“La mia proposta di concordato è davvero più conveniente della liquidazione, e come lo dimostro a un tribunale che non si accontenta delle affermazioni?” È la domanda che si pone ogni imprenditore, socio o professionista che abbia deciso di non subire la crisi ma di regolarla. Ed è una domanda legittima, perché non esiste una risposta valida per tutti: la convenienza non si proclama, si misura, e si misura in modo diverso a seconda dello strumento scelto. Nel concordato in continuità il parametro è il “trattamento non deteriore”; nel concordato liquidatorio entrano in gioco soglie aritmetiche precise; nel concordato semplificato contano l’assenza di pregiudizio e l’utilità per ciascun creditore; nel concordato minore la convenienza è il passaggio che consente al giudice di superare il dissenso. Quattro strade, quattro prove diverse, un unico termine di paragone: l’alternativa liquidatoria.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché il giudizio di convenienza si trova esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno la composizione negoziata, da cui nasce il concordato semplificato; come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, opera nel circuito in cui si redige la relazione sulla convenienza del concordato minore; come avvocato cassazionista, può sostenere la stessa linea dalle opposizioni all’omologazione fino al giudizio di legittimità, dove oggi si decidono le regole sul valore di liquidazione.
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Il quadro di partenza: che cosa significa, davvero, “alternativa liquidatoria”
Prima di confrontare le strade, va fissato il termine di paragone. Ogni giudizio di convenienza è un confronto fra due scenari: quello proposto dal debitore e quello che si verificherebbe se la proposta non esistesse. Per l’impresa sopra soglia l’alternativa è la liquidazione giudiziale (l’erede del fallimento, disciplinata dagli artt. 121 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII); per l’imprenditore minore, l’agricoltore, il professionista e gli altri soggetti sovraindebitati l’alternativa è la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII).
Il Codice, dopo il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024), definisce in modo puntuale il valore di liquidazione all’art. 87, comma 1, lett. c): è il valore realizzabile, alla data della domanda, nella liquidazione giudiziale dalla vendita dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore ricavabile dalla cessione dell’azienda in esercizio e delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili (revocatorie, responsabilità degli amministratori, recuperi), al netto delle spese. Tre conseguenze discendono da questa definizione, e conviene tenerle a mente in tutto ciò che segue:
- Il valore di liquidazione non è il valore di bilancio. È un valore di realizzo forzoso, che sconta ribassi d’asta, tempi di vendita, deterioramento del magazzino, incertezza degli incassi.
- Non è nemmeno, automaticamente, il valore atomistico. Se l’azienda è vendibile in blocco, anche il curatore potrebbe venderla in blocco: il confronto deve tenerne conto.
- Le azioni giudiziarie entrano nel conto. Un’azione di responsabilità verso gli ex amministratori o una revocatoria con buone probabilità di successo aumentano il valore dell’alternativa liquidatoria, e dunque alzano l’asticella che la proposta deve superare.
Chi controlla questa comparazione? Più soggetti, in momenti diversi. Il professionista indipendente (attestatore) la certifica nella relazione di cui all’art. 87, comma 3, CCII; il commissario giudiziale la verifica e la illustra ai creditori; i creditori la valutano con il voto; il tribunale la esamina in sede di ammissione (art. 47 CCII), di revoca (art. 106 CCII) e di omologazione (art. 112 CCII), specie quando un creditore propone opposizione nel giudizio regolato dall’art. 48 CCII. Nel concordato minore il ruolo di garanzia è svolto dall’OCC, la cui relazione deve contenere la valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione controllata.
Un punto di metodo, spesso sottovalutato: la giurisprudenza più recente ha chiarito che il controllo del tribunale sul valore di liquidazione non è rinviato tutto all’omologazione. Con l’ordinanza n. 22960 del 9 luglio 2026, la Prima Sezione civile della Cassazione, richiamando la precedente n. 9605 del 15 aprile 2026, ha affermato che già in fase di ammissione il tribunale esercita uno scrutinio di legalità sostanziale che si estende al modo in cui il debitore ha calcolato il valore di liquidazione. In altre parole, la convenienza si gioca dal primo deposito, non soltanto all’ultima udienza.
Gli elementi di prova che il tribunale esamina davvero
Qualunque sia lo strumento scelto, il giudizio di convenienza si alimenta di un insieme ricorrente di documenti. Conviene conoscerli prima di scegliere la strada, perché la loro qualità pesa più della loro quantità.
- Le perizie di stima dei beni. Immobili, impianti, marchi, partecipazioni: la stima deve indicare sia il valore di mercato sia il valore di realizzo in sede forzosa, motivando lo scarto. Una perizia che offre un solo numero, senza spiegare come si passa dal mercato all’asta, è il primo punto attaccato dalle opposizioni.
- L’analisi dei crediti verso terzi. Non basta il saldo contabile: occorre una valutazione di esigibilità cliente per cliente, con l’anzianità dello scaduto e le prospettive di incasso in caso di liquidazione, quando il debitore non è più in grado di fornire prestazioni e le contestazioni dei clienti si moltiplicano.
- La prognosi sulle azioni esperibili. Revocatorie, azioni di responsabilità, azioni recuperatorie: per ciascuna va stimata la probabilità di successo, il tempo prevedibile, il costo del giudizio e la solvibilità del convenuto. Un’azione “vincibile” contro un soggetto incapiente vale poco; un’azione meno certa contro un soggetto solvibile può valere molto.
- Il calcolo delle spese della procedura alternativa. Compensi degli organi, spese di custodia e di vendita, oneri fiscali sulle cessioni: sono la voce che più spesso viene sottostimata, o al contrario gonfiata, a seconda della convenienza di chi scrive.
- Il fattore tempo. Un euro incassato fra cinque anni non vale un euro incassato fra due. Le relazioni più solide attualizzano i flussi di entrambi gli scenari, con un tasso dichiarato e motivato, e indicano il rischio di inadempimento del piano.
