Concordato Minore: Il Ruolo Dell’occ Per L’imprenditore E Come Sceglierlo

Un titolare di ditta individuale con l’officina ancora aperta, un coltivatore con i terreni ipotecati, i soci di una piccola s.n.c., il fondatore di una start-up innovativa, l’artigiano che ha già chiuso la partita IVA: tutti, prima o poi, sentono pronunciare la stessa sigla, OCC, e la stessa parola, concordato minore. Eppure non esiste un’unica risposta alla domanda “come funziona il concordato minore e a quale Organismo devo rivolgermi”: dipende da che tipo di imprenditore sei. Per il titolare di una ditta attiva la partita si gioca sulle soglie dimensionali e sulla continuità; per l’agricoltore quelle soglie semplicemente non contano; per la società di persone il problema diventa il destino dei soci; per la start-up conta la data di costituzione; per chi ha chiuso, un solo adempimento amministrativo — la cancellazione dal registro delle imprese — può sbarrare la strada per sempre.

Questa guida è costruita per profili. Dopo una parte comune, che spiega una volta sola le regole valide per tutti, troverai una sezione scritta per ciascuna di queste figure: il titolare di ditta individuale commerciale o artigiana ancora attiva; l’imprenditore agricolo; la società di persone (e la piccola s.r.l.) con i suoi soci; la start-up innovativa; l’imprenditore che ha cessato l’attività. Per ognuno vedrai cosa cambia, i numeri, i rischi specifici, le mosse nell’ordine giusto e il modo di scegliere l’Organismo più adatto.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione verificabile, non per una generica esperienza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il lavoro con cui un Organismo istruisce la domanda di concordato minore. È inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la qualifica che riguarda proprio l’imprenditore in difficoltà e il percorso di composizione negoziata che spesso precede il concordato minore.

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Le regole che valgono per ogni imprenditore sovraindebitato

Prima di entrare nelle sezioni dedicate, fissiamo la base comune. Tutto ciò che segue è disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024; le sezioni per profilo rimanderanno a questa parte senza ripeterla.

Chi può accedere. Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è lo strumento di ristrutturazione riservato ai debitori in stato di sovraindebitamento diversi dal consumatore. L’art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie. L’art. 74 esclude espressamente il consumatore: per lui c’è la ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss.

L’impresa minore. Per l’imprenditore commerciale la porta si apre solo se l’impresa è “minore” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, cioè se presenta congiuntamente tre requisiti: attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti il deposito (o dall’inizio dell’attività, se più breve); ricavi lordi complessivi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo; debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Basta superare uno solo dei tre parametri per uscire dal perimetro del sovraindebitamento ed entrare in quello della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo.

Le due forme del concordato minore. L’art. 74, comma 1, CCII consente di proporre ai creditori un concordato che preveda la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale (continuità). Il comma 2 ammette la forma liquidatoria solo se la proposta prevede un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori: non basta vendere ciò che si ha. La proposta indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi, può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma e la suddivisione dei creditori in classi. Il comma 4 rinvia alle norme sul concordato preventivo “in quanto compatibili”.

Il limite che la Cassazione ha fissato nel 2025. Quel rinvio non è una formula vuota. Con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 la Prima Sezione ha chiarito che la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e l’ordine delle cause di prelazione, e che la violazione di queste regole rende la proposta inammissibile, rilevabile d’ufficio già nella fase di apertura. La libertà di contenuto del concordato minore non autorizza a mettere sullo stesso piano privilegiati e chirografari.

L’OCC è un passaggio obbligato. L’art. 76, comma 1, CCII stabilisce che la domanda è formulata tramite un Organismo di Composizione della Crisi costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 27, comma 2, cioè il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Per l’imprenditore persona fisica il centro degli interessi si presume nella sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, nella sede effettiva; per le società, nella sede legale. Solo se nel circondario non esiste alcun OCC le funzioni sono svolte da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti dell’art. 358, nominati dal presidente del tribunale o da un giudice delegato. Non è un’alternativa a scelta: la Cassazione, già sotto la L. 3/2012, aveva escluso la nomina diretta quando nel circondario un Organismo esiste (Cass., sez. VI, 8 agosto 2017, n. 19740).

Cosa fa l’OCC. Gli Organismi sono iscritti in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia (D.M. 202/2014) e sono costituiti presso ordini professionali (avvocati, commercialisti, notai), camere di commercio, enti locali e segretariato sociale. Ricevuta l’istanza, l’Organismo, tramite il proprio referente, designa un gestore della crisi, che accompagna tutta la procedura. Entro sette giorni dal conferimento dell’incarico l’OCC ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, che comunicano il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti. Il gestore redige poi la relazione particolareggiata prevista dall’art. 76, comma 2, che deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore, le ragioni dell’incapacità di adempiere, gli eventuali atti impugnati dai creditori, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione, i costi presumibili della procedura, la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori, i criteri seguiti nella formazione delle classi. Deve dare conto anche di come il finanziatore abbia valutato il merito creditizio del debitore.

Il gestore è terzo, non è il tuo difensore. È il punto che molti imprenditori scoprono tardi. Il gestore attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano davanti al giudice e ai creditori: verifica ciò che gli viene presentato, non costruisce la tua strategia. Per questo nel concordato minore, a differenza della ristrutturazione del consumatore, è necessario anche il difensore: il Tribunale di Torino, con sentenza del 3 febbraio 2025, ha ribadito che nei procedimenti del Codice il patrocinio di un avvocato è la regola, salvo diversa previsione, e per il concordato minore la deroga non c’è.

Il procedimento in sintesi. Depositato il ricorso con la documentazione dell’art. 75 (elenco dei creditori con le cause di prelazione, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi e scritture contabili degli ultimi tre anni, entrate del nucleo familiare), il giudice verifica l’ammissibilità (art. 77) e, se tutto è in regola, apre la procedura con decreto (art. 78): dispone la pubblicità, ordina che la proposta sia comunicata a cura dell’OCC a tutti i creditori, fissa un termine non superiore a trenta giorni per le dichiarazioni di adesione o dissenso e, su istanza del debitore, vieta l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; in presenza di classi occorre anche la maggioranza nel maggior numero di classi (art. 79). Chi non risponde nel termine si considera consenziente. Segue l’omologazione con sentenza (art. 80), l’esecuzione sotto la vigilanza dell’OCC (art. 81), l’eventuale revoca (art. 82) o conversione in liquidazione controllata (art. 83).

Il fisco e l’omologazione forzosa. L’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando quell’adesione è decisiva per raggiungere la maggioranza e la proposta, anche sulla base della relazione dell’OCC, è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026 la Cassazione ha precisato che questa disciplina è autonoma e semplificata, basata sull’intervento necessario dell’OCC, e non richiede né una transazione fiscale ex art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.

Il costo dell’Organismo. I compensi dell’OCC sono determinati secondo il D.M. 202/2014 e sono prededucibili, cioè pagati prima dei creditori concorsuali. Ma la prededuzione ha un perimetro: la Cassazione (ord. 29 maggio 2025, n. 14401) ha escluso che quel compenso possa essere soddisfatto sul ricavato dei beni ipotecati destinato al creditore garantito, trattandosi di una procedura promossa nell’interesse del debitore.

