Medico Con Studio Privato, Odontoiatra O Fisioterapista Con Debiti: Quale Strumento Usare?

Se sei un medico che riceve i pazienti nel proprio studio, un odontoiatra che ha investito in riuniti, radiologico e personale, oppure un fisioterapista che lavora a partita IVA tra ambulatorio e domicilio, e i debiti hanno superato la tua capacità di pagarli, prima o poi ti fai la stessa domanda: quale procedura devo usare? La risposta onesta è che non esiste uno strumento valido per tutti i professionisti sanitari: quello giusto dipende da chi sei, da come eserciti e da dove sono nati i tuoi debiti.

Qualche esempio basta a capirlo. Con lo stesso debito di 90.000 euro, il medico libero professionista puro non può aprire la composizione negoziata della crisi, ma ha a disposizione il concordato minore. L’odontoiatra che lavora attraverso una società a responsabilità limitata può ritrovarsi, invece, nel mondo delle procedure d’impresa. Il medico ospedaliero i cui debiti derivano solo da spese familiari può proporre una ristrutturazione dei debiti del consumatore, che non passa dal voto dei creditori. Il fisioterapista con un reddito modesto e nessun bene può arrivare all’esdebitazione dell’incapiente senza liquidare nulla.

In questa guida trovi sei profili, ognuno con le sue regole: il medico con studio privato; l’odontoiatra titolare di studio; il fisioterapista autonomo; il medico convenzionato o dipendente con attività libero-professionale; chi esercita tramite società (STP, srl odontoiatrica, poliambulatorio); il professionista sanitario che ha chiuso lo studio o è andato in pensione.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché tutte le procedure di cui parliamo passano dall’Organismo di Composizione della Crisi e dalla relazione del gestore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il lavoro su cui si regge l’ammissibilità di un piano. Quando lo studio è organizzato in forma di impresa entra in gioco la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa; quando nel frattempo i creditori pignorano conto e attrezzature, la difesa nelle opposizioni è sostenuta da un avvocato cassazionista, in grado di seguire la stessa linea fino all’ultimo grado.

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Le regole comuni a tutti i professionisti sanitari

Prima di entrare nel tuo profilo, conviene fissare una volta sola la base comune. I profili che seguono rimandano a questa sezione, quindi vale la pena leggerla con attenzione.

Il professionista non è un imprenditore (di regola)

Il punto di partenza è il codice civile. Chi esercita una professione intellettuale, come il medico, l’odontoiatra o il fisioterapista, non è imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c.; l’art. 2238 c.c. prevede però che, quando l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa, si applichino le regole dell’impresa. Questa clausola, apparentemente tecnica, diventa decisiva per l’odontoiatra con una struttura molto organizzata e per chi opera attraverso una società.

Finché resti nel perimetro della professione intellettuale, non sei assoggettabile alla liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento), non puoi accedere al concordato preventivo e non puoi attivare la composizione negoziata della crisi, che l’art. 12 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, d.lgs. 14/2019) riserva all’imprenditore commerciale e agricolo. Rientri invece tra i soggetti in stato di sovraindebitamento previsti dall’art. 2, comma 1, lettera c), CCII: consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

I quattro strumenti del sovraindebitamento

1. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII). È riservata al consumatore, che dopo il correttivo del 2024 (d.lgs. 136/2024) è definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Non prevede il voto dei creditori: decide il giudice, verificando ammissibilità e fattibilità. Può prevedere anche la falcidia dei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione (art. 67, comma 3). La preclusione soggettiva è la colpa grave, la malafede o la frode nella causazione del sovraindebitamento (art. 69).

2. Il concordato minore (artt. 74-83 CCII). È lo strumento pensato per il professionista, l’imprenditore minore e gli altri sovraindebitati diversi dal consumatore. Consente di proseguire l’attività e di pagare i creditori, anche parzialmente, con i flussi futuri. Serve l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e il creditore che non si esprime nel termine si considera consenziente. Il concordato minore liquidatorio è ammesso solo con un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, comma 2). L’art. 80, comma 3, consente l’omologazione anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori della previdenza obbligatoria, quando il loro voto è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione.

3. La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII). È la procedura liquidatoria aperta a tutti i sovraindebitati. Il patrimonio viene liquidato da un liquidatore nominato dal tribunale; restano fuori i beni e i crediti impignorabili e la parte di reddito che il giudice ritiene necessaria al mantenimento tuo e della tua famiglia (art. 268, comma 4). Può essere chiesta dal debitore oppure da un creditore, ma in questo secondo caso solo se i debiti scaduti e non pagati raggiungono almeno 50.000 euro (art. 268, comma 2). Al termine, l’esdebitazione opera di diritto con la chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282).

4. L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII). È riservata alla persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, né attuale né futura. Si ottiene una sola volta nella vita. Il reddito necessario al mantenimento si calcola partendo dall’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE del nucleo familiare. Il debito torna esigibile, nei limiti fissati dalla norma, se nel periodo successivo al decreto sopravvengono utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori in misura non inferiore al dieci per cento.

Le regole di accesso e di uscita

Tutte e quattro le procedure passano da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o da un professionista nominato con le stesse funzioni, che redige una relazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione e sulla sostenibilità della proposta. La relazione dell’OCC non è un adempimento formale: è il documento su cui il tribunale misura l’ammissibilità della tua domanda.

Ci sono poi preclusioni comuni. Non puoi accedere alla ristrutturazione del consumatore o al concordato minore se sei già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o se hai già beneficiato dell’esdebitazione per due volte (artt. 69 e 77 CCII). Nel concordato minore è inoltre ostativo aver compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

L’esdebitazione, infine, non copre tutto. L’art. 278, comma 6, CCII esclude gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Per un professionista sanitario il secondo punto merita attenzione, e lo vedremo nel profilo del medico dipendente o convenzionato.

Nel frattempo: pignoramenti e tempi

Mentre valuti la procedura, i creditori possono agire. Due regole valgono per tutti.

La prima riguarda gli strumenti di lavoro. L’art. 515, comma 3, c.p.c. consente di pignorare gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione solo nei limiti di un quinto, e solo se il valore di realizzo degli altri beni non basta a soddisfare il credito. Il limite non si applica ai debitori costituiti in forma societaria né quando nell’attività del debitore prevale il capitale investito sul lavoro.

La seconda riguarda i tempi. Le opposizioni esecutive (art. 615 e 617 c.p.c.) seguono i termini processuali ordinari, sospesi nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto. I procedimenti regolati dal Codice della crisi, invece, non godono della sospensione feriale (art. 9 CCII): una scadenza fissata dal tribunale nella procedura di sovraindebitamento corre anche ad agosto.

Il percorso decisionale in quattro domande

Prima di guardare il tuo profilo, c’è un filtro che vale per tutti. Sono quattro domande, da porsi in quest’ordine, e ciascuna restringe il campo.

Prima domanda: chi è il debitore? Se i debiti sono tuoi come persona fisica, sei nel mondo del sovraindebitamento. Se sono di una società, bisogna capire se la società sia un’impresa commerciale sopra o sotto le soglie dell’impresa minore, oppure una società tra professionisti che resta nel perimetro della professione intellettuale. È una domanda che sembra ovvia, ma nei professionisti sanitari non lo è: lo studio associato, la STP, la srl che gestisce il centro e il professionista che vi lavora sono soggetti diversi, con passivi diversi.

Seconda domanda: per quale scopo sono nati i debiti? Qui si decide l’accesso alla ristrutturazione del consumatore. Non conta che tu sia un medico: conta perché hai assunto quell’obbligazione. Il mutuo per la casa in cui vivi è un debito da consumatore; il finanziamento per l’ecografo non lo è. La fideiussione per il finanziamento della società che gestisce il tuo centro, secondo l’orientamento più recente della Cassazione, non lo è neppure.