- La mappa del passivo per grado. Il confronto si fa creditore per creditore o classe per classe: senza una ricostruzione esatta dei privilegi, delle ipoteche e dei crediti degradati per incapienza, il test di convenienza non può nemmeno cominciare.
L’elemento dirimente, in tutti i casi, è la coerenza interna: la stessa grandezza (il prezzo di un’offerta, il canone di un affitto, l’esito di un’azione) non può valere in un modo nel piano e in un altro nello scenario alternativo. È proprio su questo terreno che si sono concentrate le pronunce più recenti della Cassazione.
Infine, un dato procedurale che incide sui tempi della prova: ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica, per espressa previsione dell’art. 9 CCII. Chi deposita a luglio, o riceve un’opposizione in quel periodo, non può contare sulla pausa estiva.
Opzione 1 — Il concordato in continuità: la prova del “trattamento non deteriore”
In cosa consiste
Il concordato in continuità aziendale (art. 84, commi 2 e 6, CCII) è lo strumento con cui l’impresa prosegue l’attività, direttamente o tramite un terzo (continuità indiretta: affitto o cessione d’azienda), e paga i creditori in tutto o in parte con i flussi generati dall’attività. Qui la convenienza ha una struttura a due livelli. Il valore di liquidazione va distribuito rispettando l’ordine delle cause di prelazione (la cosiddetta regola di priorità assoluta); il plusvalore che il piano genera oltre quel valore può essere distribuito con criteri più flessibili, secondo la regola di priorità relativa (art. 84, comma 6, CCII), purché ciascuna classe riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore.
L’attestatore deve certificare che il piano è idoneo a superare l’insolvenza, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 87, comma 3, CCII). È questo il cosiddetto “best interest test”, di derivazione europea (Direttiva UE 2019/1023).
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Impresa con margine operativo positivo ma schiacciata dal debito pregresso: l’attività “regge” se liberata da una parte delle passività, e i flussi futuri superano ciò che la vendita forzata dei beni produrrebbe.
- Impresa il cui valore sta nell’avviamento e nei contratti: commesse in corso, autorizzazioni, personale qualificato, rapporti con la clientela che la liquidazione dissolverebbe.
- Impresa con un acquirente o affittuario già individuato: la continuità indiretta permette di trasferire l’azienda funzionante, ma, come si dirà, quel prezzo entra anche nel valore di liquidazione.
Come si dimostra in sintesi
La dimostrazione richiede, nell’ordine: (a) una stima del valore di liquidazione redatta secondo l’art. 87, comma 1, lett. c), con perizie sui beni e una prognosi ragionata delle azioni esperibili; (b) un piano industriale con flussi credibili e stress test; (c) una tabella di confronto creditore per creditore (o classe per classe) fra quanto riceverebbe nella liquidazione e quanto riceve nel piano; (d) l’attestazione che recepisce criticamente questi dati. Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è sempre obbligatoria (art. 85, comma 3, CCII), e la formazione delle classi è già di per sé una prima “prova” della convenienza, perché raggruppa posizioni omogenee anche per grado di soddisfazione.
I vantaggi, motivati
Il primo vantaggio è sostanziale: il parametro è il “non deteriore”, non il “migliore di una soglia fissa”. Se la liquidazione darebbe zero ai chirografari, anche un soddisfacimento modesto ma effettivo supera il test. Il secondo vantaggio è processuale: se nessun creditore contesta la convenienza, il tribunale non è chiamato a ripetere d’ufficio il confronto analitico; quando invece un creditore dissenziente la eccepisce con l’opposizione, l’art. 112, comma 3, CCII consente comunque l’omologazione se quel creditore riceve almeno quanto avrebbe ricevuto nella liquidazione giudiziale. Il terzo vantaggio è strategico: la continuità consente l’omologazione anche con classi dissenzienti (ristrutturazione trasversale, art. 112, comma 2, CCII). La Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, ha chiarito che, in mancanza dell’approvazione della maggioranza delle classi, può bastare il voto favorevole di una sola classe di creditori che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte applicando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione: lettura poi recepita espressamente dal correttivo.
Il rovescio della medaglia
A fronte di questi vantaggi, i rischi sono concreti. Il primo: il valore di liquidazione non può essere “abbassato” per gonfiare il plusvalore. La già citata Cass. n. 22960/2026 ha censurato proprio questo schema: se la proposta si fonda sull’offerta di un terzo per l’acquisto dell’azienda, validata da una procedura competitiva, il valore di liquidazione non può essere calcolato sulla vendita disgregata dei beni, perché anche il curatore potrebbe giovarsi di quell’offerta. Lo stesso vale, secondo la Corte, per i canoni di un affitto-ponte già stipulato. Il secondo rischio: un’attestazione incompleta. Con l’ordinanza n. 7878 del 25 marzo 2025 la Cassazione ha ribadito che l’attestazione è il perno del consenso informato dei creditori e che le sue lacune, anche su aspetti in apparenza minori, possono travolgere l’ammissibilità. Il terzo rischio: la sostenibilità del piano viene esaminata con un orizzonte lungo, e un piano industriale ottimistico è il primo bersaglio delle opposizioni.
Sul versante dei crediti tributari e contributivi, il terzo correttivo ha precisato che nella continuità l’attestazione deve riguardare anche il trattamento non deteriore di tali crediti rispetto alla liquidazione giudiziale; la questione dell’omologazione forzosa contro il dissenso del Fisco nel concordato in continuità resta peraltro sotto osservazione della Suprema Corte, che vi è tornata con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del maggio 2026.
Il profilo ideale
Il concordato in continuità è la strada naturale per l’impresa che ha ancora un’attività capace di generare valore superiore a quello della vendita forzata, e che è in grado di documentarlo con un piano industriale verificabile e con un valore di liquidazione calcolato senza scorciatoie.
