Leasing Nel Concordato E Nella Liquidazione Giudiziale: Quale La Sorte Del Bene E Del Contratto

Quando un’impresa che utilizza beni in locazione finanziaria entra in una procedura concorsuale, la domanda che arriva per prima in studio non è mai teorica: riguarda un capannone, un macchinario, una flotta di mezzi. “Il bene resta a me o lo perdo?” “Devo continuare a pagare i canoni?” “La società di leasing può venire domani a portare via tutto?” Questa guida raccoglie le domande che riceviamo più spesso sul destino del leasing nel concordato preventivo e nella liquidazione giudiziale, con risposte complete e aggiornate.

Il quadro normativo è oggi quello del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con i correttivi che ne hanno progressivamente rifinito il testo. Due norme reggono quasi tutto: l’art. 97 CCII, che disciplina i contratti pendenti nel concordato preventivo e, al comma 12, detta la regola speciale per la locazione finanziaria; e l’art. 177 CCII, che regola la sorte del leasing nella liquidazione giudiziale, in combinato con l’art. 172 CCII sui contratti pendenti. Sullo sfondo resta la L. 124/2017 (art. 1, commi 136-140), che ha tipizzato il contratto di leasing finanziario fuori dalle procedure.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché il leasing in crisi d’impresa sta esattamente al punto di incrocio di tre abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: l’essere Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che significa aver maturato la formazione specifica sugli strumenti di regolazione della crisi dentro cui queste scelte si collocano; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, perché il leasing è anzitutto un contratto di finanziamento e il conteggio del credito residuo è un calcolo finanziario prima che giuridico; e la qualifica di avvocato cassazionista, perché gran parte delle regole applicate oggi dai tribunali deriva da pronunce di legittimità — a partire dalle Sezioni Unite del 2021 — che vanno lette nel testo, non per sentito dire.

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“Cos’è esattamente un contratto pendente, e il mio leasing ci rientra?”

Sì, quasi sempre — purché alla data di accesso alla procedura il contratto fosse ancora vivo.

“Pendente” è un contratto a prestazioni corrispettive che, al momento rilevante, non è stato ancora eseguito, o non è stato compiutamente eseguito nelle prestazioni principali, da entrambe le parti. Nel concordato preventivo il momento rilevante è il deposito della domanda di accesso; nella liquidazione giudiziale è l’apertura della procedura.

Il leasing finanziario rientra naturalmente in questa definizione finché il rapporto è in corso: da un lato il concedente continua ad assicurare all’utilizzatore il godimento del bene e deve ancora trasferirne la proprietà in caso di riscatto, dall’altro l’utilizzatore deve ancora i canoni futuri e il prezzo di opzione. Nessuna delle due parti ha finito.

Non è pendente, invece, il leasing già risolto prima della procedura, né quello giunto a scadenza con riscatto già esercitato e pagato. E non è pendente un contratto in cui una sola parte ha completato la propria prestazione: se avesse pagato tutto e mancasse solo l’atto di trasferimento, il problema sarebbe un altro.

La distinzione non è accademica. Da essa dipende l’accesso agli strumenti del Codice: il potere del debitore in concordato di chiedere sospensione o scioglimento, il potere del curatore di sciogliersi o subentrare, il meccanismo di conguaglio sul valore del bene. Fuori dall’area dei contratti pendenti, quei meccanismi non si applicano e si torna alle regole comuni, con esiti economici molto diversi.

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 13 marzo 2025, si è soffermata proprio sull’ambito operativo dell’art. 97 CCII, confermando l’impostazione maggioritaria secondo cui i contratti pendenti rilevanti nel concordato sono quelli a prestazioni corrispettive ancora ineseguite o non compiutamente eseguite da entrambe le parti. È la prima verifica da fare su ogni contratto, prima ancora di ragionare di strategia.

“Il concordato o la liquidazione giudiziale sciolgono automaticamente il leasing?”

No. La regola di partenza, in entrambe le procedure, è la continuità del rapporto.

Nel concordato preventivo l’art. 97 CCII stabilisce che i contratti pendenti proseguono anche durante la procedura. L’accesso al concordato, da solo, non scioglie niente e non legittima la controparte a liberarsi del contratto. Anzi: nel concordato in continuità aziendale l’art. 94-bis CCII protegge i contratti essenziali, impedendo ai creditori di rifiutare l’adempimento, di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori o dell’accesso alla procedura.

Nella liquidazione giudiziale l’art. 172 CCII prevede che i contratti pendenti restino sospesi fino a quando il curatore non decide: subentrare o sciogliersi. Anche qui, nessuno scioglimento automatico; c’è una fase di attesa in cui il rapporto è “congelato”.

Attenzione però a non confondere due piani. Il contratto non si scioglie per effetto della procedura, ma questo non significa che il concedente resti disarmato di fronte a inadempimenti precedenti e autonomi. Se prima dell’accesso l’utilizzatore ha accumulato un inadempimento qualificato come grave — la L. 124/2017 fissa le soglie: per il leasing immobiliare il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, o di un importo equivalente; per gli altri contratti il mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente — la risoluzione può essere stata già legittimamente dichiarata, e in quel caso si entra in procedura con un contratto morto.

Qui sta il nodo pratico che decide moltissimi casi: la fotografia che conta è quella scattata il giorno dell’accesso. Contratto vivo, si applicano gli artt. 97 e 177 CCII. Contratto già risolto, si applicano regole diverse.

