Quanto Tempo Resti Segnalato Come Cattivo Pagatore Dopo La Legge 3 (Ex L. 3/2012)?

Chi arriva alla fine di una procedura di sovraindebitamento, dopo anni di rate al gestore della crisi, di rinunce e di bilanci familiari ricalcolati al centesimo, si aspetta una cosa semplice: tornare “pulito”. Poi chiede un finanziamento per l’auto o una carta di credito e scopre che il suo nome compare ancora in CRIF o in Centrale Rischi. La domanda che segue è sempre la stessa: per quanto tempo resterò segnalato come cattivo pagatore, se i debiti sono stati cancellati dal tribunale?

La risposta non si trova scritta in un solo articolo di legge. La vecchia legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) regola l’esdebitazione, ma non dice nulla sulle banche dati creditizie; il Codice di condotta dei sistemi di informazioni creditizie fissa i tempi di conservazione, ma è stato pensato per chi paga in ritardo o non paga, non per chi viene liberato dai debiti da un giudice; la Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 disciplina la Centrale dei Rischi, ma lascia all’intermediario ampi margini di valutazione. In questo spazio vuoto hanno lavorato i giudici: la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte di Cassazione e alcuni tribunali di merito che hanno avuto il coraggio di dare risposte nuove.

In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica: quando la segnalazione deve sparire, chi deve cancellarla, cosa puoi pretendere se resta lì oltre il dovuto.

Il tema sta esattamente all’incrocio tra le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La procedura da cui nasce l’esdebitazione è quella che l’Avvocato conosce dall’interno come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: sa quali provvedimenti chiedere al giudice perché le banche dati vengano aggiornate. La segnalazione in Centrale Rischi e nei SIC, invece, è materia di diritto bancario, il settore in cui coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale. E quando la banca non collabora, la partita si sposta in tribunale, dove la qualifica di cassazionista consente di sostenere la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

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Il quadro normativo in breve: tre sistemi diversi, tre regole diverse

Prima di esaminare le pronunce è indispensabile distinguere tre piani che nel linguaggio comune vengono confusi sotto l’etichetta “cattivo pagatore”.

Il primo piano è la procedura di sovraindebitamento. La legge 3/2012 prevedeva l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio, con l’esdebitazione disciplinata dall’art. 14-terdecies e, per il debitore incapiente, dall’art. 14-quaterdecies introdotto nel 2020. Dal 15 luglio 2022 queste procedure sono state sostituite dal Codice della crisi: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti), il concordato minore (artt. 74 e seguenti), la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti) e l’esdebitazione (artt. 278 e seguenti), che nella liquidazione controllata opera di diritto alla chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282), mentre l’art. 283 disciplina l’esdebitazione del debitore incapiente. Le procedure depositate prima di quella data continuano a essere regolate dalla vecchia legge. Per questo nel linguaggio corrente si parla ancora di “legge 3”: l’espressione indica ormai l’intero mondo del sovraindebitamento, vecchio e nuovo.

Il secondo piano è la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, un archivio pubblico previsto dal Testo unico bancario e regolato dalla Circolare n. 139/1991, più volte aggiornata (l’ultimo aggiornamento risale all’11 febbraio 2025). Gli intermediari vi comunicano mensilmente le esposizioni dei clienti oltre certe soglie e, soprattutto, la classificazione “a sofferenza”, che è la più grave. La Circolare precisa che la sofferenza richiede una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scattare automaticamente per un ritardo o per una contestazione. Con il D.Lgs. 116/2024, che ha recepito la direttiva europea sui gestori e acquirenti di crediti, anche i soggetti che acquistano crediti deteriorati sono stati coinvolti nel sistema delle segnalazioni: un dettaglio decisivo per chi ha debiti ceduti a società di cartolarizzazione.

Il terzo piano sono i sistemi di informazioni creditizie privati (SIC), come quello gestito da CRIF, regolati dal Codice di condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali nel 2019. È qui che si trovano le regole sui tempi di conservazione più note: i ritardi di non più di due rate regolarizzati restano visibili per dodici mesi dalla regolarizzazione; i ritardi più gravi, poi regolarizzati, per ventiquattro mesi; gli inadempimenti mai regolarizzati per trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento necessario, con un tetto massimo di cinque anni dalla scadenza del rapporto. Il Codice impone inoltre un preavviso prima della prima segnalazione negativa.

Un dettaglio del Codice di condotta merita attenzione fin da ora: la nozione di “regolarizzazione” comprende non solo il pagamento integrale, ma anche le vicende estintive diverse dall’adempimento, espressamente comprese le transazioni e i concordati. È la porta d’ingresso attraverso cui la giurisprudenza e la prassi hanno iniziato a ragionare sull’esdebitazione.

Occorre infine ricordare che l’esdebitazione non copre ogni debito. Il Codice della crisi esclude dalla liberazione, tra gli altri, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Le segnalazioni eventualmente riferite a posizioni non esdebitate non rientrano nel ragionamento che segue: per esse continuano a valere le regole ordinarie. Il primo passo di qualunque richiesta di cancellazione è quindi abbinare con precisione ogni segnalazione a un debito compreso nella procedura e liberato dal tribunale. Solo questo abbinamento, fatto rapporto per rapporto, consente di rivolgersi alle banche dati con un fondamento che non possa essere contestato.

Il quadro, dunque, è frammentato. Nessuna norma dice espressamente: “dopo l’esdebitazione la segnalazione va cancellata entro X giorni”. Proprio per questo contano le sentenze.