Opzione 2 — Il concordato liquidatorio: la prova aritmetica delle soglie
In cosa consiste
Nel concordato con liquidazione del patrimonio il debitore mette a disposizione i propri beni per la vendita, ma lo fa all’interno di una procedura che deve risultare preferibile per i creditori. L’art. 84, comma 4, CCII, nella formulazione vigente, impone due requisiti cumulativi di ammissibilità: un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda, e la garanzia del soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.
Va soppesata una particolarità: qui il legislatore ha in parte “presunto” la convenienza attraverso numeri fissi. Ciò non elimina il confronto con la liquidazione giudiziale, che resta il parametro generale dell’art. 84, comma 1, CCII e che l’attestatore deve esplicitare (anche, dopo il correttivo, per i crediti tributari e contributivi, rispetto ai quali l’attestazione deve coprire la convenienza del trattamento proposto); ma sposta il baricentro della prova su soglie verificabili.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Impresa che ha cessato o sta cessando l’attività, ma dispone di un socio, di un familiare, di un investitore o di un terzo interessato a mettere risorse nuove in cambio di una chiusura ordinata (ad esempio per evitare azioni di responsabilità o per tutelare la reputazione).
- Impresa con patrimonio immobiliare che, venduto in procedura concordataria con tempi e modalità controllate, produce ricavi più alti rispetto alle aste della liquidazione giudiziale.
- Gruppo familiare in cui un’altra società o persona fisica è disposta a finanziare il raggiungimento del 20%, a fronte della chiusura del rischio concorsuale.
Come si dimostra in sintesi
La dimostrazione è prevalentemente contabile: (a) quantificazione dell’attivo disponibile alla data della domanda; (b) individuazione delle risorse esterne e verifica che siano davvero tali; (c) calcolo del fabbisogno per assicurare il 20% al ceto chirografario dopo il pagamento integrale (o nei limiti di capienza) dei privilegiati e delle spese; (d) confronto con lo scenario della liquidazione giudiziale. L’elemento dirimente è la natura delle risorse esterne: devono essere ricchezza nuova, effettivamente acquisita all’attivo e destinata ai creditori. La Cassazione, con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026, ha escluso che possa qualificarsi risorsa esterna la semplice rinuncia dei soci alla prededuzione dei propri finanziamenti, perché non aumenta l’attivo ma modifica soltanto l’ordine di pagamento. Il principio è stato affermato in tema di concordato semplificato, ma interpreta proprio l’art. 84, comma 4, CCII, e quindi illumina anche il concordato liquidatorio ordinario.
I vantaggi, motivati
Il vantaggio principale è la chiarezza del parametro: superate le soglie, la convenienza è per larga parte dimostrata dai numeri. Inoltre il debitore mantiene un certo controllo sulla modalità di vendita, il che può tradursi in realizzi migliori rispetto alla liquidazione giudiziale. Infine il voto dei creditori, se favorevole, consolida la proposta; e se un creditore dissenziente contesta la convenienza nelle forme e con i requisiti previsti dall’art. 112 CCII per il concordato liquidatorio, il tribunale può comunque omologare quando ritiene che quel credito sia soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale.
Il rovescio della medaglia
Lo svantaggio è speculare: le soglie sono rigide. Un piano che migliora nettamente la posizione dei creditori rispetto alla liquidazione, ma assicura ai chirografari “solo” l’8 o il 12%, è inammissibile come concordato liquidatorio, anche se sarebbe conveniente. La necessità di risorse esterne effettive esclude poi l’impresa che non ha alle spalle nessuno disposto a investire. Infine, la qualità delle stime è sindacabile: la giurisprudenza ha più volte ritenuto inattendibile una relazione che recepiva acriticamente valutazioni immobiliari senza spiegarne gli scostamenti rispetto a perizie precedenti; e il valore di realizzo prospettato deve essere concreto, non astratto.
Il profilo ideale
Il concordato liquidatorio si adatta al debitore che non ha prospettive di continuità ma dispone di un apporto esterno reale e sufficiente a superare sia il 10% di incremento dell’attivo sia il 20% ai chirografari, e che vuole chiudere la crisi con un percorso più controllato e prevedibile della liquidazione giudiziale.
Opzione 3 — Il concordato semplificato: assenza di pregiudizio e utilità per ciascun creditore
In cosa consiste
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-sexies e 25-septies CCII) è lo sbocco possibile di una composizione negoziata della crisi non andata a buon fine. Quando l’esperto, nella relazione finale, dà atto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno prodotto un accordo, l’imprenditore può depositare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione, una proposta di concordato basata sulla cessione dei beni. Non c’è voto dei creditori; non è richiesta l’attestazione di un professionista indipendente; non sono previste soglie minime di soddisfacimento.
Il tribunale omologa se verifica la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione, e soprattutto che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e assicuri comunque un’utilità a ciascun creditore (art. 25-sexies, comma 5, CCII).
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Impresa che ha tentato seriamente la composizione negoziata, con un esperto che può attestare la correttezza delle trattative, ma senza raggiungere l’intesa con i creditori.
- Impresa con un apporto esterno utile ma insufficiente a raggiungere il 20% richiesto dal concordato liquidatorio ordinario.
- Impresa con un acquirente in blocco per il complesso aziendale, individuato durante le trattative, la cui offerta migliora il realizzo rispetto alla vendita frazionata.
Come si dimostra in sintesi
Qui la prova di convenienza è “doppia”: in negativo (nessun pregiudizio rispetto alla liquidazione) e in positivo (un’utilità concreta per ogni singolo creditore). Il tribunale acquisisce la relazione finale dell’esperto e un suo parere specifico sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte; nomina un ausiliario; i creditori possono opporsi. Va soppesato che, essendo uno strumento liquidatorio, l’attivo deve essere distribuito nel rispetto rigoroso delle prelazioni, come ricordato ad esempio dal Tribunale di Ferrara con la pronuncia del 25 marzo 2025.
