Stai trattando con banche, fornitori ed Erario per ristrutturare i debiti dell’impresa. Poi arriva la notifica: un creditore ha depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. La domanda è immediata: le trattative bloccano il tribunale oppure no?
La risposta dipende da un solo elemento: se le trattative si svolgono dentro uno strumento previsto dal Codice della crisi, con misure protettive pubblicate, oppure in via puramente informale. Nel primo caso la legge vieta al tribunale di pronunciare la sentenza finché la protezione resta in vita. Nel secondo caso il negoziato non ferma nulla: il procedimento corre e il debitore ha un termine perentorio, la prima udienza, per contrapporre uno strumento alternativo. Il rischio principale è proprio questo: scoprire all’udienza che mesi di trattative non valgono come difesa, e che il termine per reagire è già scaduto.
Lo Studio Monardo si occupa specificamente di questo punto di contatto tra negoziato e procedura concorsuale. La ragione è verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi dall’interno il funzionamento della composizione negoziata, i criteri con cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento e i passaggi che rendono le trattative opponibili al tribunale. È inoltre avvocato cassazionista, e può seguire l’eventuale contenzioso (reclamo contro la sentenza, ricorso per cassazione) senza cambiare difensore né strategia. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente infine di gestire i due creditori che più spesso decidono l’esito del negoziato: le banche e l’amministrazione finanziaria.
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Inquadramento normativo: trattative protette e trattative libere
Sul piano normativo occorre distinguere tre situazioni, che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), come modificato da ultimo dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), tratta in modo molto diverso.
1. Trattative nella composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII). La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale, volontario e riservato. L’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che rende probabile la crisi o l’insolvenza, chiede alla Camera di commercio, tramite la piattaforma telematica nazionale, la nomina di un esperto indipendente (art. 12 e art. 17 CCII). L’esperto agevola le trattative con i creditori. Con l’istanza, o con un’istanza successiva, l’imprenditore può chiedere le misure protettive (art. 18 CCII).
La norma chiave per il tema è l’art. 18, comma 4, CCII. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale revochi le misure protettive. Va precisato che il divieto colpisce la pronuncia, non il deposito del ricorso: il creditore può comunque presentare istanza, e il procedimento può restare pendente.
2. Trattative dentro uno strumento di regolazione della crisi. Se l’imprenditore deposita una domanda di concordato preventivo, anche con riserva (art. 44 CCII), o di omologazione di accordi di ristrutturazione, può chiedere le misure protettive dell’art. 54 CCII. Anche qui, finché la domanda non è definita, la sentenza di liquidazione giudiziale non può essere pronunciata (art. 49, comma 1, e art. 7, comma 2, CCII, che impone la trattazione prioritaria degli strumenti diversi dalla liquidazione).
3. Trattative informali. Lettere, incontri, proposte di saldo e stralcio, piani di rientro concordati con singoli creditori al di fuori di qualunque procedura: il Codice non riconosce loro alcun effetto impeditivo. Il creditore insoddisfatto può depositare ricorso ex art. 37 CCII in qualsiasi momento. Il tribunale verifica solo i presupposti dell’art. 121 CCII (qualità di imprenditore commerciale non minore e stato di insolvenza).
La ratio di questa architettura è chiara. Il legislatore favorisce le soluzioni negoziate, ma solo se sono trasparenti, pubblicate e controllate da un soggetto terzo (l’esperto o il tribunale). Un negoziato privato non offre garanzie ai creditori che ne sono estranei, e per questo non può paralizzare il loro diritto di chiedere la procedura concorsuale.
Un esempio concreto chiarisce la distinzione. Due imprese hanno la stessa esposizione e lo stesso creditore aggressivo. La prima ha pubblicato l’istanza di composizione negoziata con misure protettive due settimane prima del ricorso; la seconda ha scambiato con i fornitori una fitta corrispondenza e ha raggiunto intese verbali con la banca. All’udienza, il tribunale non può aprire la liquidazione nei confronti della prima finché la protezione è efficace. Per la seconda può decidere subito, se accerta l’insolvenza.
Va infine ricordato che il correttivo-ter ha chiarito, all’art. 2 CCII, che la composizione negoziata non è uno strumento di regolazione della crisi. È un percorso che può condurre a uno strumento. Questa qualificazione ha conseguenze importanti sul coordinamento con il procedimento di liquidazione, come si vedrà nella sezione sui termini.
Requisiti e termini
La disciplina prevede condizioni precise, da verificare una per una, perché l’effetto impeditivo si produca davvero.