L’orientamento consolidato: la sofferenza è una valutazione, non una fotografia dell’inadempimento

Prima ancora di chiedersi quanto duri una segnalazione dopo l’esdebitazione, bisogna chiedersi se fosse legittima in partenza e se resti legittima mentre la procedura è in corso. Su questo punto la giurisprudenza di legittimità è compatta da oltre quindici anni.

Cass. 24 maggio 2010, n. 12626: il punto di partenza

La vicenda nasceva da un cliente segnalato a sofferenza sulla base del solo andamento negativo del rapporto con la banca. La Suprema Corte ha chiarito che la classificazione non può essere ricavata dal singolo rapporto o da una lettura generica dei bilanci. La sofferenza presuppone una valutazione negativa della complessiva situazione patrimoniale del cliente, che deve apparire in una difficoltà grave e non transitoria, assimilabile all’insolvenza.

Il principio, calato nella pratica, significa che la banca deve guardare all’intero quadro: pignoramenti, decreti ingiuntivi, protesti, revoche di affidamenti da parte di altri istituti, rapporto tra patrimonio e debiti. Se nulla di tutto questo c’è, la segnalazione è a rischio.

Cass. 2014, n. 15609 e Cass. 2014, n. 26361: l’inadempimento e la contestazione non bastano

L’orientamento si è consolidato nel senso che il mero inadempimento non autorizza la segnalazione (Cass. n. 15609/2014). Con la pronuncia n. 26361/2014 la Corte ha aggiunto un tassello importante: ai fini della sofferenza conta l’incapacità oggettiva di pagare, non la volontà di non pagare giustificata da una seria contestazione del credito.

In altre parole, se non paghi perché contesti fondatamente la pretesa della banca, non sei per questo un insolvente. È un principio che torna utile a chi, durante la procedura di sovraindebitamento, ha contestato la quantificazione del credito o l’applicazione di interessi.

Cass. ord. 12 marzo 2026, n. 5593: la conferma più recente

La vicenda riguardava un’impresa segnalata per il mancato pagamento di canoni di leasing. La Corte d’appello aveva ritenuto sufficiente quell’inadempimento. La Prima Sezione ha cassato la decisione: l’iscrizione a sofferenza richiede l’accertamento di una situazione patrimoniale deficitaria, grave e non transitoria, equiparabile a una crisi di insolvenza, e non può fondarsi sul solo mancato pagamento. La Corte ha inoltre riconosciuto che il rifiuto di credito da parte di altri istituti può integrare il nesso causale tra segnalazione e danno.

Il principio, calato nella pratica, ha una ricaduta paradossale per il sovraindebitato: chi apre una procedura di sovraindebitamento si trova, per definizione, in una situazione di squilibrio tra debiti e patrimonio. Durante la procedura la segnalazione può quindi essere legittima. Ma il presupposto della segnalazione è una condizione attuale: quando il tribunale libera il debitore dai debiti residui, quella condizione, rispetto a quei debiti, viene meno. Da qui nascono le questioni aperte che esaminiamo nelle prossime sezioni.

Il ruolo della magistratura di merito

L’orientamento di legittimità viene applicato con frequenza crescente dai tribunali in sede cautelare. Il Tribunale di Marsala, con decreto inaudita altera parte del 30 gennaio 2025, poi confermato con ordinanza del 25 febbraio 2025, ha ordinato la cancellazione immediata di segnalazioni in Centrale Rischi e nei SIC ritenute prive dei presupposti, riprendendo proprio il principio della valutazione complessiva. È la dimostrazione che il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è uno strumento concreto, non teorico.


Prima questione aperta: dopo l’esdebitazione la segnalazione deve sparire subito o resta per i tempi ordinari?

La questione

La domanda, posta come la porrebbe chi legge, è questa: “Il tribunale mi ha liberato dai debiti. Perché CRIF continua a mostrare le mie vecchie rate non pagate? Devo aspettare trentasei mesi come chiunque altro?”

Cosa hanno deciso i giudici

Corte di giustizia UE, 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22 (SCHUFA – esdebitazione). Due cittadini tedeschi avevano ottenuto un’esdebitazione anticipata tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Il registro pubblico fallimentare tedesco aveva cancellato la notizia dopo sei mesi, come previsto dalla legge nazionale; la SCHUFA, principale società tedesca di informazioni creditizie, la conservava invece per tre anni sulla base di un codice di condotta di settore. La Corte ha stabilito che il regolamento generale sulla protezione dei dati non consente a una società privata di informazioni creditizie di conservare i dati sull’esdebitazione oltre il periodo in cui restano nel registro pubblico: l’interesse del settore creditizio a conoscere l’esdebitazione non può giustificare un trattamento che prosegue dopo che lo Stato stesso ha deciso di cancellare quell’informazione. La Corte ha inoltre precisato che un codice di condotta non può fissare tempi di conservazione più lunghi di quelli compatibili con il regolamento, e che l’interessato può ottenere la cancellazione senza ingiustificato ritardo se si oppone al trattamento e non esistono motivi prevalenti.

Il principio, calato nella pratica, significa che l’esdebitazione è una seconda possibilità voluta dal legislatore, e una banca dati privata non può svuotarla prolungando per anni la memoria del dissesto.

Corte di giustizia UE, 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (SCHUFA – scoring). Nella sentenza gemella, la Corte ha affermato che il calcolo automatizzato di un punteggio di affidabilità creditizia, quando è determinante per la decisione della banca di concedere o negare il credito, rientra tra le decisioni automatizzate soggette alle garanzie dell’art. 22 del regolamento. Per il sovraindebitato la ricaduta è diretta: anche se la vecchia sofferenza non compare più in chiaro, può continuare a pesare nel punteggio, e il punteggio stesso è un trattamento contestabile.