“Chi decide se il leasing continua o finisce: io, il curatore o la società di leasing?”

Dipende dalla procedura, ma in nessun caso decide da sola la società di leasing.

Nel concordato preventivo la decisione parte dal debitore, che resta nel possesso dei suoi beni e nella gestione dell’impresa. È il debitore che, con autonoma istanza, chiede l’autorizzazione a sospendere o a sciogliere uno o più contratti pendenti. Ma non la ottiene per il solo fatto di chiederla: deve dimostrare che la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. L’autorizzazione è del tribunale o, dopo l’apertura, del giudice delegato.

Nella liquidazione giudiziale la scelta è del curatore, che deve valutare l’interesse della massa. Il subentro richiede l’autorizzazione del comitato dei creditori. E se il curatore prende tempo, il concedente non è costretto ad aspettare indefinitamente: può metterlo in mora facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

Il concedente, dunque, non ha un potere di scelta sulla pendenza del rapporto: ha diritto di essere sentito, di far valere il proprio credito nelle forme concorsuali e di sollecitare una decisione. Ciò che non può fare è decidere al posto degli organi della procedura.

Una precisazione che vale la pena fissare: lo scioglimento autorizzato nel concordato non è un inadempimento del debitore. È l’esercizio di una facoltà prevista dalla legge. Da qui discende che il contraente non ha diritto al risarcimento del danno in senso proprio, ma a un indennizzo equivalente al pregiudizio da mancato adempimento, trattato come credito concorsuale anteriore.

“E se il contratto era già stato risolto prima che si aprisse la procedura?”

Allora il curatore non ha nulla da sciogliere, e il conto si fa con altre regole.

Questa è la questione su cui si è formata la giurisprudenza più importante. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061, hanno chiarito che la disciplina concorsuale speciale — allora l’art. 72-quater l.fall., oggi l’art. 177 CCII — presuppone che il contratto sia ancora efficace alla data di apertura della procedura, perché regola lo scioglimento deciso dagli organi concorsuali. Se il rapporto si è già risolto per inadempimento dell’utilizzatore, quel presupposto manca.

Per i contratti di leasing traslativo risolti prima dell’entrata in vigore della L. 124/2017, le Sezioni Unite hanno indicato come norma di riferimento l’art. 1526 c.c., applicato in via analogica. Il principio è stato poi ribadito più volte: si vedano Cass. 28 maggio 2024, n. 14989 e Cass. 29 maggio 2024, n. 15009.

Per i contratti risolti dopo l’entrata in vigore della L. 124/2017, invece, si applica direttamente il comma 138 di quella legge: il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione a valori di mercato, dedotti i canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione, i canoni a scadere solo in linea capitale e il prezzo di opzione; resta il credito residuo del concedente per la parte eventualmente scoperta. Il Tribunale di Pescara ha applicato questo schema a un leasing risolto prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, sottolineando che il concedente non può cumulare il pagamento del residuo con il mantenimento del valore del bene restituito.

Il risultato finale, come si vede, converge: in tutti e tre i percorsi il valore del bene torna in gioco e abbatte il credito. Cambiano però il titolo, i tempi e gli oneri di allegazione. Ed è esattamente su questi dettagli che si vincono o si perdono le opposizioni allo stato passivo.


“Nel concordato, come si chiede concretamente lo scioglimento del leasing?”

Con un’istanza autonoma, non con una riga nel piano. L’art. 97 CCII è chiaro su forma e tempi, e sbagliarli significa perdere mesi.

L’istanza va depositata separatamente e va notificata al terzo contraente, con prova della notificazione da depositare insieme all’istanza. Non è un adempimento formale: la notifica apre il contraddittorio e, soprattutto, fa scattare la protezione di cui parleremo tra poco.

Il contenuto deve essere argomentato. Non basta affermare che il contratto “non serve più”: occorre spiegare perché la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Se il piano prevede la dismissione di un ramo d’azienda, il leasing del macchinario dedicato a quel ramo è un candidato naturale. Se il piano prevede la continuità e quel bene è essenziale, lo scioglimento è difficile da giustificare — e sarebbe anche autolesionistico.

C’è poi un vincolo di sequenza che sorprende molti: la richiesta di scioglimento può essere depositata soltanto quando sono presentati anche il piano e la proposta. Nella fase prenotativa — la domanda con riserva — si può chiedere la sospensione, non lo scioglimento. La ragione è intuitiva: il giudice deve poter verificare la coerenza con un piano che deve esistere.

Infine, l’indennizzo. Il contraente che subisce lo scioglimento ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato. Va quantificato e inserito nel fabbisogno, perché un piano che ignora questa posta è un piano che non regge all’attestazione.

“Posso chiedere solo la sospensione, per prendere tempo?”

Sì, ed è spesso la mossa più intelligente nei primi mesi.

La sospensione è pensata come misura ponte: congela il rapporto mentre si costruisce il piano, senza bruciare subito la possibilità di proseguire. Può essere chiesta contestualmente alla domanda di accesso o successivamente, ed è compatibile con la domanda con riserva. È però una misura a termine, non una moratoria indefinita: l’art. 97 CCII ne delimita la durata, e la sospensione chiesta nella fase prenotativa non può eccedere il termine concesso dal tribunale per il deposito di piano e proposta.

