Chi sta affrontando una procedura di sovraindebitamento e riceve un’offerta di lavoro in Germania, chi vuole raggiungere un figlio in Spagna, chi da pensionato pensa al Portogallo o alla Svizzera, si pone tutti la stessa domanda. E tutti, prima o poi, si sentono dare la stessa risposta sbagliata: “sì, tanto la procedura va avanti da sola” oppure, all’opposto, “no, finché non hai finito non puoi muoverti”. La verità è che non esiste una risposta unica: dipende da chi sei e da quale procedura stai vivendo.
Qualche esempio lampo. Se non hai ancora depositato la domanda, un trasferimento può spostare il giudice competente fuori dall’Italia, o al contrario lasciarlo in Italia anche se tu vivi già altrove. Se hai un piano del consumatore omologato, partire non è vietato, ma se il nuovo stipendio o le nuove spese rendono il piano ineseguibile rischi la revoca. Se sei in liquidazione controllata, il reddito che guadagnerai all’estero resta in parte destinato ai creditori per tutto il triennio. Se sei un professionista in concordato minore, chiudere l’attività per emigrare può cambiare radicalmente la strada percorribile. Se sei stato esdebitato come incapiente, un lavoro meglio pagato all’estero è proprio il genere di “utilità sopravvenuta” che la legge ti chiede di dichiarare.
In questa guida trovi cinque profili: (1) chi sta per partire e non ha ancora presentato la domanda; (2) il consumatore con un piano di ristrutturazione in corso; (3) il debitore in liquidazione controllata; (4) il professionista o l’imprenditore minore in concordato minore; (5) chi ha ottenuto l’esdebitazione dell’incapiente. Prima, però, le regole comuni a tutti.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la domanda “posso partire?” si risolve dentro la procedura, nel rapporto con l’OCC, con il liquidatore e con il giudice: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi dall’interno gli obblighi informativi, i controlli e le relazioni su cui il tribunale decide se il tuo trasferimento è compatibile con la procedura; e, per i professionisti e gli imprenditori minori, la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) consente di valutare anche il lato “impresa” della partenza.
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Le regole che valgono per tutti, chiunque tu sia
Prima di entrare nel tuo profilo, conviene fissare una volta per tutte la base normativa comune. Ogni sezione successiva rinvia a questi concetti.
1. Nessuna norma ti vieta di espatriare
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) non contiene un divieto generale di lasciare l’Italia per chi è in una procedura di sovraindebitamento. La libertà di circolazione, del resto, è garantita dalla Costituzione e, all’interno dell’Unione europea, dai Trattati. Il sovraindebitato non è un sorvegliato: non ha il passaporto ritirato, non ha obblighi di firma, non deve chiedere un permesso per trasferirsi.
Il problema, quindi, non è “posso?”, ma “che cosa succede alla mia procedura se lo faccio?”. E qui le risposte cambiano a seconda della fase e dello strumento.
2. Il concetto chiave: il centro degli interessi principali (COMI)
Il CCII definisce il centro degli interessi principali del debitore come il luogo in cui questi gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 2, comma 1, lett. m). È la stessa nozione del Regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere, che la usa per stabilire quale Stato ha giurisdizione.
L’art. 27, comma 3, CCII stabilisce presunzioni superabili con prova contraria: per la persona fisica che non esercita attività d’impresa, il COMI si presume coincidere con la residenza o il domicilio (e, se sconosciuti, con l’ultima dimora nota o il luogo di nascita; se anche questo è all’estero, è competente il Tribunale di Roma); per chi esercita attività d’impresa, con la sede risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale.
Le presunzioni non sono assolute. La Cassazione, con l’ordinanza 4 dicembre 2025 n. 31727, ha chiarito che per superarle non basta dimostrare che il debitore gestisce abitualmente i propri interessi altrove: occorre provare anche che questa diversa collocazione è percepibile dall’esterno, cioè dai terzi e in particolare dai creditori.
3. Giurisdizione: quando decide il giudice italiano
L’art. 11 CCII stabilisce che, fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione, la giurisdizione italiana sussiste quando il debitore ha in Italia il COMI o una dipendenza. L’art. 26 aggiunge una regola anti-elusione: il trasferimento del COMI all’estero non esclude la giurisdizione italiana se è avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda. Parallelamente, l’art. 28 CCII rende irrilevante, ai fini della competenza territoriale interna, il trasferimento avvenuto nell’anno precedente.
Se il trasferimento avviene verso un altro Stato membro dell’UE (Danimarca esclusa), entra in gioco l’art. 3 del Regolamento 2015/848: per la persona fisica che non esercita attività imprenditoriale o professionale, il COMI si presume nel luogo di residenza abituale, ma la presunzione non opera se la residenza abituale è stata spostata in un altro Stato membro nei sei mesi precedenti la domanda; per chi esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, il termine è di tre mesi e il riferimento è la sede principale di attività. Se ti trasferisci fuori dall’UE (Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, Paesi extra-europei), il Regolamento non si applica e contano le norme interne e le eventuali convenzioni.
4. Una volta aperta la procedura, il trasferimento non la “sposta”
Questo è il punto che rassicura molti: se la procedura è già stata aperta correttamente in Italia, il tuo trasferimento successivo non ne sposta la giurisdizione. Il momento rilevante per stabilire il giudice è quello della domanda. Dopo, la procedura resta dov’è e prosegue secondo la legge italiana. Ciò che cambia è altro: la tua capacità di eseguire il piano, il flusso di reddito destinato ai creditori, gli obblighi di informazione verso l’OCC o il liquidatore, e, alla fine, la possibilità di ottenere o conservare l’esdebitazione.
5. Gli obblighi di trasparenza e collaborazione
Tutte le procedure di sovraindebitamento poggiano su un patto: il debitore ottiene protezione e, alla fine, la liberazione dai debiti residui, ma in cambio deve essere trasparente e collaborativo. Nel piano del consumatore l’esecuzione avviene sotto il controllo dell’OCC (art. 71 CCII) e la revoca dell’omologazione può scattare per atti in frode, per inadempimento o se il piano diventa inattuabile e non può essere modificato (art. 72). Nella liquidazione controllata il debitore deve consegnare al liquidatore quanto eccede il necessario per il mantenimento suo e della famiglia e non deve ostacolare la procedura, pena la perdita dell’esdebitazione. Nell’esdebitazione dell’incapiente c’è un obbligo di dichiarazione annuale delle utilità sopravvenute, a pena di revoca (art. 283, comma 7).
Un trasferimento all’estero non comunicato, o comunicato male, è il modo più rapido per trasformare una scelta di vita legittima in una violazione di questi obblighi.
6. Il domicilio digitale e le comunicazioni
Le procedure oggi si svolgono in larga parte per via telematica: PEC, depositi telematici, udienze da remoto o a trattazione scritta. Questo rende tecnicamente possibile seguire la procedura dall’estero. Ma rende anche essenziale mantenere attivi e presidiati i canali: un indirizzo PEC che nessuno legge, un recapito italiano abbandonato, un telefono non più raggiungibile sono tutti fattori che possono farti perdere termini e comunicazioni decisive.
7. La meritevolezza guarda anche a come parti
In ogni strumento di sovraindebitamento il giudice valuta la condotta del debitore: nel piano del consumatore sotto il profilo della colpa grave, della malafede o della frode nella formazione dell’indebitamento; nella liquidazione controllata e nell’esdebitazione attraverso i requisiti di condotta previsti dal codice; nell’art. 283 attraverso la verifica espressa dell’assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave. Il trasferimento in sé è neutro. Diventa rilevante quando si accompagna a comportamenti che l’OCC deve riportare: svuotamento dei conti poco prima della partenza, cessioni di beni a familiari, apertura di rapporti esteri non dichiarati, interruzione dei contatti con gli organi della procedura.
