischia chi ci crede

Chi telefona alla banca il giorno dopo la pubblicazione pretendendo lo sblocco “per legge” ottiene un rifiuto, e spesso perde tempo prezioso. Peggio ancora, chi chiede al tribunale la liberazione indiscriminata delle somme rischia un rigetto che indebolisce la credibilità dell’intera istanza, quando una richiesta più mirata (accantonamento vincolato, svincolo motivato di importi specifici per esigenze di continuità) avrebbe avuto ben altre possibilità. E chi conta su somme che in realtà sono già state versate costruisce un piano su liquidità che non esiste.


Mito n. 3 — “Dopo la domanda di concordato l’Agenzia non può più notificare nulla”

Il mito

“Se l’Agenzia mi notifica una cartella o un avviso dopo che ho depositato il concordato, l’atto è nullo e posso ignorarlo.”

Perché ci credono in tanti

Perché c’è una sentenza che sembra dirlo. Con la sentenza n. 13831 del 3 maggio 2022 la Corte di cassazione ha ritenuto illegittima una cartella di pagamento notificata dall’Agente della riscossione dopo la presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, ricollegando la conclusione al divieto dell’art. 168 l.fall. La pronuncia ha avuto grande eco e, per semplificazione, è diventata la regola “dopo il concordato l’Agenzia non può notificare più niente”.

La realtà

Vero, ma solo a metà. Tre precisazioni rimettono le cose al loro posto.

Primo: quella sentenza riguardava la legge fallimentare. Il ragionamento della Corte si fondava sull’art. 168 l.fall., che operava automaticamente dalla pubblicazione del ricorso. Nel Codice della crisi il divieto di azioni esecutive e cautelari dipende, come visto, dalla richiesta di misure protettive e dalla loro conferma. Trasferire meccanicamente quella conclusione al regime attuale, senza verificare se le misure sono state chieste e confermate, è un errore.

Secondo: la stessa Cassazione ha ricordato che il credito erariale non resta senza tutela. Nella sentenza del 2022 la Corte ha richiamato l’art. 33 del d.lgs. 112/1999, che consente all’ente creditore di iscrivere a ruolo il credito e all’Agente della riscossione di insinuarlo nella procedura concorsuale sulla base del ruolo, senza bisogno della previa notifica della cartella; e l’art. 25 del D.P.R. 602/1973, che detta una disciplina specifica per la notifica delle cartelle relative a crediti anteriori alla pubblicazione del ricorso. In altre parole: il credito fiscale entra comunque nel passivo del concordato.

Terzo: misure protettive e attività di accertamento sono piani diversi. Le misure dell’art. 54 CCII bloccano le azioni esecutive e cautelari, cioè pignoramenti, fermi, ipoteche e simili. Non impediscono all’Agenzia delle Entrate di controllare le dichiarazioni, di emettere avvisi di accertamento o di quantificare il proprio credito. La correzione essenziale: un atto che accerta o quantifica il debito va valutato e, se illegittimo, impugnato nei termini; non va ignorato confidando in una nullità automatica. I termini per ricorrere al giudice tributario continuano a decorrere.

C’è anzi un motivo in più per non trascurare questi atti proprio durante il concordato. Il credito fiscale entra nel passivo per l’importo che risulta dai ruoli e dagli accertamenti: se un avviso contiene errori di calcolo, sanzioni non dovute o pretese prescritte, lasciarlo diventare definitivo significa gonfiare il passivo, peggiorare le percentuali offerte agli altri creditori e rendere più difficile la convenienza della transazione fiscale. Contestare tempestivamente un atto illegittimo, in altre parole, non è in contrasto con la procedura concordataria: ne rafforza la sostenibilità.

Va infine ricordato che l’art. 54, comma 2, CCII prevede anche un effetto favorevole per i creditori: dalla pubblicazione della domanda con richiesta di misure le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti esecutivi rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Il sistema, quindi, non concede al debitore un vantaggio “a costo zero” sulla prescrizione delle cartelle: congela la situazione per tutti, in attesa che il piano la regoli. Chi conta di veder maturare la prescrizione dei ruoli mentre è protetto dalle misure fa un calcolo che la legge ha già previsto e neutralizzato.

La prova

Cass. 3 maggio 2022, n. 13831 (cartella notificata dopo la domanda di concordato, nel regime dell’art. 168 l.fall.; tutela del credito erariale tramite insinuazione sulla base del ruolo ex art. 33 d.lgs. 112/1999); art. 54, comma 2, CCII (oggetto del divieto: azioni esecutive e cautelari).