Tribunale di Verona, sez. II, decreto 12 marzo 2025 (G.D. dott. Pierpaolo Lanni). In una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore regolarmente eseguita, il tribunale ha ritenuto necessario pronunciare un decreto di chiusura e ha disposto che l’OCC curasse la cancellazione della pubblicità della procedura e dei dati personali del debitore, e comunicasse il provvedimento alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e ai SIC privati presso cui il debitore era stato segnalato. Approfondiremo questa decisione nella sezione dedicata alla pronuncia più rilevante.

Se c’è contrasto

Un contrasto esiste, anche se non si è ancora manifestato in Cassazione. Da un lato, la sentenza europea e il decreto veronese spingono verso la cancellazione tempestiva, agganciata alla chiusura della procedura. Dall’altro, la prassi di molti intermediari e parte della dottrina sostengono che le regole del Codice di condotta continuino ad applicarsi integralmente: l’esdebitazione sarebbe equiparabile a un “concordato”, cioè a una vicenda estintiva che vale come regolarizzazione, con conseguente conservazione del dato per ventiquattro mesi dalla regolarizzazione. Nei forum professionali si legge anche la posizione più restrittiva secondo cui la sola omologa non basta, perché il piano potrebbe non essere eseguito, e la cancellazione andrebbe chiesta solo a esecuzione completata.

Va poi segnalata una differenza di sistema rispetto al caso tedesco: in Italia non esiste un unico registro pubblico dell’esdebitazione con un termine legale di cancellazione di sei mesi. La pubblicità dei provvedimenti di sovraindebitamento avviene sui siti dei tribunali e nelle forme previste dal Codice della crisi, senza un termine uniforme. Il principio europeo va quindi adattato, non trasposto meccanicamente.

L’assunzione prudenziale è questa: finché la Cassazione non si pronuncia, conviene ottenere dal tribunale un provvedimento espresso di chiusura, con ordine di comunicazione alle banche dati, e contemporaneamente esercitare il diritto di opposizione e cancellazione previsto dal regolamento europeo, invocando la sentenza C-26/22.

Cosa significa per te

Se hai concluso una procedura di sovraindebitamento, non devi rassegnarti all’idea di attendere passivamente la scadenza dei trentasei mesi. La tua posizione è molto più forte se nel fascicolo della procedura esiste un decreto che dichiara chiusa la procedura e ordina di comunicarlo alla Centrale Rischi e ai SIC. Se la tua procedura è ancora in corso, è il momento di chiedere al gestore della crisi di prevedere questo passaggio fin da ora, così da non ritrovarti, al termine del piano, con una liberazione dai debiti che le banche dati continuano a ignorare.


Seconda questione aperta: il credito è stato ceduto, chi deve aggiornare la segnalazione?

La questione

“La banca ha venduto il mio debito a una società di recupero. Dopo l’esdebitazione, la banca dice che non è più affar suo, la società di recupero non risponde. Con chi me la prendo?”

È una situazione frequentissima: la maggior parte dei crediti deteriorati dei consumatori italiani è stata ceduta in blocco nell’ultimo decennio, spesso più volte.

Cosa hanno deciso i giudici

Tribunale di Milano, sez. VI civile, ordinanza 1° aprile 2026. Una società aveva contestato giudizialmente un saldo di circa 23.000 euro; nel frattempo la banca aveva ceduto il credito in blocco e la cessionaria, nel novembre 2025, aveva comunicato l’imminente segnalazione a sofferenza, iscritta a gennaio 2026. Il tribunale ha accolto il ricorso d’urgenza e ordinato alla cessionaria la cancellazione immediata. Il principio affermato è che chi segnala, banca originaria o cessionario che sia, deve svolgere una valutazione autonoma e attuale della situazione complessiva del debitore; l’acquisto del credito non trasferisce una sorta di “diritto alla sofferenza” già maturato.

Tribunale di Lecce, ordinanza 28 maggio 2025. La cessionaria aveva confermato e rinnovato la segnalazione a sofferenza della debitrice senza alcuna istruttoria propria sulla sua reale situazione patrimoniale. Il tribunale, in via d’urgenza, ha ordinato la cancellazione. Il principio è lo stesso di Milano, applicato alla fase di prosecuzione della segnalazione: anche mantenere una segnalazione è un atto che richiede una valutazione attuale.

Cass. ord. 9 febbraio 2024, n. 3671. La vicenda riguardava una transazione con la banca, che prevedeva la riduzione del debito e, come condizione, la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi. La banca aveva ritardato l’aggiornamento. La Suprema Corte ha ritenuto che il ritardo nella rettifica della segnalazione dopo l’accordo non fosse un aspetto marginale e potesse fondare una responsabilità risarcitoria. Il principio, calato nella pratica, significa che l’obbligo di aggiornare la segnalazione quando il debito si è estinto o ridotto è un obbligo autonomo, il cui inadempimento produce conseguenze.

Se c’è contrasto

Qui il contrasto è modesto. La giurisprudenza di merito più recente è orientata nel senso di responsabilizzare i cessionari, e il D.Lgs. 116/2024 ha rafforzato questa lettura. Resta qualche incertezza pratica sull’individuazione del soggetto tenuto materialmente a comunicare la variazione quando il cessionario non partecipa direttamente al SIC: il Codice di condotta prevede che in tal caso il partecipante originario e il gestore del sistema aggiornino il dato anche su richiesta dell’interessato, documentata dal cessionario. L’assunzione prudenziale è di rivolgere la richiesta di aggiornamento contemporaneamente alla banca cedente, al cessionario, al servicer e al gestore del SIC, allegando il provvedimento del tribunale.