C’è un dettaglio che in pratica vale moltissimo. Tra la data di notificazione dell’istanza di sospensione o di scioglimento e la data di notificazione del provvedimento autorizzativo, la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni scadute dopo il deposito della domanda di accesso. È una finestra di protezione che nasce dalla notifica dell’istanza: ulteriore ragione per non trascurarla.

Il Tribunale di Venezia ha affrontato un caso limite istruttivo: un’impresa aveva chiesto lo scioglimento di un leasing immobiliare e, nel timore che la concedente dichiarasse la risoluzione per canoni pregressi prima ancora della convocazione, aveva domandato una sospensione temporanea inaudita altera parte. Il tribunale l’ha concessa, valorizzando il carattere provvisorio della misura e l’assenza di pregiudizio definitivo per il terzo contraente. È lo strumento da conoscere quando il rischio è che la controparte arrivi prima.

“Da quando il contratto è davvero sciolto?”

Dalla data di notificazione del provvedimento autorizzativo al terzo contraente, effettuata a cura del debitore. Non dalla data dell’istanza, non dalla data del decreto: dalla notifica.

La precisazione non è pedanteria. Nel leasing la data di scioglimento è il perno di tutti i calcoli: fino a quel momento maturano i canoni, e da quel momento in poi il bene va restituito e il conguaglio va fatto sui valori che la legge indica. Sbagliare la data significa sbagliare il conteggio.

Da qui discende anche la regola sulla collocazione dei crediti. I canoni maturati prima della domanda di accesso sono crediti concorsuali anteriori. I crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e prima della notificazione del provvedimento sono prededucibili: in quel periodo l’impresa ha continuato a godere del bene, e quel godimento si paga per intero. L’indennizzo per lo scioglimento, invece, è credito chirografario anteriore.

La Cassazione, con ordinanza 12 giugno 2025, n. 15713, ha aggiunto un tassello importante: lo scioglimento riguarda le porzioni di rapporto non ancora eseguite e non travolge i diritti derivanti dalle prestazioni già eseguite, che restano regolati dal contratto. Tradotto: sciogliere non cancella il passato: lo congela nella forma che il contratto gli aveva dato. E va ricordato che lo scioglimento non si estende alla clausola compromissoria eventualmente contenuta nel contratto.

“Nella liquidazione giudiziale cosa fa il curatore, e in quanto tempo?”

Il curatore sceglie: subentra nel contratto o si scioglie. Fino alla scelta, il rapporto resta sospeso.

Il subentro significa che la procedura assume gli obblighi contrattuali futuri, e i relativi crediti del concedente sono prededucibili. Ha senso quando il bene serve a un esercizio provvisorio dell’impresa, quando il valore di mercato del bene supera nettamente il debito residuo e il riscatto è conveniente per la massa, o quando il bene è indispensabile a un’operazione di cessione dell’azienda in esercizio.

Lo scioglimento è la scelta ordinaria quando il bene non serve e il debito residuo è allineato o superiore al valore. In quel caso il curatore evita di gravare la massa di canoni futuri in prededuzione e attiva il meccanismo dell’art. 177 CCII.

Sui tempi: non esiste un termine fisso imposto al curatore, ma esiste il rimedio del concedente. Il contraente può chiedere al giudice delegato di assegnare al curatore un termine non superiore a sessanta giorni per la scelta; decorso inutilmente quel termine, il contratto si intende sciolto. È un meccanismo di sblocco che ogni società di leasing dovrebbe attivare per tempo, e che ogni curatore dovrebbe mettere in conto.

Ultimo punto, spesso trascurato: i crediti anteriori all’apertura restano concorsuali anche se il curatore subentra. Il subentro non sana il pregresso e non trasforma in prededucibili i canoni insoluti di prima.

“Chi vende il bene, chi lo stima, e a chi va il ricavato?”

Qui sta il cuore economico di tutta la materia, e la risposta sorprende chi se lo immagina come un semplice “il bene torna al proprietario e amen”.

Nella liquidazione giudiziale, quando il curatore si scioglie, l’art. 177 CCII prevede che il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato e il credito residuo in linea capitale, determinato secondo il parametro dell’art. 97, comma 12, primo periodo. Se invece la differenza è negativa, il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.

Nel concordato preventivo, l’art. 97, comma 12, CCII funziona in modo speculare: in caso di scioglimento il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione a valori di mercato, dedotti i canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, i canoni a scadere solo in linea capitale e il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. Il credito residuo del concedente è trattato come credito anteriore, nel concorso.

Due conseguenze pratiche vanno fissate: il concedente non trattiene mai il surplus, e non può cumulare l’incasso del valore del bene con la pretesa dell’intero credito residuo. La vendita è affidata al concedente, che deve procedere secondo criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, con l’obiettivo di individuare il miglior offerente e con obbligo di informazione verso l’utilizzatore; la stima è il contrappeso di questo potere, ed è disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo.

