La risposta breve è no: il concordato in bianco mette al riparo il patrimonio della società, non quello di chi la amministra — e la maggior parte degli amministratori scopre questa differenza quando la banca ha già notificato il precetto a casa loro.
Il fraintendimento nasce da una lettura frettolosa dell’art. 54 del Codice della crisi, la norma che blocca le azioni esecutive e cautelari dei creditori. Quella norma parla di “patrimonio del debitore”. Il debitore, nel concordato preventivo di una società di capitali, è la società: non l’amministratore, non il socio, non il coniuge che ha firmato in calce a una fideiussione otto anni fa. L’ombrello si apre sopra il capannone, i macchinari, i crediti verso clienti, i conti correnti intestati alla S.r.l. Non si apre sopra la casa di famiglia, sul conto personale, sulla quota di comproprietà ereditata dal padre.
L’esperienza insegna che i danni più gravi, in questa materia, non derivano da scelte sbagliate sul piano: derivano da una serie di errori commessi nelle settimane che precedono e seguono il deposito della domanda con riserva, quando l’imprenditore è convinto di aver “messo tutto al sicuro” e abbassa la guardia proprio dove è più scoperto.
Gli errori che si ripetono con maggiore frequenza, e che costano di più, sono sei:
- Credere che le misure protettive coprano anche il patrimonio personale, e quindi non chiedere nulla di specifico a tutela delle garanzie rilasciate.
- Non censire le fideiussioni personali prima di depositare la domanda, ignorando che il deposito è spesso il segnale che fa scattare l’escussione.
- Spostare i beni personali alla vigilia della domanda — fondo patrimoniale, donazioni, intestazioni al coniuge, trust — convinti che sia “tutela patrimoniale”.
- Usare il concordato in bianco come parcheggio, per guadagnare tempo senza un piano reale, esponendosi alla revoca e all’apertura della liquidazione giudiziale.
- Compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione durante il termine concesso dal tribunale, a partire dai pagamenti selettivi.
- Arrivare tardi, continuando a operare dopo che il capitale si è azzerato, e consegnare così al curatore o al liquidatore il criterio di calcolo del danno più temuto.
Lo Studio Monardo segue questa materia dal punto in cui la crisi si affaccia fino al punto in cui, se le cose vanno male, si discute di responsabilità personale davanti a un giudice. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ed è quindi abilitato a operare nel perimetro esatto in cui questa domanda si colloca — la fase in cui l’impresa sceglie lo strumento di regolazione della crisi; è avvocato cassazionista, il che consente di impostare fin dal primo atto le difese sul patrimonio personale sapendo dove finiranno se occorrerà impugnare; ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario, competenza decisiva quando il fronte aperto è quello delle fideiussioni bancarie e delle garanzie pubbliche. La combinazione non è casuale: il tema del titolo sta esattamente all’incrocio fra crisi d’impresa, contenzioso bancario ed esecuzione individuale.
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Errore 1 — Credere che lo scudo del concordato copra anche il patrimonio personale
L’errore. L’amministratore unico di una S.r.l. deposita la domanda di accesso con riserva, ottiene il decreto che assegna il termine, legge che “i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari” e tira il fiato. Due settimane dopo riceve a casa un atto di precetto della banca, fondato non sul contratto di mutuo della società ma sulla fideiussione specifica che aveva sottoscritto nel 2019. Telefona al proprio consulente e dice la frase che si sente ripetere più spesso: “ma come, non siamo protetti?”.
Perché è un errore. Le misure protettive dell’art. 54, comma 2, CCII hanno un perimetro oggettivo preciso: il patrimonio del debitore e i beni e i diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Il debitore che accede allo strumento di regolazione della crisi è il soggetto che ha depositato la domanda. Se quel soggetto è una società di capitali, l’autonomia patrimoniale perfetta che in tempi normali protegge l’amministratore e i soci dai debiti sociali funziona qui esattamente al contrario: separando i due patrimoni, impedisce anche allo scudo concorsuale di travalicare dall’uno all’altro. Chi ha garantito con il proprio patrimonio non è dentro la procedura: è un terzo obbligato, e resta aggredibile.
La regola trova conferma sistematica nell’art. 117, comma 1, CCII, che disciplina gli effetti del concordato omologato: i creditori sono vincolati alla falcidia verso la società, ma conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Se questo vale addirittura a valle dell’omologazione, a maggior ragione vale nella fase prenotativa, dove nulla è ancora stato deciso.
Le conseguenze. Il creditore bancario che detiene una garanzia personale è, dal punto di vista economico, il creditore meno interessato al buon esito del concordato: ha una seconda fonte di soddisfazione che la procedura non tocca. Il risultato è che la domanda con riserva, invece di calmare le acque, spesso accelera l’aggressione del patrimonio personale, perché segnala al garantito che il debitore principale non pagherà e rende conveniente attivare subito la garanzia. Si arriva così al paradosso di un’impresa protetta e di un imprenditore pignorato, con l’aggravante che l’immobile personale magari era la risorsa esterna su cui il piano contava.
Cosa fare invece. La protezione dei beni personali, se è possibile, va chiesta espressamente e motivata, non data per scontata. Lo strumento non è la misura protettiva tipica del comma 2 — che ha quel perimetro e non lo travalica — ma la misura cautelare atipica dell’art. 54, comma 1, CCII, che consente al tribunale di adottare i provvedimenti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti dello strumento di regolazione della crisi. La giurisprudenza di merito l’ha concessa, in più occasioni, per inibire temporaneamente l’escussione di garanzie personali e pubbliche: il Tribunale di Milano con l’ordinanza dell’8 febbraio 2025 ha ragionato in termini di buona fede e di bilanciamento degli interessi sulle garanzie prestate dai soci; il Tribunale di Genova, il 17 febbraio 2025, ha ammesso l’inibitoria sulle garanzie rilasciate da soci e amministratori che avessero messo risorse esterne a disposizione del risanamento, escludendola invece dove norme speciali rendono la garanzia intangibile; il Tribunale di Vicenza, il 23 luglio 2025, ha ammesso la misura atipica volta a impedire temporaneamente l’attivazione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI; il Tribunale di Bologna, il 22 settembre 2025, ha riconosciuto in linea di principio l’estensione della protezione anche al fideiussore, individuandone però con rigore i presupposti; e il Tribunale di Avezzano, in un provvedimento del 22 aprile 2025, ha esaminato una richiesta che comprendeva espressamente l’inibizione ad azionare le fideiussioni personali dell’amministratore, il cui immobile era stato messo a disposizione del piano.
Il filo conduttore è sempre lo stesso ed è l’unico argomento che funziona: il bene personale deve essere strumentale al risanamento, non semplicemente caro a chi lo possiede. Se l’immobile dell’amministratore è destinato alla vendita per finanziare il piano, la sua aggressione da parte di un singolo creditore distrugge una risorsa di tutti i creditori, e l’inibitoria si giustifica. Se l’immobile è solo la casa in cui abita la famiglia, l’argomento non regge e la misura viene rigettata.