Terza domanda: vuoi e puoi continuare a lavorare? Se sì, e se lo studio produce un margine documentabile oltre al mantenimento della famiglia, il concordato minore in continuità è lo strumento che protegge l’attività. Se no, perché hai chiuso, sei in pensione o il margine non c’è, le strade sono la liquidazione controllata, il concordato minore liquidatorio con finanza esterna o, per chi non ha nulla da offrire, l’esdebitazione dell’incapiente.

Quarta domanda: hai precedenti? Una precedente esdebitazione negli ultimi cinque anni, due esdebitazioni già ottenute, un fallimento chiuso senza esdebitazione, atti compiuti in frode ai creditori: ciascuno di questi elementi chiude una o più porte. Meglio saperlo prima di depositare che scoprirlo dal decreto del tribunale.

Le misure protettive: il tempo che la procedura ti fa guadagnare

Per un professionista sanitario il fattore tempo è decisivo: un pignoramento del conto o delle attrezzature può fermare lo studio in poche settimane. Le procedure di sovraindebitamento offrono una protezione, ma con regole diverse.

Nella ristrutturazione del consumatore e nel concordato minore, il debitore può chiedere al giudice di sospendere i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e di vietare l’avvio di nuove azioni esecutive. Il giudice le concede con il decreto che apre la procedura, valutando il caso concreto: non sono automatiche. Nella liquidazione controllata, invece, l’effetto è più forte: dalla sentenza di apertura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Le misure protettive non sono un rifugio da usare per guadagnare tempo senza un piano: il giudice le concede in funzione di una proposta credibile, e le revoca se la procedura non va avanti. Per questo il momento giusto per depositare è quando la documentazione è pronta, non quando l’ufficiale giudiziario è già nello studio.

La documentazione che serve (e che i professionisti sanitari spesso non hanno in ordine)

L’OCC e il tribunale ragionano sui documenti. Per un professionista sanitario, l’elenco tipico comprende: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l’elenco completo dei creditori con importi e cause di prelazione; l’estratto di ruolo o la situazione debitoria verso gli enti; gli estratti conto previdenziali di ENPAM o della Gestione separata INPS; i contratti di finanziamento e di leasing; l’inventario dei beni, comprese le attrezzature dello studio con il loro valore di realizzo; l’elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; la composizione del nucleo familiare e le spese necessarie al suo mantenimento.

Il punto debole ricorrente è la separazione tra sfera professionale e personale. Chi usa lo stesso conto per incassi dello studio e spese di famiglia, o la stessa carta di credito per materiali e spesa, dovrà ricostruire a posteriori l’origine di ogni movimento. È un lavoro che richiede tempo e che conviene iniziare subito, perché da esso dipende la scelta della procedura.


Medico con studio privato: il profilo del libero professionista puro

La tua situazione

Sei un medico specialista, o un medico di medicina non convenzionata, che visita nel proprio studio a partita IVA. Lo studio è in affitto o di tua proprietà, magari con una segretaria part-time e qualche apparecchio diagnostico: un ecografo, un elettrocardiografo, un piccolo ambulatorio chirurgico. Versi a ENPAM i contributi di quota A e di quota B sul reddito libero-professionale. I debiti nascono quasi sempre da un mix: il finanziamento per arredare e attrezzare lo studio, i canoni arretrati, i contributi previdenziali non versati negli anni di calo, le carte di credito usate per coprire i buchi di cassa.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: i tuoi debiti sono in larga parte debiti professionali. E il debitore professionista, per quei debiti, non è un consumatore.

La Cassazione lo ha ribadito con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025: la ristrutturazione dei debiti del consumatore non è compatibile con un indebitamento che abbia una componente significativa di origine imprenditoriale o professionale. Se il finanziamento dell’ecografo, i canoni dello studio e i contributi ENPAM rappresentano il grosso del tuo passivo, la strada del consumatore è chiusa, per quanto sia la più comoda perché non richiede il voto dei creditori.

Per te la strada principale è il concordato minore: ti permette di continuare a visitare e di pagare i creditori, anche solo in parte, con il reddito futuro dello studio.

Il concordato minore ha contenuto libero. Puoi dividere i creditori in classi, proporre ai chirografari una percentuale, prevedere il pagamento non integrale dei privilegiati nei limiti di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio. Devi però rispettare l’ordine delle cause di prelazione: la Cassazione, con la sentenza n. 28574 dell’ottobre 2025, ha ritenuto inammissibile la proposta che non rispetta la graduazione dei privilegi.

Il voto è il punto delicato. Se ENPAM o l’Erario pesano molto sul totale dei crediti e non aderiscono, rischi di non raggiungere la maggioranza. Qui interviene l’art. 80, comma 3, CCII: il tribunale può omologare anche senza la loro adesione, se questa è determinante per la maggioranza e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata. Nel 2026 la Cassazione (sentenza n. 14555, maggio 2026) ha chiarito che nel concordato minore questa omologazione forzosa segue la disciplina specifica dell’art. 80, comma 3, senza rinvio alle regole del concordato preventivo.

I numeri

Facciamo i conti su un’ipotesi. Hai un ecografo del valore di realizzo di 18.600 euro e un elettrocardiografo da 2.900 euro, entrambi indispensabili per le visite. Un fornitore con un credito di 11.430 euro avvia un pignoramento mobiliare nello studio. Non trova altri beni utili. In questo caso gli strumenti sono pignorabili solo nel limite di un quinto del loro valore complessivo: 21.500 euro diviso cinque fa 4.300 euro. Il resto delle attrezzature resta protetto, a meno che il creditore non dimostri che nella tua attività prevale il capitale investito sul lavoro, cosa difficile per uno studio medico a conduzione personale.

Diverso il discorso per i tuoi incassi. Un fondo sanitario integrativo che ti rimborsa 2.340 euro al mese di prestazioni in forma diretta è un tuo debitore: il creditore può pignorare quel credito presso il fondo, e per i compensi da lavoro autonomo non valgono i limiti del quinto che l’art. 545 c.p.c. riserva ai crediti da lavoro dipendente e ai rapporti assimilati.

I rischi specifici

Il bersaglio più esposto non sono le attrezzature: è il conto corrente dello studio. I tuoi incassi non sono uno stipendio, quindi le tutele che l’art. 545 c.p.c. riconosce alle somme accreditate a titolo di retribuzione o pensione non si applicano. Un pignoramento presso la banca può bloccare l’intera giacenza e, con essa, la capacità di pagare affitto, segretaria e fornitori nel mese successivo.

Il secondo rischio è sottovalutare il passivo previdenziale. I contributi ENPAM non versati crescono con sanzioni e interessi e, nella proposta di concordato, vanno collocati correttamente nella graduazione.

Le mosse giuste

  1. Separa i debiti per origine. Metti da una parte quelli nati dall’attività (finanziamenti per lo studio, contributi, fornitori) e dall’altra quelli personali (mutuo della casa, prestiti per la famiglia). Da questa mappa dipende la procedura.
  2. Documenta il margine reale dello studio. Il concordato minore in continuità si regge sui flussi futuri: servono le dichiarazioni degli ultimi anni, un prospetto mensile di incassi e costi, la proiezione del reddito netto disponibile dopo il mantenimento della famiglia.
  3. Rivolgiti subito all’OCC. Il deposito della domanda consente di chiedere le misure protettive, che bloccano le azioni esecutive in corso e impediscono di iniziarne di nuove.
  4. Difendi le attrezzature nel frattempo. Se un pignoramento colpisce strumenti oltre il quinto, l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) è lo strumento per far valere il limite.
  5. Tieni aperta la seconda via. Se il margine è troppo basso per un piano credibile, la liquidazione controllata porta comunque all’esdebitazione.