FaseAttoTermineDavanti a chi
Concordato — fase prenotativaIstanza di sospensione del leasing, notificata al concedenteContestuale o successiva alla domanda di accesso; durata non eccedente il termine per piano e propostaTribunale
Concordato — dopo piano e propostaIstanza di scioglimento, con prova della notificazioneDepositabile solo con piano e proposta già presentatiTribunale o giudice delegato dopo l’apertura
Concordato — finestra di protezioneDivieto per il concedente di esigere la prestazione e di invocare la risoluzione di dirittoDalla notifica dell’istanza alla notifica del provvedimentoOpera di diritto
Concordato — effettoScioglimento o sospensione efficaciDalla notificazione del provvedimento al concedente, a cura del debitore—
Liquidazione giudiziale — attesaContratto sospeso fino alla scelta del curatoreNessun termine fissoCuratore
Liquidazione giudiziale — messa in moraIstanza del concedente per l’assegnazione di un termine al curatoreTermine non superiore a 60 giorni; decorso inutilmente, contratto scioltoGiudice delegato
Liquidazione giudiziale — subentroAutorizzazione al subentroPrima della sceltaComitato dei creditori
Liquidazione giudiziale — beneRestituzione, stima a valori di mercato, vendita o ricollocazioneIn sede di accertamento del passivoStima disposta dal giudice delegato; vendita a cura del concedente
Liquidazione giudiziale — creditoDomanda di ammissione al passivo per la differenza negativaTempestiva fino a 30 giorni prima dell’udienza di verifica; oltre, tardivaGiudice delegato
EntrambeConguaglio a favore della procedura se il ricavato supera il credito residuoAlla liquidazione del beneObbligo del concedente

“E se in liquidazione giudiziale finisce la società di leasing, non io?”

Allora il contratto prosegue, e lei non perde il bene.

L’art. 177 CCII dedica a questa ipotesi una regola autonoma e di segno opposto: in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue, e l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

La ratio è trasparente: il dissesto del finanziatore non deve travolgere l’attività dell’impresa che quel bene utilizza. Chi ha pagato regolarmente i canoni per anni non può vedersi sottrarre il macchinario o il capannone perché il concedente è entrato in crisi.

Due avvertenze operative. La prima: “prosegue” non significa “si sospende”. L’utilizzatore deve continuare a pagare puntualmente, nelle forme che la curatela indicherà, perché il proprio inadempimento resta inadempimento. La seconda: il riscatto va esercitato con rigore formale, comunicando l’opzione nei termini contrattuali e documentando il pagamento, perché si tratterà con una curatela che dovrà ricostruire il rapporto sui documenti e non sulla prassi.

In questa ipotesi conviene anticipare: scrivere alla curatela appena si ha notizia dell’apertura, chiedere le coordinate per i pagamenti, far dare atto della prosecuzione del rapporto e, se la scadenza è vicina, mettere nero su bianco l’intenzione di riscattare. Un rapporto documentato è un rapporto che si difende.

“Il bene in leasing è l’immobile dove ho la sede: posso restare dentro?”

Dipende dalla procedura e dalla scelta fatta sul contratto, ma la risposta onesta è che restare senza titolo è la peggiore delle soluzioni.

Nel concordato in continuità, se l’immobile è essenziale, la strada è la prosecuzione: l’art. 94-bis CCII protegge i contratti essenziali, e il piano deve prevedere il pagamento integrale dei canoni correnti. Se invece il piano prevede lo scioglimento, la restituzione dell’immobile è la conseguenza necessaria, e va programmata con una data certa, perché ogni mese di occupazione successiva genera obbligazioni.

Nella liquidazione giudiziale, dopo lo scioglimento, l’immobile va restituito. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 2 dicembre 2025, ha ritenuto ammissibile l’ordine di liberazione del giudice delegato nei confronti dell’immobile oggetto di leasing occupato sine titulo: una conferma che il tempo dell’occupazione non negoziata è finito presto e male.

In questa materia conta la continuità tra l’analisi contrattuale e il contenzioso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e lo Studio imposta fin dalla prima verifica del contratto la linea difensiva che dovrà reggere davanti al giudice delegato, in opposizione allo stato passivo e, se necessario, fino in Cassazione.

Resta la via che consigliamo di esplorare per prima quando l’immobile è vitale: la trattativa con il concedente per una nuova locazione, o per un riscatto da parte di un terzo collegato all’operazione di risanamento. Non è una soluzione automatica e richiede il consenso della controparte, ma è l’unica che consente di tenere insieme la liberazione del patrimonio e la conservazione dell’attività.

“Ho firmato garanzie personali: lo scioglimento libera i garanti?”

No, e questo è uno degli equivoci più costosi.

Lo scioglimento del contratto nella procedura riguarda il rapporto tra concedente e utilizzatore. Il fideiussore, il coobbligato, chi ha rilasciato una garanzia autonoma, restano esposti secondo il titolo che li lega al creditore. La procedura concorsuale del debitore principale non è, di per sé, una causa di liberazione del garante.

Ciò che cambia — e cambia parecchio — è l’ammontare. Poiché il credito del concedente va calcolato detraendo quanto ricavato dalla vendita o dalla ricollocazione del bene, anche la posizione del garante si riduce in misura corrispondente. La Cassazione, con ordinanza n. 25701/2025, ha ribadito che il concedente non può pretendere l’intero credito residuo quando ha già recuperato e rivenduto il bene: il ricavato va detratto. Per il garante, questo significa che la prima difesa non è negare la garanzia, ma verificare il conteggio.

Lo stesso vale per le garanzie reali e per le somme già nelle mani del concedente. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 27 dicembre 2025, ha ritenuto inammissibile l’incameramento da parte della concedente di una somma precedentemente ottenuta a titolo di pegno regolare nell’ambito della liquidazione giudiziale dell’utilizzatrice. Tutto ciò che il creditore ha già incassato deve entrare nel conto, e non può restare in un capitolo separato.