Cosa significa per te

Se il tuo debito è stato ceduto, il rimbalzo di responsabilità tra banca e società di recupero non è una ragione per aspettare. Ciascun soggetto che contribuisce a mantenere la segnalazione risponde della sua attualità: dopo l’esdebitazione, chi continua a comunicare una sofferenza su un credito che il tribunale ha dichiarato inesigibile lo fa a proprio rischio. La prima mossa è ricostruire la catena delle cessioni, verificando gli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale e le comunicazioni ricevute, per individuare con precisione chi oggi detiene e gestisce il credito.


Terza questione aperta: se la segnalazione resta oltre il dovuto, ho diritto al risarcimento?

La questione

“Ho perso un mutuo perché risultavo ancora segnalato dopo la chiusura della mia procedura. Posso chiedere i danni? Basta dimostrare che la segnalazione era illegittima?”

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. 28 marzo 2018, n. 7594. È il precedente a cui tutte le decisioni successive si richiamano. Il danno all’immagine derivante da un’illegittima segnalazione è un danno-conseguenza: non esiste automaticamente per il solo fatto della segnalazione, ma deve essere allegato e provato da chi chiede il risarcimento.

Cass. ord. 2024, n. 11732. In un contenzioso tra un cliente e una banca, la Corte d’appello aveva riconosciuto l’illegittimità della segnalazione ma negato il risarcimento. La Cassazione ha corretto la motivazione, escludendo che il danno potesse considerarsi insito nella segnalazione, e ha confermato il rigetto della domanda per difetto di prova. Il principio, in altre parole: avere ragione sull’illegittimità della segnalazione non significa, di per sé, avere diritto a una somma di denaro.

Cass. ord. 13 novembre 2024, n. 29252. La Terza Sezione ha ribadito che il danno non è in re ipsa e che, trattandosi di illecito extracontrattuale, spetta a chi agisce provare danno e nesso causale. Ha però aggiunto un elemento favorevole al segnalato: il danno patrimoniale può essere provato anche per presunzioni, ad esempio dimostrando un peggioramento dell’affidabilità commerciale o il diniego di finanziamenti collegato alla segnalazione.

Cass. ord. 12 marzo 2026, n. 5593, già esaminata, completa il quadro: il rifiuto di credito da parte di altri istituti può rappresentare il collegamento causale tra segnalazione illegittima e danno.

Il profilo del preavviso: un contrasto dichiarato

Accanto al danno, molti sovraindebitati scoprono di essere stati segnalati senza aver mai ricevuto alcun avviso. Qui il contrasto è netto.

Cass. ord. 25 maggio 2021, n. 14382 ha adottato una lettura restrittiva, secondo cui il vizio del mancato preavviso rileva ai fini della legittimità della segnalazione soltanto nell’ambito del credito ai consumatori, dove lo impone l’art. 125, comma 3, del Testo unico bancario.

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di coordinamento, decisione 15 maggio 2023, n. 4632 ha invece affermato che l’obbligo di preavviso previsto dal Codice di condotta dei SIC tutela tutte le persone fisiche, consumatori o professionisti, perché la disposizione nasce dalla disciplina sulla protezione dei dati e deve essere letta in coerenza con essa.

Per il credito ai consumatori, l’obbligo di preavviso è stato ribadito anche dalla Cassazione con l’ordinanza n. 17115/2024.

L’orientamento prevalente in sede di legittimità limita dunque la rilevanza del preavviso al credito ai consumatori; l’assunzione prudenziale è di invocare il vizio del preavviso con certezza solo per i finanziamenti al consumo, e di trattarlo come argomento aggiuntivo, non principale, per gli altri rapporti.

Cosa significa per te

Chi vuole ottenere un risarcimento deve costruire la prova fin dal primo diniego. Conserva ogni comunicazione scritta di rifiuto, ogni preventivo con condizioni peggiorative, ogni e-mail in cui l’operatore fa riferimento alla segnalazione. Senza documenti, la causa risarcitoria rischia di concludersi come quella decisa da Cass. n. 11732/2024: con la ragione sulla segnalazione e il torto sul danno.

È su questo doppio binario, procedura concorsuale da un lato e contenzioso bancario dall’altro, che lavora lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e avvocato cassazionista: il provvedimento di chiusura si prepara nella procedura, la tutela contro la segnalazione che sopravvive si difende, se occorre, fino in Cassazione.

La strada da preferire, del resto, è quasi sempre quella preventiva: ottenere la cancellazione prima che il danno si produca, con reclamo, ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o, quando il pregiudizio è imminente, con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., come dimostrano le ordinanze di Marsala, Lecce e Milano.


La pronuncia più rilevante: il decreto di chiusura del Tribunale di Verona del 12 marzo 2025

Il contesto

Nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come prima nel piano del consumatore della legge 3/2012, la legge non prevede espressamente un provvedimento finale di “chiusura” dopo l’esecuzione del piano. L’omologa produce i suoi effetti, il debitore paga secondo il calendario, il gestore della crisi vigila e riparte le somme. Poi, semplicemente, i pagamenti finiscono. Già da anni la dottrina segnalava il problema: il sistema bancario, per aggiornare le segnalazioni e prendere atto della liberazione dai debiti, chiede un documento formale che certifichi che tutto è andato a buon fine. In assenza di una norma, la prassi si era arrangiata con relazioni finali del gestore e richieste informali al giudice, con esiti disomogenei da tribunale a tribunale.