Va chiarito anche il profilo temporale, perché è fonte di equivoci ricorrenti. Le misure protettive tipiche operano dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e hanno una durata massima complessiva che il Codice fissa in dodici mesi, proroghe comprese; la misura cautelare a protezione del terzo garante, invece, non gode di quell’automatismo: produce effetti solo dal provvedimento che la concede e per la durata che il tribunale stabilisce, in genere allineata alle tappe del piano. Significa che fra il deposito della domanda e l’eventuale provvedimento cautelare esiste una finestra scoperta, ed è esattamente nella finestra che le banche notificano. Chiedere la misura contestualmente alla domanda, e non a precetto ricevuto, è quindi una scelta di tempo prima ancora che di merito.
Il dettaglio che pochi conoscono. La distinzione fra società di capitali e società di persone è qui decisiva e viene quasi sempre trascurata. Nelle società di persone il socio illimitatamente responsabile risponde dei debiti sociali in via diretta, ancorché sussidiaria: non è un terzo garante, è un condebitore per legge. Su questo presupposto il Tribunale di Venezia, il 6 febbraio 2023, ha esteso le misure protettive al patrimonio di soggetti che erano al tempo stesso soci illimitatamente responsabili e fideiussori, proprio perché la loro responsabilità trova titolo nel rapporto sociale. La stessa logica ha portato il Tribunale di Pistoia, in una decisione del 2024, e più di recente il Tribunale di Padova con la sentenza n. 1027 del 15 giugno 2026 in tema di concordato semplificato, a ritenere che l’effetto esdebitatorio si comunichi al socio illimitatamente responsabile anche quando abbia prestato fideiussione, perché l’art. 117, comma 1, si riferisce ai terzi diversi dai soci. È un orientamento che la Cassazione aveva già impostato nel 2015 con la sentenza n. 3022 e nel 2018 con la sentenza n. 7139. Ma se la società è una S.r.l. o una S.p.A., nulla di tutto questo si applica: l’amministratore è e resta un terzo garante.
Errore 2 — Non censire le garanzie personali prima di depositare la domanda
L’errore. Si arriva al deposito della domanda con riserva con un quadro chiarissimo dei debiti sociali — l’elenco dei creditori è documento necessario — e un quadro vago delle obbligazioni personali. L’amministratore ricorda la fideiussione sul mutuo ipotecario, dimentica quella omnibus rilasciata sull’affidamento di conto corrente, non sa che il leasing dei macchinari era assistito da una garanzia autonoma a prima richiesta, e non ha idea che su tre linee di credito la banca abbia acquisito la copertura del Fondo di garanzia per le PMI.
Perché è un errore. Il deposito della domanda nel registro delle imprese è un fatto pubblico e, nella quasi totalità dei contratti bancari, integra una causa di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione. Il debito sociale diventa immediatamente esigibile per intero, e con esso l’obbligazione del garante, che è per definizione parasitaria del debito principale. Chi non ha mappato le garanzie non ha mappato il momento esatto in cui il proprio patrimonio personale diventa aggredibile: che è, in genere, pochi giorni dopo il deposito.
Va aggiunto un dato che sfugge quasi sempre: l’escussione della garanzia pubblica non estingue il problema, lo trasforma. Quando il Fondo paga la banca, subentra nella posizione del creditore, e il credito che ne deriva assume natura tale da poter essere riscosso con gli strumenti della riscossione coattiva. Il creditore diventa più duro, non più morbido.
Le conseguenze. L’amministratore si trova con due procedure parallele e disallineate: la società dentro una procedura concorsuale che congela tutto e impone tempi lunghi; lui fuori, con un’esecuzione individuale che corre con i suoi tempi e le sue regole. Il concordato può essere omologato con un pagamento del venti per cento ai chirografari e il garante restare obbligato per il cento per cento, perché la falcidia concordataria non è una remissione del debito verso di lui. La Cassazione ha affermato più volte che l’effetto esdebitatorio non si comunica ai coobbligati — nella sentenza n. 22382 del 2019 e, con riferimento alla disciplina degli accordi, nella pronuncia n. 21181 del 2020 — e la conclusione è stata ribadita di recente dalla sentenza n. 6662 del 20 marzo 2026, che ha confermato la permanenza dei diritti verso coobbligati e fideiussori anche negli accordi anteriori alla riforma del 2021.
Cosa fare invece. Prima del deposito, e non dopo, va costruito un fascicolo delle garanzie personali che contenga, per ciascuna posizione: il testo integrale del contratto di garanzia, la data di sottoscrizione, l’importo massimo garantito, la natura — fideiussione ordinaria, fideiussione omnibus, contratto autonomo di garanzia — la presenza di clausole di deroga all’art. 1957 c.c., l’eventuale copertura pubblica, l’identità del soggetto che oggi è titolare del credito dopo le cessioni. Questo fascicolo non serve solo a sapere a cosa si va incontro: serve a decidere se, quando e con quali argomenti chiedere al tribunale una misura cautelare a protezione di quei beni, e serve a verificare se le garanzie siano aggredibili sul piano della validità.
Il dettaglio che pochi conoscono. La qualificazione giuridica della garanzia cambia radicalmente lo spazio di difesa. Nella fideiussione ordinaria il garante può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale; nel contratto autonomo di garanzia, che è svincolato dal rapporto sottostante, resta praticamente solo l’exceptio doli. La distinzione è stata ribadita dalla Cassazione nella pronuncia n. 27675 del 2025, che ha anche escluso l’applicabilità della nullità antitrust al contratto autonomo di garanzia. Molti imprenditori chiamano “fideiussione” un documento che fideiussione non è, e costruiscono una strategia difensiva su eccezioni che in quel testo non sono opponibili. Va aggiunto che anche il fideiussore ha una posizione processuale nella procedura: la Cassazione, con l’ordinanza n. 25268 del 16 settembre 2025, si è occupata dell’insinuazione al passivo del credito della banca verso il fideiussore, a conferma che questi rapporti non stanno fuori dal perimetro concorsuale, ma ci stanno dentro con regole proprie.
Errore 3 — Spostare i beni personali alla vigilia della domanda
L’errore. Nelle settimane in cui si decide di depositare, qualcuno suggerisce all’amministratore di “mettere al sicuro” la casa: costituzione di un fondo patrimoniale, donazione della quota ai figli, vendita simulata al fratello, conferimento in un trust, atto di destinazione. L’operazione viene fatta in fretta, spesso a pochi giorni dal deposito, e viene presentata come pianificazione patrimoniale.
Perché è un errore. Nessuna di queste operazioni funziona nel momento in cui viene fatta, perché il requisito che le renderebbe efficaci — la loro anteriorità rispetto al sorgere del credito, o quantomeno rispetto alla percezione della crisi — è già mancato. L’azione revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c. richiede l’esistenza di un credito, anche non ancora esigibile, il pregiudizio alle ragioni creditorie e la consapevolezza del debitore di arrecarlo. Nella prassi giudiziaria, la scientia damni di chi amministra una società in crisi si dà per dimostrata sulla base del ruolo stesso: la Cassazione, nella pronuncia n. 27675 del 2025, ha ritenuto congrua la motivazione che desumeva l’elemento soggettivo dalla qualità di amministratore di uno dei coniugi e dal contesto di conclamata difficoltà finanziaria. È un accertamento di fatto, e come tale non riesaminabile in sede di legittimità.