Il consiglio operativo è semplice: chi ha garantito un leasing deve farsi dare, per iscritto, il dettaglio del calcolo — canoni scaduti, canoni a scadere in linea capitale, prezzo di opzione, ricavato della vendita, spese documentate — e verificarlo voce per voce.

“E se il concordato non va in porto e si apre la liquidazione giudiziale?”

Quello che è stato fatto nel concordato non si cancella, ma va riletto con le lenti della nuova procedura.

Se durante il concordato il leasing era stato sciolto con autorizzazione, il contratto resta sciolto: il curatore non ha nulla da decidere su quel rapporto. Il conteggio già impostato sull’art. 97, comma 12, resta la base, e il credito residuo del concedente andrà fatto valere nel passivo della liquidazione giudiziale.

Se invece il leasing era proseguito, il contratto arriva pendente all’apertura e il curatore torna ad avere la scelta tra subentro e scioglimento ai sensi degli artt. 172 e 177 CCII.

Il punto delicato riguarda la collocazione dei crediti maturati durante il concordato. Non vale l’equazione “sorto dopo la domanda, dunque prededucibile”. La Cassazione chiede un criterio sostanziale: con la pronuncia n. 29999/2023 ha affermato che i crediti sorti nel corso di una procedura, per essere prededucibili, devono essere conseguenza di un’attività svolta in quel contesto dagli organi gestori della procedura; e con la sentenza 8 febbraio 2025, n. 3187, ha ricondotto a disciplina unitaria i crediti prededucibili sorti nel concordato e quelli sorti nella procedura successiva, escludendo la configurabilità di una super-prededuzione. Sulla stessa linea, Cass. 18 aprile 2025, n. 10307, ha negato la prededuzione per i crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità, valorizzando il requisito della funzionalità alla procedura.

Per chi costruisce un piano, la lezione è una sola: la prededuzione dei canoni correnti va dimostrata, non presunta, e va documentato il godimento effettivo del bene nel periodo considerato.


“Se sciolgo il leasing, rischio di dover pagare tutti i canoni futuri?”

No, non nella forma che teme — ma neppure è vero che non deve più nulla.

Questa è la paura più diffusa, e nasce da una lettura letterale dei contratti, che quasi sempre prevedono clausole di decadenza dal beneficio del termine e penali robuste. La disciplina concorsuale interviene proprio su questo punto.

Con lo scioglimento, il concedente non può insinuarsi per i canoni futuri come se il contratto fosse proseguito. I canoni a scadere entrano nel calcolo soltanto per la loro componente capitale, insieme ai canoni scaduti e non pagati e al prezzo di opzione: e da quel totale si detrae quanto ricavato dalla vendita o dalla ricollocazione del bene a valori di mercato. Il credito residuo è solo la differenza negativa, se c’è.

La parte rassicurante è questa: il valore del bene lavora a favore della procedura, non contro. Se il bene vale più del debito residuo, il concedente deve versare l’eccedenza alla curatela o al debitore in concordato. È un meccanismo che ribalta l’intuizione comune secondo cui, nel dubbio, perde sempre chi è in crisi.

Il limite reale, altrettanto netto, è che il credito residuo esiste e non è simbolico quando il bene si è deprezzato molto. Per attrezzature specialistiche, impianti su misura, mezzi con molte ore di lavoro, il divario tra valore contabile e realizzo può essere drammatico, e quel divario diventa credito concorsuale. Per questo la scelta tra proseguire e sciogliere non è mai ideologica: è una stima, e va fatta prima, non dopo.

“I canoni che ho già pagato per anni li perdo per sempre?”

Nel meccanismo del Codice della crisi, i canoni pagati restano acquisiti al concedente: non si ripetono. La loro funzione, nella logica del leasing come contratto di finanziamento, è stata quella di restituire progressivamente il capitale impiegato, e quella funzione si è già realizzata.

Questo non significa che siano irrilevanti. Ogni canone pagato ha ridotto la quota capitale residua, e dunque ha abbassato la soglia che il ricavato della vendita deve superare perché il conguaglio giri a favore della procedura. Chi ha pagato per anni ha un debito residuo basso: è esattamente la situazione in cui lo scioglimento può generare un attivo.

Il discorso cambia per i contratti risolti prima della procedura e sottratti ratione temporis alla L. 124/2017, dove opera l’art. 1526 c.c.: lì il tema della restituzione delle rate, con riconoscimento di un equo compenso al concedente, si pone eccome, e le parti possono averlo regolato con clausola penale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 21293/2024, ha chiarito che il giudice non può semplicemente ignorare la clausola penale pattuita, ma deve valutarne la congruità, e che il concedente ha l’onere di indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene o, in mancanza, una stima attendibile del suo valore di mercato.

La verifica che consigliamo sempre: prima di accettare un conteggio, controlli se il contratto rientri nella L. 124/2017 o nel regime anteriore, perché la risposta sul destino dei canoni pagati cambia con essa.

“Quanto tempo ho davvero, prima che la società di leasing risolva e porti via il bene?”

Meno di quanto si immagini, e il cronometro parte dalle soglie di legge.

Le soglie di grave inadempimento della L. 124/2017 — sei canoni mensili o due trimestrali per l’immobiliare, quattro canoni mensili per gli altri contratti, anche non consecutivi — sono il punto oltre il quale la risoluzione è legittima. Per un leasing mobiliare con canoni mensili, significa che quattro mensilità saltate bastano. Per un leasing immobiliare con canoni trimestrali, bastano due trimestri: sei mesi, che passano in fretta mentre si cerca di far quadrare un piano.