Il criterio pratico è semplice: un trasferimento trasparente, documentato e comunicato prima non incide sulla meritevolezza; un trasferimento opaco sì, anche se le ragioni di fondo sono del tutto legittime. Chi parte per lavoro o per ragioni familiari ha tutto l’interesse a renderlo evidente fin dall’inizio, con documenti che parlino da soli.
Profilo 1 — Stai per partire (o sei appena partito) e non hai ancora presentato la domanda
La tua situazione
Hai debiti contratti in Italia, magari un mutuo, qualche finanziamento, un fido scoperto, forse una fideiussione prestata anni fa. Ti sei informato sul sovraindebitamento, sai che potresti accedere a un piano del consumatore o a una liquidazione controllata. Nel frattempo, però, è arrivata un’opportunità all’estero, o hai già fatto le valigie da qualche mese. Ti chiedi: devo depositare prima di partire? Posso farlo dopo? E dove?
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te il trasferimento non incide su una procedura esistente, ma può decidere quale giudice, e quale legge, ti tratteranno.
Cosa cambia per te
Il nodo è la giurisdizione. Se il tuo COMI è ancora in Italia al momento della domanda, sarà il tribunale italiano del circondario in cui hai la residenza o il domicilio a decidere, e si applicherà il CCII. Se invece il tuo COMI si è stabilmente spostato all’estero, il giudice italiano potrebbe non avere giurisdizione.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 471 pubblicata il 21 novembre 2025, ha dichiarato il difetto di giurisdizione su un ricorso per liquidazione controllata presentato da un debitore che lavorava stabilmente all’estero, nonostante questi sostenesse di aver mantenuto un legame con l’Italia. È il segnale più chiaro di come i tribunali verifichino d’ufficio dove si trova davvero il centro degli interessi.
Le regole da tenere a mente sono tre.
Primo: il trasferimento nell’anno antecedente la domanda non esclude la giurisdizione italiana (art. 26, comma 2, CCII). La norma, pensata per impedire la fuga dal giudice naturale, lavora anche a favore di chi vuole restare nella procedura italiana: se sei partito da pochi mesi, la porta italiana di regola resta aperta.
Secondo: se ti trasferisci in un Paese UE, la presunzione di coincidenza tra COMI e nuova residenza abituale non opera nei primi sei mesi (art. 3 Reg. 2015/848). Significa che per un periodo il tribunale del nuovo Stato non può semplicemente presumere di essere competente, e il giudice italiano può ancora affermare la propria giurisdizione se il COMI effettivo è rimasto in Italia.
Terzo: il COMI si accerta sui fatti, non sui certificati. L’iscrizione all’AIRE, la residenza anagrafica, la cittadinanza sono indizi, non prove decisive. La Corte di giustizia UE, nella sentenza 16 luglio 2020, causa C-253/19, ha precisato che per la persona fisica non imprenditrice la presunzione legata alla residenza abituale non è superata per il solo fatto che l’unico immobile del debitore si trovi in un altro Stato: occorre una valutazione complessiva, attenta alla percezione dei creditori.
I numeri
Facciamo un esempio concreto con date coerenti.
Ipotesi: sei residente a Livorno, debiti per 67.340 €, trasferimento in Belgio con contratto di lavoro dal 3 febbraio. Se depositi la domanda in Italia il 20 gennaio, prima della partenza, il COMI è pacificamente in Italia. Se la depositi il 15 aprile, a poco più di due mesi dal trasferimento, sei dentro sia l’anno dell’art. 26 CCII sia i sei mesi del Regolamento: la giurisdizione italiana è ragionevolmente sostenibile, ma il tribunale verificherà dove gestisci effettivamente i tuoi interessi. Se la depositi il 10 novembre, a oltre nove mesi, con lavoro, casa, conto corrente e famiglia stabilmente in Belgio, la presunzione UE opera ormai a favore del Belgio e diventa molto più difficile sostenere che il COMI sia rimasto in Italia, anche se sei ancora nell’anno dell’art. 26.
Quest’ultimo passaggio merita attenzione: la regola nazionale dell’anno e quella europea dei sei mesi non sono identiche, e nei rapporti con un altro Stato membro prevale il Regolamento UE, fatte salve le convenzioni e la normativa europea espressamente richiamate dall’art. 26, comma 3, CCII.
Se la destinazione è fuori dall’Unione europea
La Svizzera, il Regno Unito dopo la Brexit, gli Stati Uniti, l’Australia, i Paesi del Golfo: per tutte queste destinazioni il Regolamento 2015/848 non si applica. Restano le regole nazionali (artt. 11, 26 e 28 CCII) e le eventuali convenzioni. Ne derivano due conseguenze pratiche.
La prima riguarda la giurisdizione italiana: senza il filtro dei sei mesi del Regolamento, l’anno dell’art. 26, comma 2, CCII diventa il riferimento temporale principale. Se hai spostato il COMI in Svizzera da meno di un anno, il giudice italiano può ancora affermare la propria giurisdizione; oltre l’anno, dovrai dimostrare che il centro dei tuoi interessi è rimasto effettivamente in Italia, e il test della riconoscibilità da parte dei terzi (Cass. 31727/2025) diventa decisivo.
La seconda riguarda l’efficacia della procedura: una procedura italiana non gode, fuori dall’UE, del riconoscimento automatico previsto dal Regolamento. Questo non significa che non produca effetti per te, perché i tuoi obblighi verso la procedura restano pieni; significa che gli organi italiani avranno meno strumenti diretti sul tuo reddito estero e che la tua collaborazione volontaria diventa ancora più importante. Chi pensa di “approfittare” della distanza dimentica che l’esdebitazione, cioè il risultato finale, dipende proprio da quella collaborazione.
Un’ultima avvertenza: anche il Paese di destinazione potrebbe avere proprie procedure di insolvenza per le persone fisiche. Scegliere tra una procedura italiana e una estera non è una questione di preferenza, ma di giurisdizione: la decide il COMI, non il debitore.
I rischi specifici
Il rischio principale, per il tuo profilo, è depositare quando ormai il giudice italiano non è più competente, vedendosi dichiarare il difetto di giurisdizione dopo mesi di lavoro con l’OCC. Il secondo rischio è opposto: essere trattato come chi si è trasferito per cercare un giudice più favorevole. Il considerando 30 del Regolamento 2015/848 richiama espressamente il caso in cui il principale motivo dello spostamento sia aprire una procedura nella nuova giurisdizione, con grave pregiudizio per i creditori i cui rapporti con il debitore risalgono a prima dello spostamento.
C’è poi un rischio pratico: partire senza aver ordinato la documentazione. Estratti conto, contratti di finanziamento, certificazioni dei crediti, dichiarazioni dei redditi, visure: raccoglierli dall’estero è possibile, ma molto più lento.
Le mosse giuste
- Valuta i tempi prima di firmare il contratto all’estero. Se hai già in mente il sovraindebitamento, depositare prima di partire è quasi sempre la scelta più lineare.
- Incarica subito l’OCC. La domanda passa per la relazione dell’Organismo di composizione della crisi: iniziare il lavoro in Italia accorcia tutto.
- Documenta dove si trovano i tuoi interessi. Contratto di lavoro, data effettiva di partenza, abitazione, conti correnti, famiglia: ogni elemento serve a rispondere alla domanda sul COMI.
- Non fare atti dispositivi prima di partire. Vendere l’auto a un parente, chiudere conti, trasferire somme all’estero sono comportamenti che l’OCC deve riportare e il giudice valuta sotto il profilo della meritevolezza.