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio più grave è la definitività dell’atto. Chi lascia scadere i termini di impugnazione di un avviso o di una cartella perché lo ritiene nullo “per via del concordato” si ritrova con un debito non più contestabile, che l’Agenzia farà valere nel passivo concordatario per l’intero importo. Se poi il concordato non arriva a omologa, quel debito diventa immediatamente aggredibile con tutti gli strumenti della riscossione coattiva. Un atto ignorato non scompare: diventa più solido.


Mito n. 4 — “Le misure protettive durano finché dura il concordato”

Il mito

“Una volta ottenuta la protezione, l’Agenzia resta ferma fino all’omologa, per tutto il tempo che serve.”

Perché ci credono in tanti

Ancora una volta pesa la memoria della legge fallimentare: l’art. 168 l.fall. proteggeva il debitore dalla pubblicazione del ricorso fino alla definitività del decreto di omologa, senza un limite temporale prefissato. In più, nel linguaggio comune “concordato” e “protezione” vengono usati come sinonimi: se sono in concordato, sono protetto.

La realtà

Il Codice della crisi ha introdotto limiti temporali precisi, di derivazione europea (direttiva UE 2019/1023). La durata delle misure protettive concesse nel procedimento è fissata dal giudice e, in prima battuta, non può superare i quattro mesi; possono essere prorogate o rinnovate, ma l’art. 8 CCII stabilisce che la durata complessiva, comprensiva di proroghe e rinnovi, non può superare i dodici mesi. Superato quel limite, la protezione tipica si esaurisce anche se il concordato non è ancora stato omologato.

Esiste una via d’uscita? Il Codice prevede anche le misure cautelari (art. 54, comma 1, CCII), ma la giurisprudenza di merito è prudente nel consentirne l’uso come prolungamento mascherato delle misure protettive scadute. Il Tribunale di Isernia (19 maggio 2026) ha respinto una richiesta di misure cautelari con effetti fino all’omologa proprio perché l’imprenditore aveva già goduto delle misure protettive per il periodo massimo; il Tribunale di Milano (20 ottobre 2025) ha ammesso le cautelari dopo la scadenza solo nei confronti di creditori individuati, con l’onere per il debitore di dimostrarne l’utilità e la proporzionalità. Già nel 2024 il Tribunale di Brindisi (ordinanza 3 gennaio 2024) aveva ritenuto la questione della natura delle misure protettive talmente controversa da sottoporla alla Cassazione con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., proprio in considerazione del limite rigido dei dodici mesi.

La correzione essenziale: lo scudo ha una scadenza, e il piano concordatario deve essere costruito sapendo esattamente quando arriva. Anche i tempi processuali vanno governati: la Corte d’Appello di Bari (7 ottobre 2025) ha dichiarato inammissibile un reclamo proposto ben oltre il termine di trenta giorni in una vicenda nata da una domanda di concordato con istanza di conferma delle misure protettive. Un termine perso, in questa materia, raramente si recupera.

La prova

Art. 8 CCII (durata massima complessiva di dodici mesi); art. 55 CCII (conferma entro trenta giorni, pena la cessazione); Trib. Isernia, 19 maggio 2026; Trib. Milano, 20 ottobre 2025; Trib. Brindisi, ord. 3 gennaio 2024 (rinvio pregiudiziale); App. Bari, 7 ottobre 2025.

Cosa rischia chi ci crede

Chi costruisce un percorso lento, contando su una protezione indefinita, rischia di arrivare al voto dei creditori o all’udienza di omologa con le misure ormai scadute. A quel punto l’Agente della riscossione riprende i pignoramenti sospesi e può avviarne di nuovi, e il debitore si trova a fronteggiare la riscossione coattiva proprio nella fase in cui dovrebbe dimostrare al tribunale la sostenibilità del piano. In alcuni casi, l’esecuzione ripresa rende il piano stesso irrealizzabile.


Mito n. 5 — “Ho aderito al concordato preventivo biennale, quindi niente pignoramenti”

Il mito

“Ho fatto il concordato preventivo con il Fisco, quello biennale: l’Agenzia non può pignorarmi.”

Perché ci credono in tanti

Per una pura coincidenza di nomi. Dal 2024 esiste il concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024), uno strumento fiscale con cui il contribuente titolare di partita IVA concorda con l’Agenzia delle Entrate, per due periodi d’imposta, il reddito su cui pagare le imposte. Se ne parla moltissimo nei mezzi di informazione, negli studi dei commercialisti e nelle circolari di categoria. Chi sente dire “concordato preventivo” nello stesso discorso in cui si parla di Agenzia delle Entrate collega naturalmente le due cose. Il passaggio successivo, “allora sono protetto dai pignoramenti”, è breve e sbagliato.