Condizione 1 — L’istanza deve essere ammissibile. L’art. 25-quinquies CCII esclude l’accesso alla composizione negoziata in pendenza di un procedimento introdotto dall’imprenditore stesso con domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, e nei quattro mesi successivi alla rinuncia a una simile domanda. La giurisprudenza di merito prevalente ritiene invece ammissibile l’istanza quando il ricorso per liquidazione giudiziale è stato proposto da un creditore o dal pubblico ministero. Il tribunale della liquidazione può comunque verificare in via incidentale se l’istanza sia stata depositata in violazione dei limiti di legge.
Condizione 2 — Devono essere state chieste le misure protettive. La sola istanza di nomina dell’esperto, senza richiesta di misure protettive, non impedisce l’apertura della liquidazione. È la pubblicazione della richiesta di protezione che attiva il divieto.
Condizione 3 — La protezione deve essere mantenuta in vita. L’imprenditore deve depositare, entro il giorno successivo alla pubblicazione, il ricorso al tribunale per la conferma o la modifica delle misure (art. 19, comma 1, CCII). L’omesso o tardivo deposito rende le misure inefficaci. Il giudice fissa l’udienza, verifica i presupposti e stabilisce la durata delle misure tra 30 e 120 giorni, prorogabile su richiesta, con un limite complessivo di 240 giorni (art. 19, commi 4 e 5, CCII).
Condizione 4 — Le trattative devono avere una prospettiva seria. L’esperto può chiedere l’archiviazione quando non ravvisa concrete prospettive di risanamento (art. 17, comma 5, CCII). Il tribunale può revocare le misure su istanza dell’imprenditore, di un creditore o dell’esperto, quando non servono ad assicurare il buon esito delle trattative o sono sproporzionate rispetto al pregiudizio dei creditori (art. 19, comma 6, CCII). Revoca e archiviazione fanno cadere il divieto dell’art. 18, comma 4.
Condizione 5 — Il termine della prima udienza, se non si è nella composizione negoziata. Se è pendente un ricorso per liquidazione giudiziale proposto da altri, la domanda del debitore di accesso a uno strumento di regolazione (concordato, accordi, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) deve essere depositata a pena di decadenza entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41 CCII (art. 40, comma 10, CCII). Il termine non si applica se la domanda è proposta all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto prevista dall’art. 17, comma 8, CCII.
Sulla sospensione feriale va fatta una precisazione. L’art. 9 CCII esclude l’applicazione della sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione. Un’udienza ex art. 41 fissata ad agosto, o un termine di reclamo che cade in agosto, non si allunga.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito del ricorso per conferma delle misure protettive (art. 19, c. 1) | Giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto | Perentorio | Le misure perdono efficacia; cade il divieto di aprire la liquidazione |
| Durata delle misure fissata dal giudice (art. 19, c. 4) | Provvedimento di conferma | Da 30 a 120 giorni | Alla scadenza, senza proroga, la protezione cessa |
| Durata massima complessiva (art. 19, c. 5) | Prima pubblicazione | 240 giorni | Oltre il limite nessuna proroga delle misure protettive |
| Domanda di accesso a uno strumento in pendenza di ricorso altrui (art. 40, c. 10) | Prima udienza fissata ex art. 41 | Perentorio, a pena di decadenza, non prorogabile | La domanda è inammissibile; il tribunale decide sulla liquidazione |
| Domanda di strumento dopo la composizione negoziata (art. 40, c. 10, ult. parte) | Comunicazione della relazione finale ex art. 17, c. 8 | 60 giorni | Oltre i 60 giorni torna ad applicarsi la barriera della prima udienza |
| Reclamo contro il diniego o la revoca delle misure (art. 669-terdecies c.p.c.) | Comunicazione o notificazione del provvedimento | 15 giorni, perentorio | Il provvedimento diventa definitivo |
| Reclamo contro la sentenza di apertura (art. 51 CCII) | Notificazione o iscrizione della sentenza | 30 giorni | La sentenza passa in giudicato |
| Sospensione feriale 1-31 agosto | — | Non opera nei procedimenti CCII (art. 9) | Nessun allungamento dei termini estivi |
Il termine più critico è quello della prima udienza: la Cassazione lo ha qualificato come perentorio e insensibile sia ai rinvii sia alla pendenza di trattative.
Procedura passo-passo: cosa accade quando il ricorso arriva durante il negoziato
In termini operativi, la sequenza è la seguente.