I vantaggi, motivati
La rapidità e l’assenza del voto sono il vantaggio più evidente: la proposta non può essere bloccata da una minoranza organizzata. L’assenza di soglie percentuali consente di valorizzare anche apporti modesti, purché reali. E la continuità con la composizione negoziata permette di “portare in tribunale” il lavoro già svolto con l’esperto, che diventa materiale probatorio della convenienza.
Il rovescio della medaglia
A fronte di questi vantaggi, la Cassazione ha tracciato confini severi con tre pronunce del 12 gennaio 2026. Con la sentenza n. 624/2026 ha affermato che l’utilità per ciascun creditore, pur potendo non essere misurabile in denaro, non può consistere nella sola maggiore rapidità della chiusura della crisi, se ai chirografari non è riservata alcuna soddisfazione. Con l’ordinanza n. 623/2026 ha chiarito che il controllo iniziale del tribunale non è formale e si estende alla verifica originaria dei presupposti di accesso alla composizione negoziata. Con la sentenza n. 620/2026 ha escluso, come detto, che la rinuncia dei soci alla prededuzione possa valere come risorsa esterna. Il risultato pratico: il concordato semplificato non è una scorciatoia, e un percorso negoziale condotto in modo superficiale espone all’inammissibilità.
Il profilo ideale
Il concordato semplificato è adatto all’imprenditore che ha condotto una composizione negoziata seria e documentata, che non ha prospettive di continuità e che può offrire a ogni creditore, chirografari compresi, un vantaggio concreto rispetto alla liquidazione, anche senza raggiungere le soglie del concordato liquidatorio ordinario.
Opzione 4 — Il concordato minore: la convenienza per chi è sotto soglia
In cosa consiste
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è riservato ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore: imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative, professionisti, e altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Può essere in continuità o, a determinate condizioni, liquidatorio con apporto di risorse esterne. Il debitore presenta la proposta tramite l’OCC; il gestore della crisi redige una relazione particolareggiata che deve contenere, tra l’altro, la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa della liquidazione controllata (art. 76 CCII).
I creditori esprimono adesione o dissenso; se si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto e non vi sono contestazioni, il giudice omologa. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa comunque quando ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3, CCII). La stessa norma consente l’omologazione anche in mancanza dell’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando la loro adesione è decisiva per la maggioranza e la proposta è conveniente per loro rispetto alla liquidazione controllata.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Piccolo imprenditore o professionista con debiti fiscali e bancari, un’attività che produce un reddito costante e pochi beni aggredibili.
- Impresa agricola gravata da esposizioni ipotecarie, per la quale la vendita forzata dei terreni distruggerebbe la fonte stessa del reddito.
- Crisi “mista”, in cui all’esposizione d’impresa si sommano obbligazioni personali o familiari: la giurisprudenza di merito, ad esempio il Tribunale di Piacenza con la sentenza del 22 maggio 2025, ha esaminato proprio casi del genere, ritenendo la liquidazione più dannosa per i creditori rispetto alla proposta.
Come si dimostra in sintesi
La prova passa per la relazione dell’OCC, che deve stimare il realizzo della liquidazione controllata (beni, quota di reddito acquisibile, spese di procedura, tempi) e confrontarlo con quanto il piano assicura a ciascun creditore. Nel concordato minore la valutazione economica spetta in prima battuta ai creditori con il voto: il controllo analitico del giudice sulla convenienza si attiva quando c’è una contestazione o quando occorre superare il dissenso decisivo del Fisco. Un principio analogo è stato espresso dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, con la sentenza del 16 dicembre 2025 (in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore), secondo cui la verifica di convenienza imposta al creditore dissenziente presuppone la sua opposizione tempestiva.
I vantaggi, motivati
Il vantaggio principale è l’accessibilità: lo strumento è calibrato su realtà piccole, in cui il valore sta nel reddito futuro più che nei beni. Inoltre la convenienza rispetto alla liquidazione controllata è spesso dimostrabile in modo lineare, perché quest’ultima, su patrimoni modesti, assorbe in spese una quota significativa dell’attivo. Il Tribunale di Livorno, con la sentenza del 28 gennaio 2025, ha omologato un concordato minore ritenendolo conveniente per tutti i creditori, amministrazione finanziaria compresa.
Il rovescio della medaglia
Lo svantaggio è che la durata del piano pesa nel confronto: un piano molto lungo restituisce somme più alte in valore nominale, ma più tardi e con maggior rischio di inadempimento. Le opposizioni dei creditori, e in particolare quelle dell’Agenzia delle Entrate, si concentrano proprio su questo punto e sulla corretta classificazione dei crediti. Inoltre, se la relazione dell’OCC è generica, il tribunale non ha elementi per esercitare il cram down.
Il profilo ideale
Il concordato minore si adatta al debitore sotto soglia, non consumatore, che dispone di un reddito stabile o di un apporto esterno e può dimostrare, con una relazione OCC analitica, che ogni creditore riceve più di quanto otterrebbe dalla liquidazione controllata, anche tenendo conto dei tempi.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come cambia la prova di convenienza a parità di situazione di partenza. Non sono casi reali.
Ipotesi di partenza (simulazioni 1-3)
Società a responsabilità limitata, domanda depositata il 14 ottobre. Passivo complessivo: 2.384.600 €, di cui privilegiati 712.300 € (dipendenti 148.900 €, erario privilegiato 563.400 €) e chirografari 1.672.300 €.
Scenario di liquidazione giudiziale (valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c):
- immobile strumentale, al netto dei ribassi d’asta: 512.000 €
- magazzino: 41.200 €
- crediti verso clienti, al netto delle perdite attese: 121.800 €
- prospettiva di realizzo di un’azione revocatoria: 58.000 €
- totale lordo: 733.000 €; spese di procedura: 96.300 €
- valore netto: 636.700 €
Distribuzione: i privilegiati (712.300 €) ricevono 636.700 €, cioè l’89,39%; i chirografari ricevono zero.