La protezione concorsuale esiste, ma non è retroattiva: arriva quando si attiva. Il deposito della domanda di accesso e, nel concordato in continuità, l’art. 94-bis CCII impediscono alla controparte di risolvere per il solo fatto dell’accesso o del mancato pagamento di crediti anteriori; la finestra dell’art. 97, comma 6, protegge dalla notifica dell’istanza alla notifica del provvedimento. Ma se la risoluzione è già stata validamente dichiarata prima, non c’è procedura che la faccia tornare indietro.

La conclusione onesta è questa: il tempo utile si misura in settimane, non in mesi, e la finestra in cui si può ancora scegliere la strada migliore è quella che precede la risoluzione. È il motivo per cui chiediamo sempre di vedere i contratti e lo scadenzario dei canoni prima ancora di discutere di quale strumento utilizzare.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Due simulazioni, costruite su numeri verosimili. Sono esercizi dimostrativi, non casi dello Studio, e servono a mostrare come si muove il conteggio.

Simulazione 1 — Macchinario in liquidazione giudiziale. Contratto di leasing su una linea di produzione, costo del bene 184.600 €, canoni mensili 2.940 €, prezzo di opzione finale 1.846 €. La liquidazione giudiziale dell’utilizzatore si apre il 14 aprile 2026. A quella data risultano scaduti e non pagati 5 canoni, per 14.700 €; i canoni a scadere ammontano, nella sola componente capitale, a 61.350 €.

Il curatore valuta: la linea è ferma, non c’è esercizio provvisorio, il subentro graverebbe la massa di canoni prededucibili. Si scioglie ai sensi dell’art. 172 CCII. Il bene viene restituito e il giudice delegato dispone la stima.

Il parametro da superare è dato da canoni scaduti e non pagati (14.700 €) + canoni a scadere in linea capitale (61.350 €) + prezzo di opzione (1.846 €) = 77.896 €.

Ipotesi A — il macchinario è recente e ricercato, viene ricollocato a 92.400 €. Il concedente deve versare alla curatela la differenza: 92.400 − 77.896 = 14.504 € di attivo per la procedura.

Ipotesi B — il macchinario è specialistico, il mercato è sottile, si realizzano 58.200 €. Il concedente si insinua al passivo per 77.896 − 58.200 = 19.696 €, in moneta concorsuale.

Stesso bene, stesso contratto, stessa procedura: il segno del risultato dipende interamente dal realizzo. Ecco perché la stima non è un passaggio burocratico.

Simulazione 2 — Capannone in concordato preventivo. Leasing immobiliare, canoni trimestrali 18.700 €, prezzo di opzione 23.600 €. Domanda di accesso al concordato depositata e pubblicata il 9 marzo 2026. Alla data della domanda risultano scaduti e non pagati 2 canoni trimestrali, per 37.400 €. I canoni a scadere, in linea capitale, ammontano a 412.800 €.

Il piano prevede la dismissione dell’immobile e il trasferimento dell’attività in un capannone in locazione. Il 4 maggio 2026 l’impresa notifica l’istanza di scioglimento, depositata insieme a piano e proposta; il provvedimento autorizzativo viene notificato alla concedente il 27 maggio 2026. Il contratto è sciolto da quel giorno.

Nel frattempo l’impresa ha goduto dell’immobile dal 9 marzo al 27 maggio: i canoni maturati in quel periodo, 24.930 €, sono crediti sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione della domanda e vanno pagati per intero, in prededuzione, e inseriti nel fabbisogno.

Il parametro di detrazione è: 37.400 + 412.800 + 23.600 = 473.800 €.

Ipotesi A — l’immobile viene ricollocato a 486.300 €. La concedente deve versare al debitore 486.300 − 473.800 = 12.500 €, che entrano nell’attivo concordatario.

Ipotesi B — la vendita si chiude a 430.000 €. Resta un credito della concedente di 43.800 €, trattato come credito anteriore nel concorso, oltre all’eventuale indennizzo da scioglimento, anch’esso chirografario anteriore e da quantificare nel piano.

La differenza tra le due ipotesi — oltre 56.000 € — non dipende da una norma, ma da come si gestisce la vendita e da quanto si è vigilato sulla stima.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“E se la società di leasing non viene a riprendersi il bene?”

Sembra un problema minore. È invece uno dei modi più comuni in cui una procedura brucia valore senza accorgersene.

Dopo lo scioglimento, il bene deve tornare al concedente. Ma finché resta fisicamente dove si trova, qualcuno lo custodisce, qualcuno paga l’assicurazione, qualcuno occupa spazio che magari serviva per liberare un capannone da riconsegnare al locatore. Se il bene è un immobile, l’occupazione dopo lo scioglimento è occupazione senza titolo, con tutto quello che ne consegue — e il Tribunale di Milano, nel provvedimento del 2 dicembre 2025 già citato, ha ammesso l’ordine di liberazione del giudice delegato.

Se invece il bene è mobile e ingombrante, il problema si capovolge: è il concedente a non avere fretta, perché il ritiro costa. Molti contratti prevedono che la restituzione avvenga a cura e spese dell’utilizzatore, nel luogo indicato dal concedente; e la questione se quella clausola sopravviva alla procedura e se il concedente abbia un vero e proprio obbligo di ritiro è talmente delicata che la Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha ritenuto di rinviarne la trattazione alla pubblica udienza.