1. Il creditore deposita il ricorso. Sono legittimati il debitore, gli organi e le autorità di controllo, uno o più creditori e il pubblico ministero (art. 37 CCII). Il ricorso si deposita presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII); per le imprese in amministrazione straordinaria o i gruppi di rilevante dimensione opera la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
2. Il tribunale fissa l’udienza con decreto (art. 41 CCII). Il ricorso e il decreto vanno notificati al debitore. Tra la notifica e l’udienza deve intercorrere un termine minimo a difesa. Da questo momento il calendario del debitore è dettato dalla data della prima udienza.
3. Il debitore sceglie la reazione. Le opzioni sono quattro:
- a) se ha già in corso una composizione negoziata con misure protettive pubblicate e confermate, eccepisce il divieto dell’art. 18, comma 4, CCII, e chiede che il procedimento non sia definito con sentenza di apertura;
- b) se non ha ancora avviato la composizione negoziata, può presentare istanza con misure protettive anche in pendenza del ricorso, ma deve dimostrare concrete prospettive di risanamento, altrimenti le misure non saranno confermate;
- c) può depositare, entro la prima udienza, domanda di concordato con riserva o di omologazione di accordi, con richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII;
- d) può contestare nel merito i presupposti: qualità di impresa minore, assenza di insolvenza, debiti scaduti inferiori alla soglia di 30.000 euro prevista dall’art. 49, comma 5, CCII.
4. Il tribunale verifica. Nel caso a) il giudice della liquidazione controlla se l’effetto impeditivo si è validamente prodotto: istanza ammissibile, misure richieste, ricorso di conferma depositato in tempo, misure non revocate. Il divieto opera per legge e non richiede una specifica pronuncia di conferma sul punto; resta però la necessità che la protezione sia efficace.
5. Durante la protezione il procedimento resta pendente. Il tribunale può rinviare, ma non aprire la procedura. Nel frattempo, l’imprenditore gestisce l’impresa, informa l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative (art. 21 CCII), e prosegue il negoziato.
6. L’esito delle trattative decide la sorte del ricorso. Se le trattative si chiudono con uno degli esiti dell’art. 23 CCII (contratto con i creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto, accordo di ristrutturazione, piano attestato, concordato semplificato), la liquidazione può essere evitata o assorbita. Se falliscono, la relazione finale dell’esperto apre la finestra di sessanta giorni per proporre uno strumento di regolazione. Se invece interviene l’archiviazione o la revoca delle misure, il tribunale riacquista il potere di pronunciare la sentenza.
7. Contro la revoca o il diniego delle misure: reclamo cautelare in 15 giorni. Il procedimento sulle misure protettive è autonomo rispetto a quello di liquidazione. Il reclamo non sospende automaticamente l’udienza di liquidazione e, se nel frattempo la liquidazione viene aperta, diventa improseguibile. È un punto in cui molti debitori sbagliano: confidano nel reclamo e non si attrezzano per l’udienza.
8. Contro la sentenza di apertura: reclamo alla Corte d’appello (art. 51 CCII) e poi ricorso per cassazione. In sede di reclamo si può far valere la violazione dell’art. 18, comma 4, se la sentenza è stata pronunciata mentre la protezione era ancora efficace.
Tre sono i punti dove più spesso si sbaglia. Primo: avviare la composizione negoziata il giorno prima dell’udienza senza alcun progetto di risanamento; i tribunali leggono l’istanza come difensiva e negano la conferma. Secondo: dimenticare il deposito del ricorso di conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione. Terzo: confidare che un rinvio dell’udienza per trattative riapra il termine per il concordato. Non lo riapre: la barriera della prima udienza resta ferma anche se il giudice rinvia su richiesta delle parti.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Le due simulazioni che seguono sono esempi di calcolo dimostrativi, costruiti su dati ipotetici. Non descrivono casi reali.
Esempio 1 — Composizione negoziata avviata dopo il ricorso del creditore
Dati di partenza. Una S.r.l. manifatturiera ha debiti per 684.317 euro: 291.540 verso due banche, 188.960 verso fornitori, 142.305 verso l’Erario, 61.512 verso enti previdenziali. Un fornitore con credito scaduto di 47.890 euro deposita ricorso per liquidazione giudiziale il 3 marzo 2026. Il decreto fissa la prima udienza ex art. 41 al 14 aprile 2026.
Sviluppo, ipotesi A (mossa tempestiva). La società ha già un piano industriale che prevede la chiusura di una linea in perdita e la cessione di un capannone stimato 236.400 euro. Il 20 marzo pubblica l’istanza di composizione negoziata con misure protettive; l’esperto accetta lo stesso giorno. Il 21 marzo la società deposita il ricorso di conferma. Il giudice fissa l’udienza, sente l’esperto, e il 30 marzo conferma le misure per 97 giorni, fino al 5 luglio.