Simulazione 1 — Concordato in continuità
Il piano quinquennale genera un plusvalore di 610.000 € oltre il valore di liquidazione.
- Il valore di liquidazione (636.700 €) va ai privilegiati secondo l’ordine delle prelazioni.
- Del plusvalore, 75.600 € completano il pagamento dei privilegiati (712.300 − 636.700), che arrivano al 100%.
- I restanti 534.400 € vanno ai chirografari: 31,96%.
Confronto: privilegiati 100% contro 89,39%; chirografari 31,96% contro 0%. Il test del trattamento non deteriore è superato per tutte le classi.
Variante critica (lezione di Cass. n. 22960/2026). Supponiamo che un terzo abbia offerto 980.000 € per rilevare l’azienda (immobile e magazzino compresi), con offerta confermata da una procedura competitiva. Il valore di liquidazione non può più basarsi sulla vendita frazionata (512.000 + 41.200 = 553.200 €): va ricalcolato includendo l’offerta. Nuovo valore: 980.000 + 121.800 + 58.000 − 96.300 = 1.063.500 €. Ora la liquidazione pagherebbe integralmente i privilegiati e lascerebbe ai chirografari 351.200 €, cioè il 21,00%. Se il piano offrisse loro il 18%, presentando la differenza come “plusvalore” da distribuire liberamente, la proposta non supererebbe il vaglio: il plusvalore sarebbe solo apparente.
Simulazione 2 — Concordato liquidatorio
Nella procedura concordataria, con vendite più ordinate, l’attivo disponibile al momento della domanda è stimato in 768.400 € (immobile 545.000 €, magazzino 48.600 €, crediti 121.800 €, azione revocatoria 53.000 €). Spese di procedura: 61.800 €.
- Soglia del 10%: le risorse esterne devono essere almeno 76.840 €.
- Soglia del 20% ai chirografari: occorrono 334.460 € per loro.
- Fabbisogno totale: 712.300 + 334.460 + 61.800 = 1.108.560 €.
- Differenza da coprire con risorse esterne: 1.108.560 − 768.400 = 340.160 €.
Se il socio apporta almeno 340.160 € di finanza nuova, entrambe le soglie sono rispettate: privilegiati al 100% (contro 89,39%), chirografari al 20% (contro 0%).
Se invece il socio può apportare solo 150.000 €: 768.400 + 150.000 − 61.800 = 856.600 €; pagati i privilegiati, restano 144.300 € ai chirografari, cioè l’8,63%. La proposta sarebbe più conveniente della liquidazione, ma inammissibile come concordato liquidatorio, perché sotto il 20%.
Simulazione 3 — Concordato semplificato
Stessa impresa, che ha concluso senza accordo una composizione negoziata. Apporto esterno effettivo: 150.000 €. Spese di procedura stimate: 52.100 €.
- Attivo: 768.400 + 150.000 = 918.400 €; netto: 866.300 €.
- Privilegiati: 712.300 € (100%).
- Chirografari: 154.000 €, cioè il 9,21%.
Nessun pregiudizio rispetto alla liquidazione (che dava zero ai chirografari e l’89,39% ai privilegiati) e un’utilità monetaria concreta per ciascun creditore. La stessa cifra che non bastava al concordato liquidatorio può sostenere un concordato semplificato.
Variante critica (lezione di Cass. nn. 620 e 624/2026). Se i 150.000 € non fossero denaro nuovo ma la rinuncia dei soci alla prededuzione di finanziamenti già erogati, l’attivo non crescerebbe: 768.400 − 52.100 = 716.300 €; pagati i privilegiati, ai chirografari resterebbero 4.000 €, lo 0,24%. Il rovescio della medaglia è evidente: un’utilità così marginale si espone alla contestazione di non essere un vantaggio apprezzabile, e la sola rapidità della procedura non può colmare il vuoto.
Simulazione 4 — Concordato minore
Impresa individuale sotto soglia. Debiti: 187.460 €, di cui erario 94.380 € (61.200 € privilegiati e 33.180 € chirografari), banca 58.940 € chirografari, fornitori 34.140 € chirografari. Totale chirografi: 126.260 €.
Liquidazione controllata: beni (autovettura, attrezzature) 21.900 € lordi, spese 6.850 €, più quota di reddito acquisibile per tre anni (160 € × 36 = 5.760 €). Netto: 20.810 €. Il privilegio erariale riceve il 34,00%; i chirografari zero.
Concordato minore: 390 € mensili per 60 mesi (23.400 €), apporto di un familiare 9.000 €, vendita dell’autovettura 6.500 €. Totale 38.900 €, spese 3.940 €, netto 34.960 €. Al privilegio erariale il 45% (27.540 €), ai chirografari 7.420 €, cioè il 5,88%.
Confronto per l’erario, che è il creditore più probabilmente dissenziente: liquidazione 20.810 € contro concordato 27.540 + 1.950 (quota chirografaria) = 29.490 €. La convenienza nominale è netta; ma va soppesata la durata: il piano paga in cinque anni, la liquidazione in tempi che possono essere più brevi. Una relazione OCC accurata attualizza i flussi e considera il rischio di inadempimento: se, anche dopo questa correzione, l’erario riceve di più, il presupposto del cram down regge.