Le conseguenze. L’atto non solo viene travolto, ma peggiora la posizione dell’amministratore su tre piani contemporaneamente. Sul piano civilistico, la revocatoria rende l’atto inefficace verso il creditore, che può soddisfarsi sul bene come se non fosse mai uscito dal patrimonio; e per gli atti a titolo gratuito e per i vincoli di indisponibilità l’art. 2929-bis c.c. consente addirittura di procedere a esecuzione entro un anno dalla trascrizione senza attendere una sentenza. Sul piano cautelare, la sequenza di atti dispositivi costituisce essa stessa la prova del periculum: la Corte d’Appello di Venezia, in un provvedimento del 27 maggio 2025, ha autorizzato il sequestro conservativo valorizzando proprio la pluralità di atti dispositivi come dimostrazione della volontà di sottrarsi all’adempimento. Sul piano penale, infine, l’operazione può integrare fattispecie di sottrazione fraudolenta e, in caso di successiva liquidazione giudiziale, alimentare l’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale. L’atto dispositivo dell’ultimo minuto non salva un bene: ne compromette tre, perché consegna al creditore il bene, la misura cautelare e l’argomento penale.
Cosa fare invece. L’unica pianificazione che regge è quella fatta in tempi non sospetti e per finalità autonome, documentabili e coerenti. Quando si è già in crisi, lo spazio è diverso: non si tratta di sottrarre beni, ma di destinarli in modo trasparente al piano, ottenendone in cambio protezione giudiziale. È esattamente la logica che ha portato i tribunali a concedere le misure cautelari di cui si è detto: l’immobile personale che viene messo a disposizione del risanamento ha un titolo per essere protetto dall’aggressione individuale, l’immobile nascosto non ne ha nessuno. La differenza fra le due strade non è morale, è tecnica: la prima produce un provvedimento del tribunale, la seconda produce una revocatoria e un sequestro.
Il dettaglio che pochi conoscono. La revocatoria non richiede la prova di un danno quantificato e attuale. È sufficiente che l’atto renda anche solo più incerta o più difficile la soddisfazione del credito, secondo una valutazione di eventualità. La Cassazione, con la pronuncia n. 29435 del 6 novembre 2025, ha ricostruito il pregiudizio nella revocatoria promossa dalla curatela ammettendo la prova del mutamento qualitativo, e non solo quantitativo, del patrimonio: significa che anche la sostituzione di un immobile con una somma di denaro — teoricamente di pari valore ma molto più facile da disperdere — può integrare l’eventus damni. Un’operazione “a valore di mercato” non è quindi automaticamente al riparo.
Errore 4 — Usare il concordato in bianco come un parcheggio
L’errore. Il pignoramento è imminente, l’istanza di liquidazione giudiziale è già stata depositata da un creditore, l’udienza è fissata. Il giorno prima, la società deposita una domanda di accesso con riserva. Non c’è un piano, non c’è un advisor con un mandato reale, non c’è una prospettiva: c’è la necessità di guadagnare sessanta giorni. Passati i sessanta, si chiede la proroga; scaduta la proroga, si rinuncia e si deposita una nuova domanda.
Perché è un errore. Il Codice della crisi ha costruito questa fase come una fase acceleratoria, non dilatoria. L’art. 4 CCII impone al debitore il dovere di assumere tempestivamente le iniziative idonee al superamento della crisi; l’art. 44 CCII scandisce un termine compreso fra trenta e sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi e solo se non pendono domande di apertura della liquidazione giudiziale, e impone obblighi informativi periodici a cadenza almeno mensile, il cui inadempimento conduce all’improcedibilità. Il decreto correttivo n. 136/2024 ha ulteriormente irrigidito il quadro, inserendo nell’art. 44 i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater e sganciando la fase con riserva dalla disciplina del concordato pieno.
La giurisprudenza ha reagito con severità. Il Tribunale di Vicenza, con il provvedimento del 27 febbraio 2025 e con quello del 6 marzo 2025, ha affermato che il termine dell’art. 44 può essere concesso una sola volta, in coerenza con i principi acceleratori del Codice, escludendo la riproponibilità di un’istanza identica sulla medesima situazione. La Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza n. 111 del 22 aprile 2025, ha qualificato come abuso del processo la domanda con riserva depositata in prossimità dell’udienza di trattazione dei ricorsi di liquidazione giudiziale e a pochi giorni dalla rinuncia a un’identica domanda, in assenza di mutamenti delle condizioni economiche. Il Tribunale di Milano, in una decisione del 2025, ha dichiarato inammissibile la domanda con riserva ritenendo che il cambio degli advisor non integri alcun mutamento di circostanze. E già il Tribunale di Bergamo, il 13 ottobre 2021, aveva individuato nell’alternanza rinuncia-nuova domanda un’ipotesi tipica di abuso del diritto.
Le conseguenze. Qui l’errore si ritorce direttamente sui beni personali, e per una via che l’imprenditore in genere non prevede. La domanda dichiarata inammissibile o improcedibile apre la strada all’apertura della liquidazione giudiziale, e con essa alla nomina di un curatore. Il curatore è il soggetto che, ai sensi dell’art. 255 CCII, esercita cumulativamente l’azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali contro gli amministratori: è cioè il soggetto istituzionalmente deputato ad aggredire il patrimonio personale di chi ha amministrato. Il tempo guadagnato con la domanda-parcheggio si paga con l’anticipazione del momento in cui qualcuno, professionalmente, va a cercare la casa dell’amministratore. Va aggiunto che la prassi consolidata riconosce al curatore la possibilità di chiedere il sequestro conservativo sui beni dell’amministratore già in fase iniziale, quantificando sommariamente il danno: è quanto ha fatto, ad esempio, il Tribunale di Venezia autorizzando il sequestro sulla base delle esposizioni debitorie maturate nel triennio e applicando a conferma il criterio della differenza dei netti patrimoniali.
Cosa fare invece. La domanda con riserva va depositata quando esiste già un’ipotesi di soluzione e servono settimane per formalizzarla, non quando non esiste nulla e servono settimane per pensarci. Prima del deposito occorre avere: una ricostruzione attendibile dell’indebitamento, un’ipotesi di continuità o di liquidazione con numeri di massima, un professionista indipendente individuato per l’attestazione, e — nei casi in cui la crisi sia ancora reversibile — la valutazione seria dell’alternativa rappresentata dalla composizione negoziata, che offre un contesto più adatto alla protezione delle garanzie personali. Se il termine dell’art. 44 si può usare una sola volta, va usato quando serve davvero.
Il dettaglio che pochi conoscono. Il termine decorre dal deposito della domanda, non dal decreto che lo concede né dalla comunicazione di cancelleria: è il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 29740 del 19 novembre 2018, sotto la disciplina previgente ma con ragionamento pienamente trasponibile. Nella pratica questo significa che il tempo effettivamente disponibile è quasi sempre inferiore a quello che l’imprenditore ha in mente, perché i giorni fra deposito e decreto sono già consumati.