È qui che pesa la doppia veste dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC: sapere come il gestore leggerà il tuo piano permette di costruirlo fin dall’inizio in modo che regga alla relazione.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla già citata Cass. n. 29746/2025 sul perimetro del consumatore, per te è rilevante Cass., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157, secondo cui un concordato minore liquidatorio può essere omologato anche quando, in assenza di attivo distribuibile, si fonda sulla sola finanza esterna. È l’ancora di salvezza per il medico che vuole chiudere lo studio e ha un familiare disposto a mettere a disposizione una somma.


Odontoiatra titolare di studio: quando il capitale pesa quanto il lavoro

La tua situazione

Sei un odontoiatra, iscritto all’albo degli odontoiatri, titolare di uno studio con due o tre riuniti, il radiologico, magari una CBCT e uno scanner intraorale. Hai un’assistente alla poltrona, forse un’igienista, una segretaria. Lavori con un laboratorio odontotecnico che ti fornisce protesi e manufatti. Parte delle attrezzature è in leasing, parte l’hai comprata con un finanziamento bancario. I costi fissi mensili sono alti e basta un anno di calo dei pazienti, un collaboratore che se ne va o un contenzioso per far saltare l’equilibrio.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, le regole generali del professionista valgono, ma con tre correzioni importanti.

La prima riguarda le attrezzature. Il limite del quinto dell’art. 515 c.p.c. non ti protegge automaticamente: se nella tua attività prevale il capitale investito sul lavoro, gli strumenti diventano pignorabili senza limite. Uno studio con centinaia di migliaia di euro di apparecchiature, personale dipendente e una struttura che funziona anche grazie ai collaboratori è esattamente il caso che il creditore proverà a sostenere. La valutazione è di fatto, e si gioca sui documenti: libro dei cespiti, rapporto tra ammortamenti e reddito, peso del lavoro personale del titolare.

La seconda riguarda la qualificazione dell’attività. Se l’organizzazione è così ampia che la tua prestazione diventa un elemento di un’attività d’impresa, l’art. 2238 c.c. apre la porta all’applicazione delle regole dell’impresa. Per lo studio individuale è un’ipotesi rara, ma diventa concreta quando la struttura assomiglia a un centro odontoiatrico con più professionisti che lavorano per te.

La terza riguarda i creditori particolari del tuo settore. I dipendenti hanno crediti per retribuzioni e TFR assistiti da privilegio generale sui mobili (art. 2751-bis, n. 1, c.c.), che nel concordato minore vanno trattati rispettando l’ordine delle prelazioni. Il laboratorio odontotecnico e i fornitori di materiali sono di regola chirografari. E c’è un creditore che spesso ci si dimentica: il paziente che ha pagato in anticipo un piano di cure non ancora eseguito, per esempio un trattamento ortodontico o implantare, è a sua volta un creditore dello studio.

Quanto ai beni in leasing, non sono tuoi: appartengono alla società concedente. Nel concordato minore in continuità puoi prevedere di proseguire i contratti e pagare i canoni come costo ordinario dello studio; nella liquidazione controllata il liquidatore valuta se subentrare o sciogliersi dai contratti pendenti.

I numeri

Ipotesi: le attrezzature di tua proprietà hanno un valore di realizzo di 71.400 euro. Un fornitore con un credito di 37.910 euro avvia un pignoramento mobiliare e non trova altri beni sufficienti.

Se il giudice ritiene che nella tua attività prevalga il lavoro personale, gli strumenti sono pignorabili solo per un quinto: 71.400 diviso cinque fa 14.280 euro. Il fornitore resta scoperto per 23.630 euro, ma lo studio continua a funzionare.

Se invece il giudice ritiene prevalente il capitale investito, il limite cade: il fornitore può aggredire beni fino a coprire l’intero credito, e la vendita di riunito e radiologico ferma l’attività. La differenza tra i due esiti è la differenza tra un problema gestibile e la chiusura.

I rischi specifici

Il rischio principale è l’effetto domino: un solo pignoramento sulle attrezzature ferma l’attività, e senza attività si perde l’unica fonte con cui pagare tutti gli altri creditori. Il secondo rischio è la pressione dei dipendenti: i loro crediti privilegiati devono essere soddisfatti prima dei chirografari, e un piano che non ne tiene conto è inammissibile.

C’è poi un rischio reputazionale specifico: i pazienti con cure prepagate possono diventare, da un giorno all’altro, creditori insoddisfatti. Pianificare il completamento delle cure in corso fa parte della sostenibilità del piano.

Le mosse giuste

  1. Fai l’inventario dei cespiti e distingui quelli tuoi da quelli in leasing. Senza questa mappa non puoi né difenderti dai pignoramenti né costruire un piano.
  2. Prepara la prova della prevalenza del lavoro. Documenta il tuo apporto personale alle prestazioni, il numero di ore in poltrona, il peso del fatturato che dipende direttamente da te.
  3. Proteggi subito la continuità. Il deposito della domanda di concordato minore con richiesta di misure protettive blocca le esecuzioni che minacciano le attrezzature.
  4. Costruisci il piano sui flussi reali. Il concordato in continuità deve mostrare che, pagati costi, canoni di leasing proseguiti e stipendi, resta un margine destinabile ai creditori.
  5. Pianifica la gestione delle cure prepagate. Vanno completate o trattate come crediti, e il piano deve dirlo.

Giurisprudenza dedicata

Sull’unico bene strumentale, la giurisprudenza di merito si è divisa: il Tribunale di Trani, con la sentenza del 5 novembre 2014, ha ritenuto che l’unica attrezzatura indispensabile al lavoro del debitore torni a essere impignorabile, perché la legge ha aperto alla pignorabilità del quinto solo quando esiste una pluralità di beni strumentali. La Cassazione, con la sentenza n. 18332 del 27 agosto 2014, ha precisato che per individuare la disciplina applicabile conta la data del pignoramento: la riforma del 2006, che ha trasformato l’impignorabilità assoluta degli strumenti in impignorabilità relativa, vale per i pignoramenti successivi. Sul piano della procedura, ricorda la già citata Cass. n. 28574/2025: nel tuo piano, i crediti dei dipendenti non possono essere trattati peggio di quanto l’ordine dei privilegi consenta.


Fisioterapista autonomo: redditi più bassi, strade diverse

La tua situazione

Sei un fisioterapista iscritto all’albo presso l’Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Lavori a partita IVA, probabilmente nel regime forfettario, e versi i contributi alla Gestione separata INPS. Alterni pazienti privati nel tuo piccolo ambulatorio, prestazioni domiciliari e collaborazioni con uno o più centri di riabilitazione che ti pagano a fattura. Il reddito è onesto ma variabile, e i margini sono stretti. I debiti sono spesso misti: il finanziamento dell’auto che usi per le domiciliari, un apparecchio per terapie fisiche comprato a rate, i contributi arretrati, ma anche una carta revolving e un prestito personale per le spese di casa.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma per ragioni diverse da quelle che ti aspetti.

Il primo nodo è la natura dei tuoi debiti. Una parte è personale, una parte professionale. La Cassazione, con la sentenza n. 29746/2025, ha confermato un orientamento restrittivo: se una quota significativa del passivo ha origine professionale, la ristrutturazione del consumatore non è accessibile. Nella giurisprudenza di merito, tuttavia, il dibattito non è chiuso: il Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 maggio 2025, ha omologato un piano del consumatore in presenza di debiti misti applicando il criterio della prevalenza dei debiti consumeristici, e il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 16 marzo 2026, ha riaperto la questione anche dopo il correttivo. Il panorama non è uniforme, e impostare la domanda sulla via del consumatore quando il passivo professionale è rilevante significa esporsi a un rigetto.

Il secondo nodo è il tuo reddito. Con incassi modesti, il concordato minore in continuità rischia di offrire ai creditori poco, e allora le vere alternative sono due. La liquidazione controllata, che la giurisprudenza ammette anche in assenza di beni quando c’è un’eccedenza di reddito da destinare ai creditori (Tribunale di Udine, 30 gennaio 2025). Oppure l’esdebitazione dell’incapiente.