Nel frattempo, i costi corrono. E c’è un precedente che indica dove può arrivare il conto: la Cassazione, già con la pronuncia n. 18488/2018, si era occupata della prededucibilità del credito del concedente a titolo di penale per la mancata restituzione, a risoluzione avvenuta, del bene concesso in leasing al proponente il concordato. Letta insieme alla giurisprudenza successiva sulla prededuzione — che pretende la riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura — la lezione operativa è chiara: una penale per mancata restituzione, se riconosciuta, può incidere sul piano molto più di quanto il piano avesse previsto.

La domanda giusta da fare, dunque, non è solo “cosa succede al contratto”, ma “chi ritira il bene, quando, a spese di chi, e con quale verbale di consegna”. Scriverlo in un accordo, o farlo scrivere in un provvedimento, costa poco oggi e vale molto domani.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti su cui si regge quanto detto finora. Per ciascuno: estremi, principio in sintesi e ragione della sua rilevanza per il leasing in procedura.

1. Cassazione, Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061. Per il leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima del fallimento e sottratto all’applicazione diretta della L. 124/2017, la disciplina di riferimento resta quella della vendita con riserva di proprietà applicata in via analogica; il concedente che voglia concorrere deve proporre una domanda di insinuazione completa, indicando il ricavato della diversa allocazione del bene o una stima attendibile. Rilevanza: è la pronuncia che separa i contratti ancora pendenti da quelli già risolti e fissa l’onere di allegazione del concedente.

2. Cassazione, Sez. I, 28 maggio 2024, n. 14989. La disciplina concorsuale speciale sul leasing opera solo se il contratto è ancora in corso alla data di apertura della procedura. Rilevanza: conferma che la prima verifica da fare è la data della risoluzione.

3. Cassazione, Sez. I, 29 maggio 2024, n. 15009. La norma concorsuale sulla locazione finanziaria ha carattere eccezionale e si applica quando il contratto è in essere e viene sciolto per volontà degli organi della procedura. Rilevanza: esclude l’applicazione analogica a vantaggio del concedente quando il rapporto era già chiuso.

4. Cassazione, 30 luglio 2024, n. 21293. Nel leasing traslativo risolto prima del fallimento, il giudice non può prescindere dalla clausola penale pattuita, di cui deve valutare la congruità; il concedente ha l’onere di indicare il realizzo o una stima del valore di mercato. Rilevanza: governa il contenzioso sul quantum nelle opposizioni allo stato passivo.

5. Cassazione, Sez. I, ordinanza 12 giugno 2025, n. 15713. Lo scioglimento del contratto pendente incide sulle prestazioni non ancora eseguite e non travolge i diritti nati dalle prestazioni già eseguite, che restano regolati dal contratto. Rilevanza: spiega perché sciogliere il leasing non cancella i canoni già maturati né le clausole che li governano.

6. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 25701/2025. Il concedente non può pretendere l’intero credito residuo dopo aver recuperato e rivenduto il bene: dall’importo va detratto quanto ricavato dalla ricollocazione. Rilevanza: è la difesa numerica principale contro le insinuazioni gonfiate, e vale anche per i garanti.

7. Cassazione, Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3187. I crediti prededucibili sorti durante il concordato e quelli sorti nella procedura successiva seguono una disciplina unitaria, senza che si configuri una super-prededuzione. Rilevanza: ridimensiona le attese del concedente sul rango dei crediti maturati in corso di concordato.

8. Cassazione, Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. Nel concordato in continuità, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura non godono di prededuzione; conta la strumentalità rispetto alla procedura. Rilevanza: delimita nel tempo la prededuzione dei canoni e degli oneri legati al bene.

9. Cassazione, n. 29999/2023. I crediti sorti nel corso di una procedura concorsuale, per essere prededucibili, devono essere conseguenza di un’attività svolta in quel contesto dagli organi gestori della procedura. Rilevanza: nel concordato, dove non c’è spossessamento, impone di dimostrare la riferibilità del credito alla procedura e non alla sola iniziativa del debitore.

10. Cassazione, n. 18488/2018. Si è occupata della prededucibilità del credito del concedente a titolo di penale per la mancata restituzione, a risoluzione avvenuta, del bene concesso in leasing al proponente il concordato. Rilevanza: segnala il costo potenziale della restituzione tardiva, da considerare quando si programma la riconsegna.

11. Corte d’Appello di Lecce, Sez. I, 13 marzo 2025. Ha delimitato la nozione di contratto pendente rilevante ai fini dell’art. 97 CCII, aderendo alla ricostruzione che richiede prestazioni corrispettive ancora ineseguite o non compiutamente eseguite da entrambe le parti. Rilevanza: è il filtro d’ingresso a tutta la disciplina su sospensione e scioglimento.

12. Tribunale di Milano, 21 novembre 2025. In caso di leasing traslativo risolto per inadempimento prima del fallimento, occorre procedere alla stima del bene ai valori di mercato al momento della restituzione — o fare riferimento ai valori effettivamente conseguiti se il bene è stato venduto o altrimenti allocato — detraendo il relativo importo dalle somme spettanti al concedente. Rilevanza: indica il criterio temporale della stima, spesso oggetto di contestazione.

13. Tribunale di Milano, 2 dicembre 2025. Nella liquidazione giudiziale è ammissibile l’ordine di liberazione del giudice delegato relativo all’immobile, oggetto di leasing, occupato senza titolo. Rilevanza: chiude la strada all’occupazione di fatto dopo lo scioglimento.