Errore 5 — Compiere atti senza autorizzazione durante il termine
L’errore. Durante i sessanta giorni, la gestione continua. E nella gestione continuano anche le urgenze: il fornitore strategico che minaccia di interrompere le forniture e viene pagato per intero, il finanziamento soci che viene restituito perché “sono soldi miei”, il capannone secondario che viene venduto perché “tanto non serviva”, l’ipoteca concessa a una banca in cambio di nuova finanza. Nessuno di questi atti passa dal tribunale.
Perché è un errore. Con il deposito della domanda si producono gli effetti dell’art. 46 CCII, richiamati anche per la fase con riserva: il debitore conserva la gestione ordinaria — è il cosiddetto spossessamento attenuato — ma può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione soltanto previa autorizzazione del tribunale, e in difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci. Il correttivo del 2024 ha reso esplicita anche la sanzione procedurale: gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione comportano la revoca del decreto che ha concesso il termine.
La nozione di straordinaria amministrazione, in questo contesto, è molto più ampia di quella che l’imprenditore ha in mente. Non coincide con l’elenco tradizionale degli atti dispositivi: comprende ogni atto suscettibile di incidere sul patrimonio destinato alla soddisfazione concorsuale. La Cassazione si è occupata ripetutamente del confine, sia per stabilire i presupposti della qualificazione, sia per le conseguenze in punto di prededuzione: la sentenza n. 14713 del 29 maggio 2019 ha collegato la prededuzione dei crediti dei terzi alla legalità dell’atto compiuto, principio oggi codificato nell’art. 46, comma 4, CCII; l’ordinanza n. 10652 del 2025 è tornata sulla valutazione degli atti “legalmente compiuti” ai fini della prededucibilità; e la Sezione tributaria, con la sentenza n. 13243 del 7 maggio 2026, ha qualificato come atto di straordinaria amministrazione il pagamento, anche rateizzato, di crediti anteriori, ammissibile solo se autorizzato, con la conseguenza che l’omesso pagamento non è sanzionabile.
Le conseguenze. L’inefficacia dell’atto è solo il primo effetto. Il secondo è la revoca del termine, che riporta la società davanti alle istanze di liquidazione giudiziale senza più protezione. Il terzo, ed è quello che colpisce il patrimonio personale, è che il pagamento preferenziale eseguito in costanza di crisi e senza autorizzazione è la condotta più facilmente contestabile all’amministratore, sia come atto di mala gestio in sede civile sia, in caso di successiva liquidazione giudiziale, sul terreno delle fattispecie di bancarotta previste dal Titolo IX del Codice della crisi. Il rimborso del finanziamento soci merita una menzione separata: oltre a essere atto di straordinaria amministrazione, si scontra con la regola di postergazione dell’art. 2467 c.c., e restituire a sé stessi somme postergate mentre i creditori esterni attendono è una delle condotte che i curatori contestano con maggiore frequenza.
Cosa fare invece. Ogni atto che non sia riconducibile alla gestione corrente va sottoposto ad autorizzazione, e l’istanza va costruita con cura: l’art. 46, comma 2, CCII richiede idonee informazioni sul contenuto del piano, il che significa che occorre spiegare in che modo quell’atto sia funzionale al percorso intrapreso e perché sia indifferibile. Nel dubbio sulla natura dell’atto, l’istanza va presentata comunque: il costo di un’autorizzazione chiesta e non necessaria è nullo, il costo di un atto necessario e non autorizzato è la revoca del termine. Il correttivo ter ha inoltre introdotto la facoltà, per il debitore, di optare per un regime autorizzatorio modellato sullo strumento di regolazione della crisi che intende effettivamente utilizzare: è una scelta strategica da compiere consapevolmente al momento del deposito, non da scoprire a metà percorso.
In questa fase la qualità dell’assistenza fa una differenza misurabile, perché le decisioni si prendono in giorni e non in mesi. Lo Studio Monardo affronta questo passaggio con un profilo professionale costruito esattamente su di esso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario — la combinazione che permette di qualificare l’atto, redigere l’istanza di autorizzazione e valutarne nello stesso momento le ricadute sulla posizione personale di chi lo compie.
Il dettaglio che pochi conoscono. L’art. 46, comma 5, CCII impedisce ai creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati con il debitore. Significa che l’ipoteca “volontaria” concessa sotto pressione da un creditore durante il termine non solo è un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato, ma è inefficace anche sotto un secondo e autonomo profilo. Molti amministratori concedono queste garanzie credendo di comprare tempo, e finiscono per accumulare due vizi su un atto solo.
Errore 6 — Arrivare tardi e consegnare al curatore il criterio di calcolo del danno
L’errore. Il capitale sociale è sceso sotto il minimo legale, o è diventato negativo, nel corso dell’esercizio precedente. L’amministratore lo sa, ma prosegue l’attività sperando nella commessa che risolleverà i conti, nel finanziamento che sta per arrivare, nel cliente che pagherà. Quando finalmente deposita la domanda con riserva, sono passati quattordici mesi.
Perché è un errore. L’art. 2486 c.c. impone agli amministratori, al verificarsi di una causa di scioglimento, di gestire la società al solo fine di conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale. Il terzo comma della norma, introdotto dall’art. 378 del D.Lgs. n. 14/2019, ha dotato i creditori e i curatori di un criterio di quantificazione del danno di applicazione agevole: la differenza fra il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento e quello alla data di apertura della procedura, e in mancanza di scritture contabili attendibili il deficit patrimoniale.
La Cassazione ha chiarito i termini di applicazione di questo criterio con una serie ravvicinata di pronunce: l’ordinanza n. 8069 del 2024 ha qualificato i due criteri come valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., applicabile anche ai giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore della norma, salvo che in causa siano stati dedotti elementi che giustifichino un criterio più aderente al caso concreto; l’ordinanza n. 10413 del 17 aprile 2024 e la sentenza n. 28320 del 2024 hanno completato il quadro sulle condotte rilevanti; la sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025 ha aggiunto che il danno può essere determinato anche in base ai debiti assunti indebitamente fra il momento in cui la procedura andava aperta e quello in cui è stata effettivamente aperta, indipendentemente dall’applicabilità del criterio dei netti patrimoniali. Sul fronte del merito, il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 6216 del 23 dicembre 2025 ha confermato l’applicabilità del criterio anche a fatti anteriori alla novella, trattandosi di criterio processuale di valutazione rivolto al giudice, e il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 757 del 26 marzo 2025 ne ha precisato i presupposti in relazione al ricorso abusivo al credito.
Le conseguenze. Il ritardo non produce un danno generico: produce un numero, e quel numero diventa la misura esatta della pretesa risarcitoria che verrà rivolta al patrimonio personale dell’amministratore. Ogni mese di attività proseguita oltre la causa di scioglimento allarga il differenziale fra i due patrimoni netti e, con esso, l’importo per cui verrà chiesto il sequestro conservativo e poi la condanna. Va considerato inoltre che il criterio opera in una logica che alleggerisce sensibilmente l’onere probatorio di chi agisce: una volta allegato il momento in cui il capitale si è azzerato e dimostrata la prosecuzione dell’attività, grava sull’amministratore la prova dell’inesistenza del danno o della non imputabilità della prosecuzione. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 641 del 3 marzo 2025, ha ricostruito in questo senso il riparto degli oneri e la decorrenza della prescrizione dell’azione dei creditori sociali.