All’udienza del 14 aprile il tribunale della liquidazione verifica l’effetto impeditivo e rinvia: non può pronunciare sentenza. Le trattative proseguono; il 29 giugno il giudice proroga le misure per altri 84 giorni (totale 181, entro il tetto di 240). A metà settembre la società firma con banche e fornitori un accordo sottoscritto anche dall’esperto (art. 23, comma 1, lett. c, CCII), con pagamento del 68% dei crediti chirografari in 36 mesi. Il fornitore ricorrente viene soddisfatto nell’accordo e rinuncia al ricorso.
Sviluppo, ipotesi B (mossa difensiva). Stessi debiti, ma nessun piano. La società pubblica l’istanza il 13 aprile, il giorno prima dell’udienza, allegando solo un elenco dei creditori. Il ricorso di conferma è depositato il 14 aprile. Il giudice della conferma rileva l’assenza di qualunque prospettiva di risanamento e nega le misure; l’esperto riferisce nello stesso senso. Cadute le misure, il tribunale apre la liquidazione giudiziale. Il reclamo cautelare depositato il 25 aprile contro il diniego diventa improseguibile, perché la liquidazione è già aperta.
Esito. A parità di numeri, la differenza è data dal tempo e dal contenuto: nell’ipotesi A la protezione nasce su un progetto credibile e regge; nell’ipotesi B è percepita come uno scudo.
Esempio 2 — Trattative informali e termine della prima udienza
Dati di partenza. Un’impresa commerciale individuale, sopra le soglie di impresa minore, ha 212.740 euro di debito bancario e 96.815 euro verso fornitori. Da gennaio 2026 tratta informalmente un saldo e stralcio con la banca. Il 9 giugno 2026 un fornitore con credito di 38.260 euro deposita ricorso per liquidazione giudiziale. L’udienza ex art. 41 è fissata al 21 luglio.
Calcolo dei termini. La soglia dell’art. 49, comma 5, CCII è superata: i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti sono ben oltre 30.000 euro. Le trattative con la banca non hanno alcun effetto impeditivo. Il debitore che vuole depositare un concordato con riserva deve farlo entro il 21 luglio.
Ipotesi 2.1: il debitore deposita la domanda con riserva il 17 luglio, con richiesta di misure protettive ex art. 54. Il tribunale riunisce le domande e tratta con priorità il concordato (art. 7, comma 2, CCII); fino alla definizione non può aprire la liquidazione.
Ipotesi 2.2: all’udienza del 21 luglio il difensore del debitore chiede un rinvio, rappresentando che la banca sta per deliberare. Il giudice rinvia al 22 settembre. Il debitore deposita la domanda con riserva il 15 settembre. La domanda è tardiva: il termine era la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41, e il rinvio non lo sposta. Il tribunale dichiara inammissibile la domanda e decide sulla liquidazione.
Ipotesi 2.3: la prima udienza fosse stata fissata al 6 agosto. Il termine non si sarebbe spostato a settembre per effetto della sospensione feriale, che nei procedimenti del Codice non opera.
Esito. Nell’esempio, le trattative informali hanno consumato il tempo utile senza produrre protezione. L’unica finestra reale era di 42 giorni, dal deposito del ricorso alla prima udienza.
Casi particolari
La regola generale conosce diverse eccezioni. Ne esaminiamo sette.
1. L’imprenditore sotto soglia. Se l’impresa rientra nella nozione di impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII: attivo patrimoniale annuo fino a 300.000 euro, ricavi fino a 200.000 euro, debiti anche non scaduti fino a 500.000 euro, requisiti da verificare congiuntamente sugli ultimi tre esercizi), la liquidazione giudiziale non può essere aperta. Il creditore può invece chiedere la liquidazione controllata. L’onere di provare il possesso dei requisiti di impresa minore grava sul debitore, che deve produrre bilanci e documentazione contabile. Anche l’impresa minore può accedere alla composizione negoziata e, al suo esito, al concordato semplificato o agli strumenti del sovraindebitamento.
2. Il ricorso del pubblico ministero. La liquidazione può essere chiesta anche dal P.M. quando ha notizia dello stato di insolvenza (art. 38 CCII). Il divieto dell’art. 18, comma 4, opera anche in questo caso, perché la norma non distingue in base all’autore del ricorso. La Cassazione ha di recente confermato la legittimazione del P.M. a promuovere l’apertura, e ha esaminato proprio un caso in cui la composizione negoziata era stata avviata il giorno prima dell’udienza su ricorso della Procura.