La realtà

Sono due istituti che condividono soltanto le parole. Il concordato preventivo biennale è un accordo sul reddito futuro ai fini delle imposte: riguarda come si calcolano le imposte dei prossimi anni, non come si pagano i debiti già scaduti. Non è una procedura concorsuale, non si deposita in tribunale, non prevede misure protettive, non sospende ruoli già affidati all’Agente della riscossione e non ha alcun effetto sui pignoramenti in corso.

Il concordato preventivo di cui parla il Codice della crisi (artt. 84 e seguenti CCII) è invece uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza dell’impresa: si apre con ricorso al tribunale, coinvolge tutti i creditori, può prevedere la falcidia dei debiti fiscali tramite la transazione fiscale dell’art. 88 CCII e, se richieste, le misure protettive dell’art. 54 CCII.

La correzione essenziale: l’adesione al concordato preventivo biennale non blocca nessun pignoramento, nessun fermo e nessuna ipoteca dell’Agente della riscossione. Per i debiti già iscritti a ruolo gli strumenti sono altri: rateizzazione, definizioni agevolate quando previste dalla legge, sospensione giudiziale in sede di impugnazione, oppure, se l’impresa è in crisi o insolvente, gli strumenti del Codice della crisi.

Un test pratico aiuta a non confondersi. Se l’atto è stato firmato online, sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, senza alcun ricorso a un giudice, si tratta del concordato biennale. Se invece esiste un numero di ruolo del tribunale, un decreto del giudice e una pubblicazione nel registro delle imprese, si tratta del concordato preventivo del Codice della crisi. Solo nel secondo caso ha senso chiedersi se le misure protettive siano state richieste e confermate. Nel primo, la risposta alla domanda del titolo è semplicemente no: l’Agente della riscossione conserva intatti tutti i suoi poteri sui ruoli già scaduti, e il contribuente deve difendersi con gli strumenti ordinari.

La prova

Il D.Lgs. 13/2024 disciplina il concordato preventivo biennale come istituto di determinazione concordata del reddito, privo di qualsiasi effetto sulle procedure esecutive; il Codice della crisi colloca le misure protettive solo all’interno degli strumenti di regolazione della crisi (artt. 54-55 CCII). Non esiste una norma che attribuisca al concordato biennale effetti protettivi.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di non reagire a una cartella, a un’intimazione o a un pignoramento presso terzi convinto di essere già “in regola”. Intanto i termini per impugnare scadono, il pignoramento sui crediti verso i clienti si consolida e le somme vengono versate. È il classico caso in cui l’equivoco costa più del debito iniziale: alle somme perse si aggiungono interessi di mora, oneri di riscossione e, spesso, la perdita di una finestra utile per uno strumento che avrebbe davvero protetto l’impresa.


Mito n. 6 — “I debiti fiscali nel concordato vanno pagati per intero e il Fisco ha diritto di veto”

Il mito

“Nel concordato le tasse si pagano tutte, e se l’Agenzia vota contro il concordato è morto.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui c’è una storia reale alle spalle. Per lungo tempo il credito IVA e le ritenute sono stati considerati non falcidiabili; e il voto dell’Erario, che in molti concordati rappresenta una quota enorme del passivo, era di fatto decisivo. Chi ha visto naufragare concordati per il “no” dell’Amministrazione finanziaria ne ha tratto una regola generale.

La realtà

Il quadro è cambiato in modo profondo. L’art. 88 CCII consente al debitore di proporre, con il piano di concordato, il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei contributi, a condizione che il trattamento proposto non sia inferiore a quanto l’Erario otterrebbe dalla liquidazione dei beni su cui ha prelazione, secondo la relazione di un professionista indipendente. È la transazione fiscale.

Quanto al veto, il Codice ha introdotto l’omologazione forzosa, il cosiddetto cram down fiscale. Dopo il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024), l’art. 88 distingue:

  • nel concordato liquidatorio (comma 3), il tribunale omologa anche senza l’adesione delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali se tale adesione è determinante per raggiungere le maggioranze e il trattamento proposto è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • nel concordato in continuità (comma 4), il tribunale omologa se il trattamento non è deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria e l’adesione pubblica è determinante per la maggioranza delle classi, oppure la maggioranza è raggiunta escludendo dal calcolo le classi dei creditori pubblici; ma per la cosiddetta approvazione “a minoranza” l’adesione del creditore pubblico deve essere espressa.