Cosa fare invece. La difesa efficace su questo fronte non si costruisce dopo, si costruisce documentando il “quando”. La data di verificazione della causa di scioglimento non è un dato oggettivo che cade dal cielo: è il risultato di una ricostruzione contabile che può essere contestata, e sulla quale si gioca la differenza fra un danno da trecentomila euro e uno da un milione e duecentomila. Occorre quindi: ricostruire con un professionista contabile il momento esatto in cui il patrimonio netto è sceso sotto il minimo legale, applicando i criteri di valutazione corretti; documentare quali atti successivi avessero natura conservativa, perché quelli non sono imputabili; e verificare quale porzione dello sbilancio si sarebbe comunque prodotta anche in caso di tempestiva messa in liquidazione, perché quella porzione non è risarcibile.
Una precisazione utile riguarda i soggetti coinvolti, perché l’esposizione non è mai solo dell’amministratore in carica. Rispondono, a titolo diverso, anche i componenti dell’organo di controllo per omessa vigilanza, l’amministratore di fatto per la gestione effettivamente esercitata, e in determinate condizioni il socio che abbia deciso o autorizzato atti dannosi. La conseguenza pratica è che la difesa va impostata conoscendo fin da subito la posizione di tutti, perché una linea difensiva costruita sul solo amministratore può risultare incompatibile con quella degli altri convenuti e produrre ammissioni utilizzabili contro di lui.
Il dettaglio che pochi conoscono. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche con riserva, sospende l’operatività degli obblighi di ricapitalizzazione previsti dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. e neutralizza la causa di scioglimento per riduzione del capitale, ai sensi dell’art. 89 CCII. È un dato che ribalta la prospettiva: il concordato in bianco non protegge i beni personali dell’amministratore dalle aggressioni in corso, ma ferma l’orologio che sta generando il danno da cui quelle aggressioni nasceranno. È, paradossalmente, la protezione personale più concreta che lo strumento offre — e quasi nessuno la considera tale, perché non ha la forma di uno scudo ma quella di una data.
Gli errori in cifre
Le cifre chiariscono meglio delle categorie. Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su importi e date verosimili per rendere visibile il costo di ciascun errore. Non descrivono casi reali e non costituiscono previsione di esito.
Prima ipotesi — la fideiussione non censita. Società a responsabilità limitata con esposizione bancaria complessiva di 486.000 €, di cui 214.000 € su un mutuo chirografario e 272.000 € su affidamenti di conto corrente. L’amministratore ha rilasciato una fideiussione omnibus per 350.000 €. La domanda con riserva viene depositata il 14 aprile; la pubblicazione nel registro delle imprese avviene lo stesso giorno. Le misure protettive dell’art. 54, comma 2, vengono concesse e confermate: dal 14 aprile nessun creditore può agire sui beni della società. Il 22 aprile la banca invia la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine; il 6 maggio notifica atto di precetto al garante per 350.000 €; il 3 giugno iscrive pignoramento immobiliare sull’abitazione dell’amministratore, valore di perizia 268.000 €. La procedura societaria prosegue regolarmente. Esito: la società è protetta per l’intero importo, l’amministratore è esposto per 350.000 € con un bene aggredito che ne vale 268.000. Se, invece, contestualmente alla domanda fosse stata proposta istanza di misura cautelare atipica ex art. 54, comma 1, motivata sulla destinazione dell’immobile alla liquidazione a servizio del piano, l’esito sarebbe dipeso dal giudizio del tribunale sulla strumentalità del bene — ma quel giudizio non è mai stato chiesto.
Seconda ipotesi — il pagamento non autorizzato. Termine concesso il 9 settembre con scadenza 8 novembre. Il 26 settembre l’amministratore paga integralmente un fornitore strategico per 47.300 €, senza autorizzazione, ritenendolo atto di ordinaria amministrazione perché relativo a forniture correnti. Il commissario giudiziale lo segnala nella relazione informativa mensile. Conseguenze in sequenza: il pagamento è inefficace nei confronti dei creditori; il tribunale revoca il decreto che aveva concesso il termine; la società si trova senza protezione davanti a un’istanza di liquidazione giudiziale già pendente; aperta la liquidazione, il curatore esercita l’azione ex art. 255 CCII contestando, fra le altre condotte, quel pagamento. Il danno contestato non è di 47.300 €: è l’intero differenziale dei netti patrimoniali del periodo, di cui il pagamento costituisce prova della condotta. L’atto da 47.300 € diventa la chiave di accesso a una domanda risarcitoria di ordine di grandezza superiore.
Terza ipotesi — il ritardo. Patrimonio netto negativo per 128.000 € al 31 dicembre del primo anno; l’attività prosegue; patrimonio netto negativo per 611.000 € alla data di apertura della liquidazione giudiziale, quattordici mesi dopo. Applicando il criterio dell’art. 2486, comma 3, il differenziale imputabile è di 483.000 €. Se la domanda di accesso fosse stata depositata cinque mesi prima, con patrimonio netto negativo a quella data di 342.000 €, il differenziale si sarebbe fermato a 214.000 €: la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione ex art. 89 CCII avrebbe congelato la posizione a quella data. Cinque mesi di attesa, in questa ipotesi, valgono 269.000 € di esposizione personale in più. È il modo più concreto di dire che nel diritto della crisi il tempo non è neutro.
La mappa degli errori
La tabella che segue riepiloga i sei errori, il momento in cui tipicamente si commettono, la conseguenza principale sul patrimonio personale e lo spazio di rimedio residuo. La colonna “rimedio” va letta come indicazione di massima: la recuperabilità dipende sempre dalla situazione concreta e dai tempi.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza sui beni personali | Rimedio |
|---|---|---|---|
| Credere che le misure protettive coprano il patrimonio personale | Al deposito della domanda | Escussione libera delle garanzie personali | Parziale — istanza cautelare atipica proponibile anche in seguito |
| Non censire le garanzie personali | Nelle settimane precedenti il deposito | Precetto e pignoramento nei giorni successivi alla pubblicazione | Parziale — opposizione e contestazione della garanzia |
| Spostare beni personali alla vigilia | Da uno a sei mesi prima del deposito | Revocatoria, sequestro conservativo, profili penali | No — l’atto resta contestabile per anni |
| Usare il concordato in bianco come parcheggio | Al deposito, spesso alla vigilia di un’udienza | Inammissibilità, liquidazione giudiziale, azione del curatore | No — il secondo termine non viene concesso |
| Atti di straordinaria amministrazione non autorizzati | Durante il termine ex art. 44 | Revoca del termine, mala gestio, profili penali | Parziale — istanza tardiva possibile prima dell’esecuzione dell’atto |
| Ritardare il deposito | Nei mesi che precedono | Danno quantificato con il criterio dei netti patrimoniali | Parziale — contestazione della data di verificazione |
La checklist preventiva
Prima di depositare una domanda di accesso con riserva, e prima di compiere qualunque atto rilevante durante il termine, vanno verificate queste dodici voci. È un elenco autonomo, pensato per essere conservato e riutilizzato.
