Il bivio di chi tiene aperta una merceria con i conti in rosso
Uno studio legale può davvero evitare la chiusura di una merceria che ha perso clienti, deve soldi alla banca e ha accumulato mesi di affitto arretrato? È la domanda che si pone il titolare quando, la sera, confronta l’incasso della giornata con l’estratto conto e con la lettera del locatore. E la risposta onesta è che non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: esistono più strade realmente percorribili, ciascuna con un costo, un tempo e un rischio diversi, e la scelta giusta dipende da numeri che vanno letti uno per uno.
Il dubbio è legittimo perché le strade non si equivalgono. C’è chi può ancora sedersi al tavolo con la banca e con il proprietario dei muri e chiudere un accordo privato. C’è chi ha bisogno di uno “scudo” giudiziale per trattare senza che, nel frattempo, arrivino il decreto ingiuntivo o l’intimazione di sfratto. E c’è chi ha già superato il punto in cui una trattativa basta, e deve passare per una procedura che vincoli anche i creditori contrari. Scegliere la strada sbagliata non è un errore neutro: significa perdere settimane preziose, oppure bruciare uno strumento che non si potrà più utilizzare.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio, e non per affinità generica di materia. La crisi di una piccola attività commerciale sta a metà tra la crisi d’impresa e il sovraindebitamento: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura che nella composizione negoziata siede al tavolo con banche e locatori; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il concordato minore riservato alle imprese sotto soglia come una merceria; e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, perché metà del problema, qui, è un rapporto di conto corrente e di finanziamento da ricostruire.
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Il punto di partenza comune: merceria, banca, locatore e il perimetro dell’impresa minore
Prima di mettere a confronto le strade, va fissato il terreno su cui poggiano tutte. Una merceria tipica è una ditta individuale o una piccola società di persone, con un locale in affitto, un magazzino di filati, bottoni, nastri e intimo, un fido di conto corrente e spesso un finanziamento chirografario acceso negli anni buoni per rinnovare l’arredo o fare scorta. Il calo dei clienti — dovuto alla concorrenza dell’online, alla grande distribuzione e al cambiamento delle abitudini — erode il margine mese dopo mese, finché il titolare comincia a scegliere chi pagare: prima i fornitori, perché senza merce non si vende; poi la rata del finanziamento; per ultimo, spesso, l’affitto.
Il primo dato dirimente è dimensionale. L’art. 2, comma 1, lett. d) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) qualifica come impresa minore quella che, nei tre esercizi precedenti, ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. La quasi totalità delle mercerie rientra in questi limiti. La conseguenza è doppia: la merceria non è soggetta alla liquidazione giudiziale (l’ex fallimento), e ha accesso agli strumenti del sovraindebitamento, oltre che alla composizione negoziata nella versione pensata per le imprese sotto soglia.
Il secondo dato riguarda il locatore. Nella locazione a uso commerciale il conduttore moroso non gode del cosiddetto “termine di grazia”: le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso da tempo che l’art. 55 della L. 392/1978, che consente di sanare la morosità in udienza, si applichi agli immobili non abitativi. Significa che, una volta notificata l’intimazione di sfratto per morosità ai sensi dell’art. 658 c.p.c., il pagamento tardivo non garantisce di per sé la salvezza del contratto, e il giudice valuta l’importanza dell’inadempimento secondo le regole generali. Va soppesato anche un effetto collaterale spesso ignorato: in caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, l’art. 34 della L. 392/1978 esclude l’indennità per la perdita dell’avviamento. Il locatore, d’altra parte, gode di un privilegio speciale sui beni mobili che arredano e servono il locale (art. 2764 c.c.): scorte e arredi della merceria sono la sua garanzia.
Il terzo dato riguarda la banca. Il fido di conto corrente può essere revocato con il preavviso contrattuale o, per giusta causa, anche senza; il saldo passivo diventa immediatamente esigibile e la banca, forte dell’estratto conto certificato (art. 50 del Testo unico bancario), può ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. A quel punto si aprono il pignoramento del conto, della cassa e delle merci, e la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, che rende quasi impossibile trovare nuovo credito.
Infine, un dato che taglia trasversalmente tutte le opzioni: finché l’impresa è iscritta al registro delle imprese, tutte le strade restano aperte; dopo la cancellazione, il concordato minore è precluso (art. 33, comma 4, CCII, letto in modo rigoroso dalla Cassazione nel 2026). Chiudere la partita IVA “per fermare l’emorragia” prima di aver scelto lo strumento è una mossa che restringe drasticamente il ventaglio.
C’è poi un dato temporale che pesa su tutte le strade. La crisi di una merceria raramente esplode in un giorno: si annuncia con segnali precisi, come il fido sempre utilizzato al limite, le rate pagate con qualche giorno di ritardo, il canone spostato al mese successivo, i fornitori che chiedono il pagamento alla consegna. Ognuno di questi segnali sposta in avanti il punto in cui le strade negoziali smettono di funzionare. Il Codice della crisi ragiona proprio in questi termini, distinguendo lo squilibrio che rende probabile la crisi dalla crisi conclamata e dall’insolvenza: più si interviene presto, più strumenti restano disponibili e meno costosa è la soluzione. A fronte di questo, chi attende che la banca revochi il fido o che il locatore notifichi l’intimazione si trova a scegliere in condizioni di urgenza, con meno margine e meno tempo per costruire un piano credibile.