3. Le trattative con l’Erario. Una transazione fiscale proposta nella composizione negoziata, o un accordo con l’agente della riscossione, non produce effetti impeditivi autonomi. Conta la protezione complessiva. La composizione negoziata permette però di formulare proposte all’amministrazione finanziaria con criteri definiti, e i tribunali stanno delineando il perimetro della verifica giudiziale su questi accordi. Il creditore pubblico, in genere, decide l’esito del negoziato: ignorarlo significa esporre il piano al rigetto.
4. Le garanzie personali dei soci. Le misure protettive tutelano il patrimonio dell’impresa, non quello dei fideiussori. I soci garanti non sono legittimati a chiedere misure protettive per sé; possono però essere destinatari di misure cautelari a tutela delle trattative se l’impresa dimostra che l’escussione dei garanti comprometterebbe il risanamento. Sul punto la giurisprudenza di merito è rigorosa: occorre provare che l’inibitoria non depaupera il garante a danno dell’equilibrio del creditore.
5. I pagamenti eseguiti durante le trattative, se poi arriva la liquidazione. Gli atti, i pagamenti e le garanzie compiuti dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto non sono soggetti alla revocatoria dell’art. 166, comma 2, CCII, se coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento (art. 24 CCII). La protezione cade per gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti sui quali l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese. Nelle trattative informali questa copertura manca del tutto: i pagamenti preferenziali a singoli creditori possono essere revocati e, nei casi più gravi, esporre l’amministratore a responsabilità anche penale.
6. Le esecuzioni individuali già avviate. Le misure protettive non producono solo il divieto di aprire la liquidazione. Dalla pubblicazione dell’istanza i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa (art. 18, comma 1, CCII). La giurisprudenza di merito ha riconosciuto a queste misure un effetto generale verso tutti i creditori, esclusi i lavoratori, e ha escluso la prosecuzione di un pignoramento presso terzi in corso. Va precisato però che il giudice non può travolgere retroattivamente gli atti esecutivi già compiuti: la protezione congela, non cancella. Se poi la liquidazione giudiziale viene aperta, subentra il divieto generale di azioni esecutive individuali dell’art. 150 CCII, e le procedure pendenti diventano improcedibili, salvo le eccezioni di legge.
7. I contratti in corso con i creditori. Durante la protezione, i creditori interessati non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori (art. 18, comma 5, CCII). Per le banche, il correttivo-ter ha aggiunto l’obbligo di motivare la revoca o la sospensione degli affidamenti. Se invece la liquidazione viene aperta, i contratti ancora ineseguiti restano sospesi fino alla scelta del curatore di subentrare o di sciogliersi (art. 172 CCII). In termini operativi: l’accordo firmato con un fornitore strategico durante le trattative non sopravvive automaticamente all’apertura della procedura.
Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, il negoziato che non è stato reso pubblico e controllato non protegge né l’impresa dalla liquidazione né l’amministratore dalle revocatorie: la forma delle trattative, in questa materia, è sostanza.**
Domande frequenti
Ho già un accordo verbale con la banca: il tribunale può comunque aprire la liquidazione giudiziale? Sì. Un accordo verbale o un’intesa in corso di definizione con un singolo creditore non impedisce l’apertura della procedura su ricorso di un altro creditore. Il tribunale accerta l’insolvenza alla data della decisione: se l’impresa non è in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, apre la liquidazione. L’accordo, per avere effetti, deve inserirsi in uno strumento del Codice (piano attestato, accordo di ristrutturazione) o nella composizione negoziata con misure protettive. Altrimenti resta un fatto privato, utile solo a dimostrare una possibile solvibilità futura.
Posso avviare la composizione negoziata dopo aver ricevuto il ricorso per liquidazione? In linea generale sì, se il ricorso è stato proposto da un creditore o dal P.M.: la preclusione dell’art. 25-quinquies CCII riguarda le domande di accesso agli strumenti presentate dallo stesso imprenditore. Ma l’istanza deve reggersi su una prospettiva di risanamento concreta. Se appare puramente dilatoria, le misure protettive non vengono confermate e il tribunale può aprire la liquidazione. Il tribunale della liquidazione può inoltre verificare in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza.