La motivazione in linguaggio piano

Il Tribunale di Verona, sezione II, con decreto del 12 marzo 2025 pronunciato dal giudice delegato dott. Pierpaolo Lanni, ha affrontato il problema di petto. Il ragionamento si può ricostruire in tre passaggi.

Primo passaggio: la pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa, prevista dall’art. 70 del Codice della crisi, ha una funzione informativa legata alla procedura in corso. Quando la procedura si conclude, quella funzione si esaurisce, mentre il pregiudizio per il debitore, la cui crisi resta esposta sui siti istituzionali, continua.

Secondo passaggio: serve un provvedimento che certifichi, anche ai fini dell’esdebitazione, che il piano omologato è stato eseguito. Senza questo provvedimento nessuno, né le banche né le banche dati, ha un titolo certo da cui prendere atto della liberazione.

Terzo passaggio: se il tribunale riconosce che il debitore ha diritto a ripartire, deve anche adottare le misure necessarie perché la ripartenza sia effettiva. Per questo il decreto ha disposto che l’OCC curasse la cancellazione della pubblicità, la cancellazione dei dati personali e la comunicazione del provvedimento alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazioni creditizie privati presso cui il debitore risultava segnalato come cattivo pagatore.

Cosa cambia rispetto a prima

Prima di questa decisione, il sovraindebitato che aveva eseguito il piano doveva muoversi da solo: scrivere a ciascuna banca, a ciascun cessionario, a ciascun SIC, allegando copia dell’omologa e magari una relazione del gestore, sperando che qualcuno considerasse sufficienti quei documenti. Spesso la risposta era che il dato sarebbe stato conservato per i tempi ordinari del Codice di condotta.

Dopo il decreto veronese, esiste un modello replicabile: il debitore, tramite l’OCC, può chiedere al tribunale della propria procedura un decreto di chiusura che contenga l’ordine espresso di comunicazione alle banche dati. Un intermediario che ricevesse un provvedimento del genere e continuasse a mantenere la segnalazione si troverebbe in una posizione molto più difficile da giustificare, sia davanti all’Arbitro Bancario Finanziario sia davanti al giudice.

Occorre però essere onesti sui limiti. Si tratta di una decisione di merito, di un singolo tribunale, relativa a una ristrutturazione del consumatore. Non vincola gli altri uffici giudiziari, e non è ancora stata vagliata dalla Cassazione. Letto insieme alla sentenza europea C-26/22, tuttavia, il decreto indica una direzione chiara: l’esdebitazione non può restare un effetto solo giuridico, deve diventare anche un effetto informativo. È un argomento che può essere speso in qualunque tribunale, per le procedure della legge 3/2012 come per quelle del Codice della crisi, per la ristrutturazione come per il concordato minore e la liquidazione controllata.

Come utilizzare il precedente veronese nel proprio tribunale

Il decreto di Verona non crea un automatismo, ma offre una traccia argomentativa che può essere riproposta ovunque. L’istanza al giudice della procedura dovrebbe contenere tre elementi. Il primo è la dimostrazione documentale dell’avvenuta esecuzione: relazione finale del gestore, prospetto dei riparti, quietanze o attestazioni dei pagamenti ricevuti da ciascun creditore. Il secondo è l’illustrazione dell’interesse concreto del debitore: le segnalazioni ancora presenti, individuate con le visure, e il pregiudizio che la loro permanenza produce sull’accesso al credito. Il terzo è la richiesta puntuale delle misure: dichiarazione di chiusura, cancellazione della pubblicità, incarico all’OCC di comunicare il provvedimento alla Centrale Rischi e ai SIC indicati per nome.

Più la richiesta è precisa, più il provvedimento sarà utilizzabile. Un decreto che si limita a dichiarare chiusa la procedura, senza alcun riferimento alle banche dati, costringerà comunque il debitore a una lunga corrispondenza con gli intermediari. Un decreto che ordina la comunicazione a soggetti individuati, invece, trasforma la richiesta di cancellazione nell’esecuzione di un provvedimento giudiziale.

Per le procedure ancora regolate dalla legge 3/2012, il ragionamento resta valido: anche lì la legge non prevedeva un decreto di chiusura del piano del consumatore o dell’accordo, e già prima della riforma la dottrina segnalava che il sistema bancario pretendeva un provvedimento formale per prendere atto dell’esdebitazione. Il decreto veronese ha semplicemente dato forma e contenuto a quella esigenza.


I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come i principi giurisprudenziali esaminati si traducono in date e scelte concrete. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1 – Piano del consumatore ex legge 3/2012 concluso: quale termine si applica in CRIF?

Ipotesi: debitore consumatore con un prestito personale di 18.740 euro, scadenza contrattuale originaria 30 giugno 2022, rimasto non pagato dall’autunno 2019. Piano del consumatore omologato il 9 ottobre 2020, durata 48 mesi, ultimo versamento eseguito il 30 settembre 2024; al creditore finanziario spetta il 31% del credito. Il gestore deposita la relazione finale il 21 novembre 2024.

Lettura A, quella della prassi più rigida: l’inadempimento viene trattato come non regolarizzato. Il dato resta per 36 mesi dalla scadenza contrattuale, quindi fino al 30 giugno 2025, salvo aggiornamenti successivi e comunque entro il tetto di cinque anni dalla scadenza (30 giugno 2027).