Come si sceglie l’Organismo: i criteri validi per tutti. Il primo vincolo è territoriale e non si aggira: puoi scegliere solo tra gli OCC costituiti nel circondario del tuo tribunale. Dentro quel perimetro, quando gli Organismi sono più di uno, contano cinque verifiche. La prima è l’iscrizione nel registro ministeriale, da controllare sempre. La seconda è la composizione dell’elenco dei gestori: per una pratica d’impresa servono professionisti che sappiano leggere bilanci, scritture contabili, posizioni IVA e contributive. La terza è la trasparenza del preventivo, che deve essere scritto e conforme ai parametri del decreto ministeriale. La quarta sono i tempi di presa in carico, perché mentre la pratica attende i pignoramenti proseguono. La quinta è l’indipendenza: il gestore designato non deve avere con te rapporti che ne compromettano la terzietà, e non potrà essere il professionista che ti assiste come difensore.

Il primo incontro con l’Organismo: cosa portare. L’istanza all’OCC non è un colloquio informale. Per una pratica d’impresa il gestore chiederà quasi sempre, fin dall’inizio, le dichiarazioni fiscali e i bilanci (o le scritture contabili) dei tre esercizi precedenti, l’elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, la visura camerale aggiornata, i contratti di finanziamento e leasing, gli estratti dei conti correnti, l’elenco dei beni con eventuali perizie, gli atti di disposizione degli ultimi cinque anni e i dati sul reddito e sulle spese del nucleo familiare. Chi arriva con un fascicolo ordinato accorcia i tempi di istruttoria; chi arriva con documenti sparsi vedrà l’Organismo interrogare banche dati ed enti uno per uno, con tempi che non dipendono da lui.

Dopo l’omologa l’OCC non sparisce. Durante l’esecuzione il debitore compie gli atti previsti dal piano, ma l’Organismo vigila sull’adempimento, risolve le difficoltà che emergono e riferisce periodicamente al giudice; le vendite eventualmente previste si svolgono sotto il suo controllo, con procedure competitive e stime condivise. Se il debitore non adempie o emergono fatti gravi taciuti, può aprirsi la strada della revoca e della conversione in liquidazione controllata. Scegliere l’Organismo significa quindi scegliere l’interlocutore di anni, non di qualche mese.

La durata del piano. Il Codice non fissa per il concordato minore una durata massima del piano. Ciò che conta è la sostenibilità: più il piano è lungo, più il gestore dovrà motivare la tenuta dei flussi e più il giudice sarà attento alla fattibilità. Un piano di cinque anni costruito su incassi documentati convince più di un piano di dieci basato su previsioni ottimistiche.


Se sei titolare di una ditta individuale commerciale o artigiana ancora attiva

La tua situazione

Hai una partita IVA, sei iscritto al registro delle imprese, l’attività è aperta: un’officina, un negozio, un laboratorio artigiano, un piccolo bar, un’impresa edile con due dipendenti. I debiti si sono accumulati in modo stratificato: IVA non versata negli anni peggiori, contributi INPS arretrati, un fido bancario rientrato, qualche fornitore che ha smesso di consegnare. Il patrimonio dell’impresa e il tuo si confondono, perché nella ditta individuale sei tu a rispondere di tutto. Sei il profilo per cui il concordato minore è stato pensato, ma la tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la porta si apre solo se rientri nelle tre soglie dell’impresa minore, e resta aperta solo finché l’impresa esiste.

Cosa cambia per te

Per te valgono per intero i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, da verificare sui tre esercizi precedenti il deposito. Se ne superi anche uno solo, sei assoggettabile alla liquidazione giudiziale e il concordato minore è inammissibile (art. 77). La forma naturale per il tuo profilo è il concordato in continuità: proponi ai creditori un pagamento, anche parziale e dilazionato, finanziato dai flussi dell’attività che prosegue. Se l’impresa ha un mutuo con garanzia reale su un bene strumentale (il capannone, l’automezzo, un macchinario), l’art. 75, comma 3, consente di continuare a pagare le rate alle scadenze convenute, a condizione che tu sia in regola con i pagamenti alla data della domanda o che il giudice ti autorizzi a saldare quanto già scaduto. È uno strumento prezioso per non perdere i beni con cui lavori.

L’ordine delle prelazioni è il tuo vincolo principale. I crediti privilegiati (contributi, tributi, dipendenti, artigiani fornitori con privilegio) possono essere soddisfatti non integralmente solo se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione; e dopo Cass. 28574/2025 non è possibile pagare i chirografari nella stessa misura dei privilegiati. Su questo punto, per il concordato in continuità, i tribunali stanno lavorando sulla distinzione tra regola di priorità assoluta e relativa: il Tribunale di Alessandria (27 aprile 2026) ha ritenuto che il surplus prodotto dalla prosecuzione dell’attività e la finanza esterna seguano regole distributive diverse, e il Tribunale di Verbania (20 luglio 2026) ha esteso quella distinzione anche alla continuità professionale. È un terreno ancora in movimento, che va affrontato con il piano alla mano.

I numeri

Prendiamo un’officina meccanica con ricavi lordi medi di 171.300 euro, attivo patrimoniale di 94.600 euro, debiti per 187.640 euro. Tutti e tre i parametri sono sotto soglia: 171.300 è inferiore a 200.000, 94.600 a 300.000, 187.640 a 500.000. Se nel secondo dei tre esercizi i ricavi fossero stati 203.450 euro, il requisito dei ricavi sarebbe mancato in quell’anno e l’accesso andrebbe verificato con molta attenzione, perché il parametro è riferito a ciascun esercizio del triennio. Il calcolo va fatto sui dati contabili e fiscali, non sui ricordi: la relazione dell’OCC li riporterà e il giudice li controllerà.

I rischi specifici

Il rischio che corri più degli altri è presentarti con un piano che il gestore non può attestare. Il titolare di ditta individuale tende a stimare i flussi futuri con ottimismo: le commesse “che arriveranno”, l’incasso stagionale “che c’è sempre stato”. Il gestore deve invece verificarne la sostenibilità e scriverlo. Il secondo rischio è la condotta pregressa: il Tribunale di Ferrara, il 27 dicembre 2024, ha negato l’omologa a una società che aveva accumulato per anni debiti fiscali e previdenziali senza alcuna misura correttiva, valorizzando la prognosi di affidabilità del debitore. Altri tribunali sono più aperti: il Tribunale di Oristano (9 dicembre 2025) ha escluso che il sistematico mancato versamento delle imposte integri di per sé un atto in frode, e il Tribunale di Catania (febbraio 2026) ha affermato che per l’accesso conta l’assenza di atti in frode, non l’assenza di dolo o colpa grave nell’assunzione dei debiti. La differenza tra un esito e l’altro sta spesso nel modo in cui la storia debitoria viene documentata e spiegata. Il terzo rischio è il fisco: se l’Erario pesa molto sul passivo, il voto dell’Agenzia diventa decisivo e il piano deve essere costruito fin dall’inizio in vista dell’art. 80, comma 3.

Come scegliere l’OCC se sei in questa posizione

Per chi è nella tua posizione, l’Organismo ideale è quello che ha nel proprio elenco gestori con competenze contabili e fiscali, perché il cuore della pratica sarà la ricostruzione di IVA, ritenute, contributi e dei flussi dell’attività. Chiedi se il gestore designato ha già seguito concordati in continuità e non solo ristrutturazioni del consumatore: sono lavori diversi. Verifica i tempi con cui l’Organismo interroga gli enti impositori, perché una sorpresa sul debito fiscale scoperta a metà istruttoria costringe a rifare il piano.