Su questo terreno comune si innestano tre strade capaci di evitare la chiusura — l’accordo stragiudiziale diretto, la composizione negoziata, il concordato minore in continuità — e una quarta, la liquidazione controllata, che non salva l’attività ma ne governa la fine e conduce all’esdebitazione. Quest’ultima resta sullo sfondo del confronto: è il “pavimento” sotto il quale nessuna soluzione può scendere, perché ogni proposta ai creditori viene misurata proprio sul suo risultato. Restano invece fuori dal perimetro di questo articolo i debiti fiscali e contributivi, che pure spesso accompagnano queste crisi e meritano un’analisi dedicata.
Prima strada: l’accordo stragiudiziale diretto con banca e locatore
In cosa consiste
È la soluzione più antica e, a prima vista, la più semplice: il titolare, assistito da un legale e da un commercialista, propone alla banca e al locatore un nuovo assetto dei pagamenti. Gli strumenti giuridici sono quelli del diritto comune dei contratti: la transazione (art. 1965 c.c.), il piano di rientro, la rinegoziazione delle condizioni del finanziamento, la moratoria sulle rate, la modifica temporanea del canone con scrittura integrativa del contratto di locazione, la rinuncia del locatore a intimare lo sfratto a fronte di un calendario di pagamento dell’arretrato. Nessun tribunale, nessun esperto nominato, nessuna pubblicità.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello della crisi ancora “giovane”: due o tre mensilità di affitto arretrate, una o due rate del finanziamento saltate, il fido ancora non revocato. La banca non ha ancora spostato la posizione all’ufficio recupero crediti e il locatore, magari un privato che ha interesse a non perdere un inquilino storico, è disposto a parlare. Il secondo scenario è quello dei creditori pochi e omogenei: se il passivo si concentra su una banca e un locatore, l’accordo con due soggetti è realisticamente raggiungibile. Il terzo scenario è quello in cui esiste un fatto nuovo che rende credibile la ripresa: un subentro nel locale più piccolo, la riduzione della superficie, l’apertura di un canale di vendita online di filati e accessori per maglieria, un familiare disposto a garantire.
Come si esegue, in sintesi
Si parte dalla ricostruzione puntuale del debito: estratti conto, contratti di fido e di finanziamento, contratto di locazione, situazione dei pagamenti. Si costruisce un piano di cassa a dodici-ventiquattro mesi che dimostri quanto la merceria può realmente destinare ai creditori. Si formulano proposte separate ma coerenti: alla banca, ad esempio, il consolidamento del saldo del fido in un finanziamento a rate con preammortamento; al locatore, il pagamento dell’arretrato in rate mensili aggiuntive al canone corrente e, se possibile, una riduzione temporanea del canone. Gli accordi vanno poi formalizzati per iscritto, con clausole che regolino cosa accade in caso di nuovo inadempimento.
Nella trattativa con la banca va soppesato anche ciò che sta intorno al debito. Un accordo serio regola la posizione in Centrale Rischi, l’eventuale rinuncia al decreto ingiuntivo già richiesto, la sorte delle garanzie personali del titolare o dei familiari, il tasso applicato al piano di rientro. Prima di proporre qualunque cifra, è utile verificare la correttezza delle condizioni applicate negli anni al conto e al finanziamento: interessi, commissioni e capitalizzazioni non conformi possono ridurre il saldo effettivamente dovuto e cambiare la forza negoziale della merceria. Con il locatore, invece, l’accordo dovrebbe precisare se l’arretrato viene pagato a titolo transattivo con rinuncia alla risoluzione, se il canone ridotto è temporaneo o definitivo e quali conseguenze produce un nuovo ritardo: una scrittura vaga lascia aperta la porta a un’intimazione futura fondata sullo stesso arretrato.
I vantaggi
Il vantaggio più evidente è la riservatezza: nessuno, oltre ai creditori coinvolti, viene a sapere della crisi, e i fornitori continuano a consegnare. A fronte di questo vantaggio, c’è la rapidità potenziale: un accordo può chiudersi in poche settimane. E c’è la flessibilità: non esistono vincoli di forma o di contenuto, e la soluzione può essere modellata esattamente sulle esigenze della merceria. Il profilo ideale di questa opzione è la merceria con pochi creditori, una crisi recente e un rapporto ancora collaborativo con banca e locatore.
I rischi e gli svantaggi
Il rovescio della medaglia è pesante. L’accordo stragiudiziale non offre alcuna protezione: mentre si tratta, la banca può revocare il fido e chiedere il decreto ingiuntivo, e il locatore può intimare lo sfratto. Nulla lo impedisce. In secondo luogo, l’accordo vincola solo chi lo firma: se la banca accetta e il locatore no, il piano può saltare. In terzo luogo, l’accordo non produce effetti esdebitatori: il debito resta tutto, viene solo spalmato nel tempo, e se la ripresa non arriva la crisi si ripresenta più grave di prima. Infine, i pagamenti eseguiti in esecuzione di un accordo privato non godono delle esenzioni dalla revocatoria che il Codice della crisi riconosce agli atti compiuti nell’ambito degli strumenti regolati. L’elemento dirimente è la disponibilità reale dei creditori: senza di essa, questa strada si trasforma in una perdita di tempo.
Le pronunce a supporto
Sul piano giurisprudenziale, ciò che conta per questa strada è soprattutto ciò che limita il margine di manovra. Le Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 28 aprile 1999, n. 272) hanno escluso il termine di grazia nelle locazioni non abitative: un accordo con il locatore va quindi chiuso prima dell’intimazione di sfratto, non dopo. E la stessa logica di tempestività vale per la banca: una volta ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la trattativa si svolge in condizioni di forza molto diverse.