La correzione essenziale: il Fisco non ha più un diritto di veto assoluto, ma il superamento del suo dissenso segue regole precise, diverse per concordato liquidatorio e in continuità, e non si applica retroattivamente. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza interlocutoria del 21 maggio 2026, n. 15593, ha osservato che, per le proposte di transazione presentate prima dell’entrata in vigore del correttivo-ter, l’omologazione forzosa dell’art. 88, comma 2-bis, nel testo allora vigente non poteva essere innestata sulla ristrutturazione trasversale del concordato in continuità prevista dall’art. 112, comma 2, CCII; ha ricordato che il correttivo-ter si applica solo alle proposte di transazione presentate dopo la sua entrata in vigore; e ha rimesso alla Corte di giustizia UE una questione sulla nozione di classe “interessata”. Chi pensa che basti una proposta qualunque per scavalcare il voto dell’Erario sbaglia quanto chi pensa che l’Erario possa sempre bloccare tutto.

Cosa c’entra tutto questo con i pignoramenti? Molto: è la transazione fiscale a trasformare la protezione temporanea in una soluzione definitiva. Le misure protettive fermano l’Agente della riscossione per qualche mese; il concordato omologato, con il credito fiscale falcidiato o dilazionato, vincola l’Agente al trattamento previsto dal piano (art. 117 CCII). Senza una transazione fiscale credibile, la protezione è solo un rinvio.

La prova

Art. 88 CCII come sostituito dal D.Lgs. 136/2024; Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593 (limiti del cram down nel regime anteriore al correttivo-ter e regime transitorio).

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede che il Fisco vada pagato per intero spesso rinuncia in partenza al concordato e lascia correre la riscossione coattiva fino al dissesto. Chi, all’opposto, crede che il cram down sia automatico presenta proposte prive di una relazione di convenienza solida, che il tribunale non può omologare. In entrambi i casi l’Agente della riscossione, alla scadenza delle misure, torna a pignorare.


Mito n. 7 — “Il concordato è roba da grandi aziende: il piccolo imprenditore non può fermare l’Agenzia”

Il mito

“Sono una piccola impresa o un artigiano: il concordato non fa per me, e contro i pignoramenti dell’Agenzia non ho nessuno strumento.”

Perché ci credono in tanti

Perché il concordato preventivo vero e proprio è effettivamente riservato all’imprenditore commerciale che non sia “impresa minore”, e richiede una struttura documentale (piano, attestazione, commissario giudiziale) pensata per realtà medio-grandi. Da qui il salto logico: se il concordato non è per me, nessuno scudo è per me.

La realtà

Il Codice della crisi ha costruito strumenti paralleli proprio per chi non può accedere al concordato preventivo, e anche questi prevedono la sospensione delle esecuzioni:

  • concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII) per le imprese minori, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative e i professionisti: il giudice, con il decreto di apertura e su richiesta del debitore, può disporre che non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
  • ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII) per chi ha debiti estranei all’attività d’impresa: il giudice può disporre la sospensione delle procedure esecutive che pregiudicherebbero la fattibilità del piano;
  • composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII, nata con il D.L. 118/2021), accessibile anche alle imprese di piccole dimensioni, con misure protettive proprie (artt. 18-19 CCII).

Un esempio concreto: il Tribunale di Chieti, con decreto del 5 settembre 2025 (R.G. 67/2025 P.U.), ha aperto un concordato minore e, tra le misure protettive, ha sospeso il pignoramento presso terzi notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel luglio 2025, ritenendo urgente evitare che quella esecuzione proseguisse. È la dimostrazione che lo scudo contro l’Agente della riscossione non è un privilegio delle grandi imprese.

Attenzione però a un errore uguale e contrario: questi strumenti non si sommano a piacimento. La Cassazione (Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856) ha stabilito che la domanda di composizione negoziata con richiesta di misure protettive è inammissibile se presentata mentre pende una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, e che in quel caso non impedisce la dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale. La correzione essenziale: per ogni dimensione d’impresa esiste uno strumento capace di sospendere le esecuzioni dell’Agenzia, ma va scelto quello giusto, nell’ordine giusto.

Nel concordato minore, poi, il rapporto con il creditore pubblico segue regole proprie: anche qui la proposta può prevedere il pagamento parziale dei crediti tributari e contributivi, e il Codice consente al giudice di superare la mancata adesione dell’Amministrazione finanziaria quando la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi è centrale: è il gestore nominato dall’OCC a redigere la relazione che accompagna la domanda, a verificare la completezza dell’elenco dei creditori (compresi i ruoli affidati all’Agente) e a riferire al giudice. Una domanda che sottovaluta la posizione esattoriale, dimenticando ruoli o pignoramenti in corso, è una domanda che può vedersi negare proprio le misure di cui l’imprenditore aveva più bisogno.

La prova

Trib. Chieti, decreto 5 settembre 2025 (concordato minore con sospensione del pignoramento presso terzi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione); Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 (inammissibilità della composizione negoziata in pendenza di concordato).