Composizione negoziata o concordato minore: la scelta per la tua ditta

Per chi è nella tua posizione esiste un bivio che le persone fisiche non imprenditrici non hanno. L’art. 25-quater CCII consente all’imprenditore commerciale sotto soglia di chiedere la nomina di un esperto per una composizione negoziata, depositando l’istanza sulla piattaforma della camera di commercio o tramite l’OCC. È un percorso riservato, senza spossessamento, in cui l’esperto facilita le trattative con pochi creditori chiave; se l’accordo non si raggiunge, restano aperti il concordato minore e la liquidazione controllata. Conviene quando i creditori sono concentrati (la banca e due o tre fornitori) e l’attività ha prospettive concrete. Non conviene quando il passivo è frammentato tra decine di creditori o dominato dal fisco, perché le trattative non vincolano i dissenzienti e il tempo impiegato si somma a quello della procedura successiva. L’OCC del tuo circondario può essere, in questo senso, il punto di ingresso comune a entrambi i percorsi.

Le mosse giuste, in ordine di priorità

La prima mossa è verificare le soglie sui tre esercizi con bilanci o dichiarazioni fiscali, prima ancora di contattare l’OCC. La seconda è non cancellare la ditta e non cessare l’attività per “sentirsi più leggeri”: il paragrafo dedicato a chi ha chiuso spiega perché sarebbe un errore irreparabile. La terza è ricostruire il passivo incrociando estratto di ruolo, cassetto fiscale, estratto contributivo e centrale rischi, e separare con precisione privilegiati e chirografari. La quarta è costruire un piano di flussi prudente, con una rata sostenibile anche nei mesi deboli. La quinta è arrivare all’OCC con una pratica già strutturata, e chiedere al giudice le misure protettive se ci sono pignoramenti in corso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, conosce dall’interno i criteri con cui un Organismo istruisce la pratica di un’impresa minore.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Cass. 28574/2025 sull’ordine delle prelazioni, per il tuo profilo è centrale Cass. 14555/2026 sull’omologazione forzosa in presenza di voto contrario del fisco. Sul versante dei tribunali, il Tribunale di Milano ha omologato con sentenza n. 710 pubblicata il 15 ottobre 2025 un concordato minore in continuità diretta, affidando al commissario in funzione di OCC la vigilanza sull’esecuzione: un esempio concreto di come l’Organismo resti presente anche dopo l’omologa.


Se sei un imprenditore agricolo

La tua situazione

Coltivi, allevi, trasformi i tuoi prodotti; magari hai un agriturismo o vendi direttamente in azienda. Rientri nella definizione dell’art. 2135 c.c. I tuoi debiti hanno una fisionomia tipica: mutui agrari con ipoteca sui fondi, anticipazioni sui contributi comunitari, forniture di mangimi, sementi e fitofarmaci, contributi previdenziali agricoli arretrati, a volte un leasing su una trattrice. Il patrimonio è spesso concentrato in terreni e fabbricati rurali che valgono molto sulla carta ma si vendono lentamente.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: l’imprenditore agricolo non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e rientra nel sovraindebitamento a prescindere dalle soglie dell’impresa minore. L’art. 2, comma 1, lett. c), CCII lo elenca espressamente accanto all’imprenditore minore, come categoria autonoma. Questo significa che un’azienda agricola con ricavi di 260.000 euro, che sarebbe fuori soglia se fosse un negozio, può comunque proporre un concordato minore. Lo stesso Codice ti consente anche strumenti diversi, come gli accordi di ristrutturazione e la composizione negoziata, che l’art. 25-quater apre all’imprenditore agricolo sotto soglia tramite la piattaforma camerale o tramite l’OCC.

L’attenzione va spostata su un altro punto: la qualifica agricola deve essere reale. Se le attività connesse (trasformazione, commercializzazione, servizi) sono diventate prevalenti rispetto alla coltivazione o all’allevamento, la natura commerciale può riemergere e con essa i parametri dimensionali. La relazione dell’OCC dovrà dar conto dell’inquadramento, e un’impostazione sbagliata espone la domanda a un’eccezione di inammissibilità.

Per il tuo profilo la continuità è quasi sempre la strada: il valore dell’azienda agricola sta nella sua capacità di produrre, e la liquidazione di terreni e bestiame in tempi brevi distrugge valore. Anche per te vale l’art. 75, comma 3, sul mutuo con garanzia reale su beni strumentali, e il fondo ipotecato è per definizione uno strumento di produzione.

I numeri

Un’azienda cerealicola e zootecnica ha ricavi di 263.900 euro, attivo di 412.700 euro, debiti per 342.780 euro, di cui 198.400 verso la banca con ipoteca su terreni periziati 176.500 euro. Se fosse un’impresa commerciale, ricavi e attivo la porterebbero fuori dal perimetro. Da agricola, può accedere. Nel piano il credito ipotecario va trattato come privilegiato solo nei limiti del valore del bene: i 176.500 euro della perizia; la differenza di 21.900 euro degrada al chirografo e vota con gli altri chirografari. Il valore di stima diventa quindi il numero più delicato di tutta la pratica, perché sposta il confine tra ciò che va pagato con priorità e ciò che può essere falcidiato.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è una stima dei terreni non difendibile. Se il valore è sovrastimato, la banca ipotecaria riceve meno di quanto il piano dichiara e può contestare la convenienza; se è sottostimato, il creditore contesterà che nella liquidazione otterrebbe di più. Il secondo rischio sono i contributi pubblici: anticipazioni, premi e aiuti possono essere soggetti a vincoli e revoche che vanno mappati prima del deposito. Il terzo è la stagionalità: un piano con rate mensili costanti è spesso incompatibile con incassi concentrati nei mesi del raccolto.

I tuoi creditori tipici e come pesano nel voto

Nel concordato minore agricolo il voto ha una geografia particolare. La banca ipotecaria vota solo per la parte degradata al chirografo, e spesso è quella che pesa di più tra i chirografari. I fornitori di mezzi tecnici (consorzi, rivenditori di mangimi e sementi) hanno interesse a mantenere il cliente in attività e tendono a valutare con favore una continuità credibile. Gli enti previdenziali agricoli, se titolari di crediti privilegiati pagati integralmente, non votano; se il piano ne prevede una soddisfazione parziale, il loro dissenso può essere superato solo alle condizioni dell’omologazione forzosa dell’art. 80, comma 3, cioè dimostrando la convenienza rispetto alla liquidazione. Mappare in anticipo chi voterà e con quale peso consente di calibrare la proposta, e di capire se sia utile suddividere i creditori in classi, per esempio separando i fornitori strategici dagli altri chirografari.

Come scegliere l’OCC se sei in questa posizione

Cerca un Organismo i cui gestori abbiano dimestichezza con l’azienda agricola: bilanci semplificati o regimi forfettari agricoli, valutazione dei fondi rustici, rapporti con enti pagatori e consorzi. Chiedi come l’OCC gestisce la nomina di un perito per i terreni e con quali tempi. Valuta anche se la composizione negoziata, che per te è accessibile tramite lo stesso OCC, possa precedere il concordato quando i creditori sono pochi e la banca è disposta a trattare.

Le mosse giuste, in ordine di priorità

Prima: verifica che la qualifica agricola sia documentabile e prevalente. Seconda: fai stimare i beni da un professionista indipendente con criteri che reggano al contraddittorio con la banca. Terza: costruisci un piano con scadenze allineate ai cicli produttivi, non al calendario civile. Quarta: mappa contributi, premi e anticipazioni con i relativi vincoli. Quinta: decidi se aprire prima un tavolo di composizione negoziata o andare direttamente al concordato.