Seconda strada: la composizione negoziata della crisi con l’esperto
In cosa consiste
La composizione negoziata, nata con il D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del CCII, è un percorso volontario e stragiudiziale in cui l’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, chiede la nomina di un esperto indipendente che lo affianchi nelle trattative con i creditori. Per le imprese sotto soglia, come una merceria, l’art. 25-quater CCII detta regole specifiche e adattate. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’attività (art. 21 CCII), ma deve gestirla in modo da non pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria. Il cuore dello strumento sono le misure protettive (artt. 18 e 19 CCII): su richiesta dell’imprenditore, pubblicata nel registro delle imprese e confermata dal tribunale, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui si esercita l’attività.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello in cui la trattativa sarebbe possibile, ma i creditori premono troppo per lasciare il tempo di costruirla: la banca ha già comunicato il recesso dal fido, il locatore minaccia lo sfratto. Il secondo scenario è quello della merceria con un nucleo sano: un fatturato in calo ma ancora capace di coprire i costi correnti, se liberato dal peso del debito pregresso. Il terzo scenario è quello in cui il risanamento passa per una modifica dei contratti in essere — una riduzione del canone, un trasferimento in un locale più piccolo, la cessione di un ramo dell’attività — che richiede un interlocutore autorevole e neutrale capace di “tenere insieme” il tavolo.
Come si esegue, in sintesi
L’istanza si presenta attraverso la piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle Camere di commercio, con la documentazione richiesta (situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori, piano di risanamento in forma di progetto, test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento). Con l’istanza o successivamente, l’imprenditore può chiedere le misure protettive; lo stesso giorno della pubblicazione deve chiederne la conferma al tribunale con ricorso. Il tribunale, sentite le parti e l’esperto, conferma o modifica le misure fissandone la durata, tra 30 e 120 giorni, prorogabile ma entro un limite complessivo di 240 giorni. L’incarico dell’esperto si conclude se una soluzione non viene trovata entro 180 giorni, termine a sua volta prorogabile in presenza dei presupposti di legge. All’esito, le soluzioni possibili per l’impresa sotto soglia comprendono il contratto con uno o più creditori, l’accordo sottoscritto anche dall’esperto, l’accesso al concordato minore o alla liquidazione controllata.
I vantaggi
Il primo vantaggio è lo scudo. L’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Secondo una lettura diffusa in dottrina, ciò impedisce al locatore, durante le misure, di valersi della convalida di sfratto fondata su canoni maturati prima della pubblicazione dell’istanza; e la giurisprudenza di merito ha ritenuto che le misure possano coprire anche il rilascio di un immobile non di proprietà del debitore, quando quel locale è essenziale per la continuità. Il secondo vantaggio riguarda le banche: per l’art. 16, comma 5, CCII l’accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito né di diversa classificazione del credito, e l’art. 18, comma 5-bis, introdotto dal correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024), impedisce alle banche destinatarie delle misure confermate di mantenere la sospensione delle linee accordate al momento dell’accesso, salvo che derivi dalla vigilanza prudenziale. Il terzo vantaggio è la riservatezza relativa: la procedura non è un’insolvenza dichiarata, e il ruolo dell’esperto conferisce credibilità alla proposta. Il profilo ideale di questa opzione è la merceria che ha ancora un’attività viva, creditori aggressivi ma potenzialmente trattabili, e un bisogno urgente di tempo protetto.
I rischi e gli svantaggi
Va soppesato, anzitutto, che la composizione negoziata non obbliga nessuno ad accettare: è una trattativa assistita, non una procedura che vincola la minoranza. Se il locatore e la banca dicono no, le misure protettive scadono e si torna al punto di partenza, con alcuni mesi in meno. In secondo luogo, la protezione riguarda i crediti anteriori, non quelli correnti: i canoni che maturano durante la composizione vanno pagati regolarmente, e una nuova morosità su quelli espone la merceria a uno sfratto che le misure non coprono. In terzo luogo, la banca conserva un margine: la sospensione o revoca dettata dalla vigilanza prudenziale resta possibile. In quarto luogo, la pubblicazione della richiesta di misure nel registro delle imprese rende la crisi conoscibile. Infine, lo strumento richiede una documentazione contabile ordinata, che non tutte le piccole attività hanno pronta; e comporta un compenso per l’esperto, determinato secondo i criteri di legge.
Le pronunce a supporto
La Cassazione (Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856) ha chiarito che l’accesso alla composizione negoziata ha presupposti precisi e che il tribunale investito di una domanda concorsuale ne valuta incidentalmente l’ammissibilità: lo strumento non è un rifugio dell’ultimo minuto quando è già pendente un’altra procedura. Sul versante della protezione, il Tribunale di Milano (27 febbraio 2022) ha confermato misure protettive estese a tutti i creditori respingendo la richiesta del locatore di essere escluso; il Tribunale di Asti, con un provvedimento del 3 marzo reso nel vigore del D.L. 118/2021, ha esteso le misure alla procedura di rilascio dell’immobile in cui si svolgeva un’attività di ristorazione; il Tribunale di Udine (30 aprile 2024) ha ammesso misure cautelari che rafforzano la protezione; il Tribunale di Crotone (4 gennaio 2025) ha usato le misure cautelari per impedire la segnalazione a sofferenza che avrebbe compromesso la continuità.
Terza strada: il concordato minore in continuità
In cosa consiste
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è lo strumento di regolazione della crisi riservato al debitore sovraindebitato diverso dal consumatore: l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il professionista. Nella sua forma in continuità, che è la regola, il titolare della merceria propone ai creditori un piano in cui l’attività prosegue e i flussi futuri vengono destinati, in tutto o in parte, al pagamento dei debiti, anche in misura ridotta e con tempi dilazionati. Il percorso passa necessariamente per l’Organismo di composizione della crisi (OCC), il cui gestore redige la relazione particolareggiata sulla completezza e attendibilità della documentazione e sulla convenienza del piano rispetto alla liquidazione (art. 76 CCII). Il tribunale, se la domanda è ammissibile, apre la procedura e può disporre misure protettive (art. 78 CCII); i creditori votano, e la proposta è approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto, con la regola per cui chi non comunica il proprio dissenso nel termine si considera consenziente (art. 79 CCII); segue l’omologazione (art. 80 CCII).