Cosa rischia chi ci crede

Il piccolo imprenditore che si ritiene escluso da ogni tutela tende a subire passivamente i pignoramenti sui crediti verso i clienti o sul conto, fino alla chiusura dell’attività. Chi invece “salta” da uno strumento all’altro senza strategia rischia di perdere anche la protezione che aveva, come nel caso deciso dalla Cassazione nel dicembre 2025.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia per mostrare cosa accade in concreto quando si agisce sulla base di un mito o sulla base della norma. Non si riferiscono a casi reali.

Simulazione 1 — Il ricorso “in bianco” senza richiesta di misure (mito n. 1)

Ipotesi. Una S.r.l. ha debiti iscritti a ruolo per 214.380,52 €. Il 3 marzo 2026 l’Agente della riscossione notifica alla banca un pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973; sul conto ci sono 61.247,18 €, e nei giorni successivi arrivano bonifici dei clienti per altri 18.904,60 €.

Strada A (mito). Il 20 marzo la società deposita un ricorso con riserva ex art. 44 CCII convinta che basti, ma non chiede le misure protettive. La banca, entro i sessanta giorni (cioè entro il 2 maggio), versa all’Agente l’intero saldo vincolato, comprese le somme affluite nel frattempo, come consentito dalla lettura della Cassazione n. 28520/2025: 80.151,78 € escono dalla disponibilità dell’impresa. Il piano concordatario dovrà essere costruito senza quella liquidità.

Strada B (norma). Il ricorso del 20 marzo contiene la richiesta espressa delle misure ex art. 54, commi 2 e 4, CCII; la domanda viene pubblicata nel registro delle imprese il 23 marzo. Da quel giorno l’Agente non può proseguire l’esecuzione e la banca non può riversare le somme ancora accantonate. Il tribunale deve confermare entro trenta giorni dall’iscrizione, cioè entro il 22 aprile: se conferma, le somme restano congelate a beneficio della procedura; se il termine scade senza provvedimento, le misure cessano e la banca può versare.

Simulazione 2 — Il concordato biennale scambiato per scudo (mito n. 5)

Ipotesi. Un’impresa individuale ha aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027. Ha ruoli scaduti per 37.912,40 €. Il 9 giugno 2026 l’Agente notifica un pignoramento presso terzi ai suoi due principali clienti, che le devono rispettivamente 14.870,00 € e 22.415,35 €.

Esito reale. Il titolare non reagisce, convinto che il concordato biennale lo protegga. I clienti, nei sessanta giorni, versano all’Agente 37.285,35 €. Nessuna norma consente di recuperare quelle somme sulla base del concordato biennale. Se il titolare si fosse attivato subito, verificando la regolarità degli atti presupposti e, se l’impresa era davvero in crisi, valutando con i tempi giusti uno strumento del Codice della crisi (per un’impresa minore, il concordato minore con richiesta di sospensione), la partita sarebbe stata ancora aperta.

Simulazione 3 — La protezione che scade (mito n. 4)

Ipotesi. Una società pubblica il 14 gennaio 2026 una domanda di concordato con richiesta di misure protettive, confermate dal tribunale per quattro mesi, fino al 14 maggio 2026. Ottiene poi una proroga. L’art. 8 CCII fissa il limite complessivo a dodici mesi: la protezione non può in ogni caso superare il 14 gennaio 2027.

Strada A (mito). Il piano viene presentato tardi, la relazione sulla transazione fiscale arriva incompleta, il voto slitta. Al 14 gennaio 2027 il concordato non è ancora omologato. Le misure cessano e l’Agente riattiva il pignoramento dei crediti verso i clienti, sospeso dal gennaio precedente, per 96.338,07 €. Una richiesta di misure cautelari “ponte” incontra l’orientamento restrittivo dei tribunali (Trib. Isernia 2026, Trib. Milano 2025).

Strada B (norma). Il calendario viene costruito a ritroso dalla scadenza dei dodici mesi: deposito del piano e della proposta di transazione fiscale con anticipo sufficiente, relazione del professionista indipendente completa sul confronto con l’alternativa liquidatoria, gestione tempestiva di eventuali reclami. L’udienza di omologa viene raggiunta mentre le misure sono ancora efficaci, e da quel momento a vincolare l’Agente è il concordato omologato.


Il fondo di verità

Ogni mito di questa guida nasce da un frammento corretto. Rimetterli insieme nel quadro giusto è il modo migliore per non esserne vittime.

È vero che il concordato può fermare l’Agenzia. L’art. 54 CCII non fa eccezioni per i creditori pubblici: una volta chieste, pubblicate e confermate, le misure protettive impediscono anche all’Agente della riscossione di iniziare o proseguire pignoramenti, fermi e altre azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Durante lo stesso periodo le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano. Dopo il deposito della domanda, inoltre, l’art. 46 CCII impedisce ai creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati, e rende inefficaci verso i creditori anteriori le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione.