Se il tuo reddito copre a malapena il mantenimento della famiglia, la liquidazione controllata non è l’unica uscita: c’è l’esdebitazione dell’incapiente, che la legge concede una sola volta nella vita e che non richiede di liquidare nulla.

I numeri

Ipotesi: fatturi 31.740 euro l’anno, e dopo imposta sostitutiva e contributi ti restano circa 1.690 euro netti al mese. Vivi con un figlio a carico.

Nella liquidazione controllata il giudice delegato fissa la quota di reddito necessaria al mantenimento. Se la stabilisce, per esempio, in 1.480 euro mensili, l’eccedenza è di 210 euro al mese. In un triennio, 210 per 36 fa 7.560 euro da destinare ai creditori. A fronte di un passivo di circa 59.000 euro, è un riparto modesto, ma al termine della procedura l’esdebitazione cancella il residuo.

Se invece il tuo reddito resta sotto la soglia dell’art. 283 CCII (l’assegno sociale annuo aumentato della metà, moltiplicato per il parametro ISEE del tuo nucleo di due persone) e non hai beni, puoi chiedere l’esdebitazione dell’incapiente. Sulla soglia, i tribunali si dividono: il Tribunale di Rimini, con la pronuncia del 6 febbraio 2025, ha ritenuto che il legislatore abbia fissato un parametro di antieconomicità, riconoscendo come incapiente anche chi ha una certa eccedenza di reddito purché entro i limiti di legge; il Tribunale di Ferrara, con la pronuncia del 10 marzo 2025, ha invece escluso una lettura letterale, chiedendo di verificare caso per caso se esistano eccedenze utilmente destinabili ai creditori.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è il pignoramento presso il centro per cui lavori. I compensi che un centro di riabilitazione ti paga a fattura sono crediti da lavoro autonomo: se il rapporto non ha le caratteristiche della parasubordinazione, il creditore può pignorarli presso il centro senza il limite del quinto. Oltre al danno economico, c’è quello relazionale: il centro riceve l’atto e deve bloccare i pagamenti.

Il secondo rischio riguarda l’auto. Chi fa domiciliari tende a considerarla uno strumento di lavoro, ma la sua indispensabilità va provata in modo rigoroso: non basta usarla per spostarsi.

Le mosse giuste

  1. Calcola la tua soglia di incapienza prima di tutto. Il confronto tra il tuo reddito e il parametro dell’art. 283 decide se la strada è l’esdebitazione diretta o la liquidazione controllata.
  2. Non forzare la via del consumatore. Se il passivo professionale è significativo, valuta con attenzione il rischio di rigetto alla luce della giurisprudenza più recente.
  3. Metti in sicurezza i rapporti con i centri. Verifica la natura dei contratti di collaborazione: se hanno i tratti della parasubordinazione, i limiti di pignorabilità cambiano.
  4. Prepara la documentazione del nucleo familiare. Nella liquidazione controllata la quota di mantenimento si discute sui numeri reali della famiglia.
  5. Ricorda la meritevolezza. Per l’incapiente è un requisito: le condotte che hanno causato il sovraindebitamento vengono esaminate.

Giurisprudenza dedicata

Per te conta Cass., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074: l’accesso alla liquidazione controllata non è un premio e non può essere negato per un giudizio di non meritevolezza, che semmai rileva nella fase successiva dell’esdebitazione. Significa che, anche se in passato hai fatto scelte finanziarie discutibili, la porta della liquidazione controllata resta aperta.


Medico convenzionato o dipendente con libera professione: due redditi, due regimi

La tua situazione

Sei un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o uno specialista ambulatoriale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Oppure sei un medico ospedaliero dipendente che svolge attività libero-professionale, in intramoenia o in uno studio esterno. In entrambi i casi hai una base di reddito stabile, che arriva dall’Azienda sanitaria, e una parte variabile che dipende dall’attività privata. I tuoi debiti possono essere interamente personali (mutuo, prestiti, cessione del quinto) oppure legati anche allo studio privato.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la prima domanda è: di che natura è il reddito che il creditore può aggredire?

Se sei dipendente, il tuo stipendio segue le regole dell’art. 545 c.p.c.: è pignorabile nella misura di un quinto per ciascun creditore ordinario, e in caso di concorso di più crediti di natura diversa il pignoramento non può superare la metà. Se lo stipendio è già accreditato sul conto, le somme accreditate prima del pignoramento sono pignorabili per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale; quelle accreditate dopo seguono i limiti ordinari.

Se sei convenzionato, il tuo rapporto con l’Azienda sanitaria ha natura di prestazione d’opera professionale svolta con i caratteri della parasubordinazione. Da questa qualificazione l’orientamento prevalente ricava l’applicazione dei limiti dell’art. 545 anche ai compensi della convenzione. È una tutela che il medico libero professionista puro non ha.

Quanto alla procedura, se i tuoi debiti sono nati per esigenze personali o familiari, sei un consumatore anche se di mestiere fai il medico: la definizione dell’art. 2 CCII guarda allo scopo per cui hai assunto l’obbligazione, non alla tua professione. Puoi quindi proporre la ristrutturazione dei debiti del consumatore, che non richiede il voto dei creditori e può falcidiare anche i finanziamenti con cessione del quinto. Il filtro è quello dell’art. 69: la situazione non deve essere stata causata con colpa grave, malafede o frode. La Cassazione, con la sentenza n. 22890 del 27 luglio 2023, ha evidenziato che il Codice ha sostituito il vecchio giudizio di meritevolezza della legge 3/2012 con questo criterio ostativo, più circoscritto.

Se invece i debiti derivano anche dallo studio privato, ricadi nella situazione dei debiti misti vista per il fisioterapista, con tutte le incertezze che ne derivano.

I numeri

Ipotesi uno: sei ospedaliero con uno stipendio netto di 3.870 euro. Un creditore ordinario può pignorare un quinto, cioè 774 euro al mese. Se hai già una cessione del quinto che assorbe 690 euro, il pignoramento si somma, ma la quota complessivamente trattenuta incontra i limiti fissati dalla legge e dalla giurisprudenza sul cumulo.

Ipotesi due: sei medico di medicina generale con compensi netti di convenzione pari a 6.140 euro mensili. Applicando il limite del quinto, il creditore ordinario può trattenere fino a 1.228 euro al mese presso l’Azienda sanitaria. Senza quel limite, cioè se i compensi fossero trattati come ordinari crediti professionali, il pignoramento potrebbe assorbire l’intero importo fino a concorrenza del credito.

I rischi specifici

Il rischio che più distingue il tuo profilo è un debito che l’esdebitazione non cancella: il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale. La legge 24/2017 (Gelli-Bianco), all’art. 7, comma 3, stabilisce che l’esercente la professione sanitaria che opera all’interno di una struttura risponde verso il paziente ai sensi dell’art. 2043 c.c., cioè a titolo extracontrattuale, salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente. Se una condanna risarcitoria a tuo carico ha questa natura, secondo la lettera dell’art. 278, comma 6, CCII resta fuori dall’esdebitazione. Il libero professionista che visita nel proprio studio, invece, risponde di regola a titolo contrattuale verso il paziente con cui ha concluso il contratto.

Il secondo rischio è la sovrapposizione tra cessione del quinto, delegazione di pagamento e pignoramento: più trattenute sullo stesso stipendio riducono il netto disponibile ben oltre il quinto, se non si interviene.