- [ ] Ho l’elenco completo e documentato di tutte le garanzie personali che ho rilasciato per obbligazioni della società, con testo del contratto, importo massimo e data.
- [ ] So per ciascuna garanzia se si tratta di fideiussione ordinaria, omnibus o contratto autonomo di garanzia, e ho verificato la presenza di clausole di deroga all’art. 1957 c.c.
- [ ] Ho verificato quali linee di credito siano assistite da garanzia pubblica e conosco le conseguenze del subentro del garante pubblico nella posizione del creditore.
- [ ] Ho identificato chi è oggi il titolare di ciascun credito, tenendo conto delle eventuali cessioni in blocco.
- [ ] Ho valutato se esistano beni personali strumentali al piano e, in caso positivo, ho predisposto l’istanza di misura cautelare atipica ex art. 54, comma 1, CCII con la relativa motivazione.
- [ ] Ho ricostruito la data in cui il patrimonio netto è sceso sotto il minimo legale, con il supporto di un professionista contabile e con documentazione a sostegno.
- [ ] Ho verificato quali atti compiuti dopo quella data abbiano natura conservativa e li ho documentati come tali.
- [ ] Ho censito tutti gli atti dispositivi personali compiuti negli ultimi cinque anni — donazioni, costituzioni di vincoli, trasferimenti a familiari — e ne ho valutato l’esposizione a revocatoria.
- [ ] Ho un’ipotesi di piano, sia pure in forma preliminare, e un professionista indipendente individuato per l’attestazione.
- [ ] Ho verificato che non siano pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale che precludano la proroga del termine.
- [ ] Ho stabilito con i miei consulenti il perimetro degli atti che riterrò di straordinaria amministrazione e la procedura interna per non compierne alcuno senza autorizzazione.
- [ ] Ho verificato se la composizione negoziata sia ancora praticabile e se, nel mio caso, offra una protezione più ampia delle garanzie personali.
E se l’errore l’ho già fatto?
La domanda che arriva più spesso non è preventiva, è successiva: l’atto è già stato compiuto, il precetto è già arrivato, il termine è già scaduto. È il momento in cui conta distinguere con freddezza ciò che è ancora recuperabile da ciò che non lo è, perché spendere energie sul secondo fronte significa sottrarle al primo.
La garanzia personale già escussa. Non è una partita chiusa. Il precetto e il pignoramento aprono lo spazio delle opposizioni ordinarie: opposizione all’esecuzione, per contestare il diritto del creditore a procedere; opposizione agli atti esecutivi, nei venti giorni, per i vizi formali. Sul piano sostanziale, restano percorribili la contestazione della validità della garanzia, la verifica del quantum effettivamente dovuto — che in presenza di anatocismo, usura o interessi mal calcolati è quasi sempre inferiore all’importo precettato — e, nella fideiussione ordinaria, l’opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale. La Cassazione, con la sentenza n. 5845 del 15 marzo 2026, ha peraltro ammesso che la riduzione percentuale vincolante derivante dal concordato non impedisce di accertare in sede ordinaria l’importo reale sul quale quella percentuale va applicata: il che significa che la determinazione dell’importo non è un dato acquisito e può essere rimessa in discussione.
L’atto non autorizzato già compiuto. Se l’atto non ha ancora prodotto i suoi effetti finali, esiste uno spazio per intervenire: l’istanza di autorizzazione può essere presentata anche in un momento successivo alla decisione di compiere l’atto, purché prima della sua esecuzione. Se l’atto è già eseguito, la strada è diversa e passa dalla trasparenza: la comunicazione spontanea al commissario giudiziale, accompagnata dalla dimostrazione della funzionalità dell’atto al piano e della sua indifferibilità, è la sola condotta che possa contenere il danno. L’occultamento produce l’effetto opposto, perché trasforma una violazione procedurale in un indizio di condotta fraudolenta.
Il termine già scaduto senza deposito. La domanda diventa improcedibile. Non esiste una norma che escluda espressamente la possibilità di depositare successivamente una proposta e un piano completi; esiste però il rischio concreto che la nuova iniziativa venga qualificata come abusiva, e l’art. 47, comma 6, CCII condiziona la riproponibilità della domanda di concordato a un mutamento delle circostanze. Il punto decisivo, in questi casi, è dimostrare che qualcosa è realmente cambiato nella situazione economica e finanziaria: non i professionisti che assistono, non la formulazione della proposta, ma i fatti. È esattamente la distinzione che il Tribunale di Milano ha tracciato nel 2025 escludendo che il cambio degli advisor integri un mutamento rilevante.
L’atto dispositivo personale già trascritto. È il fronte con meno margini. Se l’atto è a titolo gratuito o costituisce un vincolo di indisponibilità, l’art. 2929-bis c.c. consente l’esecuzione diretta entro un anno dalla trascrizione, senza necessità di una sentenza di revocatoria. Trascorso quell’anno resta la revocatoria ordinaria, con prescrizione quinquennale dalla data dell’atto. L’unico spazio difensivo serio riguarda la prova dell’elemento soggettivo e, negli atti a titolo oneroso, la partecipazione del terzo acquirente alla consapevolezza del pregiudizio. Va detto con franchezza: nei casi in cui l’atto è stato compiuto a ridosso del deposito della domanda, quella prova è difficile da smontare.
Il ritardo già accumulato. Non si recupera il tempo, ma si può contestare il calcolo. La contestazione efficace non è mai generica: richiede una perizia contabile che individui una data diversa di verificazione della causa di scioglimento, che isoli gli atti conservativi, e che quantifichi la quota di perdita fisiologica che si sarebbe prodotta comunque in sede di liquidazione, tenuto conto dei diversi criteri di valutazione applicabili in quel contesto. È il terreno su cui si ottengono le riduzioni più significative dell’esposizione personale, e richiede che avvocato e commercialista lavorino sullo stesso fascicolo.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho depositato la domanda con riserva un mese fa e la banca mi ha appena precettato sulla fideiussione. Posso fermarla?” Non automaticamente, perché le misure protettive già concesse alla società non la riguardano. Si può chiedere al tribunale una misura cautelare ex art. 54, comma 1, CCII, ma va motivata sulla funzionalità del bene o della risorsa al piano: se l’immobile aggredito è destinato a produrre liquidità per i creditori concorsuali, l’argomento esiste. Se serve solo a lei, l’istanza rischia il rigetto. Nel frattempo vanno comunque verificati i termini per l’opposizione, che corrono indipendentemente.
“Ho pagato un fornitore durante il termine perché altrimenti si fermava la produzione. È grave?” Dipende dalla qualificazione dell’atto e dall’importo rispetto alle dimensioni dell’impresa. Se il pagamento rientra nella gestione corrente e riguarda forniture successive alla domanda, la posizione è difendibile. Se ha soddisfatto integralmente un credito anteriore mentre altri creditori della stessa classe restavano insoddisfatti, la questione è seria e va gestita subito, non quando emergerà dalla relazione del commissario.