È vero che un tempo bastava depositare. Fino all’entrata in vigore del Codice della crisi, l’art. 168 l.fall. produceva il blocco automaticamente. Oggi serve la richiesta. Il frammento è corretto, ma è scaduto.

È vero che la Cassazione ha dichiarato illegittima una cartella notificata dopo la domanda. La sentenza n. 13831/2022 esiste, ma è stata pronunciata nel regime della legge fallimentare e non esonera il debitore dall’impugnare tempestivamente gli atti che quantificano il debito.

È vero che il Fisco può essere costretto ad accettare una falcidia. La transazione fiscale e il cram down dell’art. 88 CCII lo consentono, ma solo alle condizioni di legge, con una relazione di convenienza solida, distinguendo tra concordato liquidatorio e in continuità e tenendo conto del regime transitorio del correttivo-ter.

È vero che le esecuzioni si fermano. Ma si fermano, non si cancellano: ciò che è stato assegnato o versato prima della pubblicazione resta, ciò che è accantonato rimane vincolato.

È vero che esiste un “concordato” con l’Agenzia delle Entrate. Ma il concordato preventivo biennale è un accordo sul reddito, non uno strumento di protezione dai creditori.

È vero che le piccole imprese hanno meno strumenti. Ma ne hanno: il concordato minore, la ristrutturazione dei debiti del consumatore e la composizione negoziata prevedono forme di sospensione delle esecuzioni, purché si scelga lo strumento giusto e non lo si sovrapponga a un altro già pendente.

Rimesso al suo posto ogni frammento, la risposta alla domanda del titolo diventa netta: sì, il concordato preventivo può bloccare i pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma solo se le misure protettive vengono chieste, pubblicate e confermate, solo per il tempo massimo previsto dalla legge e senza effetto retroattivo su ciò che è già stato assegnato o versato.


Mito contro realtà: il quadro in una tabella

La tabella riassume, per ciascuna convinzione analizzata, la versione che circola e quella che risulta dalle norme e dalla giurisprudenza. È pensata per chi deve prendere una decisione in fretta e vuole sapere, in una riga, dove si nasconde l’errore. Ogni riga rinvia alla sezione in cui il tema è sviluppato con i riferimenti completi.

Il mitoCome stanno le cose
Basta depositare il concordato e l’Agenzia si fermaLe misure protettive vanno chieste nel ricorso, decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese e devono essere confermate dal tribunale entro 30 giorni (artt. 54-55 CCII)
Il pignoramento sparisce e i soldi tornano indietroL’esecuzione è sospesa, non estinta; le assegnazioni anteriori restano ferme (Cass. 3850/2021); le somme accantonate restano vincolate
Dopo la domanda l’Agenzia non può notificare nullaIl divieto riguarda azioni esecutive e cautelari; gli atti che quantificano il debito vanno impugnati nei termini; Cass. 13831/2022 riguardava la legge fallimentare
Le misure durano finché dura il concordatoDurata iniziale fino a 4 mesi, massimo complessivo 12 mesi (art. 8 CCII); le cautelari non sono un prolungamento automatico
Il concordato preventivo biennale blocca i pignoramentiÈ un accordo fiscale sul reddito futuro, privo di effetti sulle procedure esecutive
Le tasse si pagano per intero e il Fisco ha diritto di vetoTransazione fiscale e cram down (art. 88 CCII) a condizioni precise; regime transitorio del correttivo-ter (Cass. 15593/2026)
Il piccolo imprenditore non ha strumentiConcordato minore, ristrutturazione del consumatore e composizione negoziata prevedono sospensioni; ma non vanno sovrapposti (Cass. 31856/2025)

Le domande di verifica

Quindi è vero che, se l’Agenzia mi ha già pignorato il conto, è ormai troppo tardi per il concordato?

No. Se la banca non ha ancora versato le somme all’Agente, la pubblicazione di una domanda con richiesta di misure protettive impedisce la prosecuzione dell’esecuzione e congela ciò che è accantonato. Il tempo però è decisivo: nel pignoramento ex art. 72-bis la banca ha sessanta giorni per pagare, e ogni giorno di ritardo nel deposito può tradursi in somme definitivamente versate.

Quindi è vero che le misure protettive bloccano anche fermo amministrativo e ipoteca?