Le mosse giuste

  1. Classifica ogni debito per scopo. Se tutto nasce da esigenze personali, la ristrutturazione del consumatore è la strada più rapida.
  2. Verifica la natura di eventuali debiti risarcitori. Contrattuale o extracontrattuale fa la differenza tra un debito esdebitabile e uno che ti seguirà.
  3. Controlla i limiti sulle trattenute. Se il pignoramento supera i limiti di legge, l’eccedenza è inefficace e va fatta valere.
  4. Inserisci cessione del quinto e delegazioni nel piano. L’art. 67, comma 3, CCII ne consente la ristrutturazione.
  5. Se hai anche uno studio, separa le contabilità. Tenere distinti incassi e costi dell’attività privata aiuta a dimostrare quale parte del passivo è davvero consumeristica.

Giurisprudenza dedicata

Per te è centrale Cass. n. 22890/2023, perché definisce il criterio ostativo con cui il giudice valuta il consumatore: non più la ragionevole prospettiva di adempiere, ma la colpa grave, la malafede o la frode. È un filtro che lascia spazio a chi si è indebitato per necessità familiari, senza intenti fraudolenti.


Chi esercita tramite società: STP, srl odontoiatrica, poliambulatorio

La tua situazione

Hai scelto di non esercitare da solo. Forse sei socio di una società tra professionisti (STP) costituita secondo la legge 183/2011, insieme ad altri medici o fisioterapisti. Forse sei il socio di riferimento di una srl che gestisce un centro odontoiatrico con direttore sanitario, come la legge annuale per la concorrenza (L. 124/2017) richiede alle società operanti nel settore odontoiatrico. Forse sei tra i soci di un poliambulatorio. In ogni caso, i debiti principali sono della società, ma tu hai firmato garanzie personali per ottenere i finanziamenti.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: quando lo studio è una società, i debiti della società e i tuoi debiti personali corrono su due binari diversi, e la fideiussione che hai firmato è il ponte che li unisce.

Per la società, la domanda decisiva è se sia o no un imprenditore commerciale. Una srl che gestisce un centro odontoiatrico o un poliambulatorio, con struttura, personale e investimenti, è di regola un’impresa commerciale: se supera le soglie dell’impresa minore è soggetta alla liquidazione giudiziale e può accedere agli strumenti dell’impresa, a cominciare dalla composizione negoziata della crisi. Se resta sotto le soglie (attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro e ricavi non superiori a 200.000 euro in ciascuno dei tre esercizi precedenti, debiti non superiori a 500.000 euro: art. 2, comma 1, lett. d, CCII), rientra nel sovraindebitamento e può usare il concordato minore o la liquidazione controllata.

Per la STP il discorso è più incerto. La giurisprudenza di merito ha escluso l’assoggettabilità al fallimento della STP costituita per l’esercizio esclusivo dell’attività professionale (Tribunale di Forlì, decreto 25 maggio 2017), ma l’oggetto sociale e l’organizzazione concreta possono spostare l’equilibrio: una STP che svolge anche attività non riservate rischia di essere qualificata commerciale.

Per te come persona, i debiti che derivano dalle garanzie rilasciate per la società hanno un’origine funzionalmente legata all’attività. La Cassazione, con la sentenza n. 29746/2025, relativa proprio a un fideiussore, ha confermato che non si può accedere al piano del consumatore quando le obbligazioni sono state assunte per scopi imprenditoriali o risultano strettamente funzionali ad essi.

Infine, l’art. 515, comma 3, c.p.c. non protegge le attrezzature della società: il limite del quinto non si applica ai debitori costituiti in forma societaria.

I numeri

Ipotesi: una srl che gestisce un centro odontoiatrico ha avuto negli ultimi tre esercizi ricavi massimi di 186.400 euro e un attivo massimo di 243.700 euro, con debiti per 468.900 euro. Tutti e tre i parametri sono sotto soglia: la società è impresa minore, non è soggetta a liquidazione giudiziale e accede al sovraindebitamento.

Se i debiti fossero invece di 512.300 euro, anche con ricavi e attivo invariati la società supererebbe la soglia dei debiti, perderebbe la qualifica di impresa minore e diventerebbe assoggettabile alla liquidazione giudiziale in caso di insolvenza.

I rischi specifici

Il rischio principale è gestire la crisi della società dimenticando quella del socio garante. Se la società chiude un accordo con le banche ma le fideiussioni restano in piedi, il socio si ritrova esposto per l’intero residuo. Il secondo rischio è la qualificazione: una STP con un oggetto sociale troppo ampio può trovarsi trattata come impresa commerciale.

Le mosse giuste

  1. Verifica statuto e parametri dimensionali della società. Qualifica e soglie decidono la procedura.
  2. Se la società è impresa commerciale, valuta per prima la composizione negoziata. È riservata, protegge le trattative e consente di cercare un accordo con i creditori mantenendo l’attività.
  3. Coordina la procedura della società con la posizione personale dei soci. L’art. 66 CCII consente, in presenza dei presupposti, procedure familiari; in ogni caso la sorte delle garanzie va negoziata insieme ai debiti della società.
  4. Mappa le garanzie personali. Importi, beneficiari, scadenze, possibili eccezioni.
  5. Non spostare beni dalla società al socio o viceversa. Operazioni del genere, in prossimità della crisi, possono essere lette come atti in frode.

Giurisprudenza dedicata

Per il tuo profilo contano il Tribunale di Forlì (decreto 25 maggio 2017) sulla STP e Cass. n. 29746/2025 sul socio fideiussore. Su questo profilo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che consente di valutare dall’interno se la composizione negoziata sia percorribile.


Il professionista sanitario che ha chiuso lo studio o è in pensione

La tua situazione

Hai smesso di lavorare, oppure hai chiuso la partita IVA e ridotto l’attività al minimo. Magari percepisci la pensione ENPAM, o una pensione INPS se hai lavorato anche da dipendente. I debiti però sono rimasti: il finanziamento residuo per lo studio che hai venduto a un prezzo inferiore alle attese, i contributi arretrati, qualche fornitore, a volte la fideiussione per una società ormai chiusa.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la tentazione è pensare che, chiusa l’attività, i debiti diventino personali. Non è così: i debiti mantengono la natura che avevano quando sono nati. Un finanziamento preso per lo studio resta un debito professionale anche se oggi sei pensionato, e questo pesa sull’accesso alla ristrutturazione del consumatore.

Resta il concordato minore, soprattutto nella versione liquidatoria con finanza esterna. Per l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese la Cassazione ha escluso l’accesso al concordato minore (sentenza n. 20141 del giugno 2026), lasciando solo la liquidazione controllata. La preclusione dell’art. 33, comma 4, CCII è scritta per l’imprenditore: la chiusura della partita IVA di un professionista non equivale a una cancellazione dal registro delle imprese, ma la questione va valutata sul singolo caso, soprattutto se in passato hai esercitato anche un’attività d’impresa.

La liquidazione controllata rimane la via più lineare. Il tuo reddito da pensione è tutelato: nella procedura resta escluso quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento tuo e della famiglia, e il Tribunale di Ancona, con la sentenza del 28 luglio 2025, ha precisato che nella determinazione di questa quota si deve tener conto delle esigenze del nucleo familiare e del reddito complessivo.

I numeri

Ipotesi: percepisci una pensione netta di 2.380 euro. Fuori da qualunque procedura, l’art. 545, comma 7, c.p.c. rende impignorabile un importo pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Ipotizzando per semplicità un importo protetto di 1.080 euro (il valore effettivo va verificato sull’assegno sociale dell’anno), la parte eccedente è di 1.300 euro e il creditore ordinario può pignorarne un quinto: 260 euro al mese.

Nella liquidazione controllata il meccanismo cambia: non c’è il quinto, ma una quota di mantenimento fissata dal giudice. Se è stabilita in 1.950 euro, l’eccedenza di 430 euro al mese va alla procedura: per tre anni, 15.480 euro. Poi l’esdebitazione.