Quando ha senso
Il primo scenario è quello della trattativa fallita: la banca o il locatore non intendono aderire a nessun accordo, ma la merceria può dimostrare di produrre, proseguendo, un valore superiore a quello che i creditori otterrebbero vendendo scorte e arredi. Il secondo scenario è quello del debito che non si può pagare per intero: il piano di cassa dice che, realisticamente, la merceria può restituire una parte del dovuto, non tutto. Il terzo scenario è quello in cui serve un effetto vincolante anche verso la minoranza: con il concordato minore omologato, il creditore dissenziente che rappresenta una quota minoritaria dei crediti è comunque vincolato al piano.
Come si esegue, in sintesi
Si presenta istanza all’OCC competente per la nomina del gestore; con il suo supporto si ricostruisce l’intero passivo, si stima il valore di liquidazione del patrimonio, si costruisce il piano in continuità e si redige la proposta, depositata in tribunale con la relazione dell’OCC. Il tribunale verifica l’ammissibilità, apre la procedura, comunica la proposta ai creditori e fissa il termine per le dichiarazioni di voto. Se la maggioranza è raggiunta e non emergono vizi, il piano viene omologato; da quel momento vincola tutti i creditori anteriori, e l’esecuzione del piano libera il debitore dai debiti per la parte non soddisfatta, secondo quanto previsto dalla proposta.
In una merceria, il nodo della locazione all’interno del concordato minore merita un’attenzione specifica. Il locatore è, al tempo stesso, un creditore per l’arretrato e la controparte di un contratto che il piano ha bisogno di mantenere in vita. Il suo credito per canoni gode del privilegio speciale sulle scorte e sugli arredi del locale, e il piano deve rispettarne il grado; i canoni che maturano dopo l’apertura, invece, sono costi della continuità e vanno pagati per intero. L’elemento dirimente è che il piano dimostri di poter sostenere il canone corrente: se il locale costa più di quanto la merceria può pagare, la continuità diventa implausibile, e allora il piano può prevedere, d’intesa con il locatore, una rinegoziazione del canone o il trasferimento in un locale più piccolo, con un impatto diretto sul margine destinabile ai creditori.
I vantaggi
Il vantaggio decisivo è la falcidia: a differenza dell’accordo privato, il concordato minore può ridurre il debito, non solo dilazionarlo, e vincolare chi non è d’accordo. A fronte di questo vantaggio c’è la protezione: dall’apertura della procedura, le azioni esecutive individuali sono di regola bloccate. E c’è la certezza dell’esito finale: chi esegue il piano omologato esce dalla crisi con un debito residuo definito e sostenibile. Il profilo ideale di questa opzione è la merceria che ha un’attività ancora capace di produrre margine, un passivo che non potrà mai essere pagato per intero e almeno un creditore rilevante contrario a ogni accordo.
I rischi e gli svantaggi
Il rovescio della medaglia sta nella rigidità strutturale. La proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione: non si può offrire a tutti la stessa percentuale, parificando il locatore privilegiato sulle scorte e la banca chirografaria. Serve un livello di trasparenza documentale elevatissimo: ogni rapporto bancario, ogni atto di disposizione degli ultimi anni, ogni causa dell’indebitamento va ricostruita, e un’omissione può travolgere la procedura anche dopo l’apertura. La procedura è pubblica, comporta i costi di giustizia previsti dalla legge e il compenso dell’OCC determinato secondo i parametri ministeriali, e richiede tempi più lunghi di un accordo privato. Infine, il voto non è scontato: se banca e locatore insieme rappresentano la maggioranza dei crediti e votano contro, il piano non passa. Sul versante della locazione, il rapporto con il locatore va gestito con particolare cura, perché la prosecuzione nello stesso locale è spesso la condizione stessa della continuità.
Le pronunce a supporto
La Cassazione (Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574) ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare la responsabilità patrimoniale e la graduazione delle prelazioni, e che la violazione è rilevabile d’ufficio fin dall’ammissione. La stessa Sezione (16 giugno 2026, n. 20141) ha dichiarato inammissibile in ogni caso la domanda dell’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese, individuale o collettivo, in continuità o liquidatoria. In tema di continuità, Cass., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348, ha precisato che la continuità presuppone la prosecuzione dell’attività già esercitata dal debitore. Sul fronte della trasparenza, Cass., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14800, ha escluso un autonomo requisito di meritevolezza ma ha preteso un’informativa completa e veritiera; e Cass., Sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721, ha escluso che il mancato deposito del fondo spese renda di per sé inammissibile la domanda.
Le tre strade alla prova dei conti: la stessa merceria, tre esiti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali: applicano gli stessi dati di partenza alle tre opzioni per far vedere dove ciascuna porta.