Dipende. Il divieto dell’art. 54 CCII riguarda le azioni esecutive e cautelari, categoria nella quale vengono comunemente ricondotte anche le misure con cui l’Agente della riscossione vincola beni mobili registrati e immobili; l’art. 46 CCII, inoltre, impedisce di acquisire nuovi diritti di prelazione non concordati dopo il deposito. Un fermo o un’ipoteca iscritti prima, invece, non vengono cancellati dalle misure: il loro destino si decide nel piano e con l’omologa.

Quindi è vero che con il concordato posso smettere di pagare le rate della rateizzazione con l’Agenzia?

Dipende. I crediti anteriori alla domanda confluiscono nel concordato e vanno trattati secondo il piano, non pagati separatamente al di fuori di esso; i pagamenti di crediti anteriori durante la procedura richiedono, di regola, l’autorizzazione del tribunale. Ma la scelta di interrompere i pagamenti va presa dentro una strategia precisa e documentata, mai per iniziativa autonoma: se la domanda viene poi dichiarata inammissibile, la rateizzazione decaduta non rinasce.

Quindi è vero che, una volta omologato il concordato, l’Agenzia non può più pignorare per la parte di debito falcidiata?

Sì, con una condizione. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda (art. 117 CCII), Agente della riscossione compreso, che dovrà accontentarsi del trattamento previsto dal piano. Se però il debitore non adempie, il concordato può essere risolto su istanza dei creditori (art. 119 CCII), con le conseguenze del caso.

Quindi è vero che posso chiedere la composizione negoziata e il concordato contemporaneamente, per avere più protezione?

No. La Cassazione (Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856) ha ritenuto inammissibile la domanda di composizione negoziata con misure protettive presentata mentre pendeva una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, e priva di effetto impeditivo rispetto alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale. Gli strumenti si scelgono in sequenza, non si cumulano.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i provvedimenti richiamati nella guida, ciascuno collegato alla convinzione che smentisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in parole nostre.

1. Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850 — Mito n. 2. Nel concordato preventivo, se l’espropriazione presso terzi è arrivata all’ordinanza di assegnazione prima della pubblicazione della domanda, l’assegnazione resta efficace e il pagamento del terzo libera il debitore anche se eseguito dopo. Rilevanza: dimostra che il concordato non cancella le esecuzioni già concluse.

2. Cass. 3 maggio 2022, n. 13831 — Mito n. 3. Nel regime dell’art. 168 l.fall., la Corte ha ritenuto illegittima la cartella notificata dopo il ricorso per concordato, ricordando che il credito erariale può comunque essere insinuato nella procedura sulla base del ruolo (art. 33 d.lgs. 112/1999). Rilevanza: spiega da dove nasce il mito e perché non va applicato meccanicamente al Codice della crisi.

3. Cass. civ., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520 — Mito n. 2. Nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 sul conto corrente, la banca deve versare all’Agente anche il saldo attivo formatosi dopo la notifica, almeno entro i sessanta giorni. Rilevanza: chiarisce quanto può uscire dal conto se le misure protettive arrivano tardi.

4. Cass. ord. n. 30214/2025 — Mito n. 2. Se il terzo pignorato non paga entro i sessanta giorni, il pignoramento ex art. 72-bis perde efficacia automaticamente, senza necessità di un provvedimento del giudice. Rilevanza: delimita nel tempo il vincolo esattoriale con cui le misure protettive devono confrontarsi.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593 — Mito n. 6. Per le proposte anteriori al correttivo-ter, la Corte ha ritenuto che l’omologazione forzosa dell’allora vigente art. 88, comma 2-bis, CCII non si combinasse con la ristrutturazione trasversale del concordato in continuità; ha evidenziato il regime transitorio del D.Lgs. 136/2024 e ha rimesso alla Corte di giustizia UE una questione sulla classe “interessata”. Rilevanza: il cram down fiscale esiste, ma segue regole precise e non retroattive.

6. Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 — Mito n. 7. La domanda di composizione negoziata con misure protettive presentata mentre pende una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, è inammissibile e non impedisce la dichiarazione di fallimento. Rilevanza: gli strumenti di protezione non si sommano.

7. Trib. Chieti, decreto 5 settembre 2025 (R.G. 67/2025 P.U.) — Mito n. 7. Con l’apertura di un concordato minore, il tribunale ha sospeso il pignoramento presso terzi notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Rilevanza: anche l’impresa minore può ottenere lo stop delle esecuzioni esattoriali.

8. Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026 — Mito n. 2. In una composizione negoziata, le misure protettive sono state ritenute idonee a sospendere anche gli effetti di un’assegnazione già intervenuta nel pignoramento presso terzi, con accantonamento delle somme su un conto vincolato. Rilevanza: le somme non tornano libere, ma possono essere sottratte al soddisfacimento di un solo creditore.