I rischi specifici

Il rischio principale, se in passato sei stato coinvolto in un fallimento, è credere di poter ripartire da zero con le nuove regole. La Cassazione, con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, ha stabilito che l’incapiente già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione della vecchia legge fallimentare, non può invocare l’esdebitazione dell’art. 283 CCII per gli stessi debiti. È un caso che riguarda, per esempio, il socio illimitatamente responsabile di una società fallita prima del 2022.

Il secondo rischio è aprire la liquidazione controllata con leggerezza: una volta aperta, la procedura non si chiude a comando.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci l’origine di ogni debito. Professionale o personale, antecedente o successivo alla chiusura.
  2. Verifica i precedenti concorsuali. Un fallimento o una liquidazione del patrimonio del passato cambiano le regole dell’esdebitazione.
  3. Calcola la quota di mantenimento realistica. È il numero da cui dipende quanto andrà ai creditori.
  4. Valuta la finanza esterna. Un familiare disposto ad apportare una somma può rendere possibile un concordato minore liquidatorio.
  5. Decidi prima di depositare. La liquidazione controllata è irreversibile per scelta del debitore.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Cass. n. 30108/2025, per te è rilevante Cass., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18118: una volta aperta la liquidazione controllata, il debitore non può rinunciarvi, e la chiusura anticipata è possibile solo in assenza di domande di partecipazione dei creditori, pagate comunque le prededuzioni. E, sulla stessa linea di Cass. n. 30108/2025, Cass., Sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835 ha chiarito che chi è stato sottoposto a fallimento o a liquidazione del patrimonio secondo le vecchie leggi può chiedere l’esdebitazione solo alle condizioni e con le regole previste da quelle discipline.


Tre buste paga (e tre fatturati), tre esiti: le simulazioni a confronto

Stesso problema, tre profili diversi. Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con importi ipotetici: servono a mostrare come le regole viste sopra cambiano l’esito, non a descrivere situazioni reali.

Simulazione 1 — Medico con studio privato, concordato minore in continuità

Dati di partenza. Debiti complessivi: 187.340 euro. Di questi, 22.110 euro sono crediti privilegiati (contributi previdenziali e altri crediti assistiti da privilegio), 165.230 euro chirografari (finanziamento bancario per lo studio, fornitori, carte di credito). Reddito netto medio dello studio: 3.420 euro al mese. Spese di mantenimento della famiglia: 2.150 euro. Margine disponibile: 1.270 euro al mese. Beni liquidabili: 8.300 euro.

Sviluppo. Proposta di concordato minore di durata quinquennale: 1.270 euro per 60 mesi fanno 76.200 euro, al netto delle spese di procedura. Pagati integralmente i privilegiati (22.110 euro), restano 54.090 euro per i chirografari: una percentuale del 32,7%.

Confronto con la liquidazione. Nella liquidazione controllata, in tre anni, il riparto sarebbe di 1.270 per 36, cioè 45.720 euro, più 8.300 euro di beni: 54.020 euro in tutto. La proposta concordataria offre ai creditori 22.180 euro in più. È questo differenziale che rende la proposta conveniente e che consente, se ENPAM o l’Erario non votano a favore e il loro voto è determinante, di chiedere l’omologazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII.

Esito. Lo studio resta aperto, i creditori incassano più che in liquidazione, e a piano eseguito il residuo chirografario viene esdebitato.

Simulazione 2 — Odontoiatra, concordato minore con prosecuzione dei leasing

Dati di partenza. Debiti complessivi: 412.760 euro, così composti: residuo dei leasing su CBCT e riunito 118.450 euro; finanziamento bancario chirografario 164.300 euro; fornitori di materiali 37.910 euro; laboratorio odontotecnico 21.600 euro; retribuzioni e TFR dei dipendenti 23.180 euro; contributi ENPAM 19.720 euro; altri debiti 27.600 euro. Margine mensile disponibile, dopo costi, canoni di leasing proseguiti, stipendi e mantenimento della famiglia: 3.140 euro.

Sviluppo. I contratti di leasing proseguono come costo ordinario, quindi il passivo da regolare nel piano scende a 294.310 euro. I privilegiati (dipendenti ed ENPAM) ammontano a 42.900 euro e vengono pagati per intero. I chirografari sono 251.410 euro. Risorse del piano: 3.140 euro per 60 mesi, cioè 188.400 euro. Tolti i privilegiati, restano 145.500 euro per i chirografari: una percentuale del 57,9%.

La variabile decisiva. Se prima del deposito un fornitore avesse pignorato le attrezzature di proprietà (valore 71.400 euro) e il giudice avesse ritenuto prevalente il capitale, la vendita avrebbe fermato lo studio e azzerato il margine. È per questo che il deposito con richiesta di misure protettive arriva prima di ogni altra cosa.

Esito. Lo studio prosegue, i dipendenti sono pagati per intero, i chirografari ricevono più della metà del credito.

Simulazione 3 — Fisioterapista, liquidazione controllata o incapienza

Dati di partenza. Debiti complessivi: 58.930 euro, così composti: finanziamento dell’auto per le domiciliari 21.480 euro; carta revolving 9.120 euro; prestito personale 16.300 euro; contributi Gestione separata INPS 6.870 euro; rate residue di un apparecchio per terapie fisiche 5.160 euro. Reddito netto: 1.690 euro al mese. Nucleo: il debitore e un figlio. Nessun immobile; auto con valore di realizzo di 6.200 euro.

Strada A: liquidazione controllata. Il giudice delegato fissa la quota di mantenimento in 1.480 euro. Eccedenza: 210 euro al mese, per 36 mesi, 7.560 euro. Con la vendita dell’auto (se non riconosciuta come indispensabile), il ricavato complessivo arriva a 13.760 euro, pari a circa il 23% del passivo, al lordo delle spese. Chiusa la procedura, il residuo viene esdebitato.

Strada B: esdebitazione dell’incapiente. Se il reddito resta sotto la soglia di legge calcolata sul nucleo di due persone, e non ci sono beni da offrire, il fisioterapista chiede l’esdebitazione ai sensi dell’art. 283 CCII. Nessuna liquidazione, nessun riparto immediato; il debito torna esigibile solo se, nel periodo successivo al decreto, sopravvengono utilità rilevanti che consentano di pagare almeno il 10% dei creditori.

Esito. Il confine tra le due strade è il calcolo della soglia, e su quel calcolo, come si è visto, i tribunali non leggono la norma allo stesso modo.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Molti professionisti sanitari non stanno in un profilo solo. Ecco i casi più frequenti e come si combinano le regole.

Medico ospedaliero con studio esterno. Hai uno stipendio da dipendente e un’attività libero-professionale fuori dalla struttura. Se i debiti sono tutti personali, sei consumatore e puoi usare la ristrutturazione; se lo studio ha generato una parte rilevante del passivo, il rischio è che il tribunale neghi la qualifica di consumatore. Il tuo stipendio, però, resta tutelato dai limiti dell’art. 545 c.p.c., e questo ti dà un margine di tempo per costruire la soluzione. La mossa decisiva è separare le due contabilità e ricostruire l’origine di ciascun debito.

Odontoiatra titolare di uno studio individuale e socio di una srl. Può capitare di esercitare in parte da solo e in parte come socio di una società che gestisce un secondo centro. I debiti dello studio individuale seguono le regole del professionista; quelli della società seguono le regole dell’impresa; le garanzie personali per la società si sommano al tuo passivo personale e non ti rendono consumatore. Il risultato è spesso una doppia procedura, una per la società e una per te, che va coordinata perché i creditori sono in parte gli stessi.

Coniugi entrambi professionisti sanitari. Un medico e un fisioterapista sposati, con debiti in parte comuni (il mutuo della casa, un finanziamento cointestato) e in parte separati (i debiti dei rispettivi studi). L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. La procedura familiare riduce i costi e consente di trattare insieme i debiti comuni, ma le masse attive e passive restano distinte.