Dati comuni. Merceria in forma di ditta individuale, regolarmente iscritta al registro delle imprese. Ricavi scesi in tre anni da 214.300 € a 156.800 €. Passivo complessivo 81.295 €, così composto: saldo passivo del fido di conto corrente 18.740 €; residuo di un finanziamento chirografario 41.380 €; sette mensilità di affitto arretrato da 1.180 € ciascuna, per 8.260 €; fornitori di filati e merceria 12.915 €. Patrimonio aziendale: scorte con valore di realizzo stimato in 4.380 € (circa il 30% del valore di carico di 14.600 €) e arredi e attrezzature con valore di realizzo di 2.100 €. Il piano di cassa, sostenibile solo a canone corrente pagato, indica un margine destinabile ai creditori di 790 € al mese. Il 21 ottobre la banca comunica il recesso dal fido con preavviso di quindici giorni; il locatore annuncia l’intimazione di sfratto.
Simulazione 1 — L’accordo stragiudiziale
La proposta alla banca prevede il consolidamento del saldo del fido (18.740 €) in un piano di 48 rate, pari a circa 390 € mensili, e dodici mesi di sospensione della quota capitale sul finanziamento. La proposta al locatore prevede il pagamento dell’arretrato (8.260 €) in dieci rate da 826 € e una riduzione del canone del 15% per dodici mesi (da 1.180 € a 1.003 €). Il fabbisogno mensile aggiuntivo nel primo anno è di circa 1.216 € (390 € + 826 €), a fronte di un margine disponibile di 790 € aumentato del risparmio sul canone (177 €) e della sospensione della quota capitale del finanziamento: il conto torna solo se la sospensione libera almeno 250 € al mese. Esito: se banca e locatore accettano entrambi entro i quindici giorni del preavviso, la merceria resta aperta senza procedure. Se la banca accetta e il locatore rifiuta, l’intimazione di sfratto arriva comunque e, in assenza di termine di grazia, il pagamento successivo non mette al riparo il contratto: l’intero piano crolla.
Simulazione 2 — La composizione negoziata
Il 4 novembre il titolare deposita l’istanza con richiesta di misure protettive; lo stesso giorno della pubblicazione chiede al tribunale la conferma. Il 19 novembre il tribunale conferma le misure per 90 giorni. Il 25 novembre il locatore notifica l’intimazione di sfratto fondata sulle sette mensilità arretrate: secondo la lettura che ricollega l’art. 18, comma 5, CCII anche alla convalida, l’iniziativa è paralizzata per i canoni anteriori, purché il canone di novembre e quelli successivi vengano pagati puntualmente. La banca, destinataria delle misure confermate, non può mantenere la sospensione del fido salvo ragioni di vigilanza prudenziale. Nei 90 giorni, con l’esperto al tavolo, si negozia: il locatore accetta un piano dell’arretrato in quindici rate da circa 551 € a fronte della prosecuzione del contratto; la banca accetta di trasformare il fido in un finanziamento a sessanta mesi (circa 312 € al mese in linea capitale, oltre interessi). Esito: un contratto con i creditori che consente la continuità, senza falcidia ma con dilazioni compatibili con il margine. Se invece la banca rifiuta, alla scadenza delle misure la merceria ha davanti a sé l’accesso al concordato minore, avendo nel frattempo predisposto tutta la documentazione.
Simulazione 3 — Il concordato minore in continuità
Valore di liquidazione: 4.380 € + 2.100 € = 6.480 €. Il locatore vanta un privilegio speciale ex art. 2764 c.c. sui beni del locale; il piano destina dunque i 6.480 € al locatore, che riceve il 78,5% del suo credito, mentre i residui 1.780 € degradano al chirografo. Il surplus generato dalla continuità in sessanta mesi è di 47.400 € (790 € × 60). Il monte chirografario è di 74.815 € (18.740 + 41.380 + 12.915 + 1.780). Distribuendo il surplus in modo proporzionale, i chirografari ricevono il 63,4% circa. Il voto: la banca rappresenta 60.120 € su 81.295 €, cioè il 74% dei crediti; se vota contro, la maggioranza non si raggiunge e il piano non passa. Se invece la banca, posta davanti al confronto con lo scenario liquidatorio — in cui il suo recupero sarebbe vicino allo zero, dato che i 6.480 € andrebbero quasi interamente al locatore privilegiato — sceglie il silenzio o il voto favorevole, il concordato viene omologato. Esito: debito ridotto di circa 27.400 €, attività che prosegue, esdebitazione per la parte non pagata all’esito del piano.
Il confronto tra le tre simulazioni mostra un dato netto: con gli stessi numeri, la strada privata dipende dalla volontà di due soggetti, la composizione negoziata compra il tempo per ottenere quella volontà, il concordato minore la può sostituire con un voto di maggioranza — ma solo se il piano regge il confronto con la liquidazione.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette in fila le tre strade sui parametri che, in una crisi di questo tipo, pesano di più. I costi indicati sono solo quelli di giustizia e di funzionamento previsti dalla legge per ciascuno strumento; il loro ammontare concreto dipende dal caso e va verificato al momento della scelta. Va tenuto presente che le tre strade non si escludono in senso cronologico: la composizione negoziata può sfociare nel concordato minore, e un accordo privato fallito può essere recuperato attraverso uno strumento regolato, purché nel frattempo l’impresa resti iscritta e non siano intervenute esecuzioni che abbiano svuotato il patrimonio.