9. Trib. Ragusa, G.E., ordinanza 25 settembre 2024 (R.G.Es. 191/2020) — Mito n. 1. Il giudice dell’esecuzione ha dato applicazione all’art. 54, commi 2 e 4, CCII dopo un ricorso ex art. 44 contenente l’espressa richiesta di misure protettive. Rilevanza: è la richiesta, non il semplice deposito, a far scattare lo scudo.

10. Trib. Isernia, 19 maggio 2026 — Mito n. 4. Rigettata la domanda di misure cautelari fino all’omologa perché l’imprenditore aveva già fruito delle misure protettive per la durata massima dell’art. 8 CCII. Rilevanza: le cautelari non servono ad allungare all’infinito la protezione.

11. Trib. Milano, 20 ottobre 2025 — Mito n. 4. Dopo la scadenza delle misure protettive, le cautelari sono state ritenute ammissibili solo verso creditori specificamente individuati, con prova a carico del debitore della loro utilità e proporzionalità. Rilevanza: una protezione residua è possibile, ma mirata e motivata.

12. Trib. Brindisi, ordinanza 3 gennaio 2024 — Mito n. 4. Il tribunale ha sottoposto alla Cassazione, con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la questione della natura delle misure protettive, alla luce del limite inderogabile di dodici mesi. Rilevanza: conferma quanto il limite temporale pesi sulla strategia.

13. App. Bari, 7 ottobre 2025 — Mito n. 4. Dichiarato inammissibile un reclamo proposto ben oltre il termine perentorio di trenta giorni, in una vicenda nata da domanda di concordato con istanza di conferma delle misure protettive. Rilevanza: nella crisi d’impresa i termini processuali non perdonano.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo traduciamo in azioni concrete. Ecco cosa facciamo, nell’ordine in cui di solito serve.

  1. Ricostruiamo la posizione esattoriale completa: estraiamo i ruoli affidati, verifichiamo le notifiche di cartelle, intimazioni e pignoramenti e individuiamo gli atti ancora impugnabili nei termini.
  2. Verifichiamo lo stato di ogni pignoramento in corso: accertiamo se le somme sono già state versate, solo accantonate o non ancora vincolate, e se il termine dei sessanta giorni del 72-bis è decorso.
  3. Individuiamo lo strumento corretto tra concordato preventivo, concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore e composizione negoziata, evitando sovrapposizioni che li renderebbero inammissibili.
  4. Redigiamo il ricorso con la richiesta espressa di misure protettive, indicando le procedure esattoriali da sospendere, e ne curiamo la pubblicazione nel registro delle imprese.
  5. Seguiamo il procedimento di conferma entro i trenta giorni e contestiamo le eventuali opposizioni dei creditori.
  6. Costruiamo il calendario a ritroso dal limite dei dodici mesi, perché il piano arrivi all’omologa mentre la protezione è ancora efficace.
  7. Impostiamo la transazione fiscale, coordinando il lavoro dei commercialisti dello staff sulla quantificazione dei crediti erariali, sulle classi e sul confronto con l’alternativa liquidatoria richiesto dall’art. 88 CCII.
  8. Contestiamo gli atti dell’Agente della riscossione compiuti in violazione delle misure protettive, davanti al giudice competente.
  9. Gestiamo reclami e impugnazioni, sulle misure protettive come sull’omologa, fino all’ultimo grado di giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscere dall’interno gli strumenti di regolazione della crisi, le misure protettive e le dinamiche delle trattative con i creditori, compreso quello pubblico. Il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario permette di affrontare nello stesso momento il fronte concorsuale e quello della riscossione, che nella pratica sono inseparabili.

C’è poi un elemento di metodo: la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. Chi imposta il ricorso e la richiesta di misure protettive è lo stesso difensore che, se necessario, segue il reclamo e il ricorso per cassazione: stessa linea, nessuna dispersione di informazioni. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo, perché un piano concordatario si regge sulla tenuta giuridica quanto su quella dei numeri.


In chiusura

Sui pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e sul concordato preventivo, le convinzioni sbagliate non sono innocue: decidono se le somme restano all’impresa o finiscono all’Agente, se il piano ha tempo per arrivare all’omologa o si arena a metà strada. L’informazione corretta è la prima difesa. La regola da ricordare è una sola: il concordato può fermare l’Agenzia, ma solo se lo scudo viene chiesto, pubblicato e confermato in tempo, e solo per la durata che la legge consente.

Lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia perché la questione sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Monardo: gli strumenti di regolazione della crisi, che conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la riscossione e la transazione fiscale, presidiate dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina; le procedure per le imprese minori, che segue come Gestore della crisi e fiduciario OCC; e i reclami e le impugnazioni, che può portare fino alla Corte di cassazione in quanto avvocato cassazionista.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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