Il giudice deve aspettare la fine delle trattative prima di decidere? Solo se le misure protettive sono efficaci. In quel caso il divieto dell’art. 18, comma 4, CCII opera per legge fino alla conclusione delle trattative, all’archiviazione o alla revoca. Se invece le misure non sono state confermate, sono scadute o sono state revocate, il tribunale non è tenuto a rinviare l’udienza per attendere l’esito del negoziato. La Cassazione ha escluso che il debitore abbia un diritto al rinvio del procedimento di liquidazione in attesa della decisione sulle misure.
Se il giudice nega le misure protettive, cosa posso fare? Il provvedimento è reclamabile al collegio entro 15 giorni ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Non è invece ammesso il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimenti cautelari. Attenzione, però: il reclamo non blocca il procedimento di liquidazione. Se nel frattempo il tribunale apre la procedura, il reclamo diventa improseguibile. Per questo, parallelamente al reclamo, occorre preparare la difesa all’udienza ex art. 41 e valutare un deposito tempestivo di concordato con riserva.
Ad agosto i termini sono sospesi? No, per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi. L’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale dei termini, che ordinariamente va dal 1° al 31 agosto. Un’udienza di liquidazione fissata in agosto si tiene, e il termine per depositare una domanda di concordato scade comunque con quella udienza. Lo stesso vale per il reclamo contro la sentenza di apertura e per i termini del procedimento sulle misure protettive.
Cosa succede se l’esperto archivia la composizione negoziata mentre il ricorso è pendente? Con l’archiviazione cessa il divieto dell’art. 18, comma 4, CCII, e il tribunale riacquista il potere di pronunciare la sentenza. Il punto delicato è il termine per un concordato. La finestra dei sessanta giorni dell’art. 40, comma 10, CCII è collegata alla relazione finale dell’esperto a conclusione delle trattative. Un tribunale di merito ha ritenuto che l’archiviazione per mancanza di prospettive non apra quella finestra: se la prima udienza è già passata, la domanda di concordato è tardiva. Chi teme l’archiviazione deve quindi valutare in anticipo se depositare la domanda entro la prima udienza.
Gli accordi firmati con alcuni creditori durante le trattative restano validi se poi si apre la liquidazione? Dipende dal tipo di atto. I pagamenti e le garanzie coerenti con le trattative e con le prospettive di risanamento, compiuti dopo l’accettazione dell’esperto, sono sottratti alla revocatoria (art. 24 CCII), salvo quelli sui quali l’esperto ha iscritto il dissenso. I contratti non ancora eseguiti da entrambe le parti, invece, restano sospesi all’apertura della procedura, e il curatore decide se subentrare o sciogliersi. Un piano di rientro concordato fuori da qualunque procedura non ha alcuna protezione specifica.
Caso limite: ho rinunciato a un concordato in bianco e ora voglio la composizione negoziata. È possibile? Non subito. L’art. 25-quinquies CCII impedisce l’accesso alla composizione negoziata nei quattro mesi successivi alla rinuncia a una domanda di accesso a uno strumento di regolazione. Inoltre, finché il tribunale non ha preso atto della rinuncia, la procedura precedente si considera pendente: la Cassazione ha ritenuto inammissibile un’istanza di composizione depositata in questa fase, e ha confermato la dichiarazione di insolvenza pronunciata nonostante l’istanza. Prima di rinunciare a un concordato occorre quindi pianificare con precisione la sequenza.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono, tutte verificate alla data di redazione, delineano i rapporti tra trattative con i creditori e apertura della liquidazione giudiziale. I principi sono riformulati.
1. Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2026, n. 20846. Principio: una volta aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale investito del reclamo cautelare contro la revoca delle misure protettive perde ogni potere di decidere, perché viene meno la funzione cautelare legata alle trattative; un eventuale accoglimento del reclamo resta privo di effetti. Rilevanza: il reclamo sulle misure non è una difesa sufficiente. Chi tratta deve presidiare contemporaneamente il procedimento di liquidazione.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912. Principio: in pendenza di un ricorso per liquidazione proposto da altri, la domanda del debitore di accesso a uno strumento di regolazione va depositata entro la prima udienza fissata ex art. 41 CCII; il termine è perentorio, non si proroga per accordo delle parti né per rinvii, e non si sposta perché sono in corso trattative o l’istruttoria è incompleta. Rilevanza: è la pronuncia che più direttamente risponde alla domanda del titolo: le trattative informali non spostano la scadenza.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19789. Principio: la barriera temporale dell’art. 40, comma 10, CCII si applica anche quando alla prima udienza non vi è stata trattazione effettiva e l’udienza è stata solo rinviata. Rilevanza: conferma e consolida l’orientamento della n. 13912. Il rinvio concesso “per trattative” non riapre il termine.
4. Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: il tribunale investito della domanda di fallimento (oggi di liquidazione) può valutare in via incidentale se l’istanza di composizione negoziata con misure protettive sia inammissibile perché presentata in pendenza di un concordato non ancora definito; la procedura concordataria resta pendente fino alla pronuncia di improcedibilità, anche se il debitore vi ha rinunciato. Rilevanza: l’effetto impeditivo dell’istanza non è automatico in senso assoluto: il giudice della liquidazione ne controlla i presupposti.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 500/2026 (gennaio 2026). Principio: i provvedimenti sulle misure protettive e cautelari della composizione negoziata hanno natura interinale e cautelare; non incidono con efficacia di giudicato su diritti soggettivi e non sono quindi impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: l’unico rimedio contro il diniego delle misure è il reclamo cautelare; perso quello, la protezione non si recupera in Cassazione.
6. Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Principio: il procedimento di conferma delle misure protettive è autonomo rispetto a quello di apertura della procedura di insolvenza; contro il diniego il debitore ha il reclamo nel termine di quindici giorni, ma non ha diritto al rinvio del procedimento concorsuale. Rilevanza: i due binari corrono in parallelo e vanno gestiti entrambi.
7. Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 3634. Principio: non è viziata la decisione del tribunale che definisce l’istruttoria di insolvenza negando al debitore un termine per impugnare la revoca delle misure protettive. Rilevanza: il giudice della liquidazione non è obbligato ad attendere l’esito del contenzioso sulle misure.
8. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31638. Principio: la Corte ha confermato la legittimazione del pubblico ministero a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: anche senza creditori aggressivi, lo stato di insolvenza può arrivare al tribunale per iniziativa pubblica; le trattative private non schermano da questo rischio.
9. Corte d’Appello di Trieste, 29 maggio 2024, n. 4. Principio: la composizione negoziata è accessibile anche in pendenza di ricorsi di liquidazione proposti da creditori, perché l’art. 25-quinquies CCII si riferisce solo alle domande dello stesso debitore; la sentenza di apertura pronunciata mentre le misure erano ancora efficaci e non formalmente revocate è stata revocata per violazione dell’art. 18, comma 4, CCII. Rilevanza: il divieto di pronuncia è un vizio che si fa valere in sede di reclamo contro la sentenza.
10. Tribunale di Reggio Emilia, 7 ottobre 2025. Principio: il divieto di aprire la liquidazione opera dalla pubblicazione dell’istanza fino al termine della composizione negoziata, e la sua efficacia non dipende da una durata stabilita dal giudice in sede di conferma. Rilevanza: chiarisce che l’effetto impeditivo segue la vita della composizione, non la scadenza delle singole misure fissata dal giudice.
11. Tribunale di Milano, 19 dicembre 2025. Principio: archiviata una composizione negoziata avviata prima dell’udienza ex art. 41 CCII, la successiva domanda di concordato con riserva è stata ritenuta tardiva perché proposta oltre il termine dell’art. 40, comma 10, CCII, con conseguente apertura della liquidazione. Rilevanza: l’archiviazione non equivale alla conclusione delle trattative con relazione finale: la finestra dei sessanta giorni non si apre.
12. Tribunale di Mantova, 13 febbraio 2025. Principio: negata la conferma delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento, il tribunale ha accolto il ricorso del creditore e aperto la liquidazione giudiziale. Rilevanza: mostra la sequenza tipica dell’istanza difensiva: diniego delle misure, caduta del divieto, sentenza.
13. Tribunale di Milano, 14 dicembre 2025. Principio: l’accesso e le misure protettive sono stati negati a un’istanza priva di reale prospettiva di risanamento, finalizzata soltanto a liquidare beni e a neutralizzare esecuzioni già avviate. Rilevanza: la composizione negoziata non è uno strumento per guadagnare tempo contro i creditori.
14. Tribunale di Milano, 4 luglio 2025. Principio: scaduto il limite di 240 giorni delle misure protettive, restano possibili misure cautelari mirate contro singoli creditori, se l’esigenza è sopravvenuta, le trattative hanno serie prospettive e i creditori non subiscono un pregiudizio grave; non sono invece ammesse cautele che travolgano retroattivamente esecuzioni in corso. Rilevanza: anche esaurita la protezione generale, esistono strumenti residui per difendere un negoziato ormai vicino alla chiusura.