“Ho costituito il fondo patrimoniale tre anni fa, quando l’azienda andava bene. Regge?” Ha più possibilità di reggere rispetto a un atto recente, ma la sola anteriorità non basta. Ciò che conta è se a quella data esistessero già i crediti — anche non esigibili — che oggi vengono azionati, e se la situazione fosse già deteriorata. La revocatoria ordinaria ha prescrizione quinquennale dalla data dell’atto: a tre anni, il termine è ancora aperto.
“Il termine è scaduto e non ho depositato nulla. È finita?” La domanda è improcedibile, ma non è detto che ogni strada sia chiusa. Occorre valutare se esistano circostanze economiche realmente mutate che consentano una nuova iniziativa, e soprattutto se abbia senso spostare il baricentro sulla difesa personale, che a quel punto diventa il fronte principale. La risposta onesta è che il tempo per la società si è ridotto molto, e che le energie vanno riallocate.
“Sono amministratore ma non ho firmato nessuna fideiussione. Sono al sicuro?” Dalle azioni dei creditori sociali, in linea di principio sì, perché non è condebitore. Non lo è però dall’azione di responsabilità, che non presuppone alcuna garanzia e si fonda solo sulla condotta gestoria. È l’errore di prospettiva più diffuso: si teme la fideiussione, che si è firmata, e si ignora l’art. 2486 c.c., che non si è firmato ma si applica lo stesso.
“Mi sono dimesso da amministratore prima del deposito della domanda. Questo mi protegge?” Le dimissioni fanno cessare i doveri per il futuro, non cancellano la responsabilità per il periodo in cui la carica è stata ricoperta. Anzi, la data delle dimissioni diventa spesso il punto di riferimento per delimitare il periodo di imputazione del danno. Va aggiunto che la giurisprudenza guarda alla sostanza: chi continua a gestire di fatto dopo le dimissioni formali risponde come amministratore, e la Cassazione ha ricostruito con precisione, nella pronuncia n. 2284 del 31 gennaio 2025, gli indici della confusione fra patrimonio sociale e patrimonio personale come elemento sintomatico in questi contesti.
Gli errori davanti ai giudici
I riferimenti che seguono documentano, ciascuno da un’angolazione diversa, cosa accade a chi commette gli errori descritti. I principi sono riformulati in sintesi; gli estremi consentono la verifica diretta.
Corte di Cassazione, Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. In tema di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa nella versione anteriore all’introduzione dell’art. 182-decies l.fall., i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori permangono. Rilevanza: conferma, nel filone più recente, che la ristrutturazione del debito principale non si comunica al garante — il principio che rende inefficace lo scudo concorsuale sul patrimonio di chi ha garantito.
Corte di Cassazione, Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845. La riduzione percentuale derivante dall’omologazione vincola il creditore, ma resta possibile accertare in sede ordinaria l’importo reale sul quale la percentuale va applicata. Rilevanza: apre uno spazio difensivo concreto sul quantum, anche per chi si trova a rispondere della differenza in qualità di garante.
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 7 maggio 2026, n. 13243. Nel concordato con riserva il pagamento, anche rateizzato, di crediti anteriori costituisce atto di straordinaria amministrazione, ammissibile solo se autorizzato; l’omesso pagamento non è conseguentemente sanzionabile. Rilevanza: è la conferma di legittimità che i pagamenti selettivi durante il termine non sono un dettaglio gestionale.
Corte di Cassazione, Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150. Accertata la responsabilità per violazione del dovere di gestione conservativa, il danno può essere determinato anche in base ai debiti indebitamente assunti fra il momento in cui la procedura andava aperta e quello di effettiva apertura, indipendentemente dall’applicabilità del criterio della differenza dei netti patrimoniali. Rilevanza: chi ritarda non può contare sull’inapplicabilità di un criterio, perché ne esistono altri.
Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 16 settembre 2025, n. 25268. Ammissibilità dell’insinuazione al passivo del credito dell’istituto verso il fideiussore assoggettato a procedura. Rilevanza: la posizione del garante non vive fuori dal perimetro concorsuale, ma dentro, con regole sue.
Corte di Cassazione, Sez. I, 6 novembre 2025, n. 29435. Nella revocatoria promossa dalla curatela il pregiudizio può essere dimostrato anche attraverso il mutamento qualitativo del patrimonio, non solo quantitativo. Rilevanza: gli atti dispositivi “a valore di mercato” non sono per ciò solo al riparo.
Corte di Cassazione, n. 27675 del 2025. La revocatoria del fondo patrimoniale opera quando l’atto riduce, anche solo potenzialmente, la garanzia del creditore; l’elemento soggettivo può essere desunto dal ruolo di amministratore di uno dei coniugi e dal contesto di difficoltà finanziaria; la nullità antitrust non si applica al contratto autonomo di garanzia. Rilevanza: è la fotografia giudiziaria dell’errore numero tre.
Corte di Cassazione, Sez. I, 31 gennaio 2025, n. 2284. Ricostruzione degli indici della società-schermo, individuando nella confusione fra patrimonio sociale e patrimonio personale l’elemento più frequentemente sintomatico. Rilevanza: la commistione fra conti personali e conti sociali, frequente nelle imprese familiari, è un moltiplicatore di esposizione personale.
Corte di Cassazione, n. 32545 del 2025. Anche il socio di una S.r.l. può rispondere in solido con gli amministratori per atti di gestione illeciti che abbiano contribuito al dissesto. Rilevanza: il perimetro dei soggetti esposti sul patrimonio personale è più ampio della sola carica formale.
Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10413, e Sez. I, n. 8069 del 2024. I criteri di liquidazione del danno dell’art. 2486, comma 3, c.c. — differenza dei netti patrimoniali e deficit patrimoniale — costituiscono valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e si applicano anche ai giudizi in corso, salva la deduzione di elementi che giustifichino un criterio più aderente al caso concreto. Rilevanza: è il cuore tecnico dell’errore numero sei.
Corte di Cassazione, Sez. I, n. 12352 del 2025. Nella domanda con riserva, il mancato deposito della cauzione, il deposito di somma inferiore o l’inosservanza del relativo termine non determinano automaticamente inammissibilità o improcedibilità in assenza di espressa previsione. Rilevanza: non ogni irregolarità nella fase prenotativa è fatale, e distinguere serve a non arrendersi troppo presto.
Corte di Cassazione, Sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713. La prededucibilità dei crediti dei terzi sorti nella fase prenotativa dipende dalla legalità dell’atto compiuto dall’imprenditore. Rilevanza: il principio oggi codificato nell’art. 46, comma 4, CCII, che spiega perché l’autorizzazione non è una formalità.
Corte di Cassazione, Sez. I, 19 novembre 2018, n. 29740. Il termine concesso dal tribunale nella domanda con riserva decorre dalla data di presentazione della domanda, non dall’emissione del decreto né dalla sua comunicazione. Rilevanza: il tempo reale a disposizione è sistematicamente inferiore a quello percepito.
Corte di Cassazione, 22 marzo 2018, n. 7139, e 16 febbraio 2015, n. 3022. La disciplina degli effetti del concordato distingue la posizione dei soci illimitatamente responsabili da quella dei fideiussori terzi; l’efficacia esdebitatoria verso i soci opera anche quando questi abbiano prestato fideiussione per i debiti sociali. Rilevanza: spiega perché la forma societaria determina la sorte del patrimonio personale.