- Mantieni una PEC e un domicilio per le comunicazioni. Anche se partirai, la procedura ti parlerà in italiano e per via telematica.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla già citata Cass. 31727/2025 e alla sentenza CGUE C-253/19, le Sezioni Unite (sentenza 17 dicembre 2020, n. 28981) hanno ribadito che, ai fini delle presunzioni sul COMI, gli spostamenti avvenuti nel periodo sospetto precedente la domanda sono irrilevanti. E la lunga serie di pronunce delle Sezioni Unite sui trasferimenti di sede societaria (Cass. SU 11 marzo 2013 n. 5945; Cass. SU 18 aprile 2013 n. 9414; Cass. SU 17 febbraio 2016 n. 3059) fissa un principio che vale, con le dovute differenze, anche per le persone fisiche: un trasferimento fittizio non sposta la giurisdizione, uno effettivo sì.
Profilo 2 — Sei un consumatore con un piano di ristrutturazione dei debiti omologato (o in corso di omologazione)
La tua situazione
Hai presentato la domanda ex artt. 67 e seguenti CCII, l’OCC ha redatto la relazione, il giudice ha omologato il piano: paghi una rata mensile ai creditori, magari per cinque o sette anni, calcolata sul tuo stipendio. Oppure sei ancora in attesa dell’omologazione. Ora ti si presenta la possibilità di lavorare all’estero, forse con uno stipendio più alto, forse con costi di vita molto diversi. Ti chiedi se partire significhi far saltare tutto.
Per chi è nella tua posizione, la buona notizia è che la procedura resta italiana: omologata in Italia, prosegue in Italia. La domanda vera è se il tuo piano, così com’è scritto, resta eseguibile.
Cosa cambia per te
Il piano del consumatore è costruito su un equilibrio tra quanto guadagni, quanto ti serve per vivere e quanto puoi destinare ai creditori. Un trasferimento tocca tutti e tre questi valori.
L’art. 71 CCII affida l’esecuzione al debitore sotto il controllo dell’OCC, che deve segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca. L’art. 72, comma 2, prevede che il giudice revochi l’omologazione in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. Dopo il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), la revoca non è d’ufficio: serve l’istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di altro interessato.
La regola più importante per te è quindi questa: il trasferimento non è di per sé causa di revoca, ma lo diventa se ti porta a non pagare le rate o a rendere il piano inattuabile senza aver chiesto per tempo una modifica. La norma stessa presuppone che una modifica del piano sia concepibile come alternativa alla revoca: è lì che si gioca la partita.
Se invece la domanda non è ancora omologata, ogni cambiamento significativo nella tua situazione (nuovo lavoro, nuovo reddito, nuova residenza) va comunicato subito all’OCC, perché la relazione e il piano devono fotografare la situazione reale. Un piano omologato su dati superati è un piano fragile.
I numeri
Ipotesi: piano omologato con rata di 410 € al mese per 72 mesi, calcolata su uno stipendio netto di 1.780 € e un fabbisogno familiare di 1.370 €. Ti viene offerto un posto in Olanda a 2.940 € netti, ma l’affitto di un bilocale costa 1.350 € e il fabbisogno stimato sale a 2.380 €.
Il margine teorico passa da 410 € a 560 €. Sulla carta puoi continuare a pagare la rata, anzi c’è un’eccedenza. Ma nei primi tre mesi avrai il deposito cauzionale, la prima mensilità anticipata, il trasloco: diciamo 4.270 € di costi straordinari. Se in quei mesi salti tre rate (1.230 €), sei in inadempimento. Se invece comunichi all’OCC il trasferimento, documenti i costi straordinari e concordi un recupero delle tre rate nei mesi successivi (ad esempio 410 € + 102,50 € per dodici mesi), l’equilibrio del piano è salvo.
Il caso opposto: trasferimento in un Paese in cui guadagni 1.690 € netti ma il costo della vita assorbe 1.520 €. Il margine scende a 170 €: la rata da 410 € non è più sostenibile. Qui l’unica strada è chiedere tempestivamente una modifica del piano; aspettare che i creditori chiedano la revoca per inadempimento è la scelta peggiore.
Che cosa comunicare all’OCC, concretamente
La comunicazione del trasferimento non è una formalità di una riga. Per essere utile, e per proteggerti in caso di contestazioni, dovrebbe contenere: la data prevista di partenza e il nuovo indirizzo; il contratto di lavoro o, se non lavorerai, la fonte del reddito con cui continuerai a pagare; una stima documentata del costo della vita nel nuovo Paese (affitto, utenze, trasporti, assicurazioni obbligatorie, spese per i figli); l’indicazione del conto da cui partiranno i pagamenti delle rate; la conferma dei recapiti per le comunicazioni, a partire dal domicilio digitale; e, se il margine si riduce, la richiesta motivata di avviare la verifica di una modifica del piano.
Una comunicazione di questo tipo consente all’OCC di fare ciò che la legge gli chiede, cioè vigilare sull’esecuzione e segnalare al giudice i fatti rilevanti, avendo in mano elementi a tuo favore anziché solo il dato dell’avvenuto trasferimento. Nella prassi, è anche il documento che, in caso di istanza di revoca di un creditore, dimostra che non hai agito di nascosto e che hai cercato per tempo la soluzione.
Tieni presente anche l’aspetto temporale: le rate del piano hanno scadenze fisse, mentre una modifica richiede tempo per essere istruita e valutata. Comunicare con due o tre mesi di anticipo rispetto alla partenza è molto diverso dal comunicare dopo il primo mancato pagamento.
I rischi specifici
Il rischio principale è l’inadempimento “silenzioso”: parti, i primi mesi sono complicati, salti qualche rata pensando di recuperare, e intanto un creditore deposita l’istanza di revoca. A quel punto non stai più discutendo di come adattare il piano, ma di come difenderti da una revoca.
Il secondo rischio è la conversione: in caso di revoca, la strada successiva è spesso la liquidazione controllata (art. 73 CCII), con la differenza che nel frattempo potresti avere redditi e beni all’estero che il liquidatore dovrà apprendere.
Il terzo rischio riguarda i creditori con garanzie sulla casa: se il piano prevede il mantenimento del mutuo sull’abitazione principale e tu lasci l’Italia, l’immobile potrebbe non essere più “abitazione principale”, con effetti sulla logica stessa del piano. È un aspetto da valutare caso per caso con l’OCC.
Le mosse giuste
- Comunica all’OCC il trasferimento prima di partire, con contratto di lavoro, stima dei costi e data prevista.
- Fai una previsione onesta dei primi sei mesi. Sono quelli in cui i piani saltano.
- Se il margine scende, chiedi la modifica prima di andare in inadempimento. La legge collega la revoca all’impossibilità di modificare il piano: dimostrare di averci provato conta.
- Organizza i pagamenti in modo tracciabile da un conto che l’OCC possa verificare, evitando rimesse in contanti o intestate a terzi.
- Mantieni il domicilio digitale e un recapito per le comunicazioni del tribunale.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione (sentenza 11 aprile 2025, n. 9549) è intervenuta sul tema della moratoria nel pagamento dei creditori nel piano del consumatore alla luce del correttivo-ter: un profilo che incide direttamente sui tempi del piano e, quindi, su quanto spazio c’è per riadattarlo quando la situazione del debitore cambia. Sul piano generale, la giurisprudenza di merito ha ammesso la riproposizione di un nuovo piano dopo una revoca dovuta a ragioni esclusivamente tecniche, purché il nuovo piano superi le criticità del precedente: una via d’uscita che però è meglio non dover percorrere.
Profilo 3 — Sei in liquidazione controllata (dipendente, pensionato o comunque persona fisica)
La tua situazione
Il tribunale ha aperto la liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e seguenti CCII. È stato nominato un liquidatore, magari è in corso la vendita della casa o di una quota, e ogni mese una parte del tuo stipendio o della tua pensione, quella che supera la soglia di mantenimento fissata dal giudice, va alla procedura. Sai che, in assenza di cause ostative, dopo tre anni dall’apertura potrai ottenere l’esdebitazione. Ora pensi di trasferirti: per lavoro, per stare vicino ai figli, per vivere con una pensione in un Paese meno costoso.