Il confronto in tabella
La tabella che segue sintetizza le differenze strutturali fra le quattro strade. Va letta come una mappa, non come una classifica: la stessa caratteristica (ad esempio l’assenza di voto) può essere un vantaggio o un limite a seconda del caso. I costi indicati sono soltanto gli oneri di procedura previsti dalla legge, non quantificati perché dipendono dalla dimensione del caso.
| Profilo | Concordato in continuità | Concordato liquidatorio | Concordato semplificato | Concordato minore |
|---|---|---|---|---|
| Parametro di convenienza | Trattamento non deteriore per ciascun creditore | +10% attivo con risorse esterne e almeno 20% ai chirografari | Nessun pregiudizio e utilità per ciascun creditore | Non inferiore alla liquidazione controllata |
| Chi certifica | Attestatore indipendente | Attestatore indipendente | Esperto (relazione finale e parere) e ausiliario | Gestore OCC |
| Voto dei creditori | Sì, per classi (classi obbligatorie) | Sì | No | Sì (adesioni/dissensi) |
| Superamento del dissenso | Ristrutturazione trasversale e opposizione con best interest test | Omologa se l’opponente non riceve meno che in liquidazione | Opposizioni, decide il tribunale | Cram down anche fiscale se conveniente |
| Tempi | I più lunghi (piano pluriennale) | Medi | Brevi, ma dopo la composizione negoziata | Variabili, legati alla durata del piano |
| Complessità della prova | Alta (piano industriale e valore di liquidazione) | Media (soglie aritmetiche) | Media (doppia verifica) | Medio-bassa |
| Rischi in caso di esito negativo | Revoca, mancata omologa, apertura della liquidazione giudiziale | Inammissibilità, liquidazione giudiziale | Inammissibilità, liquidazione giudiziale | Liquidazione controllata su istanza |
| Effetti sull’esecuzione | Misure protettive su richiesta | Misure protettive su richiesta | Effetti protettivi dalla pubblicazione della domanda | Misure protettive disposte dal giudice |
| Reversibilità della scelta | Possibili modifiche della proposta entro i limiti di legge | Possibili modifiche entro i limiti di legge | Bassa: è l’esito di un percorso | Possibili modifiche, conversione in liquidazione controllata |
| Oneri di procedura previsti dalla legge | Commissario giudiziale, attestatore | Commissario giudiziale, attestatore, liquidatore | Ausiliario, liquidatore | Compenso OCC |
I criteri per scegliere
Non esiste una strada migliore in assoluto. Esistono caratteristiche del caso concreto che spostano il bilancio da una parte o dall’altra. Ecco i criteri che, in generale, orientano il ragionamento.
Primo criterio: l’esistenza di un’attività che genera valore. Se l’impresa produce margini e il suo valore dipende dal restare in funzione, generalmente la continuità offre il parametro più favorevole, perché il plusvalore dei flussi futuri si confronta con un valore di liquidazione spesso basso. Se invece l’attività è cessata o in perdita strutturale, il confronto si sposta sugli strumenti liquidatori.
Secondo criterio: la presenza e la qualità della finanza esterna. Se esiste un apporto nuovo e consistente, il concordato liquidatorio diventa praticabile; se l’apporto è reale ma insufficiente a raggiungere il 20%, il concordato semplificato (previa composizione negoziata) può essere l’alternativa; se l’apporto non è finanza nuova ma una rinuncia o una riallocazione, nessuno degli strumenti liquidatori lo valorizzerà.
Terzo criterio: il prezzo che il mercato ha già espresso per l’azienda. Se un terzo ha già formalizzato un’offerta, va soppesato che quella cifra entra nel valore di liquidazione: il margine per un plusvalore concordatario si riduce, e la proposta va costruita su un confronto realistico.
Quarto criterio: la struttura del passivo e il peso dei creditori pubblici. Quando l’erario e gli enti previdenziali detengono la quota decisiva, la scelta dello strumento dipende anche dalla possibilità di superarne il dissenso. Nel concordato minore e nel concordato preventivo il meccanismo esiste, ma presuppone una dimostrazione di convenienza specifica per quei creditori.
Quinto criterio: la dimensione dell’impresa e la storia della crisi. Il debitore sotto soglia ha accesso al concordato minore; quello che ha già svolto una composizione negoziata seria ha accesso al semplificato; chi deve ancora iniziare un percorso può valutare se avviare prima la composizione negoziata per tenere aperte più opzioni.
Sesto criterio: la qualità dei dati disponibili oggi. Ogni strumento presuppone una base documentale affidabile: contabilità aggiornata, inventario dei beni, elenco dei creditori con i rispettivi titoli di prelazione. Se questi dati sono incompleti, la prima scelta non riguarda lo strumento ma il tempo necessario a ricostruirli; in questa prospettiva, la domanda con riserva o la composizione negoziata possono offrire lo spazio per completare il quadro prima di formulare la proposta. A fronte di questo vantaggio, va considerato che ogni settimana di attesa può erodere il valore dell’azienda e, con esso, il margine di convenienza rispetto alla liquidazione: il tempo di preparazione va quindi pianificato, non subito.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, segue la scelta dello strumento e la sua difesa davanti ai giudici, con il supporto di uno staff di avvocati e commercialisti.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte sì. La proposta di concordato preventivo può essere modificata entro i limiti temporali previsti dal Codice, e la domanda con riserva lascia un tempo per definire lo strumento. Dalla composizione negoziata si può approdare a strumenti diversi. Il concordato minore, in caso di fallimento del percorso, può convertirsi in liquidazione controllata. Il rovescio della medaglia è che ogni cambio di rotta consuma tempo e credibilità davanti ai creditori, e che alcune scelte (ad esempio presentare un concordato semplificato senza un percorso negoziale solido) sono difficilmente rimediabili.
E se scelgo lo strumento sbagliato? Le conseguenze dipendono dal momento in cui l’errore emerge. In fase di ammissione, il tribunale può dichiarare inammissibile la proposta; la Cassazione, con la sentenza n. 31176 del 28 novembre 2025, ha ribadito che il provvedimento che conferma l’inammissibilità senza aprire la liquidazione giudiziale non è impugnabile con ricorso straordinario. In fase di omologazione, la conseguenza può essere il rigetto e, se ne ricorrono i presupposti, l’apertura della procedura liquidatoria. L’elemento dirimente è quindi la verifica preventiva, prima del deposito.