Corte di Cassazione, n. 22382 del 2019 e n. 21181 del 2020. L’effetto esdebitatorio del concordato non si estende ai coobbligati, trattandosi di disciplina degli effetti stabilita normativamente. Rilevanza: precedenti consolidati che reggono l’intera architettura dell’art. 117 CCII.
Corte d’Appello di Potenza, 22 aprile 2025, n. 111. Integra abuso del processo la domanda con riserva proposta in prossimità dell’udienza fissata per i ricorsi di liquidazione giudiziale e a pochi giorni dalla rinuncia a identico ricorso, senza prospettazione di mutamenti delle condizioni economiche e finanziarie. Rilevanza: è la sanzione dell’errore numero quattro.
Tribunale di Vicenza, 27 febbraio 2025 e 6 marzo 2025. Il termine dell’art. 44 CCII può essere concesso una sola volta, in armonia con i principi acceleratori del Codice e con il dovere di tempestività dell’art. 4 CCII. Rilevanza: elimina l’illusione della seconda possibilità.
Tribunale di Milano, ordinanza 8 febbraio 2025; Tribunale di Genova, 17 febbraio 2025; Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025; Tribunale di Bologna, 22 settembre 2025; Tribunale di Avezzano, 22 aprile 2025. Filone di merito sulle misure cautelari atipiche a protezione di garanti, soci e amministratori: l’inibitoria all’escussione di fideiussioni personali e di garanzie pubbliche è concedibile quando la garanzia o il bene siano funzionali al risanamento, con bilanciamento degli interessi e rispetto del principio di buona fede; è esclusa dove norme speciali impongano l’intangibilità della garanzia o dove venga meno la strumentalità. Rilevanza: è la mappa operativa di ciò che si può concretamente chiedere per i beni personali.
Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023; Tribunale di Pistoia, 2024; Tribunale di Padova, 15 giugno 2026, n. 1027. Estensione della protezione e dell’effetto esdebitatorio al socio illimitatamente responsabile, anche quando abbia prestato fideiussione, in quanto la responsabilità trova titolo nel rapporto sociale. Rilevanza: delimita con precisione l’unica area in cui il patrimonio personale è davvero coperto.
Tribunale di Venezia, 3 marzo 2025, n. 641, e 23 dicembre 2025, n. 6216; Tribunale di Bologna, 26 marzo 2025, n. 757. Riparto degli oneri probatori, decorrenza della prescrizione e applicabilità del criterio dei netti patrimoniali anche a fatti anteriori alla novella, in quanto criterio di valutazione rivolto al giudice. Rilevanza: mostra come il criterio venga concretamente applicato nelle aule dove si decide dell’esposizione personale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
L’assistenza su questo tema ha un doppio taglio necessario: prevenire l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, individuare lo spazio di rimedio che resta. Ecco, in concreto, cosa facciamo.
- Mappiamo tutte le garanzie personali prima del deposito. Raccogliamo i testi contrattuali, li qualifichiamo uno per uno — fideiussione ordinaria, omnibus, contratto autonomo di garanzia — verifichiamo le clausole di deroga all’art. 1957 c.c. e l’eventuale copertura del Fondo di garanzia, e costruiamo il quadro esatto dell’esposizione personale con i relativi importi massimi.
- Redigiamo e depositiamo l’istanza di misura cautelare atipica ex art. 54, comma 1, CCII a protezione dei beni personali strumentali al piano, documentando la destinazione del bene al risanamento, che è l’unico argomento che i tribunali accolgono.
- Qualifichiamo ogni atto rilevante durante il termine dell’art. 44 e prepariamo le istanze di autorizzazione ex art. 46 CCII con le informazioni sul piano che la norma richiede, così che nessun atto necessario resti privo di copertura e nessun atto non necessario faccia revocare il termine.
- Ricostruiamo contabilmente la data di verificazione della causa di scioglimento con i commercialisti dello Studio, isolando gli atti conservativi e quantificando la quota di perdita fisiologica: è l’operazione che determina l’ampiezza reale dell’esposizione ex art. 2486 c.c.
- Verifichiamo l’esposizione a revocatoria degli atti dispositivi personali compiuti negli anni precedenti, calcolando i termini residui dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2929-bis c.c. e individuando le difese effettivamente disponibili.
- Proponiamo le opposizioni esecutive quando la garanzia è già stata escussa, contestando il diritto del creditore a procedere, i vizi formali degli atti e il quantum precettato attraverso l’analisi tecnica del rapporto bancario sottostante.
- Assistiamo nella difesa contro le azioni di responsabilità promosse dal curatore ex art. 255 CCII o dal liquidatore giudiziale ex art. 115 CCII, lavorando sul nesso causale, sul perimetro temporale della carica e sul criterio di liquidazione del danno.
- Resistiamo ai sequestri conservativi sui beni personali, contestando fumus e periculum e la quantificazione sommaria su cui la misura viene chiesta, e proponendo reclamo dove il provvedimento è già stato emesso.
- Valutiamo l’alternativa della composizione negoziata quando la crisi è ancora reversibile, perché quel contesto offre margini più ampi per la protezione delle garanzie personali, e seguiamo il percorso in prima persona nella qualità di Esperto Negoziatore.
- Manteniamo la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, senza passaggi di mano: chi imposta la strategia nella fase prenotativa è lo stesso professionista che la difende nei gradi successivi, quando l’errore da riparare è già stato commesso e ogni scelta fatta a monte diventa un argomento a valle.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: gli errori commessi nella fase prenotativa si riparano, quando si riparano, nei gradi successivi — nell’opposizione esecutiva sul bene personale, nel giudizio di responsabilità, nel reclamo cautelare — e impostare fin dal primo atto una difesa che regga davanti alla Corte è ciò che consente di non perdere questioni per preclusioni maturate anni prima. A questo si affianca lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile del patrimonio netto e la strategia processuale sul patrimonio personale non sono due attività separate, e trattarle separatamente è un altro modo di sbagliare.
In conclusione
Il concordato in bianco è uno strumento serio e, usato nel momento giusto, efficace. Ma protegge ciò che è intestato alla società, non ciò che è intestato a chi la amministra. Sui beni personali la protezione non arriva automaticamente: va chiesta, motivata e ancorata alla funzionalità di quei beni al risanamento — e va chiesta prima che il creditore si muova, perché dopo si discute di opposizioni, non di misure cautelari.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa doppia linea. La competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di intervenire nella fase in cui lo strumento si sceglie e le protezioni si costruiscono; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario è ciò che permette di aggredire tecnicamente le fideiussioni e le garanzie che minacciano il patrimonio personale; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che la stessa linea difensiva regga fino all’ultimo grado, dove le questioni sul patrimonio dell’amministratore finiscono quasi sempre per arrivare.
📩 Se hai firmato garanzie per la tua azienda, se stai valutando una domanda con riserva o se hai già ricevuto un atto che colpisce i tuoi beni personali, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio si trovano al termine di questa guida.