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma ti chiedono anche più di quanto speri: la procedura resta italiana, ma ti segue ovunque tu vada.
Cosa cambia per te
La liquidazione controllata ha carattere universale: coinvolge tutto il patrimonio del debitore, compresi i beni e i redditi che sopravvengono durante la procedura, con esclusione di ciò che serve al mantenimento tuo e della famiglia, nei limiti fissati dal giudice (art. 268, comma 4, CCII) e dei beni impignorabili.
La Corte costituzionale, con la sentenza 19 gennaio 2024 n. 6, ha chiarito che la procedura può apprendere i beni sopravvenuti al debitore nei tre anni successivi all’apertura, in coerenza con il limite temporale desumibile dall’esdebitazione e fermo il rispetto della ragionevole durata. In pratica il triennio è, per i redditi futuri, il tetto massimo ma anche, se i creditori non sono ancora soddisfatti, la durata minima dell’apprensione.
Trasferirsi all’estero non interrompe questo meccanismo. Il tuo nuovo stipendio olandese o la tua pensione italiana accreditata in Portogallo restano soggetti all’apprensione della parte eccedente il mantenimento. Se ti trasferisci in un altro Stato membro UE, la decisione di apertura della procedura principale italiana è riconosciuta negli altri Stati membri secondo il Regolamento 2015/848, e il liquidatore può esercitarvi i propri poteri. Se ti trasferisci fuori dall’UE, il riconoscimento dipende dalla legge locale e dalle convenzioni: in concreto, il liquidatore italiano potrebbe avere più difficoltà a rivolgersi al tuo datore di lavoro straniero, ma questo non riduce il tuo obbligo, che resta quello di versare spontaneamente alla procedura quanto dovuto.
La soglia di mantenimento non è fissa per sempre. Nei provvedimenti di apertura i tribunali prevedono spesso che la somma esclusa possa essere variata con apposita istanza in caso di mutamento delle circostanze, adeguatamente provato: un tribunale piemontese, ad esempio, ha fissato il fabbisogno in 1.533 € mensili per un debitore solo, confrontandolo con la spesa mediana ISTAT, precisando che ogni variazione andava chiesta con istanza documentata. Se all’estero il costo della vita è più alto, la strada corretta è chiedere l’adeguamento della soglia, non trattenere di tua iniziativa una parte maggiore del reddito.
I numeri
Ipotesi A, dipendente: liquidazione aperta il 14 marzo 2025, soglia di mantenimento 1.480 €, stipendio netto 1.960 €, quota mensile alla procedura 480 €. A settembre 2025 ti trasferisci in Irlanda con stipendio netto di 3.170 €, affitto e costi più alti: presenti istanza documentata e il giudice porta la soglia a 2.290 €. La quota mensile diventa 880 €. Dall’ottobre 2025 al marzo 2028, per circa 30 mesi, la procedura incassa 26.400 € in più di quanto avrebbe incassato se fossi rimasto: è l’effetto del reddito sopravvenuto.
Ipotesi B, pensionato: pensione netta 1.410 €, soglia 1.230 €, quota alla procedura 180 € al mese. Ti trasferisci in un Paese dove il costo della vita è più basso. La soglia di mantenimento, commisurata al nuovo contesto, potrebbe essere rivista anche al ribasso: l’istanza di revisione può essere presentata dal liquidatore, oltre che da te. Tenerlo presente evita sorprese.
Il pensionato che si trasferisce: una situazione a parte
Per chi è in liquidazione controllata con la sola pensione, il trasferimento ha caratteristiche proprie. La pensione italiana continua di regola a essere erogata dall’ente previdenziale italiano anche se il titolare risiede all’estero, e questo facilita il controllo del liquidatore: l’importo è noto, stabile e documentabile. D’altra parte, trasferirsi proprio per ridurre il costo della vita significa che la soglia di mantenimento fissata con riferimento al contesto italiano potrebbe non essere più coerente con le nuove spese effettive.
Due errori ricorrono spesso. Il primo è chiedere di mantenere una soglia calibrata sui costi italiani mentre si vive in un Paese molto meno caro: è una posizione difficile da sostenere se il liquidatore documenta la differenza. Il secondo, opposto, è non considerare le spese nuove che il trasferimento comporta, come l’assistenza sanitaria privata o i viaggi per le visite familiari: sono voci che possono essere legittimamente rappresentate al giudice.
Per il pensionato, inoltre, conta la continuità della documentazione: i certificati di esistenza in vita richiesti dall’ente pensionistico, le variazioni di accredito sul conto estero, le eventuali trattenute fiscali nel nuovo Paese sono tutti elementi che il liquidatore può chiedere. Averli ordinati evita ritardi che, in una procedura a termine, pesano.
I rischi specifici
Il rischio principale, per il tuo profilo, è compromettere l’esdebitazione. La liberazione dai debiti residui è il vero obiettivo della liquidazione controllata, e il CCII la subordina a condotte corrette del debitore: tra queste, non aver ostacolato o rallentato la procedura e aver fornito agli organi le informazioni e i documenti utili. Un trasferimento non comunicato, versamenti interrotti, redditi esteri non dichiarati sono esattamente le condotte che un creditore o il liquidatore possono portare davanti al giudice per contestare il beneficio.
Il secondo rischio è patrimoniale: portare con sé all’estero beni o somme che appartengono alla massa. Un conto aperto nel nuovo Paese su cui confluiscono somme che avrebbero dovuto andare al liquidatore è un problema serio, anche sotto il profilo della meritevolezza.
Il terzo rischio è pratico: il liquidatore deve poterti raggiungere. Se cambi indirizzo, numero e casella di posta senza comunicarlo, anche la più banale richiesta di documenti diventa un inadempimento.
Le mosse giuste
- Informa il liquidatore per iscritto prima del trasferimento, indicando nuovo indirizzo, nuovo datore di lavoro, nuovo conto di accredito.
- Chiedi, se serve, la revisione della soglia di mantenimento con istanza documentata (contratto d’affitto, costi di trasporto, spese per figli).
- Organizza versamenti mensili tracciabili alla procedura, con buste paga o cedolini tradotti se necessario.
- Non trasferire patrimonio né apri rapporti all’estero senza averli dichiarati.
- Programma la domanda di esdebitazione tenendo conto dei tempi: allo scadere del triennio servono relazioni e documenti aggiornati, che dall’estero richiedono più tempo.
Chi segue come Gestore della crisi e come fiduciario di un OCC le procedure di sovraindebitamento, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, sa che l’esdebitazione si conquista mese per mese con la trasparenza verso il liquidatore: ed è su questo che imposta la gestione di un trasferimento durante la liquidazione controllata.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla sentenza della Corte costituzionale n. 6/2024, è utile il Tribunale di Torino (13 febbraio 2025, Pres. Astuni, Est. Pittaluga): quando l’unico attivo della liquidazione è la quota di reddito da lavoro eccedente il mantenimento, grava sul debitore e sull’OCC l’onere di dimostrare l’utilità per i creditori, e il tribunale vaglia in modo penetrante la relazione del gestore. Per chi si trasferisce all’estero, questo significa che la stabilità e la verificabilità del nuovo reddito diventano elementi centrali anche nella fase di apertura.
Profilo 4 — Sei un professionista o un imprenditore minore in concordato minore
La tua situazione
Sei un libero professionista, un artigiano, un piccolo commerciante, un imprenditore agricolo: un soggetto che non può accedere alla liquidazione giudiziale e che per risolvere la crisi ha scelto, o sta valutando, il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII). Magari la tua attività in Italia non regge più e all’estero hai un’occasione: un incarico, un socio, un mercato diverso. Oppure vuoi semplicemente chiudere tutto e ricominciare altrove.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: nel tuo caso il trasferimento non riguarda solo la persona, ma anche l’attività. E ciò che fai dell’attività prima di partire può chiuderti la strada del concordato.