Giurisprudenza dedicata

La giurisprudenza di legittimità non si è ancora soffermata in modo specifico sul concordato minore agricolo, ma i principi generali valgono pienamente: il rispetto dell’ordine delle prelazioni (Cass. 28574/2025) pesa in modo particolare quando la maggior parte del passivo è ipotecaria, e la regola di Cass. 14401/2025 sul compenso dell’OCC, non imputabile al ricavato dei beni ipotecati, incide direttamente sulla costruzione del piano di un’azienda che ha i fondi gravati da ipoteca.


Se sei socio di una società di persone o amministri una piccola società

La tua situazione

Sei socio di una s.n.c. o accomandatario di una s.a.s., oppure gestisci una piccola s.r.l. familiare. La società ha debiti che non riesce più a pagare; tu, come socio illimitatamente responsabile, ne rispondi con il tuo patrimonio personale, oppure, come socio di s.r.l., hai firmato fideiussioni a favore della banca. Ti chiedi se debba presentare la domanda la società, se debba presentarla tu, o entrambi.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la prima distinzione è tra il debitore società e il debitore persona fisica: sono due procedure, due relazioni dell’OCC, due proposte. La società che rientra nelle soglie dell’impresa minore può proporre un proprio concordato minore; il Tribunale di Milano, nel luglio 2025, ha omologato il concordato minore di una s.n.c. dopo aver esaminato la relazione dell’OCC ex art. 79 sul raggiungimento delle maggioranze. Il socio illimitatamente responsabile ha una posizione peculiare: i debiti sociali sono anche debiti suoi. Il Tribunale di Verona, il 2 dicembre 2025, ha ammesso al concordato minore una persona che al momento della domanda era lavoratore dipendente, ma che in passato era stata socia illimitatamente responsabile di una società di persone poi fallita, il cui passivo era costituito dai debiti sociali rimasti insoddisfatti. Il tribunale ha guardato alla natura dei debiti, non all’occupazione attuale.

Quanto all’estensione degli effetti del concordato della società ai soci illimitatamente responsabili, il concordato preventivo prevede una regola espressa (art. 117 CCII); la sua applicazione al concordato minore passa per il filtro di compatibilità dell’art. 74, comma 4, e va verificata caso per caso con il tribunale competente. Nella s.r.l., invece, il socio non risponde dei debiti sociali, ma le fideiussioni personali restano: e la Cassazione (Cass., sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746) ha escluso che possa qualificarsi consumatore la persona fisica la cui garanzia sia espressione di un’attività professionale, con la conseguenza che il socio garante potrebbe dover percorrere lo strumento del concordato minore e non quello del consumatore.

I numeri

Una s.n.c. di due soci ha ricavi di 148.200 euro, attivo di 61.300 euro, debiti per 226.950 euro. La società è minore. Il socio A possiede un immobile del valore di 134.000 euro con mutuo residuo di 71.800; il socio B non ha beni ma percepisce uno stipendio netto di 1.590 euro da un secondo lavoro. Se la società presenta da sola il concordato, i creditori sociali conservano verso i soci le azioni non coperte dall’effetto del concordato, secondo quanto il tribunale riterrà applicabile; se ciascun socio presenta una propria proposta coordinata, il piano può mettere a disposizione dei creditori sociali una quota del valore netto dell’immobile di A (134.000 meno 71.800, cioè 62.200 euro teorici, da ridurre per costi e tempi di vendita) e una quota dello stipendio di B, eccedente quanto serve al suo sostentamento. Le tre proposte devono essere coerenti tra loro, perché gli stessi creditori le voteranno.

I rischi specifici

Il rischio più grave per il tuo profilo è la disarmonia tra la procedura della società e quella dei soci. Un concordato della società che non tiene conto dei patrimoni personali dei soci può essere giudicato non conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, che quei patrimoni li aggredirebbe; al contrario, proposte personali dei soci scollegate da quella sociale espongono a contestazioni incrociate. Il secondo rischio riguarda la cancellazione: la preclusione dell’art. 33, comma 4, vale anche per la società cancellata. Il terzo è la condotta degli amministratori: operazioni con parti correlate, prelievi dei soci, cessioni di rami d’azienda negli ultimi cinque anni sono esattamente ciò che l’OCC deve esaminare tra gli atti di straordinaria amministrazione.

La piccola s.r.l.: cosa cambia rispetto alla società di persone

Se la tua società è una s.r.l. sotto soglia, il concordato minore riguarda solo la società: i soci non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti sociali, e l’esito della procedura non si estende automaticamente a loro. Restano però due aree di esposizione personale. La prima sono le garanzie: fideiussioni, pegni su titoli personali, ipoteche concesse su beni dei soci a favore della banca della società. La seconda riguarda l’amministratore, che dovrà spiegare nella storia debitoria ricostruita dall’OCC le scelte gestionali degli ultimi anni, incluse eventuali restituzioni di finanziamenti soci o pagamenti preferenziali. Per una s.r.l. il piano in continuità passa quasi sempre anche dalla riorganizzazione interna: riduzione dei costi fissi, rinegoziazione dei contratti, a volte un aumento di capitale che può fungere da finanza esterna. Tutto questo deve essere scritto nel piano e verificato dal gestore.

Come scegliere l’OCC se sei in questa posizione

Il tuo caso richiede un Organismo capace di gestire più pratiche collegate con gestori che si coordinino, o lo stesso gestore per le diverse domande quando ciò non crea conflitti. Verifica che l’OCC del circondario abbia esperienza con società, lettura dei bilanci, ricostruzione dei conti dei soci. Attenzione alla competenza: la società ha il centro degli interessi nella sede legale, i soci persone fisiche nella propria residenza o nella sede della loro impresa, e possono ricadere in circondari diversi.

Le mosse giuste, in ordine di priorità

Prima: non cancellare la società e non avviare lo scioglimento senza aver valutato gli strumenti. Seconda: mappa per ogni socio i debiti propri, quelli sociali e le garanzie. Terza: decidi se procedere con una sola domanda (della società) o con domande coordinate (società e soci). Quarta: ricostruisci gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni prima che lo faccia il gestore. Quinta: individua l’OCC in grado di gestire le pratiche collegate e verifica la competenza territoriale di ciascuna.

Giurisprudenza dedicata

Per il tuo profilo sono rilevanti la pronuncia del Tribunale di Verona del 2 dicembre 2025 sull’ex socio illimitatamente responsabile, la sentenza del Tribunale di Milano del luglio 2025 sull’omologa del concordato di una s.n.c., e Cass. 29746/2025 sulla qualifica del garante. Il Tribunale di Ferrara, nel dicembre 2024, ha invece respinto l’omologa di una s.a.s. con un passivo di oltre 271.000 euro quasi interamente fiscale e previdenziale, per la mancanza di qualsiasi strategia correttiva negli anni: un monito per le società che arrivano alla procedura dopo un lungo periodo di inerzia.


Se hai fondato una start-up innovativa

La tua situazione

La tua società è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative prevista dal D.L. 179/2012. Hai raccolto capitale da soci e investitori, forse un finanziamento agevolato o bancario garantito, hai contratti con fornitori tecnologici e collaboratori. Il prodotto non ha trovato il mercato nei tempi previsti e la cassa si è esaurita. È un’eventualità che la legge considera fisiologica per chi sperimenta, ed è proprio per questo che il tuo profilo ha regole proprie.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: finché conservi lo status di start-up innovativa, sei sottratta alla liquidazione giudiziale su iniziativa dei creditori, a prescindere dalle dimensioni. L’art. 31 del D.L. 179/2012 e l’art. 2, comma 1, lett. c), CCII collocano le start-up innovative nell’area del sovraindebitamento. Se sei anche impresa minore, il tuo canale è il concordato minore (o la liquidazione controllata). Se superi le soglie, il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha modificato l’art. 37, comma 1, CCII: in deroga all’art. 31, la start-up diversa dall’impresa minore può chiedere, con domanda proposta solo da lei, l’accesso agli altri strumenti di regolazione del Codice e perfino la liquidazione giudiziale. Hai quindi una scelta che le altre imprese non hanno.