Lettura B, quella della “regolarizzazione per concordato”: l’esecuzione del piano vale come vicenda estintiva diversa dall’adempimento. Se la regolarizzazione viene datata al 21 novembre 2024, il termine di 24 mesi porta la cancellazione al 21 novembre 2026. Paradossalmente, in questo caso la lettura apparentemente favorevole produce un termine più lungo della prima.

Lettura C, quella del decreto veronese e della sentenza europea: il debitore chiede al tribunale un decreto di chiusura con ordine di comunicazione alle banche dati. Se il decreto viene emesso, ad esempio, il 14 gennaio 2025, la richiesta di cancellazione fondata su quel provvedimento e sull’opposizione al trattamento prevista dal regolamento europeo può essere inviata subito, e al SIC e all’intermediario si chiede riscontro entro trenta giorni.

Esito: la differenza tra le tre letture può valere quasi due anni di esclusione dal credito; ecco perché la scelta della strategia va fatta prima che il piano finisca, non dopo.

Simulazione 2 – Liquidazione controllata ed esdebitazione di diritto: la sofferenza del cessionario resta

Ipotesi: liquidazione controllata aperta il 3 marzo 2023, con debiti complessivi per 96.215 euro, di cui 41.870 euro verso una banca che ha poi ceduto il credito a un veicolo di cartolarizzazione. Decorsi tre anni dall’apertura, l’esdebitazione opera ai sensi dell’art. 282 del Codice della crisi: il provvedimento viene emesso il 10 marzo 2026. Ad aprile 2026 la Centrale Rischi mostra ancora la sofferenza comunicata dal servicer del cessionario.

Sviluppo: il 15 aprile 2026 viene inviato reclamo scritto via PEC contemporaneamente alla banca cedente, al cessionario e al servicer, allegando il provvedimento di esdebitazione e richiamando i principi delle ordinanze di Lecce del 28 maggio 2025 e di Milano del 1° aprile 2026: chi mantiene la segnalazione deve svolgere una valutazione attuale, e il credito oggi è inesigibile. Se entro sessanta giorni, cioè entro il 14 giugno 2026, non arriva una risposta soddisfacente, si apre la scelta tra ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (con il contributo di 20 euro previsto dalla disciplina) e ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., quest’ultimo preferibile se è documentato un pregiudizio imminente, come una richiesta di finanziamento in corso.

Esito: la liberazione dai debiti è certa dal 10 marzo 2026; il mantenimento della sofferenza dopo quella data è il fatto da contestare, e ogni mese di ritardo va documentato.

Simulazione 3 – La prova del danno dopo il diniego di mutuo

Ipotesi: procedura di ristrutturazione chiusa con decreto del 20 febbraio 2026, contenente l’ordine di comunicazione alle banche dati; richiesta di cancellazione inviata il 2 marzo 2026. Il 12 giugno 2026 una banca rifiuta un mutuo di 138.500 euro per l’acquisto della prima casa, indicando per iscritto la presenza di una segnalazione negativa. La caparra versata per il preliminare è di 9.600 euro.

Sviluppo: alla luce di Cass. n. 7594/2018 e n. 11732/2024, il danno non si presume. Alla luce di Cass. n. 29252/2024 e n. 5593/2026, però, può essere provato per presunzioni e il diniego documentato di credito può costituire il nesso causale. La lettera di rifiuto, la data del decreto di chiusura, la data della richiesta di cancellazione e la perdita della caparra sono elementi concreti su cui costruire la domanda.

Esito: in questa ipotesi la posizione del debitore è solida perché ogni passaggio è documentato; senza la lettera scritta di diniego, la stessa vicenda avrebbe un esito molto più incerto.


La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue riepiloga tutte le pronunce richiamate in questa analisi. È utile come promemoria da tenere a portata di mano quando si scrive a una banca, a un cessionario o a un SIC, e come base per valutare la strategia con un professionista. Le pronunce di merito non vincolano gli altri giudici, ma rappresentano precedenti argomentativi utilizzabili; le sentenze della Corte di giustizia vincolano invece l’interpretazione del regolamento europeo in tutti gli Stati membri. Le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, infine, non sono sentenze, ma orientano in modo significativo il comportamento degli intermediari.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
CGUE, 7.12.2023, C-26/22 e C-64/22Durata della conservazione dei dati sull’esdebitazioneLe società di informazioni creditizie non possono conservarli oltre il registro pubblicoFondamento europeo per chiedere la cancellazione dopo l’esdebitazione
CGUE, 7.12.2023, C-634/21Punteggio di affidabilità creditiziaLo scoring determinante è decisione automatizzata soggetta all’art. 22 GDPRConsente di contestare anche il punteggio, non solo la segnalazione
Trib. Verona, sez. II, decreto 12.3.2025Chiusura della ristrutturazione eseguitaL’OCC comunica la chiusura a Centrale Rischi e SIC e cura la cancellazione dei datiModello da chiedere al proprio tribunale
Cass. 24.5.2010, n. 12626Presupposti della sofferenzaServe una valutazione complessiva, non il singolo rapportoBase di ogni contestazione
Cass. n. 15609/2014Inadempimento e sofferenzaIl mero inadempimento non bastaEsclude automatismi
Cass. n. 26361/2014Contestazione del creditoRileva l’incapacità oggettiva, non il rifiuto motivatoTutela chi contesta il credito
Cass. ord. 12.3.2026, n. 5593Segnalazione per canoni non pagatiSofferenza solo con crisi grave e non transitoriaConferma più recente; nesso causale col diniego di credito
Cass. ord. 9.2.2024, n. 3671Ritardo nella rettifica dopo transazioneIl ritardato aggiornamento può fondare responsabilitàObbligo autonomo di aggiornare
Trib. Milano, sez. VI, ord. 1.4.2026Segnalazione del cessionarioIl cessionario deve valutare autonomamente e attualmenteCrediti ceduti
Trib. Lecce, ord. 28.5.2025Rinnovo della segnalazione da parte del cessionarioAnche mantenere la segnalazione richiede istruttoriaCrediti ceduti dopo l’esdebitazione
Trib. Marsala, decreto 30.1.2025 e ord. 25.2.2025Tutela d’urgenzaCancellazione immediata ex art. 700 c.p.c.Rapidità del rimedio
Cass. 28.3.2018, n. 7594Natura del dannoDanno-conseguenza, da allegare e provareOnere della prova
Cass. ord. n. 11732/2024Risarcimento negatoL’illegittimità non basta senza prova del dannoDocumentare i dinieghi
Cass. ord. 13.11.2024, n. 29252Prova del danno patrimonialeAmmessa la prova presuntivaStrategia probatoria
Cass. ord. 25.5.2021, n. 14382PreavvisoVizio rilevante nel credito ai consumatoriLimite del motivo
Cass. ord. n. 17115/2024Preavviso al consumatoreObbligo confermato per il credito al consumoMotivo spendibile per i prestiti
ABF, Coll. coord., 15.5.2023, n. 4632PreavvisoTutela estesa a tutte le persone fisicheArgomento in sede ABF