Cosa cambia per te
Il concordato minore presuppone una proposta ai creditori che può essere in continuità (prosegui l’attività e paghi con i flussi che produce) o, a determinate condizioni, liquidatoria con apporto di risorse esterne. In entrambi i casi l’attività d’impresa o professionale è il cuore della procedura.
La regola più importante per te, oggi, è quella fissata dalla Cassazione con la sentenza 16 giugno 2026 n. 20141: la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche se si tratta di imprenditore individuale e anche se il concordato è liquidatorio. Se quindi pensi di chiudere la ditta e cancellarti prima di partire, e solo dopo chiedere il concordato minore, sappi che quella porta è chiusa: resta la liquidazione controllata, con l’esdebitazione finale.
Per il professionista iscritto a un albo la questione è in parte diversa, ma la logica è la stessa: il concordato minore serve a gestire la crisi di un’attività, e le scelte di cessazione vanno ponderate prima, non dopo.
Sul piano della giurisdizione, per chi esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente il COMI si presume nel luogo della sede principale di attività, e nel Regolamento UE la presunzione non opera se la sede è stata spostata in un altro Stato membro nei tre mesi precedenti la domanda. L’art. 26, comma 1, CCII consente inoltre di assoggettare a procedura in Italia l’imprenditore che ha il COMI all’estero ma mantiene una dipendenza in Italia.
Se il concordato è già omologato ed è in continuità, trasferirti all’estero può significare che l’attività su cui si regge il piano non prosegue più come previsto: anche qui la revoca per inadempimento o per inattuabilità del piano (art. 82 CCII per il concordato minore) è il rischio da prevenire.
I numeri
Ipotesi: studio tecnico individuale, debiti per 184.650 €, concordato minore in continuità omologato con pagamento del 28% in cinque anni, pari a 51.702 €, finanziato con un margine annuo previsto di 10.340 €. Nel secondo anno ricevi un’offerta da una società di ingegneria a Monaco di Baviera, con stipendio netto di 4.100 € al mese.
Se chiudi lo studio e parti senza dire nulla, i flussi della continuità scompaiono: dopo aver versato circa 10.340 € resta un residuo di 41.362 € senza copertura, e il piano diventa inattuabile. Se invece prima di partire lavori con l’OCC e con il commissario a una modifica, che sostituisca i flussi dello studio con una quota dello stipendio tedesco (ad esempio 860 € al mese per 48 mesi, pari a 41.280 €, più una piccola integrazione), il piano può restare in piedi nella sostanza. Se la modifica non è praticabile, la via ordinata è valutare con anticipo la conversione in liquidazione controllata, anziché subirla.
Il professionista iscritto a un albo
Se sei un avvocato, un ingegnere, un commercialista, un medico o un altro professionista ordinistico, la tua attività non passa per il registro delle imprese ma per l’albo. Trasferirti all’estero può significare continuare a esercitare da remoto, trasferire l’iscrizione, sospenderla o cancellarti. Ogni scelta ha riflessi sulla procedura: nel concordato minore in continuità, la cancellazione dall’albo interrompe i flussi su cui il piano si regge; la sospensione può essere temporanea e compatibile con una modifica; l’esercizio da remoto può invece mantenere in vita, in tutto o in parte, la base del piano.
C’è anche un aspetto di qualificazione dei debiti. I debiti contratti per l’attività professionale (fornitori, collaboratori, finanziamenti per lo studio) non sono debiti del consumatore; quelli personali sì. Se all’estero cambierai completamente vita e cesserai l’attività, la domanda su quale strumento sia più adatto va posta prima di comunicare la cessazione all’ordine, non dopo. È esattamente il tipo di valutazione in cui la lettura contabile dello staff e quella giuridica devono andare insieme.
I rischi specifici
Il rischio principale è la cancellazione “precipitosa”: chiudere la partita IVA e cancellarsi dal registro delle imprese prima di aver scelto lo strumento, bruciando così il concordato minore. Il secondo rischio è la dispersione dell’attivo aziendale: attrezzature, crediti verso clienti, avviamento lasciati andare nel momento del trasferimento, che invece potevano finanziare la proposta.
Il terzo rischio è comunicativo. La Cassazione, con l’ordinanza 15 maggio 2024 n. 13368, ha affermato in materia di insolvenza che l’imprenditore che ha in corso il trasferimento della propria sede all’estero ha l’obbligo di mantenere in funzione la casella PEC, con piena validità delle notifiche effettuate su quell’indirizzo. Tradotto: la PEC dell’attività non si spegne quando si chiude l’ufficio.
Le mosse giuste
- Non cancellarti dal registro delle imprese prima di aver deciso lo strumento. È la mossa più importante, e la più irreversibile.
- Valuta con anticipo se la continuità è compatibile con il trasferimento, anche in forma diversa (collaborazioni da remoto, cessione dell’attività, affitto).
- Censisci l’attivo aziendale prima di partire: crediti verso clienti, beni strumentali, contratti in corso.
- Mantieni PEC e domicilio digitale attivi per tutta la durata della procedura.
- Se la crisi è ancora gestibile, considera la composizione negoziata: per l’imprenditore sotto soglia che ha ancora un’attività in piedi può essere lo strumento che consente di negoziare prima di dover partire.
Giurisprudenza dedicata
Le due pronunce di riferimento sono la Cass. 20141/2026 sull’inammissibilità del concordato minore per l’imprenditore cancellato, confermata poco dopo da un’ulteriore ordinanza della stessa sezione, e la Cass. 13368/2024 sull’obbligo di mantenere attiva la PEC durante il trasferimento della sede all’estero. Utile anche la più recente Cass. 31727/2025, che per il superamento delle presunzioni sul COMI richiede la prova della riconoscibilità da parte dei terzi del diverso centro di interessi.
Profilo 5 — Hai ottenuto l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII)
La tua situazione
Non avevi nulla da offrire ai creditori, né beni né redditi eccedenti il minimo per vivere. Il giudice ti ha riconosciuto meritevole e ti ha concesso l’esdebitazione “a costo zero” prevista dall’art. 283 CCII. Hai chiuso con i debiti e ora, magari proprio grazie a questa ripartenza, ti si apre la possibilità di lavorare all’estero con uno stipendio che in Italia non avresti mai avuto.
Per chi è nella tua posizione, la liberazione è reale, ma non è ancora del tutto definitiva: per un periodo la legge ti chiede di dichiarare ciò che migliora la tua situazione.
Cosa cambia per te
L’esdebitazione dell’incapiente è concessa una sola volta e con una clausola di “reversibilità”. Il decreto indica le modalità e il termine entro cui devi presentare, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle utilità sopravvenute (art. 283, comma 7). Se nel periodo previsto dalla norma (tre anni dal decreto nel testo vigente dopo il correttivo del 2024; il testo originario parlava di quattro anni) sopravvengono utilità rilevanti che consentono di soddisfare i creditori, il debito torna esigibile nei limiti di quelle utilità. L’OCC vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione. Non sono considerate utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
Il Tribunale di Verona, con decreto del 12 gennaio 2026, ha dato una prima applicazione concreta di questo meccanismo, chiarendo tra l’altro che l’estensione dell’esdebitazione, cioè quali debiti ne sono coperti, va determinata secondo la norma generale dell’art. 278 CCII. Soprattutto, ha confermato che la clausola di reversibilità non è una revoca automatica, ma una riapertura selettiva e proporzionata degli obblighi di pagamento, nei limiti delle nuove utilità.
La regola più importante per te è quindi: il nuovo lavoro all’estero non ti fa perdere l’esdebitazione, ma è un’utilità che va dichiarata. Omettere la dichiarazione annuale, invece, è causa di revoca.