Lo status però è a termine: i requisiti di legge richiedono, tra l’altro, che la società sia costituita da non più di sessanta mesi. Quando esci dalla sezione speciale torni a essere un’impresa commerciale come le altre, soggetta alle soglie dell’impresa minore. Il momento in cui depositi la domanda può quindi decidere quale procedura ti è consentita.

I numeri

Una start-up costituita da 41 mesi ha attivo per 318.600 euro (in gran parte software capitalizzato e brevetti), ricavi per 96.400 euro, debiti per 457.900 euro. L’attivo supera i 300.000 euro: non è impresa minore. Da start-up conserva comunque l’accesso al sovraindebitamento e, grazie all’art. 37 modificato, anche agli strumenti ordinari su propria domanda. Se attendesse altri 19 mesi, superando i sessanta dalla costituzione, perderebbe lo status e, con un attivo sopra soglia, sarebbe esposta alla liquidazione giudiziale su istanza dei creditori. Il tempo, per te, non è neutro.

I rischi specifici

Il rischio più tipico del tuo profilo è una valutazione dell’attivo immateriale che il gestore non può sostenere. Software, marchi, brevetti e database valgono ciò che qualcuno è disposto a pagare, e in una crisi quel valore crolla. Una proposta costruita sul valore contabile degli intangibili è fragile. Il secondo rischio sono i rapporti con gli investitori: finanziamenti soci postergati, strumenti partecipativi, clausole di prelazione nei patti parasociali vanno collocati correttamente nel piano. Il terzo è la finanza esterna: se il concordato è liquidatorio, l’apporto deve aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, e l’investitore disposto a mettere risorse vorrà garanzie sull’esito.

Soci investitori e finanziatori: dove si collocano

Una start-up ha quasi sempre, tra i creditori, i propri soci: chi ha erogato finanziamenti in conto soci, chi ha sottoscritto strumenti finanziari, chi ha anticipato somme in attesa di un aumento di capitale. Questi crediti non sono tutti uguali. I finanziamenti dei soci erogati in situazioni di squilibrio sono, per regola civilistica, postergati rispetto agli altri creditori, e in un piano che rispetta l’ordine delle prelazioni vengono soddisfatti solo dopo gli altri. Gli investitori che vogliono sostenere il rilancio possono invece intervenire come fonte di finanza esterna, apportando risorse nuove a fronte di una prospettiva di continuità. Distinguere i due ruoli nella proposta, e spiegarlo con chiarezza al gestore, evita che l’OCC debba sollevare dubbi sulla parità di trattamento nella relazione.

Come scegliere l’OCC se sei in questa posizione

Ti serve un Organismo con gestori in grado di valutare attivi immateriali o di avvalersi di esperti indipendenti, e che conosca la disciplina speciale delle start-up. Chiedi al referente come l’Organismo intende gestire la stima di software e brevetti. Se valuti invece gli strumenti ordinari aperti dall’art. 37, il confronto va fatto prima di attivare l’OCC, perché il percorso e gli interlocutori cambiano.

Le mosse giuste, in ordine di priorità

Prima: verifica la data di costituzione e la permanenza dei requisiti dello status. Seconda: calcola se sei impresa minore e, se non lo sei, confronta concordato minore e strumenti ordinari. Terza: fai valutare gli intangibili in un’ottica di realizzo, non di bilancio. Quarta: sonda gli investitori su un apporto di finanza esterna. Quinta: deposita con un calendario pensato, prima che la perdita dello status cambi le regole.

Giurisprudenza dedicata

Sulle start-up la giurisprudenza specifica in materia di concordato minore è ancora scarsa. Ti riguarda però direttamente la regola generale di Cass. 28574/2025: finanziamenti postergati e crediti degli investitori devono collocarsi nell’ordine legale delle prelazioni. E ti riguarda l’orientamento del Tribunale di Alessandria (aprile 2026) sulla distinzione tra valore prodotto dalla continuità e finanza esterna, che incide su come distribuire l’apporto di un nuovo investitore.


Se hai già cessato l’attività o stai pensando di chiudere

La tua situazione

Hai chiuso bottega, oppure stai per farlo. Magari il commercialista ti ha consigliato di cessare la partita IVA e cancellare la ditta per “non accumulare altri costi”. I debiti però restano tutti: fisco, INPS, banca, fornitori. Ora cerchi un modo per chiudere anche con loro.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: se sei già cancellato dal registro delle imprese, il concordato minore ti è precluso, in qualsiasi forma. L’art. 33, comma 4, CCII dichiara inammissibile la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore cancellato. Per alcuni anni diversi tribunali avevano ammesso almeno il concordato minore liquidatorio con finanza esterna dell’imprenditore individuale cancellato; il Tribunale di Udine lo aveva fatto ancora a marzo 2026. La questione è stata chiusa dalla Cassazione con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026: la domanda è inammissibile anche se si tratta di imprenditore individuale e anche se il concordato è liquidatorio. Il principio è stato confermato dall’ordinanza n. 20961 dello stesso mese. Resta aperta la liquidazione controllata, che la Corte ha ricordato potersi chiedere senza limiti di tempo, con la possibilità di ottenere al termine l’esdebitazione.

Se invece hai cessato l’attività ma non hai ancora chiesto la cancellazione, la porta è socchiusa: il concordato in continuità non è più praticabile perché non c’è un’attività da proseguire, ma il concordato minore liquidatorio resta astrattamente possibile, alle condizioni dell’art. 74, comma 2, cioè con un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Cessazione e cancellazione: due atti diversi

È la distinzione che, per chi è nella tua posizione, vale più di qualsiasi altra. La cessazione dell’attività è un fatto: hai smesso di vendere, di produrre, di emettere fatture, e magari hai chiuso la partita IVA ai fini fiscali. La cancellazione dal registro delle imprese è un atto pubblicitario, che richiede una domanda all’ufficio camerale e produce effetti giuridici propri. L’art. 33, comma 4, CCII collega l’inammissibilità del concordato minore alla cancellazione, non alla semplice cessazione. Chiudere la partita IVA non equivale automaticamente a cancellarsi, ma le due operazioni vengono spesso fatte insieme per semplicità, e proprio lì si annida l’errore. Prima di qualsiasi pratica di chiusura, conviene verificare con la visura camerale se l’impresa risulta ancora iscritta e, se lo è, valutare il percorso prima di modificarne lo stato.

I numeri

Un ex commerciante ha debiti per 96.470 euro e beni per 11.350 euro. In una liquidazione, al netto di prededuzioni stimate in 4.180 euro, restano 7.170 euro, circa il 7,43% del passivo. Se non è cancellato e un familiare mette a disposizione 18.000 euro di finanza esterna, l’attivo distribuibile sale a 25.170 euro, circa il 26,09%: un aumento che può ragionevolmente definirsi apprezzabile. Se è già cancellato, quei 18.000 euro non possono sostenere un concordato minore, e il percorso è la liquidazione controllata.

I rischi specifici

Il rischio che corri più di ogni altro profilo è compiere un atto amministrativo irreversibile prima di aver scelto lo strumento. La cancellazione dal registro, fatta per risparmiare qualche adempimento, preclude il concordato minore. Il secondo rischio è la dispersione del patrimonio residuo: vendite di attrezzature o merci a prezzi bassi dopo la chiusura saranno esaminate dall’OCC tra gli atti degli ultimi cinque anni. Il terzo è l’idea che la liquidazione controllata sia una resa: è uno strumento con regole proprie e, al termine, può portare all’esdebitazione, ma comporta lo spossessamento dei beni.