La sintesi operativa

Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano alcuni principi pratici che valgono per chiunque abbia affrontato, o stia affrontando, una procedura di sovraindebitamento.

  • La segnalazione a sofferenza è legittima solo finché esiste una crisi grave e non transitoria: con l’esdebitazione, quel presupposto viene meno rispetto ai debiti estinti.
  • Non esiste una norma che fissi il termine di cancellazione dopo l’esdebitazione: per questo il provvedimento del tribunale è l’arma più efficace.
  • Il decreto di chiusura con ordine di comunicazione a Centrale Rischi e SIC va chiesto espressamente, preferibilmente pianificandolo prima della fine del piano.
  • Il diritto europeo, dopo la sentenza C-26/22, consente di opporsi alla conservazione prolungata dei dati sull’esdebitazione e di chiederne la cancellazione senza ingiustificato ritardo.
  • Il punteggio di affidabilità creditizia è anch’esso un trattamento contestabile, alla luce della sentenza C-634/21.
  • Se il credito è stato ceduto, la richiesta di aggiornamento va inviata a tutti: banca cedente, cessionario, servicer e gestore del SIC.
  • Il cessionario che mantiene la sofferenza deve dimostrare una valutazione propria e attuale, non può limitarsi a ereditare quella della banca.
  • Il ritardo nell’aggiornamento dopo l’estinzione del debito è un inadempimento autonomo, che può fondare responsabilità.
  • Il risarcimento non è automatico: ogni diniego di credito va conservato per iscritto.
  • Il vizio del mancato preavviso è certo per il credito ai consumatori; per gli altri rapporti è un argomento da affiancare, non da mettere al centro.
  • Prima di ogni richiesta, abbina ciascuna segnalazione a un debito effettivamente compreso nella procedura ed esdebitato: le posizioni escluse dalla liberazione seguono le regole ordinarie e vanno trattate separatamente, con una strategia distinta e documenti propri.
  • Reclamo, Arbitro Bancario Finanziario e ricorso d’urgenza sono strumenti complementari: la scelta dipende dall’urgenza e dalla documentazione disponibile.

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Quindi, dopo l’omologa del piano posso già chiedere la cancellazione?

La posizione più prudente, emersa anche nel dibattito tra professionisti, è che la sola omologa non basti, perché il piano potrebbe non essere eseguito. Il momento solido è la chiusura della procedura per avvenuta esecuzione. Nulla impedisce, però, di chiedere già durante il piano un aggiornamento che dia conto della procedura in corso, e di preparare fin da subito la richiesta di decreto di chiusura sul modello del Tribunale di Verona del 12 marzo 2025.

Quindi, se ho avuto la liquidazione controllata, vale lo stesso ragionamento?

Sì, e con un argomento in più: nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, secondo l’art. 282 del Codice della crisi. Esiste quindi un provvedimento chiaro da cui far decorrere l’obbligo di aggiornamento. Il principio europeo della sentenza C-26/22 riguarda l’esdebitazione in quanto tale, a prescindere dalla procedura da cui nasce.

Quindi, la Centrale Rischi e CRIF funzionano allo stesso modo?

No. La Centrale Rischi è un archivio pubblico della Banca d’Italia, regolato dalla Circolare n. 139/1991, in cui la sofferenza dipende dalla valutazione dell’intermediario (Cass. n. 5593/2026). CRIF è un SIC privato, soggetto al Codice di condotta e al regolamento europeo sulla protezione dei dati, che è il terreno su cui opera la sentenza C-26/22. Per questo la richiesta va calibrata diversamente per ciascun archivio.

Quindi, se mi hanno negato un prestito ho diritto ai danni?

Solo se dimostri che il diniego è collegato alla segnalazione e che la segnalazione non doveva più esserci. La Cassazione (n. 7594/2018, n. 11732/2024) esclude il danno automatico, ma ammette la prova presuntiva (n. 29252/2024). Una lettera di diniego che richiama la segnalazione, successiva al decreto di chiusura, è un elemento molto forte.

Quindi, devo pagare qualcosa per rivolgermi all’Arbitro Bancario Finanziario?