I numeri
Ipotesi: esdebitazione concessa con decreto del 9 ottobre 2025 su debiti per 58.920 €. Nel 2026 ti trasferisci in Svizzera con stipendio netto di 4.650 CHF al mese. Il costo della vita locale (affitto, assicurazione sanitaria obbligatoria, trasporti) assorbe circa 3.980 CHF. L’eccedenza mensile è di circa 670 CHF, cioè poco più di 8.000 CHF l’anno.
Il 10% del debito esdebitato è 5.892 €. Se le utilità sopravvenute, al netto delle spese necessarie per vivere, permettono di superare questa soglia in modo stabile, il giudice può ritenere che siano “rilevanti” e riaprire gli obblighi di pagamento nei limiti di tali utilità. Se invece l’eccedenza si riduce a poche decine di franchi al mese perché l’affitto è più alto del previsto, l’utilità può non essere rilevante. In entrambi i casi, la dichiarazione annuale va presentata, completa e documentata: sarà il giudice, non tu, a valutare.
Come preparare la dichiarazione annuale dall’estero
La dichiarazione delle utilità sopravvenute non ha un modello unico nazionale: modalità e termini sono indicati nel decreto che concede l’esdebitazione. In generale, una dichiarazione solida dovrebbe riportare: tutti i redditi percepiti nell’anno, in Italia e all’estero, con le relative prove (buste paga, certificazioni del datore di lavoro, estratti conto); le spese necessarie per il mantenimento tuo e della famiglia nel Paese in cui vivi, documentate; eventuali eredità, donazioni, vincite o altri incrementi patrimoniali; il calcolo dell’eventuale eccedenza.
Per chi vive all’estero conviene aggiungere due accorgimenti: la conversione in euro degli importi in valuta, indicando il criterio usato, e la traduzione dei documenti essenziali. Non sono formalità: servono a evitare che il giudice o l’OCC debbano chiedere integrazioni, con il rischio che la dichiarazione venga considerata incompleta. E una dichiarazione incompleta, in un sistema che collega la revoca all’omessa presentazione, è un rischio che non vale la pena correre.
I rischi specifici
Il rischio principale è pensare che, avendo lasciato l’Italia, la dichiarazione annuale non ti riguardi più. È esattamente il contrario: proprio perché i tuoi redditi esteri non sono visibili come quelli italiani, la dichiarazione diventa lo strumento con cui dimostri la tua buona fede.
Il secondo rischio è sottovalutare il confronto tra costo della vita e reddito: dichiarare solo lo stipendio lordo, senza documentare le spese necessarie, porta a una fotografia distorta delle utilità. Il terzo rischio riguarda chi aveva già alle spalle un fallimento: la Cassazione (ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108) ha escluso che il debitore già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione fallimentare, possa invocare l’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizione debitoria.
Le mosse giuste
- Segna in calendario le scadenze della dichiarazione annuale indicate nel decreto.
- Comunica all’OCC il trasferimento e il nuovo recapito, perché è l’organismo che vigila sul deposito.
- Documenta reddito e costi del nuovo Paese con contratto, buste paga, contratto d’affitto, polizze obbligatorie, tradotti se necessario.
- Non ricorrere a finanziamenti per “mascherare” la situazione: non sono utilità, ma possono diventare nuovi debiti.
- Se le utilità diventano rilevanti, valuta con un professionista come proporre un pagamento sostenibile anziché attendere l’iniziativa dei creditori.
Giurisprudenza dedicata
Oltre al Tribunale di Verona (decreto 12 gennaio 2026) e alla Cass. 30108/2025, merita attenzione la giurisprudenza di merito che, già nella fase di accesso, distingue nettamente tra chi ha un reddito, anche minimo, da mettere a disposizione (e deve passare per la liquidazione controllata) e chi non ha alcuna utilità da offrire (e accede all’art. 283): il già citato Tribunale di Torino, 13 febbraio 2025, indica espressamente l’esdebitazione dell’incapiente come alternativa quando la liquidazione non può offrire utilità ai creditori.
Tre buste paga, tre esiti: i numeri di chi parte
Mettiamo ora a confronto, con numeri paralleli, tre profili diversi che affrontano lo stesso problema: un trasferimento in un Paese UE con uno stipendio netto di 2.870 € al mese e un costo della vita stimato in 2.190 €, con un’eccedenza teorica di 680 €. Sono esercizi dimostrativi, non casi reali.
Simulazione 1 — Consumatore con piano omologato. Piano con rata di 395 € per 84 mesi, di cui 31 già pagati. Prima del trasferimento lo stipendio era di 1.720 € e il fabbisogno di 1.325 €. Con il trasferimento l’eccedenza sale a 680 €: la rata resta sostenibile. Costi straordinari del trasloco: 3.640 €, coperti con due mesi di eccedenza piena e un accordo con l’OCC per differire una rata. Esito: il piano prosegue; restano 53 rate per 20.935 €. I creditori non ricevono di più (il piano omologato non si rinegozia al rialzo per il solo aumento dello stipendio), ma il rischio di revoca è azzerato se la comunicazione è tempestiva. Se invece il debitore non avesse comunicato nulla e avesse saltato tre rate (1.185 €), un creditore avrebbe potuto chiedere la revoca per inadempimento.
Simulazione 2 — Debitore in liquidazione controllata. Liquidazione aperta il 22 maggio 2025. Soglia di mantenimento iniziale 1.410 € su uno stipendio italiano di 1.690 €: quota alla procedura 280 €. Trasferimento a gennaio 2026. Istanza di revisione della soglia, accolta a 2.190 €: quota alla procedura 680 €. Dal febbraio 2026 al maggio 2028 (28 mesi) la procedura incassa 19.040 €, contro i 7.840 € che avrebbe incassato alle condizioni precedenti. Esito: maggiore soddisfazione per i creditori, esdebitazione alla scadenza del triennio se le condotte sono state corrette. Se invece il debitore avesse trattenuto per sé l’intera eccedenza, i 19.040 € non versati sarebbero diventati l’argomento principale contro il beneficio.
Simulazione 3 — Esdebitato incapiente. Decreto di esdebitazione del 17 febbraio 2025 su debiti per 43.760 €; il 10% è 4.376 €. Trasferimento a giugno 2025 con lo stesso stipendio di 2.870 € e un’eccedenza di 680 €, cioè 8.160 € l’anno. La dichiarazione annuale deve riportare il nuovo reddito. Poiché l’eccedenza annua supera nettamente il 10% del debito, è probabile che il giudice ravvisi un’utilità rilevante e riapra gli obblighi di pagamento nei limiti di tale utilità. Esito: la liberazione non viene revocata se il debitore dichiara, ma i creditori possono ottenere un pagamento parziale. Se il debitore non presenta la dichiarazione, il rischio è la revoca del beneficio.
Lo stesso trasferimento, lo stesso stipendio, tre esiti diversi: nel piano omologato cambia poco, nella liquidazione cambia molto per i creditori, nell’esdebitazione dell’incapiente può riaprirsi una parte del debito. È la dimostrazione più concreta che la risposta dipende dal profilo, non dalla destinazione.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
La vita reale raramente rispetta le categorie. Ecco le combinazioni più frequenti.
Il dipendente con una piccola partita IVA accessoria. Se hai un lavoro dipendente e, a margine, una partita IVA per qualche consulenza, sei in una zona grigia: per il CCII sei consumatore solo per i debiti estranei all’attività professionale eventualmente svolta. Un trasferimento all’estero impone di chiarire se la partita IVA verrà chiusa o mantenuta e quali debiti sono legati all’attività. Se hai debiti professionali significativi e intendi chiudere l’attività, valuta prima lo strumento: la cancellazione può precludere il concordato minore (Cass. 20141/2026), mentre la liquidazione controllata resta disponibile.