Come scegliere l’OCC se sei in questa posizione

Se sei ancora iscritto, cerca un OCC che valuti rapidamente la praticabilità del liquidatorio con finanza esterna, perché la tua finestra dipende dalla permanenza dell’iscrizione. Se sei già cancellato, ti servirà l’OCC per la relazione che accompagna la domanda di liquidazione controllata (art. 269): la Cassazione (ord. 28 ottobre 2025, n. 28576) ha precisato che quella relazione va verificata dal giudice nella sostanza e non solo nella forma, quindi la qualità del lavoro del gestore conta.

Le mosse giuste, in ordine di priorità

Prima: se non sei ancora cancellato, non procedere alla cancellazione finché non hai valutato gli strumenti. Seconda: verifica se esiste un apporto esterno credibile e quantificabile. Terza: congela il patrimonio residuo, evitando cessioni non necessarie. Quarta: se sei già cancellato, imposta subito la domanda di liquidazione controllata con un OCC in grado di produrre una relazione solida. Quinta: pianifica fin dall’inizio il percorso verso l’esdebitazione.

Giurisprudenza dedicata

Il riferimento per il tuo profilo è Cass. 20141/2026, con la conforme ord. 20961/2026; per la liquidazione controllata, Cass. 28576/2025 sul controllo sostanziale della relazione dell’OCC.


Tre imprese, tre bilanci, tre esiti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi reali: mostrano come lo stesso strumento produca esiti diversi a seconda del profilo. Gli esiti dipendono sempre dalla relazione dell’OCC e dalla valutazione del giudice.

Simulazione 1 — Ditta individuale in continuità con voto contrario della banca

Dati. Officina meccanica sotto soglia, debiti per 187.640 euro: INPS 28.470 euro (privilegiato), Erario 64.310 euro (di cui 51.920 privilegiati e 12.390 chirografari per sanzioni e interessi), banca chirografaria 52.880 euro, fornitori chirografari 41.980 euro. Flusso libero dell’attività, al netto del sostentamento familiare: 1.720 euro al mese per 60 mesi, pari a 103.200 euro. Prededuzioni stimate nella relazione dell’OCC: 8.270 euro.

Sviluppo. Disponibile per i creditori: 103.200 − 8.270 = 94.930 euro. Privilegiati (28.470 + 51.920 = 80.390 euro) pagati integralmente, come impone l’ordine delle prelazioni. Residuo per i chirografari: 94.930 − 80.390 = 14.540 euro, su un chirografo di 12.390 + 52.880 + 41.980 = 107.250 euro, cioè circa il 13,56%.

Voto. I privilegiati pagati integralmente non votano. Votano i chirografari per 107.250 euro: la maggioranza richiede più di 53.625 euro. La banca (52.880) vota contro. I fornitori (41.980) aderiscono. L’Erario per la parte chirografaria (12.390) non risponde nel termine: il silenzio vale adesione, purché la comunicazione dell’OCC sia stata regolare e indirizzata all’ufficio competente. Totale favorevole: 54.370 euro, oltre la soglia. Esito: concordato approvato. Se l’Agenzia avesse votato contro, il consenso sarebbe sceso a 41.980 euro e la proposta sarebbe passata solo con l’omologazione forzosa dell’art. 80, comma 3, dimostrando la convenienza rispetto alla liquidazione.

Simulazione 2 — Azienda agricola fuori dalle soglie commerciali

Dati. Ricavi 263.900 euro, attivo 412.700 euro, debiti 342.780 euro: banca ipotecaria 198.400 euro su terreni periziati 176.500 euro; contributi agricoli 23.650 euro (privilegiati); fornitori 97.180 euro; altri chirografari 23.550 euro.

Sviluppo. Da impresa commerciale sarebbe fuori soglia; da agricola accede. Il credito ipotecario è privilegiato fino a 176.500 euro e chirografario per 21.900 euro. Il mutuo sui fondi prosegue con le rate contrattuali ai sensi dell’art. 75, comma 3, se l’azienda è in regola o viene autorizzata a saldare lo scaduto. I contributi (23.650) vengono pagati integralmente in 24 mesi. Il chirografo complessivo è di 21.900 + 97.180 + 23.550 = 142.630 euro; il piano offre 37.084 euro in cinque rate annuali alla fine di ogni raccolto, circa il 26%.

Esito. La tenuta del piano dipende da due verifiche dell’OCC: la stima dei terreni e la sostenibilità delle rate del mutuo più le rate annuali. Se la perizia fosse contestata e il valore rivisto a 158.000 euro, la parte chirografaria della banca salirebbe a 40.400 euro, il chirografo a 161.130 euro, e la stessa somma offerta scenderebbe a circa il 23%: il piano andrebbe riequilibrato.

Simulazione 3 — Lo stesso commerciante, iscritto o cancellato

Dati. Debiti 96.470 euro, beni 11.350 euro, prededuzioni stimate 4.180 euro, apporto esterno disponibile da un familiare 18.000 euro.

Sviluppo A — ancora iscritto. Concordato minore liquidatorio: 11.350 − 4.180 + 18.000 = 25.170 euro, circa il 26,09% del passivo, contro il 7,43% della liquidazione. L’apporto aumenta la soddisfazione di oltre tre volte e mezza: requisito dell’art. 74, comma 2, plausibilmente soddisfatto.

Sviluppo B — già cancellato. Domanda di concordato minore inammissibile per l’art. 33, comma 4 (Cass. 20141/2026). Resta la liquidazione controllata: i beni vengono liquidati, i creditori ricevono circa il 7,43% e il debitore potrà chiedere l’esdebitazione alle condizioni di legge. Esito: la stessa persona, con gli stessi numeri, ha davanti due strade radicalmente diverse per effetto di una sola pratica amministrativa.


Quando appartieni a più profili contemporaneamente

La vita reale raramente rispetta le categorie. Molti imprenditori appartengono a due profili insieme, e le regole si combinano in modo non sempre intuitivo.

Il professionista che è anche imprenditore. Un geometra con partita IVA che gestisce anche una piccola impresa edile come ditta individuale ha un’unica posizione debitoria come persona fisica. Il professionista accede al concordato minore senza soglie dimensionali, perché non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale; l’imprenditore commerciale invece vi accede solo se l’impresa è minore. Se l’impresa edile supera le soglie, il problema non si risolve invocando l’attività professionale: occorre verificare quale attività definisca il debitore e se l’impresa sia assoggettabile agli strumenti maggiori. Il Tribunale di Milano (3 marzo 2025) ha omologato il concordato minore di un architetto con debiti prevalentemente fiscali e previdenziali; il Tribunale di Locri (sent. n. 14/2025) ha applicato l’omologazione forzosa nei confronti dell’erario a un professionista privo di patrimonio immobiliare, preservandone il minimo vitale. Ma è stata proprio la proposta di un medico, che parificava privilegiati e chirografari, a dare origine a Cass. 28574/2025: le regole sull’ordine delle prelazioni valgono anche per la continuità professionale.

Il socio che è anche garante personale. Chi è socio di una s.r.l. e ha firmato fideiussioni per la banca della società non risponde dei debiti sociali in quanto socio, ma risponde delle garanzie. Se quelle garanzie sono espressione della sua attività professionale o imprenditoriale, non potrà presentarsi come consumatore (Cass. 29746/2025) e dovrà valutare il concordato minore o la liquidazione controllata. Se invece ha prestato la garanzia per ragioni estranee a qualsiasi attività, la qualifica di consumatore torna in gioco.