14. Tribunale di Milano, 27 dicembre 2025. Ha ritenuto inammissibile l’incameramento, da parte della concedente, della somma in precedenza ottenuta a titolo di pegno regolare, nella liquidazione giudiziale dell’utilizzatrice. Rilevanza: impone di far confluire nel conteggio tutto ciò che il concedente ha già incassato.

15. Tribunale di Pescara. In caso di risoluzione del leasing per inadempimento dell’utilizzatore anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale, il credito del concedente è configurabile solo se il valore di realizzo del bene restituito è inferiore al debito residuo, non essendo consentito cumulare il pagamento del residuo con il mantenimento del valore del bene. Rilevanza: esprime in modo diretto il divieto di cumulo.

16. Tribunale di Venezia. Il proponente il concordato che chieda lo scioglimento di un leasing immobiliare può ottenere, prima della convocazione del terzo contraente, l’autorizzazione alla sospensione temporanea inaudita altera parte, come misura ponte priva di pregiudizio definitivo. Rilevanza: è lo strumento d’urgenza quando il rischio è che la concedente dichiari la risoluzione prima dell’udienza.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Non diamo pareri generici sul leasing: lavoriamo sul contratto, sui numeri e sugli atti della procedura. In concreto:

  1. Qualifichiamo il contratto e verifichiamo la data di risoluzione, confrontando le comunicazioni della concedente, le raccomandate e le PEC con lo scadenzario dei canoni, per stabilire se il rapporto fosse pendente al momento dell’accesso: è il bivio da cui dipende tutto il resto.
  2. Ricalcoliamo il credito del concedente voce per voce — canoni scaduti e non pagati, canoni a scadere nella sola componente capitale, prezzo di opzione, spese documentate di recupero, stima e conservazione — e lo confrontiamo con l’importo insinuato.
  3. Contestiamo l’insinuazione sovrastimata, eccependo la mancata detrazione del ricavato della vendita o della ricollocazione del bene e chiedendo la produzione dei documenti di realizzo.
  4. Redigiamo e notifichiamo le istanze ex art. 97 CCII, di sospensione o di scioglimento, con la motivazione sulla coerenza con il piano e con la quantificazione dell’indennizzo da inserire nel fabbisogno concordatario.
  5. Attiviamo, quando serve, la sospensione temporanea in via d’urgenza, per impedire che la concedente dichiari la risoluzione nella finestra che precede la decisione del tribunale.
  6. Assistiamo il curatore nella scelta tra subentro e scioglimento, costruendo il confronto economico tra debito residuo, valore di realizzo del bene e costi di custodia.
  7. Presidiamo la stima e la vendita: chiediamo la nomina dello stimatore, contestiamo le perizie al ribasso e verifichiamo che la ricollocazione sia avvenuta con criteri di celerità, trasparenza e pubblicità.
  8. Recuperiamo il conguaglio a favore della procedura quando il ricavato supera il credito residuo in linea capitale, agendo per il versamento della differenza alla curatela o al debitore in concordato.
  9. Difendiamo i garanti e i coobbligati, riducendo l’esposizione in misura corrispondente a quanto il concedente ha già incassato, comprese le somme detenute a titolo di garanzia.
  10. Programmiamo la riconsegna del bene con verbale, data certa e regolazione delle spese, per chiudere il capitolo delle penali da mancata restituzione e dei costi di custodia.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021: il destino del leasing non si decide mai isolatamente, ma dentro la scelta dello strumento di regolazione della crisi e nel confronto con un intermediario finanziario che va saputo interlocutore prima ancora che controparte processuale. Accanto a essa opera il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, perché il conteggio del credito residuo è un’operazione finanziaria che richiede competenze contabili oltre che giuridiche.

Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale del contratto fino all’ultimo grado di giudizio: la stessa linea difensiva impostata quando si esamina il contratto è quella che viene sostenuta davanti al giudice delegato, nel giudizio di opposizione allo stato passivo e, se necessario, in Cassazione, senza passaggi di mano e senza ricostruzioni da zero. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, perché in questa materia la perizia sul valore del bene e l’atto difensivo devono dire la stessa cosa.


In sintesi

Tre messaggi emergono da tutte le risposte di questa guida.

Il primo: la data di risoluzione del contratto conta più di qualunque altra circostanza. Contratto pendente all’accesso significa artt. 97 e 177 CCII, con tutto il loro meccanismo di conguaglio; contratto già risolto significa altre regole e altri oneri probatori.

Il secondo: il valore del bene non appartiene al concedente. In entrambe le procedure il ricavato della vendita o della ricollocazione abbatte il credito e, se lo supera, genera un obbligo di versamento a favore della procedura. Nessun cumulo è ammesso.

Il terzo: le finestre temporali sono strette. Le soglie di grave inadempimento scattano in pochi mesi, la protezione concorsuale arriva solo quando si attiva, e il bene lasciato dov’è continua a generare costi.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché vi convergono esattamente le abilitazioni certificate dell’Avvocato: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 per la scelta e la gestione dello strumento concorsuale, il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario per il ricalcolo del credito di un contratto che è, prima di tutto, un finanziamento, e il cassazionista per portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado. Non promettiamo esiti: analizziamo il contratto, verifichiamo i conteggi e costruiamo la strategia che quel caso consente.

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