Se nessuno contesta la convenienza, il tribunale la controlla comunque? Il tribunale verifica sempre la regolarità della procedura, la legittimità della proposta e la fattibilità del piano; il confronto analitico sulla convenienza per il singolo creditore si attiva tipicamente con l’opposizione. Ma, come ha chiarito Cass. n. 22960/2026, la corretta determinazione del valore di liquidazione è un parametro di legalità della proposta, verificabile già all’ammissione. Il silenzio dei creditori, dunque, non sana un valore di liquidazione costruito male.
Quanto tempo hanno i creditori per opporsi, e cosa succede ad agosto? Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo gli oppositori devono costituirsi entro il termine fissato dalla legge prima dell’udienza (art. 48 CCII); il reclamo contro la sentenza va proposto entro trenta giorni (art. 51 CCII). La sospensione feriale (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti del Codice della crisi (art. 9 CCII): i termini corrono anche in estate.
Sono un creditore: come contesto la convenienza di un concordato altrui? La prospettiva si rovescia, ma gli strumenti sono gli stessi. Il creditore che ritiene di ricevere meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione deve far valere la contestazione nelle forme previste: l’opposizione all’omologazione nel concordato preventivo, la contestazione nel termine assegnato nel concordato minore, l’opposizione nel concordato semplificato. Una semplice comunicazione di dissenso inviata al debitore non equivale a un’opposizione. Va soppesato, poi, che la contestazione deve essere specifica: occorre indicare quale voce del valore di liquidazione è sottostimata, quale azione è stata trascurata, quale offerta è stata ignorata. Le opposizioni generiche, che si limitano a lamentare la percentuale bassa, raramente spostano il giudizio; quelle che ricostruiscono un’alternativa liquidatoria più ricca, con dati verificabili, possono invece condurre al rigetto dell’omologazione.
Il voto favorevole della maggioranza rende inutile la prova di convenienza? Non del tutto. Il voto è la sede naturale della valutazione economica, e un’ampia approvazione è un segnale forte. Ma il voto è valido solo se informato: se il valore di liquidazione indicato era errato, o se l’attestazione era lacunosa, il consenso si è formato su basi alterate, e il tribunale può rilevarlo. Inoltre, il singolo creditore dissenziente conserva il diritto di opporsi lamentando di ricevere meno che nella liquidazione: la maggioranza non può imporgli un trattamento deteriore. Il rovescio della medaglia, per il debitore, è che una proposta approvata ma costruita su numeri fragili resta esposta fino all’ultimo grado di giudizio.
L’attestazione basta a “blindare” la convenienza? No. Fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1521 del 23 gennaio 2013, e con conferma nella giurisprudenza del Codice, l’attestazione non vincola il giudice, che può sindacarne la metodologia e l’attendibilità dei dati. Un’attestazione solida è una condizione necessaria, non sufficiente.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate in base all’opzione che illuminano. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la rilevanza per il giudizio di convenienza.
Principi comuni a tutte le opzioni
Cass., Sezioni Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521. Principio: il giudice controlla la fattibilità giuridica e la regolarità della procedura; la valutazione economica della proposta spetta ai creditori; l’attestazione non vincola il tribunale, che può verificarne metodo e dati. Rilevanza: resta la base sistematica per distinguere ciò che il tribunale verifica d’ufficio da ciò che emerge solo su opposizione, ed è richiamata dalla Cassazione anche nel vigore del Codice.
Cass., Sez. I, ord. 25 marzo 2025, n. 7878. Principio: l’attestazione di veridicità dei dati aziendali è il fondamento del voto informato; le sue lacune, anche su aspetti apparentemente secondari, possono determinare l’inammissibilità e non sono sanabili con una nuova attestazione successiva. Rilevanza: la convenienza poggia sui dati; se i dati non sono veridici, cade l’intero confronto con la liquidazione.
Cass., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176. Principio: il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, senza aprire la liquidazione giudiziale, non ha natura decisoria e non è impugnabile con ricorso straordinario in Cassazione. Rilevanza: il margine di rimedio dopo un’inammissibilità è ridotto; la prova di convenienza va costruita bene sin dal primo deposito.
Concordato in continuità
Cass., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960. Principio (enunciato ex art. 363 c.p.c.): nel concordato in continuità il tribunale verifica già in fase di ammissione il metodo di calcolo del valore di liquidazione; nella continuità indiretta fondata sull’offerta di un terzo per l’azienda, è illegittimo escludere quell’offerta dal valore di liquidazione utilizzando una stima atomistica più bassa. Rilevanza: è oggi il riferimento principale per costruire un confronto realistico e per evitare un plusvalore solo apparente.
Cass., Sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605. Principio: il giudizio di ammissibilità del concordato in continuità non si ferma alla ritualità formale, ma comprende uno scrutinio di legalità sostanziale del contenuto della proposta, di ampiezza pari a quello dell’omologazione. Rilevanza: anticipa alla fase iniziale il controllo sugli elementi che reggono la convenienza.
Cass., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Principio: nella ristrutturazione trasversale del concordato in continuità, in mancanza dell’approvazione della maggioranza delle classi, è sufficiente l’approvazione di almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte applicando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione; la meritevolezza soggettiva del debitore non è requisito dell’omologazione. Rilevanza: chiarisce come la convenienza, misurata per classi, possa superare il dissenso.
Cass., Sez. I, ord. interlocutoria maggio 2026, n. 15593. Principio: la Corte ha investito, senza deciderla nel merito, la questione dell’omologazione forzosa contro il dissenso dell’amministrazione finanziaria nel concordato in continuità. Rilevanza: segnala che, per i crediti pubblici, la prova di convenienza nella continuità si muove su un terreno ancora in evoluzione e va costruita con particolare prudenza.