| Parametro | Accordo stragiudiziale | Composizione negoziata | Concordato minore in continuità |
|---|---|---|---|
| Base normativa | Artt. 1321 ss. e 1965 c.c. | Artt. 12-25-undecies CCII (art. 25-quater per le imprese sotto soglia) | Artt. 74-83 CCII |
| Tempi indicativi | Settimane | Fino a 180 giorni, prorogabili; misure protettive fino a 240 giorni complessivi | Mesi, dalla nomina del gestore OCC all’omologazione |
| Complessità | Bassa | Media: istanza, piano, test, esperto | Alta: relazione OCC, proposta, voto, omologa |
| Protezione da sfratto e decreto ingiuntivo | Nessuna | Sì, con misure confermate e per i crediti anteriori | Sì, dall’apertura della procedura |
| Riduzione del debito | Solo se il creditore la concede | Solo se il creditore la concede | Sì, vincolante anche per i dissenzienti |
| Vincolo per la minoranza | No | No | Sì, con la maggioranza dei crediti ammessi al voto |
| Rischi in caso di esito negativo | Esecuzioni e sfratto immediati | Scadenza delle misure; possibile passaggio ad altro strumento | Rigetto; residua la liquidazione controllata |
| Effetti sull’esecuzione | Nessuno | Blocco di azioni esecutive e cautelari durante le misure | Blocco delle azioni esecutive individuali |
| Reversibilità | Alta: si può passare a strumenti regolati | Alta: sbocchi multipli all’esito | Bassa: il piano omologato va eseguito |
| Riservatezza | Piena | Relativa (pubblicazione delle misure) | Assente (procedura pubblica) |
| Costi previsti dalla legge | Nessuno specifico | Compenso dell’esperto secondo i criteri di legge | Costi di giustizia e compenso OCC secondo i parametri ministeriali |
I criteri per scegliere
Non c’è una formula che restituisca la strada giusta, ma ci sono domande che orientano il ragionamento. Ciascuna va applicata ai numeri della singola merceria, non a una media statistica.
Primo criterio: la volontà dichiarata dei creditori principali. Se la banca e il locatore hanno manifestato, anche informalmente, disponibilità a rivedere i termini, generalmente l’accordo stragiudiziale è la soluzione più efficiente. Se uno dei due ha già avviato o annunciato azioni, la trattativa senza protezione diventa una scommessa, e la composizione negoziata entra in gioco. Se uno dei due ha già detto chiaramente di non voler trattare e rappresenta una quota minoritaria del passivo, il concordato minore può superarne il dissenso; se rappresenta la maggioranza, va soppesato con attenzione l’interesse economico che quel creditore avrebbe a votare a favore, confrontandolo con lo scenario liquidatorio.
Secondo criterio: il rapporto tra margine corrente e debito pregresso. Se il margine mensile, dedotti i costi correnti incluso il canone, consente di pagare il debito pregresso per intero in un orizzonte ragionevole, generalmente basta una dilazione, e le prime due strade sono adeguate. Se il margine non basterà mai a pagare tutto, solo uno strumento capace di ridurre il debito — il concordato minore — risolve il problema in modo stabile; le altre due rischiano di spostarlo in avanti.
Terzo criterio: la tenuta del rapporto locatizio. La merceria vive del suo locale, della vetrina, della clientela di quartiere. Se l’intimazione di sfratto è già stata notificata, la mancanza del termine di grazia rende l’accordo privato fragile: in quel caso la protezione offerta dalle misure della composizione negoziata o dall’apertura del concordato minore diventa spesso decisiva. Se invece il locatore è disposto a un nuovo contratto in un locale più piccolo, il quadro cambia e può bastare una soluzione negoziale.
Quarto criterio: lo stato della documentazione. Gli strumenti regolati richiedono contabilità ordinata, estratti conto completi, ricostruzione delle cause della crisi. Se la documentazione è carente, il tempo necessario per sistemarla va messo nel conto, e la composizione negoziata, che consente di costruire il piano durante la trattativa protetta, può essere il ponte verso un eventuale concordato minore.
Quinto criterio: l’iscrizione al registro delle imprese. Se l’impresa è ancora iscritta, tutte le strade sono aperte. Se il titolare sta valutando la cessazione, va considerato che la cancellazione preclude il concordato minore e lascia come unica procedura la liquidazione controllata, che porta all’esdebitazione ma non salva l’attività.
A questi cinque criteri si aggiunge un elemento trasversale: la presenza di garanti. Se il finanziamento è assistito da fideiussioni di familiari, l’effetto di ciascuna strada sui garanti va valutato prima della scelta, perché un accordo che libera la merceria ma lascia esposto il garante può risultare, nel complesso, peggiorativo per il nucleo familiare.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, legge questi criteri da entrambi i lati del tavolo: quello della trattativa assistita e quello della procedura che vincola i creditori.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In molti casi sì, ed è uno dei punti di forza del sistema. Dalla composizione negoziata si può approdare al concordato minore o alla liquidazione controllata; un accordo stragiudiziale fallito non impedisce di accedere a uno strumento regolato. Il passaggio inverso è più difficile: una volta aperta una procedura concorsuale, non è possibile utilizzarne in parallelo un’altra a piacimento, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 31856/2025 sui rapporti tra composizione negoziata e procedura già pendente. Ciò che non si recupera è il tempo e, soprattutto, l’iscrizione al registro delle imprese se nel frattempo si è chiusa la partita IVA.
E se scelgo la strada sbagliata? Dipende da quale errore. Iniziare con un accordo privato quando i creditori erano già ostili fa perdere settimane in cui sfratto e decreto ingiuntivo avanzano. Avviare un concordato minore quando bastava una dilazione espone la merceria a costi, pubblicità e rigidità inutili. Il rimedio, in entrambi i casi, è una valutazione iniziale accurata che parta dai numeri e dalle intenzioni effettive dei creditori.
Se il locatore ha già notificato lo sfratto, è troppo tardi? Non necessariamente, ma il margine si restringe. Nella locazione commerciale non esiste termine di grazia; tuttavia, l’accesso a uno strumento che offra protezione può incidere sul procedimento, e il giudice dello sfratto valuta comunque l’importanza dell’inadempimento. L’opposizione alla convalida e le difese di merito restano possibili. Va però considerato che contro i provvedimenti sfavorevoli i termini di impugnazione sono brevi e, quando cadono a ridosso dell’estate, si computano tenendo conto della sospensione feriale, che opera soltanto dal 1° al 31 agosto.