Il pensionato garante di un figlio. Hai prestato una fideiussione per il mutuo o per l’attività di un figlio e ora vuoi trasferirti all’estero con la tua pensione. La qualificazione dei debiti da garanzia (consumeristici o legati a un’attività professionale) incide sullo strumento accessibile; la giurisprudenza di legittimità recente ha negato la qualità di consumatore a chi presta una fideiussione che costituisce espressione di un’attività professionale. Sul piano del trasferimento, per te valgono le regole del profilo 3 se sei in liquidazione (la pensione eccedente la soglia continua ad essere appresa ovunque tu viva) o del profilo 2 se hai un piano.
La famiglia che parte insieme. Il CCII consente procedure familiari (art. 66) per i membri della stessa famiglia conviventi o con un’origine comune del sovraindebitamento. Se uno dei coniugi parte prima e l’altro dopo, o se solo uno dei due si trasferisce, il coordinamento della procedura unitaria diventa delicato: la convivenza al momento della domanda è un presupposto, e una separazione di fatto per ragioni di lavoro va spiegata con cura all’OCC.
Il lavoratore frontaliero. Vivi in Italia e lavori in Svizzera, o viceversa. Qui il COMI è spesso la questione più difficile: residenza, famiglia, luogo di lavoro e conti possono trovarsi in Stati diversi. Per il frontaliero che mantiene casa e famiglia in Italia, la presunzione legata alla residenza tende a reggere; ma un reddito prodotto fuori dall’UE pone al liquidatore problemi pratici di apprensione che vanno affrontati con versamenti volontari, tracciabili e documentati.
Il debitore che parte lasciando un immobile in Italia. È una situazione molto frequente: la casa di famiglia, magari gravata da ipoteca, resta in Italia mentre il debitore si trasferisce. Se la procedura non è ancora stata avviata, l’immobile è un elemento da considerare nella valutazione del COMI, ma da solo non basta a fissarlo in Italia (CGUE C-253/19). Se sei in liquidazione controllata, l’immobile rientra nell’attivo e il liquidatore procederà alla vendita a prescindere da dove vivi; la tua collaborazione (accesso all’immobile, consegna delle chiavi, documentazione) resta necessaria anche a distanza. Se hai un piano del consumatore che prevede il mantenimento dell’abitazione, il fatto che non sia più la tua abitazione principale può richiedere un ripensamento del piano insieme all’OCC.
Chi passa da un profilo all’altro durante la procedura. Il piano del consumatore revocato che si converte in liquidazione controllata; la liquidazione che si chiude per mancanza di utilità e lascia spazio all’art. 283; il professionista che perde l’attività e diventa consumatore. Ogni passaggio cambia le regole del trasferimento: ciò che era una semplice comunicazione all’OCC può diventare un obbligo verso un liquidatore.
Il confronto tra profili
Riassumiamo in una tabella le differenze essenziali. Le righe sono gli aspetti che cambiano davvero; le colonne i cinque profili di questa guida. La tabella non sostituisce le sezioni dedicate, ma aiuta a capire con un colpo d’occhio dove si concentra il rischio per ciascuno.
| Aspetto | 1. Prima della domanda | 2. Piano del consumatore | 3. Liquidazione controllata | 4. Concordato minore | 5. Esdebitato incapiente |
|---|---|---|---|---|---|
| Il trasferimento sposta il giudice? | Può farlo: decide il COMI al deposito | No, se omologato/aperto in Italia | No | No, se già aperto; prima conta la sede di attività | No |
| Riferimenti temporali chiave | 1 anno (artt. 26 e 28 CCII); 6 mesi UE (3 per professionisti) | Durata del piano | Triennio dall’apertura | Durata del piano | Periodo di vigilanza sulle utilità sopravvenute |
| Cosa succede al reddito estero | Rileva per scegliere lo strumento | Serve a pagare le rate | Eccedenza sulla soglia alla procedura | Può sostituire i flussi dell’attività | Va dichiarato annualmente |
| Rischio principale | Difetto di giurisdizione | Revoca per inadempimento o inattuabilità | Perdita dell’esdebitazione | Cancellazione che preclude il concordato | Revoca per omessa dichiarazione |
| A chi comunicare | OCC in preparazione | OCC | Liquidatore | OCC/commissario | OCC (vigilanza) |
| Strumento correttivo | Tempestività del deposito | Modifica del piano | Revisione della soglia di mantenimento | Modifica o conversione | Dichiarazione completa e documentata |
Le domande che valgono per tutti
Devo chiedere un’autorizzazione al giudice per trasferirmi? Di regola no: nessuna norma del CCII subordina il trasferimento a un’autorizzazione. Devi però informare tempestivamente l’organo che segue la tua procedura (OCC, liquidatore, commissario) e, quando il trasferimento incide sull’esecuzione, attivare gli strumenti previsti: modifica del piano, revisione della soglia di mantenimento, dichiarazione delle utilità.
Posso partecipare alle udienze dall’estero? Le procedure di sovraindebitamento si svolgono prevalentemente in forma telematica e spesso a trattazione scritta. Nella maggior parte dei casi la tua presenza fisica non è indispensabile, ma devi essere raggiungibile e il tuo difensore deve poter interloquire con te in tempi rapidi.
Cosa succede se perdo il lavoro all’estero durante la procedura? Vale lo stesso principio del trasferimento: comunicarlo subito. Nel piano del consumatore può rendere necessaria una modifica; nella liquidazione controllata riduce o azzera la quota da versare, ma non incide sull’esdebitazione se le condotte restano corrette; per l’incapiente semplicemente non ci sono utilità da dichiarare.
Se mi trasferisco, i creditori possono pignorarmi all’estero? Durante la procedura operano i divieti e le protezioni previste dal CCII, e all’interno dell’UE la procedura principale italiana è riconosciuta negli altri Stati membri. Chi però si trasferisce senza aver avviato nessuna procedura resta esposto alle azioni dei creditori, che nell’UE dispongono di strumenti di circolazione delle decisioni.
Tornare in Italia dopo qualche anno cambia qualcosa? Per le procedure già aperte, no: proseguono dove sono. Per chi rientra senza aver mai avviato una procedura, il rientro può riportare il COMI in Italia e rendere nuovamente accessibile il sovraindebitamento italiano, fermo il controllo del giudice sulla stabilità del nuovo centro di interessi.
Il trasferimento può essere una ragione per chiedere la modifica o la conversione della procedura? Sì, può esserlo, se incide davvero sulla capacità di adempiere. Un nuovo reddito, costi di vita diversi, la cessazione di un’attività sono circostanze sopravvenute che la legge considera: nel piano del consumatore la revoca è prevista quando il piano diventa inattuabile e non è possibile modificarlo, il che presuppone che la modifica vada tentata; nella liquidazione controllata la soglia di mantenimento può essere rivista. La chiave è che il trasferimento sia reale e documentato, non uno strumento per ridurre ciò che spetta ai creditori.
Posso cambiare idea e rientrare prima della fine della procedura? Certamente. Il rientro va comunicato con la stessa cura della partenza, perché cambia di nuovo reddito, costi e recapiti. Nella liquidazione controllata, ad esempio, una soglia di mantenimento aumentata per il costo della vita estero dovrà essere riportata al livello coerente con la nuova situazione italiana.
La giurisprudenza profilo per profilo
Raccogliamo qui tutti i riferimenti richiamati nella guida, ordinati per il profilo cui si applicano. Per ciascuno trovi gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta per chi pensa di trasferirsi.
Per chi non ha ancora presentato la domanda
Corte di giustizia UE, 16 luglio 2020, causa C-253/19 (MH e NI c. OJ e Novo Banco). Per la persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale, la presunzione che il COMI coincida con la residenza abituale non viene meno solo perché l’unico immobile si trova in un altro Stato; serve una valutazione globale, attenta a come i creditori percepiscono la situazione. Rilevanza: chi parte lasciando in Italia la casa non ha per ciò solo il COMI in Italia, e viceversa.