Fisioterapista dipendente part-time con partita IVA. Hai un contratto part-time in una struttura e, nel resto della settimana, lavori a partita IVA. Lo stipendio part-time gode dei limiti dell’art. 545; i compensi autonomi no. Nella liquidazione controllata il giudice considera il reddito complessivo per fissare la quota di mantenimento, quindi entrambe le fonti entrano nel calcolo.

Medico in pensione che continua a lavorare. Percepisci la pensione ENPAM e fai ancora qualche visita nel tuo vecchio studio. La pensione è protetta dall’art. 545, comma 7; i compensi da visita no. Se entri in liquidazione controllata, anche questi compensi confluiscono nel reddito da cui si sottrae la quota di mantenimento, e quello che eccede va ai creditori.

Pensionato garante del figlio medico. Hai firmato una fideiussione per il finanziamento con cui tuo figlio ha aperto lo studio. Il tuo debito da garanzia nasce da un’obbligazione assunta per sostenere un’attività professionale altrui: la giurisprudenza più recente tende a negare la qualifica di consumatore quando la garanzia è strettamente funzionale all’attività. Resta aperta la liquidazione controllata, con la pensione protetta nella parte necessaria al mantenimento.


Il confronto tra i profili

Se si mettono in fila i sei profili, emergono tre linee di fondo. La prima: la ristrutturazione del consumatore è una strada stretta per quasi tutti, e larga solo per chi ha debiti personali e un reddito da dipendente o da convenzione. La seconda: il concordato minore è lo strumento naturale del professionista che vuole continuare a lavorare, a patto di avere un margine documentabile. La terza: la liquidazione controllata e l’esdebitazione dell’incapiente sono le uscite per chi non ha margine, e sono uscite vere, perché portano alla cancellazione dei debiti residui.

La tabella riassume i punti chiave.

AspettoMedico con studio privatoOdontoiatra titolareFisioterapista autonomoConvenzionato / dipendenteSocietà (STP, srl)Cessato / pensionato
Procedura naturaleConcordato minore in continuitàConcordato minore in continuitàLiquidazione controllata o art. 283Ristrutturazione del consumatore (se debiti personali)Composizione negoziata o procedure d’impresa; concordato minore se impresa minore o STP non commercialeLiquidazione controllata; concordato minore con finanza esterna
Piano del consumatoreDi regola esclusoDi regola esclusoIncerto (debiti misti)Sì, se i debiti sono personaliEscluso per la società; difficile per il socio garanteDi regola escluso per i debiti professionali
Strumenti di lavoro (art. 515 c.p.c.)Quinto, se mancano altri beniQuinto, salvo prevalenza del capitaleQuinto; auto da provareNon rilevante per lo stipendioNessun limite per la societàNon più rilevante
Redditi aggredibiliCompensi e conto senza limite del quintoCompensi e conto senza limite del quintoCompensi dei centri senza limite (salvo parasubordinazione)Stipendio e compensi di convenzione nei limiti dell’art. 545Crediti della societàPensione protetta (art. 545, co. 7)
Rischio principalePignoramento del contoPignoramento delle attrezzaturePignoramento presso il centroRisarcimenti extracontrattuali non esdebitabiliGaranzie personali dei sociPrecedenti concorsuali

Le domande trasversali

Se entro in una procedura di sovraindebitamento perdo l’iscrizione all’albo? Le procedure di sovraindebitamento non prevedono, tra i loro effetti, la cancellazione dall’albo o il divieto di esercitare la professione. Anzi, il concordato minore in continuità si fonda proprio sulla prosecuzione dell’attività, e nella liquidazione controllata puoi continuare a lavorare: la parte di reddito che eccede il mantenimento va ai creditori. È comunque prudente verificare eventuali obblighi informativi di natura deontologica.

Cosa succede se cambio situazione durante la procedura, per esempio se vado in pensione o vengo assunto? Nel concordato minore, un cambiamento che riduce i flussi può mettere a rischio l’esecuzione del piano; per questo il piano va costruito con margini prudenti. Nella liquidazione controllata, il giudice delegato può rideterminare la quota di mantenimento in base al nuovo reddito. Nell’esdebitazione dell’incapiente, un miglioramento rilevante nel periodo successivo al decreto può rendere di nuovo esigibile il debito entro i limiti di legge.

Ad agosto i termini si fermano? Dipende da quale termine. Quelli delle opposizioni esecutive, per esempio contro un pignoramento delle attrezzature, sono sospesi dal 1° al 31 agosto. Quelli delle procedure regolate dal Codice della crisi no: l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale, quindi una scadenza fissata dal tribunale nella procedura di sovraindebitamento corre anche ad agosto.

I pazienti possono essere coinvolti? Sì, in due modi. Come terzi pignorati, se un creditore pignora i crediti che vanti verso di loro, verso un fondo sanitario o un’assicurazione. E come creditori, se hanno pagato in anticipo cure non ancora eseguite. In entrambi i casi è utile gestire la comunicazione in modo ordinato, per non compromettere la fiducia su cui si regge lo studio.

Il creditore può chiedere lui la liquidazione controllata contro di me? Sì, ma solo a determinate condizioni. L’art. 268, comma 2, CCII consente al creditore di chiedere l’apertura della liquidazione controllata del debitore sovraindebitato, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, purché l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sia almeno di 50.000 euro. Per un odontoiatra con un passivo importante è un’ipotesi concreta. In quel caso, però, il debitore può ancora giocare le sue carte: la presentazione di una domanda di concordato minore in pendenza dell’istanza del creditore è una possibilità che la giurisprudenza di merito ha esaminato, e che va valutata rapidamente.

Posso vendere l’attrezzatura o lo studio prima di entrare nella procedura? Puoi, ma con estrema prudenza. Vendere a un prezzo congruo e destinare il ricavato ai creditori, documentando tutto, è un’operazione trasparente. Vendere sottoprezzo, a un familiare o a una società riconducibile a te, oppure incassare e usare il ricavato per pagare solo alcuni creditori, sono operazioni che l’OCC deve segnalare e che possono essere lette come atti in frode, precludendo il concordato minore. Nella liquidazione controllata, inoltre, il liquidatore può esercitare le azioni per rendere inefficaci gli atti pregiudizievoli.

Il mio coniuge risponde dei miei debiti? Di regola no, a meno che non abbia firmato come coobbligato o garante, o che il debito riguardi beni in comunione legale. Il reddito del coniuge, però, entra nel quadro in un altro modo: nella liquidazione controllata il giudice, per fissare la quota di mantenimento, può tener conto del contributo che ciascun coniuge dà alle spese della famiglia.

Posso usare la composizione negoziata della crisi? Solo se sei un imprenditore commerciale o agricolo. Il professionista che esercita individualmente ne è escluso. Può invece accedervi la società che gestisce uno studio o un centro, se è qualificabile come impresa commerciale.


La giurisprudenza profilo per profilo

Di seguito i riferimenti richiamati nell’articolo, ordinati per il profilo a cui si applicano più direttamente. I principi sono riformulati in sintesi.

Medico con studio privato

  • Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Principio: la ristrutturazione dei debiti del consumatore non è accessibile quando il passivo ha una componente significativa di origine imprenditoriale o professionale, né quando le obbligazioni sono strettamente funzionali all’attività. Rilevanza: chiude la via del consumatore al medico il cui passivo nasce dallo studio.
  • Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157. Principio: il concordato minore liquidatorio può essere omologato anche quando, in assenza di attivo distribuibile, si fonda sulla sola finanza esterna. Rilevanza: consente di chiudere lo studio con un apporto familiare senza passare dalla liquidazione.
  • Cass. civ., n. 14555/2026 (maggio 2026). Principio: nel concordato minore l’omologazione forzosa segue la disciplina specifica dell’art. 80, comma 3, CCII, senza rinvio a quella del concordato preventivo. Rilevanza: definisce le condizioni per superare il voto contrario di ENPAM o dell’Erario.