La banca può comunque pignorarmi il conto mentre tratto? Nell’accordo stragiudiziale sì, nulla glielo impedisce. Con le misure protettive confermate nella composizione negoziata, o dall’apertura del concordato minore, le azioni esecutive sono di regola bloccate. La segnalazione in Centrale Rischi è un tema distinto, su cui alcuni tribunali sono intervenuti con misure cautelari.
Il concordato minore cancella davvero i debiti? Riduce il debito nella misura prevista dal piano omologato e, una volta eseguito il piano, il debitore è liberato dalla parte non soddisfatta, nei limiti stabiliti dalla legge. Non è un condono: il piano va rispettato, e il suo inadempimento può portare alla risoluzione.
Il locatore può essere costretto a ridurre il canone? No, in nessuna delle tre strade. La riduzione del canone resta frutto di un accordo: nella trattativa privata e nella composizione negoziata il locatore decide liberamente, e anche nel concordato minore il piano può falcidiare l’arretrato nel rispetto del privilegio, non imporre un canone futuro diverso da quello pattuito. Ciò che cambia, tra le strade, è la forza negoziale: un locatore che sa di non poter procedere allo sfratto per i canoni anteriori durante le misure protettive, e che confronta il piano con lo scenario di un locale vuoto da rimettere sul mercato, valuta la proposta in modo diverso.
E i fornitori di filati e merceria? Sono creditori chirografari e seguono le regole della strada scelta. Nell’accordo privato vanno coinvolti se il loro credito è rilevante, altrimenti possono essere pagati nell’ordinario; nella composizione negoziata e nel concordato minore partecipano alle trattative o al voto come tutti gli altri. Va considerato che la continuità della merceria dipende anche da loro: un piano che li tratti in modo eccessivamente penalizzante rischia di far venire meno le forniture, e con esse la stessa capacità di generare il margine su cui il piano si regge.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base alla strada che ciascuno illumina. Per ognuno sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta nella crisi di una merceria.
Sulla locazione commerciale e l’accordo con il locatore
1. Cass. civ., Sezioni Unite, 28 aprile 1999, n. 272. Le Sezioni Unite hanno affermato che la sanatoria della morosità in udienza prevista dall’art. 55 della L. 392/1978 riguarda solo le locazioni abitative e non opera per gli immobili destinati a uso diverso. Rilevanza: per una merceria in affitto, il pagamento dell’arretrato dopo l’intimazione di sfratto non garantisce la salvezza del contratto; l’accordo con il locatore va cercato prima, oppure serve uno strumento protettivo.
Sulla composizione negoziata
2. Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. La Corte ha chiarito che, in presenza di una domanda concorsuale già pendente, spetta al tribunale che ne è investito valutare incidentalmente l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive, e che l’istanza è inammissibile se mancano ab origine i presupposti di accesso. Rilevanza: la composizione negoziata è uno strumento da attivare per tempo, non uno scudo da sollevare quando un’altra procedura è già in corso.
3. Tribunale di Milano, 27 febbraio 2022. Il tribunale ha confermato misure protettive estese all’intera platea dei creditori, respingendo la richiesta del locatore dell’immobile aziendale di esserne escluso. Rilevanza: il locatore non ha un trattamento privilegiato rispetto alla protezione; la sua posizione si bilancia con l’interesse al risanamento.
4. Tribunale di Asti, provvedimento del 3 marzo, reso nel vigore del D.L. 118/2021. Il tribunale ha ritenuto che le misure protettive possano coprire anche la procedura di rilascio di un immobile non di proprietà del debitore, quando il locale è essenziale per la prosecuzione dell’attività, in un caso relativo a un’attività di ristorazione. Rilevanza: per un commercio di vicinato come la merceria, il valore dell’azienda coincide in larga parte con il locale; questo orientamento ne riconosce il peso.
5. Tribunale di Udine, ordinanza 30 aprile 2024. Il tribunale ha ammesso, nella composizione negoziata, misure cautelari con contenuto analogo alle misure protettive, inibendo a creditori muniti di decreto ingiuntivo di agire per un periodo determinato. Rilevanza: la protezione può essere modulata anche oltre gli schemi tipici, se funzionale alle trattative.
6. Tribunale di Crotone, 4 gennaio 2025. Il tribunale ha utilizzato misure cautelari nella composizione negoziata per evitare la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e nelle banche dati private. Rilevanza: per una piccola attività che dipende dal fido, la segnalazione può essere più dannosa del debito stesso.
Sul concordato minore
7. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La Corte ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e l’ordine delle prelazioni, e che la violazione rende la proposta inammissibile, rilevabile d’ufficio già in fase di ammissione. Rilevanza: nel piano della merceria il locatore privilegiato sulle scorte e la banca chirografaria non possono ricevere la stessa percentuale.
8. Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. La Corte ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, la domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese, senza distinzione tra impresa individuale e collettiva né tra concordato in continuità e liquidatorio. Rilevanza: chiudere la ditta prima di scegliere lo strumento elimina definitivamente il concordato minore.
9. Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. In tema di concordato in continuità, la Corte ha precisato che la continuità presuppone la prosecuzione della pregressa attività d’impresa e che, se parziale, deve riguardare una porzione significativa e funzionalmente autonoma dell’azienda. Rilevanza: un piano che preveda di trasformare la merceria in un’attività del tutto diversa va valutato con attenzione rispetto al requisito della continuità.
10. Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14800. La Corte ha escluso che il concordato minore richieda un autonomo requisito di meritevolezza, ma ha subordinato l’accesso e la permanenza al pieno e veritiero adempimento degli oneri informativi, chiarendo che la relazione dell’OCC non copre le omissioni del debitore. Rilevanza: la ricostruzione dei rapporti bancari e delle cause del calo di fatturato è il punto su cui si gioca l’ammissibilità.
11. Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721. La Corte ha stabilito che il mancato deposito del fondo spese non è di per sé causa di inammissibilità della domanda di concordato minore né di revoca dell’apertura, rilevando semmai sulla fattibilità del piano. Rilevanza: per una merceria con liquidità ridotta, gli oneri importati dalle procedure maggiori vanno valutati con un vaglio di compatibilità.
Sulla liquidazione controllata, il “pavimento” di ogni confronto
12. Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. La Corte ha affermato che l’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, che rileva eventualmente solo in sede di esdebitazione. Rilevanza: se nessuna delle tre strade è percorribile, la via d’uscita con esdebitazione resta aperta, e il suo risultato è il parametro su cui i creditori misurano ogni proposta.
13. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28576. In tema di liquidazione controllata, la Corte ha affermato che la completezza e l’attendibilità della relazione dell’OCC sono soggette a un controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: lo stesso standard di serietà documentale che vale per il concordato minore vale per l’alternativa liquidatoria con cui il piano viene confrontato.
Sulla dimensione europea della seconda opportunità
14. Corte di Giustizia UE, 10 aprile 2025, causa C-723/23. La Corte di Giustizia si è pronunciata sull’esdebitazione alla luce dell’art. 23 della Direttiva (UE) 2019/1023, valorizzando il principio della seconda opportunità e i limiti alle esclusioni automatiche. Rilevanza: il quadro europeo spinge verso soluzioni che consentano all’imprenditore onesto di ripartire, e orienta l’interpretazione degli strumenti nazionali.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo affronta la crisi di una merceria partendo dai numeri e dalle intenzioni effettive dei creditori, non da uno strumento scelto in anticipo. In concreto:
- Ricostruiamo il passivo posta per posta, acquisendo estratti conto, contratti di fido e di finanziamento e contratto di locazione, e distinguendo crediti privilegiati e chirografari, perché è su questa mappa che si decide quale strada è percorribile.
- Verifichiamo i requisiti dell’impresa minore confrontando bilanci e dichiarazioni con le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, e controlliamo lo stato dell’iscrizione al registro delle imprese prima di qualunque decisione sulla cessazione.
- Esaminiamo i rapporti bancari con lo staff di diritto bancario, controllando condizioni applicate, legittimità del recesso dal fido, correttezza delle segnalazioni in Centrale Rischi.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto accordo stragiudiziale, composizione negoziata e concordato minore sugli stessi dati, come nelle simulazioni di questa guida.
- Conduciamo la trattativa con banca e locatore, formulando proposte coerenti con il piano di cassa e formalizzando gli accordi con clausole che regolano gli eventuali nuovi inadempimenti.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e il piano di risanamento, chiediamo le misure protettive e ne difendiamo la conferma in tribunale, attivando ove necessario misure cautelari mirate su sfratto e segnalazioni.
- Costruiamo la proposta di concordato minore nel rispetto delle prelazioni, distinguendo il valore di liquidazione dal surplus della continuità e coordinando il lavoro con l’OCC fino alla relazione particolareggiata.
- Difendiamo la merceria nel procedimento di sfratto, valutando l’opposizione alla convalida e il raccordo con gli effetti protettivi dello strumento scelto.
- Valutiamo la posizione dei garanti, perché la soluzione scelta per la merceria non lasci scoperto il patrimonio di familiari e fideiussori.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli con il rimedio corretto e nei termini, portando la questione, se necessario, fino in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un confronto tra strade alternative, la qualifica che pesa di più è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi va difesa domani senza cambiare mani. Un piano di concordato minore contestato da una banca, un’ordinanza sulle misure protettive impugnata da un locatore, una questione sull’ordine delle prelazioni: sono tutti terreni su cui gli orientamenti decisivi nascono in sede di legittimità. Lo Studio segue il caso dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza che l’impostazione costruita al primo colloquio si disperda nei passaggi di grado. A questa continuità si affianca uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: il piano di cassa, la stima del valore di realizzo delle scorte, la sostenibilità delle rate vengono costruiti in parallelo alla strategia giuridica, perché in una crisi come questa un errore di numeri costa quanto un errore di diritto.
In chiusura: la merceria si può salvare solo se la scelta è quella giusta
La domanda di partenza — se uno studio legale possa evitare la chiusura di una merceria in crisi — ha una risposta che dipende da tre variabili: quanto produce ancora l’attività, quanto pesa il debito pregresso, quanto sono disposti a trattare la banca e il locatore. L’accordo privato, la composizione negoziata e il concordato minore non sono gradini di una scala da salire in ordine, ma strade diverse che si adattano a situazioni diverse. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: settimane perse mentre lo sfratto avanza, oppure uno strumento bruciato che non si potrà più utilizzare.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché ne possiede le qualifiche specifiche: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che significa conoscere la composizione negoziata dal lato di chi conduce le trattative; la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) con iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC, che significano conoscere il concordato minore dal lato di chi lo istruisce; il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario, indispensabile quando metà del passivo è un fido e un finanziamento; e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che consente di difendere la strada scelta fino all’ultimo grado.
📩 Prima che la lettera della banca o l’intimazione del locatore decidano al posto tuo, scrivici oggi stesso: tutti i contatti per raggiungere lo Studio Monardo sono riportati al termine di questa pagina.