Concordato semplificato (e nozione di risorse esterne)
Cass., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624. Principio: l’utilità per ciascun creditore richiesta per l’omologazione del concordato semplificato può non essere monetaria, ma deve essere concreta; la sola chiusura più rapida della crisi non basta se i chirografari non ricevono nulla. Rilevanza: definisce il contenuto minimo della prova “in positivo” nel semplificato.
Cass., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. Principio: la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi durante la composizione negoziata non integra una risorsa esterna ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, perché non incrementa l’attivo. Rilevanza: vale per il semplificato e orienta l’interpretazione delle risorse esterne anche nel concordato liquidatorio ordinario.
Cass., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623. Principio: il controllo iniziale del tribunale sul concordato semplificato è sostanziale e include la verifica originaria dei presupposti di accesso alla composizione negoziata; il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione. Rilevanza: la qualità del percorso negoziale diventa parte integrante della dimostrazione.
Trib. Milano, sentenza 21 novembre 2024, n. 902. Principio: ai fini dell’omologazione del concordato semplificato il tribunale verifica la fattibilità del piano, l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e l’utilità per ciascun creditore. Rilevanza: esempio di applicazione della verifica cumulativa dei presupposti di convenienza.
Trib. Ferrara, pronuncia 25 marzo 2025. Principio: nel concordato semplificato, per la sua natura liquidatoria, l’attivo va distribuito secondo l’ordine legale delle cause di prelazione. Rilevanza: limita la flessibilità distributiva e incide su come si dimostra l’utilità per i chirografari.
Concordato minore e sovraindebitamento
Trib. Piacenza, sentenza 22 maggio 2025. Principio: in un concordato minore relativo a una crisi mista, il tribunale ha omologato superando il dissenso all’esito del giudizio di convenienza, ritenendo l’alternativa liquidatoria più pregiudizievole per i creditori. Rilevanza: mostra come un confronto ben argomentato consenta il superamento del dissenso.
Trib. Livorno, sentenza 28 gennaio 2025. Principio: il concordato minore è stato omologato dopo una verifica di convenienza rispetto alla liquidazione per tutti i creditori, inclusa l’amministrazione finanziaria, tenendo conto anche della durata del piano. Rilevanza: conferma che la durata è un elemento del confronto, non un ostacolo automatico.
Corte d’Appello di Caltanissetta, sentenza 16 dicembre 2025. Principio: nelle procedure da sovraindebitamento, la valutazione giudiziale della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria a favore del creditore dissenziente presuppone la sua opposizione tempestiva. Rilevanza: chiarisce, per il creditore come per il debitore, quando si apre il giudizio di convenienza.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il confronto con la liquidazione è un lavoro tecnico che unisce diritto, contabilità e strategia processuale. Lo Studio Monardo lo affronta con questi strumenti concreti:
- Analizziamo la situazione patrimoniale e il passivo per individuare quali delle quattro strade sono realmente praticabili nel caso specifico.
- Ricostruiamo, con lo staff di commercialisti, il valore di liquidazione secondo la definizione dell’art. 87, comma 1, lett. c), CCII, includendo offerte sull’azienda e prospettive delle azioni esperibili, per evitare il plusvalore apparente censurato dalla Cassazione.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, simulando le stesse cifre su continuità, liquidatorio, semplificato e concordato minore.
- Verifichiamo la natura delle risorse esterne offerte da soci o terzi, distinguendo la finanza nuova dalle rinunce o riallocazioni che i tribunali non riconoscono.
- Costruiamo le tabelle di confronto creditore per creditore e classe per classe, che documentano il trattamento non deteriore o l’utilità per ciascun creditore.
- Esaminiamo criticamente l’attestazione e la relazione dell’OCC prima del deposito, segnalando lacune che potrebbero condurre all’inammissibilità.
- Impostiamo la formazione delle classi in modo coerente con la graduazione e con la prova della convenienza, anche in vista della ristrutturazione trasversale.
- Predisponiamo le difese contro le opposizioni all’omologazione fondate sulla convenienza, comprese quelle dell’amministrazione finanziaria.
- Seguiamo il reclamo e il giudizio in Cassazione con la stessa linea difensiva impostata all’inizio.
- Accompagniamo l’imprenditore nella composizione negoziata quando conviene aprire prima questo percorso per tenere disponibile anche il concordato semplificato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, l’abilitazione che fa la differenza nel tempo è quella di cassazionista: la scelta fatta oggi davanti al tribunale va difesa domani in Corte d’appello e, se necessario, in Cassazione, senza cambiare mani e senza cambiare linea. Le questioni decisive sul valore di liquidazione, sulle risorse esterne e sull’utilità per i creditori sono state definite proprio in sede di legittimità: seguire il caso dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado consente di costruire fin dal primo deposito argomenti che reggano anche lì.
A questo si aggiunge il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i numeri del confronto con la liquidazione e gli argomenti giuridici che li sostengono nascono insieme, non in uffici separati. E il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario consente di misurare la convenienza anche per i creditori più presenti nelle crisi d’impresa: banche ed erario.
Chiusura
La convenienza del concordato rispetto alla liquidazione non è un’affermazione da inserire in una premessa, ma una prova che cambia forma da uno strumento all’altro: trattamento non deteriore nella continuità, soglie e risorse esterne nel liquidatorio, assenza di pregiudizio e utilità per ciascuno nel semplificato, confronto con la liquidazione controllata nel concordato minore. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, opportunità e, talvolta, la possibilità stessa di evitare la liquidazione.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono ciascuna delle quattro strade: la composizione negoziata e il concordato semplificato (Esperto Negoziatore D.L. 118/2021), il concordato minore e la relazione sulla convenienza (Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC), i rapporti con banche ed erario (coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario), e la difesa della proposta fino all’ultimo grado (cassazionista).
📩 Prima di depositare, o appena ricevi un’opposizione sulla convenienza, scrivici: trovi tutti i riferimenti per raggiungere lo studio qui sotto, al termine di questa pagina.