Odontoiatra titolare di studio

  • Cass. civ., Sez. I, n. 28574/2025 (ottobre 2025). Principio: è inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetta la graduazione delle cause legittime di prelazione. Rilevanza: i crediti privilegiati dei dipendenti vanno collocati correttamente nel piano.
  • Cass. civ., Sez. III, 27 agosto 2014, n. 18332. Principio: per stabilire se gli strumenti di lavoro siano assolutamente o relativamente impignorabili si applica la disciplina in vigore alla data del pignoramento. Rilevanza: individua il regime dell’art. 515 c.p.c. applicabile alle attrezzature.
  • Trib. Trani, 5 novembre 2014. Principio: l’unica attrezzatura indispensabile al lavoro del debitore resta impignorabile, perché la pignorabilità del quinto presuppone una pluralità di beni strumentali. Rilevanza: argomento difensivo per lo studio che dipende da un solo apparecchio essenziale (orientamento di merito non uniforme).

Fisioterapista autonomo

  • Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. Principio: l’accesso alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negato per difetto di meritevolezza, che rileva semmai in sede di esdebitazione. Rilevanza: la liquidazione resta disponibile anche a chi ha commesso errori finanziari.
  • Trib. Udine, 30 gennaio 2025. Principio: la liquidazione controllata può essere aperta anche senza beni, se il debitore destina ai creditori l’eccedenza di reddito rispetto al mantenimento. Rilevanza: apre la procedura al professionista senza patrimonio ma con un reddito.
  • Trib. Rimini, 6 febbraio 2025, e Trib. Ferrara, 10 marzo 2025. Principio: letture divergenti della soglia di reddito dell’art. 283 CCII, parametro normativo di antieconomicità per Rimini, verifica caso per caso delle eccedenze per Ferrara. Rilevanza: decidono il confine tra incapienza e liquidazione controllata.
  • Trib. Napoli, 5 maggio 2025, e Trib. Pordenone, 16 marzo 2026. Principio: aperture di merito al piano del consumatore in presenza di debiti misti, secondo il criterio della prevalenza. Rilevanza: mostrano che il tema dei debiti misti non è ancora uniforme, pur a fronte dell’orientamento restrittivo di legittimità.

Medico convenzionato o dipendente

  • Cass. civ., Sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890. Principio: il Codice della crisi ha sostituito il vecchio giudizio di meritevolezza del consumatore con un unico criterio ostativo, la causazione del sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Rilevanza: amplia l’accesso del medico dipendente indebitato per esigenze familiari.

Società (STP, srl, poliambulatorio)

  • Trib. Forlì, decreto 25 maggio 2017. Principio: la STP costituita per l’esercizio esclusivo dell’attività professionale non svolge attività commerciale e non è assoggettabile al fallimento. Rilevanza: base per sostenere che la STP sanitaria resti nel sovraindebitamento.
  • Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746 (già citata). Rilevanza specifica: il socio che ha garantito i debiti della società non è, per quei debiti, un consumatore.

Cessato o pensionato

  • Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: l’incapiente già dichiarato fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può invocare l’art. 283 CCII per gli stessi debiti. Rilevanza: limita la ripartenza di chi è stato coinvolto in un fallimento prima del Codice.
  • Cass. civ., Sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835. Principio: chi è stato sottoposto a fallimento o a liquidazione del patrimonio secondo le leggi previgenti può chiedere l’esdebitazione solo con i presupposti e le regole di quelle discipline. Rilevanza: individua la disciplina applicabile ai debiti di vecchie procedure.
  • Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18118. Principio: aperta la liquidazione controllata, il debitore non può rinunciarvi; la chiusura anticipata è possibile solo senza domande dei creditori e pagate le prededuzioni. Rilevanza: impone di decidere con consapevolezza prima del deposito.
  • Cass. civ., n. 20141/2026 (giugno 2026). Principio: l’imprenditore individuale che si è cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore e ha a disposizione solo la liquidazione controllata. Rilevanza: da valutare per il professionista che in passato ha esercitato anche in forma d’impresa.
  • Trib. Ancona, 28 luglio 2025. Principio: nella liquidazione controllata, la quota di reddito da lasciare al debitore va determinata considerando le esigenze del nucleo familiare e il reddito complessivo. Rilevanza: incide direttamente su quanto della pensione resta al pensionato.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora sul tuo caso con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: la parte giuridica e quella contabile non viaggiano separate. Ecco, in concreto, cosa facciamo.

  1. Ricostruiamo l’origine di ogni debito. Per medici e fisioterapisti classifichiamo ogni posizione come personale o professionale, perché da questa mappa dipende l’accesso alla ristrutturazione del consumatore.
  2. Verifichiamo la qualifica del debitore. Per chi esercita in forma societaria esaminiamo statuto, oggetto sociale e parametri dimensionali per stabilire se la società sia impresa commerciale, impresa minore o STP professionale.
  3. Costruiamo il prospetto dei flussi dello studio. Con i commercialisti dello staff ricaviamo dal fatturato storico il margine reale destinabile ai creditori, su cui si regge il concordato minore in continuità.
  4. Calcoliamo la soglia di incapienza. Per i fisioterapisti e per chi ha redditi modesti confrontiamo il reddito con il parametro dell’art. 283 CCII e scegliamo tra esdebitazione diretta e liquidazione controllata.
  5. Prepariamo la domanda e il dialogo con l’OCC. Raccogliamo la documentazione nell’ordine in cui il gestore la esamina e impostiamo la proposta in modo che la relazione possa attestarne completezza e sostenibilità.
  6. Chiediamo le misure protettive. Per gli odontoiatri, in particolare, blocchiamo le esecuzioni che minacciano attrezzature e continuità dello studio.
  7. Difendiamo le attrezzature e i redditi nelle esecuzioni. Proponiamo opposizioni per far valere il limite del quinto sugli strumenti di lavoro, i limiti dell’art. 545 su stipendi, compensi di convenzione e pensioni, e l’inefficacia delle trattenute eccedenti.
  8. Coordiniamo società e soci. Quando la crisi è della società, affrontiamo insieme la posizione dei soci garanti, valutando procedure familiari e sorte delle fideiussioni.
  9. Verifichiamo la natura dei debiti non esdebitabili. Per i medici esaminiamo gli eventuali debiti risarcitori per capire se siano contrattuali o extracontrattuali, e quindi se l’esdebitazione possa coprirli.
  10. Seguiamo la strategia fino all’ultimo grado. Reclami, impugnazioni e ricorsi restano nelle mani dello stesso difensore, con la stessa linea dall’analisi iniziale fino alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per i professionisti sanitari pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi, insieme al ruolo di fiduciario di un OCC: concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente passano tutti dalla relazione dell’organismo, e conoscere quel lavoro dall’interno significa sapere quali lacune rendono inammissibile una domanda. Per le società che gestiscono studi e centri, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di valutare la composizione negoziata; e la qualifica di cassazionista garantisce che la difesa costruita davanti al giudice dell’esecuzione o al tribunale della procedura sia sostenibile fino all’ultimo grado di giudizio.

Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario permette inoltre di esaminare nello stesso tavolo i finanziamenti per le attrezzature, i leasing e le posizioni verso gli enti.


Chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

Il medico con studio privato, l’odontoiatra con una struttura costosa, il fisioterapista con redditi variabili, il convenzionato, il socio di una società e il pensionato hanno davanti gli stessi quattro strumenti, ma non la stessa strada. Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle di un collega che sembra nella tua stessa situazione.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente nel punto in cui si incontrano sovraindebitamento, professione e procedure: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno le procedure su cui si decide la tua ripartenza; come Esperto Negoziatore valuta le soluzioni per gli studi organizzati in forma d’impresa; come cassazionista può sostenere la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

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