Corte di giustizia UE, 2 maggio 2006, causa C-341/04 (Eurofood). Il COMI deve essere individuato sulla base di elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi. Rilevanza: è la radice del requisito della “riconoscibilità” che oggi la Cassazione applica anche alle presunzioni del CCII.
Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2020, n. 28981. Ai fini delle presunzioni sul COMI, gli spostamenti avvenuti nel periodo che precede la domanda di apertura sono irrilevanti. Rilevanza: chi si trasferisce poco prima di depositare non può contare su un cambio automatico di giurisdizione.
Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31727. Le presunzioni dell’art. 27, comma 3, CCII si superano solo provando sia la gestione abituale degli interessi in un luogo diverso, sia la percepibilità di tale collocazione da parte dei terzi. Rilevanza: è il test concreto con cui il tribunale verificherà dove si trova il tuo centro di interessi.
Tribunale di Torino, sentenza 21 novembre 2025, n. 471. Dichiarato il difetto di giurisdizione su un ricorso per liquidazione controllata presentato da un debitore che lavorava stabilmente all’estero, nonostante il dedotto legame con l’Italia. Rilevanza: dimostra che il rischio di depositare “troppo tardi” è concreto.
Cass. civ., Sez. Un., 11 marzo 2013, n. 5945; Cass. civ., Sez. Un., 18 aprile 2013, n. 9414; Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 2016, n. 3059. In tema di trasferimento all’estero della sede dell’impresa, un trasferimento fittizio non esclude la giurisdizione italiana, mentre un trasferimento effettivo, accertato in concreto, la esclude. Rilevanza: il principio di effettività guida anche la valutazione del trasferimento della persona fisica.
Per il consumatore con piano
Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549. Pronuncia sulla moratoria nel pagamento dei creditori nel piano del consumatore, commentata alla luce del correttivo-ter. Rilevanza: i tempi del piano determinano quanto margine esiste per riadattarlo quando il debitore si trasferisce e cambiano reddito e costi.
Per chi è in liquidazione controllata
Corte costituzionale, 19 gennaio 2024, n. 6. La liquidazione controllata può apprendere i beni sopravvenuti al debitore nei tre anni successivi all’apertura, in coerenza con il limite dell’esdebitazione e nel rispetto della ragionevole durata. Rilevanza: il reddito prodotto all’estero durante il triennio resta soggetto all’apprensione per la parte eccedente il mantenimento.
Tribunale di Torino, 13 febbraio 2025 (Pres. Astuni, Est. Pittaluga). Quando l’unico attivo è la quota di reddito eccedente il mantenimento, il debitore e l’OCC devono dimostrare l’utilità per i creditori e il tribunale vaglia a fondo la relazione del gestore. Rilevanza: la stabilità e la verificabilità del reddito estero diventano centrali anche in fase di apertura.
Per il professionista e l’imprenditore minore
Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. La domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile in ogni caso, anche se individuale e anche se il concordato è liquidatorio. Rilevanza: chiudere la ditta per emigrare prima di chiedere il concordato preclude questa strada.
Cass. civ., Sez. I, ord. 15 maggio 2024, n. 13368. L’imprenditore che ha in corso il trasferimento della sede all’estero deve mantenere operativa la PEC, e le notifiche effettuate su di essa sono valide. Rilevanza: chi parte non può “spegnere” il domicilio digitale dell’attività.
Per l’esdebitato incapiente
Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore già dichiarato fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizione. Rilevanza: delimita chi può contare su questo beneficio prima di un trasferimento.
Tribunale di Verona, decreto 12 gennaio 2026. Prima applicazione del meccanismo di reversibilità dell’art. 283: le utilità sopravvenute riaprono l’esigibilità in misura proporzionata, senza revoca automatica; l’estensione dell’esdebitazione segue l’art. 278 CCII. Rilevanza: il nuovo stipendio estero va dichiarato, ma non cancella da solo il beneficio.
Cosa può fare lo Studio Monardo per chi vuole trasferirsi durante il sovraindebitamento
Quando un sovraindebitato decide di trasferirsi, la procedura va accompagnata con strumenti precisi. Ecco cosa fa concretamente lo Studio, profilo per profilo.
- Ricostruiamo il tuo COMI prima del deposito: per chi non ha ancora presentato la domanda, raccogliamo e ordiniamo gli elementi (residenza, lavoro, conti, famiglia, beni) e verifichiamo, date alla mano, se la giurisdizione italiana è sostenibile rispetto all’anno degli artt. 26 e 28 CCII e ai sei mesi del Regolamento UE.
- Pianifichiamo la tempistica del deposito: incrociamo la data prevista di partenza con i tempi di lavoro dell’OCC per individuare la finestra più sicura.
- Predisponiamo la comunicazione formale del trasferimento all’OCC, al liquidatore o al commissario, con l’allegazione documentale necessaria.
- Per i consumatori con piano, costruiamo la proposta di modifica quando il nuovo reddito o i nuovi costi rendono la rata insostenibile, prima che si arrivi all’inadempimento.
- Per chi è in liquidazione controllata, redigiamo l’istanza di revisione della soglia di mantenimento, documentando il costo della vita nel nuovo Paese.
- Organizziamo con il liquidatore un sistema di versamenti tracciabili dei redditi esteri, per preservare le condizioni dell’esdebitazione.
- Per professionisti e imprenditori minori, verifichiamo prima di ogni cancellazione se il concordato minore resta percorribile e, se il piano è in continuità, progettiamo la sostituzione dei flussi o la conversione ordinata.
- Per gli esdebitati incapienti, predisponiamo le dichiarazioni annuali delle utilità sopravvenute, con la quantificazione di reddito e spese necessarie nel Paese di destinazione.
- Difendiamo il debitore nelle istanze di revoca dell’omologazione o dell’esdebitazione e nei relativi reclami, fino al giudizio di legittimità.
- Presidiamo le comunicazioni: domicilio digitale, termini e scadenze, perché la distanza non si trasformi in un inadempimento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi vive una procedura di sovraindebitamento e pensa di trasferirsi, l’abilitazione più rilevante è quella di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno il lavoro dell’organismo, le relazioni che il giudice legge e i controlli sull’esecuzione del piano o sulla liquidazione. Per i professionisti e gli imprenditori minori entra in gioco anche la qualifica di Esperto Negoziatore, utile quando la crisi dell’attività è ancora negoziabile.
La strategia resta la stessa, con lo stesso difensore, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: se un’istanza di revoca o un diniego di esdebitazione arriva al grado di legittimità, non c’è un cambio di mano né di linea. E su ogni caso lavorano insieme avvocati e commercialisti dello staff, perché nel trasferimento all’estero la parte giuridica e quella dei numeri (reddito, costi, soglie, utilità) non si possono separare.
In chiusura: prima capisci chi sei, poi decidi quando partire
Trasferirsi all’estero durante il sovraindebitamento è possibile. Ma la risposta giusta cambia radicalmente a seconda della posizione in cui ti trovi. Il primo passo è riconoscere il tuo profilo; il secondo è agire secondo le tue regole: depositare al momento giusto, comunicare prima di partire, adeguare il piano o la soglia, dichiarare le utilità. Chi rispetta questi passaggi può costruire una nuova vita altrove senza perdere ciò che la procedura gli ha dato o gli sta per dare.
Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché la domanda “posso partire?” si risolve dentro la procedura di sovraindebitamento, nel dialogo con l’OCC, con il liquidatore e con il giudice: il terreno su cui l’Avv. Monardo opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC. E quando serve difendere la procedura fino all’ultimo grado, la qualifica di cassazionista garantisce che la stessa strategia arrivi fino in fondo.
📩 Prima di comunicare la tua partenza all’OCC o al liquidatore, parlane con noi: i contatti dello studio sono riportati al termine di questo articolo, scrivici oggi stesso.