Il quadro è coerente. La Cassazione, nel 2025-2026, ha costruito un sistema a due regole: la protezione vale solo se è formalizzata, tempestiva e non revocata; fuori da questa protezione, il tempo del debitore finisce alla prima udienza. La giurisprudenza di merito, dal canto suo, filtra le istanze difensive negando le misure quando manca un progetto di risanamento.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando la liquidazione giudiziale arriva nel pieno delle trattative, servono decisioni rapide su due binari paralleli: la protezione del negoziato e la difesa nel procedimento concorsuale. Lo Studio interviene con strumenti precisi.
- Ricostruiamo il calendario del procedimento: leggiamo ricorso e decreto ex art. 41, verifichiamo la regolarità della notifica e calcoliamo la data esatta che chiude la finestra dell’art. 40, comma 10, CCII.
- Verifichiamo i presupposti della liquidazione: controlliamo, sui bilanci degli ultimi tre esercizi, se l’impresa rientra tra le imprese minori, e se i debiti scaduti risultanti dagli atti superano la soglia di 30.000 euro.
- Valutiamo se la composizione negoziata è ancora percorribile: esaminiamo i limiti dell’art. 25-quinquies, lo stato di eventuali domande precedenti e la presenza di un progetto di risanamento sostenibile, prima di pubblicare qualunque istanza.
- Predisponiamo l’istanza con misure protettive e il ricorso di conferma nei tempi dell’art. 19 CCII, con la documentazione che il giudice e l’esperto si aspettano di trovare.
- Eccepiamo nel procedimento di liquidazione il divieto dell’art. 18, comma 4, CCII, documentando pubblicazione, conferma ed efficacia delle misure.
- Depositiamo, quando è la strada corretta, la domanda di concordato con riserva o di omologazione di accordi entro la prima udienza, con richiesta di misure ex art. 54 CCII.
- Proponiamo il reclamo cautelare nei 15 giorni contro il diniego o la revoca delle misure, senza trascurare la difesa parallela all’udienza di liquidazione.
- Impugniamo la sentenza di apertura con reclamo alla Corte d’appello ex art. 51 CCII e, se necessario, con ricorso per cassazione.
- Negoziamo con banche ed Erario con il supporto dei commercialisti dello staff: analisi dei rapporti bancari, proposte all’amministrazione finanziaria, verifica di sostenibilità dei piani di pagamento.
- Mettiamo in sicurezza i pagamenti in corso di trattativa, verificandone la coerenza con le prospettive di risanamento, per ridurre l’esposizione a revocatorie e responsabilità in caso di esito negativo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema. Significa conoscere i criteri con cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, le informazioni che si attende di ricevere e le ragioni per cui chiede l’archiviazione o la revoca delle misure. Preparare l’impresa con questa conoscenza riduce il rischio che la composizione venga letta come un’istanza difensiva.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di cassazione: lo stesso difensore che imposta la protezione del negoziato segue il reclamo contro la sentenza e l’eventuale giudizio di legittimità, senza passaggi di consegne e senza cambi di linea difensiva.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati presidiano termini, eccezioni e impugnazioni; i commercialisti ricostruiscono la situazione patrimoniale, preparano i dati per il piano e dialogano con i consulenti delle banche. Per le imprese minori o i soci sovraindebitati, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC consentono di valutare anche i percorsi della legge sul sovraindebitamento e della liquidazione controllata.
In sintesi
Le trattative con i creditori fermano la liquidazione giudiziale solo se sono protette: composizione negoziata con misure protettive pubblicate, confermate e non revocate, oppure domanda di uno strumento di regolazione depositata in tempo. Le trattative informali non fermano nulla, e la prima udienza ex art. 41 CCII chiude in modo perentorio la possibilità di contrapporre un concordato. La sospensione feriale di agosto non offre margini. Il reclamo contro la revoca delle misure non salva l’impresa se nel frattempo la liquidazione viene aperta.
In termini operativi, la verifica da fare appena arriva il ricorso si riduce a tre domande. Le misure protettive sono state pubblicate, confermate e sono ancora efficaci? Qual è la data esatta della prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41 CCII? Esiste un progetto di risanamento documentato che l’esperto e il giudice possano considerare credibile? Le risposte decidono quale strada è ancora aperta.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio tra le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la qualifica di Esperto Negoziatore D.L. 118/2021 per costruire un negoziato che il tribunale riconosca come serio; quella di avvocato cassazionista per difendere l’impresa in ogni grado del procedimento concorsuale; il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario per trattare con i creditori che contano di più.
📩 Non lasciare che la prima udienza arrivi mentre le trattative sono ancora sulla carta: scrivici oggi stesso, tutti i contatti per raggiungere lo studio sono al termine di questa guida.