Il dipendente che è stato socio o imprenditore. È il caso deciso dal Tribunale di Verona il 2 dicembre 2025: chi oggi è lavoratore dipendente ma porta con sé debiti di una precedente attività d’impresa o di una società di cui era socio illimitatamente responsabile può accedere al concordato minore, perché conta la natura dei debiti. Attenzione però alla combinazione con la regola della cancellazione: se i debiti derivano da una ditta individuale che è stata cancellata, dopo Cass. 20141/2026 il concordato minore è precluso e la strada è la liquidazione controllata.

L’imprenditore agricolo con attività commerciale separata. Chi ha un’azienda agricola e un negozio di rivendita di prodotti non propri gestito come ditta distinta deve verificare quale sia il profilo prevalente e se le due attività siano davvero separabili. Il vantaggio dell’assenza di soglie vale per l’attività agricola, non per quella commerciale autonoma.

La famiglia imprenditrice. Quando più membri della stessa famiglia sono sovraindebitati, l’art. 66 CCII consente una procedura unitaria per i familiari conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Una famiglia in cui il padre è titolare della ditta e la madre è coobbligata sui finanziamenti può valutare una procedura familiare, con un solo OCC e una gestione coordinata dei costi. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza del novembre 2025, ha omologato un concordato minore cosiddetto familiare presentato da due coniugi, affidando al gestore la vigilanza sull’adempimento.


Il confronto tra profili

La tabella mette in fila, con lo stesso metro, ciò che cambia da un profilo all’altro. Va letta ricordando che i principi di fondo (OCC obbligatorio nel circondario, ordine delle prelazioni, maggioranza dei crediti, possibile omologazione forzosa verso il fisco) sono gli stessi per tutti; ciò che varia è la porta d’ingresso e il rischio dominante.

AspettoDitta individuale attivaImprenditore agricoloSocietà di persone / piccola s.r.l.Start-up innovativaImprenditore cessato
Soglie impresa minoreSi applicano tutte e treNon si applicanoSi applicano alla societàNon precludono l’accesso finché c’è lo statusSi applicano all’impresa cessata
Forma tipicaContinuitàContinuitàContinuità o liquidatorioContinuità o liquidatorio con investitoriSolo liquidatorio con finanza esterna, se non cancellato
Strumenti alternativiComposizione negoziata, liquidazione controllataAccordi di ristrutturazione, composizione negoziataComposizione negoziata, procedure dei sociStrumenti ordinari su propria domanda se non minore (art. 37)Liquidazione controllata
Rischio principalePiano non attestabile, condotta fiscaleStima dei terreniDisarmonia società-sociValutazione degli intangibiliCancellazione già avvenuta
OCC idealeGestori con competenze contabili e fiscaliEsperienza su fondi rustici e aiuti pubbliciCapacità di gestire pratiche collegateAccesso a esperti di valutazione di beni immaterialiRapidità di valutazione, relazione solida per la liquidazione
Pronuncia chiaveCass. 14555/2026Cass. 14401/2025Trib. Verona 2.12.2025Cass. 28574/2025Cass. 20141/2026

Le domande che valgono per tutti i profili

Posso scegliere un OCC di un’altra città perché ha fama di essere più rapido? No. L’art. 76, comma 1, impone l’Organismo costituito nel circondario del tribunale competente per il tuo centro degli interessi principali. Puoi scegliere tra gli OCC di quel circondario, se sono più di uno, ma non uscire dal perimetro. Solo se nel circondario non ne esiste alcuno interviene la nomina da parte del tribunale.

Posso scegliere il gestore? Scegli l’Organismo; il gestore è designato dal referente dell’OCC secondo il suo regolamento. Puoi però chiedere quali professionalità siano presenti nell’elenco e segnalare la natura della pratica, perché una procedura d’impresa richiede competenze specifiche.

Cosa succede se durante la procedura cambio profilo, per esempio chiudo l’attività? Dipende dal momento e dalla forma del concordato. Se il piano è in continuità e l’attività cessa, il piano diventa ineseguibile e si apre il tema della revoca o della conversione in liquidazione controllata (artt. 82-83). Qualsiasi cambiamento rilevante va comunicato subito all’OCC, che durante l’esecuzione vigila e riferisce al giudice.

Se il giudice dichiara inammissibile la domanda, posso andare in Cassazione? Non direttamente con il ricorso straordinario: la Cassazione (Cass. n. 17481/2025) ha qualificato il decreto di inammissibilità della proposta di concordato minore come provvedimento privo di carattere decisorio, perché non decide in modo definitivo su diritti. Proprio per questo, in genere la domanda può essere corretta e ripresentata. Diverso è il caso della sentenza di omologazione o del diniego, che hanno i propri rimedi.

Se l’omologa viene negata, l’OCC ha comunque diritto al compenso? Il Tribunale di Verona (febbraio 2026) ha escluso che in caso di rigetto dell’omologazione il giudice possa procedere alla liquidazione del compenso dell’OCC nell’ambito della procedura. È un aspetto da chiarire con l’Organismo al momento dell’incarico, leggendo con attenzione il preventivo.

Durante la procedura posso continuare a lavorare e a incassare? Sì, e per il concordato in continuità è la condizione stessa del piano. Il debitore conserva la gestione dell’attività, ma deve rispettare il piano e non può compiere atti che alterino la par condicio senza autorizzazione. Le misure protettive chieste con la domanda impediscono ai creditori con titolo anteriore di avviare o proseguire esecuzioni e sequestri sul patrimonio, così che gli incassi possano finanziare il piano invece di essere assorbiti dai pignoramenti.

Quanto tempo passa dal primo contatto con l’OCC all’omologa? Non esiste un tempo fisso. Pesano la completezza dei documenti, i tempi con cui gli enti impositori rispondono, il carico del tribunale, l’eventuale presenza di contestazioni. È però un fatto che la parte più lunga, e più controllabile dal debitore, è quella che precede il deposito: la ricostruzione del passivo e la costruzione del piano. È lì che una preparazione accurata fa risparmiare mesi.


La giurisprudenza profilo per profilo

Le pronunce sono raggruppate in base al profilo cui si applicano più direttamente. Il principio è riformulato con parole nostre e non riproduce le massime ufficiali.

Valide per tutti i profili

Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: la proposta di concordato minore deve rispettare la responsabilità patrimoniale, la parità di trattamento e l’ordine delle cause di prelazione come regolati per il concordato preventivo; la violazione rende la proposta inammissibile e il giudice può rilevarla d’ufficio già in fase di apertura. Rilevanza: è il limite strutturale di qualsiasi piano, per qualsiasi profilo.

Cass. civ., sez. I, ord. 16 maggio 2026, n. 14555. Principio: l’omologazione forzosa del concordato minore contro il voto del fisco segue la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, fondata sull’intervento dell’OCC, senza necessità di transazione fiscale ex art. 88 né di parere conforme della Direzione regionale. Rilevanza: decisiva per tutti gli imprenditori con passivo prevalentemente erariale.

Cass. civ., sez. VI, 8 agosto 2017, n. 19740. Principio: se nel circondario esiste un OCC, il debitore non può chiedere al tribunale la nomina diretta di un professionista. Rilevanza: pronuncia resa sotto la L. 3/2012 ma coerente con l’art. 76 CCII; delimita la libertà di scelta dell’Organismo.