La disciplina dell’ABF prevede un contributo di 20 euro a carico del ricorrente, rimborsato dall’intermediario in caso di accoglimento. Prima del ricorso è necessario un reclamo scritto all’intermediario. Il ricorso non è possibile se la stessa questione è già pendente davanti al giudice.

Quindi, se durante il piano chiedo un nuovo finanziamento, cosa succede?

Durante l’esecuzione del piano la segnalazione riferita ai debiti inclusi nella procedura può essere ancora considerata legittima, perché la crisi che l’ha giustificata non si è ancora conclusa. Inoltre molti piani prevedono limiti all’assunzione di nuovi debiti, e la loro violazione può mettere a rischio l’esdebitazione. Prima di chiedere credito durante la procedura è sempre necessario confrontarsi con il gestore della crisi.

Quindi, la cancellazione vale anche per i familiari che mi hanno fatto da garanti?

No, non automaticamente. L’esdebitazione libera il debitore che ha affrontato la procedura, ma la posizione dei garanti segue regole proprie e va esaminata separatamente. Anche per i garanti, però, vale il principio della valutazione complessiva: la loro segnalazione a sofferenza richiede che anche la loro situazione patrimoniale sia gravemente compromessa, e non può discendere in modo automatico da quella del debitore principale.

Quindi, quanto tempo ci vuole per avere una risposta da CRIF o dalla banca?

Il Codice di condotta prevede che il gestore del SIC e l’intermediario rispondano alla richiesta dell’interessato entro trenta giorni. Per il reclamo che precede il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, il termine a disposizione dell’intermediario è di sessanta giorni. Scaduti questi termini senza riscontro, o con una risposta insoddisfacente, si può passare agli strumenti successivi.


Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua segnalazione dopo il sovraindebitamento

Gli orientamenti esaminati non si applicano da soli: vanno calati nel singolo fascicolo, con le sue date, i suoi creditori e le sue cessioni. Questo è il lavoro concreto che lo Studio svolge.

  1. Acquisiamo e leggiamo le visure della Centrale Rischi e dei SIC, confrontando ogni posizione segnalata con l’elenco dei creditori della procedura di sovraindebitamento, per individuare le segnalazioni riferite a debiti già oggetto di esdebitazione.
  2. Ricostruiamo la catena delle cessioni del credito, verificando gli avvisi pubblicati e le comunicazioni ricevute, per identificare chi oggi detiene il credito, chi lo gestisce e chi alimenta la segnalazione.
  3. Chiediamo al tribunale della procedura il decreto di chiusura con ordine di comunicazione alla Centrale Rischi e ai SIC, sul modello del Tribunale di Verona del 12 marzo 2025, coordinandoci con l’OCC e il gestore della crisi.
  4. Pianifichiamo la chiusura prima della fine del piano, predisponendo per tempo la relazione finale e la documentazione dei riparti, così che il provvedimento arrivi senza vuoti temporali.
  5. Redigiamo e inviamo le richieste di aggiornamento e cancellazione a banca cedente, cessionario, servicer e gestore del SIC, esercitando l’opposizione al trattamento e il diritto di cancellazione previsti dal regolamento europeo alla luce della sentenza C-26/22.
  6. Contestiamo il punteggio di affidabilità creditizia quando continua a riflettere debiti estinti, invocando le garanzie sulle decisioni automatizzate affermate dalla sentenza C-634/21.
  7. Proponiamo ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario quando la documentazione è completa e non c’è un pregiudizio imminente, costruendo il ricorso sugli orientamenti dei collegi e della Cassazione.
  8. Depositiamo ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. quando la segnalazione sta bloccando un finanziamento, un mutuo o un’attività lavorativa, richiamando i principi delle ordinanze di Marsala, Lecce e Milano.
  9. Impostiamo la prova del danno fin dal primo diniego, raccogliendo lettere di rifiuto, preventivi peggiorativi e comunicazioni degli operatori, secondo i criteri della prova presuntiva ammessa da Cass. n. 29252/2024.
  10. Promuoviamo e seguiamo l’azione risarcitoria nei confronti di chi ha mantenuto la segnalazione oltre il dovuto, in tutti i gradi di giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia costruita sulla giurisprudenza, la qualifica di cassazionista ha un peso particolare: gli orientamenti esaminati in questa analisi si difendono dal ricorso d’urgenza fino al giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza cambi di strategia tra un grado e l’altro. A questo si affianca l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC, che consente di intervenire nel punto in cui il problema nasce: il provvedimento di chiusura della procedura.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono esposizioni, riparti e posizioni debitorie; gli avvocati trasformano quei dati in richieste, ricorsi e azioni giudiziarie. Ci impegniamo ad analizzare il tuo fascicolo, verificare ogni segnalazione e costruire la strategia più adatta: non promettiamo risultati, garantiamo metodo e continuità.


Chiusura

La domanda da cui siamo partiti, quanto tempo si resta segnalati dopo la legge 3, non ha una risposta unica scritta nella legge. Ha però una risposta che la giurisprudenza sta costruendo: la liberazione dai debiti deve tradursi anche in una liberazione informativa, e chi mantiene una segnalazione su debiti estinti deve saperla giustificare. Il margine tra aspettare passivamente i termini ordinari e ottenere una cancellazione tempestiva dipende, quasi sempre, da ciò che si chiede al tribunale e da come si scrive alle banche.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo passaggio perché riunisce, nella stessa persona, le due competenze che il tema richiede: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, che conosce la procedura da cui nasce l’esdebitazione, e quella di coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario, che conosce le regole della Centrale Rischi e dei SIC. La qualifica di cassazionista assicura che la stessa strategia possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.

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