Cass. civ., sez. I, 2025, n. 17481. Principio: il decreto che dichiara inammissibile la proposta di concordato minore non ha natura decisoria e non è impugnabile con ricorso straordinario per Cassazione. Rilevanza: orienta la reazione a una declaratoria di inammissibilità, spesso meglio affrontata correggendo e ripresentando la domanda.

Tribunale di Torino, 3 febbraio 2025. Principio: nei procedimenti del Codice della crisi il debitore sta in giudizio con un difensore, salvo diversa previsione. Rilevanza: nel concordato minore l’avvocato si affianca necessariamente all’OCC.

Ditta individuale attiva e professionista-imprenditore

Tribunale di Milano, sent. n. 710 pubblicata il 15 ottobre 2025. Principio: omologato un concordato minore in continuità diretta approvato dai creditori, con vigilanza sull’esecuzione affidata al commissario in funzione di OCC. Rilevanza: mostra la continuità del ruolo dell’Organismo dopo l’omologa.

Tribunale di Ferrara, 27 dicembre 2024. Principio: omologa negata a una società con passivo quasi interamente fiscale e previdenziale accumulato senza alcuna misura correttiva, valorizzando la prognosi di affidabilità del debitore. Rilevanza: la storia della condotta fiscale va documentata e spiegata.

Tribunale di Oristano, 9 dicembre 2025. Principio: il sistematico mancato versamento delle imposte non integra di per sé un atto in frode ostativo all’omologa. Rilevanza: contrappeso all’orientamento più rigoroso, utile per le ditte con debiti erariali stratificati.

Tribunale di Milano, 3 marzo 2025. Principio: omologato il concordato minore di un architetto, previa verifica della maggiore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: conferma l’accesso del professionista e il criterio della convenienza.

Imprenditore agricolo

Cass. civ., sez. I, ord. 29 maggio 2025, n. 14401. Principio: il compenso dell’OCC, pur prededucibile, non può essere pagato con il ricavato dei beni ipotecati riservato al creditore garantito. Rilevanza: incide sulla costruzione del piano quando, come nelle aziende agricole, il patrimonio è concentrato in fondi ipotecati.

Società di persone, soci e garanti

Tribunale di Verona, 2 dicembre 2025. Principio: ammesso al concordato minore un attuale lavoratore dipendente già socio illimitatamente responsabile di una società di persone fallita, il cui passivo era costituito dai debiti sociali insoddisfatti. Rilevanza: conta la natura dei debiti, non l’occupazione attuale.

Tribunale di Milano, sentenza ex art. 80 CCII, luglio 2025 (R.G. 3/2025). Principio: omologato il concordato minore di una s.n.c. sulla base della relazione dell’OCC che attestava il raggiungimento delle maggioranze. Rilevanza: conferma l’accesso della società di persone minore.

Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Principio: non è consumatore la persona fisica la cui fideiussione esprime un’attività professionale. Rilevanza: decisiva per il socio garante che deve scegliere lo strumento.

Start-up e finanza esterna

Tribunale di Alessandria, 27 aprile 2026. Principio: nel concordato minore in continuità, il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività e la finanza esterna seguono regole distributive differenti. Rilevanza: guida la collocazione dell’apporto degli investitori.

Tribunale di Verbania, 20 luglio 2026. Principio: la distinzione tra regola di priorità assoluta e relativa opera anche nel concordato minore con continuazione dell’attività professionale. Rilevanza: amplia i margini di costruzione del piano in continuità.

Imprenditore cessato o cancellato

Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. Principio: la domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è sempre inammissibile, anche se individuale e anche se il concordato è liquidatorio; resta la liquidazione controllata. Rilevanza: la pronuncia più importante per chi ha chiuso o sta per chiudere.

Cass. civ., sez. I, ord. n. 20961/2026. Principio: conferma, a pochi giorni di distanza, l’orientamento della sentenza 20141. Rilevanza: consolida la regola e rende difficilmente sostenibili gli orientamenti di merito contrari.

Cass. civ., sez. I, ord. 28 ottobre 2025, n. 28576. Principio: la relazione dell’OCC che accompagna la domanda di liquidazione controllata va vagliata nella sostanza, non solo nella forma. Rilevanza: per chi, precluso il concordato, passa alla liquidazione, la qualità della relazione è determinante.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio non sostituisce l’OCC né il gestore, che restano terzi. Affianca l’imprenditore con strumenti concreti, declinati sul suo profilo.

  1. Verifichiamo il tuo profilo e le soglie: per le ditte individuali e le società ricalcoliamo attivo, ricavi e debiti su ciascuno dei tre esercizi; per gli agricoli documentiamo la prevalenza dell’attività agricola; per le start-up controlliamo data di costituzione e requisiti dello status.
  2. Controlliamo la posizione nel registro delle imprese prima di qualsiasi cessazione o cancellazione, per non precludere il concordato minore.
  3. Individuiamo l’OCC competente nel circondario del tuo tribunale e, dove ne esistono più d’uno, confrontiamo composizione degli elenchi dei gestori, tempi di presa in carico e preventivi redatti secondo il D.M. 202/2014.
  4. Ricostruiamo il passivo incrociando estratto di ruolo, cassetto fiscale, estratto contributivo, centrale rischi e contratti bancari, separando privilegiati e chirografari secondo l’ordine di legge.
  5. Costruiamo proposta e piano rispettando le prelazioni fissate dalla Cassazione nel 2025, con flussi prudenti per la continuità e con l’apporto esterno quantificato per il liquidatorio.
  6. Prepariamo la pratica per il gestore: documentazione dell’art. 75, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, ricostruzione ragionata della storia debitoria.
  7. Chiediamo al giudice le misure protettive per fermare pignoramenti ed esecuzioni, scegliendo il momento del deposito.
  8. Impostiamo il piano in vista dell’omologazione forzosa quando il fisco pesa sul passivo, predisponendo il confronto con l’alternativa liquidatoria.
  9. Coordiniamo le domande collegate di società e soci o dei familiari, verificando la competenza territoriale di ciascuna.
  10. Difendiamo la proposta nelle contestazioni dei creditori, nei reclami e, se necessario, fino al giudizio di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per l’imprenditore, pesano in modo particolare due di queste qualifiche. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce il metodo con cui un Organismo istruisce una domanda di concordato minore: quali dati pretende, dove una relazione si incaglia, quali condotte devono essere spiegate. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, conosce la composizione negoziata, che per l’impresa minore e per l’imprenditore agricolo può precedere il concordato e restare una via d’uscita riservata.

La strategia impostata all’inizio viene difesa dallo stesso professionista fino all’ultimo grado: grazie all’abilitazione al patrocinio in Cassazione, non ci sono passaggi di consegne tra la fase davanti al tribunale, il reclamo e l’eventuale ricorso.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono bilanci, IVA e contributi; gli avvocati impostano e difendono la proposta.


Chiusura

Il concordato minore è uno strumento unico nel nome, ma diverso nella sostanza per ogni imprenditore. Il primo passo è capire in quale profilo rientri; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, scegliendo l’Organismo più adatto dentro il circondario del tuo tribunale. Chi confonde i due passaggi rischia di scoprire troppo tardi di aver superato una soglia, di aver perso lo status di start-up o di essersi cancellato dal registro.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce il lavoro dell’Organismo dal suo interno; la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 copre il versante della crisi d’impresa, e l’abilitazione in Cassazione consente di sostenere la stessa linea fino all’ultimo grado.

📩 Ogni profilo ha le sue regole e i suoi tempi: scrivici adesso per capire le tue, i riferimenti per raggiungere lo Studio sono riportati al termine di questo articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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